MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 2 luglio 2019
Modifiche al decreto 28 febbraio 2014 in materia di regola tecnica di
prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e
l'esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta
(campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacita' ricettiva
superiore a 400 persone. (19A04572)
(GU n.162 del 12-7-2019)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 recante il
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229», e successive modificazioni, e in
particolare l'articolo 16, comma 4;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151 concernente il «Regolamento recante semplificazione della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi,
a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, recante
le «Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle
istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla
documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151»,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 201
del 29 agosto 2012;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 28 febbraio 2014,
recante la «Regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico
- ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con
capacita' ricettiva superiore a 400 persone», pubblicato nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 61 del 14 marzo 2014;
Ritenuto necessario aggiornare la vigente regola tecnica di
prevenzione incendi sulla base degli aggiornamenti normativi nel
frattempo intervenuti nonche' porre rimedio ad alcune criticita'
applicative segnalate dalle associazioni di categoria, relativamente
agli aspetti correlati all'individuazione degli addetti incaricati
della gestione delle emergenze e dei dispositivi antincendio mobili;
Ravvisata l'opportunita', in ragione dell'entita' delle modifiche
apportate, di sostituire integralmente l'allegato al decreto del
Ministro dell'interno del 28 febbraio 2014, anche per favorire una
piu' immediata lettura del testo;
Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale tecnico
scientifico per la prevenzione incendi di cui all'articolo 21 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
Decreta:
Art. 1
Modifiche alla regola tecnica di prevenzione incendi allegata al
decreto del Ministro dell'interno del 28 febbraio 2014.
1. E' approvato l'allegato 1, che costituisce parte integrante del
presente decreto, che modifica la regola tecnica di prevenzione
incendi per la progettazione, la costruzione e l' esercizio delle
strutture turistico - ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi
turistici, ecc.) con capacita' ricettiva superiore a 400 persone di
cui al decreto del Ministro dell'interno del 28 febbraio 2014.
2. L'allegato 1 di cui al comma 1 sostituisce integralmente
l'allegato al decreto del Ministro dell'interno del 28 febbraio 2014.
Art. 2
Modifiche al decreto del Ministro dell'interno del 28 febbraio 2014
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste
all'articolo 6, comma 2, lettera a) del decreto del Ministro
dell'interno del 28 febbraio 2014, il termine «B.4.4» e' sostituito
da «B.4.2».
Art. 3
Disposizioni transitorie e finali
1. Per le attivita' in regola con gli adempimenti previsti dal
decreto del Ministro dell'interno del 28 febbraio 2014 ovvero che
abbiano pianificato interventi di adeguamento alle disposizioni
contenute nel citato decreto, il presente decreto non comporta
adempimenti.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 2 luglio 2019
Il Ministro dell'interno: Salvini
Allegato 1
(Articolo 1, comma 1)
Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione,
costruzione ed esercizio delle strutture turistico-ricettive in
aria aperta quali campeggi, villaggi turistici e simili con
capacita' ricettiva superiore a 400 persone
(articolo 3, comma 1)
Titolo I
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE IN ARIA
APERTA QUALI CAMPEGGI, VILLAGGI TURISTICI E SIMILI CON CAPACITA'
RICETTIVA SUPERIORE A 400 PERSONE
1. - Generalita'
1.1- Termini, definizioni e tolleranze dimensionali
Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si
rimanda al decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983,
recante i «Termini, definizioni generali e simboli grafici di
prevenzione incendi», pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana n. 339 del 12 dicembre 1983. Ai fini del presente
titolo I si definiscono:
a. Unita' abitative fisse: unita' abitative non immediatamente
mobili o non rapidamente smontabili (bungalow, chalet, case mobili,
ecc.).
b. Unita' abitative prontamente rimovibili: unita' abitative
immediatamente mobili o rapidamente smobilitabili (tende, caravan,
camper, ecc.).
c. Aree di sicurezza: zone dell'insediamento ricettivo (anche
esterne ad esso) opportunamente segnalate (anche costituite da piazze
o strade) con funzione di punto di raccolta in caso di emergenza in
grado di contenere tutti gli utenti della struttura (densita' di
affollamento massima di 2 persone/mq). Le aree di sicurezza possono
essere costituite anche da aree attrezzate per lo sport (campi di
calcio, calcetto, tennis, ecc.).
d. Punto fuoco: luogo dell'insediamento ricettivo, all'aperto,
opportunamente allestito dal gestore per la cottura dei cibi con
barbecue, griglia od altri sistemi a fiamma libera.
e. Capacita' ricettiva: numero delle persone che possono
essere ospitate in una struttura turistico - ricettiva in aria
aperta. Il conteggio risulta dal numero di piazzole attrezzate per la
sistemazione delle unita' abitative prontamente rimovibili
considerando la presenza di 4 ospiti per ogni piazzola oltre al
numero di persone ospitate nelle unita' abitative fisse, ovvero il
numero di persone indicato nell'autorizzazione amministrativa ad
esercire.
f. Area di insediamento ricettivo: area composta dall'insieme
delle zone destinate all'insediamento delle unita' abitative e di
servizio e zone di pertinenza, opportunamente delimitata e/o
recintata con staccionate e simili.
g. Piazzola: area destinata all'installazione di una unita'
abitativa con relative pertinenze e accessori (veranda, tendalino,
ecc.). La superficie e' determinata dal gestore della struttura
ricettiva o da regolamenti di settore qualora esistenti.
h. Isola: insieme di piazzole contigue disposte al massimo su
due file.
i. Blocco: insieme di isole separate da uno spazio carrabile.
1.2 - Rinvio a disposizioni e criteri di prevenzione incendi
Per i luoghi, le aree e gli impianti a rischio specifico, salvo
quanto diversamente previsto nella presente regola tecnica, si
applicano le specifiche disposizioni di prevenzione incendi o, in
mancanza di esse, i criteri tecnici generali di prevenzione incendi
di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
1.3 - Classificazione
In base alla loro capacita' ricettiva le strutture turistico -
ricettive in aria aperta si dividono in:
tipo 1: strutture con capacita' ricettiva sino a 400 persone
(non rientranti nell'ambito di applicazione della presente regola
tecnica);
tipo 2: strutture con capacita' ricettiva compresa fra 401 e
3.000 persone;
tipo 3: strutture con capacita' ricettiva superiore a 3.000
persone.
Capo I
Attivita' di nuova costruzione
2. Ubicazione
2.1 - Distanze di sicurezza
Le aree di insediamento delle strutture ricettive in aria aperta
devono essere ubicate nel rispetto delle distanze di sicurezza,
stabilite dalle disposizioni vigenti, da altre attivita' che
comportino rischi di esplosione od incendio. Ai fini del calcolo
della distanza, tali aree sono da intendersi come zone soggette ad
affollamento di persone. Le distanze di sicurezza sono da considerare
rispetto alle strutture fisse e alle unita' abitative, anche se di
tipo mobile presenti nell'insediamento.
In presenza di zone boscate, pinete, vegetazione bassa, ecc. le
aree da adibire a strutture ricettive in aria aperta devono essere
opportunamente distanziate con fasce di protezione di larghezza pari
a quella riportata nella tabella 1 in relazione alle caratteristiche
della vegetazione.
Tabella 1 - Distanze di protezione
=======================================================
| Tipo di vegetazione | Distanze* (m) |
+===============================+=====================+
| Pascolo cespugliato | 10 |
+-------------------------------+---------------------+
| Macchia bassa/media | 15 |
+-------------------------------+---------------------+
| Macchia alta/sterpi | 20 |
+-------------------------------+---------------------+
| Bosco diradato | 20 |
+-------------------------------+---------------------+
| Bosco non diradato/pinete | 30 |
+-------------------------------+---------------------+
(*) le distanze sono riferite rispetto alle unita' abitative e alle
strutture fisse
La tipologia di vegetazione, ove presente, deve risultare da
apposita attestazione.
Le fasce di protezione devono essere costituite da terreno
completamente privo di vegetazione (od opportunamente diserbato).
Nella larghezza delle fasce potranno essere comprese strade, aree
sportive, ecc.
2.2 - Accesso all'area
Le strutture turistico - ricettive in aria aperta devono essere
permanentemente accessibili ai veicoli dei servizi di emergenza. Per
consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco,
gli accessi alle aree dove sorgono gli insediamenti devono avere i
seguenti requisiti minimi:
larghezza: 3,50 m;
altezza libera: 4 m;
raggio di svolta: 13 m;
pendenza: non superiore al 10 %;
resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse
anteriore, 12 sull'asse posteriore, passo 4 m).
Gli automezzi devono poter raggiungere almeno l'ingresso
dell'insediamento ricettivo e comunque le aree di sicurezza nonche'
il parcheggio ospiti all'esterno. Per le strutture turistico -
ricettive in aria aperta di tipo 3 deve essere possibile la
percorrenza della viabilita' principale interna all'area
dell'insediamento ricettivo.
2.3 - Sistemazione interna
Nelle aree dell'insediamento ricettivo destinate a campeggio
devono essere chiaramente indicate le piazzole per le unita'
abitative fisse e/o prontamente rimovibili.
La sistemazione dell'area interna deve essere effettuata in modo
da limitare la propagazione degli incendi.
In particolare, la distribuzione interna dovra' rispondere ai
seguenti requisiti:
ogni blocco puo' essere costituito al massimo da 30
camper/caravan oppure da 60 tende;
ogni isola puo' essere costituita al massimo da 10
camper/caravan oppure da 20 tende. Sono possibili anche isole miste
con il rapporto 1 a 2 dei camper/caravan con le tende;
tra i vari blocchi deve essere lasciata un'area libera di
larghezza pari ad 8 m misurata dal filo esterno dei caravan/camper o
le tende (ad esclusione dei tiranti);
tra le varie isole deve essere lasciata un'area libera di
larghezza pari a 6 m.
Ai fini della distribuzione interna le unita' abitative fisse
sono equiparate ai camper/caravan.
Inoltre vengono prescritte le seguenti ulteriori misure di
sicurezza:
il punto fuoco dovra' essere previsto in area completamente
diserbata per una fascia di larghezza almeno 5,0 m intorno al suo
perimetro. La distanza del punto fuoco dalle tende o caravan/camper o
da strutture fisse realizzate con materiali combustibili dovra'
essere di almeno 10 m.
l'area di sicurezza deve essere sufficientemente distante dalle
unita' abitative e dalle aree boscate. Di norma dovranno essere
tenute distanze da tali aree (riferite al perimetro) pari ad almeno
quelle indicate nella tabella 1, mentre dalle unita' abitative fisse
e/o mobili la distanza minima dovra' essere non inferiore a 5 m.
3. Caratteristiche costruttive
3.1 - Resistenza al fuoco delle strutture
Per le strutture fisse a servizio dell'attivita', ad eccezione
delle unita' abitative fisse realizzate con materiali e/o strutture
combustibili, salvo quanto diversamente previsto nella presente
regola tecnica, si applicano le disposizioni previste nei decreti del
Ministro dell'interno 16 febbraio 2007 e 9 marzo 2007.
4. Misure per l'evacuazione in caso di emergenza
4.1 - Percorsi ed uscite di emergenza
Da ogni unita' abitativa deve essere possibile raggiungere l'area
di sicurezza attraverso un sistema organizzato di percorsi
opportunamente indicati.
In presenza di recinzione dell'area dell'insediamento ricettivo
devono essere previsti almeno 2 varchi di uscita in posizione
ragionevolmente contrapposta, con barriere ovvero cancelli aventi
possibilita' di apertura dall'interno. I varchi, di larghezza non
inferiore a 2 moduli, devono essere dimensionati per una capacita' di
deflusso non superiore a 250 persone/modulo.
Per strutture ricettive in aria aperta di tipo 3 devono essere
previsti almeno 3 varchi di uscita.
Uno dei varchi puo' coincidere con l'accesso carrabile all'area
ricettiva a condizione che il cancello di chiusura sia apribile
dall'interno.
5. Attivita' accessorie
5.1 - Locali adibiti a depositi e depositi all'aperto
Nell'area della struttura turistico - ricettiva in aria aperta,
e' consentita la presenza di locali isolati destinati a deposito di
materiali combustibili. Ove detti depositi fossero adiacenti ad altre
strutture di servizio dell'attivita', la separazione deve avvenire
tramite strutture resistenti al fuoco del tipo almeno REI/EI 60
ovvero compatibili con il carico d'incendio ivi presente. Per i
locali al chiuso con carico d'incendio specifico superiore ai 450
MJ/mq deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed
allarme di incendio. La ventilazione naturale di detti locali al
chiuso non deve essere inferiore ad 1/40 della superficie in pianta.
I locali devono avere esclusivamente accesso dall'esterno.
In prossimita' dell'accesso al locale deve essere installato un
estintore di capacita' estinguente pari ad almeno 34A 113 B.
I depositi di sostanze combustibili (attrezzature, legname,
imballi, scarti di vegetazione, ecc.) devono essere distanti almeno
10 m dalle unita' abitative ed aree di ritrovo. Possono essere
previste distanze inferiori qualora l'area di deposito sia protetta
da impianto idrico antincendio.
Anche per il deposito rifiuti solidi urbani e/o raccolta
differenziata dovranno essere previste le medesime distanze di
sicurezza.
5.2 - Depositi di sostanze infiammabili
I depositi fissi di gas combustibili devono rispondere ai
requisiti previsti dal decreto del Ministro dell'interno 14 maggio
2004, recante l'«Approvazione della regola tecnica di prevenzione
incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di
petrolio liquefatto con capacita' complessiva non superiore a 13 m³»,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 120
del 24 maggio 2004, tenendo conto nella determinazione delle distanza
di sicurezza che l'area a campeggio e' da considerare soggetta ad
affollamento di persone.
A servizio della struttura turistico - ricettiva in aria aperta,
qualora necessario, deve essere previsto almeno un deposito per
recipienti portatili di gpl di adeguata categoria, in cui custodire
eventuali bombole affidate al gestore dagli utenti. Il deposito
dovra' essere realizzato in conformita' alle vigenti disposizioni in
materia di prevenzione incendi.
5.3 - Parcheggi all'aperto
Le aree di parcheggio degli ospiti interne all'area
dell'insediamento ricettivo devono essere realizzate su piazzali
privi di vegetazione secca e con una fascia di rispetto
opportunamente libera e diserbata di larghezza pari a quella indicata
in tabella 1. Ove vi fossero motivi ostativi per il rispetto di tale
distanza, questa potra' essere inferiore, fino alla meta' di quella
stabilita, nel caso in cui l'area di parcheggio e' protetta da un
impianto idrico antincendio.
5.4 - Punti fuoco
I punti fuoco devono essere muniti di opportune protezioni
laterali incombustibili ovvero di pavimento incombustibile di
profondita' non inferiore di 2 m rispetto al perimetro del piano
cottura.
In prossimita' di ognuno di essi, dovra' essere posizionato
almeno un estintore con capacita' estinguente non inferiore a 34 A
113B.
6. Servizi tecnologici
6.1 - Impianti elettrici
Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformita'
alla legge 1° marzo 1968, n. 186.
Ai fini della prevenzione degli incendi, gli impianti elettrici:
non devono costituire causa primaria di incendio o di
esplosione;
non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione
degli incendi. Il comportamento al fuoco della membratura deve essere
compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali;
devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non
provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza);
devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni
ben visibili, facilmente accessibili, manovrabili in sicurezza e
devono riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.
Le aree della struttura turistico - ricettiva in aria aperta, in
particolare le vie di circolazione, devono essere illuminate durante
i periodi di oscurita'. In caso di interruzione dell'energia
elettrica deve essere prevista un'illuminazione sussidiaria in grado
di garantire almeno 2 lux lungo le vie, le strade e i vialetti da
utilizzare per l'esodo, nonche' dell'area di sicurezza e della zona
parcheggio esterno. Sono ammesse singole lampade con alimentazione
autonoma.
I seguenti sistemi utenza devono disporre di impianti di
sicurezza:
a) illuminazione;
b) allarme;
c) rivelazione;
d) impianti di estinzione incendi.
La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere
attestata con le procedure previste dalle disposizioni regolamentari
vigenti. L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad
interruzione breve (≤ 0,5 s) per gli impianti di rivelazione, allarme
e illuminazione e ad interruzione media (≤ 15 s) per l'impianto
idrico antincendio.
Nelle aree a campeggio l'alimentazione di sicurezza
dell'illuminazione puo' essere ad interruzione media (≤ 15 s).
Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo
automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore.
L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve consentire lo
svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il
tempo necessario; in ogni caso l'autonomia minima viene stabilita per
ogni impianto come segue:
rivelazione e allarme: trenta minuti;
illuminazione di sicurezza: un'ora;
impianti idrici antincendio: un'ora.
7. Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi
I mezzi e gli impianti di estinzione degli incendi devono essere
realizzati ed installati a regola d'arte, conformemente alle vigenti
norme di buona tecnica e a quanto di seguito indicato.
7.1 - Estintori
Le aree a campeggio devono essere dotate di un adeguato numero di
estintori portatili, di tipo omologato, distribuiti in modo uniforme
nell'area da proteggere; devono essere ubicati in posizione
facilmente accessibile e visibile in modo che la distanza che una
persona deve percorrere per utilizzarli non sia superiore a 30 m. Gli
estintori devono essere del tipo polivalente con capacita'
estinguente minima 34A 113B.
7.2 - Rete di idranti antincendio
L'area di insediamento delle strutture turistico - ricettive in
aria aperta deve essere dotata di apposita rete di idranti
antincendio progettata, installata, collaudata e gestita secondo
regola d'arte ed in conformita' alle direttive di cui al decreto del
Ministero dell'interno 20 dicembre 2012.
Ai fini dell'applicazione della norma UNI 10779, i parametri per
il dimensionamento dell'impianto sono cosi' definiti:
tipo 2 = livello di pericolosita' 2, con installati solo
idranti a muro o naspi;
tipo 3 = livello di pericolosita' 2, con installati solo
idranti soprasuolo.
L'alimentazione idrica deve essere almeno di tipo singolo
superiore, come definita dalla UNI EN 12845, per le attivita'
ricettive di tipo 3.
8. Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme
8.1 - Generalita'
Nelle zone o aree in cui e' prevista l'installazione di impianto
fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi, questo
deve essere progettato, installato, collaudato e gestito in
conformita' alla regola dell'arte ed in conformita' alle direttive di
cui al decreto del Ministero dell'interno 20 dicembre 2012.
L'area a campeggio comunque deve essere dotata di segnalatori del
tipo a pulsante manuale opportunamente distribuiti ed ubicati a
distanza reciproca non superiore a 80 m.
8.2 - Caratteristiche
La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei
rivelatori o pulsanti deve determinare una segnalazione ottica ed
acustica di allarme di incendio presso un luogo presidiato durante le
ore di attivita'. L'impianto di rivelazione deve consentire
l'eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme, in
posti predeterminati in un piano operativo interno di emergenza.
8.3 - Sistema di allarme
L'area dell'insediamento ricettivo deve essere munita di un
sistema di allarme acustico in grado di avvertire gli ospiti e il
personale presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio.
I dispositivi sonori devono avere caratteristiche e ubicazione tali
da poter segnalare il pericolo a tutti gli utenti. Il comando del
funzionamento simultaneo dei dispositivi sonori deve essere posto in
ambiente presidiato, sotto il continuo controllo del personale
preposto; puo' essere previsto un secondo comando centralizzato
ubicato in un locale distinto dal precedente che non presenti
particolari rischi d'incendio. Ove vi siano locali muniti di impianto
fisso di rivelazione e segnalazione d'incendio, il sistema di allarme
deve funzionare automaticamente. Il funzionamento del sistema di
allarme deve essere garantito anche in assenza di alimentazione
elettrica principale, per un tempo non inferiore a 30 minuti.
Per le strutture turistico - ricettive di tipo 3 il sistema di
allarme deve essere integrato da un sistema di diffusione sonora,
anche di tipo mobile, che consenta la diffusione di avvisi allo scopo
di dare avvio alle procedure di emergenza nonche' alle connesse
operazioni di evacuazione.
Le procedure di diffusione dei segnali di allarme devono essere
opportunamente regolamentate nel piano di emergenza.
9. Segnaletica di sicurezza
Deve essere installala la segnaletica di sicurezza, espressamente
finalizzata alla sicurezza antincendio, conforme al decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che indichi fra l'altro:
i percorsi e le uscite di esodo;
l'ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione incendi;
il divieto di accendere fuochi in prossimita' delle unita'
abitative;
i pulsanti di sgancio dell'alimentazione elettrica;
i punti di intercettazione del gas;
i pulsanti manuali di allarme.
10. Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio
L'organizzazione e la gestione della sicurezza deve rispondere ai
criteri contenuti nei decreti emanati a norma dell'articolo 46 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
10.1 - Generalita'
Il responsabile dell'attivita' deve provvedere affinche' nel
corso della gestione non vengano alterate le condizioni di sicurezza,
ed in particolare che:
sui percorsi e vie di uscita non siano collocati ostacoli
(depositi vari, parcheggio di mezzi, attrezzature, ecc.) che possano
intralciare l'evacuazione delle persone e la circolazione dei mezzi
riducendo la larghezza o che costituiscano rischio di propagazione
dell'incendio;
siano presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione
di situazioni particolari, quali manutenzioni, risistemazioni ecc.;
siano mantenuti efficienti i mezzi e gli impianti antincendio,
siano eseguite tempestivamente le eventuali manutenzioni o
sostituzioni necessarie;
siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti
elettrici in conformita' a quanto previsto dalle vigenti norme;
stessa efficienza dovra' essere sempre garantita per gli impianti
tecnici;
siano mantenuti costantemente diserbate le aree di rispetto con
pulizia e manutenzione periodica, eliminazione del fogliame sparso e
vegetazione secca.
10.2 - Chiamata servizi di soccorso
I servizi di soccorso debbono poter essere avvertiti facilmente,
con la rete telefonica od in mancanza di questa con quella mobile a
condizione che sia sempre assicurata la copertura del segnale.
La procedura di chiamata deve essere chiaramente indicata, a
fianco a qualsiasi apparecchio telefonico dal quale tale chiamata sia
possibile.
L'elenco dei numeri utili, tra i quali quello di soccorso dei
Vigili del fuoco, deve essere chiaramente riportato sugli avvisi
interni inerenti la sicurezza.
10.3 - Addestramento del personale
Il responsabile dell'attivita', sulla base del piano di sicurezza
predisposto, dovra' provvedere in particolare ad una adeguata
formazione del personale sia sull'uso corretto dei mezzi disponibili
per le operazioni di primo intervento sia sull'azionamento del
sistema di allarme e successiva chiamata di soccorso.
Tali operazioni devono essere chiaramente indicate al personale
ed impartite anche in forma scritta.
Tenendo conto delle condizioni di esercizio, il personale deve
essere chiamato a partecipare almeno una volta nel corso della
stagione di apertura a riunioni di addestramento sull'uso dei mezzi
di soccorso, di allarme e di chiamata di soccorso, nonche' ad
esercitazioni antincendio (da tenersi almeno una volta a stagione)
sulla base di un piano di emergenza opportunamente predisposto.
In caso di incendio od emergenza in genere, il personale indicato
deve essere istruito a svolgere almeno le seguenti azioni:
applicare le istruzioni contenute nel piano di emergenza ad
iniziare dagli allarmi;
contribuire efficacemente all'evacuazione di tutti gli utenti
dell'attivita' ricettiva;
utilizzare i mezzi di estinzione in attesa dei soccorsi;
collaborare con il personale degli Enti esterni di soccorso.
Il personale incaricato dell'attuazione delle misure di
prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione dell'emergenza
deve essere in possesso dell'attestato di idoneita' tecnica di cui
all'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609.
10.4 - Registro della sicurezza
Il responsabile dell'attivita' e' tenuto a predisporre e tenere
aggiornato il registro dei controlli periodici di cui alla vigente
normativa.
Una sezione di tale registro deve essere predisposta per
documentare e tenere sotto controllo il deposito di recipienti
portatili di gpl, qualora affidati in custodia dagli utenti.
10.5 - Istruzioni di sicurezza
All'ingresso della struttura ricettiva devono essere esposte bene
in vista precise istruzioni relative al comportamento del personale e
degli utenti in caso di sinistro ed in particolare una planimetria
dell'area per le squadre di soccorso che deve indicare:
le vie di circolazione ed il percorso di evacuazione con i
relativi varchi sulla recinzione nonche' l'area di sicurezza;
i mezzi e gli impianti di estinzione disponibili;
i dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del
gas e dell'elettricita';
i divieti da osservare da parte degli utenti.
10.6 - Istruzioni da fornire agli utenti
Nel regolamento fornito all'ospite oltre alle informazioni di
carattere generale e di funzionamento della struttura con i relativi
servizi, un'apposita sezione deve essere dedicata alla sicurezza
antincendio che, in particolare, deve ricordare:
la limitazione del quantitativo massimo complessivo dei
recipienti portatili di gpl (max 30 kg);
il comportamento da tenere in caso di emergenza;
l'indicazione delle zone in cui e' vietato fumare;
il divieto di utilizzare candele o fornelli a gas per
l'illuminazione, nonche' le precauzioni da adottare nell'utilizzo
delle fonti di calore per la cottura dei cibi.
Oltre che in italiano, tali istruzioni devono essere redatte in
altre lingue, tenendo conto della provenienza degli ospiti abituali
della struttura ricettiva.
Oltre al regolamento dovra' essere fornita al cliente una
planimetria semplificativa della struttura con l'indicazione delle
vie di uscita e dei primi comportamenti da tenere in caso di
emergenza, ivi compreso le modalita' di allertamento della direzione
della struttura ricettiva.
Capo II
Attivita' esistenti
11. Caratteristiche dell'area
11.1 - Distanze di sicurezza
Deve essere rispettato quanto previsto al punto 2.1.
11.2 - Accesso all'area
Le strutture turistico - ricettive in aria aperta devono essere
permanentemente accessibili ai veicoli dei servizi di emergenza.
Gli automezzi devono poter raggiungere almeno l'ingresso della
struttura ricettiva e comunque l'area di sicurezza nonche' il
parcheggio ospiti utenti all'esterno. Per strutture ricettive di tipo
3 deve essere possibile la percorrenza della viabilita' principale
all'interno dell'area.
11.3 - Sistemazione interna
Deve essere rispettato quanto previsto al punto 2.3, ad
esclusione del terzo capoverso.
12. Caratteristiche costruttive
Deve essere rispettato quanto previsto al punto 3.
13. Misure per l'evacuazione in caso di emergenza
Deve essere rispettato quanto previsto al punto 4.
14. Attivita' accessorie
Deve essere rispettato quanto previsto al punto 5.
15. Servizi tecnologici
Deve essere rispettato quanto previsto al punto 6.
16. Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi
Deve essere rispettato quanto previsto al punto 7.
17. Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme
Deve essere rispettato quanto previsto al punto 8.
18. Segnaletica di sicurezza
Deve essere rispettato quanto previsto al punto 9.
19. Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio
Deve essere rispettato quanto previsto al punto 10.
Titolo II
METODO PROPORZIONALE DELLA CATEGORIZZAZIONE SOSTANZIALE AI FINI
ANTINCENDIO RELATIVO ALLE STRUTTURE TURISTICO - RICETTIVE IN ARIA
APERTA ESISTENTI, QUALI CAMPEGGI, VILLAGGI TURISTICI E SIMILI, CON
CAPACITA' RICETTIVA SUPERIORE A 400 PERSONE
Generalita'
Ai fini dei termini, definizioni e tolleranze dimensionali del
presente titolo si applicano le definizioni di cui al punto 1.1 del
Titolo I, limitatamente alle lettere a), b), d), e), f), nonche'
quelle riportate nel corpo del presente Titolo.
Scopo del presente Titolo e' la definizione di misure di
sicurezza antincendio proporzionate ai potenziali scenari incidentali
ed alle specifiche caratteristiche di vulnerabilita' funzionale e di
contesto dell'insediamento.
La proporzionalita' delle misure di sicurezza viene ottenuta in
due fasi, trattate rispettivamente nelle Parti A e B del presente
Titolo:
parte A - categorizzazione dell'insediamento ricettivo ai fini
antincendio;
parte B - definizione delle misure di sicurezza per le varie
categorie di insediamento.
La parte A definisce le modalita' per determinare la categoria
degli insediamenti ricettivi ai fini antincendio attraverso il
riconoscimento della situazione in esame all'interno di un gruppo di
scenari precodificato, definiti e differenziati in base ai seguenti
tre aspetti caratterizzanti:
1) contesto insediativo: aspetto che permette di tenere conto
del livello di interdipendenza tra attivita' ricettiva e ambiente
esterno, nonche' della presenza di elementi di separazione parafuoco
tra insediamento ricettivo ed elementi esterni che evitano la
propagazione di un evento interno verso l'esterno o viceversa.
2) tipologia di habitat insediativo: aspetto che consente di
connotare la tipologia di scenario incidentale di riferimento, che
potrebbe essere necessario fronteggiare, attraverso l'analisi
congiunta dei seguenti elementi:
a) tipologia dell'habitat naturale;
b) tipologia dell'habitat antropico;
c) presenza di punti di criticita' specifica.
3) ubicazione e lay-out dell'insediamento: aspetto che consente
di tenere conto dei fattori che concorrono a determinare le
possibilita' e la modalita' di risposta interna per fronteggiare lo
scenario emergenziale di riferimento, mediante l'analisi congiunta
dei seguenti elementi:
a) raggiungibilita' dell'insediamento da parte dei
soccorritori esterni;
b) livello di accessibilita' all'insediamento da parte dei
soccorritori esterni;
c) configurazione distributiva del sistema viario interno
all'insediamento;
d) estensione dell'insediamento.
La parte B definisce le misure di sicurezza minime associate alle
varie categorie antincendio determinate nella parte A.
Lo schema che segue sintetizza la procedura.
Schema 1 : schema a blocchi della procedura
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte A
Categorizzazione degli insediamenti ricettivi in aria aperta ai fini
antincendio
A.1. Analisi del contesto insediativo
Un insediamento ricettivo si considera non interdipendente (o
isolato) se tutto il suo perimetro e' separato dal contesto con
elementi parafuoco di caratteristiche pari a quelle definite nel
prospetto A.1.
Viceversa, l'assenza di elementi di separazione perimetrale,
anche in una sola porzione del perimetro, porta a considerare
l'insediamento come interdipendente con il contesto.
Le condizioni di interdipendenza definiscono la necessita' di
attuare specifiche misure di coordinamento con i soggetti esterni
interessati. Tali misure sono definite nella parte B.
Prospetto A.1 - Elementi parafuoco perimetrali rispetto ad aree con
vegetazione
Parte di provvedimento in formato grafico
L'interdipendenza dell'insediamento con il contesto viene
codificata con il simbolo asterisco (*). L'assenza di interdipendenza
non prevede alcun codice.
A.2. Caratterizzazione della tipologia di habitat insediativo
A.2.1 - Suddivisione dell'insediamento in comparti
La presenza di elementi di suddivisione aventi caratteristiche
almeno pari a quelle indicate nel Prospetto A.2 consente di
distinguere aree contigue funzionalmente separate o interrotte nella
loro continuita' e di suddividere la superficie dell'insediamento
ricettivo in comparti.
Prospetto A.2 - Elementi di suddivisione
Parte di provvedimento in formato grafico
A.2.2 - Individuazione e caratterizzazione delle zone omogenee
Ogni comparto dell'insediamento ricettivo puo' presentare una o
piu' zone omogenee in termini di habitat antropico e naturale.
Le zone omogenee del comparto sono individuate e caratterizzate
con riferimento ai seguenti fattori connotativi:
a) habitat antropico caratteristico (unita' abitativa o
tipologia di utilizzazione dell'area) e sue caratteristiche
distributive rispetto alla propagabilita' dell'incendio tra elementi
contigui;
b) habitat naturale, riferito alla vegetazione e alle sue
caratteristiche di predisposizione all'innesco e alla propagazione
dell'evento avverso.
Per ogni zona omogenea dei comparti destinati ad area a
campeggio, viene determinato il tasso di sfruttamento ricettivo. Tale
parametro e' definito dal Prospetto A.3 in funzione dell'areale di
pertinenza assegnato all'unita' abitativa di riferimento, ossia
dall'area media ottenuta dividendo la superficie della zona omogenea
per il numero massimo di unita' abitative previste per tale zona.
Il tasso di sfruttamento ricettivo rappresenta al tempo stesso un
indicatore del maggiore o minore livello di affollamento potenziale e
della predisposizione alla propagazione per contiguita' antropica
all'interno della zona omogenea.
Prospetto A.3 - Tasso di sfruttamento ricettivo
Parte di provvedimento in formato grafico
Per le zone miste (1) la definizione del tasso di sfruttamento
ricettivo va riferita alla condizione peggiore degli elementi
antropici o di antropizzazione presenti.
Per ogni zona viene caratterizzato l'habitat naturale in funzione
del tipo di vegetazione presente nella zona. In particolare vengono
distinti i seguenti due habitat naturali:
habitat con assente o limitata predisposizione alla
propagazione di chioma;
habitat con predisposizione alla propagazione di chioma.
Per ogni zona omogenea dell'insediamento vengono codificati i
corrispondenti scenari incidentali associati alle combinazioni di
habitat antropico e naturale secondo i criteri riportati nel
prospetto A.4.
Prospetto A.4 - Associazione di codice e tipologia dello scenario
incidentale di riferimento in funzione delle caratteristiche
dell'habitat di zona
Parte di provvedimento in formato grafico
A.2.3 - Caratterizzazione criticita' specifiche
Nell'ambito dell'insediamento ricettivo possono essere presenti
zone, aree o locali destinate a servizi di supporto quali piazzole
rifiuti, locali tecnologici, zone e/o locali di stoccaggio di
sostanze pericolose a servizio delle attivita', che costituiscono
elementi di criticita' specifica che devono essere gestiti nel
rispetto degli specifici requisiti definiti nella Parte B.
A.2.4 - Identificazione attivita' aree e locali a rischio
specifico
Nell'ambito dell'insediamento ricettivo vengono identificate e
localizzate le attivita', le aree e/o i locali a rischio specifico
regolamentate da norme e regole tecniche specifiche.
A.3. Caratterizzazione dell'ubicazione e del lay-out
Ubicazione e lay-out dell'insediamento incidono su possibilita' e
modalita' di risposta interna per fronteggiare lo scenario
incidentale di riferimento.
La caratterizzazione viene effettuata definendo un indice di
vulnerabilita' funzionale dell'insediamento dipendente dai seguenti
fattori:
a) disponibilita' dell'assistenza da parte di soccorritori
esterni, in termini di raggiungibilita' e di accessibilita'
all'insediamento;
b) presenza di lay-out favorevole alla praticabilita'
dell'intervento;
c) estensione massima dei comparti;
d) capacita' ricettiva dell'insediamento.
A.3.1 - Vulnerabilita' funzionale dell'insediamento
Il livello di vulnerabilita' funzionale dell'insediamento e'
definito dal Prospetto A.5.
Prospetto A.5 - Livello vulnerabilita' funzionale dell'insediamento
Parte di provvedimento in formato grafico
Il Prospetto A.6 fornisce un'interpretazione operativa dei vari
livelli di vulnerabilita' funzionale riportati nel Prospetto A.5.
Prospetto A.6 - Significato operativo dei vari livelli di
vulnerabilita' funzionale
Parte di provvedimento in formato grafico
A.4. Categorizzazione dell'insediamento ricettivo ai fini antincendio
La categorizzazione dello scenario emergenziale di riferimento ai
fini antincendio dell'insediamento ricettivo e' espressa attraverso
un codice alfanumerico composto da:
una lettera maiuscola dalla A alla E: indicativa dello scenario
incidentale di riferimento piu' gravoso presente, definito secondo i
criteri di cui al precedente punto A.2 e considerando crescente da A
ad E la gravosita' degli scenari;
un numero da 1 a 4: indicativo del livello di vulnerabilita'
funzionale definita secondo i criteri di cui al precedente punto A.3;
un eventuale asterisco: la cui presenza indica
l'interdipendenza con il contesto definita secondo i criteri di cui
al precedente punto A.1.
A3; B1*; C2; D2*; E4
Figura 1. Esempi di codici di categorizzazione dell'insediamento
ricettivo ai fini antincendio
Parte B
Misure minime di sicurezza per le diverse categorie antincendio
Le misure di sicurezza hanno lo scopo di impedire il generarsi
dello scenario emergenziale potenziale e di definire le condizioni
necessarie a gestire in modo adeguato la risposta all'evento avverso
qualora questo abbia comunque a verificarsi.
Tali misure sono definite in modo proporzionato e
contestualizzato alla situazione della realta' esaminata facendo
riferimento alla categoria antincendio dell'insediamento ricettivo
definita secondo i criteri di caratterizzazione indicati nella Parte
A.
Le misure di sicurezza vengono distinte con riferimento ai
seguenti aspetti:
1. organizzazione generale;
2. precauzioni;
3. comunicazioni;
4. allontanamento;
5. contrasto.
Per le attivita', le aree e/o i locali a rischio specifico
regolamentate da disposizioni di prevenzione incendi (strutture
ricettive turistico - alberghiere, locali di trattenimento e/o di
pubblico spettacolo, attivita' commerciali, autorimesse, gruppi
elettrogeni, impianti di produzione calore, depositi di GPL, ecc.) si
applicano le specifiche disposizioni in materia di prevenzione
incendi.
B.1. - Organizzazione generale
B.1.1 - Raccordo con soggetti esterni
Per gli insediamenti ricettivi classificabili come
interdipendenti con il contesto (codificati con asterisco) e'
necessario un raccordo con i soggetti esterni gestori degli spazi
contigui (Servizi Forestali, Sindaco, Ente parco, privato, ecc.) per
definire le modalita' di pronto coordinamento delle operazioni di
emergenza in caso di incendio all'interno e/o all'esterno
dell'insediamento ricettivo. Tali accordi e le relative procedure di
coordinamento devono essere richiamati nel piano di emergenza.
B.1.2 - Zone di sicurezza relativa
Possono essere considerate zone di sicurezza relativa tutte le
aree che, rispetto ad un'area potenzialmente interessata da un
incendio:
a) sono separate da elementi parafuoco (come definiti nel
prospetto A.1)
b) consentono accesso e allontanamento indipendenti, senza che
nell'allontanamento venga attraversata l'area interessata
dall'incendio;
c) presentano complessivamente dimensioni sufficienti a
contenere le persone presenti nell'insediamento, considerando una
densita' massima di affollamento pari a 2 persone/mq.
Dette zone possono essere interne all'insediamento ricettivo e/o
esterne in prossimita' allo stesso.
B.1.3 - Servizio di sicurezza interno
Il servizio di sicurezza interno e' l'insieme delle persone
preposte alla lotta antincendio e gestione delle emergenze in caso
d'incendio. Le caratteristiche e il numero di addetti del servizio,
coerentemente con la valutazione dei rischi di cui al decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 devono essere idonei a coprire sia
le esigenze di assistenza all'esodo che di lotta antincendio.
Il personale deve essere adeguatamente formato e addestrato con
particolare riferimento agli interventi necessari per gestire le
varie tipologie di scenari emergenziali potenziali presenti
all'interno dell'insediamento. Tenendo conto delle condizioni di
esercizio, il personale deve essere chiamato a partecipare almeno una
volta nel corso del periodo di apertura a riunioni di addestramento
sull'uso dei mezzi di soccorso, di allarme e di chiamata di soccorso,
nonche' ad esercitazioni antincendio (da tenersi almeno una volta
all'anno) sulla base di un piano di emergenza opportunamente
predisposto. In caso di incendio od emergenza in genere, il personale
indicato deve essere istruito a svolgere almeno le seguenti azioni:
applicare le istruzioni contenute nel piano di emergenza, con
particolare riferimento alle comunicazioni da inviare ed allarmi da
attivare ;
contribuire efficacemente all'evacuazione di tutti gli utenti
dell'attivita' ricettiva;
utilizzare i mezzi di estinzione in attesa dei soccorsi;
collaborare con il personale degli enti esterni di soccorso.
B.1.4 - Atlante di caratterizzazione antincendio
Il responsabile dell'attivita' e' tenuto a realizzare e a
mantenere costantemente aggiornato l'insieme delle mappe di
caratterizzazione antincendio dell'insediamento, che consentono di
identificare e caratterizzare almeno i seguenti aspetti:
contesto;
accessibilita';
viabilita' interna;
distribuzione interna dei comparti e delle varie zone omogenee;
mappa dei comparti con codifica dei relativi scenari
incidentali, indicazione delle zone di interdipendenza perimetrale e
codifica dello scenario emergenziale di riferimento per
l'insediamento
punti di criticita' specifica;
dotazioni e impianti di sicurezza e antincendio;
zone di sicurezza relative interne ed esterne;
attivita', aree e locali a rischio specifico.
L'atlante costituisce una misura di sicurezza finalizzata alla
conoscenza dei rischi e alla gestione della sicurezza antincendio ed
e' parte integrante ed essenziale del piano di emergenza ed
evacuazione. L'atlante e' utilizzato come strumento di riferimento
conoscitivo nella pianificazione ed attuazione delle esercitazioni
antincendio.
B.1.5 - Registro della sicurezza
Il responsabile dell'attivita' e' tenuto a predisporre e tenere
aggiornato il registro dei controlli periodici di cui alla vigente
normativa.
Una sezione di tale registro deve essere predisposta per
documentare e tenere sotto controllo il deposito di recipienti
portatili di GPL qualora affidati in custodia dagli utenti.
B.1.6 - Piano di emergenza ed evacuazione
Il responsabile dell'attivita' e' tenuto a predisporre un piano
di emergenza ed evacuazione sulla base dei criteri contenuti nei
decreti emanati a norma dell'articolo 46 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81. E' opportuno, inoltre, che le procedure di
sicurezza siano direttamente riferite agli elementi riportati
nell'atlante di caratterizzazione antincendio e riguardino anche la
gestione degli eventuali raccordi con soggetti esterni qualora
necessari.
Nel piano di emergenza devono essere descritte:
procedure di allarme: modalita' di allarme, informazione agli
occupanti, modalita' di diffusione dell'ordine di evacuazione;
procedure di comunicazione interna e verso gli enti di soccorso
pubblico: devono essere chiaramente definite modalita' e strumenti di
comunicazione tra gli addetti del servizio antincendio, individuate
le modalita' di chiamata del soccorso pubblico e le informazioni da
fornire alle squadre di soccorso;
procedure di primo intervento antincendio, che devono prevedere
le azioni della squadra antincendio per lo spegnimento di un
principio di incendio, per l'assistenza degli occupanti nella
evacuazione, per la messa in sicurezza delle apparecchiature o
impianti;
procedure per l'esodo degli occupanti e azioni di facilitazione
dell'esodo;
procedure per assistere occupanti con ridotte o impedite
capacita' motorie, sensoriali e cognitive o con specifiche
necessita'.
In relazione alle azioni previste, alle presenze effettive ed
alla loro distribuzione nell'ambito dell'insediamento ricettivo, il
piano di emergenza deve identificare un adeguato numero di persone
incaricate di attuare le procedure previste. Il numero complessivo di
personale designato alla gestione delle emergenze deve essere
congruo, in relazione alle azioni previste dalla pianificazione di
emergenza, alle turnazioni e alle assenze ordinariamente prevedibili.
Per numero di presenze effettive deve intendersi il numero di
ospiti registrati dalla struttura ricettiva.
B.2. - Precauzioni
Le precauzioni sono misure di sicurezza finalizzate a
minimizzare:
a) la presenza delle sorgenti di incendio;
b) le condizioni che predispongono all'attivazione
dell'incendio;
c) le occasioni di attivazione dell'incendio.
Il responsabile dell'attivita' deve prendere i necessari
provvedimenti affinche' vengano adottate le precauzioni indicate nei
punti B.2.1, B.2.2 e B.2.3.
B.2.1 - Precauzioni base nelle zone classificate A, B, C, D ed E
non accendere fuochi (ad esclusione di quelli delle
apparecchiature di cottura) all'interno delle unita' abitative;
e' vietato di utilizzare barbecue alimentati a legna e/o
carbonella a ridosso delle unita' abitative;
tutti i dispositivi di cottura (griglie/fornelli) devono essere
tenuti ad opportuna distanza dai teli delle tende;
le aree comprese tra le tende siano tenute pulite, in ordine e
non utilizzate come aree deposito di materiale combustibile o
infiammabile;
sia predisposta idonea cartellonistica in multilingue,
contenente precauzioni di prevenzione ed istruzioni per la
segnalazione di emergenza incendio.
B.2.2 - Precauzioni specifiche per le zone classificate B, C ed E
non accendere fuochi (ad esclusione di quelli delle
apparecchiature di cottura) al di fuori degli appositi punti fuoco;
la vegetazione secca del sottobosco, il fogliame, gli aghi di
pino, i pappi di pioppo, ecc. devono essere rimossi in modo da
evitare predisposizioni che facilitino l'innesco e la propagazione
radente;
la vegetazione del sottobosco deve essere mantenuta ad
un'altezza tale da prevenire l'eventuale innesco della chioma degli
alberi in caso di incendio.
B.2.3 - Precauzioni particolari e aggiuntive
a) Zone classificate D ed E
e' vietato parcheggiare auto a ridosso delle unita'
abitative.
b) Piazzole stoccaggio rifiuti
la distanza di protezione delle piazzole ecologiche di
stoccaggio dei contenitori dei rifiuti da unita' abitative deve
essere congrua ad impedire la propagazione di incendi e, comunque,
non inferiore a 10 m.
c) Locali ed impianti tecnologici
gli impianti tecnologici devono essere progettati,
realizzati, mantenuti e verificati in conformita' alla regola
dell'arte;
i locali tecnologici devono essere mantenuti sgombri da
materiale in deposito, debitamente illuminati e ventilati in
relazione alle specifiche esigenze d'uso;
deve essere mantenuta una distanza di sicurezza tra i locali
tecnologici e le unita' abitative da valutare in relazione alla
specificita' degli stessi.
d) Detenzione recipienti gas
i recipienti portatili di GPL devono essere installati in
posizione verticale fuori terra, con la valvola in alto, protetti da
possibili urti accidentali e dai raggi solari, con valvola di
intercettazione facilmente accessibile;
il collegamento tra i recipienti portatili di GPL, il
riduttore di pressione e l'apparecchio utilizzatore, deve essere
realizzato mediante idonea tubazione, in conformita' alla regola
dell'arte;
e' vietato compiere operazioni di travaso di recipienti
portatili di GPL, o dagli stessi a serbatoi di vetture alimentate a
GPL.
e) Punti fuoco
Possono essere predisposte delle aree dedicate all'accensione di
fuochi con le seguenti caratteristiche e precauzioni:
essere muniti di opportune protezioni laterali incombustibili
ovvero di pavimento incombustibile di profondita' non inferiore di 2
m rispetto al perimetro del piano cottura;
ripulitura del terreno da materiale combustibile;
creazione di ripari dal vento;
spegnimento del fuoco prima dell'allontanamento dall'area.
B.3 - Comunicazioni
Le misure di sicurezza relative alle comunicazioni sono volte a
garantire:
a) la comunicazione utente→gestore;
b) la comunicazione gestore→utente;
c) la comunicazione addetto↔addetto per coordinamento
emergenza.
Le misure sono definite con riferimento ai seguenti criteri ed
esigenze:
garantire un punto di riferimento in caso di emergenza per
utenti e soccorritori esterni;
fornire strumenti di segnalazione dell'emergenza;
disporre di strumenti di allertamento degli utenti;
disporre di sistemi di comunicazione tra gli addetti del
servizio di sicurezza interno per garantire il coordinamento degli
interventi.
B.3.1 - Misure di sicurezza
Le misure di sicurezza sono definite in funzione della categoria
antincendio dell'insediamento nei prospetti B.1 e B.2. Le
caratteristiche delle singole misure richieste sono definite nel
punto B.3.2.
Prospetto B.1 - Misure minime negli insediamenti di categoria A, B e
C
Parte di provvedimento in formato grafico
Prospetto B.2 - Misure minime negli insediamenti di categoria D ed E
Parte di provvedimento in formato grafico
B.3.2 - Caratteristiche delle singole misure
Presidio fisso
Il presidio fisso e' un luogo interno all'insediamento ricettivo
debitamente segnalato e permanentemente presidiato (Reception,
Uffici, Presidio Security, ecc.) in grado di raccogliere, valutare e
gestire le situazioni di emergenza che si possono verificare
nell'ambito dell'attivita' ricettiva durante l'apertura della stessa.
Il personale preposto al presidio fisso deve essere in grado di
interloquire con gli utenti nelle lingue estere piu' frequenti in
base alla provenienza degli stessi.
Il presidio fisso deve disporre di idonei sistemi e/o mezzi di
comunicazione con il personale addetto alla gestione della sicurezza
e con i soccorritori esterni.
Il presidio fisso deve essere, preferibilmente, ubicato in zona
di sicurezza relativa.
Punto segnalazione emergenze
Il punto di segnalazione emergenze e' un presidio fisso o un
terminale di un sistema fisso di segnalazione e/o comunicazione
installato all'interno dell'insediamento ricettivo debitamente
illuminato e segnalato, attraverso il quale e' possibile trasmettere
una segnalazione remota di emergenza al presidio fisso.
L'autonomia minima dell'alimentazione di sicurezza del sistema
fisso di segnalazione deve essere di almeno trenta minuti.
Dispositivi di allertamento
I dispositivi di allertamento sono sistemi che consentono la
diffusione di avvisi e segnali di allarme allo scopo di dare avvio
alle procedure di emergenza nonche' alle connesse operazioni di
allontanamento dalle aree critiche verso le zone di sicurezza
relativa. Possono essere megafoni ovvero sistemi di diffusione sonora
di tipo mobile o fisso.
L'autonomia minima dell'alimentazione di sicurezza del sistema di
diffusione sonora deve essere di almeno 30 minuti.
Dispositivi di comunicazione operativa di emergenza
Al fine di garantire un buon coordinamento delle operazioni di
emergenza e' preferibile l'impiego di radio ricetrasmittenti che
permettano una comunicazione punto-multipunto.
B.4 - Misure per l'allontanamento
Le misure di sicurezza relative all'allontanamento sono volte a:
a) facilitare l'allontanamento dalle zone interessate dagli
effetti avversi dell'evento incidentale;
b) garantire una adeguata assistenza all'esodo.
Le misure di sicurezza, in particolare, sono ricondotte ai
seguenti criteri ed esigenze:
usufruire della presenza di idonee facilitazioni per
l'individuazione e la percorribilita' delle vie d'allontanamento;
agevolare e assistere le persone coinvolte nell'allontanamento
dalle aree critiche fino alle zone di sicurezza relativa.
B.4.1 - Misure minime per tutte le categorie di insediamenti
Prospetto B.3 - Misure minime di facilitazione all'allontanamento per
tutte le categorie di insediamenti
Parte di provvedimento in formato grafico
B.4.2 - Caratteristiche delle singole misure
Segnaletica e planimetrie orientative
La segnaletica di sicurezza deve essere idonea a facilitare
l'esodo e costituire efficace riferimento per l'orientamento e la
localizzazione dei percorsi di allontanamento, del presidio fisso e
delle zone di sicurezza relativa. La segnaletica deve essere
integrata da planimetrie orientative da ubicare in punti opportuni
dell'insediamento (in prossimita' dell'ingresso, in corrispondenza di
punti di ritrovo e delle principali aree di smistamento
distributivo). Le informazioni essenziali sulle vie di allontanamento
devono essere riportate sulla documentazione informativa che viene
fornita agli ospiti. Oltre che in italiano le informazioni devono
essere redatte anche nelle principali lingue estere, tenendo conto
della clientela abituale della struttura ricettiva. Deve sempre
essere riportato il numero di emergenza interna.
Illuminazione di sicurezza delle vie di allontanamento
Al fine di facilitare l'allontanamento dalle aree a campeggio in
situazioni di emergenza deve essere presente un sistema di
illuminazione lungo le vie utilizzate per l'esodo nonche' delle zone
di sicurezza relativa con livello di illuminamento non inferiore a 2
lux. L'illuminamento deve essere garantito anche in assenza di
alimentazione di rete; l'autonomia minima della alimentazione di
sicurezza del sistema di illuminazione deve essere almeno di un'ora.
Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma. Il
dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo
automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore.
Nelle aree a campeggio l'alimentazione di sicurezza del sistema di
illuminazione puo' essere ad interruzione media (≤ 15s).
Addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle
emergenze
Il personale addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio
e gestione delle emergenze deve essere in possesso dell'attestato di
idoneita' tecnica di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 512.
Il suddetto personale deve essere dotato dell'equipaggiamento e
dei dispositivi necessari per svolgere al meglio i propri compiti e
per essere facilmente identificabile.
B.5 - Contrasto
Le misure di sicurezza relative all'azione di contrasto sono
volte a consentire:
a) l'azione di contrasto e spegnimento degli incendi;
b) l'azione di contenimento per evitare la propagazione;
c) l'efficace intervento di enti esterni (VVF, Servizi
Forestali, Protezione Civile, Ente Parco, ecc.).
Le misure di sicurezza sono definite con riferimento ai seguenti
criteri ed esigenze:
disporre in modo diffuso di idonee dotazioni di base;
disporre di risorse sufficienti ed idonee per poter attuare un
primo intervento da parte degli addetti preposti alla lotta
antincendio;
disporre di un numero adeguato di addetti alla lotta
antincendio, muniti di idonei dispositivi ed attrezzature
d'intervento in grado di operare sugli scenari emergenziali
potenziali presenti nell'insediamento;
garantire un idoneo approvvigionamento idrico per i mezzi degli
enti esterni di soccorso ed interni mobili;
disporre delle misure di cui ai punti precedenti per tutto il
periodo di apertura dell'insediamento ricettivo.
B.5.1 - Dotazioni di base
Le aree dell'insediamento devono essere dotate di un adeguato
numero di estintori di tipo omologato, distribuiti in modo uniforme
nell'area da proteggere.
Gli stessi devono essere ubicati in posizioni facilmente
accessibili, visibili e segnalate in modo che la distanza che la
persona deve percorrere per utilizzarli non sia superiore a 30 m. Gli
estintori devono essere del tipo polivalente con capacita'
estinguente non inferiore a 34A 113B.
Gli estintori a protezione di aree ed impianti a rischio
specifico devono avere agenti estinguenti di tipo idoneo all'uso
previsto.
In prossimita' di ogni punto fuoco dovra' essere tenuto almeno un
estintore con capacita' estinguente non inferiore a 34A 113B.
B.5.2 - Risorse per il primo intervento
Le risorse per il primo intervento possono essere di tipo fisso
o, in alternativa, di tipo mobile.
Nel caso in cui l'insediamento sia dotato di una rete idrica
antincendio realizzata in data antecedente l'entrata in vigore del
presente decreto, la stessa dovra' presentare almeno i requisiti
prestazionali minimi previsti nel prospetto B.4.
Qualora non sia presente una rete idrica antincendio ovvero la
stessa abbia caratteristiche inferiori a quelle previste nel
prospetto B. 4, dovranno essere garantite risorse idriche per il
primo intervento con dispositivi antincendio mobili, debitamente
predisposti, aventi caratteristiche minime almeno pari a quelle
riportate nel prospetto B.4.
Qualora la rete idrica antincendio venga realizzata ex novo
dovra' rispettare quanto al riguardo previsto per le nuove attivita',
senza l'obbligo di realizzare l'approvvigionamento idrico di cui al
successivo punto B.5.3.
Prospetto B.4 - Risorse minime di primo intervento per le varie
categorie di insediamento
Parte di provvedimento in formato grafico
In alternativa alle risorse minime di primo intervento con
dispositivi antincendio mobili indicate nel prospetto B.4 possono
essere previste altre tipologie di sistemi e/o dispositivi con
prestazioni non inferiori a quelle indicate nel prospetto medesimo
(ad esempio, dispositivi ad alta capacita' di spegnimento), in
funzione delle diverse categorie e livelli di vulnerabilita'
funzionale, da documentare nell'ambito della valutazione del progetto
di prevenzione incendi.
B.5.3 - Approvvigionamento idrico
Le fonti idriche per l'approvvigionamento dei mezzi di soccorso
esterni (VV.F., servizi forestali, protezione civile, ente parco,
ecc.) ed interni mobili, possono essere costituite da una riserva
idrica (serbatoio/i, piscina/e, lago, mare, ecc.) o, in alternativa,
da uno o piu' idranti alimentati da rete idrica pubblica o privata
raggiungibili con un percorso massimo di 500 m dai confini
dell'attivita'.
Le caratteristiche minime di tali risorse sono definite per le
varie categorie di insediamento nel prospetto B.5.
Prospetto B.5 - Fonti minime di approvvigionamento idrico per le
varie categorie di insediamento e per il rifornimento dei mezzi
mobili
Parte di provvedimento in formato grafico
Le fonti di approvvigionamento idrico di cui al prospetto B. 5
devono essere disponibili nell'ambito o in prossimita'
all'insediamento ricettivo; le stesse devono essere ubicate in
posizione segnalata e facilmente accessibile ai mezzi esterni di
soccorso e a quelli interni di tipo mobile; l'acqua deve essere
facilmente prelevabile dai mezzi di soccorso e/o mobili.
B.5.4 - Dotazioni minime per il personale addetto alla lotta
antincendio
Il personale addetto alla lotta antincendio deve essere dotato di
idoneo equipaggiamento, dei dispositivi di protezione individuale,
utensili ed attrezzature e di ogni altro mezzo o dispositivo
necessario a fronteggiare i potenziali scenari emergenziali (di
natura antropica, boschiva o connessi a criticita' particolari) in
modo che sia garantita l'auto-protezione e l'efficacia delle azioni
di contrasto e/o contenimento dell'evento, tenuto conto delle varie
condizioni operative ed ambientali (diurne e notturne) e in rapporto
ai mezzi manuali, automatici, fissi e/o mobili impiegati.
B.6 - Quadro riassuntivo delle misure di sicurezza
Il prospetto B.6 riepiloga le misure di sicurezza da adottare a
seconda della categoria antincendio dell'insediamento ricettivo.
Prospetto B.6 - Riepilogo delle misure di sicurezza previste per le
varie categorie antincendio
Parte di provvedimento in formato grafico
(1) Zona che presenta diverse tipologie di unita' abitative di
riferimento ma disposte con una distribuzione omogenea MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 2 luglio 2019
Modifiche al decreto 28 febbraio 2014 in materia di regola tecnica di
prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e
l'esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta
(campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacita' ricettiva
superiore a 400 persone. (19A04572)
(GU n.162 del 12-7-2019)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 recante il
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229», e successive modificazioni, e in
particolare l'articolo 16, comma 4;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151 concernente il «Regolamento recante semplificazione della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi,
a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, recante
le «Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle
istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla
documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151»,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 201
del 29 agosto 2012;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 28 febbraio 2014,
recante la «Regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico
- ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con
capacita' ricettiva superiore a 400 persone», pubblicato nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 61 del 14 marzo 2014;
Ritenuto necessario aggiornare la vigente regola tecnica di
prevenzione incendi sulla base degli aggiornamenti normativi nel
frattempo intervenuti nonche' porre rimedio ad alcune criticita'
applicative segnalate dalle associazioni di categoria, relativamente
agli aspetti correlati all'individuazione degli addetti incaricati
della gestione delle emergenze e dei dispositivi antincendio mobili;
Ravvisata l'opportunita', in ragione dell'entita' delle modifiche
apportate, di sostituire integralmente l'allegato al decreto del
Ministro dell'interno del 28 febbraio 2014, anche per favorire una
piu' immediata lettura del testo;
Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale tecnico
scientifico per la prevenzione incendi di cui all'articolo 21 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
Decreta:
Art. 1
Modifiche alla regola tecnica di prevenzione incendi allegata al
decreto del Ministro dell'interno del 28 febbraio 2014.
1. E' approvato l'allegato 1, che costituisce parte integrante del
presente decreto, che modifica la regola tecnica di prevenzione
incendi per la progettazione, la costruzione e l' esercizio delle
strutture turistico - ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi
turistici, ecc.) con capacita' ricettiva superiore a 400 persone di
cui al decreto del Ministro dell'interno del 28 febbraio 2014.
2. L'allegato 1 di cui al comma 1 sostituisce integralmente
l'allegato al decreto del Ministro dell'interno del 28 febbraio 2014.
Art. 2
Modifiche al decreto del Ministro dell'interno del 28 febbraio 2014
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste
all'articolo 6, comma 2, lettera a) del decreto del Ministro
dell'interno del 28 febbraio 2014, il termine «B.4.4» e' sostituito
da «B.4.2».
Art. 3
Disposizioni transitorie e finali
1. Per le attivita' in regola con gli adempimenti previsti dal
decreto del Ministro dell'interno del 28 febbraio 2014 ovvero che
abbiano pianificato interventi di adeguamento alle disposizioni
contenute nel citato decreto, il presente decreto non comporta
adempimenti.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 2 luglio 2019
Il Ministro dell'interno: Salvini
Allegato 1
(Articolo 1, comma 1)
Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione,
costruzione ed esercizio delle strutture turistico-ricettive in
aria aperta quali campeggi, villaggi turistici e simili con
capacita' ricettiva superiore a 400 persone
(articolo 3, comma 1)
Titolo I
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE IN ARIA
APERTA QUALI CAMPEGGI, VILLAGGI TURISTICI E SIMILI CON CAPACITA'
RICETTIVA SUPERIORE A 400 PERSONE
1. - Generalita'
1.1- Termini, definizioni e tolleranze dimensionali
Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si
rimanda al decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983,
recante i «Termini, definizioni generali e simboli grafici di
prevenzione incendi», pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana n. 339 del 12 dicembre 1983. Ai fini del presente
titolo I si definiscono:
a. Unita' abitative fisse: unita' abitative non immediatamente
mobili o non rapidamente smontabili (bungalow, chalet, case mobili,
ecc.).
b. Unita' abitative prontamente rimovibili: unita' abitative
immediatamente mobili o rapidamente smobilitabili (tende, caravan,
camper, ecc.).
c. Aree di sicurezza: zone dell'insediamento ricettivo (anche
esterne ad esso) opportunamente segnalate (anche costituite da piazze
o strade) con funzione di punto di raccolta in caso di emergenza in
grado di contenere tutti gli utenti della struttura (densita' di
affollamento massima di 2 persone/mq). Le aree di sicurezza possono
essere costituite anche da aree attrezzate per lo sport (campi di
calcio, calcetto, tennis, ecc.).
d. Punto fuoco: luogo dell'insediamento ricettivo, all'aperto,
opportunamente allestito dal gestore per la cottura dei cibi con
barbecue, griglia od altri sistemi a fiamma libera.
e. Capacita' ricettiva: numero delle persone che possono
essere ospitate in una struttura turistico - ricettiva in aria
aperta. Il conteggio risulta dal numero di piazzole attrezzate per la
sistemazione delle unita' abitative prontamente rimovibili
considerando la presenza di 4 ospiti per ogni piazzola oltre al
numero di persone ospitate nelle unita' abitative fisse, ovvero il
numero di persone indicato nell'autorizzazione amministrativa ad
esercire.
f. Area di insediamento ricettivo: area composta dall'insieme
delle zone destinate all'insediamento delle unita' abitative e di
servizio e zone di pertinenza, opportunamente delimitata e/o
recintata con staccionate e simili.
g. Piazzola: area destinata all'installazione di una unita'
abitativa con relative pertinenze e accessori (veranda, tendalino,
ecc.). La superficie e' determinata dal gestore della struttura
ricettiva o da regolamenti di settore qualora esistenti.
h. Isola: insieme di piazzole contigue disposte al massimo su
due file.
i. Blocco: insieme di isole separate da uno spazio carrabile.
1.2 - Rinvio a disposizioni e criteri di prevenzione incendi
Per i luoghi, le aree e gli impianti a rischio specifico, salvo
quanto diversamente previsto nella presente regola tecnica, si
applicano le specifiche disposizioni di prevenzione incendi o, in
mancanza di esse, i criteri tecnici generali di prevenzione incendi
di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
1.3 - Classificazione
In base alla loro capacita' ricettiva le strutture turistico -
ricettive in aria aperta si dividono in:
tipo 1: strutture con capacita' ricettiva sino a 400 persone
(non rientranti nell'ambito di applicazione della presente regola
tecnica);
tipo 2: strutture con capacita' ricettiva compresa fra 401 e
3.000 persone;
tipo 3: strutture con capacita' ricettiva superiore a 3.000
persone.
Capo I
Attivita' di nuova costruzione
2. Ubicazione
2.1 - Distanze di sicurezza
Le aree di insediamento delle strutture ricettive in aria aperta
devono essere ubicate nel rispetto delle distanze di sicurezza,
stabilite dalle disposizioni vigenti, da altre attivita' che
comportino rischi di esplosione od incendio. Ai fini del calcolo
della distanza, tali aree sono da intendersi come zone soggette ad
affollamento di persone. Le distanze di sicurezza sono da considerare
rispetto alle strutture fisse e alle unita' abitative, anche se di
tipo mobile presenti nell'insediamento.
In presenza di zone boscate, pinete, vegetazione bassa, ecc. le
aree da adibire a strutture ricettive in aria aperta devono essere
opportunamente distanziate con fasce di protezione di larghezza pari
a quella riportata nella tabella 1 in relazione alle caratteristiche
della vegetazione.
Tabella 1 - Distanze di protezione
=======================================================
| Tipo di vegetazione | Distanze* (m) |
+===============================+=====================+
| Pascolo cespugliato | 10 |
+-------------------------------+---------------------+
| Macchia bassa/media | 15 |
+-------------------------------+---------------------+
| Macchia alta/sterpi | 20 |
+-------------------------------+---------------------+
| Bosco diradato | 20 |
+-------------------------------+---------------------+
| Bosco non diradato/pinete | 30 |
+-------------------------------+---------------------+
(*) le distanze sono riferite rispetto alle unita' abitative e alle
strutture fisse
La tipologia di vegetazione, ove presente, deve risultare da
apposita attestazione.
Le fasce di protezione devono essere costituite da terreno
completamente privo di vegetazione (od opportunamente diserbato).
Nella larghezza delle fasce potranno essere comprese strade, aree
sportive, ecc.
2.2 - Accesso all'area
Le strutture turistico - ricettive in aria aperta devono essere
permanentemente accessibili ai veicoli dei servizi di emergenza. Per
consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del fuoco,
gli accessi alle aree dove sorgono gli insediamenti devono avere i
seguenti requisiti minimi:
larghezza: 3,50 m;
altezza libera: 4 m;
raggio di svolta: 13 m;
pendenza: non superiore al 10 %;
resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse
anteriore, 12 sull'asse posteriore, passo 4 m).
Gli automezzi devono poter raggiungere almeno l'ingresso
dell'insediamento ricettivo e comunque le aree di sicurezza nonche'
il parcheggio ospiti all'esterno. Per le strutture turistico -
ricettive in aria aperta di tipo 3 deve essere possibile la
percorrenza della viabilita' principale interna all'area
dell'insediamento ricettivo.
2.3 - Sistemazione interna
Nelle aree dell'insediamento ricettivo destinate a campeggio
devono essere chiaramente indicate le piazzole per le unita'
abitative fisse e/o prontamente rimovibili.
La sistemazione dell'area interna deve essere effettuata in modo
da limitare la propagazione degli incendi.
In particolare, la distribuzione interna dovra' rispondere ai
seguenti requisiti:
ogni blocco puo' essere costituito al massimo da 30
camper/caravan oppure da 60 tende;
ogni isola puo' essere costituita al massimo da 10
camper/caravan oppure da 20 tende. Sono possibili anche isole miste
con il rapporto 1 a 2 dei camper/caravan con le tende;
tra i vari blocchi deve essere lasciata un'area libera di
larghezza pari ad 8 m misurata dal filo esterno dei caravan/camper o
le tende (ad esclusione dei tiranti);
tra le varie isole deve essere lasciata un'area libera di
larghezza pari a 6 m.
Ai fini della distribuzione interna le unita' abitative fisse
sono equiparate ai camper/caravan.
Inoltre vengono prescritte le seguenti ulteriori misure di
sicurezza:
il punto fuoco dovra' essere previsto in area completamente
diserbata per una fascia di larghezza almeno 5,0 m intorno al suo
perimetro. La distanza del punto fuoco dalle tende o caravan/camper o
da strutture fisse realizzate con materiali combustibili dovra'
essere di almeno 10 m.
l'area di sicurezza deve essere sufficientemente distante dalle
unita' abitative e dalle aree boscate. Di norma dovranno essere
tenute distanze da tali aree (riferite al perimetro) pari ad almeno
quelle indicate nella tabella 1, mentre dalle unita' abitative fisse
e/o mobili la distanza minima dovra' essere non inferiore a 5 m.
3. Caratteristiche costruttive
3.1 - Resistenza al fuoco delle strutture
Per le strutture fisse a servizio dell'attivita', ad eccezione
delle unita' abitative fisse realizzate con materiali e/o strutture
combustibili, salvo quanto diversamente previsto nella presente
regola tecnica, si applicano le disposizioni previste nei decreti del
Ministro dell'interno 16 febbraio 2007 e 9 marzo 2007.
4. Misure per l'evacuazione in caso di emergenza
4.1 - Percorsi ed uscite di emergenza
Da ogni unita' abitativa deve essere possibile raggiungere l'area
di sicurezza attraverso un sistema organizzato di percorsi
opportunamente indicati.
In presenza di recinzione dell'area dell'insediamento ricettivo
devono essere previsti almeno 2 varchi di uscita in posizione
ragionevolmente contrapposta, con barriere ovvero cancelli aventi
possibilita' di apertura dall'interno. I varchi, di larghezza non
inferiore a 2 moduli, devono essere dimensionati per una capacita' di
deflusso non superiore a 250 persone/modulo.
Per strutture ricettive in aria aperta di tipo 3 devono essere
previsti almeno 3 varchi di uscita.
Uno dei varchi puo' coincidere con l'accesso carrabile all'area
ricettiva a condizione che il cancello di chiusura sia apribile
dall'interno.
5. Attivita' accessorie
5.1 - Locali adibiti a depositi e depositi all'aperto
Nell'area della struttura turistico - ricettiva in aria aperta,
e' consentita la presenza di locali isolati destinati a deposito di
materiali combustibili. Ove detti depositi fossero adiacenti ad altre
strutture di servizio dell'attivita', la separazione deve avvenire
tramite strutture resistenti al fuoco del tipo almeno REI/EI 60
ovvero compatibili con il carico d'incendio ivi presente. Per i
locali al chiuso con carico d'incendio specifico superiore ai 450
MJ/mq deve essere installato un impianto automatico di rivelazione ed
allarme di incendio. La ventilazione naturale di detti locali al
chiuso non deve essere inferiore ad 1/40 della superficie in pianta.
I locali devono avere esclusivamente accesso dall'esterno.
In prossimita' dell'accesso al locale deve essere installato un
estintore di capacita' estinguente pari ad almeno 34A 113 B.
I depositi di sostanze combustibili (attrezzature, legname,
imballi, scarti di vegetazione, ecc.) devono essere distanti almeno
10 m dalle unita' abitative ed aree di ritrovo. Possono essere
previste distanze inferiori qualora l'area di deposito sia protetta
da impianto idrico antincendio.
Anche per il deposito rifiuti solidi urbani e/o raccolta
differenziata dovranno essere previste le medesime distanze di
sicurezza.
5.2 - Depositi di sostanze infiammabili
I depositi fissi di gas combustibili devono rispondere ai
requisiti previsti dal decreto del Ministro dell'interno 14 maggio
2004, recante l'«Approvazione della regola tecnica di prevenzione
incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di
petrolio liquefatto con capacita' complessiva non superiore a 13 m³»,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 120
del 24 maggio 2004, tenendo conto nella determinazione delle distanza
di sicurezza che l'area a campeggio e' da considerare soggetta ad
affollamento di persone.
A servizio della struttura turistico - ricettiva in aria aperta,
qualora necessario, deve essere previsto almeno un deposito per
recipienti portatili di gpl di adeguata categoria, in cui custodire
eventuali bombole affidate al gestore dagli utenti. Il deposito
dovra' essere realizzato in conformita' alle vigenti disposizioni in
materia di prevenzione incendi.
5.3 - Parcheggi all'aperto
Le aree di parcheggio degli ospiti interne all'area
dell'insediamento ricettivo devono essere realizzate su piazzali
privi di vegetazione secca e con una fascia di rispetto
opportunamente libera e diserbata di larghezza pari a quella indicata
in tabella 1. Ove vi fossero motivi ostativi per il rispetto di tale
distanza, questa potra' essere inferiore, fino alla meta' di quella
stabilita, nel caso in cui l'area di parcheggio e' protetta da un
impianto idrico antincendio.
5.4 - Punti fuoco
I punti fuoco devono essere muniti di opportune protezioni
laterali incombustibili ovvero di pavimento incombustibile di
profondita' non inferiore di 2 m rispetto al perimetro del piano
cottura.
In prossimita' di ognuno di essi, dovra' essere posizionato
almeno un estintore con capacita' estinguente non inferiore a 34 A
113B.
6. Servizi tecnologici
6.1 - Impianti elettrici
Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformita'
alla legge 1° marzo 1968, n. 186.
Ai fini della prevenzione degli incendi, gli impianti elettrici:
non devono costituire causa primaria di incendio o di
esplosione;
non devono fornire alimento o via privilegiata di propagazione
degli incendi. Il comportamento al fuoco della membratura deve essere
compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali;
devono essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non
provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza);
devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in posizioni
ben visibili, facilmente accessibili, manovrabili in sicurezza e
devono riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.
Le aree della struttura turistico - ricettiva in aria aperta, in
particolare le vie di circolazione, devono essere illuminate durante
i periodi di oscurita'. In caso di interruzione dell'energia
elettrica deve essere prevista un'illuminazione sussidiaria in grado
di garantire almeno 2 lux lungo le vie, le strade e i vialetti da
utilizzare per l'esodo, nonche' dell'area di sicurezza e della zona
parcheggio esterno. Sono ammesse singole lampade con alimentazione
autonoma.
I seguenti sistemi utenza devono disporre di impianti di
sicurezza:
a) illuminazione;
b) allarme;
c) rivelazione;
d) impianti di estinzione incendi.
La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve essere
attestata con le procedure previste dalle disposizioni regolamentari
vigenti. L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad
interruzione breve (≤ 0,5 s) per gli impianti di rivelazione, allarme
e illuminazione e ad interruzione media (≤ 15 s) per l'impianto
idrico antincendio.
Nelle aree a campeggio l'alimentazione di sicurezza
dell'illuminazione puo' essere ad interruzione media (≤ 15 s).
Il dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo
automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore.
L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve consentire lo
svolgimento in sicurezza del soccorso e dello spegnimento per il
tempo necessario; in ogni caso l'autonomia minima viene stabilita per
ogni impianto come segue:
rivelazione e allarme: trenta minuti;
illuminazione di sicurezza: un'ora;
impianti idrici antincendio: un'ora.
7. Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi
I mezzi e gli impianti di estinzione degli incendi devono essere
realizzati ed installati a regola d'arte, conformemente alle vigenti
norme di buona tecnica e a quanto di seguito indicato.
7.1 - Estintori
Le aree a campeggio devono essere dotate di un adeguato numero di
estintori portatili, di tipo omologato, distribuiti in modo uniforme
nell'area da proteggere; devono essere ubicati in posizione
facilmente accessibile e visibile in modo che la distanza che una
persona deve percorrere per utilizzarli non sia superiore a 30 m. Gli
estintori devono essere del tipo polivalente con capacita'
estinguente minima 34A 113B.
7.2 - Rete di idranti antincendio
L'area di insediamento delle strutture turistico - ricettive in
aria aperta deve essere dotata di apposita rete di idranti
antincendio progettata, installata, collaudata e gestita secondo
regola d'arte ed in conformita' alle direttive di cui al decreto del
Ministero dell'interno 20 dicembre 2012.
Ai fini dell'applicazione della norma UNI 10779, i parametri per
il dimensionamento dell'impianto sono cosi' definiti:
tipo 2 = livello di pericolosita' 2, con installati solo
idranti a muro o naspi;
tipo 3 = livello di pericolosita' 2, con installati solo
idranti soprasuolo.
L'alimentazione idrica deve essere almeno di tipo singolo
superiore, come definita dalla UNI EN 12845, per le attivita'
ricettive di tipo 3.
8. Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme
8.1 - Generalita'
Nelle zone o aree in cui e' prevista l'installazione di impianto
fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi, questo
deve essere progettato, installato, collaudato e gestito in
conformita' alla regola dell'arte ed in conformita' alle direttive di
cui al decreto del Ministero dell'interno 20 dicembre 2012.
L'area a campeggio comunque deve essere dotata di segnalatori del
tipo a pulsante manuale opportunamente distribuiti ed ubicati a
distanza reciproca non superiore a 80 m.
8.2 - Caratteristiche
La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei
rivelatori o pulsanti deve determinare una segnalazione ottica ed
acustica di allarme di incendio presso un luogo presidiato durante le
ore di attivita'. L'impianto di rivelazione deve consentire
l'eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme, in
posti predeterminati in un piano operativo interno di emergenza.
8.3 - Sistema di allarme
L'area dell'insediamento ricettivo deve essere munita di un
sistema di allarme acustico in grado di avvertire gli ospiti e il
personale presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio.
I dispositivi sonori devono avere caratteristiche e ubicazione tali
da poter segnalare il pericolo a tutti gli utenti. Il comando del
funzionamento simultaneo dei dispositivi sonori deve essere posto in
ambiente presidiato, sotto il continuo controllo del personale
preposto; puo' essere previsto un secondo comando centralizzato
ubicato in un locale distinto dal precedente che non presenti
particolari rischi d'incendio. Ove vi siano locali muniti di impianto
fisso di rivelazione e segnalazione d'incendio, il sistema di allarme
deve funzionare automaticamente. Il funzionamento del sistema di
allarme deve essere garantito anche in assenza di alimentazione
elettrica principale, per un tempo non inferiore a 30 minuti.
Per le strutture turistico - ricettive di tipo 3 il sistema di
allarme deve essere integrato da un sistema di diffusione sonora,
anche di tipo mobile, che consenta la diffusione di avvisi allo scopo
di dare avvio alle procedure di emergenza nonche' alle connesse
operazioni di evacuazione.
Le procedure di diffusione dei segnali di allarme devono essere
opportunamente regolamentate nel piano di emergenza.
9. Segnaletica di sicurezza
Deve essere installala la segnaletica di sicurezza, espressamente
finalizzata alla sicurezza antincendio, conforme al decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che indichi fra l'altro:
i percorsi e le uscite di esodo;
l'ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione incendi;
il divieto di accendere fuochi in prossimita' delle unita'
abitative;
i pulsanti di sgancio dell'alimentazione elettrica;
i punti di intercettazione del gas;
i pulsanti manuali di allarme.
10. Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio
L'organizzazione e la gestione della sicurezza deve rispondere ai
criteri contenuti nei decreti emanati a norma dell'articolo 46 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
10.1 - Generalita'
Il responsabile dell'attivita' deve provvedere affinche' nel
corso della gestione non vengano alterate le condizioni di sicurezza,
ed in particolare che:
sui percorsi e vie di uscita non siano collocati ostacoli
(depositi vari, parcheggio di mezzi, attrezzature, ecc.) che possano
intralciare l'evacuazione delle persone e la circolazione dei mezzi
riducendo la larghezza o che costituiscano rischio di propagazione
dell'incendio;
siano presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione
di situazioni particolari, quali manutenzioni, risistemazioni ecc.;
siano mantenuti efficienti i mezzi e gli impianti antincendio,
siano eseguite tempestivamente le eventuali manutenzioni o
sostituzioni necessarie;
siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti
elettrici in conformita' a quanto previsto dalle vigenti norme;
stessa efficienza dovra' essere sempre garantita per gli impianti
tecnici;
siano mantenuti costantemente diserbate le aree di rispetto con
pulizia e manutenzione periodica, eliminazione del fogliame sparso e
vegetazione secca.
10.2 - Chiamata servizi di soccorso
I servizi di soccorso debbono poter essere avvertiti facilmente,
con la rete telefonica od in mancanza di questa con quella mobile a
condizione che sia sempre assicurata la copertura del segnale.
La procedura di chiamata deve essere chiaramente indicata, a
fianco a qualsiasi apparecchio telefonico dal quale tale chiamata sia
possibile.
L'elenco dei numeri utili, tra i quali quello di soccorso dei
Vigili del fuoco, deve essere chiaramente riportato sugli avvisi
interni inerenti la sicurezza.
10.3 - Addestramento del personale
Il responsabile dell'attivita', sulla base del piano di sicurezza
predisposto, dovra' provvedere in particolare ad una adeguata
formazione del personale sia sull'uso corretto dei mezzi disponibili
per le operazioni di primo intervento sia sull'azionamento del
sistema di allarme e successiva chiamata di soccorso.
Tali operazioni devono essere chiaramente indicate al personale
ed impartite anche in forma scritta.
Tenendo conto delle condizioni di esercizio, il personale deve
essere chiamato a partecipare almeno una volta nel corso della
stagione di apertura a riunioni di addestramento sull'uso dei mezzi
di soccorso, di allarme e di chiamata di soccorso, nonche' ad
esercitazioni antincendio (da tenersi almeno una volta a stagione)
sulla base di un piano di emergenza opportunamente predisposto.
In caso di incendio od emergenza in genere, il personale indicato
deve essere istruito a svolgere almeno le seguenti azioni:
applicare le istruzioni contenute nel piano di emergenza ad
iniziare dagli allarmi;
contribuire efficacemente all'evacuazione di tutti gli utenti
dell'attivita' ricettiva;
utilizzare i mezzi di estinzione in attesa dei soccorsi;
collaborare con il personale degli Enti esterni di soccorso.
Il personale incaricato dell'attuazione delle misure di
prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione dell'emergenza
deve essere in possesso dell'attestato di idoneita' tecnica di cui
all'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609.
10.4 - Registro della sicurezza
Il responsabile dell'attivita' e' tenuto a predisporre e tenere
aggiornato il registro dei controlli periodici di cui alla vigente
normativa.
Una sezione di tale registro deve essere predisposta per
documentare e tenere sotto controllo il deposito di recipienti
portatili di gpl, qualora affidati in custodia dagli utenti.
10.5 - Istruzioni di sicurezza
All'ingresso della struttura ricettiva devono essere esposte bene
in vista precise istruzioni relative al comportamento del personale e
degli utenti in caso di sinistro ed in particolare una planimetria
dell'area per le squadre di soccorso che deve indicare:
le vie di circolazione ed il percorso di evacuazione con i
relativi varchi sulla recinzione nonche' l'area di sicurezza;
i mezzi e gli impianti di estinzione disponibili;
i dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del
gas e dell'elettricita';
i divieti da osservare da parte degli utenti.
10.6 - Istruzioni da fornire agli utenti
Nel regolamento fornito all'ospite oltre alle informazioni di
carattere generale e di funzionamento della struttura con i relativi
servizi, un'apposita sezione deve essere dedicata alla sicurezza
antincendio che, in particolare, deve ricordare:
la limitazione del quantitativo massimo complessivo dei
recipienti portatili di gpl (max 30 kg);
il comportamento da tenere in caso di emergenza;
l'indicazione delle zone in cui e' vietato fumare;
il divieto di utilizzare candele o fornelli a gas per
l'illuminazione, nonche' le precauzioni da adottare nell'utilizzo
delle fonti di calore per la cottura dei cibi.
Oltre che in italiano, tali istruzioni devono essere redatte in
altre lingue, tenendo conto della provenienza degli ospiti abituali
della struttura ricettiva.
Oltre al regolamento dovra' essere fornita al cliente una
planimetria semplificativa della struttura con l'indicazione delle
vie di uscita e dei primi comportamenti da tenere in caso di
emergenza, ivi compreso le modalita' di allertamento della direzione
della struttura ricettiva.
Capo II
Attivita' esistenti
11. Caratteristiche dell'area
11.1 - Distanze di sicurezza
Deve essere rispettato quanto previsto al punto 2.1.
11.2 - Accesso all'area
Le strutture turistico - ricettive in aria aperta devono essere
permanentemente accessibili ai veicoli dei servizi di emergenza.
Gli automezzi devono poter raggiungere almeno l'ingresso della
struttura ricettiva e comunque l'area di sicurezza nonche' il
parcheggio ospiti utenti all'esterno. Per strutture ricettive di tipo
3 deve essere possibile la percorrenza della viabilita' principale
all'interno dell'area.
11.3 - Sistemazione interna
Deve essere rispettato quanto previsto al punto 2.3, ad
esclusione del terzo capoverso.
12. Caratteristiche costruttive
Deve essere rispettato quanto previsto al punto 3.
13. Misure per l'evacuazione in caso di emergenza
Deve essere rispettato quanto previsto al punto 4.
14. Attivita' accessorie
Deve essere rispettato quanto previsto al punto 5.
15. Servizi tecnologici
Deve essere rispettato quanto previsto al punto 6.
16. Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi
Deve essere rispettato quanto previsto al punto 7.
17. Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme
Deve essere rispettato quanto previsto al punto 8.
18. Segnaletica di sicurezza
Deve essere rispettato quanto previsto al punto 9.
19. Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio
Deve essere rispettato quanto previsto al punto 10.
Titolo II
METODO PROPORZIONALE DELLA CATEGORIZZAZIONE SOSTANZIALE AI FINI
ANTINCENDIO RELATIVO ALLE STRUTTURE TURISTICO - RICETTIVE IN ARIA
APERTA ESISTENTI, QUALI CAMPEGGI, VILLAGGI TURISTICI E SIMILI, CON
CAPACITA' RICETTIVA SUPERIORE A 400 PERSONE
Generalita'
Ai fini dei termini, definizioni e tolleranze dimensionali del
presente titolo si applicano le definizioni di cui al punto 1.1 del
Titolo I, limitatamente alle lettere a), b), d), e), f), nonche'
quelle riportate nel corpo del presente Titolo.
Scopo del presente Titolo e' la definizione di misure di
sicurezza antincendio proporzionate ai potenziali scenari incidentali
ed alle specifiche caratteristiche di vulnerabilita' funzionale e di
contesto dell'insediamento.
La proporzionalita' delle misure di sicurezza viene ottenuta in
due fasi, trattate rispettivamente nelle Parti A e B del presente
Titolo:
parte A - categorizzazione dell'insediamento ricettivo ai fini
antincendio;
parte B - definizione delle misure di sicurezza per le varie
categorie di insediamento.
La parte A definisce le modalita' per determinare la categoria
degli insediamenti ricettivi ai fini antincendio attraverso il
riconoscimento della situazione in esame all'interno di un gruppo di
scenari precodificato, definiti e differenziati in base ai seguenti
tre aspetti caratterizzanti:
1) contesto insediativo: aspetto che permette di tenere conto
del livello di interdipendenza tra attivita' ricettiva e ambiente
esterno, nonche' della presenza di elementi di separazione parafuoco
tra insediamento ricettivo ed elementi esterni che evitano la
propagazione di un evento interno verso l'esterno o viceversa.
2) tipologia di habitat insediativo: aspetto che consente di
connotare la tipologia di scenario incidentale di riferimento, che
potrebbe essere necessario fronteggiare, attraverso l'analisi
congiunta dei seguenti elementi:
a) tipologia dell'habitat naturale;
b) tipologia dell'habitat antropico;
c) presenza di punti di criticita' specifica.
3) ubicazione e lay-out dell'insediamento: aspetto che consente
di tenere conto dei fattori che concorrono a determinare le
possibilita' e la modalita' di risposta interna per fronteggiare lo
scenario emergenziale di riferimento, mediante l'analisi congiunta
dei seguenti elementi:
a) raggiungibilita' dell'insediamento da parte dei
soccorritori esterni;
b) livello di accessibilita' all'insediamento da parte dei
soccorritori esterni;
c) configurazione distributiva del sistema viario interno
all'insediamento;
d) estensione dell'insediamento.
La parte B definisce le misure di sicurezza minime associate alle
varie categorie antincendio determinate nella parte A.
Lo schema che segue sintetizza la procedura.
Schema 1 : schema a blocchi della procedura
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte A
Categorizzazione degli insediamenti ricettivi in aria aperta ai fini
antincendio
A.1. Analisi del contesto insediativo
Un insediamento ricettivo si considera non interdipendente (o
isolato) se tutto il suo perimetro e' separato dal contesto con
elementi parafuoco di caratteristiche pari a quelle definite nel
prospetto A.1.
Viceversa, l'assenza di elementi di separazione perimetrale,
anche in una sola porzione del perimetro, porta a considerare
l'insediamento come interdipendente con il contesto.
Le condizioni di interdipendenza definiscono la necessita' di
attuare specifiche misure di coordinamento con i soggetti esterni
interessati. Tali misure sono definite nella parte B.
Prospetto A.1 - Elementi parafuoco perimetrali rispetto ad aree con
vegetazione
Parte di provvedimento in formato grafico
L'interdipendenza dell'insediamento con il contesto viene
codificata con il simbolo asterisco (*). L'assenza di interdipendenza
non prevede alcun codice.
A.2. Caratterizzazione della tipologia di habitat insediativo
A.2.1 - Suddivisione dell'insediamento in comparti
La presenza di elementi di suddivisione aventi caratteristiche
almeno pari a quelle indicate nel Prospetto A.2 consente di
distinguere aree contigue funzionalmente separate o interrotte nella
loro continuita' e di suddividere la superficie dell'insediamento
ricettivo in comparti.
Prospetto A.2 - Elementi di suddivisione
Parte di provvedimento in formato grafico
A.2.2 - Individuazione e caratterizzazione delle zone omogenee
Ogni comparto dell'insediamento ricettivo puo' presentare una o
piu' zone omogenee in termini di habitat antropico e naturale.
Le zone omogenee del comparto sono individuate e caratterizzate
con riferimento ai seguenti fattori connotativi:
a) habitat antropico caratteristico (unita' abitativa o
tipologia di utilizzazione dell'area) e sue caratteristiche
distributive rispetto alla propagabilita' dell'incendio tra elementi
contigui;
b) habitat naturale, riferito alla vegetazione e alle sue
caratteristiche di predisposizione all'innesco e alla propagazione
dell'evento avverso.
Per ogni zona omogenea dei comparti destinati ad area a
campeggio, viene determinato il tasso di sfruttamento ricettivo. Tale
parametro e' definito dal Prospetto A.3 in funzione dell'areale di
pertinenza assegnato all'unita' abitativa di riferimento, ossia
dall'area media ottenuta dividendo la superficie della zona omogenea
per il numero massimo di unita' abitative previste per tale zona.
Il tasso di sfruttamento ricettivo rappresenta al tempo stesso un
indicatore del maggiore o minore livello di affollamento potenziale e
della predisposizione alla propagazione per contiguita' antropica
all'interno della zona omogenea.
Prospetto A.3 - Tasso di sfruttamento ricettivo
Parte di provvedimento in formato grafico
Per le zone miste (1) la definizione del tasso di sfruttamento
ricettivo va riferita alla condizione peggiore degli elementi
antropici o di antropizzazione presenti.
Per ogni zona viene caratterizzato l'habitat naturale in funzione
del tipo di vegetazione presente nella zona. In particolare vengono
distinti i seguenti due habitat naturali:
habitat con assente o limitata predisposizione alla
propagazione di chioma;
habitat con predisposizione alla propagazione di chioma.
Per ogni zona omogenea dell'insediamento vengono codificati i
corrispondenti scenari incidentali associati alle combinazioni di
habitat antropico e naturale secondo i criteri riportati nel
prospetto A.4.
Prospetto A.4 - Associazione di codice e tipologia dello scenario
incidentale di riferimento in funzione delle caratteristiche
dell'habitat di zona
Parte di provvedimento in formato grafico
A.2.3 - Caratterizzazione criticita' specifiche
Nell'ambito dell'insediamento ricettivo possono essere presenti
zone, aree o locali destinate a servizi di supporto quali piazzole
rifiuti, locali tecnologici, zone e/o locali di stoccaggio di
sostanze pericolose a servizio delle attivita', che costituiscono
elementi di criticita' specifica che devono essere gestiti nel
rispetto degli specifici requisiti definiti nella Parte B.
A.2.4 - Identificazione attivita' aree e locali a rischio
specifico
Nell'ambito dell'insediamento ricettivo vengono identificate e
localizzate le attivita', le aree e/o i locali a rischio specifico
regolamentate da norme e regole tecniche specifiche.
A.3. Caratterizzazione dell'ubicazione e del lay-out
Ubicazione e lay-out dell'insediamento incidono su possibilita' e
modalita' di risposta interna per fronteggiare lo scenario
incidentale di riferimento.
La caratterizzazione viene effettuata definendo un indice di
vulnerabilita' funzionale dell'insediamento dipendente dai seguenti
fattori:
a) disponibilita' dell'assistenza da parte di soccorritori
esterni, in termini di raggiungibilita' e di accessibilita'
all'insediamento;
b) presenza di lay-out favorevole alla praticabilita'
dell'intervento;
c) estensione massima dei comparti;
d) capacita' ricettiva dell'insediamento.
A.3.1 - Vulnerabilita' funzionale dell'insediamento
Il livello di vulnerabilita' funzionale dell'insediamento e'
definito dal Prospetto A.5.
Prospetto A.5 - Livello vulnerabilita' funzionale dell'insediamento
Parte di provvedimento in formato grafico
Il Prospetto A.6 fornisce un'interpretazione operativa dei vari
livelli di vulnerabilita' funzionale riportati nel Prospetto A.5.
Prospetto A.6 - Significato operativo dei vari livelli di
vulnerabilita' funzionale
Parte di provvedimento in formato grafico
A.4. Categorizzazione dell'insediamento ricettivo ai fini antincendio
La categorizzazione dello scenario emergenziale di riferimento ai
fini antincendio dell'insediamento ricettivo e' espressa attraverso
un codice alfanumerico composto da:
una lettera maiuscola dalla A alla E: indicativa dello scenario
incidentale di riferimento piu' gravoso presente, definito secondo i
criteri di cui al precedente punto A.2 e considerando crescente da A
ad E la gravosita' degli scenari;
un numero da 1 a 4: indicativo del livello di vulnerabilita'
funzionale definita secondo i criteri di cui al precedente punto A.3;
un eventuale asterisco: la cui presenza indica
l'interdipendenza con il contesto definita secondo i criteri di cui
al precedente punto A.1.
A3; B1*; C2; D2*; E4
Figura 1. Esempi di codici di categorizzazione dell'insediamento
ricettivo ai fini antincendio
Parte B
Misure minime di sicurezza per le diverse categorie antincendio
Le misure di sicurezza hanno lo scopo di impedire il generarsi
dello scenario emergenziale potenziale e di definire le condizioni
necessarie a gestire in modo adeguato la risposta all'evento avverso
qualora questo abbia comunque a verificarsi.
Tali misure sono definite in modo proporzionato e
contestualizzato alla situazione della realta' esaminata facendo
riferimento alla categoria antincendio dell'insediamento ricettivo
definita secondo i criteri di caratterizzazione indicati nella Parte
A.
Le misure di sicurezza vengono distinte con riferimento ai
seguenti aspetti:
1. organizzazione generale;
2. precauzioni;
3. comunicazioni;
4. allontanamento;
5. contrasto.
Per le attivita', le aree e/o i locali a rischio specifico
regolamentate da disposizioni di prevenzione incendi (strutture
ricettive turistico - alberghiere, locali di trattenimento e/o di
pubblico spettacolo, attivita' commerciali, autorimesse, gruppi
elettrogeni, impianti di produzione calore, depositi di GPL, ecc.) si
applicano le specifiche disposizioni in materia di prevenzione
incendi.
B.1. - Organizzazione generale
B.1.1 - Raccordo con soggetti esterni
Per gli insediamenti ricettivi classificabili come
interdipendenti con il contesto (codificati con asterisco) e'
necessario un raccordo con i soggetti esterni gestori degli spazi
contigui (Servizi Forestali, Sindaco, Ente parco, privato, ecc.) per
definire le modalita' di pronto coordinamento delle operazioni di
emergenza in caso di incendio all'interno e/o all'esterno
dell'insediamento ricettivo. Tali accordi e le relative procedure di
coordinamento devono essere richiamati nel piano di emergenza.
B.1.2 - Zone di sicurezza relativa
Possono essere considerate zone di sicurezza relativa tutte le
aree che, rispetto ad un'area potenzialmente interessata da un
incendio:
a) sono separate da elementi parafuoco (come definiti nel
prospetto A.1)
b) consentono accesso e allontanamento indipendenti, senza che
nell'allontanamento venga attraversata l'area interessata
dall'incendio;
c) presentano complessivamente dimensioni sufficienti a
contenere le persone presenti nell'insediamento, considerando una
densita' massima di affollamento pari a 2 persone/mq.
Dette zone possono essere interne all'insediamento ricettivo e/o
esterne in prossimita' allo stesso.
B.1.3 - Servizio di sicurezza interno
Il servizio di sicurezza interno e' l'insieme delle persone
preposte alla lotta antincendio e gestione delle emergenze in caso
d'incendio. Le caratteristiche e il numero di addetti del servizio,
coerentemente con la valutazione dei rischi di cui al decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 devono essere idonei a coprire sia
le esigenze di assistenza all'esodo che di lotta antincendio.
Il personale deve essere adeguatamente formato e addestrato con
particolare riferimento agli interventi necessari per gestire le
varie tipologie di scenari emergenziali potenziali presenti
all'interno dell'insediamento. Tenendo conto delle condizioni di
esercizio, il personale deve essere chiamato a partecipare almeno una
volta nel corso del periodo di apertura a riunioni di addestramento
sull'uso dei mezzi di soccorso, di allarme e di chiamata di soccorso,
nonche' ad esercitazioni antincendio (da tenersi almeno una volta
all'anno) sulla base di un piano di emergenza opportunamente
predisposto. In caso di incendio od emergenza in genere, il personale
indicato deve essere istruito a svolgere almeno le seguenti azioni:
applicare le istruzioni contenute nel piano di emergenza, con
particolare riferimento alle comunicazioni da inviare ed allarmi da
attivare ;
contribuire efficacemente all'evacuazione di tutti gli utenti
dell'attivita' ricettiva;
utilizzare i mezzi di estinzione in attesa dei soccorsi;
collaborare con il personale degli enti esterni di soccorso.
B.1.4 - Atlante di caratterizzazione antincendio
Il responsabile dell'attivita' e' tenuto a realizzare e a
mantenere costantemente aggiornato l'insieme delle mappe di
caratterizzazione antincendio dell'insediamento, che consentono di
identificare e caratterizzare almeno i seguenti aspetti:
contesto;
accessibilita';
viabilita' interna;
distribuzione interna dei comparti e delle varie zone omogenee;
mappa dei comparti con codifica dei relativi scenari
incidentali, indicazione delle zone di interdipendenza perimetrale e
codifica dello scenario emergenziale di riferimento per
l'insediamento
punti di criticita' specifica;
dotazioni e impianti di sicurezza e antincendio;
zone di sicurezza relative interne ed esterne;
attivita', aree e locali a rischio specifico.
L'atlante costituisce una misura di sicurezza finalizzata alla
conoscenza dei rischi e alla gestione della sicurezza antincendio ed
e' parte integrante ed essenziale del piano di emergenza ed
evacuazione. L'atlante e' utilizzato come strumento di riferimento
conoscitivo nella pianificazione ed attuazione delle esercitazioni
antincendio.
B.1.5 - Registro della sicurezza
Il responsabile dell'attivita' e' tenuto a predisporre e tenere
aggiornato il registro dei controlli periodici di cui alla vigente
normativa.
Una sezione di tale registro deve essere predisposta per
documentare e tenere sotto controllo il deposito di recipienti
portatili di GPL qualora affidati in custodia dagli utenti.
B.1.6 - Piano di emergenza ed evacuazione
Il responsabile dell'attivita' e' tenuto a predisporre un piano
di emergenza ed evacuazione sulla base dei criteri contenuti nei
decreti emanati a norma dell'articolo 46 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81. E' opportuno, inoltre, che le procedure di
sicurezza siano direttamente riferite agli elementi riportati
nell'atlante di caratterizzazione antincendio e riguardino anche la
gestione degli eventuali raccordi con soggetti esterni qualora
necessari.
Nel piano di emergenza devono essere descritte:
procedure di allarme: modalita' di allarme, informazione agli
occupanti, modalita' di diffusione dell'ordine di evacuazione;
procedure di comunicazione interna e verso gli enti di soccorso
pubblico: devono essere chiaramente definite modalita' e strumenti di
comunicazione tra gli addetti del servizio antincendio, individuate
le modalita' di chiamata del soccorso pubblico e le informazioni da
fornire alle squadre di soccorso;
procedure di primo intervento antincendio, che devono prevedere
le azioni della squadra antincendio per lo spegnimento di un
principio di incendio, per l'assistenza degli occupanti nella
evacuazione, per la messa in sicurezza delle apparecchiature o
impianti;
procedure per l'esodo degli occupanti e azioni di facilitazione
dell'esodo;
procedure per assistere occupanti con ridotte o impedite
capacita' motorie, sensoriali e cognitive o con specifiche
necessita'.
In relazione alle azioni previste, alle presenze effettive ed
alla loro distribuzione nell'ambito dell'insediamento ricettivo, il
piano di emergenza deve identificare un adeguato numero di persone
incaricate di attuare le procedure previste. Il numero complessivo di
personale designato alla gestione delle emergenze deve essere
congruo, in relazione alle azioni previste dalla pianificazione di
emergenza, alle turnazioni e alle assenze ordinariamente prevedibili.
Per numero di presenze effettive deve intendersi il numero di
ospiti registrati dalla struttura ricettiva.
B.2. - Precauzioni
Le precauzioni sono misure di sicurezza finalizzate a
minimizzare:
a) la presenza delle sorgenti di incendio;
b) le condizioni che predispongono all'attivazione
dell'incendio;
c) le occasioni di attivazione dell'incendio.
Il responsabile dell'attivita' deve prendere i necessari
provvedimenti affinche' vengano adottate le precauzioni indicate nei
punti B.2.1, B.2.2 e B.2.3.
B.2.1 - Precauzioni base nelle zone classificate A, B, C, D ed E
non accendere fuochi (ad esclusione di quelli delle
apparecchiature di cottura) all'interno delle unita' abitative;
e' vietato di utilizzare barbecue alimentati a legna e/o
carbonella a ridosso delle unita' abitative;
tutti i dispositivi di cottura (griglie/fornelli) devono essere
tenuti ad opportuna distanza dai teli delle tende;
le aree comprese tra le tende siano tenute pulite, in ordine e
non utilizzate come aree deposito di materiale combustibile o
infiammabile;
sia predisposta idonea cartellonistica in multilingue,
contenente precauzioni di prevenzione ed istruzioni per la
segnalazione di emergenza incendio.
B.2.2 - Precauzioni specifiche per le zone classificate B, C ed E
non accendere fuochi (ad esclusione di quelli delle
apparecchiature di cottura) al di fuori degli appositi punti fuoco;
la vegetazione secca del sottobosco, il fogliame, gli aghi di
pino, i pappi di pioppo, ecc. devono essere rimossi in modo da
evitare predisposizioni che facilitino l'innesco e la propagazione
radente;
la vegetazione del sottobosco deve essere mantenuta ad
un'altezza tale da prevenire l'eventuale innesco della chioma degli
alberi in caso di incendio.
B.2.3 - Precauzioni particolari e aggiuntive
a) Zone classificate D ed E
e' vietato parcheggiare auto a ridosso delle unita'
abitative.
b) Piazzole stoccaggio rifiuti
la distanza di protezione delle piazzole ecologiche di
stoccaggio dei contenitori dei rifiuti da unita' abitative deve
essere congrua ad impedire la propagazione di incendi e, comunque,
non inferiore a 10 m.
c) Locali ed impianti tecnologici
gli impianti tecnologici devono essere progettati,
realizzati, mantenuti e verificati in conformita' alla regola
dell'arte;
i locali tecnologici devono essere mantenuti sgombri da
materiale in deposito, debitamente illuminati e ventilati in
relazione alle specifiche esigenze d'uso;
deve essere mantenuta una distanza di sicurezza tra i locali
tecnologici e le unita' abitative da valutare in relazione alla
specificita' degli stessi.
d) Detenzione recipienti gas
i recipienti portatili di GPL devono essere installati in
posizione verticale fuori terra, con la valvola in alto, protetti da
possibili urti accidentali e dai raggi solari, con valvola di
intercettazione facilmente accessibile;
il collegamento tra i recipienti portatili di GPL, il
riduttore di pressione e l'apparecchio utilizzatore, deve essere
realizzato mediante idonea tubazione, in conformita' alla regola
dell'arte;
e' vietato compiere operazioni di travaso di recipienti
portatili di GPL, o dagli stessi a serbatoi di vetture alimentate a
GPL.
e) Punti fuoco
Possono essere predisposte delle aree dedicate all'accensione di
fuochi con le seguenti caratteristiche e precauzioni:
essere muniti di opportune protezioni laterali incombustibili
ovvero di pavimento incombustibile di profondita' non inferiore di 2
m rispetto al perimetro del piano cottura;
ripulitura del terreno da materiale combustibile;
creazione di ripari dal vento;
spegnimento del fuoco prima dell'allontanamento dall'area.
B.3 - Comunicazioni
Le misure di sicurezza relative alle comunicazioni sono volte a
garantire:
a) la comunicazione utente→gestore;
b) la comunicazione gestore→utente;
c) la comunicazione addetto↔addetto per coordinamento
emergenza.
Le misure sono definite con riferimento ai seguenti criteri ed
esigenze:
garantire un punto di riferimento in caso di emergenza per
utenti e soccorritori esterni;
fornire strumenti di segnalazione dell'emergenza;
disporre di strumenti di allertamento degli utenti;
disporre di sistemi di comunicazione tra gli addetti del
servizio di sicurezza interno per garantire il coordinamento degli
interventi.
B.3.1 - Misure di sicurezza
Le misure di sicurezza sono definite in funzione della categoria
antincendio dell'insediamento nei prospetti B.1 e B.2. Le
caratteristiche delle singole misure richieste sono definite nel
punto B.3.2.
Prospetto B.1 - Misure minime negli insediamenti di categoria A, B e
C
Parte di provvedimento in formato grafico
Prospetto B.2 - Misure minime negli insediamenti di categoria D ed E
Parte di provvedimento in formato grafico
B.3.2 - Caratteristiche delle singole misure
Presidio fisso
Il presidio fisso e' un luogo interno all'insediamento ricettivo
debitamente segnalato e permanentemente presidiato (Reception,
Uffici, Presidio Security, ecc.) in grado di raccogliere, valutare e
gestire le situazioni di emergenza che si possono verificare
nell'ambito dell'attivita' ricettiva durante l'apertura della stessa.
Il personale preposto al presidio fisso deve essere in grado di
interloquire con gli utenti nelle lingue estere piu' frequenti in
base alla provenienza degli stessi.
Il presidio fisso deve disporre di idonei sistemi e/o mezzi di
comunicazione con il personale addetto alla gestione della sicurezza
e con i soccorritori esterni.
Il presidio fisso deve essere, preferibilmente, ubicato in zona
di sicurezza relativa.
Punto segnalazione emergenze
Il punto di segnalazione emergenze e' un presidio fisso o un
terminale di un sistema fisso di segnalazione e/o comunicazione
installato all'interno dell'insediamento ricettivo debitamente
illuminato e segnalato, attraverso il quale e' possibile trasmettere
una segnalazione remota di emergenza al presidio fisso.
L'autonomia minima dell'alimentazione di sicurezza del sistema
fisso di segnalazione deve essere di almeno trenta minuti.
Dispositivi di allertamento
I dispositivi di allertamento sono sistemi che consentono la
diffusione di avvisi e segnali di allarme allo scopo di dare avvio
alle procedure di emergenza nonche' alle connesse operazioni di
allontanamento dalle aree critiche verso le zone di sicurezza
relativa. Possono essere megafoni ovvero sistemi di diffusione sonora
di tipo mobile o fisso.
L'autonomia minima dell'alimentazione di sicurezza del sistema di
diffusione sonora deve essere di almeno 30 minuti.
Dispositivi di comunicazione operativa di emergenza
Al fine di garantire un buon coordinamento delle operazioni di
emergenza e' preferibile l'impiego di radio ricetrasmittenti che
permettano una comunicazione punto-multipunto.
B.4 - Misure per l'allontanamento
Le misure di sicurezza relative all'allontanamento sono volte a:
a) facilitare l'allontanamento dalle zone interessate dagli
effetti avversi dell'evento incidentale;
b) garantire una adeguata assistenza all'esodo.
Le misure di sicurezza, in particolare, sono ricondotte ai
seguenti criteri ed esigenze:
usufruire della presenza di idonee facilitazioni per
l'individuazione e la percorribilita' delle vie d'allontanamento;
agevolare e assistere le persone coinvolte nell'allontanamento
dalle aree critiche fino alle zone di sicurezza relativa.
B.4.1 - Misure minime per tutte le categorie di insediamenti
Prospetto B.3 - Misure minime di facilitazione all'allontanamento per
tutte le categorie di insediamenti
Parte di provvedimento in formato grafico
B.4.2 - Caratteristiche delle singole misure
Segnaletica e planimetrie orientative
La segnaletica di sicurezza deve essere idonea a facilitare
l'esodo e costituire efficace riferimento per l'orientamento e la
localizzazione dei percorsi di allontanamento, del presidio fisso e
delle zone di sicurezza relativa. La segnaletica deve essere
integrata da planimetrie orientative da ubicare in punti opportuni
dell'insediamento (in prossimita' dell'ingresso, in corrispondenza di
punti di ritrovo e delle principali aree di smistamento
distributivo). Le informazioni essenziali sulle vie di allontanamento
devono essere riportate sulla documentazione informativa che viene
fornita agli ospiti. Oltre che in italiano le informazioni devono
essere redatte anche nelle principali lingue estere, tenendo conto
della clientela abituale della struttura ricettiva. Deve sempre
essere riportato il numero di emergenza interna.
Illuminazione di sicurezza delle vie di allontanamento
Al fine di facilitare l'allontanamento dalle aree a campeggio in
situazioni di emergenza deve essere presente un sistema di
illuminazione lungo le vie utilizzate per l'esodo nonche' delle zone
di sicurezza relativa con livello di illuminamento non inferiore a 2
lux. L'illuminamento deve essere garantito anche in assenza di
alimentazione di rete; l'autonomia minima della alimentazione di
sicurezza del sistema di illuminazione deve essere almeno di un'ora.
Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma. Il
dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di tipo
automatico e tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore.
Nelle aree a campeggio l'alimentazione di sicurezza del sistema di
illuminazione puo' essere ad interruzione media (≤ 15s).
Addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle
emergenze
Il personale addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio
e gestione delle emergenze deve essere in possesso dell'attestato di
idoneita' tecnica di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 512.
Il suddetto personale deve essere dotato dell'equipaggiamento e
dei dispositivi necessari per svolgere al meglio i propri compiti e
per essere facilmente identificabile.
B.5 - Contrasto
Le misure di sicurezza relative all'azione di contrasto sono
volte a consentire:
a) l'azione di contrasto e spegnimento degli incendi;
b) l'azione di contenimento per evitare la propagazione;
c) l'efficace intervento di enti esterni (VVF, Servizi
Forestali, Protezione Civile, Ente Parco, ecc.).
Le misure di sicurezza sono definite con riferimento ai seguenti
criteri ed esigenze:
disporre in modo diffuso di idonee dotazioni di base;
disporre di risorse sufficienti ed idonee per poter attuare un
primo intervento da parte degli addetti preposti alla lotta
antincendio;
disporre di un numero adeguato di addetti alla lotta
antincendio, muniti di idonei dispositivi ed attrezzature
d'intervento in grado di operare sugli scenari emergenziali
potenziali presenti nell'insediamento;
garantire un idoneo approvvigionamento idrico per i mezzi degli
enti esterni di soccorso ed interni mobili;
disporre delle misure di cui ai punti precedenti per tutto il
periodo di apertura dell'insediamento ricettivo.
B.5.1 - Dotazioni di base
Le aree dell'insediamento devono essere dotate di un adeguato
numero di estintori di tipo omologato, distribuiti in modo uniforme
nell'area da proteggere.
Gli stessi devono essere ubicati in posizioni facilmente
accessibili, visibili e segnalate in modo che la distanza che la
persona deve percorrere per utilizzarli non sia superiore a 30 m. Gli
estintori devono essere del tipo polivalente con capacita'
estinguente non inferiore a 34A 113B.
Gli estintori a protezione di aree ed impianti a rischio
specifico devono avere agenti estinguenti di tipo idoneo all'uso
previsto.
In prossimita' di ogni punto fuoco dovra' essere tenuto almeno un
estintore con capacita' estinguente non inferiore a 34A 113B.
B.5.2 - Risorse per il primo intervento
Le risorse per il primo intervento possono essere di tipo fisso
o, in alternativa, di tipo mobile.
Nel caso in cui l'insediamento sia dotato di una rete idrica
antincendio realizzata in data antecedente l'entrata in vigore del
presente decreto, la stessa dovra' presentare almeno i requisiti
prestazionali minimi previsti nel prospetto B.4.
Qualora non sia presente una rete idrica antincendio ovvero la
stessa abbia caratteristiche inferiori a quelle previste nel
prospetto B. 4, dovranno essere garantite risorse idriche per il
primo intervento con dispositivi antincendio mobili, debitamente
predisposti, aventi caratteristiche minime almeno pari a quelle
riportate nel prospetto B.4.
Qualora la rete idrica antincendio venga realizzata ex novo
dovra' rispettare quanto al riguardo previsto per le nuove attivita',
senza l'obbligo di realizzare l'approvvigionamento idrico di cui al
successivo punto B.5.3.
Prospetto B.4 - Risorse minime di primo intervento per le varie
categorie di insediamento
Parte di provvedimento in formato grafico
In alternativa alle risorse minime di primo intervento con
dispositivi antincendio mobili indicate nel prospetto B.4 possono
essere previste altre tipologie di sistemi e/o dispositivi con
prestazioni non inferiori a quelle indicate nel prospetto medesimo
(ad esempio, dispositivi ad alta capacita' di spegnimento), in
funzione delle diverse categorie e livelli di vulnerabilita'
funzionale, da documentare nell'ambito della valutazione del progetto
di prevenzione incendi.
B.5.3 - Approvvigionamento idrico
Le fonti idriche per l'approvvigionamento dei mezzi di soccorso
esterni (VV.F., servizi forestali, protezione civile, ente parco,
ecc.) ed interni mobili, possono essere costituite da una riserva
idrica (serbatoio/i, piscina/e, lago, mare, ecc.) o, in alternativa,
da uno o piu' idranti alimentati da rete idrica pubblica o privata
raggiungibili con un percorso massimo di 500 m dai confini
dell'attivita'.
Le caratteristiche minime di tali risorse sono definite per le
varie categorie di insediamento nel prospetto B.5.
Prospetto B.5 - Fonti minime di approvvigionamento idrico per le
varie categorie di insediamento e per il rifornimento dei mezzi
mobili
Parte di provvedimento in formato grafico
Le fonti di approvvigionamento idrico di cui al prospetto B. 5
devono essere disponibili nell'ambito o in prossimita'
all'insediamento ricettivo; le stesse devono essere ubicate in
posizione segnalata e facilmente accessibile ai mezzi esterni di
soccorso e a quelli interni di tipo mobile; l'acqua deve essere
facilmente prelevabile dai mezzi di soccorso e/o mobili.
B.5.4 - Dotazioni minime per il personale addetto alla lotta
antincendio
Il personale addetto alla lotta antincendio deve essere dotato di
idoneo equipaggiamento, dei dispositivi di protezione individuale,
utensili ed attrezzature e di ogni altro mezzo o dispositivo
necessario a fronteggiare i potenziali scenari emergenziali (di
natura antropica, boschiva o connessi a criticita' particolari) in
modo che sia garantita l'auto-protezione e l'efficacia delle azioni
di contrasto e/o contenimento dell'evento, tenuto conto delle varie
condizioni operative ed ambientali (diurne e notturne) e in rapporto
ai mezzi manuali, automatici, fissi e/o mobili impiegati.
B.6 - Quadro riassuntivo delle misure di sicurezza
Il prospetto B.6 riepiloga le misure di sicurezza da adottare a
seconda della categoria antincendio dell'insediamento ricettivo.
Prospetto B.6 - Riepilogo delle misure di sicurezza previste per le
varie categorie antincendio
Parte di provvedimento in formato grafico
(1) Zona che presenta diverse tipologie di unita' abitative di
riferimento ma disposte con una distribuzione omogenea
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venerdì 12 luglio 2019
MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 2 luglio 2019 Modifiche al decreto 28 febbraio 2014 in materia di regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacita' ricettiva superiore a 400 persone. (19A04572) (GU n.162 del 12-7-2019)
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