Translate

martedì 26 ottobre 2010

QUESITO: E’ stato chiesto di conoscere se l’appartenente alla Polizia di Stato possa svolgere le funzioni di rappresentante di lista per un partito politico. (risposta dipartimento P.S.)

Al riguardo, giova rappresentare preliminarmente che per gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato l'assunzione della carica di rappresentante di lista si pone in contrasto con l'art. 81 della legge 121/1981.
La disposizione citata infatti non solo fa divieto agli appartenenti alle Forze di Polizia di "svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni, organizzazioni politiche o candidati ad elezioni", ma prevede anche che gli stessi "debbono in ogni circostanza mantenersi al di fuori delle competizioni politiche e non possono assumere comportamenti che compromettono l'assoluta imparzialità delle loro funzioni".
Secondo la normativa vigente, il rappresentante di lista espleta compiti di controllo e verifica sulla regolarità delle operazioni elettorali a tutela degli interessi dei candidati della propria lista ed è altresì autorizzato a portare, all'interno della sezione elettorale, un bracciale o altro distintivo recante il contrassegno della lista rappresentata.
Ne deriva, con assoluta evidenza, un pieno conflitto tra i compiti del rappresentante di lista e quelli istituzionalmente demandati al dipendente della Polizia di Stato, nonché un pregiudizio per l'immagine di imparzialità del personale delle Forze di Polizia che il citato art. 81 della legge 121/1981 intende garantire, essendo queste ultime, compresa la Polizia di Stato, al servizio di tutti i cittadini (art. 24 legge 121/1981) nel rispetto del principio di eguaglianza, anche sotto il profilo delle opinioni politiche, sancito dall'art.3. della Costituzione.
Pertanto, poichè il rappresentate di lista concorre ad assicurare la regolarità delle votazioni e considerato che anche costui assume la qualifica di pubblico ufficiale durante l'esercizio delle relative competenze (art. 40 della legge 361/1957), si ritiene che, nel caso di specie, l'appartenente della Polizia di Stato non si trovi nelle condizioni per poter garantire l'imparzialità delle funzioni connesse al proprio status.

QUESITO: Sono stati chiesti chiarimenti in relazione all’eventualità che un appartenente alla Polizia di Stato svolga un’attività extraistituzionale (risposta dipartimento PS)

Al riguardo, si osserva preliminarmente che la norma generale che disciplina la materia delle incompatibilità, dei cumuli di impieghi ed incarichi, di cui all’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, al fine di stabilire se un appartenente alla Polizia di Stato possa svolgere altra attività, va raffrontata con le disposizioni ordinamentali di questa Amministrazione.
Come noto, infatti, il rapporto di lavoro del personale appartenente alle Forze di polizia è stato escluso, per effetto di quanto disposto dall’art. 3 del citato testo unico, dalla privatizzazione del rapporto di lavoro, restando lo stesso disciplinato dalle norme di diritto pubblico di cui agli specifici ordinamenti.
Pertanto, solo qualora la norma ordinamentale non disponga specifici divieti, si potrà applicare la disciplina generale contenuta dall’art. 53 sopra richiamato, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 23 della legge 121/1981, a tenore del quale “al personale appartenente ai ruoli dell’amministrazione della pubblica sicurezza, per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le norme relative agli impiegati dello Stato”.
In materia di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi, la norma ordinamentale di riferimento è l’art. 50 del D.P.R. 24.4.1982 n. 335, che, come noto, vieta espressamente agli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato l’esercizio di attività professionali, commerciali, industriali nonché l’assunzione di impieghi pubblici e privati e l’accettazione di incarichi in società costituite a fine di lucro, salvo i casi previsti da disposizioni speciali.In via generale, si ritiene che con tale disposizione sia stato escluso l’esercizio di attività caratterizzate da continuità e prevalenza, incompatibili pertanto con gli obblighi di fedeltà, diligenza e puntualità propri del rapporto di pubblico impiego.Peraltro, in relazione allo status di appartenente all’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, vanno escluse le attività in contrasto con gli obblighi e i doveri istituzionali e quelli riferibili a settori coincidenti con quelli demandati per legge alla Polizia di Stato.
Per le altre attività, considerate astrattamente compatibili alla luce dei suesposti criteri di valutazione, è prescritta l’autorizzazione dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 53 del D.L.vo 30.3.2001, n. 165, al fine di verificarne la conciliabilità in concreto con il tipo di lavoro e l’orario di servizio del dipendente, nel senso che non deve essere arrecato alcun pregiudizio al corretto espletamento dei compiti che il dipendente stesso è chiamato a svolgere.

QUESITO: Sono stati chiesti chiarimenti in ordine alla possibilità di procedere all’annotazione matricolare di un corso di lingua inglese, frequentato dal personale dipendente su disposizione dell’Amministrazione, considerato che la certificazione del superamento del corso è avvenuta esclusivamente attraverso il rilascio di un diploma on-line.

Si ritiene che la situazione prospettata possa rientrare nelle ipotesi illustrate al punto 11 della circolare n.333-A/9806.D.1, datata 18 novembre 2008, ove è precisato che andrà annotata a matricola la frequenza di corsi, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione, al termine dei quali sono previsti esami o una specifica valutazione finale del frequentatore, nel caso in questione comunque documentata dal conseguimento del diploma on-line.

QUESITO: È stato chiesto di conoscere se gli appartenenti alla Polizia di Stato, che rivestono lo status di amministratori locali, possano beneficiare, per l’espletamento del mandato, dell’aspettativa anche in modo frazionato e, in caso positivo, se detto beneficio sia cumulabile con i permessi di cui all’art. 79 del Dl.gs. 267/2000.

Al riguardo, giova rappresentare in via preliminare che, per il personale della Polizia di Stato, la materia dell’assenza per mandato amministrativo o politico è disciplinata dall’art. 53 del D.P.R. n. 335/1982, il quale stabilisce, al comma 3, che “il personale eletto a cariche amministrative viene collocato in aspettativa a domanda per tutta la durata del mandato amministrativo…”.Il successivo comma 4, inoltre, ha previsto che il dipendente “…ove non si avvalga della facoltà prevista dal comma precedente, è autorizzato ad assentarsi per il tempo necessario all’espletamento del mandato…”.
Dal tenore letterale del comma 3 della norma in esame, infatti, risulta evidente che l’aspettativa in parola si estende “per tutta la durata del mandato” contrariamente ai permessi di cui al comma 4, che possono essere richiesti, ove non ci si avvalga dell’aspettativa, “per il tempo necessario all’espletamento del mandato”.
Si rappresenta, infine, che la materia in argomento è stata rivisitata dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive integrazioni e modificazioni, che, con particolare riguardo all’aspettativa, ha sostanzialmente confermato, all’art. 81, per gli aspetti sopra esaminati, la previsione del citato art. 53.

01 - Giorno di viaggio

QUESITO: È stato chiesto di conoscere se per la partecipazione ai consigli comunali spettino, oltre al giorno relativo alla seduta consiliare, anche quelli per il viaggio di andata e di ritorno.


Al riguardo, si fa rinvio al dettato dell’art. 79, comma 1, del D.lgs. 267/2000, che prevede, per il dipendente eletto consigliere comunale, la possibilità di assentarsi dal servizio per l’intera giornata in cui viene convocato il consiglio e, nel caso in cui i lavori del consiglio si svolgano in orario serale e si protraggano oltre la mezzanotte, il diritto, rispettivamente, di riprendere servizio non prima delle ore 08.00 e di assentarsi dal servizio per l’intero turno lavorativo del giorno successivo.

02 - Attestazione dell'ente

QUESITO: È stato chiesto di conoscere se per i richiesti permessi retribuiti e non retribuiti debba essere prodotta idonea documentazione che ne comprovi l’avvenuta fruizione.


Si rappresenta, al riguardo, che avendo l’art. 79, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 riprodotto anche la norma di cui all’art. 16 dell’abrogata legge n. 816/1985, a tenore della quale “l’attività ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i lavoratori chiedono ed ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell’ente”, il capo dell’Ufficio o del reparto presso il quale il dipendente presta servizio dovrà curare l’acquisizione della prescritta documentazione giustificativa.

QUESITO: È stato chiesto di conoscere se l’indennità per servizi esterni sia cumulabile con quella di missione.

L’indennità per servizi esterni è cumulabile con quella di missione in territorio nazionale, mentre non è cumulabile con l’indennità di missione all’estero, essendo, quest’ultima, un’indennità onnicomprensiva.


02 - Cumulabilità con indennità di ordine pubblico 

QUESITO: E’ stato chiesto di conoscere se l’indennità per servizi esterni sia cumulabile con l’indennità di ordine pubblico. 

Al riguardo si informa che l’indennità per servizi esterni non è cumulabile con quella di ordine pubblico in sede e fuori sede.

QUESITO: Sono stati chiesti chiarimenti in merito all’applicabilità, alla Polizia di Stato, della disciplina in materia di attività di volontariato (partecipazione ad esercitazioni o ad interventi di soccorso), con particolare riguardo alla eventuale competenza a provvedere

.


Al riguardo, si rappresenta che la materia della partecipazione alle associazioni di volontariato è disciplinata dal D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194, concernente il “Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile”.
L’art. 9 del citato Decreto prevede, per coloro che aderiscono alle associazioni di volontariato inserite nell’elenco dell’Agenzia di protezione civile, la possibilità di assentarsi dal lavoro per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino ad un massimo di novanta giorni nell’anno, se impiegati in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o altri eventi, ovvero per un periodo di dieci giorni fino ad un massimo di trenta, laddove siano impegnati in attività di pianificazione, simulazione di emergenza e di formazione teorico-pratica, con mantenimento del posto e del relativo trattamento economico e previdenziale.
Tale norma risulta applicabile, in via generale, anche agli appartenenti alla Polizia di Stato, in presenza dei requisiti richiesti, ossia che gli interessati siano aderenti ad associazioni di volontariato inserite nell’elenco predisposto, ai sensi della cennata normativa, presso l’Agenzia di protezione civile, che l’attività di soccorso ed assistenza sia espressamente autorizzata dal medesimo Dipartimento o dalla competente Prefettura, ed a condizione che l’impegno assunto sia svolto a titolo gratuito e siano fatte salve le esigenze di servizio che in nessuna ipotesi dovranno essere pregiudicate dall’attività di volontariato svolta dal dipendente.

Competenza a provvedere

QUESITO: È stato chiesto di conoscere se l’assenza dal servizio per attività di volontariato sia da considerarsi alla stessa stregua di quelle disciplinate dalla circolare del decentramento. 

L’attività di volontariato non rientra tra le ipotesi di assenza dal servizio decentrate ed espressamente indicate nella circolare 333-A/9807.F.4 del 30.03.1999, e pertanto le eventuali istanze volte a fruire dell’istituto in questione devono essere inviate, per le conseguenti autorizzazioni, ai competenti Servizi della Direzione Centrale per le Risorse Umane.

Aspettativa ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 339/1982 e art. 19 del D.P.R. 164/2002 - maturazione delle ferie ed eventuale monetizzazione

QUESITO: È stato chiesto di conoscere se nel periodo trascorso in aspettativa speciale ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 339/1982 e ai sensi dell’art. 19 del D.P.R.164/2002 e 16 del D.P.R. 51/2009, i dipendenti in questione maturino il congedo ordinario.


Si fa presente che tale periodo non si ritiene utile, ai fini in questione, poiché la “ratio” di detta normativa non è riconducibile allo stato di salute del dipendente, ma è determinata unicamente dalla necessità di legittimare, con il collocamento in una speciale posizione di stato giuridico ed economico, il periodo di attesa della definizione della pratica sanitaria dell’interessato.

Congedo straordinario per malattia - Decorrenza nel caso di infermità insorta dopo aver prestato servizio

QUESITO: Sono state evidenziate alcune problematiche connesse alle conseguenze giuridiche che comporta la produzione di un certificato medico, con data coincidente con quella di una giornata in cui si è effettuata la prestazione lavorativa, per quei dipendenti che si sono dovuti rivolgere ad un sanitario per malori sopraggiunti successivamente alla stessa.


Si fa rinvio al contenuto della circolare n.557/RS/CN.10/0734 del 18 marzo 2009, ove, tra l’altro, è precisato che appare legittimo scorporare, dal computo dei giorni di prognosi indicati sul certificato, la giornata lavorativa effettivamente espletata dal dipendente.

Computo dei periodi prestati in altre forze di polizia, nelle Forze armate e periodi di servizio militare utili alla maggiorazione

QUESITO: Sono stati chiesti chiarimenti in ordine alla possibilità di considerare utile, per la maggiorazione del congedo ordinario prevista dall’art. 14 del D.P.R. 395/95, il periodo del servizio di leva obbligatorio prestato nelle Forze Armate, in virtù del disposto dell’art. 11 del D.P.R. n. 170/2007 a norma del quale, ai fini del computo dell’anzianità di servizio utile per la maggiorazione in questione, si considera quello prestato presso le Forze di Polizia e le Forze Armate, nonché quello svolto nel soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie.


Nel far rinvio al contenuto della circolare n. 333-A/9807.B.7 datata 26 maggio 2008, si comunica che in sede di Commissione Paritetica, riunitasi in data 9 aprile 2008, è stato chiarito come debba considerarsi utile, ai fini in questione, anche il periodo del servizio militare di leva.

Modalità di fruizione temporale del congedo pregresso in caso di prolungate assenze per malattia o per lunghe missioni all'estero

QUESITO: Sono stati chiesti chiarimenti in merito alla fruizione del congedo ordinario pregresso, non beneficiato per motivi di oggettiva impossibilità.


L’art. 11 del D.P.R. 170/2007 prevede espressamente che “qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione del congedo ordinario nel corso dell’anno, la parte residua deve essere fruita entro l’anno successivo.
Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire il congedo residuo entro l’anno successivo a quello di spettanza”.
Detta disposizione ha ampliato le previsioni dell’art. 18 del D.P.R. 164/2002, n. 164, che consentivano, “in presenza di motivate esigenze di carattere personale, la possibilità di fruire del congedo pregresso entro il primo semestre successivo a quello di spettanza”.
Nel caso in cui non risultino agli atti le indifferibili esigenze di servizio o le motivate esigenze di carattere personale che non hanno reso possibile la completa fruizione del congedo ordinario in questione (relativa, ad esempio, ad assenze per malattia o missioni all’estero) i dipendenti interessati risulteranno decaduti, per decorrenza dei termini, dalla possibilità di fruire del congedo ordinario pregresso.

Sentenze della Corte Costituzionale 16 giugno 2005, n. 233 - 18 aprile 2007, n. 158 - 26 gennaio 2009,n. 19 - concernenti l’estensione del congedo di cui all’art.42, 5° comma, del T.U. 151/2001, nei confronti dei fratelli e sorelle conviventi, del coniuge e del figlio convivente con il soggetto portatore di handicap grave QUESITO: È stato chiesto di conoscere se le sentenze della Corte Costituzionale in premessa, siano applicabili anche al personale della Polizia di Stato.

01 - Sentenze della Corte Costituzionale 16 giugno 2005, n. 233 - 18 aprile 2007, n. 158 - 26 gennaio 2009,n. 19 - concernenti l’estensione del congedo di cui all’art.42, 5° comma, del T.U. 151/2001, nei confronti dei fratelli e sorelle conviventi, del coniuge e del figlio convivente con il soggetto portatore di handicap grave

QUESITO: È stato chiesto di conoscere se le sentenze della Corte Costituzionale in premessa, siano applicabili anche al personale della Polizia di Stato. 

In considerazione che tali decisioni rientrano nel novero delle sentenze manipolative – additive che aggiungono, quindi, un contenuto normativo assente nella disposizione di legge ricavabile direttamente dal disposto costituzionale, si ritiene che le istanze dei dipendenti debbano essere favorevolmente valutate, tenuto conto dell’effetto innovativo dell’ordinamento giuridico vigente proprio delle sentenze stesse.


02 - Effetti sul congedo ordinario

QUESITO: È stato chiesto di conoscere se i dipendenti che fruiscono del congedo biennale, maturino, in tale periodo, il congedo ordinario 

In proposito, la legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) all’art. 1 - comma 1266 – ha stabilito quanto segue: “all’articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “i soggetti che usufruiscono deipermessi di cui al presente comma per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa ”.
Dalla citata disposizione deriva, pertanto, che il periodo di congedo per assistere il congiunto disabile non può essere considerato utile ai fini della maturazione del congedo ordinario.
La norma, comunque, garantisce la concessione di permessi aggiuntivi, seppur non retribuiti, in favore dei soggetti che fruiscono di un periodo a titolo di congedo ai sensi dell’art. 42, 5^ comma, del T.U. 151/2001, inferiore o pari a sei mesi e fruito in modo continuativo.
Diversamente, nell’ipotesi in cui il soggetto interessato si avvalga del beneficio in maniera frazionata non potrà chiedere, nell’anno solare di riferimento, di fruire dei permessi non retribuiti.

02 - Possibilità di cumulo per assistere più disabili

QUESITO:È stato chiesto di conoscere se sia possibile concedere i permessi mensili di cui all’art. 33, comma 3, della legge 104/92, in misura proporzionale ai familiari disabili che un dipendente dichiari e documenti di assistere in via esclusiva e continuativa.

Come noto la possibilità per il lavoratore che presta assistenza a più familiari portatori di handicap grave di usufruire del cumulo dei permessi, ex articolo 33 della legge 104/92, è stata riconosciuta dal Consiglio di Stato con parere n. 785 del 14.6.1995 che ha escluso, però, tale opportunità nel caso in cui vi siano altre persone che possano prestare assistenza ovvero nell’ipotesi in cui lo stesso lavoratore sia in grado, per la natura dell’handicap, di sopperire alle necessità assistenziali dei familiari disabili utilizzando tre giorni di permesso mensile. Tale pronuncia è stata recepita dal Dipartimento per la Funzione Pubblica con circolare n. 20/95.A ciò si aggiunga che il Ministero del Lavoro, con nota n. 3003/2006, ha dato indicazioni circa la possibilità di cumulare i permessi ai sensi della legge 104/92, per assistere più persone disabili.In sintesi i principi stabiliti da quel Dicastero sull’argomento possono così riassumersi:

• in via generale al lavoratore possono essere riconosciuti una pluralità di permessi, quando le persone da assistere siano più di una;

• oltre ai consueti requisiti di continuità ed esclusività, per il cumulo dei permessi, è richiesto che sia provata la necessità di un’assistenza disgiunta.

• Si ha assistenza disgiunta quando la particolare natura dello stato di salute dei soggetti portatori di handicap fa sì che per il lavoratore sia impossibile fornire l’assistenza con soli tre giorni di permesso e vi sia conseguentemente la necessità di assistere i disabili con modalità e tempi diversi;

• l’onere di provare la necessità di assistenza disgiunta continuativa ed esclusiva grava sul dipendente che deve presentare tante domande quanti sono i soggetti con disabilità che egli si propone di accudire. Alle istanze andrà allegata idonea certificazione relativa alla particolare natura dell’handicap, accompagnata da dichiarazione di responsabilità circa la sussistenza delle circostanze che giustificano la necessità di assistenza separata.

05 - Distanza chilometrica tra la sede di servizio e la dimora del disabile da assistere

QUESITO: È stato posto un quesito inteso a conoscere se ad un dipendente possano essere concessi tre giorni di permesso mensile per assistere un congiunto portatore di handicap grave, residente a circa 210 Km dalla sede di servizio del richiedente 

In via preliminare si richiamano le disposizioni dettate in materia ed illustrate nella circolare p.n. del 31.7.2001; pertanto, il dipendente potrà essere destinatario dei permessi mensili di cui all’art. 33, 3^ c., della legge 104/92, solo qualora presti in atto un’assistenza in via continuativa ed esclusiva al familiare disabile grave.
Ciò in quanto la titolarità alla fruizione dei permessi in esame può essere rinvenuta soltanto in capo a quel dipendente che effettivamente presti il suo ausilio al familiare disabile non in maniera saltuaria od occasionale, ma con assiduità e costanza.
Tale situazione non è, in via generale, riscontrabile nei casi di lontananza oggettiva tra la residenza del disabile ed il luogo ove vive e presta la propria attività il dipendente.

Esonero, a domanda, dal turno notturno per il lavoratore o la lavoratrice che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104- Significato della locuzione “a proprio carico”

QUESITO: È stato chiesto un chiarimento sulla corretta interpretazione da attribuire alla locuzione “a proprio carico” riferita al soggetto disabile da assistere in orario notturno 

Per quanto concerne la corretta definizione da attribuire alla dizione “a proprio carico” occorre richiamare la legge 104/92, in cui non viene mai accennato a “soggetti a carico”, bensì solo a soggetti bisognosi di assistenza; da ciò può dedursi che il dipendente ha a proprio carico un portatore di handicap quando lo assiste con continuità ed in via esclusiva (anche se non sia con esso convivente).Pertanto, in tale accezione non rileva la circostanza che il soggetto disabile debba risultare “a carico” secondo la vigente legislazione in materia fiscale o di famiglia.

Congedo straordinario per Dottorato di ricerca (Art. 2, Legge 476/1984) - cumulo di dottorati

                        
QUESITO: È stato chiesto di conoscere se sussistono limiti al collocamento di un dipendente in congedo straordinario/aspettativa, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 476/1984, in caso di ammissione ad un nuovo corso di dottorato di ricerca.

In proposito, si rappresenta che dalla richiamata vigente disciplina in materia non è dato rinvenire alcun fondamento per una scelta discrezionale della pubblica amministrazione nel concedere un primo o un ulteriore periodo di aspettativa.Ne deriva, pertanto, che laddove un dipendente sia ammesso ad un nuovo dottorato di ricerca risulterà destinatario del beneficio in parola, con le modalità stabilite dalla citata normativa.
 
 
Congedo straordinario per fruitori di borse di studio (Art. 6, comma 7, Legge 398/1989) - ambito di applicazione

QUESITO: Sono stati chiesti chiarimenti circa l’ambito di applicazione del beneficio del congedo straordinario per motivi di studio, ex art. 6, comma 7, legge 30 novembre 1989, n. 398

Al riguardo, si rappresenta che, com’è noto, la richiamata disciplina di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398, concernente le “Norme in materia di borse di studio universitarie”, stabilisce all’art. 6, comma 7, che “ai dipendenti pubblici che fruiscono di borse di studio di cui alla presente legge è estesa la possibilità di chiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni, prevista per gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca dall’art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476.
Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e previdenza”. Dal tenore letterale della suddetta norma appare evidente che la possibilità di fruire del congedo straordinario per motivi di studio senza assegni, di cui al citato art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, sia stata prevista dal legislatore per i soli “dipendenti pubblici che fruiscono di borse di studio di cui alla presente legge….”.
Trattasi, in sostanza, di borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento di cui al D.P.R. 162 del 1982, assegnate con decreto del rettore sulla base delle graduatorie di merito formate in occasione degli esami di ammissione, così come previsto dall’art. 2 della legge in esame. 

 
 
Competenza a provvedere
QUESITO: È stato chiesto di conoscere a chi è attribuita la competenza di emanare il provvedimento di concessione del beneficio.

Con circolare della Direzione Centrale per le Risorse Umane n. 333-A/9805.C.I/79 del 9 gennaio 2009, concernente la “Soppressione delle Direzioni Interregionali – Direttive in merito alla ripartizione delle relative funzioni in materia di personale tra le strutture centrali e periferiche dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza”, in relazione al congedo per la formazione, è stato previsto, ferma restando la competenza del Direttore Centrale per le Risorse Umane alla concessione del congedo per formazione per il personale in servizio presso gli uffici del Dipartimento della P.S., che “per il personale in servizio presso gli uffici periferici la competenza è attribuita ai dirigenti degli uffici territoriali di livello dirigenziale più elevato”.
Inoltre, i provvedimenti di concessione del beneficio andranno inviati presso l’articolazione provinciale della Ragioneria per la registrazione e, successivamente, ai Servizi della Direzione Centrale per le risorse Umane ai fini della rideterminazione del posto in ruolo.


Ambito di applicazione
QUESITO: Sono stati chiesti chiarimenti relativamente all’ambito di applicazione del congedo per la formazione.

Al riguardo, si rappresenta che il congedo per formazione, istituito dalla legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 5, è stato successivamente disciplinato dall’art. 20 del D.P.R. 164/2002 ed esplicato nella circolare, di questa Direzione Centrale, n. 333-A/9807.B.6, datata 24 gennaio 2003.
In base alla citata normativa, il beneficio in argomento risulta finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea ed alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dall’Amministrazione.

Tirocinio teorico-pratico
QUESITO: È stato chiesto di conoscere se possa essere concesso un periodo di congedo per la formazione per lo svolgimento di un tirocinio teorico-pratico finalizzato al sostenimento dell’esame di stato di psicologo.

Si rappresenta, al riguardo, che il Consiglio di Stato, chiamato da questa Amministrazione ad esprimere il proprio parere in ordine al ricorso straordinario di un’appartenente alla Polizia di Stato alla quale era stato negato il congedo per formazione, per lo svolgimento del tirocinio propedeutico al sostenimento dell’esame di Stato di Psicologo, ha manifestato (adunanza del 10.1.2007) il proprio orientamento estensivo nella interpretazione della normativa in esame.L’Alto Consesso ha infatti considerato “formazione non solo le attività di apprendimento teoriche o pratiche, ivi compresa l’attività di tirocinio, finalizzate al conseguimento della laurea e degli altri titoli di studio previsti dallo stesso art. 20, ma anche altre attività di formazione diverse aventi lo scopo di qualificare l’interessato attraverso il conferimento di una particolare specializzazione o il riconoscimento di una capacità, tramite il tirocinio post lauream, indispensabile alla partecipazione ad un esame di Stato”.