Consiglio di Stato
2018-”Il ricorrente espone, altresì, che “in tale contesto
rappresentava il proprio disagio alla Rappresentanza militare
C.O.C.E.R. Carabinieri affinché tale fenomeno, che andava a colpire
parte della categoria, venisse fatto oggetto di una sanatoria in
ambito istituzionale”.”
Numero 02027/2018 e
data 06/08/2018 Spedizione
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REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione
del 4 luglio 2018
NUMERO AFFARE
01287/2016
OGGETTO:
Ministero della
difesa - direzione generale per il personale militare.
Ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica proposto da xxx xxx
contro Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Commissione di
Valutazione e Avanzamento, avverso il giudizio espresso dalla
Commissione stessa, foglio nr. 20/1 di protocollo datato 21 dicembre
2006, per l'avanzamento al grado superiore "a scelta"
nell’aliquota al 31 dicembre 2005 - 1^ valutazione, con il quale
l'istante è stato giudicato "idoneo" col punteggio di
20,88 ed inserito al n. 454 del "quadro di avanzamento",
composto da n. 651 unità.
LA SEZIONE
Vista la relazione
n. 331441 del 16/05/2016, con la quale il Ministero della difesa -
direzione generale per il personale militare ha chiesto il parere del
Consiglio di Stato sull'affare consultivo indicato in oggetto;
Esaminati gli atti
ed udito il relatore, consigliere Giuseppe Rotondo;
PREMESSO e
CONSIDERATO
Il Brigadiere in
s.p. xxx xxx impugna il giudizio espresso dalla Commissione di
Valutazione e Avanzamento del Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri, foglio nr. 20/1 di protocollo datato 21 dicembre 2006,
per l'avanzamento al grado superiore "a scelta" - Aliquota
al 31 dicembre 2005 - 1^ valutazione, con il quale è stato giudicato
"idoneo" col punteggio di 20,88 ed inserito al n. 454 del
"quadro di avanzamento", composto da n. 651 unità.
Espone in fatto che,
a seguito dell'attuazione del Decreto legislativo n. 198/95 sul
riordino delle carriere del personale appartenente all'Arma dei
Carabinieri, egli, rivestendo in quel periodo il grado di Appuntato
UPG, veniva fatto transitare nel nuovo ruolo dei sovrintendenti
acquisendo il grado di Vice brigadiere.
Riferisce che in
quel contesto, e precisamente in data 29 settembre 1995, il
Comandante pro tempore del Reparto Comando della Regione Carabinieri
Sicilia, ove prestava servizio, procedeva nei riguardi di tutti i
militari dipendenti ad abbassare le note caratteristiche.
Nel suo caso,
rispetto alla qualifica di "eccellente" attribuitagli sin
dal 16 novembre 1993, le note caratteristiche gli venivano poi
variate in "superiore alla media”.
Tale giudizio,
prosegue l’istante, all'atto della notifica veniva verbalmente
contestato al Superiore, il quale avrebbe giustificato la variazione
caratteristica come atto dovuto a seguito dell'avvenuto mutamento di
"STATUS GIURIDICO".
L'episodio, continua
il ricorrente, fu “a quel tempo oggetto di discussione con diversi
colleghi pari grado in servizio presso altri Reparti che a differenza
… non avevano subito l'abbassamento delle loro note
caratteristiche”.
Nei fatti, pertanto,
“si appalesava una evidente sperequazione di trattamento che, a sua
volta, penalizzava (il militare) nell'avanzamento di carriera”,
tant’è che all'atto dell'avanzamento a scelta al grado di
Brigadiere con l'aliquota del 31/12/1997, con le note di "superiore
alla media", veniva giudicato "idoneo" in data
01/09/1998,.ma non promosso perché il punteggio non gli consentiva
di rientrare nel primo terzo dell'aliquota.
Le note
caratteristiche dell'istante venivano in seguito riportate alla
qualifica di "eccellente", permettendogli di essere
promosso al grado di Brigadiere con l'aliquota del 31 dicembre 1998.
Il ricorrente
espone, altresì, che “in tale contesto rappresentava il proprio
disagio alla Rappresentanza militare C.O.C.E.R. Carabinieri affinché
tale fenomeno, che andava a colpire parte della categoria, venisse
fatto oggetto di una sanatoria in ambito istituzionale”.
Le rappresentate
circostanze inducono il ricorrente a ritenere che la propria carriera
sia stata danneggiata a seguito dell'abbassamento delle note
caratteristiche stilate successivamente all'introduzione del decreto
legislativo n. 198/95 (riordino delle carriere del personale
appartenente all'Arma dei carabinieri); strascico, questo, che
avrebbe inciso anche sull'ultima valutazione oggetto del presente
ricorso.
In punto di diritto,
deduce violazione del1' art. 3 della Costituzione.
L’intimata
Amministrazione ha depositato relazione, con la quale eccepisce
l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame.
All’Adunanza del 4
luglio 2018 il ricorso è stato trattenuto per il parere ex art. 12
del D.P.R. n. 1199/1971.
RITENUTO
Il ricorrente
impugna e contesta gli esiti della valutazione, cui è stato
sottoposto ai sensi dell'art. 1277 del Decreto Legislativo 15 marzo
2010, n. 66, per l'avanzamento “a scelta” al grado superiore, di
cui all'art. 1056 del medesimo Decreto Legislativo n. 66/2010 -
aliquota al 31 dicembre 2005. Chiede l’annullamento della
valutazione in parola e contestualmente la rivalutazione e
ricostruzione della carriera.
Egli sostiene
l’illegittimità della procedura per vizi derivati dalle pregresse
note caratteristiche, che, a suo dire, sarebbero state
illegittimamente abbassate (a partire dal 29 settembre 1995) a
séguito di transito nel nuovo ruolo dei sovrintendenti, nel quale ha
acquisito il grado di Vice brigadiere.
Il ricorso è
inammissibile per mancata notifica dello stesso ai controinteressati.
Ed invero,
l’eventuale accoglimento del ricorso comporterebbe una revisione
della procedura posta in atto dall'Amministrazione, ai fini della
rideterminazione della graduatoria finale di merito e dell’'anzianità
nel grado superiore.
Più in particolare,
il Collegio osserva che l’eventuale esito del gravame favorevole al
militare potrebbe essere tale da travolgere – in sede di
riesercizio del potere - l’ordine della graduatoria (acclusa alla
documentazione oggetto di contenzioso) ed incidere sulle posizioni
sostanziali dei pari grado del ricorrente.
Costoro, dunque,
risultano titolari, nel presente procedimento, di un interesse
speculare ed opposto (di tipo conservativo) rispetto a quello
posseduto ed azionato dal ricorrente.
I pari grado inclusi
nella graduatoria finale di merito (e comunque tutti quelli che
precedono il ricorrente), nei cui riguardi è stato disposto
l’avanzamento e rideterminata l'anzianità assoluta di grado,
assumono pertanto la qualità di controinteressati, in senso tecnico
e formale, poiché la loro posizione potrebbe essere pregiudicata
dall'eventuale accoglimento del gravame.
Ne consegue che il
ricorso avrebbe dovuto essere notificato ad almeno un
controinteressato (formale, perché indicato nominativamente nella
graduatoria; sostanziale, perché titolare di posizione soggettiva
uguale e contrapposta a quella del ricorrente).
La mancata
notificazione del ricorso ad almeno un pari grado rende, pertanto, il
presente gravame inammissibile.
Del resto, in tal
senso è il pacifico orientamento della giurisprudenza
amministrativa, che reputa necessaria la notifica del ricorso ad
almeno un parigrado indicato nel decreto di nomina, che assume la
qualifica di controinteressato in senso proprio, affermando che "in
materia di promozione degli ufficiali o sottufficiali delle FF.AA. -
indifferentemente ad anzianità o a scelta - tutti i parigrado
indicati nel decreto di nomina, che subirebbero uno scavalcamento
dall'accoglimento della domanda di annullamento con conseguente
retrodatazione della promozione del ricorrente, assumono la qualità
di controinteressati in senso formale e sostanziale" (cfr. Cons.
Stato, Sez. IV, n. 5755 del 20 novembre 2008, che richiama, tra i
precedenti della medesima sezione, sent. n. 2832 del 2006, n. 925 del
2006, n. 1552 del 2005; vedi anche Cons. Stato, Sez. IV, n.
5139/2008, n. 3378/2008 e n. 2982/2008).
Ulteriore profilo di
inammissibilità è rappresentato dalla tardiva impugnazione delle
note caratteristiche, che, a dire del ricorrente, sarebbero state
ingiustamente abbassate in sede di transito nel nuovo ruolo dei
Sovrintendenti, nel quale ha acquisito il grado di Vice brigadiere.
I vizi che lamenta
il ricorrente, infatti, sono derivati dalla (presunta) illegittimità
delle note caratteristiche, sulla base delle quali il contestato
giudizio è stato reso dalla competente commissione d’avanzamento.
La mancata,
tempestiva impugnazione delle “note caratteristiche” nei termini
decadenziali decorrenti dalla loro piena conoscenza legale ha
consolidato gli atti de quibus – cui il ricorrente ha prestato
acquiescenza - sicché l’odierno gravame s’appalesa (anche)
tardivo.
L’impugnazione
delle note stesse è peraltro, ancor prima che tardiva, inammissibile
anche in relazione al disposto dell’art. 8, comma 1, del D.P.R. n.
1199/1071, che consente la proposizione del ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica avverso gli “atti amministrativi
definitivi”, laddove dette note sono pacificamente prive del
requisito della definitività.
Ferma la sua
inammissibilità, il ricorso s’appalesa anche infondato.
La Commissione
d’avanzamento esprime i propri giudizi sulla base degli elementi
risultanti dalla documentazione personale dello scrutinando, secondo
le modalità e le valutazioni di cui all'art. 35 della Legge 10
maggio 1983, n. 212 (ora confluito nell'art. 1059 del Decreto
Legislativo n. 66/2010).
Essa è vincolata
alle risultanze documentali e non può modificare il contenuto degli
atti matricolari.
Nulla, dunque, può
essere rimproverato nel caso di specie alla competente Commissione,
che ha valutato il ricorrente sulla base della documentazione
esistente agli atti.
E’ vero che essa
era dotata di ampia discrezionalità valutativa, ma detta
discrezionalità sarebbe trasbordata in arbitrio ove fosse stata
pretermessa la documentazione caratteristica quale risultante
storicamente agli atti dello stato matricolare e curriculare del
militare.
D’altra parte,
l’eccesso di potere riposa proprio sulla presenza di quei vizi
sintomatici, che intanto possono essere intercettati in quanto
palesati da una manifesta deviazione del percorso valutativo rispetto
all’ordinario incedere degli elementi di giudizio per come questi
emergono dalla documentazione curriculare e che in seno ad essa si
sono cristallizzati alla data di chiusura dell’aliquota di
avanzamento presa in esame.
Orbene, come
documentato dall’Amministrazione, il ricorrente non può vantare il
possesso di titoli talmente eccezionali, desumibili dalla
documentazione caratteristica, da far risultare ictu oculi
manifestamente inadeguati i punteggi che gli sono stati attribuiti.
In altri termini
egli non può far valere un livello così macroscopicamente ottimale
dei precedenti di carriera, tale da far revocare in dubbio
l’attendibilità del punteggio assegnato.
In conclusione, per
quanto sin qui argomentato, il ricorso è inammissibile.
P.Q.M.
la Sezione esprime
il parere che il ricorso vada dichiarato inammissibile.
L'ESTENSORE IL
PRESIDENTE
Giuseppe Rotondo
xxx Cacace
IL SEGRETARIO
Anna Maria De
Angelis
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