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venerdì 4 gennaio 2013

AUTORIZZAZIONE 13 dicembre 2012 Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte degli investigatori privati. (Autorizzazione n. 6/2012). (12A13700)




AUTORIZZAZIONE 13 dicembre 2012  
Autorizzazione al trattamento  dei  dati  sensibili  da  parte  degli
investigatori privati. (Autorizzazione n. 6/2012). (12A13700) 
 
 
 
           IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 
  In data odierna, con la partecipazione del  dott.  Antonello  Soro,
presidente, della dott.ssa  Augusta  Iannini,  vicepresidente,  della
dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della  dott.ssa  Licia  Califano,
componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  recante  il
Codice in materia di protezione dei dati personali; 
  Visto, in particolare, l'art. 4, comma  1,  lett.  d),  del  citato
Codice, il quale individua i dati sensibili; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 26,  comma  1,  del  Codice,  i
soggetti privati e gli enti pubblici  economici  possono  trattare  i
dati sensibili solo previa autorizzazione di questa Autorita' e,  ove
necessario,   con   il   consenso    scritto    degli    interessati,
nell'osservanza dei presupposti e dei limiti  stabiliti  dal  Codice,
nonche' dalla legge e dai regolamenti; 
  Visto il comma  4,  lett.  c),  del  medesimo  art.  26,  il  quale
stabilisce che i dati sensibili possono essere oggetto di trattamento
anche senza consenso, previa autorizzazione del  Garante,  quando  il
trattamento medesimo e' necessario per  svolgere  una  investigazione
difensiva ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 397  o,  comunque,
per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, sempre che
i dati siano trattati esclusivamente per  tali  finalita'  e  per  il
periodo strettamente necessario al loro perseguimento, e che,  quando
i dati siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita  sessuale
dell'interessato  il   diritto   sia   di   rango   pari   a   quello
dell'interessato, ovvero consista in un diritto della personalita'  o
in altri diritti o liberta' fondamentali; 
  Considerato che il trattamento dei dati in  questione  puo'  essere
autorizzato  dal  Garante  anche  d'ufficio  con   provvedimenti   di
carattere generale, relativi a determinate categorie di titolari o di
trattamenti (art. 40 del Codice); 
  Considerato che le  autorizzazioni  di  carattere  generale  sinora
rilasciate sono risultate uno strumento idoneo per prescrivere misure
uniformi a garanzia degli interessati, rendendo altresi' superflua la
richiesta di singoli provvedimenti  di  autorizzazione  da  parte  di
numerosi titolari del trattamento; 
  Ritenuto opportuno rilasciare nuove autorizzazioni in  sostituzione
di  quelle  in  scadenza  il  31  dicembre  2012,   armonizzando   le
prescrizioni gia' impartite alla luce dell'esperienza maturata; 
  Ritenuto  opportuno  che  anche  tali  nuove  autorizzazioni  siano
provvisorie e a tempo determinato, ai sensi dell'art.  41,  comma  5,
del Codice, e, in particolare, efficaci  per  il  periodo  di  dodici
mesi; 
  Considerata la  necessita'  di  garantire  il  rispetto  di  alcuni
principi volti a ridurre al minimo i rischi di danno  o  di  pericolo
che i trattamenti potrebbero comportare per i diritti e  le  liberta'
fondamentali,  nonche'  per  la  dignita'  delle   persone,   e,   in
particolare, per  il  diritto  alla  protezione  dei  dati  personali
sancito dall'art. 1 del Codice; 
  Considerato che  il  Garante  ha  rilasciato  un'autorizzazione  di
ordine generale relativa ai dati idonei a rivelare lo stato di salute
e la vita sessuale (n. 2/2012), anche in  riferimento  alle  predette
finalita' di ordine giudiziario; 
  Considerato che numerosi trattamenti  aventi  tali  finalita'  sono
effettuati con l'ausilio di investigatori privati, e che e'  pertanto
opportuno integrare  anche  le  prescrizioni  dell'autorizzazione  n.
2/2012 mediante un ulteriore provvedimento  di  ordine  generale  che
tenga conto dello  specifico  contesto  dell'investigazione  privata,
anche al fine  di  armonizzare  le  prescrizioni  da  impartire  alla
categoria; 
  Considerato  che  ulteriori  misure  ed  accorgimenti  sono   state
prescritte dal Garante con  il  codice  di  deontologia  e  di  buona
condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per  svolgere
investigazioni difensive emanato ai sensi  dell'art.  12  del  Codice
(deliberazione del Garante n. 60 del 6 novembre 2008, nella  Gazzetta
Ufficiale del 24 novembre 2008, n. 275); 
  Visto l'art. 167 del Codice; 
  Visto l'art. 11, comma 2, del Codice, il  quale  stabilisce  che  i
dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia  di
trattamento di dati personali non possono essere utilizzati; 
  Visti gli articoli 31 e  seguenti  del  Codice  e  il  disciplinare
tecnico di cui all'Allegato B) al medesimo  Codice  recanti  norme  e
regole sulle misure di sicurezza; 
  Visto l'art. 41 del Codice; 
  Visti  gli  articoli  42  e  seguenti  del  Codice  in  materia  di
trasferimento di dati personali all'estero; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
  Viste  le  osservazioni  dell'Ufficio  formulate   dal   segretario
generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; 
  Relatore la dott.ssa Augusta Iannini; 
 
                              Autorizza 
 
gli investigatori privati a trattare i dati sensibili di cui all'art.
4, comma 1, lett. d), del Codice, secondo le prescrizioni di  seguito
indicate. 
  Prima di iniziare o proseguire il trattamento i sistemi informativi
e i  programmi  informatici  sono  configurati  riducendo  al  minimo
l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi,  in  modo
da escluderne il  trattamento  quando  le  finalita'  perseguite  nei
singoli casi possono  essere  realizzate  mediante,  rispettivamente,
dati anonimi od opportune modalita' che  permettano  di  identificare
l'interessato solo in caso di necessita', in conformita'  all'art.  3
del Codice. 
1) Ambito di applicazione. 
  La presente autorizzazione e' rilasciata,  anche  senza  richiesta,
alle persone fisiche e giuridiche, agli  istituti,  agli  enti,  alle
associazioni  e  agli  organismi  che  esercitano   un'attivita'   di
investigazione privata autorizzata con licenza prefettizia (art.  134
del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive  modificazioni
e integrazioni). 
2) Finalita' del trattamento. 
  Il trattamento puo' essere effettuato unicamente per l'espletamento
dell'incarico  ricevuto  dai  soggetti  di  cui  al  punto  1)  e  in
particolare: 
    a) per permettere a chi conferisce uno specifico incarico di  far
valere o difendere in  sede  giudiziaria  un  proprio  diritto,  che,
quando i dati siano idonei a rivelare lo stato di salute  e  la  vita
sessuale dell'interessato, deve essere di rango  pari  a  quello  del
soggetto al quale si riferiscono i dati,  ovvero  consistente  in  un
diritto  della  personalita'  o  in  un  altro  diritto  o   liberta'
fondamentale; 
    b) su incarico di un difensore in riferimento ad un  procedimento
penale, per ricercare e individuare elementi a  favore  del  relativo
assistito da utilizzare ai soli fini dell'esercizio del diritto  alla
prova (art. 190 del codice di procedura penale  e  legge  7  dicembre
2000, n. 397). 
  Restano ferme le altre autorizzazioni generali rilasciate  ai  fini
dello  svolgimento  delle   investigazioni   in   relazione   ad   un
procedimento  penale  o  per  l'esercizio  di  un  diritto  in   sede
giudiziaria, in particolare: 
    a) nell'ambito dei rapporti di lavoro (autorizzazione n. 1/2012); 
    b) relativamente ai dati idonei a rivelare lo stato di  salute  e
la vita sessuale (autorizzazione n. 2/2012); 
    c)  da  parte  degli  organismi  di  tipo  associativo  e   delle
fondazioni (autorizzazione n. 3/2012); 
    d) da parte dei liberi professionisti iscritti in albi o  elenchi
professionali, ivi inclusi i difensori  e  i  relativi  sostituti  ed
ausiliari (autorizzazione n. 4/2012); 
    e) relativamente ai dati di carattere giudiziario (autorizzazione
n. 7/2012). 
3) Categorie di dati e interessati ai quali i dati si riferiscono. 
  Il trattamento puo' riguardare i dati sensibili di cui all'art.  4,
comma  1,  lett.  d)  del  Codice,  qualora  cio'  sia   strettamente
indispensabile per eseguire specifici incarichi conferiti  per  scopi
determinati e legittimi nell'ambito delle finalita' di cui  al  punto
1), che non possano essere adempiute mediante il trattamento di  dati
anonimi o di dati personali di natura diversa. 
  I dati devono essere  pertinenti  e  non  eccedenti  rispetto  agli
incarichi conferiti. 
4) Modalita' di trattamento. 
  Gli investigatori privati  non  possono  intraprendere  di  propria
iniziativa investigazioni, ricerche o  altre  forme  di  raccolta  di
dati. Tali attivita' possono  essere  eseguite  esclusivamente  sulla
base di un apposito incarico conferito  per  iscritto,  anche  da  un
difensore, per le esclusive finalita' di cui al punto 2). 
  L'atto di incarico deve menzionare in maniera specifica il  diritto
che si intende esercitare in sede giudiziaria, ovvero il procedimento
penale al quale l'investigazione e' collegata, nonche'  i  principali
elementi di fatto che  giustificano  l'investigazione  e  il  termine
ragionevole entro cui questa deve essere conclusa. 
  Fermi restando gli obblighi previsti dagli articoli  11  e  14  del
Codice,  nonche'  dagli  articoli  31  e  seguenti   del   Codice   e
dall'Allegato  B)  al  medesimo  Codice,  il  trattamento  dei   dati
sensibili deve essere effettuato unicamente con  operazioni,  nonche'
con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati  strettamente
indispensabili in rapporto alle finalita' di cui al punto 2). 
  L'interessato o la persona presso la quale  sono  raccolti  i  dati
deve essere informata ai sensi dell'art. 13 del  Codice,  ponendo  in
particolare  evidenza  l'identita'  e   la   qualita'   professionale
dell'investigatore, nonche' la natura  facoltativa  del  conferimento
dei dati. 
  Nel caso in cui i dati siano raccolti presso terzi,  e'  necessario
informare l'interessato e acquisire il suo consenso scritto (art. 13,
commi 1, 4 e 5 e art. 26, comma 4, del Codice), solo se i  dati  sono
trattati per un periodo superiore a  quello  strettamente  necessario
per esercitare il diritto in  sede  giudiziaria  o  per  svolgere  le
investigazioni difensive,  oppure  se  i  dati  sono  utilizzati  per
ulteriori finalita'  non  incompatibili  con  quelle  precedentemente
perseguite. 
  Il difensore o il  soggetto  che  ha  conferito  l'incarico  devono
essere informati periodicamente  dell'andamento  dell'investigazione,
anche al fine di permettere loro una valutazione tempestiva circa  le
determinazioni da adottare riguardo all'esercizio del diritto in sede
giudiziaria o al diritto alla prova. 
  L'investigatore  privato  deve  eseguire  personalmente  l'incarico
ricevuto e non puo' avvalersi di  altri  investigatori  non  indicati
nominativamente  all'atto  del  conferimento  dell'incarico,   oppure
successivamente in calce a esso qualora tale possibilita'  sia  stata
prevista nell'atto di incarico. 
  Nel caso in cui si avvalga di collaboratori interni designati quali
responsabili o incaricati del trattamento  in  conformita'  a  quanto
previsto dagli articoli 29 e 30 del Codice,  l'investigatore  privato
deve  vigilare  con  cadenza  almeno   settimanale   sulla   puntuale
osservanza delle norme di legge e delle  istruzioni  impartite.  Tali
soggetti possono avere accesso ai soli dati  strettamente  pertinenti
alla collaborazione ad essi richiesta. 
  Per  quanto  non  previsto  nella   presente   autorizzazione,   il
trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e  la  vita
sessuale  deve  essere  effettuato  nel  rispetto   delle   ulteriori
prescrizioni contenute nell'autorizzazione generale n. 2/2012 e,  per
cio' che riguarda le informazioni  relative  ai  dati  genetici,  nel
rispetto dell'autorizzazione  adottata  ai  sensi  dell'art.  90  del
Codice. 
  Il trattamento dei dati deve inoltre rispettare le prescrizioni del
codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti  di  dati
personali effettuati per svolgere investigazioni difensive emanato ai
sensi dell'art. 12 del Codice (deliberazione del Garante n. 60 del  6
novembre 2008, nella Gazzetta  Ufficiale  del 24  novembre  2008,  n.
275). 
5) Conservazione dei dati. 
  Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art.  11,  comma
1, lett. e), del Codice i dati sensibili  possono  essere  conservati
per un periodo non superiore a  quello  strettamente  necessario  per
eseguire l'incarico ricevuto. 
  A tal fine deve essere  verificata  costantemente,  anche  mediante
controlli  periodici,  la  stretta  pertinenza,   non   eccedenza   e
indispensabilita' dei  dati  rispetto  alle  finalita'  perseguite  e
all'incarico conferito. 
  Una  volta  conclusa  la  specifica  attivita'  investigativa,   il
trattamento deve cessare in  ogni  sua  forma,  fatta  eccezione  per
l'immediata comunicazione al difensore o al soggetto che ha conferito
l'incarico i quali possono consentire,  anche  in  sede  di  mandato,
l'eventuale  conservazione  temporanea  di   materiale   strettamente
personale dei soggetti che hanno curato l'attivita' svolta,  ai  soli
fini dell'eventuale dimostrazione della liceita'  e  correttezza  del
proprio operato. Se e' stato contestato il trattamento il difensore o
il  soggetto  che  ha  conferito  l'incarico  possono  anche  fornire
all'investigatore il materiale necessario per dimostrare la  liceita'
e correttezza del proprio operato, per il tempo a  cio'  strettamente
necessario. 
  La sola pendenza del  procedimento  al  quale  l'investigazione  e'
collegata, ovvero il passaggio ad altre fasi di  giudizio  in  attesa
della formazione del giudicato, non costituiscono, di per se  stessi,
una giustificazione valida per la conservazione  dei  dati  da  parte
dell'investigatore privato. 
6) Comunicazione e diffusione dei dati. 
  I dati possono essere comunicati  unicamente  al  soggetto  che  ha
conferito l'incarico. 
  I dati non possono essere  comunicati  ad  un  altro  investigatore
privato,  salvo  che  questi  sia  stato   indicato   nominativamente
nell'atto di incarico  e  la  comunicazione  sia  necessaria  per  lo
svolgimento dei compiti affidati. 
  I dati  idonei  a  rivelare  lo  stato  di  salute  possono  essere
comunicati alle autorita' competenti solo se cio' e'  necessario  per
finalita' di prevenzione, accertamento o repressione dei  reati,  con
l'osservanza delle norme che regolano la materia. 
  I dati relativi allo stato di  salute  e  alla  vita  sessuale  non
possono essere diffusi. 
7) Richieste di autorizzazione. 
  I  titolari  dei   trattamenti   che   rientrano   nell'ambito   di
applicazione  della  presente  autorizzazione  non  sono   tenuti   a
presentare  una  richiesta  di  autorizzazione  a  questa  Autorita',
qualora il trattamento che si intende effettuare  sia  conforme  alle
prescrizioni suddette. 
  Le richieste di autorizzazione pervenute o  che  perverranno  anche
successivamente alla data di  adozione  del  presente  provvedimento,
devono  intendersi  accolte  nei  termini  di  cui  al  provvedimento
medesimo. 
  Il  Garante  non   prendera'   in   considerazione   richieste   di
autorizzazione per trattamenti da  effettuarsi  in  difformita'  alle
prescrizioni  del  presente  provvedimento,  salvo  che,   ai   sensi
dell'art. 41 del Codice, il loro  accoglimento  sia  giustificato  da
circostanze del tutto particolari o  da  situazioni  eccezionali  non
considerate nella presente autorizzazione. 
8) Norme finali. 
  Restano fermi gli obblighi previsti  dalla  normativa  comunitaria,
ovvero da norme di legge o di regolamento, che stabiliscono divieti o
limiti in materia di trattamento di dati personali e, in particolare: 
    a) dagli articoli 4 (impianti e apparecchiature per finalita'  di
controllo a distanza dei lavoratori) e 8 (indagini sulle opinioni del
lavoratore o su altri fatti non rilevanti ai fini  della  valutazione
dell'attitudine professionale) della legge 20 maggio 1970, n.  300  e
dall'art. 10 (indagini sulle opinioni del  lavoratore  e  trattamenti
discriminatori) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; 
    b)  dalla  legge  5  giugno  1990,  n.   135,   in   materia   di
sieropositivita' e di infezione da HIV; 
    c) dalle norme volte a prevenire discriminazioni; 
    d) dall'art.  734-bis  del  codice  penale,  il  quale  vieta  la
divulgazione non consensuale delle generalita' o dell'immagine  della
persona offesa da atti di violenza sessuale. 
  Restano fermi, in particolare, gli obblighi  previsti  in  tema  di
liceita' e di correttezza nell'uso di strumenti o apparecchiature che
permettono la raccolta di informazioni anche sonore o visive,  ovvero
in tema di accesso a banche dati o di cognizione del contenuto  della
corrispondenza  e  di  comunicazioni  o  conversazioni   telefoniche,
telematiche o tra soggetti presenti. 
  Resta  ferma  la  facolta'  per  le  persone  fisiche  di  trattare
direttamente dati per l'esclusivo fine della  tutela  di  un  proprio
diritto in sede giudiziaria, anche nell'ambito  delle  investigazioni
relative ad un procedimento penale. In tali casi, il  Codice  non  si
applica anche se  i  dati  sono  comunicati  occasionalmente  ad  una
autorita' giudiziaria  o  a  terzi,  sempre  che  i  dati  non  siano
destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione (art. 5,
comma 3, del Codice). 
9) Efficacia temporale e disciplina transitoria. 
  La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1°  gennaio
2013 fino al 31 dicembre  2013,  salve  eventuali  modifiche  che  il
Garante ritenga  di  dover  apportare  in  conseguenza  di  eventuali
novita' normative rilevanti in materia. 
  La  presente  autorizzazione  sara'   pubblicata   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 13 dicembre 2012 
 
                         Il Presidente: Soro 
 
 
                        Il relatore: Iannini 
 
 
                    Il Segretario generale: Busia 
 

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