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venerdì 4 gennaio 2013

Ministero dell'interno Circ. 28-12-2012 n. 48/2012 Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di domenica 24 e lunedì 25 febbraio 2013. Elezioni regionali della Lombardia, del Lazio e del Molise, nella medesima data. Revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali. Affissione del manifesto di convocazione dei comizi. Altri adempimenti. Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale dei servizi elettorali.

Ministero dell'interno
Circ. 28-12-2012 n. 48/2012
Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di domenica 24 e lunedì 25 febbraio 2013. Elezioni regionali della Lombardia, del Lazio e del Molise, nella medesima data. Revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali. Affissione del manifesto di convocazione dei comizi. Altri adempimenti.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale dei servizi elettorali.
Circ. 28 dicembre 2012, n. 48/2012 (1).
Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di domenica 24 e lunedì 25 febbraio 2013. Elezioni regionali della Lombardia, del Lazio e del Molise, nella medesima data. Revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali. Affissione del manifesto di convocazione dei comizi. Altri adempimenti.
(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale dei servizi elettorali.



Ai
Prefetti della Repubblica


Loro sedi

Ai
Commissari del Governo nelle province autonome di Trento e Bolzano


Loro sedi

Al
Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta


Servizi di prefettura


Aosta
e, p.c.:
Alla
Regione Lombardia


Direzione centrale affari istituzionali e legislativo


Piazza Città di Lombardia, 1


Milano

Alla
Regione Lazio


Direzione enti locali e sicurezza


Area attività elettorale, supporto tecnico-legislativo e modifiche territoriali


Via R. Raimondi Garibaldi, 7


Roma

Alla
Regione Molise


Presidente della Giunta regionale del Molise


Via Genova


Campobasso





Nella Gazz. Uff. 24 dicembre 2012, n. 299, Serie Generale sono stati pubblicati il D.P.R. 22 dicembre 2012, n. 225 e D.P.R. 22 dicembre 2012, n. 226, recanti, rispettivamente, lo scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e la convocazione dei comizi elettorali per i giorni di domenica 24 febbraio e di lunedì 25 febbraio 2013.
La medesima Gazzetta Ufficiale pubblica il D.P.R. 22 dicembre 2012 e il D.P.R. 22 dicembre 2012, con i quali é stata disposta, distintamente per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, l'assegnazione del numero dei seggi spettanti rispettivamente alle circoscrizioni elettorali e alle regioni del territorio nazionale, nonché alle ripartizioni della circoscrizione Estero.
Si pregano, pertanto, le SS.LL. di voler prendere immediati contatti, nell'ambito delle rispettive Province, con i Presidenti degli organi giudiziari presso i quali si costituiscono, entro tre giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto di convocazione dei comizi, gli uffici preposti alla ricezione delle candidature e agli altri adempimenti previsti dalla legge (per la Camera dei deputati: gli Uffici centrali circoscrizionali da costituire, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 361 del 1957, presso la Corte di Appello o il Tribunale nella cui giurisdizione è il Comune capoluogo di ciascuna delle circoscrizioni indicate nella tabella A allegata al predetto D.P.R. n. 361/1957; per il Senato: gli Uffici elettorali regionali presso la Corte di Appello o il Tribunale del capoluogo di ciascuna Regione, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533; per la circoscrizione Estero: l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero, ai sensi dell'art. 7 della legge 27 dicembre 2001, n. 459).
Con decreti rispettivamente n. 47449 e n. 56527, in data 27 dicembre 2012, il Prefetto di Milano e il Prefetto di Campobasso, ciascuno nelle funzioni di rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, a norma dell'art. 10, commi 1 e 2, lett. f), della legge 5 giugno 2003, n. 131, hanno convocato, per i medesimi giorni di domenica 24 febbraio e lunedì 25 febbraio 2013, i comizi elettorali per le elezioni degli organi delle Regioni Lombardia e Molise.
Inoltre, come noto, il Presidente della Regione Lazio, con decreto n. T00420/2012 in data 22 dicembre scorso, rinnovando il precedente decreto che fissava la data delle elezioni per i giorni 10 e 11 febbraio 2013, ha convocato i comizi per le elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio per i giorni di domenica 24 febbraio e lunedì 25 febbraio 2013, in contemporaneità con lo svolgimento delle elezioni politiche.
Tanto premesso, si richiamano gli adempimenti da porre in essere e si impartiscono le disposizioni concernenti la revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali per le suddette elezioni politiche e regionali nonché l'organizzazione dei relativi procedimenti.

A) Revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali (D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni)
In vista delle anzidette consultazioni politiche e regionali, si dispone l'immediato inizio in tutti i comuni della Repubblica della revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali prescritta dall'art. 32, quarto comma, del testo unico di cui al D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.
Per la regolare esecuzione di tale revisione, i responsabili degli uffici elettorali comunali, nella veste di ufficiali elettorali, procederanno entro lunedì 7 gennaio 2013, terzo giorno antecedente quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, a cancellare i nomi degli elettori che si siano trasferiti in un altro comune.
Le comunicazioni di avvenuta cancellazione, utilizzando il modello 3-D/a allegato alla Circ. 13 aprile 2005, n. 78/2005 dovranno essere immediatamente inviate con il mezzo più rapido ed efficace, anche mediante telefax o posta elettronica certificata, dal comune di emigrazione a quello di immigrazione, per consentire a quest'ultimo l'iscrizione dei nomi degli elettori nelle proprie liste.
Il comune di emigrazione dovrà altresì indicare, ove possibile, il numero della tessera elettorale dell'elettore per facilitare gli adempimenti del comune di immigrazione, il quale è tenuto a ritirare la tessera già in possesso dell'elettore ed a conservarla nel fascicolo personale del medesimo (art. 4, comma 1, del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299).
Entro giovedì 10 gennaio 2013, quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, giorno in cui in ciascuno dei Comuni interessati allo svolgimento delle consultazioni sarà affisso il manifesto di convocazione dei comizi elettorali, i responsabili degli uffici elettorali comunali dovranno perfezionare l'iscrizione nelle proprie liste dei nomi degli elettori immigrati già cancellati da altri comuni.
Ai sensi dell'art. 32, comma sesto, del D.P.R. n. 223/1967, i comuni di emigrazione o quelli di immigrazione, dopo aver provveduto, a cura dei responsabili degli uffici elettorali, rispettivamente, a cancellare dalle liste i nomi degli elettori che abbiano trasferito la residenza in altro comune o ad iscrivere nelle liste stesse i nuovi residenti, dovranno depositare i relativi provvedimenti di cancellazione o di iscrizione nella segreteria comunale durante i primi cinque giorni del mese successivo a quello della loro adozione, dando pubblico avviso di tale deposito con manifesto del sindaco da affiggere nell'albo pretorio comunale on line e in altri luoghi pubblici.
Entro l'anzidetto termine del 10 gennaio 2013 i responsabili degli uffici elettorali comunali dovranno provvedere anche alle cancellazioni previste dall'art. 32, primo comma, numeri 2 e 3, del citato D.P.R. n. 223/1967 (perdita della cittadinanza italiana e perdita del diritto elettorale che risulti da sentenza o da altro provvedimento dell'autorità giudiziaria), nonché alle variazioni conseguenti al cambio di abitazione nell'ambito dello stesso Comune, a norma dell'art. 41 del medesimo testo unico.
Entro domenica 20 gennaio 2013, decimo giorno successivo a quello di affissione dei manifesti di convocazione dei comizi, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. n. 223/1967, i responsabili degli uffici elettorali comunali dovranno compilare un elenco in tre copie dei nomi dei cittadini che - pur essendo compresi nelle liste elettorali - nel giorno di domenica fissato per la votazione (domenica 24 febbraio 2013) non avranno compiuto il diciottesimo anno di età, trasmettendo una copia dell'elenco alla commissione elettorale circondariale per i conseguenti adempimenti sulle liste sezionali destinate alla votazione, pubblicando la seconda copia dell'elenco stesso nell'albo pretorio on line e depositando la terza copia nella segreteria del comune.
Entro venerdì 25 gennaio 2013, trentesimo giorno antecedente quello della votazione, dovranno essere apportate alle liste elettorali le variazioni di cui all'art. 32, primo comma, n. 5), del D.P.R. n. 223/1967, concernenti l'acquisto del diritto di voto per motivi diversi dal compimento della maggiore età oppure il riacquisto del diritto medesimo a seguito della cessazione di cause ostative.
Entro sabato 9 febbraio 2013, quindicesimo giorno antecedente quello della votazione, sarà provveduto, ai sensi dell'art. 32, primo comma, n. 5), del D.P.R. n. 223/1967, alla cancellazione dei nomi degli elettori deceduti.
Entro lo stesso termine di sabato 9 febbraio 2013, quindicesimo giorno antecedente quello della votazione, l'ufficiale elettorale provvederà agli adempimenti di cui al comma 5-bis dell'art. 5 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, illustrati con circolare n. 35 del 1° agosto 2012 di questa Direzione Centrale dei Servizi Elettorali nella parte concernente, in particolare, le variazioni alle liste elettorali conseguenti al ripristino di posizioni anagrafiche precedenti in caso di accertamento di dichiarazioni di cambio di residenza non veritiere.
In considerazione della sostanziale coincidenza dei termini, come innanzi richiamati, della revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali con i tempi della revisione dinamica ordinaria di cui alla circolare a carattere permanente n. 2660/L del 1° febbraio 1986 (paragrafo 118), si ritiene che gli adempimenti di tale revisione "ordinaria", in via eccezionale e in deroga alle disposizioni della anzidetta circolare, possano essere assorbiti da quelli svolti in sede "straordinaria" in vista delle elezioni politiche, le quali, ovviamente, interesseranno l'intero corpo elettorale.
Conseguentemente, anche ai fini della rilevazione statistica del corpo elettorale e delle sezioni di cui alla circolare n. 46 del 24 dicembre scorso, gli elementi informativi relativi, come da applicativo, alla "prima revisione dinamica del 2013" dovranno essere tratti da quelli della revisione dinamica straordinaria disposta con la presente circolare.
Si richiama inoltre l'attenzione sulla necessità di adempiere alla prescrizione di cui all'art. 23 del D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, concernente l'apposita annotazione, da apporre sulla lista sezionale a fianco dei nominativi degli elettori che possono votare solo per l'elezione della Camera dei deputati. A tale adempimento l'ufficiale elettorale dovrà provvedere entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione dei comizi, quindi entro martedì 8 gennaio 2013. Analoga annotazione sarà effettuata, da parte della Commissione elettorale circondariale (in base all'elenco immediatamente trasmesso a cura del Sindaco) sull'esemplare della lista destinata all'ufficio elettorale di sezione.
Le SS.LL., nel comunicare le presenti disposizioni ai Comuni delle rispettive province e ai Presidenti delle Commissioni elettorali circondariali, vorranno altresì vigilare affinché gli ufficiali elettorali dei Comuni provvedano agli anzidetti adempimenti relativi alla revisione delle liste elettorali con la massima regolarità e speditezza, raccomandando che le cancellazioni per emigrazione vengano sospese in ogni caso al suindicato giorno di lunedì 7 gennaio 2013, in modo da evitare che gli elettori possano essere privati del diritto di voto.
Si fa riserva di ulteriori specifiche istruzioni concernenti adempimenti aggiuntivi alla revisione delle liste elettorali in applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari sul voto per corrispondenza dei cittadini italiani residenti all'estero.

B) Affissione del manifesto di convocazione dei comizi per le elezioni politiche (art. 11, quarto comma, del D.P.R. n. 361/1957)
Il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, e quindi giovedì 10 gennaio 2013, a cura dei Sindaci dei comuni, dovrà essere affisso all'albo pretorio on line e in altri luoghi pubblici il manifesto di convocazione dei comizi elettorali.
Il formato cartaceo del manifesto verrà stampato in un unico tipo a firma del sindaco e inviato a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e sarà completato dai comuni con l'aggiunta, nella parte finale del manifesto, della denominazione del comune (da inserire prima della data prestampata) e del cognome del sindaco, da inserire nello spazio appositamente dedicato.
Sarà inoltre spedito via mail, da questa Direzione Centrale, lo stesso manifesto di convocazione dei comizi elettorali nel formato "pdf" compilabile, predisposto in due versioni (una a firma del sindaco, l'altra da utilizzare nel caso in cui, in seno all'amministrazione comunale, sia in carica un organo di governo diverso dal sindaco che, all'interno dell'amministrazione comunale, ha il potere di sottoscrivere il manifesto; per esempio: il vicesindaco, il commissario prefettizio, il commissario regionale, il commissario straordinario, la commissione straordinaria). Tale formato "pdf" dovrà essere inserito dai comuni nei rispettivi albi pretori on line ai sensi dell'art. 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69, che, come noto, ha effetto di pubblicità legale.
Le SS.LL. vorranno dare assicurazione in ordine all'avvenuto, tempestivo adempimento in tutti i Comuni della Provincia preferibilmente all'indirizzo della messaggistica certificata di questa Direzione Centrale.

C) Affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali e di assegnazione dei seggi alle circoscrizioni per le elezioni regionali (art. 3, quinto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108)
Salvo che sia diversamente stabilito dalle rispettive leggi regionali, giovedì 10 gennaio 2013 (45° giorno antecedente quello della votazione) a cura dei sindaci di tutti i comuni delle regioni interessate vengono contestualmente affissi nell'albo pretorio on-line, uno accanto all'altro e in altri luoghi pubblici, due manifesti a firma del sindaco o di altro organo di governo con potere di sottoscrivere il manifesto:
a) il manifesto con cui viene dato annuncio dell'avvenuta convocazione dei comizi elettorali;
b) il manifesto di assegnazione dei seggi consiliari spettanti alle circoscrizioni elettorali della regione.
Si fa riserva di trasmettere i modelli dei predetti manifesti.

D) Termini e modalità di esercizio dell'opzione degli elettori residenti all'estero per il voto in Italia
Per le elezioni politiche, come noto, trovano applicazioni le modalità di voto per corrispondenza degli elettori residenti all'estero di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459 e al D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104.
Tale normativa, nel prevedere la modalità di voto per corrispondenza da parte degli elettori italiani residenti fuori dal territorio nazionale, fa comunque salva la possibilità dei medesimi elettori di optare per il voto in Italia, in favore di candidati della circoscrizione nella quale è ricompreso il proprio comune d'iscrizione nelle liste elettorali.
Si rammentano, pertanto, le modalità e il termine ultimo entro cui l'elettore residente all'estero potrà esercitare l'eventuale opzione con riferimento alle prossime elezioni politiche.
L'opzione è valida solo per una consultazione elettorale. Conseguentemente la scelta di votare in Italia eventualmente espressa in occasione di precedenti consultazioni ha esaurito ogni efficacia.
Il suddetto diritto, ove non sia stato già esercitato nell'anno 2012 con espresso riferimento alle prossime elezioni politiche, può essere esercitato entro il decimo giorno successivo all'indizione delle elezioni e cioè entro giovedì 3 gennaio 2013, anche utilizzando il modello allegato alla presente circolare, che dovrà pervenire all'Ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza, per posta o mediante consegna a mano, entro il suddetto termine.
Qualora l'opzione venga inviata per posta, l'elettore ha l'onere di accertare la ricezione, da parte dell'Ufficio consolare, entro il termine prescritto.
L'opzione può essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio.
Il Ministero degli Affari Esteri sta attuando - attraverso i canali diplomatico/consolari - la campagna d'informazione all'estero prevista dalla legge n. 459 del 2001, al fine di portare a conoscenza degli elettori i contenuti della legge medesima e in particolare, i termini previsti per la suddetta opzione.
Nell'intento di divulgare ulteriormente le suddette informazioni anche sul territorio nazionale, sì da renderne edotti anche i connazionali residenti all'estero che si trovassero temporaneamente in Italia, si pregano le SS.LL. di voler dare notizia di quanto sopra, nei modi più opportuni e con ogni tempestività, anche attraverso i mezzi locali di informazione.
Le SS.LL. vorranno altresì far conoscere l'allegato modello predisposto dal Ministero degli Affari Esteri, che potrà comunque essere reperito dai nostri connazionali residenti all'estero presso i consolati, i patronati, le associazioni, i "Comites" oppure in via informatica sul sito del predetto Ministero www.esteri.it > Farnesina > Elezioni politiche 2013 < Approfondimenti, o su quello del proprio Ufficio consolare.
Si pregano, inoltre, le SS.LL. di voler portare quanto sopra all'immediata conoscenza dei sindaci e dei segretari comunali della rispettiva provincia, affinché provvedano, a loro volta, a darne la più ampia diffusione in sede locale con ogni mezzo utile.

E) Orari di apertura degli uffici comunali per il rilascio dei certificati d'iscrizione nelle liste elettorali per la presentazione delle liste di candidati alle elezioni politiche
Allo scopo di garantire l'immediato rilascio delle certificazioni inerenti la presentazione, presso gli uffici centrali circoscrizionali e uffici elettorali regionali, delle liste per le elezioni politiche, gli uffici comunali dovranno restare aperti ininterrottamente nei giorni di domenica 20 gennaio e lunedì 21 gennaio 2013 per la presentazione delle candidature (e quindi dalle ore otto alle ore venti di domenica 20 gennaio 2013 e dalle ore otto alle ore venti di lunedì 21 gennaio 2013); gli stessi uffici dovranno, altresì, rimanere aperti nei giorni immediatamente precedenti, ovverosia giovedì 17, venerdì 18 e sabato 19 gennaio 2013, anche nelle ore pomeridiane. Gli orari devono essere pubblicizzati mediante avvisi chiaramente visibili e posti in opportuno risalto anche quando gli uffici comunali siano chiusi.
Si ricorda che i certificati elettorali dovranno essere rilasciati entro 24 ore dalla loro richiesta.
Per gli ulteriori adempimenti relativi alla presentazione delle liste si rinvia alle pubblicazioni di questa Direzione Centrale nn. 2 e 3 ("Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature" rispettivamente per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica).

F) Prolungamento degli orari di apertura degli uffici comunali interessati anche alle elezioni regionali nei venti giorni che precedono il termine d'inizio della presentazione delle candidature
Inoltre nei comuni ove si svolgeranno anche le elezioni regionali, salvo che sia diversamente stabilito dalla legislazione regionale, si osserverà un ulteriore prolungamento dell'orario di apertura degli uffici comunali, (come previsto dall'art. 1, comma 4, della legge 23 febbraio 1995, n. 43), salvo che sia diversamente stabilito dalla legislazione regionale; nei venti giorni che precedono il termine di presentazione delle liste dei candidati per dette elezioni - cioè da sabato 5 gennaio sino a giovedì 24 gennaio 2013 (le liste si presentano venerdì 25 dalle ore otto alle ore venti e sabato 26 dalle ore otto alle ore dodici) gli uffici dei predetti comuni devono rimanere aperti dal lunedì al venerdì per non meno di dieci ore al giorno nonché per il sabato e la domenica per non meno di otto ore; i predetti orari sono dimezzati per i comuni con popolazione inferiore ai tremila abitanti, tranne che nei giorni di giovedì 17, venerdì 18 e sabato 19 gennaio 2013, giorni in cui gli uffici di tutti i comuni dovranno rimanere comunque aperti anche nelle ore pomeridiane, attese le esigenze connesse alle elezioni politiche, come specificato alla lettera d).

G) Autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste e delle candidature
L'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, attribuisce ai pubblici ufficiali ivi espressamente previsti la competenza ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori delle liste e candidature.
Al riguardo, si rammenta che il Ministero della Giustizia ha espresso il parere secondo il quale i predetti pubblici ufficiali dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari.
Si ricorda che i segretari comunali oppure i funzionari incaricati dal sindaco o dal presidente della provincia possono svolgere le loro prestazioni all'interno del proprio ufficio, nel rispetto dei normali orari ed, ove occorra, degli orari di lavoro straordinario consentiti dalla legge.
Tuttavia, si ritiene che rientri nell'ambito dell'autonomia organizzativa dei comuni autorizzare l'espletamento delle citate funzioni di autenticazione anche in proprietà comunali situate all'esterno della residenza municipale od anche in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico, purché all'interno del territorio comunale.
Per quanto concerne il potere di autenticazione demandato dal citato art. 14 anche ai consiglieri provinciali e comunali che comunichino la propria disponibilità rispettivamente al presidente della provincia e al sindaco, si fa presente che tale potere, non essendo stato espressamente limitato dalla legge, può essere esercitato dai consiglieri in carica anche se candidati alle prossime consultazioni elettorali.
Si raccomanda in particolare che, nell'espletamento delle suddette funzioni, tutti i pubblici ufficiali autenticanti adottino ogni misura organizzativa idonea ad assicurare pienamente la più assoluta parità di trattamento nei confronti di tutte le forze politiche che intendono partecipare alla competizione: ciò risulta fondamentale al fine di garantire il godimento più diffuso dell'elettorato passivo costituzionalmente tutelato.
Per quanto concerne le modalità di autenticazione, si precisa che le stesse sono quelle contenute nell'art. 21, comma 2 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

H) Inapplicabilità in materia elettorale dei principi di semplificazione amministrativa ed autocertificazione
Per quanto riguarda la documentazione da produrre a corredo della presentazione delle candidature, ferme restando le indicazioni fornite con Circ. n. 5 del 1° marzo 2012, si ribadisce che non si ritengono applicabili al procedimento elettorale i principi di semplificazione introdotti in materia di documentazione amministrativa, da ultimo con legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012).
Deve pertanto ritenersi che trovi tuttora applicazione l'orientamento del Consiglio di Stato espresso con parere n. 283/00 - Sezione Prima - del 13 dicembre 2000, peraltro sinteticamente riassunto al punto 2 della circolare n. 9 del 2011. In tal senso, tra l'altro, si segnala la recente sentenza del Consiglio di Stato - Sezione Quinta - n. 2178 del 16 aprile 2012.


Le SS.LL. vorranno dare immediata notizia dei contenuti e degli adempimenti di cui alla presente circolare ai Sindaci, ai Segretari comunali, ai Presidenti delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali della Provincia e agli altri soggetti coinvolti affinché siano assicurate la tempestività e la massima precisione delle operazioni ad essi demandate, esercitando inoltre una particolare vigilanza a mezzo degli uffici elettorali provinciali affinché venga data esatta e puntuale osservanza a tutti i complessi adempimenti sopraindicati.
Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione, preferibilmente all'indirizzo della messaggistica certificata di questa Direzione Centrale.


Il Capo dipartimento
Pansa

Allegato


Modulo di opzione per l'esercizio del diritto di voto in Italia in occasione delle elezioni politiche 2013


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D.P.R. 22 dicembre 2012, n. 225
D.P.R. 22 dicembre 2012, n. 226
D.P.R. 22 dicembre 2012
D.P.R. 22 dicembre 2012
D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 13
D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, art. 7
D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, art. 32
D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 11
L. 17 febbraio 1968, n. 108, art. 3
L. 27 dicembre 2001, n. 459
D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104
L. 21 marzo 1990, n. 53, art. 14
L. 12 novembre 2011, n. 183


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