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giovedì 19 maggio 2011

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Msg. 13-5-2011 n. 10738 D.P.C.M. 17 febbraio 2011 - Ingressi per lavoro stagionale. Emanato dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, Ufficio legislativo.

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Msg. 13-5-2011  n. 10738
D.P.C.M. 17 febbraio 2011 - Ingressi per lavoro stagionale.
Emanato dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, Ufficio legislativo.
Msg. 13 maggio 2011, n. 10738 (1).
    D.P.C.M. 17 febbraio 2011 - Ingressi per lavoro stagionale. 

(1) Emanato dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, Ufficio legislativo.


È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65   del 21 marzo 2011 il   D.P.C.M. 17 febbraio 2011, concernente la programmazione transitoria dei flussi di   ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato   per l’anno 2011.
Il D.P.C.M. (Allegato 1) all’art. 1 prevede una   quota massima di ingressi per 60.000 cittadini stranieri non comunitari   residenti all’estero, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura   del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
La quota riguarda:
a) lavoratori subordinati stagionali non   comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Repubblica ex Jugoslavia   di Macedonia, Repubblica delle Filippine, Kosovo, Croazia, India, Ghana,   Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Gambia, Niger e Nigeria;
b) lavoratori stranieri stagionali non comunitari   dei seguenti Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di   cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed   Egitto.
Lo stesso provvedimento, nella quota massima di   ingressi per 60.000 unità, consente l’ingresso sul territorio nazionale anche   ai lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi precedentemente indicati, che   siano entrati in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno   due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di   nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale (art. 2).



Modalità di presentazione delle istanze e modulistica
Con la circolare 25 febbraio 2011, n. 1602,   emanata congiuntamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal   Ministero dell’interno (Allegato 2), sono state emanate le disposizioni   relative alla modalità di inoltro delle istanze.
Le domande potranno essere presentate,   esclusivamente per via telematica (tramite il sito internet www.interno.it)   dalle h. 8.00 del 22 marzo (giorno successivo alla pubblicazione del decreto) e   sino alle h. 24.00 del 31 dicembre 2011.
Il sistema di gestione dei procedimenti -   rispettando l’ordine cronologico di presentazione - consente di ordinare le   domande in base alla data di inizio dell’attività lavorativa, per rendere   ancora più razionale la trattazione delle domande stesse e per evitare che la   trattazione tardiva possa determinare la cessazione dell’interesse da parte del   richiedente.



Istruttoria domande
Per l’istruttoria delle richieste si applicano le   disposizioni già diramate con circolare congiunta del Ministero dell’interno e   del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circolare 18 giugno 2010,   n. 3965 - concernenti i seguenti adempimenti:
- le competenti Direzioni provinciali del lavoro,   dovranno valutare gli esiti di specifici accertamenti da svolgere in merito   alla sussistenza di pregressi episodi in cui i datori di lavoro, dopo aver   ottenuto il rilascio di nulla osta a favore di lavoratori stagionali, non   abbiano proceduto all’assunzione, richiedendo la revoca dei nulla osta già   rilasciati;
- il datore di lavoro dovrà accompagnare il   lavoratore extracomunitario allo Sportello Unico per sottoscrivere il contratto   di soggiorno per lavoro ed effettuare, entro 48 ore dalla data risultante dal   timbro presente sul medesimo contratto, la prescritta comunicazione   obbligatoria ai fini dell’assunzione;
- al momento della presentazione presso lo   Sportello Unico, qualora il datore di lavoro non intenda più procedere   all’assunzione del lavoratore stagionale, purché con motivate giustificazioni,   potrà essere consentito il contestuale subentro di un nuovo datore di lavoro   per la stessa tipologia e durata del rapporto di lavoro cessato;
- la richiesta di revoca dei nulla osta già   concessi potrà essere accolta solo nei casi in cui non sia già stato rilasciato   il visto di ingresso e soltanto in presenza di cause di forza maggiore   adeguatamente dimostrate.
Si evidenzia che l’Agenzia delle Entrate con   lettera circolare dell’11 febbraio 2011, ha comunicato la possibilità per gli   imprenditori agricoli - ai fini del raggiungimento della soglia minima di   reddito richiesta dall’art. 1-ter della L. n. 102/2009 (non inferiore a 20.000   euro annui) - di poter ricondurre la capacità economica non, esclusivamente, al   reddito agrario (il cui ammontare è quasi sempre insufficiente a raggiungere la   predetta soglia), ma anche ad altri indici di ricchezza.



Rilascio di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato   stagionale
Nell’ambito della procedura di rilascio del   “nulla osta pluriennale” la Circ. 25 febbraio 2011, n. 1602 informa, al   riguardo, che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il   Dipartimento di pubblica sicurezza d’intesa con il Ministero degli affari   esteri, hanno individuato il procedimento finalizzato a dare attuazione   all’art. 5 comma 3-ter del testo unico sull'immigrazione, D.Lgs. n. 286/1998 ed   all’art. 38-bis del D.P.R. n. 394/1999, che prevedono il rilascio di un   permesso pluriennale per lavoro stagionale.
Il procedimento si articola nel modo seguente.
Il datore di lavoro dovrà specificare nella   domanda che la richiesta è finalizzata ad ottenere un nulla osta pluriennale,   precisando altresì la durata temporale annuale del contratto che dovrà essere   pari a quella usufruita dal lavoratore nei due anni precedenti.
La fase successiva della procedura segue le   consuete modalità: lo Sportello Unico competente dovrà acquisire i pareri della   Questura e della Direzione provinciale del lavoro.
In particolare, le Questure, oltre ai consueti   adempimenti, effettueranno il controllo dei permessi di soggiorno per   verificare il rilascio/richiesta nei due precedenti anni ed invieranno agli   Sportelli Unici l’esito della verifica.
Analogamente, le Direzioni provinciali del lavoro   provvederanno ai controlli sulle comunicazioni obbligatorie, al fine di   verificare l’effettiva sussistenza del rapporto di lavoro nei due anni   precedenti e trasmetteranno agli Sportelli Unici l’esito delle verifiche. Si   sottolinea l’importanza di tale adempimento che comporta, in caso di   accertamento negativo, l’inaccettabilità della domanda.
Lo Sportello Unico rilascerà, quindi, un nulla   osta pluriennale, che sarà inviato al Ministero degli affari esteri con le   modalità telematiche già in uso.
Al momento del ritiro del nulla osta, il datore   di lavoro firmerà il contratto di soggiorno ed il lavoratore extracomunitario,   ottenuto il visto, entro 8 giorni dall’ingresso sui territorio nazionale, si   recherà insieme al datore di lavoro presso lo Sportello Unico per firmare il   contratto di soggiorno per lavoro e richiedere il permesso di soggiorno, che   verrà rilasciato ogni anno.
Si precisa che un permesso specifico per   soggiorno pluriennale per lavoro subordinato stagionale non può essere   rilasciato in quanto il formato del documento elettronico, in linea con la   normativa europea, non consente l’inserimento di altre date; quindi il permesso   di soggiorno in possesso del lavoratore sarà quello consueto per lavoro   stagionale.
Per gli anni successivi al primo, ovvero per il   secondo e terzo anno, è in corso di predisposizione un modello telematico di   comunicazione, che entrerà in uso a partire dal 1° gennaio 2012, attraverso cui   il datore di lavoro esprimerà la volontà di confermare l’assunzione del   lavoratore. Tale conferma potrà essere inviata indipendentemente dalla   pubblicazione del decreto flussi per lavoro stagionale, in quanto la quota   risulta essere già stata assegnata sulla base del decreto flussi per lavoro   stagionale del primo anno. La comunicazione telematica sarà inviata al   Ministero per gli Affari Esteri ai fini del rilascio del visto di ingresso.   Successivamente, il lavoratore, insieme con il datore di lavoro, dovrà recarsi   entro 8 giorni presso lo Sportello Unico per firmare il contratto di soggiorno   e richiedere il permesso di soggiorno.



Ripartizione quote lavoratori extracomunitari stagionali
Con la lettera circolare 21 marzo 2011, n. 984   del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Allegato 3), si è proceduto   all’attribuzione territoriale delle quote previste all’art. 1 del D.P.C.M.   citato.
Nella circolare si precisa che i lavoratori   extracomunitari con permesso di lavoro stagionale rilasciato negli anni   precedenti, anche se non appartenenti alle nazionalità indicate dall’   art. 1, comma 2 del D.P.C.M. 17 febbraio 2011, maturano un diritto di precedenza per il rientro in   Italia nell’anno successivo per ragioni di lavoro stagionale.
   
 
Si fornisce di seguito una tabella che riepiloga,   per le diverse Regioni, le quote assegnate a ciascun territorio.
   
 
     
  
Regioni   
Quote   assegnate  
 
Liguria  
700  
 
Piemonte  
2.800  
 
Valle d’Aosta  
50  
 
Lombardia  
3.350  
 
Veneto  
7.400  
 
Friuli-V.G.  
100  
 
Emilia-Romagna  
7.150  
 
Toscana  
2.100  
 
Marche  
780  
 
Umbria  
400  
 
Lazio  
4.920  
 
Abruzzo  
1.100  
 
Molise  
700  
 
Campania  
5.900  
 
Puglia  
4.000  
 
Basilicata  
800  
 
Calabria  
800  
 
Sicilia  
1.000  
 
Sardegna  
150  
 
Prov. aut. Trento  
3.000  
 
Prov. aut. Bolzano  
800  


     



Allegato 1
   
 
    D.P.C.M. 17 febbraio 2011 
 Programmazione transitoria dei   flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio   dello Stato, per l’anno 2011 (Gazz. Uff. 21 marzo 2011, n. 65) 
   
 
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
   
 
Visto il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e   successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo unico delle   disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla   condizione dello straniero;
Visto, in particolare, l’art. 3 del testo unico   sull’immigrazione, il quale dispone che la determinazione annuale delle quote   massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con   decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, sulla base dei criteri   generali per la definizione dei flussi d’ingresso individuati nel Documento   programmatico triennale, relativo alla politica dell’immigrazione e degli   stranieri nel territorio dello Stato, e che «in caso di mancata pubblicazione   del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri   può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre,   nel limite delle quote stabilite nell’ultimo decreto emanato»;
Visto il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, e   successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme di   attuazione del testo unico sull’immigrazione;
Visto, in particolare, l’art. 38-bis del   regolamento recante norme di attuazione del testo unico sull’immigrazione,   sopra citato, che prevede la possibilità che il datore di lavoro dello   straniero che si trova nelle condizioni di cui all’art. 5, comma 3-ter del   predetto testo unico, possa richiedere il rilascio di un nulla osta al lavoro   pluriennale in favore del medesimo lavoratore;
Considerato che il Documento programmatico   triennale non è stato emanato;
Visto il   D.P.C.M. 1 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica   italiana - serie generale - n. 91 del 20 aprile 2010, concernente la   Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari   stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l’anno 2010, che   prevede una quota complessiva di 80.000 unità per i lavoratori extracomunitari   stagionali;
Rilevato che è necessario definire la quota di   lavoratori extracomunitari stagionali da ammettere in Italia per l’anno 2011,   al fine di rendere disponibili i lavoratori indispensabili, in particolare, per   le esigenze del settore agricolo e del settore turistico-alberghiero e che,   allo scopo, può provvedersi, in via di programmazione transitoria, con decreto   del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel limite delle corrispondenti   quote stabilite con il   D.P.C.M. 1 aprile 2010, in quanto ultimo decreto emanato per la tipologia dei   lavoratori extracomunitari stagionali;
Considerato che, al fine di semplificare ed   ottimizzare procedure e tempi per l’impiego da parte dei datori di lavoro dei   lavoratori extracomunitari stagionali, è opportuno incentivare le richieste di   nulla osta al lavoro pluriennali, secondo quanto previsto dalle disposizioni   del Testo unico sull’immigrazione e del relativo regolamento di attuazione,   sopra richiamate;
   
 
Decreta:
   
 
 Art. 1 
   
 
1. In via di programmazione transitoria delle   quote massime di ingresso di lavoratori non comunitari per l’anno 2011, sono   ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini   stranieri non comunitari residenti all’estero entro una quota di 60.000 unità,   da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del   lavoro e delle politiche sociali.
2. La quota di cui al comma 1 riguarda:
a) i lavoratori subordinati stagionali non   comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Repubblica ex Jugoslava   di Macedonia, Repubblica delle Filippine, Kosovo, Croazia, India, Ghana,   Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Gambia, Niger e Nigeria;
b) i lavoratori subordinati stagionali non   comunitari dei seguenti Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere   accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco,   Moldavia ed Egitto.
   
 
 Art. 2 
   
 
1. Nella quota di cui al comma 1 dell’art. 1 sono   ricompresi anche i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati   nelle lettere a) e b) del comma 2 del medesimo art. 1, che abbiano fatto   ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due   anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla   osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.
2. Le disposizioni attuative relative alle   procedure informatiche concernenti l’ingresso per lavoro subordinato stagionale   pluriennale saranno definite dal Ministero dell’interno di intesa con il   Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero degli affari   esteri, con apposita circolare da pubblicarsi sui siti istituzionali delle   predette Amministrazioni.
3. Nessuna innovazione è introdotta in relazione   alle procedure di ingresso e rilascio del nulla osta per lavoro subordinato   stagionale annuale.



Allegato 2
   
 
 Circ. 25 febbraio 2011, n.   1602 
    D.P.C.M. 17 febbraio 2011, concernente la programmazione transitoria dei flussi di   ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato   per l'anno 2011    (2)
 
(2) Il testo della circolare 25 febbraio 2011, n. 1602, emanata   congiuntamente dal Ministero dell'interno e dal Ministero del lavoro e delle   politiche sociali, è riportato autonomamente.


Allegato 3
   
 
 Lett.Circ. 21 marzo 2011, n.   984 
    D.P.C.M. 17 febbraio 2011, concernente la “Programmazione transitoria dei flussi di   ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato   per l’anno 2011” - Attribuzione territoriale delle quote di cui all’articolo 1   del decreto    (3)
 
(3) Il testo della Lett.Circ. 21 marzo 2011, n. 984, emanata dal   Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è riportato   autonomamente.


D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 1-ter
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5
D.P.C.M. 17 febbraio 2011, art. 1
D.P.C.M. 17 febbraio 2011, art. 2
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 38-bis

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