Translate

mercoledì 26 settembre 2018

TAR 2018-”per l'annullamento - del diritto alla corresponsione dell’indennità di missione di cui al R.D. n. 941/1926, senza la detrazione di una somma corrispondente alla Daily Allowance (Per Diem) disposta dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri; - del diritto alla percezione dell’indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera di cui all’art. 2, comma 2, del D.L. n. 541/2001 durante i periodi di riposo e recupero fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione;” Pubblicato il 21/08/2018 N. 09005/2018 REG.PROV.COLL. N. 15009/2016 REG.RIC.





TAR 2018-”per l'annullamento - del diritto alla corresponsione dell’indennità di missione di cui al R.D. n. 941/1926, senza la detrazione di una somma corrispondente alla Daily Allowance (Per Diem) disposta dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;
- del diritto alla percezione dell’indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera di cui all’art. 2, comma 2, del D.L. n. 541/2001 durante i periodi di riposo e recupero fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione;”

Pubblicato il 21/08/2018

N. 09005/2018 REG.PROV.COLL.


N. 15009/2016 REG.RIC.


logo


REPUBBLICA ITALIANA


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio


(Sezione Prima Bis)


ha pronunciato il presente


DECRETO COLLEGIALE


sul ricorso R.G. n. 15009 del 2016, proposto da xxx con domicilio eletto presso lo “studio Carta”, in Roma, viale Parioli, n. 55;



contro


Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore; Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante pro-tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per l'annullamento


- del diritto alla corresponsione dell’indennità di missione di cui al R.D. n. 941/1926, senza la detrazione di una somma corrispondente alla Daily Allowance (Per Diem) disposta dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;


- del diritto alla percezione dell’indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera di cui all’art. 2, comma 2, del D.L. n. 541/2001 durante i periodi di riposo e recupero fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione;


e per la condanna


dell’Amministrazione intimata al pagamento delle predette somme



Visti il ricorso e i relativi allegati;



Vista la domanda di correzione di errore materiale, ai sensi dell’art. 86 cpa, notificata in data 24.5.2018 e depositata in data 1.6.2018, con cui si rappresenta che, nell’intestazione della sentenza di questa Sezione n. 12157 del 7.12.2017, non risulta indicato, tra i ricorrenti, il sig. xxx”;


Ritenuto che l’istanza risulta correttamente proposta, ai sensi dell’art. 86 cpa, il quale prevede che l’istanza per la rettifica di errore materiale debba essere notificata alla controparte (nel domicilio eletto) prima del deposito;


Considerato che non risulta manifestato dissenso dalla controparte, ai sensi dell’art. 86, 2° comma, cpa;


Ritenuto che, in applicazione dell'art. 86 cpa, l'errore suscettibile di correzione è quello che si estrinseca in una inesattezza o svista accidentale, rilevando una discrepanza tra la volontà del giudicante e la sua rappresentazione, chiaramente riconoscibile da chiunque e desumibile dal contesto stesso dell'atto;


Ritenuto che la procedura di correzione di errore materiale è applicabile anche nelle ipotesi di contrasto tra dispositivo e motivazione della decisione, tutte le volte in cui, in termini inequivocabili e rilevabili "ictu oculi", essa statuisca nel dispositivo in difformità di quanto argomentatamente esposto in motivazione;


Considerato che, nella fattispecie sub esame, il ricorso introduttivo del giudizio indica, effettivamente, tra i ricorrenti, il sig.xxxx


Ritenuto che la presente istanza merita accoglimento e, che, per l’effetto, va ordinata la correzione dell’errore materiale evidenziato, disponendo che, nella sentenza di questa Sezione n. 12157 del 7.12.2017, nell’intestazione, venga inserito, tra i ricorrenti, il sig. xxxxx


Ritenuto di dover demandare i relativi adempimenti alla Segreteria della Sezione, che provvederà entro 30 (trenta) giorni dal deposito della presente pronuncia, apponendo la rettifica sull'originale della sentenza di questa Sezione n. 12157 del 7.12.2017, con indicazione degli estremi del presente Decreto Collegiale;


Ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese;


P.Q.M.


il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), accoglie l’istanza de qua e, per l’effetto, ordina la correzione dell’errore materiale evidenziato, disponendo che, nella sentenza di questa Sezione n. 12157 del 7.12.2017, nell’intestazione, venga inserito, tra i ricorrenti, il sig. xxxx


Non luogo a provvedere sulle spese.


Il presente Decreto costituisce parte integrante della sentenza di questa Sezione n. 12157 del 7.12.2017.


Ordina alla Segreteria di effettuare l’annotazione, ai sensi dell'art. 86, 3° comma, cod. proc. amm. e di provvedere per il seguito di competenza.


Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2018 con l'intervento dei magistrati:


Concetta Anastasi, Presidente, Estensore


Antonella Mangia, Consigliere


Roberto Vitanza, Primo Referendario


IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

Pubblicato il 20/08/2018

N. 09004/2018 REG.PROV.COLL.


N. 02316/2010 REG.RIC.


logo


REPUBBLICA ITALIANA


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio


(Sezione Prima Bis)


ha pronunciato il presente


DECRETO COLLEGIALE


sul ricorso R.G. n. 2316 del 2010, proposto daxxx rappresentato e difeso dagli



avvocati Giovanni Carta e Giorgio Carta, con domicilio eletto presso lo “studio Carta”, in Roma, viale Parioli, n. 55;



contro


Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore; Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante pro-tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per l'annullamento


- del diritto alla corresponsione dell’indennità di missione di cui al R.D. n. 941/1926, senza la detrazione di una somma corrispondente alla Daily Allowance (Per Diem) disposta dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;


- del diritto alla percezione dell’indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera di cui all’art. 2, comma 2, del D.L. n. 541/2001 durante i periodi di riposo e recupero fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione;


e per la condanna


dell’Amministrazione intimata al pagamento delle predette somme.



Visti il ricorso e i relativi allegati;



Vista la domanda di correzione di errore materiale, ai sensi dell’art. 86 cpa, notificata in data 3.3.2018 e depositata in data 17.3.2016, avente ad oggetto l’inciso, contenuto nel terzultimo capoverso della parte motiva della sentenza di questa Sezione n. 2306 del 9.2.2015, nella parte in cui precisa che il ricorrente ha espletato la missione internazionale “negli anni 2011 - 2012”;


Vista la documentazione depositata dal ricorrente in data 28/05/18, in adempimento dell’OCI di questa Sezione n. 4870 del 03/05/18;


Ritenuto che l’istanza risulta correttamente proposta, ai sensi dell’art. 86 cpa, il quale prevede che l’istanza per la rettifica di errore materiale debba essere notificata alla controparte (nel domicilio eletto) prima del deposito;


Considerato che non risulta manifestato dissenso dalla controparte, ai sensi dell’art. 86, 2° comma, cpa;


Ritenuto che, in applicazione dell'art. 86 cpa, l'errore suscettibile di correzione è quello che si estrinseca in una inesattezza o svista accidentale, rilevando una discrepanza tra la volontà del giudicante e la sua rappresentazione, chiaramente riconoscibile da chiunque e desumibile dal contesto stesso dell'atto;


Ritenuto che la procedura di correzione di errore materiale è applicabile anche nelle ipotesi di contrasto tra dispositivo e motivazione della decisione, tutte le volte in cui, in termini inequivocabili e rilevabili "ictu oculi", essa statuisca nel dispositivo in difformità di quanto argomentatamente esposto in motivazione;


Considerato che, nella fattispecie sub esame, il ricorso introduttivo del giudizio precisa esattamente le date entro cui il ricorrente ha svolto la missione per cui è causa (dal 28 novembre 2008 al 3 maggio 2009), che sono ricomprese nel periodo dal 2008 al 2010;


Considerato altresì che il presente ricorso risulta depositato in data 15.3.2010;


Ritenuto che la presente istanza merita accoglimento e, che, per l’effetto, va ordinata la correzione dell’errore materiale evidenziato, disponendo che, nella sentenza di questa Sezione n. 2306 del 9.2.2015, al terzultimo capoverso della parte motiva, l’inciso “come nel caso di specie, negli anni 2011 – 2012” debba essere modificato in quello corretto “nel caso di specie, negli anni 2008- 2010”;


Ritenuto di dover demandare i relativi adempimenti alla Segreteria della Sezione, che provvederà entro 30 (trenta) giorni dal deposito della presente pronuncia, apponendo la rettifica sull'originale della sentenza di questa Sezione n. 2306 del 9.2.2015, con indicazione degli estremi del presente Decreto Collegiale;


Ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese;


P.Q.M.


il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), accoglie l’istanza de qua e, per l’effetto, ordina la correzione dell’errore materiale evidenziato, disponendo che, nella sentenza di questa Sezione n. 2306 del 9.2.2015, al terzultimo capoverso della parte motiva, l’inciso “come nel caso di specie, negli anni 2011 – 2012” debba essere modificato in quello corretto “nel caso di specie, negli anni 2008- 2010”.


Non luogo a provvedere sulle spese.


Il presente Decreto costituisce parte integrante della sentenza di questa Sezione n. 2306 del 9.2.2015.


Ordina alla Segreteria di effettuare l’annotazione, ai sensi dell'art. 86, 3° comma, cod. proc. amm. e di provvedere per il seguito di competenza.


Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2018 con l'intervento dei magistrati:


Concetta Anastasi, Presidente, Estensore


Antonella Mangia, Consigliere


Roberto Vitanza, Primo Referendario


IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

Nessun commento: