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mercoledì 26 settembre 2018

Consiglio di Stato 2018-Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Maresciallo Capo dell’Arma dei Carabinieri sig. xxx xxx xxx xxx contro Ministero della difesa e Comando Regione Carabinieri xxx, avverso l’atto dispositivo n. 132/7518-9-l-2001 in data 24 gennaio 2007 del detto Comando, in materia di collocamento in aspettativa per infermità. Numero 02050/2018 e data 20/08/2018 - 01560/2016



Consiglio di Stato 2018-Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Maresciallo Capo dell’Arma dei Carabinieri sig. xxx xxx xxx xxx contro Ministero della difesa e Comando Regione Carabinieri xxx, avverso l’atto dispositivo n. 132/7518-9-l-2001 in data 24 gennaio 2007 del detto Comando, in materia di collocamento in aspettativa per infermità.



Numero 02050/2018 e data 20/08/2018 - 01560/2016 Spedizione 

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REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 4 luglio 2018

NUMERO AFFARE 01560/2016

OGGETTO:

Ministero della difesa, Direzione Generale per il personale militare.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Maresciallo Capo dell’Arma dei Carabinieri sig. xxx xxx xxx xxx contro Ministero della difesa e Comando Regione Carabinieri xxx, avverso l’atto dispositivo n. 132/7518-9-l-2001 in data 24 gennaio 2007 del detto Comando, in materia di collocamento in aspettativa per infermità.

LA SEZIONE

Vista la rexxxne n. 398275 in data 15/06/2016, con cui il Ministero della difesa, Direzione Generale per il personale militare, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare indicato in oggetto;

Esaminati gli atti ed udito il relatore, consigliere Francesco Paolo Tronca;

Premesso e considerato.

Il sig. xxx xxx xxx xxx, Maresciallo Capo dell’Arma dei Carabinieri, ha impugnato il provvedimento nr. 132/7518-9-L-2001 del Vice Comandante della Regione Carabinieri xxx, notificatogli in data 6 febbraio 2007, che, “considerato che l’interessato ha fruito dei periodi di licenza previsti dalle vigenti normative”, lo ha collocato “in aspettativa per infermità che, allo stato attuale, risulta NON dipendente da causa di servizio, per la durata di giorni 46 dal 24.11.2005 al 8.1.2006”.

con cui il ricorrente è stato collocato in aspettativa per un’infermità non dipendente da causa di servizio.

2.) Giova premettere che il ricorrente, nel corso del 2005, dopo la fruizione del periodo massimo di licenza straordinaria previsto dalle disposizioni vigenti, ha protratto l’assenza dal servizio per ulteriori 46 giorni.

2.2.) Per tale infermità, il giorno 15 dicembre 2005 lo stesso trasmetteva istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e, in data 5 marzo 2007, con verbale mod. BL/B n. A50602460 della Commissione Medica Ospedaliera di Roma, veniva avviata la procedura volta al riconoscimento suddetto.

2.3.) Medio tempore, il giorno 6 febbraio 2007, gli veniva notificato il provvedimento oggetto dell’odierno gravame, con cui veniva “collocato in aspettativa per infermità che, allo stato attuale, risulta NON dipendente da causa di servizio, per la durata di giorni 46 dal 24.11.2005 al 08.01.2006”.

3.) Con il ricorso in esame, parte ricorrente assume l’illegittimità del provvedimento gravato, in quanto, con esso, sarebbe stato disposto nei suoi confronti il collocamento in aspettativa per un’infermità ritenuta arbitrariamente non dipendente da causa di servizio, atteso che, in riferimento alla medesima patologia, risultava da tempo avviato il procedimento volto all’accertamento della dipendenza da causa di servizio.

4.) Il Ministero riferente conclude per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso perché proposto avverso atto non definitivo, nonché, in subordine, per la sua reiezione in quanto infondato nel merito.

Inoltre, nella rexxxne ministeriale viene posto in evidenza che l’iter per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio si è concluso con parere espresso nell'adunanza n. 413/2010 del 10 dicembre 2010, con il quale il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio ha ritenuto l'infermità in parola non dipendente da causa di servizio.

“La procedura volta al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità sofferta” si è dunque “conclusa con … decreto n. 5926/N del 14 dicembre 2010”, con il quale l’infermità stessa “è riconosciuta NON dipendente da causa di servizio”,

5.) Alla stregua di quanto sopra la Sezione ritiene di poter prescindere dalla valutazione dell’ammissibilità del ricorso, in quanto lo stesso risulta improcedibile per carenza di interesse, alla luce del sopravvenuto provvedimento sulla domanda di dipendenza da causa di servizio della patologia che ha dato origine all’assenza dal servizio de qua, dal momento che la questione della dipendenza o meno da causa di servizio della patologia stessa, come affrontata e risolta “allo stato attuale” nel provvedimento impugnato, risulta definitivamente chiarita nello stesso senso nella sede appropriata del procedimento di riconoscimento, come concluso con il citato decreto n. 5926/N del 14 dicembre 2010, che, estraneo all’oggetto del presente procedimento, risulta l’unico atto allo stato attuale effettivamente lesivo della posizione giuridica del ricorrente.

6.) Tanto vale, come già detto, a configurare l’improcedibilità per carenza di interesse dell’odierno gravame.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, nei sensi indicati in motivazione.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco Paolo Tronca Salvatore Cacace

IL SEGRETARIO

Anna Maria De Angelis

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