N. 112 SENTENZA 18 aprile - 30 maggio 2018
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Reati e pene - Raddoppio dei termini di prescrizione per i reati di
frana colposa di cui all'art. 449 cod. pen., in relazione all'art.
426 cod. pen., e di naufragio colposo di cui all'art. 449 cod.
pen., in relazione all'art. 428 cod. pen.
- Codice penale, art. 157, sesto comma.
-
(GU n.23 del 6-6-2018 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente:Giorgio LATTANZI;
Giudici :Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI,
Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de
PRETIS, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio
PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO',
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 157, sesto
comma, del codice penale, promossi con ordinanze della Corte
d'appello di L'Aquila e della Corte di Cassazione del 21 ottobre 2015
e del 21 gennaio 2016, iscritte rispettivamente ai nn. 17 e 58 del
registro ordinanze 2016 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 6 e 12, prima serie speciale, dell'anno 2016.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 18 aprile 2018 il Giudice
relatore Franco Modugno.
Ritenuto in fatto
1.- Con ordinanza del 21 ottobre 2015 (r.o. n. 17 del 2016), la
Corte d'appello di L'Aquila ha sollevato, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 157, sesto comma, del codice penale, nella parte in cui
prevede che il termine di prescrizione del reato di frana colposa
(art. 449 in riferimento all'art. 426 cod. pen.) e' raddoppiato.
La corte rimettente riferisce di essere investita dell'appello
avverso la sentenza del 25 giugno 2013, con la quale il Tribunale
ordinario di Teramo aveva condannato due persone per il reato,
commesso in cooperazione colposa (art. 113 cod. pen.), di cui
all'art. 449 in riferimento all'art. 426 cod. pen., accertato il 17
febbraio 2006, assolvendo altri tre imputati dalla medesima
imputazione perche' il fatto non costituisce reato.
Contro tale sentenza avevano proposto appello: a) i difensori dei
due imputati condannati, chiedendo l'assoluzione dei loro assistiti;
b) il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di
Teramo, chiedendo la condanna dei tre imputati assolti in primo
grado; c) il difensore della parte civile, chiedendo che uno di tali
ultimi imputati fosse condannato al risarcimento del danno e al
pagamento di una provvisionale.
Cio' premesso, il giudice a quo osserva, in punto di rilevanza
della questione, che, discutendosi di fatti risalenti al 17 febbraio
2006, sarebbe ampiamente decorso, alla data dell'ordinanza di
rimessione, il termine di prescrizione risultante dall'applicazione
della regola generale enunciata dall'art. 157, primo comma, cod.
pen., come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251
(Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in
materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di
comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di
prescrizione), secondo la quale il tempo necessario a prescrivere
corrisponde al massimo della pena edittale prevista dalla legge, con
una soglia minima di sei anni per i delitti e di quattro anni per le
contravvenzioni. In quanto punito con la pena massima di cinque anni
di reclusione, il delitto di frana colposa, per cui si procede, si
prescriverebbe, infatti, in sei anni, aumentati di un quarto per
l'intervento di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, secondo
comma, cod. pen.
Sarebbe pertanto evidente l'incidenza sul giudizio principale del
raddoppio dei termini di prescrizione dei reati di cui all'art. 449
cod. pen., disposto dal sesto comma dello stesso art. 157 cod. pen.:
raddoppio a fronte del quale il delitto in discussione non
risulterebbe, viceversa, ancora prescritto.
Quanto, poi, alla non manifesta infondatezza, la corte rimettente
rileva che, per effetto della norma denunciata, il termine
prescrizionale del delitto di frana colposa viene ad essere
parificato a quello della corrispondente fattispecie dolosa, per la
quale l'art. 426 cod. pen. stabilisce la pena massima di dodici anni
di reclusione.
La previsione di un identico termine prescrizionale tanto per
l'ipotesi dolosa, quanto per quella colposa del medesimo delitto -
alle quali pure lo stesso legislatore attribuisce un disvalore
nettamente differenziato, come dimostra il divario fra le rispettive
pene edittali - scardinerebbe «la scala della complessiva gravita'
delle due fattispecie criminose, avuto riguardo alla riconosciuta
natura sostanziale dell'istituto della prescrizione», con «manifesto
vulnus dei principi di ragionevolezza ed eguaglianza». Una simile
disciplina non potrebbe essere, infatti, giustificata da
considerazioni relative al grado dell'allarme sociale generato dalle
fattispecie in parola, giacche', se pure «i danni ai beni comuni»
prodotti dai reati dolosi e dai reati colposi sono in astratto
identici, ben diverso e' il disvalore che l'ordinamento annette alla
rispettiva componente psicologica.
Con la sentenza n. 143 del 2014, la Corte costituzionale ha,
d'altronde, gia' dichiarato illegittimo l'art. 157, sesto comma, cod.
pen., per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede il
raddoppio del termine di prescrizione del reato di incendio colposo,
di cui al combinato disposto degli artt. 449 e 423 cod. pen. Cio',
sul rilievo che la prescrizione costituisce un istituto di diritto
sostanziale e che la discrezionalita' legislativa in materia deve
essere esercitata nel rispetto del principio di ragionevolezza e in
modo da non determinare ingiustificabili sperequazioni di trattamento
fra fattispecie omogenee.
2.- Con ordinanza del 21 gennaio 2016 (r.o. n. 58 del 2016), la
Corte di cassazione, sezione quarta penale, ha sollevato, in
riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimita'
costituzionale del medesimo art. 157, sesto comma, cod. pen., nella
parte in cui prevede che il termine di prescrizione del reato di
naufragio colposo (art. 449 in riferimento all'art. 428 cod. pen.) e'
raddoppiato.
La corte rimettente riferisce di essere investita del ricorso per
cassazione proposto dagli imputati avverso la sentenza della Corte
d'appello di Napoli che - confermando, per questa parte, l'appellata
sentenza del Tribunale ordinario di Napoli - aveva ritenuto i
ricorrenti responsabili del reato di cui agli artt. 113, 428 e 449,
secondo comma, cod. pen., per avere, in cooperazione tra loro, nelle
rispettive qualita' di comandante e di marinaio timoniere di una nave
cisterna, cagionato, a seguito di collisione, il naufragio di un
motopeschereccio, nonche' del reato di cui agli artt. 113 e 589 cod.
pen., per aver causato, in tale occasione, la morte di tre persone
presenti a bordo del natante; reati commessi il 29 giugno 2005.
A sostegno dell'impugnazione, i ricorrenti avevano dedotto una
articolata serie di motivi, intesi a denunciare, in particolare, il
difetto o la manifesta illogicita' della motivazione della sentenza
impugnata riguardo alla sussistenza del nesso di causalita' tra le
omissioni addebitate ai ricorrenti stessi e l'evento, alla
sussistenza della responsabilita' in capo al marinaio timoniere, alla
esclusione della responsabilita' di due marinai del motopeschereccio,
alla quantificazione della percentuale di corresponsabilita' degli
imputati nella determinazione dell'evento, alle statuizioni civili e
alla quantificazione della pena.
Ad avviso della corte rimettente, i motivi proposti «non
appa[rirebbero] tutti manifestamente infondati». Non emergendo,
peraltro, alla luce delle pronunce di merito, l'evidenza della prova
che consentirebbe l'adozione di una decisione liberatoria nel merito
ai sensi dell'art. 129 del codice di procedura penale, occorrerebbe
valutare se sia intervenuta, o non, la prescrizione dei reati in
contestazione.
La risposta sarebbe senz'altro affermativa quanto al delitto di
omicidio colposo plurimo. Tenuto conto della data di commissione del
reato (29 giugno 2005) e dei ventotto giorni di sospensione della
prescrizione intervenuti nel corso del giudizio di primo grado in
correlazione all'astensione degli avvocati, tale delitto
risulterebbe, infatti, prescritto il 26 gennaio 2013.
A diversa conclusione dovrebbe invece pervenirsi, sulla base
della normativa vigente, con riguardo al delitto di naufragio
colposo. Al riguardo, sebbene il capo di imputazione faccia
riferimento agli artt. 428 e 449, secondo comma, cod. pen., la
contestazione in punto di fatto, la dosimetria della pena e la
circostanza che sia stato ritenuto piu' grave il delitto di cui
all'art. 589 cod. pen. lascerebbero chiaramente intendere che i
giudici di merito hanno inteso, in realta', riferirsi al combinato
disposto degli artt. 428 e 449, primo comma, cod. pen. Cio', sulla
base della condivisibile interpretazione secondo cui la disposizione
del secondo comma dell'art. 449 cod. pen., nel prevedere il raddoppio
della pena nei casi di naufragio o di sommersione di una nave
«adibita a trasporto di persone», intende far riferimento ai soggetti
ulteriori rispetto ai membri dell'equipaggio. Ogni diversa opzione
ermeneutica priverebbe, del resto, di significato la specificazione
«adibita a trasporto di persone», tramite la quale il legislatore ha
voluto evidentemente sottoporre a una pena piu' severa i fatti di
naufragio o di sommersione che mettano in pericolo anche la vita dei
terzi trasportati. Di qui, dunque, l'inapplicabilita' della sanzione
piu' grave nel caso in esame, concernente il naufragio di un
peschereccio, destinato al solo trasporto dell'equipaggio.
Ricondotta la vicenda oggetto di giudizio alla fattispecie
criminosa di cui agli artt. 428 e 449, primo comma, cod. pen., il
reato si prescriverebbe, sulla base del disposto dell'art. 157, sesto
comma, cod. pen., solo il 27 luglio 2020.
L'art. 449 cod. pen., sotto la rubrica «[d]elitti colposi di
danno», punisce, infatti, al primo comma, con la reclusione da uno a
cinque anni «[c]hiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel
secondo comma dell'articolo 423-bis, cagiona per colpa un incendio, o
un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo».
All'epoca del fatto, il termine massimo di prescrizione applicabile a
tale reato, ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod. pen., in
presenza di atti interruttivi, sarebbe stato di quindici anni (mentre
quello del reato di naufragio doloso, di cui all'art. 428 cod. pen.,
era di ventidue anni e sei mesi).
La legge n. 251 del 2005 ha modificato, tuttavia, profondamente
la disciplina della prescrizione, stabilendo che questa, in via
generale, estingue il reato decorso il tempo corrispondente al
massimo della pena edittale stabilita dalla legge e, comunque sia, un
tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e di quattro
anni nel caso di contravvenzione, ancorche' puniti con la sola pena
pecuniaria. In deroga a tale regola generale, l'art. 157, sesto
comma, cod. pen. dispone, peraltro, il raddoppio dei termini di
prescrizione di una serie di reati, tra cui quelli previsti dall'art.
449 cod. pen.
A fronte di cio', il termine di prescrizione del reato in
questione - che in base alla regola generale sarebbe pari a sei anni
- diviene di dodici anni, aumentabili fino a quindici in presenza di
atti interruttivi in base al novellato art. 161, secondo comma, cod.
pen., cosi' come nella disciplina previgente. Tale termine non
sarebbe, pertanto, ancora decorso.
La corte rimettente dubita, tuttavia, della legittimita'
costituzionale della censurata disposizione sul raddoppio dei
termini, nella parte in cui e' riferita al delitto di naufragio
colposo.
La questione risulterebbe rilevante, giacche', se non vi fosse il
raddoppio, troverebbe applicazione - in base all'art. 10, commi 2 e
3, della legge n. 251 del 2005 - la disposizione di cui al novellato
art. 157, primo, secondo e terzo comma, cod. pen., in quanto piu'
favorevole, con un termine massimo di prescrizione di sette anni e
mezzo, gia' interamente spirato.
Quanto, poi, alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo
rileva che, con la sentenza n. 143 del 2014, la Corte costituzionale
ha dichiarato illegittimo l'art. 157, sesto comma, cod. pen., nella
parte in cui prevede il raddoppio dei termini di cui ai precedenti
commi dello stesso articolo con riguardo al delitto di incendio
colposo, di cui all'art. 449 in riferimento all'art. 423 cod. pen. La
Corte ha rilevato come la previsione della norma censurata determini
una anomalia di ordine sistematico, facendo si' che il termine di
prescrizione dell'incendio colposo risulti addirittura superiore
rispetto a quello della fattispecie dolosa, identica sul piano
oggettivo: soluzione che - tenuto conto della natura sostanziale
dell'istituto della prescrizione, nell'attuale configurazione -
travalica i limiti del legittimo esercizio della discrezionalita'
legislativa, la quale deve svolgersi sempre nel rispetto del
principio di ragionevolezza e in modo da non determinare
ingiustificabili disparita' di trattamento tra fattispecie omogenee.
Ad analoga conclusione dovrebbe pervenirsi, secondo la corte
rimettente, anche con riguardo al delitto di naufragio colposo.
In base alla regola generale dettata dal novellato art. 157,
primo comma, cod. pen., il delitto di naufragio doloso, di cui
all'art. 428 cod. pen., in quanto punito con la pena della reclusione
da cinque a dodici anni, si prescrive nel termine di dodici anni,
aumentabili sino a quindici anni in presenza di atti interruttivi. Di
conseguenza, il termine prescrizionale relativo al naufragio colposo
risulta attualmente identico a quello previsto per la corrispondente
fattispecie dolosa.
Anche in questo caso, il raddoppio del tempo necessario a
prescrivere si porrebbe, quindi, in contrasto con l'art. 3 Cost.,
venendo scardinata «la scala della complessiva gravita' delle due
fattispecie criminose», espressa dal netto scarto tra le rispettive
pene edittali.
Ne', d'altra parte, il riscontrato vulnus costituzionale potrebbe
essere rimosso in via di interpretazione. Dovrebbe, infatti,
escludersi che il «portato demolitorio» della citata sentenza n. 143
del 2014, basato su una analisi comparativa specifica delle cornici
edittali dei delitti di incendio, doloso e colposo, possa essere
esteso ad altri e distinti delitti colposi di danno.
3.- In entrambi i giudizi di legittimita' costituzionale e'
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo, sulla base di
analoghe considerazioni, che le questioni siano dichiarate non
fondate.
Secondo la difesa dell'interveniente, la circostanza che i reati
di frana dolosa e di naufragio doloso siano piu' gravi, sotto il
profilo del coefficiente psicologico, rispetto a quelli di frana
colposa e di naufragio colposo non escluderebbe che la scelta di
prevedere per i secondi un eguale termine di prescrizione debba
ritenersi ragionevole. Per comune esperienza, infatti, l'accertamento
dei fatti integrativi dei delitti di frana e naufragio colposi
richiede lunghe e complesse attivita' di indagine, che
fisiologicamente determinano un allungamento della durata del
processo.
Ne' sarebbe pertinente il richiamo dei rimettenti alla sentenza
n. 143 del 2014, con la quale la Corte costituzionale ha ritenuto
irragionevole la scelta legislativa di sottoporre il reato di
incendio colposo, per effetto del censurato meccanismo del raddoppio,
a un termine di prescrizione ampiamente superiore a quello previsto
per il delitto di incendio doloso. Cio' non implicherebbe, infatti,
l'incostituzionalita' della previsione, per la fattispecie colposa,
del medesimo termine valevole per la fattispecie dolosa, laddove tale
opzione legislativa risulti, come nella specie, obiettivamente
giustificata.
4.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato, in
ambedue i giudizi, una memoria, rilevando come la Corte
costituzionale, con la sentenza n. 265 del 2017, abbia dichiarato non
fondate questioni di legittimita' costituzionale, basate su
considerazioni analoghe a quelle svolte dagli odierni rimettenti,
dell'art. 157, sesto comma, cod. pen., nella parte in cui prevede il
raddoppio del termine di prescrizione «per il reato di disastro
ambientale» [recte: del delitto di crollo di costruzioni o altro
disastro colposo, di cui all'art. 449 in riferimento all'art. 434
cod. pen.]: raddoppio che rende il termine prescrizionale di tale
fattispecie colposa anch'esso identico a quello della corrispondente
fattispecie dolosa.
Considerato in diritto
1.- La Corte d'appello di L'Aquila dubita, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, della legittimita' costituzionale
dell'art. 157, sesto comma, del codice penale, nella parte in cui
prevede che il termine di prescrizione del reato di frana colposa
(art. 449 in riferimento all'art. 426 cod. pen.) e' raddoppiato.
La medesima disposizione e' sottoposta a scrutinio di
legittimita' costituzionale, in relazione allo stesso parametro,
anche dalla Corte di cassazione, sezione quarta penale, nella parte
in cui prevede il raddoppio del termine di prescrizione del reato di
naufragio colposo (art. 449 in riferimento all'art. 428 cod. pen.).
Le Corti rimettenti denunciano come lesivo dei principi di
eguaglianza e di ragionevolezza il fatto che, per effetto del
censurato meccanismo del raddoppio, il termine prescrizionale dei
delitti colposi dianzi indicati risulti identico a quello delle
corrispondenti fattispecie dolose, punite in modo sensibilmente piu'
severo in ragione del loro maggior disvalore.
2.- Le due ordinanze di rimessione sollevano questioni analoghe
relative alla medesima disposizione, sicche' i relativi giudizi vanno
riuniti per essere definiti con unica decisione.
3.- Le questioni non sono fondate.
Occorre ricordare che, nel disegno originario del codice penale,
il tempo di prescrizione dei reati era determinato tramite la loro
ripartizione in sei "fasce di gravita'" decrescente, in base alla
pena edittale massima, a ciascuna delle quali corrispondeva un
termine prescrizionale via via piu' ridotto.
Nel riformare l'istituto della prescrizione, la legge 5 dicembre
2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975,
n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio
di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e
di prescrizione) ha sostituito tale criterio con una regola unitaria.
In base ad essa, il tempo necessario a prescrivere e' pari al massimo
della pena edittale dei singoli reati, salva la previsione di una
soglia minima di sei anni per i delitti e di quattro anni per le
contravvenzioni (art. 157, primo comma, cod. pen., come novellato).
La nuova regola ha comportato, sul piano degli effetti, una
sensibile e generalizzata diminuzione dei termini di prescrizione dei
reati di media gravita': contrazione che e' andata a cumularsi con la
riduzione - contemporaneamente disposta - dell'effetto dilatorio
massimo degli atti interruttivi. A seguito della riforma, infatti,
ove intervengano atti di interruzione della prescrizione, il relativo
termine non puo' prolungarsi, comunque sia, di oltre un quarto -
anziche' della meta', come nel sistema anteriore - fatta eccezione
per talune specifiche ipotesi (artt. 160, terzo comma, e 161, secondo
comma, cod. pen.).
Al fine di limitare gli inconvenienti a cio' connessi, il
legislatore della legge n. 251 del 2005 ha ritenuto, quindi, di dover
introdurre un correttivo. Ha stabilito, cioe', che per alcune figure
criminose - ritenute di particolare allarme sociale e tali da
richiedere complesse indagini probatorie - il termine di prescrizione
risultante dall'applicazione della regola generale dianzi ricordata
(oltre che di quelle enunciate dai successivi commi dello stesso art.
157 cod. pen.) e' raddoppiato (nuovo art. 157, sesto comma, cod.
pen., disposizione oggi censurata).
Tra i reati coinvolti nel regime di raddoppio - il cui elenco e'
stato successivamente ampliato da plurime novelle legislative -
figurano i delitti colposi di danno contro la pubblica incolumita'
previsti dall'art. 449 cod. pen. (cosiddetti disastri colposi). Tale
disposizione punisce, al primo comma, con la reclusione da uno a
cinque anni «[c]hiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel
secondo comma dell'articolo 423-bis, cagiona per colpa un incendio, o
un altro disastro» tra quelli contemplati nel Capo I del Titolo VI
del Libro secondo del codice, concernente i «delitti di comune
pericolo mediante violenza».
In questo modo, si e' generata pero' una anomalia. Per alcuni fra
i reati in questione il termine di prescrizione della fattispecie
colposa e' divenuto, infatti, piu' lungo di quello della
corrispondente ipotesi dolosa (identica quanto a condotta ed evento,
stante la tecnica di descrizione della fattispecie mediante mero
rinvio, utilizzata nel citato art. 449 cod. pen.).
Il fenomeno era particolarmente vistoso rispetto al delitto di
incendio. Se commesso con dolo, il reato si prescriveva, infatti, in
sette anni (durata massima della pena prevista dall'art. 423 cod.
pen.); se realizzato con colpa, in un tempo largamente superiore,
ossia in dodici anni. Il termine minimo di prescrizione dei delitti
(sei anni) - operante nella specie, discutendosi di reato punito con
pena detentiva massima inferiore a tale soglia - risultava, infatti,
raddoppiato dalla norma censurata.
4.- Con la sentenza n. 143 del 2014 - richiamata da entrambi gli
odierni rimettenti a sostegno delle loro censure - questa Corte ha
ritenuto la suddetta anomalia contrastante con l'art. 3 Cost.
Al riguardo, si e' rilevato come l'istituto della prescrizione
abbia, nel nostro ordinamento, natura sostanziale (ex plurimis,
sentenze n. 324 del 2008 e n. 393 del 2006, nonche', piu' di recente,
ordinanza n. 24 del 2017), trovando la sua ratio, da un lato, nella
cessazione, con il passar del tempo, dell'allarme sociale generato
dal reato (sentenze n. 393 del 2006 e n. 202 del 1971, ordinanza n.
337 del 1999); dall'altro, nel "diritto all'oblio" dei cittadini,
quando il reato non sia cosi' grave da escludere tale tutela
(sentenza n. 23 del 2013). Tali finalita' si riflettono nella
tradizionale scelta di correlare il tempo necessario a prescrivere
alla gravita' del reato, segnata dal livello della pena edittale.
Il legislatore - si e' ulteriormente osservato - e' certamente
abilitato a introdurre deroghe alla regola generale da lui stesso
dettata, nella quale non puo' scorgersi una forma necessaria di
attuazione dei principi costituzionali (sentenza n. 455 del 1998,
ordinanza n. 288 del 1999). Resta in facolta' del legislatore, in
specie, stabilire termini di prescrizione piu' lunghi di quelli
ordinari per determinati reati, in ragione sia del particolare
allarme sociale da essi generato, che conferisca loro «una
"resistenza all'oblio" nella coscienza comune piu' che proporzionale
all'energia della risposta sanzionatoria»; sia della speciale
complessita' delle indagini richieste per l'accertamento dei fatti
integrativi dei reati stessi e della laboriosita' della loro verifica
processuale, «cui corrisponde un fisiologico allungamento dei tempi
necessari per pervenire alla sentenza definitiva» (sentenza n. 143
del 2014).
La discrezionalita' legislativa in materia deve essere
esercitata, peraltro, sempre nei limiti del rispetto del principio di
ragionevolezza e in modo tale da non determinare ingiustificabili
sperequazioni di trattamento tra fattispecie omogenee, come invece
era avvenuto nel caso dell'incendio. Riguardo a questo, il
legislatore aveva, infatti, ribaltato la «scala di gravita'» dei
reati, sottoponendo la fattispecie ontologicamente meno grave,
perche' connotata dalla colpa, a un termine prescrizionale quasi
doppio di quello valevole per la fattispecie piu' grave, identica sul
piano oggettivo, ma connotata dal dolo.
Un simile assetto non poteva essere giustificato ne' con
considerazioni legate al grado di allarme sociale, essendo
impensabile che un fatto di incendio commesso per colpa "resista
all'oblio" nella coscienza sociale assai piu' a lungo dello stesso
fatto commesso con dolo (e, dunque, con atteggiamento psicologico
maggiormente pregno di connotazioni negative); ne' con ragioni di
ordine probatorio, essendo egualmente insostenibile che causare un
incendio con colpa, anziche' con dolo, innalzi verticalmente, nella
generalita' dei casi, il tasso di complessita' dell'attivita' di
accertamento dell'illecito (sentenza n. 143 del 2014).
5.- Secondo gli odierni rimettenti, analoghe conclusioni si
imporrebbero anche in relazione ai delitti di frana colposa e di
naufragio colposo, risultanti dal combinato disposto,
rispettivamente, degli artt. 449 e 426 cod. pen. e degli artt. 449 e
428 cod. pen.
Le ipotesi in questione presentano, peraltro, un evidente tratto
differenziale rispetto a quella scrutinata dalla sentenza n. 143 del
2014. Stante il livello delle pene edittali, il meccanismo del
raddoppio rende il termine di prescrizione dei delitti in parola, non
gia' nettamente piu' lungo (com'era per l'incendio), ma esattamente
uguale a quello dei corrispondenti delitti dolosi.
Il reato di frana dolosa si prescrive, infatti, in base alla
regola generale dell'art. 157, primo comma, cod. pen., in dodici anni
(massimo edittale della pena previsto dall'art. 426 cod. pen.). Lo
stesso tempo di dodici anni occorre per la prescrizione del delitto
di frana colposa. Il termine ordinario di sei anni - termine minimo
di prescrizione dei delitti, applicabile nella specie in quanto la
pena massima prevista dall'art. 449, primo comma, cod. pen. e', come
detto, di cinque anni - viene, infatti, raddoppiato dal sesto comma
dell'art. 157 cod. pen.
Identico discorso vale con riferimento al delitto di naufragio,
laddove questo riguardi una nave non adibita a trasporto di persone:
ipotesi che viene in rilievo nel giudizio principale di cui e'
investita la rimettente sezione quarta penale della Corte di
cassazione e alla quale risultano, di fatto, chiaramente circoscritte
le sue censure. Anche in questo caso, tanto la fattispecie dolosa,
quanto quella colposa si prescrivono nello stesso termine di dodici
anni (diversa e' la situazione ove si tratti di naufragio di nave
adibita a trasporto di persone, la cui causazione per colpa e' punita
dal secondo comma dell'art. 449 cod. pen. con pena doppia: il che
implica che il termine prescrizionale della fattispecie colposa
lieviti a venti anni).
Ad avviso dei giudici a quibus, il tratto differenziale ora posto
in evidenza non cambierebbe le cose. Sarebbe irragionevole e lesivo
del principio di uguaglianza che fatti identici, quanto a condotta ed
evento, ma puniti in modo sensibilmente diverso in ragione del grado
di partecipazione psicologica del reo, siano trattati esattamente
allo stesso modo dal punto di vista della prescrizione.
6.- Questa Corte ha gia' avuto modo, peraltro, di negare
validita' alla tesi dei rimettenti con la sentenza n. 265 del 2017,
successiva alle ordinanze di rimessione.
Con la citata pronuncia, questa Corte ha dichiarato, in specie,
non fondate analoghe questioni di legittimita' costituzionale
dell'art. 157, sesto comma, cod. pen., sollevate con specifico
riguardo al delitto di crollo di costruzioni o altro disastro
colposo, di cui al combinato disposto degli artt. 449 e 434 cod. pen.
(cosiddetto disastro innominato colposo): delitto il cui termine
prescrizionale risulta anch'esso perfettamente uguale, in conseguenza
del raddoppio, a quello dell'omologa figura dolosa.
Nell'occasione, si e' osservato come nella sentenza n. 143 del
2014 non si fosse in alcun modo prospettata «una inderogabile
esigenza costituzionale di scaglionare i termini prescrizionali in
senso inverso rispetto a quanto la legge n. 251 del 2005 aveva fatto
con riguardo al delitto di incendio: nel senso, cioe', che occorra
stabilire, senza possibilita' di eccezioni, per l'ipotesi colposa un
termine diverso e piu' breve di quello valevole per la versione
dolosa del medesimo reato» (sentenza n. 265 del 2017).
In effetti, l'equiparazione del termine prescrizionale delle due
forme di realizzazione dello stesso delitto - dolosa e colposa - non
rappresenta affatto una "anomalia" introdotta per la prima volta
dalla legge n. 251 del 2005. Al contrario, il fenomeno era gia'
ampiamente noto al sistema anteriore. L'originario criterio delle
"fasce di gravita'" dei reati comportava, infatti, che quante volte
le pene edittali massime del delitto doloso e del suo corrispondente
colposo ricadessero entrambe nella medesima "fascia", il relativo
tempo di prescrizione risultava identico. Come si ricorda nella
stessa sentenza n. 143 del 2014, cio' si verificava anche e proprio
in relazione al delitto di incendio: prima della legge n. 251 del
2005, incendio colposo e incendio doloso si prescrivevano ambedue in
dieci anni.
Peraltro, anche dopo l'abbandono del criterio "per fasce" permane
nell'ordinamento un ragguardevole numero di casi di equiparazione
(indipendenti dal censurato meccanismo del raddoppio). Cio' avviene
segnatamente per effetto della soglia dei sei anni, quale termine
minimo di prescrizione dei delitti, attualmente previsto dall'art.
157, primo comma, cod. pen. Nelle numerose ipotesi - rinvenibili
anche nello stesso ambito dei delitti contro la pubblica incolumita'
- in cui le pene massime del delitto doloso e del suo omologo
colposo, benche' sensibilmente differenziate, non eccedano, comunque
sia, i sei anni, entrambe le fattispecie si prescrivono nello stesso
tempo (sei anni, appunto).
Cio' posto, al fine di ritenere che tale fenomeno contrasti con
l'art. 3 Cost. non giova richiamare la natura sostanziale della
prescrizione, in uno all'esigenza di differenziare situazioni
dissimili sul piano della componente psicologica. A differenziare la
fattispecie dolosa da quella colposa, assicurando la proporzionalita'
del trattamento sanzionatorio al disvalore del fatto, provvede la
pena. Non e' imprescindibile che alla diversificazione delle risposte
punitive si coniughi, sempre e comunque sia, quello dei termini di
prescrizione.
Il legislatore puo' bene ritenere, infatti, nella sua
discrezionalita', che «in rapporto a determinati delitti colposi la
"resistenza all'oblio" nella coscienza sociale e la complessita'
dell'accertamento dei fatti siano omologabili a quelle della
corrispondente ipotesi dolosa, giustificando, con cio', la
sottoposizione di entrambi ad un identico termine prescrizionale»: e
cio' anche in via di deroga alla disciplina generale (sentenza n. 265
del 2017).
Questa Corte ha rilevato, altresi', come il discorso valesse in
modo particolare con riguardo al delitto di disastro innominato
colposo, al quale era riferito nell'occasione lo scrutinio. Prima
della recente introduzione dei nuovi delitti in materia di ambiente
ad opera della legge 22 maggio 2015, n. 68 (Disposizioni in materia
di delitti contro l'ambiente), tale figura criminosa e' stata,
infatti, ampiamente utilizzata dalla giurisprudenza in funzione
punitiva dei fatti di cosiddetto disastro ambientale: fatti che -
anche nell'ipotesi colposa - generano nell'attuale momento storico un
particolare allarme sociale e i cui effetti si manifestano spesso a
notevole distanza di tempo, richiedendo nella generalita' dei casi
accertamenti complessi tanto nella fase delle indagini quanto in
quella processuale.
E' ben comprensibile, dunque, la preoccupazione del legislatore
della legge n. 251 del 2005 di evitare che, per effetto della nuova
regola di determinazione del tempo necessario a prescrivere, si
determinasse un drastico abbattimento del termine prescrizionale del
disastro innominato colposo, il quale sarebbe rimasto, in pratica,
quasi dimezzato, passando da dieci a sei anni: esito che avrebbe
impedito, in una larga percentuale di casi, di definire il processo
prima dell'estinzione del reato.
Tale preoccupazione si era, d'altro canto, «nel frangente
tradotta nella previsione di un regime che resta entro il confine del
legittimo esercizio della discrezionalita' legislativa in materia,
proprio perche' implica la semplice equiparazione di detto termine
prescrizionale a quello della fattispecie dolosa, e non gia' - come
per l'incendio - lo "scavalcamento" di quest'ultimo (soluzione
costituzionalmente ingiustificabile, per le ragioni indicate nella
sentenza n. 143 del 2014)» (sentenza n. 265 del 2017).
7.- Le considerazioni ora ricordate risultano estensibili,
mutatis mutandis, anche alle figure della frana colposa e del
naufragio colposo (di nave non adibita a trasporto di persone),
oggetto delle odierne questioni.
Tali fattispecie delittuose individuano "disastri" -
rispettivamente, di tipo naturalistico e relativi ai trasporti
marittimi - idonei anch'essi a suscitare, pur quando provocati
colposamente, un marcato allarme sociale e forieri, al tempo stesso,
nella generalita' dei casi, di problematiche assai complesse sul
piano dell'accertamento tanto del nesso causale tra condotta ed
evento, quanto della colpa, tenuto conto della pluralita' di fattori
che possono condizionare la verificazione del disastro e delle
difficolta' che spesso presenta la dimostrazione della sua
prevedibilita' da parte dell'agente e dell'incidenza delle regole
cautelari al cui rispetto egli era tenuto.
Anche con riferimento alle figure delittuose in discorso ben si
giustifica, quindi, l'intento del legislatore di evitare, tramite il
meccanismo del raddoppio, che le nuove regole introdotte nel 2005
provocassero una energica compressione dei termini prescrizionali (da
dieci a sei anni): compressione equivalente addirittura a un
dimezzamento "secco", se cumulata alla limitazione dell'effetto
dilatorio massimo degli atti interruttivi (dai precedenti quindici
anni a soli sette anni e mezzo).
Pure con riguardo ai delitti considerati, d'altro canto, la
preoccupazione sottesa alla previsione del sesto comma dell'art. 157
cod. pen. si e' concretamente tradotta in un regime che - alla luce
di quanto posto in evidenza dalla sentenza n. 265 del 2017 - resta
all'interno del confine entro il quale puo' ragionevolmente spaziare
la discrezionalita' legislativa in materia. Come nel caso del
disastro innominato, il raddoppio implica, infatti, l'equiparazione
del termine prescrizionale della fattispecie colposa a quello della
fattispecie dolosa, e non gia' lo "scavalcamento" di quest'ultimo.
8.- Sulla base delle considerazioni che precedono, le questioni
vanno dichiarate, dunque, non fondate.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale
dell'art. 157, sesto comma, del codice penale, sollevate, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di
L'Aquila e dalla Corte di cassazione con le ordinanze indicate in
epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Franco MODUGNO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 maggio 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
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mercoledì 6 giugno 2018
N. 112 SENTENZA 18 aprile - 30 maggio 2018 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Reati e pene - Raddoppio dei termini di prescrizione per i reati di frana colposa di cui all'art. 449 cod. pen., in relazione all'art. 426 cod. pen., e di naufragio colposo di cui all'art. 449 cod. pen., in relazione all'art. 428 cod. pen. - Codice penale, art. 157, sesto comma. - (GU n.23 del 6-6-2018 )
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