DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 70
Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione
dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a
norma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
(13G00112)
(GU n.146 del 24-6-2013)
Vigente al: 24-6-2013 Titolo I
RAZIONALIZZAZIONE E RIORDINO DELLE SCUOLE PUBBLICHE DI FORMAZIONE
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, recante
riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica
amministrazione (SSPA), a norma dell'articolo 24 della legge 18
giugno 2009, n. 69;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento dell'Amministrazione degli
affari esteri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004,
n. 272, recante regolamento di disciplina in materia di accesso alla
qualifica di dirigente, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n.
95, recante riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a
norma dell'articolo 74 del decreto-legge 15 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28
settembre 2000, n. 301, recante norme per il riordino della Scuola
superiore dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013
concernente la struttura del Segretariato generale della difesa -
Direzione generale degli armamenti, delle Direzioni generali,
compresi i relativi Uffici tecnici territoriali, e degli Uffici
centrali del Ministero della difesa;
Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 10 settembre
1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 4 marzo 1981,
recante Istituzione della Scuola superiore dell'amministrazione
dell'interno;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 22 gennaio 2013;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 7 febbraio 2013;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 marzo 2013;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze, della difesa e dell'interno;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1
Sistema unico del reclutamento
e della formazione pubblica
1. La Scuola superiore della pubblica amministrazione e' denominata
Scuola nazionale dell'amministrazione a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento.
2. La Scuola nazionale dell'amministrazione, l'istituto diplomatico
«Mario Toscano», la Scuola superiore dell'economia e delle finanze,
la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno (SSAI), il
Centro di formazione della difesa, la Scuola superiore di statistica
e di analisi sociali ed economiche, di seguito denominate: «Scuole»,
costituiscono il «Sistema unico del reclutamento e della formazione
pubblica», di seguito denominato: «Sistema unico», al fine di
ottimizzare l'allocazione delle risorse e migliorare la qualita'
delle attivita' formative dei dirigenti e dei funzionari pubblici,
garantendone l'eccellenza e l'interdisciplinarita'.
3. Le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, e
gli enti pubblici non economici si rivolgono prioritariamente alle
Scuole del Sistema unico per la formazione del proprio personale.
4. Non rientrano nel Sistema unico le attivita' di formazione e
reclutamento relative ai magistrati ordinari, amministrativi e
contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale
militare, alle Forze di polizia e ai vigili del fuoco.
5. Le Scuole appartenenti al Sistema unico adeguano, secondo i
rispettivi ordinamenti, la missione, i compiti e la struttura
organizzativa ai principi di cui all'articolo 11, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e alle disposizioni del presente
regolamento.
6. Resta ferma per il Ministero degli affari esteri, nell'ambito
dell'istituto diplomatico «Mario Toscano», l'attivita' di
aggiornamento e formazione professionale specifica collegata al
servizio all'estero del proprio personale.
Art. 2
Comitato per il coordinamento
delle scuole pubbliche di formazione
1. E' istituito un «Comitato per il coordinamento delle scuole
pubbliche di formazione», di seguito denominato: «Comitato», con il
compito di definire gli indirizzi e l'operativita' del Sistema unico.
Il Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o
dal Ministro da lui delegato e composto dagli organi di vertice delle
Scuole di cui all'articolo 1. Il Comitato ha sede presso la Scuola
nazionale dell'amministrazione che svolge funzioni di supporto
tecnico allo stesso con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili in base alla legislazione vigente per la
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.
2. Il Comitato, con uno o piu' regolamenti, disciplina il proprio
funzionamento in conformita' con le indicazioni generali contenute
nel presente regolamento.
3. Al Comitato spettano le seguenti funzioni:
a) programmazione delle attivita' di formazione, attraverso
l'adozione di un programma triennale delle attivita' di formazione
dei dirigenti e dei funzionari delle amministrazioni dello Stato,
anche a ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici,
secondo la procedura di cui all'articolo 8;
b) definizione di linee guida contenenti standard metodologici,
scientifici ed economici vincolanti per le amministrazioni, volti a
regolare le modalita' di elaborazione dei piani di formazione di cui
all'articolo 8, al fine di promuovere la qualita' dell'offerta
formativa, evitare sprechi di risorse, fornire indicazioni utili per
un'adeguata valutazione delle esigenze formative;
c) coordinamento della partecipazione delle Scuole alle attivita'
di formazione dei dirigenti e funzionari delle amministrazioni dello
Stato, anche a ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non
economici;
d) coordinamento dell'offerta formativa, ripartendo attivita' e
corsi tra le singole Scuole sulla base delle rispettive aree di
competenza e nell'ambito delle rispettive disponibilita' di risorse
umane, strumentali e finanziarie;
e) razionalizzazione della scelta delle sedi e dell'uso dei
locali;
f) coordinamento nell'utilizzo delle risorse finanziarie delle
Scuole;
g) organizzazione dell'utilizzo e dello scambio dei docenti delle
Scuole incaricati ai sensi dell'articolo 14;
h) definizione delle linee guida per la stipula e la revisione
delle convenzioni con le universita', con gli istituti di formazione
e con gli enti territoriali.
4. Le delibere del Comitato nell'esercizio delle funzioni di cui al
comma 3 vincolano le Scuole all'attuazione dei conseguenti
provvedimenti.
5. L'istituzione del Comitato non comporta nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica; la partecipazione dei componenti a tale
organismo e' a titolo gratuito e non da' diritto ad alcun emolumento,
compenso, gettone di presenza o rimborso spese comunque denominati.
Titolo II
RECLUTAMENTO E FORMAZIONE
Art. 3
Programmazione del reclutamento dei dirigenti e funzionari delle
amministrazioni dello Stato anche a ordinamento autonomo e degli
enti pubblici non economici
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica entro il 30 aprile di ciascun anno redige il «Piano
triennale previsionale di reclutamento di dirigenti e funzionari
nelle amministrazioni dello Stato anche a ordinamento autonomo e
negli enti pubblici non economici». Il Piano e' elaborato mediante un
modello di previsione quantitativa e qualitativa del fabbisogno di
reclutamento, tenendo conto del numero di posti vacanti e in funzione
degli obiettivi generali di dimensionamento degli organici, nonche'
sulla base della valutazione strategica delle missioni e dei
programmi assegnati alle pubbliche amministrazioni. Il Piano e'
predisposto con riferimento al triennio decorrente dall'anno
successivo a quello di elaborazione ed e' approvato, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato,
dal Consiglio dei Ministri, entro il 30 giugno di ogni anno.
2. Entro il 31 ottobre di ogni anno, sulla base del Piano di cui al
comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro da lui delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono stabiliti il numero dei posti e i profili
professionali da destinare al reclutamento di dirigenti e funzionari
tramite corso-concorso selettivo bandito dalla Scuola nazionale
dell'amministrazione o dalle altre Scuole del Sistema unico del
reclutamento e della formazione pubblica per quanto concerne il
reclutamento dei funzionari e il numero dei posti e i relativi
profili professionali destinati al reclutamento da parte delle
singole amministrazioni. Entro la medesima data, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, su
proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilito il numero dei
posti destinati al reclutamento del personale della carriera
diplomatica e con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o
del Ministro delegato, su proposta del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilito
il numero dei posti destinati al reclutamento del personale della
carriera prefettizia, nonche' del personale da assegnare all'albo dei
segretari comunali e provinciali. Con i medesimi decreti e' inoltre
disposta l'autorizzazione all'assunzione dei vincitori dei concorsi a
valere sulle facolta' assunzionali delle singole amministrazioni.
3. Le modalita' di reclutamento del personale della carriera
diplomatica e della carriera prefettizia, nonche' le modalita' di
iscrizione all'albo dei segretari comunali e provinciali rimangono
regolate dalle disposizioni vigenti.
Art. 4
Reclutamento dei funzionari nelle amministrazioni statali, anche ad
ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici
1. L'accesso alle aree funzionali per le quali e' richiesto il
possesso del diploma di laurea, nelle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici,
nonche' alla qualifica di funzionario di amministrazione negli enti
pubblici di ricerca, avviene, in misura non superiore al cinquanta
per cento dei posti, tramite corso-concorso selettivo bandito dalla
Scuola nazionale dell'amministrazione o dalle altre Scuole del
Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica su
delibera conforme del Comitato per il coordinamento delle scuole
pubbliche di formazione. Per il comparto scuola, universita' ed AFAM
continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di
settore. Per la quota del cinquanta per cento dei posti messa a
concorso dalle singole amministrazioni restano ferme le disposizioni
legislative speciali.
2. I bandi di concorso per l'ammissione ai corsi-concorso indicano,
tra l'altro:
a) il titolo di studio di ammissione al concorso: i candidati non
dipendenti pubblici devono essere in possesso almeno della laurea
specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito
secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale
3 novembre 1999, n. 509; i candidati gia' dipendenti di
amministrazioni pubbliche devono essere in possesso almeno della
laurea triennale con esperienza professionale almeno triennale
nell'ambito della pubblica amministrazione;
b) il numero degli allievi da ammettere al corso-concorso
selettivo, pari al numero dei posti da ricoprire, maggiorato del
venti per cento, individuato con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri o del Ministro da lui delegato, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in base al Piano
triennale previsionale di reclutamento di dirigenti e funzionari
nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e
negli enti pubblici non economici;
c) le diverse classi di concorso, determinate in funzione dei
profili professionali;
d) i criteri relativi alle prove concorsuali consistenti in due
prove scritte, eventualmente precedute da una prova preselettiva, e
una prova orale che comprende un colloquio diretto ad accertare la
conoscenza di almeno una lingua straniera comunitaria tra le
seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo.
3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi di ammissione ai
corsi-concorso selettivi, degli esami conclusivi della fase di
formazione iniziale e degli esami finali sono nominate dalle Scuole
del Sistema unico che bandiscono i concorsi.
4. Le graduatorie dei vincitori dei concorsi di ammissione ai
corsi-concorso selettivi sono approvate dalle Scuole del Sistema
unico del reclutamento e della formazione pubblica e sono pubblicate
sul sito internet della Scuola nazionale dell'amministrazione e delle
altre Scuole del Sistema unico. Della pubblicazione viene dato avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo, si rinvia alle
norme in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487.
Art. 5
Corso-concorso selettivo
per il reclutamento dei funzionari
1. Le modalita' di svolgimento del semestre di formazione iniziale
del corso-concorso, della valutazione continua, dell'esame conclusivo
della fase di formazione iniziale e dell'esame finale sono stabilite
con delibera del Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche
di formazione. Le modalita' di svolgimento del corso-concorso
includono la partecipazione di tutte le Scuole del Sistema unico del
reclutamento e della formazione pubblica, ripartendo la
responsabilita' dei singoli moduli formativi in funzione della
specializzazione di ciascuna struttura.
2. Gli ammessi alla frequenza del corso-concorso che non si
presentano entro otto giorni dall'inizio del corso, senza
giustificato e documentato motivo, sono esclusi dal corso. Coloro che
non abbiano potuto iniziare o proseguire la frequenza del corso per
maternita' o per gravi motivi previsti dalla legge e dai contratti
collettivi, comprovati tempestivamente da idonea documentazione,
possono chiedere di essere ammessi al corso-concorso successivo.
3. Accedono all'esame conclusivo della fase di formazione iniziale
gli allievi che conseguono nella valutazione continua una media delle
votazioni pari almeno a ottanta su cento ed abbiano frequentato
almeno l'ottanta percento del corso. Superano l'esame gli allievi che
si collocano in graduatoria nel limite dei posti individuati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi
dell'articolo 4, comma 2, lettera b).
4. Gli allievi che superano l'esame di cui al comma 3 vengono
assegnati alle amministrazioni di destinazione, scelte sulla base
delle preferenze espresse secondo l'ordine della graduatoria di
merito, per svolgere un periodo di formazione specialistica di tre
mesi. Le amministrazioni di destinazione determinano le modalita' di
svolgimento della formazione specialistica, anche avvalendosi delle
Scuole di riferimento.
5. A conclusione del periodo di formazione specialistica gli
allievi sostengono un esame finale, consistente in una prova scritta
di carattere pratico e in una prova orale, basato sugli ambiti di
competenza dell'amministrazione presso la quale sara' assegnato il
candidato. Superano l'esame finale gli allievi che conseguono una
votazione di almeno ottanta su cento.
6. Le graduatorie dei vincitori per ciascuna amministrazione di
assegnazione degli allievi sono approvate con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri e pubblicate sui siti istituzionali delle
Scuole del Sistema unico e della Presidenza del Consiglio -
Dipartimento della funzione pubblica. Della pubblicazione viene dato
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
7. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica provvede all'assegnazione dei vincitori alle
amministrazioni di destinazione.
Art. 6
Trattamento economico degli allievi
al corso-concorso per funzionari
1. Agli allievi del corso-concorso selettivo non dipendenti
pubblici la Scuola nazionale dell'amministrazione o le altre Scuole
del Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica che
bandiscono il corso-concorso corrispondono una borsa di studio
stabilita in mille euro mensili al netto di oneri fiscali e
previdenziali, rivalutata secondo l'indice ISTAT-FOI a inizio di
ciascun corso. L'importo della borsa di studio sara' rimborsato
dall'amministrazione di destinazione finale.
2. Agli allievi del corso-concorso selettivo dipendenti pubblici e'
corrisposto, a cura dell'amministrazione di appartenenza, il
trattamento economico in godimento, senza alcun trattamento di
missione. L'importo corrisposto sara' rimborsato dall'amministrazione
di destinazione del dipendente all'amministrazione che lo ha
anticipato.
3. Gli allievi del corso-concorso selettivo dipendenti pubblici
sono collocati a disposizione delle scuole presso le quali svolgono
il corso-concorso con riconoscimento dell'anzianita' di servizio a
tutti gli effetti di legge.
Art. 7
Reclutamento dei dirigenti
1. Al concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 28, comma 1,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere ammessi
i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di
laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in
possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione
conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, almeno
tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso
alle quali e' richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del
diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali
reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio e'
ridotto a quattro anni. Sono, altresi', ammessi i soggetti in
possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche
non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, muniti del diploma di
laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni
dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto
incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per
un periodo non inferiore a cinque anni, purche' muniti di diploma di
laurea. Sono altresi' ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo
titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio
continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi
internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali
per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di
laurea.
2. Al corso-concorso selettivo di formazione di cui all'articolo
28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono
essere ammessi, con le modalita' stabilite nel regolamento di cui al
comma 5 del medesimo articolo 28, i soggetti muniti di laurea
specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito
secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale
3 novembre 1999, n. 509, nonche' di dottorato di ricerca, o diploma
di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione
individuale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, o master di secondo livello conseguito presso universita'
italiane o straniere dopo la laurea magistrale. Al corso-concorso
possono essere ammessi, altresi', i dipendenti di ruolo delle
pubbliche amministrazioni, muniti di laurea specialistica o
magistrale, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio,
svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto
il possesso della laurea.
3. Il corso-concorso ha la durata di dodici mesi comprensivi di un
periodo di applicazione presso amministrazioni pubbliche, uffici
amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo
comunitario o internazionale, secondo modalita' determinate dal
decreto di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo n.
165 del 2001, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
Durante la partecipazione al corso e nel periodo di applicazione e'
corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola nazionale
dell'amministrazione.
4. La percentuale sui posti di dirigente disponibili riservata al
corso-concorso di cui al comma 2 non puo' essere inferiore al
cinquanta per cento.
5. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n.
272, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 2 e' abrogato;
b) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Concorso pubblico
per titoli ed esami»;
2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'accesso alla
qualifica di dirigente nelle amministrazioni ed enti di cui
all'articolo 1, comma 1, avviene per concorso pubblico per titoli ed
esami, indetto dalle singole amministrazioni, nella percentuale
massima del cinquanta per cento dei posti da ricoprire.»;
3) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i titoli
valutabili nell'ambito del concorso di cui al comma 1 ed il valore
massimo assegnabile ad ognuno di essi nell'ambito della procedura
concorsuale. Il valore complessivo dei titoli non puo' superare il
quaranta per cento della votazione finale del candidato.»;
c) all'articolo 5, comma 1, le parole: «Il concorso pubblico per
esami» sono sostituite dalle seguenti: «Il concorso pubblico per
titoli ed esami»;
d) all'articolo 5, comma 5, dopo le parole: «prova orale» sono
aggiunte le seguenti: «, nonche' il punteggio conseguito all'esito
della valutazione dei titoli»;
e) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: «dalla Scuola
superiore della pubblica amministrazione» sono inserite le seguenti:
«su delibera conforme del Comitato per il coordinamento delle scuole
pubbliche di formazione»;
f) all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: «dalla Scuola
superiore della pubblica amministrazione» sono inserite le seguenti:
«su delibera conforme del Comitato per il coordinamento delle scuole
pubbliche di formazione»;
g) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente: «Art. 7
(Corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale). - 1. L'accesso
alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 1, per una percentuale non inferiore al cinquanta per cento
dei posti da ricoprire, avviene per corso-concorso selettivo di
formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione.»;
h) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente: «Art. 10
(Graduatoria del concorso). - 1. Al corso-concorso di formazione
dirigenziale sono ammessi i candidati utilmente inseriti nella
graduatoria del concorso di ammissione entro il limite del numero dei
posti disponibili di cui all'articolo 7, comma 1, maggiorato del
venti per cento.
2. La graduatoria di merito del concorso di ammissione al
corso-concorso e' predisposta dalla commissione esaminatrice in base
al punteggio finale conseguito da ciascun candidato, costituito dalla
somma dei voti di ciascuna delle prove scritte e dal voto della prova
orale. A parita' di merito trovano applicazione le vigenti
disposizioni in materia di titoli di preferenza. La graduatoria di
merito e' approvata con decreto del Presidente della Scuola nazionale
dell'amministrazione ed e' pubblicata sul sito internet della stessa
Scuola. Della pubblicazione viene dato avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.»;
i) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente: «Art. 11
(Commissioni esaminatrici). - 1. Le commissioni esaminatrici del
concorso per l'ammissione al corso-concorso e degli esami di cui agli
articoli 13 e 14, sono nominate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri.»;
l) l'articolo 12 e' sostituito dal seguente: «Art. 12 (Modalita'
di svolgimento dei corsi). - 1. Con decreto del Presidente della
Scuola nazionale dell'amministrazione, d'intesa con il Comitato per
il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione sono stabilite
le modalita' di svolgimento della fase di formazione generale del
corso-concorso della durata di otto mesi, della valutazione continua,
dell'esame conclusivo della fase di formazione specialistica e
dell'esame finale.»;
m) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente: «Art. 13
(Valutazione continua ed esame conclusivo della fase di formazione
generale). - 1. Gli allievi che conseguono nella valutazione continua
una media delle votazioni pari almeno a ottanta su cento accedono
all'esame conclusivo della fase di formazione generale. Superano
l'esame gli allievi che si collocano in graduatoria nel limite dei
posti di dirigente in concorso.»;
n) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente: «Art. 14 (Formazione
specialistica). - 1. Gli allievi che superano l'esame di cui
all'articolo 13 vengono assegnati alle amministrazioni di
destinazione, scelte sulla base delle preferenze espresse secondo
l'ordine della graduatoria di merito, per svolgere un periodo di
formazione specialistica di quattro mesi. Il Comitato per il
coordinamento delle scuole pubbliche di formazione provvede
all'organizzazione del periodo di formazione specialistica tramite le
Scuole di riferimento per singolo Ministero o, in mancanza, tramite
la Scuola nazionale dell'amministrazione.
2. A conclusione del periodo di formazione specialistica gli
allievi sostengono un esame finale. Superano l'esame finale gli
allievi che conseguono una votazione di almeno ottanta su cento.»;
o) l'articolo 15 e' sostituito dal seguente: «Art. 15
(Graduatoria finale del corso-concorso). - 1. Le graduatorie dei
vincitori sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri che viene pubblicato sui siti internet delle scuole di
formazione di cui all'articolo 14, comma 1, e della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Della
pubblicazione viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica provvede all'assegnazione dei vincitori alle
amministrazioni di destinazione.»;
p) l'articolo 16 e' sostituito dal seguente: «Art. 16
(Trattamento economico degli allievi). - 1. Agli allievi del
corso-concorso selettivo non dipendenti pubblici la Scuola nazionale
dell'amministrazione corrisponde una borsa di studio stabilita in
millecinquecento euro mensili al netto degli oneri fiscali e
previdenziali, rivalutata secondo l'indice ISTAT-FOI ad inizio di
ciascun corso. L'importo della borsa di studio corrisposto dalla
Scuola nazionale dell'amministrazione sara' rimborsato
dall'amministrazione di destinazione finale.
2. Agli allievi del corso-concorso selettivo dipendenti pubblici e'
corrisposto, a cura dell'amministrazione di appartenenza, il
trattamento economico in godimento, senza alcun trattamento di
missione. L'importo corrisposto sara' rimborsato dall'amministrazione
di destinazione del dipendente all'amministrazione che lo ha
anticipato. Qualora il trattamento economico del dipendente sia
inferiore a millecinquecento euro mensili, la Scuola nazionale
dell'amministrazione corrisponde un'integrazione.
3. Gli allievi del corso-concorso selettivo dipendenti pubblici
sono collocati a disposizione della Scuola nazionale
dell'amministrazione con il riconoscimento dell'anzianita' di
servizio a tutti gli effetti di legge.»;
q) le parole: «Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione»,
ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Scuola Nazionale
dell'Amministrazione».
Art. 8
Programmazione della formazione
dei dirigenti e dei funzionari
1. La programmazione della formazione e' ispirata al criterio
generale dell'effettiva corrispondenza tra le esigenze formative
delle amministrazioni e l'offerta formativa del Sistema unico, al
fine di garantire un utilizzo razionale delle risorse.
2. A tale fine, le amministrazioni statali anche a ordinamento
autonomo e gli enti pubblici non economici adottano, entro e non
oltre il 30 giugno di ogni anno, un Piano triennale di formazione del
personale in cui sono rappresentate le esigenze formative delle
singole amministrazioni. I Piani sono trasmessi al Dipartimento della
funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze e al
Comitato di cui all'articolo 2 che redige il «Programma triennale
delle attivita' di formazione dei dirigenti e funzionari pubblici»,
secondo il criterio della programmazione a scorrimento, entro il 31
ottobre di ogni anno.
3. Gli enti territoriali possono aderire al programma di cui al
comma 2, con oneri a proprio carico, comunicando al Comitato entro il
30 giugno le proprie esigenze formative.
4. Il Programma triennale contiene:
a) il quadro generale delle esigenze formative di ogni
amministrazione;
b) il prospetto delle risorse disponibili nell'ambito dei bilanci
delle Scuole destinati alla formazione;
c) la ripartizione dei corsi tra le scuole e la definizione
generale della loro organizzazione;
d) l'individuazione delle ulteriori attivita' formative offerte
dalle Scuole con costi a carico delle amministrazioni e delle
relative modalita' di contribuzione;
e) la definizione delle modalita' e dell'estensione del
coinvolgimento nelle attivita' di formazione delle universita' e
degli istituti di formazione;
f) la definizione dei contenuti, delle modalita' di stipula e
dell'estensione delle convenzioni con gli enti territoriali e con i
soggetti privati.
5. Le Scuole erogano l'attivita' formativa di competenza in
conformita' con quanto stabilito dal Programma triennale.
Art. 9
Disponibilita' gratuita delle strutture pubbliche
1. Le Scuole del Sistema unico favoriscono l'uso gratuito delle
proprie strutture anche per lo svolgimento di corsi organizzati da
altre scuole pubbliche o da amministrazioni diverse da quella di
appartenenza, in conformita' con il criterio generale di cui
all'articolo 11, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 6 luglio
2012, n. 95.
Art. 10
Formazione per le amministrazioni statali anche a ordinamento
autonomo e per gli enti pubblici non economici
1. I corsi e le attivita' inseriti nel Programma triennale di cui
all'articolo 3 e destinati alle amministrazioni statali anche a
ordinamento autonomo e agli enti pubblici non economici non
comportano, di regola, costi a carico di tali amministrazioni ed
enti. I predetti corsi sono istituiti nell'ambito delle risorse
iscritte a legislazione vigente nei pertinenti capitoli di spesa dei
bilanci delle scuole di formazione.
2. Secondo quanto previamente stabilito nel Programma triennale,
possono essere previste, altresi', attivita' di formazione a spese
delle amministrazioni pubbliche che intendano fruirne.
Art. 11
Formazione in convenzione a favore di enti territoriali
e soggetti privati
1. La Scuola nazionale dell'amministrazione e le altre Scuole del
Sistema unico, sulla base dell'attivita' di coordinamento svolta dal
Comitato di cui all'articolo 2, definiscono accordi, convenzioni e
ogni altra forma di collaborazione con gli enti territoriali per lo
svolgimento di attivita' formative e per il reclutamento di dirigenti
e funzionari degli enti medesimi.
2. Le convenzioni con gli enti territoriali nonche' con i soggetti
privati rientrano tra le attivita' formative inserite nel programma
triennale con oneri a carico degli enti richiedenti. Le convenzioni,
oltre all'organizzazione di specifiche attivita' formative, possono
avere ad oggetto anche l'adesione dell'ente richiedente ad attivita'
di reclutamento e formazione gia' organizzate dalle Scuole del
Sistema unico nell'ambito della programmazione triennale, come
disciplinate rispettivamente dagli articoli 3 e 8.
Art. 12
Ricorso da parte delle amministrazioni
a soggetti esterni al Sistema unico
1. Le attivita' di formazione di amministrazioni statali, anche ad
ordinamento autonomo, e di enti pubblici non economici sono
prioritariamente svolte tramite le Scuole di cui all'articolo 1
rientranti nel Sistema unico del reclutamento e della formazione
pubblica.
2. Le amministrazioni e gli enti possono direttamente rivolgersi,
previo nulla osta del Comitato di cui all'articolo 2, a soggetti
pubblici o privati esterni al Sistema unico soltanto qualora
l'esigenza formativa specifica non possa essere soddisfatta
nell'ambito della formazione gratuita inserita nel Programma
triennale di cui all'articolo 8 e l'offerta del soggetto esterno
risulti piu' conveniente e vantaggiosa delle attivita' di formazione
con oneri a carico degli enti richiedenti inserite nella medesima
programmazione triennale.
3. La scelta dei soggetti esterni avviene nel rispetto della
legislazione vigente in materia, secondo principi di trasparenza e
competenza specialistica.
Art. 13
Collaborazione con le universita'
e altri istituti di formazione
1. Le Scuole di cui all'articolo 1, anche per l'erogazione della
formazione inserita nel Programma triennale, possono definire forme
di collaborazione con le universita' italiane e straniere e con altri
istituti di formazione.
2. Le modalita' e l'estensione di tale coinvolgimento sono definite
nell'ambito di rapporti convenzionali e contrattuali sulla base di
linee di indirizzo formulate dal Comitato di cui all'articolo 2,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. La scelta delle universita' e degli istituti di formazione
avviene nel rispetto della legislazione vigente in materia, secondo
principi di trasparenza e competenza specialistica.
Titolo III
CORPO DOCENTE DELLE SCUOLE DI FORMAZIONE
Art. 14
Incarichi di docenza
1. Le scuole di cui all'articolo 1 possono conferire le seguenti
tipologie di incarichi di docenza:
a) incarichi di docente a tempo pieno, di durata non superiore a
tre anni rinnovabili, per lo svolgimento di attivita' di docenza,
ricerca e coordinamento della didattica;
b) incarichi di docente a tempo parziale, di durata non superiore
ad un anno, per lo svolgimento di progetti formativi di particolare
rilevanza;
c) incarichi di docenza di breve durata per lo svolgimento di
attivita' didattica in specifici moduli formativi.
2. Le modalita' di conferimento dell'incarico di docente di cui
alle lettere a) e b) del comma 1 e il relativo trattamento economico
sono definiti dalle singole scuole in base alle procedure previste
dai rispettivi ordinamenti, a seguito di valutazione delle
professionalita' meglio rispondenti alle caratteristiche degli
insegnamenti da coprire e nel rispetto del principio di trasparenza.
Il trattamento economico dei docenti di cui al comma 1 e' definito
nel rispetto delle linee di indirizzo stabilite dal Comitato di
coordinamento delle scuole pubbliche di formazione. Gli incarichi
sono conferiti utilizzando le risorse iscritte a legislazione vigente
nei pertinenti capitoli di spesa delle scuole di formazione.
3. Restano fermi gli incarichi di docenza in corso alla data di
entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 15
Impiego coordinato di docenti
1. I provvedimenti di incarico di docenza di cui all'articolo 14,
comma 1, emessi da ciascuna scuola prevedono la possibilita' di
destinare il docente ad attivita' formative svolte dalle altre scuole
pubbliche di formazione, secondo gli indirizzi stabiliti dal Comitato
di coordinamento delle scuole pubbliche di formazione.
Art. 16
Disposizioni riguardanti la Scuola nazionale dell'amministrazione
1. La nomina dei responsabili di cui all'articolo 9, comma 4, del
decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, e' effettuata dal
Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione con proprio
provvedimento.
2. I docenti incaricati di cui all'articolo 10, comma 3, del
decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, sono scelti tra
dirigenti di amministrazioni pubbliche, professori o docenti
universitari, magistrati ordinari, amministrativi e contabili,
avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, nonche' tra esperti
di comprovata professionalita', anche stranieri.
3. Il Presidente, allo scopo di assicurare la qualita' didattica e
scientifica nelle materie di rispettiva competenza, puo' avvalersi di
docenti interni in qualita' di coordinatori di area
didattico-scientifica. La durata degli incarichi dei coordinatori di
area e il relativo compenso sono stabiliti dal Presidente, secondo
quanto previsto nelle delibere di cui all'articolo 15 del decreto
legislativo 1° dicembre 2009, n. 178. Il loro numero non puo' essere
superiore a cinque.
4. A ciascuna sede distaccata della Scuola e' preposto un
responsabile, scelto tra i funzionari apicali in servizio presso la
Scuola, il cui incarico e' conferito dal dirigente amministrativo
sentito il Presidente.
5. Ai responsabili di sede sono attribuiti compiti di coordinamento
per assicurare il funzionamento della struttura loro affidata ed il
regolare andamento dell'attivita' gestionale e didattico formativa,
in attuazione delle direttive del Presidente e per quanto riguarda le
materie di sua competenza, del dirigente amministrativo.
Art. 17
Norma transitoria
1. Resta fermo per il quinquennio 2010-2014 quanto previsto per il
Ministero degli affari esteri dall'articolo 4, comma 3, del
decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito dalla legge 5 marzo
2010, n. 30.
2. Restano ferme altresi' le autorizzazioni alle assunzioni di
personale gia' previste dalle leggi speciali vigenti in deroga alle
disposizioni limitative delle assunzioni nel pubblico impiego.
Art. 18
Abrogazione di norme
1. Sono abrogati:
a) l'articolo 7-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165;
b) all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, le parole: «per esami»;
c) all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
i commi 2, 3, 4, 7 e 7-bis;
d) all'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, le parole: «e in misura non inferiore al 30 per cento»;
e) all'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
il comma 1-ter;
f) all'articolo 4 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n.
178, il comma 1, lettera a);
g) l'articolo 5 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178;
h) all'articolo 10 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n.
178, il comma 4;
i) all'articolo 12 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n.
178, i commi 3, 4 e 5;
j) all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre
2009, n. 178, le parole: «Il bilancio della Scuola e' predisposto dal
dirigente amministrativo, deliberato dal Comitato di gestione, su
proposta del Presidente, e approvato dal Presidente del Consiglio dei
Ministri ovvero del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, a tal fine delegato.».
Art. 19
Invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 16 aprile 2013
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri, e, ad interim, Ministro
degli affari esteri
Patroni Griffi, Ministro per la
pubblica amministrazione e la
semplificazione
Grilli, Ministro dell'economia e
delle finanze
Di Paola, Ministro della difesa
Cancellieri, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2013, registro n. 5,
foglio n. 328
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