Consiglio di Stato
2018-Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto
dal Maresciallo Capo dell’Arma dei Carabinieri sig. xxx xxx xxx xxx
contro Ministero della difesa e Comando Regione Carabinieri xxx,
avverso l’atto dispositivo n. 132/7518-9-l-2001 in data 24 gennaio
2007 del detto Comando, in materia di collocamento in aspettativa per
infermità.
Numero 02050/2018 e
data 20/08/2018 - 01560/2016 Spedizione
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REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione
del 4 luglio 2018
NUMERO AFFARE
01560/2016
OGGETTO:
Ministero della
difesa, Direzione Generale per il personale militare.
Ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Maresciallo
Capo dell’Arma dei Carabinieri sig. xxx xxx xxx xxx contro
Ministero della difesa e Comando Regione Carabinieri xxx, avverso
l’atto dispositivo n. 132/7518-9-l-2001 in data 24 gennaio 2007 del
detto Comando, in materia di collocamento in aspettativa per
infermità.
LA SEZIONE
Vista la rexxxne n.
398275 in data 15/06/2016, con cui il Ministero della difesa,
Direzione Generale per il personale militare, ha chiesto il parere
del Consiglio di Stato sull'affare indicato in oggetto;
Esaminati gli atti
ed udito il relatore, consigliere Francesco Paolo Tronca;
Premesso e
considerato.
Il sig. xxx xxx xxx
xxx, Maresciallo Capo dell’Arma dei Carabinieri, ha impugnato il
provvedimento nr. 132/7518-9-L-2001 del Vice Comandante della Regione
Carabinieri xxx, notificatogli in data 6 febbraio 2007, che,
“considerato che l’interessato ha fruito dei periodi di licenza
previsti dalle vigenti normative”, lo ha collocato “in
aspettativa per infermità che, allo stato attuale, risulta NON
dipendente da causa di servizio, per la durata di giorni 46 dal
24.11.2005 al 8.1.2006”.
con cui il
ricorrente è stato collocato in aspettativa per un’infermità non
dipendente da causa di servizio.
2.) Giova premettere
che il ricorrente, nel corso del 2005, dopo la fruizione del periodo
massimo di licenza straordinaria previsto dalle disposizioni vigenti,
ha protratto l’assenza dal servizio per ulteriori 46 giorni.
2.2.) Per tale
infermità, il giorno 15 dicembre 2005 lo stesso trasmetteva istanza
di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e, in data 5
marzo 2007, con verbale mod. BL/B n. A50602460 della Commissione
Medica Ospedaliera di Roma, veniva avviata la procedura volta al
riconoscimento suddetto.
2.3.) Medio tempore,
il giorno 6 febbraio 2007, gli veniva notificato il provvedimento
oggetto dell’odierno gravame, con cui veniva “collocato in
aspettativa per infermità che, allo stato attuale, risulta NON
dipendente da causa di servizio, per la durata di giorni 46 dal
24.11.2005 al 08.01.2006”.
3.) Con il ricorso
in esame, parte ricorrente assume l’illegittimità del
provvedimento gravato, in quanto, con esso, sarebbe stato disposto
nei suoi confronti il collocamento in aspettativa per un’infermità
ritenuta arbitrariamente non dipendente da causa di servizio, atteso
che, in riferimento alla medesima patologia, risultava da tempo
avviato il procedimento volto all’accertamento della dipendenza da
causa di servizio.
4.) Il Ministero
riferente conclude per la dichiarazione di inammissibilità del
ricorso perché proposto avverso atto non definitivo, nonché, in
subordine, per la sua reiezione in quanto infondato nel merito.
Inoltre, nella
rexxxne ministeriale viene posto in evidenza che l’iter per il
riconoscimento della dipendenza da causa di servizio si è concluso
con parere espresso nell'adunanza n. 413/2010 del 10 dicembre 2010,
con il quale il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio ha
ritenuto l'infermità in parola non dipendente da causa di servizio.
“La procedura
volta al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio
dell’infermità sofferta” si è dunque “conclusa con …
decreto n. 5926/N del 14 dicembre 2010”, con il quale l’infermità
stessa “è riconosciuta NON dipendente da causa di servizio”,
5.) Alla stregua di
quanto sopra la Sezione ritiene di poter prescindere dalla
valutazione dell’ammissibilità del ricorso, in quanto lo stesso
risulta improcedibile per carenza di interesse, alla luce del
sopravvenuto provvedimento sulla domanda di dipendenza da causa di
servizio della patologia che ha dato origine all’assenza dal
servizio de qua, dal momento che la questione della dipendenza o meno
da causa di servizio della patologia stessa, come affrontata e
risolta “allo stato attuale” nel provvedimento impugnato, risulta
definitivamente chiarita nello stesso senso nella sede appropriata
del procedimento di riconoscimento, come concluso con il citato
decreto n. 5926/N del 14 dicembre 2010, che, estraneo all’oggetto
del presente procedimento, risulta l’unico atto allo stato attuale
effettivamente lesivo della posizione giuridica del ricorrente.
6.) Tanto vale, come
già detto, a configurare l’improcedibilità per carenza di
interesse dell’odierno gravame.
P.Q.M.
esprime il parere
che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta
carenza di interesse, nei sensi indicati in motivazione.
L'ESTENSORE IL
PRESIDENTE
Francesco Paolo
Tronca Salvatore Cacace
IL SEGRETARIO
Anna Maria De
Angelis
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