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lunedì 24 giugno 2013

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 70 Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 70 

Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione
dei dipendenti pubblici e delle Scuole  pubbliche  di  formazione,  a
norma dell'articolo 11  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135.
(13G00112)
(GU n.146 del 24-6-2013)  
 Vigente al: 24-6-2013    Titolo I

RAZIONALIZZAZIONE E RIORDINO DELLE SCUOLE PUBBLICHE DI FORMAZIONE





                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
recante «Disposizioni urgenti per la revisione della  spesa  pubblica
con  invarianza  dei  servizi  ai   cittadini   nonche'   misure   di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario»;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto legislativo 1°  dicembre  2009,  n.  178,  recante
riorganizzazione    della    Scuola    superiore    della    pubblica
amministrazione (SSPA), a  norma  dell'articolo  24  della  legge  18
giugno 2009, n. 69;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Visto l'articolo 87 del decreto del Presidente della  Repubblica  5
gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento  dell'Amministrazione  degli
affari esteri;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004,
n. 272, recante regolamento di disciplina in materia di accesso  alla
qualifica di dirigente, ai  sensi  dell'articolo  28,  comma  5,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n.
95, recante riorganizzazione del Ministero  degli  affari  esteri,  a
norma dell'articolo 74 del decreto-legge  15  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  28
settembre 2000, n. 301, recante norme per il  riordino  della  Scuola
superiore dell'economia e delle finanze;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  difesa  16  gennaio  2013
concernente la struttura del Segretariato  generale  della  difesa  -
Direzione  generale  degli  armamenti,  delle   Direzioni   generali,
compresi i relativi  Uffici  tecnici  territoriali,  e  degli  Uffici
centrali del Ministero della difesa;
  Visto il decreto del Ministro dell'interno  in  data  10  settembre
1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62  del  4  marzo  1981,
recante  Istituzione  della  Scuola  superiore   dell'amministrazione
dell'interno;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 22 gennaio 2013;
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 7 febbraio 2013;
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 21 marzo 2013;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione, di concerto con i  Ministri  dell'economia  e  delle
finanze, della difesa e dell'interno;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1


                   Sistema unico del reclutamento
                     e della formazione pubblica

  1. La Scuola superiore della pubblica amministrazione e' denominata
Scuola nazionale  dell'amministrazione  a  decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore del presente regolamento.
  2. La Scuola nazionale dell'amministrazione, l'istituto diplomatico
«Mario Toscano», la Scuola superiore dell'economia e  delle  finanze,
la Scuola  superiore  dell'amministrazione  dell'interno  (SSAI),  il
Centro di formazione della difesa, la Scuola superiore di  statistica
e di analisi sociali ed economiche, di seguito denominate:  «Scuole»,
costituiscono il «Sistema unico del reclutamento e  della  formazione
pubblica»,  di  seguito  denominato:  «Sistema  unico»,  al  fine  di
ottimizzare l'allocazione delle  risorse  e  migliorare  la  qualita'
delle attivita' formative dei dirigenti e  dei  funzionari  pubblici,
garantendone l'eccellenza e l'interdisciplinarita'.
  3. Le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo,  e
gli enti pubblici non economici si  rivolgono  prioritariamente  alle
Scuole del Sistema unico per la formazione del proprio personale.
  4. Non rientrano nel Sistema unico le  attivita'  di  formazione  e
reclutamento  relative  ai  magistrati  ordinari,  amministrativi   e
contabili, agli avvocati e  procuratori  dello  Stato,  al  personale
militare, alle Forze di polizia e ai vigili del fuoco.
  5. Le Scuole appartenenti al  Sistema  unico  adeguano,  secondo  i
rispettivi  ordinamenti,  la  missione,  i  compiti  e  la  struttura
organizzativa ai principi  di  cui  all'articolo  11,  comma  1,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e alle disposizioni  del  presente
regolamento.
  6. Resta ferma per il Ministero degli  affari  esteri,  nell'ambito
dell'istituto   diplomatico   «Mario   Toscano»,    l'attivita'    di
aggiornamento  e  formazione  professionale  specifica  collegata  al
servizio all'estero del proprio personale.
                               Art. 2


                    Comitato per il coordinamento
                delle scuole pubbliche di formazione

  1. E' istituito un «Comitato  per  il  coordinamento  delle  scuole
pubbliche di formazione», di seguito denominato: «Comitato»,  con  il
compito di definire gli indirizzi e l'operativita' del Sistema unico.
Il Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o
dal Ministro da lui delegato e composto dagli organi di vertice delle
Scuole di cui all'articolo 1. Il Comitato ha sede  presso  la  Scuola
nazionale  dell'amministrazione  che  svolge  funzioni  di   supporto
tecnico allo stesso con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili in base  alla  legislazione  vigente  per  la
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.
  2. Il Comitato, con uno o piu' regolamenti, disciplina  il  proprio
funzionamento in conformita' con le  indicazioni  generali  contenute
nel presente regolamento.
  3. Al Comitato spettano le seguenti funzioni:
    a)  programmazione  delle  attivita'  di  formazione,  attraverso
l'adozione di un programma triennale delle  attivita'  di  formazione
dei dirigenti e dei funzionari  delle  amministrazioni  dello  Stato,
anche a ordinamento autonomo, e degli enti  pubblici  non  economici,
secondo la procedura di cui all'articolo 8;
    b) definizione di linee guida contenenti  standard  metodologici,
scientifici ed economici vincolanti per le amministrazioni,  volti  a
regolare le modalita' di elaborazione dei piani di formazione di  cui
all'articolo 8,  al  fine  di  promuovere  la  qualita'  dell'offerta
formativa, evitare sprechi di risorse, fornire indicazioni utili  per
un'adeguata valutazione delle esigenze formative;
    c) coordinamento della partecipazione delle Scuole alle attivita'
di formazione dei dirigenti e funzionari delle amministrazioni  dello
Stato, anche a  ordinamento  autonomo,  e  degli  enti  pubblici  non
economici;
    d) coordinamento dell'offerta formativa, ripartendo  attivita'  e
corsi tra le singole Scuole  sulla  base  delle  rispettive  aree  di
competenza e nell'ambito delle rispettive disponibilita'  di  risorse
umane, strumentali e finanziarie;
    e) razionalizzazione della  scelta  delle  sedi  e  dell'uso  dei
locali;
    f) coordinamento nell'utilizzo delle  risorse  finanziarie  delle
Scuole;
    g) organizzazione dell'utilizzo e dello scambio dei docenti delle
Scuole incaricati ai sensi dell'articolo 14;
    h) definizione delle linee guida per la stipula  e  la  revisione
delle convenzioni con le universita', con gli istituti di  formazione
e con gli enti territoriali.
  4. Le delibere del Comitato nell'esercizio delle funzioni di cui al
comma  3  vincolano  le   Scuole   all'attuazione   dei   conseguenti
provvedimenti.
  5. L'istituzione del Comitato non comporta nuovi o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica; la  partecipazione  dei  componenti  a  tale
organismo e' a titolo gratuito e non da' diritto ad alcun emolumento,
compenso, gettone di presenza o rimborso spese comunque denominati.
Titolo II

RECLUTAMENTO E FORMAZIONE


                               Art. 3

Programmazione del reclutamento  dei  dirigenti  e  funzionari  delle
  amministrazioni dello Stato anche a ordinamento  autonomo  e  degli
  enti pubblici non economici
  1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento  della
funzione pubblica entro il 30 aprile di ciascun anno redige il «Piano
triennale previsionale di  reclutamento  di  dirigenti  e  funzionari
nelle amministrazioni dello Stato  anche  a  ordinamento  autonomo  e
negli enti pubblici non economici». Il Piano e' elaborato mediante un
modello di previsione quantitativa e qualitativa  del  fabbisogno  di
reclutamento, tenendo conto del numero di posti vacanti e in funzione
degli obiettivi generali di dimensionamento degli  organici,  nonche'
sulla  base  della  valutazione  strategica  delle  missioni  e   dei
programmi assegnati  alle  pubbliche  amministrazioni.  Il  Piano  e'
predisposto  con  riferimento  al   triennio   decorrente   dall'anno
successivo a quello di elaborazione ed e' approvato, su proposta  del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato,
dal Consiglio dei Ministri, entro il 30 giugno di ogni anno.
  2. Entro il 31 ottobre di ogni anno, sulla base del Piano di cui al
comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o  del
Ministro da lui delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono  stabiliti  il  numero  dei  posti  e  i  profili
professionali da destinare al reclutamento di dirigenti e  funzionari
tramite  corso-concorso  selettivo  bandito  dalla  Scuola  nazionale
dell'amministrazione o dalle  altre  Scuole  del  Sistema  unico  del
reclutamento e della  formazione  pubblica  per  quanto  concerne  il
reclutamento dei funzionari e  il  numero  dei  posti  e  i  relativi
profili  professionali  destinati  al  reclutamento  da  parte  delle
singole amministrazioni. Entro la  medesima  data,  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri o  del  Ministro  delegato,  su
proposta del  Ministro  degli  affari  esteri,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilito  il  numero  dei
posti  destinati  al  reclutamento  del  personale   della   carriera
diplomatica e con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o
del Ministro delegato, su  proposta  del  Ministro  dell'interno,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e'  stabilito
il numero dei posti destinati al  reclutamento  del  personale  della
carriera prefettizia, nonche' del personale da assegnare all'albo dei
segretari comunali e provinciali. Con i medesimi decreti  e'  inoltre
disposta l'autorizzazione all'assunzione dei vincitori dei concorsi a
valere sulle facolta' assunzionali delle singole amministrazioni.
  3. Le  modalita'  di  reclutamento  del  personale  della  carriera
diplomatica e della carriera prefettizia,  nonche'  le  modalita'  di
iscrizione all'albo dei segretari comunali  e  provinciali  rimangono
regolate dalle disposizioni vigenti.
                               Art. 4

Reclutamento dei funzionari nelle amministrazioni statali,  anche  ad
  ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici
  1. L'accesso alle aree funzionali per  le  quali  e'  richiesto  il
possesso del diploma di laurea, nelle  amministrazioni  dello  Stato,
anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici  non  economici,
nonche' alla qualifica di funzionario di amministrazione  negli  enti
pubblici di ricerca, avviene, in misura non  superiore  al  cinquanta
per cento dei posti, tramite corso-concorso selettivo  bandito  dalla
Scuola  nazionale  dell'amministrazione  o  dalle  altre  Scuole  del
Sistema  unico  del  reclutamento  e  della  formazione  pubblica  su
delibera conforme del Comitato  per  il  coordinamento  delle  scuole
pubbliche di formazione. Per il comparto scuola, universita' ed  AFAM
continuano  a  trovare  applicazione  le  specifiche  discipline   di
settore. Per la quota del cinquanta  per  cento  dei  posti  messa  a
concorso dalle singole amministrazioni restano ferme le  disposizioni
legislative speciali.
  2. I bandi di concorso per l'ammissione ai corsi-concorso indicano,
tra l'altro:
    a) il titolo di studio di ammissione al concorso: i candidati non
dipendenti pubblici devono essere in  possesso  almeno  della  laurea
specialistica o magistrale oppure del diploma  di  laurea  conseguito
secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto  ministeriale
3  novembre  1999,  n.  509;   i   candidati   gia'   dipendenti   di
amministrazioni pubbliche devono  essere  in  possesso  almeno  della
laurea  triennale  con  esperienza  professionale  almeno   triennale
nell'ambito della pubblica amministrazione;
    b)  il  numero  degli  allievi  da  ammettere  al  corso-concorso
selettivo, pari al numero dei  posti  da  ricoprire,  maggiorato  del
venti per cento, individuato con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri o del Ministro da  lui  delegato,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, adottato  in  base  al  Piano
triennale previsionale di  reclutamento  di  dirigenti  e  funzionari
nelle amministrazioni dello Stato anche  ad  ordinamento  autonomo  e
negli enti pubblici non economici;
    c) le diverse classi di concorso,  determinate  in  funzione  dei
profili professionali;
    d) i criteri relativi alle prove concorsuali consistenti  in  due
prove scritte, eventualmente precedute da una prova  preselettiva,  e
una prova orale che comprende un colloquio diretto  ad  accertare  la
conoscenza  di  almeno  una  lingua  straniera  comunitaria  tra   le
seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo.
  3. Le  commissioni  esaminatrici  dei  concorsi  di  ammissione  ai
corsi-concorso  selettivi,  degli  esami  conclusivi  della  fase  di
formazione iniziale e degli esami finali sono nominate  dalle  Scuole
del Sistema unico che bandiscono i concorsi.
  4. Le graduatorie dei  vincitori  dei  concorsi  di  ammissione  ai
corsi-concorso selettivi sono  approvate  dalle  Scuole  del  Sistema
unico del reclutamento e della formazione pubblica e sono  pubblicate
sul sito internet della Scuola nazionale dell'amministrazione e delle
altre Scuole del Sistema unico. Della pubblicazione viene dato avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  5. Per quanto non previsto nel presente articolo,  si  rinvia  alle
norme  in  materia  di  accesso   agli   impieghi   nelle   pubbliche
amministrazioni di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487.
                               Art. 5


                      Corso-concorso selettivo
                 per il reclutamento dei funzionari

  1. Le modalita' di svolgimento del semestre di formazione  iniziale
del corso-concorso, della valutazione continua, dell'esame conclusivo
della fase di formazione iniziale e dell'esame finale sono  stabilite
con delibera del Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche
di  formazione.  Le  modalita'  di  svolgimento  del   corso-concorso
includono la partecipazione di tutte le Scuole del Sistema unico  del
reclutamento   e   della   formazione   pubblica,    ripartendo    la
responsabilita'  dei  singoli  moduli  formativi  in  funzione  della
specializzazione di ciascuna struttura.
  2. Gli  ammessi  alla  frequenza  del  corso-concorso  che  non  si
presentano  entro  otto   giorni   dall'inizio   del   corso,   senza
giustificato e documentato motivo, sono esclusi dal corso. Coloro che
non abbiano potuto iniziare o proseguire la frequenza del  corso  per
maternita' o per gravi motivi previsti dalla legge  e  dai  contratti
collettivi,  comprovati  tempestivamente  da  idonea  documentazione,
possono chiedere di essere ammessi al corso-concorso successivo.
  3. Accedono all'esame conclusivo della fase di formazione  iniziale
gli allievi che conseguono nella valutazione continua una media delle
votazioni pari almeno a  ottanta  su  cento  ed  abbiano  frequentato
almeno l'ottanta percento del corso. Superano l'esame gli allievi che
si collocano in graduatoria nel  limite  dei  posti  individuati  con
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei   Ministri   ai   sensi
dell'articolo 4, comma 2, lettera b).
  4. Gli allievi che superano l'esame  di  cui  al  comma  3  vengono
assegnati alle amministrazioni di  destinazione,  scelte  sulla  base
delle preferenze  espresse  secondo  l'ordine  della  graduatoria  di
merito, per svolgere un periodo di formazione  specialistica  di  tre
mesi. Le amministrazioni di destinazione determinano le modalita'  di
svolgimento della formazione specialistica, anche  avvalendosi  delle
Scuole di riferimento.
  5. A  conclusione  del  periodo  di  formazione  specialistica  gli
allievi sostengono un esame finale, consistente in una prova  scritta
di carattere pratico e in una prova orale,  basato  sugli  ambiti  di
competenza dell'amministrazione presso la quale  sara'  assegnato  il
candidato. Superano l'esame finale gli  allievi  che  conseguono  una
votazione di almeno ottanta su cento.
  6. Le graduatorie dei vincitori  per  ciascuna  amministrazione  di
assegnazione degli allievi sono approvate con decreto del  Presidente
del Consiglio dei Ministri e pubblicate sui siti istituzionali  delle
Scuole  del  Sistema  unico  e  della  Presidenza  del  Consiglio   -
Dipartimento della funzione pubblica. Della pubblicazione viene  dato
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  7. La Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento  della
funzione  pubblica  provvede  all'assegnazione  dei  vincitori   alle
amministrazioni di destinazione.
                               Art. 6


                 Trattamento economico degli allievi
                  al corso-concorso per funzionari

  1.  Agli  allievi  del  corso-concorso  selettivo  non   dipendenti
pubblici la Scuola nazionale dell'amministrazione o le  altre  Scuole
del Sistema unico del reclutamento e della  formazione  pubblica  che
bandiscono  il  corso-concorso  corrispondono  una  borsa  di  studio
stabilita  in  mille  euro  mensili  al  netto  di  oneri  fiscali  e
previdenziali, rivalutata secondo  l'indice  ISTAT-FOI  a  inizio  di
ciascun corso. L'importo  della  borsa  di  studio  sara'  rimborsato
dall'amministrazione di destinazione finale.
  2. Agli allievi del corso-concorso selettivo dipendenti pubblici e'
corrisposto,  a  cura  dell'amministrazione   di   appartenenza,   il
trattamento  economico  in  godimento,  senza  alcun  trattamento  di
missione. L'importo corrisposto sara' rimborsato dall'amministrazione
di  destinazione  del  dipendente  all'amministrazione  che   lo   ha
anticipato.
  3. Gli allievi del  corso-concorso  selettivo  dipendenti  pubblici
sono collocati a disposizione delle scuole presso le  quali  svolgono
il corso-concorso con riconoscimento dell'anzianita'  di  servizio  a
tutti gli effetti di legge.
                               Art. 7


                     Reclutamento dei dirigenti

  1. Al concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 28, comma 1,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere ammessi
i dipendenti di ruolo  delle  pubbliche  amministrazioni,  muniti  di
laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se  in
possesso del dottorato di ricerca o del diploma  di  specializzazione
conseguito presso  le  scuole  di  specializzazione  individuate  con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  almeno
tre anni di servizio, svolti in posizioni  funzionali  per  l'accesso
alle quali e' richiesto il possesso del dottorato di  ricerca  o  del
diploma di laurea. Per i  dipendenti  delle  amministrazioni  statali
reclutati a seguito di corso-concorso,  il  periodo  di  servizio  e'
ridotto a  quattro  anni.  Sono,  altresi',  ammessi  i  soggetti  in
possesso della qualifica di dirigente in enti e  strutture  pubbliche
non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo  1,  comma  2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, muniti del diploma  di
laurea,  che  hanno  svolto  per  almeno   due   anni   le   funzioni
dirigenziali. Sono,  inoltre,  ammessi  coloro  che  hanno  ricoperto
incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche  per
un periodo non inferiore a cinque anni, purche' muniti di diploma  di
laurea. Sono altresi' ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo
titolo di studio universitario,  che  hanno  maturato,  con  servizio
continuativo  per  almeno  quattro  anni  presso  enti  od  organismi
internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali
per l'accesso alle quali e' richiesto  il  possesso  del  diploma  di
laurea.
  2. Al corso-concorso selettivo di formazione  di  cui  all'articolo
28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  possono
essere ammessi, con le modalita' stabilite nel regolamento di cui  al
comma 5 del  medesimo  articolo  28,  i  soggetti  muniti  di  laurea
specialistica o magistrale oppure del diploma  di  laurea  conseguito
secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto  ministeriale
3 novembre 1999, n. 509, nonche' di dottorato di ricerca,  o  diploma
di specializzazione, conseguito presso le scuole di  specializzazione
individuale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, o master di secondo livello  conseguito  presso  universita'
italiane o straniere dopo la  laurea  magistrale.  Al  corso-concorso
possono  essere  ammessi,  altresi',  i  dipendenti  di  ruolo  delle
pubbliche  amministrazioni,  muniti   di   laurea   specialistica   o
magistrale, che abbiano compiuto  almeno  cinque  anni  di  servizio,
svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e'  richiesto
il possesso della laurea.
  3. Il corso-concorso ha la durata di dodici mesi comprensivi di  un
periodo di  applicazione  presso  amministrazioni  pubbliche,  uffici
amministrativi di uno Stato dell'Unione europea  o  di  un  organismo
comunitario  o  internazionale,  secondo  modalita'  determinate  dal
decreto di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto  legislativo  n.
165 del 2001, nell'ambito degli ordinari  stanziamenti  di  bilancio.
Durante la partecipazione al corso e nel periodo di  applicazione  e'
corrisposta una borsa di  studio  a  carico  della  Scuola  nazionale
dell'amministrazione.
  4. La percentuale sui posti di dirigente disponibili  riservata  al
corso-concorso di cui  al  comma  2  non  puo'  essere  inferiore  al
cinquanta per cento.
  5. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n.
272, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) l'articolo 2 e' abrogato;
    b) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
      1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Concorso  pubblico
per titoli ed esami»;
      2) il comma 1 e' sostituito dal seguente:  «1.  L'accesso  alla
qualifica  di  dirigente  nelle  amministrazioni  ed  enti   di   cui
all'articolo 1, comma 1, avviene per concorso pubblico per titoli  ed
esami,  indetto  dalle  singole  amministrazioni,  nella  percentuale
massima del cinquanta per cento dei posti da ricoprire.»;
      3) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri  sono  stabiliti  i  titoli
valutabili nell'ambito del concorso di cui al comma 1  ed  il  valore
massimo assegnabile ad ognuno di  essi  nell'ambito  della  procedura
concorsuale. Il valore complessivo dei titoli non  puo'  superare  il
quaranta per cento della votazione finale del candidato.»;
    c) all'articolo 5, comma 1, le parole: «Il concorso pubblico  per
esami» sono sostituite dalle  seguenti:  «Il  concorso  pubblico  per
titoli ed esami»;
    d) all'articolo 5, comma 5, dopo le parole:  «prova  orale»  sono
aggiunte le seguenti: «, nonche' il  punteggio  conseguito  all'esito
della valutazione dei titoli»;
    e) all'articolo  6,  comma  1,  dopo  le  parole:  «dalla  Scuola
superiore della pubblica amministrazione» sono inserite le  seguenti:
«su delibera conforme del Comitato per il coordinamento delle  scuole
pubbliche di formazione»;
    f) all'articolo  6,  comma  2,  dopo  le  parole:  «dalla  Scuola
superiore della pubblica amministrazione» sono inserite le  seguenti:
«su delibera conforme del Comitato per il coordinamento delle  scuole
pubbliche di formazione»;
    g)  l'articolo  7   e'   sostituito   dal   seguente:   «Art.   7
(Corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale). - 1. L'accesso
alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 1, per una percentuale non inferiore al cinquanta per  cento
dei posti da  ricoprire,  avviene  per  corso-concorso  selettivo  di
formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione.»;
    h)  l'articolo  10  e'  sostituito   dal   seguente:   «Art.   10
(Graduatoria del concorso). -  1.  Al  corso-concorso  di  formazione
dirigenziale  sono  ammessi  i  candidati  utilmente  inseriti  nella
graduatoria del concorso di ammissione entro il limite del numero dei
posti disponibili di cui all'articolo  7,  comma  1,  maggiorato  del
venti per cento.
  2.  La  graduatoria  di  merito  del  concorso  di  ammissione   al
corso-concorso e' predisposta dalla commissione esaminatrice in  base
al punteggio finale conseguito da ciascun candidato, costituito dalla
somma dei voti di ciascuna delle prove scritte e dal voto della prova
orale.  A  parita'  di  merito  trovano   applicazione   le   vigenti
disposizioni in materia di titoli di preferenza.  La  graduatoria  di
merito e' approvata con decreto del Presidente della Scuola nazionale
dell'amministrazione ed e' pubblicata sul sito internet della  stessa
Scuola.  Della  pubblicazione  viene  dato  avviso   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.»;
    i)  l'articolo  11  e'  sostituito   dal   seguente:   «Art.   11
(Commissioni esaminatrici). -  1.  Le  commissioni  esaminatrici  del
concorso per l'ammissione al corso-concorso e degli esami di cui agli
articoli 13 e 14,  sono  nominate  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri.»;
    l) l'articolo 12 e' sostituito dal seguente: «Art. 12  (Modalita'
di svolgimento dei corsi). - 1.  Con  decreto  del  Presidente  della
Scuola nazionale dell'amministrazione, d'intesa con il  Comitato  per
il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione sono  stabilite
le modalita' di svolgimento della fase  di  formazione  generale  del
corso-concorso della durata di otto mesi, della valutazione continua,
dell'esame  conclusivo  della  fase  di  formazione  specialistica  e
dell'esame finale.»;
    m)  l'articolo  13  e'  sostituito   dal   seguente:   «Art.   13
(Valutazione continua ed esame conclusivo della  fase  di  formazione
generale). - 1. Gli allievi che conseguono nella valutazione continua
una media delle votazioni pari almeno a  ottanta  su  cento  accedono
all'esame conclusivo della  fase  di  formazione  generale.  Superano
l'esame gli allievi che si collocano in graduatoria  nel  limite  dei
posti di dirigente in concorso.»;
    n) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente: «Art. 14 (Formazione
specialistica).  -  1.  Gli  allievi  che  superano  l'esame  di  cui
all'articolo   13   vengono   assegnati   alle   amministrazioni   di
destinazione, scelte sulla base  delle  preferenze  espresse  secondo
l'ordine della graduatoria di merito,  per  svolgere  un  periodo  di
formazione  specialistica  di  quattro  mesi.  Il  Comitato  per   il
coordinamento  delle  scuole   pubbliche   di   formazione   provvede
all'organizzazione del periodo di formazione specialistica tramite le
Scuole di riferimento per singolo Ministero o, in  mancanza,  tramite
la Scuola nazionale dell'amministrazione.
  2. A  conclusione  del  periodo  di  formazione  specialistica  gli
allievi sostengono un  esame  finale.  Superano  l'esame  finale  gli
allievi che conseguono una votazione di almeno ottanta su cento.»;
    o)  l'articolo  15  e'  sostituito   dal   seguente:   «Art.   15
(Graduatoria finale del corso-concorso).  -  1.  Le  graduatorie  dei
vincitori sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri che viene pubblicato  sui  siti  internet  delle  scuole  di
formazione di cui all'articolo 14, comma 1, e  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.  Della
pubblicazione  viene  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
  2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento  della
funzione  pubblica  provvede  all'assegnazione  dei  vincitori   alle
amministrazioni di destinazione.»;
    p)  l'articolo  16  e'  sostituito   dal   seguente:   «Art.   16
(Trattamento  economico  degli  allievi).  -  1.  Agli  allievi   del
corso-concorso selettivo non dipendenti pubblici la Scuola  nazionale
dell'amministrazione corrisponde una borsa  di  studio  stabilita  in
millecinquecento  euro  mensili  al  netto  degli  oneri  fiscali   e
previdenziali, rivalutata secondo l'indice  ISTAT-FOI  ad  inizio  di
ciascun corso. L'importo della  borsa  di  studio  corrisposto  dalla
Scuola    nazionale     dell'amministrazione     sara'     rimborsato
dall'amministrazione di destinazione finale.
  2. Agli allievi del corso-concorso selettivo dipendenti pubblici e'
corrisposto,  a  cura  dell'amministrazione   di   appartenenza,   il
trattamento  economico  in  godimento,  senza  alcun  trattamento  di
missione. L'importo corrisposto sara' rimborsato dall'amministrazione
di  destinazione  del  dipendente  all'amministrazione  che   lo   ha
anticipato. Qualora  il  trattamento  economico  del  dipendente  sia
inferiore  a  millecinquecento  euro  mensili,  la  Scuola  nazionale
dell'amministrazione corrisponde un'integrazione.
  3. Gli allievi del  corso-concorso  selettivo  dipendenti  pubblici
sono   collocati    a    disposizione    della    Scuola    nazionale
dell'amministrazione  con  il   riconoscimento   dell'anzianita'   di
servizio a tutti gli effetti di legge.»;
    q) le parole: «Scuola Superiore della Pubblica  Amministrazione»,
ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Scuola  Nazionale
dell'Amministrazione».
                               Art. 8


                   Programmazione della formazione
                   dei dirigenti e dei funzionari

  1. La programmazione  della  formazione  e'  ispirata  al  criterio
generale dell'effettiva  corrispondenza  tra  le  esigenze  formative
delle amministrazioni e l'offerta formativa  del  Sistema  unico,  al
fine di garantire un utilizzo razionale delle risorse.
  2. A tale fine, le  amministrazioni  statali  anche  a  ordinamento
autonomo e gli enti pubblici non  economici  adottano,  entro  e  non
oltre il 30 giugno di ogni anno, un Piano triennale di formazione del
personale in cui  sono  rappresentate  le  esigenze  formative  delle
singole amministrazioni. I Piani sono trasmessi al Dipartimento della
funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle  finanze  e  al
Comitato di cui all'articolo 2 che  redige  il  «Programma  triennale
delle attivita' di formazione dei dirigenti e  funzionari  pubblici»,
secondo il criterio della programmazione a scorrimento, entro  il  31
ottobre di ogni anno.
  3. Gli enti territoriali possono aderire al  programma  di  cui  al
comma 2, con oneri a proprio carico, comunicando al Comitato entro il
30 giugno le proprie esigenze formative.
  4. Il Programma triennale contiene:
    a)  il  quadro  generale  delle  esigenze   formative   di   ogni
amministrazione;
    b) il prospetto delle risorse disponibili nell'ambito dei bilanci
delle Scuole destinati alla formazione;
    c) la ripartizione dei corsi  tra  le  scuole  e  la  definizione
generale della loro organizzazione;
    d) l'individuazione delle ulteriori attivita'  formative  offerte
dalle Scuole  con  costi  a  carico  delle  amministrazioni  e  delle
relative modalita' di contribuzione;
    e)  la  definizione  delle  modalita'   e   dell'estensione   del
coinvolgimento nelle attivita'  di  formazione  delle  universita'  e
degli istituti di formazione;
    f) la definizione dei contenuti, delle  modalita'  di  stipula  e
dell'estensione delle convenzioni con gli enti territoriali e  con  i
soggetti privati.
  5.  Le  Scuole  erogano  l'attivita'  formativa  di  competenza  in
conformita' con quanto stabilito dal Programma triennale.
                               Art. 9


          Disponibilita' gratuita delle strutture pubbliche

  1. Le Scuole del Sistema unico  favoriscono  l'uso  gratuito  delle
proprie strutture anche per lo svolgimento di  corsi  organizzati  da
altre scuole pubbliche o da  amministrazioni  diverse  da  quella  di
appartenenza,  in  conformita'  con  il  criterio  generale  di   cui
all'articolo 11, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 6 luglio
2012, n. 95.
                               Art. 10

Formazione  per  le  amministrazioni  statali  anche  a   ordinamento
  autonomo e per gli enti pubblici non economici
  1. I corsi e le attivita' inseriti nel Programma triennale  di  cui
all'articolo 3 e  destinati  alle  amministrazioni  statali  anche  a
ordinamento  autonomo  e  agli  enti  pubblici  non   economici   non
comportano, di regola, costi a  carico  di  tali  amministrazioni  ed
enti. I predetti  corsi  sono  istituiti  nell'ambito  delle  risorse
iscritte a legislazione vigente nei pertinenti capitoli di spesa  dei
bilanci delle scuole di formazione.
  2. Secondo quanto previamente stabilito  nel  Programma  triennale,
possono essere previste, altresi', attivita' di  formazione  a  spese
delle amministrazioni pubbliche che intendano fruirne.
                               Art. 11


       Formazione in convenzione a favore di enti territoriali
                         e soggetti privati

  1. La Scuola nazionale dell'amministrazione e le altre  Scuole  del
Sistema unico, sulla base dell'attivita' di coordinamento svolta  dal
Comitato di cui all'articolo 2, definiscono  accordi,  convenzioni  e
ogni altra forma di collaborazione con gli enti territoriali  per  lo
svolgimento di attivita' formative e per il reclutamento di dirigenti
e funzionari degli enti medesimi.
  2. Le convenzioni con gli enti territoriali nonche' con i  soggetti
privati rientrano tra le attivita' formative inserite  nel  programma
triennale con oneri a carico degli enti richiedenti. Le  convenzioni,
oltre all'organizzazione di specifiche attivita'  formative,  possono
avere ad oggetto anche l'adesione dell'ente richiedente ad  attivita'
di reclutamento  e  formazione  gia'  organizzate  dalle  Scuole  del
Sistema  unico  nell'ambito  della  programmazione  triennale,   come
disciplinate rispettivamente dagli articoli 3 e 8.
                               Art. 12


               Ricorso da parte delle amministrazioni
                 a soggetti esterni al Sistema unico

  1. Le attivita' di formazione di amministrazioni statali, anche  ad
ordinamento  autonomo,  e  di  enti  pubblici  non   economici   sono
prioritariamente svolte tramite  le  Scuole  di  cui  all'articolo  1
rientranti nel Sistema unico  del  reclutamento  e  della  formazione
pubblica.
  2. Le amministrazioni e gli enti possono  direttamente  rivolgersi,
previo nulla osta del Comitato di  cui  all'articolo  2,  a  soggetti
pubblici  o  privati  esterni  al  Sistema  unico  soltanto   qualora
l'esigenza  formativa  specifica   non   possa   essere   soddisfatta
nell'ambito  della  formazione  gratuita   inserita   nel   Programma
triennale di cui all'articolo 8  e  l'offerta  del  soggetto  esterno
risulti piu' conveniente e vantaggiosa delle attivita' di  formazione
con oneri a carico degli enti  richiedenti  inserite  nella  medesima
programmazione triennale.
  3. La scelta  dei  soggetti  esterni  avviene  nel  rispetto  della
legislazione vigente in materia, secondo principi  di  trasparenza  e
competenza specialistica.
                               Art. 13


                  Collaborazione con le universita'
                   e altri istituti di formazione

  1. Le Scuole di cui all'articolo 1, anche  per  l'erogazione  della
formazione inserita nel Programma triennale, possono  definire  forme
di collaborazione con le universita' italiane e straniere e con altri
istituti di formazione.
  2. Le modalita' e l'estensione di tale coinvolgimento sono definite
nell'ambito di rapporti convenzionali e contrattuali  sulla  base  di
linee di indirizzo formulate dal  Comitato  di  cui  all'articolo  2,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  3. La scelta delle  universita'  e  degli  istituti  di  formazione
avviene nel rispetto della legislazione vigente in  materia,  secondo
principi di trasparenza e competenza specialistica.
Titolo III

CORPO DOCENTE DELLE SCUOLE DI FORMAZIONE


                               Art. 14


                        Incarichi di docenza

  1. Le scuole di cui all'articolo 1 possono  conferire  le  seguenti
tipologie di incarichi di docenza:
    a) incarichi di docente a tempo pieno, di durata non superiore  a
tre anni rinnovabili, per lo svolgimento  di  attivita'  di  docenza,
ricerca e coordinamento della didattica;
    b) incarichi di docente a tempo parziale, di durata non superiore
ad un anno, per lo svolgimento di progetti formativi  di  particolare
rilevanza;
    c) incarichi di docenza di breve durata  per  lo  svolgimento  di
attivita' didattica in specifici moduli formativi.
  2. Le modalita' di conferimento dell'incarico  di  docente  di  cui
alle lettere a) e b) del comma 1 e il relativo trattamento  economico
sono definiti dalle singole scuole in base  alle  procedure  previste
dai  rispettivi  ordinamenti,  a   seguito   di   valutazione   delle
professionalita'  meglio  rispondenti  alle   caratteristiche   degli
insegnamenti da coprire e nel rispetto del principio di  trasparenza.
Il trattamento economico dei docenti di cui al comma  1  e'  definito
nel rispetto delle linee  di  indirizzo  stabilite  dal  Comitato  di
coordinamento delle scuole pubbliche  di  formazione.  Gli  incarichi
sono conferiti utilizzando le risorse iscritte a legislazione vigente
nei pertinenti capitoli di spesa delle scuole di formazione.
  3. Restano fermi gli incarichi di docenza in  corso  alla  data  di
entrata in vigore del presente regolamento.
                               Art. 15


                    Impiego coordinato di docenti

  1. I provvedimenti di incarico di docenza di cui  all'articolo  14,
comma 1, emessi da  ciascuna  scuola  prevedono  la  possibilita'  di
destinare il docente ad attivita' formative svolte dalle altre scuole
pubbliche di formazione, secondo gli indirizzi stabiliti dal Comitato
di coordinamento delle scuole pubbliche di formazione.
                               Art. 16


  Disposizioni riguardanti la Scuola nazionale dell'amministrazione

  1. La nomina dei responsabili di cui all'articolo 9, comma  4,  del
decreto legislativo 1° dicembre  2009,  n.  178,  e'  effettuata  dal
Presidente della Scuola nazionale  dell'amministrazione  con  proprio
provvedimento.
  2. I docenti incaricati  di  cui  all'articolo  10,  comma  3,  del
decreto legislativo  1°  dicembre  2009,  n.  178,  sono  scelti  tra
dirigenti  di  amministrazioni  pubbliche,   professori   o   docenti
universitari,  magistrati  ordinari,  amministrativi   e   contabili,
avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, nonche' tra  esperti
di comprovata professionalita', anche stranieri.
  3. Il Presidente, allo scopo di assicurare la qualita' didattica  e
scientifica nelle materie di rispettiva competenza, puo' avvalersi di
docenti   interni   in   qualita'    di    coordinatori    di    area
didattico-scientifica. La durata degli incarichi dei coordinatori  di
area e il relativo compenso sono stabiliti  dal  Presidente,  secondo
quanto previsto nelle delibere di cui  all'articolo  15  del  decreto
legislativo 1° dicembre 2009, n. 178. Il loro numero non puo'  essere
superiore a cinque.
  4.  A  ciascuna  sede  distaccata  della  Scuola  e'  preposto   un
responsabile, scelto tra i funzionari apicali in servizio  presso  la
Scuola, il cui incarico e'  conferito  dal  dirigente  amministrativo
sentito il Presidente.
  5. Ai responsabili di sede sono attribuiti compiti di coordinamento
per assicurare il funzionamento della struttura loro affidata  ed  il
regolare andamento dell'attivita' gestionale e  didattico  formativa,
in attuazione delle direttive del Presidente e per quanto riguarda le
materie di sua competenza, del dirigente amministrativo.
                               Art. 17


                          Norma transitoria

  1. Resta fermo per il quinquennio 2010-2014 quanto previsto per  il
Ministero  degli  affari  esteri  dall'articolo  4,  comma   3,   del
decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito dalla legge  5  marzo
2010, n. 30.
  2. Restano ferme altresi'  le  autorizzazioni  alle  assunzioni  di
personale gia' previste dalle leggi speciali vigenti in  deroga  alle
disposizioni limitative delle assunzioni nel pubblico impiego.
                               Art. 18


                        Abrogazione di norme

  1. Sono abrogati:
    a) l'articolo 7-bis del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.
165;
    b) all'articolo 28, comma 1, del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, le parole: «per esami»;
    c) all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
i commi 2, 3, 4, 7 e 7-bis;
    d) all'articolo 28, comma 5, del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, le parole: «e in misura non inferiore al 30 per cento»;
    e) all'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
il comma 1-ter;
    f) all'articolo 4 del decreto legislativo 1°  dicembre  2009,  n.
178, il comma 1, lettera a);
    g) l'articolo 5 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178;
    h) all'articolo 10 del decreto legislativo 1° dicembre  2009,  n.
178, il comma 4;
    i) all'articolo 12 del decreto legislativo 1° dicembre  2009,  n.
178, i commi 3, 4 e 5;
    j) all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 1°  dicembre
2009, n. 178, le parole: «Il bilancio della Scuola e' predisposto dal
dirigente amministrativo, deliberato dal  Comitato  di  gestione,  su
proposta del Presidente, e approvato dal Presidente del Consiglio dei
Ministri ovvero  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione, a tal fine delegato.».
                               Art. 19


                       Invarianza finanziaria

  1. Dall'attuazione del presente regolamento non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 16 aprile 2013

                             NAPOLITANO


                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri,  e,  ad  interim,  Ministro
                                degli affari esteri

                                Patroni  Griffi,  Ministro   per   la
                                pubblica   amministrazione    e    la
                                semplificazione

                                Grilli,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze

                                Di Paola, Ministro della difesa

                                Cancellieri, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno  2013,  registro  n.  5,
foglio n. 328

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