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mercoledì 6 giugno 2018

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 17 maggio 2018 Criteri ambientali minimi per la fornitura di calzature da lavoro non dpi e dpi, articoli e accessori di pelle. (18A03807) (GU n.125 del 31-5-2018)



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 17 maggio 2018
Criteri ambientali minimi per la fornitura di calzature da lavoro non
dpi e dpi, articoli e accessori di pelle. (18A03807)
(GU n.125 del 31-5-2018)



                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                             E DEL MARE

  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 e s.m.i., recante «Istituzione
del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni  ed  enti  locali,
per  la   riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
semplificazione amministrativa» e in particolare l'art. 11 di  delega
per il razionalizzare l'ordinamento dei Ministeri;
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997,  n.  59»,  ed  in  particolare  l'art.  35,  che
individua  le  funzioni  e  i   compiti   attribuiti   al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio;
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59»;
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007)», e in particolare l'art. 1,commi 1126 e 1127,  che
disciplinano, con decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare, di concerto con il Ministro  dell'economia
e  delle  finanze,  e  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,   la
predisposizione  di  un  «Piano  d'azione   per   la   sostenibilita'
ambientale dei consumi nel settore  della  pubblica  amministrazione»
(PAN GPP),  al  fine  di  integrare  le  esigenze  di  sostenibilita'
ambientale  nelle  procedure  d'acquisto  di  beni  e  servizi  delle
amministrazioni competenti sulla base  di  criteri  e  per  categorie
merceologiche;
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare del 18 ottobre 2007 - GAB/DEC/185/2007, che  ha
istituito  il  «Comitato  di  gestione  per  l'attuazione  del  piano
d'azione nazionale sul  GPP  (Green  public  procurement)  e  per  lo
sviluppo  della  strategia  nazionale  di  Politica   integrata   dei
prodotti», al fine di predisporre e dare  attuazione  al  citato  PAN
GGP;
  Visto il decreto interministeriale 11 aprile 2008, che ai sensi dei
citati commi 1126 e 1127, dell'art. 1, della legge 27 dicembre  2006,
n. 296,  ha  approvato  il  «Piano  d'azione  per  la  sostenibilita'
ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN  GPP)»  e,
in particolare, l'art. 2 recante disciplina dei  «Criteri  ambientali
minimi», che prevede l'adozione di successivi decreti  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare,  sentiti  i
Ministeri che devono dare il concerto, dei citati Criteri  ambientali
minimi per le diverse categorie di prodotti e servizi;
  Visto il decreto 10 aprile 2013 del Ministro dell'ambiente e  della
tutela del territorio e del mare sentiti i  Ministri  dello  sviluppo
economico e dell'economia e delle finanze  con  il  quale,  ai  sensi
dell'art. 4 del decreto interministeriale 11 aprile  2008,  e'  stata
approvata la revisione 2013 del «Piano d'azione per la sostenibilita'
ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione»;
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  quale  «Codice
dei  contratti  pubblici»   recante   «Attuazione   delle   direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti
di concessione, sugli appalti pubblici e  sulle  procedure  d'appalto
degli  enti  erogatori  nei  settori  dell'acqua,  dell'energia,  dei
trasporti e dei  servizi  postali,  nonche'  per  il  riordino  della
disciplina vigente  in  materia  di  contratti  pubblici  relativi  a
lavori, servizi e forniture», e ss. mm. e ii, in  particolare  l'art.
34  per  il  quale   le   stazioni   appaltanti   contribuiscono   al
conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano  d'azione
per la  sostenibilita'  ambientale  dei  consumi  nel  settore  della
pubblica    amministrazione    attraverso     l'inserimento     nella
documentazione progettuale e di gara almeno delle specifiche tecniche
e delle clausole contrattuali contenute ne Criteri ambientali  minimi
adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare;
  Viste le note del 9 febbraio  2018  protocollo  n.  2081/CLE  e  n.
2082/CLE  con  le   quali   questa   amministrazione   ha   richiesto
rispettivamente al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  al
Ministero dello sviluppo economico di fornire il proprio orientamento
sul documento tecnico Criteri ambientali minimi per la «Fornitura  di
calzature da lavoro non dpi e dpi, articoli e accessori in pelle»;
  Considerato che  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  non  ha
formulato osservazioni;
  Vista la nota del 19 febbraio 2018 protocollo n. 21127/2018 con  la
quale il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  ha  fornito  le
proprie considerazioni richiamando  l'esigenza  di  una  verifica  di
coerenza con la disciplina vigente in materia;
  Considerato  che  l'Ufficio  legislativo  di  questo  Ministero  ha
revisionato il documento tecnico Criteri  ambientali  minimi  per  la
«Fornitura di calzature da lavoro non dpi e dpi, articoli e accessori
in pelle», anche sulla base  delle  proposte  pervenute,  provvedendo
altresi' alla verifica di coerenza richiesta;
  Visto il documento tecnico allegato al presente  decreto,  relativo
ai Criteri ambientali minimi per la «Fornitura di calzature da lavoro
non dpi e dpi, articoli e accessori in pelle»;
  Ritenuto necessario procedere all'adozione dei  Criteri  ambientali
minimi in questione;
  Considerata la necessita' di consentire alle stazioni appaltanti di
adeguarsi con i tempi necessari a fornire effettivita'  ai  contenuti
dei Criteri ambientali minimi  per  la  «Fornitura  di  calzature  da
lavoro non dpi e dpi, articoli e accessori in pelle;

                              Decreta:

                               Art. 1


               Adozione dei Criteri ambientali minimi

  1. Sono adottati i Criteri ambientali minimi  di  cui  all'allegato
tecnico  che  e'  parte  integrante  del  presente  decreto,  per  la
«Fornitura di calzature da lavoro non dpi e dpi, articoli e accessori
in pelle».
  2. Il  presente  decreto,  entra  in  vigore  120  giorni  dopo  la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 17 maggio 2018

                                                Il Ministro: Galletti
                                                             Allegato

              Parte di provvedimento in formato grafico


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