Ministero della salute
Nota 23-12-2013 n. DGISAN/51356-P/I.4.c.c.8.10/2
Decreto ministeriale 20 settembre 2013, n. 134, “Regolamento recante aggiornamento del decreto del Ministro della sanità D.M. 21 marzo 1973 recante: "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale", limitatamente a bottiglie e vaschette in polietilentereftalato riciclato”.
Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute, Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione - Ufficio VI ex DGSAN.
Nota 23 dicembre 2013, n. DGISAN/51356-P/I.4.c.c.8.10/2 (1).
Decreto ministeriale 20 settembre 2013, n. 134, “Regolamento recante aggiornamento del decreto del Ministro della sanità D.M. 21 marzo 1973 recante: "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale", limitatamente a bottiglie e vaschette in polietilentereftalato riciclato”.
(1) Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute, Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione - Ufficio VI ex DGSAN.
Agli
Assessorati alla sanità delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano
Loro sedi
All’
Istituto Superiore di Sanità
Viale Regina Elena, 299
00161 Roma
Agli
Istituti zooprofilattici sperimentali
Loro sedi
Al
Ministero dello sviluppo economico
Via Molise, 2
00187 Roma
Alla
Federchimica
Viale Pasteur, 10
0144 Roma
All'
Assorimap
Corso Vittorio Emanuele II, 39
00186 Roma
A
Mineracque
Via delle Tre Madonne, 12
00197 Roma
Alla
Federalimentare
Viale Pasteur, 10
00144 Roma
Alla
Federdistribuzione
Via Albricci, 8
20122 Milano
All'
Unionplast
Via San Vittore, 36
20123 Milano
e, p.c.:
Agli
Uffici II e VIII ex DGISAN
Sede
Alla
Direzione generale prevenzione
Ufficio IV
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 5 dicembre 2013 n. 285 è stato pubblicato il Regolamento indicato in oggetto.
Con tale Regolamento, anche per tener conto degli obiettivi fissati dalla direttiva 94/62/CE in materia di tutela dell’ambiente, è stata modificata la deroga esistente al divieto stabilito dall’ articolo 13 del D.M. 21 marzo 1973 di impiegare per la preparazione di oggetti in materia plastica destinati a venire in contatto con alimenti materie plastiche di scarto ed oggetti di materiale plastico già utilizzati.
Come noto la deroga in questione, contenuta nell’ articolo 13-ter del D.M. 21 marzo 1973 e successive modifiche, prevedeva la possibilità di impiego del polietilentereftalato riciclato nella produzione di bottiglie per acqua minerale naturale e bevande analcoliche.
Il decreto ministeriale in oggetto, in vigore dal 20 dicembre 2013, ha sostituito il sopra citato articolo 13-ter del D.M. 21 marzo 1973 estendendo la possibilità di impiego in Italia del polietilentereftalato riciclato (RPET) alla produzione di bottiglie per il contatto con tutti i tipi di alimenti e di vaschette per alimenti.
Ciò a condizione che la materia plastica di recupero sia costituita da bottiglie di polietilentereftalato originariamente idoneo e destinato al contatto con gli alimenti ai sensi di quanto stabilito dallo stesso D.M. 21 marzo 1973 e dalla normativa comunitaria vigente; che inoltre i produttori di bottiglie e di vaschette per alimenti impieghino polietilentereftalato riciclato prodotto da un processo di riciclo in grado di garantire la conformità dell’oggetto finito all’articolo 3 del Reg. (CE) 27 ottobre 2004, n. 1935/2004; che, infine, lo specifico processo di riciclo che fornisce il polietilentereftalato riciclato sia inserito nel “Registro delle domande valide per l’autorizzazione del processo di riciclo” sottoposte all’Autorità europea per la sicurezza alimentare ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 282/2008.
Le bottiglie in questione devono contenere almeno il 50% di polietilentereftalato vergine e possono essere impiegate a contatto con tutti i tipi di alimenti per conservazione prolungata a temperatura ambiente o inferiore, con o senza riempimento a caldo.
Le vaschette di che trattasi, senza limitazioni percentuali di utilizzo di polietilentereftalato riciclato, possono essere impiegate a contatto con tutti i tipi di alimenti per conservazione prolungata a temperatura ambiente o inferiore, con o senza riempimento a caldo, ma non devono essere utilizzate in forno convenzionale o in forno a microonde.
Le previsioni di cui sopra si applicano fino alla data di adozione delle decisioni comunitarie previste dall’articolo 13, comma 6, del regolamento (CE) n. 282/2008.
Quanto sopra esposto si evidenzia come i produttori delle bottiglie e delle vaschette in argomento che impieghino materia prima plastica riciclata devono notificare all'Autorità sanitaria territorialmente competente l'impiego del materiale riciclato di che trattasi, indicando il numero di “Registro delle domande valide per l’autorizzazione del processo di riciclo” suddetto e fornendo informazioni in merito alla relativa attività svolta.
Al riguardo si invitano gli Assessorati in indirizzo a tenere un elenco aggiornato degli stabilimenti in questione rendendolo disponibile alla scrivente Direzione generale.
Si chiede alle Associazioni in indirizzo di voler trasmettere, attraverso le pertinenti Associazioni di settore, ai propri associati l’invito ad ottemperare a quanto disposto dal provvedimento.
Nel ringraziare per la collaborazione si prega di dare la massima diffusione della presente nota.
Il Direttore generale
Dott. Silvio Borrello
D.M. 21 marzo 1973, art. 13
D.M. 21 marzo 1973, art. 13-ter
D.M. 20 settembre 2013, n. 134
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