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venerdì 4 gennaio 2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 2a Serie speciale - n. 1 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1012/2012 DELLA COMMISSIONE del 5 novembre 2012 che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento (CE) n. 1251/2008 per quanto riguarda l'elenco delle specie vettrici, le condizioni di polizia sanitaria e le condizioni di certificazione concernenti la sindrome ulcerativa epizootica e per quanto riguarda l'inserimento della Thailandia nell'elenco dei paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni di determinati pesci e prodotti della pesca verso l'Unione



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3-1-2013 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 2a Serie speciale - n. 1
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1012/2012 DELLA COMMISSIONE
del 5 novembre 2012
che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento (CE) n. 1251/2008 per quanto
riguarda l'elenco delle specie vettrici, le condizioni di polizia sanitaria e le condizioni di
certificazione concernenti la sindrome ulcerativa epizootica e per quanto riguarda l'inserimento
della Thailandia nell'elenco dei paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni di
determinati pesci e prodotti della pesca verso l'Unione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche
in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ( 1 ),
in particolare l'articolo 9, secondo comma,
visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche
per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di
origine animale destinati al consumo umano ( 2 ), in particolare
l'articolo 16, secondo comma,
vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre
2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili
alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché
alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle
misure di lotta contro tali malattie ( 3 ), in particolare l'articolo 17,
paragrafo 2, gli articoli 22 e 25 e l'articolo 61, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione,
del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione
relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n.
853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione
di controlli ufficiali a norma dei regolamenti
del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n.
854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento
(CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n.
854/2004 ( 4 ) stabilisce i modelli di certificati sanitari per
le importazioni nell'Unione di determinati animali acquatici
e di prodotti di origine animale destinati al consumo
umano.
(2) Il modello di certificato sanitario per le importazioni dei
prodotti della pesca destinati al consumo umano figurante
nell'appendice IV dell'allegato VI del regolamento
(CE) n. 2074/2005 contiene un attestato sanitario relativo
alle prescrizioni per le specie sensibili ad alcune
malattie elencate nell'allegato IV, parte II, della direttiva
2006/88/CE, tra cui la sindrome ulcerativa epizootica.
(3) Il regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione,
del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione
della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni
e le certificazioni necessarie per l'immissione sul
mercato e l'importazione nella Comunità di animali d'acquacoltura
e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco
di specie vettrici ( 5 ) fissa le condizioni di polizia sanitaria
e le prescrizioni di certificazione per l'importazione nell'Unione
di animali d'acquacoltura e dei relativi prodotti.
(4) L'allegato I del regolamento (CE) n. 1251/2008 contiene
un elenco di specie vettrici delle malattie menzionate
nell'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE. Le
specie vettrici della sindrome ulcerativa epizootica sono
attualmente comprese in tale elenco.
(5) L'allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008 contiene,
tra l'altro, l'elenco di paesi terzi, territori, zone o
compartimenti da cui è consentita l'importazione nell'Unione
di pesci ornamentali sensibili a una o più malattie
di cui all'allegato IV della direttiva 2006/88/CE e
destinati agli impianti ornamentali chiusi.
(6) L'India e il Vietnam sono indicati in detto allegato come
paesi tenuti ad applicare alle importazioni di specie di
pesci sensibili alla sindrome ulcerativa epizootica disposizioni
specifiche di polizia sanitaria volte ad eliminare i
( 1 rischi di tale malattia. ) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.
( 2 ) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.
( 3 ) GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.
( 4 ) GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27.

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