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mercoledì 11 dicembre 2019

N. 257 ORDINANZA 6 novembre - 5 dicembre 2019 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Circolazione stradale - Revoca della patente di guida in caso di condanna o patteggiamento per i reati di omicidio stradale o di lesioni personali stradali gravi o gravissime - Applicazione automatica e divieto quinquennale di conseguimento di una nuova patente - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza, di ragionevolezza e di individualizzazione del trattamento penale - Manifesta inammissibilita' delle questioni. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 222, commi 2, quarto periodo, e 3-ter. - Costituzione, artt. 3, 27 e 117; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, art. 8; Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, art. 1. (GU n.50 del 11-12-2019 )

N. 257 ORDINANZA 6 novembre - 5 dicembre 2019

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Revoca della patente  di  guida  in  caso  di
  condanna o patteggiamento per i reati di  omicidio  stradale  o  di
  lesioni  personali  stradali  gravi  o  gravissime  -  Applicazione
  automatica e divieto quinquennale di  conseguimento  di  una  nuova
  patente - Denunciata violazione dei  principi  di  eguaglianza,  di
  ragionevolezza e di individualizzazione del  trattamento  penale  -
  Manifesta inammissibilita' delle questioni.
- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile  1992,  n.  285),  art.  222,
  commi 2, quarto periodo, e 3-ter.
- Costituzione, artt. 3, 27 e 117; Convenzione  per  la  salvaguardia
  dei diritti  dell'uomo  e  delle  liberta'  fondamentali,  art.  8;
  Protocollo addizionale alla Convenzione  per  la  salvaguardia  dei
  diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, art. 1.
(GU n.50 del 11-12-2019 )
 

                       LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente:Aldo CAROSI;
Giudici :Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,
  Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,
  Franco  MODUGNO,  Augusto  Antonio  BARBERA,  Giulio   PROSPERETTI,
  Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI,
     
    ha pronunciato la seguente

                              ORDINANZA

    nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art.  222,  commi
2, quarto periodo, e 3-ter, del decreto legislativo 30  aprile  1992,
n. 285 (Nuovo codice della strada), promossi dal Tribunale  ordinario
di  Pisa,  dal  Tribunale  ordinario  di  Verbania  e  dal  Tribunale
ordinario di Rimini, con  ordinanze  del  17  gennaio  2019,  del  23
novembre  2018,  del  18  gennaio  2019  e  del  25   ottobre   2018,
rispettivamente iscritte ai numeri 62,  69,  70  e  90  del  registro
ordinanze 2019 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
numeri 18, 19 e 25, prima serie speciale, dell'anno 2019.
    Udito nella camera di consiglio del 6 novembre  2019  il  Giudice
relatore Giovanni Amoroso.
    Ritenuto che il Tribunale ordinario di Pisa, con ordinanza del 17
gennaio 2019 (r. o. n. 62 del 2019),  ha  sollevato,  in  riferimento
agli artt. 3, 27 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in  relazione
all'art.  8  della  Convenzione  per  la  salvaguardia  dei   diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre
1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848,  e
all'art.  1  del  Protocollo  addizionale  alla  Convenzione  per  la
salvaguardia dei diritti dell'uomo  e  delle  liberta'  fondamentali,
firmato  a  Parigi  il  20  marzo  1952,  questioni  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, e comma 3-ter,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285  (Nuovo  codice  della
strada), nella  parte  in  cui  fa  automaticamente  conseguire  alla
condanna ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti,
a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati  di
cui  agli  artt.  589-bis  (Omicidio  stradale)  e  590-bis  (Lesioni
personali stradali gravi o gravissime) del codice penale,  la  revoca
della patente di guida;
    che il rimettente  premette  di  procedere  in  relazione  a  una
imputazione per il reato di cui all'art. 590-bis, primo  comma,  cod.
pen.;
    che la disposizione censurata  -  secondo  il  giudice  a  quo  -
contrasta con il principio di eguaglianza e con l'individualizzazione
del trattamento  penale,  in  quanto  non  consente  di  modulare  la
sanzione accessoria in relazione alla  gravita'  dell'illecito  e  di
considerare il comportamento colposo della  persona  offesa  ai  fini
della gradazione della sanzione accessoria;
    che, inoltre, la previsione della durata fissa  e  predeterminata
della  sanzione  accessoria,  indipendentemente  dalla  gravita'  del
fatto, contrasterebbe con i citati principi costituzionali;
    che il Tribunale ordinario di  Verbania,  con  ordinanze  del  23
novembre 2018 e 18 gennaio 2019 (r. o. n. 69 e n. 70  del  2019),  ha
sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost.,  identiche  questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art. 222, comma 2,  quarto  periodo,
cod.  strada,  nella   parte   in   cui   prevede   obbligatoriamente
l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della  revoca
della patente di guida, in ipotesi di condanna o  applicazione  della
pena su richiesta delle parti per il reato di  cui  all'art.  590-bis
cod. pen.;
    che, in relazione a entrambi i procedimenti,  il  rimettente  da'
atto di procedere per il reato di cui all'art. 590-bis, primo  comma,
cod. pen.;
    che la disposizione  censurata  travalicherebbe  i  limiti  della
ragionevolezza in quanto sottopone alla medesima sanzione  accessoria
- senza prevedere la possibilita' di applicare la piu'  tenue  misura
della sospensione della patente di guida - situazioni ontologicamente
diverse,  in  considerazione  delle  differenti  pene,  graduate   in
funzione del diverso disvalore sociale degli  illeciti,  in  rapporto
all'offesa  ai  differenti  beni  della   vita   e   dell'incolumita'
individuale;
    che, infine, il Tribunale ordinario di Rimini, con ordinanza  del
25 ottobre 2018 (r. o. n. 90 del 2019), ha sollevato, in  riferimento
all'art. 3 Cost., questioni di legittimita' costituzionale  dell'art.
222, comma 2, quarto periodo, e comma 3-ter, cod. strada, nella parte
in cui prevede la revoca automatica della patente di  guida,  per  la
durata di cinque anni, per il caso di condanna per il  reato  di  cui
all'art. 590-bis, primo comma, cod. pen.;
    che il rimettente riferisce di procedere  nei  confronti  di  una
persona imputata del delitto di cui all'art.  590-bis,  primo  comma,
cod. pen.;
    che, ad avviso del giudice a  quo,  la  previsione  della  revoca
della patente di guida, come sanzione  amministrativa  accessoria  di
identica durata, fissa e non graduabile, in relazione a due  illeciti
differenti per disvalore di azione e  di  evento,  contrasta  con  il
principio di ragionevolezza;
    che il Presidente del Consiglio dei ministri non  e'  intervenuto
in alcun giudizio di legittimita' costituzionale.
    Considerato che i giudizi possono essere riuniti per  la  stretta
connessione dell'oggetto delle sollevate  questioni  di  legittimita'
costituzionale;
    che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa  Corte,
con  sentenza  n.  88  del  2019,  ha   dichiarato   l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto  periodo,  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella
parte in cui  non  prevede  che,  in  caso  di  condanna,  ovvero  di
applicazione della pena su richiesta delle parti  a  norma  dell'art.
444 del codice di procedura penale, per i reati  di  cui  agli  artt.
589-bis (Omicidio stradale) e  590-bis  (Lesioni  personali  stradali
gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre,  in
alternativa alla revoca della patente di guida, la sua sospensione ai
sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art.  222
cod. strada allorche' non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti
previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt.  589-bis  e
590-bis cod. pen.;
    che, pertanto, non  ricorrendo  tali  circostanze  aggravanti  in
alcuno dei giudizi a quibus, non sussiste piu' il rigido  automatismo
dell'applicazione della revoca della patente, sanzione accessoria  di
natura amministrativa, potendo il  giudice  disporre  la  sospensione
della stessa secondo la gravita'  della  condotta  del  condannato  e
tenendo conto degli artt. 218 e 219 cod. strada;
    che, inoltre, con la medesima sentenza n.  88  del  2019,  questa
Corte   ha   dichiarato   l'inammissibilita'   della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 222, comma 3-ter, cod.  strada,
per difetto di rilevanza, in quanto nel giudizio penale  non  vengono
in rilievo i presupposti perche' il  condannato  possa  chiedere  una
nuova patente di  guida  dopo  la  revoca  della  stessa  in  ipotesi
applicata dal giudice penale;
    che questa  Corte,  con  ordinanza  n.  203  del  2019,  ha  gia'
dichiarato  manifestamente  inammissibili   analoghe   questioni   di
legittimita' costituzionale;
    che le questioni di legittimita'  costituzionale  dell'art.  222,
comma  2,  quarto  periodo,  cod.  strada,  sollevate  dal  Tribunale
ordinario  di  Pisa,  dal  Tribunale  ordinario  di  Verbania  e  dal
Tribunale ordinario di Rimini, sono divenute prive di oggetto e sono,
pertanto, manifestamente inammissibili (ex multis, ordinanze n. 203 e
n. 91 del 2019, n. 137, n. 38 e n. 34 del 2017, n. 181  e  n.  4  del
2016);
    che le questioni di legittimita'  costituzionale  dell'art.  222,
comma 3-ter, cod. strada, sollevate  dal  Tribunale  di  Pisa  e  dal
Tribunale di Rimini sono altresi' manifestamente  inammissibili,  per
difetto  di  rilevanza,  atteso  che  anche  in  tali   giudizi   «il
conseguimento di una nuova patente di guida, dopo un periodo  piu'  o
meno lungo, determinato per legge, non e' oggetto del giudizio a quo»
(sentenza n. 88 del 2019);
    che, in conclusione, tutte le questioni devono essere  dichiarate
manifestamente inammissibili.
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale.
     

                          per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE

    riuniti i giudizi,
    1) dichiara la  manifesta  inammissibilita'  delle  questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art. 222, comma 2,  quarto  periodo,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285  (Nuovo  codice  della
strada), sollevate, in riferimento agli  artt.  3,  27  e  117  della
Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della  Convenzione
per  la  salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo   e   delle   liberta'
fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950,  ratificata  e  resa
esecutiva con  legge  4  agosto  1955,  n.  848,  e  all'art.  1  del
Protocollo addizionale  alla  Convenzione  per  la  salvaguardia  dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmato a Parigi  il
20 marzo  1952,  dal  Tribunale  ordinario  di  Pisa,  dal  Tribunale
ordinario di Verbania e dal Tribunale  ordinario  di  Rimini  con  le
ordinanze indicate in epigrafe;
    2) dichiara la  manifesta  inammissibilita'  delle  questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art. 222, comma 3-ter, cod.  strada,
sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27 e 117 Cost.,  quest'ultimo
in relazione all'art. 8 CEDU e all'art.  1  prot.  addiz.  CEDU,  dal
Tribunale ordinario di Pisa e dal Tribunale ordinario di  Rimini  con
le ordinanze indicate in epigrafe.
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2019.

                                F.to:
                       Aldo CAROSI, Presidente
                     Giovanni AMOROSO, Redattore
                     Roberto MILANA, Cancelliere

    Depositata in Cancelleria il 5 dicembre 2019.

                   Il Direttore della Cancelleria
                        F.to: Roberto MILANA 

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