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sabato 17 agosto 2019

LEGGE 8 agosto 2019, n. 86 Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonche' di semplificazione. (19G00098) (GU n.191 del 16-8-2019) Vigente al: 31-8-2019



LEGGE 8 agosto 2019, n. 86

Deleghe al Governo e altre disposizioni  in  materia  di  ordinamento
sportivo,  di  professioni  sportive  nonche'   di   semplificazione.
(19G00098)
(GU n.191 del 16-8-2019)
  Vigente al: 31-8-2019 
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORDINAMENTO SPORTIVO


  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1

             Delega al Governo per l'adozione di misure
                 in materia di ordinamento sportivo

  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi per il riordino del Comitato olimpico nazionale  italiano
(CONI) e della disciplina di  settore,  compresa  quella  di  cui  al
decreto legislativo 23  luglio  1999,  n.  242,  secondo  i  seguenti
principi e criteri direttivi:
    a)  organizzare  le  disposizioni  per  settori  omogenei  o  per
specifiche attivita' o gruppi di attivita';
    b) coordinare, sotto il profilo formale e sostanziale,  il  testo
delle disposizioni legislative vigenti, anche apportando le opportune
modifiche volte a  garantire  o  migliorare  la  coerenza  giuridica,
logica e sistematica della normativa  e  ad  adeguare,  aggiornare  e
semplificare il linguaggio normativo, anche con  la  possibilita'  di
adottare un testo unico delle disposizioni in materia di sport;
    c) indicare esplicitamente le  norme  da  abrogare,  fatta  salva
comunque l'applicazione dell'articolo  15  delle  disposizioni  sulla
legge in generale premesse al codice civile;
    d) definire gli ambiti dell'attivita' del CONI, delle federazioni
sportive nazionali, delle discipline sportive associate,  degli  enti
di promozione sportiva, dei gruppi  sportivi  militari  e  dei  corpi
civili dello Stato e delle associazioni benemerite, coerentemente con
quanto stabilito dall'articolo 1, comma 630, della legge 30  dicembre
2018,  n.  145,  e  con  il  ruolo  proprio  del  CONI   di   governo
dell'attivita' olimpica;
    e) confermare,  in  coerenza  con  quanto  disposto  dalla  Carta
olimpica, la missione del CONI di incoraggiare e divulgare i principi
e i valori dell'olimpismo,  in  armonia  con  l'ordinamento  sportivo
internazionale;
    f) prevedere limitazioni e vincoli, ivi compresa la  possibilita'
di disporne il divieto, per le  scommesse  sulle  partite  di  calcio
delle societa'  che  giocano  nei  campionati  della  Lega  nazionale
dilettanti;
    g) prevedere che il CONI eserciti poteri di vigilanza al fine  di
verificare che  le  attivita'  sportive  delle  federazioni  sportive
nazionali,  delle  discipline  sportive  associate,  degli  enti   di
promozione sportiva e delle associazioni benemerite siano  svolte  in
armonia con le deliberazioni e gli indirizzi  del  Comitato  olimpico
internazionale e del CONI medesimo e deliberi il commissariamento  di
federazioni  sportive  nazionali  e  discipline  sportive   associate
qualora siano accertate gravi violazioni di norme degli statuti e dei
regolamenti sportivi finalizzate  al  regolare  avvio  e  svolgimento
delle competizioni  sportive  o  sia  accertata  l'impossibilita'  di
funzionamento degli  organi  direttivi,  ferme  restando  l'autonomia
delle federazioni sportive e delle discipline sportive associate e la
loro capacita' di determinare la propria politica generale;
    h)  sostenere  azioni  volte  a  promuovere   e   accrescere   la
partecipazione  e  la  rappresentanza  delle  donne  nello  sport  in
conformita' ai principi del codice delle pari opportunita' tra uomo e
donna, di  cui  al  decreto  legislativo  11  aprile  2006,  n.  198,
garantendo la parita' di genere nell'accesso alla pratica sportiva  a
tutti i livelli;
    i) sostenere la  piena  autonomia  gestionale,  amministrativa  e
contabile delle  federazioni  sportive  nazionali,  delle  discipline
sportive  associate,  degli  enti  di  promozione  sportiva  e  delle
associazioni benemerite rispetto al CONI, fermo restando  l'esercizio
del potere di controllo  spettante  all'autorita'  di  Governo  sulla
gestione e sull'utilizzazione dei contributi  pubblici  previsto  dal
comma 4-quater dell'articolo 8 del decreto-legge 8  luglio  2002,  n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  agosto  2002,  n.
178; modificare la composizione del collegio dei revisori al fine  di
tenere  conto  di  quanto  previsto  dal  medesimo   comma   4-quater
dell'articolo 8 del decreto-legge n. 138 del  2002,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 178, del 2002;
    l)  prevedere  che  l'articolazione  territoriale  del  CONI  sia
riferita esclusivamente a funzioni di rappresentanza istituzionale;
    m) provvedere al riordino della disciplina in materia  di  limiti
al rinnovo dei mandati degli organi del CONI e degli enti di cui alla
legge  11  gennaio  2018,  n.  8,  garantendo   l'omogeneita'   della
disciplina in relazione al computo degli stessi e  prevedendo  limiti
allo svolgimento di piu' mandati consecutivi da  parte  del  medesimo
soggetto, stabilendo altresi' un sistema di incompatibilita' tra  gli
organi al fine di prevenire situazioni di conflitto di interessi;
    n)  individuare  forme  e  condizioni  di  azionariato  e   altri
strumenti  di  partecipazione  popolare  per  le  societa'   sportive
professionistiche.
  2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di  concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di  Bolzano.  Gli  schemi  dei  decreti
legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione  del  parere
da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e  per
i  profili  finanziari,   che   si   pronunciano   nel   termine   di
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale  i
decreti legislativi possono essere comunque emanati.  Se  il  termine
per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la
scadenza  del  termine  di  cui  al  comma   1   o   successivamente,
quest'ultimo termine e' prorogato di novanta giorni.
  3. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto  dei
principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi  1
e 2, il Governo puo' adottare disposizioni integrative  e  correttive
dei decreti medesimi.
  4. Dall'attuazione della delega  di  cui  al  comma  1  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  In
conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31  dicembre  2009,
n. 196, qualora uno o piu' decreti legislativi  determinino  nuovi  o
maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi
sono emanati solo successivamente o  contestualmente  all'entrata  in
vigore dei  provvedimenti  legislativi  che  stanzino  le  occorrenti
risorse finanziarie.
                               Art. 2

                     Centri sportivi scolastici

  1. Al fine di organizzare e sviluppare  la  pratica  dell'attivita'
sportiva nelle istituzioni scolastiche, le scuole di  ogni  ordine  e
grado,  nel  rispetto  delle  prerogative  degli  organi  collegiali,
possono costituire un centro sportivo scolastico secondo le modalita'
e nelle forme previste dal  codice  del  Terzo  settore,  di  cui  al
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Le scuole stabiliscono  il
regolamento  del  centro  sportivo  scolastico,  che  ne   disciplina
l'attivita' e le cariche associative. Il  medesimo  regolamento  puo'
stabilire che le attivita' sportive  vengano  rese  in  favore  degli
studenti della scuola, di norma, a titolo gratuito.
  2. Le attivita' del centro sportivo scolastico sono programmate dal
consiglio  di  istituto,  che  puo'  sentire,   ove   esistenti,   le
associazioni  sportive   dilettantistiche   riconosciute   ai   sensi
dell'articolo 5, comma 2, lettera  c),  del  decreto  legislativo  23
luglio 1999, n. 242, che hanno la propria sede  legale  nel  medesimo
comune in cui  e'  stabilita  la  sede  legale  del  centro  sportivo
scolastico.
  3. Possono far parte del centro sportivo  scolastico  il  dirigente
scolastico,  i  docenti,  il  personale  amministrativo,  tecnico   e
ausiliario, gli studenti frequentanti i  corsi  presso  l'istituzione
scolastica e i loro genitori.
  4.  Qualora,  ai  sensi  del  presente  articolo,  siano   previste
attivita' extracurricolari o  l'utilizzazione  di  locali  in  orario
extrascolastico, devono essere definiti appositi accordi  con  l'ente
locale proprietario dell'immobile.
  5. I centri sportivi scolastici  possono  affidare  lo  svolgimento
delle  discipline  sportive  esclusivamente  a  laureati  in  scienze
motorie o a diplomati presso gli ex istituti superiori di  educazione
fisica. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore  della  presente  legge,  sono  stabiliti  i  requisiti  di
ulteriori profili professionali a cui puo' essere affidato dai centri
sportivi scolastici lo svolgimento delle discipline sportive.
  6. Mediante la contrattazione collettiva e' stabilito il numero  di
ore a disposizione di ogni istituzione scolastica, da riconoscere  in
favore dei docenti  ai  quali  sono  assegnati  compiti  di  supporto
dell'attivita' del centro sportivo scolastico.
  7. La somministrazione di cibi e  bevande  attraverso  distributori
automatici installati negli istituti  scolastici  di  ogni  ordine  e
grado nonche' nei centri sportivi scolastici avviene nel rispetto  di
quanto previsto dall'articolo 4, comma 5-bis,  del  decreto-legge  12
settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2013, n. 128.
  8.   Le   amministrazioni    pubbliche    interessate    provvedono
all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
                               Art. 3

                   Disciplina del titolo sportivo

  1. La cessione, il  trasferimento  o  l'attribuzione,  a  qualunque
titolo, del titolo sportivo, definito quale insieme delle  condizioni
che consentono la partecipazione  di  una  societa'  sportiva  a  una
determinata competizione nazionale,  qualora  ammessi  dalle  singole
federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate e  nel
rispetto dei regolamenti da esse emanati, sono effettuati solo previa
valutazione del valore economico del titolo medesimo tramite  perizia
giurata di un esperto nominato dal presidente del tribunale  nel  cui
circondario ha sede la societa'  cedente.  In  caso  di  accertamento
giudiziale dello stato di insolvenza di  una  societa'  sportiva,  la
cessione, il trasferimento o l'attribuzione del titolo medesimo  sono
condizionati,  oltre  che  al  rispetto  delle   prescrizioni   della
competente  federazione  sportiva  nazionale  o  disciplina  sportiva
associata, al versamento del valore economico del  titolo,  accertato
ai sensi del primo periodo,  ovvero  alla  prestazione  di  un'idonea
garanzia approvata dall'autorita' giudiziaria procedente.
  2. Il CONI, le  federazioni  sportive  nazionali  e  le  discipline
sportive associate adeguano i loro statuti  ai  principi  di  cui  al
comma 1.
                               Art. 4

     Organi consultivi per la tutela degli interessi dei tifosi

  1. All'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, dopo il  sesto
comma sono inseriti i seguenti:
  « Negli atti costitutivi delle societa' sportive di  cui  al  primo
comma e'  prevista  la  costituzione  di  un  organo  consultivo  che
provvede, con pareri obbligatori ma non vincolanti, alla tutela degli
interessi specifici dei tifosi. L'organo e' formato da  non  meno  di
tre e non piu' di cinque membri, eletti ogni tre anni dagli  abbonati
alla  societa'  sportiva,  con  sistema   elettronico,   secondo   le
disposizioni di un apposito regolamento approvato  dal  consiglio  di
amministrazione della stessa societa', che deve stabilire  regole  in
materia di riservatezza e indicare le cause di ineleggibilita'  e  di
decadenza, tra le quali, in ogni caso, l'emissione nei confronti  del
tifoso di uno dei provvedimenti previsti dall'articolo 6 della  legge
13 dicembre 1989, n. 401, o dal codice delle leggi antimafia e  delle
misure di prevenzione, di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre
2011, n. 159, ovvero di  un  provvedimento  di  condanna,  anche  con
sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di
manifestazioni sportive. Sono fatti salvi gli effetti  dell'eventuale
riabilitazione o della  dichiarazione  di  cessazione  degli  effetti
pregiudizievoli ai sensi dell'articolo 6, comma 8-bis,  della  citata
legge n. 401 del 1989. L'organo consultivo elegge tra i propri membri
il presidente, che puo' assistere alle assemblee dei soci.
  Le societa' sportive professionistiche adeguano il proprio  assetto
societario alle disposizioni di cui al settimo comma entro  sei  mesi
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROFESSIONI SPORTIVE

                               Art. 5

Delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni  in
  materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonche'
  del rapporto di lavoro sportivo.

  1. Allo scopo di garantire l'osservanza dei principi di parita'  di
trattamento e di non discriminazione nel  lavoro  sportivo,  sia  nel
settore  dilettantistico  sia  nel  settore  professionistico,  e  di
assicurare la stabilita' e la sostenibilita' del sistema dello sport,
il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  uno  o   piu'   decreti
legislativi di riordino e di riforma delle disposizioni in materia di
enti  sportivi  professionistici   e   dilettantistici   nonche'   di
disciplina del  rapporto  di  lavoro  sportivo,  secondo  i  seguenti
principi e criteri direttivi:
    a) riconoscimento del carattere  sociale  e  preventivo-sanitario
dell'attivita'  sportiva,  quale  strumento  di  miglioramento  della
qualita' della vita e della salute, nonche' quale mezzo di educazione
e di sviluppo sociale;
    b) riconoscimento del principio della specificita' dello sport  e
del rapporto di lavoro sportivo come definito a livello  nazionale  e
dell'Unione europea, nonche' del principio delle  pari  opportunita',
anche per le  persone  con  disabilita',  nella  pratica  sportiva  e
nell'accesso al lavoro sportivo sia nel settore  dilettantistico  sia
nel settore professionistico;
    c) individuazione, senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
pubblica e fermo restando quanto previsto dal  comma  4,  nell'ambito
della specificita' di cui alla lettera b) del presente  comma,  della
figura del lavoratore sportivo, ivi compresa la figura del  direttore
di gara, senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente  dalla
natura dilettantistica  o  professionistica  dell'attivita'  sportiva
svolta,  e  definizione  della   relativa   disciplina   in   materia
assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione  del
relativo fondo di previdenza;
    d) tutela della salute e della sicurezza dei minori che  svolgono
attivita' sportiva, con la  previsione  di  specifici  adempimenti  e
obblighi informativi da parte delle  societa'  e  delle  associazioni
sportive con le quali i medesimi svolgono attivita';
    e) valorizzazione della formazione dei  lavoratori  sportivi,  in
particolare dei  giovani  atleti,  al  fine  di  garantire  loro  una
crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed  educativa  nonche'
una preparazione professionale che favorisca l'accesso  all'attivita'
lavorativa anche alla fine della carriera sportiva;
    f)  disciplina  dei  rapporti  di  collaborazione  di   carattere
amministrativo  gestionale  di  natura  non  professionale   per   le
prestazioni rese in favore delle  societa'  e  associazioni  sportive
dilettantistiche, tenendo conto delle peculiarita' di queste ultime e
del loro fine non lucrativo;
    g)  riordino  e  coordinamento  formale   e   sostanziale   delle
disposizioni di legge, compresa  la  legge  23  marzo  1981,  n.  91,
apportando le modifiche e le integrazioni necessarie  per  garantirne
la coerenza giuridica, logica e sistematica, nel rispetto delle norme
di diritto internazionale  e  della  normativa  dell'Unione  europea,
nonche' per adeguarle ai principi riconosciuti del diritto sportivo e
ai consolidati orientamenti della giurisprudenza;
    h)  riordino  della  disciplina  della  mutualita'  nello   sport
professionistico;
    i) riconoscimento giuridico della figura del laureato in  scienze
motorie e dei soggetti forniti  di  titoli  equipollenti  di  cui  al
decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178;
    l) revisione  e  trasferimento  delle  funzioni  di  vigilanza  e
covigilanza esercitate dal Ministero della difesa su enti sportivi  e
federazioni  sportive  nazionali,  in  coerenza  con  la   disciplina
relativa agli altri enti  sportivi  e  federazioni  sportive,  previa
puntuale  individuazione   delle   risorse   umane,   strumentali   e
finanziarie da trasferire;
    m) trasferimento delle funzioni connesse all'agibilita' dei campi
e degli impianti di tiro  a  segno  esercitate  dal  Ministero  della
difesa all'Unione italiana tiro a segno, anche con la  previsione  di
forme di collaborazione  della  stessa  con  il  predetto  Ministero,
previa puntuale individuazione delle  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie da trasferire;
    n) riordino della normativa applicabile alle discipline  sportive
che prevedono l'impiego di animali, avendo riguardo, in  particolare,
agli aspetti sanitari, al trasporto, alla tutela e al benessere degli
animali impiegati in attivita' sportive.
  2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e, limitatamente ai criteri di  cui  al
comma 1, lettere a) ed e),  rispettivamente  con  il  Ministro  della
salute e con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, acquisita l'intesa in sede di Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi  sono  trasmessi  alle
Camere per  l'espressione  del  parere  da  parte  delle  Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i  profili  finanziari,  da
rendere entro il termine  di  quarantacinque  giorni  dalla  data  di
trasmissione, decorso il quale  i  decreti  possono  essere  comunque
emanati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei  trenta
giorni che precedono la scadenza del termine di  cui  al  comma  1  o
successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di novanta giorni.
  3. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto  dei
principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi  1
e 2, il Governo puo' adottare disposizioni integrative  e  correttive
dei decreti medesimi.
  4. Dall'attuazione della delega  di  cui  al  comma  1  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.
Qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi  o  maggiori
oneri che non trovino compensazione al  proprio  interno  o  mediante
utilizzo  delle  risorse  di  cui  all'articolo  13,  comma  5,   del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  9  agosto  2018,  n.  96,  essi   sono   emanati   solo
successivamente  o  contestualmente   all'entrata   in   vigore   dei
provvedimenti  legislativi  che  stanzino   le   occorrenti   risorse
finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge  31
dicembre 2009, n. 196.
                               Art. 6

Delega al Governo in materia  di  rapporti  di  rappresentanza  degli
  atleti e delle societa' sportive e di accesso  ed  esercizio  della
  professione di agente sportivo.

  1.  Allo  scopo  di   garantire   imparzialita',   indipendenza   e
trasparenza nell'attivita'  degli  agenti  sportivi,  il  Governo  e'
delegato ad adottare, entro dodici mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, uno o piu' decreti  legislativi  per  il
riordino delle disposizioni in materia di rapporti di  rappresentanza
degli atleti e delle societa' sportive  e  di  accesso  ed  esercizio
della professione di agente sportivo, secondo i seguenti  principi  e
criteri direttivi:
    a) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei  o  per
specifiche attivita' o gruppi di attivita';
    b) coordinamento, sotto il profilo  formale  e  sostanziale,  del
testo delle disposizioni legislative  vigenti,  anche  apportando  le
opportune modifiche  volte  a  garantire  o  migliorare  la  coerenza
giuridica, logica  e  sistematica  della  normativa  e  ad  adeguare,
aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
    c) indicazione esplicita delle norme  da  abrogare,  fatta  salva
comunque l'applicazione dell'articolo  15  delle  disposizioni  sulla
legge in generale premesse al codice civile;
    d)  previsione  dei  principi   di   autonomia,   trasparenza   e
indipendenza  ai  quali  deve  attenersi  l'agente   sportivo   nello
svolgimento della sua professione;
    e) introduzione di norme  per  la  disciplina  dei  conflitti  di
interessi, che garantiscano  l'imparzialita'  e  la  trasparenza  nei
rapporti tra gli atleti, le societa' sportive e gli agenti, anche nel
caso in cui l'attivita' di questi  ultimi  sia  esercitata  in  forma
societaria;
    f) individuazione, anche in ragione dell'entita' del compenso, di
modalita'  di  svolgimento  delle  transazioni  economiche   che   ne
garantiscano la regolarita', la trasparenza  e  la  conformita'  alla
normativa,  comprese   le   previsioni   di   carattere   fiscale   e
previdenziale;
    g)  previsione  di  misure  idonee  a  introdurre  una  specifica
disciplina volta a garantire la  tutela  dei  minori,  con  specifica
definizione dei limiti e delle modalita' della loro rappresentanza da
parte di agenti sportivi;
    h)  definizione  di  un  quadro  sanzionatorio  proporzionato  ed
efficace, anche con riferimento agli effetti dei contratti  stipulati
dagli assistiti.
  2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di  concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni  e  le
Province autonome di Trento e di  Bolzano.  Gli  schemi  dei  decreti
legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione  del  parere
da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e  per
i profili finanziari, da rendere entro il termine  di  quarantacinque
giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono
essere comunque emanati. Se il termine per l'espressione  del  parere
scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di  cui
al comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine  e'  prorogato  di
novanta giorni.
  3. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto  dei
principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi  1
e 2, il Governo puo' adottare disposizioni integrative  e  correttive
dei decreti medesimi.
  4. Dall'attuazione della delega  di  cui  al  comma  1  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Capo III
DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE E SICUREZZA IN MATERIA DI SPORT

                               Art. 7

Delega al Governo per  il  riordino  e  la  riforma  delle  norme  di
  sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti  sportivi
  e della normativa in materia di  ammodernamento  o  costruzione  di
  impianti sportivi

  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per
la costruzione e l'esercizio degli impianti  sportivi  nonche'  della
disciplina relativa alla costruzione di nuovi impianti sportivi, alla
ristrutturazione e al ripristino di quelli gia'  esistenti,  compresi
quelli scolastici.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  1  il  Governo  si
attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
    a) ricognizione, coordinamento e armonizzazione  delle  norme  in
materia  di  sicurezza  per  la   costruzione,   l'accessibilita'   e
l'esercizio  degli  impianti  sportivi,  comprese  quelle  di  natura
sanzionatoria, apportando le opportune modifiche volte a garantire  o
a migliorare  la  coerenza  giuridica,  logica  e  sistematica  della
normativa e ad adeguare,  aggiornare  e  semplificare  il  linguaggio
normativo;
    b) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei  o  per
specifiche attivita' o gruppi di attivita';
    c) indicazione esplicita delle norme  da  abrogare,  fatta  salva
comunque l'applicazione dell'articolo  15  delle  disposizioni  sulla
legge in generale premesse al codice civile;
    d) semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative
e riduzione dei termini procedurali previsti dall'articolo  1,  comma
304, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  e  dall'articolo  62  del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n.  96,  in  accordo  con  la  disciplina
vigente in materia di prevenzione della corruzione,  ai  sensi  della
legge 6 novembre 2012,  n.  190,  finalizzate  prioritariamente  agli
interventi di recupero e riuso degli impianti sportivi esistenti,  di
cui all'articolo 1, comma 305, della citata legge n. 147 del 2013,  o
di strutture pubbliche inutilizzate;
    e) individuazione di criteri progettuali e  gestionali  orientati
alla    sicurezza,    anche    strutturale,     alla     fruibilita',
all'accessibilita' e  alla  redditivita'  degli  interventi  e  della
gestione economico-finanziaria degli impianti sportivi, ai quali  gli
operatori pubblici e  privati  devono  attenersi,  in  modo  che  sia
garantita, nell'interesse della  collettivita',  la  sicurezza  degli
impianti sportivi, anche al fine di prevenire i fenomeni di  violenza
all'interno e all'esterno dei medesimi e  di  migliorare,  a  livello
internazionale, l'immagine dello sport, nel rispetto della  normativa
vigente;
    f) individuazione di un sistema che preveda il preventivo accordo
con  la  federazione  sportiva  nazionale,  la  disciplina   sportiva
associata, l'ente di promozione sportiva o la societa' o associazione
sportiva  utilizzatori  e  la  possibilita'  di  affidamento  diretto
dell'impianto gia' esistente  alla  federazione  sportiva  nazionale,
alla disciplina sportiva associata, all'ente di promozione sportiva o
alla societa' o associazione utilizzatori, in presenza di determinati
requisiti,  oggettivi  e  coerenti  con  l'oggetto  e  la   finalita'
dell'affidamento,     che      assicurino      la      sostenibilita'
economico-finanziaria della gestione e  i  livelli  di  qualita'  del
servizio eventualmente offerto  a  terzi  diversi  dalla  federazione
sportiva nazionale, dalla disciplina sportiva associata, dall'ente di
promozione sportiva o dalla  societa'  o  associazione  utilizzatori,
fatti salvi i requisiti di carattere generale di cui all'articolo  80
del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50;
    g) individuazione di strumenti economico-finanziari  da  affidare
alla  gestione  e  al  coordinamento  dell'Istituto  per  il  credito
sportivo;
    h) definizione della disciplina della somministrazione di cibi  e
bevande tramite distributori automatici nei centri sportivi e ovunque
venga  praticato  lo  sport,  nel   rispetto   di   quanto   previsto
dall'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2013,  n.
128.
  3. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di  concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze e, limitatamente ai criteri
di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) e h), con il  Ministro  per
la pubblica amministrazione, nonche', limitatamente ai criteri di cui
al comma 2, lettere a),  b),  c),  d),  e)  e  f),  con  il  Ministro
dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
acquisita  l'intesa  in  sede  di   Conferenza   unificata   di   cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281.  Gli
schemi  dei  decreti  legislativi  sono  trasmessi  alle  Camere  per
l'espressione del parere  da  parte  delle  Commissioni  parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, da  rendere  entro
il termine di  quarantacinque  giorni  dalla  data  di  trasmissione,
decorso il quale  i  decreti  possono  essere  comunque  emanati.  Il
termine per l'esercizio della delega e' prorogato di  novanta  giorni
quando il termine per  l'espressione  del  parere  delle  Commissioni
parlamentari scade nei trenta  giorni  antecedenti  la  scadenza  del
termine di cui al comma 1 o successivamente.
  4. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto  dei
principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi  2
e 3, il Governo puo' adottare disposizioni integrative  e  correttive
dei decreti medesimi.
  5. Dall'attuazione della delega  di  cui  al  comma  1  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.
Qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi  o  maggiori
oneri che non trovino compensazione al  proprio  interno  o  mediante
utilizzo  delle  risorse  di  cui  all'articolo  13,  comma  5,   del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  9  agosto  2018,  n.  96,  essi   sono   emanati   solo
successivamente  o  contestualmente   all'entrata   in   vigore   dei
provvedimenti  legislativi  che  stanzino   le   occorrenti   risorse
finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge  31
dicembre 2009, n. 196.
                               Art. 8

              Delega al Governo per la semplificazione
           di adempimenti relativi agli organismi sportivi

  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi per il riordino delle disposizioni  legislative  relative
agli adempimenti e agli oneri amministrativi e di natura contabile  a
carico  delle  federazioni  sportive  nazionali,   delle   discipline
sportive  associate,  degli  enti  di  promozione   sportiva,   delle
associazioni benemerite e delle loro affiliate riconosciuti dal CONI.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  1  il  Governo  si
attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
    a) semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi e
dei conseguenti oneri, anche con riferimento a quelli previsti per le
unita' istituzionali facenti parte del settore delle  amministrazioni
pubbliche,  tenendo  conto  della   natura   giuridica   degli   enti
interessati e delle finalita' istituzionali dagli stessi  perseguite,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e fermo restando
quanto previsto dal comma 5;
    b) riordino, anche al fine  di  semplificarla,  della  disciplina
relativa alla certificazione  dell'attivita'  sportiva  svolta  dalle
societa' e dalle associazioni sportive dilettantistiche;
    c) indicazione esplicita delle norme  da  abrogare,  fatta  salva
comunque l'applicazione dell'articolo  15  delle  disposizioni  sulla
legge in generale premesse al codice civile;
    d) previsione di  misure  semplificate  volte  al  riconoscimento
della personalita' giuridica;
    e) previsione di obblighi e adempimenti in capo alle associazioni
sportive atti a tutelare i minori e a rilevare e prevenire  eventuali
molestie, violenze di genere e condizioni di discriminazione previste
dal codice delle pari opportunita'  tra  uomo  e  donna,  di  cui  al
decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come previsto dalla Carta
olimpica.
  3. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i
Ministri per la pubblica  amministrazione  e  dell'economia  e  delle
finanze, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi  sono  trasmessi  alle
Camere per  l'espressione  del  parere  da  parte  delle  Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i  profili  finanziari,  da
rendere entro il termine  di  quarantacinque  giorni  dalla  data  di
trasmissione, decorso il quale  i  decreti  possono  essere  comunque
emanati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei  trenta
giorni che precedono la scadenza del termine di  cui  al  comma  1  o
successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di novanta giorni.
  4. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto  dei
principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi  2
e 3, il Governo puo' adottare disposizioni integrative  e  correttive
dei decreti medesimi.
  5. Dall'attuazione della delega  di  cui  al  comma  1  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  In
conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31  dicembre  2009,
n. 196, qualora uno o piu' decreti legislativi  determinino  nuovi  o
maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi
sono emanati solo successivamente o  contestualmente  all'entrata  in
vigore dei  provvedimenti  legislativi  che  stanzino  le  occorrenti
risorse finanziarie.
                               Art. 9

Delega al Governo in materia di sicurezza nelle  discipline  sportive
                              invernali

  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
legislativi  in  materia  di  sicurezza  nelle  discipline   sportive
invernali, al fine di garantire livelli di  sicurezza  piu'  elevati,
secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
    a) revisione della disciplina giuridica applicabile agli impianti
e dei relativi provvedimenti di autorizzazione o concessione,  tenuto
conto della durata del rapporto e dei parametri di ammortamento degli
investimenti;
    b) revisione delle norme in materia di sicurezza stabilite  dalla
legge 24 dicembre 2003, n. 363, prevedendo:
      1) l'estensione dell'obbligo generale  di  utilizzo  del  casco
anche a coloro che hanno superato i quattordici anni,  nella  pratica
dello sci alpino  e  dello  snowboard,  in  tutte  le  aree  sciabili
compresi i percorsi fuori pista;
      2) l'obbligo, a carico dei  gestori  delle  aree  sciabili,  di
installarvi un defibrillatore semiautomatico situato in luogo  idoneo
e di assicurare la presenza di personale formato per il suo utilizzo;
      3) l'individuazione dei criteri generali di  sicurezza  per  la
pratica  dello  sci-alpinismo  e  delle  altre   attivita'   sportive
praticate nelle aree sciabili attrezzate, nonche' di adeguate misure,
anche sanzionatorie, che garantiscano il rispetto  degli  obblighi  e
dei divieti stabiliti e il pieno esercizio delle suddette  discipline
sportive in condizioni di sicurezza, senza nuovi o maggiori  oneri  a
carico dei gestori;
      4) il  rafforzamento,  nell'ambito  delle  risorse  finanziarie
disponibili a legislazione vigente, dell'attivita' di vigilanza e  di
controllo dei servizi di sicurezza  e  di  ordine  pubblico,  con  la
determinazione  di  un  adeguato  regime  sanzionatorio,  nonche'  il
rafforzamento dell'attivita' informativa e formativa sulle cautele da
adottare per la prevenzione degli incidenti,  anche  con  riferimento
allo sci fuori pista e allo sci-alpinismo;
    c) revisione delle norme  in  modo  da  favorire  la  piu'  ampia
partecipazione alle discipline sportive  invernali,  anche  da  parte
delle persone con disabilita'.
  2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di  concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisita l'intesa in sede
di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281.  Gli  schemi  dei  decreti  legislativi  sono
trasmessi alle Camere per l'espressione del  parere  da  parte  delle
Commissioni parlamentari competenti  per  materia  e  per  i  profili
finanziari, da rendere entro  il  termine  di  quarantacinque  giorni
dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere
comunque emanati. Se il termine per l'espressione  del  parere  delle
Commissioni parlamentari  scade  nei  trenta  giorni  antecedenti  la
scadenza  del  termine  di  cui  al  comma   1   o   successivamente,
quest'ultimo termine e' prorogato di novanta giorni.
  3. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto  dei
principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi  1
e 2, il Governo puo' adottare disposizioni integrative  e  correttive
dei decreti medesimi.
  4. Dall'attuazione della delega  di  cui  al  comma  1  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  In
conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31  dicembre  2009,
n. 196, qualora uno o piu' decreti legislativi  determinino  nuovi  o
maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi
sono emanati solo successivamente o  contestualmente  all'entrata  in
vigore dei  provvedimenti  legislativi  che  stanzino  le  occorrenti
risorse finanziarie.
Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI

                               Art. 10

Clausola di salvaguardia per le  regioni  a  statuto  speciale  e  le
                          province autonome

  1. Le disposizioni  della  presente  legge  e  quelle  dei  decreti
legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme
di attuazione, anche con riferimento  alla  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 8 agosto 2019

                             MATTARELLA

                                  Conte, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri


Visto, il Guardasigilli: Bonafede

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