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martedì 10 settembre 2019

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA CONCORSO Procedura di selezione per il reclutamento di tre allievi finanzieri, riservata ai congiunti del personale delle Forze di Polizia deceduto o reso permanentemente invalido al servizio. Anno 2019. (GU n.72 del 10-9-2019)


COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
CONCORSO
Procedura di selezione per il reclutamento di tre allievi finanzieri,
  riservata  ai  congiunti  del  personale  delle  Forze  di  Polizia
  deceduto o reso permanentemente invalido al servizio. Anno 2019.
(GU n.72 del 10-9-2019)

                       IL COMANDANTE GENERALE

    Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva n. 95/46/CE  (regolamento  generale  sulla  protezione  dei
dati);
    Vista  la  legge  23  aprile   1959,   n.   189,   e   successive
modificazioni,  recante  «Ordinamento  del  Corpo  della  Guardia  di
finanza»;
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti»;
    Vista la legge 18 dicembre 1973,  n.  836,  recante  «Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti  statali»  e,
in particolare, l'art. 29;
    Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale»;
    Vista la  legge  23  agosto  1988,  n.  370,  recante  «Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande  di  concorso  e  di  assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»;
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni
ed integrazioni, recante «Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
    Visto il decreto legislativo 16  aprile  1994,  n.  297,  recante
«Testo  unico  delle   disposizioni   legislative   in   materia   di
istruzione»;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento  recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione dell'art. 3  della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia  di  nuovo  inquadramento  del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo  della  Guardia  di
finanza» e, in particolare, l'art. 6, comma 2;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  recante  «Misure  urgenti   per   lo   snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di  decisione  e  di
controllo»;
    Vista la legge 16 giugno  1998,  n.  191,  recante  «Modifiche  e
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15  maggio  1997,  n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale  dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.  Disposizioni
in materia di edilizia scolastica»;
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (testo A)»;
    Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione  del
Servizio civile nazionale»;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    «Norme    generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche»;
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni ed integrazioni,  concernente  «Codice  in  materia  di
protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento  nazionale  al  regolamento  (UE)  n.  2016/679  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva n. 95/46/CE»;
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive
modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
    Visto l'art. 66, comma 9-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112,  e  successive   modificazioni,   convertito   in   legge,   con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della legge  6  agosto  2008,  n.
133, recante «Disposizioni urgenti  per  lo  sviluppo  economico,  la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica e la perequazione tributaria»;
    Visto l'art. 32 della  legge  18  giugno  2009,  n.  69,  recante
«Disposizioni per  lo  sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la
competitivita' nonche' in materia  di  processo  civile»  concernente
l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento  dei  documenti
in forma cartacea;
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice dell'ordinamento  militare»  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente  «Disposizioni
per  l'ammissione  dei  soggetti  fabici  nelle  Forze  armate  e  di
polizia»;
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica  all'art.
635  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco»;
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  nelle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12  gennaio
2015, n. 2»;
    Visto il decreto legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  recante
«Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1,  lettera  a)  della  legge  7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche»;
    Visto il decreto legislativo 10  agosto  2018,  n.  101,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva n. 95/46/CE  (regolamento  generale  sulla  protezione  dei
dati)»;
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  24
ottobre 2014, recante «Definizione delle caratteristiche del  sistema
pubblico per la  gestione  dell'identita'  digitale  di  cittadini  e
imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di  adozione  del
sistema  SPID  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni  e  delle
imprese»;
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  24
ottobre 2018, registrato alla Corte dei  conti  -  ufficio  controllo
atti della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  il  16  novembre
2018, al n. 2075,  concernente  le  autorizzazioni  ad  assumere  per
l'anno 2018, con il quale la Guardia di finanza e' stata autorizzata,
ai sensi dell'art. 66 del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133,  e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  ad  assumere  a   tempo
indeterminato per  l'anno  2018,  tra  l'altro,  trecentosessantanove
allievi finanzieri;
    Visto decreto ministeriale 23 aprile 1999,  n.  142,  concernente
«Regolamento recante norme per l'individuazione dei  limiti  di  eta'
per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della Guardia  di
finanza, ai sensi dell'art. 3, comma 6 della legge 15 maggio 1997, n.
127»;
    Visto  il  decreto  ministeriale  17  maggio  2000,  n.  155,   e
successive modificazioni ed  integrazioni,  concernente  «Regolamento
recante norme per l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  nella
Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1,  comma  5  della  legge  20
ottobre 1999, n. 380»;
    Visto  il   decreto   ministeriale   16   marzo   2007,   recante
«Determinazione delle classi delle lauree universitarie»;
    Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia  di
finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni ed
integrazioni registrata all'ufficio centrale del bilancio, presso  il
Ministero dell'economia e delle finanze, il  28  marzo  2008,  al  n.
3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle  varie
Autorita' gerarchiche del Corpo;
    Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia  di
finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, e successive  modificazioni
ed  integrazioni,  concernente  le  modalita'  per   lo   svolgimento
dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio  nel  Corpo
della   Guardia   di   finanza   nei   confronti   degli    aspiranti
all'arruolamento;
    Visto il decreto del Comandante generale della Guardia di finanza
n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive  tecniche
da adottare  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  4  del  citato  decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;

                             Determina:

                               Art. 1

                          Posti disponibili

    1. E' indetta, per l'anno 2019, una procedura di selezione per il
reclutamento di tre  allievi  finanzieri  del  contingente  ordinario
della Guardia di finanza, riservata al coniuge e ai figli superstiti,
nonche' ai fratelli o alle  sorelle  del  personale  delle  Forze  di
polizia, deceduto o reso permanentemente invalido  al  servizio,  con
invalidita' non  inferiore  all'ottanta  per  cento  della  capacita'
lavorativa in conseguenza delle azioni criminose di cui all'art.  82,
comma 1 della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  e  alle  leggi  ivi
richiamate  ovvero  per  effetto  di  ferite  o   lesioni   riportate
nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico.
    2. Lo svolgimento della procedura comprende:
      a) accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
      b) accertamento dell'idoneita' attitudinale;
      c) valutazione dei titoli.
    3. L'inizio e la durata del corso di  formazione  sono  stabiliti
dal Comando generale della Guardia di finanza.
    4. Il Corpo della Guardia di finanza si riserva  la  facolta'  di
revocare la procedura di selezione, di sospendere o rinviare le prove
selettive, di  modificare,  fino  alla  data  di  approvazione  della
graduatoria finale di merito, il  numero  dei  posti,  di  sospendere
l'ammissione al corso di formazione dei  vincitori,  in  ragione  del
numero di assunzioni complessivamente autorizzate  dall'Autorita'  di
Governo,  nonche'  di  esigenze  attualmente   non   valutabili   ne'
prevedibili.


              Parte di provvedimento in formato grafico


                               Art. 2

               Requisiti e condizioni per l'ammissione
                     alla procedura reclutativa

    1. Possono partecipare alla procedura i cittadini italiani che:
      a)  abbiano,  alla  data  di  scadenza  del  termine   per   la
presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1,  compiuto  il
diciottesimo anno e non abbiano superato il giorno di compimento  del
ventiseiesimo anno  di  eta'.  Il  limite  anagrafico  massimo  cosi'
fissato e' elevato di un periodo pari all'effettivo servizio militare
prestato e, comunque, non superiore a tre anni per  coloro  che  alla
data del 6 luglio 2017, svolgevano o avevano svolto servizio militare
volontario, di leva o di leva prolungato;
      b) godano dei diritti civili e politici;
      c) siano in possesso del diploma di  istruzione  secondaria  di
secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento
della laurea;
      d) non siano, alla data dell'effettivo incorporamento, imputati
o condannati ovvero non abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai
sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale  per  delitti  non
colposi, ne' siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
      e) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento,  in
situazioni   comunque   incompatibili   con   l'acquisizione   o   la
conservazione dello stato giuridico di finanziere;
      f) siano in  possesso  delle  qualita'  morali  e  di  condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura  ordinaria.
A tal fine, il Corpo della Guardia  di  finanza  accerta,  d'ufficio,
l'irreprensibilita' del comportamento del candidato in rapporto  alle
funzioni proprie del grado da rivestire.  Sono  causa  di  esclusione
dall'arruolamento   anche   l'esito   positivo   agli    accertamenti
diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o
la detenzione di sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  a  scopo  non
terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti;
      g) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione  ovvero  prosciolti,
d'autorita' o  d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze
armate  o  di  polizia,  a  esclusione   dei   proscioglimenti,   per
inattitudine al volo o alla vita di bordo;
      h) non siano stati  dimessi,  per  motivi  disciplinari  o  per
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o  istituti  di
formazione delle Forze armate o di polizia;
      i) non siano  stati  ammessi  a  prestare  il  Servizio  civile
nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano  rinunciato  a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3 del decreto  legislativo
15 marzo 2010, n. 66;
      l) appartengano alle categorie di cui all'art. 6, comma  2  del
decreto  legislativo  12  maggio   1995,   n.   199,   e   successive
modificazioni ed integrazioni.
    2. I requisiti di cui al comma 1, se non  diversamente  indicato,
devono essere posseduti alla data di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione della domanda di  partecipazione  di  cui  all'art.  3,
comma 1 e alla data di effettivo  incorporamento,  pena  l'esclusione
dal concorso.
    3. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta'  previsti  per
l'ammissione ai pubblici concorsi.
                               Art. 3

                      Domanda di partecipazione

    1. La domanda di partecipazione alla procedura  reclutativa  deve
essere compilata  esclusivamente  mediante  la  procedura  telematica
disponibile       sul       portale       attivo       all'indirizzo:
«https:concorsi.gdf.gov.it»,  seguendo  le  istruzioni  del   sistema
automatizzato, entro le ore 12,00 del trentunesimo giorno  successivo
alla  data  di  pubblicazione  del  presente  bando  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed
esami».
    2. I concorrenti, che devono essere in possesso di un account  di
posta elettronica  certificata  (pec),  dopo  essersi  registrati  al
portale, potranno accedere, tramite la  propria  area  riservata,  al
format di compilazione della domanda di partecipazione.
    3. Ultimata la compilazione dell'istanza:
      a) gli utenti  che  accedono  con  SPID  (Sistema  pubblico  di
identita' digitale) concluderanno la presentazione della  domanda  di
partecipazione seguendo la relativa procedura automatizzata;
      b)  i  restanti  utenti  registrati  al  portale  effettueranno
salvataggio in locale del pdf generato dal  sistema  che,  una  volta
stampato, corredato  per  esteso  dalla  propria  firma  autografa  e
scansionato, dovra' essere caricato a  sistema,  mediante  l'apposita
funzione  «upload»,  unitamente  alla  scansione   fronte-retro   del
documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validita'.  Il  sistema
consentira', quindi, di verificarne  il  corretto  inserimento  e  di
concludere, inderogabilmente entro il termine di cui al comma  1,  la
procedura di presentazione dell'istanza.
    4.  I  candidati,  ove  richiesto   in   sede   di   accertamento
dell'idoneita'   psico-fisica,    dovranno    fornire    il    numero
identificativo dell'istanza («ID istanza») rinvenibile attraverso  la
funzione «visualizza istanza» presente nella propria  area  riservata
del  portale  nonche'  comunicato  sulla  propria  casella  di  posta
elettronica certificata.
    5. In  caso  di  problematiche  di  natura  tecnica  del  sistema
informatico,   verificatasi   nell'ultimo   giorno   utile   per   la
presentazione   della   domanda   di   partecipazione   e   accertate
dall'Amministrazione, sara'  considerata  comunque  valida  l'istanza
presentata dal candidato utilizzando il modello riportato in allegato
1, corredato per esteso dalla  propria  firma  autografa  e  inviato,
unitamente alla  scansione  fronte/retro  del  proprio  documento  di
riconoscimento  in  corso  di  validita',  all'indirizzo   di   posta
elettronica certificata: concorsocongiuntiVD2019@pec.gdf.it entro  le
ore  14,00  del  trentunesimo  giorno   successivo   alla   data   di
pubblicazione del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
    6. Le domande di partecipazione  presentate  tramite  il  portale
attivo all'indirizzo «concorsi.gdf.gov.it» o secondo le modalita'  di
cui al comma 5, potranno essere  modificate  esclusivamente  entro  i
termini di cui ai commi 1 e 5.
    7.  Eventuali  variazioni  di  recapiti  e   di   stato   civile,
intervenute successivamente ai  termini  di  cui  ai  commi  1  e  5,
dovranno  essere  comunicate  all'indirizzo  di   posta   elettronica
certificata: concorsocongiuntiVD2019@pec.gdf.it
                               Art. 4

                 Elementi da indicare nella domanda

    1. Il candidato deve dichiarare nella domanda:
      a) cognome, nome,  codice  fiscale,  sesso,  data  e  luogo  di
nascita;
      b) il possesso della cittadinanza italiana;
      c) lo stato civile  e  il  numero  dei  figli  eventualmente  a
carico;
      d) di godere dei diritti civili e politici;
      e) di non essere imputato, non essere stato condannato ne' aver
ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del  codice
di procedura penale per delitti non  colposi,  ne'  essere  o  essere
stato sottoposto a misure di prevenzione;
      f) di non essere stato ammesso a prestare  il  Servizio  civile
nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di  aver  rinunciato  a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3 del decreto  legislativo
15 marzo 2010, n. 66;
      g) il  titolo  di  studio  di  cui  e'  in  possesso  indicando
l'istituto presso il quale e' stato conseguito;
      h) di non essere  stato  destituito,  dispensato  o  dichiarato
deceduto dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate e di  polizia,  a  esclusione  dei  proscioglimenti  per
inettitudine al volo o alla vita di bordo;
      i)  l'indirizzo  proprio  o,   eventualmente,   della   propria
famiglia, completo del numero di codice di avviamento postale e, dove
possibile, di un recapito telefonico;
      l) il recapito presso  il  quale  desidera  ricevere  eventuali
comunicazioni e un indirizzo di posta elettronica certificata;
      m) di appartenere alle categorie di cui all'art. 6, comma 2 del
decreto  legislativo  12  maggio   1995,   n.   199,   e   successive
modificazioni;
      n) l'eventuale possesso dei titoli maggiorativi  di  punteggio,
di  cui  alla  scheda  in  allegato  2  al  bando  e/o   dei   titoli
preferenziali tra quelli elencati  nell'art.  15  nonche'  di  quelli
stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487.  Al  riguardo,  si  precisa  che  e'  onere  del
candidato consegnare, o far pervenire,  secondo  le  modalita'  e  la
tempistica  indicate  all'art.   6,   comma   2,   lettera   b),   la
documentazione o le certificazioni ovvero dichiarazioni  sostitutive,
nei casi previsti dalla legge, comprovanti  il  possesso  dei  titoli
preferenziali;
      o) di non essere stato dimesso, per motivi disciplinari  o  per
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o  istituti  di
formazione delle Forze armate o di polizia;
      p) di essere disposto,  in  caso  di  nomina  a  finanziere,  a
raggiungere qualsiasi sede di servizio.
    2. I candidati, inoltre, nella domanda di partecipazione,  devono
dichiarare di essere a conoscenza delle  disposizioni  del  bando  di
concorso nonche' le modalita' di notifica della graduatoria finale di
merito.
    3. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e
il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che:
      a) autorizza il trattamento dei dati  personali  ai  sensi  del
regolamento n. 2016/679/UE e dal decreto legislativo 30 giugno  2003,
n. 196, come da ultimo modificato dal decreto legislativo  10  agosto
2018, n. 101;
      b) in caso  di  false  dichiarazioni,  incorre  nelle  sanzioni
previste dal codice penale e dalle leggi speciali e decadra' da  ogni
beneficio eventualmente conseguente al  provvedimento  emanato  sulla
base della dichiarazione non veritiera fornita.
                               Art. 5

                Cause di archiviazione della domanda

    1. Le domande di partecipazione al concorso sono archiviate, dopo
i termini di cui all'art. 3, commi  1  e  5,  con  provvedimento  del
Comandante del Centro di reclutamento della Guardia di  finanza,  nel
caso in cui:
      a) non siano sottoscritte, se previsto, dal candidato;
      b) non siano corredate dal pdf  generato  dal  sistema  e/o  da
idoneo documento di riconoscimento;
      c) pur se compilate telematicamente e debitamente sottoscritte,
pervengano con modalita' differenti da quelle previste;
      d)           pervengano           all'indirizzo            pec:
concorsocongiuntiVD2019@pec.gdf.it   in    assenza    dei    relativi
presupposti o comunque oltre il termine previsto per la presentazione
della domanda di partecipazione alla  procedura  reclutativa  di  cui
all'art. 3, commi 1 e 5. A tale fine, fa fede la data riportata sulla
«ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in possesso di  «ricevuta
di avvenuta consegna».
    2. I provvedimenti di  archiviazione  di  cui  al  comma  1  sono
notificati  agli  interessati,  che  possono  impugnarli,  producendo
ricorso:
      a) gerarchico,  al  Generale  ispettore  per  gli  Istituti  di
istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni  dalla  data
della notificazione o della comunicazione dell'atto  impugnato  o  da
quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma
1 del decreto del Presidente della Repubblica 24  novembre  1971,  n.
1199;
      b)  giurisdizionale,  al  competente  Tribunale  amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli  29  e
seguenti  del  codice  del  processo  amministrativo,  approvato  con
decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104,  secondo  i  termini  ivi
indicati.
    3. I candidati le cui istanze di partecipazione siano considerate
valide sono ammessi alla procedura  di  selezione,  con  riserva,  in
attesa  dell'accertamento  dell'effettivo  possesso   dei   requisiti
previsti.
    Tale riserva deve intendersi  fino  all'ammissione  al  corso  di
formazione.
                               Art. 6

                           Documentazione

    1. Il Centro di reclutamento della Guardia di  finanza  provvede,
tramite i reparti del Corpo territorialmente competenti, a richiedere
i seguenti atti:
      a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati  militari  o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi  e  annotarsi
dai superiori  gerarchici  cui  spetti  la  compilazione  delle  note
caratteristiche o di qualifica;
      b) copia del libretto personale e dello stato  di  servizio  (o
della cartella personale) e  del  foglio  matricolare  del  candidato
militare   e,   per   il   personale   di   ruolo   nelle   pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare;
      c) certificato generale del casellario giudiziale e quello  dei
carichi pendenti.
    2.  E'  onere  dei  candidati  inviare  all'indirizzo  di   posta
elettronica   certificata:    concorsocongiuntiVD2019@pec.gdf.it    o
consegnare o far pervenire al Centro di reclutamento della Guardia di
finanza - via delle Fiamme Gialle n. 18 - 00122 Roma/Lido di Ostia:
      a) entro il quindicesimo giorno solare successivo alla data  di
scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione
al concorso, pena l'esclusione dal  concorso,  idonea  documentazione
rilasciata  dall'amministrazione  di   appartenenza   del   congiunto
deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, che attesti  il
possesso del requisito previsto dall'art. 2, comma 1, lettera l);
      b) qualora ammessi a sostenere gli accertamenti di cui all'art.
11, entro la data di svolgimento delle stesse, i documenti  in  carta
semplice, ovvero le  dichiarazioni  sostitutive,  nei  casi  previsti
dalla legge, comprovanti il possesso, anche  se  non  indicati  nella
domanda di partecipazione, dei titoli maggiorativi  di  punteggio  di
cui all'allegato 2 del bando e/o dei titoli preferenziali tra  quelli
elencati nell'art. 15 nonche' di  quelli  stabiliti  all'art.  5  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
    I titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio in relazione
ai quali  il  candidato  non  abbia  presentato,  nei  termini  sopra
indicati, la documentazione attestante il relativo possesso,  saranno
comunque valutati qualora l'aspirante abbia indicato nella domanda di
partecipazione l'amministrazione pubblica che la detiene.
    Non saranno oggetto di  valutazione  i  titoli  per  i  quali  la
preposta sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per
la  corretta  attribuzione  della  preferenza   e/o   del   punteggio
maggiorativo ovvero presentati oltre la  data  di  svolgimento  degli
accertamenti di cui all'art. 11.
    A  tal  fine,  nel  caso  di  invio  telematico  della   suddetta
documentazione, fa fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta
accettazione» purche' in possesso di «ricevuta di avvenuta consegna».
    3. I documenti, incompleti  o  affetti  da  vizio  sanabile  sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro la data indicata dal Centro di reclutamento.
                               Art. 7

                      Commissione giudicatrice

    1.  La  Commissione  giudicatrice,  da  nominare  con  successiva
determinazione del Comandante in seconda della Guardia di finanza, e'
presieduta da un  ufficiale  generale  della  Guardia  di  finanza  e
ripartita  nelle  seguenti  sottocommissioni,  ciascuna  delle  quali
presieduta da un ufficiale superiore del Corpo:
      a)  sottocommissione  per  la  valutazione  dei  titoli  e   la
formazione della graduatoria finale di merito, composta da almeno due
ufficiali della Guardia di finanza, membri;
      b) sottocommissione per la visita medica di primo accertamento,
composta da un ufficiale della Guardia di finanza  e  da  almeno  due
ufficiali medici, membri;
      c) sottocommissione per  la  visita  medica  di  revisione  dei
candidati  giudicati  non  idonei  alla  visita   medica   di   primo
accertamento, composta  da  almeno  un  ufficiale  della  Guardia  di
finanza e da due  ufficiali  medici  (di  cui  almeno  uno  di  grado
superiore a quello dei medici della precedente sottocommissione o,  a
parita' di grado, comunque, con anzianita' superiore), membri;
      d)   sottocommissione   per    l'accertamento    dell'idoneita'
attitudinale dei candidati  al  servizio  incondizionato  nel  Corpo,
composta da almeno due ufficiali  della  Guardia  di  finanza  periti
selettori, membri.
    2. Gli ufficiali  della  Guardia  di  finanza  devono  essere  in
servizio.
    3. Le sottocommissioni, per i lavori  di  rispettiva  competenza,
possono  avvalersi  dell'ausilio  di  esperti  ovvero  di   personale
specializzato e tecnico. La  sottocommissione  di  cui  al  comma  1,
lettera  d),  puo'  avvalersi,  altresi',  durante  gli  accertamenti
attitudinali, dell'ausilio di psicologi.
    4. Le sottocommissioni indicate al comma 1, lettere b), c) e  d),
possono, durante lo svolgimento dei lavori, avvalersi di personale di
sorveglianza, all'uopo individuato dal Centro di reclutamento.
                               Art. 8

                 Adempimenti delle sottocommissioni

    1. Ciascuna sottocommissione  di  cui  all'art.  7,  prima  dello
svolgimento dei lavori di rispettiva competenza, fissa in un apposito
verbale i criteri di valutazione cui attenersi nel rispetto di quanto
previsto dal presente bando di concorso e dalle vigenti  disposizioni
normative.
    2. Le sottocommissioni previste all'art. 7, comma 1, lettere b) e
c), compilano, per ogni candidato, un  verbale  firmato  da  tutti  i
componenti.
    3. Gli atti compilati  dalle  sottocommissioni  sono  riveduti  e
controfirmati dal Presidente della Commissione giudicatrice.
                               Art. 9

                     Esclusione dalla procedura

    1. Con determinazione del Capo del I reparto del Comando generale
della Guardia di finanza, puo'  essere  disposta,  in  ogni  momento,
l'esclusione dei concorrenti non in possesso dei requisiti di cui  al
presente bando.
    2. Le proposte di esclusione dei  candidati  sono  formulate  dal
Centro di reclutamento della Guardia di finanza.
    3. Avverso i provvedimenti  di  esclusione  di  cui  al  presente
articolo, gli interessati possono produrre ricorso:
      a) gerarchico, al Capo di Stato maggiore del  Comando  generale
della Guardia di  finanza,  entro  trenta  giorni  dalla  data  della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, primo  comma
del decreto del Presidente della  Repubblica  24  novembre  1971,  n.
1199;
      b)  giurisdizionale,  al  competente  Tribunale  amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli  29  e
seguenti  del  codice  del  processo  amministrativo,  approvato  con
decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104,  secondo  i  termini  ivi
indicati.
                               Art. 10

                    Documento di identificazione

    1. A ogni visita o prova d'esame, i candidati devono  esibire  la
carta di identita' o un documento  di  riconoscimento  rilasciato  da
un'Amministrazione dello Stato, in corso di validita'.
                               Art. 11

              Accertamento dell'idoneita' psico-fisica

    1.  I  candidati  in  possesso  dei  prescritti  requisiti   sono
convocati, a  cura  del  Centro  di  reclutamento  della  Guardia  di
finanza,  per  essere  sottoposti  alla  visita   medica   di   primo
accertamento.
    2. L'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e' effettuato:
      a) da parte della sottocommissione indicata all'art.  7,  comma
1, lettera b), mediante visita medica di primo  accertamento,  presso
il Centro di reclutamento della Guardia di finanza - via delle Fiamme
Gialle n. 18 - 00122 Roma/Lido di Ostia;
      b) in ragione delle condizioni del soggetto  al  momento  della
visita.
    3.  Per  conseguimento  dell'idoneita'   psico-fisica   tutti   i
candidati devono essere in possesso del profilo sanitario compatibile
con l'idoneita' psico-fisica al servizio  nel  Corpo,  stabilita  dal
decreto  ministeriale  17  maggio  2000,   n.   155,   e   successive
modificazioni ed integrazioni, e alle direttive tecniche adottate con
decreto del Comandante generale della Guardia di finanza. In  materia
di  difetti  totali  o  parziali  dell'enzima   G6PDH,   si   applica
esclusivamente il punto 2, lettera d), dell'elenco allegato al citato
decreto ministeriale n. 155/2000 che ne prevede la compatibilita' con
l'arruolamento nel Corpo.
    Tali provvedimenti sono disponibili sul sito internet del Corpo.
    4. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e  fatto
salvo quanto previsto al comma 6, sono eseguiti i  seguenti  esami  e
visite:
      a) visita medica generale;
      b) esami delle urine ed ematochimici;
      c) visita neurologica;
      d) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
      e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici.
    I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine  definito  dal
Centro di reclutamento, sulla base della  disponibilita'  dei  medici
specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative.
    5. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma  1,  lettera  b),
puo' disporre, qualora  lo  ritenga  necessario,  l'effettuazione  di
ulteriori  visite  specialistiche   ed   esami   strumentali   e   di
laboratorio.
    In  particolare,  nel  caso   in   cui   si   dovessero   rendere
indispensabili   indagini    radiologiche,    l'interessato    dovra'
sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso
sara' considerato quale rinuncia alla prosecuzione del concorso.
    6. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono gia'
stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica di cui al comma 4, nell'ambito  di  altri  concorsi  per
l'accesso  al  Corpo  della  Guardia  di  finanza,  sono   sottoposti
esclusivamente ai seguenti accertamenti:
      a) visita medica generale;
      b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di  sostanze
stupefacenti e/o psicotrope;
      c)  eventuali  ulteriori  visite   specialistiche   e/o   esami
strumentali e di laboratorio necessari ai  fini  della  verifica  del
possesso dei requisiti specifici previsti  per  l'accesso  al  ruolo,
ovvero ai fini di cui al comma 5.
    In tali casi, la competente sottocommissione esprime il  giudizio
definitivo sulla base dei suddetti accertamenti.
    7. Il giudizio  espresso  in  sede  di  visita  medica  di  primo
accertamento e' immediatamente comunicato all'interessato, il  quale,
in caso di non idoneita', puo', contestualmente, chiedere  di  essere
ammesso a visita medica di revisione, fatta eccezione per il  difetto
dei requisiti di cui al comma 11.
    8. La richiesta di ammissione alla  visita  medica  di  revisione
deve essere:
      a) presentata al  Centro  di  reclutamento,  al  momento  della
comunicazione di non idoneita' da parte della sottocommissione di cui
al comma 2, lettera a);
      b) integrata da documentazione relativa alle  cause  che  hanno
determinato l'esclusione (modello in allegato 3)  rilasciata  da  una
struttura sanitaria pubblica, anche  militare,  o  da  una  struttura
privata accreditata con il  Servizio  sanitario  nazionale.  In  tale
ultimo  caso,  il  Centro  di   reclutamento   potra'   eventualmente
richiedere ai candidati gli estremi di tale accreditamento.
    L'originale di tale documentazione deve essere consegnato o fatto
pervenire al Centro di reclutamento - ufficio procedure reclutative -
Sezione allievi finanzieri - via delle Fiamme Gialle n.  18  -  00122
Roma/Lido di Ostia entro il quindicesimo giorno solare  successivo  a
quello della comunicazione di non idoneita'.
    Entro il medesimo termine, la predetta  documentazione  puo',  in
alternativa,  essere  inviata  all'indirizzo  di  posta   elettronica
certificata: rm0300000p@pec.gdf.it purche':
      (1) redatta in originale come documento  informatico  ai  sensi
dell'art.  20  del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e
successive modifiche  ed  integrazioni,  ovvero  attestata,  a  norma
dell'art.  22  del  medesimo  decreto,   con   firma   digitale   del
responsabile della struttura sanitaria che l'ha rilasciata in caso di
copia informatica di documento analogico;
      (2) non contenente immagini diagnostiche strumentali.
    Entro  i  tempi  tecnici  di  espletamento  della  presente  fase
selettiva, comunicati al candidato in  sede  di  notifica  della  non
idoneita' e compatibilmente  con  questi,  sara'  comunque  presa  in
considerazione la documentazione;
      (3) spedita o inviata entro il  suddetto  termine  di  quindici
giorni e pervenuta oltre lo stesso;
      (4) consegnata, pervenuta o inviata in mera scansione  o  copia
entro il suddetto termine di quindici giorni, il  cui  originale  sia
prodotto nei termini indicati dal Centro di reclutamento.
    In   ogni   caso   l'Amministrazione   non   si   assume   alcuna
responsabilita' per la  mancata  ricezione  o  per  i  ritardi  nella
consegna dell'originale della documentazione entro  i  termini  sopra
indicati.
    La richiesta di visita medica di revisione non e' accolta qualora
non venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera  a)  o
la documentazione di cui alla lettera b)  sia  priva  dei  prescritti
requisiti o non pervenga in originale  secondo  le  modalita'  e  nei
termini ivi indicati.
    I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal  Comandante
del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli
interessati, che possono impugnarli, producendo  ricorso  secondo  le
modalita' di cui all'art. 5, comma 2.
    9. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che  hanno
dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione  per  la
visita medica di primo accertamento.
    10. La  sottocommissione  per  la  visita  medica  di  revisione,
acquisita la domanda di cui al comma 8 e valutata  la  certificazione
prodotta, puo':
      a) esprimere  direttamente  un  giudizio  di  idoneita'  o  non
idoneita', che sara' notificato al candidato  tramite  il  Centro  di
reclutamento;
      b) riconvocare l'aspirante presso  il  Centro  di  reclutamento
della  Guardia  di  finanza,  per  sottoporlo  a   ulteriori   visite
specialistiche e/o  esami  strumentali  e  di  laboratorio,  ritenuti
necessari,  all'esito  dei  quali  formulera'  l'apposito   giudizio.
L'eventuale riconvocazione avverra'  prima  dello  svolgimento  della
successiva fase concorsuale.
    11. La visita medica di revisione non  e'  ammessa  nei  seguenti
casi:
      a) disturbi della  parola  (balbuzie,  dislalia  e  paralalia),
anche se in forma lieve;
      b) positivita'  alle  sostanze  psico-attive,  accertata  anche
mediante test tossicologici di I e di II livello;
      c) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate.
    12.  La  sottocommissione  per  la   visita   medica   di   primo
accertamento:
      a) nei casi di cui alle lettere a) e c) del comma 11,  dichiara
immediatamente la non idoneita' dell'aspirante che, pertanto, non  e'
sottoposto a ulteriori visite o esami;
      b) nel caso di positivita' alle sostanze psico-attive accertata
mediante test di I livello, sospende gli accertamenti sanitari  nelle
more dell'esito del test di  II  livello,  all'esito  del  quale,  se
confermata la positivita', dichiara la non  idoneita';  diversamente,
l'aspirante sara' riconvocato per essere  sottoposto  agli  ulteriori
accertamenti sanitari.
    13. I candidati risultati idonei agli  accertamenti  psico-fisici
sono ammessi a sostenere l'accertamento  dell'idoneita'  attitudinale
nel giorno e nell'ora comunicati dal  Centro  di  reclutamento  della
Guardia di finanza.
    14. Il candidato risultato assente alla visita  medica  di  primo
accertamento o di revisione, nei casi in cui sia  stato  riconvocato,
ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso.
    15.  Il  giudizio  espresso  dalle  competenti  sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo.
    16. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso:
      a)  giurisdizionale,  al  competente  Tribunale  amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli  29  e
seguenti del codice del processo amministrativo approvato con decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
      b) straordinario, al  Presidente  della  Repubblica,  ai  sensi
dell'art. 9, comma 1 del decreto del Presidente della  Repubblica  24
novembre 1971, n. 1199, entro  centoventi  giorni  dalla  data  della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza.
                               Art. 12

                 Documentazione da produrre in sede
               di visita medica di primo accertamento

    1. I concorrenti convocati presso il Centro di reclutamento della
Guardia  di  finanza  per  sostenere  la  visita  medica   di   primo
accertamento   devono   presentare   in   originale,   la    seguente
documentazione sanitaria, con data non anteriore a sessanta giorni:
      a)  certificato  attestante  l'effettuazione  e  il   risultato
dell'accertamento per i markers  dell'epatite  B  (riportanti  almeno
HBsAg e anti HBs) e C (riportanti almeno anti HCV);
      b) certificato attestante l'esito del test  per  l'accertamento
della positivita' per anticorpi per HIV;
      c) test audiometrico in cabina silente, da cui emergano  almeno
i valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz;
      d) ecografia pelvica,  per  i  candidati  di  sesso  femminile,
comprensiva di immagini e relativo referto.
    I certificati devono essere rilasciati da una struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o da una struttura privata accreditata  con
il Servizio sanitario nazionale. In tale ultimo caso,  il  Centro  di
reclutamento potra' eventualmente richiedere ai candidati gli estremi
di tale accreditamento;
      e) certificato medico (fac-simile in  allegato  4),  rilasciato
dal medico di fiducia di cui all'art.  25  della  legge  23  dicembre
1978, n. 833;
      f) prescrizione, ovvero  idonea  certificazione,  di  eventuale
terapia farmacologica  assunta  o  somministrata  nei  trenta  giorni
precedenti la data di convocazione alle visite mediche. In assenza di
detta documentazione, l'eventuale positivita' riscontrata in sede  di
test tossicologici e' causa di esclusione dal concorso.
    2. Sono causa di esclusione dal concorso:
      a) la positivita' agli accertamenti di cui al comma 1,  lettere
a) e b);
      b) l'attestata presenza, nella sezione A del certificato medico
di cui al precedente comma 1, lettera e), di pregresse manifestazioni
emolitiche  e/o  gravi  manifestazioni  immuno-allergiche  e/o  gravi
intolleranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti.
    3. I candidati di sesso femminile devono inoltre produrre un test
di gravidanza di data non anteriore a cinque  giorni  dalla  data  di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In  assenza
del referto, la candidata e' sottoposta, allo scopo  sopra  indicato,
al test di gravidanza presso il Centro di reclutamento.
    4.  Per  le  concorrenti  che,  all'atto  delle  visite  mediche,
risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei  certificati
prodotti o degli  accertamenti  svolti  in  quella  stessa  sede,  la
competente sottocommissione  non  puo'  procedere  agli  accertamenti
previsti e deve esimersi  dalla  pronuncia  del  giudizio,  ai  sensi
dell'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155,
e successive modificazioni ed integrazioni.  Tali  candidate  saranno
escluse dal concorso qualora  lo  stato  di  temporaneo  impedimento,
anche in sede di seconda convocazione e  comunque  non  oltre  il  18
novembre 2019, non consenta  di  rispettare  la  tempistica  prevista
dall'art. 3, comma 3 del predetto decreto ministeriale.
    5. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno
di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1:
      a) lettere a), b),  ed  e),  viene  ammesso  con  riserva  alle
successive fasi concorsuali ed  escluso,  qualora  non  proceda  alla
consegna secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di
reclutamento;
      b)  lettere  c)  e  d),  potra'  avanzare  istanza  per  essere
convocato  in  data  successiva  per   sostenere   gli   accertamenti
dell'idoneita' psico-fisica.  Il  presidente  della  sottocommissione
indicata all'art.  7,  comma  1,  lettera  b),  potra'  concedere  il
differimento nel rispetto del calendario di svolgimento delle  visite
mediche  di  primo  accertamento.  La  data  di  convocazione   viene
immediatamente comunicata all'interessato.  Qualora  l'aspirante  non
avanzi la menzionata istanza ovvero non si presenti nel giorno in cui
e' stato riconvocato o non esibisca in tale  data  i  certificati  in
argomento, e' escluso dalla procedura.
    6. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11.
                               Art. 13

              Accertamento dell'idoneita' attitudinale

    1. I candidati risultati idonei  all'accertamento  dell'idoneita'
psico-fisica   sono   sottoposti   all'accertamento    dell'idoneita'
attitudinale secondo il calendario  e  le  modalita'  comunicati  dal
Centro di reclutamento della Guardia di finanza.
    2. L'idoneita' attitudinale dei concorrenti e' accertata da parte
della sottocommissione indicata all'art.  7,  comma  1,  lettera  d),
secondo  le  modalita'  tecniche  definite  con   provvedimento   del
Comandante generale della Guardia di  finanza,  pubblicato  sul  sito
internet: www.gdf.gov.it
    3. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale  e'  finalizzato  a
riscontrare il possesso del profilo  attitudinale  richiesto  per  il
ruolo ambito.
    4. Detto accertamento si articola in:
      a) uno o piu' test attitudinali, per valutare le  capacita'  di
ragionamento;
      b) uno o piu' test di personalita' per acquisire elementi circa
il carattere,  le  inclinazioni  e  la  struttura  personologica  del
candidato;
      c) uno o piu' questionari  biografici  e/o  motivazionali,  per
valutare  le  esperienze  di  vita   passata   e   presente   nonche'
l'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso;
      d) un  colloquio  attitudinale,  a  cura  di  ufficiali  periti
selettori, per un  esame  diretto  dei  candidati,  alla  luce  delle
risultanze dei predetti test e questionari;
      e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo.
    5. Durante lo svolgimento degli accertamenti di cui  al  presente
articolo:
      a) non possono essere consultati testi o altri  supporti  anche
informatici;
      b)  eventuali  apparecchi  telefonici  e  ricetrasmittenti   o,
comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.
    I candidati che contravvengono a tali disposizioni  sono  esclusi
dal concorso a cura della sottocommissione di cui all'art.  7,  comma
1, lettera d).
    6. I candidati giudicati non idonei sono esclusi dalla  procedura
di selezione.
    7. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e'
notificato agli interessati, e' definitivo.
    8. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11.
                               Art. 14

                Mancata presentazione e differimento
                 del candidato alle prove selettive

    1.   Il   candidato   che,   per    cause    non    riconducibili
all'Amministrazione che ha indetto la presente procedura reclutativa,
non si presenti,  nel  giorno  e  nell'ora  stabiliti  per  sostenere
l'accertamento   dell'idoneita'   psico-fisica    e    l'accertamento
dell'idoneita' attitudinale previsti, rispettivamente, dagli articoli
11 e  13  e'  considerato  rinunciatario  e,  quindi,  escluso  dalla
procedura. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento  delle
succitate fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni di  cui
all'art. 7, comma 1, lettere b), c) e d), hanno facolta' - su istanza
dell'interessato,  esclusivamente  per  documentate  cause  di  forza
maggiore - di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati,
nel rispetto del calendario di svolgimento  delle  stesse.  L'istanza
deve essere inviata all'indirizzo di posta  elettronica  certificata:
concorsocongiuntiVD2019@pec.gdf.it
    Le decisioni assunte in  relazione  alle  suddette  istanze  sono
comunicate agli interessati a cura del Centro di  reclutamento  della
Guardia di finanza.
    2. Il candidato che, avendo chiesto ed ottenuto  il  differimento
delle prove ai sensi del comma  1,  non  si  presenta  nel  giorno  e
nell'ora stabiliti e' considerato rinunciatario  e,  quindi,  escluso
dalla procedura.
    3. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11.
                               Art. 15

                    Graduatoria finale di merito

    1. Al termine degli  accertamenti,  la  sottocommissione  di  cui
all'art. 7, comma 1, lettera a), predispone la graduatoria finale  di
merito secondo il punteggio riportato da ciascun candidato.
    2. Sono  iscritti  nell'anzidetta  graduatoria  i  candidati  che
abbiano  conseguito  il  giudizio  di  idoneita'  a  tutte  le   fasi
concorsuali di cui all'art. 1, comma 2.
    3. Il punteggio complessivo di merito e' determinato dalla  somma
dei punti attribuiti per il possesso dei titoli di cui  alla  tabella
in allegato 2.
    4. A parita' di merito, e' data la precedenza, nell'ordine,  agli
orfani di guerra  ed  equiparati,  ai  figli  di  decorati  al  valor
militare, nonche' ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor  di
marina, al valor aeronautico o al valor civile.
    5. In caso di ulteriore parita', si osservano  le  norme  di  cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e quelle di cui all'art. 2, comma 9  della  legge  16  giugno
1998, n. 191.
    6. I titoli preferenziali e/o maggiorativi sono  ritenuti  validi
se posseduti alla data  di  scadenza  del  termine  previsto  per  la
presentazione  della  domanda  di  ammissione  al  concorso  e  se  i
medesimi, ovvero la certificazione che ne attesta il possesso,  siano
stati prodotti secondo le modalita' di cui all'art. 6, comma 2.
    7. Con determinazione del Comandante generale  della  Guardia  di
finanza viene approvata  la  graduatoria  finale  di  merito  e  sono
dichiarati vincitori del concorso i candidati che, nell'ordine  della
stessa, risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso.
    8. La graduatoria e' resa nota con avviso pubblicato sul  portale
attivo  all'indirizzo   «https://concorsi.gdf.gov.it»,   sulla   rete
intranet del Corpo e  presso  l'ufficio  centrale  relazioni  con  il
pubblico della Guardia di finanza - viale XXI Aprile  n.  51  -  Roma
(numero verde 800669666).
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti  i  candidati  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'art. 11.
                               Art. 16

                  Ammissione al corso di formazione

    1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione  ad  assumere
di cui all'art. 1, comma 4, i concorrenti dichiarati  vincitori  sono
ammessi a un corso di formazione in qualita'  di  allievi  finanzieri
previo superamento della visita medica di incorporamento, alla  quale
sono sottoposti prima della firma dell'atto di arruolamento da  parte
del dirigente  il  Servizio  sanitario  del  reparto  di  istruzione,
avvalendosi,  se  necessario,  del  supporto  tecnico  nonche'  delle
strutture del Centro di reclutamento della  Guardia  di  finanza,  al
fine di accertare il mantenimento dell'idoneita' psico-fisica.
    2.  Possono  essere  dichiarati  vincitori  del  concorso   altri
concorrenti idonei nell'ordine della  graduatoria,  per  ricoprire  i
posti resisi comunque disponibili, nei trenta giorni dall'inizio  del
corso di formazione, tra  i  concorrenti  precedentemente  dichiarati
vincitori.
    3. I candidati risultati in posizione utile per l'avvio al  corso
di formazione, gia' in servizio nelle  Forze  armate  o  di  polizia,
dovranno consegnare all'Istituto di istruzione presso il  quale  sono
stati convocati per la frequenza dell'attivita' addestrativa, copia:
      a) della domanda di proscioglimento dalla ferma,  se  volontari
in ferma prefissata;
      b) della dichiarazione  di  accettazione  della  frequenza  del
corso, di cancellazione dal ruolo e di  perdita  del  grado/qualifica
diretta al competente Ministero per il tramite  del  Comando/ente  di
provenienza, se  sottufficiali/graduati  o  personale  di  qualifiche
corrispondenti.
    Le suddette domande/dichiarazioni  dovranno  recare  gli  estremi
della presa in carico da parte del Comando/ente di appartenenza.
    4. La graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori
puo' essere utilizzata per  l'ammissione  ad  analoghi  e  successivi
corsi  nei  termini  previsti  dall'art.  7,  comma  4  del   decreto
legislativo 12 maggio 1995, n.  199  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.
    5. Il Comando generale della Guardia di finanza  puo'  avviare  i
candidati di cui al comma 4, nei limiti dei posti in  programmazione,
al successivo corso di formazione.
    6. L'ammissione dei candidati al corso di formazione  di  cui  al
comma  5  e'  subordinata  al  superamento  della  visita  medica  di
incorporamento, cui sono sottoposti, prima della firma  dell'atto  di
arruolamento, a cura del dirigente il Servizio sanitario del  reparto
di istruzione. Quest'ultimo, nello svolgimento dei propri lavori,  si
avvarra' del supporto tecnico nonche' delle strutture del  Centro  di
reclutamento  della  Guardia  di  finanza,  reiterando,  al  fine  di
verificare  il   mantenimento   dell'idoneita'   psico-fisica   degli
aspiranti, tutti gli accertamenti previsti dall'art. 11.
    7. I concorrenti, convocati  dal  Centro  di  reclutamento  della
Guardia di finanza per essere sottoposti alla visita medica di cui al
comma 6, devono presentare i certificati  e  il  test  (se  di  sesso
femminile)  previsti  all'art.  12,  secondo  le  modalita'  all'uopo
stabilite.
    8. I provvedimenti con i quali il dirigente il Servizio sanitario
del reparto di istruzione accerta, ai sensi del presente articolo, la
non idoneita' psico-fisica dei  candidati  devono  essere  notificati
agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:
      a) gerarchico,  al  Generale  ispettore  per  gli  Istituti  di
istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni  dalla  data
della notificazione o della comunicazione dell'atto  impugnato  o  da
quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma
1 del decreto del Presidente della Repubblica 24  novembre  1971,  n.
1199;
      b)  giurisdizionale,  al  competente  Tribunale  amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli  29  e
seguenti del codice del processo amministrativo approvato con decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
    9. Agli allievi finanzieri ammessi  a  frequentare  il  corso  di
formazione potra' essere richiesto di prestare il consenso  a  essere
presi in considerazione ai fini di un eventuale  impiego  presso  gli
organismi di informazione e sicurezza di  cui  alla  legge  3  agosto
2007, n. 124, e alla verifica del possesso dei relativi requisiti.
                               Art. 17

            Mancata presentazione al corso di formazione

    1. Il vincitore  del  concorso,  regolarmente  convocato  per  la
frequenza del corso, e'  considerato  rinunciatario  qualora  non  si
presenti nel giorno stabilito dall'Amministrazione.
    2. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a causa di forza
maggiore,  debitamente  documentati,  devono  essere  comunicati  dal
candidato alla Legione allievi  della  Guardia  di  finanza,  tramite
posta elettronica  certificata  all'indirizzo:  ba0220000p@pec.gdf.it
entro il terzo giorno solare successivo all'inizio del corso.
    Il comandante della Legione allievi  provvedera'  a  valutare  le
dichiarate cause impeditive ed eventualmente a stabilire un ulteriore
termine di presentazione. I giorni di assenza maturati sono computati
ai fini della proposta di rinvio d'autorita' dal  corso,  secondo  le
disposizioni vigenti. Le decisioni sono comunicate al  candidato  dal
competente reparto di istruzione.
    3. Nel caso in cui il ritardo  si  protragga  per  oltre  novanta
giorni  dall'inizio  del  corso,  l'interessato  e'   rinviato   alla
frequenza del corso successivo a quello  di  cessazione  della  causa
impeditiva.
                               Art. 18

               Spese di partecipazione alla procedura

    1. Le spese  di  viaggio,  vitto  e  alloggio  sostenute  per  la
partecipazione alle prove selettive, sono a carico degli aspiranti.
    2. Ai candidati dichiarati vincitori della  procedura  spetta  il
rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede del
reparto di istruzione per  la  frequenza  del  corso  di  formazione,
secondo le disposizioni vigenti.
                               Art. 19

           Trattamento economico degli allievi finanzieri

    1.  Durante  la  frequenza  del  corso,  gli  allievi  finanzieri
percepiscono il trattamento economico come da norme amministrative in
vigore.
                               Art. 20

                  Assegnazione al termine del corso

    1. Al termine del corso di  formazione  di  cui  all'art.  16,  i
finanzieri sono destinati ove esigenze organiche  e  di  servizio  lo
richiederanno, con obbligo  di  permanenza  secondo  le  disposizioni
interne del Corpo.
                               Art. 21

                  Sito internet, informazioni utili
                       e modalita' di notifica

    1. Ulteriori informazioni sulla procedura possono essere reperite
sul portale attivo all'indirizzo: concorsi.gdf.gov.it
    2. Laddove non  diversamente  disciplinato  dal  presente  bando,
tutte le notifiche nei confronti dei concorrenti al concorso  saranno
effettuate a cura del Centro di reclutamento della Guardia di finanza
esclusivamente   mediante   l'invio   di    apposite    comunicazioni
all'indirizzo di posta elettronica certificata  (pec)  utilizzato  da
ogni candidato per la registrazione al portale di cui all'art. 3  del
presente bando di concorso.
                               Art. 22

                   Trattamento dei dati personali

    1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento  europeo  (UE)
n. 2016/679 (di seguito regolamento) si informano i candidati che  il
trattamento  dei  dati  personali  da  loro  forniti   in   sede   di
partecipazione al concorso o, comunque,  acquisiti  a  tal  fine,  e'
finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative  attivita'
istituzionali.
    Il  trattamento  dei  dati  personali  (comprese   le   categorie
particolari di dati e i dati relativi a condanne penali  e  reati  di
cui agli articoli 9  e  10  del  regolamento)  avverra'  a  cura  dei
soggetti  a  cio'  appositamente  autorizzati,  ivi  compresi  quelli
facenti parte delle sottocommissioni previste dal presente bando, con
l'utilizzo di procedure  anche  informatizzate  e  con  l'ausilio  di
apposita banca dati automatizzata, nei modi e  nei  limiti  necessari
per il perseguimento delle finalita'  per  cui  i  dati  personali  e
particolari sono raccolti e/o successivamente trattati  e,  comunque,
in conformita'  a  quanto  previsto  dall'art.  6,  paragrafo  3  del
regolamento e dall'art.  2-ter  del  citato  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196,  come  modificato  dal  decreto  legislativo  10
agosto 2018, n. 101; cio' anche in caso di eventuale comunicazione  a
terzi  e  anche  successivamente  all'eventuale   instaurazione   del
rapporto di lavoro, per  le  finalita'  inerenti  alla  gestione  del
rapporto stesso.
    2. La comunicazione di tali dati e' obbligatoria  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di  partecipazione  e  del  possesso  degli
eventuali  titoli  previsti  dalla  presente   determinazione,   pena
l'esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento.
    3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
      a) il titolare del trattamento dei dati personali e'  il  Corpo
della guardia di finanza, con sede in Roma - viale XXI  aprile  51  -
che puo' essere contattato agli indirizzi  e-mail:  urp@gdf.it  o  di
posta elettronica certificata: urp.reclutamento@pec.gdf.it
      b) il responsabile della protezione dei dati designato  per  il
Corpo della Guardia di finanza  puo'  essere  contattato  al  numero:
06/442236053  o  agli  indirizzi  e-mail:  rpd@gdf.it  o   di   posta
elettronica certificata rpd@pec.gdf.it
      c)    la    finalita'    del    trattamento    e'    costituita
dall'instaurazione del rapporto di lavoro che trova la base giuridica
nel  decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  199,  e  successive
modificazioni ed integrazioni e, in particolare, nell'art. 6, comma 2
del medesimo decreto;
      d) i dati potranno essere oggetto di diffusione nei casi in cui
sia previsto nell'ambito del presente bando ovvero da norme di  legge
o   regolamento   e   comunicati   alle   amministrazioni   pubbliche
direttamente  interessate  allo  svolgimento  del  concorso  e   alla
posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonche', in
caso di  esito  positivo  del  concorso,  ai  soggetti  di  carattere
previdenziale;
      e) l'eventuale trasferimento dei  dati  personali  a  un  Paese
terzo o a una organizzazione internazionale potra' avvenire ai  sensi
delle disposizioni previste all'art. 49, paragrafi 1, lettera d) e  4
del regolamento;
      f) il periodo di conservazione dei dati personali avverra'  nel
rispetto della disciplina in tema di scarto dei documenti  d'archivio
delle pubbliche amministrazioni e relative disposizioni attuative  e,
comunque, sino al conseguimento  delle  finalita'  pubbliche  per  le
quali i dati sono trattati, ivi compresa la  tutela  degli  interessi
dell'Amministrazione    presso    le     giurisdizioni     ordinaria,
amministrativa e contabile;
      g) l'eventuale reclamo  potra'  essere  proposto  all'Autorita'
garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  in  qualita'  di
Autorita' di controllo.
    4.  Ai  candidati  sono  riconosciuti,  ai   sensi   del   citato
regolamento, il diritto di accedere ai dati  che  li  riguardano,  il
diritto di rettificare,  integrare,  aggiornare,  cancellare  i  dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non  conformi  alla  legge,
nonche'  il  diritto  di  opporsi  per  motivi  legittimi   al   loro
trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei  confronti
del titolare del trattamento dei dati personali inviando le  relative
istanze al Centro di reclutamento della Guardia di finanza.
      Roma, 8 agosto 2019

                                     Il Comandante generale: Zafarana

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