N. 257 ORDINANZA 6 novembre - 5 dicembre 2019
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Circolazione stradale - Revoca della patente di guida in caso di
condanna o patteggiamento per i reati di omicidio stradale o di
lesioni personali stradali gravi o gravissime - Applicazione
automatica e divieto quinquennale di conseguimento di una nuova
patente - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza, di
ragionevolezza e di individualizzazione del trattamento penale -
Manifesta inammissibilita' delle questioni.
- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 222,
commi 2, quarto periodo, e 3-ter.
- Costituzione, artt. 3, 27 e 117; Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, art. 8;
Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, art. 1.
(GU n.50 del 11-12-2019 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente:Aldo CAROSI;
Giudici :Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO,
Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON,
Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 222, commi
2, quarto periodo, e 3-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 (Nuovo codice della strada), promossi dal Tribunale ordinario
di Pisa, dal Tribunale ordinario di Verbania e dal Tribunale
ordinario di Rimini, con ordinanze del 17 gennaio 2019, del 23
novembre 2018, del 18 gennaio 2019 e del 25 ottobre 2018,
rispettivamente iscritte ai numeri 62, 69, 70 e 90 del registro
ordinanze 2019 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
numeri 18, 19 e 25, prima serie speciale, dell'anno 2019.
Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 2019 il Giudice
relatore Giovanni Amoroso.
Ritenuto che il Tribunale ordinario di Pisa, con ordinanza del 17
gennaio 2019 (r. o. n. 62 del 2019), ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3, 27 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione
all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre
1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e
all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali,
firmato a Parigi il 20 marzo 1952, questioni di legittimita'
costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, e comma 3-ter,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), nella parte in cui fa automaticamente conseguire alla
condanna ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti,
a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di
cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni
personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, la revoca
della patente di guida;
che il rimettente premette di procedere in relazione a una
imputazione per il reato di cui all'art. 590-bis, primo comma, cod.
pen.;
che la disposizione censurata - secondo il giudice a quo -
contrasta con il principio di eguaglianza e con l'individualizzazione
del trattamento penale, in quanto non consente di modulare la
sanzione accessoria in relazione alla gravita' dell'illecito e di
considerare il comportamento colposo della persona offesa ai fini
della gradazione della sanzione accessoria;
che, inoltre, la previsione della durata fissa e predeterminata
della sanzione accessoria, indipendentemente dalla gravita' del
fatto, contrasterebbe con i citati principi costituzionali;
che il Tribunale ordinario di Verbania, con ordinanze del 23
novembre 2018 e 18 gennaio 2019 (r. o. n. 69 e n. 70 del 2019), ha
sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., identiche questioni di
legittimita' costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo,
cod. strada, nella parte in cui prevede obbligatoriamente
l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca
della patente di guida, in ipotesi di condanna o applicazione della
pena su richiesta delle parti per il reato di cui all'art. 590-bis
cod. pen.;
che, in relazione a entrambi i procedimenti, il rimettente da'
atto di procedere per il reato di cui all'art. 590-bis, primo comma,
cod. pen.;
che la disposizione censurata travalicherebbe i limiti della
ragionevolezza in quanto sottopone alla medesima sanzione accessoria
- senza prevedere la possibilita' di applicare la piu' tenue misura
della sospensione della patente di guida - situazioni ontologicamente
diverse, in considerazione delle differenti pene, graduate in
funzione del diverso disvalore sociale degli illeciti, in rapporto
all'offesa ai differenti beni della vita e dell'incolumita'
individuale;
che, infine, il Tribunale ordinario di Rimini, con ordinanza del
25 ottobre 2018 (r. o. n. 90 del 2019), ha sollevato, in riferimento
all'art. 3 Cost., questioni di legittimita' costituzionale dell'art.
222, comma 2, quarto periodo, e comma 3-ter, cod. strada, nella parte
in cui prevede la revoca automatica della patente di guida, per la
durata di cinque anni, per il caso di condanna per il reato di cui
all'art. 590-bis, primo comma, cod. pen.;
che il rimettente riferisce di procedere nei confronti di una
persona imputata del delitto di cui all'art. 590-bis, primo comma,
cod. pen.;
che, ad avviso del giudice a quo, la previsione della revoca
della patente di guida, come sanzione amministrativa accessoria di
identica durata, fissa e non graduabile, in relazione a due illeciti
differenti per disvalore di azione e di evento, contrasta con il
principio di ragionevolezza;
che il Presidente del Consiglio dei ministri non e' intervenuto
in alcun giudizio di legittimita' costituzionale.
Considerato che i giudizi possono essere riuniti per la stretta
connessione dell'oggetto delle sollevate questioni di legittimita'
costituzionale;
che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte,
con sentenza n. 88 del 2019, ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella
parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di
applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art.
444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt.
589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali
gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in
alternativa alla revoca della patente di guida, la sua sospensione ai
sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222
cod. strada allorche' non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti
previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e
590-bis cod. pen.;
che, pertanto, non ricorrendo tali circostanze aggravanti in
alcuno dei giudizi a quibus, non sussiste piu' il rigido automatismo
dell'applicazione della revoca della patente, sanzione accessoria di
natura amministrativa, potendo il giudice disporre la sospensione
della stessa secondo la gravita' della condotta del condannato e
tenendo conto degli artt. 218 e 219 cod. strada;
che, inoltre, con la medesima sentenza n. 88 del 2019, questa
Corte ha dichiarato l'inammissibilita' della questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 222, comma 3-ter, cod. strada,
per difetto di rilevanza, in quanto nel giudizio penale non vengono
in rilievo i presupposti perche' il condannato possa chiedere una
nuova patente di guida dopo la revoca della stessa in ipotesi
applicata dal giudice penale;
che questa Corte, con ordinanza n. 203 del 2019, ha gia'
dichiarato manifestamente inammissibili analoghe questioni di
legittimita' costituzionale;
che le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 222,
comma 2, quarto periodo, cod. strada, sollevate dal Tribunale
ordinario di Pisa, dal Tribunale ordinario di Verbania e dal
Tribunale ordinario di Rimini, sono divenute prive di oggetto e sono,
pertanto, manifestamente inammissibili (ex multis, ordinanze n. 203 e
n. 91 del 2019, n. 137, n. 38 e n. 34 del 2017, n. 181 e n. 4 del
2016);
che le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 222,
comma 3-ter, cod. strada, sollevate dal Tribunale di Pisa e dal
Tribunale di Rimini sono altresi' manifestamente inammissibili, per
difetto di rilevanza, atteso che anche in tali giudizi «il
conseguimento di una nuova patente di guida, dopo un periodo piu' o
meno lungo, determinato per legge, non e' oggetto del giudizio a quo»
(sentenza n. 88 del 2019);
che, in conclusione, tutte le questioni devono essere dichiarate
manifestamente inammissibili.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara la manifesta inammissibilita' delle questioni di
legittimita' costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27 e 117 della
Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta'
fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa
esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e all'art. 1 del
Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmato a Parigi il
20 marzo 1952, dal Tribunale ordinario di Pisa, dal Tribunale
ordinario di Verbania e dal Tribunale ordinario di Rimini con le
ordinanze indicate in epigrafe;
2) dichiara la manifesta inammissibilita' delle questioni di
legittimita' costituzionale dell'art. 222, comma 3-ter, cod. strada,
sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27 e 117 Cost., quest'ultimo
in relazione all'art. 8 CEDU e all'art. 1 prot. addiz. CEDU, dal
Tribunale ordinario di Pisa e dal Tribunale ordinario di Rimini con
le ordinanze indicate in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2019.
F.to:
Aldo CAROSI, Presidente
Giovanni AMOROSO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 dicembre 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Circolazione stradale - Revoca della patente di guida in caso di
condanna o patteggiamento per i reati di omicidio stradale o di
lesioni personali stradali gravi o gravissime - Applicazione
automatica e divieto quinquennale di conseguimento di una nuova
patente - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza, di
ragionevolezza e di individualizzazione del trattamento penale -
Manifesta inammissibilita' delle questioni.
- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 222,
commi 2, quarto periodo, e 3-ter.
- Costituzione, artt. 3, 27 e 117; Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, art. 8;
Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, art. 1.
(GU n.50 del 11-12-2019 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente:Aldo CAROSI;
Giudici :Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO,
Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON,
Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 222, commi
2, quarto periodo, e 3-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 (Nuovo codice della strada), promossi dal Tribunale ordinario
di Pisa, dal Tribunale ordinario di Verbania e dal Tribunale
ordinario di Rimini, con ordinanze del 17 gennaio 2019, del 23
novembre 2018, del 18 gennaio 2019 e del 25 ottobre 2018,
rispettivamente iscritte ai numeri 62, 69, 70 e 90 del registro
ordinanze 2019 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
numeri 18, 19 e 25, prima serie speciale, dell'anno 2019.
Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 2019 il Giudice
relatore Giovanni Amoroso.
Ritenuto che il Tribunale ordinario di Pisa, con ordinanza del 17
gennaio 2019 (r. o. n. 62 del 2019), ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3, 27 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione
all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre
1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e
all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali,
firmato a Parigi il 20 marzo 1952, questioni di legittimita'
costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, e comma 3-ter,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), nella parte in cui fa automaticamente conseguire alla
condanna ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti,
a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di
cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni
personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, la revoca
della patente di guida;
che il rimettente premette di procedere in relazione a una
imputazione per il reato di cui all'art. 590-bis, primo comma, cod.
pen.;
che la disposizione censurata - secondo il giudice a quo -
contrasta con il principio di eguaglianza e con l'individualizzazione
del trattamento penale, in quanto non consente di modulare la
sanzione accessoria in relazione alla gravita' dell'illecito e di
considerare il comportamento colposo della persona offesa ai fini
della gradazione della sanzione accessoria;
che, inoltre, la previsione della durata fissa e predeterminata
della sanzione accessoria, indipendentemente dalla gravita' del
fatto, contrasterebbe con i citati principi costituzionali;
che il Tribunale ordinario di Verbania, con ordinanze del 23
novembre 2018 e 18 gennaio 2019 (r. o. n. 69 e n. 70 del 2019), ha
sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., identiche questioni di
legittimita' costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo,
cod. strada, nella parte in cui prevede obbligatoriamente
l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca
della patente di guida, in ipotesi di condanna o applicazione della
pena su richiesta delle parti per il reato di cui all'art. 590-bis
cod. pen.;
che, in relazione a entrambi i procedimenti, il rimettente da'
atto di procedere per il reato di cui all'art. 590-bis, primo comma,
cod. pen.;
che la disposizione censurata travalicherebbe i limiti della
ragionevolezza in quanto sottopone alla medesima sanzione accessoria
- senza prevedere la possibilita' di applicare la piu' tenue misura
della sospensione della patente di guida - situazioni ontologicamente
diverse, in considerazione delle differenti pene, graduate in
funzione del diverso disvalore sociale degli illeciti, in rapporto
all'offesa ai differenti beni della vita e dell'incolumita'
individuale;
che, infine, il Tribunale ordinario di Rimini, con ordinanza del
25 ottobre 2018 (r. o. n. 90 del 2019), ha sollevato, in riferimento
all'art. 3 Cost., questioni di legittimita' costituzionale dell'art.
222, comma 2, quarto periodo, e comma 3-ter, cod. strada, nella parte
in cui prevede la revoca automatica della patente di guida, per la
durata di cinque anni, per il caso di condanna per il reato di cui
all'art. 590-bis, primo comma, cod. pen.;
che il rimettente riferisce di procedere nei confronti di una
persona imputata del delitto di cui all'art. 590-bis, primo comma,
cod. pen.;
che, ad avviso del giudice a quo, la previsione della revoca
della patente di guida, come sanzione amministrativa accessoria di
identica durata, fissa e non graduabile, in relazione a due illeciti
differenti per disvalore di azione e di evento, contrasta con il
principio di ragionevolezza;
che il Presidente del Consiglio dei ministri non e' intervenuto
in alcun giudizio di legittimita' costituzionale.
Considerato che i giudizi possono essere riuniti per la stretta
connessione dell'oggetto delle sollevate questioni di legittimita'
costituzionale;
che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte,
con sentenza n. 88 del 2019, ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella
parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di
applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art.
444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt.
589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali
gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in
alternativa alla revoca della patente di guida, la sua sospensione ai
sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222
cod. strada allorche' non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti
previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e
590-bis cod. pen.;
che, pertanto, non ricorrendo tali circostanze aggravanti in
alcuno dei giudizi a quibus, non sussiste piu' il rigido automatismo
dell'applicazione della revoca della patente, sanzione accessoria di
natura amministrativa, potendo il giudice disporre la sospensione
della stessa secondo la gravita' della condotta del condannato e
tenendo conto degli artt. 218 e 219 cod. strada;
che, inoltre, con la medesima sentenza n. 88 del 2019, questa
Corte ha dichiarato l'inammissibilita' della questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 222, comma 3-ter, cod. strada,
per difetto di rilevanza, in quanto nel giudizio penale non vengono
in rilievo i presupposti perche' il condannato possa chiedere una
nuova patente di guida dopo la revoca della stessa in ipotesi
applicata dal giudice penale;
che questa Corte, con ordinanza n. 203 del 2019, ha gia'
dichiarato manifestamente inammissibili analoghe questioni di
legittimita' costituzionale;
che le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 222,
comma 2, quarto periodo, cod. strada, sollevate dal Tribunale
ordinario di Pisa, dal Tribunale ordinario di Verbania e dal
Tribunale ordinario di Rimini, sono divenute prive di oggetto e sono,
pertanto, manifestamente inammissibili (ex multis, ordinanze n. 203 e
n. 91 del 2019, n. 137, n. 38 e n. 34 del 2017, n. 181 e n. 4 del
2016);
che le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 222,
comma 3-ter, cod. strada, sollevate dal Tribunale di Pisa e dal
Tribunale di Rimini sono altresi' manifestamente inammissibili, per
difetto di rilevanza, atteso che anche in tali giudizi «il
conseguimento di una nuova patente di guida, dopo un periodo piu' o
meno lungo, determinato per legge, non e' oggetto del giudizio a quo»
(sentenza n. 88 del 2019);
che, in conclusione, tutte le questioni devono essere dichiarate
manifestamente inammissibili.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara la manifesta inammissibilita' delle questioni di
legittimita' costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27 e 117 della
Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta'
fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa
esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e all'art. 1 del
Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmato a Parigi il
20 marzo 1952, dal Tribunale ordinario di Pisa, dal Tribunale
ordinario di Verbania e dal Tribunale ordinario di Rimini con le
ordinanze indicate in epigrafe;
2) dichiara la manifesta inammissibilita' delle questioni di
legittimita' costituzionale dell'art. 222, comma 3-ter, cod. strada,
sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27 e 117 Cost., quest'ultimo
in relazione all'art. 8 CEDU e all'art. 1 prot. addiz. CEDU, dal
Tribunale ordinario di Pisa e dal Tribunale ordinario di Rimini con
le ordinanze indicate in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2019.
F.to:
Aldo CAROSI, Presidente
Giovanni AMOROSO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 dicembre 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
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