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venerdì 4 gennaio 2013

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 53 allievi ufficiali del ruolo normale al primo anno del 113° corso dell'Accademia della Guardia di finanza, per l'anno accademico 2013/2014.





CONCORSO
Concorso  pubblico,  per  esami,  per  l'ammissione  di  53   allievi
  ufficiali  del  ruolo  normale  al  primo  anno  del   113°   corso
  dell'Accademia della Guardia  di  finanza,  per  l'anno  accademico
  2013/2014. 
 
 
                       IL COMANDANTE GENERALE 
 
    Visto l'art. 5, comma 1, del regio decreto-legge 4 ottobre  1935,
n. 1961, recante «Modificazioni alle  disposizioni  sul  reclutamento
degli ufficiali e dei sottufficiali della regia Guardia di  finanza»,
convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75; 
    Vista  la  legge  23  aprile   1959,   n.   189,   e   successive
modificazioni,  recante  «Ordinamento  del  Corpo  della  guardia  di
finanza»; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1972,
n.  670,  recante  «Approvazione  del   testo   unico   delle   leggi
costituzionali concernenti  lo  statuto  speciale  del  Trentino-Alto
Adige», ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, recante «Norme di attuazione  dello  statuto  speciale  della
regione Trentino-Alto Adige in materia di  proporzione  negli  uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e  di  conoscenza  delle  due
lingue nel pubblico impiego»; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti»; 
    Visti gli articoli 138, 139 e 140 della legge 19 maggio 1975,  n.
151, sulla riforma del diritto di famiglia; 
    Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale»; 
    Visto l'art. 4 del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 22 luglio 1987, n. 411, recante «Specifici limiti di altezza
per la partecipazione ai  concorsi  pubblici»,  come  modificato  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000,  n.
227; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio  1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto  speciale  per  la
regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca  e
della lingua ladina  nei  rapporti  dei  cittadini  con  la  pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari»; 
    Vista la  legge  23  agosto  1988,  n.  370,  recante  «Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande  di  concorso  e  di  assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni
ed integrazioni, recante «Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto legislativo 16  aprile  1994,  n.  297,  recante
«Testo  unico  delle   disposizioni   legislative   in   materia   di
istruzione»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento  recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; 
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione dell'art. 3  della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia  di  nuovo  inquadramento  del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo  della  guardia  di
finanza»; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  recante  «Misure  urgenti   per   lo   snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di  decisione  e  di
controllo»; 
    Vista la legge 16 giugno 1998,  n.  191,  recante  «Modifiche  ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15  maggio  1997,  n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale  dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.  Disposizioni
in materia di edilizia scolastica»; 
    Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed, in  particolare,  l'art.
4, recante «Delega al Governo in materia di  riordino  dell'Arma  dei
carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia
di  finanza  e  della  Polizia  di  Stato.  Norme   in   materia   di
coordinamento delle Forze di polizia»; 
    Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente
«Regolamento  recante  norme  per  l'accertamento  dell'idoneita'  al
servizio nella Guardia di finanza, ai sensi  dell'art.  1,  comma  5,
della legge 20 ottobre 1999, n. 380»; 
    Visto il decreto del Comandante generale della Guardia di finanza
n. 416631, datato 15 dicembre 2003,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, riguardante le direttive tecniche da adottare ai  sensi
dell'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale  17  maggio  2000,  n.
155; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (testo A)»; 
    Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione  del
servizio civile nazionale»; 
    Visto il decreto  legislativo  19  marzo  2001,  n.  69,  recante
«Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e  dell'avanzamento
degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'art.
4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    «Norme    generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche»; 
    Visto  il  decreto  interministeriale  12  aprile  2001,  recante
«Determinazione  delle   classi   delle   lauree   e   delle   lauree
specialistiche universitarie  nelle  scienze  della  difesa  e  della
sicurezza»; 
    Visto il  decreto  ministeriale  29  ottobre  2001  e  successive
modificazioni, concernente l'individuazione dei titoli  di  studio  e
gli ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione  ai  concorsi
per ufficiali del Corpo; 
    Vista la convenzione tra l'Universita' degli  studi  di  Bergamo,
l'Universita' degli studi di Milano «Bicocca» e  l'Universita'  degli
studi di Roma «Tor Vergata» con l'accademia della Guardia di finanza,
datata 20 dicembre 2001; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
    Visto il decreto  ministeriale  5  marzo  2004,  n.  94,  recante
«Regolamento concernente le modalita' di  svolgimento  dei  corsi  di
formazione per l'accesso ai ruoli  normale,  aeronavale,  speciale  e
tecnico-logistico-amministrativo degli  ufficiali  della  Guardia  di
finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche'
le cause e le procedure di rinvio e di espulsione»; 
    Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia  di
finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni ed
integrazioni, concernente  l'attribuzione  di  specifiche  competenze
alle varie autorita' gerarchiche del Corpo; 
    Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25  giugno  2008,
n.  112,  e  successive  modificazioni,  convertito  in  legge,   con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6  agosto  2008,  n.
133, recante «Disposizioni urgenti  per  lo  sviluppo  economico,  la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica e la perequazione tributaria»; 
    Visti gli articoli 636, 801, 861, 864, 1033,  1494,  1495,  1929,
1932, 1937, 2111, 2139, 2141, 2147 e 2151 del decreto legislativo  15
marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»; 
    Ritenuto di dover riservare un numero di posti pari: 
    a  cinque  unita',  in   favore   dei   candidati   in   possesso
dell'attestato di cui all'art. 4 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752; 
    a tre unita', in favore dei candidati appartenenti  a  una  delle
categorie di cui all'art. 2151,  comma  1,  lettera  a),  del  citato
decreto legislativo n. 66/2010; 
    Considerata  l'opportunita'  di   prevedere   che,   alle   prove
concorsuali successive a quella preliminare, venga ammesso un  numero
di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata
e rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi a concorso; 
 
                             Determina: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1.  E'  indetto  per  l'anno  accademico  2013/2014  un  pubblico
concorso per esami per l'ammissione di cinquantatre allievi ufficiali
del «ruolo normale» al primo anno del 113° corso dell'accademia della
Guardia di finanza. 
    2. Dei suddetti cinquantatre posti: 
    a) cinque sono  riservati,  subordinatamente  al  possesso  degli
altri requisiti prescritti dall'art.  2,  ai  candidati  in  possesso
dell'attestato di cui all'art. 4 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di
istruzione secondaria di secondo grado o superiore; 
    b) tre sono riservati, subordinatamente al possesso  degli  altri
requisiti prescritti dall'art. 2, al coniuge,  ai  figli  superstiti,
ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici
superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio. 
    3. Qualora i posti riservati  di  cui  al  comma  precedente  non
possano essere ricoperti per mancanza di candidati idonei, gli stessi
sono  devoluti  in  aumento  agli  altri  candidati  iscritti   nella
graduatoria unica di merito. 
    4. Il Corpo della guardia di finanza si riserva  la  facolta'  di
revocare il bando di concorso, di  sospendere  o  rinviare  le  prove
concorsuali, di modificare, fino  alla  data  di  approvazione  della
graduatoria unica di merito,  il  numero  dei  posti,  di  sospendere
l'ammissione al corso di formazione dei  vincitori,  in  ragione  del
numero di assunzioni complessivamente autorizzate  dall'autorita'  di
Governo,  nonche'  di  esigenze  attualmente   non   valutabili   ne'
prevedibili. 
    5. Lo svolgimento del concorso comprende: 
    a) una prova preliminare (test logico-matematici e culturali); 
    b) una prova scritta di cultura generale; 
    c) accertamento dell'idoneita' psico-fisica; 
    d) una prova di efficienza fisica; 
    e) un tirocinio, della durata didiciotto giorni, durante il quale
sono effettuati: 
    1) la visita medica di controllo; 
    2) l'accertamento dell'idoneita' attitudinale; 
    f) tre prove orali; 
    g) una prova facoltativa di una lingua straniera; 
    h) una prova facoltativa di informatica; 
    i) una visita medica di incorporamento. 
    6. Il corso di accademia  ha  inizio  nella  data  stabilita  dal
Comando generale della Guardia di finanza e ha durata  triennale  (da
frequentare, per due anni, nella qualita' di allievo ufficiale e, per
un anno, con il grado di sottotenente). 
    7. Alla fine del triennio, i sottotenenti sono ammessi  al  corso
di applicazione, di durata biennale (da frequentare, per un anno, nel
grado di sottotenente e, per un anno, nel grado di tenente). 
                               Art. 2 
 
 
         Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso 
 
 
    1. Possono partecipare al concorso: 
      a) gli ispettori e i sovrintendenti del Corpo in servizio che: 
    1) alla data  del  1°  gennaio  2013,  non  abbiano  superato  il
ventottesimo anno di eta' e, quindi, siano nati in data successiva al
1° gennaio 1985 (compreso); 
    2) non siano stati dichiarati non idonei  all'avanzamento  o,  se
dichiarati  non  idonei  all'avanzamento,   abbiano   successivamente
conseguito un giudizio di idoneita' e siano trascorsi  almeno  cinque
anni  dalla  dichiarazione  di  non  idoneita',  ovvero  non  abbiano
rinunciato all'avanzamento nell'ultimo quinquennio; 
      b) i cittadini italiani che: 
    1)  abbiano,  alla  data  del  1°  gennaio  2013,   compiuto   il
diciassettesimo anno di eta' e non superato  il  ventiduesimo,  cioe'
siano nati nel periodo compreso tra il  1°  gennaio  1991  ed  il  1°
gennaio 1996, estremi inclusi; 
    2)  abbiano,  se  minorenni  alla  data  di  presentazione  della
domanda, il  consenso  dei  genitori  o  del  genitore  esercente  la
potesta' o del tutore per contrarre l'arruolamento  volontario  nella
Guardia di finanza; 
    3) siano in possesso dei diritti civili e politici; 
    4) non siano stati destituiti, dispensati o  dichiarati  decaduti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero  prosciolti,
d'autorita' o  d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze
armate e di polizia; 
    5)  non  siano  stati  ammessi  a  prestare  il  servizio  civile
nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano  rinunciato  a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66; 
    6) non  siano  stati  dimessi,  per  motivi  disciplinari  o  per
inattitudine alla vita militare, da accademie,  scuole,  istituti  di
formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato; 
    7) non siano imputati, non siano  stati  condannati,  ovvero  non
abbiano ottenuto l'applicazione della pena  ai  sensi  dell'art.  444
c.p.p. per delitti non colposi, ne' siano o siano stati sottoposti  a
misure di prevenzione; 
    8)  siano  in  possesso  delle  qualita'  morali  e  di  condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura  ordinaria.
L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo
della guardia di finanza. 
    2. Tutti i candidati devono, inoltre,  possedere  un  diploma  di
istruzione secondaria di secondo grado che  consenta  l'iscrizione  a
corsi di laurea previsti  dal  decreto  interministeriale  12  aprile
2001. 
    3. Possono partecipare anche  coloro  che,  pur  non  essendo  in
possesso  del  previsto  diploma  alla  data  di  scadenza   per   la
presentazione  delle  domande,  lo  conseguano  nell'anno  scolastico
2012/2013. 
    4. I requisiti di cui al comma 1, lettera b), punti 3),  4),  5),
6), 7) e 8), devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del
termine  ultimo  previsto  per  la  presentazione  della  domanda   e
mantenuti fino all'incorporamento, pena l'esclusione dal concorso. 
    5. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta'  previsti  per
l'ammissione ai pubblici impieghi. 
                               Art. 3 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito
www.gdf.gov.it - area «Concorsi Online», seguendo le  istruzioni  del
sistema automatizzato, entro trenta giorni decorrenti dalla  data  di
pubblicazione del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale. 
    Le  istanze  compilate  secondo  la  predetta  procedura  saranno
stampate a cura del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e
sottoscritte  dai  candidati   all'atto   della   presentazione   per
l'effettuazione della prova preliminare di cui all'art. 10. 
    2.  Solo  in  caso  di  avaria  del  sistema  informatico  o   di
indisponibilita'  di  un  collegamento  Internet,   la   domanda   di
partecipazione puo' essere redatta  in  carta  semplice,  secondo  il
modello riportato in allegato 1, disponibile presso tutti  i  reparti
del Corpo nonche' sul sito www.gdf.gov.it,  e  spedita,  a  mezzo  di
raccomandata, con avviso di ricevimento, al  Centro  di  reclutamento
della Guardia di finanza, via delle Fiamme  Gialle  n.  18,  00122  -
Roma/Lido di Ostia, entro il termine di cui al comma 1. A  tal  fine,
fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. 
    L'Amministrazione non si assume  alcuna  responsabilita'  per  la
mancata ricezione delle domande, dovuta a disguidi postali o ad altre
cause non imputabili alla stessa. 
    3. Il concorrente che, alla data di presentazione  della  domanda
di partecipazione al concorso ai sensi dei commi 1 o 2, sia minorenne
deve consegnare, in sede  di  svolgimento  della  prova  preliminare,
l'atto di assenso, redatto in carta semplice secondo  il  modello  in
allegato 2, sottoscritto da entrambi i genitori o  da  uno  solo,  in
caso di  impedimento  dell'altro,  ovvero  dal  tutore,  in  caso  di
mancanza di entrambi i genitori. Nel caso in cui l'atto  sia  firmato
da uno solo dei genitori, devono essere documentati i motivi per  cui
manca l'assenso dell'altro genitore. Ne sono esonerati gli aspiranti,
anche se minorenni, che rivestono la qualifica di militare alle armi. 
    La mancata presentazione dell'atto di  assenso  comporta  la  non
ammissione dell'interessato alle prove concorsuali e  l'archiviazione
della domanda di partecipazione. 
    4. Le domande di partecipazione redatte secondo le  modalita'  di
cui ai commi 1 e 2 possono essere annullate, modificate  o  integrate
entro  il  termine  previsto  per  la  presentazione  delle   stesse.
Successivamente, non e' piu' possibile annullarle,  ovvero  apportare
modificazioni o integrazioni. 
    5. Le domande di partecipazione al concorso  redatte  secondo  le
modalita' di cui al comma 2: 
    a) sono restituite  agli  interessati  per  essere  regolarizzate
entro cinque giorni dal momento della restituzione, se, pur  prodotte
nei termini, risultano formalmente irregolari  ovvero  incomplete  di
talune delle dichiarazioni prescritte dall'art. 4; 
    b) sono archiviate nel caso in cui: 
    (1) siano spedite oltre il termine di cui al medesimo comma 2; 
    (2) pur se spedite  entro  tale  termine,  non  pervengano  entro
sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione  del  presente
bando; 
    (3) non siano sottoscritte; 
    (4)  non  siano   regolarizzate   entro   cinque   giorni   dalla
restituzione, nei casi di cui alla lettera a). 
    6. I provvedimenti di archiviazione di cui ai commi 3  e  5  sono
adottati dal Comandante del Centro di reclutamento della  Guardia  di
finanza  e  notificati  agli  interessati,  che  possono  impugnarli,
producendo ricorso: 
    a)  gerarchico,  al  Generale  ispettore  per  gli  istituti   di
istruzione della Guardia di finanza, ex decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165, secondo il termine di cui all'art. 2, primo comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; 
    b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni  previste
dagli articoli 29 e seguenti dell'allegato 1 al decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 
    7. Tutti i candidati, le  cui  istanze  di  partecipazione  siano
considerate valide, in  quanto  complete  dei  dati  richiesti,  sono
ammessi  al  concorso,  con  riserva,  in  attesa   dell'accertamento
dell'effettivo possesso dei requisiti previsti. 
    8. L'ammissione con riserva deve intendersi  fino  all'ammissione
al corso di formazione. 
                               Art. 4 
 
 
                 Elementi da indicare nella domanda 
 
 
    1. Il candidato deve indicare nella domanda: 
    a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di  nascita
(i militari alle  armi  devono  indicare  anche  il  grado  rivestito
nonche' il reparto cui sono in forza); 
    b) il possesso della cittadinanza italiana; 
    c) lo stato civile e il numero degli eventuali figli a carico; 
    d) di essere iscritto (per i candidati maggiorenni)  nelle  liste
elettorali del comune di residenza e di godere dei diritti civili; 
    e) di non essere imputato, non essere stato condannato ovvero non
aver ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.
per delitti non colposi ne' essere o essere stato sottoposto a misure
di prevenzione; 
    f) il titolo di studio di cui e' in possesso  o  che  presume  di
conseguire nell'anno scolastico 2012/2013; 
    g) se militare alle armi, il grado e il reparto  di  appartenenza
(i militari del Corpo devono indicare la matricola meccanografica, il
grado e il reparto cui sono in forza); 
    h) di non essere stato ammesso  a  prestare  il  servizio  civile
nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di  aver  rinunciato  a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66; 
    i) di  non  essere  stato  destituito,  dispensato  o  dichiarato
decaduto dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate e di polizia; 
    l)  l'indirizzo  proprio,  completo  del  numero  di  codice   di
avviamento postale, e, dove possibile, di un recapito telefonico e di
un indirizzo di posta elettronica; 
    m) di non essere stato dimesso, per  motivi  disciplinari  o  per
inattitudine alla vita militare, da accademie,  scuole,  istituti  di
formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato; 
    n) il recapito presso il quale  si  desidera  ricevere  eventuali
comunicazioni; 
    o) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali di cui  all'art.
5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487.
Le certificazioni attestanti il possesso di tali titoli -  ovvero  le
dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti  dalla  legge  -  devono
essere presentate con le modalita' e la tempistica indicate  all'art.
5, comma 2; 
    p)  di  essere  disposto,  in  caso  di  nomina  a  ufficiale,  a
raggiungere qualsiasi sede di servizio. 
    2. Il candidato, nella domanda  di  partecipazione  al  concorso,
puo' richiedere  di  essere  sottoposto  anche  alle  seguenti  prove
facoltative: 
    a) prova di  conoscenza  di  una  lingua  straniera  scelta  tra:
francese, inglese, spagnolo e tedesco; 
    b) prova di informatica. 
    3. Gli aspiranti che concorrono per  i  posti  riservati  di  cui
all'art. 1, comma 2, lettera  a),  devono  compilare  la  domanda  di
partecipazione,  precisando,  tra  le  annotazioni  integrative,  gli
estremi e il livello del titolo in base al quale concorrono per  tali
posti  e  indicando  la  lingua  (italiana  o  tedesca)  nella  quale
intendono sostenere le previste prove scritta e orale. 
    4. Gli aspiranti che concorrono per  i  posti  riservati  di  cui
all'art. 1, comma 2, lettera  b),  devono  compilare  la  domanda  di
partecipazione,  precisando,  tra  le  annotazioni  integrative,  gli
estremi e l'autorita' che ha  attestato  il  possesso  del  requisito
richiesto. 
    5. I candidati, inoltre, devono  dichiarare,  nella  domanda,  di
essere a conoscenza delle disposizioni del bando di  concorso  e,  in
particolare, degli articoli 10, 11 e 13, concernenti, tra l'altro, il
calendario di svolgimento  della  prova  preliminare  e  della  prova
scritta nonche' le modalita' di notifica  dei  relativi  esiti  e  di
convocazione per le prove successive. 
    6. La domanda di partecipazione ha valore  di  autocertificazione
ed il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che,
in caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni  previste  dal
codice penale e dalle leggi speciali e decadra'  da  ogni  beneficio,
eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla  base  della
dichiarazione non veritiera fornita. 
    7.  Ogni  variazione   di   indirizzo   deve   essere   segnalata
direttamente e nel modo piu' celere al Centro di  reclutamento  della
Guardia di finanza, il quale non assume alcuna responsabilita'  circa
possibili  disguidi  derivanti   da   errate,   mancate   o   tardive
segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore.
Deve, infine, essere tempestivamente comunicata allo stesso Centro di
reclutamento  ogni  variazione  che  dovesse  intervenire,   concorso
durante, in relazione agli ulteriori elementi indicati nella domanda. 
                               Art. 5 
 
 
                           Documentazione 
 
 
    1. Ai fini della verifica  del  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'art. 2, il  Centro  di  reclutamento  della  Guardia  di  finanza
provvede a richiedere i seguenti atti: 
    a) rapporto sul servizio prestato, per  i  candidati  militari  o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi ed  annotarsi
dai superiori  gerarchici  cui  spetti  la  compilazione  delle  note
caratteristiche o di qualifica; 
    b) copia del libretto personale e dello stato di servizio o della
cartella personale e del foglio matricolare del candidato militare e,
per il personale di  ruolo  nelle  pubbliche  amministrazioni,  copia
integrale dello stato matricolare; 
    c) dichiarazione del casellario giudiziale. 
    2. I candidati  ammessi  alla  frequenza  del  tirocinio  di  cui
all'art. 17 devono presentare in tale sede i certificati,  rilasciati
dalle competenti autorita' su carta semplice, ovvero le dichiarazioni
sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti  il  possesso
dei requisiti che conferiscono i titoli preferenziali  stabiliti  dal
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    La documentazione presentata oltre il termine  del  tirocinio  e'
archiviata. 
    3. I candidati  utilmente  collocati  nella  graduatoria  di  cui
all'art.  23  devono  presentare  o  far  pervenire  al   Centro   di
reclutamento della Guardia di finanza, a  pena  di  decadenza,  entro
trenta giorni dalla  data  di  ammissione  al  corso  di  formazione,
domanda diretta al Ministero della difesa con cui il  candidato,  che
riveste lo status di ufficiale di  complemento,  ufficiale  in  ferma
prefissata e  ufficiale  delle  forze  di  completamento,  chiede  di
rinunciarvi per conseguire l'ammissione all'accademia  della  Guardia
di finanza in qualita' di allievo ufficiale. 
    4. I documenti, incompleti o  affetti  da  vizio  sanabile,  sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro trenta giorni dal momento della restituzione. 
                               Art. 6 
 
 
                      Commissione giudicatrice 
 
 
    1.  La  commissione  giudicatrice,  da  nominare  con  successiva
determinazione del Comandante generale della Guardia di  finanza,  e'
presieduta da un  ufficiale  generale  della  Guardia  di  finanza  e
ripartita  nelle  seguenti  sottocommissioni,  ciascuna  delle  quali
presieduta da un  ufficiale  del  Corpo  di  grado  non  inferiore  a
colonnello: 
    a) sottocommissione per la valutazione delle prove di  esame,  la
valutazione dei titoli e la formazione  della  graduatoria  unica  di
merito, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza e da due
professori,  membri.  I  professori   devono   essere   in   possesso
dell'abilitazione  all'insegnamento  negli  istituti   superiori   di
secondo grado nelle materie oggetto di esame; 
    b) sottocommissione per la visita medica preliminare,  costituita
da un ufficiale della Guardia di finanza e da tre  ufficiali  medici,
membri; 
    c)  sottocommissione  per  la  visita  medica  di  revisione  dei
candidati  giudicati  non  idonei  alla  visita  medica  preliminare,
composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali
medici (di cui uno di grado  superiore  a  quello  dei  medici  della
precedente sottocommissione o, a  parita'  di  grado,  comunque,  con
anzianita' superiore), membri; 
    d) sottocommissione per la valutazione della prova di  efficienza
fisica e per l'accertamento dell'idoneita' attitudinale dei candidati
al servizio incondizionato nel Corpo, in  qualita'  di  ufficiali  in
servizio  permanente  effettivo,  composta  da  sei  ufficiali  della
Guardia di finanza, periti selettori, membri, e, ai soli  fini  della
valutazione dei  candidati  al  termine  del  tirocinio,  da  quattro
ufficiali della Guardia di finanza,  istruttori  presso  l'accademia,
membri; 
    e) sottocommissione per la visita medica di  controllo,  composta
da un ufficiale della Guardia di finanza e da  un  ufficiale  medico,
membri; 
    f) sottocommissione  per  la  visita  medica  di  incorporamento,
composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da  un  ufficiale
medico, membri. 
    2. La sottocommissione esaminatrice delle  prove  facoltative  di
lingua straniera e di informatica e'  quella  indicata  al  comma  1,
lettera  a),  integrata  da  ufficiali  della  Guardia  di   finanza,
rispettivamente: 
    a) qualificati conoscitori della lingua stessa; 
    b) in forza al Servizio informatica del Comando generale. 
    3. Gli ufficiali  della  Guardia  di  finanza  devono  essere  in
servizio e, se fanno parte  delle  sottocommissioni  in  qualita'  di
membri, devono essere di grado non inferiore a capitano. 
    4. Per l'eventuale valutazione delle prove scritta  e  orale  dei
candidati  che  le  sosterranno  in  lingua  tedesca,  la  competente
sottocommissione e' integrata dall'ufficiale  del  Corpo  qualificato
conoscitore della lingua straniera di cui al comma 2, lettera a). 
    5. Le sottocommissioni, per i lavori  di  rispettiva  competenza,
possono  avvalersi  dell'ausilio  di  esperti  ovvero  di   personale
specializzato e tecnico. La  sottocommissione  di  cui  al  comma  1,
lettera d),  puo'  avvalersi,  altresi',  ai  fini  dell'accertamento
dell'idoneita'  attitudinale  e  della  valutazione  al  termine  del
tirocinio, dell'ausilio di: 
    a) psicologi; 
    b) ufficiali del Corpo cui demandare,  in  qualita'  di  «tutor»,
l'inquadramento degli aspiranti, durante il periodo del tirocinio. 
    6. Gli atti compilati  dalle  sottocommissioni  sono  riveduti  e
controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice. 
    7.  Le  sottocommissioni  possono,  durante  lo  svolgimento  dei
lavori, avvalersi di personale di sorveglianza  all'uopo  individuato
dal  Centro  di  reclutamento  ovvero,  nel  corso   del   tirocinio,
dall'accademia. 
                               Art. 7 
 
 
                 Adempimenti delle sottocommissioni 
 
 
    1. Le sottocommissioni previste all'art. 6, comma 1, lettere  b),
c) e d), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i
componenti. 
                               Art. 8 
 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
 
    1. Con determinazione motivata del Capo del I reparto del Comando
generale della Guardia di finanza,  puo'  essere  disposta,  in  ogni
momento, l'esclusione dal concorso dei candidati non in possesso  dei
requisiti di cui all'art. 2. 
    2. Le  proposte  di  esclusione  sono  formulate  dal  Centro  di
reclutamento. 
    3. Avverso tali  esclusioni,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso: 
    a) gerarchico, al Capo di Stato  maggiore  del  Comando  generale
della Guardia di finanza, ex decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, secondo il termine di cui all'art. 2, primo comma,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; 
    b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni  previste
dagli articoli 29 e seguenti dell' allegato 1 al decreto  legislativo
2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 
                               Art. 9 
 
 
                    Documento di identificazione 
 
 
    1. Ad ogni visita o prova d'esame, i candidati devono esibire  la
carta di identita' in corso di  validita',  oppure  un  documento  di
riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato,  purche'
munito di fotografia recente. 
                               Art. 10 
 
 
       Data e modalita' di svolgimento della prova preliminare 
 
 
    1. I candidati, che abbiano presentato domanda di  partecipazione
al  concorso  e  non  abbiano  ricevuto   comunicazione   alcuna   di
esclusione,  sono  tenuti  a  presentarsi  per  sostenere  la   prova
preliminare, consistente  in  test  logico-matematici  e  in  domande
dirette ad accertare le abilita'  linguistiche,  orto-grammaticali  e
sintattiche della lingua italiana, presso la  Legione  allievi  della
Guardia di finanza, viale Europa n.  97  di  Bari  (Palese),  che  si
svolgera' a partire dall'11 marzo 2013. 
    2. Il calendario e le modalita'  di  svolgimento  della  suddetta
prova saranno resi noti, a partire dal  22  febbraio  2013,  mediante
avviso pubblicato sul sito Internet www.gdf.gov.it e presso l'Ufficio
centrale relazioni con il pubblico della Guardia  di  finanza,  viale
XXI Aprile n. 55 di Roma (numero verde: 800669666). 
    Con il medesimo avviso saranno,  altresi',  rese  note  eventuali
variazioni del periodo  e  della  sede  di  svolgimento  della  prova
preliminare. 
    3. I candidati, che non  si  presentano  nel  giorno  e  nell'ora
stabiliti  per  sostenere  la  prova  preliminare,  sono  considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso. 
    4. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica,  a
tutti gli effetti, e per tutti i candidati. 
    5. I candidati in possesso  dell'attestato  di  bilinguismo,  che
abbiano fatto richiesta, nella domanda di partecipazione al concorso,
di sostenere le previste prove scritta e  orale  in  lingua  tedesca,
possono richiedere, sul posto, l'assistenza di personale  qualificato
conoscitore della  lingua  stessa,  per  ottenere  chiarimenti  sulle
modalita' di esecuzione della prova preliminare. 
    6. Ciascun candidato deve  presentarsi  per  sostenere  la  prova
preliminare munito di una penna biro ad inchiostro nero. 
    7. Nella sede di esame non possono essere introdotti  vocabolari,
dizionari dei sinonimi e contrari, appunti,  o  altre  pubblicazioni.
Eventuali apparecchi  telefonici  e  ricetrasmittenti  devono  essere
obbligatoriamente spenti. 
    I candidati che contravvengono a tali disposizioni  sono  esclusi
dal concorso a cura della competente sottocommissione. 
    8. La banca dati da cui sono tratti i  questionari  somministrati
ai candidati sara' pubblicata sul sito Internet www.gdf.gov.it, nella
sezione relativa ai concorsi. 
    9. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della  prova
preliminare da parte dei candidati, sara': 
    a) disponibile,  sul  sito  Internet  www.gdf.gov.it,  una  mappa
dell'itinerario; 
    b) allestito un servizio di trasporto,  con  bus  navetta,  dalla
fermata «Tesoro» della metropolitana «Bari Centrale  -  Ospedale  San
Paolo» alla sede di esame e ritorno. 
    10. Allo stesso  modo,  sono  esclusi  i  candidati  che,  avendo
chiesto ed ottenuto il differimento della prova a norma dell'art. 22,
non si presentano nel giorno e nell'ora stabiliti. 
    11. La somministrazione e la revisione  dei  test  sono  eseguite
dalla sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a). 
    12. Prima dello svolgimento dei test, la sottocommissione di  cui
al comma 11 fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi  per  la
valutazione delle prove dei candidati. 
    13. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi  alla
prova scritta di cui all'art.  11,  i  candidati  classificatisi  nei
primi mille posti  della  graduatoria  stilata  ai  soli  fini  della
predetta prova. Sono, inoltre,  ammessi  i  concorrenti  che  abbiano
conseguito  lo  stesso  punteggio  del   concorrente   classificatosi
all'ultimo posto utile. I  restanti  candidati  debbono  considerarsi
esclusi dal concorso. 
    14. L'esito della prova preliminare sara' reso  noto,  a  partire
dal terzo giorno  successivo  a  quello  di  svolgimento  dell'ultima
tornata  della  predetta  prova,  con  avviso  disponibile  sul  sito
Internet www.gdf.gov.it o presso l'Ufficio centrale relazioni con  il
pubblico della Guardia di finanza, viale XXI Aprile  n.  55  di  Roma
(numero verde: 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui al comma 15. 
    15. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso: 
    a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni  previste
dagli articoli 29 e seguenti dell'allegato 1 al decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati; 
    b) straordinario al Capo dello Stato, secondo il termine  di  cui
all'art. 9, primo comma, del decreto del Presidente della  Repubblica
24 novembre 1971, n. 1199. 
                               Art. 11 
 
 
         Modalita' e data di svolgimento della prova scritta 
 
 
    1. I candidati ammessi alla prova scritta, senza attendere alcuna
convocazione, sono tenuti a presentarsi alle ore 8,00  del  giorno  8
aprile 2013, presso la Legione  allievi  della  Guardia  di  finanza,
viale Europa n. 97 di Bari (Palese). 
    2. La prova scritta, della durata  di  sei  ore,  consiste  nello
svolgimento di un  tema  di  cultura  generale,  unico  per  tutti  i
candidati,  adeguato  ai  programmi  degli  istituti  di   istruzione
secondaria di secondo grado. 
    3. Eventuali modificazioni della sede o della data di svolgimento
della prova saranno rese note con l'avviso di cui all'art. 10,  comma
14. 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti. 
                               Art. 12 
 
 
           Prescrizioni da osservare per la prova scritta 
 
 
    1. Alla sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera  a),
e ai candidati e' fatto obbligo di osservare le prescrizioni  di  cui
agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni. 
                               Art. 13 
 
 
                    Revisione della prova scritta 
 
 
    1.  La  revisione  degli  elaborati  scritti  e'  eseguita  dalla
sottocommissione indicata dall'art. 6, comma 1, lettera a). 
    2. La sottocommissione medesima assegna ad ogni tema un punto  di
merito da zero a trenta. 
    3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato  si  ottiene
sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo  tale
somma per il numero dei medesimi. 
    4. Conseguono l'idoneita' i candidati che  abbiano  riportato  il
punteggio minimo di diciotto. 
    5. L'esito della prova scritta sara' reso noto, a partire dal  10
maggio 2013, con avviso disponibile sul sito Internet  www.gdf.gov.it
o presso l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico  della  Guardia
di  finanza,  viale  XXI  Aprile  n.  55,  di  Roma  (numero   verde:
800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'art. 10. 
    6.  I  candidati  risultati  idonei  alla  prova  scritta,  senza
attendere  alcuna  convocazione,  sono  tenuti  a   presentarsi   per
l'effettuazione   dell'accertamento   dell'idoneita'    psico-fisica,
secondo il calendario e  le  modalita'  comunicati  con  il  medesimo
avviso di cui al comma 5, mentre quelli non idonei sono  esclusi  dal
concorso. 
    7. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10. 
                               Art. 14 
 
 
              Accertamento dell'idoneita' psico-fisica 
 
 
    1. L'idoneita' psico-fisica dei candidati e' accertata  da  parte
della sottocommissione indicata all'art.  6,  comma  1,  lettera  b),
mediante  visita  medica   preliminare,   comprensiva   degli   esami
specialistici, presso il Centro  di  reclutamento  via  delle  Fiamme
Gialle n. 18 - 00122 Roma/Lido di Ostia. 
    2. L'accertamento dell'idoneita' e'  eseguito  in  ragione  delle
condizioni del soggetto al momento della visita. 
    3. Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare  e',
immediatamente, comunicato all'interessato, il quale, in caso di  non
idoneita', puo', contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita
medica di revisione, fatta eccezione per i requisiti di cui  all'art.
15, commi 6, 11 e 12. La richiesta di ammissione alla  visita  medica
di   revisione   deve   essere   presentata   al   presidente   della
sottocommissione di cui al comma 1, al momento della comunicazione di
non idoneita'.  Eventuali  istanze  presentate  successivamente  sono
ritenute nulle. 
    4. La visita medica di revisione  e'  effettuata  non  prima  del
quindicesimo giorno successivo alla comunicazione  di  non  idoneita'
alla visita medica preliminare. 
    5. Il giudizio di revisione e' espresso dalla sottocommissione di
cui all'art. 6, comma 1, lettera c), e verte soltanto sulle cause che
hanno dato luogo al giudizio di  inidoneita'  della  sottocommissione
per la visita medica preliminare. 
    6. Il candidato risultato assente alla visita medica  preliminare
o di revisione, ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso. 
    7.  Il  giudizio  espresso  dalle  competenti   sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo. 
    8. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 10. 
    9. I candidati che, nel corso del corrente anno, sono gia'  stati
sottoposti,  con  esito  positivo,  all'accertamento   dell'idoneita'
psico-fisica nell'ambito di altri concorsi  per  l'accesso  al  Corpo
della guardia di finanza sono sottoposti esclusivamente  ai  seguenti
accertamenti: 
    a) visita medica generale; 
    b) esame delle urine, per la ricerca di  cataboliti  di  sostanze
stupefacenti e/o psicotrope; 
    c)  eventuali   ulteriori   visite   specialistiche   e/o   esami
strumentali e di laboratorio necessari ai  fini  della  verifica  del
possesso dei requisiti specifici previsti  per  l'accesso  al  ruolo,
ovvero ai fini di cui all'art. 15, comma 15. 
    In tali casi, per l'attribuzione  del  profilo  sanitario  e  del
giudizio definitivo,  sono  presi  in  considerazione  gli  ulteriori
accertamenti svolti nel corso dell'ultima visita medica effettuata. 
                               Art. 15 
 
 
                       Requisiti psico-fisici 
 
 
    1. Le sottocommissioni incaricate dell'accertamento dei requisiti
psico-fisici: 
    a) hanno il compito di verificare che i candidati  rientrino  nei
profili sanitari di cui al decreto ministeriale 17  maggio  2000,  n.
155, e al decreto del Comandante generale della Guardia di finanza n.
416631,  datato  15  dicembre  2003,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
    b) prima dello svolgimento dei lavori di  rispettiva  competenza,
fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione
dei candidati. 
    2. I concorrenti convocati presso il Centro di reclutamento,  per
sostenere  gli  accertamenti  dell'idoneita'   psico-fisica,   devono
presentare  la  seguente  documentazione  sanitaria,  con  data   non
anteriore a giorni sessanta: 
    a)  certificato  attestante  l'effettuazione  ed   il   risultato
dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C, sia antigeni  che
anticorpali; 
    b) certificato attestante l'esito  del  test  per  l'accertamento
della positivita' per anticorpi per HIV. 
    I certificati devono essere rilasciati da una struttura sanitaria
pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il  Servizio
sanitario nazionale; 
      c) certificato  (fac-simile  in  allegato  3),  rilasciato  dal
medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, attestante: 
    (1) lo stato di buona salute; 
    (2) la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche; 
    (3)  la   presenza/assenza   di   gravi   manifestazioni   immuno
allergiche; 
    (4) la presenza/assenza di gravi intolleranze ed idiosincrasie  a
farmaci o alimenti. 
    3. La positivita' agli accertamenti di cui al comma 2, lettere a)
e b), e la dichiarata presenza delle manifestazioni,  intolleranze  o
idiosincrasie di cui al medesimo  comma  2,  lettera  c),  comportano
l'esclusione dal concorso. 
    4. La mancata presentazione dei certificati di cui  al  comma  2,
comporta l'ammissione con riserva del candidato alle successive  fasi
concorsuali e l'esclusione dal concorso, se non presentati secondo le
modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di reclutamento. 
    5. I candidati sono sottoposti a visita: 
    a) neurologica; 
    b) psichiatrica; 
    c) otorinolaringoiatrica; 
    d) oculistica; 
    e) odontostomatologica; 
    f) ginecologica. 
    6. I candidati, all'atto della visita medica,  devono,  comunque,
avere: 
    a) statura non inferiore a m 1,68 per gli uomini; 
    b) statura non inferiore a m 1,64 per le donne; 
      c) acutezza visiva: 
    1) uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a  7/10
nell'occhio che vede meno raggiungibile con correzione non  superiore
a 4 diottrie per la miopia, 4 diottrie per l'ipermetropia, 2 diottrie
per l'astigmatismo  di  qualsiasi  segno  ed  asse,  4  diottrie  per
l'astigmatismo  ipermetropico  composto  con  lente  cilindrica   non
superiore  a  1,5  diottrie,  3  diottrie  per  l'astigmatismo  misto
(calcolato come somma del valore assoluto delle  due  correzioni),  3
diottrie per l'anisometropia  sferica  e  astigmatica  purche'  siano
presenti la fusione e la visione binoculare; 
    2) campo visivo e motilita' oculare normale; 
      d) visione binoculare; 
      e) senso cromatico normale alle matassine colorate. 
    7. I candidati con vizi visivi  devono  presentarsi  alla  visita
medica muniti delle proprie lenti correttive «a tempiali». 
    8. La rilevazione dell'entita'  visiva  per  detti  candidati  e'
effettuata con le lenti «a tempiali» e non con quelle «a contatto». 
    9. Sono causa di inidoneita' le malattie dell'occhio e  dei  suoi
annessi che possano pregiudicare la completa funzionalita' visiva. 
    10. Per quanto riguarda la funzione uditiva, sono considerati non
idonei  i  candidati  il  cui  deficit  sia  superiore  ai   seguenti
parametri: 
    a) monolaterale: 35 dB; 
    b) bilaterale: P.P.T. 20%. 
    11. Sono, inoltre, causa di inidoneita' i disturbi  della  parola
(balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve, e l'uso di
sostanze  psico-attive  e/o   la   positivita'   ai   relativi   test
tossicologici. 
    12. La dentatura deve essere in buone condizioni.  Devono  essere
presenti  almeno  ventiquattro  elementi  dentari  efficienti   nella
funzione  masticatoria;  i  denti  mancanti,  comunque,  non   devono
riguardare piu' di due coppie masticatorie contrapposte.  La  protesi
efficiente e tollerata va considerata sostitutiva del dente mancante. 
    13. Ai fini del computo del numero  minimo  di  elementi  dentari
efficienti, non sono prese in considerazione protesi mobili. 
    14. Sono, inoltre, eseguiti i seguenti esami: 
    a) dell'urina ed ematochimici; 
    b) elettrocardiografico e visita cardiologica; 
    c) test psico-clinici. 
    15. I candidati  sono,  eventualmente,  sottoposti  ad  ulteriori
visite  specialistiche  ed  esami  strumentali  e   di   laboratorio,
necessari per una migliore valutazione del quadro clinico. 
    In particolare, sono sottoposti a indagini  radiologiche  laddove
le stesse si dovessero rendere indispensabili per l'accertamento e la
valutazione di eventuali patologie non diversamente  osservabili  ne'
valutabili.  In  tal  caso,  l'interessato,  se  maggiorenne,  dovra'
sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. 
    16. I candidati che non raggiungono  i  requisiti  fisici  minimi
negli accertamenti di cui ai commi 6, 11  e  12  sono  immediatamente
dichiarati non idonei dalla competente sottocommissione. Avverso tale
giudizio, non e' ammessa visita di revisione. 
    17. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 10. 
    18. I candidati di sesso femminile devono produrre,  in  sede  di
visite mediche, un test di gravidanza di data non anteriore a  cinque
giorni dalla data di presentazione, che  escluda  la  sussistenza  di
detto stato. In assenza del referto,  la  candidata  e',  allo  scopo
sopra indicato, sottoposta al test di gravidanza presso il Centro  di
reclutamento. 
    19. Per  le  concorrenti  che,  all'atto  delle  visite  mediche,
risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei  certificati
prodotti o degli  accertamenti  svolti  in  quella  stessa  sede,  la
competente sottocommissione  non  puo'  procedere  agli  accertamenti
previsti e deve esimersi  dalla  pronuncia  del  giudizio,  ai  sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale  17  maggio  2000,  n.
155, secondo il quale lo stato di gravidanza  costituisce  temporaneo
impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare.
Tali  candidate  sono,  pertanto,  escluse  dal  concorso,  ai  sensi
dell'art. 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale,  laddove  lo
stato di temporaneo impedimento  sussista  ancora  alla  data  del  2
luglio 2013. 
                               Art. 16 
 
 
                     Prova di efficienza fisica 
 
 
    1. I  candidati  che  conseguono  l'idoneita'  agli  accertamenti
psico-fisici sono sottoposti alla prova di efficienza fisica, che  si
svolgera' presso il Centro addestrativo polifunzionale della  Guardia
di finanza di Roma (localita' Castelporziano), via Croviana n. 120. 
    2. La prova di efficienza fisica, volta ad accertare  il  livello
di preparazione atletica dei candidati, consiste in: 
    a) prove obbligatorie di salto in alto, salto in lungo, getto del
peso, corsa piana 1000 m; 
    b) prova facoltativa di corsa piana 100 m. 
    3. L'idoneita' alla prova di efficienza fisica si consegue con un
punteggio complessivo  minimo  di  otto  punti  nelle  quattro  prove
obbligatorie, come da tabella in allegato 4. 
    4.  Il  candidato  che  riporta  un  punteggio  tra  8,1   e   15
(comprensivo  dell'esito  della  prova  facoltativa)  consegue,   nel
punteggio  della   graduatoria   unica   di   merito,   le   seguenti
maggiorazioni: 
    a) da 8,1 a 9 punti 0,10; 
    b) da 9,1 a 10 punti 0,15; 
    c) da 10,1 a 11 punti 0,20; 
    d) da 11,1 a 12 punti 0,25; 
    e) da 12,1 a 13 punti 0,30; 
    f) da 13,1 a 14 punti 0,35; 
    g) da 14,1 a 15 punti 0,40. 
    5. Il mancato superamento dell'esercizio facoltativo  non  incide
sulla  gia'  conseguita   idoneita'   al   termine   degli   esercizi
obbligatori. 
    6. All'atto del sostenimento della prova di efficienza fisica,  i
candidati devono presentare alla sottocommissione di cui all'art.  6,
comma 1,  lettera  d),  un  certificato  di  idoneita'  all'attivita'
sportiva agonistica per l'atletica leggera  in  corso  di  validita',
rilasciato da medici appartenenti alla  Federazione  medico  sportivo
italiana,  ovvero  a  strutture   sanitarie   pubbliche   o   private
accreditate con il Servizio sanitario nazionale, che  esercitano,  in
tali ambiti, in qualita' di medici specializzati  in  medicina  dello
sport. 
    7. La mancata presentazione di detto certificato comporta la  non
ammissione  del  concorrente  alla  suddetta   prova   e,   pertanto,
l'esclusione dal concorso. 
    8. Ai soli fini della  effettuazione  in  piena  sicurezza  della
prova di efficienza fisica, i candidati  di  sesso  femminile  devono
produrre, in sede di convocazione alla anzidetta prova,  un  test  di
gravidanza di data non  anteriore  a  cinque  giorni  dalla  data  di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In  assenza
del referto, la candidata e', allo scopo sopra  indicato,  sottoposta
al test di gravidanza a cura dell'Amministrazione. 
    9.  Per  le  concorrenti  che  risultano  positive  al  test   di
gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli  accertamenti
svolti, il presidente della competente sottocommissione  provvede  al
differimento delle stesse ad una data posteriore  a  quella  prevista
dal calendario della prova di  efficienza  fisica  e,  comunque,  non
oltre il 22 luglio 2013. 
    10. Laddove lo stato di temporaneo  impedimento  sussista  ancora
alla data del  22  luglio  2013,  tali  candidate  sono  escluse  dal
concorso. 
    11. Il presidente della competente sottocommissione,  qualora  il
candidato: 
    a) presenti idonea certificazione medica  attestante  postumi  di
infortuni  precedentemente  subiti  o   uno   stato   di   temporanea
indisposizione; 
    b) si infortuni prima ovvero durante l'espletamento di una  delle
prove e lo faccia presente ad uno dei membri della sottocommissione, 
sentito il  medico  presente,  provvede,  con  giudizio  motivato  ed
insindacabile, all'eventuale differimento dello stesso  ad  una  data
posteriore a quella prevista dal calendario della prova di efficienza
fisica e, comunque, non oltre il 22 luglio 2013. 
    12. Prima dell'effettuazione della prova di efficienza fisica, la
sottocommissione di cui al comma 6 fissa in apposito atto  i  criteri
cui attenersi. 
    13. Ai candidati risultati idonei alla prova di efficienza fisica
e' notificata, da parte della predetta sottocommissione, la  data  di
ammissione alla frequenza del tirocinio, di cui all'art. 17, mentre i
non idonei sono esclusi dal concorso. 
    14. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 10. 
                               Art. 17 
 
 
                              Tirocinio 
 
 
    1.  I  candidati  che  conseguono  l'idoneita'  alla   prova   di
efficienza fisica sono ammessi alla frequenza del tirocinio,  che  ha
durata di diciotto giorni e si svolge, secondo il programma approvato
dal Capo del I reparto del Comando generale della Guardia di finanza,
presso  il  Centro  addestrativo  polifunzionale  della  Guardia   di
finanza, via Croviana n. 120 -  Roma  (localita'  Castelporziano),  a
decorrere dalla data indicata  all'atto  della  convocazione  di  cui
all'art. 16, comma 13. 
    2. Le aspiranti di sesso femminile, all'atto  dell'ammissione  al
tirocinio,  devono  produrre  un  test  di  gravidanza  di  data  non
anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la
sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata  e',
allo scopo sopra indicato, sottoposta al test di  gravidanza  a  cura
dell'Amministrazione. 
    3. I candidati, ammessi al tirocinio, lo compiono: 
    a) in qualita' di allievo finanziere, contraendo, dalla  data  di
presentazione, una ferma volontaria pari alla  durata  del  tirocinio
stesso; 
    b) con il grado rivestito, se militari in servizio. Durante  tale
periodo, essi sono esonerati dalle funzioni del grado e  soggetti  ai
doveri degli aspiranti di cui alla lettera a); 
    c) alle dipendenze dell'accademia della Guardia di  finanza,  che
ne curera' l'inquadramento, avvalendosi  degli  ufficiali  istruttori
componenti la sottocommissione di cui all'art. 6,  comma  1,  lettera
d), ed, eventualmente, di altri ufficiali con compiti di «tutor». 
    Nel caso in cui i candidati appartengano: 
    d) alla Guardia di finanza, sono comandati in missione, per tutta
la durata del tirocinio; 
    e) alle altre Forze armate, sono posti,  a  cura  degli  enti  di
provenienza, nella posizione di comandati o aggregati e continuano  a
percepire dagli stessi gli assegni loro spettanti; 
    f) a Forze di polizia  ad  ordinamento  civile  ovvero  al  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, sono posti,  a  cura  degli  enti  di
provenienza, in licenza secondo i rispettivi ordinamenti. 
    4. Durante il tirocinio, tutti i candidati: 
    a) usufruiscono di vitto e alloggio a spese dell'Amministrazione; 
    b) ricevono in  uso  un  corredo  ridotto.  In  particolare,  per
esigenze connesse allo svolgimento delle  attivita'  previste,  tutti
gli aspiranti indossano i capi di vestiario e i  distintivi  previsti
per l'allievo finanziere; 
    c) provvedono, in proprio, per gli indumenti ed  i  materiali  di
cui all'allegato 5; 
    d) sono tenuti ad osservare le norme disciplinari di vita interna
dell'Istituto, previste per gli allievi dell'accademia; 
    e) svolgono le seguenti attivita': 
    esercitazioni di educazione fisica; 
    addestramento formale ed altre esercitazioni tecnico-pratiche  di
carattere militare; 
    attivita' didattiche e conferenziali,  allo  scopo  di  acquisire
conoscenze di base sull'ordinamento ed i compiti istituzionali  della
Guardia di finanza, sui diritti e i doveri del militare, nonche'  sul
percorso di studi dell'allievo ufficiale del Corpo; 
    studio obbligatorio  per  la  preparazione  alle  prove  orali  e
facoltative del concorso; 
      f) sono sottoposti a: 
    visita medica di controllo; 
    accertamento dell'idoneita' attitudinale. 
    5. Gli aspiranti, in caso di mancato  superamento  di  una  delle
fasi selettive di cui al comma 4, lettera  f),  sono  dichiarati  non
idonei ed esclusi dal concorso dalle competenti sottocommissioni. 
    6. Sono parimenti esclusi dal concorso, con  provvedimento  della
sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera d), i  candidati
che: 
    a) risultino positivi al test di gravidanza, di cui al  comma  2,
sulla base dei certificati prodotti o  degli  accertamenti  svolti  a
cura dell'Amministrazione; 
    b) restino assenti dalle attivita' del tirocinio, per un  periodo
complessivamente superiore a  cinque  giorni,  qualunque  ne  sia  la
causa. Ai fini del computo dei giorni  di  assenza,  sono,  altresi',
considerati  quelli  concessi   in   sede   di   differimento   della
presentazione per la frequenza del tirocinio, a norma  dell'art.  22,
comma 1, lettera c). 
    7. I candidati che rinunciano alla frequenza del  tirocinio  sono
esclusi dal concorso. 
    8.  Nelle  more  della  formalizzazione  del   provvedimento   di
esclusione dal concorso, nei casi di cui al comma 6,  e  in  caso  di
rinuncia   alla   frequenza   del   tirocinio,   i   candidati   sono
immediatamente  messi  in  liberta'  a  cura  dell'accademia  e,   se
rientranti tra quelli di cui al comma 3: 
    a) lettera a), posti in licenza illimitata senza assegni; 
    b) lettera b), avviati ai reparti o agli enti di appartenenza. 
    9. I provvedimenti di esclusione di cui  ai  commi  5  e  6  sono
notificati  agli  interessati,  che  possono  impugnarli  secondo  le
modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10. 
    10. A seguito del  provvedimento  di  esclusione  o  di  rinuncia
durante la frequenza del tirocinio e con la medesima  decorrenza,  la
ferma contratta dai candidati di cui  al  comma  3,  lettera  a),  e'
rescissa. 
                               Art. 18 
 
 
                     Visita medica di controllo 
 
 
    1. Tutti i candidati ammessi alla frequenza del  tirocinio,  dopo
aver sottoscritto, ove previsto, la ferma volontaria di cui  all'art.
17, comma 3, lettera  a),  sono  sottoposti  alla  visita  medica  di
controllo, da parte della sottocommissione di cui all'art.  6,  comma
1, lettera e). 
    2. Prima della visita medica di  controllo,  la  sottocommissione
fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per  lo  svolgimento
degli accertamenti. 
    3. La sottocommissione puo', nell'espletamento dei propri lavori,
disporre   l'esecuzione   di   tutti   gli   accertamenti   ritenuti,
eventualmente, necessari per  una  migliore  valutazione  del  quadro
clinico dell'aspirante, inviandolo, se del caso, presso il competente
ospedale militare. 
    4. I candidati risultati idonei alla visita medica  di  controllo
sono sottoposti all'accertamento dell'idoneita' attitudinale  di  cui
all'art. 19, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso. 
    5. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10. 
                               Art. 19 
 
 
              Accertamento dell'idoneita' attitudinale 
 
 
    1. I candidati risultati idonei alla visita medica  di  controllo
sono ammessi all'accertamento dell'idoneita' attitudinale. 
    2. L'idoneita' attitudinale dei concorrenti e' accertata da parte
della sottocommissione indicata all'art.  6,  comma  1,  lettera  d),
secondo  le  modalita'  tecniche  definite  con   provvedimento   del
Comandante generale della Guardia di finanza. 
    3. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale tende a  verificare
il possesso  delle  attitudini  necessarie  per  ricoprire  il  ruolo
ambito. 
    4. Detto accertamento si articola in: 
    a) test intellettivi, per valutare le capacita' di ragionamento; 
    b) test di personalita' e questionario biografico, per  acquisire
elementi circa il carattere, le inclinazioni e le esperienze di  vita
passata e presente; 
    c) colloquio, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle
risultanze dei predetti test. 
    5.  Prima  dell'accertamento  dell'idoneita'   attitudinale   dei
candidati, la sottocommissione di cui all'art. 6,  comma  1,  lettera
d),  fissa,  in  apposito  atto,  i  criteri  cui  attenersi  per  la
valutazione degli stessi. 
    6. I  candidati  risultati  idonei  alle  fasi  dell'accertamento
attitudinale, di cui  al  comma  4,  proseguono  l'iter  concorsuale,
mentre i non idonei sono esclusi dal concorso. 
    7. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e'
notificato agli interessati, e' definitivo. 
    8. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10. 
                               Art. 20 
 
 
                Valutazione al termine del tirocinio 
 
 
    1. Nei confronti dei candidati  idonei  all'accertamento  di  cui
all'art. 19, la sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1,  lettera
d), compie una valutazione finale del tirocinio svolto. 
    2. A tal fine, la sottocommissione: 
    a) prima dell'inizio del tirocinio,  fissa  in  apposito  atto  i
criteri cui attenersi per la valutazione dello stesso; 
    b) tiene conto del rendimento globale durante l'intero periodo di
frequenza del tirocinio, con specifico riguardo alla capacita' e alla
resistenza fisica, al  comportamento  tenuto  ed  alla  idoneita'  ad
affrontare l'iter formativo quinquennale dell'accademia. 
    3. I candidati nei cui  confronti  e'  espresso  un  giudizio  di
idoneita', ai sensi del precedente comma, sono ammessi a sostenere le
prove orali, con le modalita' di cui all'art. 21, mentre i non idonei
sono esclusi dal concorso. 
    4. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10. 
                               Art. 21 
 
 
                   Prove orali e prove facoltative 
                di lingua straniera e di informatica 
 
 
    1. Le prove orali hanno luogo davanti  alla  sottocommissione  di
cui all'art. 6, comma 1, lettera a), e consistono in: 
    a) un esame di storia ed educazione civica (durata massima 15'); 
    b) un esame di geografia (durata massima 15'); 
    c) un esame di matematica (durata massima 15'), 
nei limiti del programma riportato in allegato 6. 
    2. I programmi relativi alle singole materie  sono  suddivisi  in
tesi e su due di queste, estratte a sorte, vertono gli esami. 
    3. Per ciascuna materia la sottocommissione attribuisce  ad  ogni
candidato un punto di merito da zero a trenta. 
    4. Il punto di merito di ciascuna materia si ottiene  sommando  i
punti attribuiti dai singoli esaminatori  per  la  stessa  materia  e
dividendo tale somma per il numero dei medesimi. 
    5. Conseguono l'idoneita' i candidati che  abbiano  riportato  un
punteggio minimo di diciotto in ciascuna materia. 
    6. Coloro che riportano un  punteggio,  in  almeno  una  materia,
inferiore a diciotto  sono  dichiarati  non  idonei  ed  esclusi  dal
concorso. 
    7. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10. 
    8. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta  nella  domanda  di
partecipazione ed abbia riportato l'idoneita' nelle prove  orali,  e'
sottoposto alle prove  facoltative  di  una  lingua  straniera  e  di
informatica, con le modalita' indicate in allegato 7. 
    9. L'aspirante in possesso  dell'attestato  di  bilinguismo  puo'
richiedere di sostenere la prova  di  lingua  straniera  in  inglese,
francese  o  spagnolo.  A  tal  proposito,  lo  stesso  puo'   essere
assistito, sul posto,  da  personale  qualificato  conoscitore  della
lingua tedesca, per ottenere i chiarimenti necessari sulle  modalita'
di esecuzione della prova. 
    10 Analogamente  a  quanto  previsto  nel  precedente  comma,  il
candidato in  possesso  dell'attestato  di  bilinguismo  puo'  essere
assistito, nel corso  della  prova  facoltativa  di  informatica,  da
personale qualificato conoscitore della lingua tedesca, per  ottenere
i chiarimenti necessari sulle modalita' di esecuzione della stessa. 
    11. Il giudizio sulle prove di cui al comma 8 e'  espresso  dalla
sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), integrata  a
norma del comma 2 dello stesso articolo, con le modalita' indicate al
comma 4. 
    12. La sottocommissione assegna, per ogni prova  facoltativa,  un
punto di merito da zero a trenta. Il candidato che riporta  un  punto
compreso  tra  diciotto  e  trenta  consegue,  nel  punteggio   della
graduatoria unica di merito, le seguenti maggiorazioni: 
    a) 0,25 per i voti compresi tra 18 e 22; 
    b) 0,50 per i voti compresi tra 22,1 e 26; 
    c) 0,75 per i voti superiori a 26. 
    13. Al termine di ogni  seduta,  la  competente  sottocommissione
compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del  voto
da ciascuno riportato nelle  prove  orali  ed,  eventualmente,  nelle
prove facoltative. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e  da  un
membro della  sottocommissione,  e'  affisso,  nel  medesimo  giorno,
nell'albo  della  sede  di  esame.  L'esito  delle  prove  orali  e',
comunque, notificato ad ogni candidato. 
    14. Prima dell'effettuazione delle  prove  orali  e  delle  prove
facoltative di lingua e di informatica, la sottocommissione fissa, in
apposito atto, i criteri  cui  attenersi  per  la  valutazione  delle
stesse. 
                               Art. 22 
 
 
         Mancata presentazione e differimento del candidato 
 
 
    1.   Il   candidato   che,   per    cause    non    riconducibili
all'Amministrazione che ha  indetto  il  presente  concorso,  non  si
presenta per: 
    a)  sostenere  la  prova  preliminare,  prevista  dall'art.   10,
l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, previsto dall'art. 14, la
prova di efficienza fisica, prevista dall'art. 16, e le prove  orali,
previste  dall'art.  21,  e'  considerato  rinunciatario  e,  quindi,
escluso  dal  concorso.  Compatibilmente  con  i  tempi  tecnici   di
espletamento delle  succitate  fasi  selettive,  i  presidenti  delle
sottocommissioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c) e d),
hanno facolta' -  su  istanza  dell'interessato,  esclusivamente  per
documentate cause di forza maggiore, ovvero, se militare in  servizio
della Guardia di finanza, su richiesta del reparto  di  appartenenza,
solo per  improvvise  e  improrogabili  esigenze  di  servizio  -  di
anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel  rispetto
del calendario di svolgimento delle stesse. L'istanza, inviata presso
il Centro di reclutamento della Guardia di finanza, Ufficio concorsi,
Sezione AA.UU., via delle Fiamme Gialle n. 18 -  00122  Roma/Lido  di
Ostia, deve essere anticipata, via fax, ai numeri 06/564912365 (linea
esterna) o al numero 830/2365 (linea interpolizia); 
    b)  sostenere  la  prova  scritta,  prevista  dall'art.  11,   e'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso; 
    c)  la  frequenza  del  tirocinio,  previsto  dall'art.  17,   e'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.  Eventuali
ritardi nella  presentazione,  dovuti  a  cause  di  forza  maggiore,
debitamente documentati, comunicati via fax, entro 24 ore, ai  numeri
035/4043215 begin_of_the_skype_highlighting 035/4043215 GRATIS  end_of_the_skype_highlighting o 035/4043303 begin_of_the_skype_highlighting 035/4043303 GRATIS  end_of_the_skype_highlighting, sono valutati a giudizio discrezionale  ed
insindacabile del Comandante dell'accademia, che  puo'  differire  la
presentazione  del  candidato,  purche'  il  ritardo  sia   contenuto
improrogabilmente entro  due  giorni  dall'inizio  del  tirocinio.  I
giorni di assenza maturati sono computati,  ai  sensi  dall'art.  17,
comma 6, lettera b), ai fini dell'esclusione dal concorso; 
    d) la visita medica di incorporamento, prevista dall'art. 24,  e'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.  Eventuali
ritardi nella  presentazione,  dovuti  a  cause  di  forza  maggiore,
debitamente documentati, comunicati via fax, entro 24 ore, ai  numeri
035/4043215 begin_of_the_skype_highlighting 035/4043215 GRATIS  end_of_the_skype_highlighting o 035/4043303 begin_of_the_skype_highlighting 035/4043303 GRATIS  end_of_the_skype_highlighting, sono valutati a giudizio discrezionale  ed
insindacabile  del  Comandante  dell'accademia,   che,   sentito   il
presidente  della  sottocommissione   per   la   visita   medica   di
incorporamento,  puo'  differire  la  presentazione  del   candidato,
purche' il ritardo sia contenuto improrogabilmente  entro  il  decimo
giorno dall'inizio del corso.  I  giorni  di  assenza  maturati  sono
computati ai fini della proposta di  rinvio  d'autorita'  dal  corso,
secondo le disposizioni vigenti. 
    Le decisioni assunte  in  relazione  alle  istanze  di  cui  alle
lettere a), c) e d) sono  comunicate  agli  interessati  a  cura  del
Centro di reclutamento. 
    2. I presidenti delle competenti sottocommissioni hanno  facolta'
di anticipare o posticipare la sottoposizione  di  singoli  candidati
alle fasi selettive di cui all'art. 17,  comma  4,  lettera  f),  nel
rispetto del calendario delle stesse. 
    3. Il candidato che, avendo chiesto ed ottenuto  il  differimento
delle prove non si  presenta  nel  giorno  e  nell'ora  stabiliti  e'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. 
    4. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10. 
                               Art. 23 
 
 
                             Graduatoria 
 
 
    1.  La  graduatoria  unica   di   merito   e'   compilata   dalla
sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a). 
    2. Sono iscritti nella graduatoria unica di  merito  i  candidati
che hanno conseguito  il  giudizio  di  idoneita'  a  tutte  le  fasi
concorsuali di cui all'art. 1, comma 5, ad esclusione  delle  lettere
g), h) ed i). 
    3. La graduatoria del concorso si ottiene incrementando il  punto
di merito complessivo, dato dalla somma della  media  aritmetica  dei
punti di merito ottenuti nelle prove orali e del punto ottenuto nella
prova scritta, con le eventuali maggiorazioni ottenute nella prova di
efficienza fisica e nelle prove facoltative di lingua straniera e  di
informatica. 
    4. A parita' di merito, sono osservate le norme di cui all'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,  e
quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge  16  giugno  1998,  n.
191. 
    5. La graduatoria unica di merito e' approvata con determinazione
del Comandante generale della Guardia di  finanza  e  resa  nota  con
avviso  disponibile  sul  sito  Internet  www.gdf.gov.it   e   presso
l'Ufficio  centrale  relazioni  con  il  pubblico  della  Guardia  di
finanza, viale XXI Aprile n. 55 - Roma (numero verde: 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti  i  candidati  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'art. 10. 
                               Art. 24 
 
 
      Visita medica di incorporamento e ammissione in accademia 
 
 
    1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad  assumere,
da parte dell'Autorita' di Governo,  sono  dichiarati  vincitori  del
concorso e ammessi al corso di formazione,  in  qualita'  di  allievi
ufficiali, i candidati iscritti nella graduatoria di cui all'art. 23,
nei limiti dei posti messi a concorso,  secondo  l'ordine  risultante
dalla graduatoria stessa e tenuto conto delle riserve di posti di cui
all'art. 1, comma 2, lettere a) e b), sempreche'  abbiano  conseguito
il giudizio di idoneita' alla visita medica di  incorporamento,  alla
quale sono sottoposti, prima della firma dell'atto  di  arruolamento,
da parte della sottocommissione di cui all'art. 6, comma  1,  lettera
f). 
    2.   Prima   della   visita   medica   di   incorporamento,    la
sottocommissione fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per
lo svolgimento degli accertamenti. 
    3. I candidati non idonei alla visita  medica  di  incorporamento
sono esclusi dal concorso. 
    4. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10. 
    5. I candidati, concorrenti per i posti riservati di cui all'art.
1, comma 2, lettere a) e b), non beneficiano di tale riserva  laddove
risultino, rispettivamente, privi dell'attestato di  cui  all'art.  4
del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,  n.  752,
riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria  di  secondo
grado o superiore, ovvero non appartenenti a una delle  categorie  di
cui all'art. 2151, comma 1, lettera a), del  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66. 
    6. Entro trenta giorni dall'inizio del corso, il Comando generale
della Guardia di finanza puo' dichiarare vincitori del concorso altri
candidati idonei nell'ordine della graduatoria, per  ricoprire  posti
resisi,  comunque,  disponibili  tra  i   candidati   precedentemente
dichiarati vincitori in base alle disposizioni vigenti. 
    7.  L'Amministrazione  ha  la  facolta'  di  colmare  le  vacanze
organiche che si dovessero verificare, entro la data di  approvazione
della graduatoria,  nel  limite  di  un  decimo  dei  posti  messi  a
concorso. 
    8. All'atto della loro ammissione in accademia gli  ispettori,  i
sovrintendenti ed i finanzieri del Corpo devono rinunciare  al  grado
rivestito per la durata del corso. 
    9. Gli allievi  ufficiali  ammessi  a  frequentare  il  corso  di
accademia devono sottoscrivere,  prima  dell'inizio  del  corso,  una
dichiarazione con cui assumono l'obbligo di rimanere in servizio  per
un periodo di tre anni a decorrere dalla data di inizio del corso  di
accademia. All'atto della nomina a sottotenente  hanno  l'obbligo  di
contrarre una nuova ferma  di  dieci  anni,  che  assorbe  quella  da
espletare. 
    10. Agli allievi ufficiali ammessi  a  frequentare  il  corso  di
accademia potra' essere richiesto di prestare il consenso  ad  essere
presi in considerazione ai fini di un eventuale  impiego  presso  gli
Organismi di informazione e sicurezza di  cui  alla  legge  3  agosto
2007, n. 124, ed alla verifica del possesso dei requisiti. 
                               Art. 25 
 
 
          Spese di partecipazione al concorso e concessione 
                della licenza straordinaria per esami 
 
 
    1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, durante i periodi delle
prove selettive, sono a carico degli aspiranti.  Rimangono  a  carico
dell'Amministrazione le spese  di  vitto  e  alloggio  connesse  alla
permanenza dei candidati presso il Centro addestrativo polifunzionale
della Guardia di finanza di Roma (localita' Castelporziano),  per  la
frequenza del tirocinio. 
    2. Per la partecipazione alle fasi concorsuali di cui all'art. 1,
comma  5,  ad  eccezione  delle  lettere  e)  ed  i),  ai   candidati
appartenenti al Corpo sono concesse licenze straordinarie, per  esami
militari, per i giorni strettamente necessari. La  rimanente  licenza
straordinaria per esami, fino alla concorrenza di giorni trenta, puo'
essere concessa per la preparazione agli esami orali  solo  a  coloro
che avranno conseguito il giudizio di idoneita' all'accertamento  dei
requisiti psico-fisici. Per i militari  frequentatori  di  corso,  le
assenze  maturate  per  la  fruizione  della  predetta  licenza  sono
computate  ai  fini  del  calcolo  dei  periodi  massimi  di  assenza
dall'attivita'  didattica,  oltre  i  quali  e'  disposto  il  rinvio
d'autorita' dal corso stesso, secondo le disposizioni vigenti. 
    3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano
usufruito di analoghe concessioni  per  altri  concorsi  banditi  dal
Corpo, possono beneficiare della predetta  licenza  soltanto  per  la
parte residua fino alla concorrenza di giorni trenta. 
    I militari che nello stesso anno  avessero  gia'  beneficiato  di
altre tipologie di licenza straordinaria concorrenti al  computo  del
tetto massimo di quarantacinque giorni annui possono, invece,  fruire
della anzidetta licenza soltanto  per  la  parte  residua  fino  alla
concorrenza dei citati quarantacinque giorni. Qualora il  concorrente
non si presenti alla prova orale, per cause dipendenti dalla  propria
volonta', la licenza  straordinaria  e'  computata  in  detrazione  a
quella ordinaria dell'anno in  corso  e,  se  questa  e'  stata  gia'
fruita, alla licenza ordinaria dell'anno successivo. 
    La partecipazione alle prove concorsuali deve  essere  comprovata
da apposito attestato rilasciato dalla competente sottocommissione  o
dal visto sul foglio di licenza. 
                               Art. 26 
 
 
            Trattamento economico degli allievi ufficiali 
 
 
    1. Durante  il  corso,  gli  allievi  ufficiali  percepiscono  il
trattamento economico come da norme amministrative in vigore. 
    2. Gli allievi fruiscono gratuitamente del vitto, dell'alloggio e
della   prima   vestizione,   le   cui   spese    sono    a    carico
dell'Amministrazione. 
    3. Sono, invece, a carico degli allievi le spese: 
    a) per la manutenzione del vestiario; 
    b) relative all'istruzione e, cioe',  all'acquisto  di  libri  di
testo, sinossi ed oggetti di cancelleria, limitatamente alla quota da
determinarsi con provvedimento dell'Amministrazione; 
    c) di carattere personale e straordinarie. 
    4. Gli allievi, inoltre, all'atto della loro ammissione al  corso
di  formazione  devono  essere  provvisti  del  corredo  indicato  in
allegato 5. 
                               Art. 27 
 
 
            Trattamento economico degli allievi ufficiali 
                 provenienti dai militari del Corpo 
 
 
    1. Al personale proveniente, senza soluzione di continuita',  dai
ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, qualora  gli
emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli
spettanti nella nuova posizione, e' attribuito un  assegno  personale
pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri  incrementi
stipendiali conseguenti a progressione di carriera o  a  disposizioni
normative a carattere generale. 
                               Art. 28 
 
 
                 Sito Internet ed informazioni utili 
 
 
    1. Ulteriori informazioni sul concorso  possono  essere  reperite
consultando il sito Internet del Corpo all'indirizzo www.gdf.gov.it ,
nella sezione relativa ai concorsi. 
                               Art. 29 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1,  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, i dati  personali  forniti  dai  candidati  sono
raccolti presso il Centro di reclutamento della Guardia  di  finanza,
per le finalita' concorsuali, e sono trattati presso una  banca  dati
automatizzata anche successivamente all'eventuale  instaurazione  del
rapporto di lavoro, per  le  finalita'  inerenti  alla  gestione  del
rapporto medesimo. 
    I dati personali dei militari della Guardia di finanza,  raccolti
in  sede  concorsuale,  potranno  essere  utilizzati,  a  prescindere
dall'esito della  selezione,  anche  per  la  corretta  gestione  del
rapporto di lavoro gia' instaurato. 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti  di  partecipazione.  Gli  stessi  potranno
essere   comunicati   unicamente   alle   amministrazioni   pubbliche
direttamente  interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o   alla
posizione giuridico-economica del  candidato,  nonche',  in  caso  di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale. 
    3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto di accesso
ai dati che lo riguardano, il  diritto  di  rettificare,  aggiornare,
completare o cancellare i dati  erronei,  incompleti  o  raccolti  in
termini non conformi alla legge, nonche' il  diritto  di  opporsi  al
loro trattamento per motivi legittimi. 
    4. Tali diritti possono essere fatti  valere  nei  confronti  del
Comandante del Centro di reclutamento, responsabile  del  trattamento
dei dati. Il titolare del trattamento dei  dati  e'  il  Corpo  della
guardia di finanza. 
      Roma, 20 dicembre 2012 
 
                                          Gen. C.A.: Saverio Capolupo 
                                                           Allegato 1 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
                                                           Allegato 2 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
                                                           Allegato 3 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
                                                           Allegato 4 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
                                                           Allegato 5 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
                                                           Allegato 6 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
                                                           Allegato 7 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

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