Translate

mercoledì 6 giugno 2018

DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2018, n. 61 Attuazione della direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015, che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 98/59/CE e 2001/23/CE del Consiglio, per quanto riguarda i marittimi. (18G00087) (GU n.129 del 6-6-2018) Vigente al: 7-6-2018



DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2018, n. 61

Attuazione della direttiva (UE) 2015/1794 del  Parlamento  europeo  e
del  Consiglio  del  6  ottobre  2015,  che  modifica  le   direttive
2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio e le direttive 98/59/CE e  2001/23/CE  del  Consiglio,  per
quanto riguarda i marittimi. (18G00087)
(GU n.129 del 6-6-2018)
  Vigente al: 7-6-2018 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
  Vista la direttiva (UE) 2015/1794  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 6 ottobre 2015, che modifica le  direttive  2008/94/CE,
2009/38/CE e 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  e  le
direttive 98/59/CE e 2001/23/CE del Consiglio, per quanto riguarda  i
marittimi;
  Vista  la  direttiva  98/59/CE  del   Consiglio,   concernente   il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri  in  materia  di
licenziamenti collettivi;
  Vista  la  direttiva  2001/23/CE  del  Consiglio,  concernente   il
ravvicinamento delle legislazioni  degli  Stati  membri  relative  al
mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di  trasferimenti  di
imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti;
  Vista  la  direttiva  2002/14/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,   che   istituisce    un    quadro    generale    relativo
all'informazione e alla consultazione dei lavoratori;
  Vista  la  direttiva  2008/94/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di
insolvenza del datore di lavoro;
  Vista  la  direttiva  2009/38/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo
o  di  una  procedura  per  l'informazione  e  la  consultazione  dei
lavoratori nelle imprese  e  nei  gruppi  di  imprese  di  dimensioni
comunitarie;
  Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017;
  Vista la legge 29 maggio 1982, n. 297, e in particolare  l'articolo
2;
  Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle  Comunita'  europee  (Legge  comunitaria  per  il  1990)  e   in
particolare l'articolo 47 (Trasferimenti di azienda);
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante norme in materia  di
cassa  integrazione,  mobilita',   trattamenti   di   disoccupazione,
attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro
ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro;
  Visto il decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n.  80,  recante
attuazione della  direttiva  80/987/CEE  in  materia  di  tutela  dei
lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro;
  Visto il decreto  legislativo  6  febbraio  2007,  n.  25,  recante
attuazione  della  direttiva  2002/14/CE  che  istituisce  un  quadro
generale  relativo  all'informazione   e   alla   consultazione   dei
lavoratori;
  Visto il decreto  legislativo  22  giugno  2012,  n.  113,  recante
attuazione della direttiva 2009/38/CE riguardante l'istituzione di un
comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la
consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di
dimensioni comunitarie;
  Sentite le organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative
dei lavoratori e dei datori di lavoro;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione dell'8 febbraio 2018;
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,
adottata nella riunione del 22 febbraio 2018;
  Acquisiti  i  pareri  delle  competenti  Commissioni  speciali  per
l'esame degli atti  del  Governo,  istituite  presso  la  Camera  dei
deputati e il Senato della  Repubblica  a  seguito  dell'avvio  della
XVIII legislatura;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nelle
riunione del 16 maggio 2018;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  di  concerto  con  i
Ministri degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,
della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture
e dei trasporti;

                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1

       Modifiche al decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 113

  1. Al decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 113, sono apportate le
seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 1, il comma 5 e' abrogato;
  b)  all'articolo  2,  comma   1,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni:
      1) le lettere a) e b), sono sostituite dalle seguenti:
  «a) stabilimento, l'unita' produttiva o la nave;
  b) impresa di dimensioni comunitarie, un'impresa che impiega almeno
1.000 lavoratori negli Stati membri e almeno 150 lavoratori per Stato
membro in almeno due Stati membri  ovvero  un'impresa  marittima  che
impiega almeno 1000 lavoratori marittimi su  navi  battenti  bandiere
comunitarie e che impiega almeno 150 lavoratori marittimi  su  almeno
due navi battenti bandiera comunitaria;»;
      2) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
    «d) gruppo di imprese di dimensioni  comunitarie,  un  gruppo  di
imprese, anche marittime, che soddisfa le condizioni seguenti:
  1) il gruppo impiega almeno 1000 lavoratori negli  Stati  membri  o
impiega almeno 1000 lavoratori marittimi su  navi  battenti  bandiere
comunitarie;
  2) almeno due  imprese  del  gruppo  si  trovano  in  Stati  membri
diversi;
  3) almeno un'impresa del gruppo impiega non meno di 150  lavoratori
in uno Stato membro e almeno un'altra impresa del gruppo impiega  non
meno di 150 lavoratori in un altro Stato membro ovvero, nel  caso  di
imprese marittime, almeno un'impresa marittima del gruppo impiega non
meno di 150  lavoratori  marittimi  su  navi  battenti  una  bandiera
comunitaria e almeno un'altra impresa marittima  del  gruppo  impiega
non meno  di  150  lavoratori  su  navi  battenti  un'altra  bandiera
comunitaria;»;
    c) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:
  1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «In  caso
di lavoratori marittimi resta fermo quanto previsto dall'articolo 35,
terzo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300.»;
  2) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
  «4-bis. Un membro della delegazione speciale di negoziazione o  del
Cae, o il suo supplente, che siano componenti dell'equipaggio di  una
nave marittima, sono autorizzati a partecipare a una  riunione  della
delegazione speciale di negoziazione o del Cae o  a  qualsiasi  altra
riunione tenuta nell'ambito delle procedure per l'informazione  e  la
consultazione, se, quando la riunione  ha  luogo,  tali  membri  o  i
rispettivi supplenti non sono in mare ne' si trovano in un  porto  di
un Paese diverso da quello in cui ha sede la societa' di navigazione.
Ove possibile, le riunioni sono fissate  in  modo  da  facilitare  la
partecipazione dei membri, o dei loro supplenti, che sono  componenti
dell'equipaggio di navi marittime. Nel caso in cui un membro  di  una
delegazione speciale di negoziazione o di un Cae o il suo  supplente,
che siano componenti dell'equipaggio di una nave marittima, non siano
in grado di presenziare a una riunione, si  considera  l'eventualita'
di fare ricorso, ove possibile, alle nuove tecnologie  d'informazione
e di comunicazione.».
                               Art. 2

             Modifiche alla legge 23 luglio 1991, n. 223

  1. All'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223,  e'
aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Qualora  la  procedura  di
licenziamento collettivo riguardi i  membri  dell'equipaggio  di  una
nave marittima,  il  datore  di  lavoro  invia  la  comunicazione  al
soggetto di  cui  al  comma  4  nel  caso  in  cui  la  procedura  di
licenziamento collettivo sia relativa  a  membri  dell'equipaggio  di
cittadinanza  italiana  ovvero  il  cui   rapporto   di   lavoro   e'
disciplinato dalla legge italiana, nonche' alla competente  autorita'
dello Stato estero qualora la procedura di  licenziamento  collettivo
riguardi  membri  dell'equipaggio  di  una  nave  marittima  battente
bandiera diversa da quella italiana.».
                               Art. 3

                Modifiche al codice della navigazione

  1. Dopo l'articolo 347 del codice della navigazione e' inserito  il
seguente:
  «Art. 347-bis (Mantenimento dei diritti del personale marittimo  in
caso di trasferimento d'azienda).  -  Ferme  restando  le  norme  del
presente codice e delle leggi speciali, le disposizioni in materia di
trasferimento di azienda di cui all'articolo  2112,  primo,  secondo,
terzo, quarto e quinto comma, del codice civile si applicano anche in
caso  di  trasferimento  di  una  nave  marittima  quale  parte   del
trasferimento di un'impresa,  di  uno  stabilimento  o  di  parte  di
un'impresa o di uno stabilimento ai sensi dell'articolo 2112,  quinto
comma, del codice civile, a condizione che il  cessionario  si  trovi
ovvero che l'impresa, lo stabilimento o la  parte  di  impresa  o  di
stabilimento  trasferiti  rimangano   nell'ambito   di   applicazione
territoriale del Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea.  Le
disposizioni in materia di trasferimento di azienda non si  applicano
qualora l'oggetto del trasferimento consista esclusivamente in una  o
piu' navi marittime.».
                               Art. 4

                 Clausola di invarianza finanziaria

  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.  Le   pubbliche
amministrazioni  interessate  provvedono  ai  compiti  previsti   dal
presente decreto con le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
                               Art. 5

                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 18 maggio 2018

                             MATTARELLA

                                  Gentiloni Silveri,  Presidente  del
                                  Consiglio dei ministri

                                  Poletti,  Ministro  del  lavoro   e
                                  delle politiche sociali

                                  Alfano,   Ministro   degli   affari
                                  esteri   e    della    cooperazione
                                  internazionale

                                  Orlando, Ministro della giustizia

                                  Padoan,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze

                                  Delrio,       Ministro        delle
                                  infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Nessun commento: