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mercoledì 6 giugno 2018
DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2018, n. 61 Attuazione della direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015, che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 98/59/CE e 2001/23/CE del Consiglio, per quanto riguarda i marittimi. (18G00087) (GU n.129 del 6-6-2018) Vigente al: 7-6-2018
DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2018, n. 61
Attuazione della direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 6 ottobre 2015, che modifica le direttive
2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e le direttive 98/59/CE e 2001/23/CE del Consiglio, per
quanto riguarda i marittimi. (18G00087)
(GU n.129 del 6-6-2018)
Vigente al: 7-6-2018
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 6 ottobre 2015, che modifica le direttive 2008/94/CE,
2009/38/CE e 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le
direttive 98/59/CE e 2001/23/CE del Consiglio, per quanto riguarda i
marittimi;
Vista la direttiva 98/59/CE del Consiglio, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di
licenziamenti collettivi;
Vista la direttiva 2001/23/CE del Consiglio, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al
mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di
imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti;
Vista la direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, che istituisce un quadro generale relativo
all'informazione e alla consultazione dei lavoratori;
Vista la direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di
insolvenza del datore di lavoro;
Vista la direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo
o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei
lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni
comunitarie;
Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017;
Vista la legge 29 maggio 1982, n. 297, e in particolare l'articolo
2;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee (Legge comunitaria per il 1990) e in
particolare l'articolo 47 (Trasferimenti di azienda);
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante norme in materia di
cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione,
attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro
ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, recante
attuazione della direttiva 80/987/CEE in materia di tutela dei
lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro;
Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, recante
attuazione della direttiva 2002/14/CE che istituisce un quadro
generale relativo all'informazione e alla consultazione dei
lavoratori;
Visto il decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 113, recante
attuazione della direttiva 2009/38/CE riguardante l'istituzione di un
comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la
consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di
dimensioni comunitarie;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
dei lavoratori e dei datori di lavoro;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione dell'8 febbraio 2018;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
adottata nella riunione del 22 febbraio 2018;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni speciali per
l'esame degli atti del Governo, istituite presso la Camera dei
deputati e il Senato della Repubblica a seguito dell'avvio della
XVIII legislatura;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nelle
riunione del 16 maggio 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i
Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture
e dei trasporti;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 113
1. Al decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 113, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il comma 5 e' abrogato;
b) all'articolo 2, comma 1, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) le lettere a) e b), sono sostituite dalle seguenti:
«a) stabilimento, l'unita' produttiva o la nave;
b) impresa di dimensioni comunitarie, un'impresa che impiega almeno
1.000 lavoratori negli Stati membri e almeno 150 lavoratori per Stato
membro in almeno due Stati membri ovvero un'impresa marittima che
impiega almeno 1000 lavoratori marittimi su navi battenti bandiere
comunitarie e che impiega almeno 150 lavoratori marittimi su almeno
due navi battenti bandiera comunitaria;»;
2) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, un gruppo di
imprese, anche marittime, che soddisfa le condizioni seguenti:
1) il gruppo impiega almeno 1000 lavoratori negli Stati membri o
impiega almeno 1000 lavoratori marittimi su navi battenti bandiere
comunitarie;
2) almeno due imprese del gruppo si trovano in Stati membri
diversi;
3) almeno un'impresa del gruppo impiega non meno di 150 lavoratori
in uno Stato membro e almeno un'altra impresa del gruppo impiega non
meno di 150 lavoratori in un altro Stato membro ovvero, nel caso di
imprese marittime, almeno un'impresa marittima del gruppo impiega non
meno di 150 lavoratori marittimi su navi battenti una bandiera
comunitaria e almeno un'altra impresa marittima del gruppo impiega
non meno di 150 lavoratori su navi battenti un'altra bandiera
comunitaria;»;
c) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso
di lavoratori marittimi resta fermo quanto previsto dall'articolo 35,
terzo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300.»;
2) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Un membro della delegazione speciale di negoziazione o del
Cae, o il suo supplente, che siano componenti dell'equipaggio di una
nave marittima, sono autorizzati a partecipare a una riunione della
delegazione speciale di negoziazione o del Cae o a qualsiasi altra
riunione tenuta nell'ambito delle procedure per l'informazione e la
consultazione, se, quando la riunione ha luogo, tali membri o i
rispettivi supplenti non sono in mare ne' si trovano in un porto di
un Paese diverso da quello in cui ha sede la societa' di navigazione.
Ove possibile, le riunioni sono fissate in modo da facilitare la
partecipazione dei membri, o dei loro supplenti, che sono componenti
dell'equipaggio di navi marittime. Nel caso in cui un membro di una
delegazione speciale di negoziazione o di un Cae o il suo supplente,
che siano componenti dell'equipaggio di una nave marittima, non siano
in grado di presenziare a una riunione, si considera l'eventualita'
di fare ricorso, ove possibile, alle nuove tecnologie d'informazione
e di comunicazione.».
Art. 2
Modifiche alla legge 23 luglio 1991, n. 223
1. All'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora la procedura di
licenziamento collettivo riguardi i membri dell'equipaggio di una
nave marittima, il datore di lavoro invia la comunicazione al
soggetto di cui al comma 4 nel caso in cui la procedura di
licenziamento collettivo sia relativa a membri dell'equipaggio di
cittadinanza italiana ovvero il cui rapporto di lavoro e'
disciplinato dalla legge italiana, nonche' alla competente autorita'
dello Stato estero qualora la procedura di licenziamento collettivo
riguardi membri dell'equipaggio di una nave marittima battente
bandiera diversa da quella italiana.».
Art. 3
Modifiche al codice della navigazione
1. Dopo l'articolo 347 del codice della navigazione e' inserito il
seguente:
«Art. 347-bis (Mantenimento dei diritti del personale marittimo in
caso di trasferimento d'azienda). - Ferme restando le norme del
presente codice e delle leggi speciali, le disposizioni in materia di
trasferimento di azienda di cui all'articolo 2112, primo, secondo,
terzo, quarto e quinto comma, del codice civile si applicano anche in
caso di trasferimento di una nave marittima quale parte del
trasferimento di un'impresa, di uno stabilimento o di parte di
un'impresa o di uno stabilimento ai sensi dell'articolo 2112, quinto
comma, del codice civile, a condizione che il cessionario si trovi
ovvero che l'impresa, lo stabilimento o la parte di impresa o di
stabilimento trasferiti rimangano nell'ambito di applicazione
territoriale del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Le
disposizioni in materia di trasferimento di azienda non si applicano
qualora l'oggetto del trasferimento consista esclusivamente in una o
piu' navi marittime.».
Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche
amministrazioni interessate provvedono ai compiti previsti dal
presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Art. 5
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 18 maggio 2018
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Poletti, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Alfano, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Orlando, Ministro della giustizia
Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Delrio, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Orlando
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