TAR 2018-”.. Il
signor -OMISSIS-- Agente Scelto della Polizia di Stato dipendente del
Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza a far
data dal 1990 - riferisce di aver svolto, dal 9 novembre 1990 ad
oggi, servizio ininterrotto presso l'XXX, espletato quotidianamente
con servizi esterni anche notturni (con turnazione in quinta, ossia
con orario notturno 01:00/07:00, ogni 5 giorni senza soluzione di
continuità per l'intero periodo di permanenza). Espone che a seguito
di esame radiologico effettuato in data 30 giugno 1998, presso
l'Unità sanitaria locale RM4 di Roma, gli é stata diagnosticata
l’infermità di “-OMISSIS-i” e, ritenendo la patologia sorta in
ragione del suddetto servizio prestato, ha presentato presso
l’Amministrazione di appartenenza, in data 28 luglio 1998, domanda
di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di tale
infermità...
Pubblicato il
01/08/2018
N. 08605/2018
REG.PROV.COLL.
N. 09674/2009
REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima
Quater)
ha pronunciato la
presente
SENTENZA
sul ricorso numero
di registro generale 9674 del 2009, proposto dal signor -OMISSIS-
rappresentato e difeso dall'avvocato Eugenio Pini, con domicilio
eletto presso lo studio dello stesso in Roma, via della Giuliana, 82,
int. 2;
contro
Ministero
dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei
legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati ex lege in Roma,
via dei Portoghesi, 12;
Capo della Polizia
di Stato, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito
in giudizio;
per l'annullamento
del Decreto del Capo
della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza,
n.XXX/09. N, posizione n.333-H/XXX/XXX, emesso in luogo del suddetto
dal Direttore della Direzione Centrale per le Risorse Umane, Servizio
Trattamento di pensione e Previdenza –Divisione III^ del Ministero
dell’interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in data
03/04/2009 e notificato al ricorrente in data 19/08/2009, con il
quale è stata respinta la domanda presentata per ottenere il
riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la richiesta
di equo indennizzo per la patologia di: “-OMISSIS-”,
nonché per
l'annullamento
della Delibera
posizione n. XXX/2005 del Ministero dell'Economia e delle Finanze -
Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, emessa in data
18/10/2006 a seguito dell'Adunanza n. 179/2006, notificata al
ricorrente in data 19/08/2009, e di ogni atto e/o provvedimento
presupposto, connesso e/o consequenziale ad esso anche se ignoto al
ricorrente.
Visti il ricorso e i
relativi allegati;
Visti gli atti di
costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Ministero
dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti
della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2018 il Cons. Mariangela
Caminiti e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato
nel verbale;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor
-OMISSIS-- Agente Scelto della Polizia di Stato dipendente del
Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza a far
data dal 1990 - riferisce di aver svolto, dal 9 novembre 1990 ad
oggi, servizio ininterrotto presso l'XXX, espletato quotidianamente
con servizi esterni anche notturni (con turnazione in quinta, ossia
con orario notturno 01:00/07:00, ogni 5 giorni senza soluzione di
continuità per l'intero periodo di permanenza).
Espone che a seguito
di esame radiologico effettuato in data 30 giugno 1998, presso
l'Unità sanitaria locale RM4 di Roma, gli é stata diagnosticata
l’infermità di “-OMISSIS-i” e, ritenendo la patologia sorta in
ragione del suddetto servizio prestato, ha presentato presso
l’Amministrazione di appartenenza, in data 28 luglio 1998, domanda
di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di tale
infermità.
In riscontro alla
predetta istanza l'XXX Generale della P.S. presso la XXX del XXX, in
data 05/08/1998, ha espresso parere favorevole a detto
riconoscimento, con motivazione sull’impegno giornaliero e
prolungato di ore di servizio, per lo più in piedi, all'esterno, con
esposizione a disagi fisici, ambientali e climatici.
Analogo parere
positivo ha espresso il Medico Capo della Polizia di Stato del
Reparto Autonomo del Ministero dell'Interno con dichiarazione del
09/02/1999 e la dipendenza da causa di servizio della suddetta
patologia è stata confermata anche dal Dirigente del Reparto
Autonomo del Ministero dell'Interno, Ufficio Pratiche sanitarie, con
il parere espresso in data 18/02/1999.
Riferisce il sig.
-OMISSIS- che il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio del
Ministero dell'Economia e delle Finanze, nell'Adunanza n. 179/2006,
ha esaminato la richiesta di riconoscimento della causa di servizio
presentata dal medesimo e, in difformità con i precedenti pareri, ha
ritenuto invece non dipendente da fatti di servizio tale infermità,
considerandola “-OMISSIS-…..nessuna influenza ha, invece, nella
eziopatogenesi e nella successiva evoluzione dell'infermità
l'esposizione a fattori climatici e/o perfrigeranti".
Con decreto n.
XXX/09, posizione n.333-H/XXX/XXX, il Dipartimento della Pubblica
Sicurezza Direzione Centrale per le Risorse Umane, Servizio
Trattamento di Pensione e Previdenza Divisione III" del
Ministero dell'Interno, uniformandosi al parere del Comitato di
Verifica, ha escluso la dipendenza da causa di servizio per
l'infermità (--OMISSIS-) e conseguentemente ha respinto la domanda
presentata dal sig. -OMISSIS- per ottenere il riconoscimento della
infermità dipendente da causa di servizio, nonché la domanda
presentata in data 03/07/2002 per la concessione dell'equo
indennizzo.
2. Avverso tale
decreto e i provvedimenti indicati in epigrafe il sig. -OMISSIS- ha
proposto ricorso denunciando i seguenti motivi di impugnazione: 1.
Violazione dei principi generali in materia di invalidità per cause
di servizio e dell’art. 3, legge n. 241/1990; motivazione carente e
insufficiente: il parere del Comitato di Verifica, integralmente
richiamato dal successivo decreto del Ministero dell'Interno,
risulterebbe illegittimo per carenza di motivazione nella parte in
cui non riconosce come dipendente da causa di servizio l'infermità
di “-OMISSIS-i”, e del tutto generica e apodittica sul profilo di
esclusione del nesso eziologico tra l'infermità e il servizio, tra
l’altro senza alcuna indagine sulle specifiche modalità
dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente, e in contrasto con
quanto assunto dall'XXX Generale della P.S. presso la XXX del XXX e
dal Medico Capo della Polizia di Stato del Reparto Autonomo del
Ministero dell'Interno, con conseguente difetto di istruttoria.
2. Illegittimità
del provvedimento per eccesso di potere per contraddittorietà e
illogicità della motivazione, difetto di istruttoria: il Comitato di
Verifica avrebbe adottato una motivazione contraddittoria, illogica e
viziata da eccesso di potere per errore di fatto, in quanto, pur
asserendo fenomeni dismetabolici del tessuto connettivo “favoriti
nella loro evoluzione da microtraumatismi ripetuti e continuativi nel
tempo”, tuttavia avrebbe ritenuto che tali condizioni “non
risultano provate come avvenute nel servizio prestato
dall'interessato”, senza tener conto proprio l'esposizione
prolungata e anche notturna, al freddo, alla pioggia e all'umidità,
che avrebbe favorito l'insorgenza e l'evoluzione della -OMISSIS-i
precoce.
3. Illegittimità
del provvedimento per carenza di motivazione eccesso di potere per
contraddittorietà con altri provvedimenti, illogicità della
motivazione: il Comitato di Verifica nel parere impugnato non avrebbe
considerato i precedenti accertamenti compiuti da tre differenti
strutture appartenenti allo stesso Ministero dell'Interno sul
riconoscimento della patologia in esame dipendente da causa di
servizio. Analoga censura, in ordine alla mancata indicazione dei
motivi di dissenso dei pareri adottati dalle predette strutture,
potrebbe essere mossa nei confronti del provvedimento finale.
Conclude con la richiesta di annullamento dei provvedimenti impugnati
e integrale risarcimento dei danni.
3. L’Amministrazione
intimata si è costituita in resistenza, con deposito di articolata
documentazione relativa al procedimento.
A seguito di avviso
di perenzione comunicato in data 13.7.2015 parte ricorrente ha
presentato istanza di prelievo e di fissazione di udienza.
Alla pubblica
udienza del 29 maggio 2018 la causa è stata introitata per la
decisione.
4. Il ricorso è
infondato per le seguenti considerazioni.
4.1. Osserva
preliminarmente il Collegio che, secondo la giurisprudenza
prevalente, i giudizi resi dagli organi medico-legali sulla
dipendenza da causa di servizio dell’infermità denunciata dal
pubblico dipendente sono connotati da discrezionalità tecnica e tali
valutazioni conclusive sono assunte sulla base di cognizioni della
scienza medica e specialistica sulle quali non è ammesso un
sindacato di merito del giudice amministrativo, ma soltanto quello di
legittimità nelle ipotesi di evidenti e macroscopici vizi logici,
desumibili dalla motivazione degli atti impugnati (cfr. Cons. Stato,
sez. IV, 4 maggio 2011, n. 2683; idem, 24 marzo 2017, n. 1331; idem,
sez. III, 27 febbraio 2018, n.1212; Tar Campania, Napoli, sez.VII, 21
dicembre 2012, n. 5316; Tar Puglia, Bari, sez.I, 6 febbraio 2013,
n.165). Il sindacato giurisdizionale esercitabile sulle valutazioni
tecniche degli organi medico-legali circa la dipendenza da causa di
servizio è limitato ai soli profili di irragionevolezza, illogicità
e travisamento dei fatti, oltre alla generale verifica
dell'attendibilità delle operazioni tecniche compiute quanto a
correttezza dei criteri utilizzati e applicati (cfr. Cons. Stato,
sez. IV, 25 marzo 2014, n. 11454; idem, 9 marzo 2017, n.1435; idem,
27 giugno 2017, n. 5357). Pertanto al giudice amministrativo spetta
una valutazione esterna di congruità relativa alla mera esistenza di
un collegamento logico tra gli elementi accertati e le conclusioni
che da essi si ritiene di trarre, rappresentando l'accertamento del
nesso di causalità tra la patologia insorta e i fatti di servizio un
tipico esercizio di attività di merito tecnico riservato all’organo
a ciò preposto dalla legge (cfr. Cons. Stato, sez. V, 13 aprile
2012, n. 2093; idem, sez. IV, 6 maggio 2010, n. 2619). Il sindacato
del giudice, in altri termini, deve arrestarsi qualora l'operato
dell'Amministrazione non presenti indizi di manifesta
irragionevolezza, arbitrarietà e travisamento dei fatti, e non siano
criticabili i criteri tecnici impiegati, non essendo ammesso che il
giudice sostituisca con proprie valutazioni le valutazioni tecniche
opinabili, ma non irragionevoli, espresse dall'Amministrazione (cfr.
Tar Lazio, Roma, sez. I Quater, 23 febbraio 2016, n. 2520).
Sulla dipendenza da
causa di servizio dell’infermità contratta dal pubblico
dipendente, inoltre, il Comitato di verifica per le cause di servizio
esprime un giudizio conclusivo, che rappresenta il momento di sintesi
e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi
precedentemente intervenuti (quale la Commissione medica ospedaliera
o altre strutture mediche): si tratta di un parere di carattere più
complesso, sia per la composizione dell’organo (essendo presenti
nel Comitato soggetti con professionalità mediche, giuridiche e
amministrative), sia per la più completa istruttoria esperita, non
limitata soltanto agli aspetti medico - legali, che assorbe quindi i
diversi pareri resi dagli organi intervenuti nel procedimento (cfr.
Cons. Stato, sez. III, 30 luglio 2013, n. 4024).
E pertanto il parere
del Comitato di Verifica per le cause di servizio deve essere tenuto
in considerazione dall'Amministrazione, la quale è tenuta solo a
verificare se l'organo in questione, nell'esprimere le proprie
valutazioni, abbia tenuto conto delle considerazioni svolte dagli
altri organi, e, in caso di disaccordo, se le abbia congruamente
confutate. Infatti, l'Amministrazione, non avendo particolari
competenze specialistiche al riguardo, difficilmente può operare una
scelta tecnica fra giudizi sanitari diversi, sicchè può limitarsi a
verificare se le ragioni addotte dagli altri organi consultivi, siano
state tenute presenti e valutate dal Comitato di Verifica. Del resto,
l'Amministrazione non deve indicare le ragioni per cui ritiene di
attenersi al parere degli organi consultivi, che si sono pronunciati
per ultimi anziché ad altro precedente parere di segno opposto; un
obbligo di motivazione in capo all'Amministrazione è ipotizzabile
solo per il caso in cui essa, per gli adempimenti di cui dispone e
che non sono stati vagliati dal Comitato, ritenga di non poter
aderire al suo parere (cfr.Tar Lazio, Roma, sez. I, 20 marzo 2018, n.
3130).
4.2. Ciò precisato
in termini generali, si rileva che il procedimento di riconoscimento
dell’equo indennizzo relativo al ricorrente, iniziato prima
dell'entrata in vigore del d.P.R. n.461/2001 si è concluso
successivamente, con applicazione nella specie della disciplina di
cui all'art. 18 del citato d.P.R ossia della obbligatorietà e
vincolatività per l’Amministrazione del parere del suddetto
Organo.
A tal proposito
osserva il Collegio che l’impugnato decreto e il presupposto
richiamato parere del Comitato di verifica per le cause di servizio
(le cui considerazioni sono integralmente riprodotte), appaiono
congruamente e puntualmente motivati nella compiuta ricostruzione dei
presupposti causali della patologia in parola e delle possibili, e
appunto escluse, relazioni fra questa e i servizi prestati dal
dipendente (esposizione a fattori climatici e/o perfrigeranti) senza
peraltro la effettiva dimostrazione delle asserite circostanze e di
alcunché in termini di evidenti e macroscopici vizi logici oppure di
palese mancata presa in considerazione di eventuali circostanze di
fatto tali da potere incidere sulla valutazione medica finale (cfr.
Cons. Stato, VI, 27 marzo 2001, n. 1774; idem, sez. IV, 22 settembre
2005, n. 4991; Tar Sardegna, 17 ottobre 2005, n. 2061; Tar Campania,
Napoli, sez.VII, 21 dicembre 2012, n.5316).
Al riguardo, è
comune l’orientamento della giurisprudenza che la dipendenza da
causa di servizio deve essere ancorata all'esistenza di specifici
fatti che non possono coincidere con il normale svolgimento
dell'attività di servizio, per quanto gravosa come quella del
servizio di pubblica sicurezza (cfr. da ultimo Tar Molise, sez. I, 5
marzo 2018, n. 115)
In altre parole, il
parere del Comitato di verifica per le cause di servizio – assunto
come motivazione per relationem del conseguente e impugnato decreto -
non si presenta nel caso in esame insufficientemente motivato, come
censurato dal ricorrente, fornendo invece esauriente e non illogica
indicazione delle ragioni di ordine tecnico - scientifico che si
oppongono all’invocato collegamento dell’infermità all’attività
di servizio svolta dal ricorrente stesso.
E difatti il
Comitato di verifica ha vagliato oltre i fattori della infermità “di
-OMISSIS-…..favoriti nella loro evoluzione da microtraumatismi
ripetuti e continuativi nel tempo, ovvero da gravi traumi contusivi e
fratturativi…” e la mancanza di prova di tali condizioni
evolutive avvenute nel corso del servizio prestato, anche il ruolo
che potevano aver avuto le condizioni di servizio svolto dal
ricorrente (esposizione a fattori climatici e/o perfrigeranti) ed è
pervenuto, seguendo un percorso logico-argomentativo del tutto
ragionevole, alle conclusioni della non influenza nella
eziopatogenesi della infermità, ma solo “all’acutizzarsi di una
sintomatologia dolorosa…..ma non già del processo degenerativo in
esame”.
A parere del
Collegio, detto giudizio non è illogico o irragionevole atteso che
non risultano documentati fattori di natura traumatica, contusioni o
altri microtraumi ovvero altre situazioni di pressioni tali da far
ritenere la patologia dipendente dal servizio svolto. Peraltro il
ricorrente non ha allegato fatti o episodi specifici che possano,
anche astrattamente, ritenersi idonei a spiegare efficacia concausale
nell’insorgenza della patologia e sconfessare la valutazione
conclusiva del Comitato: al di là delle sue affermazioni e delle
certificazioni sul solo giudizio diagnostico della infermità
rilasciate dagli altri Centri medici dell’Amministrazione non è
presente documentazione da cui risultino situazioni lavorative
sintomatiche dell’infermità in questione.
Come già
evidenziato il riconoscimento dell'equo indennizzo presuppone che il
fatto di servizio sia causa o concausa della patologia contratta, nel
senso che quest'ultima debba essere eziologicamente collegata al
servizio svolto e, alla luce di quanto sopra riportato, il Collegio
non rinviene sussistenti i dedotti vizi di difetto di motivazione
(primo mezzo) di contraddittorietà e illogicità (secondo e terzo
mezzo), risultando i provvedimenti impugnati adeguatamente
sufficienti sul piano argomentativo e congrui sul piano logico, in
quanto supportati da una precisa analisi della patologia rilevata e
delle cause della insorgenza e della ininfluenza della evoluzione
dell’infermità delle situazioni lavorative nelle specifiche
condizioni climatiche.
5.Sulla base di
quanto fin qui esposto il ricorso è infondato e va quindi respinto,
sussistendo tuttavia eccezionali ragioni, attesa la materia trattata,
per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo respinge.
Spese del giudizio
compensate tra le parti.
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che
sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lg.s.
196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di
diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle
generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di
salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma
nella camera di XXX del giorno 29 maggio 2018 con l'intervento dei
magistrati:
Donatella Scala,
Presidente FF
Mariangela Caminiti,
Consigliere, Estensore
Laura Marzano,
Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Mariangela Caminiti
Donatella Scala
IL SEGRETARIO
In caso di
diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dei soggetti interessati nei termini indicati.
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