MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 23 marzo 2018
Ordinamento della professione di biologo. (18A03890)
(GU n.129 del 6-6-2018)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto la legge 24 maggio 1967, n. 396, recante «Ordinamento della
professione di biologo», come modificata dalla legge 11 gennaio 2018,
n. 3, recante: «Delega al Governo in materia di sperimentazione
clinica di medicinali nonche' disposizioni per il riordino delle
professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero
della salute»;
Visto l'art. 4, comma 1, della citata legge n. 3, del 2018, recante
il «Riordino della disciplina degli Ordini delle professioni
sanitarie», che sostituisce i capi I, II e III del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.
233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561;
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, come modificato dall'art. 4,
comma 1, della legge n. 3 del 2018 il quale prevede, al primo
periodo, che nelle circoscrizioni geografiche corrispondenti alle
province esistenti alla data del 31 dicembre 2012 sono costituiti,
tra gli altri, gli Ordini dei biologi e, al secondo periodo, che
qualora il numero dei professionisti residenti nella circoscrizione
geografica sia esiguo in relazione al numero degli iscritti a livello
nazionale ovvero sussistano altre ragioni di carattere storico,
topografico, sociale o demografico, il Ministero della salute,
d'intesa con le rispettive Federazioni nazionali e sentiti gli Ordini
interessati, puo' disporre che un Ordine abbia per competenza
territoriale due o piu' circoscrizioni geografiche confinanti ovvero
una o piu' regioni;
Visto l'art. 9, comma 3, della citata legge n. 3 del 2018, il quale
prevede, al secondo periodo, che il Ministro della salute, sentito il
Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi, adotta gli atti
necessari all'articolazione territoriale dell'Ordine dei biologi e
nomina i commissari straordinari per l'indizione delle elezioni
secondo le modalita' previste dal decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato n. 233 del 1946 in quanto applicabile e, al
terzo periodo, che il Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi in
essere alla data di entrata in vigore della legge resta in carica
fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad esso
attribuite dalla legislazione vigente;
Sentito il Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi che, con
nota in data 22 marzo 2018, ha espresso l'avviso secondo cui e'
opportuno evitare un'articolazione territoriale eccessivamente
frammentata, tenuto conto del dato storico legato alla natura
esclusivamente nazionale dell'Ordine, e che pertanto puo' disporsi
che i vari Ordini abbiano per competenza territoriale una o piu'
regioni;
Tenuto conto che, con la medesima nota, il Consiglio dell'Ordine
nazionale dei biologi ha proposto i nominativi dei Commissari
straordinari degli ordini;
Ritenuto, pertanto, di dover dare attuazione all'art. 9, comma 3,
della legge 11 gennaio 2018, n. 3;
Decreta:
Art. 1
Costituzione degli Ordini dei biologi
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla
legge 17 aprile 1956, n. 561, e successive modificazioni, sono
costituiti i seguenti Ordini dei biologi:
Ordine dei biologi della Val d'Aosta, del Piemonte e della
Liguria, con sede in Torino, competente su tutto il territorio delle
Regioni Val d'Aosta, Piemonte e Liguria;
Ordine dei biologi della Lombardia, con sede in Milano,
competente su tutto il territorio della Regione Lombardia;
Ordine dei biologi del Veneto, del Friuli Venezia-Giulia e del
Trentino Alto-Adige, con sede in Padova, competente su tutto il
territorio delle Regioni Veneto, Friuli Venezia-Giulia e Trentino
Alto-Adige;
Ordine dei biologi dell'Emilia-Romagna e delle Marche, con sede
in Bologna, competente su tutto il territorio delle Regioni
Emilia-Romagna e Marche;
Ordine dei biologi della Toscana e dell'Umbria, con sede in
Firenze, competente su tutto il territorio delle Regioni Toscana e
Umbria;
Ordine dei biologi del Lazio e dell'Abruzzo, con sede in Roma,
competente su tutto il territorio delle Regioni Lazio e Abruzzo;
Ordine dei biologi della Campania e del Molise, con sede in
Napoli, competente su tutto il territorio delle Regioni Campania e
Molise;
Ordine dei biologi della Puglia e della Basilicata, con sede in
Bari, competente su tutto il territorio delle Regioni Puglia e
Basilicata;
Ordine dei biologi della Calabria, con sede in Catanzaro,
competente su tutto il territorio della Regione Calabria;
Ordine dei biologi della Sicilia, con sede in Palermo, competente
su tutto il territorio della Regione Sicilia;
Ordine dei biologi della Sardegna, con sede in Cagliari,
competente su tutto il territorio della Regione Sardegna.
Art. 2
Commissari straordinari
1. Sono nominati commissari straordinari degli ordini di cui
all'art. 1 i seguenti biologi iscritti all'Ordine nazionale dei
biologi:
Miceli Alessandro, nato a Caltanissetta il 24 gennaio 1965,
iscritto all'Ordine dal 6 luglio 1995 con il numero AA 043901,
commissario straordinario per la costituzione dell'Ordine dei biologi
della Val d'Aosta, del Piemonte e della Liguria;
Mascherpa Spartaco, nato a Gerenzago (PV) il 25 luglio 1947,
iscritto all'Ordine dal 10 aprile 1976 con il numero AA004789,
commissario straordinario per la costituzione dell'Ordine dei biologi
della Lombardia;
Verde Anna, nata a Spoleto (PG) il 3 gennaio 1950, iscritta
all'Ordine dal 14 ottobre 2015 con il numero AA074156, commissario
straordinario per la costituzione dell'Ordine dei biologi del Veneto,
del Friuli-Venezia-Giulia e del Trentino Alto-Adige;
Zerbini Massimo, nato a Civitella del Tronto (TE) il 18 febbraio
1958, iscritto all'Ordine dal 4 settembre 1987 con il numero AA028997
a commissario straordinario per la costituzione dell'Ordine dei
biologi dell'Emilia-Romagna e delle Marche;
Gigantesco Antonella, nata a Livorno il 15 febbraio 1956,
iscritta all'Ordine dal 2 luglio 1983 con il numero AA018110 a
commissario straordinario per la costituzione dell'Ordine dei biologi
della Toscana e dell'Umbria;
Leonetti Gianpaolo, nato a Cosenza il 26 gennaio 1949, iscritto
all'Ordine dall'8 luglio 1977 con il numero EA014855 a commissario
straordinario per la costituzione dell'Ordine del Lazio e
dell'Abruzzo;
Piscopo Vincenzo, nato a Napoli il 5 marzo 1958, iscritto
all'Ordine dal 18 gennaio 2006 con il numero EA17617 a commissario
straordinario per la costituzione dell'Ordine dei biologi della
Campania e del Molise;
Barletta Anna, nata a Montalbano J.co (MT) il 22 agosto 1955,
iscritta all'Ordine dall'8 maggio 1987 con il numero AA027278
commissario straordinario per la costituzione dell'Ordine dei biologi
della Puglia e della Basilicata;
Lamberti Castronuovo Eduardo, nato a Reggio Calabria il 12
febbraio 1950, iscritto all'Ordine dal 17 gennaio 1976 con il numero
AA004547 a commissario straordinario per la costituzione dell'Ordine
dei biologi della Calabria;
Locorotondo Nicola Giovanni, nato a Palermo il 17 dicembre 1943,
iscritto all'Ordine dal 24 ottobre 1971 con il numero AA002238 a
commissario straordinario per la costituzione dell'Ordine dei biologi
della Sicilia;
Tinti Enrico, nato a San Gavino Monreale il 19 gennaio 1969,
iscritto all'Ordine dal 6 luglio 1995 con il numero AA043912 a
commissario straordinario per la costituzione dell'Ordine dei biologi
della Sardegna.
2. I commissari straordinari hanno la rappresentanza legale degli
Ordini dei biologi ai quali sono preposti fino all'insediamento degli
organi di cui all'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato n. 233 del 1946, e successive modificazioni.
3. I commissari straordinari adottano gli atti necessari a
garantire la piena operativita' degli Ordini dei biologi alla
scadenza naturale del Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi in
essere alla data di entrata in vigore della legge n. 3 del 2018.
4. Per le finalita' di cui al comma 3, i commissari straordinari
dovranno dotare ciascun Ordine dei biologi di una o piu' sedi,
registrare un logo, reperire i beni strumentali, approvare
regolamenti interni, immettere in servizio il personale e quant'altro
si renda necessario nel rispetto della normativa vigente.
5. I commissari straordinari sono coadiuvati nell'esercizio delle
loro funzioni da un comitato formato al massimo da tre membri, scelti
dal Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi tra soggetti in
possesso di idonee competenze ed esperienze in ambito amministrativo.
6. I compensi da attribuire ai commissari straordinari e ai membri
dei comitati di cui al comma 5 sono stabiliti dal Consiglio
dell'Ordine nazionale dei biologi e sono a carico dell'Ordine
nazionale.
Art. 3
Elezioni
1. I commissari straordinari, due mesi prima della scadenza
naturale del Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi in essere
alla data di entrata in vigore della legge n. 3 del 2018, indicono le
elezioni per la prima costituzione degli organi degli Ordini dei
biologi di cui all'art. 1, secondo le modalita' individuate con il
decreto del Ministro della salute di cui all'art. 2 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, e
successive modificazioni.
2. Entro il termine di cui al comma 1, i commissari straordinari
provvedono al censimento dei biologi da iscrivere nell'Ordine
territoriale di competenza, sulla base della normativa vigente e
delle indicazioni del Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi,
anche ai fini della costituzione del corpo elettorale.
Art. 4
Disciplina transitoria
1. Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei biologi resta in carica
fino alla prima costituzione degli organi degli Ordini dei biologi di
cui all'art. 1, con le competenze di cui era gia' titolare alla data
di entrata in vigore della legge n. 3 del 2018.
2. Al fine di consentire il regolare esercizio delle funzioni
disciplinari, il Consiglio dell'Ordine, entro 30 giorni dalla
pubblicazione del presente decreto, adotta apposito regolamento per
il funzionamento e la composizione del Consiglio di disciplina che
conserva le competenze di cui era gia' titolare alla data di entrata
in vigore della legge n. 3 del 2018, nelle more della prima
costituzione degli organi degli Ordini dei biologi di cui all'art. 1.
Art. 5
Invarianza di oneri
1. L'attuazione delle disposizioni del presente decreto non
comporta oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 marzo 2018
Il Ministro: Lorenzin
Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2018
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 1424
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