TAR 2018-”per
l'annullamento - del diritto alla corresponsione dell’indennità di
missione di cui al R.D. n. 941/1926, senza la detrazione di una somma
corrispondente alla Daily Allowance (Per Diem) disposta dal Comando
Generale dell’Arma dei Carabinieri;
- del diritto alla
percezione dell’indennità giornaliera pari alla diaria di missione
estera di cui all’art. 2, comma 2, del D.L. n. 541/2001 durante i
periodi di riposo e recupero fruiti fuori dal teatro di operazioni e
in costanza di missione;”
Pubblicato il
21/08/2018
N. 09005/2018
REG.PROV.COLL.
N. 15009/2016
REG.RIC.
logo
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato il
presente
DECRETO COLLEGIALE
sul ricorso R.G. n.
15009 del 2016, proposto da xxx con domicilio eletto presso lo
“studio Carta”, in Roma, viale Parioli, n. 55;
contro
Ministero della
Difesa, in persona del Ministro pro-tempore; Comando Generale
dell'Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante pro-tempore,
rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello
Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
- del diritto alla
corresponsione dell’indennità di missione di cui al R.D. n.
941/1926, senza la detrazione di una somma corrispondente alla Daily
Allowance (Per Diem) disposta dal Comando Generale dell’Arma dei
Carabinieri;
- del diritto alla
percezione dell’indennità giornaliera pari alla diaria di missione
estera di cui all’art. 2, comma 2, del D.L. n. 541/2001 durante i
periodi di riposo e recupero fruiti fuori dal teatro di operazioni e
in costanza di missione;
e per la condanna
dell’Amministrazione
intimata al pagamento delle predette somme
Visti il ricorso e i
relativi allegati;
Vista la domanda di
correzione di errore materiale, ai sensi dell’art. 86 cpa,
notificata in data 24.5.2018 e depositata in data 1.6.2018, con cui
si rappresenta che, nell’intestazione della sentenza di questa
Sezione n. 12157 del 7.12.2017, non risulta indicato, tra i
ricorrenti, il sig. xxx”;
Ritenuto che
l’istanza risulta correttamente proposta, ai sensi dell’art. 86
cpa, il quale prevede che l’istanza per la rettifica di errore
materiale debba essere notificata alla controparte (nel domicilio
eletto) prima del deposito;
Considerato che non
risulta manifestato dissenso dalla controparte, ai sensi dell’art.
86, 2° comma, cpa;
Ritenuto che, in
applicazione dell'art. 86 cpa, l'errore suscettibile di correzione è
quello che si estrinseca in una inesattezza o svista accidentale,
rilevando una discrepanza tra la volontà del giudicante e la sua
rappresentazione, chiaramente riconoscibile da chiunque e desumibile
dal contesto stesso dell'atto;
Ritenuto che la
procedura di correzione di errore materiale è applicabile anche
nelle ipotesi di contrasto tra dispositivo e motivazione della
decisione, tutte le volte in cui, in termini inequivocabili e
rilevabili "ictu oculi", essa statuisca nel dispositivo in
difformità di quanto argomentatamente esposto in motivazione;
Considerato che,
nella fattispecie sub esame, il ricorso introduttivo del giudizio
indica, effettivamente, tra i ricorrenti, il sig.xxxx
Ritenuto che la
presente istanza merita accoglimento e, che, per l’effetto, va
ordinata la correzione dell’errore materiale evidenziato,
disponendo che, nella sentenza di questa Sezione n. 12157 del
7.12.2017, nell’intestazione, venga inserito, tra i ricorrenti, il
sig. xxxxx
Ritenuto di dover
demandare i relativi adempimenti alla Segreteria della Sezione, che
provvederà entro 30 (trenta) giorni dal deposito della presente
pronuncia, apponendo la rettifica sull'originale della sentenza di
questa Sezione n. 12157 del 7.12.2017, con indicazione degli estremi
del presente Decreto Collegiale;
Ritenuto che non vi
è luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), accoglie
l’istanza de qua e, per l’effetto, ordina la correzione
dell’errore materiale evidenziato, disponendo che, nella sentenza
di questa Sezione n. 12157 del 7.12.2017, nell’intestazione, venga
inserito, tra i ricorrenti, il sig. xxxx
Non luogo a
provvedere sulle spese.
Il presente Decreto
costituisce parte integrante della sentenza di questa Sezione n.
12157 del 7.12.2017.
Ordina alla
Segreteria di effettuare l’annotazione, ai sensi dell'art. 86, 3°
comma, cod. proc. amm. e di provvedere per il seguito di competenza.
Così deciso in Roma
nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2018 con l'intervento
dei magistrati:
Concetta Anastasi,
Presidente, Estensore
Antonella Mangia,
Consigliere
Roberto Vitanza,
Primo Referendario
IL PRESIDENTE,
ESTENSORE
Concetta Anastasi
IL SEGRETARIO
Pubblicato il
20/08/2018
N. 09004/2018
REG.PROV.COLL.
N. 02316/2010
REG.RIC.
logo
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato il
presente
DECRETO COLLEGIALE
sul ricorso R.G. n.
2316 del 2010, proposto daxxx rappresentato e difeso dagli
avvocati Giovanni
Carta e Giorgio Carta, con domicilio eletto presso lo “studio
Carta”, in Roma, viale Parioli, n. 55;
contro
Ministero della
Difesa, in persona del Ministro pro-tempore; Comando Generale
dell'Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante pro-tempore,
rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello
Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
- del diritto alla
corresponsione dell’indennità di missione di cui al R.D. n.
941/1926, senza la detrazione di una somma corrispondente alla Daily
Allowance (Per Diem) disposta dal Comando Generale dell’Arma dei
Carabinieri;
- del diritto alla
percezione dell’indennità giornaliera pari alla diaria di missione
estera di cui all’art. 2, comma 2, del D.L. n. 541/2001 durante i
periodi di riposo e recupero fruiti fuori dal teatro di operazioni e
in costanza di missione;
e per la condanna
dell’Amministrazione
intimata al pagamento delle predette somme.
Visti il ricorso e i
relativi allegati;
Vista la domanda di
correzione di errore materiale, ai sensi dell’art. 86 cpa,
notificata in data 3.3.2018 e depositata in data 17.3.2016, avente ad
oggetto l’inciso, contenuto nel terzultimo capoverso della parte
motiva della sentenza di questa Sezione n. 2306 del 9.2.2015, nella
parte in cui precisa che il ricorrente ha espletato la missione
internazionale “negli anni 2011 - 2012”;
Vista la
documentazione depositata dal ricorrente in data 28/05/18, in
adempimento dell’OCI di questa Sezione n. 4870 del 03/05/18;
Ritenuto che
l’istanza risulta correttamente proposta, ai sensi dell’art. 86
cpa, il quale prevede che l’istanza per la rettifica di errore
materiale debba essere notificata alla controparte (nel domicilio
eletto) prima del deposito;
Considerato che non
risulta manifestato dissenso dalla controparte, ai sensi dell’art.
86, 2° comma, cpa;
Ritenuto che, in
applicazione dell'art. 86 cpa, l'errore suscettibile di correzione è
quello che si estrinseca in una inesattezza o svista accidentale,
rilevando una discrepanza tra la volontà del giudicante e la sua
rappresentazione, chiaramente riconoscibile da chiunque e desumibile
dal contesto stesso dell'atto;
Ritenuto che la
procedura di correzione di errore materiale è applicabile anche
nelle ipotesi di contrasto tra dispositivo e motivazione della
decisione, tutte le volte in cui, in termini inequivocabili e
rilevabili "ictu oculi", essa statuisca nel dispositivo in
difformità di quanto argomentatamente esposto in motivazione;
Considerato che,
nella fattispecie sub esame, il ricorso introduttivo del giudizio
precisa esattamente le date entro cui il ricorrente ha svolto la
missione per cui è causa (dal 28 novembre 2008 al 3 maggio 2009),
che sono ricomprese nel periodo dal 2008 al 2010;
Considerato altresì
che il presente ricorso risulta depositato in data 15.3.2010;
Ritenuto che la
presente istanza merita accoglimento e, che, per l’effetto, va
ordinata la correzione dell’errore materiale evidenziato,
disponendo che, nella sentenza di questa Sezione n. 2306 del
9.2.2015, al terzultimo capoverso della parte motiva, l’inciso
“come nel caso di specie, negli anni 2011 – 2012” debba essere
modificato in quello corretto “nel caso di specie, negli anni 2008-
2010”;
Ritenuto di dover
demandare i relativi adempimenti alla Segreteria della Sezione, che
provvederà entro 30 (trenta) giorni dal deposito della presente
pronuncia, apponendo la rettifica sull'originale della sentenza di
questa Sezione n. 2306 del 9.2.2015, con indicazione degli estremi
del presente Decreto Collegiale;
Ritenuto che non vi
è luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), accoglie
l’istanza de qua e, per l’effetto, ordina la correzione
dell’errore materiale evidenziato, disponendo che, nella sentenza
di questa Sezione n. 2306 del 9.2.2015, al terzultimo capoverso della
parte motiva, l’inciso “come nel caso di specie, negli anni 2011
– 2012” debba essere modificato in quello corretto “nel caso di
specie, negli anni 2008- 2010”.
Non luogo a
provvedere sulle spese.
Il presente Decreto
costituisce parte integrante della sentenza di questa Sezione n. 2306
del 9.2.2015.
Ordina alla
Segreteria di effettuare l’annotazione, ai sensi dell'art. 86, 3°
comma, cod. proc. amm. e di provvedere per il seguito di competenza.
Così deciso in Roma
nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2018 con l'intervento
dei magistrati:
Concetta Anastasi,
Presidente, Estensore
Antonella Mangia,
Consigliere
Roberto Vitanza,
Primo Referendario
IL PRESIDENTE,
ESTENSORE
Concetta Anastasi
IL SEGRETARIO
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