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mercoledì 6 giugno 2018

MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 23 marzo 2018 Ordinamento della professione di biologo. (18A03890) (GU n.129 del 6-6-2018)

MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 23 marzo 2018
Ordinamento della professione di biologo. (18A03890)
(GU n.129 del 6-6-2018)

                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto la legge 24 maggio 1967, n. 396, recante  «Ordinamento  della
professione di biologo», come modificata dalla legge 11 gennaio 2018,
n. 3, recante: «Delega  al  Governo  in  materia  di  sperimentazione
clinica di medicinali nonche'  disposizioni  per  il  riordino  delle
professioni sanitarie e per  la  dirigenza  sanitaria  del  Ministero
della salute»;
  Visto l'art. 4, comma 1, della citata legge n. 3, del 2018, recante
il  «Riordino  della  disciplina  degli  Ordini   delle   professioni
sanitarie»,  che  sostituisce  i  capi  I,  II  e  III  del   decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13  settembre  1946,  n.
233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561;
  Visto  l'art.  1,  comma  1,  del  decreto  legislativo  del   Capo
provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, come modificato dall'art. 4,
comma 1, della legge n.  3  del  2018  il  quale  prevede,  al  primo
periodo, che nelle  circoscrizioni  geografiche  corrispondenti  alle
province esistenti alla data del 31 dicembre  2012  sono  costituiti,
tra gli altri, gli Ordini dei biologi  e,  al  secondo  periodo,  che
qualora il numero dei professionisti residenti  nella  circoscrizione
geografica sia esiguo in relazione al numero degli iscritti a livello
nazionale ovvero  sussistano  altre  ragioni  di  carattere  storico,
topografico,  sociale  o  demografico,  il  Ministero  della  salute,
d'intesa con le rispettive Federazioni nazionali e sentiti gli Ordini
interessati,  puo'  disporre  che  un  Ordine  abbia  per  competenza
territoriale due o piu' circoscrizioni geografiche confinanti  ovvero
una o piu' regioni;
  Visto l'art. 9, comma 3, della citata legge n. 3 del 2018, il quale
prevede, al secondo periodo, che il Ministro della salute, sentito il
Consiglio  dell'Ordine  nazionale  dei  biologi,  adotta   gli   atti
necessari all'articolazione territoriale dell'Ordine  dei  biologi  e
nomina i  commissari  straordinari  per  l'indizione  delle  elezioni
secondo le  modalita'  previste  dal  decreto  legislativo  del  Capo
provvisorio dello Stato n. 233 del 1946 in quanto applicabile  e,  al
terzo periodo, che il Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi  in
essere alla data di entrata in vigore della  legge  resta  in  carica
fino alla  fine  del  proprio  mandato  con  le  competenze  ad  esso
attribuite dalla legislazione vigente;
  Sentito il Consiglio dell'Ordine nazionale  dei  biologi  che,  con
nota in data 22 marzo 2018,  ha  espresso  l'avviso  secondo  cui  e'
opportuno  evitare   un'articolazione   territoriale   eccessivamente
frammentata,  tenuto  conto  del  dato  storico  legato  alla  natura
esclusivamente nazionale dell'Ordine, e che  pertanto  puo'  disporsi
che i vari Ordini abbiano per  competenza  territoriale  una  o  piu'
regioni;
  Tenuto conto che, con la medesima nota,  il  Consiglio  dell'Ordine
nazionale  dei  biologi  ha  proposto  i  nominativi  dei  Commissari
straordinari degli ordini;
  Ritenuto, pertanto, di dover dare attuazione all'art. 9,  comma  3,
della legge 11 gennaio 2018, n. 3;

                              Decreta:

                               Art. 1

                Costituzione degli Ordini dei biologi

  1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo del  Capo
provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233,  ratificato  dalla
legge 17 aprile  1956,  n.  561,  e  successive  modificazioni,  sono
costituiti i seguenti Ordini dei biologi:
    Ordine dei biologi  della  Val  d'Aosta,  del  Piemonte  e  della
Liguria, con sede in Torino, competente su tutto il territorio  delle
Regioni Val d'Aosta, Piemonte e Liguria;
    Ordine  dei  biologi  della  Lombardia,  con  sede   in   Milano,
competente su tutto il territorio della Regione Lombardia;
    Ordine dei biologi del Veneto, del Friuli  Venezia-Giulia  e  del
Trentino Alto-Adige, con sede  in  Padova,  competente  su  tutto  il
territorio delle Regioni Veneto,  Friuli  Venezia-Giulia  e  Trentino
Alto-Adige;
    Ordine dei biologi dell'Emilia-Romagna e delle Marche,  con  sede
in  Bologna,  competente  su  tutto  il  territorio   delle   Regioni
Emilia-Romagna e Marche;
    Ordine dei biologi della  Toscana  e  dell'Umbria,  con  sede  in
Firenze, competente su tutto il territorio delle  Regioni  Toscana  e
Umbria;
    Ordine dei biologi del Lazio e dell'Abruzzo, con  sede  in  Roma,
competente su tutto il territorio delle Regioni Lazio e Abruzzo;
    Ordine dei biologi della Campania  e  del  Molise,  con  sede  in
Napoli, competente su tutto il territorio delle  Regioni  Campania  e
Molise;
    Ordine dei biologi della Puglia e della Basilicata, con  sede  in
Bari, competente su  tutto  il  territorio  delle  Regioni  Puglia  e
Basilicata;
    Ordine  dei  biologi  della  Calabria,  con  sede  in  Catanzaro,
competente su tutto il territorio della Regione Calabria;
    Ordine dei biologi della Sicilia, con sede in Palermo, competente
su tutto il territorio della Regione Sicilia;
    Ordine  dei  biologi  della  Sardegna,  con  sede  in   Cagliari,
competente su tutto il territorio della Regione Sardegna.
                               Art. 2

                       Commissari straordinari

  1. Sono  nominati  commissari  straordinari  degli  ordini  di  cui
all'art. 1 i  seguenti  biologi  iscritti  all'Ordine  nazionale  dei
biologi:
    Miceli Alessandro, nato  a  Caltanissetta  il  24  gennaio  1965,
iscritto all'Ordine dal 6  luglio  1995  con  il  numero  AA  043901,
commissario straordinario per la costituzione dell'Ordine dei biologi
della Val d'Aosta, del Piemonte e della Liguria;
    Mascherpa Spartaco, nato a Gerenzago  (PV)  il  25  luglio  1947,
iscritto all'Ordine dal  10  aprile  1976  con  il  numero  AA004789,
commissario straordinario per la costituzione dell'Ordine dei biologi
della Lombardia;
    Verde Anna, nata a Spoleto  (PG)  il  3  gennaio  1950,  iscritta
all'Ordine dal 14 ottobre 2015 con il  numero  AA074156,  commissario
straordinario per la costituzione dell'Ordine dei biologi del Veneto,
del Friuli-Venezia-Giulia e del Trentino Alto-Adige;
    Zerbini Massimo, nato a Civitella del Tronto (TE) il 18  febbraio
1958, iscritto all'Ordine dal 4 settembre 1987 con il numero AA028997
a commissario  straordinario  per  la  costituzione  dell'Ordine  dei
biologi dell'Emilia-Romagna e delle Marche;
    Gigantesco  Antonella,  nata  a  Livorno  il  15  febbraio  1956,
iscritta all'Ordine dal 2  luglio  1983  con  il  numero  AA018110  a
commissario straordinario per la costituzione dell'Ordine dei biologi
della Toscana e dell'Umbria;
    Leonetti Gianpaolo, nato a Cosenza il 26 gennaio  1949,  iscritto
all'Ordine dall'8 luglio 1977 con il numero  EA014855  a  commissario
straordinario  per  la   costituzione   dell'Ordine   del   Lazio   e
dell'Abruzzo;
    Piscopo Vincenzo,  nato  a  Napoli  il  5  marzo  1958,  iscritto
all'Ordine dal 18 gennaio 2006 con il numero  EA17617  a  commissario
straordinario per  la  costituzione  dell'Ordine  dei  biologi  della
Campania e del Molise;
    Barletta Anna, nata a Montalbano J.co (MT)  il  22  agosto  1955,
iscritta  all'Ordine  dall'8  maggio  1987  con  il  numero  AA027278
commissario straordinario per la costituzione dell'Ordine dei biologi
della Puglia e della Basilicata;
    Lamberti Castronuovo  Eduardo,  nato  a  Reggio  Calabria  il  12
febbraio 1950, iscritto all'Ordine dal 17 gennaio 1976 con il  numero
AA004547 a commissario straordinario per la costituzione  dell'Ordine
dei biologi della Calabria;
    Locorotondo Nicola Giovanni, nato a Palermo il 17 dicembre  1943,
iscritto all'Ordine dal 24 ottobre 1971  con  il  numero  AA002238  a
commissario straordinario per la costituzione dell'Ordine dei biologi
della Sicilia;
    Tinti Enrico, nato a San Gavino  Monreale  il  19  gennaio  1969,
iscritto all'Ordine dal 6  luglio  1995  con  il  numero  AA043912  a
commissario straordinario per la costituzione dell'Ordine dei biologi
della Sardegna.
  2. I commissari straordinari hanno la rappresentanza  legale  degli
Ordini dei biologi ai quali sono preposti fino all'insediamento degli
organi di cui all'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato n. 233 del 1946, e successive modificazioni.
  3.  I  commissari  straordinari  adottano  gli  atti  necessari   a
garantire  la  piena  operativita'  degli  Ordini  dei  biologi  alla
scadenza naturale del Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi  in
essere alla data di entrata in vigore della legge n. 3 del 2018.
  4. Per le finalita' di cui al comma 3,  i  commissari  straordinari
dovranno dotare ciascun Ordine  dei  biologi  di  una  o  piu'  sedi,
registrare  un  logo,  reperire   i   beni   strumentali,   approvare
regolamenti interni, immettere in servizio il personale e quant'altro
si renda necessario nel rispetto della normativa vigente.
  5. I commissari straordinari sono coadiuvati  nell'esercizio  delle
loro funzioni da un comitato formato al massimo da tre membri, scelti
dal Consiglio dell'Ordine  nazionale  dei  biologi  tra  soggetti  in
possesso di idonee competenze ed esperienze in ambito amministrativo.
  6. I compensi da attribuire ai commissari straordinari e ai  membri
dei  comitati  di  cui  al  comma  5  sono  stabiliti  dal  Consiglio
dell'Ordine  nazionale  dei  biologi  e  sono  a  carico  dell'Ordine
nazionale.
                               Art. 3

                              Elezioni

  1.  I  commissari  straordinari,  due  mesi  prima  della  scadenza
naturale del Consiglio dell'Ordine nazionale dei  biologi  in  essere
alla data di entrata in vigore della legge n. 3 del 2018, indicono le
elezioni per la prima costituzione  degli  organi  degli  Ordini  dei
biologi di cui all'art. 1, secondo le modalita'  individuate  con  il
decreto del Ministro della salute  di  cui  all'art.  2  del  decreto
legislativo del Capo provvisorio dello  Stato  n.  233  del  1946,  e
successive modificazioni.
  2. Entro il termine di cui al comma 1,  i  commissari  straordinari
provvedono  al  censimento  dei  biologi  da  iscrivere   nell'Ordine
territoriale di competenza, sulla  base  della  normativa  vigente  e
delle indicazioni del Consiglio dell'Ordine  nazionale  dei  biologi,
anche ai fini della costituzione del corpo elettorale.
                               Art. 4

                       Disciplina transitoria

  1. Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei biologi resta  in  carica
fino alla prima costituzione degli organi degli Ordini dei biologi di
cui all'art. 1, con le competenze di cui era gia' titolare alla  data
di entrata in vigore della legge n. 3 del 2018.
  2. Al fine di  consentire  il  regolare  esercizio  delle  funzioni
disciplinari,  il  Consiglio  dell'Ordine,  entro  30  giorni   dalla
pubblicazione del presente decreto, adotta apposito  regolamento  per
il funzionamento e la composizione del Consiglio  di  disciplina  che
conserva le competenze di cui era gia' titolare alla data di  entrata
in vigore  della  legge  n.  3  del  2018,  nelle  more  della  prima
costituzione degli organi degli Ordini dei biologi di cui all'art. 1.
                               Art. 5

                         Invarianza di oneri

  1.  L'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  decreto   non
comporta oneri per la finanza pubblica.
  Il presente decreto e' inviato  agli  organi  di  controllo  ed  e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 23 marzo 2018

                                                Il Ministro: Lorenzin

Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2018
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 1424

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