MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 21 febbraio 2020
Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia
infettiva COVID-19. (20A01220)
(GU n.44 del 22-2-2020)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q) e 118 della
Costituzione;
Visto l'art. 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione
europea;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante
Istituzione del Servizio sanitario nazionale;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in
materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE,
e, in particolare, l'art. 9, paragrafo 2, nonche' il decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di
protezione dei dati personali;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale, n. 21 del 27
gennaio 2020;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale, n. 26 del 1°
febbraio 2020;
Viste le circolari della Direzione generale della prevenzione
sanitaria del Ministero della salute, prot. n. 1997 del 22 gennaio
2020, prot. 2265 del 24 gennaio 2020, prot. n. 2302 del 27 gennaio
2020, prot. n. 2993 del 31 gennaio 2020, prot. n. 3187 del 1°
febbraio 2020, prot. n. 3190 del 3 febbraio 2020, prot. n. 4001
dell'8 febbraio 2020, prot. n. 5257 del 20 febbraio 2020;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di
protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili»;
Considerata la segnalazione da parte della regione Lombardia di
trasmissione sporadica e diffusione locale di infezione da
SARS-CoV-2;
Considerato che e' in corso la completa definizione della catena
epidemiologica nel contesto lombardo e che la situazione
epidemiologica e' in evoluzione;
Viste le dimensioni del fenomeno epidemico e il potenziale
interessamento di piu' ambiti sul territorio nazionale, in assenza di
immediate misure di contenimento;
Preso atto del carattere diffusivo dell'epidemia e del notevole
incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione
mondiale della sanita';
Viste le indicazioni del Comitato tecnico scientifico di cui
all'art. 2 della citata ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020,
riunitosi in data odierna;
Ritenuto necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di
sorveglianza sanitaria adottate, per il periodo di tempo necessario e
sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione della
malattia infettiva diffusiva COVID-19, anche in relazione alle
evidenze scientifiche emergenti;
Valutate le soluzioni tecniche possibili per il potenziamento della
sorveglianza sanitaria necessaria, nel rispetto dei principi di
precauzione e proporzionalita', coerentemente con le raccomandazioni
dettate dall'Organizzazione mondiale della sanita' e dal Centro
europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie;
Emana
la seguente ordinanza:
Art. 1
1. E' fatto obbligo alle Autorita' sanitarie territorialmente
competenti di applicare la misura della quarantena con sorveglianza
attiva, per giorni quattordici, agli individui che abbiano avuto
contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva
COVID-19.
2. E' fatto obbligo a tutti gli individui che, negli ultimi
quattordici giorni, abbiano fatto ingresso in Italia dopo aver
soggiornato nelle aree della Cina interessate dall'epidemia, come
identificate dall'Organizzazione mondiale della sanita', di
comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione
dell'azienda sanitaria territorialmente competente.
3. Acquisita la comunicazione di cui al comma 2, l'Autorita'
sanitaria territorialmente competente provvedera' all'adozione della
misura della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza
attiva ovvero, in presenza di condizione ostative, di misure
alternative di efficacia equivalente.
Art. 2
1. I dati personali raccolti nell'ambito delle attivita' di
sorveglianza di cui all'art. 1 vengono trattati dall'Autorita'
sanitaria competente per motivi di interesse pubblico nel settore
della sanita' pubblica, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, del
regolamento (UE) 2016/679, nel rispetto delle disposizioni vigenti in
materia di protezione dei dati personali, ivi incluse quelle relative
al segreto professionale, e in relazione al contesto emergenziale in
atto. La documentazione acquisita viene distrutta trascorsi sessanta
giorni dalla raccolta, ove non si sia verificato alcun caso sospetto.
Art. 3
1. La presente ordinanza ha validita' di novanta giorni, a
decorrere dalla data odierna.
La presente ordinanza viene inviata agli Organi di controllo per la
registrazione ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 21 febbraio 2020
Il Ministro: Speranza
Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2020
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 267
ORDINANZA 21 febbraio 2020
Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia
infettiva COVID-19. (20A01220)
(GU n.44 del 22-2-2020)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q) e 118 della
Costituzione;
Visto l'art. 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione
europea;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante
Istituzione del Servizio sanitario nazionale;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in
materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE,
e, in particolare, l'art. 9, paragrafo 2, nonche' il decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di
protezione dei dati personali;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale, n. 21 del 27
gennaio 2020;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale, n. 26 del 1°
febbraio 2020;
Viste le circolari della Direzione generale della prevenzione
sanitaria del Ministero della salute, prot. n. 1997 del 22 gennaio
2020, prot. 2265 del 24 gennaio 2020, prot. n. 2302 del 27 gennaio
2020, prot. n. 2993 del 31 gennaio 2020, prot. n. 3187 del 1°
febbraio 2020, prot. n. 3190 del 3 febbraio 2020, prot. n. 4001
dell'8 febbraio 2020, prot. n. 5257 del 20 febbraio 2020;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di
protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili»;
Considerata la segnalazione da parte della regione Lombardia di
trasmissione sporadica e diffusione locale di infezione da
SARS-CoV-2;
Considerato che e' in corso la completa definizione della catena
epidemiologica nel contesto lombardo e che la situazione
epidemiologica e' in evoluzione;
Viste le dimensioni del fenomeno epidemico e il potenziale
interessamento di piu' ambiti sul territorio nazionale, in assenza di
immediate misure di contenimento;
Preso atto del carattere diffusivo dell'epidemia e del notevole
incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione
mondiale della sanita';
Viste le indicazioni del Comitato tecnico scientifico di cui
all'art. 2 della citata ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020,
riunitosi in data odierna;
Ritenuto necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di
sorveglianza sanitaria adottate, per il periodo di tempo necessario e
sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione della
malattia infettiva diffusiva COVID-19, anche in relazione alle
evidenze scientifiche emergenti;
Valutate le soluzioni tecniche possibili per il potenziamento della
sorveglianza sanitaria necessaria, nel rispetto dei principi di
precauzione e proporzionalita', coerentemente con le raccomandazioni
dettate dall'Organizzazione mondiale della sanita' e dal Centro
europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie;
Emana
la seguente ordinanza:
Art. 1
1. E' fatto obbligo alle Autorita' sanitarie territorialmente
competenti di applicare la misura della quarantena con sorveglianza
attiva, per giorni quattordici, agli individui che abbiano avuto
contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva
COVID-19.
2. E' fatto obbligo a tutti gli individui che, negli ultimi
quattordici giorni, abbiano fatto ingresso in Italia dopo aver
soggiornato nelle aree della Cina interessate dall'epidemia, come
identificate dall'Organizzazione mondiale della sanita', di
comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione
dell'azienda sanitaria territorialmente competente.
3. Acquisita la comunicazione di cui al comma 2, l'Autorita'
sanitaria territorialmente competente provvedera' all'adozione della
misura della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza
attiva ovvero, in presenza di condizione ostative, di misure
alternative di efficacia equivalente.
Art. 2
1. I dati personali raccolti nell'ambito delle attivita' di
sorveglianza di cui all'art. 1 vengono trattati dall'Autorita'
sanitaria competente per motivi di interesse pubblico nel settore
della sanita' pubblica, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, del
regolamento (UE) 2016/679, nel rispetto delle disposizioni vigenti in
materia di protezione dei dati personali, ivi incluse quelle relative
al segreto professionale, e in relazione al contesto emergenziale in
atto. La documentazione acquisita viene distrutta trascorsi sessanta
giorni dalla raccolta, ove non si sia verificato alcun caso sospetto.
Art. 3
1. La presente ordinanza ha validita' di novanta giorni, a
decorrere dalla data odierna.
La presente ordinanza viene inviata agli Organi di controllo per la
registrazione ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 21 febbraio 2020
Il Ministro: Speranza
Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2020
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 267
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