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lunedì 24 giugno 2013

Censimento dei CED della P.A. L'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) ha avviato il censimento dei Centri Elaborazione Dati (CED) delle pubbliche amministrazioni: lo prevede l'art. 33-septies "Consolidamento e razionalizzazione dei siti e delle infrastrutture digitali del Paese" del D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012, come convertito dalla L. n. 221 del 2012.




Art. 33-septies, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (G.U. 19 ottobre 2012, n. 245, S.O.)

L. 17 dicembre 2012, n. 221 (G.U. 18 dicembre 2012, n. 294, S.O.)
D.L. 18-10-2012 n. 179
Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 ottobre 2012, n. 245, S.O.

Art. 33-septies.  Consolidamento e razionalizzazione dei siti e delle infrastrutture digitali del Paese (122)
  In vigore dal 19 dicembre 2012

1.  L'Agenzia per l'Italia digitale, con l'obiettivo di razionalizzare le risorse e favorire il consolidamento delle infrastrutture digitali delle pubbliche amministrazioni, avvalendosi dei principali soggetti pubblici titolari di banche dati, effettua il censimento dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) della pubblica amministrazione, come definiti al comma 2, ed elabora le linee guida, basate sulle principali metriche di efficienza internazionalmente riconosciute, finalizzate alla definizione di un piano triennale di razionalizzazione dei CED delle amministrazioni pubbliche che dovrà portare alla diffusione di standard comuni di interoperabilità, a crescenti livelli di efficienza, di sicurezza e di rapidità nell'erogazione dei servizi ai cittadini e alle imprese.

2.  Con il termine CED è da intendere il sito che ospita un impianto informatico atto alla erogazione di servizi interni alle amministrazioni pubbliche e servizi erogati esternamente dalle amministrazioni pubbliche che al minimo comprende apparati di calcolo, apparati di rete per la connessione e apparati di memorizzazione di massa.

3.  Dalle attività previste al comma 1 sono esclusi i CED soggetti alla gestione di dati classificati secondo la normativa in materia di tutela amministrativa delle informazioni coperte da segreto di Stato e di quelle classificate nazionali secondo le direttive dell'Autorità nazionale per la sicurezza (ANS) che esercita le sue funzioni tramite l'Ufficio centrale per la segretezza (UCSe) del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DE).

4.  Entro il 30 settembre 2013 l'Agenzia per l'Italia digitale trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, dopo adeguata consultazione pubblica, i risultati del censimento effettuato e le linee guida per la razionalizzazione dell'infrastruttura digitale della pubblica amministrazione. Entro i successivi novanta giorni il Governo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta il piano triennale di razionalizzazione dei CED delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, aggiornato annualmente.

5.  Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato.

(122) Articolo inserito dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221.
D.L. 18-10-2012 n. 179
Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 ottobre 2012, n. 245, S.O.

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179   (1) (2).

Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 ottobre 2012, n. 245, S.O.

(2) Convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 17 dicembre 2012, n. 221.
L. 17-12-2012 n. 221
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 dicembre 2012, n. 294, S.O.

L. 17 dicembre 2012, n. 221   (1).

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 dicembre 2012, n. 294, S.O.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:



Art. 1
  In vigore dal 19 dicembre 2012

1.  Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2.  Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 2 novembre 2012, n. 187, recante misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la società Stretto di Messina S.p.A. ed in materia di trasporto pubblico locale, non convertite in legge.

3.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.



Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
In vigore dal 19 dicembre 2012

All'articolo 1:

al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Lo Stato, nel rispetto del principio di leale collaborazione con le autonomie regionali, promuove lo sviluppo dell'economia e della cultura digitali, definisce le politiche di incentivo alla domanda dei servizi digitali e favorisce, tramite azioni concrete, l'alfabetizzazione e lo sviluppo delle competenze digitali con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione, nonché la ricerca e l'innovazione tecnologica quali fattori essenziali di progresso e opportunità di arricchimento economico, culturale e civile» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nel quadro delle indicazioni sancite a livello europeo, con particolare riferimento agli effetti prodotti e ai risultati conseguiti. Nella relazione è fornita, altresì, dettagliata illustrazione dell'impiego di ogni finanziamento, con distinta indicazione degli interventi per i quali le risorse sono state utilizzate. In prima attuazione la relazione ha come finalità la descrizione del progetto complessivo di attuazione dell'Agenda digitale italiana, delle linee strategiche di azione e l'identificazione degli obiettivi da raggiungere»;

al comma 2, lettera b), capoverso 3, al primo periodo, dopo le parole: «innovazione tecnologica,» sono inserite le seguenti: «d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» e, al secondo periodo, le parole: «e gestione» sono sostituite dalle seguenti: «gestione e supporto all'utilizzo» e, dopo le parole: «sono stabilite» sono inserite le seguenti: «entro sei mesi»;

al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

“3-bis. Per la realizzazione e il rilascio gratuito del documento unificato di cui al comma 3, in aggiunta alle risorse già previste dallo stesso comma 3, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2013 e di 82 milioni di euro a decorrere dal 2014.

3-ter. In attesa dell'attuazione dei commi 3 e 3-bis, si mantiene il rilascio della carta di identità elettronica di cui all'articolo 7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, al fine di non interromperne l'emissione e la relativa continuità di esercizio”»;

al comma 4, le parole: «22 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «12 milioni».

All'articolo 2:

al comma 1, capoverso «Art. 62», comma 1, le parole: «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «quinto comma» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Tale base di dati è sottoposta ad un audit di sicurezza con cadenza annuale in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 51. I risultati dell'audit sono inseriti nella relazione annuale del Garante per la protezione dei dati personali»;

al comma 1, capoverso «Art. 62», il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'ANPR assicura al singolo comune la disponibilità dei dati anagrafici della popolazione residente e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di competenza statale attribuite al sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché la disponibilità dei dati anagrafici e dei servizi per l'interoperabilità con le banche dati tenute dai comuni per lo svolgimento delle funzioni di competenza. L'ANPR consente esclusivamente ai comuni la certificazione dei dati anagrafici nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, anche in modalità telematica. I comuni inoltre possono consentire, anche mediante apposite convenzioni, la fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto. L'ANPR assicura alle pubbliche amministrazioni e agli organismi che erogano pubblici servizi l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR»;

al comma 1, capoverso «Art. 62», comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché dei dati relativi al numero e alla data di emissione e di scadenza della carta di identità della popolazione residente»;

al comma 1, capoverso «Art. 62», comma 6, alinea, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa» sono inserite le seguenti: «con l'Agenzia per l'Italia digitale, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché»;

al comma 1, capoverso «Art. 62», comma 6, lettera b), dopo la parola: «decreto» sono aggiunte le seguenti: «, in modo che le informazioni di anagrafe, una volta rese dai cittadini, si intendano acquisite dalle pubbliche amministrazioni senza necessità di ulteriori adempimenti o duplicazioni da parte degli stessi»;

al comma 3, al primo periodo, le parole: «, utilizzando il sistema di trasmissione di cui al decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2010» sono soppresse e, al secondo periodo, dopo le parole: «e il Ministro della salute» sono inserite le seguenti: «e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. - (Regole tecniche per le basi di dati). - 1. L'Agenzia per l'Italia digitale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone le regole tecniche per l'identificazione delle basi di dati critiche tra quelle di interesse nazionale specificate dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e per definirne le modalità di aggiornamento in modo che, secondo gli standard internazionali di riferimento, sia garantita la qualità dei dati presenti».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: «sentiti l'ISTAT e la Conferenza unificata di cui al» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l'ISTAT, previa intesa con la Conferenza unificata»;

al comma 2, le parole: «dell'Archivio nazionale delle strade e dei numeri civici (ANSC)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU)», la parola: «ANSC», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «ANNCSU» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per la realizzazione dell'ANNCSU l'ISTAT può stipulare apposite convenzioni con concessionari di servizi pubblici dotati di un archivio elettronico con dati toponomastici puntuali sino a livello di numero civico su tutto il territorio nazionale, standardizzati, georeferenziati a livello di singolo numero civico e mantenuti sistematicamente aggiornati. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente»;

al comma 3, la parola: «continuo» è sostituita dalla seguente: «permanente»;

al comma 4, le parole: «sentita la Conferenza unificata Stato-regioni e autonomie locali» sono sostituite dalle seguenti: «previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,»;

al comma 6, capoverso «Art. 12», è inserita la seguente rubrica: «(Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica)»;

al comma 6, capoverso «Art. 12», comma 1, lettere c) e d), le parole: «del decreto legislativo n. 322 del 1989» sono soppresse;

al comma 6, capoverso «Art. 12», comma 2, le parole: «di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 322 del 1989» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166»;

al comma 6, capoverso «Art. 12», comma 5, le parole: «all'articolo 17» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 2»;

nella rubrica, la parola: «continuo» è sostituita dalla seguente: «permanente» e le parole: «delle strade e dei numeri civici» dalle seguenti: «dei numeri civici delle strade urbane».

All'articolo 4, comma 1:

al capoverso «Art. 3-bis», comma 1, dopo le parole: «posta elettronica certificata,» sono inserite le seguenti: «rilasciato ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2»;

al capoverso «Art. 3-bis», comma 4, è aggiunto il seguente periodo: «L'utilizzo di differenti modalità di comunicazione rientra tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150»;

al capoverso «Art. 3-bis», dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. In assenza del domicilio digitale di cui al comma 1, le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare ai cittadini stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39.

4-ter, Le disposizioni di cui al comma 4-bis soddisfano a tutti gli effetti di legge gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente laddove la copia analogica inviata al cittadino contenga una dicitura che specifichi che il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'amministrazione in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71.

4-quater. Le modalità di predisposizione della copia analogica di cui ai commi 4-bis e 4-ter soddisfano le condizioni di cui all'articolo 23-ter, comma 5, salvo i casi in cui il documento rappresenti, per propria natura, una certificazione rilasciata dall'amministrazione da utilizzarsi nei rapporti tra privati».

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: «che si iscrivono» sono sostituite dalle seguenti: «che presentano domanda di prima iscrizione» e dopo le parole: «entrata in vigore» sono inserite le seguenti: «della legge di conversione»;

al comma 2, al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2013» e, al secondo periodo, le parole: «per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad integrazione della domanda con l'indirizzo di posta elettronica certificata e comunque per quarantacinque giorni; trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata»;

al comma 3:

al capoverso «Art. 6-bis», comma 1, le parole: «del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «della presente disposizione»;

al capoverso «Art. 6-bis», il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'accesso all'INI-PEC è consentito alle pubbliche amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai gestori o esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite sito web e senza necessità di autenticazione. L'indice è realizzato in formato aperto, secondo la definizione di cui all'articolo 68, comma 3»;

al capoverso «Art. 6-bis», comma 4, dopo le parole: «e dell'utilizzo razionale delle risorse,» sono inserite le seguenti: «sentita l'Agenzia per l'Italia digitale,», le parole: «con proprio regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «con proprio decreto» e le parole: «del presente decreto» dalle seguenti: «della presente disposizione»;

al capoverso «Art. 6-bis», comma 5, la parola: «regolamento» è sostituita dalla seguente: «decreto».

All'articolo 6:

al comma 1, lettera d), le parole: «pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «amministrazioni pubbliche»;

al comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-bis) il comma 1 dell'articolo 57-bis è sostituito dal seguente:

“1. Al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi è istituito l'indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, nel quale sono indicati gli indirizzi di posta elettronica certificata da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi ed i privati»”»;

al comma 2, capoverso 2-bis, dopo le parole: « decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,» sono inserite le seguenti: «con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata,» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente».

All'articolo 7:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. All'articolo 55-septies del decreto legislativo n. 165 del 2001, al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: “Il medico o la struttura sanitaria invia telematicamente la medesima certificazione all'indirizzo di posta elettronica personale del lavoratore qualora il medesimo ne faccia espressa richiesta fornendo un valido indirizzo”»;

al comma 3, lettera a), capoverso 3, dopo le parole: «o con esso convenzionato» sono inserite le seguenti: «, che ha in cura il minore,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e all'indirizzo di posta elettronica della lavoratrice o del lavoratore che ne facciano richiesta»;

al comma 3, lettera a), capoverso 3-bis, dopo le parole: «le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto disposto al comma 3» sono aggiunte le seguenti: «, comprese la definizione del modello di certificazione e le relative specifiche»;

al comma 3, lettera b), capoverso 1, le parole: «il lavoratore comunica» sono sostituite dalle seguenti: «la lavoratrice e il lavoratore comunicano» e le parole: «le generalità del genitore che usufruirà del congedo medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «le proprie generalità allo scopo di usufruire del congedo medesimo»;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il comma 1 dell'articolo 51 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come modificato dal comma 3, lettera b), del presente articolo, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia nel settore pubblico e privato».

All'articolo 8:

al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di biglietti elettronici integrati nelle città metropolitane»;

al comma 2, le parole: «dal presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Tenuto conto del carattere di pubblica utilità del servizio ed al fine di assicurarne la massima diffusione, le aziende di trasporto di cui al comma 1 e le amministrazioni interessate, anche in deroga alle normative di settore, consentono l'utilizzo della bigliettazione elettronica attraverso strumenti di pagamento in mobilità, anche attraverso l'addebito diretto su credito telefonico e nel rispetto del limite di spesa per ciascun biglietto acquistato, previsto dalle vigenti disposizioni, tramite qualsiasi dispositivo di telecomunicazione. Il titolo digitale del biglietto è consegnato sul dispositivo di comunicazione»;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. All'articolo 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 11 è sostituito dal seguente:

“11. Sulle autostrade e strade per il cui uso sia dovuto il pagamento di un pedaggio, l'esazione può essere effettuata mediante modalità manuale o automatizzata, anche con sistemi di telepedaggio con o senza barriere. I conducenti devono corrispondere il pedaggio secondo le modalità e le tariffe vigenti. Ove previsto e segnalato, i conducenti devono arrestarsi in corrispondenza delle apposite barriere ed incolonnarsi secondo le indicazioni date dalle segnalazioni esistenti o dal personale addetto. I servizi di polizia stradale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), relativi alla prevenzione e accertamento delle violazioni dell'obbligo di pagamento del pedaggio possono essere effettuati, previo superamento dell'esame di qualificazione di cui all'articolo 12, comma 3, anche dal personale dei concessionari autostradali e stradali e dei loro affidatari del servizio di riscossione, limitatamente alle violazioni commesse sulle autostrade oggetto della concessione nonché, previo accordo con i concessionari competenti, alle violazioni commesse sulle altre autostrade”»;

al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e consultabile, nei limiti eventualmente previsti, come dati di tipo aperto. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

«9-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, istituisce un comitato tecnico permanente per la sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, che esercita anche le competenze attribuite per legge alle Commissioni interministeriali previste dall'articolo 12 della legge 14 giugno 1949, n. 410, dall'articolo 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042, e dall'articolo 5, comma 2, della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni.

9-ter. Fino all'attivazione del comitato di cui al comma 9-bis, le previsioni normative di cui all'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applicano alle Commissioni interministeriali previste dall'articolo 12 della legge 14 giugno 1949, n. 410, dall'articolo 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042, e dall'articolo 5, comma 2, della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni.

9-quater. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

“f-bis) prescrivere al di fuori dei centri abitati, in previsione di manifestazioni atmosferiche nevose di rilevante intensità, l'utilizzo esclusivo di pneumatici invernali, qualora non sia possibile garantire adeguate condizioni di sicurezza per la circolazione stradale e per l'incolumità delle persone mediante il ricorso a soluzioni alternative”»;

al comma 10, lettera b), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Devono comunque essere assicurati la semplificazione delle procedure ed appropriati livelli di interoperatività tra i diversi sistemi pubblici che operano nell'ambito logistico trasportistico, secondo quanto indicato al comma 13. Dall'applicazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

al comma 13, le parole: «della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto», dopo le parole: «assicurando l'interoperabilità dei dati immessi nel sistema PMIS con il Safe Sea Net» sono inserite le seguenti: «e con il Sistema informativo delle dogane, per quanto riguarda gli aspetti di competenza doganale, e» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'interoperatività va altresì assicurata rispetto alle piattaforme realizzate dalle autorità portuali per il miglior espletamento delle funzioni di indirizzo e coordinamento dei nodi logistici che alle stesse fanno capo. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

al comma 16, la parola: «decreto» è sostituita dalla seguente: «articolo».

All'articolo 9:

al comma 1, alla lettera a) sono premesse le seguenti:

«0a) all'articolo 21, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: “dispositivo di firma” sono inserite le seguenti: “elettronica qualificata o digitale”;

0b) all'articolo 21, comma 2-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Gli atti di cui all'articolo 1350, numero 13), del codice civile soddisfano comunque il requisito della forma scritta se sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale”;

0c) all'articolo 23-ter, il comma 5 è sostituito dal seguente:

“»5. Sulle copie analogiche di documenti amministrativi informatici può essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale, tramite il quale è possibile ottenere il documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. I programmi software eventualmente necessari alla verifica sono di libera e gratuita disponibilità”»;

al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 52», comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito web, all'interno della sezione “Trasparenza, valutazione e merito”, il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in loro possesso ed i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria»;

al comma 1, lettera b), capoverso 3, lettera b), numero 1), dopo le parole: «anche per finalità commerciali» sono aggiunte le seguenti: «, in formato disaggregato»;

al comma 1, lettera b), capoverso 3, lettera b), numero 3), le parole: «può stabilire» sono sostituite dalle seguenti: «deve stabilire» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, l'Agenzia, nel trattamento dei casi eccezionali individuati, si attiene alle indicazioni fornite dalla direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, recepita con il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36»;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 124 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la parola: “affissione” è sostituita dalla seguente: “pubblicazione”»;

dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. All'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “La pubblicazione è effettuata nel rispetto dei princìpi di eguaglianza e di non discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. La mancata pubblicazione nei termini di cui al periodo precedente è altresì rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili”.

6-ter. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni competenti provvedono nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente»;

al comma 7, dopo le parole: «l'anno corrente» sono inserite le seguenti: «e lo stato di attuazione del “piano per l'utilizzo del telelavoro” nella propria organizzazione, in cui identificano le modalità di realizzazione e le eventuali attività per cui non è possibile l'utilizzo del telelavoro. La redazione del piano in prima versione deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

al comma 9, alinea, le parole: «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «comma 7»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Documenti informatici, dati di tipo aperto e inclusione digitale».

Nella sezione II, dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:

«Art. 9-bis. - (Acquisizione di software da parte della pubblica amministrazione). - 1. All'articolo 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

“1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi nel rispetto dei princìpi di economicità e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralità tecnologica, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:

a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione;

b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione;

c) software libero o a codice sorgente aperto;

d) software fruibile in modalità cloud computing;

e) software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso;

f) software combinazione delle precedenti soluzioni.

1-bis. A tal fine, le pubbliche amministrazioni prima di procedere all'acquisto, secondo le procedure di cui al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, effettuano una valutazione comparativa delle diverse soluzioni disponibili sulla base dei seguenti criteri:

a) costo complessivo del programma o soluzione quale costo di acquisto, di implementazione, di mantenimento e supporto;

b) livello di utilizzo di formati di dati e di interfacce di tipo aperto nonché di standard in grado di assicurare l'interoperabilità e la cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici della pubblica amministrazione;

c) garanzie del fornitore in materia di livelli di sicurezza, conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali, livelli di servizio tenuto conto della tipologia di software acquisito.

1-ter. Ove dalla valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico, secondo i criteri di cui al comma 1-bis, risulti motivatamente l'impossibilità di accedere a soluzioni già disponibili all'interno della pubblica amministrazione, o a software liberi o a codici sorgente aperto, adeguati alle esigenze da soddisfare, è consentita l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La valutazione di cui al presente comma è effettuata secondo le modalità e i criteri definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale, che, a richiesta di soggetti interessati, esprime altresì parere circa il loro rispetto”».

All'articolo 10:

al comma 4, le parole: «delle scuole superiori» sono soppresse;

il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. All'articolo 5-bis, comma 1-bis, della legge 2 agosto 1999, n. 264, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per i medesimi fini, le università possono altresì accedere in modalità telematica alle banche dati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per la consultazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e degli altri dati necessari al calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente per l'università (ISEEU)”»;

al comma 8, al primo periodo, le parole: «alunni, di cui al» sono sostituite dalle seguenti: «studenti, di cui all'articolo 3 del» e, al terzo periodo, le parole: «degli alunni» sono sostituite dalle seguenti: «degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76».

All'articolo 11:

al comma 1, lettera a), primo periodo, le parole: «2013-2014» sono sostituite dalle seguenti: «2014-2015» e le parole da: «digitale» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «digitale a norma della legge 9 gennaio 2004, n. 4, o mista, costituita da: un testo in formato cartaceo e da contenuti digitali integrativi, oppure da una combinazione di contenuti digitali e digitali integrativi accessibili o acquistabili in rete anche in modo disgiunto»; il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'obbligo di cui al primo periodo riguarda le nuove adozioni a partire progressivamente dalle classi prima e quarta della scuola primaria, dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado e dalla prima e dalla terza classe della scuola secondaria di secondo grado» e, all'ultimo periodo, le parole: «all'articolo 5» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 11»;

al comma 1, lettera b), dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

«3-bis) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

“c-bis) i criteri per ottimizzare l'integrazione tra libri in versione digitale, mista e cartacea, tenuto conto delle specifiche esigenze didattiche”»;

al comma 3, alinea, le parole: «sono aggiunti i seguenti:» sono sostituite dalle seguenti: «è aggiunto il seguente:»;

al comma 3, capoverso 1-bis, le parole: «possono stipulare convenzioni» sono sostituite dalle seguenti: «stipulano, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, convenzioni»;

al comma 4, capoverso lettera a), le parole: «al fine di avviare» sono sostituite dalle seguenti: «al fine di garantire edifici scolastici sicuri, sostenibili e accoglienti, avviano», dopo le parole: «complessi scolastici,» è inserita la seguente: «e», le parole: «delibera CIPE 20 gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: « delibera CIPE n. 6/2012 del 20 gennaio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2012», le parole: «decreto del Presidente della repubblica 26 agosto 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 1993» dalle seguenti: « decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412» e le parole: «decreto legislativo 30 maggio 2011» dalle seguenti: «decreto legislativo 30 maggio 2008»;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Per consentire il regolare svolgimento del servizio scolastico in ambienti adeguati e sicuri, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza unificata, definisce le priorità strategiche, le modalità e i termini per la predisposizione e per l'approvazione di appositi piani triennali, articolati in singole annualità, di interventi di edilizia scolastica, nonché i relativi finanziamenti.

4-ter. Per l'inserimento in tali piani, gli enti locali proprietari degli immobili adibiti all'uso scolastico presentano, secondo quanto indicato nel decreto di cui al comma 4-bis, domanda alle regioni territorialmente competenti.

4-quater. Ciascuna regione e provincia autonoma, valutata la corrispondenza con le disposizioni indicate nel decreto di cui al comma 4-bis e tenuto conto della programmazione dell'offerta formativa, approva e trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il proprio piano, formulato sulla base delle richieste pervenute. La mancata trasmissione dei piani regionali nei termini indicati nel decreto medesimo comporta la decadenza dai finanziamenti assegnabili nel triennio di riferimento.

4-quinquies. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, verificati i piani trasmessi dalle regioni e dalle province autonome, in assenza di osservazioni da formulare li approva e ne dà loro comunicazione ai fini della relativa pubblicazione, nei successivi trenta giorni, nei rispettivi Bollettini ufficiali.

4-sexies. Per le finalità di cui ai commi da 4-bis a 4-quinquies, a decorrere dall'esercizio finanziario 2013 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il Fondo unico per l'edilizia scolastica, nel quale confluiscono tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica.

4-septies. Nell'assegnazione delle risorse si tiene conto della capacità di spesa dimostrata dagli enti locali in ragione della tempestività, dell'efficienza e dell'esaustività dell'utilizzo delle risorse loro conferite nell'annualità precedente, con l'attribuzione, a livello regionale, di una quota aggiuntiva non superiore al 20 per cento di quanto sarebbe ordinariamente spettato in sede di riparto.

4-octies. Per gli edifici scolastici di nuova edificazione gli enti locali responsabili dell'edilizia scolastica provvedono ad includere l'infrastruttura di rete internet tra le opere edilizie necessarie.

4-novies. All'articolo 15, comma 3, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: “dell'intera dotazione libraria” è inserita la seguente: “necessaria”».

Nella sezione III, dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:

«Art. 11-bis. - (Credito d'imposta per promuovere l'offerta on line di opere dell'ingegno). - 1. Al fine di migliorare l'offerta legale di opere dell'ingegno mediante le reti di comunicazione elettronica, è riconosciuto un credito d'imposta del 25 per cento dei costi sostenuti, nel rispetto dei limiti della regola de minimis, di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, alle imprese che sviluppano nel territorio italiano piattaforme telematiche per la distribuzione, la vendita e il noleggio di opere dell'ingegno digitali.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui e fino a esaurimento delle risorse disponibili.

3. L'agevolazione di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Essa non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui al comma 1 del presente articolo sono state sostenute. L'agevolazione non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso di imposte spettante ad altro titolo. L'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma precedente, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015».

Alla rubrica della sezione III, sono aggiunte le seguenti parole: «e la cultura digitale».

All'articolo 12:

al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il FSE deve consentire anche l'accesso da parte del cittadino ai servizi sanitari on line secondo modalità determinate nel decreto di cui al comma 7»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Il FSE può essere alimentato esclusivamente sulla base del consenso libero e informato da parte dell'assistito, il quale può decidere se e quali dati relativi alla propria salute non devono essere inseriti nel fascicolo medesimo»;

al comma 6, la parola: «regolamento» è sostituita dalle seguenti: «il decreto»;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. La consultazione dei dati e documenti presenti nel FSE, di cui all'ultimo periodo del comma 2, può essere realizzata soltanto in forma protetta e riservata secondo modalità determinate dal decreto di cui al comma 7. Le interfacce, i sistemi e le applicazioni software adottati devono assicurare piena interoperabilità tra le soluzioni secondo modalità determinate dal decreto di cui al comma 7»;

al comma 7, dopo le parole: «i contenuti del FSE» sono inserite le seguenti: «e i limiti di responsabilità e i compiti dei soggetti che concorrono alla sua implementazione»;

al comma 8, le parole: «disponibili e» sono sostituite dalle seguenti: «disponibili a»;

al comma 11, secondo periodo, dopo le parole: «e di altre patologie» sono inserite le seguenti: «, di trattamenti costituiti da trapianti di cellule e tessuti e trattamenti a base di medicinali per terapie avanzate o prodotti di ingegneria tessutale».

All'articolo 13:

al comma 1, le parole: «12 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «12 novembre 2011»;

al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «su tutto il territorio nazionale» sono aggiunte le seguenti: «nel rispetto delle disposizioni che regolano i rapporti economici tra le regioni, le ASL e le strutture convenzionate che erogano prestazioni sanitarie, fatto salvo l'obbligo di compensazione tra regioni del rimborso di prescrizioni farmaceutiche relative a cittadini di regioni diverse da quelle di residenza» e, al secondo periodo, le parole: «sentita la Conferenza» sono sostituite dalle seguenti: «d'intesa con la Conferenza»;

al comma 3, dopo le parole: «delle regioni» sono inserite le seguenti: «e delle province autonome»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Al comma 4 dell'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunti i seguenti periodi: “Affinché si configuri l'ipotesi di illecito disciplinare devono ricorrere sia l'elemento oggettivo dell'inosservanza all'obbligo di trasmissione, sia l'elemento soggettivo del dolo o della colpa. Le sanzioni sono applicate secondo criteri di gradualità e proporzionalità, secondo le previsioni degli accordi e dei contratti collettivi di riferimento”»;

al comma 4, la parola: «pubblicate» è sostituita dalle seguenti: «stabilite con provvedimento dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, e rese note» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in ordine ai soggetti abilitati alla trasmissione dei dati».

Nella sezione IV, dopo l'articolo 13 è aggiunto il seguente:

«Art. 13-bis. - (Ricetta medica). - 1. Il comma 11-bis dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dai seguenti:

“11-bis. Il medico che curi un paziente, per la prima volta, per una patologia cronica, ovvero per un nuovo episodio di patologia non cronica, per il cui trattamento sono disponibili più medicinali equivalenti, indica nella ricetta del Servizio sanitario nazionale la denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco oppure la denominazione di uno specifico medicinale a base dello stesso principio attivo accompagnata dalla denominazione di quest'ultimo. L'indicazione dello specifico medicinale è vincolante per il farmacista ove nella ricetta sia inserita, corredata obbligatoriamente da una sintetica motivazione, la clausola di non sostituibilità di cui all'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. L'indicazione è vincolante per il farmacista anche quando il farmaco indicato abbia un prezzo pari a quello di rimborso, fatta comunque salva la diversa richiesta del cliente.

11-ter. Nell'adottare eventuali decisioni basate sull'equivalenza terapeutica fra medicinali contenenti differenti princìpi attivi, le regioni si attengono alle motivate e documentate valutazioni espresse dall'Agenzia italiana del farmaco».

2. Il comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è abrogato».

Nella sezione V, all'articolo 14 è premesso il seguente:

«Art. 13-ter. - (Carta dei diritti). - 1. Lo Stato riconosce l'importanza del superamento del divario digitale, in particolare nelle aree depresse del Paese, per la libera diffusione della conoscenza fra la cittadinanza, l'accesso pieno e aperto alle fonti di informazione e agli strumenti di produzione del sapere. A tal fine, promuove una “Carta dei diritti”, nella quale sono definiti i princìpi e i criteri volti a garantire l'accesso universale della cittadinanza alla rete internet senza alcuna discriminazione o forma di censura.

2. Lo Stato promuove la diffusione dei princìpi della “Carta dei diritti” a livello internazionale e individua forme di sostegno al Fondo di solidarietà digitale per la diffusione della società dell'informazione e della conoscenza nei Paesi in via di sviluppo».

All'articolo 14:

al comma 1, dopo le parole: «territorio nazionale» sono inserite le seguenti: «, tenendo conto delle singole specificità territoriali e della copertura delle aree a bassa densità abitativa,»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento del Ministro dello sviluppo economico sono definite le misure e le modalità di intervento da porre a carico degli operatori delle telecomunicazioni, al fine di minimizzare eventuali interferenze tra i servizi a banda ultralarga mobile nella banda degli 800 MHz e gli impianti per la ricezione televisiva domestica. Gli interventi che si rendessero necessari sugli impianti per la ricezione televisiva domestica per la mitigazione delle interferenze sono gestiti a valere su un fondo costituito dagli operatori delle telecomunicazioni assegnatari delle frequenze in banda 800 MHz e gestito privatamente dagli operatori interessati, in conformità alle previsioni del regolamento. I parametri per la costituzione di detto fondo e la relativa contribuzione degli operatori sono definiti secondo princìpi di proporzionalità, trasparenza e non discriminazione. Il Ministero dello sviluppo economico con proprio provvedimento provvede ogni trimestre alla rimodulazione di tali contributi sulla base dei costi di intervento effettivamente sostenuti dai singoli operatori e rendicontati»;

al comma 3, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, specificando che devono prioritariamente essere utilizzati gli scavi già attualmente in uso per i sottoservizi»;

al comma 4, lettera b), dopo le parole: «il termine» è inserita la seguente: «è»;

al comma 4, lettera c), la parola: «esistente» è sostituita dalla seguente: «esistenti»;

al comma 7, capoverso 4-bis, la parola: «propria» è soppressa, le parole: «emissioni elettroniche» sono sostituite dalle seguenti: «emissioni elettromagnetiche a radiofrequenza» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'operatore di comunicazione ha l'obbligo, d'intesa con le proprietà condominiali, di ripristinare a proprie spese le parti comuni degli immobili oggetto di intervento nello stato precedente i lavori e si accolla gli oneri per la riparazione di eventuali danni arrecati»;

al comma 8, lettera b), le parole: «di cui al comma 10, lettera a) del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla lettera a)»;

al comma 8, lettera d), dopo le parole: «entro 60 giorni dalla» è inserita la seguente: «data»;

dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

«10-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. Anche in deroga a quanto previsto dal comma 2, gli utenti che attivano schede elettroniche (S.I.M.) abilitate al solo traffico telematico ovvero che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche o punti di accesso ad internet utilizzando tecnologia senza fili possono essere identificati e registrati anche in via indiretta, attraverso sistemi di riconoscimento via SMS e carte di pagamento nominative. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, possono essere previste misure di maggior dettaglio o per l'adozione di ulteriori procedure semplificate anche negli altri casi previsti dal comma 2”.

10-ter. All'articolo 35 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Al fine di agevolare la diffusione della banda ultralarga in qualsiasi tecnologia e di ridurre i relativi adempimenti amministrativi, sono soggette ad autocertificazione di attivazione, da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, le installazioni e le modifiche, ivi comprese le modifiche delle caratteristiche trasmissive degli impianti di cui all'articolo 87-bis del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, degli impianti radioelettrici per trasmissione punto-punto e punto-multipunto e degli impianti radioelettrici per l'accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 10 watt e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati».

Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

«Art. 14-bis. - (Pubblicità dei lavori parlamentari). - 1. Al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati è assicurata a titolo gratuito la funzione trasmissiva al fine di garantire la trasparenza e l'accessibilità dei lavori parlamentari su tutto il territorio nazionale nel nuovo sistema universale digitale.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico adotta gli opportuni provvedimenti».

All'articolo 15:

al comma 1, capoverso «Art. 5», comma 1, alinea, le parole: «, limitatamente ai rapporti con l'utenza,» sono soppresse, dopo le parole: «sono tenuti» sono inserite le seguenti: «a far data dal 1° giugno 2013» e le parole: «ad esse spettanti» sono sostituite dalle seguenti: «ad essi spettanti»;

al comma 1, capoverso «Art. 5», comma 1, lettera b), l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le modalità di movimentazione tra le sezioni di Tesoreria e Poste Italiane S.p.A. dei fondi connessi alle operazioni effettuate sui conti correnti postali intestati a pubbliche amministrazioni sono regolate dalla convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e Poste Italiane S.p.A. stipulata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71»;

al comma 1, capoverso «Art. 5», comma 2, dopo le parole: «comma 2-bis» sono aggiunte le seguenti: «e dei prestatori di servizi di pagamento abilitati»;

al comma 1, capoverso «Art. 5», comma 3, il primo periodo è soppresso;

al comma 1, capoverso «Art. 5», dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. I micro-pagamenti dovuti a titolo di corrispettivo dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, per i contratti di acquisto di beni e servizi conclusi tramite gli strumenti elettronici di cui al medesimo articolo 1, comma 450, stipulati nelle forme di cui all'articolo 11, comma 13, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono effettuati mediante strumenti elettronici di pagamento se richiesto dalle imprese fornitrici.

3-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare entro il 1° marzo 2013 sono definiti i micro-pagamenti in relazione al volume complessivo del contratto e sono adeguate alle finalità di cui al comma 3-bis le norme relative alle procedure di pagamento delle pubbliche amministrazioni di cui al citato articolo 1, comma 450, della legge n. 296 del 2006. Le medesime pubbliche amministrazioni provve- dono ad adeguare le proprie norme al fine di consentire il pagamento elettronico per gli acquisti di cui al comma 3-bis entro il 1° gennaio 2013»;

al comma 1, capoverso «Art. 5», comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le modalità attraverso le quali il prestatore dei servizi di pagamento mette a disposizione dell'ente le informazioni relative al pagamento medesimo»;

al comma 2, dopo le parole: «innovazione tecnologica» sono inserite le seguenti: «da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto anche avvalendosi dell'Agenzia per l'Italia digitale di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,»;

al comma 5, le parole: «di concerto con il Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministro»;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica in materia informatica ed al fine di garantire omogeneità di offerta ed elevati livelli di sicurezza, le amministrazioni pubbliche devono avvalersi per le attività di incasso e pagamento della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 81, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle piattaforme di incasso e pagamento dei prestatori di servizi di pagamento abilitati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

5-ter. Al comma 5 dell'articolo 35 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La valutazione della conformità del sistema e degli strumenti di autenticazione utilizzati dal titolare delle chiavi di firma è effettuata dall'Agenzia per l'Italia digitale in conformità ad apposite linee guida da questa emanate, acquisito il parere obbligatorio dell'Organismo di certificazione della sicurezza informatica”.

5-quater. All'articolo 21 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4-bis. E' considerata, altresì, scorretta la pratica commerciale che richieda un sovrapprezzo dei costi per il completamento di una transazione elettronica con un fornitore di beni o servizi”».

All'articolo 17, comma 2, lettera b), capoverso, alle parole: «I creditori» è premessa la seguente: «2.».

All'articolo 18:

al comma 1, lettera d), numero 3), capoverso 2, lettera a), le parole da: «ovvero» fino a: «le proprie obbligazioni» sono sostituite dalle seguenti: «che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente»;

al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il gestore è nominato dal giudice»;

al comma 1, lettera m), numero 5), è aggiunto il seguente periodo: «A seguito della sentenza che dichiara il fallimento, i crediti derivanti da finanziamenti effettuati in esecuzione o in funzione dell'accordo omologato sono prededucibili a norma dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267»;

al comma 1, lettera p), il numero 5) è sostituito dal seguente:

«5) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

“»4-bis. I crediti sorti in occasione o in funzione di uno dei procedimenti di cui alla presente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.

4-ter. Quando l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, quest'ultimo, con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, può modificare la proposta e si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 della presente sezione”»;

al comma 1, lettera r), capoverso «Art. 14-bis», il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Si applica l'articolo 14, comma 5»;

al comma 1, lettera s), capoverso «Art. 14-ter», comma 1, le parole: «per il quale ricorrono i presupposti» sono sostituite dalle seguenti: «per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità»;

al comma 1, lettera s), capoverso «Art. 14-novies», comma 4, le parole: «sesto comma» sono sostituite dalle seguenti: «settimo comma»;

al comma 1, lettera t), capoverso «Art. 15», il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Possono costituire organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento enti pubblici dotati di requisiti di indipendenza e professionalità determinati con il regolamento di cui al comma 3. Gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro di cui al comma 2»;

al comma 1, lettera t), capoverso «Art. 15», comma 10, le parole: «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «sesto comma»;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. All'articolo 217-bis, comma 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole: «ovvero del piano di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) sono sostituite dalle seguenti: “o del piano di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), ovvero di un accordo di composizione della crisi omologato ai sensi dell'articolo 12 della legge 27 gennaio 2012, n. 3”»»;

alla rubrica, sono aggiunte le seguenti parole: «, e all'articolo 217-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».

All'articolo 19:

al comma 1, capoverso 3-bis, dopo le parole: «banda ultralarga, fissa e mobile» sono inserite le seguenti: «, tenendo conto delle singole specificità territoriali e della copertura delle aree a bassa densità abitativa,» e le parole: «i trasporti e la mobilità» sono sostituite dalle seguenti: «i trasporti e la logistica»;

al comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«d-bis) le attività di ricerca finalizzate allo sviluppo di servizi e prodotti innovativi in grado di rafforzare l'utilizzazione della Piattaforma per la gestione della Rete logistica nazionale»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Al comma 3 dell'articolo 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Le risorse finanziarie trasferite all'Agenzia e non ancora impegnate con atti giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono destinate alle finalità di cui all'articolo 20 e utilizzate dalla stessa Agenzia per l'attuazione dei compiti ad essa assegnati”»;

al comma 3, le parole: «dal Ministro» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro»;

al comma 4, lettera b), le parole: «Ministro dell'università dell'istruzione e della ricerca», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» e le parole: «Ministero dell'economia e finanza» dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze»;

al comma 5, ultimo periodo, la parola: «stipulate» è sostituita dalle seguenti: «o accordi di programma stipulati»;

al comma 6, le parole: «lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere c) e d-bis)»;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera d), una percentuale non inferiore al 25 per cento delle risorse annuali per lo sviluppo dei grandi progetti strategici di cui al comma 3-bis dell'articolo 20 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introdotto dal comma 1 del presente articolo, a disposizione dell'Agenzia è destinata a progetti di ricerca che coinvolgano micro, piccole e medie imprese, anche associate tra loro, eventualmente svolti in collaborazione con grandi imprese o organismi di ricerca, con gli indirizzi tematici di cui al comma 2»;

al comma 9, alinea, le parole: «lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere e) e d-bis)».

All'articolo 20:

al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «È istituito presso l'Agenzia per l'Italia digitale il Comitato tecnico delle comunità intelligenti, formato da undici componenti in possesso di particolari competenze e di comprovata esperienza nel settore delle comunità intelligenti, nominati dal direttore generale dell'Agenzia, di cui uno designato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, uno dall'Unione delle province d'Italia e altri sei scelti dallo stesso direttore generale, di cui uno proveniente da atenei nazionali, tre dalle associazioni di imprese o di cittadini maggiormente rappresentative, uno dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e uno dall'Agenzia stessa»;

al comma 8, dopo le parole: «e comunali» è inserita la seguente: «e»;

al comma 9, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) il catalogo dei dati geografici, territoriali ed ambientali di cui all'articolo 23, comma 12-quaterdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;

al comma 12, lettera b), le parole: «, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 16 del presente decreto-legge» sono soppresse;

il comma 14 è sostituito dal seguente:

«14. Ai fini della realizzazione di quanto previsto alle lettere a) e b) del comma 9, l'Agenzia per l'Italia digitale potrà riutilizzare basi informative e servizi previsti per analoghe finalità, compresi quelli previsti nell'ambito del sistema pubblico di connettività di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;

al comma 16, le parole: «servizi e fruibili» sono sostituite dalle seguenti: «servizi fruibili»;

dopo il comma 20 sono aggiunti i seguenti:

«20-bis. All'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), dopo le parole: “anche di tipo aperto,” sono inserite le seguenti: “anche sulla base degli studi e delle analisi effettuate a tale scopo dall'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione,”;

b) alla lettera f), le parole: “anche mediante intese con la Scuola superiore della pubblica amministrazione e il Formez,” sono sostituite dalle seguenti: “anche mediante intese con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, il Formez e l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione,”.

20-ter. All'articolo 22, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: “presso il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri”» sono aggiunte le seguenti: “e per il personale dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione”».

Nella sezione VII, dopo l'artìcolo 20 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 20-bis. - (Informatizzazione delle attività di controllo e giurisdizionali della Corte dei conti). - 7. Con decreto del Presidente della Corte dei conti sono stabilite le regole tecniche ed operative per l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle attività di controllo e nei giudizi che si svolgono innanzi alla Corte dei conti, in attuazione dei princìpi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono disciplinate, in particolare, le modalità per la tenuta informatica dei registri previsti nell'ambito delle attività giurisdizionali e di controllo preventivo di legittimità, nonché le regole e le modalità di effettuazione delle comunicazioni e notificazioni mediante posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Fino alla data fissata con il decreto, le notificazioni e le comunicazioni sono effettuate nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni vigenti.

3. Il decreto di cui al comma 1 acquista efficacia il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

4. Dalla data di cui al comma 3 cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123.

5. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 20-ter. - (Interventi urgenti connessi all'attività di protezione civile). - 1. Per far fronte agli interventi urgenti connessi all'attività di protezione civile, concernenti la sorveglianza sismica e vulcanica e la manutenzione delle reti strumentali di monitoraggio, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) è autorizzato, nei limiti delle risorse finanziarie che verranno assegnate nell'anno 2013 dal Dipartimento della protezione civile, sulla base dell'accordo quadro decennale, a prorogare, anche oltre i sessanta mesi, in deroga all'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, i contratti a tempo determinato del personale ricercatore e tecnologo in servizio, in attesa del contratto collettivo nazionale in corso di elaborazione dal Dipartimento della funzione pubblica e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013».

All'articolo 21:

al comma 2, lettera f), dopo le parole: «sull'attività svolta» sono inserite le seguenti: «, formula i criteri e le modalità di valutazione delle imprese di assicurazione in relazione all'attività di contrasto delle frodi e rende pubblici i risultati delle valutazioni effettuate»;

al comma 3, le parole: «di cui all'articolo 125 medesimo decreto legislativo gestiti dall'Ufficio centrale italiano di cui all'articolo 126» sono sostituite dalle seguenti: «relativi ai veicoli di cui all'articolo 125 gestiti dall'Ufficio centrale italiano di cui all'articolo 126 del medesimo decreto legislativo n. 209 del 2005»;

dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. All'articolo 148 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 1, primo periodo, la parola: “due” è sostituita dalla seguente: “cinque”».

All'articolo 22:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di escludere il rinnovo tacito delle polizze assicurative, al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo l'articolo 170 è inserito il seguente:

“Art.170-bis - (Durata del contratto). - 1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. L'impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza”»;

al comma 4, le parole da: «e le principali associazioni» fino a: «assicurativi» sono sostituite dalle seguenti: «, le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative»;

al comma 6, le parole: «L'offerta di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «L'offerta di cui al comma 5»;

al comma 8, le parole: «, nonché effettuare rinnovi e pagamenti» sono soppresse;

dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-bis. Al fine di favorire la liberalizzazione e la concorrenza a favore dei consumatori e degli utenti, all'articolo 12 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

“1-ter. Non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria la promozione e il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma da parte degli agenti di assicurazione regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, su mandato diretto di banche ed intermediari finanziari previsti dal titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il soggetto mandante cura l'aggiornamento professionale degli agenti assicurativi mandatari, assicura il rispetto da parte loro della disciplina prevista ai sensi del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e risponde per i danni da essi cagionati nell'esercizio dell'attività prevista dal presente comma, anche se conseguenti a responsabilità accertata in sede penale”»»;

il comma 14 è sostituito dal seguente:

«14. Al fine di superare possibili disparità di trattamento tra i consumatori nel settore delle polizze vita, il secondo comma dell'articolo 2952 del codice civile è sostituito dal seguente:

“»Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni”»;

dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:

«15-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'IVASS provvede, limitatamente al ramo assicurativo danni, alla definizione di misure di semplificazione delle procedure e degli adempimenti burocratici, con particolare riferimento alla riduzione degli adempimenti cartacei e della modulistica, nei rapporti contrattuali fra le imprese di assicurazione, gli intermediari e la clientela, anche favorendo le relazioni digitali, l'utilizzo della posta elettronica certificata, la firma digitale e i pagamenti elettronici e i pagamenti on line.

15-ter. L'IVASS, con apposita relazione da presentare alle competenti Commissioni parlamentari entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e successivamente con cadenza annuale entro il 30 maggio di ciascun anno, informa sulle misure di semplificazione adottate ai sensi del comma 15-bis e sui risultati conseguiti in relazione a tale attività.

15-quater. Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato, le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo.

15-quinquies. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso di cui al comma 15-quater. Le imprese possono trattenere dall'importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta di contratto, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono essere tali da costituire un limite alla portabilità dei mutui/finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in caso di rimborso.

15-sexies. In alternativa a quanto previsto al comma 15-quater, le imprese, su richiesta del debitore/assicurato, forniscono la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato.

15-septies. Il presente articolo si applica a tutti i contratti, compresi quelli commercializzati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in tal caso le imprese aggiornano i contratti medesimi sulla base della disciplina di cui ai commi da 15-quater a 15-sexies».

All'articolo 23:

al comma 1, secondo periodo, la parola: «mutua» è sostituita dalla seguente: «mutuo»;

dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10-bis. Il fondo comune, unico ed indivisibile, disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2009, può essere alimentato anche dalle risorse dell'ente a valere sul contributo previsto dal decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che rientra tra le spese di cui all'articolo 10, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e può essere destinato anche alla costituzione di fondi di garanzia e fondi rotativi dedicati ad attività di microcredito e microfinanza in campo nazionale ed internazionale».

Dopo l'articolo 23 sono inseriti i seguenti:

«Art. 23-bis. - (Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993). - 1. Al comma 7 dell'articolo 120-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: “dieci giorni”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “trenta giorni lavorativi”.

Art. 23-ter. - (Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di fondi interprofessionali per la formazione continua). - 1. Il comma 14 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, è sostituito dal seguente:

“14. In alternativa al modello previsto dai commi da 4 a 13 e dalle relative disposizioni attuative di cui ai commi 22 e seguenti, in riferimento ai settori di cui al comma 4 nei quali siano operanti, alla data di entrata in vigore della presente legge, consolidati sistemi di bilateralità e in considerazione delle peculiari esigenze dei predetti settori, quale quello dell'artigianato, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali di cui al citato comma 4 possono, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguare le fonti normative ed istitutive dei rispettivi fondi bilaterali ovvero dei fondi interprofessionali, di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, alle finalità perseguite dai commi da 4 a 13, prevedendo misure intese ad assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, correlate alle caratteristiche delle attività produttive interessate. Ove a seguito della predetta trasformazione venga ad aversi la confluenza, in tutto o in parte, di un fondo interprofessionale in un unico fondo bilaterale rimangono fermi gli obblighi contributivi previsti dal predetto articolo 118 e le risorse derivanti da tali obblighi sono vincolate alle finalità formative”.

Art. 23-quater. - (Ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 385 del 1993 e al decreto legislativo n. 58 del 1998). - 1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30:

1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Nessuno, direttamente o indirettamente, può detenere azioni in misura eccedente l'1 per cento del capitale sociale, salva la facoltà statutaria di prevedere limiti più contenuti, comunque non inferiori allo 0,5 per cento”;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. In deroga al comma 2, gli statuti possono fissare al 3 per cento la partecipazione delle fondazioni di origine bancaria di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, detengano una partecipazione al capitale sociale superiore ai limiti fissati dal citato comma 2, qualora il superamento del limite derivi da operazioni di aggregazione e fermo restando che tale partecipazione non può essere incrementata. Sono fatti salvi i limiti più stringenti previsti dalla disciplina propria dei soggetti di cui al presente comma e le autorizzazioni richieste ai sensi di norme di legge”;

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

“5-bis. Per favorire la patrimonializzazione della società, lo statuto può subordinare l'ammissione a socio, oltre che a requisiti soggettivi, al possesso di un numero minimo di azioni, il cui venir meno comporta la decadenza dalla qualità così assunta”;

b) all'articolo 150-bis, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. Gli statuti delle banche popolari determinano il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio, fermo restando il limite di dieci, previsto dall'articolo 2539, primo comma, del codice civile”.

2. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 126-bis, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Per le società cooperative la misura del capitale è determinata dagli statuti anche in deroga all'articolo 135£;

b) all'articolo 147-ter, comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “; per le società cooperative la misura è stabilita dagli statuti anche in deroga all'articolo 135”».

All'articolo 24:

al comma 1, lettera a), sono premesse le seguenti parole: «nella parte I,»;

al comma 2, sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto previsto ai commi da 4 a 6,».

Nella sezione VIII, dopo l'articolo 24 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 24-bis. - (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144). - 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1:

1) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

“a-bis) Patrimonio Bancoposta: il patrimonio destinato costituito da Poste ai sensi dell'articolo 2, commi da 17-octies a 17-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, attraverso cui Poste esercita le attività di bancoposta come disciplinate dal presente decreto”;

2) alla lettera c), dopo le parole: “ decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58” sono aggiunte le seguenti: “, e successive modificazioni e integrazioni”;

3) alla lettera g), dopo la parola: “modulo” sono inserite le seguenti: “cartaceo o elettronico”;

b) all'articolo 2:

1) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) prestazione di servizi di pagamento, comprese l'emissione di moneta elettronica e di altri di mezzi di pagamento, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), numeri 4) e 5), del testo unico bancario”;

2) al comma 1, dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:

“f-bis) servizio di riscossione di crediti;

f-ter) esercizio in via professionale del commercio di oro, per conto proprio o per conto terzi, secondo quanto disciplinato dalla legge 17 gennaio 2000, n. 7”;

3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. Poste può stabilire succursali negli altri Stati comunitari ed extracomunitari nonché esercitare le attività di bancoposta ammesse al mutuo riconoscimento in uno Stato comunitario senza stabilirvi succursali ed operare in uno Stato extracomunitario senza stabilirvi succursali”;

4) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. In quanto compatibili, si applicano alle attività di cui al comma 1 gli articoli 5, 12, 15, commi 1, 2 e 5, 16, commi 1, 2 e 5, da 19 a 24, 26, da 50 a 54, da 56 a 58, da 65 a 68, 78, 114-bis, 114-ter, da 115 a 120-bis, da 121, comma 3, a 126, con esclusivo riferimento all'attività di intermediario di cui al comma 1, lettera e), del presente articolo, da 126-bis a 128-quater, 129, 140, 144 e 145 del testo unico bancario”;

5) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Alla prestazione da parte di Poste di servizi e attività di investimento ed accessori si applicano, in quanto compatibili, i seguenti articoli del testo unico finanza: 5, 6, commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, 7, commi 1 e 2, 8, 10, da 21 a 23, 25, 25-bis, 30, 31, commi 1, 3 e 7, da 32 a 32-ter, 51, 59, 168, 190, commi 1, 3 e 4, 195”;

6) al comma 6, dopo le parole: “30 luglio 1999, n. 284,” sono inserite le seguenti: “dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 13 ottobre 2004,”;

7) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

“9-bis. Poste, nell'esercizio dell'attività di bancoposta, può svolgere attività di promozione e collocamento di prodotti e servizi bancari e finanziari fuori sede”;

c) all'articolo 3, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. La comunicazione ai clienti delle unilaterali variazioni contrattuali sfavorevoli eventualmente apportate ai tassi di interesse, prezzi o altre condizioni previsti nei contratti a tempo indeterminato è effettuata con le modalità previste dagli articoli 118 e 126-sexies del testo unico bancario”;

d) all'articolo 4:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

”1. Per i versamenti su conto corrente postale effettuati presso gli uffici postali da soggetti diversi dal titolare del conto beneficiario sono impiegati appositi bollettini emessi in formato cartaceo o elettronico da Poste”;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. I bollettini di versamento devono essere presentati a Poste in formato cartaceo o in formato elettronico già compilati in ogni loro parte. L'indicazione della causale del versamento è obbligatoria quando trattasi di pagamenti a favore di amministrazioni pubbliche”;

e) all'articolo 12, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Salvo quanto già previsto all'articolo 2, comma 1, Poste può svolgere nei confronti del pubblico i servizi e attività di investimento e i servizi accessori previsti, rispettivamente, dall'articolo 1, comma 5, lettere b), c), c-bis), e), f), e dall'articolo 1, comma 6, lettere a), b), d), e), f) e g), del testo unico finanza, nonché le attività connesse e strumentali ai servizi di investimento”.

Art. 24-ter. - (Modifiche all'articolo 136 del decreto legislativo n. 385 del 1993). - 1. All'articolo 136 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E' facoltà del consiglio di amministrazione delegare l'approvazione delle operazioni di cui ai periodi precedenti nel rispetto delle modalità ivi previste”;

b) i commi 2 e 2-bis sono abrogati».

All'articolo 25:

al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «lo sviluppo tecnologico,» sono inserite le seguenti: «la nuova imprenditorialità e» e, al secondo perìodo, la parola: «ecosistema» è sostituita dalla seguente: «contesto» e dopo le parole: «in Italia talenti» sono inserite le seguenti: «, imprese innovative»;

al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) i soci, persone fisiche, detengono al momento della costituzione e per i successivi ventiquattro mesi, la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci»;

al comma 2, lettera f), la parola: «esclusivo» è sostituita dalle seguenti: «esclusivo o prevalente»;

al comma 2, lettera h), numero 1), al primo periodo, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento»; al secondo periodo, dopo le parole: «le spese per l'acquisto» sono inserite le seguenti: «e la locazione» e dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai princìpi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso»;

al comma 2, lettera h), il numero 3), è sostituito dal seguente:

«3) sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa»;

al comma 3, le parole: «conversione in legge» sono sostituite dalle seguenti: «entrata in vigore della legge di conversione»;

al comma 5, lettera b), dopo le parole: «quali sistemi di accesso» sono inserite le seguenti: «in banda ultralarga»;

al comma 6, le parole: «conversione in legge» sono sostituite dalle seguenti: «entrata in vigore della legge di conversione»;

al comma 7, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) capitali di rischio ovvero finanziamenti, messi a disposizione dall'Unione europea, dallo Stato e dalle regioni, raccolti a favore delle start-up innovative incubate»;

al comma 8, le parole: «al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 2 e 3».

All'articolo 26, comma 3, le parole: «dall'articolo 2479, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 2479, quinto comma».

All'articolo 27:

al comma 2, le parole: «la quale» sono sostituite dalle seguenti: «i quali»;

al comma 3, le parole: «conversione in legge» sono sostituite dalle seguenti: «data di entrata in vigore della legge di conversione».

Dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:

«Art. 27-bis. - (Misure di semplificazione per l'accesso alle agevolazioni per le assunzioni di personale nelle start-up innovative e negli incubatori certificati). - 1. Alle start-up innovative e agli incubatori certificati di cui all'articolo 25 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con le seguenti modalità semplificate:

a) il credito d'imposta è concesso al personale altamente qualificato assunto a tempo indeterminato, compreso quello assunto attraverso i contratti di apprendistato. Ai fini della concessione del credito d'imposta, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 10 del citato articolo 24;

b) il credito d'imposta è concesso in via prioritaria rispetto alle altre imprese, fatta salva la quota riservata di cui al comma 13-bis del predetto articolo 24. L'istanza di cui al comma 6 dello stesso articolo è redatta in forma semplificata secondo le modalità stabilite con il decreto applicativo di cui al comma 11 del medesimo articolo».

All'articolo 28:

al comma 1, le parole: «dallo stesso» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 3 del medesimo articolo 25»;

al comma 2, dopo le parole: « decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368,» sono inserite le seguenti: «nonché le ragioni di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,» e dopo le parole: «qualora il contratto a tempo determinato» le seguenti: «, anche in somministrazione,»;

al comma 3, al primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «, ferma restando la possibilità di stipulare un contratto a termine di durata inferiore a sei mesi, ai sensi della normativa generale vigente»; al secondo periodo, le parole: «attività di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «attività di cui al comma 2»; al terzo periodo, le parole: «residua massima» sono sostituite dalle seguenti: «residua rispetto al periodo» e la parola: «territoriale» dalla seguente: «provinciale»; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contratti stipulati ai sensi del presente comma sono in ogni caso esenti dalle limitazioni quantitative di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368»;

al comma 4, le parole: «presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «presente articolo»;

al comma 6, dopo le parole: «del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368» sono aggiunte le seguenti: «, e del capo I del titolo III del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276»;

al comma 7, le parole: «, dall'altra,» sono soppresse;

al comma 8, le parole: «anche con accordi interconfederali o avvisi comuni» sono sostituite dalle seguenti: «in via diretta ovvero in via delegata ai livelli decentrati con accordi interconfederali o di categoria o avvisi comuni»;

al comma 9, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «, commi 2 e 3».

All'artìcolo 30:

al comma 4, le parole: «o 50-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «e 50-quinquies»;

al comma 5, le parole: «conversione in legge» sono sostituite dalle seguenti: «entrata in vigore della legge di conversione»;

al comma 6, le parole: «conversione in legge» sono sostituite dalle seguenti: «entrata in vigore della legge di conversione».

All'articolo 31, comma 4, le parole: «all'articolo 25, comma 4, in» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 25, comma 8, e in».

All'articolo 32:

al comma 1, le parole: «conversione in legge» sono sostituite dalle seguenti: «entrata in vigore della legge di conversione»;

al comma 7, dopo la parola: «presenta» sono inserite le seguenti: «alle Camere».

All'articolo 33:

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «può avere ad oggetto» sono inserite le seguenti: «il credito di imposta di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, chiesto a rimborso e»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

”1-bis. L'attestazione del credito di imposta di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, chiesto a rimborso deve essere rilasciata dall'Agenzia delle entrate entro quaranta giorni dalla richiesta del contribuente. Il mancato rilascio equivale ad attestazione ai sensi e nei limiti di cui al comma 1”.

2-ter. Per la realizzazione di nuove opere infrastrutturali di importo superiore a 500 milioni di euro previste in piani o programmi di amministrazioni pubbliche, da realizzare mediante l'utilizzazione dei contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per le quali è accertata, in esito alla procedura di cui al comma 2, la non sostenibilità del piano economico-finanziario, è riconosciuta al soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico privato, ivi comprese le società di progetto di cui all'articolo 156 del medesimo decreto legislativo n. 163, al fine di assicurare la sostenibilità economica dell'operazione di partenariato pubblico privato, l'esenzione dal pagamento del canone di concessione nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del piano economico-finanziario. Con la medesima delibera di cui al comma 2 sono individuati i criteri e le modalità per l'accertamento, la determinazione e il monitoraggio dell'esenzione, nonché per la rideterminazione della misura in caso di miglioramento dei parametri posti a base del piano economico-finanziario. La presente misura è riconosciuta in conformità alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.

2-quater. La misura di cui al comma 2-ter è utilizzata anche cumulativamente a quella di cui al comma 1 del presente articolo al fine di assicurare la sostenibilità economica dell'operazione di partenariato pubblico privato. Nel complesso le misure di cui ai commi 1 e 2-ter del presente articolo non possono superare il 50 per cento del costo dell'investimento, tenendo conto anche del contributo pubblico a fondo perduto»;

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. All'articolo 157, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: “Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle società” sono inserite le seguenti: “operanti nella gestione dei servizi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, alle società”.

3-ter. All'articolo 163, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “. Per gli interventi ferroviari di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, in cui il soggetto aggiudicatore sia diverso da RFI S.p.A., ma da quest'ultima direttamente o indirettamente partecipato, il Ministero individua in RFI S.p.A. il destinatario dei fondi da assegnare ai sensi della presente lettera”»;

dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Al comma 4 dell'articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: “rete di trasmissione nazionale di energia elettrica,” sono inserite le seguenti: “alle società titolari delle autorizzazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e alle società titolari delle licenze individuali per l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, come modificato dal decreto del Presidente, della Repubblica 1° agosto 2002, n. 211,”.

4-ter. Fermo restando il limite massimo alle spese per l'indebitamento di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti le università possono rilasciare agli istituti finanziatori delegazione di pagamento a valere su tutte le entrate, proprie e da trasferimenti, ovvero sui corrispondenti proventi risultanti dal conto economico. L'atto di delega, non soggetto ad accettazione, è notificato al tesoriere da parte delle università e costituisce titolo esecutivo. Le somme di competenza delle università destinate al pagamento delle rate in scadenza dei mutui e dei prestiti non possono essere comprese nell'ambito di procedure cautelari, di esecuzione forzata e concorsuali, anche straordinarie, e non possono essere oggetto di compensazione, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice»;

al comma 6, alinea, le parole: «dal 2012» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2013»;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 11, la parola: “affida” è sostituita dalle seguenti: “può affidare”»;

dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. Presso il Ministero dell'interno è istituita la Commissione per la pianificazione ed il coordinamento della fase esecutiva del programma di interventi per il completamento della rete nazionale standard Te.T.Ra. necessaria per le comunicazioni sicure della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, cui è affidato il compito di formulare pareri sullo schema del programma, sul suo coordinamento e integrazione interforze e, nella fase di attuazione del programma, su ciascuna fornitura o progetto. La Commissione è presieduta dal direttore centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale del Dipartimento della pubblica sicurezza, ed è composta: dal direttore dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione, di cui all'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121; da un rappresentante della Polizia di Stato; da un rappresentante del Comando generale dell'Arma dei carabinieri; da un rappresentante del Comando generale della Guardia di finanza; da un rappresentante del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria; da un rappresentante del Corpo forestale dello Stato; da un dirigente della Ragioneria generale dello Stato. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario designato dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. Per i componenti della Commissione non sono corrisposti compensi. La Commissione, senza che ciò comporti oneri per la finanza pubblica, può decidere di chiedere specifici pareri anche ad estranei all'Amministrazione dello Stato, che abbiano particolare competenza tecnica. I contratti e le convenzioni inerenti all'attuazione del programma di cui al presente comma sono stipulati dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, o da un suo delegato, acquisito il parere della Commissione di cui al presente comma».

Dopo l'articolo 33 sono inseriti i seguenti:

«Art. 33-bis. - (Requisito della cifra d'affari realizzata). - 1. All'articolo 357. del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dopo il comma 19 è inserito il seguente:

“19-bis. In relazione all'articolo 61, comma 6, fino al 31 dicembre 2015, per la dimostrazione del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di pubblicazione del bando”.

Art. 33-ter. - (Anagrafe unica delle stazioni appaltanti). 1. E' istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti. Le stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture hanno l'obbligo di richiedere l'iscrizione all'Anagrafe unica presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita ai sensi dell'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Esse hanno altresì l'obbligo di aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi. Dall'obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati derivano, in caso di inadempimento, la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionali responsabili.

2. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture stabilisce con propria deliberazione le modalità operative e di funzionamento dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti.

Art. 33-quater. - (Disposizioni in materia di svincolo delle garanzie di buona esecuzione) - 1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 113, comma 3, la parola: “75” è sostituita dalla seguente: “80” e la parola: “25” è sostituita dalla seguente: “20”;

b) dopo l'articolo 237 è inserito il seguente capo:

“Capo IV-bis - Opere in esercizio. Art. 237-bis. - (Opere in esercizio) - 1. Per le opere realizzate nell'ambito dell'appalto che siano, in tutto o in parte, poste in esercizio prima della relativa collaudazione tecnico-amministrativa, l'esercizio protratto per oltre un anno determina, per la parte corrispondente, lo svincolo automatico delle garanzie di buona esecuzione prestate a favore dell'ente aggiudicatore, senza necessità di alcun benestare, ferma restando una quota massima del 20 per cento che, alle condizioni previste dal comma 2, è svincolata all'emissione del certificato di collaudo, ovvero decorso il termine contrattualmente previsto per l'emissione del certificato di collaudo ove questo non venga emesso entro tale termine per motivi non ascrivibili a responsabilità dell'appaltatore.

Resta altresì fermo il mancato svincolo dell'ammontare delle garanzie relative alle parti non in esercizio.

2. Qualora l'ente aggiudicatore rilevi e contesti all'esecutore, entro il primo anno di esercizio delle opere, vizi o difformità delle stesse che l'esecutore non rimuova nel corso del medesimo periodo, l'ente aggiudicatore comunica al garante, entro il predetto termine di un anno dall'entrata in esercizio delle opere, l'entità delle somme, corrispondenti al valore economico dei vizi o difformità rilevati, per le quali, in aggiunta alla quota del 20 per cento prevista al comma 1 e fino alla concorrenza dell'intero importo corrispondente alla parte posta in esercizio, non interviene lo svincolo automatico delle garanzie.”

2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Con riferimento alle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), per i contratti già affidati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per i quali, alla medesima data, è spirato il termine di cui all'articolo 237-bis, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dal presente articolo, il termine comincia a decorrere dalla predetta data e ha durata di centottanta giorni.

Art. 33-quinquies. - (Disposizioni in materia di revisione triennale dell'attestato SOA). - 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 3, lettera d), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 119, è prorogato al 31 dicembre 2013.

Art. 33-sexies. - (Autorizzazione di spesa) - 1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2013.

Art. 33-septies. - (Consolidamento e razionalizzazione dei siti e delle infrastrutture digitali del Paese). - 1. L'Agenzia per l'Italia digitale, con l'obiettivo di razionalizzare le risorse e favorire il consolidamento delle infrastrutture digitali delle pubbliche amministrazioni, avvalendosi dei principali soggetti pubblici titolari di banche dati, effettua il censimento dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) della pubblica amministrazione, come definiti al comma 2, ed elabora le linee guida, basate sulle principali metriche di efficienza internazionalmente riconosciute, finalizzate alla definizione di un piano triennale di razionalizzazione dei CED delle amministrazioni pubbliche che dovrà portare alla diffusione di standard comuni di interoperabilità, a crescenti livelli di efficienza, di sicurezza e di rapidità nell'erogazione dei servizi ai cittadini e alle imprese.

2. Con il termine CED è da intendere il sito che ospita un impianto informatico atto alla erogazione di servizi interni alle amministrazioni pubbliche e servizi erogati esternamente dalle amministrazioni pubbliche che al minimo comprende apparati di calcolo, apparati di rete per la connessione e apparati di memorizzazione di massa.

3. Dalle attività previste al comma 1 sono esclusi i CED soggetti alla gestione di dati classificati secondo la normativa in materia di tutela amministrativa delle informazioni coperte da segreto di Stato e di quelle classificate nazionali secondo le direttive dell'Autorità nazionale per la sicurezza (ANS) che esercita le sue funzioni tramite l'Ufficio centrale per la segretezza (UCSe) del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DE).

4. Entro il 30 settembre 2013 l'Agenzia per l'Italia digitale trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, dopo adeguata consultazione pubblica, i risultati del censimento effettuato e le linee guida per la razionalizzazione dell'infrastruttura digitale della pubblica amministrazione. Entro i successivi novanta giorni il Governo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta il piano triennale di razionalizzazione dei CED delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, aggiornato annualmente.

5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato.

Art. 33-octies. - (Superamento del dissenso espresso nella conferenza di servizi). - 1. Al comma 3 dell'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: “Se il motivato dissenso è espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, ai fini del raggiungimento dell'intesa, entro trenta giorni dalla data di rimessione della questione alla delibera del Consiglio dei Ministri, viene indetta una riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la partecipazione della regione o della provincia autonoma, degli enti locali e delle amministrazioni interessate, attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione sulle decisioni di competenza. In tale riunione i partecipanti debbono formulare le specifiche indicazioni necessarie alla individuazione di una soluzione condivisa, anche volta a modificare il progetto originario. Se l'intesa non è raggiunta nel termine di ulteriori trenta giorni, è indetta una seconda riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con le medesime modalità della prima, per concordare interventi di mediazione, valutando anche le soluzioni progettuali alternative a quella originaria. Ove non sia comunque raggiunta l'intesa, in un ulteriore termine di trenta giorni, le trattative, con le medesime modalità delle precedenti fasi, sono finalizzate a risolvere e comunque a individuare i punti di dissenso. Se all'esito delle pre- dette trattative l'intesa non è raggiunta, la deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata con la partecipazione dei Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate”».

L'articolo 34 è sostituito dal seguente:

«Art. 34. - (Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni). - 1. Al comma 14 dell'articolo 11 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, le parole: “entro il 31 dicembre 2012” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2013”. La scadenza del servizio per la sicurezza del sistema elettrico nazionale nelle isole maggiori di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, è prorogata al 31 dicembre 2015. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede ad aggiornare le condizioni del servizio per il nuovo triennio, secondo le procedure, i princìpi e i criteri di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 3 del 2010, nel rispetto della disponibilità del servizio anche tramite procedure concorrenziali organizzate mensilmente.

2. Le somme ancora da restituire alla Cassa conguaglio per il settore elettrico in attuazione della decisione della Commissione europea 2010/ 460/CE del 19 novembre 2009 relativa agli aiuti di Stato C38/A/04 e C36/B/06 e della decisione 2011/746/UE della Commissione, del 23 febbraio 2011, relativa agli aiuti di Stato C38/B/04 e C13/06, sono versate dalla stessa Cassa conguaglio all'entrata del bilancio dello Stato entro tre mesi dal ricevimento da parte dei soggetti obbligati, per essere riassegnate, nel medesimo importo, ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico e destinate ad interventi del Governo a favore dello sviluppo e dell'occupazione nelle regioni ove hanno sede le attività produttive oggetto della restituzione.

3. All'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché agli aventi causa da detti fondi per il limite di durata del finanziamento degli stessi fondi”;

b) il comma 19-bis è sostituito dal seguente:

“19-bis. Il compendio costituente l'Arsenale di Venezia, con esclusione delle porzioni utilizzate dal Ministero della difesa per i suoi specifici compiti istituzionali, in ragione delle caratteristiche storiche e ambientali, è trasferito a titolo gratuito in proprietà, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, al comune di Venezia, che ne assicura l'inalienabilità, la valorizzazione, il recupero e la riqualificazione. A tal fine il comune garantisce: a) l'uso gratuito, per le porzioni dell'Arsenale utilizzate per la realizzazione del centro operativo e servizi accessori del Sistema MOSE, al fine di completare gli interventi previsti dal piano attuativo per l'insediamento delle attività di realizzazione, gestione e manutenzione del Sistema MOSE sull'area nord dell'Arsenale di Venezia ed assicurare la gestione e manutenzione dell'opera, una volta entrata in esercizio e per tutto il periodo di vita utile del Sistema MOSE. Resta salva la possibilità per l'ente municipale, compatibilmente con le esigenze di gestione e manutenzione del Sistema MOSE e d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Magistrato alle acque di Venezia, di destinare, a titolo oneroso, ad attività non esclusivamente finalizzate alla gestione e manutenzione del Sistema MOSE, fabbricati o parti di essi insistenti sulle predette porzioni. Le somme ricavate per effetto dell'utilizzo del compendio, anche a titolo di canoni di concessione richiesti a operatori economici o istituzionali, versati direttamente al comune di Venezia, sono esclusivamente impiegate per il recupero, la salvaguardia, la gestione e la valorizzazione dell'Arsenale; b) l'uso gratuito, per gli utilizzi posti in essere dalla fondazione 'La Biennale di Venezia' in. virtù della natura e delle funzioni assolte dall'ente, dal CNR e comunque da tutti i soggetti pubblici ivi attualmente allocati che espletano funzioni istituzionali. L'Arsenale è sottoposto agli strumenti urbanistici previsti per la città di Venezia e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. L'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero della difesa e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Magistrato alle acque di Venezia, procede, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla perimetrazione e delimitazione del compendio e alla consegna di quanto trasferito al comune. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è definita, a decorrere dalla data del trasferimento, la riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al comune di Venezia in misura pari al 70 per cento della riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento, essendo il restante 30 per cento vincolato alla destinazione per le opere di valorizzazione da parte del comune di Venezia”.

4. All'articolo 183, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: “nei modi e termini di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349” sono sostituite dalle seguenti: “nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione della documentazione da parte del soggetto aggiudicatore o dell'autorità proponente”.

5. Ai fini della ripresa produttiva e occupazionale delle aree interessate, il Commissario delegato di cui all'articolo 2, comma 3-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, prosegue le sue attività fino al completamento degli interventi ivi previsti.

6. All'articolo 32, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: “del Ministro” sono sostituite dalle seguenti: “del Ministero”.

7. Al fine di garantire il rispetto, da parte di tutti gli operatori del sistema dell'aviazione civile, degli standard di sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale ed europea, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione per l'assunzione di ispettori di volo, dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato ad assumere, in via transitoria, non oltre venti piloti professionisti con contratto a termine annuale rinnovabile di anno in anno sino ad un massimo di tre anni.

8. L'ENAC provvede a determinare il contingente dei posti da destinare alle singole categorie di impiego ed i requisiti minimi di cui i piloti da assumere devono essere in possesso.

9. Ai piloti assunti secondo quanto previsto dai commi 7 e 8 è corrisposta la remunerazione prevista per tale tipologia di personale in base al contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non dirigente dello stesso ENAC.

10. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dei commi da 7 a 9, pari a 1 milione di euro per l'anno 2012 ed a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, l'ENAC provvede con risorse proprie. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari in termini di indebitamento netto, pari a 500.000 euro per l'anno 2012 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

11. Per far fronte ai pagamenti per lavori e forniture già eseguiti, ANAS S.p.A. può utilizzare, in via transitoria e di anticipazione, le disponibilità finanziarie giacenti sul conto di tesoreria n. 23617 intestato alla stessa Società (ex Fondo centrale di garanzia), ai sensi dell'articolo 1, comma 1025, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di 400 milioni di euro, con l'obbligo di corrispondente reintegro entro il 2012 mediante utilizzo delle risorse che verranno erogate ad ANAS dallo Stato a fronte di crediti già maturati.

12. Nelle more del completamento dell'iter delle procedure contabili relative alle spese di investimento sostenute da ANAS S.p.A., nell'ambito dei contratti di programma per gli anni 2007, 2008 e 2009, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere alla stessa Società le somme all'uopo conservate nel conto dei residui, per l'anno 2012, del pertinente capitolo del bilancio di previsione dello Stato.

13. Per garantire le procedure centralizzate di conferma della validità della patente di guida di cui all'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è autorizzata la spesa di euro 4.000.000 per l'anno 2012, alla quale si provvede mediante parziale utilizzo della quota delle entrate riassegnabili ai sensi dell'articolo 1, comma 238, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

14. Al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 32, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

“6-bis. Le somme relative ai finanziamenti revocati ai sensi dei commi 2, 3 e 4 iscritte in conto residui dovranno essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, sul Fondo di cui al comma 6”;

b) all'articolo 36, i commi 7 e 7-bis sono abrogati.

15. Al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, il comma 8 è abrogato;

b) all'articolo 5, comma 2, lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ciascuna di tali opere è corredata del relativo codice unico di progetto previsto dall'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e l'elenco è trasmesso a cura del Ministero competente alla banca dati delle amministrazioni pubbliche istituita dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, contestualmente alla trasmissione del Documento al CIPE, ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 6”.

16. Gli accordi di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono stipulati nei modi stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

17. All'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: “con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1999,» sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,”;

b) sono soppresse le seguenti parole: “e per le quali non sia ad oggi accertabile il titolo di autorizzazione”».

18. Le concessioni di stoccaggio di gas naturale rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, hanno una durata di trenta anni, prorogabile non più di una volta e per dieci anni. Per le concessioni rilasciate prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 164 del 2000 si intendono confermate sia l'originaria scadenza sia l'applicazione dell'articolo 1, comma 61, della legge 23 agosto 2004, n. 239.

19. Per la piena attuazione dei piani e dei programmi relativi allo sviluppo e alla sicurezza dei sistemi energetici di cui al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, gli impianti attualmente in funzione di cui all'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e di cui agli articoli 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, continuano ad essere eserciti fino al completamento delle procedure autorizzative in corso previste sulla base dell'originario titolo abilitativo, la cui scadenza deve intendersi a tal fine automaticamente prorogata fino all'anzidetto completamento.

20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

21. Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013.

22. Gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data, e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2020.

23. Dopo il comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

“1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo”.

24. All'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la lettera b) è abrogata.

25. I commi da 20 a 22 non si applicano al servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, al servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e alla legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché alla gestione delle farmacie comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475. Restano inoltre ferme le disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

26. Al fine di aumentare la concorrenza nell'ambito delle procedure di affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva, all'articolo unico del decreto del Ministro dell'interno 31 dicembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 17 gennaio 1984, al numero 18) sono soppresse le seguenti parole: “e illuminazioni votive”. Conseguentemente i comuni, per l'affidamento del servizio di illuminazione votiva, applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e in particolare l'articolo 30 e, qualora ne ricorrano le condizioni, l'articolo 125.

27. All'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: ”e a condizione che il valore economico del servizio o dei beni oggetto dell'affidamento sia complessivamente pari o inferiore a 200.000 euro annui” sono soppresse.

28. All'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente:

“3-bis.1. Agli impianti pilota di cui al comma 3-bis, che per il migliore sfruttamento ai fini sperimentali del fluido geotermico necessitano di una maggiore potenza nominale installata al fine di mantenere il fluido geotermico allo stato liquido, il limite di 5 MW è determinato in funzione dell'energia immessa nel sistema elettrico”.

29. All'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas”.

30. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, le parole: «”A decorrere dal 31 dicembre 2013,” sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dal sessantesimo giorno dall'emanazione dei decreti di natura non regolamentare di cui al comma 2”.

31. Per l'esecuzione di interventi indifferibili ed urgenti volti a rimuovere i rischi di esondazione del fiume Pescara e a ristabilire le condizioni minime di agibilità e fruibilità del porto-canale di Pescara, il provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna è individuato quale amministrazione competente, in regime ordinario, per il coordinamento delle attività di dragaggio, rimozione, trattamento e relativo conferimento in discarica di sedimenti.

32. Per il pagamento degli indennizzi agli operatori della pesca del porto-canale di Pescara, è stanziata, per l'anno 2013, la somma di 3.000.000 di euro in favore della regione.

33. Per il compimento delle attività di cui ai commi 31 e 32 è stanziata, per l'anno 2013, la somma di euro 12.000.000. All'onere si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

34. Gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso al sistema museale sito nell'isola di Caprera dedicato a Giuseppe Garibaldi, comprendente il Museo del compendio garibaldino e il memoriale custodito nell'ex forte Arbuticci, nonché quelli derivanti dalla vendita dei biglietti degli ascensori esterni panoramici del Monumento a Vittorio Ema-nuele II in Roma, a decorrere dall'anno 2013 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, al fine di assicurare la gestione, manutenzione e restauro conservativo per la migliore valorizzazione e fruizione di detti complessi monumentali. Al relativo onere, pari a 1.770.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede ai sensi dell'articolo 38. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

35. A partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente al 1° gennaio 2013, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

36. Le somme versate entro il 9 ottobre 2012 all'entrata del,bilancio dello Stato ai sensi delle disposizioni indicate nell'allegato 1, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate alle pertinenti unità previsionali, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.

37. Il recupero al bilancio dello Stato di cui all'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è ridotto per l'anno 2012 di 120 milioni. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle risorse recuperate dall'attuazione del comma 36. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

38. Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica riguardanti le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si intendono per società quotate le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

39. All'articolo 21 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il comma 6 è abrogato.

40. Al fine di innalzare i livelli di sicurezza dei motociclisti, è obbligatoria l'offerta su tutti i veicoli di nuova immatricolazione a due o tre ruote e di cilindrata pari o superiore a 125 centimetri cubi, tra le dotazioni opzionali a disposizione dell'acquirente, di sistemi di sicurezza e di frenata avanzati (ABS), atti ad evitare il bloccaggio delle ruote durante la frenata.

41. La lettera d-ter) del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (2), è sostituita dalla seguente:

“d-ter) gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito, nel rispetto del periodo di permanenza in vendita stabilito dall'editore, a compensazione delle successive anticipazioni al distributore”.

42. All'articolo 28, comma 3, della legge 20 febbraio 2006, n. 82, dopo le parole: “A tutti gli utilizzatori dei prodotti annotati nei registri di cui ai commi 1 e 2, ad eccezione” sono inserite le seguenti: “dei commercianti al dettaglio,”.

43. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Le eccezioni di cui al comma 1 si rendono applicabili esclusivamente nella fase di prima immissione in commercio”.

44. All'articolo 16, comma 5-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: “né obbligo di scarico del mezzo di trasporto” sono aggiunti i seguenti periodi: “L'introduzione si intende realizzata anche negli spazi limitrofi al deposito IVA, senza che sia necessaria la preventiva introduzione della merce nel deposito. Si devono ritenere assolte le funzioni di stoccaggio e di custodia, e la condizione posta agli articoli 1766 e seguenti del codice civile che disciplinano il contratto di deposito. All'estrazione della merce dal deposito IVA per la sua immissione in consumo nel territorio dello Stato, qualora risultino correttamente poste in essere le norme dettate al comma 6 del citato articolo 50-bis del decreto-legge n. 331 del 1993, l'imposta sul valore aggiunto si deve ritenere definitivamente assolta”.

45. Al fine dì rendere la struttura amministrativo-contabile del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera maggiormente funzionale all'espletamento dei servizi d'istituto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, apposito regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Detto provvedimento sostituisce il regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, approvato con regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391.

46. Gli introiti derivanti da convenzioni stipulate dal Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera per l'implementazione dei servizi d'istituto sono versati in entrata al bilancio dello Stato per essere interamente riassegnati al fondo di cui all'articolo 1, comma 1331, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

47. Le somme disponibili previste dall'articolo 41, comma 16-sexiesdecies. 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono finalizzate allo svolgimento di iniziative di promozione turistica dell'Italia a cura del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport.

48. All'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e nella circolazione stradale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da adottare entro e non oltre il 28 febbraio 2013, dispone la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione a norma dell'articolo 110, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione. Con il medesimo decreto è disposta, a far data dal 1° gennaio 2014, la revisione obbligatoria delle macchine agricole in circolazione soggette ad immatricolazione in ragione del relativo stato di vetustà e con precedenza per quelle immatricolate antecedentemente al 1° gennaio 2009, e sono stabiliti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri, le modalità ed i contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

49. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Restano altresì esclusi dalla disciplina del presente comma gli istituti penitenziari”;

b) al comma 2, lettera a), dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: “Sono altresì fatte salve le risorse attribuite al Ministero della giustizia per gli interventi manutentivi di edilizia penitenziaria”;

c) al comma 7, quarto periodo, dopo le parole: «il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sono inserite le seguenti: “e il Ministero della giustizia”.

50. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1, lettera c), la parola: “quattro” è sostituita dalla seguente: “sette”;

b) all'articolo 5, comma 1, lettera d), la parola: “tre” è sostituita dalla seguente: “sei”;

c) all'articolo 5, comma 1, lettera e), la parola: “sei” è sostituita dalla seguente: “nove” e le parole: “anche se cessati dall'esercizio” sono soppresse;

d) all'articolo 5, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. I componenti della commissione, aventi le qualifiche di cui al comma 1, possono anche essere in pensione da non più di cinque anni”;

e) all'articolo 5, il comma 4 è abrogato;

f) all'articolo 11, comma 5, le parole: ”l giudizio di non idoneità è motivato” sono sostituite dalle seguenti: “Il giudizio di non idoneità è sinteticamente motivato con formulazioni standard, predisposte dalla commissione quando definisce i criteri che regolano la valutazione degli elaborati»”.

51. Le modifiche di cui al comma 50, lettere a), b) c), d) e f), non si applicano ai concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

52. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, sono apportate le seguenti modifiche:

“ Art. 285 - (Caratteristiche tecniche). - Punto 32 - Gli impianti termici civili che, prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, sono stati autorizzati ai sensi del titolo I della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che, a partire da tale data, ricadono nel successivo titolo II, devono essere adeguati alle disposizioni del titolo II entro il 1° settembre 2017 purché sui singoli terminali, siano e vengano dotati di elementi utili al risparmio energetico, quali valvole termostatiche e/o ripartitori di calore. Il titolare dell'autorizzazione produce, quali atti autonomi, le dichiarazioni previste dall'articolo 284, comma 1, della stessa parte quinta nei novanta giorni successivi all'adeguamento ed effettua le comunicazioni previste da tale articolo nei tempi ivi stabiliti. Il titolare dell'autorizzazione è equiparato all'installatore ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 288”.

53. L'articolo 5, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è sostituito dal seguente:

“9. Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edifìcio alla quota prescrìtta dalla regolamentazione tecnica vigente, fatto salvo quanto previsto dal periodo seguente. Qualora si installino generatori di calore a gas a condensazione che, per valori di prestazione energetica e di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe ad alta efficienza energetica, più efficiente e meno inquinante, prevista dalla pertinente norma tecnica di prodotto UNI EN 297 e/o UNI EN 483 e/o UNI EN 15502, il posizionamento dei terminali di tiraggio avviene in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129 e successive integrazioni”.

54. Alla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 21, lettera b), capoverso 3-bis, la parola: “fax” è soppressa;

b) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: “fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento” sono aggiunte le seguenti: “La stessa prestazione può essere oggetto di accordi sindacali nell'ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero nell'ambito di processi di riduzione di personale dirigente conclusi con accordo firmato da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria”;

c) all'articolo 4, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

“7-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 trovano applicazione anche nel caso in cui le prestazioni spetterebbero a carico di forme sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria.

7-ter. Nel caso degli accordi il datore di lavoro procede al recupero delle somme pagate ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge n. 223 del 1991, relativamente ai lavoratori interessati, mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS e non trova comunque applicazione l'articolo 2, comma 31, della presente legge. Resta inoltre ferma la possibilità di effettuare nuove assunzioni anche presso le unità produttive interessate dai licenziamenti in deroga al diritto di precedenza di cui all'articolo 8, comma 1, della legge n. 223 del 1991”.

55. All'articolo 1, comma 430, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: “con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti” sono aggiunte le seguenti: “, nonché le imprese che pur in assenza dei requisiti sopra indicati, indipendentemente dalla superficie dei punti di vendita, fanno parte di un gruppo societario ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile che opera con più punti di vendita sul territorio nazionale e che realizza un volume d'affari annuo aggregato superiore a 10 milioni di euro. Per le aziende della grande distribuzione commerciale come sopra definite, la trasmissione telematica dei corrispettivi per ciascun punto di vendita sostituisce gli obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi stessi”.

56. All'articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: “Le suddette permute sono attuate, in deroga alla legge 24 aprile 1941, n. 392, anche per la realizzazione di nuovi edifici giudiziari delle sedi centrali di corte d'appello in cui sia prevista la razionale concentrazione di tutti gli uffici ordinari e minorili nonché l'accorpamento delle soppresse sedi periferiche di cui all'articolo 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148”.

57. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la CONSOB, nell'ambito dell'autonomia del proprio ordinamento ed al fine di assicurare efficaci e continuativi livelli di vigilanza per l'attuazione di quanto previsto ai sensi del presente articolo e per la tutela degli investitori, nonché per la salvaguardia della trasparenza e della correttezza del sistema finanziario, provvede alle occorrenti iniziative attuative, anche adottando misure di contenimento della spesa ulteriori ed alternative alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica, purché sia assicurato il conseguimento dei medesimi risparmi previsti a legislazione vigente, e avvalendosi delle facoltà di cui all'articolo 2, commi 4-undecies, fino ad un terzo della misura massima ivi prevista, e 4-terdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Il collegio dei revisori dei conti verifica preventivamente che le misure previste siano idonee a garantire comunque i medesimi effetti di contenimento della spesa stabiliti a legislazione vigente ed attesta il rispetto di tale adempimento nella relazione al conto consuntivo. Resta in ogni caso precluso l'utilizzo degli stanziamenti preordinati alle spese in conto capitale per finanziare spese di parte corrente».

Dopo l'articolo 34 sono inseriti i seguenti:

«Art. 34-bis. - (Autorità nazionale anticorruzione) - 1. Allo scopo di rafforzare la trasparenza e la correttezza del complessivo sistema di rapporti tra cittadini, mondo delle imprese, anche innovative, e pubblica amministrazione, alla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che opera come autorità nazionale anticorruzione, è preposto un presidente nominato con le forme e le modalità di cui al medesimo articolo 13, comma 3, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro della giustizia e del Ministro dell'interno, tra persone di notoria indipendenza che hanno avuto esperienza in materia di contrasto alla corruzione e persecuzione degli illeciti nella pubblica amministrazione. I compensi del presidente e dei componenti della Commissione sono ridefiniti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in modo da garantire l'invarianza complessiva della spesa.

2. La Commissione di cui al comma 1 si avvale, sulla base di intese con il Ministro dell'economia e delle finanze, della Guardia di finanza, che agisce con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e all'imposta sui redditi. La Commissione, agli stessi fini, può richiedere indagini, accertamenti e relazioni all'Ispettorato per la funzione pubblica.

3. Dall'attuazione dei commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Conseguentemente, in sede di prima applicazione, il termine di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, è differito al 31 marzo 2013.

Art. 34-ter. - (Documentazione di spesa). - 1. Ai fini delle rendicontazioni non ancora concluse alla data di entrata in vigore del presente decreto e per pagamenti già effettuati entro la stessa data relativi ad interventi realizzati con finanziamenti pubblici, è da intendersi documentazione di spesa anche l'esibizione di copia autentica di assegni bancari emessi dal beneficiario a pagamento di forniture di beni e servizi, purché corredati di relativa fattura e lettera liberatoria.

Art. 34-quater. - (Imprese turistico-balneari) - 1. All'articolo 11 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Si intendono quali imprese turistico-balneari le attività classificate all'articolo 01, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, che si svolgono su beni del demanio marittimo, ovvero le attività di stabilimento balneare, anche quando le strutture sono ubicate su beni diversi dal demanio marittimo. Al fine di promuovere il rilancio delle attività turistico-balneari e la tutela della concorrenza, è demandata alle regioni la fissazione degli indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari, quali l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e gli intrattenimenti musicali e danzanti, da fissare nel rispetto delle particolari condizioni di tutela dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, nonché dell'ordine pubblico, dell'incolumità e della sicurezza pubblica. Tali attività accessorie devono essere effettuate entro gli orari di esercizio cui sono funzionalmente e logisticamente collegate e devono svolgersi nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico. Gli indirizzi regionali sono recepiti a livello comunale con apposita ordinanza del sindaco, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di proporzionalità”;

b) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

»”6-bis. In caso di intrattenimenti danzanti da svolgere in stabilimenti balneari, i progetti sottoposti all'esame delle commissioni di cui all'articolo 141 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, devono individuare espressamente i luoghi in cui si svolge l'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento.

6-ter. La disciplina di cui all'articolo 80 del testo unico, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si applica esclusivamente ai soli luoghi di pubblico spettacolo individuati nei progetti di cui al comma 6-bis.

6-quater. In coerenza con quanto disposto dal decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983, non fanno parte dell'intrattenimento danzante e sono quindi sottratte alla disciplina dell'articolo 80 del citato testo unico, le aree della concessione demaniale circostanti i locali di pubblico spettacolo individuati nei progetti di cui al comma 6-bis, purché prive di recinzioni di qualsiasi tipo e di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli, in quanto aventi caratteristiche di locale all'aperto, come descritto all'articolo 1, comma 2, lettera a), del citato decreto ministeriale 30 novembre 1983”.

Art. 34-quinquies. - (Piano di sviluppo del turismo). - 1. Su proposta del Ministro con delega al turismo, entro il 31 dicembre 2012, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo adotta, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un piano strategico di sviluppo del turismo in Italia, di durata almeno quinquennale.

2. Il piano è aggiornato ogni due anni con le procedure di cui al comma 1.

3. Il Ministro con delega al turismo adotta ogni anno, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, un programma attuativo delle linee strategiche individuate dal piano di cui al comma 1.

Art. 34-sexies. - (Disposizioni in materia di accise). - 1. All'articolo 16 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, comma 3, dopo le parole: ”passivi dell'accisa” sono inserite le seguenti: “e dai titolari di licenza per l'esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici ad imposta assolta,” e la parola: “assolto” è sostituita dalle seguenti: ”comunque corrisposto”.

Art. 34-septies. - (Modifiche al regime del registro delle imprese di pesca). - 1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, dopo le parole: “dello stesso codice” sono inserite le seguenti: “, gli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4,”.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico entro il 31 dicembre 2012, sono adottate le opportune disposizioni attuative di quanto previsto al comma 1, anche al fine di integrare nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile le informazioni di cui agli articoli 63 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, tenuto conto altresì del ruolo e delle funzioni svolte dalle Capitanerie di porto.

Art. 34-octies. - (Riordino dei servizi automobilistici sostitutivi o integrativi dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale). - 1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano l'affidamento e la gestione dei servizi automobilistici sostitutivi o integrativi dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nel rispetto dei princìpi di concorrenza, di economicità e di efficienza.

2. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi ferroviari di interesse regionale e locale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, effettuati in maniera stabile e continuativa tramite modalità automobilistica. Esclusivamente per i servizi automobilistici integrativi e sostitutivi di cui al comma 3 sono fatte salve le disposizioni del regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito dalla legge 24 marzo 1932, n. 386, nonché le normative regionali in materia.

3. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano ai seguenti servizi automobilistici:

a) “servizi sostitutivi” dei servizi ferroviari, intendendosi per tali esclusivamente i servizi a carattere temporaneo resi necessari dalla provvisoria interruzione della rete ferroviaria o dalla provvisoria sospensione del servizio ferroviario per interventi di manutenzione straordinaria, guasti e altre cause di forza maggiore;

b) “servizi integrativi” dei servizi ferroviari, intendendosi per tali esclusivamente i servizi a carattere temporaneo resi necessari da un provvisorio e non programmabile picco della domanda di trasporto e svolti in orari ed itinerari identici al servizio ferroviario da essi integrato.

4. Ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano, entro il termine del 30 giugno 2013, lo svolgimento dei servizi automobilistici di cui al comma 1 in bacini territoriali ottimali tali da massimizzarne l'efficienza e l'integrazione con i servizi minimi di trasporto pubblico regionale e locale già individuati da ciascuna regione in attuazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. La dimensione dei bacini territoriali ottimali deve essere non inferiore a quella del territorio provinciale e non superiore a quella del territorio regionale. Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei Ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

5. A far data dal 31 dicembre 2013 l'affidamento della gestione dei servizi automobilistici di cui al comma 1, così come organizzati ai sensi del comma 4, avviene in favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati esclusivamente mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei princìpi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei princìpi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei princìpi di economicità, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità. Decorso inutilmente il termine anzidetto, il Consiglio dei Ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

6. Al fine di promuovere l'assetto concorrenziale e l'efficienza dei servizi, il bando di gara o la lettera di invito relativi alle procedure di cui al comma 5:

a) assicura che i corrispettivi posti a base d'asta siano quantificati secondo il criterio dei costi standard dei servizi automobilistici di tipologia analoga, determinato da ciascuna regione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

b) prevede che la valutazione delle offerte sia effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa da una commissione nominata dall'ente affidante e composta da soggetti esperti nella specifica materia;

c) assicura che i criteri di valutazione delle offerte basati su qualità e quantità dei servizi resi e sui progetti di integrazione con la rete dei servizi minimi esistenti prevalgano sui criteri riferiti al prezzo unitario dei servizi;

d) indica i criteri per il passaggio dei dipendenti ai nuovi aggiudicatari del servizio, prevedendo, tra gli elementi di valutazione dell'offerta, l'adozione di strumenti di tutela dei livelli occupazionali e dei livelli salariali medi annui relativi alla precedente gestione.

7. Al fine di promuovere e sostenere lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano destinano le economie di gara eventualmente ottenute al trasporto pubblico regionale e locale automobilistico, privilegiando:

a) gli investimenti nell'acquisto di autobus appartenenti alla classe III o alla classe B, così come definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2004;

b) l'incremento quantitativo dei servizi minimi automobilistici a domanda elevata;

c) l'adeguamento inflativo contrattualmente previsto dei corrispettivi di esercizio;

d) il cofinanziamento regionale ai rinnovi del contratto collettivo nazionale relativo al settore del trasporto pubblico regionale e locale.

Art. 34-novies. - (Definizione dei contributi per programmi di edilizia residenziale). - 1. Al fine di provvedere alla chiusura delle posizioni debitorie e creditorie determinatesi ai sensi dell'articolo 16, secondo comma, della legge 27 maggio 1975, n. 166, degli articoli 2 e 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513, dell'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e dell'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a provvedere al pagamento dei conguagli dei contributi di cui alle suddette disposizioni sulla base della certificazione fornita dalle banche relativa ai singoli interventi agevolativi e delle autocertificazioni prodotte, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dai singoli beneficiari in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi. L'Agenzia delle entrate, anche avvalendosi della collaborazione dei provveditorati interregionali per le opere pubbliche, ha facoltà di effettuare controlli a campione in ordine alla sussistenza del requisito del reddito. Per i requisiti oggettivi la cooperativa ovvero l'impresa o il soggetto pubblico dedicato all'edilizia residenziale deve produrre il certificato di agibilità di cui agli articoli 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Qualora sia accertata la mancanza anche di uno solo dei requisiti necessari, il beneficiario decade dal diritto al contributo statale ed è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito, oltre agli oneri accessori di legge.

2. Le banche sono autorizzate a compensare le posizioni debitorie e creditorie, risultanti dalla certificazione di cui al comma 1, nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'ambito del gruppo bancario di appartenenza. La certificazione evidenzia le complessive posizioni debitorie e creditorie relative alle disposizioni citate al comma 1; la determinazione delle predette posizioni non tiene conto dei conguagli relativi alle operazioni oggetto di contenzioso sulla sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per la fruizione del contributo pubblico.

3. Le risorse derivanti dalle posizioni di credito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nei confronti degli istituti bancari mutuanti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per le finalità di cui al comma 1, al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 34-decies. - (Disposizioni in materia di collegamento stabile viario e ferroviario tra Sicilia e continente). - 1. In considerazione dell'attuale condizione di tensione dei mercati finanziari internazionali che impone, a tutela della finanza pubblica, particolari esigenze di cautela nella verifica della sostenibilità del piano economico-finanziario del collegamento stabile viario e ferroviario tra Sicilia e continente (di seguito Ponte), anche in relazione alle modalità di finanziamento previste, la società Stretto di Messina S.p.A. ed il contraente generale stipulano apposito atto aggiuntivo al contratto vigente per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo. Ai fini di cui al presente comma, l'atto aggiuntivo è trasmesso entro trenta giorni dalla stipula alle competenti Commissioni parlamentari.

2. Entro sessanta giorni dalla stipula dell'atto aggiuntivo la società Stretto di Messina S.p.A. presenta al CIPE, ai fini di un primo esame in linea tecnica del progetto definitivo dell'opera, unitamente agli elaborati tecnici nonché ai necessari pareri e autorizzazioni, i piani economico-finanziari accompagnati da una completa e dettagliata analisi dell'intervento che attesti la sostenibilità dell'investimento, con riguardo sia alle condizioni praticate nel mercato dei capitali sia alle varie ipotesi di finanziamento pubblico. Il CIPE in sede di esame tecnico può valutare parti progettuali dotate di autonoma funzionalità alla cui effettiva realizzazione si potrà procedere sentite le regioni interessate. I piani economici e finanziari e le relative analisi che attestano la sostenibilità dell'investimento sono, altresì, trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari.

3. In esito all'esame in linea tecnica del progetto definitivo dell'intervento, la società Stretto di Messina S.p.A. avvia le necessarie iniziative per la selezione della migliore offerta di finanziamento dell'infrastruttura con capitali privati, senza che ciò dia luogo ad impegni contrattuali vincolanti per la concessionaria. In caso di mancata individuazione del soggetto finanziatore entro il termine per l'esame del progetto definitivo di cui al comma 4, sono caducati tutti gli atti che regolano i rapporti di concessione, nonché le convenzioni ed ogni altro rapporto contrattuale stipulato dalla società concessionaria. In tale circostanza, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, gli effetti della caducazione dei vincoli contrattuali comportano esclusivamente il riconoscimento di un indennizzo costituito dal pagamento delle prestazioni progettuali contrattualmente previste e direttamente eseguite e dal pagamento di una ulteriore somma pari al 10 per cento dell'importo predetto.

4. Dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 2 novembre 2012, n. 187, fino all'approvazione del progetto definitivo da parte del CIPE delle opere come individuate dal comma 2, entro e non oltre i 540 giorni successivi al completamento dell'esame del progetto in linea tecnica, tutti gli effetti dei contratti stipulati dalla società Stretto di Messina S.p.A. con il contraente generale e gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera sono sospesi e per il periodo di sospensione non potranno essere avanzate dai contraenti pretese risarcitorie o di altra natura a nessun titolo. Sono altresì sospesi gli adeguamenti economici a qualsiasi titolo previsti. Per le parti progettuali non esaminate dal CIPE la sospensione degli effetti contrattuali permane, con le modalità sopra indicate, fino al reperimento della integrale copertura finanziaria. Le parti dovranno improntare il loro comportamento secondo i princìpi della buona fede.

5. La mancata approvazione del progetto definitivo dell'opera da parte del CIPE, ai sensi del comma 4, comporta la caducazione di tutti gli atti che regolano i rapporti di concessione, nonché le convenzioni ed ogni altro rapporto contrattuale stipulato dalla società concessionaria, secondo le modalità e per gli effetti di cui al comma 3.

6. La società Stretto di Messina S.p.A. può essere autorizzata, previa approvazione dei progetti definitivi da parte del CIPE e di intesa con le regioni interessate, ad eseguire lavori infrastrutturali funzionali all'esigenza dell'attuale domanda di trasporto anche in caso di mancata realizzazione del Ponte, ricompresi nel progetto definitivo generale, a carico del bilancio dello Stato nei limiti delle risorse che saranno individuate con successivi provvedimenti.

7. Con atto di indirizzo del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastnitture e dei trasporti, sono impartite direttive finalizzate all'immediato contenimento dei costi di gestione e di personale della società Stretto di Messina S.p.A.

8. Nel caso in cui l'atto aggiuntivo di cui al comma 1 non venga stipulato entro il termine perentorio del 1° marzo 2013 sono caducati, con effetto dalla data dì entrata in vigore del decreto-legge 2 novembre 2012, n. 187, tutti gli atti che regolano i rapporti di concessione, nonché le convenzioni ed ogni altro rapporto contrattuale stipulato dalla società concessionaria secondo le modalità e per gli effetti di cui al comma 3.

9. Nei casi di caducazione di cui ai commi 3, 5 e 8, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, la società Stretto di Messina S.p.A. è posta in liquidazione e, per lo svolgimento delle attività liquidatorie, è nominato un commissario liquidatore che dovrà concludere le operazioni entro e non oltre un anno dalla nomina.

10. Agli oneri derivanti dagli eventuali indennizzi conseguenti all'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successivi rifinanziamenti, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione. A tale fine le risorse del Fondo sono coerentemente riprogrammate dal CIPE a valere sulle assegnazioni destinate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

11. Gli eventuali indennizzi conseguenti all'attuazione del presente articolo sono preventivamente comunicati alle competenti Commissioni parlamentari con elencazione dei destinatari e delle relative somme loro riconosciute e con l'indicazione puntuale delle prestazioni progettuali previste ed eseguite che hanno dato luogo all'indennizzo per ciascuno dei predetti soggetti.

Art. 34-undecies. - (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale). - 1. Nelle more del completamento del processo di riordino della disciplina in materia di trasporto pubblico locale, per l'anno 2012, il fondo di cui agli articoli 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e 30, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base del criterio storico.

2. All'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla lettera b), dopo le parole: “lacuale e fluviale” sono aggiunte le seguenti: ”e la prosecuzione degli interventi di cui al comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016”.

Art. 34-duodecies. - (Proroga di termine). - 1. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: “fino a tale data” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2020”».

L'articolo 35 è sostituito dal seguente:

«Art. 35. - (Desk Italia - Sportello attrazione investimenti esteri). - 1. In attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera a) e lettera q), della Costituzione, ed al fine di incrementare la capacità del sistema Paese di attrarre investimenti dall'estero, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, è istituito il Desk Italia - Sportello attrazione investimenti esteri, con funzioni di soggetto pubblico di coordinamento territoriale nazionale per gli investitori esteri che manifestino un interesse reale e concreto alla realizzazione in Italia di investimenti di natura non strettamente finanziaria e di rilevante impatto economico e significativo interesse per il Paese.

2. Il Desk Italia - Sportello attrazione investimenti esteri costituisce il punto di riferimento per l'investitore estero in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il relativo progetto di investimento, fungendo da raccordo fra le attività svolte dall'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia; a tal fine convoca apposite conferenze di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e propone la sostituzione di procedimenti amministrativi con accordi integrativi o sostitutivi dei relativi provvedimenti, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Il Desk Italia - Sportello attrazione investimenti esteri opera presso il Ministero dello sviluppo economico, in raccordo con il Ministero degli affari esteri, avvalendosi del relativo personale, concordando con l'Agenzia ICE e con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, modalità e procedure attraverso le quali realizzare gli indirizzi elaborati dalla cabina di regia per l'internazionalizzazione di cui all'articolo 14, comma 18-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le modalità e procedure concordate sono comunicate alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di consentire di individuare le necessarie forme di coinvolgimento degli uffici regionali. La riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico di cui all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è attuata con il regolamento di cui all'articolo 2, commi 10 e 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni provvedono ad individuare l'ufficio interno al quale attribuire le funzioni di raccordo con il Desk Italia - Sportello attrazione investimenti esteri, al fine di agevolare il coordinamento con riguardo ad iniziative di investimento estere localizzate in ambito regionale e con potere, all'occorrenza, di convocare e presiedere conferenze di servizi per gli investimenti esteri di esclusivo interesse regionale. Agli adempimenti previsti dal presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. All'ufficio di cui al comma 4 sono adibiti prioritariamente i dipendenti a tempo indeterminato del soppresso Istituto per il commercio estero, dei quali sia avvenuto il trasferimento alle regioni in conformità con le intese di cui al comma 26-sexies, lettera a), dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Ai sensi del comma 26-septies del medesimo articolo 14, la previsione di cui al primo periodo opera senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. Il Desk Italia - Sportello attrazione investimenti esteri formula annualmente proposte di semplificazione normativa ed amministrativa sul tema dell'attrazione degli investimenti esteri, garantendo in ogni caso che gli indirizzi per l'operatività dello stesso Sportello non vengano modificati per un periodo di tempo necessario ad assicurare la realizzazione degli investimenti in Italia da parte degli investitori esteri.

7. Al comma 22 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni: al primo periodo, le parole: “struttura dell'Agenzia” sono sostituite dalle seguenti: “struttura dell'Agenzia, secondo le modalità ed i limiti previsti dallo statuto”; al secondo periodo, le parole: “Formula proposte al consiglio di amministrazione” sono sostituite dalle seguenti: “Formula, d'intesa con il presidente, proposte al consiglio di amministrazione”; le parole: “, dà attuazione ai programmi e alle deliberazioni da questo approvati e assicura gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo,” sono sostituite dalle seguenti: ”, dà attuazione ai programmi e alle deliberazioni approvate dal consiglio di amministrazione ed alle disposizioni operative del presidente, assicurando altresì gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo”».

All'articolo 36:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I confidi sottoposti entro il 31 dicembre 2013 a vigilanza diretta da parte della Banca d'Italia possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale, ad apposita riserva o accantonare per la copertura dei rischi i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali o finanziamenti per la concessione delle garanzie costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data del 31 dicembre 2012. Le risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio, anche a fini di vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione nel caso siano destinati ad incrementare il patrimonio. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo, né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa delibera è di competenza dell'assemblea ordinaria»;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. E' istituito presso l'Ismea un Fondo mutualistico nazionale per la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole. Il Fondo è costituito dai contributi volontari degli agricoltori e può beneficiare di contributi pubblici compatibili con la normativa europea in materia di aiuti di Stato.

2-ter. Il contratto di rete di cui al successivo comma 5 può prevedere, ai fini della stabilizzazione delle relazioni contrattuali tra i contraenti, la costituzione di un fondo di mutualità tra gli stessi, per il quale si applicano le medesime regole e agevolazioni previste per il fondo patrimoniale di cui al comma 4-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Il suddetto fondo di mutualità partecipa al Fondo mutualistico nazionale per la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole di cui al comma 2-bis»;

al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

“8. Le disposizioni dell'articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non si applicano alle cambiali finanziarie nonché alle obbligazioni e titoli similari emessi da società non emittenti strumenti finanziari rappresentativi del capitale quotati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche e dalle microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, a condizione che tali cambiali finanziarie, obbligazioni e titoli similari siano negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione di Paesi della Unione europea o di Paesi aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero, nel caso in cui tali cambiali finanziarie, obbligazioni e titoli similari non siano quotati, a condizione che siano detenuti da investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che non detengano, direttamente o indirettamente, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, più del 2 per cento del capitale o del patrimonio della società emittente e sempreché il beneficiario effettivo dei proventi sia residente in Italia o in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni. Dette disposizioni si applicano con riferimento alle cambiali finanziarie, alle obbligazioni e ai titoli similari emessi a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179”»;

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Limitatamente all'ipotesi di conversione in azioni ordinarie delle azioni privilegiate in circolazione, la Cassa depositi e prestiti (CDP) provvede a determinare, entro il 31 gennaio 2013, il rapporto di conversione delle stesse secondo le seguenti modalità:

a) determinazione del valore di CDP (i) alla data di trasformazione di CDP in società per azioni e (ii) al 31 dicembre 2012 sulla base di perizie giurate di stima che tengano conto, tra l'altro, della presenza della garanzia dello Stato sulla raccolta del risparmio postale;

b) determinazione del rapporto tra il valore nominale delle azioni privilegiate e il valore di CDP alla data di trasformazione di CDP in società per azioni determinato ai sensi della lettera a);

c) determinazione del valore riconosciuto alle azioni privilegiate ai fini della conversione, quale quota, corrispondente alla percentuale di cui alla lettera b), del valore di CDP al 31 dicembre 2012 determinato ai sensi della lettera a).

3-ter. Qualora il rapporto di conversione delle azioni privilegiate in azioni ordinarie come sopra determinato non risulti alla pari, i titolari delle azioni privilegiate hanno la facoltà di beneficiare di un rapporto di conversione alla pari versando alla CDP una somma, a titolo di conguaglio, di importo pari alla differenza tra il valore di una azione ordinaria e il valore di una azione privilegiata.

3-quater. I titolari delle azioni privilegiate che entro i termini di cui al comma 3-sexies non esercitano il diritto di recesso, versano al Ministero dell'economia e delle finanze, a titolo di compensazione, un importo forfetario pari al 50 per cento dei maggiori dividendi corrisposti da CDP, per le azioni privilegiate per le quali avviene la conversione, dalla data di trasformazione in società per azioni, rispetto a quelli che sarebbero spettati alle medesime azioni per una partecipazione azionaria corrispondente alla percentuale di cui alla lettera b) del comma 3-bis.

3-quinquies. L'importo di cui al comma 3-quater può essere versato, quanto ad una quota non inferiore al 20 per cento, entro il 1° aprile 2013, e, quanto alla residua quota, in quattro rate uguali alla data del 1° aprile dei quattro anni successivi, con applicazione dei relativi interessi legali.

3-sexies. Il periodo per l'esercizio del diritto di recesso decorre dal 15 febbraio 2013 e termina il 15 marzo 2013. Le azioni privilegiate sono automaticamente convertite in azioni ordinarie a far data dal 1° aprile 2013.

3-septies. Le condizioni economiche per la conversione di cui ai commi precedenti sono riconosciute al fine di consolidare la permanenza di soci privati nell'azionariato di CDP. Conseguentemente, in caso di recesso, quanto alla determinazione del valore di liquidazione delle azioni privilegiate, si applicano le vigenti disposizioni dello statuto della CDP.

3-octies. A decorrere dal 1° aprile 2013 e fino alla data di approvazione da parte dell'assemblea degli azionisti di CDP del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012, a ciascuna fondazione bancaria azionista di CDP è concessa la facoltà di acquistare dal Ministero dell'economia e delle finanze, che è obbligato a vendere, un numero di azioni ordinarie di CDP non superiore alla differenza tra il numero di azioni privilegiate già detenuto e il numero di azioni ordinarie ottenuto ad esito della conversione. Tale facoltà di acquisto è trasferibile a titolo gratuito tra le fondazioni bancarie azioniste di CDP.

3-novies. La facoltà di acquisto di cui al comma 3-octies viene esercitata al prezzo corrispondente al valore di CDP al 31 dicembre 2012 di cui al comma 3-bis, lettera a), che è corrisposto al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto ad una quota non inferiore al 20 per cento, entro il 1° luglio 2013, e, quanto alla residua quota, in quattro rate uguali alla data del 1° luglio dei quattro anni successivi, con applicazione dei relativi interessi legali.

3-decies. La dilazione dei pagamenti di cui ai commi 3-quinquies e 3-novies è accordata dal Ministero, a richiesta, a fronte della costituzione in pegno di azioni ordinarie a favore del Ministero, fino al completamento dei pagamenti dovuti. Il numero delle azioni da costituire in pegno è determinato sulla base degli importi dovuti per i pagamenti dilazionati comprensivi degli interessi, tenendo conto del valore delle azioni ordinarie corrispondente al valore di CDP al 31 dicembre 2012 di cui al comma 3-bis, lettera a). Il diritto di voto e il diritto agli utili spettano alla fondazione concedente il pegno. In caso di inadempimento delle obbligazioni assunte, il Ministero dell'economia e delle finanze acquisisce a titolo definitivo le azioni corrispondenti all'importo del mancato pagamento»;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. All'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, ultimo periodo, le parole: “con l'iscrizione nel registro delle imprese la rete acquista soggettività giuridica” sono sostituite dalle seguenti: “con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede la rete acquista soggettività giuridica. Per acquistare la soggettività giuridica il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”»;

al comma 5, le parole: «convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 3» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33»;

dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 34, comma 1, dopo la lettera e), è inserita la seguente:

“e-bis) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; si applicano le disposizioni dell'articolo 37»;

b) all'articolo 37, dopo il comma 15 è inserito il seguente:

“15-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e-bis)”.

5-ter. All'articolo 51, secondo comma, numero 3°, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo le parole: “negli atti del notaro rogante” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “ovvero sia iscritto nel registro delle imprese”»;

al comma 6, le parole: «14 marzo 2004» sono sostituite dalle seguenti: «14 marzo 2005»;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. I contratti conclusi fra imprenditori agricoli non costituiscono cessioni ai sensi dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»;

al comma 7, capoverso lettera m), le parole: «del decreto legislativo n. 152 del 2006» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;

dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

«7-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'allegato II della parte II, dopo il punto 4) sono inseriti i seguenti:

“4-bis) Elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica, facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 10 Km ed elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri, facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;

4-ter) Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica, facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 Km, qualora disposto all'esito della verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20”;

b) all'allegato III della parte II, alla lettera z), dopo le parole: “energia elettrica” sono inserite le seguenti: “, non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale,”;

c) all'allegato IV della parte II, al punto 7, lettera z), dopo le parole: “energia elettrica” sono inserite le seguenti: “, non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale,”;

d) al comma 8 dell'articolo 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le medesime riduzioni si applicano anche per le soglie dimensionali dei progetti di cui all'allegato II, punti 4-bis) e 4-ter), relativi agli elettrodotti facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale”.

7-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in conformità all'Accordo concernente l'applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 91/676/CEE del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, procedono all'aggiornamento delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, anche sulla base dei criteri contenuti nel medesimo Accordo. Qualora le regioni e le province autonome, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non abbiano provveduto ai sensi del precedente periodo, il Governo esercita il potere sostitutivo secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

7-quater. Nelle more della attuazione del comma 7-ter, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nelle zone vulnerabili da nitrati si applicano le disposizioni previste per le zone non vulnerabili.

7-quinquies. All'articolo 2 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“A decorrere dall'esercizio 2012, nel caso di cui al primo comma, il sovracanone è versato direttamente ai comuni”»;

dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Al fine di rendere più efficienti le attività di controllo relative alla rintracciabilità dei prodotti agricoli e alimentari ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, sulla sicurezza alimentare, i produttori agricoli di cui all'articolo 34, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono tenuti alla comunicazione annuale delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni»;

al comma 9, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «secondo comma»;

dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

«10-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, già destinate alle esigenze di funzionamento del soppresso ICRAM, possono essere utilizzate, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche per le spese di funzionamento dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

10-ter. All'articolo 4, comma 45, alinea, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, la parola: “può” è sostituita dalle seguenti: “è autorizzato, anche attraverso la costituzione di forme associative e consortili con banche ed altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario, all'erogazione del credito a condizioni di mercato e a”.

10-quater. All'articolo 7, comma 1, lettera c), capoverso 1-bis, del decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, sono soppresse le seguenti parole: “, purché i finanziamenti o i servizi di pagamento siano volti a consentire agli investitori di effettuare operazioni relative a strumenti finanziari”.

10-quinquies. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 4 del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, le risorse assegnate alle società cooperative esercenti attività di garanzia collettiva fidi per la realizzazione delle iniziative di intervento strutturale nell'ambito del programma SFOP 1994/1999 permangono nel patrimonio dei beneficiari, con il vincolo di destinazione esclusiva ad interventi nella filiera ittica in coerenza con gli obiettivi del Programma nazionale triennale della pesca di cui all'articolo 2, comma 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

10-sexies. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: “a piccole e medie imprese” sono inserite le seguenti: “nonché alle grandi imprese limitatamente ai soli finanziamenti erogati con la partecipazione di Cassa depositi e prestiti, secondo quanto previsto e nei limiti di cui all'articolo 8, comma 5, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106”.

10-septies. Gli interventi di cui all'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono effettuati nell'ambito della disponibilità di cui all'articolo 39, comma 1, dello stesso decreto».

Dopo l'articolo 36 è inserito il seguente:

«Art. 36-bis. - (Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari). - 1. Al comma 1 dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: “a pena di nullità” sono soppresse;

b) l'ultimo periodo è soppresso».

All'artìcolo 37:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di azione coesione nonché la destinazione di risorse proprie regionali possono prevedere il finanziamento delle tipologie di agevolazioni di cui alle lettere da a) a d) del comma 341 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in favore delle imprese di micro e piccola dimensione localizzate o che si localizzano entro la data fissata dal decreto di cui al comma 4 nelle Zone Urbane individuate dalla delibera CIPE n. 14/2009 dell'8 maggio 2009, nonché in quelle valutate ammissibili nella relazione istruttoria ad essa allegata e nelle ulteriori, rivenienti da altra procedura di cui all'articolo 1, comma 342, della medesima legge n. 296 del 2006 da definire entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ricadenti nelle regioni ammissibili all'obiettivo “Convergenza” ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, e successive modificazioni»;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Rientrano tra le Zone franche urbane di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le aree industriali ricadenti nelle regioni di cui all'obiettivo “Convergenza” per le quali è stata già avviata una procedura di riconversione industriale, purché siano state precedentemente utilizzate per la produzione di autovetture e abbiano registrato un numero di addetti, precedenti all'avvio delle procedure per la cassa integrazione guadagni straordinaria, non inferiore a mille unità.

1-ter. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Le misure di cui al presente articolo si applicano altresì sperimentalmente ai comuni della provincia di Carbonia-Iglesias, nell'ambito dei programmi di sviluppo e degli interventi compresi nell'accordo di programma “Piano Sulcis”. La relativa copertura è disposta a valere sulle somme destinate alla attuazione del “Piano Sulcis” dalla delibera CIPE n. 93/2012 del 3 agosto 2012, come integrate dal presente decreto. Con decreto adottato ai sensi del comma 4, si provvede all'attuazione del presente comma ed alla individuazione delle risorse effettivamente disponibili che rappresentano il tetto di spesa»;

dopo l'articolo 37 è inserito il seguente:

«Art. 37-bis. - (Zone a burocrazia zero). - 1. Nell'ambito delle attività di sperimentazione di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che proseguono fino al 31 dicembre 2013, possono essere individuate “zone a burocrazia zero”, non soggette a vincolo paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico.

2. Nelle zone di cui al comma 1 i soggetti sperimentatori possono individuare e rendere pubblici i casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza necessarie alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono sostituite da una comunicazione dell'interessato allo sportello unico per le attività produttive. Nei rimanenti casi per le nuove iniziative produttive, avviate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i procedimenti amministrativi sono conclusi con l'adozione del provvedimento conclusivo previa apposita conferenza di servizi telematica ed aperta a tutti gli interessati, anche con modalità asincrona. I provvedimenti conclusivi di tali procedimenti si intendono senz'altro positivamente adottati entro trenta giorni dall'avvio del procedimento se un provvedimento espresso non è adottato entro tale termine.

3. Per le aree ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ove la zona a burocrazia zero coincida con una delle zone franche urbane di cui all'articolo 37, le risorse previste per tali zone franche urbane, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono utilizzate dal sindaco territorialmente competente per la concessione di contributi diretti alle nuove iniziative produttive avviate nelle zone a burocrazia zero.

4. Il comma 2 non si applica ai procedimenti amministrativi di natura tributaria, di pubblica sicurezza ed attinenti all'incolumità pubblica. L'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.

5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato».

All'articolo 38, comma 4, le parole: «alle lettere b), ii) e iv),» sono sostituite dalle seguenti: «ai numeri ii e iv della lettera b)».

(2) NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «legge 24 aprile 2001, n. 170».

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