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martedì 10 giugno 2014

Consiglio di Stato: Poiché l'art. 6, comma 1, L. n. 308/1981 stabilisce che la speciale elargizione ivi prevista debba essere corrisposta quando il decesso del pubblico dipendente sia diretta conseguenza di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta, riportate nell'adempimento del servizio, è di tutta evidenza che essa..


Corte cost. Ord. 05-04-2007 (ud. del 06-03-2007), n. 122 Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165 censurato, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui, ai commi 1 e 2, non prevede la possibilità del collocamento in ausiliaria di tutto il personale appartenente alle forze di polizia a ordinamento civile non soggetto al regime pensionistico contributivo..


Consiglio di Stato: Comparto Sicurezza e Comparto Difesa Trattamento economico e progressione


Consiglio di Stato: Guardia Finanza, Carabinieri, Polizia di Stato Equiparazione economica: operatività


Consiglio di Stato: Polizia di Stato -Procedimenti disciplinari - differenze e poteri di scelta dell'autorità competente


Consiglio di Stato: Indennità di servizio esterno


Consiglio di Stato: Domanda di trasferimento di sede: - inapplicabilità dell'art. 3, comma 74, della L. n. 350/2003 a fatti anteriori alla sua entrata in vigore


Consiglio di Stato: La pendenza di un procedimento penale giustifica il mancato avvio dell'azione disciplinare, nei confronti dell'appartenente alla Polizia di Stato, fino alla definizione del procedimento stesso. Infatti, l'art. 11 del D.P.R. n. 737/1981 dispone che nel caso in cui l'appartenente all'Amministrazione di pubblica sicurezza venga sottoposto, per i medesimi fatti, sia a procedimento disciplinare che a quello penale


Corte cost. Sent. 30-05-2008 (ud. del 07-05-2008), n. 183 Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, sollevata con riferimento all'art. 97 Cost., nella parte in cui prevede il diritto, senza limite alcuno, del coniuge convivente del personale delle forze armate e di polizia, trasferiti d'autorità da una ad altra sede di servizio, che sia impiegato in una amministrazione pubblica, ad essere impiegato, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina. La finalità dell'istituto del ricongiungimento del coniuge di militare trasferito


Cassazione: Polizia municipale qualifica di agenti di polizia giudiziaria soltanto nel territorio di appartenenza