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sabato 17 agosto 2019
LEGGE 8 agosto 2019, n. 86 Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonche' di semplificazione. (19G00098) (GU n.191 del 16-8-2019) Vigente al: 31-8-2019
LEGGE 8 agosto 2019, n. 86
Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento
sportivo, di professioni sportive nonche' di semplificazione.
(19G00098)
(GU n.191 del 16-8-2019)
Vigente al: 31-8-2019
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORDINAMENTO SPORTIVO
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Delega al Governo per l'adozione di misure
in materia di ordinamento sportivo
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi per il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI) e della disciplina di settore, compresa quella di cui al
decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, secondo i seguenti
principi e criteri direttivi:
a) organizzare le disposizioni per settori omogenei o per
specifiche attivita' o gruppi di attivita';
b) coordinare, sotto il profilo formale e sostanziale, il testo
delle disposizioni legislative vigenti, anche apportando le opportune
modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica,
logica e sistematica della normativa e ad adeguare, aggiornare e
semplificare il linguaggio normativo, anche con la possibilita' di
adottare un testo unico delle disposizioni in materia di sport;
c) indicare esplicitamente le norme da abrogare, fatta salva
comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla
legge in generale premesse al codice civile;
d) definire gli ambiti dell'attivita' del CONI, delle federazioni
sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti
di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi
civili dello Stato e delle associazioni benemerite, coerentemente con
quanto stabilito dall'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, e con il ruolo proprio del CONI di governo
dell'attivita' olimpica;
e) confermare, in coerenza con quanto disposto dalla Carta
olimpica, la missione del CONI di incoraggiare e divulgare i principi
e i valori dell'olimpismo, in armonia con l'ordinamento sportivo
internazionale;
f) prevedere limitazioni e vincoli, ivi compresa la possibilita'
di disporne il divieto, per le scommesse sulle partite di calcio
delle societa' che giocano nei campionati della Lega nazionale
dilettanti;
g) prevedere che il CONI eserciti poteri di vigilanza al fine di
verificare che le attivita' sportive delle federazioni sportive
nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di
promozione sportiva e delle associazioni benemerite siano svolte in
armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato olimpico
internazionale e del CONI medesimo e deliberi il commissariamento di
federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate
qualora siano accertate gravi violazioni di norme degli statuti e dei
regolamenti sportivi finalizzate al regolare avvio e svolgimento
delle competizioni sportive o sia accertata l'impossibilita' di
funzionamento degli organi direttivi, ferme restando l'autonomia
delle federazioni sportive e delle discipline sportive associate e la
loro capacita' di determinare la propria politica generale;
h) sostenere azioni volte a promuovere e accrescere la
partecipazione e la rappresentanza delle donne nello sport in
conformita' ai principi del codice delle pari opportunita' tra uomo e
donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,
garantendo la parita' di genere nell'accesso alla pratica sportiva a
tutti i livelli;
i) sostenere la piena autonomia gestionale, amministrativa e
contabile delle federazioni sportive nazionali, delle discipline
sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle
associazioni benemerite rispetto al CONI, fermo restando l'esercizio
del potere di controllo spettante all'autorita' di Governo sulla
gestione e sull'utilizzazione dei contributi pubblici previsto dal
comma 4-quater dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n.
178; modificare la composizione del collegio dei revisori al fine di
tenere conto di quanto previsto dal medesimo comma 4-quater
dell'articolo 8 del decreto-legge n. 138 del 2002, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 178, del 2002;
l) prevedere che l'articolazione territoriale del CONI sia
riferita esclusivamente a funzioni di rappresentanza istituzionale;
m) provvedere al riordino della disciplina in materia di limiti
al rinnovo dei mandati degli organi del CONI e degli enti di cui alla
legge 11 gennaio 2018, n. 8, garantendo l'omogeneita' della
disciplina in relazione al computo degli stessi e prevedendo limiti
allo svolgimento di piu' mandati consecutivi da parte del medesimo
soggetto, stabilendo altresi' un sistema di incompatibilita' tra gli
organi al fine di prevenire situazioni di conflitto di interessi;
n) individuare forme e condizioni di azionariato e altri
strumenti di partecipazione popolare per le societa' sportive
professionistiche.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti
legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere
da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i
decreti legislativi possono essere comunque emanati. Se il termine
per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la
scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente,
quest'ultimo termine e' prorogato di novanta giorni.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 1
e 2, il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
dei decreti medesimi.
4. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In
conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi o
maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi
sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in
vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie.
Art. 2
Centri sportivi scolastici
1. Al fine di organizzare e sviluppare la pratica dell'attivita'
sportiva nelle istituzioni scolastiche, le scuole di ogni ordine e
grado, nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali,
possono costituire un centro sportivo scolastico secondo le modalita'
e nelle forme previste dal codice del Terzo settore, di cui al
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Le scuole stabiliscono il
regolamento del centro sportivo scolastico, che ne disciplina
l'attivita' e le cariche associative. Il medesimo regolamento puo'
stabilire che le attivita' sportive vengano rese in favore degli
studenti della scuola, di norma, a titolo gratuito.
2. Le attivita' del centro sportivo scolastico sono programmate dal
consiglio di istituto, che puo' sentire, ove esistenti, le
associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23
luglio 1999, n. 242, che hanno la propria sede legale nel medesimo
comune in cui e' stabilita la sede legale del centro sportivo
scolastico.
3. Possono far parte del centro sportivo scolastico il dirigente
scolastico, i docenti, il personale amministrativo, tecnico e
ausiliario, gli studenti frequentanti i corsi presso l'istituzione
scolastica e i loro genitori.
4. Qualora, ai sensi del presente articolo, siano previste
attivita' extracurricolari o l'utilizzazione di locali in orario
extrascolastico, devono essere definiti appositi accordi con l'ente
locale proprietario dell'immobile.
5. I centri sportivi scolastici possono affidare lo svolgimento
delle discipline sportive esclusivamente a laureati in scienze
motorie o a diplomati presso gli ex istituti superiori di educazione
fisica. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti di
ulteriori profili professionali a cui puo' essere affidato dai centri
sportivi scolastici lo svolgimento delle discipline sportive.
6. Mediante la contrattazione collettiva e' stabilito il numero di
ore a disposizione di ogni istituzione scolastica, da riconoscere in
favore dei docenti ai quali sono assegnati compiti di supporto
dell'attivita' del centro sportivo scolastico.
7. La somministrazione di cibi e bevande attraverso distributori
automatici installati negli istituti scolastici di ogni ordine e
grado nonche' nei centri sportivi scolastici avviene nel rispetto di
quanto previsto dall'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 12
settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2013, n. 128.
8. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono
all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 3
Disciplina del titolo sportivo
1. La cessione, il trasferimento o l'attribuzione, a qualunque
titolo, del titolo sportivo, definito quale insieme delle condizioni
che consentono la partecipazione di una societa' sportiva a una
determinata competizione nazionale, qualora ammessi dalle singole
federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate e nel
rispetto dei regolamenti da esse emanati, sono effettuati solo previa
valutazione del valore economico del titolo medesimo tramite perizia
giurata di un esperto nominato dal presidente del tribunale nel cui
circondario ha sede la societa' cedente. In caso di accertamento
giudiziale dello stato di insolvenza di una societa' sportiva, la
cessione, il trasferimento o l'attribuzione del titolo medesimo sono
condizionati, oltre che al rispetto delle prescrizioni della
competente federazione sportiva nazionale o disciplina sportiva
associata, al versamento del valore economico del titolo, accertato
ai sensi del primo periodo, ovvero alla prestazione di un'idonea
garanzia approvata dall'autorita' giudiziaria procedente.
2. Il CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline
sportive associate adeguano i loro statuti ai principi di cui al
comma 1.
Art. 4
Organi consultivi per la tutela degli interessi dei tifosi
1. All'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, dopo il sesto
comma sono inseriti i seguenti:
« Negli atti costitutivi delle societa' sportive di cui al primo
comma e' prevista la costituzione di un organo consultivo che
provvede, con pareri obbligatori ma non vincolanti, alla tutela degli
interessi specifici dei tifosi. L'organo e' formato da non meno di
tre e non piu' di cinque membri, eletti ogni tre anni dagli abbonati
alla societa' sportiva, con sistema elettronico, secondo le
disposizioni di un apposito regolamento approvato dal consiglio di
amministrazione della stessa societa', che deve stabilire regole in
materia di riservatezza e indicare le cause di ineleggibilita' e di
decadenza, tra le quali, in ogni caso, l'emissione nei confronti del
tifoso di uno dei provvedimenti previsti dall'articolo 6 della legge
13 dicembre 1989, n. 401, o dal codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, ovvero di un provvedimento di condanna, anche con
sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di
manifestazioni sportive. Sono fatti salvi gli effetti dell'eventuale
riabilitazione o della dichiarazione di cessazione degli effetti
pregiudizievoli ai sensi dell'articolo 6, comma 8-bis, della citata
legge n. 401 del 1989. L'organo consultivo elegge tra i propri membri
il presidente, che puo' assistere alle assemblee dei soci.
Le societa' sportive professionistiche adeguano il proprio assetto
societario alle disposizioni di cui al settimo comma entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROFESSIONI SPORTIVE
Art. 5
Delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in
materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonche'
del rapporto di lavoro sportivo.
1. Allo scopo di garantire l'osservanza dei principi di parita' di
trattamento e di non discriminazione nel lavoro sportivo, sia nel
settore dilettantistico sia nel settore professionistico, e di
assicurare la stabilita' e la sostenibilita' del sistema dello sport,
il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi di riordino e di riforma delle disposizioni in materia di
enti sportivi professionistici e dilettantistici nonche' di
disciplina del rapporto di lavoro sportivo, secondo i seguenti
principi e criteri direttivi:
a) riconoscimento del carattere sociale e preventivo-sanitario
dell'attivita' sportiva, quale strumento di miglioramento della
qualita' della vita e della salute, nonche' quale mezzo di educazione
e di sviluppo sociale;
b) riconoscimento del principio della specificita' dello sport e
del rapporto di lavoro sportivo come definito a livello nazionale e
dell'Unione europea, nonche' del principio delle pari opportunita',
anche per le persone con disabilita', nella pratica sportiva e
nell'accesso al lavoro sportivo sia nel settore dilettantistico sia
nel settore professionistico;
c) individuazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica e fermo restando quanto previsto dal comma 4, nell'ambito
della specificita' di cui alla lettera b) del presente comma, della
figura del lavoratore sportivo, ivi compresa la figura del direttore
di gara, senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente dalla
natura dilettantistica o professionistica dell'attivita' sportiva
svolta, e definizione della relativa disciplina in materia
assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del
relativo fondo di previdenza;
d) tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono
attivita' sportiva, con la previsione di specifici adempimenti e
obblighi informativi da parte delle societa' e delle associazioni
sportive con le quali i medesimi svolgono attivita';
e) valorizzazione della formazione dei lavoratori sportivi, in
particolare dei giovani atleti, al fine di garantire loro una
crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa nonche'
una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attivita'
lavorativa anche alla fine della carriera sportiva;
f) disciplina dei rapporti di collaborazione di carattere
amministrativo gestionale di natura non professionale per le
prestazioni rese in favore delle societa' e associazioni sportive
dilettantistiche, tenendo conto delle peculiarita' di queste ultime e
del loro fine non lucrativo;
g) riordino e coordinamento formale e sostanziale delle
disposizioni di legge, compresa la legge 23 marzo 1981, n. 91,
apportando le modifiche e le integrazioni necessarie per garantirne
la coerenza giuridica, logica e sistematica, nel rispetto delle norme
di diritto internazionale e della normativa dell'Unione europea,
nonche' per adeguarle ai principi riconosciuti del diritto sportivo e
ai consolidati orientamenti della giurisprudenza;
h) riordino della disciplina della mutualita' nello sport
professionistico;
i) riconoscimento giuridico della figura del laureato in scienze
motorie e dei soggetti forniti di titoli equipollenti di cui al
decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178;
l) revisione e trasferimento delle funzioni di vigilanza e
covigilanza esercitate dal Ministero della difesa su enti sportivi e
federazioni sportive nazionali, in coerenza con la disciplina
relativa agli altri enti sportivi e federazioni sportive, previa
puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e
finanziarie da trasferire;
m) trasferimento delle funzioni connesse all'agibilita' dei campi
e degli impianti di tiro a segno esercitate dal Ministero della
difesa all'Unione italiana tiro a segno, anche con la previsione di
forme di collaborazione della stessa con il predetto Ministero,
previa puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e
finanziarie da trasferire;
n) riordino della normativa applicabile alle discipline sportive
che prevedono l'impiego di animali, avendo riguardo, in particolare,
agli aspetti sanitari, al trasporto, alla tutela e al benessere degli
animali impiegati in attivita' sportive.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e, limitatamente ai criteri di cui al
comma 1, lettere a) ed e), rispettivamente con il Ministro della
salute e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle
Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da
rendere entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di
trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque
emanati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta
giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1 o
successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di novanta giorni.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 1
e 2, il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
dei decreti medesimi.
4. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi o maggiori
oneri che non trovino compensazione al proprio interno o mediante
utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 5, del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, essi sono emanati solo
successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse
finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196.
Art. 6
Delega al Governo in materia di rapporti di rappresentanza degli
atleti e delle societa' sportive e di accesso ed esercizio della
professione di agente sportivo.
1. Allo scopo di garantire imparzialita', indipendenza e
trasparenza nell'attivita' degli agenti sportivi, il Governo e'
delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il
riordino delle disposizioni in materia di rapporti di rappresentanza
degli atleti e delle societa' sportive e di accesso ed esercizio
della professione di agente sportivo, secondo i seguenti principi e
criteri direttivi:
a) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per
specifiche attivita' o gruppi di attivita';
b) coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, del
testo delle disposizioni legislative vigenti, anche apportando le
opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza
giuridica, logica e sistematica della normativa e ad adeguare,
aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
c) indicazione esplicita delle norme da abrogare, fatta salva
comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla
legge in generale premesse al codice civile;
d) previsione dei principi di autonomia, trasparenza e
indipendenza ai quali deve attenersi l'agente sportivo nello
svolgimento della sua professione;
e) introduzione di norme per la disciplina dei conflitti di
interessi, che garantiscano l'imparzialita' e la trasparenza nei
rapporti tra gli atleti, le societa' sportive e gli agenti, anche nel
caso in cui l'attivita' di questi ultimi sia esercitata in forma
societaria;
f) individuazione, anche in ragione dell'entita' del compenso, di
modalita' di svolgimento delle transazioni economiche che ne
garantiscano la regolarita', la trasparenza e la conformita' alla
normativa, comprese le previsioni di carattere fiscale e
previdenziale;
g) previsione di misure idonee a introdurre una specifica
disciplina volta a garantire la tutela dei minori, con specifica
definizione dei limiti e delle modalita' della loro rappresentanza da
parte di agenti sportivi;
h) definizione di un quadro sanzionatorio proporzionato ed
efficace, anche con riferimento agli effetti dei contratti stipulati
dagli assistiti.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti
legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere
da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
i profili finanziari, da rendere entro il termine di quarantacinque
giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono
essere comunque emanati. Se il termine per l'espressione del parere
scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui
al comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di
novanta giorni.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 1
e 2, il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
dei decreti medesimi.
4. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Capo III
DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE E SICUREZZA IN MATERIA DI SPORT
Art. 7
Delega al Governo per il riordino e la riforma delle norme di
sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi
e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di
impianti sportivi
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per
la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi nonche' della
disciplina relativa alla costruzione di nuovi impianti sportivi, alla
ristrutturazione e al ripristino di quelli gia' esistenti, compresi
quelli scolastici.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si
attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) ricognizione, coordinamento e armonizzazione delle norme in
materia di sicurezza per la costruzione, l'accessibilita' e
l'esercizio degli impianti sportivi, comprese quelle di natura
sanzionatoria, apportando le opportune modifiche volte a garantire o
a migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della
normativa e ad adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio
normativo;
b) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per
specifiche attivita' o gruppi di attivita';
c) indicazione esplicita delle norme da abrogare, fatta salva
comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla
legge in generale premesse al codice civile;
d) semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative
e riduzione dei termini procedurali previsti dall'articolo 1, comma
304, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dall'articolo 62 del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in accordo con la disciplina
vigente in materia di prevenzione della corruzione, ai sensi della
legge 6 novembre 2012, n. 190, finalizzate prioritariamente agli
interventi di recupero e riuso degli impianti sportivi esistenti, di
cui all'articolo 1, comma 305, della citata legge n. 147 del 2013, o
di strutture pubbliche inutilizzate;
e) individuazione di criteri progettuali e gestionali orientati
alla sicurezza, anche strutturale, alla fruibilita',
all'accessibilita' e alla redditivita' degli interventi e della
gestione economico-finanziaria degli impianti sportivi, ai quali gli
operatori pubblici e privati devono attenersi, in modo che sia
garantita, nell'interesse della collettivita', la sicurezza degli
impianti sportivi, anche al fine di prevenire i fenomeni di violenza
all'interno e all'esterno dei medesimi e di migliorare, a livello
internazionale, l'immagine dello sport, nel rispetto della normativa
vigente;
f) individuazione di un sistema che preveda il preventivo accordo
con la federazione sportiva nazionale, la disciplina sportiva
associata, l'ente di promozione sportiva o la societa' o associazione
sportiva utilizzatori e la possibilita' di affidamento diretto
dell'impianto gia' esistente alla federazione sportiva nazionale,
alla disciplina sportiva associata, all'ente di promozione sportiva o
alla societa' o associazione utilizzatori, in presenza di determinati
requisiti, oggettivi e coerenti con l'oggetto e la finalita'
dell'affidamento, che assicurino la sostenibilita'
economico-finanziaria della gestione e i livelli di qualita' del
servizio eventualmente offerto a terzi diversi dalla federazione
sportiva nazionale, dalla disciplina sportiva associata, dall'ente di
promozione sportiva o dalla societa' o associazione utilizzatori,
fatti salvi i requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80
del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50;
g) individuazione di strumenti economico-finanziari da affidare
alla gestione e al coordinamento dell'Istituto per il credito
sportivo;
h) definizione della disciplina della somministrazione di cibi e
bevande tramite distributori automatici nei centri sportivi e ovunque
venga praticato lo sport, nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.
128.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze e, limitatamente ai criteri
di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) e h), con il Ministro per
la pubblica amministrazione, nonche', limitatamente ai criteri di cui
al comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f), con il Ministro
dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per
l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro
il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione,
decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Il
termine per l'esercizio della delega e' prorogato di novanta giorni
quando il termine per l'espressione del parere delle Commissioni
parlamentari scade nei trenta giorni antecedenti la scadenza del
termine di cui al comma 1 o successivamente.
4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 2
e 3, il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
dei decreti medesimi.
5. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi o maggiori
oneri che non trovino compensazione al proprio interno o mediante
utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 5, del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, essi sono emanati solo
successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse
finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196.
Art. 8
Delega al Governo per la semplificazione
di adempimenti relativi agli organismi sportivi
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi per il riordino delle disposizioni legislative relative
agli adempimenti e agli oneri amministrativi e di natura contabile a
carico delle federazioni sportive nazionali, delle discipline
sportive associate, degli enti di promozione sportiva, delle
associazioni benemerite e delle loro affiliate riconosciuti dal CONI.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si
attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi e
dei conseguenti oneri, anche con riferimento a quelli previsti per le
unita' istituzionali facenti parte del settore delle amministrazioni
pubbliche, tenendo conto della natura giuridica degli enti
interessati e delle finalita' istituzionali dagli stessi perseguite,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e fermo restando
quanto previsto dal comma 5;
b) riordino, anche al fine di semplificarla, della disciplina
relativa alla certificazione dell'attivita' sportiva svolta dalle
societa' e dalle associazioni sportive dilettantistiche;
c) indicazione esplicita delle norme da abrogare, fatta salva
comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla
legge in generale premesse al codice civile;
d) previsione di misure semplificate volte al riconoscimento
della personalita' giuridica;
e) previsione di obblighi e adempimenti in capo alle associazioni
sportive atti a tutelare i minori e a rilevare e prevenire eventuali
molestie, violenze di genere e condizioni di discriminazione previste
dal codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al
decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come previsto dalla Carta
olimpica.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i
Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle
Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da
rendere entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di
trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque
emanati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta
giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1 o
successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di novanta giorni.
4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 2
e 3, il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
dei decreti medesimi.
5. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In
conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi o
maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi
sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in
vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie.
Art. 9
Delega al Governo in materia di sicurezza nelle discipline sportive
invernali
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi in materia di sicurezza nelle discipline sportive
invernali, al fine di garantire livelli di sicurezza piu' elevati,
secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) revisione della disciplina giuridica applicabile agli impianti
e dei relativi provvedimenti di autorizzazione o concessione, tenuto
conto della durata del rapporto e dei parametri di ammortamento degli
investimenti;
b) revisione delle norme in materia di sicurezza stabilite dalla
legge 24 dicembre 2003, n. 363, prevedendo:
1) l'estensione dell'obbligo generale di utilizzo del casco
anche a coloro che hanno superato i quattordici anni, nella pratica
dello sci alpino e dello snowboard, in tutte le aree sciabili
compresi i percorsi fuori pista;
2) l'obbligo, a carico dei gestori delle aree sciabili, di
installarvi un defibrillatore semiautomatico situato in luogo idoneo
e di assicurare la presenza di personale formato per il suo utilizzo;
3) l'individuazione dei criteri generali di sicurezza per la
pratica dello sci-alpinismo e delle altre attivita' sportive
praticate nelle aree sciabili attrezzate, nonche' di adeguate misure,
anche sanzionatorie, che garantiscano il rispetto degli obblighi e
dei divieti stabiliti e il pieno esercizio delle suddette discipline
sportive in condizioni di sicurezza, senza nuovi o maggiori oneri a
carico dei gestori;
4) il rafforzamento, nell'ambito delle risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente, dell'attivita' di vigilanza e di
controllo dei servizi di sicurezza e di ordine pubblico, con la
determinazione di un adeguato regime sanzionatorio, nonche' il
rafforzamento dell'attivita' informativa e formativa sulle cautele da
adottare per la prevenzione degli incidenti, anche con riferimento
allo sci fuori pista e allo sci-alpinismo;
c) revisione delle norme in modo da favorire la piu' ampia
partecipazione alle discipline sportive invernali, anche da parte
delle persone con disabilita'.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisita l'intesa in sede
di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi sono
trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari, da rendere entro il termine di quarantacinque giorni
dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere
comunque emanati. Se il termine per l'espressione del parere delle
Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni antecedenti la
scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente,
quest'ultimo termine e' prorogato di novanta giorni.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei
principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 1
e 2, il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
dei decreti medesimi.
4. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In
conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi o
maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi
sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in
vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie.
Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 10
Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le
province autonome
1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti
legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme
di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 agosto 2019
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
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