MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 17 maggio 2018
Criteri ambientali minimi per la fornitura di calzature da lavoro non
dpi e dpi, articoli e accessori di pelle. (18A03807)
(GU n.125 del 31-5-2018)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 e s.m.i., recante «Istituzione
del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa» e in particolare l'art. 11 di delega
per il razionalizzare l'ordinamento dei Ministeri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare l'art. 35, che
individua le funzioni e i compiti attribuiti al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)», e in particolare l'art. 1,commi 1126 e 1127, che
disciplinano, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, e il Ministro dello sviluppo economico, la
predisposizione di un «Piano d'azione per la sostenibilita'
ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione»
(PAN GPP), al fine di integrare le esigenze di sostenibilita'
ambientale nelle procedure d'acquisto di beni e servizi delle
amministrazioni competenti sulla base di criteri e per categorie
merceologiche;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 18 ottobre 2007 - GAB/DEC/185/2007, che ha
istituito il «Comitato di gestione per l'attuazione del piano
d'azione nazionale sul GPP (Green public procurement) e per lo
sviluppo della strategia nazionale di Politica integrata dei
prodotti», al fine di predisporre e dare attuazione al citato PAN
GGP;
Visto il decreto interministeriale 11 aprile 2008, che ai sensi dei
citati commi 1126 e 1127, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, ha approvato il «Piano d'azione per la sostenibilita'
ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP)» e,
in particolare, l'art. 2 recante disciplina dei «Criteri ambientali
minimi», che prevede l'adozione di successivi decreti del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i
Ministeri che devono dare il concerto, dei citati Criteri ambientali
minimi per le diverse categorie di prodotti e servizi;
Visto il decreto 10 aprile 2013 del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare sentiti i Ministri dello sviluppo
economico e dell'economia e delle finanze con il quale, ai sensi
dell'art. 4 del decreto interministeriale 11 aprile 2008, e' stata
approvata la revisione 2013 del «Piano d'azione per la sostenibilita'
ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, quale «Codice
dei contratti pubblici» recante «Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti
di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture», e ss. mm. e ii, in particolare l'art.
34 per il quale le stazioni appaltanti contribuiscono al
conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione
per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della
pubblica amministrazione attraverso l'inserimento nella
documentazione progettuale e di gara almeno delle specifiche tecniche
e delle clausole contrattuali contenute ne Criteri ambientali minimi
adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
Viste le note del 9 febbraio 2018 protocollo n. 2081/CLE e n.
2082/CLE con le quali questa amministrazione ha richiesto
rispettivamente al Ministero dell'economia e delle finanze e al
Ministero dello sviluppo economico di fornire il proprio orientamento
sul documento tecnico Criteri ambientali minimi per la «Fornitura di
calzature da lavoro non dpi e dpi, articoli e accessori in pelle»;
Considerato che il Ministero dello sviluppo economico non ha
formulato osservazioni;
Vista la nota del 19 febbraio 2018 protocollo n. 21127/2018 con la
quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha fornito le
proprie considerazioni richiamando l'esigenza di una verifica di
coerenza con la disciplina vigente in materia;
Considerato che l'Ufficio legislativo di questo Ministero ha
revisionato il documento tecnico Criteri ambientali minimi per la
«Fornitura di calzature da lavoro non dpi e dpi, articoli e accessori
in pelle», anche sulla base delle proposte pervenute, provvedendo
altresi' alla verifica di coerenza richiesta;
Visto il documento tecnico allegato al presente decreto, relativo
ai Criteri ambientali minimi per la «Fornitura di calzature da lavoro
non dpi e dpi, articoli e accessori in pelle»;
Ritenuto necessario procedere all'adozione dei Criteri ambientali
minimi in questione;
Considerata la necessita' di consentire alle stazioni appaltanti di
adeguarsi con i tempi necessari a fornire effettivita' ai contenuti
dei Criteri ambientali minimi per la «Fornitura di calzature da
lavoro non dpi e dpi, articoli e accessori in pelle;
Decreta:
Art. 1
Adozione dei Criteri ambientali minimi
1. Sono adottati i Criteri ambientali minimi di cui all'allegato
tecnico che e' parte integrante del presente decreto, per la
«Fornitura di calzature da lavoro non dpi e dpi, articoli e accessori
in pelle».
2. Il presente decreto, entra in vigore 120 giorni dopo la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 maggio 2018
Il Ministro: Galletti
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico
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