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mercoledì 6 giugno 2018

N. 111 SENTENZA 11 aprile - 30 maggio 2018 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Circolazione stradale - Violazione delle disposizioni sulla sosta limitata o regolamentata - Sanzione amministrativa per ogni periodo di protrazione oltre l'orario consentito. - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), art. 7, comma 15. - (GU n.23 del 6-6-2018 )



N. 111 SENTENZA 11 aprile - 30 maggio 2018

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Violazione  delle  disposizioni  sulla  sosta
  limitata o regolamentata - Sanzione amministrativa per ogni periodo
  di protrazione oltre l'orario consentito.
- Decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
  strada), art. 7, comma 15.

(GU n.23 del 6-6-2018 )
 

                       LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente:Giorgio LATTANZI;
Giudici  :Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Mario   Rosario   MORELLI,
  Giancarlo CORAGGIO,  Giuliano  AMATO,  Silvana  SCIARRA,  Daria  de
  PRETIS,   Franco   MODUGNO,   Augusto   Antonio   BARBERA,   Giulio
  PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO',
     
    ha pronunciato la seguente

                              SENTENZA

    nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  7,  comma
15, del decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285  (Nuovo  codice
della strada), promosso dal Giudice di pace di Verona  con  ordinanza
del 9 maggio 2017, nel procedimento vertente tra A. F. e il Comune di
Verona, iscritta al n. 117 del registro ordinanze 2017  e  pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  37,  prima   serie
speciale, dell'anno 2017.
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri;
    udito nella camera di consiglio dell'11 aprile  2018  il  Giudice
relatore Giulio Prosperetti.

                          Ritenuto in fatto

    1.- Con ordinanza dell'8 maggio 2017 (r.o. n. 117 del  2017),  il
Giudice di pace di Verona ha sollevato,  in  riferimento  all'art.  3
della  Costituzione,   questione   di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 7, comma 15, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(Nuovo codice della strada) che, in caso di protrazione  della  sosta
limitata o regolamentata, prevede la sanzione che va da  euro  25  ad
euro 100, per ogni periodo per il quale si protrae la violazione.
    2.- Il giudice a quo riferisce di dover decidere sull'opposizione
ad un verbale con cui  era  stata  contestata  la  protrazione  della
sosta, oltre l'orario  consentito,  per  tre  periodi  ed  era  stata
applicata la sanzione di euro 75,00, corrispondente ad euro 25,00 per
ogni periodo per il quale la sosta si era protratta.
    Il rimettente dubita della legittimita' costituzionale  dell'art.
7,  comma  15,  del  d.lgs.  n.  285  del  1992,  poiche'  dalla  sua
applicazione  deriverebbe  un'eccessiva  gravosita'  della   sanzione
prevista per la protrazione della sosta limitata o regolamentata, per
la quale la sanzione  da  euro  25  a  euro  100  viene  irrogata  in
relazione a ciascun periodo di prolungamento  della  violazione,  che
l'ordinanza riferisce come correlato al periodo di sosta autorizzato,
rispetto a quella irrogabile per la protrazione della sosta  vietata,
per la quale, invece, la sanzione amministrativa pecuniaria  compresa
tra  euro  41  ed  euro  169  e'  comminabile  per  ogni  periodo  di
ventiquattro ore.
    Secondo il giudice a  quo  la  sproporzione  tra  il  trattamento
sanzionatorio della protrazione dell'illecito  della  sosta  vietata,
rispetto  a  quello  della  protrazione  della   sosta   limitata   o
regolamentata per un tempo  anche  inferiore  alle  24  ore,  sarebbe
eccessiva e irragionevole per la maggior  gravita'  della  violazione
del divieto di sosta rispetto a quello della sosta regolamentata.
    Il   rimettente,    quindi,    chiede    la    declaratoria    di
incostituzionalita' della  norma,  per  violazione  dei  principi  di
ragionevolezza e di uguaglianza, nella parte in cui prevede  che,  in
caso di sosta limitata o regolamentata, la sanzione si  applica  «per
ogni periodo per il quale si protrae la violazione».
    In  punto  di  rilevanza,  il  giudice  a  quo  rappresenta   che
l'accoglimento  della  questione   di   legittimita'   costituzionale
prospettata comporterebbe l'applicazione della sola sanzione prevista
nei limiti edittali per la violazione contestata.
    3.- Nel giudizio e' intervenuto il Presidente del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, che ha dedotto l'inammissibilita' della questione per  difetto
di motivazione sulla rilevanza, poiche' il giudice a quo non  avrebbe
fornito indicazioni sufficienti alla ricostruzione dei termini  della
controversia.
    Nel  merito  l'interveniente  ha  dedotto  l'infondatezza   della
questione per la diversita' delle fattispecie poste a  confronto:  la
sosta regolamentata  o  limitata  nel  tempo  sarebbe  finalizzata  a
favorire il  ricambio  dei  veicoli  in  sosta  e  ad  assicurare  la
fruibilita' degli spazi di parcheggio dei centri abitati,  cosi'  che
la sanzione e' prevista ogni volta che viene superato il termine  per
il quale e' stato pagato  il  ticket  del  parchimetro  ovvero  viene
superato il limite massimo di sosta consentita.
    Nel caso di divieto, invece, la sanzione e'  irrogata  quando  la
sosta  si  prolunga  oltre  le  ventiquattro  ore,   ovvero   vi   e'
applicazione della sanzione aggiuntiva per ogni giorno di protrazione
dell'infrazione.
    La diversita' della fattispecie poste a confronto impedirebbe  di
individuare  nella  disciplina  del  divieto  di  sosta  il   tertium
comparationis  alla  stregua  del  quale  condurre  il  giudizio   di
ragionevolezza.
    In ogni caso, secondo  l'interveniente  la  discrezionalita'  del
legislatore  nell'individuazione  dei  comportamenti  da   sanzionare
precluderebbe l'accoglimento della questione di costituzionalita'.

                       Considerato in diritto

    1.- Il Giudice di pace di Verona,  con  ordinanza  dell'8  maggio
2017, ha sollevato, in riferimento  all'art.  3  della  Costituzione,
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma  15,  del
decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
strada)  che,  in  caso  di  protrazione  della  sosta   limitata   o
regolamentata, prevede la sanzione che va da euro 25 ad euro 100, per
ogni periodo per il quale si protrae la violazione.
    Il  rimettente  ha  premesso  di  essere  chiamato   a   decidere
sull'opposizione a sanzione amministrativa  elevata  per  protrazione
della  sosta,  oltre  l'orario  consentito,  per  tre  periodi,   con
conseguente applicazione della sanzione di euro 75, corrispondente ad
euro 25 per ogni periodo per il quale la sosta si era protratta.
    Secondo il giudice a quo, la sanzione derivante dall'applicazione
della   norma   censurata   sarebbe   irragionevolmente   gravosa   e
sproporzionata rispetto a quella prevista per  la  protrazione  della
sosta permanentemente  vietata,  poiche'  per  la  sosta  limitata  o
regolamentata  la  sanzione  si  applicherebbe  per   ogni   frazione
temporale di protrazione della  sosta  oltre  il  limite  consentito,
mentre  in  caso  di  sosta  vietata  essa  verrebbe  irrogata   ogni
ventiquattro ore.
    La censura di  incostituzionalita'  investe  la  possibilita'  di
molteplici reiterazioni della sanzione  nelle  ventiquattro  ore,  ad
esempio per ogni ora o anche per periodi  piu'  brevi,  ove  previsti
dalla sosta limitata o regolamentata, a differenza di quanto, come si
e' detto, avviene per la violazione del divieto permanente di sosta.
    2.- La questione non e' fondata.
    Il comma 15 dell'art. 7 del d.lgs. n. 285 del  1992,  oggetto  di
censura, prevede che «nei casi di sosta vietata, in cui la violazione
si prolunghi oltre le ventiquattro ore,  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria e' applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per  il
quale si protrae la violazione. Se si  tratta  di  sosta  limitata  o
regolamentata, la sanzione amministrativa e'  del  pagamento  di  una
somma da euro 25 ad euro 100 e la sanzione stessa  e'  applicata  per
ogni periodo per il quale si protrae la violazione».
    La durata del periodo della sosta  limitata  o  regolamentata  e'
stabilita dai regolamenti comunali; per  sosta  limitata  si  intende
quella entro un limite massimo di durata, normalmente  un'ora  o  tre
ore, misurata  tramite  disco  orario,  per  sosta  regolamentata  si
intende la sosta soggetta a  regime  tariffario,  la  cui  durata  e'
predeterminata dall'utente con il  pagamento  della  tariffa  per  il
periodo prescelto.
    3.-  La  questione  di  legittimita'  costituzionale   muove   da
un'interpretazione  della  norma  secondo  la  quale  la  nozione  di
"periodo", in base  al  quale  puo'  essere  reiterata  la  sanzione,
coinciderebbe con il limite  di  durata  della  sosta  predeterminato
dall'utente tramite il pagamento della tariffa  o  con  l'esposizione
del disco orario.
    Riferisce, infatti, il rimettente che, nel caso sottoposto al suo
giudizio, la sosta era limitata ad un'ora, si era protratta  per  tre
ore e all'utente era stata irrogata la sanzione prevista, di euro 25,
per tre volte.
    Ma  questa  dedotta  illegittimita'  costituzionale  puo'  essere
superata da un'interpretazione costituzionalmente orientata.
    4.- Invero, puo' ritenersi che il periodo  di  protrazione  della
violazione, che consente  la  reiterazione  della  sanzione,  non  si
riferisca alla sosta  autorizzata  per  il  periodo  determinato  dal
pagamento effettuato dall'utente o indicato nel disco orario esposto.
    I regolamenti comunali disciplinano la  sosta  autorizzandola  in
determinate fasce orarie della giornata, nelle quali sono  vigenti  i
limiti imposti per la sosta regolamentata  o  limitata.  Pertanto  e'
ragionevole riferire il "periodo" di cui al comma 15 dell'art. 7  del
d.lgs. n. 285 del 1992 alla protrazione della sosta oltre  la  fascia
di vigenza giornaliera o infragiornaliera  della  sosta,  limitata  o
regolamentata, come determinata dai regolamenti comunali.
    Non e', pertanto, la concreta  specifica  limitazione  del  disco
orario o della regolamentazione tariffaria selezionata dall'utente  a
determinare il  periodo  oltre  il  quale  deve  essere  irrogata  la
sanzione, bensi' la protrazione oltre la fascia  oraria  della  sosta
limitata o regolamentata, cioe' oltre il complessivo periodo  fissato
dai regolamenti comunali per l'operativita' di tali limitazioni.
    Le sanzioni per le violazioni  cosi'  intese  saranno  certamente
piu' gravose rispetto a quella relativa alla violazione  del  divieto
di sosta  permanente,  ma  sicuramente  non  sproporzionate;  invero,
mentre la sanzione per la protrazione del divieto di sosta permanente
puo' essere reiterata ogni ventiquattro  ore,  quella  relativa  alla
sosta limitata o regolamentata e' irrogabile alla fine di ogni fascia
oraria, verosimilmente due volte al giorno in caso di  due  fasce  di
regolamentazione giornaliere.
    Pertanto, alla luce di una corretta interpretazione  del  dettato
normativo, non sussiste l'eccessiva gravosita' e  sproporzione  della
sanzione   denunciata   dal   rimettente   e    la    questione    di
costituzionalita' va dichiarata non fondata.
     

                          per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE

    dichiara non  fondata,  nei  sensi  di  cui  in  motivazione,  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma  15,  del
decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
strada), sollevata dal Giudice di  pace  di  Verona,  in  riferimento
all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 aprile 2018.

                                F.to:
                    Giorgio LATTANZI, Presidente
                    Giulio PROSPERETTI, Redattore
                     Roberto MILANA, Cancelliere

    Depositata in Cancelleria il 30 maggio 2018.

                   Il Direttore della Cancelleria
                        F.to: Roberto MILANA

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