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lunedì 7 luglio 2014

Ministero del lavoro e delle politiche sociali Nota 26-6-2014 n. 37/00111686 Art. 9, D.Lgs. n. 124 del 2004 - disciplina del lavoro intermittente - personale di servizio e di cucina negli alberghi - attività in appalto.



Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Nota 26-6-2014 n. 37/00111686
Art. 9, D.Lgs. n. 124 del 2004 - disciplina del lavoro intermittente - personale di servizio e di cucina negli alberghi - attività in appalto.
Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'attività ispettiva.

Nota 26 giugno 2014, n. 37/00111686 (1).

Art. 9, D.Lgs. n. 124 del 2004 - disciplina del lavoro intermittente - personale di servizio e di cucina negli alberghi - attività in appalto.

(1) Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'attività ispettiva.



Alla


Confindustria




La Confindustria ha avanzato istanza di interpello per avere chiarimenti da questa Direzione generale in merito alla corretta interpretazione della disciplina del lavoro intermittente di cui agli artt. 33 e ss.; D.Lgs. n. 276 del 2003.

In particolare, l'istante chiede se sia consentito ad un’impresa appaltatrice ricorrere alla tipologia contrattuale del lavoro intermittente con riferimento all’attività espletata da "personale di servizio e di cucina negli alberghi" di cui al n. 5 della tabella allegata al R.D. n. 2657 del 1923 per l’esecuzione di un servizio di pulizia all’interno di una struttura alberghiera - impresa committente.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, ferme restando le causali di carattere oggettivo e soggettivo contemplate dall’art. 34, D.Lgs. n. 276 del 2003 in ordine all’utilizzo del lavoro intermittente, occorre muovere dalla lettura dell’art. 40 del D.Lgs. n. 276 del 2003 ai sensi del quale, laddove la contrattazione collettiva nazionale non sia intervenuta a disciplinare le fattispecie in cui è possibile ricorrere a tale istituto, risulta possibile riferirsi - secondo quanto previsto nel D.M. 23 ottobre 2004 - alle attività elencate nella tabella approvata con il R.D. n. 2657 del 1923.

Da ciò consegue che il criterio seguito dal Legislatore, con la disposizione di cui all’art. 40 del D.Lgs. n. 276 del 2003, ai fini della corretta instaurazione di rapporti di lavoro intermittente afferisce esclusivamente alla tipologia di attività effettivamente svolta dal prestatore, prescindendo dalla circostanza che l’attività in questione sia effettuata direttamente dall’impresa o tramite contratto di appalto.

In linea con le osservazioni di cui sopra ed in risposta al quesito sollevato, si ritiene pertanto che, in assenza di specifica previsione da parte della contrattazione collettiva in ordine alle fattispecie per le quali sia consentito l’utilizzo del contratto in argomento, anche l’impresa appaltatrice possa legittimamente attivare rapporti di natura intermittente per lo svolgimento del servizio di pulizia all’interno di un albergo ai sensi del n. 5 della tabella allegata al R.D. del 1923.


Per delega

Il Segretario generale

Paolo Pennesi

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