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mercoledì 6 giugno 2018
N. 111 SENTENZA 11 aprile - 30 maggio 2018 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Circolazione stradale - Violazione delle disposizioni sulla sosta limitata o regolamentata - Sanzione amministrativa per ogni periodo di protrazione oltre l'orario consentito. - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), art. 7, comma 15. - (GU n.23 del 6-6-2018 )
N. 111 SENTENZA 11 aprile - 30 maggio 2018
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Circolazione stradale - Violazione delle disposizioni sulla sosta
limitata o regolamentata - Sanzione amministrativa per ogni periodo
di protrazione oltre l'orario consentito.
- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), art. 7, comma 15.
-
(GU n.23 del 6-6-2018 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente:Giorgio LATTANZI;
Giudici :Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI,
Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de
PRETIS, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio
PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO',
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma
15, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada), promosso dal Giudice di pace di Verona con ordinanza
del 9 maggio 2017, nel procedimento vertente tra A. F. e il Comune di
Verona, iscritta al n. 117 del registro ordinanze 2017 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie
speciale, dell'anno 2017.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 aprile 2018 il Giudice
relatore Giulio Prosperetti.
Ritenuto in fatto
1.- Con ordinanza dell'8 maggio 2017 (r.o. n. 117 del 2017), il
Giudice di pace di Verona ha sollevato, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 7, comma 15, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(Nuovo codice della strada) che, in caso di protrazione della sosta
limitata o regolamentata, prevede la sanzione che va da euro 25 ad
euro 100, per ogni periodo per il quale si protrae la violazione.
2.- Il giudice a quo riferisce di dover decidere sull'opposizione
ad un verbale con cui era stata contestata la protrazione della
sosta, oltre l'orario consentito, per tre periodi ed era stata
applicata la sanzione di euro 75,00, corrispondente ad euro 25,00 per
ogni periodo per il quale la sosta si era protratta.
Il rimettente dubita della legittimita' costituzionale dell'art.
7, comma 15, del d.lgs. n. 285 del 1992, poiche' dalla sua
applicazione deriverebbe un'eccessiva gravosita' della sanzione
prevista per la protrazione della sosta limitata o regolamentata, per
la quale la sanzione da euro 25 a euro 100 viene irrogata in
relazione a ciascun periodo di prolungamento della violazione, che
l'ordinanza riferisce come correlato al periodo di sosta autorizzato,
rispetto a quella irrogabile per la protrazione della sosta vietata,
per la quale, invece, la sanzione amministrativa pecuniaria compresa
tra euro 41 ed euro 169 e' comminabile per ogni periodo di
ventiquattro ore.
Secondo il giudice a quo la sproporzione tra il trattamento
sanzionatorio della protrazione dell'illecito della sosta vietata,
rispetto a quello della protrazione della sosta limitata o
regolamentata per un tempo anche inferiore alle 24 ore, sarebbe
eccessiva e irragionevole per la maggior gravita' della violazione
del divieto di sosta rispetto a quello della sosta regolamentata.
Il rimettente, quindi, chiede la declaratoria di
incostituzionalita' della norma, per violazione dei principi di
ragionevolezza e di uguaglianza, nella parte in cui prevede che, in
caso di sosta limitata o regolamentata, la sanzione si applica «per
ogni periodo per il quale si protrae la violazione».
In punto di rilevanza, il giudice a quo rappresenta che
l'accoglimento della questione di legittimita' costituzionale
prospettata comporterebbe l'applicazione della sola sanzione prevista
nei limiti edittali per la violazione contestata.
3.- Nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha dedotto l'inammissibilita' della questione per difetto
di motivazione sulla rilevanza, poiche' il giudice a quo non avrebbe
fornito indicazioni sufficienti alla ricostruzione dei termini della
controversia.
Nel merito l'interveniente ha dedotto l'infondatezza della
questione per la diversita' delle fattispecie poste a confronto: la
sosta regolamentata o limitata nel tempo sarebbe finalizzata a
favorire il ricambio dei veicoli in sosta e ad assicurare la
fruibilita' degli spazi di parcheggio dei centri abitati, cosi' che
la sanzione e' prevista ogni volta che viene superato il termine per
il quale e' stato pagato il ticket del parchimetro ovvero viene
superato il limite massimo di sosta consentita.
Nel caso di divieto, invece, la sanzione e' irrogata quando la
sosta si prolunga oltre le ventiquattro ore, ovvero vi e'
applicazione della sanzione aggiuntiva per ogni giorno di protrazione
dell'infrazione.
La diversita' della fattispecie poste a confronto impedirebbe di
individuare nella disciplina del divieto di sosta il tertium
comparationis alla stregua del quale condurre il giudizio di
ragionevolezza.
In ogni caso, secondo l'interveniente la discrezionalita' del
legislatore nell'individuazione dei comportamenti da sanzionare
precluderebbe l'accoglimento della questione di costituzionalita'.
Considerato in diritto
1.- Il Giudice di pace di Verona, con ordinanza dell'8 maggio
2017, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 15, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada) che, in caso di protrazione della sosta limitata o
regolamentata, prevede la sanzione che va da euro 25 ad euro 100, per
ogni periodo per il quale si protrae la violazione.
Il rimettente ha premesso di essere chiamato a decidere
sull'opposizione a sanzione amministrativa elevata per protrazione
della sosta, oltre l'orario consentito, per tre periodi, con
conseguente applicazione della sanzione di euro 75, corrispondente ad
euro 25 per ogni periodo per il quale la sosta si era protratta.
Secondo il giudice a quo, la sanzione derivante dall'applicazione
della norma censurata sarebbe irragionevolmente gravosa e
sproporzionata rispetto a quella prevista per la protrazione della
sosta permanentemente vietata, poiche' per la sosta limitata o
regolamentata la sanzione si applicherebbe per ogni frazione
temporale di protrazione della sosta oltre il limite consentito,
mentre in caso di sosta vietata essa verrebbe irrogata ogni
ventiquattro ore.
La censura di incostituzionalita' investe la possibilita' di
molteplici reiterazioni della sanzione nelle ventiquattro ore, ad
esempio per ogni ora o anche per periodi piu' brevi, ove previsti
dalla sosta limitata o regolamentata, a differenza di quanto, come si
e' detto, avviene per la violazione del divieto permanente di sosta.
2.- La questione non e' fondata.
Il comma 15 dell'art. 7 del d.lgs. n. 285 del 1992, oggetto di
censura, prevede che «nei casi di sosta vietata, in cui la violazione
si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa
pecuniaria e' applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il
quale si protrae la violazione. Se si tratta di sosta limitata o
regolamentata, la sanzione amministrativa e' del pagamento di una
somma da euro 25 ad euro 100 e la sanzione stessa e' applicata per
ogni periodo per il quale si protrae la violazione».
La durata del periodo della sosta limitata o regolamentata e'
stabilita dai regolamenti comunali; per sosta limitata si intende
quella entro un limite massimo di durata, normalmente un'ora o tre
ore, misurata tramite disco orario, per sosta regolamentata si
intende la sosta soggetta a regime tariffario, la cui durata e'
predeterminata dall'utente con il pagamento della tariffa per il
periodo prescelto.
3.- La questione di legittimita' costituzionale muove da
un'interpretazione della norma secondo la quale la nozione di
"periodo", in base al quale puo' essere reiterata la sanzione,
coinciderebbe con il limite di durata della sosta predeterminato
dall'utente tramite il pagamento della tariffa o con l'esposizione
del disco orario.
Riferisce, infatti, il rimettente che, nel caso sottoposto al suo
giudizio, la sosta era limitata ad un'ora, si era protratta per tre
ore e all'utente era stata irrogata la sanzione prevista, di euro 25,
per tre volte.
Ma questa dedotta illegittimita' costituzionale puo' essere
superata da un'interpretazione costituzionalmente orientata.
4.- Invero, puo' ritenersi che il periodo di protrazione della
violazione, che consente la reiterazione della sanzione, non si
riferisca alla sosta autorizzata per il periodo determinato dal
pagamento effettuato dall'utente o indicato nel disco orario esposto.
I regolamenti comunali disciplinano la sosta autorizzandola in
determinate fasce orarie della giornata, nelle quali sono vigenti i
limiti imposti per la sosta regolamentata o limitata. Pertanto e'
ragionevole riferire il "periodo" di cui al comma 15 dell'art. 7 del
d.lgs. n. 285 del 1992 alla protrazione della sosta oltre la fascia
di vigenza giornaliera o infragiornaliera della sosta, limitata o
regolamentata, come determinata dai regolamenti comunali.
Non e', pertanto, la concreta specifica limitazione del disco
orario o della regolamentazione tariffaria selezionata dall'utente a
determinare il periodo oltre il quale deve essere irrogata la
sanzione, bensi' la protrazione oltre la fascia oraria della sosta
limitata o regolamentata, cioe' oltre il complessivo periodo fissato
dai regolamenti comunali per l'operativita' di tali limitazioni.
Le sanzioni per le violazioni cosi' intese saranno certamente
piu' gravose rispetto a quella relativa alla violazione del divieto
di sosta permanente, ma sicuramente non sproporzionate; invero,
mentre la sanzione per la protrazione del divieto di sosta permanente
puo' essere reiterata ogni ventiquattro ore, quella relativa alla
sosta limitata o regolamentata e' irrogabile alla fine di ogni fascia
oraria, verosimilmente due volte al giorno in caso di due fasce di
regolamentazione giornaliere.
Pertanto, alla luce di una corretta interpretazione del dettato
normativo, non sussiste l'eccessiva gravosita' e sproporzione della
sanzione denunciata dal rimettente e la questione di
costituzionalita' va dichiarata non fondata.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 15, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), sollevata dal Giudice di pace di Verona, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 aprile 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 maggio 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
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