Ministero dell'interno
Circ. 24-12-2012 n. 17909
Riparto dei proventi per violazioni al Codice della strada.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per gli uffici territoriali del Governo e per le autonomie locali.
Circ. 24 dicembre 2012, n. 17909 (1).
Riparto dei proventi per violazioni al Codice della strada.
(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per gli uffici territoriali del Governo e per le autonomie locali.
Le norme sulla circolazione stradale che disciplinano i criteri di riparto dei proventi in oggetto - ed individuano specifiche modalità di destinazione degli stessi - sono alla costante attenzione dei soggetti istituzionali chiamati a concorrere alla realizzazione delle finalità previste dal legislatore.
In via di principio, la suddivisione degli introiti in questione tra le varie amministrazioni ed enti pubblici è disciplinata dall'art. 208 del Codice della strada.
Per quanto concerne gli enti locali, assume particolare rilievo l'art. 142 del Codice, relativamente al quale sono intervenuti dapprima l'art. 25 della legge n. 120/2010 con l'aggiunta del comma 12-quater e successivamente l'art. 4-ter del D.L. n. 16/2012, convertito dalla legge n. 44 del 2012.
L'art. 25 citato, inoltre, prevede l'adozione di un decreto attuativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, i cui contenuti sono dettagliatamente individuati dalla norma, come precisato in prosieguo.
L' art. 4-ter del D.L. n. 16/2012 dispone che ciascun ente locale è tenuto, "entro il 31 maggio di ogni anno", a trasmettere "in via informatica" al Ministero delle infrastrutture e trasporti ed a questo Ministero una relazione in cui sono indicati l'ammontare complessivo dei proventi spettanti all'ente stesso ai sensi del comma 1 dell'art. 208 (accertamento delle violazioni da parte di funzionari ed agenti dell'ente locale) e del comma 12-bis dell'art. 142 (proventi per violazioni dei limiti di velocità accertati attraverso l'impiego di determinati congegni di rilevamento, spettanti nella misura del 50% all'ente proprietario della strada e dell'altro 50% all'ente da cui dipende l'organo accertatore).
Finalità della relazione è dare atto, a consuntivo di ciascun anno, sia dell'ammontare complessivo sia delle modalità di impiego dei proventi annualmente incassati dai singoli enti, secondo quanto previsto dal comma 12-ter dell'art. 142 - interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade, potenziamento delle attività di controllo etc.
La mancata trasmissione della relazione o l'utilizzo dei proventi in maniera difforme dalle disposizioni di legge comporta la decurtazione degli stessi nella misura del 90% e, in aggiunta, tali inadempimenti rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.
Tanto premesso, i contenuti dell'emanando decreto interministeriale sopra accennato attengono, in particolare:
a) al modello di relazione di cui al comma 12-quater dell'art. 142 citato;
b) alle modalità di trasmissione in via informatica di tale modello, nonché alle modalità di versamento dei proventi di cui al comma 12-bis dello stesso art. 142;
c) alle modalità di collocazione ed uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo finalizzati al rilevamento a distanza della violazione del ripetuto art. 142.
Ciò posto, va evidenziato che, secondo quanto previsto dal menzionato comma 16 dell'art. 4-ter del D.L. n. 16/2012, convertito nella legge n. 44/2012, l'eventuale mancata emanazione del decreto interministeriale non preclude l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'art. 142 Codice della strada che entrano automaticamente in vigore.
L'automatismo introdotto dalla norma da ultimo citata induce a ritenere che gli enti inadempienti all'obbligo dell'invio della relazione prevista dal comma 12-quater dell'art. 142 siano, comunque, soggetti all'abbattimento del 90% sui proventi acquisiti pur non essendo stato emanato il decreto di cui trattasi.
A tale ultimo proposito giova, tuttavia, rilevare che è ancora vigente la previsione del comma 3 dell'art. 25 della legge n. 120/2010 secondo cui i commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'art. 142 si applicano "a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo all'approvazione del decreto di cui al comma 2". A fronte dell'asistematicità del dato normativo, rimane ineludibile l'obbligo per gli enti locali di destinare i proventi di cui in argomento secondo le previsioni di legge.
Per le considerazioni che precedono, vorranno le SS.LL. richiamare la responsabile attenzione degli organi di vertice degli enti locali a che, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione, provvedano di conseguenza.
Il Capo dipartimento
Pansa
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 142
L. 29 luglio 2010, n. 120, art. 25
D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 4-ter
Circ. 24-12-2012 n. 17909
Riparto dei proventi per violazioni al Codice della strada.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per gli uffici territoriali del Governo e per le autonomie locali.
Circ. 24 dicembre 2012, n. 17909 (1).
Riparto dei proventi per violazioni al Codice della strada.
(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per gli uffici territoriali del Governo e per le autonomie locali.
Le norme sulla circolazione stradale che disciplinano i criteri di riparto dei proventi in oggetto - ed individuano specifiche modalità di destinazione degli stessi - sono alla costante attenzione dei soggetti istituzionali chiamati a concorrere alla realizzazione delle finalità previste dal legislatore.
In via di principio, la suddivisione degli introiti in questione tra le varie amministrazioni ed enti pubblici è disciplinata dall'art. 208 del Codice della strada.
Per quanto concerne gli enti locali, assume particolare rilievo l'art. 142 del Codice, relativamente al quale sono intervenuti dapprima l'art. 25 della legge n. 120/2010 con l'aggiunta del comma 12-quater e successivamente l'art. 4-ter del D.L. n. 16/2012, convertito dalla legge n. 44 del 2012.
L'art. 25 citato, inoltre, prevede l'adozione di un decreto attuativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, i cui contenuti sono dettagliatamente individuati dalla norma, come precisato in prosieguo.
L' art. 4-ter del D.L. n. 16/2012 dispone che ciascun ente locale è tenuto, "entro il 31 maggio di ogni anno", a trasmettere "in via informatica" al Ministero delle infrastrutture e trasporti ed a questo Ministero una relazione in cui sono indicati l'ammontare complessivo dei proventi spettanti all'ente stesso ai sensi del comma 1 dell'art. 208 (accertamento delle violazioni da parte di funzionari ed agenti dell'ente locale) e del comma 12-bis dell'art. 142 (proventi per violazioni dei limiti di velocità accertati attraverso l'impiego di determinati congegni di rilevamento, spettanti nella misura del 50% all'ente proprietario della strada e dell'altro 50% all'ente da cui dipende l'organo accertatore).
Finalità della relazione è dare atto, a consuntivo di ciascun anno, sia dell'ammontare complessivo sia delle modalità di impiego dei proventi annualmente incassati dai singoli enti, secondo quanto previsto dal comma 12-ter dell'art. 142 - interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade, potenziamento delle attività di controllo etc.
La mancata trasmissione della relazione o l'utilizzo dei proventi in maniera difforme dalle disposizioni di legge comporta la decurtazione degli stessi nella misura del 90% e, in aggiunta, tali inadempimenti rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.
Tanto premesso, i contenuti dell'emanando decreto interministeriale sopra accennato attengono, in particolare:
a) al modello di relazione di cui al comma 12-quater dell'art. 142 citato;
b) alle modalità di trasmissione in via informatica di tale modello, nonché alle modalità di versamento dei proventi di cui al comma 12-bis dello stesso art. 142;
c) alle modalità di collocazione ed uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo finalizzati al rilevamento a distanza della violazione del ripetuto art. 142.
Ciò posto, va evidenziato che, secondo quanto previsto dal menzionato comma 16 dell'art. 4-ter del D.L. n. 16/2012, convertito nella legge n. 44/2012, l'eventuale mancata emanazione del decreto interministeriale non preclude l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'art. 142 Codice della strada che entrano automaticamente in vigore.
L'automatismo introdotto dalla norma da ultimo citata induce a ritenere che gli enti inadempienti all'obbligo dell'invio della relazione prevista dal comma 12-quater dell'art. 142 siano, comunque, soggetti all'abbattimento del 90% sui proventi acquisiti pur non essendo stato emanato il decreto di cui trattasi.
A tale ultimo proposito giova, tuttavia, rilevare che è ancora vigente la previsione del comma 3 dell'art. 25 della legge n. 120/2010 secondo cui i commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'art. 142 si applicano "a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo all'approvazione del decreto di cui al comma 2". A fronte dell'asistematicità del dato normativo, rimane ineludibile l'obbligo per gli enti locali di destinare i proventi di cui in argomento secondo le previsioni di legge.
Per le considerazioni che precedono, vorranno le SS.LL. richiamare la responsabile attenzione degli organi di vertice degli enti locali a che, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione, provvedano di conseguenza.
Il Capo dipartimento
Pansa
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 142
L. 29 luglio 2010, n. 120, art. 25
D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 4-ter
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