Translate
venerdì 12 luglio 2019
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 4 giugno 2019 Sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la micromobilita' elettrica. (19A04569) (GU n.162 del 12-7-2019)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 4 giugno 2019
Sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la
micromobilita' elettrica. (19A04569)
(GU n.162 del 12-7-2019)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto il comma 102 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»,
che ha introdotto la possibilita' di autorizzare la sperimentazione
della circolazione su strada di veicoli per la mobilita' personale a
propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard e
monopattini, ed ha previsto l'emanazione di uno specifico decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la definizione
delle modalita' di attuazione e degli strumenti operativi della
sperimentazione;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice della strada», e successive modificazioni, di seguito «Codice
della strada»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice
della strada», e successive modificazioni, di seguito «Regolamento»;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante
Codice del consumo;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, recante, tra
l'altro, attuazione della direttiva 2014/30/UE concernente
l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla
compatibilita' elettromagnetica, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, recante, tra
l'altro, attuazione della direttiva n. 2006/42/CE alle macchine e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante
attuazione della direttiva n. 2008/50/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualita' dell'aria
ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
4 agosto 2017 «Individuazione delle linee guida per i piani urbani di
mobilita' sostenibile, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto
legislativo 16 dicembre 2016, n. 257»;
Ritenuto che le presenti disposizioni non si applicano alle
macchine per uso di bambini e per uso invalidi ne' ai velocipedi,
quali definiti rispettivamente ai sensi degli articoli 46 e 50 del
citato Codice della strada;
Ritenuto altresi' che le presenti disposizioni non si applicano ai
veicoli della categoria L1e veicolo a motore leggero a due ruote,
come classificati ai sensi del regolamento del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 gennaio 2013, n. 168 relativo all'omologazione
e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e
dei quadricicli;
Ritenuto infine che le presenti disposizioni non si applicano ai
prodotti che rientrano nel campo di applicazione del decreto
legislativo 11 aprile 2011, n. 54, recante attuazione della direttiva
n. 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli;
Considerato che al fine di attuare la disposizione del citato comma
102, dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, garantendo la
sicurezza degli utilizzatori dei dispositivi per la mobilita'
personale nonche' di tutti gli altri utenti stradali, ed in
particolare dei pedoni e degli altri utenti deboli, e' necessario
provvedere ad una disciplina differenziata per i diversi dispositivi
in relazione ai possibili ambiti di circolazione su strada;
Considerata la necessita' di individuare le tipologie di
dispositivi per la mobilita' personale a propulsione prevalentemente
elettrica che possono essere ammessi alla sperimentazione per la
circolazione su strada;
Considerata la necessita' di individuare specifici criteri per
l'autorizzazione della sperimentazione della circolazione su strada,
di dispositivi per la mobilita' personale a propulsione
prevalentemente elettrica;
Considerato che, nelle more dell'emanazione di una specifica norma
europea, la sperimentazione potra' consentire di valutare
l'interazione dei dispositivi con gli altri utenti previsti dal
Codice della strada;
Considerato che presso diverse zone ed agglomerati del territorio
nazionale si registrano superamenti dei valori limite di qualita'
dell'aria per il materiale particolato PM10 ed il biossido di azoto;
Ritenuto che sussista pertanto la necessita' di adottare interventi
addizionali rispetto a quelli fino ad oggi previsti al fine di
prevenire e fronteggiare i superamenti dei valori limite di
concentrazione atmosferica del materiale particolato PM10 registrati
a partire dal 2005 sul territorio nazionale;
Considerato che tale necessita' e' stata espressa anche nel
protocollo d'intesa per l'adozione coordinata e congiunta di misure
per il miglioramento della qualita' dell'aria del 4 giugno 2019, che
individua tra le attivita' da porre in essere, l'adozione del
presente decreto;
Ritenuto quindi che le presenti disposizioni possano ritenersi
utili ai fini del contrasto all'inquinamento atmosferico, in virtu'
dei benefici derivanti dalla variazione della quota modale degli
spostamenti per la mobilita' personale con dispositivi a propulsione
prevalentemente elettrica;
Ritenuto che la micromobilita' elettrica possa rientrare nei
sistemi di mobilita' e trasporti sostenibili e di alta qualita' anche
sotto il profilo ambientale economico e sociale;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto definisce le modalita' di attuazione e gli
strumenti operativi della sperimentazione della circolazione su
strada di dispositivi per la mobilita' personale a propulsione
prevalentemente elettrica, di seguito «dispositivi per la
micromobilita' elettrica», come individuati dall'art. 2.
2. La sperimentazione di cui al comma 1 e' consentita solo in
ambito urbano e limitatamente alle specifiche tipologie di
infrastrutture stradali e/o parti di strada, di cui all'art. 3 e
relativo allegato 2, in funzione della classificazione dei
dispositivi stessi.
Art. 2
Tipologie e caratteristiche dei dispositivi
per la micromobilita' elettrica
1. Le tipologie dei dispositivi per la micromobilita' elettrica
ammesse alla sperimentazione di cui all'art. 1 sono esclusivamente le
seguenti:
hoverboard;
segway;
monopattini;
monowheel.
2. Al fine dell'applicazione delle disposizioni del presente
decreto, rientrano nei dispositivi del tipo auto-bilanciato, quali ad
esempio i monowheel, gli hoverboard ed i segway, e del tipo non
auto-bilanciato, quali ad esempio i monopattini, i dispositivi che
presentino caratteristiche costruttive analoghe a quelle degli
esemplari rappresentati nell'allegato 1.
3. I dispositivi non auto-bilanciati sono dotati di motore
elettrico avente potenza nominale massima non superiore a 500W e di
segnalatore acustico.
4. Il dispositivo auto-bilanciato del tipo segway deve essere
dotato di segnalatore acustico.
5. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo
dell'oscurita' e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche
richiedano l'illuminazione, tutti i dispositivi di cui al comma 1
sprovvisti o mancanti di luce anteriore bianca o gialla fissa e
posteriormente di catadiottri rossi e di luce rossa fissa, utili alla
segnalazione visiva, non possono essere utilizzati, ma solamente
condotti o trasportati a mano.
6. I dispositivi non possono essere dotati di posto a sedere per
l'utilizzatore e sono destinati ad essere utilizzati da quest'ultimo
con postura in piedi.
7. I dispositivi in grado di sviluppare velocita' superiori a 20
km/h, al fine di poter essere utilizzati nell'ambito della
sperimentazione di cui all'art. 1, devono essere dotati di regolatore
di velocita', configurabile in funzione di detto limite. In ogni
caso, per poter essere utilizzati su aree pedonali, tutti i
dispositivi devono essere dotati di regolatore di velocita',
configurabile altresi' in funzione di una velocita' non superiore a 6
km/h.
8. I dispositivi devono riportare la relativa marcatura CE prevista
dalla direttiva n. 2006/42/CE.
Art. 3
Ambiti di circolazione sperimentale dei dispositivi
per la micromobilita' elettrica
1. I comuni, con specifico provvedimento emanato nelle forme di cui
all'art. 7 del Codice della strada, autorizzano in via sperimentale
la circolazione dei dispositivi per la micromobilita' elettrica,
esclusivamente in ambito urbano, limitatamente alle specifiche
tipologie di infrastrutture stradali e/o parti di strada indicati
nella tabella di cui all'allegato 2.
Art. 4
Condizioni e procedure per l'autorizzazione
alla circolazione sperimentale
1. Ai fini dell'autorizzazione di cui all'art. 3, i comuni
provvedono a individuare infrastrutture stradali e/o parti di strada,
coerenti con le disposizioni di cui all'allegato 2 e conformi alle
caratteristiche di cui all'art. 5. Con delibera di giunta comunale,
adottata con le modalita' di cui all'art. 7, comma 9, del Codice
della strada, approvano la sperimentazione della micromobilita'
elettrica, prevedendo anche la regolamentazione della sosta per i
dispositivi di cui all'art. 2.
2. I comuni, previa specifica ordinanza, installano lungo le
infrastrutture stradali e/o parti di strada individuate ai sensi del
comma 1, specifica segnaletica stradale verticale e orizzontale
conforme all'allegato 3; sara' cura dei comuni avviare una campagna
di informazione della sperimentazione in atto nel proprio territorio
in corrispondenza di infrastrutture di trasporto, ricadenti nel
proprio centro abitato, destinate allo scambio modale quali porti,
aeroporti, stazioni ferroviarie, autostazioni.
3. I comuni provvedono nella delibera della giunta comunale
relativa alla sperimentazione di cui all'art. 4 comma 1 e ai
successivi atti applicativi, ad esplicitare che per la sosta i
conduttori dei dispositivi si attengano a quanto previsto nella
regolamentazione di cui al comma 1. Nella medesima delibera i comuni,
qualora istituiscano o affidino servizi di noleggio dei dispositivi
in condivisione, anche in modalita' free-floating, prevedano di
rendere obbligatoria l'attivazione di una adeguata azione di
informazione nei confronti degli utilizzatori da parte delle societa'
responsabili del servizio circa le regole di utilizzo, fra le quali
quelle relative alla sicurezza stradale, alla velocita', alle
modalita' consentite di sosta. I comuni prevedono, nella istituzione
o nell'affidamento del servizio di noleggio, l'obbligo di coperture
assicurative per l'espletamento del servizio stesso.
Art. 5
Caratteristiche dei percorsi oggetto di sperimentazione
1. Nell'individuazione delle infrastrutture stradali e/o parti di
strada ai sensi dell'art. 4, comma 1, i comuni valutano che le stesse
abbiano caratteristiche geometriche, funzionali e di circolazione
adeguate in relazione alla tipologia dei dispositivi per la
micromobilita' elettrica ammessi a circolare sulle stesse ed agli
altri utenti della strada.
Art. 6
Requisiti degli utenti e norme di comportamento
1. Nell'ambito della sperimentazione della circolazione su strada,
i dispositivi per la micromobilita' elettrica possono essere condotti
solo da utilizzatori che abbiano compiuto la maggiore eta' o, se
minorenni, che siano titolari almeno di patente di categoria AM.
2. E' in ogni caso vietato il trasporto di passeggeri o cose ed
ogni forma di traino.
3. Gli utilizzatori devono mantenere un andamento regolare, in
relazione al contesto di circolazione e devono evitare manovre
brusche ed acrobazie.
4. Gli utilizzatori devono attenersi alle istruzioni d'uso
riportate nel manuale di ciascun dispositivo per la micromobilita'
elettrica nonche', in caso di noleggio, alle prescrizioni del
locatore.
5. Quando, ai sensi dell'art. 3 e relativo allegato 2, e' ammessa
la circolazione di dispositivi per la micromobilita' elettrica nelle
aree pedonali, gli utilizzatori non possono superare la velocita' di
6 km/h: a tal fine deve essere attivato il limitatore di velocita'
previsto dall'art. 2, comma 7, secondo periodo.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, quando, ai sensi
dell'art. 3 e relativo allegato 2, e' ammessa la circolazione di
dispositivi per la micromobilita' elettrica, sulle piste ciclabili,
sui percorsi promiscui pedonali e ciclabili, identificabili con la
figura II 92/b del decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495 e nelle zone 30 o su strade ove e' previsto un
limite di velocita' massimo di 30 km/h, gli utilizzatori conformano
il loro comportamento alle prescrizioni di cui all'art. 182, comma 1,
con esclusione dell'ipotesi di circolazione fuori dai centri abitati,
e commi 2, 3 e 4 del Codice della strada e di cui all'art. 377, commi
1, 2, 3, 4, 6 e 7, del regolamento. Si applicano le disposizioni del
comma 10, primo periodo, del citato art. 182 del Codice della strada.
7. Quando, ai sensi dell'art. 3 e relativo allegato 2, e' ammessa
la circolazione di dispositivi per la micromobilita' elettrica nelle
aree pedonali, gli utilizzatori evitano ogni comportamento che causi
intralcio al transito normale degli altri pedoni. Si applicano le
disposizioni del comma 10 del citato art. 190 del Codice della
strada.
8. Dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e il
conducente di dispositivi auto-bilanciato del tipo segway o non
autobilanciato del tipo monopattino elettrico che circolino su strade
ricadenti in zona 30, su strade ove e' previsto un limite di
velocita' massimo di 30 km/h o su pista ciclabile hanno l'obbligo di
indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta
visibilita', di cui al comma 4-ter dell'art. 162 del Codice della
strada. Si applicano le disposizioni del comma 10, primo periodo, del
citato art. 182 del Codice della strada.
9. Le prescrizioni in materia di limiti di velocita' non si
applicano quando i dispositivi per la mobilita' elettrica sono
utilizzati dai soggetti di cui all'art. 12, comma 1, del Codice della
strada, nel rispetto dei limiti ivi previsti.
Art. 7
Ulteriori disposizioni, durata
e termine temporale della sperimentazione
1. La sperimentazione dei dispositivi per la micromobilita'
elettrica puo' essere autorizzata entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e deve concludersi entro e non
oltre ventiquattro mesi decorrenti dalla medesima data. I comuni che
autorizzano la sperimentazione comunicano al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno i
provvedimenti a tal fine adottati, entro trenta giorni dalle
rispettive date di adozione.
2. Ciascuna sperimentazione autorizzata ha durata minima di almeno
dodici mesi. Entro tre mesi dal termine del periodo di
sperimentazione i comuni ne comunicano le risultanze al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti secondo le modalita' che saranno
definite con apposita disposizione dello stesso Ministero.
3. E' vietata la circolazione dei dispositivi per la micromobilita'
elettrica difformi dalle tipologie e dalle caratteristiche di cui
all'art. 2 e relativo allegato 1. E' altresi' vietata la circolazione
dei predetti dispositivi in assenza o in difformita' rispetto
all'autorizzazione di cui all'art. 3, e relativo allegato 2, nonche'
rispetto alle norme di comportamento previste dal presente decreto.
Si applicano le sanzioni previste dal decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni recante «Nuovo codice della
strada».
Il presente decreto, unitamente agli allegati che ne costituiscono
parte integrante, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 4 giugno 2019
Il Ministro: Toninelli
Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, n. 1-2313
Allegato 1
(art. 2, comma2)
COMPONENTI CHE COSTITUISCONO I DISPOSITIVI AUTO-BILANCIATI E
NON AUTOBILANCIATI
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 2
(art. 3)
AMBITI DI CIRCOLAZIONE SPERIMENTALE
DEI DISPOSITIVI PER LA MICROMOBILITA' ELETTRICA
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 3
(art. 4, co. 2)
Parte di provvedimento in formato grafico
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento