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giovedì 28 aprile 2016
Cons. Stato Sez. IV Sent., 2 marzo 2010, n. 1217 Non è computabile nella buonuscita il trattamento economico retribuente prestazioni di lavoro straordinario in senso tecnico, per tale dovendosi intendere il trattamento che retribuisce l'orario superiore alle quaranta ore del personale di Polizia e assimilato di cui all'art. 63 della legge 1 aprile 1981 n. 121, ed all'art. 78 del D.P.R. 24 aprile 1982 n. 335; disposizioni, queste ultime, che hanno previsto la retribuzione delle due ore oltre le quaranta come straordinario in via solamente transitoria, rimettendo alla successiva normativa - poi intervenuta a partire dal contratto approvato con D.P.R. 27 marzo 1984 n. 69 (artt. 6 e 7) - la disciplina dell'istituto orario normale e straordinario, facendo rientrare quest'ultimo nell'alveo normale della regolamentazione prevista in proposito per tutti gli statali. (Conferma della sentenza del Tar Piemonte - Torino, sez. I, n. 01032/2000).
mercoledì 27 aprile 2016
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