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venerdì 4 gennaio 2013

DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2012 , n. 235 Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilita' e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190. (13G00006)




DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2012 , n. 235  
Testo unico delle disposizioni in materia di  incandidabilita'  e  di
divieto di ricoprire cariche elettive  e  di  Governo  conseguenti  a
sentenze definitive di condanna per  delitti  non  colposi,  a  norma
dell'articolo 1, comma 63, della  legge  6  novembre  2012,  n.  190.
(13G00006) 
 
 Vigente al: 4-1-2013  
 
Capo I

Cause ostative all'assunzione e allo svolgimento delle cariche di
deputato, senatore e di membro del Parlamento europeo spettante
all'Italia

 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 1, commi 63, 64 e 65, della legge 6 novembre 2012,
n. 190, recante delega al Governo per l'adozione di  un  testo  unico
delle disposizioni in materia di incandidabilita'  e  di  divieto  di
ricoprire cariche  elettive  e  di  governo  conseguenti  a  sentenze
definitive di condanna per delitti non colposi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,  n.
361, e successive modificazioni,  recante:  «Approvazione  del  testo
unico delle leggi recanti norme per  la  elezione  della  Camera  dei
deputati»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967,  n.
223, e successive modificazioni,  recante:  «Approvazione  del  testo
unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e  per  la
tenuta e la revisione delle liste elettorali»; 
  Visto il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive
modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi  recanti  norme  per
l'elezione del Senato della Repubblica»; 
  Vista la legge  27  dicembre  2001,  n.  459,  recante  «Norme  per
l'esercizio del diritto di  voto  dei  cittadini  italiani  residenti
all'estero»; 
  Vista la legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive  modificazioni,
recante  «Elezione  dei  membri  del  Parlamento  europeo   spettanti
all'Italia»; 
  Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215; 
  Vista la disciplina in materia di incandidabilita' per  le  cariche
elettive e di governo regionali recata dall'articolo 15  della  legge
19 marzo 1990, n. 55, e  successive  modificazioni,  recante:  «Nuove
disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo  mafioso  e
di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale»; 
  Vista la disciplina in materia di incandidabilita' per  le  cariche
elettive e di governo locale  recata  dagli  articoli  58  e  59  del
decreto  legislativo  18  agosto   2000,   n.   267,   e   successive
modificazioni, recante: «Testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento
degli enti locali»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 6 dicembre 2012; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 21 dicembre 2012; 
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i
Ministri della giustizia e  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
Incandidabilita' alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato
                          della Repubblica 
 
  1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la
carica di deputato e di senatore: 
    a)  coloro  che  hanno  riportato  condanne  definitive  a   pene
superiori a due  anni  di  reclusione  per  i  delitti,  consumati  o
tentati, previsti dall'articolo  51,  commi  3-bis  e  3-quater,  del
codice di procedura penale; 
    b)  coloro  che  hanno  riportato  condanne  definitive  a   pene
superiori a due  anni  di  reclusione  per  i  delitti,  consumati  o
tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale; 
    c)  coloro  che  hanno  riportato  condanne  definitive  a   pene
superiori  a  due  anni  di  reclusione,  per  delitti  non  colposi,
consumati  o  tentati,  per  i  quali  sia  prevista  la  pena  della
reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni,  determinata  ai
sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale. 
                               Art. 2 
 
Accertamento dell'incandidabilita' in occasione delle elezioni  della
  Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 
 
  1.  L'accertamento  della  condizione  di   incandidabilita'   alle
elezioni della Camera dei deputati  e  del  Senato  della  Repubblica
comporta la cancellazione dalla lista dei candidati. 
  2. L'accertamento dell'incandidabilita'  e'  svolto,  in  occasione
della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per
la loro ammissione, dall'ufficio centrale  circoscrizionale,  per  la
Camera,  dall'ufficio  elettorale  regionale,  per   il   Senato,   e
dall'ufficio centrale per la circoscrizione estero, sulla base  delle
dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della condizione
di incandidabilita' di cui all'articolo 1, rese da ciascun  candidato
ai  sensi  dell'articolo  46  del  testo  unico  delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445.  Gli  stessi  uffici  accertano  d'ufficio  la
condizione di incandidabilita' anche sulla base di atti  o  documenti
di cui vengano comunque in  possesso  comprovanti  la  condizione  di
limitazione del diritto di elettorato passivo di cui all'articolo 1. 
  3. Per i ricorsi avverso le decisioni  di  cui  al  comma  2  trova
applicazione  l'articolo  23  del  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. 
  4. Qualora la condizione  di  incandidabilita'  sopravvenga  o  sia
accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2  e  prima
della    proclamazione    degli    eletti,     l'ufficio     centrale
circoscrizionale, per la Camera, l'ufficio elettorale regionale,  per
il  Senato,  e  l'ufficio  centrale  per  la  circoscrizione   Estero
procedono alla dichiarazione di mancata proclamazione  nei  confronti
del soggetto incandidabile. 
                               Art. 3 
 
 
Incandidabilita'  sopravvenuta  nel  corso   del   mandato   elettivo
                            parlamentare 
 
  1. Qualora una causa di  incandidabilita'  di  cui  all'articolo  1
sopravvenga o comunque sia accertata nel corso del mandato  elettivo,
la Camera di appartenenza delibera ai sensi  dell'articolo  66  della
Costituzione. A tal fine le sentenze definitive di  condanna  di  cui
all'articolo 1, emesse  nei  confronti  di  deputati  o  senatori  in
carica, sono immediatamente comunicate, a cura del pubblico ministero
presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di  procedura
penale, alla Camera di rispettiva appartenenza. 
  2. Se l'accertamento della  causa  di  incandidabilita'  interviene
nella fase di convalida degli eletti, la  Camera  interessata,  anche
nelle more della conclusione di  tale  fase,  procede  immediatamente
alla deliberazione sulla mancata convalida. 
  3.  Nel  caso  in  cui  rimanga  vacante  un  seggio,   la   Camera
interessata, in sede  di  convalida  del  subentrante,  verifica  per
quest'ultimo    l'assenza    delle    condizioni    soggettive     di
incandidabilita' di cui all'articolo 1. 
                               Art. 4 
 
 
Incandidabilita'  alla  carica  di  membro  del  Parlamento   europeo
                        spettante all'Italia 
 
  1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la
carica di membro del Parlamento europeo spettante  all'Italia  coloro
che  si  trovano  nelle  condizioni  di  incandidabilita'   stabilite
dall'articolo 1. 
                               Art. 5 
 
Accertamento ed operativita' dell'incandidabilita' in occasione delle
  elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. 
 
  1.  L'accertamento  della  condizione  di   incandidabilita'   alle
elezioni dei  membri  del  Parlamento  europeo  spettanti  all'Italia
comporta la cancellazione dalla lista dei candidati. 
  2. L'accertamento dell'incandidabilita'  e'  svolto,  in  occasione
della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per
la loro ammissione, dall'ufficio elettorale  circoscrizionale,  sulla
base delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della
condizione di incandidabilita' di cui all'articolo 1, rese da ciascun
candidato  ai  sensi  dell'articolo  46   del   testo   unico   delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n.  445.  Lo  stesso  ufficio  accerta  la  condizione
soggettiva di incandidabilita' sulla base di atti o documenti di  cui
venga comunque in possesso comprovanti la condizione  di  limitazione
del diritto di elettorato passivo di cui all'articolo 1. 
  3. Per i ricorsi avverso le decisioni  di  cui  al  comma  2  trova
applicazione l'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104. 
  4. Qualora la condizione  di  incandidabilita'  sopravvenga  o  sia
accertata  successivamente  alle  operazioni  di  cui  al  comma   2,
l'ufficio  elettorale   circoscrizionale   o   l'ufficio   elettorale
nazionale procedono alla dichiarazione di mancata  proclamazione  dei
candidati per i quali e' stata accertata l' incandidabilita'. 
  5. Qualora la condizione  di  incandidabilita'  sopravvenga  o  sia
accertata  in  epoca  successiva  alla  data  di  proclamazione,   la
condizione stessa viene rilevata dall'ufficio  elettorale  nazionale,
ai fini della relativa deliberazione di decadenza  dalla  carica.  Di
tale deliberazione, il Presidente dell'ufficio  elettorale  nazionale
da' immediata comunicazione alla segreteria del Parlamento europeo. 
  6. Le sentenze definitive di condanna di cui all'articolo 1, emesse
nei confronti di membri del Parlamento europeo spettanti  all'Italia,
sono immediatamente comunicate, a cura del pubblico ministero  presso
il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale,
all'ufficio elettorale nazionale,  ai  fini  della  dichiarazione  di
decadenza. 
Capo II

Cause ostative all'assunzione e allo svolgimento di incarichi di
Governo

                               Art. 6 
 
 
Divieto di assunzione e svolgimento di incarichi di Governo nazionale 
 
  1. Non possono ricoprire incarichi  di  governo,  come  individuati
dall'articolo 1, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 215,  coloro
che  si  trovano  nelle  condizioni  di   incandidabilita'   previste
dall'articolo 1 per le cariche di deputato e senatore. 
  2. Coloro che assumono incarichi  di  governo  hanno  l'obbligo  di
dichiarare  di  non  trovarsi   in   alcuna   delle   condizioni   di
incandidabilita' previste dall'articolo 1. 
  3. La dichiarazione di cui al comma 2 e'  rimessa  dall'interessato
alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  prima  di  assumere  le
funzioni di Presidente del Consiglio dei Ministri o di  Ministro.  La
dichiarazione e' resa al Presidente del Consiglio  dei  Ministri  dai
Vice  Ministri,  dai  Sottosegretari  di  Stato  e   dai   commissari
straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto
1988, n. 400. 
  4. Ai fini del presente articolo le sentenze definitive di condanna
di cui all'articolo 1, sono immediatamente  comunicate,  a  cura  del
pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo  665  del
codice  di  procedura  penale,  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri  e  determinano  la  decadenza  di   diritto   dall'incarico
ricoperto, dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  ovvero,  ove  la
decadenza riguardi quest'ultimo, del Ministro dell'interno. 
  5. Restano ferme per i titolari di cariche di governo le  cause  di
incompatibilita' previste da altre disposizioni di legge. 
Capo III

Incandidabilita' alle cariche elettive regionali

                               Art. 7 
 
 
              Incandidabilita' alle elezioni regionali 
 
  1. Non possono essere candidati  alle  elezioni  regionali,  e  non
possono comunque ricoprire le  cariche  di  presidente  della  giunta
regionale,  assessore  e  consigliere  regionale,  amministratore   e
componente degli organi comunque denominati  delle  unita'  sanitarie
locali: 
    a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il  delitto
previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto  di
associazione   finalizzata   al   traffico   illecito   di   sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui  all'articolo  74  del  testo  unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, o per un delitto di cui  all'articolo  73  del  citato  testo
unico, concernente la produzione o il traffico di dette  sostanze,  o
per  un  delitto  concernente   la   fabbricazione,   l'importazione,
l'esportazione, la vendita o cessione, nonche', nei casi in  cui  sia
inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto,
il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti,
o per il delitto di favoreggiamento personale  o  reale  commesso  in
relazione a taluno dei predetti reati; 
    b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i  delitti,
consumati  o  tentati,  previsti  dall'articolo  51,  commi  3-bis  e
3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli  indicati
alla lettera a); 
    c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i  delitti,
consumati   o   tentati,   previsti   dagli   articoli   314,    316,
316-bis,316-ter, 317, 318, 319,  319-ter,  319-quater,  primo  comma,
320, 321, 322, 322-bis, 323,  325,  326,  331,  secondo  comma,  334,
346-bis del codice penale; 
    d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva  alla
pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o
piu' delitti commessi con abuso  dei  poteri  o  con  violazione  dei
doveri inerenti ad una pubblica funzione o  a  un  pubblico  servizio
diversi da quelli indicati alla lettera c); 
    e) coloro che sono stati condannati con  sentenza  definitiva  ad
una pena non inferiore a due  anni  di  reclusione  per  delitto  non
colposo; 
    f) coloro nei  cui  confronti  il  tribunale  ha  applicato,  con
provvedimento  definitivo,  una  misura  di  prevenzione,  in  quanto
indiziati  di  appartenere  ad  una   delle   associazioni   di   cui
all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159. 
  2. Le disposizioni previste dal comma 1 si  applicano  a  qualsiasi
altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina e'  di
competenza del  consiglio  regionale,  della  giunta  regionale,  dei
rispettivi presidenti e degli assessori regionali. 
  3. L'eventuale elezione o nomina di coloro  che  si  trovano  nelle
condizioni di cui al comma 1 e' nulla. L'organo che ha deliberato  la
nomina o la convalida dell'elezione e' tenuto a revocarla non  appena
venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse. 
                               Art. 8 
 
 
Sospensione e decadenza di diritto per incandidabilita' alle  cariche
                              regionali 
 
  1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate  all'articolo  7,
comma 1: 
    a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno
dei delitti indicati all'articolo 7, comma 1, lettera a), b), e c); 
    b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello
per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad  una  pena
non inferiore a due anni di reclusione per un  delitto  non  colposo,
dopo l'elezione o la nomina; 
    c) coloro nei cui confronti l'autorita' giudiziaria ha applicato,
con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto
indiziati  di  appartenere  ad  una   delle   associazioni   di   cui
all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159. 
  2. La sospensione di diritto consegue, altresi', quando e' disposta
l'applicazione di una delle misure coercitive di  cui  agli  articoli
284, 285 e  286  del  codice  di  procedura  penale  nonche'  di  cui
all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando  il
divieto di  dimora  riguarda  la  sede  dove  si  svolge  il  mandato
elettorale. 
  3. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi,  fatte  salve  le
diverse specifiche discipline regionali, non sono computati  al  fine
della verifica del  numero  legale,  ne'  per  la  determinazione  di
qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata. La  sospensione  cessa
di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi.  La  cessazione
non opera, tuttavia, se entro il termine di cui al precedente periodo
l'impugnazione in punto di responsabilita'  e'  rigettata  anche  con
sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa
di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla  sentenza
di rigetto. 
  4. A cura della cancelleria del tribunale o  della  segreteria  del
pubblico ministero  i  provvedimenti  giudiziari  che  comportano  la
sospensione ai sensi del comma 1  sono  comunicati  al  prefetto  del
capoluogo  della  Regione  che  ne  da'  immediata  comunicazione  al
Presidente del Consiglio dei Ministri il quale, sentiti  il  Ministro
per gli affari  regionali  e  il  Ministro  dell'interno,  adotta  il
provvedimento che  accerta  la  sospensione.  Tale  provvedimento  e'
notificato, a cura del  prefetto  del  capoluogo  della  Regione,  al
competente  consiglio  regionale  per  l'adozione   dei   conseguenti
adempimenti di legge. Per la regione siciliana  e  la  regione  Valle
d'Aosta le competenze di cui al presente  articolo  sono  esercitate,
rispettivamente, dal commissario dello Stato e dal  presidente  della
commissione di coordinamento; per le province autonome di Trento e di
Bolzano sono esercitate dai rispettivi commissari del Governo. Per la
durata della sospensione al consigliere regionale spetta  un  assegno
pari all'indennita' di carica ridotta di una percentuale fissata  con
legge regionale. 
  5.  La  sospensione  cessa  nel   caso   in   cui   nei   confronti
dell'interessato venga meno l'efficacia della  misura  coercitiva  di
cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in
giudicato,  di  non  luogo  a  procedere,  di  proscioglimento  o  di
assoluzione o provvedimento di revoca della misura di  prevenzione  o
sentenza di  annullamento  ancorche'  con  rinvio.  In  tal  caso  la
sentenza o  il  provvedimento  di  revoca  devono  essere  pubblicati
nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza  dell'organo  che
ha  proceduto  all'elezione,  alla  convalida  dell'elezione  o  alla
nomina. 
  6. Chi ricopre una delle cariche indicate all'articolo 7, comma  1,
decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della
sentenza di condanna o  dalla  data  in  cui  diviene  definitivo  il
provvedimento che applica la misura di prevenzione. 
                               Art. 9 
 
 
Cancellazione  dalle  liste  per   incandidabilita'   alle   elezioni
                              regionali 
 
  1. In occasione della presentazione delle liste dei  candidati  per
le elezioni del presidente della regione e dei consiglieri regionali,
oltre alla documentazione prevista dall'articolo  9  della  legge  17
febbraio 1968, n. 108, e dall'articolo 1, commi 3 e 8, della legge 23
febbraio 1995, n. 43, o prevista dalle  relative  disposizioni  delle
leggi elettorali regionali, ciascun candidato rende, unitamente  alla
dichiarazione di accettazione della  candidatura,  una  dichiarazione
sostitutiva,  ai  sensi  dell'articolo  46  del  testo  unico   delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre  2000,  n.  445,  e  successive  modificazioni,   attestante
l'insussistenza delle cause di incandidabilita' di  cui  all'articolo
7. 
  2. Gli uffici preposti all'esame delle liste dei  candidati,  entro
il termine previsto per la loro ammissione,  cancellano  dalle  liste
stesse i nomi dei  candidati  per  i  quali  manca  la  dichiarazione
sostitutiva di cui al comma 1 e  dei  candidati  per  i  quali  venga
comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso  dell'ufficio,
la   sussistenza   di   alcuna   delle   predette    condizioni    di
incandidabilita'. 
  3. Per i ricorsi avverso le decisioni  di  cui  al  comma  2  trova
applicazione l'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104. 
  4. Qualora la condizione  di  incandidabilita'  sopravvenga  o  sia
accertata successivamente alle operazioni  di  cui  al  comma  2,  la
condizione   stessa   viene   rilevata,   ai   fini   della   mancata
proclamazione, dagli uffici preposti alla proclamazione degli eletti. 
Capo IV

Incandidabilita' alle cariche elettive negli enti locali

                               Art. 10 
 
 
Incandidabilita'    alle    elezioni    provinciali,    comunali    e
                          circoscrizionali 
 
  1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali
e circoscrizionali e non possono comunque  ricoprire  le  cariche  di
presidente  della  provincia,  sindaco,   assessore   e   consigliere
provinciale  e  comunale,  presidente  e  componente  del   consiglio
circoscrizionale,  presidente   e   componente   del   consiglio   di
amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli  e
delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e
presidente  delle  aziende  speciali  e  delle  istituzioni  di   cui
all'articolo 114 del decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,
presidente e componente degli organi delle comunita' montane: 
    a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il  delitto
previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto  di
associazione   finalizzata   al   traffico   illecito   di   sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui  all'articolo  74  del  testo  unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, o per un delitto di cui  all'articolo  73  del  citato  testo
unico concernente la produzione o il traffico di  dette  sostanze,  o
per  un  delitto  concernente   la   fabbricazione,   l'importazione,
l'esportazione, la vendita o cessione, nonche', nei casi in  cui  sia
inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto,
il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti,
o per il delitto di favoreggiamento personale  o  reale  commesso  in
relazione a taluno dei predetti reati; 
    b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i  delitti,
consumati  o  tentati,  previsti  dall'articolo  51,  commi  3-bis  e
3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli  indicati
alla lettera a); 
    c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per  i  delitti
previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter,  317,  318,  319,
319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis,  323,  325,
326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale; 
    d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva  alla
pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o
piu' delitti commessi con abuso  dei  poteri  o  con  violazione  dei
doveri inerenti ad una pubblica funzione o  a  un  pubblico  servizio
diversi da quelli indicati nella lettera c); 
    e) coloro che sono stati condannati con  sentenza  definitiva  ad
una pena non inferiore a due  anni  di  reclusione  per  delitto  non
colposo; 
    f) coloro nei  cui  confronti  il  tribunale  ha  applicato,  con
provvedimento  definitivo,  una  misura  di  prevenzione,  in  quanto
indiziati  di  appartenere  ad  una   delle   associazioni   di   cui
all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159. 
  2. Le disposizioni previste dal comma 1 si  applicano  a  qualsiasi
altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina e'  di
competenza: 
    a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale; 
    b) della  giunta  provinciale  o  del  presidente,  della  giunta
comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali. 
  3. L'eventuale elezione o nomina di coloro  che  si  trovano  nelle
condizioni di cui al comma 1 e' nulla.  L'organo  che  ha  provveduto
alla nomina o alla convalida dell'elezione e' tenuto  a  revocare  il
relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza  dell'esistenza
delle condizioni stesse. 
  4. Le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui  al
comma 1, emesse nei confronti di presidenti  di  provincia,  sindaci,
presidenti di circoscrizione o consiglieri  provinciali,  comunali  o
circoscrizionali  in  carica,  sono  immediatamente  comunicate,  dal
pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo  665  del
codice di  procedura  penale,  all'organo  consiliare  di  rispettiva
appartenenza,  ai  fini  della  dichiarazione  di  decadenza,  ed  al
prefetto territorialmente competente. 
                               Art. 11 
 
 
Sospensione e decadenza di diritto  degli  amministratori  locali  in
                   condizione di incandidabilita' 
 
  1. Sono sospesi di  diritto  dalle  cariche  indicate  al  comma  1
dell'articolo 10: 
    a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno
dei delitti indicati all'articolo 10, comma 1, lettera a), b) e c); 
    b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello
per la stessa imputazione, hanno  riportato,  dopo  l'elezione  o  la
nomina, una condanna  ad  una  pena  non  inferiore  a  due  anni  di
reclusione per un delitto non colposo; 
    c) coloro nei cui confronti l'autorita' giudiziaria ha applicato,
con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto
indiziati  di  appartenere  ad  una   delle   associazioni   di   cui
all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159. 
  2. La sospensione di diritto consegue, altresi', quando e' disposta
l'applicazione di una delle misure coercitive di  cui  agli  articoli
284, 285 e  286  del  codice  di  procedura  penale  nonche'  di  cui
all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando  il
divieto di  dimora  riguarda  la  sede  dove  si  svolge  il  mandato
elettorale. 
  3. Nel periodo di sospensione  i  soggetti  sospesi,  ove  non  sia
possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la
supplenza, non sono computati  al  fine  della  verifica  del  numero
legale,  ne'  per  la  determinazione  di   qualsivoglia   quorum   o
maggioranza qualificata. 
  4. La sospensione cessa di  diritto  di  produrre  effetti  decorsi
diciotto mesi. Nel caso in cui  l'appello  proposto  dall'interessato
avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza  non
definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa  di
produrre effetti trascorso il termine di dodici mesi  dalla  sentenza
di rigetto. 
  5. A cura della cancelleria del tribunale o  della  segreteria  del
pubblico ministero  i  provvedimenti  giudiziari  che  comportano  la
sospensione sono comunicati  al  prefetto,  il  quale,  accertata  la
sussistenza di una causa di sospensione,  provvede  a  notificare  il
relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o
deliberato la nomina. 
  6.  La  sospensione  cessa  nel   caso   in   cui   nei   confronti
dell'interessato venga meno l'efficacia della  misura  coercitiva  di
cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in
giudicato,  di  non  luogo  a  procedere,  di  proscioglimento  o  di
assoluzione o provvedimento di revoca della misura di  prevenzione  o
sentenza di  annullamento  ancorche'  con  rinvio.  In  tal  caso  la
sentenza o  il  provvedimento  di  revoca  devono  essere  pubblicati
nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza  dell'organo  che
ha  proceduto  all'elezione,  alla  convalida  dell'elezione  o  alla
nomina. 
  7. Chi ricopre una delle cariche indicate all'articolo 10, comma 1,
decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della
sentenza di condanna o  dalla  data  in  cui  diviene  definitivo  il
provvedimento che applica la misura di prevenzione. 
  8. Quando, in relazione a fatti o  attivita'  comunque  riguardanti
gli enti di cui all'articolo 10, l'autorita'  giudiziaria  ha  emesso
provvedimenti che  comportano  la  sospensione  o  la  decadenza  dei
pubblici ufficiali degli enti medesimi  e  vi  e'  la  necessita'  di
verificare che  non  ricorrano  pericoli  di  infiltrazione  di  tipo
mafioso nei servizi degli stessi  enti,  il  prefetto  puo'  accedere
presso gli  enti  interessati  per  acquisire  dati  e  documenti  ed
accertare notizie concernenti i servizi stessi. 
  9. Copie dei provvedimenti di cui al  comma  8  sono  trasmesse  al
Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater,  del
decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 dicembre 1991, n. 110, e successive modificazioni. 
                               Art. 12 
 
 
Cancellazione  dalle  liste  per   incandidabilita'   alle   elezioni
              provinciali, comunali e circoscrizionali 
 
  1. In occasione della presentazione delle liste dei  candidati  per
le  elezioni  del  presidente  della  provincia,  del  sindaco,   del
presidente  della  circoscrizione  e  dei  consiglieri   provinciali,
comunali e circoscrizionali, oltre alla  documentazione  prevista  da
altre disposizioni  normative,  ciascun  candidato,  unitamente  alla
dichiarazione  di   accettazione   della   candidatura,   rende   una
dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo  unico
delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in   materia   di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  e  successive  modificazioni,
attestante l'insussistenza delle cause  di  incandidabilita'  di  cui
all'articolo 10. 
  2. Gli uffici preposti all'esame delle liste dei  candidati,  entro
il termine previsto per la loro ammissione,  cancellano  dalle  liste
stesse i candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva  di
cui al comma 1 e dei candidati per i quali venga comunque  accertata,
dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio,  la  sussistenza  di
alcuna delle predette condizioni di incandidabilita'. 
  3. Per i ricorsi avverso le decisioni  di  cui  al  comma  2  trova
applicazione l'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104. 
  4. Qualora la condizione  di  incandidabilita'  sopravvenga  o  sia
accertata successivamente alle operazioni  di  cui  al  comma  2,  la
condizione   stessa   viene   rilevata,   ai   fini   della   mancata
proclamazione, dall'ufficio preposto alle operazioni di proclamazione
degli eletti. 
Capo V

Disposizioni comuni, transitorie e finali

                               Art. 13 
 
 
                    Durata dell'incandidabilita' 
 
  1. L'incandidabilita' alla carica di deputato,  senatore  e  membro
del Parlamento europeo spettante all'Italia,  derivante  da  sentenza
definitiva di condanna per i delitti indicati all'articolo 1, decorre
dalla data del passaggio in giudicato della  sentenza  stessa  ed  ha
effetto per un periodo corrispondente al doppio  della  durata  della
pena accessoria  dell'interdizione  temporanea  dai  pubblici  uffici
comminata dal giudice. In  ogni  caso  l'incandidabilita',  anche  in
assenza della pena accessoria, non e' inferiore a sei anni. 
  2.  Il  divieto  ad  assumere  e  svolgere  incarichi  di   Governo
nazionale, derivante da sentenza di condanna definitiva per i delitti
indicati all'articolo 1, opera con la medesima decorrenza  e  per  la
stessa durata prevista dal comma 1. 
  3. Nel caso in cui il delitto che determina l'incandidabilita' o il
divieto di assumere incarichi di governo e' stato commesso con  abuso
dei poteri o in violazione dei doveri connessi al  mandato  elettivo,
di parlamentare nazionale o europeo, o all'incarico  di  Governo,  la
durata dell'incandidabilita' o del divieto e' aumentata di un terzo. 
                               Art. 14 
 
 
Incandidabilita' nelle regioni a statuto speciale e province autonome 
 
  1. Le disposizioni in  materia  di  incandidabilita'  del  presente
testo unico si applicano nelle regioni a  statuto  speciale  e  nelle
province autonome di Trento e Bolzano. 
                               Art. 15 
 
 
                         Disposizioni comuni 
 
  1. L'incandidabilita' di cui al presente testo  unico  opera  anche
nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione  della
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale. 
  2. L'incandidabilita' disciplinata dal presente testo unico produce
i  suoi  effetti  indipendentemente   dalla   concomitanza   con   la
limitazione del diritto di  elettorato  attivo  e  passivo  derivante
dall'applicazione della pena accessoria dell'interdizione  temporanea
dai pubblici uffici o  di  una  delle  misure  di  prevenzione  o  di
sicurezza di cui all'articolo 2, lettera b) e  c),  del  testo  unico
delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la  tenuta
e  la  revisione  delle  liste  elettorali  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223. 
  3. La sentenza di riabilitazione, ai sensi  degli  articoli  178  e
seguenti del codice penale, e' l'unica causa di estinzione anticipata
dell'incandidabilita' e ne comporta la cessazione per il  periodo  di
tempo residuo. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il
ripristino dell'incandidabilita' per il periodo di tempo residuo. 
  4. L'incandidabilita'  disciplinata  dagli  articoli  7,  comma  1,
lettera f) e 10, comma 1, lettera f), si  estingue  per  effetto  del
procedimento di riabilitazione previsto dall'articolo 70 del  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 
                               Art. 16 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Per le incandidabilita' di cui ai Capi I e II, e per  quelle  di
cui  ai  Capi  III  e  IV  non  gia'  rinvenibili  nella   disciplina
previgente, la disposizione del comma 1 dell'articolo 15  si  applica
alle sentenze previste dall'articolo  444  del  codice  di  procedura
penale pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore del
presente testo unico. 
  2. Le disposizioni di cui al presente testo unico, limitatamente  a
quelle previste per l'accertamento dell'incandidabilita' in  fase  di
ammissione delle candidature, per la  mancata  proclamazione,  per  i
ricorsi  e  per  il  procedimento  di  dichiarazione   in   caso   di
incandidabilita'    sopravvenuta,    si    applicano    anche    alle
incandidabilita', non  derivanti  da  sentenza  penale  di  condanna,
disciplinate dagli articoli 143,  comma  11,  e  248,  comma  5,  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
                               Art. 17 
 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del  presente  testo
unico sono abrogati: 
    a) gli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18  agosto  2000,
n. 267, recante il testo unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli
enti locali; 
    b) l'articolo 15 della legge 19 marzo  1990,  n.  55,  salvo  per
quanto riguarda la  disciplina  per  il  personale  dipendente  dalle
regioni; 
    c) l'articolo 9, ottavo comma, n.  2),  limitatamente  al  quarto
periodo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108; 
    d) l'articolo 28, quarto comma, secondo periodo, e l'articolo 32,
settimo comma, n.  2),  limitatamente  alle  parole:  «contenente  la
dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle  condizioni
previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo  1990,  n.
55», del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio  1960,  n.
570. 
  2. Dalla data di cui al comma 1, i richiami agli articoli 58  e  59
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovunque presenti,  si
intendono riferiti,  rispettivamente,  agli  articoli  10  e  11  del
presente testo unico. 
                               Art. 18 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Le disposizioni del presente testo unico entrano  in  vigore  il
giorno successivo alla loro pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 31 dicembre 2012 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri 
 
                                Cancellieri, Ministro dell'interno 
 
                                Severino, Ministro della giustizia 
 
                                Patroni  Griffi,  Ministro   per   la
                                pubblica   amministrazione    e    la
                                semplificazione 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino 

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