Riceviamo da Ficiesse e pubblichiamo
LE COMMISSIONI COMPETENTI DELLA CAMERA E DEL SENATO CHIEDONO LO STRALCIO DEL COMPARTO SICUREZZA E DIFESA DALLA RIFORMA PREVIDENZIALE
CAMERA DEI
DEPUTATI
Mercoledì 19 giugno
2013
40.
XVII
LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato
(XI)
COMUNICATO
ATTI DEL
GOVERNO
Mercoledì 19 giugno 2013. —
Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Interviene il sottosegretario di
Stato per il lavoro e le politiche sociali, Maria Cecilia
Guerra.
La seduta comincia alle
14.50.
Schema di decreto del
Presidente della Repubblica recante regolamento per l'armonizzazione
all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico
del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del
fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritto presso
l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP.
Atto n. 11.
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).
Atto n. 11.
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).
La Commissione prosegue
l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 giugno 2013.
Cesare DAMIANO, presidente, ricorda che
nella scorsa settimana, in cui sono stati espressi dalla V Commissione
(Bilancio) i rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario, si è concluso
il dibattito di carattere generale sul provvedimento e che, nel frattempo, sono
stati anche formulati i rilievi sullo schema di regolamento, per i profili di
competenza, dalla IV Commissione (Difesa).
Rammenta, inoltre, che il rappresentante del dicastero del lavoro e delle politiche sociali, nella seduta del 5 giugno scorso, aveva dato la disponibilità del Governo ad attendere due settimane per l'espressione del parere da parte della Commissione, al fine di concedere il tempo necessario per approfondire le delicate questioni recate dal provvedimento. Fa presente, pertanto, che i relatori, in esito all'istruttoria svolta e ai rilievi pervenuti, hanno presentato una proposta di parere sullo schema di regolamento in esame (vedi allegato 1), nel cui ambito si è altresì tenuto conto delle valutazioni della I Commissioni (Affari costituzionali), i cui rilievi sono in fase di acquisizione.
Avverte, infine, che i deputati Rostellato ed altri hanno presentato una proposta di parere alternativa a quella dei relatori(vedi allegato 2).
Rammenta, inoltre, che il rappresentante del dicastero del lavoro e delle politiche sociali, nella seduta del 5 giugno scorso, aveva dato la disponibilità del Governo ad attendere due settimane per l'espressione del parere da parte della Commissione, al fine di concedere il tempo necessario per approfondire le delicate questioni recate dal provvedimento. Fa presente, pertanto, che i relatori, in esito all'istruttoria svolta e ai rilievi pervenuti, hanno presentato una proposta di parere sullo schema di regolamento in esame (vedi allegato 1), nel cui ambito si è altresì tenuto conto delle valutazioni della I Commissioni (Affari costituzionali), i cui rilievi sono in fase di acquisizione.
Avverte, infine, che i deputati Rostellato ed altri hanno presentato una proposta di parere alternativa a quella dei relatori(vedi allegato 2).
Gessica
ROSTELLATO (M5S) osserva che il suo gruppo, nella
propria proposta di parere alternativa a quella dei relatori ha inteso
manifestare la ferma contrarietà rispetto al provvedimento in esame, giudicato
suscettibile di generare disagi alla collettività , in ragione della messa a
rischio della funzionalità delle amministrazioni interessate, determinata
dall'aumento dell'età media del personale in servizio. Invitando, pertanto, il
Governo e la Commissione a riflettere seriamente sulle gravi conseguenze che
potrebb ero derivare dall'armonizzazione di cui al provvedimento in esame,
raccomanda l'approvazione della predetta proposta alternativa di parere, con cui
si prospetta l'esigenza di un orientamento contrario sullo schema di
regolamento.
Titti DI SALVO (SEL) coglie
l'occasione dell'esame dell'atto di Governo in titolo per fare presente che il
suo gruppo – sulla delicata materia della previdenza dei macchinisti ferroviari,
inopinatamente penalizzati dall'errata interpretazione data al comma 18
dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, da cui deriva il
provvedimento in esame – ha preannunciato la presentazione di una propria
proposta di legge in materia, di cui chiederà , non appena tale proposta sarÃ
assegnata alla Commissione , il sollecito abbinamento alle proposte di legge in
tema di deroghe per l'accesso al trattamento pensionistico, di cui la
Commissione stessa inizierà l'esame domani.
Cesare DAMIANO, presidente, avverte
preliminarmente che sono stati testé trasmessi i rilievi formulati sul
provvedimento dalla I Commissione (Affari costituzionali), invitando pertanto il
rappresentante del Governo a manifestare il proprio orientamento sulla proposta
di parere dei relatori.
Quanto alla questione posta dal deputato Di Salvo, assicura poi che la presidenza procederà ad abbinare tale proposta normativa, una volta assegnata alla Commissione, agli altri provvedimenti di cui si prevede l'inizio dell'esame per la giornata di domani.
Quanto alla questione posta dal deputato Di Salvo, assicura poi che la presidenza procederà ad abbinare tale proposta normativa, una volta assegnata alla Commissione, agli altri provvedimenti di cui si prevede l'inizio dell'esame per la giornata di domani.
Il
sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, nel
ringraziare la Commissione per l'importante lavoro svolto e nel ricordare che
già stamani si sono espresse sul testo le competenti Commissioni del Senato,
osserva che il Governo attendeva il parere dei due rami del Parlamento proprio
per orientarsi adeguatamente circa le più opportune modalità di prosecuzione
dell'iter del provvedimento. Ritiene dunque che, in base alle indicazioni
emerse, il Governo assumerà le conseguenti determinazioni, che prevede possano
essere coerenti c on le valutazioni formulate nei pareri
parlamentari.
Cesare DAMIANO, presidente, nessun altro
chiedendo di intervenire, avverte che porrà prima in votazione la proposta di
parere dei relatori; in caso di sua approvazione, la proposta alternativa di
parere dei deputati Rostellato ed altri si intenderà preclusa e non sarà ,
quindi, posta in votazione.
La Commissione approva
la proposta di parere favorevole con condizioni formulata dai relatori,
risultando conseguentemente preclusa la proposta alternativa di parere dei
deputati Rostellato ed altri.
La seduta termina alle
15.05.
ALLEGATO
1
Schema di regolamento
recante l'armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico del
personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e
soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritte presso l'INPS,
l'ex-ENPALS e l'ex INPDAP (atto n. 11).
PARERE APPROVATO DALLA
COMMISSIONE
La XI
Commissione,
esaminato lo schema di regolamento recante l'armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico del personale comparto difesa-sicurezza e del compatto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritte presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex INPDAP (atto n. 11);
considerato che il provvedimento in esame è volto a dare attuazione a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 18, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, al fine di prevedere un'armonizzazione dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico di talune categorie di lavoratori a quelli vigenti nell'Assicurazione generale obbligatoria (A.G.O.), tenendo conto delle specificità e delle obiettive peculiarità dei rispettivi ordinamenti;
rilevato che l'articolo 1, nel far salva l'applicazione della normativa pensionistica previgente per i lavoratori che maturano il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2012, dispone per i lavoratori contemplati dal presente provvedimento, a decorrere dal 1o gennaio 2013, la non applicazione delle cosiddette «finestre mobili» annuali, nonché l'applicazione dell'adeguamento alla speranza di vita a tutti i requisiti anagrafici previsti dal regolamento per l'accesso alla pensione, nonché al requisito contributivo per l'accesso al trattamento pensionistico indipendentemente dall'età anagrafica;
valutato che gli articoli da 2 a 5 fanno riferimento, nello specifico, al personale dei comparti sicurezza e difesa e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico;
osservato, in particolare, che l'articolo 3, con riferimento a tali lavoratori, prevede, per l'accesso alla pensione di vecchiaia, a decorrere dal 1o gennaio 2013 e fino al 1o gennaio 2018, la graduale elevazione dei requisiti anagrafici, secondo la progressione indicata nelle tabelle A e B allegate al provvedimento, nonché un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni;
valutato che l'articolo 4, sempre per il personale di tali comparti, reca disposizioni in materia di pensioni anticipate, prevedendo due possibilità di accesso, identiche per uomini e donne, che consentono, da un lato, l'accesso alla pensione, a decorrere dal 1o gennaio 2013, indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici, a condizione di avere maturato un'anzianità contributiva minima di 42 anni e 3 mesi (con la previsione di riduzioni in caso di anticipo), dall'altro, la possibilità di conseguire la pensione anticipata attraverso il sistema delle quote;
considerato che l'articolo 5, in relazione ai comparti in oggetto, reca alcune disposizioni transitorie e finali, prevedendo, in particolare, che l'incremento dei requisiti anagrafici per la pensione Di vecchiaia non incide sugli attuali limiti ordinamentali;
segnalato che gli articoli da 6 a 13 disciplinano l'incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento per talune categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP;
atteso che gli articoli 14 e 15 disciplinano alcune ipotesi di deroga alle norme del regolamento in esame, al fine di salvaguardare specifiche categorie di lavoratori in particolari situazioni lavorative;
preso atto che il provvedimento va letto anche alla luce del pesante blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali nel pubblico impiego, che già ha prodotto significativi sacrifici di natura economica per molte delle categorie interessate dal provvedimento in esame;
rilevato che esso è frutto dell'iniziativa del precedente Governo e che il Governo in carica si è limitato a rinnovare al Parlamento la richiesta di parere, senza introdurre alcun elemento di novità nel testo;
osservato che la presentazione alle Camere del provvedimento, nella precedente legislatura, è stata caratterizzata da una oggettiva carenza di confronto con le rappresentanze dei lavoratori interessati;
ritenuto che le audizioni svolte nel corso dell'istruttoria dello schema di regolamento abbiano messo in luce l'esistenza di aspetti problematici, sia in relazione alle date e alle decorrenze degli interventi previsti, sia in ordine all'impatto che le nuove disposizioni potrebbero avere nei confronti di determinate categorie;
rilevato, in particolare, che – per il comparto sicurezza e difesa – le stesse audizioni hanno evidenziato la necessità di fare fronte a uno specifico problema di natura sostanziale, legato alle difformità tra età di ordinamento ed età anagrafica per l'accesso alla pensione;
segnalato, altresì, che nella scorsa legislatura il Parlamento ha adottato numerosi atti di indirizzo finalizzati ad assicurare la specificità del comparto sicurezza e difesa, nonché a garantire adeguate forme di confronto e ascolto delle relative rappresentanze;
ritenuto, pertanto, essenziale che un intervento di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico passi attraverso una più attenta considerazione della predetta specificità e si caratterizzi per un percorso di confronto e di condivisione delle finalità generali dell'intervento normativo;
valutato il parere espresso sullo schema in esame dal Consiglio di Stato, che ha segnalato talune questioni problematiche;
ritenuto opportuno che il Governo tenga conto dell'esigenza di svolgere le dovute riflessioni sugli aspetti sollevati in premessa;
acquisiti, infine, i rilievi formulati, per i profili di rispettiva competenza, dalle Commissioni I, IV e V,
esprime
esaminato lo schema di regolamento recante l'armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico del personale comparto difesa-sicurezza e del compatto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritte presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex INPDAP (atto n. 11);
considerato che il provvedimento in esame è volto a dare attuazione a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 18, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, al fine di prevedere un'armonizzazione dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico di talune categorie di lavoratori a quelli vigenti nell'Assicurazione generale obbligatoria (A.G.O.), tenendo conto delle specificità e delle obiettive peculiarità dei rispettivi ordinamenti;
rilevato che l'articolo 1, nel far salva l'applicazione della normativa pensionistica previgente per i lavoratori che maturano il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2012, dispone per i lavoratori contemplati dal presente provvedimento, a decorrere dal 1o gennaio 2013, la non applicazione delle cosiddette «finestre mobili» annuali, nonché l'applicazione dell'adeguamento alla speranza di vita a tutti i requisiti anagrafici previsti dal regolamento per l'accesso alla pensione, nonché al requisito contributivo per l'accesso al trattamento pensionistico indipendentemente dall'età anagrafica;
valutato che gli articoli da 2 a 5 fanno riferimento, nello specifico, al personale dei comparti sicurezza e difesa e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico;
osservato, in particolare, che l'articolo 3, con riferimento a tali lavoratori, prevede, per l'accesso alla pensione di vecchiaia, a decorrere dal 1o gennaio 2013 e fino al 1o gennaio 2018, la graduale elevazione dei requisiti anagrafici, secondo la progressione indicata nelle tabelle A e B allegate al provvedimento, nonché un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni;
valutato che l'articolo 4, sempre per il personale di tali comparti, reca disposizioni in materia di pensioni anticipate, prevedendo due possibilità di accesso, identiche per uomini e donne, che consentono, da un lato, l'accesso alla pensione, a decorrere dal 1o gennaio 2013, indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici, a condizione di avere maturato un'anzianità contributiva minima di 42 anni e 3 mesi (con la previsione di riduzioni in caso di anticipo), dall'altro, la possibilità di conseguire la pensione anticipata attraverso il sistema delle quote;
considerato che l'articolo 5, in relazione ai comparti in oggetto, reca alcune disposizioni transitorie e finali, prevedendo, in particolare, che l'incremento dei requisiti anagrafici per la pensione Di vecchiaia non incide sugli attuali limiti ordinamentali;
segnalato che gli articoli da 6 a 13 disciplinano l'incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento per talune categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP;
atteso che gli articoli 14 e 15 disciplinano alcune ipotesi di deroga alle norme del regolamento in esame, al fine di salvaguardare specifiche categorie di lavoratori in particolari situazioni lavorative;
preso atto che il provvedimento va letto anche alla luce del pesante blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali nel pubblico impiego, che già ha prodotto significativi sacrifici di natura economica per molte delle categorie interessate dal provvedimento in esame;
rilevato che esso è frutto dell'iniziativa del precedente Governo e che il Governo in carica si è limitato a rinnovare al Parlamento la richiesta di parere, senza introdurre alcun elemento di novità nel testo;
osservato che la presentazione alle Camere del provvedimento, nella precedente legislatura, è stata caratterizzata da una oggettiva carenza di confronto con le rappresentanze dei lavoratori interessati;
ritenuto che le audizioni svolte nel corso dell'istruttoria dello schema di regolamento abbiano messo in luce l'esistenza di aspetti problematici, sia in relazione alle date e alle decorrenze degli interventi previsti, sia in ordine all'impatto che le nuove disposizioni potrebbero avere nei confronti di determinate categorie;
rilevato, in particolare, che – per il comparto sicurezza e difesa – le stesse audizioni hanno evidenziato la necessità di fare fronte a uno specifico problema di natura sostanziale, legato alle difformità tra età di ordinamento ed età anagrafica per l'accesso alla pensione;
segnalato, altresì, che nella scorsa legislatura il Parlamento ha adottato numerosi atti di indirizzo finalizzati ad assicurare la specificità del comparto sicurezza e difesa, nonché a garantire adeguate forme di confronto e ascolto delle relative rappresentanze;
ritenuto, pertanto, essenziale che un intervento di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico passi attraverso una più attenta considerazione della predetta specificità e si caratterizzi per un percorso di confronto e di condivisione delle finalità generali dell'intervento normativo;
valutato il parere espresso sullo schema in esame dal Consiglio di Stato, che ha segnalato talune questioni problematiche;
ritenuto opportuno che il Governo tenga conto dell'esigenza di svolgere le dovute riflessioni sugli aspetti sollevati in premessa;
acquisiti, infine, i rilievi formulati, per i profili di rispettiva competenza, dalle Commissioni I, IV e V,
esprime
PARERE
FAVOREVOLE
con le seguenti
condizioni:
a) gli articoli da 2 a 5 dello schema di regolamento siano stralciati dal testo, al fine di aprire un effettivo e proficuo percorso di confronto e consultazione con le rappresentanze dei lavoratori dei comparti sicurezza e difesa, oltre che vigili del fuoco e soccorso pubblico, finalizzato a coniugare le legittime esigenze di armonizzazione dei diversi regimi previdenziali con le altrettanto legittime aspettative di tutela della specificità dei predetti comparti; di conseguenza, sia anche riformulato, per le parti di interesse dei citati comparti, l'articolo 1 del medesimo schema di regolamento, in modo da renderne il contenuto compatibile con la predetta richiesta di stralcio;
b) tenuto conto del decorso di un significativo lasso di tempo dal momento della sua originaria adozione da parte del Consiglio dei ministri, si provveda a rimodulare il provvedimento per quanto concerne la data di efficacia delle misure di cui all'articolo 1 e agli articoli da 6 a 14, posticipando, in particolare, al 1o gennaio 2014 le decorrenze, nonché modificando, laddove necessario (in particolare, per i lavoratori poligrafici) il meccanismo di aumento graduale dell'età , facendo slittare di un anno tutti i bienni interessati dall'aumento dell'età pensionabile e non solo la data iniziale del primo biennio, anche al fine di scongiurare un paradossale effetto di «rincorsa» dei requisiti previdenziali;
c) con riferimento alle deroghe di cui all'articolo 15, infine, per la stipula degli accordi, per l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria e per gli altri istituti ivi previsti, sia individuata una nuova data delle rispettive decorrenze, che sia coerente con la data di definitiva emanazione del provvedimento (che, pertanto, non dovrebbe essere fissata prima del 1ogiugno 2013).
a) gli articoli da 2 a 5 dello schema di regolamento siano stralciati dal testo, al fine di aprire un effettivo e proficuo percorso di confronto e consultazione con le rappresentanze dei lavoratori dei comparti sicurezza e difesa, oltre che vigili del fuoco e soccorso pubblico, finalizzato a coniugare le legittime esigenze di armonizzazione dei diversi regimi previdenziali con le altrettanto legittime aspettative di tutela della specificità dei predetti comparti; di conseguenza, sia anche riformulato, per le parti di interesse dei citati comparti, l'articolo 1 del medesimo schema di regolamento, in modo da renderne il contenuto compatibile con la predetta richiesta di stralcio;
b) tenuto conto del decorso di un significativo lasso di tempo dal momento della sua originaria adozione da parte del Consiglio dei ministri, si provveda a rimodulare il provvedimento per quanto concerne la data di efficacia delle misure di cui all'articolo 1 e agli articoli da 6 a 14, posticipando, in particolare, al 1o gennaio 2014 le decorrenze, nonché modificando, laddove necessario (in particolare, per i lavoratori poligrafici) il meccanismo di aumento graduale dell'età , facendo slittare di un anno tutti i bienni interessati dall'aumento dell'età pensionabile e non solo la data iniziale del primo biennio, anche al fine di scongiurare un paradossale effetto di «rincorsa» dei requisiti previdenziali;
c) con riferimento alle deroghe di cui all'articolo 15, infine, per la stipula degli accordi, per l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria e per gli altri istituti ivi previsti, sia individuata una nuova data delle rispettive decorrenze, che sia coerente con la data di definitiva emanazione del provvedimento (che, pertanto, non dovrebbe essere fissata prima del 1ogiugno 2013).
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SENATO
DELLA REPUBBLICA
Legislatura
17ª - Commissioni 1° e 4° riunite - Resoconto sommario n. 3 del
19/06/2013
COMMISSIONI 1ª e 4ª
RIUNITE
1ª (Affari
costituzionali)
4ª (Difesa)
MERCOLEDÃO 19 GIUGNO
2013
3ª
Seduta
Presidenza del Vice
Presidente della 1ª Commissione
La
seduta inizia alle ore 9,10.
IN SEDE CONSULTIVA SU
ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto del
Presidente della Repubblica recante regolamento per l'armonizzazione
all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico
del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del
fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritto presso
l'INPS, l'ex ENPALS e l'ex INPDAP (n.
11)
(Parere al Ministro
per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell’articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2001, n. 214. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con
condizioni)
Riprende l'esame,
sospeso nella seduta del 6 giugno.
Il relatore per
la 4a Commissione MALAN (PdL)
illustra uno schema di parere favorevole con condizioni, predisposto d'intesa
con la relatrice per la 1a Commissione, senatrice Lo Moro, pubblicato
in allegato.
In
particolare, l'avviso favorevole è subordinato
allo "stralcio" dal testo degli articoli da 2 a 5, al fine di aprire un
effettivo e proficuo percorso con le rappresentanze del comparto difesa e
sicurezza, anche allo scopo di coniugare l'esigenza di armonizzazione con
la specificità del comparto stesso. Inoltre, si ritiene necessaria una
rimodulazione della data di efficacia di cui agli articoli 1 e da 6 a 14,
tenendo conto anche delle particolare esigenze del personale poligrafico.
Appare, infine, prioritario individuare nuove decorrenze coerenti con la data di
effettiva emanazione del provvedimento, con riferimento alle deroghe di cui
all'articolo 15, per la stipula degli accordi, per l'autorizzazione alla
prosecuzione volontaria e per gli altri istituti ivi previsti.
La relatrice
per la 1a Commissione LO
MORO (PD) sottolinea che la proposta illustrata dal relatore
Malan raccoglie le perplessità emerse nel dibattito ed è stata elaborata in
stretto collegamento con la Commissione lavoro della Camera dei deputati, dove
il rappresentante del Governo si è pronunciato favorevolmente sulla
formulazione dello schema di parere.
Il
senatore BATTISTA (M5S)
dà quindi conto di uno schema di parere contrario, pubblicato in allegato,
predisposto dal Gruppo Movimento 5 Stelle, rilevando, in particolare, che lo
schema di decreto è stato presentato alle Camere ben oltre il termine del 31
ottobre 2012 previsto dalla normativa di riferimento, in questo modo eludendo
quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 184 del 1981.
Richiama, infine, l'orientamento, unanimemente contrario, espresso dalle
rappresentanze dei settori interessati, in sede di audizione
informale.
Si passa
pertanto alle dichiarazioni di voto.
Il
senatore GASPARRI (PdL)
preannuncia, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto favorevole sullo schema
di parere proposto dai relatori. Esso, infatti, rispetta la specificità del
comparto difesa e sicurezza e testimonia l'azione incisiva delle Camere nella
formulazione di specifici indirizzi al Governo.
Auspica,
altresì, che l'Esecutivo tenga nel debito conto la necessità di armonizzare la
riforma dei regimi pensionistici con la revisione dello strumento militare
nazionale.
Il
senatore VATTUONE (PD),
nell'esprimere apprezzamento sia per la disponibilità che il Governo avrebbe
manifestato in ordine alla revisione dello schema di decreto, sia per il
riconoscimento della specificità del comparto difesa e sicurezza contenuto nello
schema di parere dei relatori, preannuncia, a nome della propria parte politica,
il voto favorevole.
Conclude,
osservando che il predetto schema di parere sembrerebbe recepire, nei fatti,
anche le riserve manifestate dal Gruppo Movimento 5 Stelle.
La
senatrice BISINELLA (LN-Aut)
preannuncia il voto favorevole del gruppo Lega Nord e Autonomie. Il suo Gruppo
apprezza l'ipotesi di "stralcio", con particolare riferimento alle disposizioni
che riguardano il comparto Vigili del fuoco e soccorso pubblico, la cui
specificità deve essere riconosciuta al pari di quella che spetta al comparto
sicurezza e forze armate
Nell'associarsi all'avviso favorevole espresso dal senatore Vattuone, la
senatrice VALENTINI (PD)
auspica che il Governo possa risolvere con tempestività ed efficacia le
problematiche inerenti al Corpo dei Vigili del fuoco. Ciò affinché ne venga
conservata la piena efficienza operativa.
Il
senatore DIVINA (LN-Aut)
si sofferma sulle condizioni contenute nel parere illustrato dai relatori,
osservando che, se attuate, rischierebbero di conservare un sistema normativo
connotato da eccessivi particolarismi,senza dar luogo ad alcuna
omogeneizzazione.
In ragione
di ciò, preannuncia, in dissenso dal Gruppo di appartenenza, il voto di
astensione.
Poiché
nessun altro chiede di intervenire, il presidente FAZZONE,
previa verifica del numero legale, pone in votazione lo schema di parere non
ostativo con condizioni proposto dai relatori, che viene approvato.
Risulta
pertanto preclusa la votazione dello schema di parere contrario formulato dal
Gruppo Movimento 5 Stelle.
La seduta termina alle
ore 9,25.
PARERE APPROVATO DALLE
COMMISSIONI RIUNITE
SULL'ATTO DEL GOVERNO
N. 11
Le
Commissioni riunite affari costituzionali e difesa, esaminato lo schema di
regolamento in titolo,
considerato che il
provvedimento in esame è volto a dare attuazione a quanto stabilito
dall’articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, al fine
di prevedere un’armonizzazione dei requisiti di accesso al trattamento
pensionistico di talune categorie di lavoratori in riferimento a quelli vigenti
nell'Assicurazione generale obbligatoria (A.G.O.), tenendo conto delle
specificità e delle obiettive peculiarità dei rispettivi ordinamenti;
rilevato che
l’articolo 1, nel far salva l’applicazione della normativa pensionistica
previgente per i lavoratori che maturano il diritto alla pensione entro il 31
dicembre 2012, dispone, per i lavoratori contemplati dal presente provvedimento,
a decorrere dal 1° gennaio 2013, la non applicazione delle cosiddette "finestre
mobili" annuali, nonché l'applicazione dell'adeguamento alla speranza di vita a
tutti i requisiti anagrafici previsti dal regolamento per l'accesso alla
pensione, nonché al requisito contributivo per l'accesso al trattamento
pensionistico indipendentemente dall'età anagrafica;
valutato
che gli articoli da 2 a 5 fanno riferimento,
nello specifico, al personale dei comparti sicurezza e difesa e del comparto
vigili del fuoco e soccorso pubblico;
osservato,
in particolare, che l’articolo 3, con riferimento a tali lavoratori, prevede,
per l’accesso alla pensione di vecchiaia, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino
al 1° gennaio 2018, la graduale elevazione dei requisiti anagrafici, secondo la
progressione indicata nelle tabelle A e B allegate al provvedimento, nonché
un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni;
valutato
che l’articolo 4, sempre per il personale di tali comparti, reca disposizioni in
materia di pensioni anticipate, prevedendo due possibilità di accesso, identiche
per uomini e donne, che consentono, da un lato, l’accesso alla pensione, a
decorrere dal 1° gennaio 2013, indipendentemente dal possesso dei requisiti
anagrafici, a condizione di avere maturato un'anzianità contributiva minima di
42 anni e 3 mesi (con la previsione di riduzioni in caso di anticipo),
dall’altro, la possibilità di conseguire la pensione anticipata attraverso il
sistema delle quote;
considerato che l'articolo 5, in relazione ai comparti in oggetto, reca alcune
disposizioni transitorie e finali, prevedendo, in particolare, che l'incremento
dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia non incide sugli attuali
limiti ordinamentali;
segnalato
che gli articoli da 6 a 13 disciplinano l'incremento dei requisiti minimi di
accesso al pensionamento per talune categorie di personale iscritto presso
l'INPS, l'ex ENPALS e l'ex INPDAP;
atteso che
gli articoli 14 e 15 disciplinano alcune ipotesi di deroga alle norme del
regolamento in esame, al fine di salvaguardare specifiche categorie di
lavoratori in particolari situazioni lavorative;
preso atto
che il provvedimento va letto anche alla luce del pesante blocco della
contrattazione e degli automatismi stipendiali nel pubblico impiego, che già ha
prodotto significativi sacrifici di natura economica per molte delle categorie
interessate dal provvedimento in esame;
rilevato
che esso è frutto dell’iniziativa del precedente Governo e che il Governo in
carica si è limitato a rinnovare al Parlamento la richiesta di parere, senza
introdurre alcun elemento di novità nel testo;
osservato
che la presentazione alle Camere del
provvedimento, nella precedente legislatura, è stata caratterizzata da una
oggettiva carenza di confronto con le rappresentanze dei lavoratori
interessati;
ritenuto
che le audizioni svolte nel corso dell’istruttoria dello schema di regolamento
abbiano messo in luce l’esistenza di aspetti problematici, sia in relazione alle
date e alle decorrenze degli interventi previsti, sia in ordine all’impatto che
le nuove disposizioni potrebbero avere nei confronti di determinate
categorie;
rilevato,
in particolare, che - per il comparto sicurezza
e difesa - le stesse audizioni hanno evidenziato la necessità di fare fronte a
uno specifico problema di natura sostanziale, legato alle difformità tra età di
ordinamento ed età anagrafica per l’accesso alla pensione;
segnalato,
altresì, che nella scorsa legislatura il Parlamento ha adottato numerosi atti
di indirizzo finalizzati ad assicurare la specificità del comparto sicurezza e
difesa, nonché a garantire adeguate forme di confronto e ascolto delle relative
rappresentanze;
ritenuto,
pertanto, essenziale che un intervento di armonizzazione dei requisiti di
accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e
del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico passi attraverso una più
attenta considerazione della predetta specificità e si caratterizzi per un
percorso di confronto e di condivisione delle finalità generali dell’intervento
normativo,
esprimono
parere favorevole
con le
seguenti condizioni:
a) gli articoli da 2 a 5 dello schema di regolamento
siano "stralciati" dal testo, al fine di aprire un effettivo e proficuo percorso
di confronto e consultazione con le rappresentanze dei lavoratori dei comparti
sicurezza e difesa, oltre che vigili del fuoco e soccorso pubblico,
finalizzato a coniugare le legittime esigenze di armonizzazione dei diversi
regimi previdenziali con le altrettanto legittime aspettative di tutela della
specificità dei predetti comparti; di conseguenza, sia anche riformulato, per le
parti di interesse dei citati comparti, l’articolo 1 del medesimo schema di
regolamento, in modo da renderne il contenuto compatibile con la predetta
richiesta di stralcio;
b) tenuto
conto del decorso di un significativo lasso di tempo dal momento della sua
originaria adozione da parte del Consiglio dei ministri, si provveda a
rimodulare il provvedimento per quanto concerne la data di efficacia delle
misure di cui all’articolo 1 e agli articoli da 6 a 14, posticipando, in
particolare, le decorrenze al 1° gennaio 2014, nonché modificando, laddove
necessario - in particolare, per i lavoratori poligrafici - il meccanismo di
aumento graduale dell’età , facendo slittare di un anno tutti i bienni
interessati dall’aumento dell’età pensionabile e non solo la data iniziale del
primo biennio, anche al fine di scongiurare un paradossale effetto di "rincorsa"
dei requisiti previdenziali;
c) con
riferimento alle deroghe di cui all’articolo 15, infine, per la stipula degli
accordi, per l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria e per gli altri
istituti ivi previsti, sia individuata una nuova data delle rispettive
decorrenze, che sia coerente con la data di definitiva emanazione del
provvedimento, la quale, pertanto, non dovrebbe essere fissata prima del 1°
giugno 2013.
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