DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2018, n. 62
Attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici
e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n.
2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio.
(18G00086)
(GU n.129 del 6-6-2018)
Vigente al: 21-6-2018
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017 e,
in particolare, l'allegato A, punto 2);
Vista la direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai
servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n.
2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio;
Visto il regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in
materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di
negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e
che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con
disabilita' e delle persone a mobilita' ridotta nel trasporto aereo;
Visto il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi
dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
Visto il regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilita' dei
vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente
(Testo rilevante ai fini del SEE);
Visto il regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri
che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il
regolamento (CE) n. 2006/2004 (Testo rilevante ai fini del SEE);
Visto il regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri
nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento
(CE) n. 2006/2004 (Testo rilevante ai fini del SEE);
Visto il regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle
controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento
(CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sull'ODR per
i consumatori);
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo
14;
Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni,
recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive
modificazioni, recante codice del consumo, a norma dell'articolo 7
della legge 29 luglio 2003, n. 229;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive
modificazioni, recante Codice delle assicurazioni private;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive
modificazioni, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE
relativa ai servizi nel mercato interno;
Visto l'Allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, e
successive modificazioni, recante codice della normativa statale in
tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14
della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche' attuazione della
direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprieta',
contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine,
contratti di rivendita e di scambio;
Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, recante
modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 18 aprile 2011, n.
59, e 21 novembre 2005, n. 286, nonche' attuazione della direttiva
2011/94/UE recante modifiche della direttiva 2006/126/CE, concernente
la patente di guida;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
28 aprile 2008, recante recepimento della direttiva 2007/46/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, relativa
all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonche'
dei sistemi, componenti ed entita' tecniche destinati a tali veicoli,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162
del 12 luglio 2008;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive
modificazioni, relativo all'istituzione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59;
Vista la legge 24 giugno 2013, n. 71, recante conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante
disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di
Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone
terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in
Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015.
Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla
composizione del CIPE e, in particolare, l'articolo 1, comma 2, con
il quale sono trasferite al Ministero per i beni e le attivita'
culturali le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri in materia di turismo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29
agosto 2014, n. 171, e successive modificazioni, recante regolamento
di organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro
e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a
norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione dell'8 febbraio 2018;
Acquisito il parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, reso il 21 marzo
2018;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai
sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso il 19
aprile 2018;
Acquisiti i pareri delle Commissioni speciali della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica, istituite ai sensi
dell'articolo 22, comma 2, del Regolamento della Camera e
dell'articolo 24 del Regolamento del Senato, resi in data 8 maggio
2018;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 16 maggio 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di
concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, della giustizia, dello sviluppo economico e
dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche all'Allegato 1 al decreto legislativo
23 maggio 2011, n. 79
1. Il Capo I del Titolo VI dell'Allegato 1 al decreto legislativo
23 maggio 2011, n. 79, e' sostituito dal seguente:
«Capo I
Contratti del turismo organizzato
Sezione I
Pacchetti turistici e servizi turistici collegati
Art. 32 (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni del presente
Capo si applicano ai pacchetti offerti in vendita o venduti da
professionisti a viaggiatori e ai servizi turistici collegati la cui
offerta o vendita a viaggiatori e' agevolata da professionisti.
2. Le disposizioni del presente Capo non si applicano a:
a) pacchetti e servizi turistici collegati la cui durata sia
inferiore alle 24 ore, salvo che sia incluso un pernottamento;
b) pacchetti e servizi turistici collegati la cui offerta o vendita
a viaggiatori e' agevolata dalle associazioni di cui all'articolo 5,
laddove agiscano occasionalmente, comunque non piu' di due volte
l'anno, senza fini di lucro e soltanto a un gruppo limitato di
viaggiatori, senza offerta al pubblico; le predette associazioni sono
comunque tenute a fornire a professionisti e viaggiatori informazioni
adeguate sul fatto che tali pacchetti o servizi turistici collegati
non sono soggetti alla presente disciplina;
c) pacchetti e servizi turistici collegati acquistati nell'ambito
di un accordo generale per l'organizzazione di viaggi di natura
professionale concluso tra un professionista e un'altra persona
fisica o giuridica che agisce nell'ambito della propria attivita'
commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale.
3. Per quanto non previsto dal presente Capo, si applicano le
disposizioni del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206.
Art. 33 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente Capo s'intende
per:
a) "servizio turistico":
1) il trasporto di passeggeri;
2) l'alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di
passeggeri e non e' destinato a fini residenziali, o per corsi di
lingua di lungo periodo;
3) il noleggio di auto, di altri veicoli a motore ai sensi del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 162 del 12 luglio 2008, o di motocicli che richiedono una patente
di guida di categoria A, a norma del decreto legislativo 16 gennaio
2013, n. 2;
4) qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte
integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3),
e non sia un servizio finanziario o assicurativo;
b) "servizio turistico integrativo": servizi accessori quali, tra
gli altri, il trasporto del bagaglio fornito nell'ambito del
trasporto dei passeggeri; l'uso di parcheggi a pagamento nell'ambito
delle stazioni o degli aeroporti; il trasporto passeggeri su brevi
distanze in occasione di visite guidate o i trasferimenti tra una
struttura ricettiva e una stazione di viaggio con altri mezzi;
l'organizzazione di attivita' di intrattenimento o sportive; la
fornitura di pasti, di bevande e la pulizia forniti nell'ambito
dell'alloggio; la fruizione di biciclette, sci e altre dotazioni
della struttura ricettiva ovvero l'accesso a strutture in loco, quali
piscine, spiagge, palestre, saune, centri benessere o termali,
incluso per i clienti dell'albergo; qualunque altro servizio
integrativo tipico anche secondo la prassi locale;
c) "pacchetto": la combinazione di almeno due tipi diversi di
servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa
vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su
richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima
che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con
singoli fornitori di servizi turistici, sono:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima
che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o
globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione "pacchetto" o
denominazione analoga;
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il
professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione
di tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati presso
professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione
per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del
pagamento e l'indirizzo di posta elettronica siano trasmessi dal
professionista con cui e' concluso il primo contratto a uno o piu'
professionisti e il contratto con quest'ultimo o questi ultimi
professionisti sia concluso al piu' tardi 24 ore dopo la conferma
della prenotazione del primo servizio turistico;
d) "contratto di pacchetto turistico": il contratto relativo
all'intero pacchetto oppure, se il pacchetto e' fornito in base a
contratti distinti, l'insieme dei contratti riguardanti i servizi
turistici inclusi nel pacchetto;
e) "inizio del pacchetto": l'inizio dell'esecuzione dei servizi
turistici inclusi nel pacchetto;
f) "servizio turistico collegato": almeno due tipi diversi di
servizi turistici acquistati ai fini dello stesso viaggio o della
stessa vacanza, che non costituiscono un pacchetto, e che comportano
la conclusione di contratti distinti con i singoli fornitori di
servizi turistici, se un professionista agevola, alternativamente:
1) al momento di un'unica visita o un unico contatto con il proprio
punto vendita, la selezione distinta e il pagamento distinto di ogni
servizio turistico da parte dei viaggiatori;
2) l'acquisto mirato di almeno un servizio turistico aggiuntivo
presso un altro professionista quando tale acquisto e' concluso entro
le 24 ore dalla conferma della prenotazione del primo servizio
turistico;
g) "viaggiatore": chiunque intende concludere un contratto, stipula
un contratto o e' autorizzato a viaggiare in base a un contratto
concluso, nell'ambito di applicazione del presente Capo;
h) "professionista": qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica
o privata che, nell'ambito della sua attivita' commerciale,
industriale, artigianale o professionale agisce, nei contratti
oggetto del presente Capo, anche tramite altra persona che opera in
suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore,
professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore
di servizi turistici, ai sensi della normativa vigente;
i) "organizzatore": un professionista che combina pacchetti e li
vende o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente a un
altro professionista, oppure il professionista che trasmette i dati
relativi al viaggiatore a un altro professionista conformemente alla
lettera c), numero 2.4);
l) "venditore": il professionista diverso dall'organizzatore che
vende o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore;
m) "stabilimento": lo stabilimento definito dall'articolo 8, comma
1, lettera e), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
n) "supporto durevole": ogni strumento che permette al viaggiatore
o al professionista di conservare le informazioni che gli sono
personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per
un periodo di tempo adeguato alle finalita' cui esse sono destinate e
che consente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
o) "circostanze inevitabili e straordinarie": una situazione fuori
dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui
conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le
ragionevoli misure;
p) "difetto di conformita'": un inadempimento dei servizi turistici
inclusi in un pacchetto;
q) "minore": persona di eta' inferiore ai 18 anni;
r) "punto vendita": qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito
alla vendita al dettaglio o sito web di vendita al dettaglio o
analogo strumento di vendita online, anche nel caso in cui siti web
di vendita al dettaglio o strumenti di vendita online sono presentati
ai viaggiatori come un unico strumento, compreso il servizio
telefonico;
s) "rientro": il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad
altro luogo concordato dalle parti contraenti.
2. Non e' un pacchetto turistico una combinazione di servizi
turistici in cui sono presenti uno dei tipi di servizi turistici di
cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) o 3), combinati con uno o
piu' dei servizi turistici di cui al comma 1, lettera a), numero 4),
se tali ultimi servizi non rappresentano una parte pari o superiore
al 25 per cento del valore della combinazione e non sono
pubblicizzati, ne' rappresentano altrimenti un elemento essenziale
della combinazione, oppure sono selezionati e acquistati solo dopo
l'inizio dell'esecuzione di un servizio turistico di cui al comma 1,
lettera a), numeri 1), 2) o 3).
3. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto
di cui al comma 1, lettera b), non sottrae l'organizzatore o il
venditore agli obblighi del presente Capo.
4. Non costituisce un servizio turistico collegato l'acquisto di
uno dei tipi di servizi turistici di cui al comma 1, lettera a),
numeri 1), 2) o 3), con uno o piu' dei servizi turistici di cui al
comma 1, lettera a), numero 4), se questi ultimi servizi non
rappresentano una porzione significativa pari o superiore al 25 per
cento del valore combinato dei servizi e non sono pubblicizzati come
un elemento essenziale del viaggio o della vacanza e non ne
costituiscono, comunque, un elemento essenziale.
Sezione II
Obblighi di informazione e contenuto
del contratto di pacchetto turistico
Art. 34 (Informazioni precontrattuali). - 1. Prima della
conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un'offerta
corrispondente, l'organizzatore e, nel caso in cui il pacchetto sia
venduto tramite un venditore, anche quest'ultimo, forniscono al
viaggiatore il pertinente modulo informativo standard di cui
all'allegato A, parte I o parte II, al presente codice, nonche' le
seguenti informazioni:
a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali:
1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l'itinerario e i
periodi di soggiorno con relative date e, se e' incluso l'alloggio,
il numero di notti comprese;
2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i
luoghi, le date e gli orari di partenza e ritorno, la durata e la
localita' di sosta intermedia e le coincidenze; nel caso in cui
l'orario esatto non sia ancora stabilito, l'organizzatore e, se del
caso, il venditore, informano il viaggiatore dell'orario
approssimativo di partenza e ritorno;
3) l'ubicazione, le caratteristiche principali e, ove prevista, la
categoria turistica dell'alloggio ai sensi della regolamentazione del
paese di destinazione;
4) i pasti forniti;
5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo
totale pattuito del pacchetto;
6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di
un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
7) la lingua in cui sono prestati i servizi;
8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilita'
ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise
sull'idoneita' del viaggio o della vacanza che tenga conto delle
esigenze del viaggiatore;
b) la denominazione commerciale e l'indirizzo geografico
dell'organizzatore e, ove presente, del venditore, i loro recapiti
telefonici e indirizzi di posta elettronica;
c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i
diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali
spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi
non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del
contratto, un'indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il
viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;
d) le modalita' di pagamento, compresi l'eventuale importo o
percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario
per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il
viaggiatore e' tenuto a pagare o fornire;
e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il
termine di cui all'articolo 41, comma 5, lettera a), prima
dell'inizio del pacchetto per l'eventuale risoluzione del contratto
in caso di mancato raggiungimento del numero;
f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni
in materia di passaporto e visti, compresi i tempi approssimativi per
l'ottenimento dei visti e le formalita' sanitarie del paese di
destinazione;
g) le informazioni sulla facolta' per il viaggiatore di recedere
dal contratto in qualunque momento prima dell'inizio del pacchetto
dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, delle
spese di recesso standard richieste dall'organizzatore ai sensi
dell'articolo 41, comma 1;
h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria
di un'assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal
contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso
il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso;
i) gli estremi della copertura di cui all'articolo 47, commi 1, 2 e
3.
2. Per i contratti di pacchetto turistico di cui all'articolo 33,
comma 1, lettera d), stipulati per telefono, l'organizzatore o il
professionista fornisce al viaggiatore le informazioni standard di
cui all'allegato A, parte II, al presente decreto, e le informazioni
di cui al comma 1.
3. Con riferimento ai pacchetti acquistati presso professionisti
distinti di cui all'articolo 33, comma 1, lettera c), numero 2.4),
l'organizzatore e il professionista a cui sono trasmessi i dati
garantiscono che ciascuno di essi fornisca, prima che il viaggiatore
sia vincolato da un contratto o da un'offerta corrispondente, le
informazioni elencate al comma 1, nella misura in cui esse sono
pertinenti ai rispettivi servizi turistici offerti.
Contemporaneamente, l'organizzatore fornisce inoltre le informazioni
standard del modulo di cui all'allegato A, parte III, al presente
codice.
4. Le informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono fornite in modo
chiaro e preciso e, ove sono fornite per iscritto, devono essere
leggibili.
Art. 35 (Carattere vincolante delle informazioni precontrattuali e
conclusione del contratto di pacchetto turistico). - 1. Le
informazioni fornite al viaggiatore ai sensi dell'articolo 34, comma
1, lettere a), c), d), e) e g), formano parte integrante del
contratto di pacchetto turistico e non possono essere modificate
salvo accordo esplicito delle parti contraenti.
2. L'organizzatore e il venditore comunicano al viaggiatore tutte
le modifiche delle informazioni precontrattuali in modo chiaro ed
evidente prima della conclusione del contratto di pacchetto
turistico.
3. Se l'organizzatore e il venditore non hanno ottemperato agli
obblighi in materia di informazione sulle imposte, sui diritti o su
altri costi aggiuntivi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera c),
prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico, il
viaggiatore non e' tenuto al pagamento di tali costi.
Art. 36 (Contenuto del contratto di pacchetto turistico e documenti
da fornire prima dell'inizio del pacchetto). - 1. I contratti di
pacchetto turistico sono formulati in un linguaggio semplice e chiaro
e, ove in forma scritta, leggibile.
2. Al momento della conclusione del contratto di pacchetto
turistico o, comunque, appena possibile, l'organizzatore o il
venditore, fornisce al viaggiatore una copia o una conferma del
contratto su un supporto durevole.
3. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il
contratto di pacchetto turistico sia stato stipulato alla
contemporanea presenza fisica delle parti.
4. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali
commerciali, definiti all'articolo 45, comma 1, lettera h), del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una copia o la conferma
del contratto di pacchetto turistico e' fornita al viaggiatore su
carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.
5. Il contratto di pacchetto turistico o la sua conferma riportano
l'intero contenuto dell'accordo che contiene tutte le informazioni di
cui all'articolo 34, comma 1, nonche' le seguenti:
a) le richieste specifiche del viaggiatore accettate
dall'organizzatore;
b) una dichiarazione attestante che l'organizzatore e' responsabile
dell'esatta esecuzione di tutti i servizi turistici inclusi nel
contratto ai sensi dell'articolo 42 ed e' tenuto a prestare
assistenza qualora il viaggiatore si trovi in difficolta' ai sensi
dell'articolo 45;
c) il nome e i recapiti, compreso l'indirizzo geografico, del
soggetto incaricato della protezione in caso d'insolvenza;
d) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono, l'indirizzo di
posta elettronica e, se presente, il numero di fax del rappresentante
locale dell'organizzatore, di un punto di contatto o di un altro
servizio che consenta al viaggiatore di comunicare rapidamente ed
efficacemente con l'organizzatore per chiedere assistenza o per
rivolgere eventuali reclami relativi a difetti di conformita'
riscontrati durante l'esecuzione del pacchetto;
e) il fatto che il viaggiatore sia tenuto a comunicare, senza
ritardo, eventuali difetti di conformita' rilevati durante
l'esecuzione del pacchetto ai sensi dell'articolo 42, comma 2;
f) nel caso di minori, non accompagnati da un genitore o altra
persona autorizzata, che viaggiano in base a un contratto di
pacchetto turistico che include l'alloggio, le informazioni che
consentono di stabilire un contatto diretto con il minore o il
responsabile del minore nel suo luogo di soggiorno;
g) informazioni riguardo alle esistenti procedure di trattamento
dei reclami e ai meccanismi di risoluzione alternativa delle
controversie (ADR - Alternative Dispute Resolution), ai sensi del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e, se presente,
all'organismo ADR da cui il professionista e' disciplinato e alla
piattaforma di risoluzione delle controversie online ai sensi del
regolamento (UE) n. 524/2013;
h) informazioni sul diritto del viaggiatore di cedere il contratto
a un altro viaggiatore ai sensi dell'articolo 38.
6. Con riferimento ai pacchetti acquistati presso professionisti
distinti di cui all'articolo 33, comma 1, lettera b), numero 2.4), il
professionista a cui i dati sono trasmessi informa l'organizzatore
della conclusione del contratto che portera' alla creazione di un
pacchetto e fornisce all'organizzatore le informazioni necessarie ad
adempiere ai suoi obblighi. L'organizzatore fornisce tempestivamente
al viaggiatore le informazioni di cui al comma 5 su un supporto
durevole.
7. Le informazioni di cui ai commi 5 e 6 sono presentate in modo
chiaro e preciso.
8. In tempo utile prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore
fornisce al viaggiatore le ricevute, i buoni e i biglietti necessari,
le informazioni sull'orario della partenza previsto e il termine
ultimo per l'accettazione, nonche' gli orari delle soste intermedie,
delle coincidenze e dell'arrivo.
Art. 37 (Onere della prova e divieto di fornire informazioni
ingannevoli). - 1. L'onere della prova relativo all'adempimento degli
obblighi di informazione di cui alla presente sezione e' a carico del
professionista.
2. E' fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli
sulle modalita' del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri
elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette
informazioni vengono comunicate al viaggiatore.
Sezione III
Modifiche al contratto di pacchetto turistico
prima dell'inizio del pacchetto
Art. 38 (Cessione del contratto di pacchetto turistico a un altro
viaggiatore). - 1. Il viaggiatore, previo preavviso dato
all'organizzatore su un supporto durevole entro e non oltre sette
giorni prima dell'inizio del pacchetto, puo' cedere il contratto di
pacchetto turistico a una persona che soddisfa tutte le condizioni
per la fruizione del servizio.
2. Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico
sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo
e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi
comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle
pratiche, risultanti da tale cessione.
3. L'organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della
cessione, che non possono essere irragionevoli e non eccedono le
spese realmente sostenute dall'organizzatore in conseguenza della
cessione del contratto di pacchetto turistico, e fornisce al cedente
la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi
aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto.
Art. 39 (Revisione del prezzo). - 1. Dopo la conclusione del
contratto di pacchetto turistico, i prezzi possono essere aumentati
soltanto se il contratto lo prevede espressamente e precisa che il
viaggiatore ha diritto a una riduzione del prezzo, nonche' le
modalita' di calcolo della revisione del prezzo. In tal caso, il
viaggiatore ha diritto ad una riduzione del prezzo corrispondente
alla diminuzione dei costi di cui al comma 2, lettere a), b) e c),
che si verifichi dopo la conclusione del contratto e prima
dell'inizio del pacchetto.
2. Gli aumenti di prezzo sono possibili esclusivamente in
conseguenza di modifiche riguardanti:
a) il prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del
carburante o di altre fonti di energia;
b) il livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi nel
contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell'esecuzione
del pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, di sbarco e
d'imbarco nei porti e negli aeroporti;
c) i tassi di cambio pertinenti al pacchetto.
3. Se l'aumento di prezzo di cui al presente articolo eccede l'8
per cento del prezzo complessivo del pacchetto, si applica l'articolo
40, commi 2, 3, 4 e 5.
4. Un aumento di prezzo, indipendentemente dalla sua entita', e'
possibile solo previa comunicazione chiara e precisa su supporto
durevole da parte dell'organizzatore al viaggiatore, unitamente alla
giustificazione di tale aumento e alle modalita' di calcolo, almeno
venti giorni prima dell'inizio del pacchetto.
5. In caso di diminuzione del prezzo, l'organizzatore ha diritto a
detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche
effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali e' tenuto a
fornire la prova su richiesta del viaggiatore.
Art. 40 (Modifica di altre condizioni del contratto di pacchetto
turistico). - 1. Prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore non
puo' unilateralmente modificare le condizioni del contratto diverse
dal prezzo ai sensi dell'articolo 39, salvo che si sia riservato tale
diritto nel contratto e la modifica sia di scarsa importanza.
L'organizzatore comunica la modifica al viaggiatore in modo chiaro e
preciso su un supporto durevole.
2. Se, prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore e'
costretto a modificare in modo significativo una o piu'
caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all'articolo
34, comma 1, lettera a), o non puo' soddisfare le richieste
specifiche di cui all'articolo 36, comma 5, lettera a), oppure
propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l'8 per cento
ai sensi dell'articolo 39, comma 3, il viaggiatore, entro un periodo
ragionevole specificato dall'organizzatore, puo' accettare la
modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere
spese di recesso. In caso di recesso, l'organizzatore puo' offrire al
viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualita' equivalente o
superiore.
3. L'organizzatore informa, senza ingiustificato ritardo, il
viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole:
a) delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro
incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 4;
b) di un periodo ragionevole entro il quale il viaggiatore e'
tenuto a informare l'organizzatore della sua decisione ai sensi del
comma 2;
c) delle conseguenze della mancata risposta del viaggiatore entro
il periodo di cui alla lettera b) e dell'eventuale pacchetto
sostitutivo offerto e del relativo prezzo.
4. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o del
pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di
qualita' o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un'adeguata
riduzione del prezzo.
5. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi
del comma 2, se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo,
l'organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso
entro quattordici giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti
effettuati da o per conto del viaggiatore e si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 43, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Art. 41 (Diritto di recesso prima dell'inizio del pacchetto). - 1.
Il viaggiatore puo' recedere dal contratto di pacchetto turistico in
ogni momento prima dell'inizio del pacchetto, dietro rimborso
all'organizzatore delle spese sostenute, adeguate e giustificabili,
del cui ammontare quest'ultimo fornisce motivazione al viaggiatore
che ne faccia richiesta.
2. Il contratto di pacchetto turistico puo' prevedere spese
standard per il recesso ragionevoli, calcolate in base al momento di
recesso dal contratto e ai risparmi di costo attesi e agli introiti
previsti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici.
3. In assenza di specificazione delle spese standard di recesso,
l'importo delle spese di recesso corrisponde al prezzo del pacchetto
diminuito dei risparmi di costo e degli introiti che derivano dalla
riallocazione dei servizi turistici.
4. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi
nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno
un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul
trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha
diritto di recedere dal contratto, prima dell'inizio del pacchetto,
senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei
pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un
indennizzo supplementare.
5. L'organizzatore puo' recedere dal contratto di pacchetto
turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei
pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non e' tenuto a versare un
indennizzo supplementare se:
a) il numero di persone iscritte al pacchetto e' inferiore al
minimo previsto dal contratto e l'organizzatore comunica il recesso
dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e
in ogni caso non piu' tardi di venti giorni prima dell'inizio del
pacchetto in caso di viaggi che durano piu' di sei giorni, di sette
giorni prima dell'inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano
tra due e sei giorni, di quarantotto ore prima dell'inizio del
pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni;
b) l'organizzatore non e' in grado di eseguire il contratto a causa
di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal
medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima
dell'inizio del pacchetto.
6. L'organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma
dei commi 4 e 5 oppure, con riguardo a quanto previsto ai commi 1, 2
e 3, rimborsa qualunque pagamento effettuato da o per conto del
viaggiatore per il pacchetto dopo aver detratto le adeguate spese,
senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni
dal recesso. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, si determina la
risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con
terzi.
7. In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il
viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto
turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della
conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni
contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza
penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con
tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, il
diritto di recesso e' escluso. In tale ultimo caso, l'organizzatore
documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente
l'esclusione del diritto di recesso.
Sezione IV
Esecuzione del pacchetto
Art. 42 (Responsabilita' dell'organizzatore per l'inesatta
esecuzione del pacchetto e per la sopravvenuta impossibilita' in
corso d'esecuzione del pacchetto). - 1. L'organizzatore e'
responsabile dell'esecuzione dei servizi turistici previsti dal
contratto di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che
tali servizi turistici devono essere prestati dall'organizzatore
stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell'esercizio
delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvale o da altri
fornitori di servizi turistici, ai sensi dell'articolo 1228 del
codice civile.
2. Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 del codice
civile, informa l'organizzatore, direttamente o tramite il venditore,
tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di
eventuali difetti di conformita' rilevati durante l'esecuzione di un
servizio turistico previsto dal contratto di pacchetto turistico.
3. Se uno dei servizi turistici non e' eseguito secondo quanto
pattuito nel contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore pone
rimedio al difetto di conformita', a meno che cio' risulti
impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto
dell'entita' del difetto di conformita' e del valore dei servizi
turistici interessati dal difetto. Se l'organizzatore non pone
rimedio al difetto, si applica l'articolo 43.
4. Fatte salve le eccezioni di cui al comma 3, se l'organizzatore
non pone rimedio al difetto di conformita' entro un periodo
ragionevole fissato dal viaggiatore in relazione alla durata e alle
caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai
sensi del comma 2, il viaggiatore puo' ovviare personalmente al
difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e
documentate; se l'organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto
di conformita' o se e' necessario ovviarvi immediatamente non occorre
che il viaggiatore specifichi un termine.
5. Se un difetto di conformita', ai sensi dell'articolo 1455 del
codice civile, costituisce un inadempimento di non scarsa importanza
dei servizi turistici inclusi in un pacchetto e l'organizzatore non
vi ha posto rimedio entro un periodo ragionevole stabilito dal
viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del
pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, il
viaggiatore puo', senza spese, risolvere di diritto e con effetto
immediato il contratto di pacchetto turistico o, se del caso,
chiedere, ai sensi dell'articolo 43, una riduzione del prezzo, salvo
comunque l'eventuale risarcimento dei danni. In caso di risoluzione
del contratto, se il pacchetto comprendeva il trasporto dei
passeggeri, l'organizzatore provvede anche al rientro del viaggiatore
con un trasporto equivalente senza ingiustificato ritardo e senza
costi aggiuntivi per il viaggiatore.
6. Laddove e' impossibile assicurare il rientro del viaggiatore,
l'organizzatore sostiene i costi dell'alloggio necessario, ove
possibile di categoria equivalente a quanto era previsto dal
contratto, per un periodo non superiore a tre notti per viaggiatore o
per il periodo piu' lungo eventualmente previsto dalla normativa
dell'Unione europea relativa ai diritti dei passeggeri, applicabile
ai pertinenti mezzi di trasporto.
7. La limitazione dei costi di cui al comma 6 non si applica alle
persone a mobilita' ridotta, definite dall'articolo 2, paragrafo 1,
lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2006, e ai loro
accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai minori non
accompagnati e alle persone bisognose di assistenza medica specifica,
purche' l'organizzatore abbia ricevuto comunicazione delle loro
particolari esigenze almeno quarantotto ore prima dell'inizio del
pacchetto. L'organizzatore non puo' invocare circostanze inevitabili
e straordinarie per limitare la responsabilita' di cui al presente
comma qualora il fornitore del servizio di trasporto non possa far
valere le stesse circostanze ai sensi della normativa dell'Unione
europea applicabile.
8. Se per circostanze sopravvenute non imputabili all'organizzatore
e' impossibile fornire, in corso d'esecuzione, una parte sostanziale,
per valore o qualita', della combinazione dei servizi turistici
pattuiti nel contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore offre,
senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore, soluzioni
alternative adeguate di qualita', ove possibile equivalente o
superiore, rispetto a quelle specificate nel contratto, affinche'
l'esecuzione del pacchetto possa continuare, inclusa l'eventualita'
che il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non sia fornito
come concordato. Se le soluzioni alternative proposte comportano un
pacchetto di qualita' inferiore rispetto a quella specificata nel
contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore concede al
viaggiatore un'adeguata riduzione del prezzo.
9. Il viaggiatore puo' respingere le soluzioni alternative proposte
solo se non sono comparabili a quanto convenuto nel contratto di
pacchetto turistico o se la riduzione del prezzo concessa e'
inadeguata.
10. Se e' impossibile predisporre soluzioni alternative o il
viaggiatore respinge le soluzioni alternative proposte, conformi a
quanto indicato dal comma 8, al viaggiatore e' riconosciuta una
riduzione del prezzo. In caso di inadempimento dell'obbligo di
offerta di cui al comma 8 si applica il comma 5.
11. Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili
all'organizzatore, e' impossibile assicurare il rientro del
viaggiatore come pattuito nel contratto di pacchetto turistico, si
applicano i commi 6 e 7.
Art. 43 (Riduzione del prezzo e risarcimento dei danni). - 1. Il
viaggiatore ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo per il
periodo durante il quale vi sia stato difetto di conformita', a meno
che l'organizzatore dimostri che tale difetto e' imputabile al
viaggiatore.
2. Il viaggiatore ha diritto di ricevere dall'organizzatore, senza
ingiustificato ritardo, il risarcimento adeguato per qualunque danno
che puo' aver subito in conseguenza di un difetto di conformita'.
3. Al viaggiatore non e' riconosciuto il risarcimento dei danni se
l'organizzatore dimostra che il difetto di conformita' e' imputabile
al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura dei servizi
turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed e'
imprevedibile o inevitabile oppure e' dovuto a circostanze
inevitabili e straordinarie.
4. All'organizzatore si applicano le limitazioni previste dalle
convenzioni internazionali in vigore che vincolano l'Italia o
l'Unione europea, relative alla misura del risarcimento o alle
condizioni a cui e' dovuto da parte di un fornitore che presta un
servizio turistico incluso in un pacchetto.
5. Il contratto di pacchetto turistico puo' prevedere la
limitazione del risarcimento dovuto dall'organizzatore, salvo che per
i danni alla persona o quelli causati intenzionalmente o per colpa,
purche' tale limitazione non sia inferiore al triplo del prezzo
totale del pacchetto.
6. Qualunque diritto al risarcimento o alla riduzione del prezzo ai
sensi del presente Capo non pregiudica i diritti dei viaggiatori
previsti dal regolamento (CE) n. 261/2004, dal regolamento (CE) n.
1371/2007, dal regolamento (CE) n. 392/2009, dal regolamento (UE) n.
1177/2010 e dal regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e
del Consiglio, nonche' dalle convenzioni internazionali, fermo
restando che il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai
sensi del presente Capo e il risarcimento o la riduzione del prezzo
concessi ai sensi di detti regolamenti e convenzioni internazionali
sono detratti gli uni dagli altri.
7. Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni
previsti dal presente articolo si prescrive in due anni, a decorrere
dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, fatto
salvo quanto previsto al comma 8.
8. Il diritto al risarcimento dei danni alla persona si prescrive
in tre anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel
luogo di partenza o nel piu' lungo periodo previsto per il
risarcimento del danno alla persona dalle disposizioni che regolano i
servizi compresi nel pacchetto.
Art. 44 (Possibilita' di contattare l'organizzatore tramite il
venditore). - 1. Il viaggiatore puo' indirizzare messaggi, richieste
o reclami relativi all'esecuzione del pacchetto direttamente al
venditore tramite il quale l'ha acquistato, il quale, a propria
volta, inoltra tempestivamente tali messaggi, richieste o reclami
all'organizzatore.
2. Ai fini del rispetto dei termini o dei periodi di prescrizione,
la data in cui il venditore riceve messaggi, richieste o reclami di
cui al comma 1 e' considerata la data di ricezione anche per
l'organizzatore.
Art. 45 (Obbligo di prestare assistenza). - 1. L'organizzatore
presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore che si trova
in difficolta' anche nelle circostanze di cui all'articolo 42, comma
7, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai
servizi sanitari, alle autorita' locali e all'assistenza consolare e
assistendo il viaggiatore nell'effettuare comunicazioni a distanza e
aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.
2. L'organizzatore puo' pretendere il pagamento di un costo
ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato
intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle
spese effettivamente sostenute.
Art. 46 (Risarcimento del danno da vacanza rovinata). - 1. Nel caso
in cui l'inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del
pacchetto non e' di scarsa importanza ai sensi dell'articolo 1455 del
codice civile, il viaggiatore puo' chiedere all'organizzatore o al
venditore, secondo la responsabilita' derivante dalla violazione dei
rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti, oltre ed
indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento
del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed
all'irripetibilita' dell'occasione perduta.
2. Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni, ovvero nel
piu' lungo periodo per il risarcimento del danno alla persona
previsto dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel
pacchetto, a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel
luogo di partenza.
Sezione V
Protezione in caso d'insolvenza o fallimento
Art. 47 (Efficacia e portata della protezione in caso d'insolvenza
o fallimento). - 1. L'organizzatore e il venditore stabiliti sul
territorio nazionale sono coperti da contratto di assicurazione per
la responsabilita' civile a favore del viaggiatore per il
risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi
obblighi assunti con i rispettivi contratti.
2. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono
assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, per i
viaggi all'estero e i viaggi che si svolgono all'interno di un
singolo Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei casi di
insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del venditore
garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso
del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto e il rientro
immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto include il
trasporto del viaggiatore, nonche', se necessario, il pagamento del
vitto e dell'alloggio prima del rientro.
3. Gli organizzatori e gli intermediari possono costituirsi in
consorzi o altre forme associative idonee a provvedere
collettivamente, anche mediante la costituzione di un apposito fondo,
per la copertura dei rischi di cui al comma 2. Le finalita' del
presente comma possono essere perseguite anche mediante il
coinvolgimento diretto nei consorzi e nelle altre forme associative
di imprese e associazioni di categoria del settore assicurativo,
anche prevedendo forme di riassicurazione.
4. La garanzia di cui al comma 2 e' effettiva, adeguata al volume
di affari e copre i costi ragionevolmente prevedibili, gli importi
dei pagamenti effettuati da o per conto dei viaggiatori in relazione
a pacchetti, tenendo conto della durata del periodo compreso tra gli
acconti e il saldo finale e del completamento dei pacchetti, nonche'
del costo stimato per i rimpatri in caso di insolvenza o fallimento
dell'organizzatore o del venditore.
5. I viaggiatori beneficiano della protezione in caso d'insolvenza
o fallimento dell'organizzatore o del venditore indipendentemente dal
loro luogo di residenza, dal luogo di partenza o dal luogo di vendita
del pacchetto e indipendentemente dallo Stato membro in cui e'
stabilito il soggetto incaricato di fornire protezione in caso di
insolvenza o fallimento.
6. Nei casi previsti dal comma 2, in alternativa al rimborso del
prezzo o al rientro immediato, puo' essere offerta al viaggiatore la
continuazione del pacchetto con le modalita' di cui agli articoli 40
e 42.
7. L'obbligo di cui al comma 1, non sussiste per l'organizzatore e
il venditore di uno Stato membro dell'Unione europea che si
stabilisce sul territorio nazionale se sussistono le condizioni di
cui all'articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
8. Gli organizzatori e i venditori non stabiliti in uno Stato
membro che vendono o offrono in vendita pacchetti in Italia o in un
altro Stato membro o che, con qualsiasi mezzo, dirigono tali
attivita' verso l'Italia o un altro Stato membro sono obbligati a
fornire una garanzia equivalente a quella prevista dal comma 2.
9. In ogni caso, il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale puo' chiedere agli interessati il
rimborso, totale o parziale, delle spese sostenute per il soccorso e
il rimpatrio delle persone che, all'estero, si siano esposte
deliberatamente, salvi giustificati motivi correlati all'esercizio di
attivita' professionali, a rischi che avrebbero potuto conoscere con
l'uso della normale diligenza.
10. E' fatta salva la facolta' di stipulare anche altre polizze
assicurative di assistenza al viaggiatore.
Art. 48 (Riconoscimento reciproco della protezione in caso
d'insolvenza e cooperazione amministrativa). - 1. E' riconosciuta
conforme alla disciplina di cui all'articolo 47 qualunque protezione
in caso d'insolvenza o fallimento che un organizzatore e un venditore
forniscono conformemente alle corrispondenti misure previste dallo
Stato membro in cui e' stabilito.
2. Quale punto di contatto centrale per agevolare la cooperazione
amministrativa e il controllo degli organizzatori e dei venditori
operanti in Stati membri diversi e' designato il Ministero dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo - Direzione generale Turismo,
il cui recapito e' comunicato a tutti gli altri Stati membri e alla
Commissione.
3. Il punto di contatto centrale mette a disposizione dei propri
omologhi tutte le informazioni necessarie riguardo ai rispettivi
obblighi nazionali in materia di protezione in caso d'insolvenza o
fallimento e ai soggetti incaricati di fornire tale protezione per
gli specifici organizzatori o venditori stabiliti sul proprio
territorio, autorizzando a condizioni di reciprocita' l'accesso a
qualunque registro disponibile, reso accessibile al pubblico anche
online, in cui sono elencati gli organizzatori e i venditori che si
conformano all'obbligo di protezione in caso d'insolvenza o
fallimento.
4. Se uno Stato membro dubita delle misure di protezione in caso di
insolvenza di un organizzatore, chiede chiarimenti al punto di
contatto di cui al comma 2. Il punto di contatto risponde alle
richieste degli altri Stati membri il piu' rapidamente possibile,
tenendo in considerazione l'urgenza e la complessita' della
questione, ed in ogni caso fornendo una prima risposta entro quindici
giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.
Sezione VI
Servizi turistici collegati
Art. 49 (Obblighi di protezione in caso d'insolvenza o fallimento e
d'informazione in relazione ai servizi turistici collegati). - 1. Ai
professionisti che agevolano servizi turistici collegati si
applicano, per il rimborso di tutti i pagamenti che ricevono dai
viaggiatori, le disposizioni degli articoli 47 e 48 nella misura in
cui un servizio turistico che fa parte di un servizio turistico
collegato non sia effettuato a causa dello stato di insolvenza o
fallimento dei professionisti.
2. Prima che il viaggiatore sia vincolato da un contratto che porti
alla creazione di un servizio turistico collegato o di una
corrispondente offerta, il professionista che agevola servizi
turistici collegati, anche nei casi in cui egli non e' stabilito in
uno Stato membro ma, con qualsiasi mezzo, dirige tali attivita' verso
uno Stato membro, dichiara in modo chiaro, e preciso che il
viaggiatore:
a) non potra' invocare nessuno dei diritti che si applicano
esclusivamente ai pacchetti ai sensi del presente Capo e che ciascun
fornitore di servizi sara' il solo responsabile dell'esatta
esecuzione contrattuale del suo servizio;
b) potra' invocare la protezione in caso d'insolvenza o fallimento
ai sensi del comma 1.
3. Il professionista fornisce al viaggiatore tali informazioni
mediante il modulo informativo standard pertinente di cui
all'allegato B al presente codice oppure, qualora lo specifico tipo
di servizi turistici collegati non sia contemplato da nessuno dei
moduli previsti in tale allegato, fornendo le informazioni ivi
contenute.
4. Qualora il professionista che agevola servizi turistici
collegati non abbia rispettato gli obblighi di cui ai commi 1 e 2, si
applicano i diritti e gli obblighi previsti dagli articoli 38 e 41 e
dalla sezione IV in relazione ai servizi turistici inclusi nel
servizio turistico collegato.
5. Se un servizio turistico collegato e' il risultato della stipula
di un contratto tra un viaggiatore e un professionista che non
agevola il servizio turistico collegato, tale professionista informa
il professionista che agevola il servizio turistico collegato della
stipula del pertinente contratto.
Sezione VII
Responsabilita' del venditore
Art. 50 (Responsabilita' del venditore). - 1. Il venditore e'
responsabile dell'esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore
con il contratto di intermediazione di viaggio, indipendentemente dal
fatto che la prestazione sia resa dal venditore stesso, dai suoi
ausiliari o preposti quando agiscono nell'esercizio delle loro
funzioni o dai terzi della cui opera si avvalga, dovendo
l'adempimento delle obbligazioni assunte essere valutato con riguardo
alla diligenza richiesta per l'esercizio della corrispondente
attivita' professionale.
Art. 51 (Responsabilita' in caso di errore di prenotazione). - 1.
Il professionista e' responsabile degli errori dovuti a difetti
tecnici nel sistema di prenotazione che gli siano imputabili e,
qualora abbia accettato di organizzare la prenotazione di un
pacchetto o di servizi turistici che rientrano in servizi turistici
collegati, degli errori commessi durante il processo di prenotazione.
2. Il professionista non e' responsabile degli errori di
prenotazione imputabili al viaggiatore o dovuti a circostanze
inevitabili e straordinarie.
Art. 51-bis (Obbligo del venditore di indicare la propria
qualita'). - 1. Il venditore e' considerato come organizzatore se, in
relazione ad un contratto di pacchetto turistico, omette di fornire
al viaggiatore, a norma dell'articolo 34, il pertinente modulo
informativo standard di cui all'allegato A, parte II o parte III al
presente codice, e le informazioni relative alla denominazione
commerciale, l'indirizzo geografico, il recapito telefonico e
l'indirizzo di posta elettronica dell'organizzatore, ovvero omette di
informare il viaggiatore che egli agisce in qualita' di venditore.
Art. 51-ter (Obblighi specifici del venditore quando
l'organizzatore e' stabilito fuori dallo Spazio economico europeo). -
1. Se l'organizzatore e' stabilito al di fuori dello Spazio economico
europeo, il venditore stabilito in uno Stato membro e' soggetto agli
obblighi previsti per gli organizzatori alle Sezioni IV e V, salvo
che fornisca la prova che l'organizzatore si conforma alle norme
contenute in tali Sezioni.
Art. 51-quater (Prescrizione del diritto al risarcimento del
danno). - 1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 46 e gli
effetti degli articoli 51-bis e 51-ter, il diritto del viaggiatore al
risarcimento dei danni previsti dalla presente Sezione si prescrive
in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel
luogo di partenza.
Sezione VIII
Disposizioni generali
Art. 51-quinquies (Diritto ad azioni di regresso e diritto di
surrogazione). - 1. L'organizzatore o il venditore che ha concesso un
indennizzo o una riduzione di prezzo, ovvero corrisposto un
risarcimento del danno o e' stato costretto ad ottemperare ad altri
obblighi secondo le disposizioni del presente Capo, ha il diritto di
regresso nei confronti dei soggetti che abbiano contribuito al
verificarsi delle circostanze o dell'evento da cui sono derivati
l'indennizzo, la riduzione del prezzo, il risarcimento del danno o
gli altri obblighi in questione, nonche' dei soggetti tenuti a
fornire servizi di assistenza ed alloggio in forza di altre
disposizioni, nel caso in cui il viaggiatore non possa rientrare nel
luogo di partenza.
2. L'organizzatore o il venditore che hanno risarcito il
viaggiatore sono surrogati, nei limiti del risarcimento corrisposto,
in tutti i diritti e le azioni di quest'ultimo verso i terzi
responsabili; il viaggiatore fornisce all'organizzatore o al
venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo
possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga.
Art. 51-sexies (Inderogabilita' della disciplina relativa ai
diritti del viaggiatore). - 1. La dichiarazione che un organizzatore
di un pacchetto o un professionista che agevola un servizio turistico
collegato agisce esclusivamente in qualita' di fornitore di un
servizio turistico, d'intermediario o a qualunque altro titolo, o che
un pacchetto o un servizio turistico collegato non costituisce un
pacchetto o un servizio turistico collegato, non esonera gli
organizzatori o i professionisti dagli obblighi imposti loro dal
presente Capo.
2. I viaggiatori non possono rinunciare ai diritti conferiti loro
dalle disposizioni di cui al presente Capo.
3. Fatto salvo quanto diversamente stabilito da specifiche
disposizioni di legge, eventuali clausole contrattuali o
dichiarazioni del viaggiatore che escludano o limitino, direttamente
o indirettamente, i diritti derivanti dal presente Capo o il cui
scopo sia eludere l'applicazione delle disposizioni di cui al
presente Capo, non vincolano il viaggiatore.
Sezione IX
Tutela amministrativa e giurisdizionale
Art. 51-septies (Sanzioni amministrative). - 1. Salvo che il fatto
non costituisca reato o configuri una fattispecie di illecito
amministrativo sanzionato con legge delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, ovvero una pratica commerciale
scorretta sanzionata dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206, il professionista, l'organizzatore o il venditore che
contravviene:
a) alle disposizioni di cui agli articoli 34, 35, comma 2, 36, 38,
comma 3, 39, comma 4, 40, comma 4, 41, comma 7, terzo periodo, e 49,
commi 2 e 3, del presente Capo, e' punito, per ogni singola
violazione, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a
5.000 euro;
b) alle disposizioni di cui agli articoli 37, comma 2, 42, commi 7
e 8, e 45, comma 1, del presente Capo, e' punito, per ogni singola
violazione, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a euro
10.000 euro;
c) alle disposizioni di cui all'articolo 47, commi da 1 a 5 e commi
7 e 8, del presente Capo, e' punito, per ogni singola violazione, con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 20.000 euro.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, il professionista,
l'organizzatore o il venditore che omette di fornire l'informazione
al viaggiatore, ovvero ostacola l'esercizio del diritto di recesso o
di risoluzione ovvero fornisce informazione incompleta o errata o
comunque non conforme sul diritto di recesso previsto dagli articoli
40, 41 e sul diritto di risoluzione previsto dall'articolo 42 del
presente Capo, ovvero non rimborsa al consumatore le somme da questi
eventualmente corrisposte, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.
3. In caso di reiterazione, le sanzioni amministrative pecuniarie
previste dai commi 1 e 2 sono aumentate di un terzo, laddove la
reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa
violazione per due volte in un anno, anche se si e' proceduto al
pagamento della sanzione mediante oblazione.
4. In caso di ulteriore reiterazione, le sanzioni amministrative
pecuniarie previste dai commi 1 e 2 sono raddoppiate.
5. In caso di violazione degli obblighi di assicurazione previsti
dagli articoli 47 e 48, al professionista, all'organizzatore o al
venditore si applica la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione dall'esercizio dell'attivita' da quindici giorni a tre
mesi e, in caso di reiterazione, l'autorita' competente dispone la
cessazione dell'attivita'.
6. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle
violazioni del presente decreto si osservano, in quanto applicabili,
le disposizioni contenute nel Capo I, Sezione I, e negli articoli 26,
27, 28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 51-novies, il
pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente
articolo e' effettuato entro trenta giorni dalla notifica del
provvedimento.
8. All'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono aggiunte infine le seguenti parole: ", salvo
quanto previsto al secondo periodo del comma 2";
b) al comma 2, sono aggiunte infine il seguente periodo: "Le
entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui all'articolo
51-septies, Sezione IX, Capo I, Titolo VI dell'Allegato 1 al decreto
legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sono destinate a iniziative a
vantaggio dei viaggiatori. Tali entrate affluiscono ad apposito
capitolo/articolo di entrata del bilancio dello Stato di nuova
istituzione e possono essere riassegnate con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze a un apposito fondo iscritto nello
stato di previsione del Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo per essere destinate alle iniziative di cui
al primo periodo, individuate di volta in volta con decreto del
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, sentite
le commissioni parlamentari.".
Art. 51-octies (Applicazione delle sanzioni amministrative). - 1.
Fermo restando quanto previsto agli articoli 51-septies, comma 1, e
51-novies, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato,
d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia
interesse, accerta le violazioni delle disposizioni di cui
all'articolo 51-septies, ne inibisce la continuazione e ne elimina
gli effetti, avvalendosi a tal fine degli strumenti, anche
sanzionatori, previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206.
Art. 51-novies (Sanzioni amministrative previste con legge delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano). - 1. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano prevedono
sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive per le
violazioni delle disposizioni di cui al presente Capo che rientrano
nell'ambito delle competenze loro riservate ai sensi degli articoli
117 e 118 della Costituzione.».
Art. 2
Modifiche al decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206
1. All'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
«g) che rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina
concernente i contratti del turismo organizzato, di cui al Capo I del
Titolo VI dell'Allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n.
79;».
2. Ai pacchetti di cui all'articolo 33, comma 1, lettera c), e ai
viaggiatori di cui all'articolo 33, comma 1, lettera g),
dell'Allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, si
applicano gli articoli 49, comma 7, 51, commi 2 e 6, 62, 64 e 65 del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 47, comma 1, lettera g), del medesimo decreto,
come modificato ai sensi del comma 1.
Art. 3
Disposizioni finali
1. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore il
1° luglio 2018 e si applicano ai contratti conclusi a decorrere da
tale data.
2. Al codice della normativa statale in tema di ordinamento e
mercato del turismo, di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 23
maggio 2011, n. 79, sono aggiunti gli allegati A e B al presente
decreto che ne costituiscono parte integrante.
Art. 4
Clausola di neutralita' finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le
Amministrazioni interessate provvedono ai conseguenti adempimenti con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 21 maggio 2018
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Franceschini, Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del
turismo
Alfano, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Orlando, Ministro della giustizia
Calenda, Ministro dello sviluppo
economico
Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Allegato A
Parte I
Modulo informativo standard per contratti di pacchetto turistico ove
sia possibile l'uso di collegamenti ipertestuali (hyperlink)
La combinazione di servizi turistici che vi viene proposta e' un
pacchetto ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302. Pertanto,
beneficerete di tutti i diritti dell'UE che si applicano ai
pacchetti. La societa' XY/le societa' XY sara'/saranno pienamente
responsabile/responsabili della corretta esecuzione del pacchetto nel
suo insieme. Inoltre, come previsto dalla legge, la societa' XY/le
societa' XY dispone/dispongono di una protezione per rimborsare i
vostri pagamenti e, se il trasporto e' incluso nel pacchetto,
garantire il vostro rimpatrio nel caso in cui diventi/diventino
insolventi. Per maggiori informazioni sui diritti fondamentali ai
sensi della direttiva (UE) 2015/2302 [da fornire sotto forma di un
hyperlink].
Seguendo l'hyperlink il viaggiatore ricevera' le seguenti
informazioni:
Diritti fondamentali ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302
1. I viaggiatori riceveranno tutte le informazioni essenziali sul
pacchetto prima della conclusione del contratto di pacchetto
turistico.
2. Vi e' sempre almeno un professionista responsabile della
corretta esecuzione di tutti i servizi turistici inclusi nel
contratto.
3. Ai viaggiatori viene comunicato un numero telefonico di
emergenza o i dati di un punto di contatto attraverso cui raggiungere
l'organizzatore o l'agente di viaggio.
4. I viaggiatori possono trasferire il pacchetto ad un'altra
persona, previo ragionevole preavviso ed eventualmente dietro
pagamento di costi aggiuntivi.
5. Il prezzo del pacchetto puo' essere aumentato solo se
aumentano i costi specifici (per esempio, i prezzi del carburante) e
se espressamente previsto nel contratto e, comunque, non oltre 20
giorni dall'inizio del pacchetto. Se l'aumento del prezzo e'
superiore all'8% del prezzo del pacchetto, il viaggiatore puo'
risolvere il contratto. Se l'organizzatore si riserva il diritto di
aumentare il prezzo, il viaggiatore ha diritto a una riduzione di
prezzo se vi e' una diminuzione dei costi pertinenti.
6. I viaggiatori possono risolvere il contratto senza
corrispondere spese di risoluzione e ottenere il rimborso integrale
dei pagamenti se uno qualsiasi degli elementi essenziali del
pacchetto, diverso dal prezzo, e' cambiato in modo sostanziale. Se,
prima dell'inizio del pacchetto, il professionista responsabile del
pacchetto annulla lo stesso, i viaggiatori hanno la facolta' di
ottenere il rimborso e, se del caso, un indennizzo.
7. I viaggiatori possono, in circostanze eccezionali, risolvere
il contratto senza corrispondere spese di risoluzione prima
dell'inizio del pacchetto, ad esempio se sussistono seri problemi di
sicurezza nel luogo di destinazione che possono pregiudicare il
pacchetto. - Inoltre, i viaggiatori possono in qualunque momento,
prima dell'inizio del pacchetto, risolvere il contratto dietro
pagamento di adeguate e giustificabili spese di risoluzione.
8. Se, dopo l'inizio del pacchetto, elementi sostanziali dello
stesso non possono essere forniti secondo quanto pattuito, dovranno
essere offerte al viaggiatore idonee soluzioni alternative, senza
supplemento di prezzo. I viaggiatori possono risolvere il contratto,
senza corrispondere spese di risoluzione, qualora i servizi non siano
eseguiti secondo quanto pattuito e questo incida in misura
significativa sull'esecuzione del pacchetto e l'organizzatore non
abbia posto rimedio al problema.
9. I viaggiatori hanno altresi' diritto a una riduzione di prezzo
e/o al risarcimento per danni in caso di mancata o non conforme
esecuzione dei servizi turistici.
10. L'organizzatore e' tenuto a prestare assistenza qualora il
viaggiatore si trovi in difficolta'.
11. Se l'organizzatore o, in alcuni Stati membri, il venditore
diventa insolvente, i pagamenti saranno rimborsati. Se
l'organizzatore o, se del caso, il venditore diventa insolvente dopo
l'inizio del pacchetto e se nello stesso e' incluso il trasporto, il
rimpatrio dei viaggiatori e' garantito. XY ha sottoscritto una
protezione in caso d'insolvenza con YZ [l'entita' responsabile della
protezione in caso d'insolvenza, ad esempio un fondo di garanzia o
una compagnia di assicurazioni]. I viaggiatori possono contattare
tale entita' o se del caso, l'autorita' competente (informazioni di
contatto, tra cui nome, indirizzo geografico, email e numero di
telefono) qualora i servizi siano negati causa insolvenza di XY.
Direttiva (UE) 2015/2302, recepita nella legislazione nazionale
[HYPERLINK].
Parte II
Modulo informativo standard per contratti di pacchetto turistico in
situazioni diverse da quelle di cui alla parte I
La combinazione di servizi turistici che vi viene proposta e' un
pacchetto ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302. Pertanto,
beneficerete di tutti i diritti dell'UE che si applicano ai
pacchetti. La societa' XY/le societa' XY sara'/saranno pienamente
responsabile/responsabili della corretta esecuzione del pacchetto nel
suo insieme. Inoltre, come previsto dalla legge, la societa' XY/le
societa' XY dispone/dispongono di una protezione per rimborsare i
vostri pagamenti e, se il trasporto e' incluso nel pacchetto,
garantire il vostro rimpatrio nel caso in cui diventi/diventino
insolventi.
Diritti fondamentali ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302
1. I viaggiatori riceveranno tutte le informazioni essenziali sul
pacchetto prima della conclusione del contratto di pacchetto
turistico.
2. Vi e' sempre almeno un professionista responsabile della
corretta esecuzione di tutti i servizi turistici inclusi nel
contratto.
3. Ai viaggiatori viene comunicato un numero telefonico di
emergenza o i dati di un punto di contatto attraverso cui raggiungere
l'organizzatore o l'agente di viaggio.
4. I viaggiatori possono trasferire il pacchetto a un'altra
persona, previo ragionevole preavviso ed eventualmente dietro costi
aggiuntivi.
5. Il prezzo del pacchetto puo' essere aumentato solo se
aumentano i costi specifici (per esempio, i prezzi del carburante) e
se espressamente previsto nel contratto, e comunque non oltre 20
giorni dall'inizio del pacchetto. Se l'aumento del prezzo e'
superiore all'8% del prezzo del pacchetto il viaggiatore puo'
risolvere il contratto. Se l'organizzatore si riserva il diritto di
aumentare il prezzo, il viaggiatore ha diritto a una riduzione di
prezzo se vi e' una diminuzione dei costi pertinenti.
6. I viaggiatori possono risolvere il contratto senza
corrispondere spese di risoluzione e ottenere il rimborso integrale
dei pagamenti se uno qualsiasi degli elementi essenziali del
pacchetto, diverso dal prezzo, e' cambiato in modo sostanziale. Se,
prima dell'inizio del pacchetto, il professionista responsabile del
pacchetto annulla lo stesso, i viaggiatori hanno la facolta' di
ottenere il rimborso e, se del caso, un indennizzo.
7. I viaggiatori possono, in circostanze eccezionali, risolvere
il contratto senza corrispondere spese di risoluzione prima
dell'inizio del pacchetto, ad esempio se sussistono seri problemi di
sicurezza nel luogo di destinazione che possono pregiudicare il
pacchetto. - Inoltre, i viaggiatori possono in qualunque momento,
prima dell'inizio del pacchetto, risolvere il contratto dietro
pagamento di adeguate e giustificabili spese di risoluzione.
8. Se, dopo l'inizio del pacchetto, elementi sostanziali dello
stesso non possono essere forniti secondo quanto pattuito, dovranno
essere offerte al viaggiatore idonee soluzioni alternative, senza
supplemento di prezzo. I viaggiatori possono risolvere il contratto,
senza corrispondere spese di risoluzione, qualora i servizi non siano
eseguiti secondo quanto pattuito e questo incida in misura
significativa sull'esecuzione del pacchetto e l'organizzatore non
abbia posto rimedio al problema.
9. I viaggiatori hanno altresi' diritto a una riduzione di prezzo
e/o al risarcimento per danni in caso di mancata o non conforme
esecuzione dei servizi turistici.
10. L'organizzatore e' tenuto a prestare assistenza qualora il
viaggiatore si trovi in difficolta'. - Se l'organizzatore o, in
alcuni Stati membri, il venditore diventa insolvente, i pagamenti
saranno rimborsati. Se l'organizzatore o, se del caso, il venditore
diventa insolvente dopo l'inizio del pacchetto e se nello stesso e'
incluso il trasporto, il rimpatrio dei viaggiatori e' garantito. XY
ha sottoscritto una protezione in caso d'insolvenza con YZ [l'entita'
responsabile della protezione in caso d'insolvenza, per esempio un
fondo di garanzia o una compagnia di assicurazioni o, se del caso,
l'autorita' competente]. I viaggiatori possono contattare tale
entita' o, se del caso, l'autorita' competente (informazioni di
contatto, tra cui nome, indirizzo geografico, email e numero di
telefono) qualora i servizi siano negati causa insolvenza di XY.
[Sito web in cui e' reperibile la direttiva (UE) 2015/2302, recepita
nella legislazione nazionale.].
Parte III
Modulo informativo standard qualora l'organizzatore trasmetta dati a
un altro professionista ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera
b), punto 2.4)
Se concludete un contratto con la societa' AB non oltre 24 ore
dopo il ricevimento della conferma di prenotazione da parte della
societa' XY il servizio turistico fornito da XY e AB costituira' un
pacchetto ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302. Pertanto,
beneficerete di tutti i diritti dell'UE che si applicano ai
pacchetti. La societa' XY sara' pienamente responsabile della
corretta esecuzione del pacchetto nel suo insieme. Inoltre, come
previsto dalla legge, la societa' XY dispone di una protezione per
rimborsare i vostri pagamenti e, se il trasporto e' incluso nel
pacchetto, garantire il vostro rimpatrio nel caso in cui diventi
insolvente. Per maggiori informazioni sui diritti fondamentali di cui
alla direttiva (UE) 2015/2302 [da fornire sotto forma di un
hyperlink].
Seguendo l'hyperlink il viaggiatore ricevera' le seguenti
informazioni:
Diritti fondamentali ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302
1. I viaggiatori riceveranno tutte le informazioni essenziali sui
servizi turistici prima della conclusione del contratto di pacchetto
turistico.
2. Vi e' sempre almeno un professionista che sia responsabile
della corretta esecuzione di tutti i servizi turistici inclusi nel
contratto.
3. Ai viaggiatori viene comunicato un numero telefonico di
emergenza o i dati di un punto di contatto attraverso cui raggiungere
l'organizzatore o l'agenzia di viaggio.
4. I viaggiatori possono trasferire il pacchetto a un'altra
persona, previo ragionevole preavviso ed eventualmente dietro costi
aggiuntivi.
5. Il prezzo del pacchetto puo' essere aumentato solo se
aumentano i costi specifici (per esempio, i prezzi del carburante) e
se espressamente previsto nel contratto, e comunque non oltre 20
giorni dall'inizio del pacchetto. Se l'aumento del prezzo e'
superiore all'8% del prezzo del pacchetto, il viaggiatore puo'
risolvere il contratto. Se l'organizzatore si riserva il diritto di
aumentare il prezzo, il viaggiatore ha diritto a una riduzione di
prezzo se vi e' una diminuzione dei costi pertinenti.
6. I viaggiatori possono risolvere il contratto senza
corrispondere spese di risoluzione e ottenere il rimborso integrale
dei pagamenti se uno qualsiasi degli elementi essenziali del
pacchetto, diverso dal prezzo, e' cambiato in modo sostanziale. Se,
prima dell'inizio del pacchetto, il professionista responsabile dello
stesso lo annulla, i viaggiatori hanno la facolta' di ottenere il
rimborso e, se del caso, un indennizzo.
7. I viaggiatori possono, in circostanze eccezionali, risolvere
il contratto senza corrispondere spese di risoluzione prima
dell'inizio del pacchetto, ad esempio se sussistono seri problemi di
sicurezza nel luogo di destinazione che possono pregiudicare il
pacchetto. - Inoltre, i viaggiatori possono in qualunque momento,
prima dell'inizio del pacchetto, risolvere il contratto dietro
pagamento di adeguate e giustificabili spese di risoluzione.
8. Se, dopo l'inizio del pacchetto, elementi sostanziali dello
stesso non possono essere forniti secondo quanto pattuito, dovranno
essere offerte al viaggiatore idonee soluzioni alternative, senza
supplemento di prezzo. I viaggiatori possono risolvere il contratto,
senza corrispondere spese di risoluzione, qualora i servizi non siano
eseguiti secondo quanto pattuito e questo incida in misura
significativa sull'esecuzione del pacchetto e l'organizzatore non
abbia posto rimedio al problema.
9. I viaggiatori hanno altresi' diritto a una riduzione di prezzo
e/o al risarcimento per danni in caso di mancata o non conforme
esecuzione dei servizi turistici.
10. L'organizzatore e' tenuto a prestare assistenza qualora un
viaggiatore si trovi in difficolta'. - Se l'organizzatore o, in
alcuni Stati membri, il venditore diventa insolvente, i pagamenti
saranno rimborsati. Se l'organizzatore o, se del caso, il venditore
diventa insolvente dopo l'inizio dell'esecuzione del contratto e se
nel pacchetto e' incluso il trasporto, il rimpatrio dei viaggiatori
e' garantito. XY ha sottoscritto una protezione in caso d'insolvenza
con YZ [l'entita' responsabile della protezione in caso d'insolvenza,
ad esempio, un fondo di garanzia o una compagnia di assicurazioni o,
se del caso, l'autorita' competente]. I viaggiatori possono
contattare tale entita' o, se del caso, l'autorita' competente
(informazioni di contatto, tra cui nome, indirizzo geografico, email
e numero di telefono) qualora i servizi siano negati causa insolvenza
di XY.
Direttiva (UE) 2015/2302, recepita nella legislazione nazionale
[HYPERLINK].
Allegato B
Parte I
Modulo informativo standard qualora il professionista che agevola un
servizio turistico collegato online ai sensi dell'articolo 33,
comma 1, lettera f), punto 1), sia un vettore che vende un
biglietto di andata e ritorno
Se, dopo aver selezionato e pagato un servizio turistico,
prenotate servizi turistici aggiuntivi per il vostro viaggio o la
vostra vacanza tramite la nostra societa'/XY, NON beneficerete dei
diritti che si applicano ai pacchetti ai sensi della direttiva (UE)
2015/2302. Pertanto, la nostra societa'/XY non sara' responsabile
della corretta esecuzione di tali servizi turistici aggiuntivi. In
caso di problemi si prega di contattare il pertinente fornitore di
servizi. Tuttavia, se prenotate servizi turistici aggiuntivi nel
corso della stessa visita al nostro sito web di prenotazione/al sito
web di prenotazione di XY, i servizi turistici diverranno parte di un
servizio turistico collegato. In tal caso XY, come previsto dal
diritto dell'UE, dispone di una protezione per rimborsare i pagamenti
da voi ricevuti per servizi non prestati a causa dell'insolvenza di
XY e, se necessario, per il vostro rimpatrio. Si prega di notare che
tale protezione non prevede un rimborso in caso di insolvenza del
pertinente fornitore di servizi. Maggiori informazioni sulla
protezione in caso di insolvenza [da fornire sotto forma di un
hyperlink].
Seguendo l'hyperlink il viaggiatore ricevera' le seguenti
informazioni:
XY ha sottoscritto una protezione in caso d'insolvenza con YZ
[l'entita' responsabile della protezione in caso d'insolvenza, ad
esempio un fondo di garanzia o una compagnia di assicurazione]. I
viaggiatori possono contattare tale entita' o, se del caso,
l'autorita' competente (informazioni di contatto, tra cui nome,
indirizzo geografico, email e numero di telefono) qualora i servizi
turistici siano negati causa insolvenza di XY. Nota: Tale protezione
in caso d'insolvenza non copre i contratti, con parti diverse da XY,
che possono essere eseguiti nonostante l'insolvenza di XY. Direttiva
(UE) 2015/2302, recepita nella legislazione nazionale pertinente
[HYPERLINK].
Parte II
Modulo informativo standard qualora il professionista che agevola un
servizio turistico collegato online ai sensi dell'articolo 33,
comma 1, lettera f), punto 1), e' un vettore diverso da un vettore
che vende un biglietto di andata e ritorno
Se, dopo aver selezionato e pagato un servizio turistico,
prenotate servizi turistici aggiuntivi per il vostro viaggio o la
vostra vacanza tramite la nostra societa'/XY, NON beneficerete dei
diritti che si applicano ai pacchetti ai sensi della direttiva (UE)
2015/2302.
Pertanto, la nostra societa'/XY non sara' responsabile della
corretta esecuzione dei singoli servizi turistici. In caso di
problemi si prega di contattare il pertinente fornitore di servizi.
Tuttavia, se prenotate servizi turistici aggiuntivi nel corso
della stessa visita al nostro sito web di prenotazione/al sito web di
prenotazione di XY, i servizi turistici diverranno parte di un
servizio turistico collegato. In tal caso XY, come previsto dal
diritto dell'UE, dispone di una protezione per rimborsare i pagamenti
da voi ricevuti per servizi non prestati a causa dell'insolvenza di
XY. Si prega di notare che tale protezione non prevede un rimborso in
caso di insolvenza del pertinente fornitore di servizi.
Maggiori informazioni sulla protezione in caso di insolvenza [da
fornire sotto forma di un hyperlink].
Seguendo l'hyperlink il viaggiatore ricevera' le seguenti
informazioni:
XY ha sottoscritto una protezione in caso d'insolvenza con YZ
[l'entita' responsabile della protezione in caso d'insolvenza, ad
esempio un fondo di garanzia o una compagnia di assicurazioni o, se
del caso, l'autorita' competente].
I viaggiatori possono contattare tale entita' o, se del caso,
l'autorita' competente (informazioni di contatto, tra cui nome,
indirizzo geografico, email e numero di telefono) qualora i servizi
turistici siano negati causa insolvenza di XY.
Nota: Tale protezione in caso d'insolvenza non copre i contratti
con parti, diverse da XY, che possono essere eseguiti nonostante
l'insolvenza di XY.
Direttiva (UE) 2015/2302, recepita nella legislazione nazionale
[HYPERLINK].
Parte III
Modulo informativo standard in caso di servizi turistici collegati ai
sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera f), punto 1), qualora i
contratti siano conclusi in presenza, contemporanea e fisica, del
professionista (diverso da un vettore che vende un biglietto di
andata e ritorno) e del viaggiatore
Se, dopo aver selezionato e pagato un servizio turistico,
prenotate servizi turistici aggiuntivi per il vostro viaggio o la
vostra vacanza tramite la nostra societa'/XY, NON beneficerete dei
diritti che si applicano ai pacchetti ai sensi della direttiva (UE)
2015/2302.
Pertanto, la nostra societa'/XY non sara' responsabile della
corretta esecuzione dei singoli servizi turistici. In caso di
problemi si prega di contattare il pertinente fornitore di servizi.
Tuttavia, se prenotate servizi turistici aggiuntivi nel corso
della stessa visita alla nostra societa'/alla societa' XY o del
contatto con la stessa, i servizi turistici diverranno parte di un
servizio turistico collegato. In tal caso XY, come previsto dal
diritto dell'UE, dispone di una protezione per rimborsare i pagamenti
da voi ricevuti per servizi non prestati a causa dell'insolvenza di
XY. Si prega di notare che tale protezione non prevede un rimborso in
caso di insolvenza del pertinente fornitore di servizi.
XY ha sottoscritto una protezione in caso d'insolvenza con YZ
[l'entita' responsabile della protezione in caso d'insolvenza, ad
esempio un fondo di garanzia o una compagnia di assicurazioni].
I viaggiatori possono contattare tale entita' o, se del caso,
l'autorita' competente (informazioni di contatto, tra cui nome,
indirizzo geografico, email e numero di telefono) qualora i servizi
turistici siano negati causa insolvenza di XY.
Nota: Tale protezione in caso d'insolvenza non copre i contratti
con parti, diverse da XY, che possono essere eseguiti nonostante
l'insolvenza di XY.
[Sito web dove e' possibile reperire la direttiva (UE) 2015/2302,
recepita nella legislazione nazionale.].
Parte IV
Modulo informativo standard qualora il professionista che agevola un
servizio turistico collegato online ai sensi dell'articolo 33,
comma 1, lettera f), punto 2), e' un vettore che vende un biglietto
di andata e ritorno
Se prenotate servizi turistici aggiuntivi per il vostro viaggio o
la vostra vacanza tramite questo/questi link, NON beneficerete dei
diritti che si applicano ai pacchetti ai sensi della direttiva (UE)
2015/2302.
Pertanto, la nostra societa' XY non sara' responsabile della
corretta esecuzione di tali servizi turistici aggiuntivi. In caso di
problemi, si prega di contattare il pertinente fornitore di servizi.
Tuttavia, se prenotate servizi turistici aggiuntivi tramite
questo/questi link non oltre 24 ore dalla ricezione della conferma
della prenotazione da parte della nostra societa' XY, tali servizi
turistici diverranno parte di un servizio turistico collegato. In tal
caso XY, come previsto dal diritto dell'UE, dispone di una protezione
per rimborsare i pagamenti da voi ricevuti per servizi non prestati a
causa dell'insolvenza di XY e, se necessario, per il vostro
rimpatrio. Si prega di notare che tale protezione non prevede un
rimborso in caso di insolvenza del pertinente fornitore di servizi.
Maggiori informazioni sulla protezione in caso di insolvenza [da
fornire sotto forma di un hyperlink].
Seguendo l'hyperlink il viaggiatore ricevera' queste
informazioni:
XY ha sottoscritto una protezione in caso d'insolvenza con YZ
[l'entita' responsabile della protezione in caso d'insolvenza, ad
esempio un fondo di garanzia o una compagnia di assicurazioni.].
I viaggiatori possono contattare tale entita' o, se del caso,
l'autorita' competente (informazioni di contatto, tra cui nome,
indirizzo geografico, email e numero di telefono) qualora i servizi
turistici siano negati a causa dell'insolvenza di XY.
Nota: Tale protezione in caso d'insolvenza non copre i contratti
con parti, diverse da XY, che possono essere eseguiti nonostante
l'insolvenza di XY.
Direttiva (UE) 2015/2302, recepita nella legislazione nazionale
[HYPERLINK].
Parte V
Modulo informativo standard qualora il professionista che agevola un
servizio turistico collegato online ai sensi dell'articolo 33,
comma 1), lettera f), punto 2, e' un professionista diverso da un
vettore che vende un biglietto di andata e ritorno
Se prenotate servizi turistici aggiuntivi per il vostro viaggio o
la vostra vacanza tramite questo/questi link, NON beneficerete dei
diritti che si applicano ai pacchetti ai sensi della direttiva (UE)
2015/2302.
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corretta esecuzione di tali servizi turistici aggiuntivi. In caso di
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Tuttavia, se prenotate servizi turistici aggiuntivi tramite
questo/questi link non oltre 24 ore dalla ricezione della conferma
della prenotazione da parte della nostra societa' XY, tali servizi
turistici diverranno parte di un servizio turistico collegato. In tal
caso XY, come previsto dal diritto dell'UE, dispone di una protezione
per rimborsare i vostri pagamenti a XY per servizi non prestati a
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[l'entita' responsabile della protezione in caso d'insolvenza, ad
esempio un fondo di garanzia o una compagnia di assicurazioni]. I
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turistici siano negati causa insolvenza di XY.
Nota: Tale protezione in caso d'insolvenza non copre i contratti
con parti, diverse da XY, che possono essere eseguiti nonostante
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Direttiva (UE) 2015/2302, recepita nella legislazione nazionale
[HYPERLINK].
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mercoledì 6 giugno 2018
DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2018, n. 62 Attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio. (18G00086) (GU n.129 del 6-6-2018) Vigente al: 21-6-2018
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