PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 13 febbraio 2020
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n.
635). (20A01117)
(GU n.44 del 22-2-2020)
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile
Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;
Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020, recante: «Primi interventi urgenti di
protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili»;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 631 del 6 febbraio 2020, recante: «Ulteriori interventi urgenti di
protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili»;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile
rep. n. 414 del 7 febbraio 2020 recante la nomina del segretario
generale del Ministero della salute quale soggetto attuatore per la
gestione delle attivita' connesse alla gestione dell'emergenza
relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.
122, recante il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione
degli alunni e ulteriori modalita' applicative in materia, ai sensi
degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;
Ritenuto necessario prevedere ulteriori misure finalizzate al
superamento del contesto emergenziale;
Acquisita l'intesa del presidente della Conferenza delle regioni e
delle province autonome;
Dispone:
Art. 1
Benefici normativi previsti dagli articoli 39 e 40
del decreto legislativo n. 1/2018
1. Le regioni e le province autonome intervenute con squadre di
volontari provvedono all'istruttoria, per la liquidazione dei
rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per gli interventi effettuati dalle
organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nei
rispettivi elenchi territoriali, impiegate in occasione
dell'emergenza in rassegna. Gli esiti dell'istruttoria sono trasmessi
al Dipartimento della protezione civile che, esperiti i procedimenti
di verifica, provvede al trasferimento, alle regioni ed alle province
autonome interessate, delle somme necessarie per la liquidazione dei
rimborsi spettanti.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, il Dipartimento
della protezione civile provvede direttamente all'istruttoria ed alla
liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39 e 40
del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, dalle organizzazioni di
volontariato di protezione civile, iscritte nell'elenco centrale di
cui al comma 3 dell'art. 34 del medesimo decreto, impiegate in
occasione dell'emergenza di cui alla presente ordinanza.
3. Agli oneri conseguenti all'applicazione del presente articolo si
provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 7
dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n.
630 del 3 febbraio 2020.
Art. 2
Apertura di contabilita' speciale intestata
al segretario generale del Ministero della salute
1. Per la realizzazione delle attivita' relative alla gestione
dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, e' autorizzata
l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata al segretario
generale del Ministero della salute, nominato soggetto attuatore con
decreto del capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414
del 7 febbraio 2020, di cui si avvale il medesimo Dipartimento ai
sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del capo del Dipartimento
della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020.
2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione previsti dall'art.
27, comma 4 del decreto legislativo n. 1 del 2018.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 13 febbraio 2020
Il Capo del Dipartimento: Borrelli
ORDINANZA 13 febbraio 2020
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n.
635). (20A01117)
(GU n.44 del 22-2-2020)
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile
Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;
Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020, recante: «Primi interventi urgenti di
protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili»;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 631 del 6 febbraio 2020, recante: «Ulteriori interventi urgenti di
protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili»;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile
rep. n. 414 del 7 febbraio 2020 recante la nomina del segretario
generale del Ministero della salute quale soggetto attuatore per la
gestione delle attivita' connesse alla gestione dell'emergenza
relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.
122, recante il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione
degli alunni e ulteriori modalita' applicative in materia, ai sensi
degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;
Ritenuto necessario prevedere ulteriori misure finalizzate al
superamento del contesto emergenziale;
Acquisita l'intesa del presidente della Conferenza delle regioni e
delle province autonome;
Dispone:
Art. 1
Benefici normativi previsti dagli articoli 39 e 40
del decreto legislativo n. 1/2018
1. Le regioni e le province autonome intervenute con squadre di
volontari provvedono all'istruttoria, per la liquidazione dei
rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per gli interventi effettuati dalle
organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nei
rispettivi elenchi territoriali, impiegate in occasione
dell'emergenza in rassegna. Gli esiti dell'istruttoria sono trasmessi
al Dipartimento della protezione civile che, esperiti i procedimenti
di verifica, provvede al trasferimento, alle regioni ed alle province
autonome interessate, delle somme necessarie per la liquidazione dei
rimborsi spettanti.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, il Dipartimento
della protezione civile provvede direttamente all'istruttoria ed alla
liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39 e 40
del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, dalle organizzazioni di
volontariato di protezione civile, iscritte nell'elenco centrale di
cui al comma 3 dell'art. 34 del medesimo decreto, impiegate in
occasione dell'emergenza di cui alla presente ordinanza.
3. Agli oneri conseguenti all'applicazione del presente articolo si
provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 7
dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n.
630 del 3 febbraio 2020.
Art. 2
Apertura di contabilita' speciale intestata
al segretario generale del Ministero della salute
1. Per la realizzazione delle attivita' relative alla gestione
dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, e' autorizzata
l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata al segretario
generale del Ministero della salute, nominato soggetto attuatore con
decreto del capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414
del 7 febbraio 2020, di cui si avvale il medesimo Dipartimento ai
sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del capo del Dipartimento
della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020.
2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione previsti dall'art.
27, comma 4 del decreto legislativo n. 1 del 2018.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 13 febbraio 2020
Il Capo del Dipartimento: Borrelli
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