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mercoledì 11 settembre 2019
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DIRETTIVA 24 giugno 2019 Chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette. Articoli 35 e 39 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Legge 12 marzo 1999, n. 68 - Legge 23 novembre 1998, n. 407 - Legge 11 marzo 2011, n. 25. (Direttiva n. 1/2019). (19A05574) (GU n.213 del 11-9-2019)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIRETTIVA 24 giugno 2019
Chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio
delle categorie protette. Articoli 35 e 39 e seguenti del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Legge 12 marzo 1999, n. 68 -
Legge 23 novembre 1998, n. 407 - Legge 11 marzo 2011, n. 25.
(Direttiva n. 1/2019). (19A05574)
(GU n.213 del 11-9-2019)
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Alle amministrazioni pubbliche
di cui all'art. 1, comma 2,
del decreto legislativo n. 165 del 2001
Premessa
Dalla complessita' delle disposizioni normative in materia di
collocamento obbligatorio presso le amministrazioni pubbliche emerge,
anche in ragione delle richieste che provengono dalle amministrazioni
pubbliche e dalle associazioni di categoria, l'opportunita' di
dettare indirizzi applicativi e linee guida per una corretta ed
omogenea applicazione della normativa di riferimento.
La presente direttiva, che gia' tiene conto degli orientamenti
interpretativi definiti, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c)
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le
regioni e le province autonome, e gli enti locali, con Accordi del 21
dicembre 2017 e del 24 gennaio 2018, e' stata oggetto di
condivisione, anche in sede di apposite riunioni, con il Ministro per
la famiglia e le disabilita', con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, il Ministero della difesa, il Ministero
dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze, il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il
Ministero della salute, con l'ANPAL, l'INL, l'INPS, preventivamente
inviata alla Consulta nazionale per l'integrazione nell'ambiente di
lavoro delle persone con disabilita' ed alle principali associazioni
di categoria. E' stato, altresi', acquisito il parere favorevole
della Conferenza unificata nella seduta del 20 giugno 2019.
La finalita' perseguita dalle indicazioni che seguono e' quella di
rendere piu' efficaci gli strumenti approntati dalla legge per i
beneficiari del collocamento obbligatorio, in coerenza con:
l'art. 3 della Costituzione che sancisce il principio di
eguaglianza per cui tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e
sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza,
di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali, imponendo alla Repubblica il compito di
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando
di fatto la liberta' e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di
tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale
del Paese;
l'art. 4 della Costituzione, il quale sancisce il diritto al
lavoro di tutti i cittadini e afferma che compito della Repubblica e'
quello di promuovere le condizioni che questo diritto rendono
effettivo, e anche in considerazione dei principi di diritto
comunitario ed internazionale in materia, nonche' con l'art. 38 della
Costituzione che prevede per gli inabili ed i minorati il diritto
all'educazione e all'avviamento professionale;
l'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 secondo cui occorre
favorire la promozione dell'inserimento e della integrazione
lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso
servizi di sostegno e di collocamento mirato;
la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con
disabilita', ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, e la direttiva
2000/78/CE del Consiglio dell'Unione europea del 27 novembre 2000
sulla parita' di trattamento in materia di occupazione e di
condizioni di lavoro che, all'art. 5, cosi' recita: «Per garantire il
rispetto del principio della parita' di trattamento dei disabili,
sono previste soluzioni ragionevoli. Cio' significa che il datore di
lavoro prende i provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze
delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di accedere ad
un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o perche' possano
ricevere una formazione, a meno che tali provvedimenti richiedano da
parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato. Tale
soluzione non e' sproporzionata allorche' l'onere e' compensato in
modo sufficiente da misure esistenti nel quadro della politica dello
Stato membro a favore dei disabili». Tale direttiva e' stata attuata
con decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216;
il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2017 che
adotta il secondo programma di azione biennale per la promozione dei
diritti e l'integrazione delle persone con disabilita';
la legge del 4 novembre 2010, n. 183 che, nel modificare alcuni
articoli del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha rafforzato
la garanzia del principio di parita' e pari opportunita' ed il
conseguente divieto di discriminazione. In particolare, a seguito
delle modifiche intervenute, l'art. 7, comma 1 del decreto
legislativo n. 165/2001 obbliga le pubbliche amministrazioni a
garantire parita' e pari opportunita' tra uomini e donne e l'assenza
di ogni forma di discriminazione, diretta ed indiretta, relativa, tra
l'altro, alla disabilita' nell'accesso al lavoro, nel trattamento e
nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle
promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni
garantiscono altresi' un ambiente di lavoro improntato al benessere
organizzativo. Per la nozione di discriminazione si rinvia all'art. 2
della richiamata Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilita' secondo cui «per "discriminazione fondata
sulla disabilita'" si intende qualsivoglia distinzione, esclusione o
restrizione sulla base della disabilita' che abbia lo scopo o
l'effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento
e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i
diritti umani e delle liberta' fondamentali in campo politico,
economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo.
Essa include ogni forma di discriminazione, compreso il rifiuto di un
accomodamento ragionevole»;
il comma 2 dell'art. 57 del decreto legislativo n. 165/2001
secondo cui le pubbliche amministrazioni sono chiamate ad adottare
tutte le misure per attuare le direttive dell'Unione europea in
materia di pari opportunita', contrasto alle discriminazioni ed alla
violenza morale o psichica, sulla base di quanto disposto dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione
pubblica.
Con la presente direttiva si affrontano, altresi', le tematiche che
scaturiscono dall'estensione dei benefici della legge 23 novembre
1998, n. 407, recante «Nuove norme in favore delle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata», ad altre categorie di
beneficiari, quali le vittime del dovere e di coloro che siano morti
per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi
delle mutilazioni od infermita' che hanno dato luogo a trattamento di
rendita da infortunio sul lavoro.
Per favorire un approfondimento sistematico di tutta la materia, si
ritiene utile suddividere la trattazione nelle seguenti tre diverse
sezioni, all'interno delle quali si vanno a trattare le specificita'
e le modalita' di assunzioni obbligatorie consentite:
Sezione prima: legge 12 marzo 1999, n. 68. Norme per il diritto
al lavoro dei disabili e congiunti superstiti di cui all'art. 18,
comma 2;
Sezione seconda: legge 23 novembre 1998, n. 407. Nuove norme in
favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata;
Sezione terza: le categorie protette equiparate alle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata dell'art. 1, comma 2
della legge 23 novembre 1998, n. 407.
Le predette tre sezioni sono precedute dal richiamo di disposizioni
normative di carattere trasversale nonche' da necessari chiarimenti
preliminari.
Si evidenzia che la legge n. 68/1999 si applica sia al lavoro
privato, sia al lavoro pubblico. Nel contesto della presente
direttiva e' stato seguito il criterio di richiamare gli orientamenti
interpretativi elaborati per il settore privato laddove compatibili
con il settore pubblico, in assenza di una diversa e specifica
disciplina per le pubbliche amministrazioni.
La presente direttiva, tuttavia, fornisce indicazioni solo per
quanto riguarda il datore di lavoro pubblico e, conseguentemente, le
amministrazioni pubbliche applicheranno la disciplina normativa in
materia tenendo conto delle presenti linee di indirizzo.
Rimangono salve le disposizioni speciali vigenti per il personale
delle istituzioni scolastiche ed educative statali e delle
istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica
nonche' del personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3
del decreto legislativo n. 165/2001. In relazione agli indirizzi di
cui alla presente direttiva si considerano superati, ove non
espressamente riportati, i contenuti della Circolare del 14 novembre
2003, n. 2.
Disposizioni generali
1. Ruolo del Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni.
Si ricorda che a seguito delle modifiche normative apportate dalla
legge n. 183/2010, all'art. 57, comma 01, del decreto legislativo n.
165/2001, le amministrazioni istituiscono il «Comitato unico di
garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di
chi lavora e contro le discriminazioni», che sostituisce, unificando
le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari
opportunita' ed i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing,
costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali
assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti
collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da
altre disposizioni.
Il Comitato contribuisce all'ottimizzazione della produttivita' del
lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata
alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto
dei principi di pari opportunita', di benessere organizzativo e dal
contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale
o psichica per i lavoratori.
La mancata costituzione del Comitato unico di garanzia comporta
responsabilita' dei dirigenti incaricati della gestione del
personale, da valutare anche al fine del raggiungimento degli
obiettivi.
2. Misure di sostegno alle categorie protette.
L'art. 39-quater del decreto legislativo n. 165/2001 detta una
nuova disciplina in materia di «Monitoraggio sull'applicazione della
legge 12 marzo 1999, n. 68».
Con nota protocollo n. 7571 del 10 luglio 2018 il Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri,
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Agenzia
nazionale politiche attive del lavoro hanno fornito chiarimenti per
la corretta ed omogenea attuazione della predetta disciplina,
richiamando le amministrazioni pubbliche destinatarie degli obblighi
di cui agli articoli 3 e 18 della legge n. 68/1999 all'invio, ai
sensi dell'art. 39-quater, comma 1, decreto legislativo n. 165/2001,
del prospetto informativo di cui all'art. 9, comma 6 della legge n.
68/1999.
Nella medesima nota sono stati chiariti gli effetti della mancata
osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 39-quater o del
mancato rispetto dei tempi concordati ai fini della copertura delle
quote d'obbligo.
E' in corso di adozione, anche in ragione delle nuove disposizioni
sopra richiamate, il nuovo decreto interministeriale, previsto
dall'art. 9, comma 6 della citata legge n. 68/1999, per la
definizione del modulo per l'invio del prospetto informativo, nonche'
per la definizione della periodicita' e delle modalita' di
trasferimento dei dati.
In esito alla compilazione dei prospetti informativi e del modello
di comunicazione, il Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali provvederanno ad attivare monitoraggi annuali
sull'adempimento degli obblighi previsti dalla legge n. 68/1999.
3. Responsabile dei processi di inserimento delle persone con
disabilita'.
L'art. 39-ter del decreto legislativo n. 165/2001, introduce la
figura del responsabile dei processi di inserimento delle persone con
disabilita'.
In base al disposto normativo, le amministrazioni pubbliche con
piu' di duecento dipendenti, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente, hanno l'obbligo di
nominare il predetto responsabile, al fine di garantire un'efficace
integrazione nell'ambiente di lavoro delle persone con disabilita'.
L'obbligo per le predette amministrazioni tiene conto dell'esigenza
di garantire misure adeguate in contesti organizzativi di maggiore
dimensione. Resta fermo che le amministrazioni pubbliche con meno di
duecento dipendenti possono comunque procedere alla nomina del
predetto responsabile.
Il responsabile dei processi di inserimento, collaborando con le
strutture organizzative competenti sulle rispettive materie e ferme
restando le relative attribuzioni, svolge, con poteri di impulso e
verifica, le seguenti funzioni:
a) cura i rapporti con il centro per l'impiego territorialmente
competente per l'inserimento lavorativo delle persone con
disabilita', nonche' con i servizi territoriali per l'inserimento
mirato;
b) predispone, sentito il medico competente della propria
amministrazione ed eventualmente il comitato tecnico di cui alla
legge n. 68/1999, gli accorgimenti organizzativi e propone, ove
necessario, le soluzioni tecnologiche per facilitare l'integrazione
al lavoro anche ai fini dei necessari accomodamenti ragionevoli. Si
ricorda che, secondo l'art. 3, comma 3-bis del decreto legislativo 9
luglio 2003, n. 216, i datori di lavoro pubblici e privati, al fine
di garantire il rispetto del principio della parita' di trattamento
delle persone con disabilita', sono tenuti ad adottare accomodamenti
ragionevoli nei luoghi di lavoro, per assicurare alle persone con
disabilita' la piena eguaglianza con gli altri lavoratori. Secondo
l'art. 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilita', ratificata ai sensi della legge 3 marzo
2009, n. 18, per «accomodamento ragionevole» si intendono «le
modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non
impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia
necessita' in casi particolari, per garantire alle persone con
disabilita' il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con
gli altri, di tutti i diritti umani e delle liberta' fondamentali». I
datori di lavoro pubblici devono provvedere all'attuazione delle
richiamate misure senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente;
c) verifica l'attuazione del processo di inserimento, recependo e
segnalando ai servizi competenti eventuali situazioni di disagio e di
difficolta' di integrazione. Il riferimento della previsione
normativa ai «servizi competenti» richiama la necessita' di segnalare
le predette situazioni ai servizi per il collocamento mirato e, prima
ancora, ai responsabili della gestione delle risorse umane e
dell'organizzazione ovvero ai servizi che le amministrazioni
individuano nell'ambito del proprio assetto organizzativo.
Al fine di assicurare piena attuazione al disposto normativo,
tenuto anche conto dei profili di responsabilita' connessi con
l'espletamento delle predette funzioni, e' opportuno che il
responsabile dei processi di inserimento delle persone con
disabilita' sia individuato dalle amministrazioni nell'ambito del
personale con qualifica dirigenziale ovvero, relativamente alle
pubbliche amministrazioni in cui non siano previste posizioni
dirigenziali, tra i dipendenti in posizione apicale. Per
l'individuazione del responsabile, da nominare con apposito
provvedimento, le amministrazioni privilegiano il personale in
possesso di adeguate competenze in materia di collocamento delle
persone con disabilita' e di politiche di inclusione e, in ogni caso,
personale con spiccate capacita' organizzative. Con riferimento alle
figure dirigenziali, le funzioni di responsabile dei processi di
inserimento possono essere conferite mediante attribuzione di
incarico aggiuntivo.
E' utile che:
le amministrazioni pubblichino sul proprio sito istituzionale,
nella sezione «Amministrazione trasparente», il provvedimento di
nomina, i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica
istituzionale del responsabile;
per garantire la piena attuazione delle previsioni normative a
tutela delle persone con disabilita', il responsabile rediga una
relazione annuale sull'attivita' svolta anche al fine di segnalare la
necessita' o l'opportunita' di interventi correttivi a fronte delle
eventuali criticita' riscontraste per facilitare l'integrazione al
lavoro delle persone con disabilita'.
Con riferimento alla figura del responsabile dei processi di
inserimento delle persone e dello svolgimento dei compiti assegnati,
si richiamano le disposizioni normative in materia di responsabilita'
dei dipendenti pubblici e, con riferimento alla dirigenza, anche
l'art. 21 del decreto legislativo n. 165/2001 ritenendo opportuno
attribuire obiettivi specifici in relazione al ruolo assegnato.
Sezione prima: legge 12 marzo 1999, n. 68. Norme per il diritto al
lavoro dei disabili e delle categorie protette di cui all'art. 18,
comma 2.
4. Le categorie protette dell'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n.
68.
4.1 I soggetti beneficiari.
L'art. 1 della legge n. 68/1999 individua le categorie protette
destinatarie della relativa disciplina che i datori di lavoro
pubblici hanno l'obbligo di assumere nei limiti percentuali fissati
dal successivo art. 3 e con le modalita' previste dagli articoli 7,
11 e 16 della stessa legge.
Si richiama sinteticamente l'elenco dei soggetti interessati, come
individuato dal predetto art. 1, evidenziando che i requisiti
richiesti dal legislatore, e accertati dagli organi competenti (1) ,
si configurano come necessari per poter vantare il diritto soggettivo
al collocamento obbligatorio nell'ambito della quota d'obbligo
prevista esclusivamente per le persone con disabilita':
a) persone in eta' lavorativa affette da minorazioni fisiche,
psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettivo, che
comportino una riduzione della capacita' lavorativa superiore al
quarantacinque per cento, accertata dalle competenti commissioni per
il riconoscimento dell'invalidita' civile nonche' alle persone nelle
condizioni di cui all'art. 1, comma 1 della legge 12 giugno 1984, n.
222 (2) ossia gli assicurati la cui capacita' di lavoro, in
occupazioni confacenti alle loro attitudini, sia ridotta in modo
permanente a causa di infermita' o difetto fisico o mentale a meno di
un terzo. Rientrano in quest'ultima categoria i soggetti che
percepiscono l'assegno ordinario di invalidita' ed ai quali,
pertanto, e' stata accertata dall'INPS una riduzione a meno di un
terzo della capacita' di lavoro, a causa di infermita' o di un
difetto fisico o mentale;
b) persone invalide del lavoro con un grado di invalidita'
superiore al trentatre per cento, accertata dall'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali in base alle disposizioni vigenti;
c) persone non vedenti o sordomute (3) di cui alle leggi 27
maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni ed integrazioni, e 26
maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni ed integrazioni.
Restano ferme le norme speciali vigenti in materia, cosi' come
richiamate dall'art. 1, comma 3 della predetta legge n. 68/1999 per i
centralinisti telefonici non vedenti (4) , per i massaggiatori e
massofisioterapisti non vedenti, per i terapisti della riabilitazione
non vedenti, per gli insegnanti non vedenti ed, infine, per i sordi;
d) persone invalide di guerra (a seguito di fatto di guerra o per
servizio durante la guerra), invalide civili di guerra (menomazioni o
infermita' causate dalla guerra) e invalide per servizio (lavoratori
in servizio presso amministrazioni pubbliche che hanno riportato
lesioni od infermita' dipendenti da causa di servizio) con
minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle
tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di
guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni.
Le persone beneficiarie, come sopra individuate, che risultano
disoccupate (5) ed aspirano ad una occupazione conforme alle proprie
capacita' lavorative, si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dai
servizi per il collocamento mirato nel cui ambito territoriale si
trova la residenza dell'interessato, il quale puo', comunque,
iscriversi nell'elenco di altro servizio nel territorio dello Stato,
previa cancellazione dall'elenco in cui era precedentemente iscritto
(6) .
Il requisito dell'iscrizione nel predetto elenco, che richiede il
possesso dello stato di disoccupazione, e quindi aver rilasciato la
dichiarazione di disponibilita' al lavoro (DID), e' presupposto
necessario ai fini del diritto al collocamento obbligatorio.
Possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento
obbligatorio le persone in eta' lavorativa, che abbiano cioe'
compiuto i sedici anni di eta' e che non abbiano raggiunto l'eta'
pensionabile prevista dall'ordinamento per il settore pubblico (7) .
Rimangono fermi i requisiti generali di accesso all'impiego
pubblico di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487 (8) , nonche' quelli specifici
eventualmente previsti dal bando di concorso, con le precisazione che
seguono. In particolare, l'eta' minima necessaria per l'accesso al
pubblico impiego e' fissata a diciotto anni. Tale limite e' da
ritenere vigente e si deve escludere che sia stato abrogato. Ai sensi
dell'art. 3, comma 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (secondo cui
«la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni
non e' soggetta a limiti di eta', salvo deroghe dettate da
regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del
servizio o ad oggettive necessita' dell'amministrazione»), il limite
di eta' abolito e' da intendere solo come il limite massimo, non
anche come il limite minimo (9) .
Per quanto concerne l'eta' massima, infatti, pur restando
confermato quanto detto ai fini dell'iscrizione nell'elenco, occorre
puntualizzare che si considerano superate le limitazioni poste dal
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 sul limite
massimo, che erano state riprese dall'abrogata legge del 2 aprile
1968, n. 482 e poi disapplicate a seguito del citato art. 3, comma 6,
della legge 15 maggio 1997, n. 127. Dunque, il limite massimo di eta'
per l'assunzione coincide, per queste categorie, con il limite
ordinamentale previsto dai rispettivi settori.
Sempre in tema di requisiti generali si ricorda la necessita' di
avere assolto l'obbligo scolastico e con riferimento alla
cittadinanza la disciplina dell'art. 38, decreto legislativo n. 165
del 2001.
Si sottolinea che, alla data di scadenza del bando, l'iscrizione
nell'elenco dei centri per l'impiego e, conseguentemente, lo stato di
disoccupazione e' presupposto necessario, per il riconoscimento del
titolo alla riserva di posti, nei limiti della complessiva quota
d'obbligo, calcolata in senso piu' favorevole alle categorie protette
all'atto dell'emanazione del bando o dell'assunzione effettiva, ove
non siano state avviate altre procedure di copertura della quota, e
fino ad un massimo del cinquanta per cento dei posti messi a concorso
(10) computando anche le altre riserve previste dalla legge (11) .
Si ricorda poi che l'art. 16, comma 2 della legge n. 68/1999
prevede che i disabili che abbiano conseguito l'idoneita' nei
concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell'adempimento
dell'obbligo di cui all'art. 3, anche oltre il limite dei posti ad
essi riservati nel concorso.
Detto comma persegue l'obiettivo di garantire il necessario
adempimento da parte delle pubbliche amministrazioni dell'obbligo
imposto dall'art. 3. Le ipotesi che possono verificarsi, all'atto
della definizione della graduatoria finale, sono le seguenti:
1) non vi sono sufficienti disabili, collocati in posizione
utile, che possano coprire la quota di riserva in quanto iscritti
negli appositi elenchi alla data di scadenza del bando. In tal caso
ferma restando l'assunzione dei vincitori secondo il merito, al fine
di coprire la quota d'obbligo l'amministrazione puo' ricorrere
all'assunzione degli idonei prescindendo dal loro stato di iscrizione
alla data di scadenza del bando;
2) all'atto dell'assunzione o nell'arco di vigenza della
graduatoria vi siano ulteriori scoperture della quota d'obbligo (12)
.
In entrambe le ipotesi, per rispondere alla ratio della norma,
l'amministrazione potra' assumere i predetti soggetti anche senza
rispettare l'ordine della graduatoria di merito del concorso e
rispettando tale graduatoria con riferimento alle categorie protette.
4.2 Quota d'obbligo, base di computo, mobilita' e compensazione
territoriale.
Al fine di garantire l'inserimento delle persone disabili nel mondo
del lavoro, l'art. 3 della legge n. 68/1999 prevede l'obbligo per i
datori di lavoro pubblici di avere alle loro dipendenze un certo
numero di lavoratori appartenenti alla categoria.
Come gia' detto, una quota di assunzioni obbligatorie e' altresi'
prevista dalla legge a favore dei soggetti (congiunti, superstiti di
caduti o di invalidi) di cui all'art. 18, comma 2.
La disciplina della quota d'obbligo disposta dalla legge n. 68/1999
realizza un intervento sulle aliquote fissate dalla previgente
normativa (13) , che prevedeva criteri e modalita' diverse di
assunzioni obbligatorie dei soggetti appartenenti alle categorie
protette. La vecchia disciplina, tra l'altro, non definiva criteri
puntuali di distribuzione del collocamento obbligatorio sul
territorio nazionale, a discapito di un'omogenea applicazione
geografica dei benefici contemplati dalla normativa.
Al fine di assicurare l'effettivita' del collocamento obbligatorio
con la definizione di livelli standard ed omogenei di reclutamento
nonche' di garantire la funzionalita' delle amministrazioni, la legge
n. 68/1999 e' intervenuta fissando un sistema di quote dedicate al
reclutamento delle categorie protette che si fonda sul carattere
dimensionale della struttura datoriale.
In particolare, in base all'art. 3 della legge n. 68/1999, i datori
di lavoro sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori
appartenenti alle categorie sopra richiamate nella seguente misura:
sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano piu' di
cinquanta dipendenti;
due lavoratori, se occupano da trentasei a cinquanta dipendenti;
un lavoratore, se occupano da quindici a trentacinque dipendenti.
L'obbligo del rispetto della quota si applica a prescindere dalla
necessita' di procedere a nuove assunzioni.
E' bene ricordare che, secondo il comma 4 del predetto art. 3, per
i servizi di polizia e della protezione civile, il collocamento dei
disabili e' previsto nei soli servizi amministrativi (v. paragrafo
4.5).
In base all'art. 5, comma 8 della legge n. 68/1999, gli obblighi di
cui agli articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68/1999 devono
essere rispettati a livello nazionale. Inoltre, secondo quanto
precisato dall'art. 2, comma 1 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 333/2000, per i datori di lavoro pubblici l'obbligo di
assunzione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 68/1999 prende a
riferimento, quale base di computo, il personale complessivamente
occupato dall'amministrazione. La quota d'obbligo si ripartisce, ove
possibile in modo omogeneo, nell'ambito delle singole aree o
categorie e, pertanto, le dotazioni organiche, definite in relazione
al fabbisogno ed alle esigenze organizzative, ne devono tenere
adeguatamente conto. L'obbligo di copertura si configura, in ogni
caso, come vincolo cogente, nel rispetto del regime del collocamento
obbligatorio.
Dunque, rispetto alle amministrazioni pubbliche che hanno
un'articolazione sul territorio, la quota deve essere computata a
livello nazionale facendo sempre riferimento al totale dei dipendenti
in servizio presso l'amministrazione complessivamente intesa, ferma
restando la ripartizione per aree o categorie.
Secondo quanto disposto dall'art. 7, comma 6 del decreto-legge n.
101/2013 (legge n. 125/2013), le amministrazioni pubbliche procedono,
esclusivamente nel caso in cui si trovino in situazioni di
soprannumerarieta' rispetto alla dotazione organica complessivamente
considerata, a rideterminare il numero delle assunzioni obbligatorie
delle categorie protette sulla base delle quote e dei criteri di
computo previsti dalla normativa vigente, tenendo conto, in questa
circostanza, della dotazione organica e non dei presenti in servizio,
che nella fattispecie sono maggiori, al fine di evitare un costante
incremento delle posizioni soprannumerarie. All'esito della
rideterminazione del numero delle assunzioni di cui sopra, ciascuna
amministrazione e' obbligata ad assumere a tempo indeterminato un
numero di lavoratori pari alla differenza fra il numero come
rideterminato sulla base della dotazione organica e quello allo stato
esistente di categorie protette in servizio. La disposizione
introdotta deroga, infatti, ai divieti di nuove assunzioni previsti
dalla legislazione vigente, anche nel caso in cui l'amministrazione
interessata sia in situazione di soprannumerarieta'.
Cosi' come chiarito dalla circolare n. 5 del 21 novembre 2013 del
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per
effetto dell'art. 7, comma 6 del decreto-legge n. 101/2013 (legge n.
125/2013) le assunzioni delle categorie protette, nel limite della
quota d'obbligo, non sono da computare nel budget assunzionale e
vanno garantite sia in presenza di posti vacanti, sia in caso di
soprannumerarieta', nel limite della quota calcolata sulla base di
computo di cui all'art. 4 della legge n. 68/1999.
In considerazione del fatto che non si puo' procedere alla
compensazione interregionale, di cui meglio si dira' piu' avanti,
tali datori di lavoro devono garantire un'omogeneita' geografica
delle assunzioni obbligatorie a livello nazionale, affinche' la quota
complessiva delle relative assunzioni sia il piu' possibile
distribuita in modo omogeneo tra le regioni e le province.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 9, comma 6 della legge n.
68/1999, i datori di lavoro pubblici sono tenuti ad inviare in via
telematica agli uffici competenti un prospetto informativo (14) dal
quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il
numero e di nominativi dei lavoratori computabili nella quota di
riserva di cui all'art. 3, nonche' i posti di lavoro e le mansioni
disponibili per i lavoratori disabili. Si rimanda, a tal proposito,
alla Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del
22 gennaio 2010, n. 2 in tema di «Assunzioni obbligatorie. Prospetto
informativo di cui al novellato art. 9, comma 6 della legge 12 marzo
1999, n. 68. Indicazioni operative», nonche' alla richiamata nota DFP
protocollo n. 7571 del 10 luglio 2018.
Inoltre, l'art. 4 della legge n. 68/1999, che detta, tra l'altro,
disposizioni sui criteri di computo della quota di riserva, e l'art.
3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333/2000, sulle
modalita' di computo della quota di riserva e sulle esclusioni,
individuano i lavoratori che non costituiscono base di computo
(categorie escluse) per la determinazione della quota di riserva e,
tra questi, quelli che sono computabili nella quota d'obbligo.
L'art. 4, comma 1 della legge n. 68/1999 prevede che, agli effetti
della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere,
sono da considerare nella base di computo, di norma, tutti i
lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato.
I lavoratori esclusi dalla base di calcolo per la determinazione
del numero di soggetti disabili da assumere sono: i lavoratori
occupati ai sensi della medesima legge n. 68/1999 (quindi tanto le
persone con disabilita' quanto le categorie dell'art. 18, comma 2,
nei limiti della percentuale prevista dalla legge), quelli con
contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi, i soci di
cooperative di produzione e lavoro, nonche' i dirigenti, i lavoratori
assunti con contratto di inserimento (per il settore di lavoro
pubblico il riferimento e' al contratto di formazione e lavoro), i
lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso
l'utilizzatore, i lavoratori assunti per attivita' da svolgersi
all'estero per la durata di tale attivita', i soggetti impegnati in
lavori socialmente utili assunti ai sensi dell'art. 7 del decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, i lavoratori a domicilio, i
lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi
dell'art. 1, comma 4-bis della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e
successive modificazioni ed integrazioni. Restano salve le ulteriori
esclusioni previste dalle discipline di settore.
Per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato
parziale si applicano le norme contenute nell'art. 18, comma 9 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostituito dall'art. 1 della legge
11 maggio 1990, n. 108, e pertanto i dipendenti in regime di
part-time sono computati per la quota di orario effettivamente
svolto, tenendo conto che il computo delle unita' lavorative fa
riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del
settore (art. 4, comma 1 della legge n. 68/1999).
I dipendenti a tempo determinato sono computati ai fini della
determinazione della quota di riserva se titolari di contratto a
termine di durata superiore a sei mesi. La fissazione di un termine
minimo di durata del contratto di lavoro evidenzia la necessita' di
computare l'aliquota d'obbligo sul personale stabile
dell'amministrazione. Il riferimento al personale stabile come base
di computo dell'aliquota assume rilievo ai fini delle modalita' di
copertura della quota d'obbligo che, in base ad un criterio di
ragionevole corrispondenza, deve necessariamente essere assolta con
assunzioni a tempo indeterminato (15) . Cio' e' del resto in linea
con le finalita' del collocamento obbligatorio, come inserimento
stabile dei soggetti disabili nel mondo del lavoro, e con l'obbligo
permanente delle amministrazioni di avere alle proprie dipendenze
soggetti appartenenti alla categoria tutelata. In considerazione di
cio' si determinerebbe, peraltro, una violazione dell'art. 36 del
decreto legislativo n. 165/2001 che individua, quale presupposto
necessario per la stipula di rapporti di lavoro con contratto a
termine, la temporaneita' o l'eccezionalita' dell'esigenza.
La possibilita' di assumere personale con disabilita' a tempo
determinato, in ogni caso, non e' del tutto esclusa dalla legge n.
68/1999, fermo restando che ai fini dell'adempimento dell'obbligo
occupazionale la durata del contratto non puo' essere inferiore ai
sei mesi. In particolare, l'art. 11 prevede che i datori di lavoro
possano stipulare convenzioni con i centri per l'impiego che abbiano
ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento
degli obiettivi occupazionali previsti dalla legge e che possono tra
l'altro prevedere l'assunzione con contratto di lavoro a termine dei
soggetti disabili. Nella fattispecie il ricorso al tempo determinato
appare giustificato dalla procedura prevista per la stipula della
convenzione che, richiamando la competenza del centro per l'impiego,
assicura la tutela e garanzia della persona con disabilita' come
contraente debole del rapporto di lavoro, nel rispetto dell'obiettivo
primario della convenzione che rimane quello dell'inserimento
lavorativo e del conseguimento dell'occupazione stabile (16) .
In ogni caso, per effetto dell'art. 36, comma 2 del decreto
legislativo n. 165/2001, nonche' dell'art. 7, comma 6 del
decreto-legge n. 101/2013, si applicano le disposizioni di cui
all'art. 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nei limiti
della quota d'obbligo, per cui coloro che sono stati assunti come
persone con disabilita' con contratto di lavoro a tempo determinato,
usufruiscono del diritto di precedenza qualora abbiano prestato
attivita' lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, in caso di
assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro
entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni gia'
espletate in esecuzione dei rapporti a termine, purche' il lavoratore
manifesti in tal senso la propria volonta' al datore di lavoro entro
sei mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso.
Qualora l'assunzione a tempo determinato della persona con
disabilita' sia stata effettuata prescindendo dalla disabilita' si
usufruisce comunque del diritto di precedenza, nei termini sopra
descritti, per l'assunzione a tempo indeterminato con possibilita' di
computo nella quota d'obbligo.
Resta fermo, quanto chiarito dall'art. 1 dell'Accordo, ai sensi
dell'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome, e
gli enti locali, concernente «Problematiche interpretative in materia
della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al
lavoro dei disabili" - Repertorio atti n. 184/CU - del 21 dicembre
2017» ovvero nel caso di lavoratori a tempo determinato, con oneri su
Fondi esterni, con contratto di lavoro di durata superiore a sei
mesi, di contemplarli nella base di computo per assunzioni a tempo
indeterminato, ove rientranti nella consistenza della dotazione
organica dell'ente.
Sempre in virtu' del principio di corrispondenza tra base di
computo e tipologia delle assunzioni, secondo cui i criteri per
definire la base di computo soccorrono per la definizione della
riserva e delle modalita' di copertura della stessa, dall'esclusione
della dirigenza dalla base di calcolo deriva che il collocamento
obbligatorio delle categorie protette, previsto dalle vigenti
disposizioni normative, non possa riguardare i posti di qualifica
dirigenziale.
A cio' si aggiunga che, secondo la giurisprudenza costituzionale,
l'art. 38, comma 3 della Costituzione consente un regime di favore
nei confronti delle persone con disabilita', derogando al principio
di uguaglianza e buon andamento degli uffici pubblici previsti dagli
articoli 3 e 97 della Costituzione, solo per favorire l'accesso delle
persone con disabilita' agli uffici pubblici. Nel bilanciare gli
interessi in gioco, la Costituzione consente la prevalenza del
principio di solidarieta' su quelli di uguaglianza e merito per
quanto riguarda il diritto al lavoro, ma non anche per la
progressione in carriera delle persone con disabilita' gia' occupate
(17) .
Relativamente, poi, al personale dipendente in regime di part-time,
si richiama l'art. 9 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
che, nel definire i criteri di computo dei lavoratori a tempo
parziale, prevede che, ai fini della applicazione di qualsiasi
disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante
il computo dei dipendenti del datore di lavoro, e quindi
ragionevolmente anche ai fini della individuazione della regolare
copertura della quota di riserva, i lavoratori a tempo parziale sono
computati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo
pieno. A tal fine, l'arrotondamento opera per le frazioni di orario
che eccedono la somma degli orari a tempo parziale corrispondente ad
unita' intere di orario a tempo pieno.
Nel computo le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono
arrotondate per eccesso (ad esempio per un lavoratore che ha un
orario pari al 45,52% dell'intero si conteggia 46%, se l'orario di
lavoro e' pari a 54,23% si conteggia 54%). Quando occorre ricondurre
il valore delle quote ad unita' a tempo pieno, si precisa che
l'arrotondamento all'unita' della frazione di orario superiore alla
meta' di quello normale si effettua sul resto delle frazioni di
orario, che residua dalla somma degli orari a tempo parziale
ricondotta ad unita' intere di orario a tempo pieno. (Es.: si sommano
tutte le percentuali di part-time. Ove il valore della somma sia pari
a 357/100 le unita' intere da computare sono 3+1 [arrotondamento per
eccesso di 57]=4, laddove la somma sia di 340/100 le unita' da
computare sarebbero 3 [senza arrotondamento]).
Altresi', per ragioni di omogeneita' tra i criteri di computo e
quelli necessari per verificare il rispetto della quota d'obbligo, si
ritiene ammissibile l'assunzione di categorie protette in regime di
part-time nonche' il conteggio della percentuale di prestazione
lavorativa ai fini della copertura della predetta quota, secondo le
modalita' specificate dal citato l'art. 9 del decreto legislativo n.
81/2015 (18) . La Circolare n. 41 del 26 giugno 2000 del MLPS
stabilisce che per quanto riguarda il computo dei lavoratori disabili
occupati part-time a copertura della quota di riserva dovra'
considerarsi singolarmente l'orario prestato da ciascun lavoratore
rapportato al normale orario a tempo pieno con arrotondamento ad
unita' qualora l'orario prestato sia superiore al 50% dell'orario
ordinario. Ai sensi dell'art. 3, comma 5 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 333/2000 i datori di lavoro pubblici o privati
che occupano da quindici a trentacinque dipendenti, che assumono un
lavoratore disabile, con invalidita' superiore al cinquanta per cento
o ascrivibile alla quinta categoria, in base alla tabella allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, con
contratto a tempo parziale, possono computare il lavoratore medesimo
come unita', a prescindere dall'orario di lavoro svolto. Cio' appare
una deroga all'art. 9 del decreto legislativo n. 81/2015 in favore
degli enti di piccole dimensioni.
Si ricorda, altresi', che ai sensi dell'art. 3, comma 101 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 «Per il personale assunto con
contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a
tempo pieno puo' avvenire nel rispetto delle modalita' e dei limiti
previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso
di assunzione di personale a tempo pieno e' data precedenza alla
trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a
tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta».
La trasformazione a tempo pieno del rapporto per le categorie
protette e' fuori dai limiti assunzionali se e' correlata alla
disponibilita' della quota d'obbligo.
Si passano ora in rassegna i lavoratori che sono esclusi dalla base
di calcolo e che sono computabili nella quota d'obbligo, anche se non
assunti tramite collocamento obbligatorio.
Essi sono i:
a) lavoratori assunti al di fuori delle procedure di collocamento
obbligatorio dei disabili che, in costanza di rapporto di lavoro,
divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in
conseguenza di infortunio o malattia, con riduzione della capacita'
lavorativa in misura pari o superiore al sessanta per cento (invalidi
civili), a meno che l'inabilita' non sia stata determinata da
violazione, da parte del datore di lavoro delle norme in materia di
sicurezza ed igiene del lavoro (art. 4, comma 4, legge n. 68/1999 e
art. 3, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n.
333/2000). Si veda l'art. 2 dell'Accordo, ai sensi dell'art. 9, comma
2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il
Governo, le regioni e le province autonome, e gli enti locali
concernente «Problematiche interpretative in materia della legge 12
marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei
disabili" - Repertorio atti n. 184/CU - del 21 dicembre 2017».
Rientrano in tale categoria anche i militari giudicati non idonei al
servizio con riduzione della capacita' lavorativa in misura pari o
superiore al sessanta per cento accertata dalla competente
commissione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 ottobre 2001 n. 461 (19) ;
b) lavoratori assunti al di fuori delle procedure di collocamento
obbligatorio relativo ai disabili che, successivamente
all'assunzione, divengono invalidi per infortunio sul lavoro o
malattia professionale (invalidi del lavoro) con un grado di
invalidita' superiore al trentatre per cento (art. 3, comma 4,
decreto del Presidente della Repubblica n. 333/2000);
c) i lavoratori, gia' disabili prima della costituzione del
rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento
obbligatorio, nel caso in cui abbiano una riduzione della capacita'
lavorativa pari o superiore al sessanta per cento o minorazioni
ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse
al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1978, n. 915, o con disabilita' intellettiva e psichica, con
riduzione della capacita' lavorativa superiore al quarantacinque per
cento, accertata dagli organi competenti (art. 4, comma 3-bis, legge
n. 68/1999 (20) ). Si veda l'art. 2 dell'Accordo, ai sensi dell'art.
9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, tra il Governo, le regioni e le province autonome, e gli enti
locali concernente «Problematiche interpretative in materia della
legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro
dei disabili" - Repertorio atti n. 184/CU - del 21 dicembre 2017».
Relativamente all'istituto della mobilita' del personale si ricorda
che la Circolare n. 5 del 21 novembre 2013 del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione con oggetto «Indirizzi
volti a favorire il superamento del precariato. Reclutamento speciale
per il personale in possesso dei requisiti normativi. Proroghe dei
contratti. Art. 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di
obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" e
art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» ha chiarito
che gli adempimenti previsti dall'art. 34-bis del decreto legislativo
n. 165/2001 sono esclusi con riferimento alle procedure ed alle
assunzioni delle categorie protette. Lo stesso puo' ritenersi con
riferimento agli adempimenti di mobilita' di cui all'art. 30, comma
2-bis del decreto legislativo n. 165/2001 in caso di avvio di
procedure di reclutamento per la copertura della quota d'obbligo.
Inoltre, si ricorda che l'art. 21 della legge 5 febbraio 1992, n.
104 (21) dispone che i soggetti con disabilita' con un grado di
invalidita' superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle
categorie prima, seconda e terza della Tabella A annessa alla legge
10 agosto 1950, n. 648, assunti presso gli enti pubblici come
vincitori di concorso o ad altro titolo, hanno diritto di scelta
prioritaria tra le sedi disponibili. La previsione normativa
disciplina la mobilita' del personale con disabilita' all'interno
della stessa amministrazione, prevedendo che le persone con
disabilita', come sopra individuate, hanno la precedenza in sede di
trasferimento a domanda.
Altresi', relativamente alla quota d'obbligo riservata alle persone
con disabilita' ed alla tipologia di soggetti da farvi rientrare, si
ricorda che la legge 25 marzo 2011, n. 25 (22) , all'articolo unico
prevede, tra l'altro, che le quote di riserva e le assunzioni
obbligatorie di cui al suddetto art. 3 della legge n. 68/1999 debbano
essere destinate esclusivamente a beneficio dei lavoratori disabili,
senza possibilita' di computo nella predetta quota di assunzioni
obbligatorie riferite ad altre categorie protette, non rientranti tra
i disabili.
Inoltre, sulle assunzioni in esame, si fa rinvio a quanto gia'
chiarito da questo Dipartimento con nota circolare del 22 febbraio
2011, n. 11786 e, da ultimo, con la richiamata Circolare n. 5 del
2013, relativamente agli effetti della copertura della quota
d'obbligo sul regime assunzionale dell'amministrazione procedente. In
particolare, in caso di disciplina limitativa delle assunzioni, non
rientrano nelle predette limitazioni le assunzioni di personale
appartenente alle categorie protette, nel solo limite della copertura
della quota d'obbligo. Va da se' che le cessazioni di personale
appartenente alle categorie protette non vanno computate ai fini
della determinazione delle risorse utili per le nuove assunzioni. In
sostanza le dinamiche inerenti a questa categoria di soggetti vanno
neutralizzate tanto in uscita quanto in entrata.
Le predette assunzioni vanno effettuate anche in deroga ai divieti
di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, ferme
restando le disposizioni speciali limitative che scaturiscono da
criticita' della situazione economico-finanziaria in cui versa
l'amministrazione.
Si ricorda che l'art. 22, comma 5, lettera b) della legge 12
novembre 2011, n. 183 dispone che, al fine di facilitare
l'inserimento dei lavoratori disabili mediante il telelavoro, gli
obblighi di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge n. 68/1999, in
tema di assunzioni obbligatorie e quote di riserva, possono essere
adempiuti anche utilizzando la modalita' del telelavoro.
Relativamente alle quote d'obbligo, va infine richiamato l'art. 5,
commi 8, 8-bis, 8-ter e 8-quater della legge n. 68/1999 che prevedono
il meccanismo della compensazione. La disciplina e' stata oggetto di
recente modifica normativa: l'art. 9 del decreto-legge n. 138/2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011, ha sostituito
il previgente comma 8 ed ha anche aggiunto i successivi commi 8-bis,
8-ter e 8-quater. Relativamente al settore pubblico, il comma 8-ter
della previsione normativa, cosi' come sostituito dall'art. 5, comma
1, lettera c), decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, dispone
che «I datori di lavoro pubblici possono assumere in una unita'
produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento
obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a
compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unita'
produttive della medesima regione. I datori di lavoro pubblici che si
avvalgono di tale facolta' trasmettono in via telematica a ciascuno
degli uffici competenti, il prospetto di cui all'art. 9, comma 6.».
Dunque, differentemente dai datori di lavoro privati, i datori di
lavoro pubblici possono effettuare la compensazione limitatamente al
territorio regionale.
Cio' detto, si precisa che anche in base alla formulazione
dell'art. 5, comma 8-ter, della legge n. 68/1999, l'istituto della
compensazione regionale si configura come ipotesi eccezionale
rispetto al principio generale dell'omogenea distribuzione della
quota sul territorio nazionale.
In base alla normativa richiamata e secondo quanto precisato, si
evidenzia che la compensazione territoriale su base interregionale si
potrebbe, invece, giustificare nel solo caso in cui la disomogeneita'
di assunzioni obbligatorie tra regioni sia la conseguenza della fase
transitoria che ha segnato il passaggio dalla legge 2 aprile 1968, n.
482 alla legge n. 68/1999. Si ricorda, infatti, che l'art. 18, comma
1 della legge n. 68/1999 prevede che «I soggetti gia' assunti ai
sensi delle norme sul collocamento obbligatorio sono mantenuti in
servizio anche se superano il numero di unita' da occupare in base
alle aliquote stabilite dalla presente legge e sono computati ai fini
dell'adempimento dell'obbligo stabilito dalla stessa.».
Solo per questa fattispecie e' ammessa, in via eccezionale, la
compensazione interregionale.
Nella suddetta ipotesi, le amministrazioni interessate dovranno, in
ogni caso, poter dimostrare che la situazione di anomalia nella
distribuzione delle assunzioni obbligatorie sul territorio nazionale
dipende dalla richiamata circostanza ed altresi' di aver posto in
essere ogni opportuna iniziativa, tra cui la mobilita' volontaria,
volta a sanare la disomogeneita' rilevata.
Il decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 «Codice
dell'amministrazione digitale» all'art. 54 stabilisce qual e' il
contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni. Tra le altre
informazioni che i siti delle pubbliche amministrazioni devono
necessariamente contenere vi sono i seguenti dati pubblici:
l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e
l'organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non
generale ed i bandi di concorso.
In ragione poi di quanto previsto dall'art. 1 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni», secondo cui, in base al comma 1, la
trasparenza e' intesa come accessibilita' totale dei dati e documenti
detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i
diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati
all'attivita' amministrativa e favorire forme diffuse di controllo
sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle
risorse pubbliche, e' plausibile ritenere che le amministrazioni
debbano pubblicare sul proprio sito istituzionale i dati relativi
alla quota d'obbligo e alle procedure attivate per la copertura della
stessa, fermo restando quanto previsto dall'art. 39-quater, comma 2
del decreto legislativo n. 165/2001.
In particolare, le amministrazioni dovranno indicare:
la dotazione organica necessariamente distinta per aree o
categorie;
il numero delle persone con disabilita' da assumere in base alle
previsioni dell'art. 3 della legge n. 68/1999;
il numero delle persone con disabilita' gia' reclutati a
copertura della quota obbligatoria;
le procedure avviate per il collocamento obbligatorio, con
indicazione del tipo di avviamento al lavoro, comprese le eventuali
convenzioni ai sensi dell'art. 11 della legge n. 68/1999, finalizzate
al completamento della quota obbligatoria.
Si ricorda, infatti, che il rispetto degli obblighi di trasparenza
e' di grande rilevanza in materia di collocamento obbligatorio a
garanzia dell'effettivita' della tutela del diritto al lavoro delle
categorie protette e secondo la cultura del bilancio sociale.
4.3 Accessibilita' delle postazioni di lavoro.
Come noto, la legge 9 gennaio 2004, n. 4, «Disposizioni per
favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici»,
aggiornata dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 106 «Attuazione
della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilita' dei siti
web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici», introduce
disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti ed,
in particolare, delle persone con disabilita' agli strumenti
informatici.
L'art. 1 della suddetta legge afferma, infatti:
[...] 1) La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni
persona ad accedere a tutte le fonti di informazione ed ai relativi
servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli
strumenti informatici e telematici;
2) e' tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso
ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione ed
ai servizi di pubblica utilita' da parte delle persone con
disabilita', in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi
dell'art. 3 della Costituzione. [...].
Si fa riferimento, inoltre, alla Convenzione delle Nazioni Unite,
art. 27 «Lavoro e occupazione», comma 1, lettera l) ed alla legge del
7 agosto 2015, n. 124 per quanto riguarda gli «accomodamenti
ragionevoli», da mettere in atto in un'ottica di garanzia
all'inclusione delle persone con disabilita'. Per quanto riguarda
l'accomodamento relativo all'accessibilita' digitale, l'obbligo
previsto dall'art. 4, comma 4 della legge n. 4/2004 recita: «[...] I
datori di lavoro pubblici e privati pongono a disposizione del
dipendente disabile la strumentazione hardware e software e la
tecnologia assistiva adeguata alla specifica disabilita', anche in
caso di telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente svolte
[...]».
Le tecnologie assistive, ovvero i dispositivi ed il relativo
software che rendono accessibili e usabili i comuni strumenti
informatici di lavoro, consentono la rimozione e la riduzione delle
barriere digitali, che le persone con disabilita' possono incontrare
nell'uso di strumenti informatici e possono essere proposte dal
Responsabile dei processi di inserimento delle persone con
disabilita', di cui al paragrafo 3 della presente direttiva, laddove
presente. A mero titolo di esempio, un elenco di dispositivi
tecnologici che devono essere messi a disposizione del lavoratore
ricomprendono quelli elencati nell'Allegato 5, in particolare alla
Classe 22 «Ausili per comunicazione e informazione», del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.
Sulla base di tale classificazione, le amministrazioni possono
procedere allo svolgimento di autonome procedure di acquisto, laddove
i prodotti assistivi non siano disponibili nell'ambito degli
strumenti messi a disposizione dalle centrali di acquisto pubbliche.
4.4 Sanzioni e tutela giurisdizionale.
Il datore di lavoro e' tenuto a presentare la richiesta di
avviamento di lavoratori disabili all'ufficio provinciale entro
sessanta giorni dal momento in cui sorge l'obbligo di assunzione
(art. 9, comma 1, legge n. 68/1999). La richiesta di avviamento al
lavoro si intende presentata anche attraverso l'invio agli uffici
competenti dei prospetti informativi di cui al successivo comma 6
dello stesso art. 9. Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di
legge, i datori di lavoro pubblici - come previsto dall'art. 7, comma
2, della legge n. 68/1999 e ribadito dall'art. 39 del decreto
legislativo n. 165/2001 - possono altresi' stipulare con i competenti
uffici provinciali «convenzioni aventi ad oggetto la determinazione
di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi
occupazionali».
Al fine di garantire l'effettivita' della copertura delle quote
d'obbligo, la legge n. 68/1999 prevede specifiche sanzioni in caso di
inadempimento del datore di lavoro privato e pubblico. In
particolare, per le imprese private e gli enti pubblici economici e'
prevista la sanzione amministrativa per il mancato invio in via
telematica agli uffici competenti del prospetto informativo di cui al
citato art. 9, comma 6 della predetta legge.
Per quanto riguarda, invece, le misure sanzionatorie delle
amministrazioni pubbliche, l'art. 15, comma 3 della legge n. 68/1999
prevede che ai responsabili del procedimento, ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 241, che compiano inadempienze, riferite non solo
alla fattispecie dell'invio del prospetto informativo, ma relative a
tutte le disposizioni della medesima legge n. 68/1999, si applichino
le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle
norme sul pubblico impiego. Emerge, quindi, che l'ambito
sanzionatorio e' di ampio spettro e puo' ricomprendere anche la
mancata verifica della presenza dell'autodichiarazione del datore di
lavoro che partecipa alle gare di appalto (art. 17 della legge).
Nella disciplina del settore pubblico non si riscontrano sanzioni
tipiche previste per le inadempienze in argomento. Il tutto, percio'
va ricondotto alla disciplina generale della responsabilita' civile,
amministrativa, penale e contabile richiamata dall'art. 55, comma 2
del decreto legislativo n. 165/2001.
Tuttavia, in base al comma 4 dell'art. 15, legge n. 68/1999 (23) ,
trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di
assumere soggetti appartenenti alle categorie protette, per ogni
giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause
imputabili al datore di lavoro, la quota dell'obbligo di cui all'art.
3, il datore di lavoro stesso e' tenuto al versamento, a titolo di
sanzione amministrativa, al Fondo regionale per l'occupazione dei
disabili dell'art. 14, di una somma pari a cinque volte la misura del
contributo esonerativo di cui all'art. 5, comma 3-bis della
richiamata legge, al giorno per ciascun lavoratore disabile che
risulta non occupato nella medesima giornata.
Si aggiunge che l'art. 9, comma 8 della legge n. 68/1999, prevede
che «qualora l'azienda rifiuti l'assunzione del lavoratore invalido
(...), la direzione provinciale del lavoro redige un verbale che
trasmette agli uffici competenti ed all'autorita' giudiziaria».
L'invio all'autorita' giudiziaria, che assume significato solo con
riferimento alle pubbliche amministrazioni, puo' costituire
presupposto, oltre che per le sanzioni amministrative, anche per la
fattispecie dell'abuso e dell'omissione di atti d'ufficio ex articoli
323 e 328 c.p., laddove ricorrano tutti gli elementi necessari
richiesti per la configurazione dei reati citati. Si ha quindi il
caso della responsabilita' penale, ove ne sussistano i presupposti.
Relativamente alla procedura, l'art. 8 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 333/2000, che dispone in materia di sistema
sanzionatorio, prevede che l'attivita' ispettiva in materia di
assunzioni obbligatorie e l'irrogazione delle sanzioni siano
esercitate dagli ispettorati territoriali del lavoro, anche su
segnalazione del servizio preposto al collocamento.
I servizi per il collocamento, ai fini dell'accertamento e
dell'eventuale irrogazione delle sanzioni, trasmettono gli atti al
servizio ispettivo della direzione provinciale territorialmente
competente, attivando la procedura prevista dalla legge 24 novembre
1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale».
Occorre poi evidenziare che ogni ufficio pubblico territoriale e'
obbligato a trasmettere il prospetto informativo di competenza
relativo alla provincia. La responsabilita' dell'adempimento dovrebbe
essere in capo al direttore del personale della sede centrale, salvo
che questi non abbia delegato i dirigenti degli uffici periferici per
i prescritti adempimenti.
Ai fini del rafforzamento del sistema di verifica degli adempimenti
sul collocamento obbligatorio, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali ed il Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri, anche in considerazione dei
dati risultanti dal prospetto informativo di cui all'art. 9, comma 6
della legge 1999, n. 68, monitorano, mediante verifiche a campione,
il rispetto degli obblighi dell'art. 3 della legge n. 68/1999 da
parte delle pubbliche amministrazioni, ferme restando le previsioni
contenute nell'art. 39-quater del decreto legislativo n. 165/2001.
Inoltre, sulla tutela e l'azionabilita' delle posizioni giuridiche
soggettive riconosciute dalla legge n. 68/1999, appare necessario
richiamare l'attenzione sull'azione a tutela giurisdizionale dei
diritti avverso gli atti ed i comportamenti di discriminazione a
causa, tra l'altro, della condizione di handicap prevista dall'art. 4
del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, di attuazione della
direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di
occupazione e di condizioni di lavoro. Il richiamato art. 4 prevede
che i giudizi civili avverso gli atti ed i comportamenti
discriminazioni a causa degli handicap sono regolati dall'art. 28 del
decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 e che in caso di
accertamento di atti o comportamenti discriminatori, come definiti
dall'art. 2 del predetto decreto, si applica, altresi', l'art. 44,
comma 11 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero), che introduce un
procedimento giudiziario celere e privo di formalismi.
4.5 Il collocamento obbligatorio dei disabili.
L'art. 7 della legge n. 68/1999 definisce le modalita' delle
assunzioni obbligatorie per i datori di lavoro pubblici e privati. I
datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni dei soggetti con
disabilita' in conformita' a quanto previsto dall'art. 35, comma 2
del decreto legislativo n. 165/2001, salva l'applicazione delle
disposizioni di cui all'art. 11 della stessa legge n. 68/1999. L'art.
16 della legge n. 68/1999 disciplina poi l'assunzione dei predetti
soggetti mediante concorso pubblico.
L'ordinamento prevede, quindi, tre diverse modalita' di assunzione
dei soggetti con disabilita':
1) la chiamata numerica (mediante avviamento) per le categorie ed
i profili per cui e' richiesto il solo requisito della scuola
dell'obbligo in base all'art. 35, comma 2 del decreto legislativo n.
165/2001;
2) il concorso (con riserva di posti) per le altre qualifiche
secondo l'art. 16 della legge n. 68/1999;
3) le convenzioni ai sensi dell'art. 11 della medesima legge n.
68/1999.
Cosi' come chiarito dalla richiamata Circolare n. 5 del 21 novembre
2013, per effetto dell'art. 7, comma 6 del decreto-legge n. 101/2013
(legge n. 125/2013) le assunzioni delle categorie protette, nel
limite della quota d'obbligo, non sono da computare nel budget
assunzionale e vanno garantite sia in presenza di posti vacanti, sia
in caso di soprannumerarieta', nel limite della quota calcolata sulla
base di computo di cui all'art. 4 della legge n. 68/1999.
I criteri di computo della quota di riserva rimangono quelli
indicati dall'art. 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68, fermo restando
che, secondo quanto disposto dal richiamato art. 7, comma 6, del
decreto-legge n. 101/2013 (legge n. 125/2013), le amministrazioni
pubbliche procedono a rideterminare il numero delle assunzioni
obbligatorie delle categorie protette sulla base delle quote e dei
criteri di computo previsti dalla normativa vigente, tenendo conto,
ove necessario, della dotazione organica come rideterminata secondo
la legislazione vigente. All'esito della rideterminazione del numero
delle assunzioni di cui sopra, ciascuna amministrazione e' obbligata
ad assumere a tempo indeterminato un numero di lavoratori pari alla
differenza fra il numero come rideterminato e' quello allo stato
esistente. La disposizione introdotta deroga ai divieti di nuove
assunzioni previsti dalla legislazione vigente, anche nel caso in cui
l'amministrazione interessata sia in situazione di
soprannumerarieta'.
I lavoratori delle categorie protette di cui all'art. 1 della
citata legge n. 68/1999, assunti a tempo determinato nel rispetto
dell'art. 7, comma 2 della medesima legge, possono essere assunti a
tempo indeterminato, con diritto di precedenza, nel rispetto della
quota d'obbligo, quando, nell'esecuzione di uno o piu' contratti a
termine presso la stessa amministrazione abbiano prestato attivita'
lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, purche' l'assunzione
a tempo indeterminato sia effettuata dalla stessa amministrazione
entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni gia'
espletate in esecuzione dei rapporti a termine. Il diritto di
precedenza puo' essere esercitato a condizione che il lavoratore
manifesti in tal senso la propria volonta' al datore di lavoro entro
sei mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue
entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Le disposizioni sulle categorie protette trovano diretta
applicazione per tutte le amministrazioni pubbliche tenuto conto
dell'art. 117, comma secondo, lettere l) ed m), della Costituzione.
In base a quanto detto, ne deriva che le amministrazioni non
possono addurre, come giustificazione alla mancata copertura della
quota d'obbligo, l'assenza di posti in pianta organica; le stesse
amministrazioni devono adottare le misure utili alla copertura della
quota d'obbligo ricorrendo in maniera complementare e fattiva alle
modalita' assunzionali sopra esplicate, mediante programmazione del
fabbisogno e tenuto conto dei vincoli temporali previsti dalla legge.
Ai fini della copertura della quota d'obbligo, le amministrazioni
sono obbligate a ricorrere anche ai concorsi con riserva,
all'utilizzo delle graduatorie di idonei, nonche' alle convenzioni
che si prestano maggiormente per realizzare il collocamento mirato di
queste categorie di beneficiari.
E' fondamentale, per un uso corretto, trasparente ed imparziale
delle forme di reclutamento prescritte, che le amministrazioni
individuino secondo il proprio fabbisogno del personale i posti da
coprire con la quota d'obbligo dettagliandoli, ove possibile, nelle
varie aree o categorie e posizioni economiche.
In base alla disciplina normativa vigente, il piano triennale dei
fabbisogni, come strumento programmatico, modulabile e flessibile,
per le esigenze di reclutamento e di gestione delle risorse umane
necessarie all'organizzazione, e' adottato annualmente. Si rinvia,
con riferimento ai riflessi della materia sul piano dei fabbisogni
delle amministrazioni, ai contenuti nel decreto ministeriale 8 maggio
2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 173 del 27 luglio 2018. Come meglio evidenziato nel paragrafo 4.4
si ricordano le sanzioni ed i profili di responsabilita' connessi con
il mancato adempimento degli obblighi previsti dalla legge n.
68/1999. Resta fermo, per le qualifiche per cui e' richiesto il
titolo di studio della scuola dell'obbligo, di reclutare tramite
avviamento e tramite convenzione, e per le altre qualifiche di
utilizzare il concorso pubblico con riserva di posti ed in via
residuale la convenzione come meglio si va a dire. Puo' accadere che
gli strumenti dell'avviamento abbiano esaurito le disponibilita' di
posti nelle qualifiche basse ed il concorso con riserva non consenta,
seppure temporaneamente, di sopperire alle necessita' di copertura di
quota.
Il datore di lavoro pubblico non puo', pero', avvalersi della
disposizione che prevede la facolta' di un esonero parziale
attraverso il versamento di un contributo esonerativo al Fondo
regionale per l'occupazione dei disabili.
Percio' si ritiene che compatibilmente con le esigenze datoriali e
quelle di una distribuzione della quota sulle aree, lo strumento a
cui ricorrere sia quello della convenzione anche per i posti per i
quali e' previsto un titolo di studio superiore a quello della scuola
dell'obbligo. In tale ultima circostanza il ricorso alla convenzione
deve essere concepito in via residuale, ovvero una volta che sia
stato accertato che non sia possibile comprimere la quota d'obbligo
ricorrendo all'utilizzo di graduatorie concorsuali, e la convenzione
deve essere strutturata secondo criteri concorsuali della piu' ampia
selettivita' in ragione delle abilita' e delle competenze, nonche'
del titolo di studio richiesto.
Si richiamano, al riguardo, alcuni principi basilari espressi nella
sentenza della cassazione civile sez. lav., 16 giugno 2016, n. 12441:
«In altri termini il legislatore, consapevole della necessita' di
conciliare la tutela della disabilita' con il principio dell'accesso
al pubblico impiego mediante concorso, ha voluto restringere al
massimo le ipotesi in cui la regola della selezione pubblica potrebbe
costituire ostacolo alla necessaria copertura delle quote ed ha,
quindi, sostanzialmente voluto affermare con l'art. 16 (della legge
n. 68/1999), nel testo applicabile alla fattispecie ratione temporis,
che queste ultime possono rimanere non attribuite solo qualora non ci
siano ne' riservisti in senso stretto, ne' altri disabili idonei ma
non vincitori.».
Nel rinviare ai paragrafi successivi per maggiori dettagli sui
concorsi e sulle convenzioni, si ribadisce che l'art. 16, comma 2
della legge n. 68/1999 prevede che i disabili che abbiano conseguito
le idoneita' nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini
dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 3 della stessa legge,
anche oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso.
In materia di quota d'obbligo, come gia' detto, la legge 25 marzo
2011, n. 25, recante «Interpretazione autentica del comma 2 dell'art.
1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di applicazione
delle disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote
di riserva in favore dei disabili», all'articolo unico, prevede che
le quote di riserva e le assunzioni obbligatorie di cui al suddetto
art. 3 della legge n. 68/1999 debbano essere destinate esclusivamente
a beneficio dei lavoratori disabili, senza possibilita' di computo
nella predetta quota di assunzioni obbligatorie riferite ad altre
categorie protette, non rientranti tra i disabili.
Rimane, altresi', confermato quanto gia' detto circa il fatto che
il regime assunzionale vincolato o il blocco delle assunzioni in via
sanzionatoria, non incide sul collocamento obbligatorio la cui
efficacia deve essere in ogni caso garantita.
Infine, si richiama l'obbligo di sottoporre il soggetto disabile
alla visita sanitaria di controllo della permanenza dello stato
invalidante preliminarmente all'assunzione cosi' come previsto
dall'art. 32, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n.
487 del 1994.
In particolare, anche dopo l'entrata in vigore del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
della salute, del 2 agosto 2007, recante «Individuazione delle
patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla
permanenza dello stato invalidante», la predetta visita dovra' essere
richiesta, prima del reclutamento, nei confronti di tutti i
lavoratori invalidi, qualunque sia il tipo e il grado di invalidita'.
L'obbligo di richiedere la predetta visita prima dell'assunzione e'
da ritenere attuale in considerazione della vigenza dell'art. 32,
comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994.
Peraltro con la stessa visita medica l'amministrazione verifica
l'effettivo possesso del requisito soggettivo dell'appartenenza alle
categorie protette di cui all'art. 1 della legge n. 68/1999 che,
unitamente allo stato di disoccupazione e all'iscrizione nelle
apposite liste di collocamento, legittima l'accesso al reclutamento
obbligatorio nella forma dell'avviamento od in quella del concorso
con riserva. Del resto, dal mancato controllo potrebbe derivare che
posti riservati agli appartenenti alle categorie protette, in
attuazione dei doveri di solidarieta' sociale dell'art. 2 della
Costituzione e del diritto degli inabili all'avviamento di cui
all'art. 38 della Costituzione, siano occupati da soggetti non piu'
in possesso del requisito soggettivo richiesto per averne diritto
(24) .
Si rinvia, inoltre, alla disciplina introdotta dal decreto del
Presidente della Repubblica 27 luglio 2011, n. 171, recante
«Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di
lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e
degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneita'
psicofisica, a norma dell'art. 55-octies del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165».
4.5.1 L'assunzione mediante avviamento, la chiamata nominativa e il
concorso con riserva.
Come detto l'assunzione mediante avviamento e' prevista per le
categorie ed i profili per cui e' richiesto il solo requisito della
scuola dell'obbligo. Avviene, in base all'art. 35, comma 2 del
decreto legislativo n. 165/2001, mediante chiamata numerica degli
iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente
normativa, previa verifica della compatibilita' della invalidita'
dell'interessato con le mansioni da svolgere e facendo salvi gli
eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalita'.
Per le assunzioni mediante avviamento si applicano le diposizioni
dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante «Norme
sull'organizzazione del mercato del lavoro».
La richiesta di avviamento deve essere effettuata entro sessanta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui insorge
l'obbligo di assunzione, previa verifica della sussistenza delle
condizioni di assunzione nel settore pubblico. Qualora il datore di
lavoro pubblico intenda adempiere agli obblighi di assunzione
mediante le convenzioni di cui all'art. 11 della legge n. 68 del
1999, il predetto termine e' riferito alla trasmissione al servizio
competente di una proposta di convenzione.
La richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata anche
attraverso l'invio agli uffici competenti del prospetto informativo
dal quale risultino tutte le informazioni utili a verificare
l'applicazione della legge n. 68/1999. L'obbligo dell'invio del
prospetto deve essere assolto entro il 31 gennaio di ogni anno.
Tuttavia se l'obbligo di ricoprire la quota d'obbligo e'
sopravveniente, la richiesta di avviamento va effettuata nei termini
sopra detti.
Le richieste di avviamento da parte delle amministrazioni devono
essere rese pubbliche mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I centri per l'impiego competenti possono determinare procedure e
modalita' di avviamento mediante chiamata con avviso pubblico e con
graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione
di lavoro; la chiamata per avviso pubblico puo' essere definita anche
per singoli ambiti territoriali e per specifici settori.
Come chiarito dall'art. 7, comma 2 della legge n. 68/1999 i
lavoratori disabili devono essere iscritti nell'elenco di cui
all'art. 8, comma 2 della stessa legge.
I centri per l'impiego, avviano i soggetti aventi titolo
all'assunzione obbligatoria alla prova tendente ad accertare
l'idoneita' a svolgere le mansioni, secondo l'ordine di graduatoria
di ciascuna categoria, in misura pari ai posti da ricoprire.
In merito alle graduatorie, si ricorda che le persone con
disabilita' richiedono l'iscrizione in relazione alle loro capacita'
lavorative. Per ogni persona l'ufficio competente redige una scheda
che descrive le capacita' lavorative, le abilita', le competenze e le
inclinazioni, nonche' la natura ed il grado della minorazione,
analizzando i possibili posti da assegnare al fine di favorire
l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro.
Le prove selettive devono essere espletate, dall'amministrazione o
ente interessati, entro quarantacinque giorni dalla data di
avviamento a selezione ed il loro esito deve essere comunicato anche
ai centri per l'impiego entro cinque giorni dalla conclusione della
prova. Il lavoratore puo' essere avviato ad altra selezione soltanto
dopo che e' trascorso il suddetto periodo di cinquanta giorni, anche
se la precedente selezione non e' stata ancora espletata.
Le prove selettive non comportano valutazione comparativa e sono
preordinate ad accertare solamente l'idoneita' a svolgere le mansioni
del profilo nel quale avviene l'assunzione.
Si applica, ove compatibile, l'art. 32 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 487/1994 sulle modalita' di assunzione.
Per le categorie ed i profili per cui e' richiesto il solo
requisito della scuola dell'obbligo e' consentita la chiamata
nominativa - tramite lo strumento delle convenzioni stipulate ex art.
11 della legge n. 68/1999 - per l'assunzione dei disabili psichici
(25) , nei termini sotto indicati. Si richiama l'attenzione
sull'importanza di favorire l'inserimento anche di questa categoria
di persone con disabilita'.
Si ricorda, altresi', che secondo l'art. 6, comma 2 dell'intesa del
16 novembre 2006, che riguarda le convenzioni con oggetto lo
svolgimento di tirocini formativi o di orientamento finalizzati
all'assunzione dei disabili, la convenzione puo' prevedere
l'inserimento con chiamata nominativa, fino ad un massimo del
quaranta per cento dei posti disponibili, quale ulteriore modalita'
di scelta, dei lavoratori disabili che presentano una riduzione della
capacita' lavorativa non inferiore al 67% o invalidita' ascritta
dalla prima alla quarta categoria del testo unico delle pensioni di
guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.
915/1978 e successive modificazioni ed integrazioni, od invalidi del
lavoro, o lavoratori disabili con handicap intellettivo psichico,
indipendentemente dalle percentuali di invalidita', da avviare al
tirocinio finalizzato all'assunzione.
In base all'art. 7, comma 2 della legge n. 68/1999, per le
assunzioni relative alle qualifiche per cui e' richiesto un titolo di
studio superiore alla scuola dell'obbligo i lavoratori disabili hanno
diritto alla riserva dei posti nei limiti della quota d'obbligo e
fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso. Resta fermo,
in caso di concorrenza di riserve destinate a tipologie di
beneficiari diverse, il limite previsto dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 487/1994, che al comma 1 dell'art. 5, in materia
di categorie riservatarie e preferenze, dispone che nei pubblici
concorsi le riserve di posti, gia' previste da leggi speciali in
favore di particolari categorie di cittadini, non possono
complessivamente superare la meta' dei posti messi a concorso.
Dunque, secondo le disposizioni dell'art. 7, comma 2 della legge n.
68/1999 e come anticipato in precedenza, nei pubblici concorsi la
riserva dei posti puo' essere prevista solo dalle pubbliche
amministrazioni che non hanno coperto la quota d'obbligo e nei limiti
di completamento della stessa, fermo restando che nella singola
procedura di reclutamento la riserva non puo' essere superiore al
cinquanta per cento dei posti messi a concorso.
Per questo, per poter configurare un vero e proprio obbligo di
assunzione della persona con disabilita' disoccupato, e' comunque
necessario che la quota di riserva non sia gia' esaurita (26) .
Altresi', come detto, ai fini del diritto alla riserva di posti e'
presupposto necessario l'iscrizione nell'elenco dei centri per
l'impiego e, pertanto, lo stato di disoccupazione (art. 7, comma 2,
legge n. 68/1999).
Non si computano nella riserva dei posti prevista nel concorso gli
appartenenti alle categorie delle persone con disabilita' vincitori
del concorso (27) .
Relativamente alla riserva si ricorda, inoltre, che la disciplina
sul collocamento dei disabili e' sempre stata interpretata dalla
giurisprudenza alla luce di due canoni fondamentali, quali
rispettivamente quello del favor disabilis, che e' diretto a tutelare
quanto piu' possibile il diritto al lavoro dei disabili, e quello del
carattere auto esecutivo della disciplina, che si applica in ogni
caso indipendentemente dalla formula contenuta nel bando di concorso
(28) . Anche in questo caso vale il limite della quota d'obbligo per
cui la riserva non prevista dal bando si applica ex lege alla
procedura concorsuale nei limiti degli adempimenti assunzionali di
cui all'art. 3 della legge n. 68/1999.
Nei concorsi pubblici ad un solo posto, ferma restando la
partecipazione aperta a tutti, il posto unico bandito rimane
riservato al disabile (29) che risulti idoneo, atteso l'obbligo di
copertura della quota.
Si rinvia all'art. 5, in materia di «Categorie riservatarie e
preferenze», del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994
e al paragrafo 6.3 dove si chiariscono le modalita' delle assunzioni
obbligatorie con riferimento alle persone appartenenti a diverse
categorie protette.
Cio' detto, secondo le previsioni dell'art. 16 della stessa legge
n. 68/1999, i disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il
pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano
banditi, con la sola eccezione di quei profili professionali, da
individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
(non ancora emanato), che non ne permettono l'utilizzazione e dei
servizi di polizia e della protezione civile, nell'ambito dei quali
il collocamento dei disabili e' previsto nei soli servizi
amministrativi (art. 3, comma 4 della legge n. 68/1999).
A tutela dei disabili i bandi di concorso devono prevedere speciali
modalita' di svolgimento delle prove di esame per consentire ai
soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parita'
con gli altri.
Come piu' volte detto, la norma dispone, altresi', che i disabili
che abbiano conseguito le idoneita' nei concorsi pubblici possono
essere assunti, ai fini dell'adempimento della quota d'obbligo, oltre
il limite dei posti ad essi riservati nel concorso.
Pertanto, le amministrazioni che non abbiano coperto la quota
d'obbligo, nei limiti necessari a garantirne il completamento,
possono assumere le persone con disabilita' idonee nella graduatoria
di merito, secondo quanto gia' precedentemente specificato (30) .
In termini generali, secondo l'art. 1, comma 361 della legge 30
dicembre 2018, n. 145 (31) , cosi' come modificato dall'art. 14-ter,
comma 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le graduatorie
possono essere utilizzate anche per effettuare - entro i limiti
percentuali previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero a copertura
della quota d'obbligo, e, comunque, in via prioritaria rispetto alle
convenzioni di cui all'art. 11 della legge n. 68/1999 - le assunzioni
obbligatorie di cui agli articoli 3 e 18 della legge n. 68/1999,
nonche' quelle dei soggetti titolari del diritto al collocamento
obbligatorio di cui all'art. 1, comma 2 della legge n. 407/1998,
sebbene collocati oltre il limite dei posti ad essi riservati nel
concorso.
4.5.2 Convenzioni ai sensi dell'art. 11 della legge n. 68/1999 -
Intesa C.U. del 16 novembre 2006. Svolgimento di tirocini formativi
o di orientamento.
In base a quanto previsto dall'art. 7 della legge n. 68/1999, una
terza modalita' di assunzione volta a realizzare l'obiettivo del
collocamento obbligatorio e' quella dell'art. 11 in materia di
convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa.
Per superare le problematiche legate al vecchio sistema di
avviamento al lavoro delle persone con disabilita', con la legge n.
68/1999, il legislatore ha introdotto il principio del collocamento
mirato, passando da una teoria impositiva ad una concezione
consensuale e flessibile.
Come detto in premessa, infatti, gia' nell'art. 1 si legge che
finalita' della normativa e' la promozione dell'inserimento e della
integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro
attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato, inteso
«quale serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di
valutare adeguatamente le persone con disabilita' nelle loro
capacita' lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso
analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e
soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le
relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di
relazione» (art. 2, legge n. 68/1999).
In relazione a cio' il legislatore, oltre alle modalita' di
reclutamento mediante avviamento e con concorso pubblico, ha previsto
un ulteriore canale assunzionale che, rappresenta una delle misure
che piu' rispondono alla finalita' di collocamento mirato della legge
n. 68/1999, consentendo il superamento dei limiti oggettivi che
l'amministrazione potrebbe riscontrare con il ricorso alle altre
modalita' assunzionali.
La convenzione puo' essere utilizzata come doppio canale per:
sostituire il reclutamento mediante avviamento per le qualifiche
piu' basse, in un'ottica di adempimento programmato della copertura
della quota cadenzato a seconda degli obblighi occupazionali, oppure
in ragione delle qualifiche diversificate da assumere in funzione del
fabbisogno;
effettuare un reclutamento mirato, con modalita' selettive,
riconducibili al concorso, per le qualifiche per le quali e'
richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo. In
tal senso interviene l'art. 3, comma 9, lettera c) della legge 19
giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle
azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell'assenteismo», che, nel modificare l'art. 39, comma 1 del decreto
legislativo n. 165/2001, prevede che «Le amministrazioni pubbliche
promuovono o propongono, anche per profili professionali delle aree o
categorie previste dai contratti collettivi di comparto per i quali
non e' previsto il solo requisito della scuola dell'obbligo e nel
rispetto dei principi di cui all'art. 35, comma 3 del presente
decreto, programmi di assunzioni ai sensi dell'art. 11 della legge 12
marzo 1999, n. 68, destinati ai soggetti titolari del diritto al
collocamento obbligatorio previsto dagli articoli 3 e 18 della
medesima legge n. 68 del 1999 e dall'art. 1, comma 2 della legge 23
novembre 1998, n. 407». In questa circostanza si richiama
l'attenzione dell'amministrazione a ricorrere a questo strumento come
soluzione ultima e dunque residuale, attesa la sua straordinarieta' e
l'esigenza di salvaguardare l'interesse dell'amministrazione al buon
andamento ed all'imparzialita', a valle quindi della verifica della
possibilita' di coprire la quota d'obbligo mediante utilizzo delle
graduatorie relative a concorsi pubblici.
Infatti, come gia' detto, l'amministrazione chiamata ad assolvere
agli obblighi assunzionali potrebbe non disporre in dotazione
organica di posti vacanti per la cui copertura e' sufficiente il
requisito della scuola dell'obbligo e, pertanto, la stessa non
trovarsi nella possibilita' di avviare richieste di collocamento al
centro per l'impiego. Per la copertura dei posti vacanti per cui e'
richiesto un titolo di studio superiore a quello della scuola
dell'obbligo l'amministrazione potrebbe procedere allo strumento del
concorso con riserva ma, anche in tal caso, potrebbe rilevare
l'assenza di partecipazione alla procedura o di superamento del
concorso da parte di soggetti con disabilita'.
La modalita' dell'art. 11 della legge n. 68/1999, contemplata, come
detto, anche dall'art. 39 del decreto legislativo n. 165/2001,
consente di superare i limiti oggettivi riscontrabili con gli altri
canali assunzionali, una volta che questi siano stati tutti esperiti
senza successo, atteso il meccanismo di avviamento mediante
convenzione che potra' essere utilizzato per la copertura di posti
anche con titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo, nei
limiti dei posti che possono essere destinati allo strumento della
convenzione, e ferma restando la necessita' di un'accurata selezione
in ragione delle professionalita' da acquisire. Non si manca di
sottolineare che le amministrazioni dovranno valutare le
professionalita' da rendere disponibili per la copertura mediante lo
strumento della convenzione. Si tratta, in sostanza, di una forma di
reclutamento assimilabile al concorso riservato (nella fattispecie
alle persone con disabilita'), fermi restando i requisiti di accesso,
che deve passare, per ragioni di trasparenza ed imparzialita',
attraverso lo strumento delle convenzioni e, pertanto, in ragione dei
criteri oggettivi individuati d'intesa con i centri per l'impiego.
In tale circostanza e' sottintesa la necessita' di una procedura
comparativa il piu' possibile aperta e quindi con un numero di
candidati senz'altro superiore - almeno il doppio ove possibile - a
quello dei posti da coprire.
Fermo restando quanto detto, in considerazione del percorso e delle
soluzioni prospettate dal legislatore occorre considerare l'esigenza
di contemperare la necessita' di garantire il particolare favor
riconosciuto alle categorie protette con quella di funzionalita'
dell'organizzazione amministrativa e dei fabbisogni professionali dei
datori di lavoro obbligati all'assunzione. In un'ottica di buona
amministrazione, infatti, le esigenze andranno contemperate
nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno che dovra'
contenere l'indicazione dei posti da destinare alle categorie
protette ai fini della copertura della quota d'obbligo e le modalita'
di copertura degli stessi.
Le convenzioni di cui all'art. 11 della legge n. 68/1999 hanno ad
oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento
degli obiettivi occupazionali previsti dalla legge. Il comma 2 del
predetto articolo prevede che nella convenzione siano stabiliti i
tempi e le modalita' delle assunzioni che il datore di lavoro si
impegna ad effettuare, tenendo conto del fabbisogno, della
programmazione di altri percorsi assunzionali, della quota d'obbligo.
Essa, in un contesto di collocamento mirato, puo' prevedere:
la facolta' di scelta nominativa;
lo svolgimento di tirocini con finalita' formative o di
orientamento;
l'assunzione con contratto di lavoro a termine;
lo svolgimento di periodi di prova piu' ampi di quelli previsti
dal contratto collettivo.
Accanto alle predette convenzioni, possono altresi' essere
stipulate dagli uffici competenti con i datori di lavoro convenzioni
di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che
presentino particolari caratteristiche e difficolta' di inserimento
nel ciclo lavorativo ordinario.
L'art. 39 del decreto legislativo n. 165/2001 dispone che le
amministrazioni pubbliche promuovano programmi di assunzione per
portatori di handicap ai sensi dell'art. 11 della legge n. 68/1999,
sulla base delle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio
dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza
del Consiglio dei ministri e dal Ministero del lavoro della salute e
delle politiche sociali. In attuazione di detta norma, la Presidenza
del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, con
nota n. 7206/U/GAB del 21 marzo 2006, ha trasmesso alla Conferenza
unificata uno schema di direttiva del Presidente del Consiglio dei
ministri concernente il diritto al lavoro dei disabili. Rispetto al
predetto schema le regioni e gli enti locali, nel condividere la
necessita' di dare corso alle procedure che diano attuazione al
diritto al lavoro dei disabili, hanno chiesto che, in luogo della
direttiva in argomento, si facesse ricorso allo strumento dell'intesa
prevista dall'art. 8, comma 6 della legge n. 131/2003.
Nelle more dell'adozione di ulteriori linee guida da emanarsi con
riferimento alle convenzioni di cui all'art. 11 della legge n.
68/1999, in sede di Conferenza unificata, il 16 novembre 2006 e'
stata adottata l'intesa in materia di diritto al lavoro dei disabili
in attuazione dell'art. 11 della legge n. 68/1999 e dell'art. 39 del
decreto legislativo n. 165/2001 con oggetto lo svolgimento di
tirocini formativi o di orientamento finalizzati all'assunzione dei
disabili.
Il percorso per la definizione dei contenuti di tale tipologia di
convenzione e' definito dalla predetta intesa che secondo l'art. 1 si
applica, in coerenza con la normativa regionale in materia, per
favorire l'inserimento dei lavoratori disabili nelle amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n.
165/2001.
Dalla formulazione della legge e dell'intesa emerge chiaramente che
la convenzione non puo' essere utilizzata per finalita' dilatorie,
avendo quale scopo puntuale quello dell'inserimento nel mondo del
lavoro. Al termine del periodo di tirocinio, infatti, compiute le
verifiche previste, occorre disporre l'immissione in ruolo dei
soggetti che hanno terminato positivamente il periodo di tirocinio.
Le persone con disabilita', dichiarate idonee allo svolgimento
delle mansioni relative, sono inquadrati, previa sottoscrizione del
contratto individuale di lavoro, nei ruoli dell'amministrazione,
nella area e profilo professionale per il quale si e' svolto il
tirocinio.
Si rinvia al contenuto della predetta intesa per quanto concerne la
disciplina di dettaglio.
Si afferma l'importanza delle convenzioni quali strumento di
politica attiva che consente il collocamento mirato dei soggetti con
disabilita' e che, secondo quanto disposto dall'art. 39 del decreto
legislativo n. 165/2001, i datori di lavoro pubblici hanno l'obbligo
di applicare. Si ricorda, infatti, che in base al sopra richiamato
articolo le amministrazioni pubbliche «promuovono o propongono»
programmi di assunzione per portatori di handicap ai sensi dell'art.
11 della legge n. 68/1999.
A proposito dell'individuazione del numero dei posti da destinare a
detta modalita' assunzionale, l'art. 2 dell'intesa dispone che, ferme
restando le quote di riserva di cui all'art. 3 della legge n.
68/1999, le amministrazioni pubbliche individuano, entro il mese di
febbraio di ciascun anno, una percentuale di posti, comunque non
inferiore al trenta per cento e non superiore all'ottanta per cento
di quelli non coperti e da coprire con i lavoratori disabili,
attraverso l'attivazione dei percorsi di tirocinio.
Il quaranta per cento delle percentuali di cui sopra puo' essere
destinato all'inserimento con chiamata nominativa, dei lavoratori
disabili di cui all'art. 6, comma 2 dell'intesa che sono:
i lavoratori disabili che presentano una riduzione della
capacita' lavorativa non inferiore al 67% od invalidita' ascritta
dalla prima alla quarta categoria del testo unico delle pensioni di
guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.
915/1978 e successive modificazioni ed integrazioni;
gli invalidi del lavoro;
i lavoratori disabili con handicap intellettivo psichico,
indipendentemente dalle percentuali di invalidita'.
Da un'interpretazione sistematica si evince che la chiamata
nominativa e' complementare a quella numerica per avviamento e puo'
interessare solo qualifiche per le quali e' richiesta la scuola
dell'obbligo come titolo di studio. Inoltre deve essere effettuata
nel pieno rispetto di principi di trasparenza, in particolare dando
pubblicita' sul sito istituzionale ai criteri specifici seguiti per
l'individuazione dei beneficiari e dell'esito della procedura.
Per la copertura della quota restante di posti riservati ai
lavoratori disabili, l'amministrazione utilizza, ai fini del totale
adempimento degli obblighi di assunzione, gli ordinari istituti
previsti dalla legge n. 68/1999 ovvero attiva procedure concorsuali
con riserva di posti per le qualifiche alte o procede a richieste
numeriche da effettuare presso gli uffici competenti per le
qualifiche basse. Si evidenzia che, definire ordinari gli altri
istituti, attribuisce alle convenzioni una valenza di strumento
straordinario per favorire forme di collocamento mirato e soluzioni
atte a rendere effettiva la copertura della quota d'obbligo.
Un'attenzione particolare va rivolta alle categorie di disabili per
le quali l'intesa destina il quaranta per cento dei posti oggetto
della convenzione, invitando le parti che devono sottoscrivere
l'accordo a tenere in considerazione l'apposita tutela concessa
nell'intesa per i predetti soggetti, al fine di favorire
l'inserimento mirato anche degli stessi.
Rimane fermo ogni altro intervento regionale sulla materia volto a
favorire l'integrazione dei disabili, anche per quanto concerne
quelli psichici il cui percorso di inserimento richiede un
accompagnamento particolare.
Si ricorda che l'art. 22, comma 5, lettera c) della gia' richiamata
legge n. 183/2011 prevede che, fra le modalita' di assunzioni che
possono costituire oggetto delle convenzioni e delle convenzioni di
integrazione lavorativa di cui all'art. 11 della legge n. 68/1999
sono incluse le assunzioni con contratto di telelavoro.
4.6 Assunzioni obbligatorie e servizi di polizia e della protezione
civile.
Come gia' detto, il comma 4 dell'art. 3 della legge n. 68/1999
dispone che per i servizi di polizia e della protezione civile il
collocamento dei disabili e' previsto nei soli servizi
amministrativi. Cio', evidentemente, in considerazione della
specialita' delle attivita' che esulano da quelle di tipo
esclusivamente amministrativo.
Si evidenzia che, in base ad una lettura coerente e ragionevole
delle disposizioni contenute negli articoli 3 e 4 della legge n.
68/1999 che tenga conto dell'esigenza di garantire la corrispondenza
tra la base di calcolo e la quota d'obbligo, le amministrazioni
interessate dovranno computare il numero delle assunzioni da
effettuare in riferimento al solo personale occupato in attivita'
amministrative, cosi' come individuato nell'ambito della propria
dotazione organica. Sul punto, si rimanda alle indicazioni formulate
nel punto 4.2 della presente direttiva. Si ritiene che la limitazione
prevista dalla norma sia da riferire anche ai servizi di polizia
locale, fermo restando l'obbligo delle amministrazioni interessate di
computare il numero delle assunzioni da effettuare in riferimento
agli operatori del servizio di polizia locale adibiti allo
svolgimento di attivita' amministrative e la possibilita' di accesso
del personale disabile in tali posizioni professionali.
Si precisa inoltre che, in base al disposto del comma 4 dell'art. 3
della legge n. 68/1999, la limitazione ai soli servizi amministrativi
previsti dal predetto articolo riguarda il collocamento dei disabili
e non anche quello dei soggetti appartenenti alla categoria dell'art.
18, comma 2 della stessa legge n. 68/1999.
5. Le categorie protette dell'art. 18, comma 2 della legge 12 marzo
1999, n. 68.
5.1 Soggetti beneficiari.
L'art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999 individua un'ulteriore
categoria di riservatari che, a differenza di quelli di cui all'art.
1 della stessa legge, non sono in condizioni di disabilita' ma che,
in quanto congiunti di soggetti deceduti per causa di invalidita'
ovvero congiunti di grandi invalidi e di profughi italiani
rimpatriati, sono considerati dal legislatore meritevoli di tutela
sotto il profilo del collocamento al lavoro.
Nell'ambito del predetto comma 2 distinguiamo i seguenti gruppi di
riservatari:
a) orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per
causa di lavoro diretta ovvero in conseguenza dell'aggravarsi
dell'invalidita' riportata per la medesima causa;
b) orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per
causa di guerra e di servizio (32) , diretta ovvero in conseguenza
dell'aggravarsi dell'invalidita' riportata per la medesima causa;
c) coniugi e figli di soggetti che sono riconosciuti grandi
invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro;
d) profughi italiani rimpatriati, il cui status e' riconosciuto
ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, recante «Normativa
organica per i profughi».
Gli orfani e i coniugi superstiti di coloro che siano morti per
causa (alias fatto) di lavoro - punto a), rientrano tra i riservatari
dell'art. 18, comma 2 della legge n. 68/1999 ma anche tra le
categorie equiparate alle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata ai sensi dell'art. 3, comma 123 della legge n. 244/2007.
Per i coniugi e i figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi
per causa di servizio, di guerra o di lavoro - punto c), l'iscrizione
negli elenchi del collocamento obbligatorio e' consentita
esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo
principale. Tuttavia, il diritto all'iscrizione negli elenchi per le
predette categorie sussiste qualora il dante causa sia stato
cancellato dagli elenchi del collocamento obbligatorio senza essere
mai stato avviato ad attivita' lavorativa, per causa al medesimo non
imputabile.
Tra i soggetti beneficiari delle assunzioni obbligatorie gravanti
sulla quota dell'art. 18, comma 2 della legge n. 68/1999 rientrano i
testimoni di giustizia, come evidenziato nel paragrafo 9.
Ai beneficiari sopra descritti, si aggiungono gli orfani per
crimini domestici, secondo quanto previsto dall'art. 6 della legge 11
gennaio 2018, n. 4, recante «Modifiche al codice civile, al codice
penale, al codice di procedura penale ed altre disposizioni in favore
degli orfani per crimini domestici»: la disposizione, in particolare,
prevede che la quota di riserva di cui all'art. 18, comma 2 della
legge n. 68/1999 e' attribuita anche ai figli orfani di un genitore a
seguito di omicidio commesso in danno del genitore medesimo dal
coniuge, anche se legalmente separato o divorziato, dall'altra parte
dell'unione civile, anche se l'unione civile e' cessata, o dalla
persona legata da relazione affettiva e stabile convivenza,
condannati ai sensi dell'art. 577, primo comma, numero 1), ovvero
secondo comma del codice penale.
Pertanto, gli orfani per crimini domestici rientrano tra i
riservatari dell'art. 18, comma 2 della legge n. 68/1999, ma non
anche tra le categorie equiparate alle vittime del terrorismo e della
criminalita' organizzata ai sensi dell'art. 3, comma 123 della legge
n. 244/2007.
Si aggiungono altresi' gli Orfani di Rigopiano in base a quanto
previsto dall'art. 11-septies, comma 2 del decreto-legge 14 dicembre
2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio
2019, n. 12, secondo cui, con riferimento al Disastro di Rigopiano
del 18 gennaio 2017, sono considerati orfani tutti coloro i cui
genitori, o anche un solo genitore, ovvero la persona che li aveva a
proprio totale o principale carico, siano deceduti, dispersi o
divenuti permanentemente inabili a qualsiasi proficuo lavoro a causa
del predetto evento. In base alla disposizione, ai predetti orfani
sono riconosciute le seguenti forme di protezione, assistenza e
agevolazione:
a) attribuzione agli orfani di un genitore o di entrambi della
quota di riserva di cui all'art. 7, comma 2 della legge n. 68/1999.
Per effetto dell'art. 7, comma 2 della legge n. 68/1999, per le
assunzioni relative alle qualifiche per cui e' richiesto un titolo di
studio superiore alla scuola dell'obbligo i lavoratori appartenenti
alle categorie protette hanno diritto alla riserva dei posti nei
limiti della quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti
messi a concorso. Si rinvia al paragrafo 4.4.1;
b) riconoscimento della condizione di orfano, ai sensi della
medesima disposizione, quale titolo di preferenza nella valutazione
dei requisiti prescritti per le assunzioni nelle Amministrazioni
dello Stato e negli enti pubblici non attuate tramite concorso. Ai
medesimi orfani si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma
2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, relativamente all'iscrizione
negli elenchi al collocamento obbligatorio. Sotto tale ultimo aspetto
si ricorda che, in base all'art. 1, comma 2 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 333/2000 i soggetti di cui alla legge
n. 407/1998 possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del
collocamento obbligatorio anche se non in possesso dello stato di
disoccupazione.
Le persone beneficiarie rientranti nella quota di riserva di cui
all'art. 18, comma 2 della legge n. 68/1999, come sopra individuate,
che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle
proprie capacita' lavorative, si iscrivono nell'apposito elenco
tenuto dai servizi per il collocamento mirato nel cui ambito
territoriale si trova la residenza dell'interessato, il quale puo',
comunque, iscriversi nell'elenco di altro servizio nel territorio
dello Stato, previa cancellazione dall'elenco in cui era
precedentemente iscritto.
Il requisito dell'iscrizione nel predetto elenco, che richiede il
possesso dello stato di disoccupazione - e quindi aver rilasciato la
dichiarazione di disponibilita' al lavoro (DID) -, e' presupposto
necessario ai fini del diritto al collocamento obbligatorio.
Resta fermo che i soggetti appartenenti alla categoria delle
vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata (33) , alle
categorie a queste equiparate ed alla categoria degli Orfani di
Rigopiano possono essere iscritti al predetto elenco anche se non in
possesso dello stato di disoccupazione.
Sul punto si rinvia alle previsioni del citato art. 1 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 333/2000 nonche' a quanto gia'
detto nel paragrafo 4.1.
5.2 Quota d'obbligo.
L'art. 18, comma 2 della legge n. 68/1999 prevede che, in attesa di
una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei
coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro,
di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi
dell'invalidita' riportata per tali cause, nonche' dei coniugi e dei
figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra,
di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui
status e' riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763,
e' attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul
numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che
occupano piu' di cinquanta dipendenti, pari ad un punto percentuale e
determinata secondo la disciplina di cui all'art. 3, commi 3, 4 e 6,
e all'art. 4, commi 1, 2 e 3 della presente legge. La predetta quota
e', dunque, pari ad un'unita' per i datori di lavoro, pubblici e
privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti.
Come meglio spiegato in seguito, resta fermo che, anche rispetto
alla quota di riserva dell'art. 18, comma 2 della legge n. 68/1998,
le vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche'
le categorie equiparate, godono del diritto al collocamento
obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con
preferenza a parita' di titoli.
Sul punto, come gia' detto, le vittime del dovere, gli orfani e i
coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro,
cosi' come i testimoni di giustizia, rientrano tra i riservatari
dell'art. 18, comma 2 della legge n. 68/1999, ma anche tra le
categorie equiparate alle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata ai sensi dell'art. 3, comma 123 della legge n. 244/2007
e, pertanto, al pari di queste coprono la quota di riserva con
precedenza rispetto ad ogni altra categoria dell'art. 18, comma 2, e
con preferenza a parita' di titoli.
Da quanto detto deriva che, nel considerare i soggetti dell'art.
18, comma 2 della legge n. 68/1998, ai fini della copertura della
quota d'obbligo si procede prioritariamente con l'assunzione delle
vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata e dei
soggetti a queste equiparate. Poiche' non sussiste un criterio di
priorita' tra le suddette categorie, occorre che le amministrazioni
lo prevedano in maniera oggettiva ed imparziale, adottando a tal fine
appositi bandi per la copertura dei posti disponibili.
Inoltre, sulla quota d'obbligo dell'art. 18, comma 2 della legge n.
68/1999 sono importanti le indicazioni della legge n. 25/2011 che,
interpretando l'art. 1, comma 2 della legge n. 407/1998, chiarisce
che il superamento della quota deve in ogni caso avvenire nel
rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa
vigente per l'anno di riferimento, ferma restando l'applicazione
delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 68/1999, in
quanto ad esclusivo beneficio dei lavoratori disabili.
Dunque, in base all'equiparazione, gli orfani di caduti sul lavoro,
cosi' come le vittime del dovere ed i testimoni di giustizia, possono
essere assunti anche superando la quota dell'1%, fermo restando che,
oltre le prescritte percentuali di riserva, l'assunzione e'
sottoposta al regime assunzionale di riferimento.
Per gli orfani e i coniugi superstiti di caduti per servizio
nonche' per gli orfani per crimini domestici, che come rilevato non
rientrano nelle categorie equiparate alle vittime del terrorismo e
della criminalita' organizzata, non e' invece consentito il
superamento della quota dell'art. 18, comma 2 della legge n. 68/1999
se non nella forma del reclutamento ordinario.
Cio' detto, relativamente alle modalita' di computo della quota di
riserva ed ai criteri di calcolo della stessa in caso di comando o
mobilita' del personale di cui all'art. 18, comma 2 della legge n.
68/1999 si rinvia alle precisazioni formulate in materia di disabili
nel paragrafo 4.2 della Sezione prima della presente direttiva.
Ugualmente, sotto il profilo della trasparenza, si rimanda alle
indicazioni fornite per i disabili nel paragrafo 4.2 della presente
direttiva, cosicche', nei termini sopra precisati, anche rispetto a
tale categoria di riservatari le amministrazioni dovranno pubblicare
sul proprio sito istituzionale i dati relativi alla quota d'obbligo e
alle procedure attivate per la copertura della stessa.
5.3 Sanzioni.
Il decreto del Presidente della Repubblica n. 333/2000, all'art. 8,
comma 4, prevede che la sanzione di cui all'art. 15, comma 4 della
legge n. 68/1999, deve intendersi applicabile, in via transitoria,
anche in caso di inadempienza rispetto agli obblighi di assunzione di
cui all'art. 18, comma 2 della citata legge.
5.4 Modalita' delle assunzioni obbligatorie.
In base al richiamato art. 18, comma 2 della legge n. 68/1999, le
assunzioni dei predetti soggetti sono effettuate con le modalita' di
cui all'art. 7, comma 1 della stessa legge e, dunque, mediante
richiesta di avviamento ai centri per l'impiego, per le qualifiche ed
i profili per i quali e' richiesto il solo requisito della scuola
dell'obbligo, ovvero attraverso la stipula di convenzioni ai sensi
dell'art. 11, anche per le qualifiche ed i profili per i quali e'
richiesto un requisito superiore alla scuola dell'obbligo. In tal
senso interviene l'art. 3, comma 9, lettera c) della legge 19 giugno
2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni
delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo».
Per il dettaglio si rimanda alle precisazioni dei paragrafi
precedenti, relative alle modalita' di reclutamento delle categorie
protette di cui all'art. 1 della medesima legge n. 68/1999.
E' altresi' possibile il reclutamento mediante riserva nei concorsi
pubblici. Difatti, relativamente alle modalita' di collocamento
obbligatorio dei soggetti appartenenti alla categoria dell'art. 18,
comma 2 della legge n. 68/1999, l'art. 5, comma 3 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 487/1994, nel fissare l'ordine di
preferenza dei riservatari nei concorsi, richiama al punto 1) la
«riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie
di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni
ed integrazioni». Il riferimento alle categorie riservatarie
disciplinate dalla legge sul collocamento obbligatorio consente di
ritenere che anche i soggetti dell'art. 18, comma 2 della legge n.
68/1999 possano essere reclutati mediante lo strumento della riserva
di posti nei concorsi pubblici banditi per la copertura delle
qualifiche per le quali e' richiesto un titolo di studio superiore
alla scuola dell'obbligo. Il meccanismo di reclutamento mediante
riserva e' quello descritto per i soggetti con disabilita', anche in
riferimento alle previsioni dell'art. 16 della legge n. 68/1999 sulla
possibilita' per le amministrazioni di assumere soggetti appartenenti
alla categoria riservataria che risultino idonei nella procedura
concorsuale, alle condizioni e con i limiti indicati dalla
disposizione.
Dalla lettura sistematica delle disposizioni in materia di
collocamento obbligatorio, come gia' detto, si evince che gli orfani
ed i coniugi superstiti di coloro che siano morti per fatto di lavoro
rientrano tra i riservatari dell'art. 18, comma 2 della legge n.
68/1999, ma anche tra le categorie equiparate alle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata ai sensi dell'art. 3,
comma 123 della legge n. 244/2007. Cio' comporta che i predetti
soggetti possono essere assunti mediante chiamata nominativa secondo
le previsioni dell'art. 1, comma 2 della legge n. 407/1998, come
illustrate nella sezione seconda della presente direttiva, con la
precisazione, formulata dal comma 123 dell'art. 3 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, che il reclutamento degli orfani e del coniuge
superstite e' alternativa. Quanto detto e' da riferire anche alla
categoria dei testimoni di giustizia, ferme restando le specifiche
modalita' di assunzione.
Non si tralascia di evidenziare che in base alle considerazioni
precedentemente svolte relativamente ai disabili, cui si rimanda,
anche il collocamento obbligatorio dei soggetti di cui all'art. 18,
comma 2 della legge n. 68/1999 riguarda esclusivamente le qualifiche
non dirigenziali (34) .
Sezione seconda: legge 23 novembre 1998, n. 407. Nuove norme in
favore delle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata.
6. Le categorie protette dell'art. 1, comma 2, della legge 23
novembre 1998, n. 407.
6.1 Soggetti beneficiari.
Si tratta delle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata ed, in particolare dei soggetti di cui all'art. 1 della
legge 20 ottobre 1990, n. 302 (35) , cui fa rinvio l'art. 1, comma 2
della suddetta legge n. 407/1998, nonche' il coniuge ed i figli
superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli
unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente
invalidi per il verificarsi delle fattispecie di cui al primo
articolo (36) .
Si ricorda che, in base all'art. 1, comma 2 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 333/2000 possono essere iscritti negli
elenchi del collocamento obbligatorio i soggetti di cui alla legge n.
407/1998 anche se non in possesso dello stato di disoccupazione. Per
i coniugi e i figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per
causa di servizio, di guerra o di lavoro, nonche' per i soggetti di
cui alla citata legge n. 407 del 1998 e successive modificazioni ed
integrazioni, l'iscrizione nei predetti elenchi e' consentita
esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo
principale. Tuttavia, il diritto all'iscrizione negli elenchi per le
predette categorie sussiste qualora il dante causa sia stato
cancellato dagli elenchi del collocamento obbligatorio senza essere
mai stato avviato ad attivita' lavorativa, per causa al medesimo non
imputabile.
6.2 Quota d'obbligo.
In base all'ultimo periodo dell'art. l, comma 2 della legge n.
407/1998, aggiunto dall'art. 5, comma 7 del decreto-legge 6 luglio
2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2010, n. 126, alle assunzioni delle vittime del terrorismo e della
criminalita' organizzata non si applica la quota di riserva di cui
all'art. 18, comma 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68 nei termini
illustrati di seguito che chiariscono che non e' vincolante il limite
della predetta quota.
Prima che intervenisse il decreto-legge n. 102/2010, secondo quanto
precisato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 333/2000 e
dalla circolare del Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri n. 2/2003, nella quota di
riserva dell'un per cento dell'art. 18, comma 2 della legge n.
68/1999, rientravano anche le vittime del terrorismo e della
criminalita' organizzata.
Con l'esclusione dei predetti soggetti dalla quota di riserva
dell'un per cento della legge n. 68/1999, per le assunzioni delle
vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata veniva a
mancare una quota di riserva. Ne' questa poteva essere quella
dell'art. 3 della legge n. 68/1999 dedicata ai soli soggetti
disabili. Infatti, la legge 11 marzo 2011, n. 25, di «Interpretazione
autentica del comma 2 dell'art. 1 della legge 23 novembre 1998, n.
407, in materia di applicazione delle disposizioni concernenti le
assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei
disabili», nell'unico articolo, prevede che «Il quarto periodo del
comma 2 dell'art. 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, introdotto
dall'art. 5, comma 7 del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, si
interpreta nel senso che il superamento della quota di riserva di cui
all'art. 18, comma 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ivi
richiamata, deve in ogni caso avvenire, per le amministrazioni
pubbliche, nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla
normativa vigente per l'anno di riferimento e che resta comunque
ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge
12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni ed integrazioni, in
materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva in quanto ad
esclusivo beneficio dei lavoratori disabili.». Come meglio precisato
in seguito, quanto previsto non esclude che, in ogni caso, i soggetti
appartenenti alla categoria delle vittime del terrorismo e della
criminalita' organizzata od equiparati, in possesso dei requisiti di
invalidita' dell'art. 1 della legge n. 68/1999, rientrino tra i
destinatari delle quote di collocamento obbligatorio dell'art. 3
della stessa legge.
Cio' precisato, l'articolato della richiamata n. legge 25/2011,
relativamente alle assunzioni delle vittime del terrorismo e della
criminalita' organizzata, prevede la possibilita' di superare la
quota di riserva dell'art. 18, comma 2 della legge n. 68/1999 nel
rispetto, per le pubbliche amministrazioni, dei limiti delle
assunzioni consentite dalla normativa vigente per l'anno di
riferimento. Il superamento della quota, previsto dalla disposizione,
presuppone che le assunzioni delle vittime del terrorismo e della
criminalita' organizzata possano rientrare nella medesima riserva,
salvo la possibilita' di superarla. Come meglio evidenziato in
seguito, nell'ambito della riserva i predetti soggetti hanno diritto
di precedenza rispetto ad ogni altra categoria e di preferenza a
parita' di titoli.
Cio' detto, in base alla normativa vigente le assunzioni delle
vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata possono
avvenire, nell'ambito della quota dell'un per cento dell'art. 18,
comma 2 della legge n. 68/1999 ed anche con il superamento della
stessa, nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla
normativa vigente per l'anno di riferimento e di quelli relativi alla
dotazione organica dell'art. 1, comma 2 della legge n. 407/1998 come
di seguito indicati. Non sarebbe possibile un'interpretazione diversa
atteso che l'art. 1, comma 2 della legge n. 407/1998 stabilisce, per
dette categorie, la precedenza rispetto ad ogni altra categoria e la
preferenza a parita' di titoli.
6.3 Modalita' delle assunzioni obbligatorie.
Le modalita' assunzionali dei soggetti interessati sono determinate
dall'art. 35, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 e dall'art.
1, comma 2 della legge n. 407/1998.
Come gia' detto, l'art. 35, comma 2 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nel prevedere che le assunzioni obbligatorie da
parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei
soggetti di cui alla legge n. 68/1999 avvengono per chiamata numerica
degli iscritti nelle liste di collocamento, consente che per le
assunzioni di una serie di soggetti, tra cui le vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata, si proceda per chiamata
diretta nominativa.
Altresi', l'art. 1, comma 2, della predetta legge n. 407/1998,
dispone che i soggetti di cui all'art. 1 della legge 20 ottobre 1990,
n. 302, recante norme in materia di vittime del terrorismo e della
criminalita' organizzata, nonche' il coniuge e i figli superstiti,
ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici
superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi
godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti
disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra
categoria e con preferenza a parita' di titoli. La disposizione
prevede inoltre che per i suddetti soggetti, compresi coloro che
svolgono gia' un'attivita' lavorativa, le assunzioni per chiamata
diretta sono previste per i profili professionali del personale
contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello
retributivo. Ferme restando le percentuali di assunzioni previste
dalle vigenti disposizioni, per i livelli retributivi dal sesto
all'ottavo le assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della
prova di idoneita' di cui all'art. 32 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'art. 4
del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246,
non possono superare l'aliquota del dieci per cento del numero di
vacanze nell'organico. Come detto, alle assunzioni di cui al presente
comma non si applica la quota di riserva di cui all'art. 18, comma 2
della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Nel principio l'art. 1, comma 2 della suddetta legge n. 407/1998
dispone che le vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata ed i loro congiunti, nei limiti indicati nella norma,
godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti
disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra
categoria e con preferenza a parita' di titoli.
Le norme sul collocamento obbligatorio di cui alle vigenti
disposizioni legislative richiamate dalla disposizione sono quelle
della legge n. 68/1999 per cui, sulla base di quanto evidenziato nel
precedente paragrafo, la priorita' nel reclutamento dei soggetti
appartenenti alla categoria delle vittime del terrorismo e della
criminalita' organizzata, come precedenza rispetto ad ogni altra
categoria e con preferenza a parita' di titoli, si determina in
riferimento alla quota d'obbligo dell'art. 18 della predetta legge.
Con riferimento ai soggetti appartenenti alla categoria delle
vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata e delle
categorie equiparate che siano anche persone con disabilita',
considerato che la legge n. 68/1999 fissa specifici presupposti di
invalidita' per l'inserimento nella categoria protetta dell'art. 1 e
per il conseguente beneficio del collocamento obbligatorio secondo le
quote dell'art. 3, occorre chiarire che le condizioni in termini di
invalidita' che devono sussistere rispetto ai predetti soggetti per
poter accedere alle quote d'obbligo dell'art. 3 della legge n.
68/1999, sono quelle definite dal predetto art. 1.
Quanto detto anche in considerazione dell'esigenza, evidenziata
dalla legge n. 25/2011, di garantire l'esclusivita' della quota di
riserva dell'art. 3 della legge n. 68/1999 a favore degli
appartenenti alla categoria protetta dei disabili.
I soggetti appartenenti alla categoria delle vittime del terrorismo
e della criminalita' organizzata o a quelle equiparate, pertanto,
possono accedere alla quota di riserva dell'art. 3 della legge n.
68/1999 solo ove in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 della
stessa legge e, dunque, solo ove classificabili come disabili ai
sensi della disciplina di riferimento. Detti soggetti dovranno
scegliere se avvalersi dello status di vittima del terrorismo e della
criminalita' organizzata o di categoria equiparata - con conseguente
applicazione dei requisiti e delle modalita' di assunzione previste
dalla legge n. 407/1998 per la copertura della quota d'obbligo
dell'art. 18 della legge n. 68/1999 - ovvero dello status di persona
con disabilita' - con conseguente applicazione dei requisiti e delle
modalita' di assunzione previste dalla legge n. 68/1999 per la
copertura della quota d'obbligo dell'art. 3 della stessa legge.
Ove non in possesso del grado di invalidita' necessario per poter
accedere alla quota di riserva dell'art. 3, gli appartenenti alla
categoria della legge n. 407/1998 od alle categorie equiparate
possono essere assunti dall'amministrazione a copertura della quota
di riserva dell'art. 18 della legge n. 68/1999 che non richiede
specifiche percentuali di invalidita' ed e' dedicata a soggetti che
non siano in possesso delle percentuali di invalidita' dell'art. 1
della legge n. 68/1999.
Considerate le diverse tipologie di soggetti concorrenti che
possono sussistere nell'ambito della medesima categoria protetta e
tenuto conto dell'esigenza di graduare il livello di tutela
nell'applicazione della disciplina normativa, la quota di riserva
dell'art. 18 della legge n. 68/1999 potrebbe essere utilizzata in via
prioritaria per l'assunzione dei soggetti appartenenti alle vittime
del terrorismo e della criminalita' organizzata o delle categorie
equiparate, che siano anche in possesso dello stato di persona con
disabilita'. Il criterio prioritario di assunzione garantirebbe la
maggior tutela dei soggetti appartenenti alla categoria delle vittime
del terrorismo e della criminalita' organizzata, che siano anche
persone con disabilita' rispetto a quelli della stessa categoria che
non siano persone con disabilita'. Cio' tanto piu' se si considera
che, in base all'interpretazione autentica della legge n. 25/2011,
solo la quota dell'art. 18 della legge n. 68/1999 puo' essere
superata a differenza di quella dell'art. 3 che, se esaurita, non
consentirebbe il collocamento delle vittime del terrorismo e della
criminalita' organizzata e delle categorie equiparate che siano anche
persone con disabilita'.
Cio' detto, relativamente alla procedura da seguire al fine di
garantire la priorita' di collocamento obbligatorio dei predetti
soggetti, la trasparenza e l'imparzialita' di reclutamento degli
stessi, le amministrazioni rendono pubbliche le disponibilita' dei
posti in organico da ricoprire con l'assunzione dei soggetti
appartenenti alla categoria delle vittime del terrorismo e della
criminalita' organizzata ai fini della copertura della quota
d'obbligo dell'art. 18 della legge n. 68/1999, fissando
preventivamente i criteri di scelta.
Ferma restando la possibilita' per le predette assunzioni di
superare il limite dell'un per cento della quota d'obbligo dell'art.
18 della legge n. 68/1999, laddove non pervengano richieste di
assunzione da parte della categoria, le amministrazioni procedono al
reclutamento del personale appartenente alla categoria dell'art. 18
della legge n. 68/1999, secondo le modalita' previste dalla legge e
specificate nei paragrafi dedicati della presente direttiva.
Cio' detto, tenuto conto dell'art. 35 del decreto legislativo n.
165/2001, la legge n. 407/1998 fissa modalita' assunzionali che,
relativamente alle qualifiche alte, differiscono a seconda della
tipologia di amministrazione: per le predette qualifiche il regime si
diversifica a seconda che si tratti di Ministeri o di altre
amministrazioni.
Prima di entrare nel dettaglio delle modalita' assunzionali,
occorre ricordare che il citato art. 3, comma 9, lettera c) della
legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza
delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell'assenteismo», nel modificare l'art. 39, comma 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevede che «Le amministrazioni
pubbliche promuovono o propongono, anche per profili professionali
delle aree o categorie previste dai contratti collettivi di comparto
per i quali non e' previsto il solo requisito della scuola
dell'obbligo e nel rispetto dei principi di cui all'art. 35, comma 3
del presente decreto, programmi di assunzioni ai sensi dell'art. 11
della legge 12 marzo 1999, n. 68, destinati ai soggetti titolari del
diritto al collocamento obbligatorio previsto dagli articoli 3 e 18
della medesima legge n. 68 del 1999 e dall'art. 1, comma 2 della
legge 23 novembre 1998, n. 407».
6.3.1 Ministeri.
In particolare, presso i Ministeri i soggetti appartenenti alla
categoria delle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata, nonche' delle categorie equiparate, cosi' come indicati
nell'art. 1, comma 2 della legge 407/1998 ed anche se svolgono gia'
un'attivita' lavorativa, possono essere assunti con chiamata diretta
per i profili professionali del personale contrattualizzato fino
all'ottavo livello retributivo ovvero, secondo l'attuale sistema di
classificazione professionale, fino ai profili professionali
dell'Area II per cui e' richiesto un titolo di studio superiore alla
scuola dell'obbligo o alla posizione economica iniziale dei profili
di Area III, nel rispetto del titolo di studio richiesto. Pertanto
nei Ministeri anche le qualifiche alte, a cui in base alle regole
ordinarie dell'art. 35 del decreto legislativo n. 165/2001 si accede
mediante concorso, possono essere ricoperte con chiamata nominativa
dei predetti soggetti, nei limiti previsti dalla legge n. 407/1998.
La disposizione precisa comunque che, ferme restando le percentuali
di assunzioni fissate dalle vigenti disposizioni, per i livelli
retributivi dal sesto all'ottavo le assunzioni dei predetti soggetti,
da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneita' di cui
all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, come sostituito dall'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, non possono superare
l'aliquota del dieci per cento del numero di vacanze nell'organico.
Dunque, in base al quadro di riferimento, si evidenzia la
possibilita' per i Ministeri di coprire con chiamata nominativa dei
predetti soggetti le qualifiche basse nei limiti delle vacanze della
dotazione organica e le qualifiche alte - profili professionali
dell'Area II per cui e' richiesto un titolo di studio superiore alla
scuola dell'obbligo o posizione economica iniziale dei profili di
Area III - nel limite massimo del dieci per cento dei posti vacanti
in organico. Come base di computo del limite del dieci per cento sono
considerate le vacanze nella dotazione organica relativa alla
qualifica da ricoprire.
Come detto, la legge 11 marzo 2011, n. 25, di «Interpretazione
autentica del comma 2 dell'art. 1 della legge 23 novembre 1998, n.
407, in materia di applicazione delle disposizioni concernenti le
assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in favore dei
disabili», nell'unico articolo, prevede che il quarto periodo del
comma 2 dell'art. 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, per cui
alle assunzioni delle categorie delle vittime del terrorismo e della
criminalita' organizzata, nonche' delle categorie equiparate non si
applica la quota di riserva dell'art. 18, comma 2 della legge n.
68/1999, si interpreta nel senso che il superamento della predetta
quota di riserva deve in ogni caso avvenire, per le amministrazioni
pubbliche, nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla
normativa vigente per l'anno di riferimento e che resta comunque
ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge
n. 68/1999, in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva,
in quanto ad esclusivo beneficio dei lavoratori disabili.
L'articolato, nel precisare che si possa superare la quota di
riserva dell'art. 18, comma 2 della legge n. 68/1999 e che resta
ferma la quota dei disabili, non individua il limite massimo per le
assunzioni in argomento che possono avvenire nel rispetto dei limiti
delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l'anno di
riferimento (disponibilita' di posti in pianta organica e vincoli
assunzionali). La disposizione, in ogni caso, va letta in combinato
disposto con l'art. 1, comma 2 della legge n. 407/1998 che, come
detto, fissa per i Ministeri il limite del dieci per cento del numero
di vacanze nell'organico per la copertura con la modalita' della
chiamata nominativa delle qualifiche alte sopra definite.
Pertanto, i Ministeri possono procedere alle assunzioni dei
predetti soggetti mediante chiamata diretta nel rispetto dei limiti
assunzionali consentiti dalla normativa vigente per l'anno di
riferimento fermo restando, comunque, il limite del dieci per cento
del numero di vacanze nell'organico della qualifica di riferimento.
Come gia' anticipato, le assunzioni delle qualifiche alte sopra
indicate sono effettuate dai Ministeri previo espletamento della
prova di idoneita' di cui all'art. 32 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Sul punto si richiama la
necessita' di determinare preventivi, oggettivi e pubblici criteri
per lo svolgimento delle suddette prove di idoneita' che non
comportano valutazioni comparative e che sono finalizzate
all'accertamento di specifiche capacita' e conoscenze correlate alla
tipologia di lavoro da svolgere e al livello di titolo di studio
richiesto.
Nel principio l'art. 1, comma 2 della legge n. 407/1998 dispone che
i soggetti che ne sono destinatari godono del diritto al collocamento
obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con
precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a
parita' di titoli. Il diritto di precedenza rispetto ad ogni altra
categoria e' da considerare nell'ambito della riserva di posti
prevista, ai fini della copertura della quota d'obbligo, nelle
procedure concorsuali bandite dall'amministrazione; il diritto di
preferenza a parita' di titoli assume rilievo nell'ambito della quota
di riserva e al di fuori della stessa e, dunque, e' da considerare ai
fini della posizione dei riservatari nei posti dedicati e nella
graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei non riservatari.
La quota che, ai fini della legge n. 68/1999, e' prioritariamente
coperta dalla categoria delle vittime del terrorismo e della
criminalita' organizzata, nonche' delle categorie equiparate e'
quella dell'art. 18, comma 2 della medesima legge, atteso che, in
base alle indicazioni della predetta legge n. 25/2011, l'aliquota
dell'art. 3 della legge n. 68/1999 e' da riservare esclusivamente ai
disabili. Resta fermo quanto gia' precisato relativamente alla
possibilita' per le vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata, nonche' delle categorie equiparate in possesso dei
requisiti previsti dall'art. 1 della legge n. 68/1999 di accedere
alla riserva dell'art. 3 della stessa legge, con priorita' rispetto
agli altri riservatari.
6.3.2 Altre amministrazioni pubbliche.
Per le altre amministrazioni, il reclutamento delle qualifiche
basse, per cui e' richiesto il solo requisito della scuola
dell'obbligo, avviene nelle stesse modalita' previste per i
Ministeri: il richiamato art. 35, comma 2 del decreto legislativo n.
165/2001, come detto, consente la chiamata diretta nominativa di una
serie di soggetti, tra cui quelli appartenenti alla categoria delle
vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata.
Il reclutamento dei riservatari di categoria avviene nei limiti dei
posti vacanti nella dotazione organica della categoria da ricoprire.
Per le amministrazioni diverse dai Ministeri, l'art. 1, comma 2
della legge n. 407/1998 non prevede la possibilita' di coprire anche
le qualifiche alte con la modalita' della chiamata nominativa.
Pertanto, per le qualifiche per cui non e' sufficiente il solo
requisito della scuola dell'obbligo, le predette amministrazioni, in
applicazione delle regole ordinarie di reclutamento di cui al
richiamato art. 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n.
165/2001, procedono con concorso, fermo restando che, come gia'
detto, i soggetti considerati godono del diritto di precedenza
rispetto ad ogni altra categoria e di preferenza a parita' di titoli
rispetto alla riserva prevista dal bando di concorso ai fini della
copertura delle quote d'obbligo. Come per i Ministeri la quota che,
ai fini della legge n. 68/1999, e' prioritariamente coperta dalla
categoria delle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata, nonche' delle categorie equiparate e' quella dell'art.
18, comma 2, della medesima legge.
Resta fermo quanto evidenziato in ordine alle graduatorie
concorsuali nel paragrafo 4.5.1.
Anche relativamente alle assunzioni effettuate con tale modalita'
assunzionale vale il limite delle vacanze di posti nella dotazione
organica delle qualifiche da ricoprire.
Sezione terza: le categorie protette equiparate alle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata dell'art. 1, comma 2
della legge 23 novembre 1998, n. 407.
7. Le vittime del dovere.
Per la categoria delle vittime del dovere e' utile il riferimento
all'art. 1, comma da 562 a 564 della legge 23 dicembre 2005, n. 266
(legge finanziaria 2006). Il comma 563 dell'art. 1, in particolare,
individua i soggetti da far rientrare nella categoria prevedendo che
per vittime del dovere debbano intendersi i soggetti di cui all'art.
3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ed, in genere, gli altri
dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidita'
permanente in attivita' di servizio o nell'espletamento delle
funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in
conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalita';
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attivita' di tutela della pubblica incolumita';
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di
impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche
di ostilita'.
I soggetti di cui all'art. 3 della predetta legge n. 466/1980 sono
i magistrati ordinari, i militari dell'arma dei carabinieri, del
corpo della guardia di finanza, del corpo delle guardie di pubblica
sicurezza, del corpo degli agenti di custodia, il personale del Corpo
forestale dello Stato, i funzionari di pubblica sicurezza, il
personale del corpo di polizia femminile, il personale civile
dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, i
vigili del fuoco, gli appartenenti alle Forze armate dello Stato in
servizio di ordine pubblico o di soccorso, i quali, in attivita' di
servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle
circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della
medesima legge, ovvero di ferite o lesioni riportate in conseguenza
di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e
dipendenti da rischi specificamente attinenti ad operazioni di
polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attivita' di
soccorso, abbiano riportato una invalidita' permanente non inferiore
all'ottanta per cento della capacita' lavorativa o che comporti,
comunque, la cessazione del rapporto d'impiego.
Altresi', il comma 564 dell'art. 1 della predetta legge n. 266/2005
equipara ai soggetti di cui al comma 563, come sopra richiamati,
coloro che abbiano contratto infermita' permanentemente invalidanti o
alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni
di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali
e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le
particolari condizioni ambientali od operative.
Il comma 562 dell'art. 1 della piu' volte richiamata legge n.
266/2005 dispone la progressiva estensione dei benefici gia' previsti
in favore delle vittime della criminalita' e del terrorismo a tutte
le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, cosi'
come sopra definite, con apposita autorizzazione di spesa a decorrere
dal 2006.
L'estensione dei benefici determina, in riferimento al contesto,
l'applicazione al coniuge, al figlio superstite ovvero ai fratelli
conviventi e a carico, qualora siano gli unici superstiti, delle
vittime del dovere delle norme sul collocamento obbligatorio gia'
descritte nella seconda sezione.
Altresi', l'art. 35, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, nel prevedere che le assunzioni obbligatorie da parte delle
amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di
cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica
degli iscritti nelle liste di collocamento, consente che per il
coniuge superstite e per i figli del personale delle forze armate,
delle forze dell'ordine, del corpo nazionale dei vigili del fuoco e
del personale della polizia municipale deceduto nell'espletamento del
servizio, nonche' delle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata di cui alla legge n. 466/1980, e successive modificazioni
ed integrazioni, le assunzioni avvengono per chiamata diretta
nominativa.
Tra i benefici gia' previsti rientra inoltre quello dell'art. 34
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di beneficio a favore
dei congiunti del personale delle forze armate e delle forze di
polizia e spese sanitarie sostenute dal medesimo personale, che tra
l'altro estende le disposizioni sul collocamento obbligatorio
previste in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata dal predetto art. 1, comma 2 della legge n. 407/1998 «al
coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai genitori o ai fratelli
conviventi e a carico qualora unici superstiti, del personale delle
forze armate e delle forze di polizia deceduto o divenuto
permanentemente inabile al servizio per effetto di ferite o lesioni
di natura violenta riportate nello svolgimento di attivita' operative
ovvero a causa di atti delittuosi commessi da terzi».
7.1 Modalita' delle assunzioni obbligatorie.
Come detto, il comma 562 dell'art. 1 della legge n. 266/2005
dispone la progressiva estensione dei benefici gia' previsti in
favore delle vittime della criminalita' e del terrorismo a tutte le
vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, cosi'
come sopra definite.
Relativamente alle modalita' assunzionali, si rinvia pertanto al
paragrafo 6.3 della sezione seconda ed al paragrafo 4.2 della sezione
prima della direttiva. Tale rinvio e' da considerare utile anche
rispetto ai congiunti dei caduti sul lavoro, equiparati alle vittime
del terrorismo e della criminalita' organizzata ai sensi del predetto
art. 3, comma 123 della legge n. 244/2007.
In sintesi, le predette categorie possono essere assunte secondo il
seguente regime:
a) Ministeri:
chiamata diretta per i profili professionali del personale
contrattualizzato fino all'ottavo livello retributivo ovvero, secondo
l'attuale sistema di classificazione professionale, nei profili
professionali dell'Area II per cui e' richiesto un titolo di studio
superiore alla scuola dell'obbligo o nella posizione economica
iniziale dei profili di Area III, nel rispetto del titolo di studio
richiesto;
b) altre amministrazioni:
qualifiche basse, per cui e' richiesto il solo requisito della
scuola dell'obbligo, con le modalita' previste per i Ministeri;
qualifiche alte, per cui e' richiesto un requisito per
l'accesso dall'esterno superiore alla scuola dell'obbligo, fermo
restando che i soggetti considerati godono del diritto di precedenza
rispetto ad ogni altra categoria e di preferenza a parita' di titoli
rispetto alla riserva prevista dal bando di concorso ai fini della
copertura delle quote d'obbligo.
8. I caduti sul lavoro.
In riferimento alla categoria dei congiunti dei caduti sul lavoro
la legge n. 244/2007, con le disposizioni del comma 123 dell'art. 3,
estende le norme sul collocamento obbligatorio previste in favore
delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata dalla
predetta legge n. 407/1998 agli orfani o, in alternativa, al coniuge
superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero
siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermita'
che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul
lavoro. Detti soggetti rientrano anche nella categoria di riservatari
dell'art. 18, comma 2 della legge n. 68/1999 come detto nei
precedenti paragrafi 5.1 e 5.2 cui si rimanda per le considerazioni
relative alla quota di riserva appositamente dedicata. Chiaramente,
tuttavia, la tutela che scaturisce dall'equiparazione con le vittime
del terrorismo e della criminalita' organizzata e' piu' favorevole.
Per le modalita' assunzionali si rinvia al paragrafo 7.1.
9. I testimoni di giustizia.
Tra i soggetti beneficiari delle assunzioni obbligatorie gravanti
sulla quota dell'art. 18, comma 2 della legge n. 68/1999 rientrano i
testimoni di giustizia.
L'art. 7, comma 1, lettera h) della legge 11 gennaio 2018, n. 6,
recante «Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia»,
prevede l'accesso del testimone di giustizia, in alternativa alla
capitalizzazione e qualora non abbia altrimenti riacquistato
l'autonomia economica, ad un programma di assunzione in una pubblica
amministrazione, con qualifica e con funzioni corrispondenti al
titolo di studio ed alle professionalita' possedute, fatte salve
quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti.
In base alla medesima previsione normativa, alle assunzioni si
provvede per chiamata diretta nominativa, nell'ambito dei rapporti di
lavoro contrattualizzati, nei limiti dei posti vacanti nelle piante
organiche e nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di
assunzioni, sulla base delle intese conseguite tra il Ministero
dell'interno e le amministrazioni interessate. A tale fine si applica
ai testimoni di giustizia il diritto al collocamento obbligatorio con
precedenza previsto dall'art. 1, comma 2 della legge 23 novembre
1998, n. 407, in materia di vittime del terrorismo e della
criminalita' organizzata.
Al programma di assunzione possono accedere anche i testimoni di
giustizia non piu' sottoposti allo speciale programma di protezione e
alle speciali misure di protezione ai sensi del decreto-legge 15
gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
marzo 1991, n. 82, ovvero quelli che, prima della data di entrata in
vigore della legge 13 febbraio 2001, n. 45, erano ammessi alle
speciali misure o allo speciale programma di protezione deliberati
dalla commissione centrale di cui all'art. 10 del citato
decreto-legge n. 8 del 1991, di seguito denominata «commissione
centrale», e possedevano i requisiti di cui all'art. 16-bis del
medesimo decreto-legge n. 8 del 1991.
Per il coniuge e i figli ovvero, in subordine, per i fratelli dei
testimoni di giustizia, stabilmente conviventi, a carico ed ammessi
alle speciali misure di protezione, e' consentita l'assunzione
esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo
principale, che non abbia esercitato il diritto al collocamento
obbligatorio. Le modalita' di attuazione, al fine, altresi', di
garantire la sicurezza dei testimoni di giustizia e la loro
formazione propedeutica all'assunzione e di stabilire i criteri per
il riconoscimento del diritto anche in relazione alla qualita' e
all'entita' economica dei benefici gia' riconosciuti e alle cause e
modalita' dell'eventuale revoca del programma di protezione, sono
stabilite dai regolamenti di cui all'art. 26.
Pertanto, i testimoni di giustizia rientrano tra i riservatari
dell'art. 18, comma 2 della legge n. 68/1999, ma anche tra le
categorie equiparate alle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata.
Si rinvia al decreto interministeriale in corso di definizione ai
sensi dell'art. 7, comma 1, lettera h) della legge 11 gennaio 2018,
n. 6.
Conclusioni
Alla luce di quanto evidenziato con la presente direttiva, si
ribadisce l'importanza del rispetto delle norme sulle assunzioni
obbligatorie e sul ricorso a forme di collocamento mirato che
consentano di inserire i soggetti con disabilita' nel mondo del
lavoro e di assolvere alla funzione sociale di presa in carico degli
stessi.
Roma, 24 giugno 2019
Il Ministro
per la pubblica amministrazione
Bongiorno
__________
(1) Vedi decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 gennaio
2000 - Atto di indirizzo e coordinamento in materia di
collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell'art. 1,
comma 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68. (Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000), in
riferimento alle visite sanitarie di accertamento degli invalidi
civili. Per gli invalidi del lavoro, nonche' per gli invalidi di
guerra e per servizio indicati dalla norma saranno sufficienti le
certificazioni rilasciate rispettivamente dall'Inail e dalle
commissioni mediche.
(2) In base alle modifiche apportate dall'art. 2, comma 1, decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 151 che modifica l'art. 1,
comma 1, lettera a) della legge 12 marzo 1999, n. 68.
(3) Si veda, altresi', la legge 20 febbraio 2006, n. 95, recante
«Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi».
(4) Secondo la legge n. 113/1985, i datori di lavoro pubblici sono
tenuti ad assumere, per ogni ufficio, sede o stabilimento dotati
di centralino telefonico, un privo della vista iscritto all'albo
professionale. In caso di piu' di un posto di lavoro, il
cinquantuno per cento dei posti e' riservato ai centralinisti
telefonici privi della vista. Si rinvia al decreto ministeriale
10 gennaio 2000 in materia di individuazione di qualifiche
equipollenti a quella del centralinista telefonico non vedente,
ai fini dell'applicazione della legge 29 marzo 1985, n. 113, ai
sensi di quanto disposto dall'art. 45, comma 12, della legge 17
maggio 1999, n. 144.
(5) Si ricorda che lo stato di disoccupazione, in base all'art. 19
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e' la
condizione dei soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma
telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del
lavoro di cui all'art. 13 del medesimo decreto legislativo n.
151/2015, la propria immediata disponibilita' allo svolgimento di
attivita' lavorativa e alla partecipazione alle misure di
politica attiva del lavoro concordate con il centro per
l'impiego. Le informazioni in merito alla dichiarazione di
disponibilita' al lavoro (DID) si rinvia al seguente link
https://www.anpal.gov.it/cittadini/servizi/dichiarazione-di-dispo
nibilita-al-lavoro. Il recente decreto-legge 28 gennaio 2019, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.
26, all'art. 4, comma 15-quater, dispone che per le finalita' di
cui al medesimo decreto e ad ogni altro fine, si considerano in
stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da
lavoro dipendente od autonomo corrisponde ad un'imposta lorda
pari od inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
(6) La previsione e' contenuta nell'art. 8 della legge n. 68/1999,
cosi' come modificato dall'art. 7, comma 1, lettera a), decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 151, a decorrere dal 24
settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 43, comma 1
del medesimo decreto legislativo n. 151/2015.
(7) L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre
2000, n. 333 «Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo
1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili»
dispone che «Possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del
collocamento obbligatorio le persone disabili, di cui all'art. 1
della legge 12 marzo 1999, n. 68, che abbiano compiuto i quindici
anni di eta' e che non abbiano raggiunto l'eta' pensionabile
prevista dall'ordinamento, rispettivamente per il settore
pubblico e per il settore privato». Si ritiene che l'eta' minima
necessaria per l'iscrizione negli elenchi del collocamento sia da
intendersi pari a sedici anni, atteso che, per effetto dell'art.
1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'eta' per
l'accesso al lavoro e' elevata da quindici a sedici anni.
(8) Decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n.
487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione
nei pubblici impieghi».
(9) V. Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 8 giugno 2010, n. 3642
(conferma T.A.R. Lazio - Roma, sez. I-bis, n. 9864 del 2009) in
cui si precisa che l'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 3/1957 fissa l'eta' minima di diciotto anni non
gia' per il solo accesso ai pubblici impieghi, ma a monte per la
partecipazione ai relativi concorsi, in quanto dispone che «i
requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la
presentazione della domanda di ammissione». Analogamente l'art. 2
del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 fissa i
requisiti per l'accesso ai pubblici impieghi civili nelle
amministrazioni dello Stato, ed indica l'eta' minima di diciotto
anni. E' dunque previsto il limite minimo di eta' di diciotto
anni non solo per l'accesso ai pubblici impieghi nello Stato, ma
anche per la partecipazione al concorso, dovendo tale requisito
essere posseduto alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda di partecipazione al concorso. V.
anche Corte costituzionale, 30 dicembre 1997, n. 466, secondo cui
l'eta' minima deve essere posseduta alla data di scadenza del
termine per la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso.
(10) L'art. 7, comma 2 della legge n. 68/1999, prevede che nelle
procedure concorsuali «i lavoratori disabili iscritti
nell'elenco di cui all'art. 8, comma 2 della presente legge
hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della
complessiva quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei
posti messi a concorso». Dal testo della norma si deduce che lo
stato di disoccupazione («disabili iscritti nell'elenco») e'
presupposto per avvalersi del diritto alla riserva dei posti. Si
ricorda che nei pubblici concorsi la riserva dei posti puo'
essere prevista solo dalle pubbliche amministrazioni che non
hanno coperto la quota d'obbligo dell'art. 3 della legge n.
68/1999 e nei limiti di completamento della stessa, fermo
restando che, nella singola procedura di reclutamento, la
riserva non puo' essere superiore al cinquanta per cento dei
posti messi a concorso.
(11) Consiglio di Stato sez. VI, 12 aprile 2013, n. 1992 «(...) il
collegio deve rilevare che dal combinato disposto degli articoli
7, comma 2, 8, comma 2 e 16, comma 2 della citata legge n. 68
del 1999 discende che il requisito della disoccupazione, che
trova il suo presupposto nell'iscrizione negli appositi elenchi,
deve sussistere al momento della presentazione della domanda e
puo' non sussistere al momento dell'assunzione (...)».
(12) Tribunale Roma sez. lav., 12 luglio 2018 - «Il principio secondo
cui, in sede di nuove assunzioni (che nel caso della pubblica
amministrazione avvengono necessariamente attraverso una
procedura concorsuale), debba comunque rispettarsi la quota di
riserva prevista dall'art. 3 della legge n. 68/1999 non e' che
una conseguenza necessaria dell'obbligo di avere alle proprie
dipendenze una determinata percentuale di lavoratori disabili.
E' evidente quindi che allorche' la base di calcolo di detta
percentuale si amplia, per effetto di nuove assunzioni, si
ampliera' proporzionalmente anche il numero dei dipendenti
disabili che l'amministrazione datrice di lavoro deve avere alle
proprie dipendenze».
(13) Art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, recante «Disciplina
generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche
amministrazioni e le aziende private».
(14) Decreto MLPS 22 novembre 1999 - «Disciplina della trasmissione
dei prospetti informativi da parte dei datori di lavoro soggetti
alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie di cui
alla legge 12 marzo 1999, n. 68» e decreto MLPS 2 novembre 2010
con oggetto «Disposizioni riguardanti il prospetto informativo
disabili».
(15) Cassazione civile sez. lav.16 agosto 2004, n. 15951 «In
relazione alla disciplina delle assunzioni obbligatorie di
personale protetto, dettata dalla legge 2 aprile 1968 n. 482,
applicabile "ratione temporis" ai fatti di causa, non e'
ammissibile l'utilizzazione di contratti di lavoro a termine per
coprire la quota d'obbligo, che va computata sul personale
stabile dell'impresa, sicche' tale quota deve essere
necessariamente coperta con assunzioni a tempo indeterminato».
(16) Cassazione civile sez. lav. 31 maggio 2010, n. 13285 «In caso di
assunzione con contratto a tempo determinato di un disabile
psichico sulla base di specifica previsione della convenzione
stipulata tra l'impresa che assume e la p.a. ai sensi dell'art.
11, legge 12 marzo 1999, n. 68, non e' richiesta l'indicazione
nel contratto di lavoro delle ragioni di carattere tecnico,
produttivo, organizzativo o sostitutivo che giustificano
l'apposizione del termine».
(17) Corte costituzionale, 11 maggio 2006, n. 190: «La legge
ordinaria che, oltre a favorire l'accesso dei disabili al
lavoro, ne agevola la carriera, produce una irragionevole
compressione dei principi dell'eguaglianza e del merito, a danno
dell'efficienza e del buon andamento della pubblica
amministrazione. Inoltre, l'equilibrio tra i due interessi
pubblici - quello che riguarda l'eguaglianza ed il buon
andamento degli uffici pubblici e quello che attiene alla tutela
dei disabili - e' stabilito dall'art. 38 della Costituzione, che
consente di derogare al primo solo per favorire l'accesso dei
disabili agli uffici pubblici, non la loro progressione. Va
pertanto dichiarata l'illegittimita' costituzionale - per
violazione degli articoli 3, 38 e 97 della Costituzione -
dell'art. 8-bis, decreto-legge n. 136 del 2004, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 186 del 2004, secondo cui le
riserve di posti previste dalla legge n. 68 del 1999 si
applicano alle procedure concorsuali relative al reclutamento
dei dirigenti scolastici, incluse quelle per il conferimento
degli incarichi di presidenza annuali». Il principio generale si
ritiene applicabile con riferimento al personale di ogni
categoria protetta.
(18) Cassazione civile sez. lav. 29 novembre 1990, n. 11474 «Con
riguardo al rapporto di lavoro degli invalidi ed assimilati
assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (disciplina
generale delle assunzioni obbligatorie) l'iniziale impiego a
tempo parziale, anziche' a tempo pieno, del prestatore d'opera
invalido od assimilato assunto a seguito di collocamento
obbligatorio costituisce legittima esplicazione dell'esercizio
dell'autonomia negoziale delle parti, non essendo vietata la
limitazione convenzionale dell'orario di lavoro e non essendo al
riguardo stabilita, dalla disciplina protettiva di cui alla
citata legge, alcuna particolare regolamentazione dei rapporti
di lavoro instaurati in forza di essa».
(19) Recante «Regolamento recante semplificazione dei procedimenti
per il riconoscimento della dipendenza delle infermita' da causa
di servizio, per la concessione della pensione privilegiata
ordinaria e dell'equo indennizzo, nonche' per il funzionamento e
la composizione del comitato per le pensioni privilegiate
ordinarie».
(20) Comma inserito dall'art. 4, comma 1, decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 151, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai
sensi di quanto disposto dall'art. 43, comma 1 del medesimo
decreto legislativo N. 151/2015 e, successivamente, cosi'
modificato dall'art. 5, comma 1, lettera a), decreto legislativo
24 settembre 2016, n. 185, a decorrere dall'8 ottobre 2016, ai
sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del medesimo
decreto legislativo n. 185/2016.
(21) La legge reca la «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale ed i diritti delle persone handicappate».
(22) La legge 25 marzo 2011, n. 25, recante «Interpretazione
autentica del comma 2 dell'art. 1 della legge 23 novembre 1998,
n. 407, in materia di applicazione delle disposizioni
concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva in
favore dei disabili».
(23) Comma cosi' modificato dall'art. 5, comma 1, lettera b), n. 1,
decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185.
(24) V. TAR Brescia, Lombardia, 11 gennaio 2000, n. 4, Consiglio di
Stato V, 18 settembre 2003, n. 5297.
(25) La previsione relativa all'assunzione dei disabili psichici,
mediante richiesta nominativa tramite convenzione, e' contenuta
esplicitamente nell'art. 9, comma 4 della legge n. 68/1999.
(26) T.A.R. Roma Lazio, Sez. III, 5 dicembre 2005, n. 12937; Cons.
Stato, Sez. VI, 10 marzo 2003, n. 1271.
(27) T.A.R. Roma Lazio sez. III, 11 febbraio 2010, n. 1980 «Non sono
computabili ai fini della saturazione dell'aliquota per le
assunzioni delle categorie protette riservatarie i posti di
coloro che, pur appartenenti alle categorie predette, siano
risultati vincitori di concorso per merito proprio e che abbiano
ricevuto il riconoscimento dopo la nomina.».
(28) T.A.R. Lecce Puglia sez. II, 7 settembre 2010, n. 1926 «La
riserva di posti in favore dei soggetti indicati dalla legge 2
aprile 1968, n. 482, ha lo scopo di favorire e tutelare il
concreto collocamento al lavoro di coloro che rappresentano una
categoria c.d. debole, in considerazione di menomazioni fisiche
contratte in particolari circostanze, nell'evidente presupposto
che costoro abbiano particolari difficolta' nel reperire
un'occupazione, ne deriva l'attribuzione di un carattere cogente
alle citate disposizioni, per cui la riserva opera anche se il
bando di concorso non l'ha prevista e si applica necessariamente
anche alle selezioni per soli titoli, comunque preordinate
all'assunzione.» e anche T.A.R. Catanzaro Calabria sez. II, 13
gennaio 2010, n. 4.
(29) Cons. Stato, Sez. IV, 10 aprile 2006, n. 1984 «Nell'ambito della
disposizione della legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo cui i
lavoratori disabili delle categorie protette hanno diritto alla
riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e
fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso, il
limite della meta' dei posti risulta naturalmente e
ragionevolmente operativo solo laddove i posti banditi siano
piu' di uno e, per converso, non applicabile nei concorsi ad un
solo posto, nell'ambito dei quali il diritto del disabile idoneo
non e' subordinato ad altra condizione che quella della
disponibilita' di quota percentuale sulla pianta organica».
(30) V. T.A.R. Catanzaro Calabria, Sez. II, 9 febbraio 2010, n. 127:
«La disposizione e' stata letta dalla giurisprudenza
amministrativa nel senso di ritenere superflua la permanenza del
requisito della disoccupazione fino alla data di assunzione,
ferma rimanendo la necessita' del possesso e della
documentazione dello stesso con riguardo alla scadenza del
termine finale per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso (in questo senso, tra le altre,
Consiglio Stato, VI, 23 febbraio 2004, n. 712; Cds), secondo una
valutazione assiologia di bilanciamento dei diversi interessi
coinvolti condiviso dalla Corte costituzionale (sentenza n.
190/2006)».
(31) Secondo cui: «Fermo quanto previsto dall'art. 35, comma 5-ter
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie
dei concorsi per il reclutamento del personale presso le
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
medesimo decreto legislativo sono utilizzate esclusivamente per
la copertura dei posti messi a concorso.».
(32) Si ricorda che l'art. 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, «Ferma la tutela derivante dall'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali,
sono abrogati gli istituti dell'accertamento della dipendenza
dell'infermita' da causa di servizio, del rimborso delle spese
di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della
pensione privilegiata. La disposizione di cui al primo periodo
del presente comma non si applica nei confronti del personale
appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e
soccorso pubblico. La disposizione di cui al primo periodo del
presente comma non si applica, inoltre, ai procedimenti in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' ai
procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora
scaduto il termine di presentazione della domanda, nonche' ai
procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima
della predetta data».
(33) V. art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n.
333/2000 e art. 1, comma 2, legge n. 407/1998.
(34) Ai sensi dell'art. 18, comma 2 della legge n. 68 del 1999, gli
orfani dei caduti per causa di lavoro hanno diritto al
collocamento obbligatorio (id est: assunzione) fino al
raggiungimento della quota d'obbligo dell'1% dei posti da
coprire, ma con esclusione di quelli destinati a dirigenti.
(35) In particolare i soggetti di cui all'art. 1 della legge n.
302/1990, sono i seguenti: chiunque subisca un'invalidita'
permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in
conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti
di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a
condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla
commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi
connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale;
chiunque subisca un'invalidita' permanente, per effetto di
ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel
territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il
perseguimento delle finalita' delle associazioni di tipo mafioso
di cui all'art. 416-bis del codice penale, purche' si realizzino
le seguenti condizioni: a) il soggetto leso non abbia concorso
alla commissione del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati che
con il medesimo siano connessi ai sensi dell'art. 12 del codice
di procedura penale; b) il soggetto leso risulti essere, del
tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che
si dimostri l'accidentalita' del suo coinvolgimento passivo
nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al
tempo dell'evento, si era gia' dissociato o comunque estraniato
dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava;
chiunque subisca un'invalidita' permanente, per effetto di
ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel
territorio dello Stato di operazioni di prevenzione o
repressione dei fatti delittuosi di cui ai precedenti due punti,
a condizione che il soggetto leso sia del tutto estraneo alle
attivita' criminose oggetto delle operazioni medesime; chiunque,
fuori dai casi di cui al comma 3, subisca un'invalidita'
permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in
conseguenza dell'assistenza prestata, e legalmente richiesta per
iscritto ovvero verbalmente nei casi di flagranza di reato o di
prestazione di soccorso, ad ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria o ad autorita', ufficiali ed agenti di pubblica
sicurezza, nel corso di azioni od operazioni di cui al presente
articolo, svoltesi nel territorio dello Stato.
(36) V. art. 3, legge n. 206/2004.
Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 2019
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n.
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