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venerdì 4 gennaio 2013

DECRETO 20 dicembre 2012 Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi. (12A13668)




DECRETO 20 dicembre 2012  
Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di  protezione
attiva contro  l'incendio  installati  nelle  attivita'  soggette  ai
controlli di prevenzione incendi. (12A13668) 
 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto il Regolamento del Parlamento europeo e del consiglio  del  9
marzo  2011,  n.  305,  che  fissa  condizioni  armonizzate  per   la
commercializzazione dei prodotti  da  costruzione  e  che  abroga  la
direttiva 89/106/CEE del Consiglio; 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma dell'art. 11  della
legge 29 luglio 2003, n. 229»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante
«Attuazione dell'art. l della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro»  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577, recante «Approvazione del regolamento concernente l'espletamento
dei servizi antincendi»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n.
246, recante «Regolamento di attuazione  della  direttiva  89/106/CEE
relativa ai prodotti da costruzione», con particolare riferimento  al
requisito 2 dell'allegato «Sicurezza in caso di incendio»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151, recante «Regolamento recante  semplificazione  della  disciplina
dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art.
49,  comma  4-quater,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del  10  marzo  1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  81
del 7 aprile 1998, recante «Criteri generali di sicurezza antincendio
e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro»; 
  Visti i decreti interministeriali 5 marzo 2007 del  Ministro  delle
infrastrutture, del Ministro dello sviluppo economico e del  Ministro
dell'interno,  recanti  disposizioni  concernenti   i   sistemi,   le
installazioni e gli impianti fissi  antincendio,  i  sistemi  per  il
controllo di  fumo  e  calore  e  i  sistemi  per  la  rivelazione  e
segnalazione  d'incendio,  in   applicazione   della   direttiva   n.
89/106/CEE sui prodotti da  costruzione,  recepita  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  9   maggio   2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  117
del   22   maggio   2007,   recante   «Direttive   per   l'attuazione
dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, 22  gennaio  2008,  n.  37,  recante  «Regolamento  concernente
l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13,  lettera  a)  della
legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante riordino delle disposizioni in
materia di attivita'  di  installazione  degli  impianti  all'interno
degli edifici», e successive modificazioni; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  7   agosto   2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  201
del 29 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalita'  di
presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione
incendi e alla documentazione da  allegare,  ai  sensi  dell'art.  2,
comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto  201l,
n. 151»; 
  Ravvisata la necessita' di aggiornare le disposizioni di  sicurezza
antincendio per la progettazione, la costruzione,  l'esercizio  e  la
manutenzione degli impianti di  protezione  attiva  installati  nelle
attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi; 
  Acquisito   il   parere   favorevole    del    Comitato    centrale
tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; 
  Espletata la procedura di informazione  ai  sensi  della  direttiva
98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                              Finalita' 
 
  l. Il presente decreto disciplina la progettazione, la costruzione,
l'esercizio e la manutenzione degli  impianti  di  protezione  attiva
contro l'incendio, cosi' come definiti nella regola tecnica di cui al
successivo art. 5 e  di  seguito  denominati  «impianti»,  installati
nelle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi, qualora
previsti da specifiche regole tecniche in  materia  o  richiesti  dai
Comandi provinciali dei vigili del fuoco nell'ambito dei procedimenti
di prevenzione incendi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica l° agosto 2011, n. 151, fatto salvo quanto  stabilito  dal
successivo art. 2. 
                               Art. 2 
 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli  impianti
di cui all'art. 1 di nuova costruzione ed  a  quelli  esistenti  alla
data di entrata in vigore del presente decreto, nel caso  essi  siano
oggetto di interventi comportanti la loro modifica sostanziale, cosi'
come definita nella regola tecnica di cui al successivo art. 5. 
  2. Le disposizioni del presente decreto non si  applicano  riguardo
alla  progettazione,   alla   costruzione,   all'esercizio   e   alla
manutenzione degli impianti nelle attivita' a  rischio  di  incidente
rilevante di cui al decreto legislativo 17  agosto  1999,  n.  334  e
successive  modificazioni,   nonche'   per   la   progettazione,   la
costruzione, l'esercizio  e  la  manutenzione  degli  impianti  nelle
attivita' regolamentate dalle seguenti disposizioni: 
    a) decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1995, n. 418
recante «Regolamento concernente norme di sicurezza  antincendio  per
gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed
archivi»; 
    b) decreto del Presidente della Repubblica 24  ottobre  2003,  n.
340, recante «Regolamento recante disciplina per la  sicurezza  degli
impianti di distribuzione stradale di  G.P.L.  per  autotrazione»,  e
successive modificazioni; 
    
    c) decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali del  20
maggio 1992,  n.  569,  recante  «Regolamento  concernente  norme  di
sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a
musei, gallerie, esposizioni e mostre»; 
    d) decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 13  ottobre
1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
12 novembre 1994, n. 265 S.O. n.  142,  recante  «Approvazione  della
regola tecnica  di  prevenzione  incendi  per  la  progettazione,  la
costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di G.P.L.  in
serbatoi fini di capacita'  complessiva  superiore  a  5  m³  e/o  in
recipienti mobili di capacita' complessiva superiore a 5000 kg»; 
    e) decreto del Ministro dell'interno 18 maggio  1995,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 giugno 1995,
n. 133, recante «Approvazione della  regola  tecnica  di  prevenzione
incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio  dei  depositi
di soluzioni idroalcoliche»; 
    f) decreto del Ministro dell'interno 24 maggio  2002,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 giugno 2002,
n. 131, recante «Norme di prevenzione incendi per  la  progettazione,
costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale  di
gas naturale per autotrazione» e successive modificazioni; 
    g) decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il
Ministro delle attivita' produttive, del 14 maggio  2004,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  del  24  maggio
2004,  n.  120,  recante  «Approvazione  della  regola   tecnica   di
prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di
gas di petrolio liquefatto con capacita' complessiva non superiore  a
13 m³». 
  3. Gli impianti installati  in  attivita'  esistenti,  previsti  da
regole tecniche di  prevenzione  incendi,  possono  essere  adeguati,
laddove   consentito   da   specifiche   disposizioni    legislative,
nell'osservanza  di  quanto  prescritto   dalle   rispettive   regole
tecniche, ovvero, in  conformita'  a  quanto  previsto  dalla  regola
tecnica allegata al presente decreto. 
                               Art. 3 
 
 
                       Commercializzazione UE 
 
  1. Rientrano nel campo  di  applicazione  del  presente  decreto  i
prodotti regolamentati dalle disposizioni comunitarie applicabili  ed
a queste conformi. 
  2. Le tipologie di prodotti non contemplati dal  comma  1,  possono
essere impiegati nel campo  di  applicazione  del  presente  decreto,
purche' legalmente fabbricati o commercializzati in uno  degli  Stati
membri dell'Unione europea o in Turchia, o legalmente  fabbricati  in
uno degli Stati firmatari dell'Associazione Europea di libero scambio
(EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico  europeo
(SEE), per  l'impiego  nelle  stesse  condizioni  che  permettono  di
garantire  un  livello  di  protezione,  ai  fini   della   sicurezza
antincendio, equivalente a quello prescritto dal decreto stesso. 
                               Art. 4 
 
 
                     Obiettivi e responsabilita' 
 
  1. Gli impianti costituiscono  accorgimenti  intesi  a  ridurre  le
conseguenze  degli  incendi  a  mezzo  di  rivelazione,  segnalazione
allarme, controllo o estinzione, evacuazione di fumo e calore. A  tal
fine gli impianti sono progettati, realizzati e  mantenuti  a  regola
d'arte secondo quanto prescritto dalle  specifiche  regolamentazioni,
dalle  norme  di  buona  tecnica  e  dalle  istruzioni  fornite   dal
fabbricante. 
  2. I parametri e le caratteristiche utilizzati per la progettazione
degli impianti  sono  individuati  dai  soggetti  responsabili  della
valutazione del rischio di incendio e della progettazione. Gli enti e
i privati, responsabili delle attivita' in cui  sono  installati  gli
impianti, hanno l'obbligo di mantenere le condizioni che  sono  state
valutate per l'individuazione dei parametri e delle caratteristiche. 
                               Art. 5 
 
 
                        Disposizioni tecniche 
 
  1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 4  e'
approvata la regola tecnica allegata al presente decreto. 
                               Art. 6 
 
 
                     Abrogazioni e aggiornamenti 
 
  1. Le disposizioni di  prevenzione  incendi  in  contrasto  con  le
previsioni del presente decreto sono abrogate. 
  2. Con successivi  decreti  ministeriali  sono  recepiti  eventuali
aggiornamenti inerenti le norme tecniche citate nella regola  tecnica
allegata al presente decreto. 
                               Art. 7 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente  decreto  entra  in  vigore  il  novantesimo  giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 20 dicembre 2012 
 
                                             Il Ministro: Cancellieri 
                                                             Allegato 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

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