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lunedì 24 marzo 2014

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Circ. 29-1-2014 n. 13 Indennità antitubercolari.


I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Circ. 29-1-2014 n. 13
Indennità antitubercolari.
Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale, Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici.

Circ. 29 gennaio 2014, n. 13 (1).

Indennità antitubercolari.

(1) Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale, Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici.



     

Ai
   

Dirigenti centrali e periferici
     

Ai
   

Responsabili delle agenzie
     

Ai
   

Coordinatori generali, centrali e periferici dei rami professionali
     

Al
   

Coordinatore generale medico legale e dirigenti medici

e,p.c.:
   

Al
   

Presidente
     

Al
   

Presidente e ai componenti del consiglio di Indirizzo e Vigilanza
     

Al
   

Presidente e ai componenti del collegio dei sindaci
     

Al
   

Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo
     

Ai
   

Presidenti dei comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
     

Al
   

Presidente della commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
     

Ai
   

Presidenti dei comitati regionali
     

Ai
   

Presidenti dei comitati provinciali
       



Gli importi delle indennità antitubercolari sono correlate legislativamente (art. 4 della L. n. 419 del 1975 e art. 2, co. 2, della L. n. 88 del 1987) alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Pertanto, per effetto delle variazioni percentuali determinate dall' art. 1 e dall' art. 2 del D.M. 20 novembre 2013, del Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla G.U. n. 280 del 29 novembre 2013, pari rispettivamente al 3% dal 1° gennaio 2013 (conformemente a quanto determinato in misura provvisoria per lo stesso anno con D.M. 16 novembre 2012) e all'1,2% dal 1° gennaio 2014 (in via provvisoria), sono stabiliti, per il 2013 e per il 2014, gli importi delle seguenti indennità:

   

1° gennaio

2013
   

1° gennaio

2014

- Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati.
   

€ 12,97
   

€ 13,12

- Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell'art. 1 della L. n. 419 del 1975.
   

€ 6,49
   

€ 6,56

- Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati (giornaliera).
   

€ 21,62
   

€ 21,88

- Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell'art. 1 della L. n. 419 del 1975 (giornaliera).
   

€ 10,82
   

€ 10,94

- Assegno di cura o di sostentamento (mensile).
   

€ 87,23
   

€ 88,28
       

La procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari è stata adeguata con i nuovi importi.

Si rammenta che l'aggiornamento di cui trattasi sarà operato, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2014, anche sulle indennità giornaliere in corso di godimento a quest'ultima data, spettanti agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari all'indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza ai sensi dell'art. 1, co. 1, della L. 14 dicembre 1970, n. 1088. In ogni caso, se l'indennità di malattia da corrispondere dovesse risultare inferiore all'indennità giornaliera nella misura fissa di Euro 13,12, dovrà essere erogata quest'ultima.


Il Direttore generale

Nori



D.M. 16 novembre 2012
D.M. 20 novembre 2013, art. 1
D.M. 20 novembre 2013, art. 2

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