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mercoledì 22 giugno 2011

PETROLIO: IN CALO BARILE USA DOPO VOTO FIDUCIA A GOVERNO GRECO

PETROLIO: IN CALO BARILE USA DOPO VOTO FIDUCIA A GOVERNO GRECO =
(AGI/REUTERS) - Roma, 22 giu. - Cede 67 centesimi il barile Usa
dopo il voto di fiducia del Parlamento greco al nuovo esecutivo
Papandreou, che ha spinto l'euro al rialzo. I future sul Light
Crude sono attestati a 93,50 dollari al barile. (AGI)
Fra
220006 GIU 11

NNNN

Legge 4 novembre 2010 n. 183. Banca dati informatica presso il Dipartimento della Funzione Pubblica relativa ai permessi per l'assistenza a persone con disabilità

Legge 4 novembre 2010 n. 183. Banca dati informatica presso il Dipartimento della Funzione Pubblica relativa ai permessi per l'assistenza a persone con disabilità


La Circ. 10 marzo 2011, n. 2/2011 della Presidenza del Consiglio dei
Ministri ha l'obiettivo di fornire indicazioni circa i tempi e le
modalità delle comunicazioni da parte delle amministrazioni, al fine
di popolare la banca dati e consentire lo sviluppo delle funzionalità.
La circolare è così strutturata:
- 1. Pubbliche amministrazioni destinatarie
- 2. La comunicazione dei dati
- 3. Modalità e termini di comunicazione dei dati
- 4. La conservazione e la divulgazione dei dati

Circ. 10 marzo 2011, n. 2/2011 della Presidenza del Consiglio dei
Ministri (G.U. 20 giugno 2011, n. 141)

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Circ. 10-3-2011 n. 2/2011
Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza
alle persone con disabilità - Banca dati informatica presso il
dipartimento della funzione pubblica - L. 4 novembre 2010, n. 183,
art. 24.
Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della
funzione pubblica, Ufficio personale pubbliche amministrazioni,
Ufficio per l'informazione statistica e le banche dati
istituzionali.

Circ. 10 marzo 2011, n. 2/2011 (1).
Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza
alle persone con disabilità - Banca dati informatica presso il
dipartimento della funzione pubblica - L. 4 novembre 2010, n. 183,
art. 24.

(1) Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Pubblicata
nella Gazz. Uff. 20 giugno 2011, n. 141.




Alle
Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n.
165/2001




Premessa
Sulla Gazzetta ufficiale del 9 novembre 2010, n. 262, è stata
pubblicata la L. 4 novembre 2010, n. 183, recante “Deleghe al Governo
in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di
congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi
per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato,
di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e
disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”.
La legge è entrata in vigore il 24 novembre 2010.
L'art. 24 della nuova legge riguarda le “Modifiche alla disciplina
in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in
situazione di gravità”. La disposizione innova parzialmente il regime
dei permessi per l'assistenza ai soggetti disabili contenuto nella
L. 5 febbraio 1992, n. 104, e nel D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. Le
novità normative sono state illustrate nella precedente Circ. 6
dicembre 2010, n. 13/2010, nel cui ultimo paragrafo si è fatto rinvio
a successive istruzioni per la comunicazione delle informazioni da
inserire nella banca dati prevista ai commi 4-6 del menzionato
articolo. La norma, infatti, prevede l'istituzione e la gestione
di una banca dati informatica per la raccolta e la gestione dei dati
relativi alla fruizione dei permessi. La banca dati è finalizzata al
monitoraggio e al controllo sul legittimo utilizzo dei permessi
accordati ai pubblici
dipendenti che ne fruiscono in quanto persone disabili o per assistere
altra persona in situazione di handicap grave. Le informazioni che
saranno raccolte nella banca dati saranno utilizzate in forma anonima
anche per elaborazioni e pubblicazioni statistiche.
In particolare, i commi 4-6 della menzionata disposizione prevedono:
“4. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica:
a) i nominativi dei propri dipendenti cui sono accordati i permessi di
cui all'articolo 33, commi 2 e 3, della L. 5 febbraio 1992, n.
104, e successive modificazioni, ivi compresi i nominativi dei
lavoratori padri e delle lavoratrici madri, specificando se i permessi
sono fruiti dal lavoratore con handicap in situazione di gravità, dal
lavoratore o dalla lavoratrice per assistenza al proprio figlio, per
assistenza al coniuge o per assistenza a parenti o affini;
b) in relazione ai permessi fruiti dai dipendenti per assistenza a
persona con handicap in situazione di gravità, il nominativo di
quest'ultima, l'eventuale rapporto di dipendenza da
un'amministrazione pubblica e la denominazione della stessa, il
comune di residenza dell'assistito;
c) il rapporto di coniugio, il rapporto di maternità o paternità o il
grado di parentela o affinità intercorrente tra ciascun dipendente che
ha fruito dei permessi e la persona assistita;
d) per i permessi fruiti dal lavoratore padre o dalla lavoratrice
madre, la specificazione dell'età maggiore o minore di tre anni
del figlio;
e) il contingente complessivo di giorni e ore di permesso fruiti da
ciascun lavoratore nel corso dell'anno precedente e per ciascun
mese.
5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica istituisce e cura, con gli ordinari stanziamenti di
bilancio, una banca di dati informatica costituita secondo quanto
previsto dall'articolo 22, commi 6 e 7, del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n.
196, in cui confluiscono le comunicazioni di cui al comma 4 del
presente articolo, che sono fornite da ciascuna amministrazione per
via telematica entro il 31 marzo di ciascun anno, nel rispetto delle
misure di sicurezza previste dal predetto codice di cui al D.Lgs. n.
196 del 2003.
6. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica è autorizzata al trattamento dei dati personali e
sensibili di cui al comma 4, la cui conservazione non può comunque
avere durata superiore a ventiquattro mesi. Ai fini della
comunicazione dei dati di cui al comma 4, le amministrazioni pubbliche
sono autorizzate al trattamento dei relativi dati personali e
sensibili e provvedono alla conservazione dei dati per un periodo non
superiore a trenta giorni dalla loro comunicazione, decorsi i quali,
salve specifiche esigenze amministrativo-contabili, ne curano la
cancellazione. Le operazioni rilevanti consistono nella raccolta,
conservazione, elaborazione dei dati in forma elettronica e no, nonché
nella comunicazione alle amministrazioni interessate. Sono inoltre
consentite la pubblicazione e la divulgazione dei dati e delle
elaborazioni esclusivamente in
forma anonima. Le attività di cui ai commi 4 e 5, finalizzate al
monitoraggio e alla verifica sulla legittima fruizione dei permessi,
sono di rilevante interesse pubblico. Rimangono fermi gli obblighi
previsti dal secondo comma dell'articolo 6 della L. 26 maggio
1970, n. 381, dall'ottavo comma dell'articolo 11 della L. 27
maggio 1970, n. 382, e dal quarto comma dell'articolo 8 della L.
30 marzo 1971, n. 118, concernenti l'invio degli elenchi delle
persone sottoposte ad accertamenti sanitari, contenenti soltanto il
nome, il cognome e l'indirizzo, rispettivamente all'Ente
nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi,
all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti e
all'Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili”.
La presente circolare ha l'obiettivo di fornire indicazioni circa i
tempi e le modalità delle comunicazioni da parte delle amministrazioni
al fine di popolare la banca dati e consentire lo sviluppo delle
funzionalità.



1. Pubbliche amministrazioni destinatarie
Le amministrazioni tenute alla comunicazione prevista dal comma 4 del
citato art. 24 sono tutte le pubbliche amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni; si evidenzia che la comunicazione va
effettuata anche qualora presso un'amministrazione non ci siano
dipendenti che fruiscono delle agevolazioni previste dalla norma in
esame, sia per se stessi sia per prestare assistenza.
Alcune amministrazioni, a seguito dell'entrata in vigore della L.
n. 183 del 2010, hanno già provveduto ad inviare in formato cartaceo
al Dipartimento della funzione pubblica le informazioni in esame;
anche queste dovranno procedere all'inserimento dei dati secondo
le modalità previste dal comma 5 del citato art. 24 ai fini
dell'adempimento normativo.



2. La comunicazione dei dati
Le amministrazioni pubbliche devono comunicare al Dipartimento della
funzione pubblica i dati relativi ai dipendenti che fruiscono dei
permessi per se stessi e/o per l'assistenza a persone disabili
previsti dall'art. 33, commi 2 e 3, della L. 5 febbraio 1992, n.
104.
Le amministrazioni devono indicare anche il grado di parentela o di
affinità che lega la persona in situazione di handicap grave al
dipendente che fruisce dei permessi; se il rapporto di parentela o di
affinità è di terzo grado, occorre indicare le motivazioni che
legittimano la fruizione dei permessi (nuovo art. 33, comma 3, della
L. n. 104 del 1992).
Particolare attenzione va riposta nella comunicazione dei dati
riguardanti l'assistenza nei confronti del figlio disabile da
parte lavoratore padre e della lavoratrice madre. Il nuovo comma 3
dell'art. 33 prevede, infatti, che "per l'assistenza allo
stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è
riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono
fruirne alternativamente". In particolare, le Amministrazioni
devono specificare se la fruizione dei permessi è alternativa con
quella dell'altro genitore dipendente o con altro parente o
affine, specificando se si tratta di dipendente pubblico, così come
illustrato nel paragrafo 4 della Circ. 6 dicembre 2010, n. 13/2010.



3. Modalità e termini di comunicazione dei dati
La comunicazione dei dati riferiti all'anno precedente dovrà
avvenire per via telematica entro il 31 marzo di ciascun anno.
La rilevazione effettuata nell'anno 2011 riguarda i dati relativi
all'intero anno 2010 e, quindi, concerne situazioni regolate dalla
normativa pregressa e situazioni soggette al nuovo regime entrato in
vigore il 24 novembre. I dati debbono essere comunicati entro il 31
marzo p.v.
Le informazioni relative alla fruizione dei permessi devono essere
comunicate attraverso il sito web www.magellanopa.it/permessi104.
Si evidenza che la rilevazione potrà essere effettuata anche a livello
periferico, rinviando a ciascuna amministrazione centrale la
definizione delle unità periferiche di inserimento e il compito di
individuare i soggetti responsabili in ambito decentrato. A tal fine,
il sistema prevede una funzionalità dedicata all'inserimento delle
unità periferiche.
Sul sito web www.magellanopa.it/permessi104 è possibile consultare la
seguente documentazione di supporto alla procedura per
l'inserimento dei dati:
1) Procedura di registrazione;
2) Manuale utente per l'inserimento dei dati;
3) Manuale creazione unità periferiche;
4) Modello di raccolta dati;
5) Manuale comunicazione negativa.
Per l'avvio della procedura, le amministrazioni interessate
dovranno procedere all'accreditamento, secondo le istruzioni
presenti sul sito www.magellanopa.it/permessi104. Al fine di
semplificare tale procedura ed evitare una nuova registrazione, le
amministrazioni potranno utilizzare i codici di accesso, già in loro
possesso, necessari per l'inserimento delle informazioni relative
ai tassi di assenza e presenza del personale dipendente nella banca
dati assenze del Dipartimento della Funzione Pubblica
(www.magellanopa.it/assenzepa). Chi non fosse dotato di tali codici di
accesso, dovrà procedere con la procedura standard consultabile sul
sito.
Come detto nel paragrafo 1, la comunicazione dei dati va effettuata
anche nel caso in cui l'amministrazione non abbia dipendenti che
usufruiscono di permessi per l'assistenza alle persone con
disabilità. Sul sito è possibile consultare il manuale con le modalità
per effettuare la comunicazione negativa.



4. La conservazione e la divulgazione dei dati
Si rammenta che ai fini di un corretto utilizzo dei dati in base alla
normativa sul trattamento dei dati, il comma 6 dell'art. 24 della
legge in esame prevede che le amministrazioni, una volta provveduto a
comunicare i dati sulla fruizione dei permessi alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
provvedono alla cancellazione entro trenta giorni dalla comunicazione
effettuata, salve specifiche esigenze amministrativo-contabile. Allo
stesso modo il Dipartimento della funzione pubblica è autorizzato alla
conservazione dei dati di cui al comma 4 del citato articolo, per una
durata non superiore ai ventiquattro mesi.


Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Brunetta



D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1
L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 24
L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 22
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 42

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Msg. 17-6-2011 n. 13041 Lavoratrici autonome - Indennità di maternità e congedo parentale in caso di adozioni e affidamenti (di cui alla L. n. 184/1983) - Chiarimenti. Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.



Msg. 17 giugno 2011, n. 13041 (1).
Lavoratrici autonome - Indennità di maternità e congedo parentale in
caso di adozioni e affidamenti (di cui alla legge n. 184/1983) -
Chiarimenti.

(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.


Si forniscono chiarimenti in ordine al diritto all'indennità di
maternità e al congedo parentale spettante alle lavoratrici autonome
(artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone, mezzadre,
imprenditrici agricole professionali) in caso di adozione o
affidamento, con particolare riguardo ai limiti di età del minore
adottato o affidato e ai limiti temporali di fruizione dei congedi in
questione.



1. Congedo parentale
La disciplina del congedo parentale per le lavoratrici autonome, madri
adottive o affidatarie, è contenuta nell'art. 69 del testo unico
(D.Lgs. n. 151/2001).
In particolare, l'art. 69 citato prevede per le lavoratrici in
questione un periodo di congedo parentale della durata massima di tre
mesi da fruire entro 1 anno dall'ingresso in famiglia del minore
adottato/affidato.
Tale disciplina, in base ad una lettura sistematica delle disposizioni
contenute nel testo unico, era stata integrata con l'art. 36 del
testo unico che prevedeva, riguardo ai lavoratori dipendenti, genitori
adottivi/affidatari, il diritto al congedo parentale a condizione che
il minore, all'atto dell'adozione o affidamento non avesse
superato i 12 anni di età (circ. 17 marzo 2006, n. 46, par. 5).
Successivamente, per effetto della modifica del citato art. 36 (operata
dalla legge finanziaria per il 2008), il limite dei 12 anni di età è
stato completamente eliminato dal testo unico; pertanto, tale limite
risulta non più applicabile sia riguardo ai lavoratori dipendenti, sia
riguardo alle lavoratrici autonome, alle quali, come detto, il limite
dei 12 anni era stato esteso per analogia.
È bene sottolineare che, a parte l'aspetto appena evidenziato, la
legge finanziaria per il 2008 ha riformato solo la disciplina relativa
ai lavoratori dipendenti, genitori adottivi/affidatari (modifica degli
artt. 26, 31, 36 ed abrogazione degli artt. 27 e 37 del testo unico),
mentre non ha modificato la disciplina relativa alle lavoratrici
autonome (artt. 66 e segg. del testo unico). Conseguentemente le
istruzioni contenute nella circolare 4 febbraio 2008, n. 16 - con la
quale è stata data attuazione alla legge finanziaria per il 2008 -
sono applicabili ai soli lavoratori dipendenti e non, invece, alle
lavoratrici autonome.
Riassumendo quanto sopra esposto, si precisa quindi che il congedo
parentale spetta alle lavoratrici autonome, madri adottive o
affidatarie, per un periodo di tre mesi entro un anno
dall'ingresso del minore in famiglia, a prescindere dall'età
del minore all'atto dell'adozione o affidamento. Rimane fermo
che il congedo parentale non è comunque fruibile oltre il compimento
del diciottesimo anno di età del minore adottato/affidato.
Su tale ultimo aspetto, la menzionata circolare 17 marzo 2006, n. 46
(punto 5), che prevedeva il limite dei 12 anni di età, è da intendersi
superata.



2. Indennità di maternità
Circa l'indennità di maternità spettante alle lavoratrici autonome
in caso di adozione o affidamento, invece, continuano a trovare
applicazione i limiti di età del minore espressamente previsti
all'art. 67 del testo unico, a suo tempo indicati nella circolare
26 luglio 2002, n. 136 (punto 1).
Si ribadisce, quindi, che l'indennità di maternità per i tre mesi
successivi all'effettivo ingresso del minore in famiglia spetta a
condizione che il minore stesso all'atto dell'adozione o
affidamento non abbia superato i 6 anni di età se trattasi di adozione
o affidamento nazionale, adottivo o non preadottivo oppure i 18 anni
di età se trattasi di adozione o affidamento preadottivo
internazionale.



Circ. 26 luglio 2002, n. 136, p. 1)
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151
L. 4 maggio 1983, n. 184
L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 455

Ministero del lavoro e delle politiche sociali Nota 17-6-2011 n. 25/II/0010052 Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Referente unico per l'assistenza alla stessa persona in situazione di handicap grave - Art. 33, L. n. 104/1992 come modificato dall'art. 24, comma 1, lett. a), L. n. 183/2010. Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'attività ispettiva.




Nota 17 giugno 2011, n. 25/II/0010052 (1).
Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Referente unico per l'assistenza alla
stessa persona in situazione di handicap grave - Art. 33, L. n.
104/1992 come modificato dall'art. 24, comma 1, lett. a), L. n.
183/2010.

(1) Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
Direzione generale per l'attività ispettiva.




Alla
Università degli studi di Firenze
 
Piazza San Marco, 4
 
50121 - Firenze




L'Università degli Studi di Firenze ha avanzato istanza di
interpello al fine di avere chiarimenti in merito alla corretta
interpretazione della disposizione normativa di cui all'art. 24,
comma 1 lett. a), L. n. 183/2010 che ha innovato l'art. 33, L. n.
104/1992 con riferimento al referente unico per l'assistenza alla
persona in situazione di handicap grave.
In particolare, si chiede se sia legittima la fruizione dei permessi ex
art. 33, L. n. 104/1992, a mesi alterni da parte di più aventi
diritto, per l'assistenza a familiari disabili in situazione di
handicap grave alla luce delle modifiche apportate con il c.d.
Collegato Lavoro.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela
delle Condizioni di Lavoro e dell'INPS, si rappresenta quanto
segue.
Il riformulato art. 33, comma 3, L. n. 104/1992 dispone espressamente
che il diritto alla fruizione dei permessi "non può essere
riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza
alla stessa persona con handicap in situazione di gravità".
Preliminarmente si osserva che la disposizione normativa, nella sua
nuova articolazione, non prevede più in maniera esplicita la
continuità e l'esclusività dell'assistenza quali requisiti
essenziali ai fini del godimento di tali permessi.
Tuttavia, con riferimento al concetto di esclusività, la nuova
prescrizione tende in parte a tipizzare tale requisito disponendo
specificatamente che i permessi possono essere accordati ad un unico
lavoratore per assistere la stessa persona; pertanto, stante la
lettera della norma ed in linea con quanto già chiarito con circolare
dal Dipartimento della Funzione Pubblica (cfr. Circ. 6 dicembre 2010,
n. 13/2010), si osserva che la legge sembra individuare un unico
referente per ciascun disabile.
Al fine di sciogliere il dubbio interpretativo prospettato
dall'istante, appare opportuno ricordare che lo stesso Consiglio
di Stato ha definito il referente unico come il soggetto che assume
"il ruolo e la connessa responsabilità di porsi quale punto di
riferimento della gestione generale dell'intervento, assicurandone
il coordinamento e curando la costante verifica della rispondenza ai
bisogni dell'assistito" (cfr. parere n. 5078/2008).
Alla luce del suddetto orientamento si può sostenere, pertanto, che il
referente unico si identifica con colui che beneficia dei permessi
mensili per tutti i mesi di assistenza alla persona con handicap grave
con esclusione, quindi, di altri eventuali soggetti.
A conforto di ciò, si osserva che laddove il Legislatore abbia voluto
individuare fattispecie specifiche in deroga alla regola generale
sopra delineata, ha previsto espressamente ipotesi eccezionali in cui
viene contemplata la possibilità di fruire dei permessi da parte di
due soggetti per l'assistenza di uno stesso familiare: è questo il
caso dei genitori rispetto ai quali l'art. 33, comma 3, lett. a)
ultimo periodo dispone espressamente che "per l'assistenza
allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è
riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono
fruirne anche alternativamente".


Il Direttore generale
Paolo Pennesi



L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33
L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 24

Ministero del lavoro e delle politiche sociali Nota 17-6-2011 n. 25/II/0010053 Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Applicazione delle disposizioni di cui al D.L. n. 5/2011 relativamente alla festività del 17 marzo 2011. Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'attività ispettiva.




Nota 17 giugno 2011, n. 25/II/0010053 (1).
Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Applicazione delle disposizioni di cui al
D.L. n. 5/2011 relativamente alla festività del 17 marzo 2011.

(1) Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
Direzione generale per l'attività ispettiva.




Alla
Aris
 
Associazione religiosa Istituti Socio - Sanitari
 
Largo della Sanità Militare, 60
 
00184 - Roma

Alla
Confindustria
 
Viale dell’Astronomia, 30
 
00144 - Roma




L'ARIS, Associazione Religiosa Istituti Socio Sanitari e
Confindustria hanno presentato istanza di interpello al fine di
conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla
corretta interpretazione della disposizione normativa di cui
all'art. 1 del D.L. n. 5/2011, convertito in L. n. 47/2011, con
particolare riferimento al trattamento economico e normativo da
applicare alla giornata del 17 marzo 2011, istituita quale festa
nazionale per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia.
In particolare, l'ARIS chiede se la giornata del 17 marzo 2011
debba essere considerata come:
- assenza non retribuita e, ove lavorata, remunerata con
l'ordinaria retribuzione ovvero
- giorno festivo, dando luogo, nell'ipotesi in cui venga svolta
l'attività lavorativa, alle maggiorazioni economiche previste dal
CCNL applicato oltre alla retribuzione aggiuntiva, ovvero ad un giorno
di riposo compensativo.
La Confindustria chiede invece se, in virtù della modifica apportata
dalla legge di conversione, L. n. 47/2011, la disposizione normativa
in questione, così come riformulata, consenta di individuare quale
festività soppressa da prendere come riferimento al fine
dell'erogazione del trattamento economico normativo da riconoscere
ai lavoratori per la giornata del 17 marzo, il 4 novembre o, in via
alternativa, una delle altre festività tuttora soppresse ai sensi
della L. n. 54/1977.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela
delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.
In via preliminare, si ricorda che secondo quanto disposto
dall'art. 1, comma 1, D.L. n. 5/2011, come convertito in L. n.
47/2011, "limitatamente all'anno 2011, il giorno 17 marzo è
considerato giorno festivo ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge
27 maggio 1949, n. 260" e, ai sensi del comma 2 della citata
disposizione, "al fine di evitare nuovi e maggiori oneri a carico
della finanza pubblica e delle imprese private derivanti da quanto
disposto dal comma 1, per il solo 2011 gli effetti economici e gli
istituti giuridici e contrattuali previsti per le festività del 4
novembre o per una delle altre festività tuttora soppresse ai sensi
della legge 5 marzo 1977, n. 54, non si applicano a una di tali
ricorrenze ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150°
anniversario dell'Unità d'Italia proclamata per il 17 marzo
2011(... )".
Il Legislatore ha pertanto istituito, solo per quest'anno, una
nuova festività nazionale il cui trattamento economico è legato a
quello previsto per la giornata del 4 novembre ovvero, alla luce delle
modifiche introdotte con legge di conversione, L. n. 47/2011, a quello
relativo ad una delle altre festività soppresse di cui alla L. n.
54/1977.
Muovendo da un'interpretazione letterale dell'articolato
normativo, emerge chiaramente che nè il Decreto istitutivo nè la
successiva Legge di conversione contengono alcuna indicazione circa il
trattamento da riservare ai lavoratori.
In particolare, non essendovi alcun richiamo all'art. 5, L. n.
260/1949, è possibile ritenere che il Legislatore abbia inteso
escludere l'applicazione, alla nuova festività nazionale, del
trattamento normalmente spettante, in via ordinaria, per questa
tipologia di ricorrenze; nello specifico è stato prevista, infatti,
una particolare disciplina basata sul "trasferimento" al 17
marzo del trattamento che i datori di lavoro avrebbero, altrimenti,
attribuito in occasione delle festività soppresse.
Atteso che la L. n. 54/1977 si limita a disporre la soppressione di
alcune festività religiose e civili, senza fare alcun riferimento a
quanto si dovrebbe corrispondere ai lavoratori in occasione di tali ex
festività, è necessario far riferimento ai contratti collettivi di
settore che regolano, secondo criteri non sempre uniformi, la materia,
al fine di individuare il trattamento economico normativo dovuto per
la festività del 17 marzo 2011.
A tal proposito, in risposta al quesito avanzato dall'ARIS, si
precisa che i contratti collettivi relativi al personale medico e non,
sottoscritti dall'associazione istante, non prevedono alcun
trattamento aggiuntivo: le disposizioni contenute nel CCNL per il
personale non medico della sanità privata (cfr. art. 30) e quelle del
CCNL per il personale medico (cfr. art. 18), infatti, prevedono
espressamente che, in sostituzione delle festività soppresse, i
dipendenti abbiano diritto a quattro giornate di ferie aggiuntive.
Ciò premesso, muovendo dalla ratio esplicitata nella norma che mira ad
evitare l'introduzione di "nuovi e maggiori oneri a carico
della finanza pubblica e delle imprese privatè", appare possibile
ritenere che l'istituzione del 17 marzo quale giorno festivo
comporti, in via generale, la sostituzione di una delle festività
soppresse previste dai contratti collettivi applicati dall'Aris,
con la conseguente riduzione delle ferie da quattro giorni a tre.
Laddove, peraltro, il personale medico e non medico abbia prestato la
propria attività lavorativa nella giornata festiva del 17 marzo 2011,
si può ritenere che il trattamento economico e normativo da applicare
andrà a coincidere con la retribuzione prevista dal contratto
collettivo applicato in azienda per le altre festività lavorate.
Con riferimento, invece, all'istanza avanzata da Confindustria, in
linea con le precedenti considerazioni e, dunque, coerentemente con la
finalità espressamente individuata dalla norma, appare opportuno
interpretare la disposizione in oggetto, come modificata dalla L. n.
47/2011, nel senso di permettere al singolo datore di lavoro di
scegliere, per la giornata del 17 marzo 2011, il trattamento che
risulti meno oneroso per l'impresa, prendendo in considerazione,
in via alternativa, il 4 novembre o altra festività soppressa.
A sostegno di tale soluzione interpretativa, peraltro, si sottolinea
che lo stesso tenore letterale della disposizione pone in un vero e
proprio rapporto di alternatività, la giornata del 4 novembre con le
altre ex festività, al fine di "compensare" gli oneri
derivanti dall'introduzione della festa nazionale: è, infatti,
espressamente previsto che, per il giorno 17 marzo, devono applicarsi
gli effetti economici e giuridici previsti "per la festività
soppressa del 4 novembre o per una delle altre festività tuttora
soppresse".
Per le ragioni sin qui esposte, in coerenza con la ratio legis
enunciata nella norma, appare possibile affermare che, al fine
dell'individuazione del trattamento economico - normativo da
erogare ai lavoratori in occasione della festività nazionale del 17
marzo 2011, il singolo datore di lavoro può scegliere come
riferimento, sia la giornata del 4 novembre sia, in via alternativa,
una qualsiasi delle altre festività tuttora soppresse ai sensi della
L. n. 54/1977.


Il Direttore generale
Paolo Pennesi



D.L. 22 febbraio 2011, n. 5, art. 1
L. 5 marzo 1977, n. 54
L. 27 maggio 1949, n. 260, art. 5

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Circ. 10-6-2011 n. 18099/DIV3/T Circ. 11 aprile 2011, n. 11364/DIV3/T - Carrozzerie destinate al trasporto di derrate deperibili. Ispessimento delle pareti in occasione del rinnovo dell'attestazione presso una Stazione di prova ATP - Modifica. Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per la motorizzazione.



Circ. 10 giugno 2011, n. 18099/DIV3/T (1).
Circ. 11 aprile 2011, n. 11364/DIV3/T - Carrozzerie destinate al
trasporto di derrate deperibili. Ispessimento delle pareti in
occasione del rinnovo dell'attestazione presso una Stazione di
prova ATP - Modifica.

(1) Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi
e statistici, Direzione generale per la motorizzazione.



 
Alle
Direzioni generali territoriali
   
Loro sedi
 
Agli
Uffici motorizzazione civile
   
Loro sedi
 
Al
C.S.R.P.A.D.
   
Roma
 
Ai
Centri prova autoveicoli
   
Loro sedi
 
Al
C.N.R. - Consiglio nazionale delle ricerche istituto per la tecnica del
freddo
   
Corso Stati Uniti, 4
   
35127 - Padova
 
Al
C.S.I. - Certification of safety institute S.p.A.
   
Viale Lombardia, 20
   
20021 - Bollate (MI)
 
Al
R.F.I. - Rete ferroviaria italiana
   
S.p.A. Via di Portonaccio, 175
   
00158 - Roma

e, p.c.:
Alle
Associazioni di categoria
   
Loro sedi




Sono pervenute a questa Direzione generale da parte degli operatori del
settore difficoltà a reperire la documentazione richiesta al punto m)
della circolare in oggetto. Valutata la fondatezza delle osservazioni
formulate il sopracitato punto m) della Circ. 11 aprile 2011, n.
11364/DIV3/T - Carrozzerie destinate al trasporto di derrate
deperibili. Ispessimento delle pareti in occasione del rinnovo
dell'attestazione presso una Stazione di prova ATP è modificato
come segue:
m) Qualora in occasione di ogni rinnovo dell'attestazione di
isotermia ATP sorga il fondato dubbio che gli spessori rilevati non
coincidono con gli spessori approvati, la prova per il rinnovo
dell'attestazione ATP deve essere sospesa ed informato il
competente Ufficio motorizzazione affinché il veicolo sia sottoposto a
revisione straordinaria (art. 80/5 CdS). Il rinnovo
dell'attestazione di isotermia ATP è perciò subordinato al
ripristino delle condizioni originarie della carrozzeria a meno che
non venga attuata, a richiesta dell'Intestatario della carta di
circolazione, la procedura indicata nella presente circolare.


Il Direttore generale
Dott. Arch. Maurizio Vitelli



Circ. 11 aprile 2011, n. 11364/DIV3/T

Ministero dello sviluppo economico Nota 3-5-2011 n. 83087 Richiesta parere su D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 (impiantistica) e L. n. 122/1992 (autoriparazione). Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione XXI - Registro delle imprese.



Nota 3 maggio 2011, n. 83087 (1).
Richiesta parere su D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 (impiantistica) e L. n.
122/1992 (autoriparazione).

(1) Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per
l'impresa e l'internazionalizzazione, Direzione generale per
il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la
normativa tecnica, Divisione XXI - Registro delle imprese.



 
All'
Ing....(omissis)...
   
e-mail:...............@poste.it

e, p.c.:
Alla
Cciaa di Cagliari
 
Alla
Cortese attenzione del segretario generale
   
(trasmissione tramite PEC)




Si fa riferimento all'e-mail datata 12 febbraio 2011 con la quale
la S.V. ha presentato a questo Ministero un quesito in materia di
impiantistica e autoriparazione.
Con il quesito in esame la S.V. ha fatto conoscere che sta costituendo
una società (con la partecipazione anche di altro socio) avente come
oggetto sociale quello di svolgere attività di impiantistica (sia a
terra che a bordo di automezzi) e attività di autoriparazione (settore
elettrauto).
A tal proposito ha chiesto di conoscere se possa assumere il ruolo di
responsabile tecnico dell'impresa sia per quanto concerne
l'impiantistica che per il settore di autoriparazione (elettrauto)
anche nell'ipotesi che assuma su di sé altre cariche presso
l'impresa medesima (come ad esempio quella di responsabile della
sicurezza dei cantieri esterni) e/o svolga saltuariamente attività di
libera professione.
La S.V. ha altresì chiesto di conoscere se possa firmare progetti di
impianti di potenza superiore ai 6 Kw (in quanto professionista
iscritto all'albo), tenuto conto di quanto previsto dall'art.
5, commi 1 e 2 del D.M. n. 37/2008.
In proposito, occorre preliminarmente rappresentare che la valutazione
del caso in esame non è di competenza di questa Amministrazione,
rientrando la stessa tra le prerogative della Camera di commercio, in
quanto responsabile del procedimento.
Tuttavia, a seguito della richiesta, si ritiene di dover fornire
risposta al quesito proposto, rappresentando al riguardo quanto segue:
- occorre innanzitutto ricordare che questa Amministrazione non è
competente a valutare i titoli di studio universitari e pertanto si
astiene da qualsivoglia valutazione al riguardo;
- circa la possibilità che la posizione di responsabile tecnico di cui
al D.M. n. 37/2008 possa essere ricoperta dalla stessa persona che
eventualmente assuma anche la posizione di responsabile tecnico di cui
alla L. n. 122/1992, si ritiene opportuno rappresentare che le
disposizioni contenute nel D.M. n. 37/2008, art. 3, comma 2,
impediscono che tale ipotesi possa essere presa favorevolmente in
considerazione.
Pur tuttavia tale parere negativo non può essere esteso al caso in cui
il responsabile tecnico di un impresa impiantistica sia anche il
legale rappresentante della costituenda società in parola. Infatti la
disposizione di cui all'art. 3, comma 2 non troverebbe, in tal
caso, appropriata applicazione.
Tale ipotesi tuttavia configgerebbe comunque con la necessità che il
responsabile tecnico di un impresa di autoriparazione stazioni presso
l'autofficina poiché deve assicurare ai terzi che
l'espletamento dell'attività avvenga in conformità alla legge
e nell'assoluto rispetto del principio della sicurezza del parco
veicoli circolanti.
In passato peraltro con Circ. n. 3286/C del 19 giugno 1992, è stato
richiamato per la figura del responsabile tecnico di una impresa di
autoriparazione, il principio dell'univocità del rapporto:
"Stanti le prerogative e le incombenze specificatamente previste
in capo al responsabile tecnico dalla legge (122/92), si ritiene, in
via generale, che una stessa persona non possa assumere tale incarico
per conto di più imprese o più sedi (unità locali operative )di una
stessa impresa....".
È pur vero che questa Amministrazione, con il parere espresso con nota
9 dicembre 2009, n. 113217, peraltro riportato nel sito ufficiale di
questo Ministero (all. 1), ha derogato - in via eccezionale - dal
principio di univocità del rapporto espresso con la circolare
suindicata. In tale sede è stato, tuttavia, chiarito che necessità
primaria fosse di salvaguardare i principi-cardine della normativa in
parola, ovverosia lo stabile collegamento del preposto alla gestione
tecnica delle 2 imprese e la "continuità e assiduità della
prestazione presso le officine medesime (il caso specifico prevedeva
che n. 2 imprese di autoriparazione fossero nella stessa sede
operativa) ", al fine di garantire la sicurezza del parco veicoli
circolanti. Quindi in sostanza è stato ribadito il concetto che il
responsabile tecnico autoriparatore debba essere necessariamente
"presente" presso la sede
operativa (officina) dell'impresa di autoriparazione.
Conseguentemente, ed in conclusione, non si ritiene possibile che il
responsabile tecnico di un impresa impiantistica, la cui attività è,
per natura stessa, itinerante (in quanto si svolge presso edifici
terzi), possa contemporaneamente essere presente presso
l'officina, così come, viceversa, il responsabile tecnico
autoriparatore non può essere garante dei lavori svolti
dall'impresa impiantistica (per il tramite del socio o degli
eventuali collaboratori).
Le altre attività, per le quali la S.V. chiede se possano confliggere
con la normativa in oggetto, non possono essere considerate - per gli
stessi motivi - compatibili con il contemporaneo svolgimento delle
attività di cui all'oggetto.
Infine, circa la possibilità che la S.V. possa firmare progetti di
impianti di potenza superiore ai 6 Kw, in quanto professionista
iscritto all'albo e tenuto conto di quanto previsto dall'art.
5, commi 1 e 2 del D.M. n. 37/2008, si rappresenta che la materia non
è di competenza di questa Divisione. Per eventuali chiarimenti in
proposito si informa che la questione è stata posta all'attenzione
della competente Divisione XVIII - Normativa Tecnica (per info:
vincenzo.correggia@sviluppoeconomico.gov.it).


Il Dirigente
Marco Maceroni



Allegato 1


Nota 9 dicembre 2009, n. 113217
Attività di autoriparazione (legge n. 122 del 1992) - Responsabile
tecnico - Quesito (2)

(2) Il testo della nota 9 dicembre 2009, n. 113217, emanata dal
Ministero dello sviluppo economico, è riportato autonomamente.


D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, art. 5
D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, art. 3
L. 5 febbraio 1992, n. 122

Silp Cgil, Bianchini: la legalità quale volano di crescita e sviluppo

LEGGI L'ARTICOLO

martedì 21 giugno 2011

POLIZIA PENITENZIARIA: 5 SINDACATI,NO A SERVIZIO PENSIONATI

POLIZIA PENITENZIARIA: 5 SINDACATI,NO A SERVIZIO PENSIONATI

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - ''Prendiamo atto del fatto che la
realta' ha travalicato la piu' tragicomica delle previsioni: tra
non molto i pensionati lavoreranno al posto degli agenti della
Polizia Penitenziaria''. Con una nota congiunta i sindacati
penitenziari Osapp, Sinappe, Cisl Fns, Ugl e Cnpp puntano il
dito contro il protocollo d'intesa siglato l'Anppe (associazione
di pensionati del Corpo il cui Consiglio di amministrazione Š
composto da dirigenti del principale sindacato di categoria, il
Sappe), in forza del quale il provveditore regionale del
Triveneto ha consentito ad alcuni soci di ''collaborare e
svolgere, su base volontaria ed in considerazione delle esigenze
dell'istituto, incarichi, compiti e mansioni compatibili con il
proprio status all'interno del penitenziario''.
Infatti - riferiscono i sindacati - con una nota del 31
maggio scorso sulla carenza di personale femminile di Polizia
Penitenziaria inviata al Dap il provveditore regionale annuncia
che ''allo scopo di migliorare i servizi di sicurezza non Š di
poco conto segnalare che Š stata firmata una convenzione con il
locale Anppe, perche' loro personale possa collaborare ed
alleggerire i colleghi in servizio di taluni oneri d'interesse
dell'amministrazione''. Con un'altra nota, del 21 giugno, lo
stesso provveditore chiarisce che in seguito a tale protocollo
di intesa '' si consente ad alcuni soci di collaborare e
svolgere, su base volontaria ed in considerazione delle esigenze
dell'istituto, incarichi, compiti e mansioni compatibili con il
proprio status all'interno del penitenziario''.
I cinque sindacati contrari all'iniziativa chiedono ''a quale
titolo il Ministro Alfano e soprattutto il Capo del DAP Ionta
continuano ad avallare le assurde pretese di un unico sindacato,
per giunta minoritario, consentendo che dei pensionati
sostituiscano colleghi ancora in servizio''. Si tratta di scelte
''semplicemente inopportune e illegittime'', oltre che
''incongruenti'' rispetto all'annuncio di nuove assunzioni.
(ANSA).

COM-BAO
21-GIU-11 18:59 NNNN

lunedì 20 giugno 2011

INTERNET: AUTORIZZATI NUOVI DOMINI PER LE IMPRESE

INTERNET: AUTORIZZATI NUOVI DOMINI PER LE IMPRESE

(ANSA-AFP) - SINGAPORE, 20 GIU - Le imprese private su
internet d'ora in poi potranno utilizzare il loro nome nel
suffisso del dominio, per esempio al posto dei suffissi .org o
.net: lo ha stabilito l'ente internazionale preposto ai nomi a
dominio Icann (Internet Corporation for Assigned Names and
Numbers), il cui consiglio di amministrazione si e' riunito oggi
a Singapore.
''Si tratta del maggiore cambiamento concernente i nomi di
dominio dalla creazione di 'dotcom' (.com) 26 anni fa'', ha
spiegato Theo Hnarakis, direttore del Melbourne It Digital Brand
Services, societa' con sede in California specializzata in
servizi internet. (ANSA-AFP).

GV
20-GIU-11 07:35 NNNN
NNN