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venerdì 12 luglio 2019

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 4 giugno 2019 Sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la micromobilita' elettrica. (19A04569) (GU n.162 del 12-7-2019)



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 4 giugno 2019
Sperimentazione della circolazione su strada di  dispositivi  per  la
micromobilita' elettrica. (19A04569)
(GU n.162 del 12-7-2019)


                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI

  Visto il comma 102 dell'art. 1 della legge  30  dicembre  2018,  n.
145,  recante  «Bilancio  di  previsione  dello  Stato   per   l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il  triennio  2019-2021»,
che ha introdotto la possibilita' di autorizzare  la  sperimentazione
della circolazione su strada di veicoli per la mobilita' personale  a
propulsione prevalentemente elettrica,  quali  segway,  hoverboard  e
monopattini, ed ha previsto l'emanazione di uno specifico decreto del
Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  per  la  definizione
delle modalita' di  attuazione  e  degli  strumenti  operativi  della
sperimentazione;
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice della strada», e successive modificazioni, di seguito  «Codice
della strada»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice
della strada», e successive modificazioni, di seguito «Regolamento»;
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2005,  n.  206,  recante
Codice del consumo;
  Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, recante,  tra
l'altro,   attuazione   della   direttiva   2014/30/UE    concernente
l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative  alla
compatibilita' elettromagnetica, e successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17,  recante,  tra
l'altro, attuazione della direttiva n.  2006/42/CE  alle  macchine  e
successive modificazioni;
  Visto il decreto  legislativo  13  agosto  2010,  n.  155,  recante
attuazione della direttiva n. 2008/50/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del  21  maggio  2008,  relativa  alla  qualita'  dell'aria
ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa;
  Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
4 agosto 2017 «Individuazione delle linee guida per i piani urbani di
mobilita' sostenibile, ai sensi dell'art. 3,  comma  7,  del  decreto
legislativo 16 dicembre 2016, n. 257»;
  Ritenuto  che  le  presenti  disposizioni  non  si  applicano  alle
macchine per uso di bambini e per uso  invalidi  ne'  ai  velocipedi,
quali definiti rispettivamente ai sensi degli articoli 46  e  50  del
citato Codice della strada;
  Ritenuto altresi' che le presenti disposizioni non si applicano  ai
veicoli della categoria L1e veicolo a motore  leggero  a  due  ruote,
come classificati ai sensi del regolamento del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 15 gennaio 2013, n. 168 relativo  all'omologazione
e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e
dei quadricicli;
  Ritenuto infine che le presenti disposizioni non  si  applicano  ai
prodotti  che  rientrano  nel  campo  di  applicazione  del   decreto
legislativo 11 aprile 2011, n. 54, recante attuazione della direttiva
n. 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli;
  Considerato che al fine di attuare la disposizione del citato comma
102, dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, garantendo  la
sicurezza  degli  utilizzatori  dei  dispositivi  per  la   mobilita'
personale  nonche'  di  tutti  gli  altri  utenti  stradali,  ed   in
particolare dei pedoni e degli altri  utenti  deboli,  e'  necessario
provvedere ad una disciplina differenziata per i diversi  dispositivi
in relazione ai possibili ambiti di circolazione su strada;
  Considerata  la  necessita'  di   individuare   le   tipologie   di
dispositivi per la mobilita' personale a propulsione  prevalentemente
elettrica che possono essere  ammessi  alla  sperimentazione  per  la
circolazione su strada;
  Considerata la necessita'  di  individuare  specifici  criteri  per
l'autorizzazione della sperimentazione della circolazione su  strada,
di   dispositivi   per   la   mobilita'   personale   a   propulsione
prevalentemente elettrica;
  Considerato che, nelle more dell'emanazione di una specifica  norma
europea,   la   sperimentazione   potra'   consentire   di   valutare
l'interazione dei dispositivi  con  gli  altri  utenti  previsti  dal
Codice della strada;
  Considerato che presso diverse zone ed agglomerati  del  territorio
nazionale si registrano superamenti dei  valori  limite  di  qualita'
dell'aria per il materiale particolato PM10 ed il biossido di azoto;
  Ritenuto che sussista pertanto la necessita' di adottare interventi
addizionali rispetto a quelli  fino  ad  oggi  previsti  al  fine  di
prevenire  e  fronteggiare  i  superamenti  dei  valori   limite   di
concentrazione atmosferica del materiale particolato PM10  registrati
a partire dal 2005 sul territorio nazionale;
  Considerato  che  tale  necessita'  e'  stata  espressa  anche  nel
protocollo d'intesa per l'adozione coordinata e congiunta  di  misure
per il miglioramento della qualita' dell'aria del 4 giugno 2019,  che
individua tra  le  attivita'  da  porre  in  essere,  l'adozione  del
presente decreto;
  Ritenuto quindi che  le  presenti  disposizioni  possano  ritenersi
utili ai fini del contrasto all'inquinamento atmosferico,  in  virtu'
dei benefici derivanti dalla  variazione  della  quota  modale  degli
spostamenti per la mobilita' personale con dispositivi a  propulsione
prevalentemente elettrica;
  Ritenuto  che  la  micromobilita'  elettrica  possa  rientrare  nei
sistemi di mobilita' e trasporti sostenibili e di alta qualita' anche
sotto il profilo ambientale economico e sociale;

                              Decreta:

                               Art. 1


                  Oggetto e ambito di applicazione

  1. Il presente decreto definisce le modalita' di attuazione  e  gli
strumenti  operativi  della  sperimentazione  della  circolazione  su
strada di  dispositivi  per  la  mobilita'  personale  a  propulsione
prevalentemente   elettrica,   di   seguito   «dispositivi   per   la
micromobilita' elettrica», come individuati dall'art. 2.
  2. La sperimentazione di cui al  comma  1  e'  consentita  solo  in
ambito  urbano  e  limitatamente   alle   specifiche   tipologie   di
infrastrutture stradali e/o parti di strada,  di  cui  all'art.  3  e
relativo  allegato  2,  in   funzione   della   classificazione   dei
dispositivi stessi.
                               Art. 2


             Tipologie e caratteristiche dei dispositivi
                   per la micromobilita' elettrica

   1. Le tipologie dei dispositivi per  la  micromobilita'  elettrica
ammesse alla sperimentazione di cui all'art. 1 sono esclusivamente le
seguenti:
    hoverboard;
    segway;
    monopattini;
    monowheel.
  2.  Al  fine  dell'applicazione  delle  disposizioni  del  presente
decreto, rientrano nei dispositivi del tipo auto-bilanciato, quali ad
esempio i monowheel, gli hoverboard ed  i  segway,  e  del  tipo  non
auto-bilanciato, quali ad esempio i monopattini,  i  dispositivi  che
presentino  caratteristiche  costruttive  analoghe  a  quelle   degli
esemplari rappresentati nell'allegato 1.
  3.  I  dispositivi  non  auto-bilanciati  sono  dotati  di   motore
elettrico avente potenza nominale massima non superiore a 500W  e  di
segnalatore acustico.
  4. Il dispositivo  auto-bilanciato  del  tipo  segway  deve  essere
dotato di segnalatore acustico.
  5.  Da  mezz'ora  dopo  il  tramonto,  durante  tutto  il   periodo
dell'oscurita'  e  di  giorno,  qualora  le  condizioni  atmosferiche
richiedano l'illuminazione, tutti i dispositivi di  cui  al  comma  1
sprovvisti o mancanti di luce  anteriore  bianca  o  gialla  fissa  e
posteriormente di catadiottri rossi e di luce rossa fissa, utili alla
segnalazione visiva, non  possono  essere  utilizzati,  ma  solamente
condotti o trasportati a mano.
  6. I dispositivi non possono essere dotati di posto  a  sedere  per
l'utilizzatore e sono destinati ad essere utilizzati da  quest'ultimo
con postura in piedi.
  7. I dispositivi in grado di sviluppare velocita'  superiori  a  20
km/h,  al  fine  di  poter  essere   utilizzati   nell'ambito   della
sperimentazione di cui all'art. 1, devono essere dotati di regolatore
di velocita', configurabile in funzione  di  detto  limite.  In  ogni
caso,  per  poter  essere  utilizzati  su  aree  pedonali,  tutti   i
dispositivi  devono  essere  dotati  di  regolatore   di   velocita',
configurabile altresi' in funzione di una velocita' non superiore a 6
km/h.
  8. I dispositivi devono riportare la relativa marcatura CE prevista
dalla direttiva n. 2006/42/CE.
                               Art. 3


         Ambiti di circolazione sperimentale dei dispositivi
                   per la micromobilita' elettrica

  1. I comuni, con specifico provvedimento emanato nelle forme di cui
all'art. 7 del Codice della strada, autorizzano in  via  sperimentale
la circolazione dei  dispositivi  per  la  micromobilita'  elettrica,
esclusivamente  in  ambito  urbano,  limitatamente  alle   specifiche
tipologie di infrastrutture stradali e/o  parti  di  strada  indicati
nella tabella di cui all'allegato 2.
                               Art. 4


             Condizioni e procedure per l'autorizzazione
                   alla circolazione sperimentale

  1.  Ai  fini  dell'autorizzazione  di  cui  all'art.  3,  i  comuni
provvedono a individuare infrastrutture stradali e/o parti di strada,
coerenti con le disposizioni di cui all'allegato 2  e  conformi  alle
caratteristiche di cui all'art. 5. Con delibera di  giunta  comunale,
adottata con le modalita' di cui all'art.  7,  comma  9,  del  Codice
della  strada,  approvano  la  sperimentazione  della  micromobilita'
elettrica, prevedendo anche la regolamentazione  della  sosta  per  i
dispositivi di cui all'art. 2.
  2. I  comuni,  previa  specifica  ordinanza,  installano  lungo  le
infrastrutture stradali e/o parti di strada individuate ai sensi  del
comma 1,  specifica  segnaletica  stradale  verticale  e  orizzontale
conforme all'allegato 3; sara' cura dei comuni avviare  una  campagna
di informazione della sperimentazione in atto nel proprio  territorio
in corrispondenza  di  infrastrutture  di  trasporto,  ricadenti  nel
proprio centro abitato, destinate allo scambio  modale  quali  porti,
aeroporti, stazioni ferroviarie, autostazioni.
  3.  I  comuni  provvedono  nella  delibera  della  giunta  comunale
relativa alla  sperimentazione  di  cui  all'art.  4  comma  1  e  ai
successivi atti applicativi,  ad  esplicitare  che  per  la  sosta  i
conduttori dei dispositivi  si  attengano  a  quanto  previsto  nella
regolamentazione di cui al comma 1. Nella medesima delibera i comuni,
qualora istituiscano o affidino servizi di noleggio  dei  dispositivi
in condivisione,  anche  in  modalita'  free-floating,  prevedano  di
rendere  obbligatoria  l'attivazione  di  una  adeguata   azione   di
informazione nei confronti degli utilizzatori da parte delle societa'
responsabili del servizio circa le regole di utilizzo, fra  le  quali
quelle  relative  alla  sicurezza  stradale,  alla  velocita',   alle
modalita' consentite di sosta. I comuni prevedono, nella  istituzione
o nell'affidamento del servizio di noleggio, l'obbligo  di  coperture
assicurative per l'espletamento del servizio stesso.
                               Art. 5


       Caratteristiche dei percorsi oggetto di sperimentazione

  1. Nell'individuazione delle infrastrutture stradali e/o  parti  di
strada ai sensi dell'art. 4, comma 1, i comuni valutano che le stesse
abbiano caratteristiche geometriche,  funzionali  e  di  circolazione
adeguate  in  relazione  alla  tipologia  dei  dispositivi   per   la
micromobilita' elettrica ammessi a circolare  sulle  stesse  ed  agli
altri utenti della strada.
                               Art. 6


           Requisiti degli utenti e norme di comportamento

  1. Nell'ambito della sperimentazione della circolazione su  strada,
i dispositivi per la micromobilita' elettrica possono essere condotti
solo da utilizzatori che abbiano compiuto  la  maggiore  eta'  o,  se
minorenni, che siano titolari almeno di patente di categoria AM.
  2. E' in ogni caso vietato il trasporto di  passeggeri  o  cose  ed
ogni forma di traino.
  3. Gli utilizzatori devono  mantenere  un  andamento  regolare,  in
relazione al  contesto  di  circolazione  e  devono  evitare  manovre
brusche ed acrobazie.
  4.  Gli  utilizzatori  devono  attenersi  alle   istruzioni   d'uso
riportate nel manuale di ciascun dispositivo  per  la  micromobilita'
elettrica  nonche',  in  caso  di  noleggio,  alle  prescrizioni  del
locatore.
  5. Quando, ai sensi dell'art. 3 e relativo allegato 2,  e'  ammessa
la circolazione di dispositivi per la micromobilita' elettrica  nelle
aree pedonali, gli utilizzatori non possono superare la velocita'  di
6 km/h: a tal fine deve essere attivato il  limitatore  di  velocita'
previsto dall'art. 2, comma 7, secondo periodo.
  6. Fermo restando quanto previsto dal comma  2,  quando,  ai  sensi
dell'art. 3 e relativo allegato 2,  e'  ammessa  la  circolazione  di
dispositivi per la micromobilita' elettrica, sulle  piste  ciclabili,
sui percorsi promiscui pedonali e ciclabili,  identificabili  con  la
figura II  92/b  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16
dicembre 1992, n. 495 e nelle zone 30 o su strade ove e' previsto  un
limite di velocita' massimo di 30 km/h, gli  utilizzatori  conformano
il loro comportamento alle prescrizioni di cui all'art. 182, comma 1,
con esclusione dell'ipotesi di circolazione fuori dai centri abitati,
e commi 2, 3 e 4 del Codice della strada e di cui all'art. 377, commi
1, 2, 3, 4, 6 e 7, del regolamento. Si applicano le disposizioni  del
comma 10, primo periodo, del citato art. 182 del Codice della strada.
  7. Quando, ai sensi dell'art. 3 e relativo allegato 2,  e'  ammessa
la circolazione di dispositivi per la micromobilita' elettrica  nelle
aree pedonali, gli utilizzatori evitano ogni comportamento che  causi
intralcio al transito normale degli altri  pedoni.  Si  applicano  le
disposizioni del comma 10  del  citato  art.  190  del  Codice  della
strada.
  8. Dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e  il
conducente di dispositivi  auto-bilanciato  del  tipo  segway  o  non
autobilanciato del tipo monopattino elettrico che circolino su strade
ricadenti in zona  30,  su  strade  ove  e'  previsto  un  limite  di
velocita' massimo di 30 km/h o su pista ciclabile hanno l'obbligo  di
indossare  il  giubbotto  o  le  bretelle  retroriflettenti  ad  alta
visibilita', di cui al comma 4-ter dell'art.  162  del  Codice  della
strada. Si applicano le disposizioni del comma 10, primo periodo, del
citato art. 182 del Codice della strada.
  9. Le prescrizioni  in  materia  di  limiti  di  velocita'  non  si
applicano quando  i  dispositivi  per  la  mobilita'  elettrica  sono
utilizzati dai soggetti di cui all'art. 12, comma 1, del Codice della
strada, nel rispetto dei limiti ivi previsti.
                               Art. 7


                   Ulteriori disposizioni, durata
              e termine temporale della sperimentazione

  1.  La  sperimentazione  dei  dispositivi  per  la   micromobilita'
elettrica puo' essere autorizzata entro dodici  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto e deve concludersi entro e non
oltre ventiquattro mesi decorrenti dalla medesima data. I comuni  che
autorizzano  la  sperimentazione  comunicano   al   Ministero   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  ed  al  Ministero  dell'interno  i
provvedimenti  a  tal  fine  adottati,  entro  trenta  giorni   dalle
rispettive date di adozione.
  2. Ciascuna sperimentazione autorizzata ha durata minima di  almeno
dodici  mesi.  Entro  tre   mesi   dal   termine   del   periodo   di
sperimentazione i comuni ne comunicano  le  risultanze  al  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti secondo le modalita' che saranno
definite con apposita disposizione dello stesso Ministero.
  3. E' vietata la circolazione dei dispositivi per la micromobilita'
elettrica difformi dalle tipologie e  dalle  caratteristiche  di  cui
all'art. 2 e relativo allegato 1. E' altresi' vietata la circolazione
dei  predetti  dispositivi  in  assenza  o  in  difformita'  rispetto
all'autorizzazione di cui all'art. 3, e relativo allegato 2,  nonche'
rispetto alle norme di comportamento previste dal  presente  decreto.
Si applicano le sanzioni previste dal decreto legislativo  30  aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni recante «Nuovo codice  della
strada».
  Il presente decreto, unitamente agli allegati che ne  costituiscono
parte  integrante,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  ed  entra  in  vigore  il  quindicesimo  giorno
successivo alla sua pubblicazione.

    Roma, 4 giugno 2019

                                               Il Ministro: Toninelli

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti e  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, n. 1-2313
                                                           Allegato 1
                                                     (art. 2, comma2)

COMPONENTI CHE COSTITUISCONO I DISPOSITIVI AUTO-BILANCIATI E
NON AUTOBILANCIATI

              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                           Allegato 2
                                                             (art. 3)

                 AMBITI DI CIRCOLAZIONE SPERIMENTALE
           DEI DISPOSITIVI PER LA MICROMOBILITA' ELETTRICA

              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                           Allegato 3
                                                      (art. 4, co. 2)


              Parte di provvedimento in formato grafico

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