N. 250 ORDINANZA 6 novembre - 4 dicembre 2019
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Reati e pene - Imputabilita' - Ritenuta impossibilita' di distinguere
tra ubriachezza abituale e cronica intossicazione da alcool -
Previsione che l'ubriachezza non dovuta a caso fortuito o forza
maggiore non esclude ne' diminuisce l'imputabilita' - Denunciata
incidenza sull'obbligo di motivazione dei provvedimenti
giurisdizionali, irragionevolezza e violazione del principio di
personalita' della responsabilita' penale - Manifesta
inammissibilita' delle questioni.
- Codice penale, artt. 92, primo comma, 94 e 95.
- Costituzione, artt. 3, 27 e 111.
(GU n.50 del 11-12-2019 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente:Aldo CAROSI;
Giudici :Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO,
Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON,
Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 92, primo
comma, 94 e 95 del codice penale, promosso dal Tribunale ordinario di
Fermo, nel procedimento penale a carico di A. V., con ordinanza del
10 ottobre 2018, iscritta al n. 23 del registro ordinanze 2019 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima
serie speciale, dell'anno 2019.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 2019 il Giudice
relatore Franco Modugno.
Ritenuto che il Tribunale ordinario di Fermo ha sollevato
questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 94 e 95 del
codice penale, per contrasto con gli artt. 3, 27 e 111 della
Costituzione, nonche' dell'art. 92, primo comma, cod. pen., per
contrasto con gli artt. 3 e 27 della medesima Carta;
che il giudice a quo premette di procedere nei confronti di un
imputato in ordine al reato di cui all'art. 572 cod. pen.
(Maltrattamenti contro familiari e conviventi) per «maltrattamenti in
famiglia in danno di sua madre», e che «[d]urante la commissione dei
fatti l'imputato era in un grave stato di alcoldipendenza»;
che, dopo aver riprodotto gli argomenti posti a base di una
ordinanza pronunciata il 21 marzo 1997, con la quale il Pretore di
Fabriano aveva sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost.,
questione di legittimita' costituzionale degli artt. 94 e 95 cod.
pen., e illustrato i diversi passaggi che avevano caratterizzato la
conseguente decisione di infondatezza, dichiarata da questa Corte con
la sentenza n. 114 del 1998, rileva come, al lume di quest'ultima
pronuncia, la nozione di "infermita'" - su cui si basa la distinzione
tra ubriachezza abituale ex art. 94 cod. pen. e cronica
intossicazione da alcool ex art. 95 cod. pen. - e' necessariamente
riconducibile «ai mutevoli contributi dell'esperienza clinica,
cercando in tal modo di dissolvere proprio quei rischi di aperta
contraddizione tra scienza e norma sui quali il giudice a quo [aveva]
fondato le proprie censure»;
che tuttavia - osserva il giudice a quo - tali mutevoli
contributi dell'esperienza clinica non sembra abbiano indotto
mutamenti di sorta circa il quadro normativo di riferimento, visto
che la giurisprudenza di legittimita' ha ancora continuato a far leva
sul carattere della irreversibilita' per distinguere l'uso abituale
di alcool dallo stato patologico di cronica intossicazione;
che una moderna revisione dei rapporti tra scienza e diritto
imporrebbe, dunque, secondo il giudice rimettente, di «rivedere
totalmente gli approdi della sentenza n. 114 del 2018 [recte: 1998]»;
cosi' come risulterebbe anche «una finzione ormai intollerabile
quella tenuta ferma dalla vetusta sentenza n. 33 del 1970», giacche'
le argomentazioni ivi sviluppate non spiegherebbero quale nesso
causale possa esservi tra l'essersi ubriacato con condotta colpevole
ed il reato commesso in stato di ebbrezza, ne' chiarirebbero le
ragioni in base alle quali, per un reato punito a titolo di dolo,
«debba rispondere un soggetto che versava in colpa, e non in dolo,
prima dello stato patologico, o comunque anomalo»;
che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o
comunque infondate.
Considerato che il Tribunale ordinario di Fermo ha sollevato
questione di legittimita' costituzionale degli artt. 94 e 95 del
codice penale, deducendone il contrasto con gli artt. 3, 27 e 111
della Costituzione, nonche' dell'art. 92, primo comma, del medesimo
codice per violazione degli artt. 3 e 27 della Carta fondamentale;
che, con riferimento alla prima questione, il giudice a quo si
e', nella sostanza, limitato a ripercorrere gli argomenti addotti con
la ordinanza di rimessione che sollevo' analoga questione, risolta
nel senso della non fondatezza con la sentenza n. 114 del 1998, i cui
approdi sarebbero da «rivedere totalmente» alla luce del tempo
trascorso e dei contributi offerti dalla scienza, senza, pero',
offrire congrua motivazione, tanto sulle acquisizioni conseguite in
campo scientifico, quanto sulle ragioni per le quali risulterebbero
violati i parametri costituzionali evocati;
che neppure affrontato e' il profilo della rilevanza della
questione, dal momento che il giudice rimettente si e' limitato a
riprodurre dichiarazioni testimoniali concernenti lo stato di
ubriachezza dell'imputato, senza disporre alcun tipo di accertamento
tecnico inteso a stabilire se le condizioni dell'imputato stesso
fossero riconducibili ad uno stato di ubriachezza abituale ovvero ad
una condizione di cronica intossicazione da alcool;
che del tutto trascurati risultano, nella sostanza, i rilievi
posti a base della sentenza n. 114 del 1998, specie laddove questa
Corte ha avuto modo di sottolineare che, «ad onta delle incertezze
espresse nella dottrina medico-legale e delle richieste di
innovazioni legislative fortemente presenti nella dottrina
penalistica, la giurisprudenza ordinaria, segnatamente la
giurisprudenza di legittimita', si e' attestata da alcuni decenni e
senza apprezzabili divergenze su una interpretazione che si presenta
con caratteri di certezza e di uniformita' nella identificazione dei
requisiti della cronica intossicazione da alcool o da sostanze
stupefacenti»;
che, ha puntualizzato la richiamata pronuncia, «[s]econdo tale
giurisprudenza, per potersi correttamente invocare lo stato di
intossicazione cronica occorre una alterazione non transitoria
dell'equilibrio biochimico del soggetto tale da determinare un vero e
proprio stato patologico psicofisico dell'imputato e, dunque, una
corrispondente e non transitoria alterazione dei processi
intellettivi e volitivi», con la conseguenza che «l'accertamento
dell'imputabilita' vien fatto ruotare in ogni caso attorno ad un
concetto di "infermita'" necessariamente riconducibile, sul piano
gnoseologico, ai mutevoli contributi dell'esperienza clinica», in tal
modo dissolvendo «proprio quei rischi di aperta contraddizione tra
scienza e norma sui quali il giudice a quo ha fondato le proprie
censure»;
che parimente indeterminate si rivelano anche le censure mosse
all'art. 92, primo comma, cod. pen., in riferimento ai parametri
evocati, posto che il rimettente ha svolto solo generiche critiche
alla sentenza n. 33 del 1970, ancora una volta trascurando
l'orientamento giurisprudenziale consolidato nell'affermare che la
colpevolezza di una persona in stato di ubriachezza deve essere
valutata secondo i normali criteri d'individuazione dell'elemento
psicologico del reato, e poiche' l'art. 92 cod. pen. nel
disciplinarne l'imputabilita' nulla dice in ordine alla di lui
colpevolezza, questa deve essere apprezzata alla stregua delle regole
dettate dagli artt. 42 e 43 cod. pen. (ex plurimis, Corte di
cassazione, sezione quinta penale, sentenza 14 luglio-2 novembre
2016, n. 45997);
che il non perspicuo ordito dell'atto di rimessione rende infine
oscuro lo stesso petitum perseguito, dal momento che non viene
chiarito se l'obiettivo avuto di mira dal giudice a quo sia una
pronuncia integralmente caducatoria delle disposizioni dettate dalle
norme coinvolte ovvero una pronuncia additiva, che allinei - secondo
enunciati peraltro inespressi - le norme stesse (o parte delle
disposizioni censurate) alla evoluzione scientifica, della quale,
parimente, non vengono tracciati gli approdi ipoteticamente
"innovativi";
che le questioni proposte devono, pertanto, essere dichiarate
manifestamente inammissibili.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilita' delle questioni di
legittimita' costituzionale degli artt. 94 e 95 del codice penale, in
riferimento agli artt. 3, 27 e 111 della Costituzione, nonche'
dell'art. 92, primo comma, cod. pen., in riferimento agli artt. 3 e
27 Cost., sollevate dal Tribunale ordinario di Fermo con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2019.
F.to:
Aldo CAROSI, Presidente
Franco MODUGNO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 dicembre 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Reati e pene - Imputabilita' - Ritenuta impossibilita' di distinguere
tra ubriachezza abituale e cronica intossicazione da alcool -
Previsione che l'ubriachezza non dovuta a caso fortuito o forza
maggiore non esclude ne' diminuisce l'imputabilita' - Denunciata
incidenza sull'obbligo di motivazione dei provvedimenti
giurisdizionali, irragionevolezza e violazione del principio di
personalita' della responsabilita' penale - Manifesta
inammissibilita' delle questioni.
- Codice penale, artt. 92, primo comma, 94 e 95.
- Costituzione, artt. 3, 27 e 111.
(GU n.50 del 11-12-2019 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente:Aldo CAROSI;
Giudici :Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO,
Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON,
Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 92, primo
comma, 94 e 95 del codice penale, promosso dal Tribunale ordinario di
Fermo, nel procedimento penale a carico di A. V., con ordinanza del
10 ottobre 2018, iscritta al n. 23 del registro ordinanze 2019 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima
serie speciale, dell'anno 2019.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 2019 il Giudice
relatore Franco Modugno.
Ritenuto che il Tribunale ordinario di Fermo ha sollevato
questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 94 e 95 del
codice penale, per contrasto con gli artt. 3, 27 e 111 della
Costituzione, nonche' dell'art. 92, primo comma, cod. pen., per
contrasto con gli artt. 3 e 27 della medesima Carta;
che il giudice a quo premette di procedere nei confronti di un
imputato in ordine al reato di cui all'art. 572 cod. pen.
(Maltrattamenti contro familiari e conviventi) per «maltrattamenti in
famiglia in danno di sua madre», e che «[d]urante la commissione dei
fatti l'imputato era in un grave stato di alcoldipendenza»;
che, dopo aver riprodotto gli argomenti posti a base di una
ordinanza pronunciata il 21 marzo 1997, con la quale il Pretore di
Fabriano aveva sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost.,
questione di legittimita' costituzionale degli artt. 94 e 95 cod.
pen., e illustrato i diversi passaggi che avevano caratterizzato la
conseguente decisione di infondatezza, dichiarata da questa Corte con
la sentenza n. 114 del 1998, rileva come, al lume di quest'ultima
pronuncia, la nozione di "infermita'" - su cui si basa la distinzione
tra ubriachezza abituale ex art. 94 cod. pen. e cronica
intossicazione da alcool ex art. 95 cod. pen. - e' necessariamente
riconducibile «ai mutevoli contributi dell'esperienza clinica,
cercando in tal modo di dissolvere proprio quei rischi di aperta
contraddizione tra scienza e norma sui quali il giudice a quo [aveva]
fondato le proprie censure»;
che tuttavia - osserva il giudice a quo - tali mutevoli
contributi dell'esperienza clinica non sembra abbiano indotto
mutamenti di sorta circa il quadro normativo di riferimento, visto
che la giurisprudenza di legittimita' ha ancora continuato a far leva
sul carattere della irreversibilita' per distinguere l'uso abituale
di alcool dallo stato patologico di cronica intossicazione;
che una moderna revisione dei rapporti tra scienza e diritto
imporrebbe, dunque, secondo il giudice rimettente, di «rivedere
totalmente gli approdi della sentenza n. 114 del 2018 [recte: 1998]»;
cosi' come risulterebbe anche «una finzione ormai intollerabile
quella tenuta ferma dalla vetusta sentenza n. 33 del 1970», giacche'
le argomentazioni ivi sviluppate non spiegherebbero quale nesso
causale possa esservi tra l'essersi ubriacato con condotta colpevole
ed il reato commesso in stato di ebbrezza, ne' chiarirebbero le
ragioni in base alle quali, per un reato punito a titolo di dolo,
«debba rispondere un soggetto che versava in colpa, e non in dolo,
prima dello stato patologico, o comunque anomalo»;
che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o
comunque infondate.
Considerato che il Tribunale ordinario di Fermo ha sollevato
questione di legittimita' costituzionale degli artt. 94 e 95 del
codice penale, deducendone il contrasto con gli artt. 3, 27 e 111
della Costituzione, nonche' dell'art. 92, primo comma, del medesimo
codice per violazione degli artt. 3 e 27 della Carta fondamentale;
che, con riferimento alla prima questione, il giudice a quo si
e', nella sostanza, limitato a ripercorrere gli argomenti addotti con
la ordinanza di rimessione che sollevo' analoga questione, risolta
nel senso della non fondatezza con la sentenza n. 114 del 1998, i cui
approdi sarebbero da «rivedere totalmente» alla luce del tempo
trascorso e dei contributi offerti dalla scienza, senza, pero',
offrire congrua motivazione, tanto sulle acquisizioni conseguite in
campo scientifico, quanto sulle ragioni per le quali risulterebbero
violati i parametri costituzionali evocati;
che neppure affrontato e' il profilo della rilevanza della
questione, dal momento che il giudice rimettente si e' limitato a
riprodurre dichiarazioni testimoniali concernenti lo stato di
ubriachezza dell'imputato, senza disporre alcun tipo di accertamento
tecnico inteso a stabilire se le condizioni dell'imputato stesso
fossero riconducibili ad uno stato di ubriachezza abituale ovvero ad
una condizione di cronica intossicazione da alcool;
che del tutto trascurati risultano, nella sostanza, i rilievi
posti a base della sentenza n. 114 del 1998, specie laddove questa
Corte ha avuto modo di sottolineare che, «ad onta delle incertezze
espresse nella dottrina medico-legale e delle richieste di
innovazioni legislative fortemente presenti nella dottrina
penalistica, la giurisprudenza ordinaria, segnatamente la
giurisprudenza di legittimita', si e' attestata da alcuni decenni e
senza apprezzabili divergenze su una interpretazione che si presenta
con caratteri di certezza e di uniformita' nella identificazione dei
requisiti della cronica intossicazione da alcool o da sostanze
stupefacenti»;
che, ha puntualizzato la richiamata pronuncia, «[s]econdo tale
giurisprudenza, per potersi correttamente invocare lo stato di
intossicazione cronica occorre una alterazione non transitoria
dell'equilibrio biochimico del soggetto tale da determinare un vero e
proprio stato patologico psicofisico dell'imputato e, dunque, una
corrispondente e non transitoria alterazione dei processi
intellettivi e volitivi», con la conseguenza che «l'accertamento
dell'imputabilita' vien fatto ruotare in ogni caso attorno ad un
concetto di "infermita'" necessariamente riconducibile, sul piano
gnoseologico, ai mutevoli contributi dell'esperienza clinica», in tal
modo dissolvendo «proprio quei rischi di aperta contraddizione tra
scienza e norma sui quali il giudice a quo ha fondato le proprie
censure»;
che parimente indeterminate si rivelano anche le censure mosse
all'art. 92, primo comma, cod. pen., in riferimento ai parametri
evocati, posto che il rimettente ha svolto solo generiche critiche
alla sentenza n. 33 del 1970, ancora una volta trascurando
l'orientamento giurisprudenziale consolidato nell'affermare che la
colpevolezza di una persona in stato di ubriachezza deve essere
valutata secondo i normali criteri d'individuazione dell'elemento
psicologico del reato, e poiche' l'art. 92 cod. pen. nel
disciplinarne l'imputabilita' nulla dice in ordine alla di lui
colpevolezza, questa deve essere apprezzata alla stregua delle regole
dettate dagli artt. 42 e 43 cod. pen. (ex plurimis, Corte di
cassazione, sezione quinta penale, sentenza 14 luglio-2 novembre
2016, n. 45997);
che il non perspicuo ordito dell'atto di rimessione rende infine
oscuro lo stesso petitum perseguito, dal momento che non viene
chiarito se l'obiettivo avuto di mira dal giudice a quo sia una
pronuncia integralmente caducatoria delle disposizioni dettate dalle
norme coinvolte ovvero una pronuncia additiva, che allinei - secondo
enunciati peraltro inespressi - le norme stesse (o parte delle
disposizioni censurate) alla evoluzione scientifica, della quale,
parimente, non vengono tracciati gli approdi ipoteticamente
"innovativi";
che le questioni proposte devono, pertanto, essere dichiarate
manifestamente inammissibili.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilita' delle questioni di
legittimita' costituzionale degli artt. 94 e 95 del codice penale, in
riferimento agli artt. 3, 27 e 111 della Costituzione, nonche'
dell'art. 92, primo comma, cod. pen., in riferimento agli artt. 3 e
27 Cost., sollevate dal Tribunale ordinario di Fermo con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2019.
F.to:
Aldo CAROSI, Presidente
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Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 dicembre 2019.
Il Direttore della Cancelleria
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