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venerdì 12 luglio 2019
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 25 giugno 2019 Modifica del decreto 7 aprile 2014 recante «Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment) delle merci pericolose». (19A04573) (GU n.162 del 12-7-2019)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 25 giugno 2019
Modifica del decreto 7 aprile 2014 recante «Procedure per il rilascio
dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla
osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment) delle
merci pericolose». (19A04573)
(GU n.162 del 12-7-2019)
IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della
navigazione e della vita umana in mare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991,
n. 435, e successive modifiche ed integrazioni, che approva il
regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in
mare;
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modifiche e
integrazioni, recante riordino della legislazione in materia
portuale, ed in particolare l'art. 3 che attribuisce la competenza in
materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo
delle capitanerie di porto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n.
134 concernente regolamento recante disciplina per le navi mercantili
dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci
pericolose;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 4 relativo alle
attribuzioni dei dirigenti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
febbraio 2014, n. 72, recante riorganizzazione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ed in particolare l'art. 13 relativo
alle attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di
porto;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196 e successive
modifiche ed integrazioni, attuazione della direttiva n. 2002/59/CE,
e successive modifiche ed integrazioni, relativa all'istituzione di
un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico
navale e d'informazione come modificata dalla direttiva n.
2009/17/CE;
Visto il decreto dirigenziale 7 aprile 2014, n. 303 recante
procedura per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto
marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre
navi (transhipment) delle merci pericolose;
Visto il decreto dirigenziale n. 449/2018 in data 3 maggio 2018
concernente composizione e compiti del Gruppo di lavoro merci
pericolose;
Viste le proposte avanzate dalla Federazione nazionale agenti
raccomandatari marittimi e mediatori marittimi afferenti la modifica
del decreto dirigenziale n. 303/2014, avanzate con e-mail datata 5
gennaio 2018, come successivamente ed ulteriormente dettagliate con
note prot. n. 148 e 149 in data 19 febbraio 2018;
Ritenuto necessario aggiornare le procedure stabilite con il citato
decreto dirigenziale n. 303/2014, allo scopo di semplificare le
procedure di imbarco e trasporto marittimo delle merci pericolose;
Visto il parere favorevole sulla proposta di modifica delle
procedure previste dal decreto dirigenziale n. 303/2014, espresso dal
Correspondance Group costituito con i rappresentanti di alcune
direzioni marittime;
Visto il parere favorevole sulla proposta di modifica delle
procedure previste dal decreto dirigenziale n. 303/2014 espresso dal
Gruppo di lavoro merci pericolose nel corso delle sedute
rispettivamente del 7 febbraio 2018 e del 10 aprile 2019;
Decreta:
Art. 1
All'art. 6 dell'allegato al decreto in data 7 aprile 2014, citato
in premessa viene aggiunto, al punto 6.2, il seguente secondo
capoverso:
«Limitatamente alle unita' diverse da full container, possono
essere presentate ulteriori istanze, successive alla prima, tese ad
ottenere autorizzazioni all'imbarco e trasporto ovvero nulla osta
allo sbarco delle merci pericolose in colli di ulteriori carichi
riferite alla medesima nave (utilizzando il modello in annesso 3).».
Art. 2
All'art. 6 dell'allegato al decreto in data 7 aprile 2014, citato
in premessa il punto 6.3 lettera b) numero 4 e' abrogato e sostituito
dal seguente:
«4. codice alfanumerico del contenitore o dei contenitori
cisterna. E' ammesso l'utilizzo del numero di booking con obbligo da
parte dell'armatore, ovvero del raccomandatario marittimo, ovvero del
comandante della nave di inserire il codice alfanumerico del
contenitore o dei contenitori cisterna su sistema informatico PMIS (o
in modalita' cartacea per i porti ancora sprovvisti di sistema PMIS)
non appena in possesso dello stesso e comunque prima dell'ingresso
del contenitore in porto, pena la decadenza dell'autorizzazione
rilasciata».
Art. 3
L'annesso 4 allegato al decreto in data 7 aprile 2014, citato in
premessa e' abrogato e sostituito da quello allegato al presente
decreto.
Art. 4
Il presente decreto, unitamente al suo annesso che ne costituisce
parte integrante, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore dal giorno successivo alla sua
pubblicazione, con esclusione di quanto previsto dagli articoli 2 e
3, che entreranno in vigore al sesto mese successivo alla data di
pubblicazione del presente decreto.
Roma, 25 giugno 2019
Il Comandante generale: Pettorino
Annesso 4
(Decreto dirigenziale n. 565/2019 del 25/06/2019)
LISTA DELLE MERCI PERICOLOSE DA IMBARCARE O SBARCARE
Parte di provvedimento in formato grafico
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