VENERDÌ 05 LUGLIO 2019 17.53.01
Cassazione: cognome paterno anche a bimba riconosciuta tardi
ZCZC7193/SXA
XCI10286_SXA_QBXB
R CRO S0A QBXB
Cassazione: cognome paterno anche a bimba riconosciuta tardi
Respinto ricorso madre contraria a prevalenza 'nome del padre'
(ANSA) - ROMA, 5 LUG - Non ci sono regole rigide ne'
automatismi nella decisione del giudice di attribuire in maniera
preminente il cognome paterno a un bambino piccolo, figlio
naturale, che gia' porta fin dalla nascita il cognome della mamma
- che lo ha subito riconosciuto - nel caso in cui il padre
decida tardivamente di dichiararsi genitore. Lo sottolinea la
Cassazione che, nonostante l'opposizione della mamma, ha dato il
via libera all'inserimento del cognome paterno davanti a quello
materno che la bimba portava fin da quando era venuta al mondo,
un anno e mezzo prima. In seguito al riconoscimento del padre,
la piccola era stata affidata a tutti e due i genitori con
collocamento presso la madre, e il padre doveva contribuire al
mantenimento con 150 euro al mese e il 50% delle spese
straordinarie. Contro l'apposizione del cognome paterno davanti
a quello materno, la madre ha fatto ricorso in Cassazione contro
quanto stabilito dal Tribunale di Tivoli nel 2014 e poi
confermato dalla Corte di Appello di Roma nel 2017.
Ad avviso della donna, L.T., la decisione era sbagliata
perche' il codice civile parla chiaro e l'articolo 262 cc
stabilisce che "il figlio assume il cognome del genitore che per
primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento e' effettuato
contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il
cognome del padre". La madre della piccola contestava inoltre
che "l'anteposizione del patronimico corrisponderebbe
all'interesse superiore della minore in quanto la bimba vive
presso la famiglia di origine della madre, e vi e' un forte
rischio di marginalita' della figura paterna, con necessita' per
la bambina di costruirsi una autonoma identita', con paritario
rilievo di entrambe le figure genitoriali nel processo di
costruzione della sua identita' personale".
Per la Cassazione - verdetto 18161, presidente Maria Cristina
Giancola - si tratta di una scelta insindacabile dei giudici di
merito che devono avere come bussola unicamente "l'interesse del
minore con esclusione di qualsiasi automaticita'". Secondo gli
'ermellini', e' da escludere la "rilevanza della anteriorita' del
primo riconoscimento" e tra le opzioni possibili i giudici
territoriali hanno fatto una scelta "chiaramente motivata" che
consente al minore "di rendere percepibile all'esterno la
filiazione da entrambe i genitori e che nell'anteporre anziche'
nell'aggiungere il cognome paterno ha voluto preservare il
minore da una raffigurazione, interiore ed esteriore, non
paritaria del ruolo dei due genitori".(ANSA).
NM
05-LUG-19 17:52 NNNN
Nessun commento:
Posta un commento