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mercoledì 26 settembre 2018

TAR 2018-”.. Il signor -OMISSIS-- Agente Scelto della Polizia di Stato dipendente del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza a far data dal 1990 - riferisce di aver svolto, dal 9 novembre 1990 ad oggi, servizio ininterrotto presso l'XXX, espletato quotidianamente con servizi esterni anche notturni (con turnazione in quinta, ossia con orario notturno 01:00/07:00, ogni 5 giorni senza soluzione di continuità per l'intero periodo di permanenza). Espone che a seguito di esame radiologico effettuato in data 30 giugno 1998, presso l'Unità sanitaria locale RM4 di Roma, gli é stata diagnosticata l’infermità di “-OMISSIS-i” e, ritenendo la patologia sorta in ragione del suddetto servizio prestato, ha presentato presso l’Amministrazione di appartenenza, in data 28 luglio 1998, domanda di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di tale infermità... Pubblicato il 01/08/2018 N. 08605/2018 REG.PROV.COLL. N. 09674/2009 REG.RIC.





TAR 2018-”.. Il signor -OMISSIS-- Agente Scelto della Polizia di Stato dipendente del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza a far data dal 1990 - riferisce di aver svolto, dal 9 novembre 1990 ad oggi, servizio ininterrotto presso l'XXX, espletato quotidianamente con servizi esterni anche notturni (con turnazione in quinta, ossia con orario notturno 01:00/07:00, ogni 5 giorni senza soluzione di continuità per l'intero periodo di permanenza). Espone che a seguito di esame radiologico effettuato in data 30 giugno 1998, presso l'Unità sanitaria locale RM4 di Roma, gli é stata diagnosticata l’infermità di “-OMISSIS-i” e, ritenendo la patologia sorta in ragione del suddetto servizio prestato, ha presentato presso l’Amministrazione di appartenenza, in data 28 luglio 1998, domanda di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di tale infermità...

Pubblicato il 01/08/2018

N. 08605/2018 REG.PROV.COLL.

N. 09674/2009 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9674 del 2009, proposto dal signor -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Eugenio Pini, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, via della Giuliana, 82, int. 2;

contro

Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Capo della Polizia di Stato, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del Decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, n.XXX/09. N, posizione n.333-H/XXX/XXX, emesso in luogo del suddetto dal Direttore della Direzione Centrale per le Risorse Umane, Servizio Trattamento di pensione e Previdenza –Divisione III^ del Ministero dell’interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in data 03/04/2009 e notificato al ricorrente in data 19/08/2009, con il quale è stata respinta la domanda presentata per ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la richiesta di equo indennizzo per la patologia di: “-OMISSIS-”,

nonché per l'annullamento

della Delibera posizione n. XXX/2005 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, emessa in data 18/10/2006 a seguito dell'Adunanza n. 179/2006, notificata al ricorrente in data 19/08/2009, e di ogni atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale ad esso anche se ignoto al ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2018 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il signor -OMISSIS-- Agente Scelto della Polizia di Stato dipendente del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza a far data dal 1990 - riferisce di aver svolto, dal 9 novembre 1990 ad oggi, servizio ininterrotto presso l'XXX, espletato quotidianamente con servizi esterni anche notturni (con turnazione in quinta, ossia con orario notturno 01:00/07:00, ogni 5 giorni senza soluzione di continuità per l'intero periodo di permanenza).

Espone che a seguito di esame radiologico effettuato in data 30 giugno 1998, presso l'Unità sanitaria locale RM4 di Roma, gli é stata diagnosticata l’infermità di “-OMISSIS-i” e, ritenendo la patologia sorta in ragione del suddetto servizio prestato, ha presentato presso l’Amministrazione di appartenenza, in data 28 luglio 1998, domanda di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di tale infermità.

In riscontro alla predetta istanza l'XXX Generale della P.S. presso la XXX del XXX, in data 05/08/1998, ha espresso parere favorevole a detto riconoscimento, con motivazione sull’impegno giornaliero e prolungato di ore di servizio, per lo più in piedi, all'esterno, con esposizione a disagi fisici, ambientali e climatici.

Analogo parere positivo ha espresso il Medico Capo della Polizia di Stato del Reparto Autonomo del Ministero dell'Interno con dichiarazione del 09/02/1999 e la dipendenza da causa di servizio della suddetta patologia è stata confermata anche dal Dirigente del Reparto Autonomo del Ministero dell'Interno, Ufficio Pratiche sanitarie, con il parere espresso in data 18/02/1999.

Riferisce il sig. -OMISSIS- che il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nell'Adunanza n. 179/2006, ha esaminato la richiesta di riconoscimento della causa di servizio presentata dal medesimo e, in difformità con i precedenti pareri, ha ritenuto invece non dipendente da fatti di servizio tale infermità, considerandola “-OMISSIS-…..nessuna influenza ha, invece, nella eziopatogenesi e nella successiva evoluzione dell'infermità l'esposizione a fattori climatici e/o perfrigeranti".

Con decreto n. XXX/09, posizione n.333-H/XXX/XXX, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale per le Risorse Umane, Servizio Trattamento di Pensione e Previdenza Divisione III" del Ministero dell'Interno, uniformandosi al parere del Comitato di Verifica, ha escluso la dipendenza da causa di servizio per l'infermità (--OMISSIS-) e conseguentemente ha respinto la domanda presentata dal sig. -OMISSIS- per ottenere il riconoscimento della infermità dipendente da causa di servizio, nonché la domanda presentata in data 03/07/2002 per la concessione dell'equo indennizzo.

2. Avverso tale decreto e i provvedimenti indicati in epigrafe il sig. -OMISSIS- ha proposto ricorso denunciando i seguenti motivi di impugnazione: 1. Violazione dei principi generali in materia di invalidità per cause di servizio e dell’art. 3, legge n. 241/1990; motivazione carente e insufficiente: il parere del Comitato di Verifica, integralmente richiamato dal successivo decreto del Ministero dell'Interno, risulterebbe illegittimo per carenza di motivazione nella parte in cui non riconosce come dipendente da causa di servizio l'infermità di “-OMISSIS-i”, e del tutto generica e apodittica sul profilo di esclusione del nesso eziologico tra l'infermità e il servizio, tra l’altro senza alcuna indagine sulle specifiche modalità dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente, e in contrasto con quanto assunto dall'XXX Generale della P.S. presso la XXX del XXX e dal Medico Capo della Polizia di Stato del Reparto Autonomo del Ministero dell'Interno, con conseguente difetto di istruttoria.

2. Illegittimità del provvedimento per eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità della motivazione, difetto di istruttoria: il Comitato di Verifica avrebbe adottato una motivazione contraddittoria, illogica e viziata da eccesso di potere per errore di fatto, in quanto, pur asserendo fenomeni dismetabolici del tessuto connettivo “favoriti nella loro evoluzione da microtraumatismi ripetuti e continuativi nel tempo”, tuttavia avrebbe ritenuto che tali condizioni “non risultano provate come avvenute nel servizio prestato dall'interessato”, senza tener conto proprio l'esposizione prolungata e anche notturna, al freddo, alla pioggia e all'umidità, che avrebbe favorito l'insorgenza e l'evoluzione della -OMISSIS-i precoce.

3. Illegittimità del provvedimento per carenza di motivazione eccesso di potere per contraddittorietà con altri provvedimenti, illogicità della motivazione: il Comitato di Verifica nel parere impugnato non avrebbe considerato i precedenti accertamenti compiuti da tre differenti strutture appartenenti allo stesso Ministero dell'Interno sul riconoscimento della patologia in esame dipendente da causa di servizio. Analoga censura, in ordine alla mancata indicazione dei motivi di dissenso dei pareri adottati dalle predette strutture, potrebbe essere mossa nei confronti del provvedimento finale. Conclude con la richiesta di annullamento dei provvedimenti impugnati e integrale risarcimento dei danni.

3. L’Amministrazione intimata si è costituita in resistenza, con deposito di articolata documentazione relativa al procedimento.

A seguito di avviso di perenzione comunicato in data 13.7.2015 parte ricorrente ha presentato istanza di prelievo e di fissazione di udienza.

Alla pubblica udienza del 29 maggio 2018 la causa è stata introitata per la decisione.

4. Il ricorso è infondato per le seguenti considerazioni.

4.1. Osserva preliminarmente il Collegio che, secondo la giurisprudenza prevalente, i giudizi resi dagli organi medico-legali sulla dipendenza da causa di servizio dell’infermità denunciata dal pubblico dipendente sono connotati da discrezionalità tecnica e tali valutazioni conclusive sono assunte sulla base di cognizioni della scienza medica e specialistica sulle quali non è ammesso un sindacato di merito del giudice amministrativo, ma soltanto quello di legittimità nelle ipotesi di evidenti e macroscopici vizi logici, desumibili dalla motivazione degli atti impugnati (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 4 maggio 2011, n. 2683; idem, 24 marzo 2017, n. 1331; idem, sez. III, 27 febbraio 2018, n.1212; Tar Campania, Napoli, sez.VII, 21 dicembre 2012, n. 5316; Tar Puglia, Bari, sez.I, 6 febbraio 2013, n.165). Il sindacato giurisdizionale esercitabile sulle valutazioni tecniche degli organi medico-legali circa la dipendenza da causa di servizio è limitato ai soli profili di irragionevolezza, illogicità e travisamento dei fatti, oltre alla generale verifica dell'attendibilità delle operazioni tecniche compiute quanto a correttezza dei criteri utilizzati e applicati (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 25 marzo 2014, n. 11454; idem, 9 marzo 2017, n.1435; idem, 27 giugno 2017, n. 5357). Pertanto al giudice amministrativo spetta una valutazione esterna di congruità relativa alla mera esistenza di un collegamento logico tra gli elementi accertati e le conclusioni che da essi si ritiene di trarre, rappresentando l'accertamento del nesso di causalità tra la patologia insorta e i fatti di servizio un tipico esercizio di attività di merito tecnico riservato all’organo a ciò preposto dalla legge (cfr. Cons. Stato, sez. V, 13 aprile 2012, n. 2093; idem, sez. IV, 6 maggio 2010, n. 2619). Il sindacato del giudice, in altri termini, deve arrestarsi qualora l'operato dell'Amministrazione non presenti indizi di manifesta irragionevolezza, arbitrarietà e travisamento dei fatti, e non siano criticabili i criteri tecnici impiegati, non essendo ammesso che il giudice sostituisca con proprie valutazioni le valutazioni tecniche opinabili, ma non irragionevoli, espresse dall'Amministrazione (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. I Quater, 23 febbraio 2016, n. 2520).

Sulla dipendenza da causa di servizio dell’infermità contratta dal pubblico dipendente, inoltre, il Comitato di verifica per le cause di servizio esprime un giudizio conclusivo, che rappresenta il momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi precedentemente intervenuti (quale la Commissione medica ospedaliera o altre strutture mediche): si tratta di un parere di carattere più complesso, sia per la composizione dell’organo (essendo presenti nel Comitato soggetti con professionalità mediche, giuridiche e amministrative), sia per la più completa istruttoria esperita, non limitata soltanto agli aspetti medico - legali, che assorbe quindi i diversi pareri resi dagli organi intervenuti nel procedimento (cfr. Cons. Stato, sez. III, 30 luglio 2013, n. 4024).

E pertanto il parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio deve essere tenuto in considerazione dall'Amministrazione, la quale è tenuta solo a verificare se l'organo in questione, nell'esprimere le proprie valutazioni, abbia tenuto conto delle considerazioni svolte dagli altri organi, e, in caso di disaccordo, se le abbia congruamente confutate. Infatti, l'Amministrazione, non avendo particolari competenze specialistiche al riguardo, difficilmente può operare una scelta tecnica fra giudizi sanitari diversi, sicchè può limitarsi a verificare se le ragioni addotte dagli altri organi consultivi, siano state tenute presenti e valutate dal Comitato di Verifica. Del resto, l'Amministrazione non deve indicare le ragioni per cui ritiene di attenersi al parere degli organi consultivi, che si sono pronunciati per ultimi anziché ad altro precedente parere di segno opposto; un obbligo di motivazione in capo all'Amministrazione è ipotizzabile solo per il caso in cui essa, per gli adempimenti di cui dispone e che non sono stati vagliati dal Comitato, ritenga di non poter aderire al suo parere (cfr.Tar Lazio, Roma, sez. I, 20 marzo 2018, n. 3130).

4.2. Ciò precisato in termini generali, si rileva che il procedimento di riconoscimento dell’equo indennizzo relativo al ricorrente, iniziato prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n.461/2001 si è concluso successivamente, con applicazione nella specie della disciplina di cui all'art. 18 del citato d.P.R ossia della obbligatorietà e vincolatività per l’Amministrazione del parere del suddetto Organo.

A tal proposito osserva il Collegio che l’impugnato decreto e il presupposto richiamato parere del Comitato di verifica per le cause di servizio (le cui considerazioni sono integralmente riprodotte), appaiono congruamente e puntualmente motivati nella compiuta ricostruzione dei presupposti causali della patologia in parola e delle possibili, e appunto escluse, relazioni fra questa e i servizi prestati dal dipendente (esposizione a fattori climatici e/o perfrigeranti) senza peraltro la effettiva dimostrazione delle asserite circostanze e di alcunché in termini di evidenti e macroscopici vizi logici oppure di palese mancata presa in considerazione di eventuali circostanze di fatto tali da potere incidere sulla valutazione medica finale (cfr. Cons. Stato, VI, 27 marzo 2001, n. 1774; idem, sez. IV, 22 settembre 2005, n. 4991; Tar Sardegna, 17 ottobre 2005, n. 2061; Tar Campania, Napoli, sez.VII, 21 dicembre 2012, n.5316).

Al riguardo, è comune l’orientamento della giurisprudenza che la dipendenza da causa di servizio deve essere ancorata all'esistenza di specifici fatti che non possono coincidere con il normale svolgimento dell'attività di servizio, per quanto gravosa come quella del servizio di pubblica sicurezza (cfr. da ultimo Tar Molise, sez. I, 5 marzo 2018, n. 115)

In altre parole, il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio – assunto come motivazione per relationem del conseguente e impugnato decreto - non si presenta nel caso in esame insufficientemente motivato, come censurato dal ricorrente, fornendo invece esauriente e non illogica indicazione delle ragioni di ordine tecnico - scientifico che si oppongono all’invocato collegamento dell’infermità all’attività di servizio svolta dal ricorrente stesso.

E difatti il Comitato di verifica ha vagliato oltre i fattori della infermità “di -OMISSIS-…..favoriti nella loro evoluzione da microtraumatismi ripetuti e continuativi nel tempo, ovvero da gravi traumi contusivi e fratturativi…” e la mancanza di prova di tali condizioni evolutive avvenute nel corso del servizio prestato, anche il ruolo che potevano aver avuto le condizioni di servizio svolto dal ricorrente (esposizione a fattori climatici e/o perfrigeranti) ed è pervenuto, seguendo un percorso logico-argomentativo del tutto ragionevole, alle conclusioni della non influenza nella eziopatogenesi della infermità, ma solo “all’acutizzarsi di una sintomatologia dolorosa…..ma non già del processo degenerativo in esame”.

A parere del Collegio, detto giudizio non è illogico o irragionevole atteso che non risultano documentati fattori di natura traumatica, contusioni o altri microtraumi ovvero altre situazioni di pressioni tali da far ritenere la patologia dipendente dal servizio svolto. Peraltro il ricorrente non ha allegato fatti o episodi specifici che possano, anche astrattamente, ritenersi idonei a spiegare efficacia concausale nell’insorgenza della patologia e sconfessare la valutazione conclusiva del Comitato: al di là delle sue affermazioni e delle certificazioni sul solo giudizio diagnostico della infermità rilasciate dagli altri Centri medici dell’Amministrazione non è presente documentazione da cui risultino situazioni lavorative sintomatiche dell’infermità in questione.

Come già evidenziato il riconoscimento dell'equo indennizzo presuppone che il fatto di servizio sia causa o concausa della patologia contratta, nel senso che quest'ultima debba essere eziologicamente collegata al servizio svolto e, alla luce di quanto sopra riportato, il Collegio non rinviene sussistenti i dedotti vizi di difetto di motivazione (primo mezzo) di contraddittorietà e illogicità (secondo e terzo mezzo), risultando i provvedimenti impugnati adeguatamente sufficienti sul piano argomentativo e congrui sul piano logico, in quanto supportati da una precisa analisi della patologia rilevata e delle cause della insorgenza e della ininfluenza della evoluzione dell’infermità delle situazioni lavorative nelle specifiche condizioni climatiche.

5.Sulla base di quanto fin qui esposto il ricorso è infondato e va quindi respinto, sussistendo tuttavia eccezionali ragioni, attesa la materia trattata, per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese del giudizio compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di XXX del giorno 29 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente FF

Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore

Laura Marzano, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Mariangela Caminiti
Donatella Scala

IL SEGRETARIO


In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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