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venerdì 5 luglio 2019

Cassazione: cognome paterno anche a bimba riconosciuta tardi

VENERDÌ 05 LUGLIO 2019 17.53.01


Cassazione: cognome paterno anche a bimba riconosciuta tardi

ZCZC7193/SXA XCI10286_SXA_QBXB R CRO S0A QBXB Cassazione: cognome paterno anche a bimba riconosciuta tardi Respinto ricorso madre contraria a prevalenza 'nome del padre' (ANSA) - ROMA, 5 LUG - Non ci sono regole rigide ne' automatismi nella decisione del giudice di attribuire in maniera preminente il cognome paterno a un bambino piccolo, figlio naturale, che gia' porta fin dalla nascita il cognome della mamma - che lo ha subito riconosciuto - nel caso in cui il padre decida tardivamente di dichiararsi genitore. Lo sottolinea la Cassazione che, nonostante l'opposizione della mamma, ha dato il via libera all'inserimento del cognome paterno davanti a quello materno che la bimba portava fin da quando era venuta al mondo, un anno e mezzo prima. In seguito al riconoscimento del padre, la piccola era stata affidata a tutti e due i genitori con collocamento presso la madre, e il padre doveva contribuire al mantenimento con 150 euro al mese e il 50% delle spese straordinarie. Contro l'apposizione del cognome paterno davanti a quello materno, la madre ha fatto ricorso in Cassazione contro quanto stabilito dal Tribunale di Tivoli nel 2014 e poi confermato dalla Corte di Appello di Roma nel 2017. Ad avviso della donna, L.T., la decisione era sbagliata perche' il codice civile parla chiaro e l'articolo 262 cc stabilisce che "il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento e' effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre". La madre della piccola contestava inoltre che "l'anteposizione del patronimico corrisponderebbe all'interesse superiore della minore in quanto la bimba vive presso la famiglia di origine della madre, e vi e' un forte rischio di marginalita' della figura paterna, con necessita' per la bambina di costruirsi una autonoma identita', con paritario rilievo di entrambe le figure genitoriali nel processo di costruzione della sua identita' personale". Per la Cassazione - verdetto 18161, presidente Maria Cristina Giancola - si tratta di una scelta insindacabile dei giudici di merito che devono avere come bussola unicamente "l'interesse del minore con esclusione di qualsiasi automaticita'". Secondo gli 'ermellini', e' da escludere la "rilevanza della anteriorita' del primo riconoscimento" e tra le opzioni possibili i giudici territoriali hanno fatto una scelta "chiaramente motivata" che consente al minore "di rendere percepibile all'esterno la filiazione da entrambe i genitori e che nell'anteporre anziche' nell'aggiungere il cognome paterno ha voluto preservare il minore da una raffigurazione, interiore ed esteriore, non paritaria del ruolo dei due genitori".(ANSA). NM 05-LUG-19 17:52 NNNN 

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