Ministero della salute
Nota 23-12-2013 n. DGISAN/51352-P/I.4.c.c.8.10/2
Decreto ministeriale 11 novembre 2013, n. 140, “Regolamento recante aggiornamento del decreto del Ministro della sanità D.M. 21 marzo 1973 recante: "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale", limitatamente agli acciai inossidabili”.
Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute, Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione - Ufficio VI ex DGSAN.
Nota 23 dicembre 2013, n. DGISAN/51352-P/I.4.c.c.8.10/2 (1).
Decreto ministeriale 11 novembre 2013, n. 140, “Regolamento recante aggiornamento del decreto del Ministro della sanità D.M. 21 marzo 1973 recante: "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale", limitatamente agli acciai inossidabili”.
(1) Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute, Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione - Ufficio VI ex DGSAN.
Agli
Assessorati alla sanità delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano
Loro sedi
All’
Istituto superiore di sanità
Viale Regina Elena, 299
00161 Roma
Al
Comando Carabinieri per la tutela della salute
Piazza Marconi, 25
00144 Roma
Alla
Federacciai
Viale Pasteur, 10
00144 Roma
Al
Centro Inox
Piazza Velasca, 10
20122 Milano
Alla
Federalimentare
Viale Pasteur, 10
00144 Roma
e, p.c.:
Agli
Uffici II e VIII ex DGISAN
Sede
Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 16 dicembre 2013 n. 294 è stato pubblicato il Regolamento indicato in oggetto.
Come noto gli oggetti in acciaio inossidabile destinati a venire in contatto con gli alimenti sono disciplinati dalle disposizioni generali comunitarie del Reg. (CE) 27 ottobre 2004, n. 1935/2004 e nazionali del D.P.R. n. 777/1982, come modificato dal D.Lgs. n. 108/1992, nonché dalle disposizioni specifiche nazionali del decreto del Ministro della sanità D.M. 21 marzo 1973, come modificato da ultimo per gli acciai inossidabili dal decreto ministeriale 21 dicembre 2010, n. 258.
In particolare il decreto ministeriale 21 marzo 1973 disciplina gli oggetti in acciaio inossidabile agli articoli 36 e 37, stabilendo i controlli analitici per accertarne la conformità e riportando all’ Allegato II, Sezione 6, l’elenco degli acciai inossidabili che possono essere impiegati in contatto con gli alimenti.
A seguito delle richieste di inserimento di nuovi acciai da parte delle imprese operanti nel settore si è reso necessario procedere ad una ulteriore modifica del D.M. 21 marzo 1973 ad opera del Regolamento indicato in oggetto.
In particolare il decreto ministeriale 11 novembre 2013, n. 140 sostituisce l’ Allegato II, Sezione 6, del D.M. 21 marzo 1973 in modo da disporre di un unico testo aggiornato contenente gli acciai inossidabili autorizzati, provvedendo, fra l’altro, alla modifica delle condizioni d’uso di un acciaio già esistente e all’aggiornamento della lista con l’inserimento di dodici nuovi acciai.
Inoltre rettifica l’ articolo 37 del D.M. 21 marzo 1973, in modo da chiarire che il metodo per la determinazione delle migrazioni globale e specifica si applica anche al manganese, e aggiorna, all’ Allegato IV, Sezione II del D.M. 21 marzo 1973, le metodiche analitiche per la determinazione di Cr, Ni e Mn basate sulla tecnica della spettrometria di massa. In particolare prevede al riguardo la possibilità di utilizzare in alternativa altra tecnica di prestazioni adeguate ai limiti previsti; ciò in quanto l’uso di tecniche alternative modifica soltanto la tecnica di lettura finale e non i criteri di esecuzione dei test previsti dal D.M. 21 marzo 1973.
Infine, per ragioni di semplificazione normativa, il Regolamento in oggetto con la previsione di cui all’ articolo 4 abroga espressamente il D.M. n. 258/2010, al fine di ricondurre in un unico testo la disciplina degli acciai inossidabili a contatto con gli alimenti.
Da ultimo si sottolinea che gli oggetti in acciaio inossidabile e gli acciai inossidabili utilizzati nelle produzioni nazionali e importati da Paesi terzi devono pertanto rispettare le diposizioni generali e specifiche sopra richiamate ed essere accompagnati dalla relativa dichiarazione di conformità. In base all’ articolo 3 del Regolamento in oggetto le disposizioni di cui agli articoli precedenti non si applicano invece agli oggetti di acciaio inossidabile legalmente fabbricati e/o commercializzati in un altro Stato dell’Unione europea o in Turchia ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell’EFTA, parte contraente del SEE, purché garantiscano un livello equivalente di protezione della salute. A quest’ultimo riguardo si rammenta quanto precisato nella nota 26 giugno 2012, n. 6/I.4.c.c.8.10/2/22887-P, pubblicata sul portale di questo Ministero.
Si ringrazia per la collaborazione.
Il Direttore generale
Dott. Silvio Borrello
D.M. 21 marzo 1973, art. 36 e seg.
D.M. 21 marzo 1973, All. II, Sez. 6
D.M. 21 marzo 1973, All. IV, Sez. II
D.M. 21 dicembre 2010, n. 258
D.M. 11 novembre 2013, n. 140, art. 3
D.M. 11 novembre 2013, n. 140, art. 4
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