I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Msg. 3-1-2013 n. 159
Monitoraggio delle domande di assegno straordinario da liquidare ai sensi della deroga prevista dai commi 14 e 15 dell'art. 24 della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni. Definizione entro il 9 gennaio 2013 delle domande in deroga - decorrenze da gennaio 2012 a gennaio 2013 - Presentate dalle aziende esodanti.
Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni.
Msg. 3 gennaio 2013, n. 159 (1).
Monitoraggio delle domande di assegno straordinario da liquidare ai sensi della deroga prevista dai commi 14 e 15 dell'art. 24 della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni. Definizione entro il 9 gennaio 2013 delle domande in deroga - decorrenze da gennaio 2012 a gennaio 2013 - Presentate dalle aziende esodanti.
(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni.
Con il Msg. 19 dicembre 2012, n. 20944 pubblicato sul sito internet dell'Istituto, le Sedi territoriali sono state autorizzate a definire gli assegni straordinari di sostegno al reddito con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 2012 e il 1° gennaio 2013 finalizzati al raggiungimento del trattamento pensionistico con i requisiti previgenti il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge n. 214/2011, e successive integrazioni e modifiche.
Al riguardo, nel raccomandare l'osservanza del termine del 9 gennaio 2013 ivi indicato, si invita a dare comunicazione della liquidazione dei predetti assegni straordinari in deroga, entro la stessa data, alla casella di posta elettronica PrestazioniAtipiche.DG@inps.it indicando i dati anagrafici completi del beneficiario ed il numero di certificato della prestazione, specificando nell'oggetto "Liquidazione assegni in deroga".
Nel caso in cui non sia possibile provvedere alla liquidazione dell'assegno entro il 9 gennaio c.a. (es. se l'azienda esodante non ha comunicato l'aliquota TFR), è comunque necessario segnalare entro tale termine i dati anagrafici completi dei lavoratori interessati.
Ciò al fine di consentire alla scrivente Direzione centrale il corretto monitoraggio degli accessi ai Fondi di solidarietà di settore e la conseguente tempestiva autorizzazione delle domande di liquidazione degli assegni straordinari di sostegno del reddito in deroga con decorrenza 1° febbraio 2013 sulla base delle eventuali disponibilità residue nel plafond assegnato alla categoria.
Il Direttore generale
Nori
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 24
Msg. 3-1-2013 n. 159
Monitoraggio delle domande di assegno straordinario da liquidare ai sensi della deroga prevista dai commi 14 e 15 dell'art. 24 della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni. Definizione entro il 9 gennaio 2013 delle domande in deroga - decorrenze da gennaio 2012 a gennaio 2013 - Presentate dalle aziende esodanti.
Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni.
Msg. 3 gennaio 2013, n. 159 (1).
Monitoraggio delle domande di assegno straordinario da liquidare ai sensi della deroga prevista dai commi 14 e 15 dell'art. 24 della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni. Definizione entro il 9 gennaio 2013 delle domande in deroga - decorrenze da gennaio 2012 a gennaio 2013 - Presentate dalle aziende esodanti.
(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni.
Con il Msg. 19 dicembre 2012, n. 20944 pubblicato sul sito internet dell'Istituto, le Sedi territoriali sono state autorizzate a definire gli assegni straordinari di sostegno al reddito con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 2012 e il 1° gennaio 2013 finalizzati al raggiungimento del trattamento pensionistico con i requisiti previgenti il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge n. 214/2011, e successive integrazioni e modifiche.
Al riguardo, nel raccomandare l'osservanza del termine del 9 gennaio 2013 ivi indicato, si invita a dare comunicazione della liquidazione dei predetti assegni straordinari in deroga, entro la stessa data, alla casella di posta elettronica PrestazioniAtipiche.DG@inps.it indicando i dati anagrafici completi del beneficiario ed il numero di certificato della prestazione, specificando nell'oggetto "Liquidazione assegni in deroga".
Nel caso in cui non sia possibile provvedere alla liquidazione dell'assegno entro il 9 gennaio c.a. (es. se l'azienda esodante non ha comunicato l'aliquota TFR), è comunque necessario segnalare entro tale termine i dati anagrafici completi dei lavoratori interessati.
Ciò al fine di consentire alla scrivente Direzione centrale il corretto monitoraggio degli accessi ai Fondi di solidarietà di settore e la conseguente tempestiva autorizzazione delle domande di liquidazione degli assegni straordinari di sostegno del reddito in deroga con decorrenza 1° febbraio 2013 sulla base delle eventuali disponibilità residue nel plafond assegnato alla categoria.
Il Direttore generale
Nori
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 24
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