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mercoledì 11 dicembre 2019

N. 250 ORDINANZA 6 novembre - 4 dicembre 2019 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Reati e pene - Imputabilita' - Ritenuta impossibilita' di distinguere tra ubriachezza abituale e cronica intossicazione da alcool - Previsione che l'ubriachezza non dovuta a caso fortuito o forza maggiore non esclude ne' diminuisce l'imputabilita' - Denunciata incidenza sull'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, irragionevolezza e violazione del principio di personalita' della responsabilita' penale - Manifesta inammissibilita' delle questioni. - Codice penale, artt. 92, primo comma, 94 e 95. - Costituzione, artt. 3, 27 e 111. (GU n.50 del 11-12-2019 )

N. 250 ORDINANZA 6 novembre - 4 dicembre 2019

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Reati e pene - Imputabilita' - Ritenuta impossibilita' di distinguere
  tra ubriachezza abituale  e  cronica  intossicazione  da  alcool  -
  Previsione che l'ubriachezza non dovuta a  caso  fortuito  o  forza
  maggiore non esclude ne' diminuisce  l'imputabilita'  -  Denunciata
  incidenza   sull'obbligo   di   motivazione    dei    provvedimenti
  giurisdizionali, irragionevolezza e  violazione  del  principio  di
  personalita'   della    responsabilita'    penale    -    Manifesta
  inammissibilita' delle questioni.
- Codice penale, artt. 92, primo comma, 94 e 95.
- Costituzione, artt. 3, 27 e 111. 
(GU n.50 del 11-12-2019 )
 

                       LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente:Aldo CAROSI;
Giudici :Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,
  Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,
  Franco  MODUGNO,  Augusto  Antonio  BARBERA,  Giulio   PROSPERETTI,
  Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI,
     
    ha pronunciato la seguente

                              ORDINANZA

    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 92, primo
comma, 94 e 95 del codice penale, promosso dal Tribunale ordinario di
Fermo, nel procedimento penale a carico di A. V., con  ordinanza  del
10 ottobre 2018, iscritta al n. 23  del  registro  ordinanze  2019  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  n.  8,  prima
serie speciale, dell'anno 2019.
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri;
    udito nella camera di consiglio del 9  ottobre  2019  il  Giudice
relatore Franco Modugno.
    Ritenuto  che  il  Tribunale  ordinario  di  Fermo  ha  sollevato
questioni di legittimita' costituzionale degli  artt.  94  e  95  del
codice penale, per  contrasto  con  gli  artt.  3,  27  e  111  della
Costituzione, nonche' dell'art.  92,  primo  comma,  cod.  pen.,  per
contrasto con gli artt. 3 e 27 della medesima Carta;
    che il giudice a quo premette di procedere nei  confronti  di  un
imputato  in  ordine  al  reato  di  cui  all'art.  572   cod.   pen.
(Maltrattamenti contro familiari e conviventi) per «maltrattamenti in
famiglia in danno di sua madre», e che «[d]urante la commissione  dei
fatti l'imputato era in un grave stato di alcoldipendenza»;
    che, dopo aver riprodotto gli  argomenti  posti  a  base  di  una
ordinanza pronunciata il 21 marzo 1997, con la quale  il  Pretore  di
Fabriano aveva sollevato, in riferimento agli artt. 3  e  111  Cost.,
questione di legittimita' costituzionale degli artt.  94  e  95  cod.
pen., e illustrato i diversi passaggi che avevano  caratterizzato  la
conseguente decisione di infondatezza, dichiarata da questa Corte con
la sentenza n. 114 del 1998, rileva come,  al  lume  di  quest'ultima
pronuncia, la nozione di "infermita'" - su cui si basa la distinzione
tra  ubriachezza  abituale  ex  art.   94   cod.   pen.   e   cronica
intossicazione da alcool ex art. 95 cod. pen.  -  e'  necessariamente
riconducibile  «ai  mutevoli  contributi   dell'esperienza   clinica,
cercando in tal modo di dissolvere  proprio  quei  rischi  di  aperta
contraddizione tra scienza e norma sui quali il giudice a quo [aveva]
fondato le proprie censure»;
    che  tuttavia  -  osserva  il  giudice  a  quo  -  tali  mutevoli
contributi  dell'esperienza  clinica  non  sembra   abbiano   indotto
mutamenti di sorta circa il quadro normativo  di  riferimento,  visto
che la giurisprudenza di legittimita' ha ancora continuato a far leva
sul carattere della irreversibilita' per distinguere  l'uso  abituale
di alcool dallo stato patologico di cronica intossicazione;
    che una moderna revisione dei  rapporti  tra  scienza  e  diritto
imporrebbe, dunque,  secondo  il  giudice  rimettente,  di  «rivedere
totalmente gli approdi della sentenza n. 114 del 2018 [recte: 1998]»;
cosi' come  risulterebbe  anche  «una  finzione  ormai  intollerabile
quella tenuta ferma dalla vetusta sentenza n. 33 del 1970»,  giacche'
le argomentazioni  ivi  sviluppate  non  spiegherebbero  quale  nesso
causale possa esservi tra l'essersi ubriacato con condotta  colpevole
ed il reato commesso in  stato  di  ebbrezza,  ne'  chiarirebbero  le
ragioni in base alle quali, per un reato punito  a  titolo  di  dolo,
«debba rispondere un soggetto che versava in colpa, e  non  in  dolo,
prima dello stato patologico, o comunque anomalo»;
    che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che le questioni siano  dichiarate  inammissibili  o
comunque infondate.
    Considerato che il Tribunale  ordinario  di  Fermo  ha  sollevato
questione di legittimita' costituzionale degli  artt.  94  e  95  del
codice penale, deducendone il contrasto con gli artt.  3,  27  e  111
della Costituzione, nonche' dell'art. 92, primo comma,  del  medesimo
codice per violazione degli artt. 3 e 27 della Carta fondamentale;
    che, con riferimento alla prima questione, il giudice  a  quo  si
e', nella sostanza, limitato a ripercorrere gli argomenti addotti con
la ordinanza di rimessione che sollevo'  analoga  questione,  risolta
nel senso della non fondatezza con la sentenza n. 114 del 1998, i cui
approdi sarebbero  da  «rivedere  totalmente»  alla  luce  del  tempo
trascorso e dei  contributi  offerti  dalla  scienza,  senza,  pero',
offrire congrua motivazione, tanto sulle acquisizioni  conseguite  in
campo scientifico, quanto sulle ragioni per le  quali  risulterebbero
violati i parametri costituzionali evocati;
    che neppure  affrontato  e'  il  profilo  della  rilevanza  della
questione, dal momento che il giudice rimettente  si  e'  limitato  a
riprodurre  dichiarazioni  testimoniali  concernenti  lo   stato   di
ubriachezza dell'imputato, senza disporre alcun tipo di  accertamento
tecnico inteso a stabilire  se  le  condizioni  dell'imputato  stesso
fossero riconducibili ad uno stato di ubriachezza abituale ovvero  ad
una condizione di cronica intossicazione da alcool;
    che del tutto trascurati risultano,  nella  sostanza,  i  rilievi
posti a base della sentenza n. 114 del 1998,  specie  laddove  questa
Corte ha avuto modo di sottolineare che, «ad  onta  delle  incertezze
espresse  nella  dottrina  medico-legale   e   delle   richieste   di
innovazioni   legislative   fortemente   presenti   nella    dottrina
penalistica,   la   giurisprudenza   ordinaria,    segnatamente    la
giurisprudenza di legittimita', si e' attestata da alcuni  decenni  e
senza apprezzabili divergenze su una interpretazione che si  presenta
con caratteri di certezza e di uniformita' nella identificazione  dei
requisiti della  cronica  intossicazione  da  alcool  o  da  sostanze
stupefacenti»;
    che, ha puntualizzato la richiamata  pronuncia,  «[s]econdo  tale
giurisprudenza,  per  potersi  correttamente  invocare  lo  stato  di
intossicazione  cronica  occorre  una  alterazione  non   transitoria
dell'equilibrio biochimico del soggetto tale da determinare un vero e
proprio stato patologico psicofisico  dell'imputato  e,  dunque,  una
corrispondente   e   non   transitoria   alterazione   dei   processi
intellettivi e volitivi»,  con  la  conseguenza  che  «l'accertamento
dell'imputabilita' vien fatto ruotare in  ogni  caso  attorno  ad  un
concetto di "infermita'"  necessariamente  riconducibile,  sul  piano
gnoseologico, ai mutevoli contributi dell'esperienza clinica», in tal
modo dissolvendo «proprio quei rischi di  aperta  contraddizione  tra
scienza e norma sui quali il giudice a  quo  ha  fondato  le  proprie
censure»;
    che parimente indeterminate si rivelano anche  le  censure  mosse
all'art. 92, primo comma, cod.  pen.,  in  riferimento  ai  parametri
evocati, posto che il rimettente ha svolto  solo  generiche  critiche
alla  sentenza  n.  33  del  1970,  ancora  una   volta   trascurando
l'orientamento giurisprudenziale consolidato  nell'affermare  che  la
colpevolezza di una persona  in  stato  di  ubriachezza  deve  essere
valutata secondo i  normali  criteri  d'individuazione  dell'elemento
psicologico  del  reato,  e  poiche'  l'art.   92   cod.   pen.   nel
disciplinarne l'imputabilita'  nulla  dice  in  ordine  alla  di  lui
colpevolezza, questa deve essere apprezzata alla stregua delle regole
dettate dagli artt.  42  e  43  cod.  pen.  (ex  plurimis,  Corte  di
cassazione, sezione quinta  penale,  sentenza  14  luglio-2  novembre
2016, n. 45997);
    che il non perspicuo ordito dell'atto di rimessione rende  infine
oscuro lo stesso  petitum  perseguito,  dal  momento  che  non  viene
chiarito se l'obiettivo avuto di mira  dal  giudice  a  quo  sia  una
pronuncia integralmente caducatoria delle disposizioni dettate  dalle
norme coinvolte ovvero una pronuncia additiva, che allinei -  secondo
enunciati peraltro inespressi  -  le  norme  stesse  (o  parte  delle
disposizioni censurate) alla  evoluzione  scientifica,  della  quale,
parimente,  non  vengono   tracciati   gli   approdi   ipoteticamente
"innovativi";
    che le questioni proposte  devono,  pertanto,  essere  dichiarate
manifestamente inammissibili.
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale.
     

                          per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE

    dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  delle   questioni   di
legittimita' costituzionale degli artt. 94 e 95 del codice penale, in
riferimento agli artt.  3,  27  e  111  della  Costituzione,  nonche'
dell'art. 92, primo comma, cod. pen., in riferimento agli artt.  3  e
27 Cost., sollevate dal Tribunale ordinario di Fermo con  l'ordinanza
indicata in epigrafe.
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2019.

                                F.to:
                       Aldo CAROSI, Presidente
                      Franco MODUGNO, Redattore
                     Roberto MILANA, Cancelliere

    Depositata in Cancelleria il 4 dicembre 2019.

                   Il Direttore della Cancelleria
                        F.to: Roberto MILANA 

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