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mercoledì 11 dicembre 2019

N. 258 SENTENZA 22 ottobre - 6 dicembre 2019 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Caccia - Norme della Regione Marche - Adozione con legge regionale del calendario venatorio 2018-2019, comprensivo delle prescrizioni valevoli per l'esercizio venatorio nei siti della rete Natura 2000 - Contrasto con la riserva di amministrazione posta dal legislatore statale - Violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimita' costituzionale. - Legge della Regione Marche 12 dicembre 2018, n. 46, artt. 1, comma 1 (sostitutivo dell'art. 3, comma 2, della legge della Regione Marche 7 novembre 2018, n. 44), e 2, comma 1. - Costituzione, artt. 111 e 117, secondo comma, lettera s); direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992; direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979. (GU n.50 del 11-12-2019 )

N. 258 SENTENZA 22 ottobre - 6 dicembre 2019

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Caccia - Norme della Regione Marche - Adozione  con  legge  regionale
  del calendario venatorio 2018-2019, comprensivo delle  prescrizioni
  valevoli per l'esercizio venatorio nei siti della rete Natura  2000
  - Contrasto con la riserva di amministrazione posta dal legislatore
  statale - Violazione della competenza statale esclusiva in  materia
  di  tutela  dell'ambiente  e   dell'ecosistema   -   Illegittimita'
  costituzionale.
- Legge della Regione Marche 12 dicembre 2018, n. 46, artt. 1,  comma
  1 (sostitutivo dell'art. 3, comma  2,  della  legge  della  Regione
  Marche 7 novembre 2018, n. 44), e 2, comma 1.
- Costituzione, artt. 111 e 117, secondo comma, lettera s); direttiva
  92/43/CEE del 21 maggio 1992; direttiva  79/409/CEE  del  2  aprile
  1979.
(GU n.50 del 11-12-2019 )
 

                       LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente:Giorgio LATTANZI;
Giudici  :Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Mario   Rosario   MORELLI,
  Giancarlo CORAGGIO,  Giuliano  AMATO,  Silvana  SCIARRA,  Daria  de
  PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco  MODUGNO,  Augusto  Antonio  BARBERA,
  Giulio  PROSPERETTI,  Giovanni  AMOROSO,  Francesco  VIGANO',  Luca
  ANTONINI,
     
    ha pronunciato la seguente

                              SENTENZA

    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1,  comma
1, e 2, comma 1, della legge della Regione Marche 12  dicembre  2018,
n. 46 (Modifiche urgenti alla legge regionale 7 novembre 2018, n. 44:
"Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7  'Norme  per  la
protezione della fauna selvatica  e  per  la  tutela  dell'equilibrio
ambientale e  disciplina  dell'attivita'  venatoria'  e  disposizioni
urgenti sulla  pianificazione  faunistico-venatoria"),  promosso  dal
Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato  l'11-19
febbraio  2019,  depositato  in  cancelleria  il  12  febbraio  2019,
iscritto al n. 21  del  registro  ricorsi  2019  e  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  14,  prima  serie  speciale,
dell'anno 2019.
    Visto l'atto di costituzione della Regione Marche;
    udito nell'udienza  pubblica  del  22  ottobre  2019  il  Giudice
relatore Luca Antonini;
    uditi l'avvocato dello Stato Marina Russo per il  Presidente  del
Consiglio dei ministri e l'avvocato Stefano  Grassi  per  la  Regione
Marche.

                          Ritenuto in fatto

    1.- Con ricorso spedito per la notificazione l'11 febbraio 2019 e
depositato in cancelleria il 12  febbraio  2019,  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale dello Stato, ha impugnato gli artt. 1, comma 1, e  2,  comma
1,  della  legge  della  Regione  Marche  12  dicembre  2018,  n.  46
(Modifiche urgenti alla legge  regionale  7  novembre  2018,  n.  44:
"Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7  'Norme  per  la
protezione della fauna selvatica  e  per  la  tutela  dell'equilibrio
ambientale e  disciplina  dell'attivita'  venatoria'  e  disposizioni
urgenti sulla pianificazione faunistico-venatoria"),  in  riferimento
agli artt. 111 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
    1.1.- L'art. 1, comma 1,  della  legge  regionale  appena  citata
sostituisce il comma 2 dell'art. 3 della legge della Regione Marche 7
novembre 2018, n. 44 (Modifiche alla legge regionale 5 gennaio  1995,
n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per  la  tutela
dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attivita'  venatoria"  e
disposizioni  urgenti  sulla  pianificazione   faunistico-venatoria),
prevedendo  che  «[n]ei  siti  di  cui  al  comma  l  e'  autorizzato
l'esercizio venatorio secondo le modalita' e le  condizioni  indicate
nel calendario venatorio vigente (Allegato A)». Il successivo art. 2,
comma 1,  invece,  dispone  che  «[a]lla  l.r.  44/2018  e'  aggiunto
l'Allegato A di cui a questa legge».
    L'art. 3, comma 1, della suddetta legge reg.  Marche  n.  44  del
2018 - cui si riferisce  la  prima  delle  disposizioni  impugnate  -
prevede che «[i] piani  faunistico-venatori  di  cui  all'articolo  3
della l.r. 7/1995 continuano ad applicarsi fino all'approvazione  del
piano faunistico regionale di cui all'articolo 4 della medesima  l.r.
7/1995, e comunque non oltre il 31  dicembre  2019,  anche  nei  siti
della Rete Natura 2000 di cui alla legge regionale 12 giugno 2007, n.
6 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 2004,  n.
7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n.
16 e 17 maggio 1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e Rete
Natura  2000),  qualora  sia  stata  effettuata  la  valutazione   di
incidenza di cui all'articolo 5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento  recante  attuazione
della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione  degli  habitat
naturali  e  seminaturali,  nonche'  della  flora   e   della   fauna
selvatiche), sui piani medesimi o sui singoli interventi ovvero siano
state adottate le misure di  conservazione  di  cui  al  decreto  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  17
ottobre 2007 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di
conservazione relative a Zone speciali di  conservazione  (ZSC)  e  a
Zone di protezione speciale (ZPS))».
    2.-  Ad  avviso  del  ricorrente,  le   disposizioni   censurate,
riconducibili alla categoria delle norme provvedimento,  violerebbero
anzitutto  l'art.  111  Cost.,  dal  momento  che  mediante  la  loro
approvazione  il  legislatore  marchigiano  avrebbe  interferito  con
l'esercizio della funzione giurisdizionale.
    La difesa dello Stato  illustra  tale  censura  ricostruendo  gli
eventi processuali di un  articolato  contenzioso  amministrativo  in
corso,  gia'  pendente  al  momento  dell'approvazione  delle   norme
impugnate. Piu' precisamente,  riferisce  che  dinanzi  al  Tribunale
amministrativo regionale per le Marche due associazioni ambientaliste
hanno  proposto  ricorso  per  l'annullamento,  tra  l'altro,   della
deliberazione della Giunta della Regione Marche 30  luglio  2018,  n.
1068, avente ad oggetto «L.r. n. 7/95, art. 30 - Calendario venatorio
regionale 2018/2019», e che il Consiglio di Stato, in  riforma  della
decisione di primo grado, con ordinanza 22 ottobre 2018, n. 5165,  ha
sospeso in sede cautelare l'efficacia del calendario approvato con la
citata delibera, con riferimento all'esercizio della caccia nei  siti
Natura 2000 e al prelievo di determinate specie di volatili in alcuni
giorni del febbraio 2019.
    La Regione  Marche  avrebbe  quindi  «provveduto  a  ripristinare
l'esercizio della caccia nelle aree  suddette»  con  l'art.  3  della
legge  reg.  Marche  n.  44  del  2018  e  con  l'approvazione  della
deliberazione della Giunta della Regione Marche 8 novembre  2018,  n.
1468, avente ad oggetto  «Attuazione  art.  3  comma  2  della  Legge
regionale n. 44/2018)».
    Tuttavia, anche tale deliberazione e' stata  gravata  dinanzi  al
TAR Marche che, con ordinanza 7 dicembre 2018, n. 265, ha accolto  la
domanda  incidentale  di  sospensione  dell'esecuzione  limitatamente
all'esercizio della caccia nei siti Natura 2000 e quanto al  prelievo
delle medesime specie  interessate  dalla  precedente  ordinanza  del
Consiglio di Stato.
    Attraverso la  successiva  approvazione  delle  norme  impugnate,
quindi, la Regione Marche avrebbe nuovamente ripristinato  la  caccia
in tali aree, sicche', ad avviso del ricorrente, sarebbe evidente  la
denunciata interferenza con la  funzione  giurisdizionale  esercitata
«attraverso  i  pronunciamenti  cautelari  dianzi   citati»   e,   di
conseguenza, il travalicamento di poteri  da  parte  del  legislatore
regionale. Al riguardo, il ricorso richiama la sentenza  n.  267  del
2007, con la quale la Corte ha affermato che  le  leggi-provvedimento
«sono ammissibili entro limiti specifici, qual e' quello del rispetto
della funzione giurisdizionale in ordine alla decisione  delle  cause
in corso».
    2.1.- Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, le  norme
censurate lederebbero anche l'art. 117, secondo  comma,  lettera  s),
Cost., invadendo  la  competenza  legislativa  esclusiva  statale  in
materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema».
    L'Avvocatura  generale  osserva  preliminarmente   che,   secondo
l'orientamento di questa Corte, la fauna  selvatica  rappresenterebbe
«un bene ambientale di notevole rilievo, la cui tutela rientra  nella
materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», con  la  conseguenza
che le norme  statali  che  la  disciplinano  costituirebbero  regole
minime uniformi  di  salvaguardia,  non  derogabili  dal  legislatore
regionale nemmeno nell'esercizio della propria  competenza  residuale
in materia di caccia.
    In particolare,  la  difesa  dello  Stato  richiama  il  disposto
dell'art. 18 della legge 11 febbraio  1992,  n.  157  (Norme  per  la
protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il   prelievo
venatorio), laddove prevede, al  comma  2,  che  le  Regioni  possano
modificare i periodi nei quali e' consentita la caccia  indicati  nel
precedente  comma  1  «attraverso  un  procedimento   che   contempla
l'acquisizione  del  parere  dell'Istituto  nazionale  per  la  fauna
selvatica» - oggi Istituto superiore per la protezione e  la  ricerca
ambientale (ISPRA) - e, al comma 4, che il calendario  venatorio  sia
approvato con regolamento.
    Quindi, sulla scorta delle medesime  argomentazioni  espresse  da
questa Corte nella  sentenza  n.  20  del  2012,  ritiene  che  dalle
indicate disposizioni statali si evinca il principio secondo  cui  il
procedimento   di   adozione   del   calendario    venatorio    debba
necessariamente concludersi con un provvedimento amministrativo.
    Di qui il dedotto vulnus all'art. 117, secondo comma, lettera s),
Cost., dal momento che con le disposizioni censurate  il  legislatore
regionale   avrebbe   adottato   il    calendario    venatorio    con
legge-provvedimento, cosi' riducendo lo  standard  minimo  di  tutela
della  fauna  selvatica  stabilito,  oltre  che  dalla   legislazione
nazionale, anche dalle «direttive comunitarie  in  materia  (art.  6,
comma 3, Direttiva 92/43/CEE - c.d. "Direttiva habitat"  e  Direttiva
n. 79/409/CEE - c.d. "Direttiva Uccelli")».
    La  lesione  della  competenza   legislativa   statale   sarebbe,
peraltro,  ancor  piu'  evidente  in  quanto  dalle  norme  censurate
deriverebbe che  il  contenuto  del  calendario  venatorio  con  esse
adottato non sarebbe «limitato allo specifico  anno  di  riferimento,
[...], ma divent[erebbe] replicabile di anno in anno».
    3.- Si e' costituita la Regione Marche, chiedendo la declaratoria
d'inammissibilita' o, comunque, di  non  fondatezza  delle  questioni
sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri.
    3.1.-  Sarebbe,  in  particolare,  inammissibile   la   questione
promossa in riferimento all'art. 111 Cost.
    Il ricorrente  non  avrebbe  difatti  specificamente  individuato
quale dei principi espressi dall'evocato parametro  costituzionale  e
funzionali alla realizzazione del giusto processo sarebbe stato  leso
e non avrebbe, conseguentemente, fornito una motivazione  sufficiente
del dedotto vulnus.
    3.2.- Ad avviso della Regione resistente, inoltre,  il  parametro
costituzionale in  questione,  per  un  verso,  sarebbe  inconferente
«rispetto al caso di specie». Per  altro  verso,  non  sarebbe  stato
compromesso,  dal  momento  che   «non   v'e'   traccia   di   alcuna
irragionevolezza nella disciplina legislativa» impugnata. La  Regione
Marche osserva, in proposito, che il calendario  venatorio  e'  stato
adottato con la delib. Giunta reg. Marche n. 1068 del 2018  e  quindi
«richiamato», dopo la sospensione cautelare disposta dal Consiglio di
Stato, dalla successiva delib. Giunta reg. Marche n. 1468  del  2018,
di cui e' stata del pari sospesa l'efficacia in sede giurisdizionale.
Diversamente da quanto dedotto nel ricorso  statale,  la  legge  reg.
Marche  n.  44  del  2018  non  avrebbe  ripristinato  il  calendario
venatorio: la legge reg. Marche  n.  46  del  2018  rappresenterebbe,
pertanto, il  «primo  atto  legislativo»  che  richiama  il  suddetto
calendario, il quale era stato solo sospeso in via  cautelare  e  non
annullato; al contrario,  nella  fattispecie  concreta  esaminata  da
questa Corte nella sentenza n. 267 del 2007, citata dal ricorrente  a
fondamento  della  censura,  la  potesta'   legislativa   era   stata
esercitata  in  contrasto  con  pronunce   giurisdizionali   divenute
definitive.
    Infine,  la  difesa  regionale  rileva   che,   essendo   i   due
provvedimenti giurisdizionali cautelari «del tutto carenti  in  punto
di motivazione sul fumus boni iuris», non  poteva  essere  «agilmente
formulata una prognosi di accoglimento dei ricorsi  promossi  innanzi
ai giudici amministrativi».
    3.3.- Secondo la Regione Marche, risulterebbe del pari  infondata
la questione promossa in riferimento  all'art.  117,  secondo  comma,
lettera s), Cost., essendo stato rispettato, nel caso di  specie,  il
principio, reiteratamente enunciato da questa Corte, secondo  cui  il
calendario venatorio deve necessariamente assumere la forma dell'atto
amministrativo.
    Il suddetto calendario, infatti, e' stato approvato con la delib.
Giunta  reg.  Marche  n.  1068  del  2018,  assunta   all'esito   del
procedimento amministrativo previsto dalla legge della Regione Marche
5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e
per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina  dell'attivita'
venatoria),  nel  corso  del  quale  e'  stato  acquisito  il  parere
dell'ISPRA in conformita' al disposto dell'art. 18,  comma  4,  della
legge n. 157 del 1992: le norme  censurate,  pertanto,  si  sarebbero
limitate a «richiamare il rispetto di tale calendario».
    Sarebbe, d'altro canto, priva di fondamento  la  tesi,  sostenuta
dal ricorrente, secondo cui «il contenuto» del calendario  venatorio,
in forza delle disposizioni impugnate,  non  sarebbe  «limitato  allo
specifico anno di riferimento, [...], ma  divent[erebbe]  replicabile
di anno in anno».
    Il comma 2 dell'art. 3 della legge reg. Marche n.  44  del  2018,
come introdotto dall'impugnato art. 1 della legge reg. Marche  n.  46
del 2018, andrebbe infatti letto alla luce del comma 1  dello  stesso
art. 3, a mente del quale  i  piani  faunistico-venatori  provinciali
continuano ad applicarsi fino all'approvazione del  piano  faunistico
regionale, e comunque non oltre il 31 dicembre 2019, anche  nei  siti
della Rete Natura 2000, qualora sia stata effettuata  la  valutazione
di incidenza di cui all'art. 5 del d.P.R. n. 357 del 1997  sui  piani
medesimi o sui singoli interventi, ovvero  siano  state  adottate  le
misure di conservazione di cui al decreto del Ministro  dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare  17  ottobre  2007  (Criteri
minimi  uniformi  per  la  definizione  di  misure  di  conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione, ZSC, e Zone di  Protezione
Speciale, ZPS).
    Di conseguenza, poiche' l'applicazione nei siti della Rete Natura
2000 dei piani faunistico-venatori provinciali e' stata disposta solo
sino al 31 dicembre 2019, anche il calendario venatorio  oggetto  del
successivo comma 2 non potrebbe produrre effetti oltre questa data.
    4.- In prossimita' dell'udienza la Regione Marche  ha  depositato
una  tempestiva  memoria,  con  la  quale  sono  stati  ribaditi  gli
argomenti gia' illustrati nell'atto di costituzione.

                       Considerato in diritto

    1.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato  gli  artt.
1, comma 1, e 2,  comma  1,  della  legge  della  Regione  Marche  12
dicembre 2018, n.  46  (Modifiche  urgenti  alla  legge  regionale  7
novembre 2018, n. 44: "Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995,
n. 7 'Norme per la protezione della fauna selvatica e per  la  tutela
dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attivita'  venatoria'  e
disposizioni urgenti sulla pianificazione faunistico-venatoria"),  in
riferimento agli artt. 111 e 117, secondo comma,  lettera  s),  della
Costituzione.
    La prima delle due disposizioni impugnate sostituisce il comma  2
dell'art. 3 della legge della Regione Marche 7 novembre 2018,  n.  44
(Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7  "Norme  per  la
protezione della fauna selvatica  e  per  la  tutela  dell'equilibrio
ambientale e  disciplina  dell'attivita'  venatoria"  e  disposizioni
urgenti sulla pianificazione  faunistico-venatoria),  prevedendo  che
«[n]ei siti di cui al comma l e'  autorizzato  l'esercizio  venatorio
secondo  le  modalita'  e  le  condizioni  indicate  nel   calendario
venatorio vigente  (Allegato  A)».  I  siti  ai  quali  la  norma  fa
riferimento sono quelli della rete «Natura 2000», costituita in forza
della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992,  relativa
alla conservazione degli habitat  naturali  e  seminaturali  e  della
flora e della fauna selvatiche, nonche'  della  direttiva  79/409/CEE
del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la  conservazione  degli
uccelli selvatici, oggi sostituita dalla  direttiva  2009/147/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009.
    L'altra disposizione impugnata dispone che «[a]lla  l.r.  44/2018
e' aggiunto l'Allegato A di cui a questa legge».
    2.-  La  Regione  Marche  ha  eccepito  l'inammissibilita'  della
questione promossa in riferimento  all'art.  111  Cost.,  poiche'  il
ricorrente non avrebbe specificamente individuato quale dei  principi
espressi dall'evocato  parametro  costituzionale  e  funzionali  alla
realizzazione del giusto processo sarebbe stato leso e  non  avrebbe,
conseguentemente, fornito una  motivazione  sufficiente  del  dedotto
vulnus.
    2.1.- L'eccezione e' infondata.
    Se e' vero che il ricorso non indica in  maniera  esplicita,  tra
quelli  espressi  dalla  disposizione  costituzionale   evocata,   il
principio asseritamente leso,  cio'  non  giustifica,  tuttavia,  una
pronuncia in limine di inammissibilita'.
    Infatti, l'atto introduttivo motiva la censura con la descrizione
degli  eventi  processuali  del  contenzioso  pendente   davanti   al
Tribunale  amministrativo  regionale  per  le  Marche  e   sottolinea
altresi' la prossimita' temporale tra i provvedimenti giurisdizionali
cautelari  emessi  e  l'intervento  del  legislatore  regionale  che,
interferendo con l'esercizio della funzione giurisdizionale,  avrebbe
«provveduto a  ripristinare»  l'esercizio  della  caccia  nelle  aree
oggetto delle deliberazioni regionali impugnate. Pertanto,  anche  in
considerazione  dell'esplicito  richiamo  alla  qualita'   di   parte
rivestita dalla Regione nel giudizio amministrativo,  deve  ritenersi
che - implicitamente ma chiaramente - la interferenza denunciata  dal
ricorrente riguardi la violazione del principio della  parita'  delle
armi di cui al secondo comma dell'art. 111 Cost.: «[o]gni processo si
svolge [...] in condizioni di parita'».
    In conclusione, malgrado la carenza evidenziata dalla Regione, il
ricorso rende comunque «ben identificabili i termini delle  questioni
proposte, individuando le disposizioni impugnate, i parametri evocati
e le ragioni dei dubbi di legittimita' costituzionale» (ex  plurimis,
sentenza n. 228 del 2016).
    3.- Questa Corte, tuttavia, per economia di  giudizio  e  facendo
ricorso al potere di decidere l'ordine delle questioni da affrontare,
eventualmente dichiarando assorbite le altre,  ritiene  di  esaminare
anzitutto la questione promossa con riferimento alla  violazione  del
riparto delle competenze legislative tra Stato e Regione,  in  quanto
pregiudiziale sotto il profilo  logico-giuridico  rispetto  a  quella
riferita a un parametro non compreso nel  Titolo  V  della  Parte  II
della Costituzione (ex plurimis, sentenza n. 148 del 2018).
    4.- La questione e' fondata.
    4.1.- Al riguardo, va  in  primo  luogo  evidenziata  la  stretta
interdipendenza che lega le due disposizioni impugnate.
    Infatti, l'art. 1, comma 1, della legge reg.  Marche  n.  46  del
2018, nel sostituire il comma 2 dell'art. 3 della legge  reg.  Marche
n. 44 del 2018, autorizza l'esercizio venatorio nei siti  della  rete
Natura 2000 «secondo  le  modalita'  e  le  condizioni  indicate  nel
calendario venatorio vigente (Allegato A)», mentre l'art. 2, comma 1,
della legge reg. Marche n. 46  del  2018  dispone  che  «[a]lla  l.r.
44/2018 e' aggiunto l'Allegato A di cui a questa legge». Quest'ultimo
e' intitolato «[c]alendario venatorio regionale 2018-2019» e,  da  un
lato, indica le date di inizio e di termine della stagione  venatoria
(rispettivamente, 1° settembre 2018 e 10 febbraio 2019),  nonche'  le
specie cacciabili;  dall'altro,  contiene  anche  il  regolamento  di
caccia, comprensivo delle specifiche prescrizioni valevoli nelle zone
di protezione speciale e  nei  siti  d'importanza  comunitaria,  che,
insieme, costituiscono la rete Natura 2000.
    Inoltre, confrontando l'allegato di cui alla legge reg. Marche n.
46 del 2018 con  il  calendario  allegato  alla  deliberazione  della
Giunta della Regione Marche  30  luglio  2018,  n.  1068,  avente  ad
oggetto «L.r. n. 7/95,  art.  30  -  Calendario  venatorio  regionale
2018/2019», pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione  Marche
del 10 agosto 2018, n. 71, e' possibile  riscontrarne  la  pressoche'
integrale coincidenza  (con  la  sola  eccezione  dell'aggiunta,  nel
calendario introdotto per via legislativa,  di  un  ultimo  paragrafo
relativo al «Carniere stagionale per le specie beccaccia,  beccaccino
e mestolone»).
    4.2.- Cio' premesso, autorizzando l'esercizio venatorio nei  siti
della rete Natura 2000 «secondo le modalita' e le condizioni indicate
nel calendario venatorio vigente (Allegato A)»,  l'impugnato  art.  1
della legge reg. Marche n. 46  del  2018  richiama  senza  dubbio  il
contenuto tipico di tale atto che, ai sensi dell'art.  30,  comma  2,
della legge della Regione Marche 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme  per  la
protezione della fauna selvatica  e  per  la  tutela  dell'equilibrio
ambientale e disciplina dell'attivita' venatoria),  deve  individuare
le specie cacciabili e i periodi di caccia, le giornate di caccia, il
carniere massimo giornaliero e l'eventuale carniere stagionale, l'ora
legale di inizio e di termine della giornata di caccia e i periodi  e
le  modalita'  per   l'addestramento   dei   cani   da   caccia.   In
considerazione dell'ambito territoriale di  applicazione,  lo  stesso
art.  1  richiama  anche  le  specifiche  prescrizioni  valevoli  per
l'esercizio venatorio nei siti della rete Natura 2000.
    Si tratta, come visto, di contenuti tutti presenti nel calendario
venatorio cui si riferisce l'impugnato  art.  1  della  stessa  legge
regionale e che l'art. 2 di questa aggiunge come  specifico  allegato
alla legge reg. Marche n. 44 del 2018.
    E' pertanto palese che le norme impugnate hanno fatto propria  la
disciplina dell'attivita' venatoria  gia'  in  precedenza  posta  dal
calendario  approvato   con   provvedimento   amministrativo,   cosi'
attraendo quest'ultimo nella sfera legislativa e  attribuendogli  gli
effetti tipici degli atti normativi.
    In tal modo, le disposizioni impugnate si  pongono  in  contrasto
con il principio, costantemente affermato da  questa  Corte,  secondo
cui l'art. 18, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n.  157  (Norme
per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per  il  prelievo
venatorio), «nella parte in  cui  prevede  che  sia  approvato  dalla
Regione "il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera
annata venatoria", intende con cio' prescriverne  la  forma  di  atto
amministrativo»  (sentenza  n.  20  del  2012;  nello  stesso  senso,
sentenze n. 193 e n.  90  del  2013).  La  suddetta  norma,  infatti,
«esprime una scelta compiuta dal legislatore statale che attiene alle
modalita' di protezione della fauna e si ricollega per  tale  ragione
alla  competenza  esclusiva  dello  Stato  in   materia   di   tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema» (sentenza n. 193 del 2013).
    4.3.- Non coglie  nel  segno  l'argomento,  speso  dalla  Regione
resistente, secondo cui la riserva di  amministrazione  nel  caso  di
specie non sarebbe stata violata in quanto il calendario venatorio e'
stato approvato con la citata delib. Giunta reg. Marche n.  1068  del
2018, all'esito del procedimento disciplinato a tal fine dalla  legge
reg.  Marche  n.  7  del  1995  e  previa  acquisizione  del   parere
dell'Istituto superiore per la protezione  e  la  ricerca  ambientale
(ISPRA),  sicche'   la   legge   impugnata   si   sarebbe   «limitata
semplicemente a richiamare il rispetto di tale calendario».
    Tale circostanza, infatti, non soddisfa tutte le altre specifiche
esigenze (oltre a quella di un procedimento all'interno del quale sia
acquisto il parere dell'ISPRA)  che,  secondo  la  giurisprudenza  di
questa  Corte,  rimangono   sottese   alla   implicita   riserva   di
amministrazione stabilita dall'art. 18, comma 4, della legge  n.  157
del 1992.
    Questa norma garantisce un'istruttoria approfondita e trasparente
anche ai fini del controllo giurisdizionale e  non  tollera,  quindi,
che il calendario venatorio venga irrigidito nella forma  legislativa
a scapito dell'esigenza di raffrontabilita' sottesa al  principio  di
generalita' e astrattezza della legge: il legislatore  statale  puo',
infatti, preferire lo strumento del ricorso  giurisdizionale  innanzi
al giudice comune, anche in considerazione «sia dei tempi con cui  il
giudice puo' assicurare una pronta risposta di giustizia,  sia  della
latitudine dei poteri cautelari di cui esso dispone» (sentenza n.  20
del 2012).
    Inoltre,  la  successiva  cristallizzazione  del  contenuto   del
provvedimento nella forma della legge impedisce anche  di  assicurare
il  piu'  marcato  regime  di  flessibilita'  proprio  della   natura
amministrativa dell'atto, altresi' «idoneo a prevenire  i  danni  che
potrebbero conseguire a un repentino ed imprevedibile mutamento delle
circostanze di fatto in base alle quali il  calendario  venatorio  e'
stato approvato» (sentenza n. 20 del 2012).
    La successiva legificazione del calendario venatorio, seppure  in
origine adottato  con  provvedimento  amministrativo,  in  ogni  caso
riduce in peius lo standard minimo di tutela  della  fauna  selvatica
stabilito dall'art. 18, comma 4, della legge n.  157  del  1992,  con
conseguente violazione dell'art.  117,  secondo  comma,  lettera  s),
Cost.
    4.4.- E' assorbito l'ulteriore profilo di censura  relativo  alla
ritenuta replicabilita' di anno in anno del contenuto del  calendario
venatorio adottato con le norme impugnate.
    5.-   Resta   altresi'   assorbita   l'ulteriore   questione   di
legittimita' costituzionale riferita all'art. 111 Cost.
     

                          per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE

    dichiara l'illegittimita' costituzionale degli artt. 1, comma  1,
e 2, comma 1, della legge della Regione Marche 12 dicembre  2018,  n.
46 (Modifiche urgenti alla legge regionale 7 novembre  2018,  n.  44:
"Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7  'Norme  per  la
protezione della fauna selvatica  e  per  la  tutela  dell'equilibrio
ambientale e  disciplina  dell'attivita'  venatoria'  e  disposizioni
urgenti sulla pianificazione faunistico-venatoria").
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2019.

                                F.to:
                    Giorgio LATTANZI, Presidente
                      Luca ANTONINI, Redattore
                     Roberto MILANA, Cancelliere

    Depositata in Cancelleria il 6 dicembre 2019.

                   Il Direttore della Cancelleria
                        F.to: Roberto MILANA 

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