ATTO CAMERA
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05209
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19Seduta di annuncio: 490 del 10/06/2025
Firmatari
Primo firmatario: SOTTANELLI GIULIO CESARE
Gruppo: AZIONE-POPOLARI EUROPEISTI RIFORMATORI-RENEW EUROPE
Data firma: 10/06/2025
Destinatari
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 10/06/2025
Stato iter:
IN CORSOInterrogazione a risposta scritta 4-05209
SOTTANELLI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, recante «Attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall'articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego» prevede, all'articolo 5, comma 1, l'obbligo – ai fini della maturazione della pensione di anzianità – del riconoscimento dei servizi prestati preruolo antecedenti all'appartenenza al Corpo dei vigili del fuoco fino ad un massimo di cinque anni. Questa disposizione ha, di fatto, anticipato la data del collocamento in quiescenza;
il comma 2 dispone che, per il personale il cui trattamento pensionistico è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo, gli aumenti del periodo di servizio, di cui al citato comma 1, nel limite massimo di cinque anni complessivi, siano validi ai fini della maturazione anticipata dei quaranta anni di anzianità contributiva necessari per l'accesso alla pensione di vecchiaia;
a parere dell'interrogante le citate disposizioni normative implicano due situazioni. La prima riguarda tutti coloro appartenenti alle categorie degli aeronaviganti e nautici del Corpo dei vigili del fuoco che, con la quiescenza obbligatoria, non risentono eccessivamente della diminuzione del reddito rispetto all'entità dello stipendio (decisamente maggiore), in quanto molto spesso sono percettori di disponibilità economiche di altra tipologia. Per essi, pertanto, la disposizione di cui al citato articolo 5, comma 1, potrebbe essere agevolativa;
la seconda, invece, concerne tutti gli altri vigili del fuoco aeronaviganti e nautici percettori, soltanto, dello stipendio – e quindi, di redditi minori – per i quali l'obbligo della quiescenza anticipata secondo l'articolo 5 maturando contributi fittizi obbligatori fino ad un massimo di 5 anni, comporterebbe una netta diminuzione del reddito dovuta all'entità della pensione decisamente minore dello stipendio;
secondo l'interrogante ad effetto di quanto illustrato conseguono sofferenze, privazioni, disagi ma anche danni emergenti e lucro cessante. Si pensi, a titolo esemplificativo, agli studi universitari dei figli che potrebbero essere interrotti o alle malattie invalidanti sempre più frequenti all'interno dei nuclei familiari;
da molto tempo gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco segnalano tali difformità alle autorità competenti. Si ritiene essenziale rispondere a tali appelli quanto prima, eliminando l'obbligo penalizzante relativo all'anticipo della data di inizio del trattamento pensionistico –:
se intenda assumere iniziative di carattere normativo volte a prevedere che tutto il personale aeronavigante e nautico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco attualmente in servizio, senza esclusione alcuna, possa vedersi riconosciuta la facoltà di scelta tra la fruizione della pensione anticipata fino ad un massimo di cinque anni oppure, alternativamente, la permanenza in servizio per il tempo prestato preruolo;
se non intenda, in tal senso, considerare anche una possibile
efficacia retroattiva delle modifiche che si intendono porre in essere.
(4-05209)
Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):pensionato
protezione civile
insegnamento superiore
danno
retribuzione del lavoro
salario
condizione di pensionamento
sicurezza sociale
personale militare
prestazione di servizi
retroattivita' della legge
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