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giovedì 6 settembre 2012

Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1° gennaio 2012. Integrazione della Circ. 27 marzo 2012, n. 16.


I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro)
Circ. 5-9-2012 n. 42
Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1° gennaio 2012. Integrazione della Circ. 27 marzo 2012, n. 16.
Emanata dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Direzione generale, Direzione centrale rischi.

Circ. 5 settembre 2012, n. 42 (1).

Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1° gennaio 2012. Integrazione della Circ. 27 marzo 2012, n. 16.

(1) Emanata dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Direzione generale, Direzione centrale rischi.



Quadro normativo

D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”. Articolo 116, comma 3, e successive modificazioni: minimale e massimale di rendita.

D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38: “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’art. 55, comma 1, della L. n. 144/1999”. Articolo 11, comma 1: rivalutazione delle rendite.

Decreto 22 maggio 2012 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali: “Rivalutazioni delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1 gennaio 2012 nel settore industria”. (Pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 23 luglio 2012). Articolo 1, comma 1: minimale e massimale di rendita dal 1° gennaio 2012.

Circ. 22 settembre 2011, n. 49: “Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1° luglio 2011. Integrazione della Circ. 24 marzo 2011, n. 21”.

Circ. 27 marzo 2012, n. 16: “Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l’anno 2012”.



Premessa

Il decreto 22 maggio 2012 [1] rivaluta le prestazioni economiche erogate dall'Istituto nel settore industriale con decorrenza 1° gennaio 2012 e stabilisce il minimale e il massimale di rendita nelle misure di € 15.514,80 e di € 28.813,20.

Sulla base di tali importi, si aggiornano i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi, riportati nella Circ. 27 marzo 2012, n. 16 [2], da variare secondo la rivalutazione delle rendite.

Il riepilogo per gli anni 2004 - 2012 di dette retribuzioni convenzionali è illustrato nell’allegato 1.

[1] Pubblicità legale sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dal 23 luglio 2012 al 22 agosto 2012 ai sensi dell'art. 32 della L. 18 giugno 2009, n.69.

[2] Limiti minimi di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l’anno 2012.



Tipologie di lavoratori interessati

1. Lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita [3]:

- detenuti e internati;

- allievi dei corsi di istruzione professionale;

- lavoratori in lavori socialmente utili e di pubblica utilità;

- lavoratori in tirocini formativi e di orientamento;

- lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale.


     

dal 1° gennaio 2012
   
           

Retribuzione convenzionale
   

giornaliera
   

€ 51,72 [*]
     

mensile
   

€ 1.292,90
       


[*] per arrotondamento del valore di € 51,716.


[3] Cfr., Circ. 27 marzo 2012, n. 16, paragrafo 5.1 punto A.


2. Familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis c.c. [4]


     

dal 1° gennaio 2012
   
           

Retribuzione convenzionale
   

giornaliera
   

€ 51,94 [*]
     

mensile
   

€ 1.298,54
       


[*] per arrotondamento del valore di € 51,9417.


[4] Cfr., Circ. 27 marzo 2012, n. 16, paragrafo 5.1 punto B.


3. Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali di cui alla L. n. 84/1994 [5]


     

dal 1° gennaio 2012
   
           

Retribuzione convenzionale
         

giornaliera
         

€ 1.156,92

x 12 gg. mensili
         

(€ 96,41 x 12)
       


[5] Cfr., Circ. 27 marzo 2012, n. 16, paragrafo 5.1 punto B.


4. Lavoratori dell’area dirigenziale senza contratto part-time [6]


     

dal 1° gennaio 2012
   
           

Retribuzione convenzionale
   

giornaliera
   

€ 96,04 [*]
     

mensile
   

€ 2.401,10
       


[*] per arrotondamento del valore di € 96,044.


[6] Cfr., Circ. 27 marzo 2012, n. 16, paragrafo 6.4.


5. Lavoratori dell’area dirigenziale con contratto part-time [7]


     

dal 1° gennaio 2012
   
           

Retribuzione convenzionale
   

Oraria
   

€ 12,01 [*]
       


[*] per arrotondamento del valore di € 12,005 (€ 96,04 : 8).


[7] Cfr., Circ. 27 marzo 2012, n. 16, paragrafo 6.4.


6. Retribuzione di ragguaglio [8]


     

dal 1° gennaio 2012
   
           

Retribuzione convenzionale
   

giornaliera
   

€ 51,72 [*]
     

mensile
   

€ 1.292,90
       


[*] per arrotondamento del valore di € 51,716.


[8] Cfr., Circ. 27 marzo 2012, n. 16, paragrafo 7.


7. Compensi effettivi per i lavoratori parasubordinati [9]


     

dal 1° gennaio 2012
   
           

Minimo e massimo
   

mensile
   

€ 1.292,90 - € 2.401,10
       


[9] Cfr., Circ. 27 marzo 2012, n. 16, paragrafo 8.


7.1 Prestazioni occasionali [10]


     

dal 1° gennaio 2012
   
           

Minimo e massimo
   

mensile
   

€ 1.292,90 - € 2.401,10
           

Minimo e massimo
   

giornaliero
   

€ 51,72 - € 96,04
       


[10] Cfr., Circ. 27 marzo 2012, n. 16, paragrafo 8.1.


8. Retribuzione effettiva annua per gli sportivi professionisti dipendenti [11]


     

dal 1° gennaio 2012
   
           

Minimo e massimo
   

annuale
   

€ 15.514,80 - € 28.813,20
       


[11] Cfr., Circ. 27 marzo 2012, n. 16, paragrafo 9.


9. Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti ad esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro [12]


Dal 1° gennaio 2012, la misura del premio annuale a persona aumenta proporzionalmente a € 2,48 e, quindi, l’importo dovuto per la regolazione relativa all’anno scolastico 2011/2012 risulta uguale a € 2,46 (calcolato sommando 2/12 di € 2,35 e 10/12 di € 2,48).

Pertanto, in ordine al periodo gennaio - ottobre 2012, va applicata una integrazione di € 0,11 rispetto al premio di € 2,35 già richiesto, di cui si terrà conto nella regolazione dei premi per il suddetto periodo.


Si riassumono, dunque, gli importi da applicare per la regolazione del premio 2011/2012 e per l’anticipo del premio 2012/2013:


           

Anno scolastico 2011/2012
   

Anno scolastico 2012/2013

Alunni e studenti di scuole o istituti non statali
   

premio annuale
                 
     

a persona
   

regolazione
   

anticipo
           

€ 2,46
   

€ 2,48
           


Profilo risarcitivo


     

dal 1° gennaio 2012
   

Minimale di rendita annuale
   

annuale
   

€ 15.514,80
     

giornaliero
   

€ 51,72
           

Massimale di rendita annuale
   

annuale
   

€ 28.813,20
     

giornaliero
   

€ 96,04
       


[12] Cfr., Circ. 27 marzo 2012, n. 16, premi speciali unitari, paragrafo 10, punto F.


Il Direttore generale

Giuseppe Lucibello



Allegato 1


Riepilogo per gli anni 2004 -2012 delle retribuzioni convenzionali da variare secondo la rivalutazione delle rendite Inail [1]


Tipologie di lavoratori
   

2004
   

2005
   

2006
   

2007
   

2008
   

2009
   

2010
   

2011
   

2012

dal 1.1
   

fino al 30.6
   

dal 1.7
   

fino al 30.6
   

dal 1.7
   

fino al 30.6
   

dal 1.7
   

dal 1.1
   

fino al 30.6
   

dal 1.7
   

fino al 30.6
   

dal 1.7
   

fino al 30.6
   

dal 1.7
   

dal 1.1

Lavoratori con retribuzio-ne convenzionale annuale pari al minimale di rendita [2]
   

detenuti ed internati
                                                   

allievi dei corsi di istruzione professionale
                                                   

lavoratori in lavori socialmente utili
                                                   

lavoratori in tirocini formativi e di orientamento
   

41,20
   

42,03
   

42,74
   

43,60
   

46,33
   

47,83
   

48,19
   

48,94
   

51,72

lavoratori in lavori di pubblica utilità
                                                   

lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale
                                                   

Familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’art. 230-bis c.c. [3]
   

41,38
   

42,21
   

42,93
   

43,79
   

46,54
   

48,04
   

48,40
   

49,15
   

51,94

Lavoratori di società ex compagnie / gruppi portuali di cui alla L. n. 84/1994 [4]
   

76,82

x 12
   

78,36

x 12
   

79,69

x 12
   

81,28

x 12
   

86,38

x 12
   

89,17

x 12
   

89,84

x 12
   

91,23

x 12
   

96,41

x 12

Lavoratori dell’area dirigenziale
   

con contratto part-time
   

9,57
   

9,76
   

9,92
   

10,12
   

10,76
   

11,10
   

11,19
   

11,36
   

12,01

senza contratto part-time [5]
   

76,52
   

78,05
   

79,38
   

80,96
   

86,05
   

88,83
   

89,49
   

90,88
   

96,04
                                                               


[1] Importi in euro.

[2] È indicato l’importo giornaliero (minimale di rendita : 300).

[3] La retribuzione convenzionale giornaliera vale per l'impresa familiare non artigiana.

[4] Fino al 31 dicembre 1995 erano in vigore due distinte retribuzioni convenzionali giornaliere, stabilite con D.M. 13 novembre 1987 (v. Circ. n. 14/1994).

Dal 1° gennaio 1996 il D.M. 12 gennaio 1996 stabilisce una sola retribuzione convenzionale giornaliera, da moltiplicare per 12 giorni mensili. La stessa vale per le società non cooperative.

[5] È indicato l’importo giornaliero del massimale di rendita (: 300).



D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 116
D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 11
Circ. 27 marzo 2012, n. 16

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