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sabato 22 febbraio 2020

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 13 febbraio 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 635). (20A01117) (GU n.44 del 22-2-2020)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 13 febbraio 2020
Ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario  connesso  all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza  n.
635). (20A01117)
(GU n.44 del 22-2-2020)

                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
                       della protezione civile

  Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1;
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020, recante:  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili»;
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 631 del 6 febbraio 2020, recante: «Ulteriori interventi urgenti di
protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili»;
  Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione  civile
rep. n. 414 del 7 febbraio 2020  recante  la  nomina  del  segretario
generale del Ministero della salute quale soggetto attuatore  per  la
gestione  delle  attivita'  connesse  alla  gestione   dell'emergenza
relativa al rischio sanitario connesso  all'insorgenza  di  patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.
122, recante il coordinamento delle norme vigenti per la  valutazione
degli alunni e ulteriori modalita' applicative in materia,  ai  sensi
degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1°  settembre  2008,  n.  137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;
  Ritenuto  necessario  prevedere  ulteriori  misure  finalizzate  al
superamento del contesto emergenziale;
  Acquisita l'intesa del presidente della Conferenza delle regioni  e
delle province autonome;

                              Dispone:

                               Art. 1

         Benefici normativi previsti dagli articoli 39 e 40
                  del decreto legislativo n. 1/2018

  1. Le regioni e le province autonome  intervenute  con  squadre  di
volontari  provvedono  all'istruttoria,  per  la   liquidazione   dei
rimborsi richiesti ai sensi  degli  articoli  39  e  40  del  decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per gli interventi effettuati dalle
organizzazioni di volontariato  di  protezione  civile  iscritte  nei
rispettivi   elenchi    territoriali,    impiegate    in    occasione
dell'emergenza in rassegna. Gli esiti dell'istruttoria sono trasmessi
al Dipartimento della protezione civile che, esperiti i  procedimenti
di verifica, provvede al trasferimento, alle regioni ed alle province
autonome interessate, delle somme necessarie per la liquidazione  dei
rimborsi spettanti.
  2. Per le medesime finalita' di cui al  comma  1,  il  Dipartimento
della protezione civile provvede direttamente all'istruttoria ed alla
liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39  e  40
del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, dalle organizzazioni di
volontariato di protezione civile, iscritte nell'elenco  centrale  di
cui al comma 3  dell'art.  34  del  medesimo  decreto,  impiegate  in
occasione dell'emergenza di cui alla presente ordinanza.
  3. Agli oneri conseguenti all'applicazione del presente articolo si
provvede a  valere  sulle  risorse  finanziarie  di  cui  all'art.  7
dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
630 del 3 febbraio 2020.
                               Art. 2

             Apertura di contabilita' speciale intestata
          al segretario generale del Ministero della salute

  1. Per la realizzazione  delle  attivita'  relative  alla  gestione
dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso  all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, e' autorizzata
l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata al  segretario
generale del Ministero della salute, nominato soggetto attuatore  con
decreto del capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414
del 7 febbraio 2020, di cui si avvale  il  medesimo  Dipartimento  ai
sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del capo del  Dipartimento
della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020.
  2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione previsti dall'art.
27, comma 4 del decreto legislativo n. 1 del 2018.
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 13 febbraio 2020

                                   Il Capo del Dipartimento: Borrelli 

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