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mercoledì 11 settembre 2019

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DIRETTIVA 24 giugno 2019 Chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette. Articoli 35 e 39 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Legge 12 marzo 1999, n. 68 - Legge 23 novembre 1998, n. 407 - Legge 11 marzo 2011, n. 25. (Direttiva n. 1/2019). (19A05574) (GU n.213 del 11-9-2019)



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIRETTIVA 24 giugno 2019
Chiarimenti e linee guida in  materia  di  collocamento  obbligatorio
delle categorie protette. Articoli 35 e 39  e  seguenti  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Legge 12  marzo  1999,  n.  68  -
Legge 23 novembre 1998,  n.  407  -  Legge  11  marzo  2011,  n.  25.
(Direttiva n. 1/2019). (19A05574)
(GU n.213 del 11-9-2019)


             IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE


                                       Alle amministrazioni pubbliche
                                          di cui all'art. 1, comma 2,
                              del decreto legislativo n. 165 del 2001

Premessa

  Dalla complessita'  delle  disposizioni  normative  in  materia  di
collocamento obbligatorio presso le amministrazioni pubbliche emerge,
anche in ragione delle richieste che provengono dalle amministrazioni
pubbliche  e  dalle  associazioni  di  categoria,  l'opportunita'  di
dettare indirizzi applicativi e  linee  guida  per  una  corretta  ed
omogenea applicazione della normativa di riferimento.
  La presente direttiva, che  gia'  tiene  conto  degli  orientamenti
interpretativi definiti, ai sensi dell'art. 9, comma  2,  lettera  c)
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra  il  Governo,  le
regioni e le province autonome, e gli enti locali, con Accordi del 21
dicembre  2017  e  del  24  gennaio  2018,  e'   stata   oggetto   di
condivisione, anche in sede di apposite riunioni, con il Ministro per
la famiglia e le disabilita', con il Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  il  Ministero   della   difesa,   il   Ministero
dell'interno,  il  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze,   il
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  il
Ministero della salute, con l'ANPAL, l'INL,  l'INPS,  preventivamente
inviata alla Consulta nazionale per l'integrazione  nell'ambiente  di
lavoro delle persone con disabilita' ed alle principali  associazioni
di categoria. E' stato,  altresi',  acquisito  il  parere  favorevole
della Conferenza unificata nella seduta del 20 giugno 2019.
  La finalita' perseguita dalle indicazioni che seguono e' quella  di
rendere piu' efficaci gli strumenti  approntati  dalla  legge  per  i
beneficiari del collocamento obbligatorio, in coerenza con:
    l'art.  3  della  Costituzione  che  sancisce  il  principio   di
eguaglianza per cui tutti i cittadini hanno pari dignita'  sociale  e
sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza,
di  lingua,  di  religione,  di  opinioni  politiche,  di  condizioni
personali  e  sociali,  imponendo  alla  Repubblica  il  compito   di
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che,  limitando
di fatto la liberta' e l'eguaglianza dei  cittadini,  impediscono  il
pieno sviluppo della persona umana e  l'effettiva  partecipazione  di
tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica  e  sociale
del Paese;
    l'art. 4 della Costituzione, il  quale  sancisce  il  diritto  al
lavoro di tutti i cittadini e afferma che compito della Repubblica e'
quello  di  promuovere  le  condizioni  che  questo  diritto  rendono
effettivo,  e  anche  in  considerazione  dei  principi  di   diritto
comunitario ed internazionale in materia, nonche' con l'art. 38 della
Costituzione che prevede per gli inabili ed  i  minorati  il  diritto
all'educazione e all'avviamento professionale;
    l'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n.  68  secondo  cui  occorre
favorire  la  promozione  dell'inserimento   e   della   integrazione
lavorativa delle persone disabili nel  mondo  del  lavoro  attraverso
servizi di sostegno e di collocamento mirato;
    la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone  con
disabilita', ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, e la direttiva
2000/78/CE del Consiglio dell'Unione europea  del  27  novembre  2000
sulla  parita'  di  trattamento  in  materia  di  occupazione  e   di
condizioni di lavoro che, all'art. 5, cosi' recita: «Per garantire il
rispetto del principio della parita'  di  trattamento  dei  disabili,
sono previste soluzioni ragionevoli. Cio' significa che il datore  di
lavoro prende i provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze
delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di accedere  ad
un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o  perche'  possano
ricevere una formazione, a meno che tali provvedimenti richiedano  da
parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato.  Tale
soluzione non e' sproporzionata allorche' l'onere  e'  compensato  in
modo sufficiente da misure esistenti nel quadro della politica  dello
Stato membro a favore dei disabili». Tale direttiva e' stata  attuata
con decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216;
    il decreto del Presidente della Repubblica 12  ottobre  2017  che
adotta il secondo programma di azione biennale per la promozione  dei
diritti e l'integrazione delle persone con disabilita';
    la legge del 4 novembre 2010, n. 183 che, nel  modificare  alcuni
articoli del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha rafforzato
la garanzia del principio  di  parita'  e  pari  opportunita'  ed  il
conseguente divieto di discriminazione.  In  particolare,  a  seguito
delle  modifiche  intervenute,  l'art.  7,  comma   1   del   decreto
legislativo  n.  165/2001  obbliga  le  pubbliche  amministrazioni  a
garantire parita' e pari opportunita' tra uomini e donne e  l'assenza
di ogni forma di discriminazione, diretta ed indiretta, relativa, tra
l'altro, alla disabilita' nell'accesso al lavoro, nel  trattamento  e
nelle condizioni di lavoro,  nella  formazione  professionale,  nelle
promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni
garantiscono altresi' un ambiente di lavoro improntato  al  benessere
organizzativo. Per la nozione di discriminazione si rinvia all'art. 2
della richiamata Convenzione delle Nazioni Unite  sui  diritti  delle
persone con disabilita' secondo  cui  «per  "discriminazione  fondata
sulla disabilita'" si intende qualsivoglia distinzione, esclusione  o
restrizione sulla  base  della  disabilita'  che  abbia  lo  scopo  o
l'effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento
e l'esercizio, su base di uguaglianza  con  gli  altri,  di  tutti  i
diritti umani  e  delle  liberta'  fondamentali  in  campo  politico,
economico, sociale, culturale, civile o  in  qualsiasi  altro  campo.
Essa include ogni forma di discriminazione, compreso il rifiuto di un
accomodamento ragionevole»;
    il comma 2 dell'art.  57  del  decreto  legislativo  n.  165/2001
secondo cui le pubbliche amministrazioni sono  chiamate  ad  adottare
tutte le misure per  attuare  le  direttive  dell'Unione  europea  in
materia di pari opportunita', contrasto alle discriminazioni ed  alla
violenza morale o psichica,  sulla  base  di  quanto  disposto  dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri,  Dipartimento  della  funzione
pubblica.
  Con la presente direttiva si affrontano, altresi', le tematiche che
scaturiscono dall'estensione dei benefici  della  legge  23  novembre
1998, n. 407, recante  «Nuove  norme  in  favore  delle  vittime  del
terrorismo e della criminalita' organizzata», ad altre  categorie  di
beneficiari, quali le vittime del dovere e di coloro che siano  morti
per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti  a  causa  dell'aggravarsi
delle mutilazioni od infermita' che hanno dato luogo a trattamento di
rendita da infortunio sul lavoro.
  Per favorire un approfondimento sistematico di tutta la materia, si
ritiene utile suddividere la trattazione nelle seguenti  tre  diverse
sezioni, all'interno delle quali si vanno a trattare le  specificita'
e le modalita' di assunzioni obbligatorie consentite:
    Sezione prima: legge 12 marzo 1999, n. 68. Norme per  il  diritto
al lavoro dei disabili e congiunti superstiti  di  cui  all'art.  18,
comma 2;
    Sezione seconda: legge 23 novembre 1998, n. 407. Nuove  norme  in
favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata;
    Sezione terza: le categorie protette equiparate alle vittime  del
terrorismo e della criminalita'  organizzata  dell'art.  1,  comma  2
della legge 23 novembre 1998, n. 407.
  Le predette tre sezioni sono precedute dal richiamo di disposizioni
normative di carattere trasversale nonche' da  necessari  chiarimenti
preliminari.
  Si evidenzia che la legge n.  68/1999  si  applica  sia  al  lavoro
privato,  sia  al  lavoro  pubblico.  Nel  contesto  della   presente
direttiva e' stato seguito il criterio di richiamare gli orientamenti
interpretativi elaborati per il settore privato  laddove  compatibili
con il settore pubblico,  in  assenza  di  una  diversa  e  specifica
disciplina per le pubbliche amministrazioni.
  La presente direttiva,  tuttavia,  fornisce  indicazioni  solo  per
quanto riguarda il datore di lavoro pubblico e, conseguentemente,  le
amministrazioni pubbliche applicheranno la  disciplina  normativa  in
materia tenendo conto delle presenti linee di indirizzo.
  Rimangono salve le disposizioni speciali vigenti per  il  personale
delle  istituzioni  scolastiche  ed   educative   statali   e   delle
istituzioni  di  alta  formazione  artistica,  musicale  e  coreutica
nonche' del personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3
del decreto legislativo n. 165/2001. In relazione agli  indirizzi  di
cui  alla  presente  direttiva  si  considerano  superati,  ove   non
espressamente riportati, i contenuti della Circolare del 14  novembre
2003, n. 2.

Disposizioni generali

1. Ruolo del Comitato unico di garanzia per le pari opportunita',  la
  valorizzazione  del  benessere  di   chi   lavora   e   contro   le
  discriminazioni.
  Si ricorda che a seguito delle modifiche normative apportate  dalla
legge n. 183/2010, all'art. 57, comma 01, del decreto legislativo  n.
165/2001, le  amministrazioni  istituiscono  il  «Comitato  unico  di
garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di
chi lavora e contro le discriminazioni», che sostituisce,  unificando
le  competenze  in  un  solo  organismo,  i  comitati  per  le   pari
opportunita' ed i  comitati  paritetici  sul  fenomeno  del  mobbing,
costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali
assume  tutte  le  funzioni  previste  dalla  legge,  dai   contratti
collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da
altre disposizioni.
  Il Comitato contribuisce all'ottimizzazione della produttivita' del
lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata
alla garanzia di un ambiente di lavoro  caratterizzato  dal  rispetto
dei principi di pari opportunita', di benessere organizzativo  e  dal
contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza  morale
o psichica per i lavoratori.
  La mancata costituzione del Comitato  unico  di  garanzia  comporta
responsabilita'  dei  dirigenti   incaricati   della   gestione   del
personale,  da  valutare  anche  al  fine  del  raggiungimento  degli
obiettivi.

2. Misure di sostegno alle categorie protette.
  L'art. 39-quater del decreto  legislativo  n.  165/2001  detta  una
nuova disciplina in materia di «Monitoraggio sull'applicazione  della
legge 12 marzo 1999, n. 68».
  Con nota protocollo n. 7571 del  10  luglio  2018  il  Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei  ministri,
il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  l'Agenzia
nazionale politiche attive del lavoro hanno fornito  chiarimenti  per
la  corretta  ed  omogenea  attuazione  della  predetta   disciplina,
richiamando le amministrazioni pubbliche destinatarie degli  obblighi
di cui agli articoli 3 e 18 della  legge  n.  68/1999  all'invio,  ai
sensi dell'art. 39-quater, comma 1, decreto legislativo n.  165/2001,
del prospetto informativo di cui all'art. 9, comma 6 della  legge  n.
68/1999.
  Nella medesima nota sono stati chiariti gli effetti  della  mancata
osservanza delle disposizioni contenute  nell'art.  39-quater  o  del
mancato rispetto dei tempi concordati ai fini della  copertura  delle
quote d'obbligo.
  E' in corso di adozione, anche in ragione delle nuove  disposizioni
sopra  richiamate,  il  nuovo  decreto  interministeriale,   previsto
dall'art.  9,  comma  6  della  citata  legge  n.  68/1999,  per   la
definizione del modulo per l'invio del prospetto informativo, nonche'
per  la  definizione  della  periodicita'  e   delle   modalita'   di
trasferimento dei dati.
  In esito alla compilazione dei prospetti informativi e del  modello
di comunicazione,  il  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della
Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali provvederanno ad attivare monitoraggi annuali
sull'adempimento degli obblighi previsti dalla legge n. 68/1999.

3. Responsabile  dei  processi  di  inserimento  delle  persone   con
  disabilita'.
  L'art. 39-ter del decreto legislativo  n.  165/2001,  introduce  la
figura del responsabile dei processi di inserimento delle persone con
disabilita'.
  In base al disposto normativo,  le  amministrazioni  pubbliche  con
piu' di duecento dipendenti, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica e nell'ambito delle  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione vigente,  hanno  l'obbligo  di
nominare il predetto responsabile, al fine di  garantire  un'efficace
integrazione nell'ambiente di lavoro delle persone con disabilita'.
  L'obbligo per le predette amministrazioni tiene conto dell'esigenza
di garantire misure adeguate in contesti  organizzativi  di  maggiore
dimensione. Resta fermo che le amministrazioni pubbliche con meno  di
duecento  dipendenti  possono  comunque  procedere  alla  nomina  del
predetto responsabile.
  Il responsabile dei processi di inserimento,  collaborando  con  le
strutture organizzative competenti sulle rispettive materie  e  ferme
restando le relative attribuzioni, svolge, con poteri  di  impulso  e
verifica, le seguenti funzioni:
    a) cura i rapporti con il centro per  l'impiego  territorialmente
competente   per   l'inserimento   lavorativo   delle   persone   con
disabilita', nonche' con i  servizi  territoriali  per  l'inserimento
mirato;
    b)  predispone,  sentito  il  medico  competente  della   propria
amministrazione ed eventualmente il  comitato  tecnico  di  cui  alla
legge n. 68/1999,  gli  accorgimenti  organizzativi  e  propone,  ove
necessario, le soluzioni tecnologiche per  facilitare  l'integrazione
al lavoro anche ai fini dei necessari accomodamenti  ragionevoli.  Si
ricorda che, secondo l'art. 3, comma 3-bis del decreto legislativo  9
luglio 2003, n. 216, i datori di lavoro pubblici e privati,  al  fine
di garantire il rispetto del principio della parita'  di  trattamento
delle persone con disabilita', sono tenuti ad adottare  accomodamenti
ragionevoli nei luoghi di lavoro, per  assicurare  alle  persone  con
disabilita' la piena eguaglianza con gli  altri  lavoratori.  Secondo
l'art. 2 della Convenzione delle  Nazioni  Unite  sui  diritti  delle
persone con disabilita', ratificata ai  sensi  della  legge  3  marzo
2009,  n.  18,  per  «accomodamento  ragionevole»  si  intendono  «le
modifiche  e  gli  adattamenti  necessari  ed  appropriati  che   non
impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia
necessita' in  casi  particolari,  per  garantire  alle  persone  con
disabilita' il godimento e l'esercizio, su base  di  uguaglianza  con
gli altri, di tutti i diritti umani e delle liberta' fondamentali». I
datori di lavoro  pubblici  devono  provvedere  all'attuazione  delle
richiamate misure  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica  e  con  le  risorse  umane,   finanziarie   e   strumentali
disponibili a legislazione vigente;
    c) verifica l'attuazione del processo di inserimento, recependo e
segnalando ai servizi competenti eventuali situazioni di disagio e di
difficolta'  di  integrazione.  Il   riferimento   della   previsione
normativa ai «servizi competenti» richiama la necessita' di segnalare
le predette situazioni ai servizi per il collocamento mirato e, prima
ancora,  ai  responsabili  della  gestione  delle  risorse  umane   e
dell'organizzazione  ovvero  ai  servizi   che   le   amministrazioni
individuano nell'ambito del proprio assetto organizzativo.
  Al fine di  assicurare  piena  attuazione  al  disposto  normativo,
tenuto anche  conto  dei  profili  di  responsabilita'  connessi  con
l'espletamento  delle  predette  funzioni,  e'   opportuno   che   il
responsabile  dei  processi  di   inserimento   delle   persone   con
disabilita' sia individuato  dalle  amministrazioni  nell'ambito  del
personale  con  qualifica  dirigenziale  ovvero,  relativamente  alle
pubbliche  amministrazioni  in  cui  non  siano  previste   posizioni
dirigenziali,  tra   i   dipendenti   in   posizione   apicale.   Per
l'individuazione  del  responsabile,   da   nominare   con   apposito
provvedimento,  le  amministrazioni  privilegiano  il  personale   in
possesso di adeguate competenze  in  materia  di  collocamento  delle
persone con disabilita' e di politiche di inclusione e, in ogni caso,
personale con spiccate capacita' organizzative. Con riferimento  alle
figure dirigenziali, le funzioni  di  responsabile  dei  processi  di
inserimento  possono  essere  conferite  mediante   attribuzione   di
incarico aggiuntivo.
  E' utile che:
    le amministrazioni pubblichino sul  proprio  sito  istituzionale,
nella sezione  «Amministrazione  trasparente»,  il  provvedimento  di
nomina, i recapiti telefonici  e  la  casella  di  posta  elettronica
istituzionale del responsabile;
    per garantire la piena attuazione delle  previsioni  normative  a
tutela delle persone con  disabilita',  il  responsabile  rediga  una
relazione annuale sull'attivita' svolta anche al fine di segnalare la
necessita' o l'opportunita' di interventi correttivi a  fronte  delle
eventuali criticita' riscontraste per  facilitare  l'integrazione  al
lavoro delle persone con disabilita'.
  Con riferimento  alla  figura  del  responsabile  dei  processi  di
inserimento delle persone e dello svolgimento dei compiti  assegnati,
si richiamano le disposizioni normative in materia di responsabilita'
dei dipendenti pubblici e,  con  riferimento  alla  dirigenza,  anche
l'art. 21 del decreto legislativo  n.  165/2001  ritenendo  opportuno
attribuire obiettivi specifici in relazione al ruolo assegnato.

Sezione prima: legge 12 marzo 1999, n. 68. Norme per  il  diritto  al
  lavoro dei disabili e delle categorie protette di cui all'art.  18,
  comma 2.

4. Le categorie protette dell'art. 1 della legge 12  marzo  1999,  n.
  68.
4.1 I soggetti beneficiari.
  L'art. 1 della legge n. 68/1999  individua  le  categorie  protette
destinatarie  della  relativa  disciplina  che  i  datori  di  lavoro
pubblici hanno l'obbligo di assumere nei limiti  percentuali  fissati
dal successivo art. 3 e con le modalita' previste dagli  articoli  7,
11 e 16 della stessa legge.
  Si richiama sinteticamente l'elenco dei soggetti interessati,  come
individuato  dal  predetto  art.  1,  evidenziando  che  i  requisiti
richiesti dal legislatore, e accertati dagli organi competenti (1)  ,
si configurano come necessari per poter vantare il diritto soggettivo
al  collocamento  obbligatorio  nell'ambito  della  quota   d'obbligo
prevista esclusivamente per le persone con disabilita':
    a) persone in eta' lavorativa  affette  da  minorazioni  fisiche,
psichiche o sensoriali e  portatori  di  handicap  intellettivo,  che
comportino una riduzione  della  capacita'  lavorativa  superiore  al
quarantacinque per cento, accertata dalle competenti commissioni  per
il riconoscimento dell'invalidita' civile nonche' alle persone  nelle
condizioni di cui all'art. 1, comma 1 della legge 12 giugno 1984,  n.
222  (2)  ossia  gli  assicurati  la  cui  capacita'  di  lavoro,  in
occupazioni confacenti alle loro  attitudini,  sia  ridotta  in  modo
permanente a causa di infermita' o difetto fisico o mentale a meno di
un  terzo.  Rientrano  in  quest'ultima  categoria  i  soggetti   che
percepiscono  l'assegno  ordinario  di  invalidita'  ed   ai   quali,
pertanto, e' stata accertata dall'INPS una riduzione  a  meno  di  un
terzo della capacita' di lavoro,  a  causa  di  infermita'  o  di  un
difetto fisico o mentale;
    b) persone invalide  del  lavoro  con  un  grado  di  invalidita'
superiore al trentatre per cento, accertata  dall'Istituto  nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul  lavoro  e  le  malattie
professionali in base alle disposizioni vigenti;
    c) persone non vedenti o  sordomute  (3)  di cui  alle  leggi  27
maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni ed integrazioni, e 26
maggio 1970, n. 381,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni.
Restano ferme le  norme  speciali  vigenti  in  materia,  cosi'  come
richiamate dall'art. 1, comma 3 della predetta legge n. 68/1999 per i
centralinisti telefonici non vedenti (4)  ,  per  i  massaggiatori  e
massofisioterapisti non vedenti, per i terapisti della riabilitazione
non vedenti, per gli insegnanti non vedenti ed, infine, per i sordi;
    d) persone invalide di guerra (a seguito di fatto di guerra o per
servizio durante la guerra), invalide civili di guerra (menomazioni o
infermita' causate dalla guerra) e invalide per servizio  (lavoratori
in servizio presso  amministrazioni  pubbliche  che  hanno  riportato
lesioni  od  infermita'  dipendenti  da  causa   di   servizio)   con
minorazioni ascritte dalla prima all'ottava  categoria  di  cui  alle
tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni  di
guerra, approvato con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23
dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni.
  Le persone beneficiarie,  come  sopra  individuate,  che  risultano
disoccupate (5) ed aspirano ad una occupazione conforme alle  proprie
capacita' lavorative, si iscrivono nell'apposito  elenco  tenuto  dai
servizi per il collocamento mirato nel  cui  ambito  territoriale  si
trova  la  residenza  dell'interessato,  il  quale  puo',   comunque,
iscriversi nell'elenco di altro servizio nel territorio dello  Stato,
previa cancellazione dall'elenco in cui era precedentemente  iscritto
(6) .
  Il requisito dell'iscrizione nel predetto elenco, che  richiede  il
possesso dello stato di disoccupazione, e quindi aver  rilasciato  la
dichiarazione di  disponibilita'  al  lavoro  (DID),  e'  presupposto
necessario ai fini del diritto al collocamento obbligatorio.
  Possono  ottenere  l'iscrizione  negli  elenchi  del   collocamento
obbligatorio  le  persone  in  eta'  lavorativa,  che  abbiano  cioe'
compiuto i sedici anni di eta' e che  non  abbiano  raggiunto  l'eta'
pensionabile prevista dall'ordinamento per il settore pubblico (7) .
  Rimangono  fermi  i  requisiti  generali  di  accesso   all'impiego
pubblico  di  cui  all'art.  2  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487 (8) , nonche'  quelli  specifici
eventualmente previsti dal bando di concorso, con le precisazione che
seguono. In particolare, l'eta' minima necessaria  per  l'accesso  al
pubblico impiego e' fissata  a  diciotto  anni.  Tale  limite  e'  da
ritenere vigente e si deve escludere che sia stato abrogato. Ai sensi
dell'art. 3, comma 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (secondo  cui
«la partecipazione ai concorsi indetti da  pubbliche  amministrazioni
non  e'  soggetta  a  limiti  di  eta',  salvo  deroghe  dettate   da
regolamenti delle singole amministrazioni connesse  alla  natura  del
servizio o ad oggettive necessita' dell'amministrazione»), il  limite
di eta' abolito e' da intendere solo  come  il  limite  massimo,  non
anche come il limite minimo (9) .
  Per  quanto  concerne  l'eta'  massima,   infatti,   pur   restando
confermato quanto detto ai fini dell'iscrizione nell'elenco,  occorre
puntualizzare che si considerano superate le  limitazioni  poste  dal
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 sul limite
massimo, che erano state riprese dall'abrogata  legge  del  2  aprile
1968, n. 482 e poi disapplicate a seguito del citato art. 3, comma 6,
della legge 15 maggio 1997, n. 127. Dunque, il limite massimo di eta'
per l'assunzione  coincide,  per  queste  categorie,  con  il  limite
ordinamentale previsto dai rispettivi settori.
  Sempre in tema di requisiti generali si ricorda  la  necessita'  di
avere  assolto  l'obbligo   scolastico   e   con   riferimento   alla
cittadinanza la disciplina dell'art. 38, decreto legislativo  n.  165
del 2001.
  Si sottolinea che, alla data di scadenza  del  bando,  l'iscrizione
nell'elenco dei centri per l'impiego e, conseguentemente, lo stato di
disoccupazione e' presupposto necessario, per il  riconoscimento  del
titolo alla riserva di posti,  nei  limiti  della  complessiva  quota
d'obbligo, calcolata in senso piu' favorevole alle categorie protette
all'atto dell'emanazione del bando o dell'assunzione  effettiva,  ove
non siano state avviate altre procedure di copertura della  quota,  e
fino ad un massimo del cinquanta per cento dei posti messi a concorso
(10) computando anche le altre riserve previste dalla legge (11) .
  Si ricorda poi che l'art.  16,  comma  2  della  legge  n.  68/1999
prevede  che  i  disabili  che  abbiano  conseguito  l'idoneita'  nei
concorsi pubblici possono essere assunti,  ai  fini  dell'adempimento
dell'obbligo di cui all'art. 3, anche oltre il limite  dei  posti  ad
essi riservati nel concorso.
  Detto  comma  persegue  l'obiettivo  di  garantire  il   necessario
adempimento da parte  delle  pubbliche  amministrazioni  dell'obbligo
imposto dall'art. 3. Le ipotesi  che  possono  verificarsi,  all'atto
della definizione della graduatoria finale, sono le seguenti:
    1) non vi  sono  sufficienti  disabili,  collocati  in  posizione
utile, che possano coprire la quota di  riserva  in  quanto  iscritti
negli appositi elenchi alla data di scadenza del bando. In  tal  caso
ferma restando l'assunzione dei vincitori secondo il merito, al  fine
di  coprire  la  quota  d'obbligo  l'amministrazione  puo'  ricorrere
all'assunzione degli idonei prescindendo dal loro stato di iscrizione
alla data di scadenza del bando;
    2)  all'atto  dell'assunzione  o  nell'arco  di   vigenza   della
graduatoria vi siano ulteriori scoperture della quota d'obbligo  (12)
.
  In entrambe le ipotesi, per  rispondere  alla  ratio  della  norma,
l'amministrazione potra' assumere i  predetti  soggetti  anche  senza
rispettare l'ordine  della  graduatoria  di  merito  del  concorso  e
rispettando tale graduatoria con riferimento alle categorie protette.
4.2 Quota d'obbligo,  base  di  computo,  mobilita'  e  compensazione
  territoriale.
  Al fine di garantire l'inserimento delle persone disabili nel mondo
del lavoro, l'art. 3 della legge n. 68/1999 prevede l'obbligo  per  i
datori di lavoro pubblici di avere  alle  loro  dipendenze  un  certo
numero di lavoratori appartenenti alla categoria.
  Come gia' detto, una quota di assunzioni obbligatorie  e'  altresi'
prevista dalla legge a favore dei soggetti (congiunti, superstiti  di
caduti o di invalidi) di cui all'art. 18, comma 2.
  La disciplina della quota d'obbligo disposta dalla legge n. 68/1999
realizza  un  intervento  sulle  aliquote  fissate  dalla  previgente
normativa (13)  ,  che  prevedeva  criteri  e  modalita'  diverse  di
assunzioni obbligatorie  dei  soggetti  appartenenti  alle  categorie
protette. La vecchia disciplina, tra l'altro,  non  definiva  criteri
puntuali  di  distribuzione   del   collocamento   obbligatorio   sul
territorio  nazionale,  a  discapito  di   un'omogenea   applicazione
geografica dei benefici contemplati dalla normativa.
  Al fine di assicurare l'effettivita' del collocamento  obbligatorio
con la definizione di livelli standard ed  omogenei  di  reclutamento
nonche' di garantire la funzionalita' delle amministrazioni, la legge
n. 68/1999 e' intervenuta fissando un sistema di  quote  dedicate  al
reclutamento delle categorie protette  che  si  fonda  sul  carattere
dimensionale della struttura datoriale.
  In particolare, in base all'art. 3 della legge n. 68/1999, i datori
di lavoro sono  tenuti  ad  avere  alle  loro  dipendenze  lavoratori
appartenenti alle categorie sopra richiamate nella seguente misura:
    sette per cento dei lavoratori  occupati,  se  occupano  piu'  di
cinquanta dipendenti;
    due lavoratori, se occupano da trentasei a cinquanta dipendenti;
    un lavoratore, se occupano da quindici a trentacinque dipendenti.
  L'obbligo del rispetto della quota si applica a  prescindere  dalla
necessita' di procedere a nuove assunzioni.
  E' bene ricordare che, secondo il comma 4 del predetto art. 3,  per
i servizi di polizia e della protezione civile, il  collocamento  dei
disabili e' previsto nei soli servizi  amministrativi  (v.  paragrafo
4.5).
  In base all'art. 5, comma 8 della legge n. 68/1999, gli obblighi di
cui agli articoli 3 e 18  della  medesima  legge  n.  68/1999  devono
essere  rispettati  a  livello  nazionale.  Inoltre,  secondo  quanto
precisato dall'art. 2, comma  1  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 333/2000, per i datori di lavoro pubblici l'obbligo  di
assunzione ai sensi dell'art. 3  della  legge  n.  68/1999  prende  a
riferimento, quale base di  computo,  il  personale  complessivamente
occupato dall'amministrazione. La quota d'obbligo si ripartisce,  ove
possibile  in  modo  omogeneo,  nell'ambito  delle  singole  aree   o
categorie e, pertanto, le dotazioni organiche, definite in  relazione
al fabbisogno  ed  alle  esigenze  organizzative,  ne  devono  tenere
adeguatamente conto. L'obbligo di copertura  si  configura,  in  ogni
caso, come vincolo cogente, nel rispetto del regime del  collocamento
obbligatorio.
  Dunque,  rispetto  alle   amministrazioni   pubbliche   che   hanno
un'articolazione sul territorio, la quota  deve  essere  computata  a
livello nazionale facendo sempre riferimento al totale dei dipendenti
in servizio presso l'amministrazione complessivamente  intesa,  ferma
restando la ripartizione per aree o categorie.
  Secondo quanto disposto dall'art. 7, comma 6 del  decreto-legge  n.
101/2013 (legge n. 125/2013), le amministrazioni pubbliche procedono,
esclusivamente  nel  caso  in  cui  si  trovino  in   situazioni   di
soprannumerarieta' rispetto alla dotazione organica  complessivamente
considerata, a rideterminare il numero delle assunzioni  obbligatorie
delle categorie protette sulla base delle  quote  e  dei  criteri  di
computo previsti dalla normativa vigente, tenendo  conto,  in  questa
circostanza, della dotazione organica e non dei presenti in servizio,
che nella fattispecie sono maggiori, al fine di evitare  un  costante
incremento   delle   posizioni   soprannumerarie.   All'esito   della
rideterminazione del numero delle assunzioni di cui  sopra,  ciascuna
amministrazione e' obbligata ad assumere  a  tempo  indeterminato  un
numero  di  lavoratori  pari  alla  differenza  fra  il  numero  come
rideterminato sulla base della dotazione organica e quello allo stato
esistente  di  categorie  protette  in  servizio.   La   disposizione
introdotta deroga, infatti, ai divieti di nuove  assunzioni  previsti
dalla legislazione vigente, anche nel caso in  cui  l'amministrazione
interessata sia in situazione di soprannumerarieta'.
  Cosi' come chiarito dalla circolare n. 5 del 21 novembre  2013  del
Ministro per la pubblica amministrazione e  la  semplificazione,  per
effetto dell'art. 7, comma 6 del decreto-legge n. 101/2013 (legge  n.
125/2013) le assunzioni delle categorie protette,  nel  limite  della
quota d'obbligo, non sono da  computare  nel  budget  assunzionale  e
vanno garantite sia in presenza di posti  vacanti,  sia  in  caso  di
soprannumerarieta', nel limite della quota calcolata  sulla  base  di
computo di cui all'art. 4 della legge n. 68/1999.
  In  considerazione  del  fatto  che  non  si  puo'  procedere  alla
compensazione interregionale, di cui meglio  si  dira'  piu'  avanti,
tali datori di  lavoro  devono  garantire  un'omogeneita'  geografica
delle assunzioni obbligatorie a livello nazionale, affinche' la quota
complessiva  delle  relative  assunzioni  sia   il   piu'   possibile
distribuita in modo omogeneo tra le regioni e le province.
  Si ricorda che, ai sensi  dell'art.  9,  comma  6  della  legge  n.
68/1999, i datori di lavoro pubblici sono tenuti ad  inviare  in  via
telematica agli uffici competenti un prospetto informativo  (14)  dal
quale risultino il numero complessivo dei lavoratori  dipendenti,  il
numero e di nominativi dei  lavoratori  computabili  nella  quota  di
riserva di cui all'art. 3, nonche' i posti di lavoro  e  le  mansioni
disponibili per i lavoratori disabili. Si rimanda, a  tal  proposito,
alla Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del
22 gennaio 2010, n. 2 in tema di «Assunzioni obbligatorie.  Prospetto
informativo di cui al novellato art. 9, comma 6 della legge 12  marzo
1999, n. 68. Indicazioni operative», nonche' alla richiamata nota DFP
protocollo n. 7571 del 10 luglio 2018.
  Inoltre, l'art. 4 della legge n. 68/1999, che detta,  tra  l'altro,
disposizioni sui criteri di computo della quota di riserva, e  l'art.
3 del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  333/2000,  sulle
modalita' di computo della  quota  di  riserva  e  sulle  esclusioni,
individuano i  lavoratori  che  non  costituiscono  base  di  computo
(categorie escluse) per la determinazione della quota di  riserva  e,
tra questi, quelli che sono computabili nella quota d'obbligo.
  L'art. 4, comma 1 della legge n. 68/1999 prevede che, agli  effetti
della determinazione del numero di  soggetti  disabili  da  assumere,
sono da  considerare  nella  base  di  computo,  di  norma,  tutti  i
lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato.
  I lavoratori esclusi dalla base di calcolo  per  la  determinazione
del numero di  soggetti  disabili  da  assumere  sono:  i  lavoratori
occupati ai sensi della medesima legge n. 68/1999  (quindi  tanto  le
persone con disabilita' quanto le categorie dell'art.  18,  comma  2,
nei limiti  della  percentuale  prevista  dalla  legge),  quelli  con
contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi,  i  soci  di
cooperative di produzione e lavoro, nonche' i dirigenti, i lavoratori
assunti con contratto  di  inserimento  (per  il  settore  di  lavoro
pubblico il riferimento e' al contratto di formazione  e  lavoro),  i
lavoratori  occupati  con  contratto   di   somministrazione   presso
l'utilizzatore, i  lavoratori  assunti  per  attivita'  da  svolgersi
all'estero per la durata di tale attivita', i soggetti  impegnati  in
lavori socialmente utili assunti ai sensi  dell'art.  7  del  decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81,  i  lavoratori  a  domicilio,  i
lavoratori  che  aderiscono  al  programma  di  emersione,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 4-bis della legge  18  ottobre  2001,  n.  383,  e
successive modificazioni ed integrazioni. Restano salve le  ulteriori
esclusioni previste dalle discipline di settore.
  Per i  lavoratori  assunti  con  contratto  a  tempo  indeterminato
parziale si applicano le norme contenute nell'art. 18, comma 9  della
legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostituito dall'art. 1 della legge
11 maggio 1990,  n.  108,  e  pertanto  i  dipendenti  in  regime  di
part-time sono  computati  per  la  quota  di  orario  effettivamente
svolto, tenendo conto che  il  computo  delle  unita'  lavorative  fa
riferimento all'orario previsto dalla contrattazione  collettiva  del
settore (art. 4, comma 1 della legge n. 68/1999).
  I dipendenti a tempo  determinato  sono  computati  ai  fini  della
determinazione della quota di riserva  se  titolari  di  contratto  a
termine di durata superiore a sei mesi. La fissazione di  un  termine
minimo di durata del contratto di lavoro evidenzia la  necessita'  di
computare    l'aliquota    d'obbligo    sul     personale     stabile
dell'amministrazione. Il riferimento al personale stabile  come  base
di computo dell'aliquota assume rilievo ai fini  delle  modalita'  di
copertura della quota d'obbligo  che,  in  base  ad  un  criterio  di
ragionevole corrispondenza, deve necessariamente essere  assolta  con
assunzioni a tempo indeterminato (15) . Cio' e' del  resto  in  linea
con le finalita'  del  collocamento  obbligatorio,  come  inserimento
stabile dei soggetti disabili nel mondo del lavoro, e  con  l'obbligo
permanente delle amministrazioni di  avere  alle  proprie  dipendenze
soggetti appartenenti alla categoria tutelata. In  considerazione  di
cio' si determinerebbe, peraltro, una  violazione  dell'art.  36  del
decreto legislativo n.  165/2001  che  individua,  quale  presupposto
necessario per la stipula di  rapporti  di  lavoro  con  contratto  a
termine, la temporaneita' o l'eccezionalita' dell'esigenza.
  La possibilita' di  assumere  personale  con  disabilita'  a  tempo
determinato, in ogni caso, non e' del tutto esclusa  dalla  legge  n.
68/1999, fermo restando che  ai  fini  dell'adempimento  dell'obbligo
occupazionale la durata del contratto non puo'  essere  inferiore  ai
sei mesi. In particolare, l'art. 11 prevede che i  datori  di  lavoro
possano stipulare convenzioni con i centri per l'impiego che  abbiano
ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento
degli obiettivi occupazionali previsti dalla legge e che possono  tra
l'altro prevedere l'assunzione con contratto di lavoro a termine  dei
soggetti disabili. Nella fattispecie il ricorso al tempo  determinato
appare giustificato dalla procedura prevista  per  la  stipula  della
convenzione che, richiamando la competenza del centro per  l'impiego,
assicura la tutela e garanzia  della  persona  con  disabilita'  come
contraente debole del rapporto di lavoro, nel rispetto dell'obiettivo
primario  della  convenzione  che  rimane   quello   dell'inserimento
lavorativo e del conseguimento dell'occupazione stabile (16) .
  In ogni caso,  per  effetto  dell'art.  36,  comma  2  del  decreto
legislativo  n.  165/2001,  nonche'  dell'art.   7,   comma   6   del
decreto-legge n.  101/2013,  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'art. 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nei limiti
della quota d'obbligo, per cui coloro che  sono  stati  assunti  come
persone con disabilita' con contratto di lavoro a tempo  determinato,
usufruiscono del  diritto  di  precedenza  qualora  abbiano  prestato
attivita' lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, in caso  di
assunzioni a tempo indeterminato  effettuate  dal  datore  di  lavoro
entro i successivi dodici mesi, con riferimento  alle  mansioni  gia'
espletate in esecuzione dei rapporti a termine, purche' il lavoratore
manifesti in tal senso la propria volonta' al datore di lavoro  entro
sei mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso.
  Qualora  l'assunzione  a  tempo  determinato  della   persona   con
disabilita' sia stata effettuata prescindendo  dalla  disabilita'  si
usufruisce comunque del diritto  di  precedenza,  nei  termini  sopra
descritti, per l'assunzione a tempo indeterminato con possibilita' di
computo nella quota d'obbligo.
  Resta fermo, quanto chiarito dall'art.  1  dell'Accordo,  ai  sensi
dell'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le  province  autonome,  e
gli enti locali, concernente «Problematiche interpretative in materia
della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per  il  diritto  al
lavoro dei disabili" - Repertorio atti n. 184/CU -  del  21  dicembre
2017» ovvero nel caso di lavoratori a tempo determinato, con oneri su
Fondi esterni, con contratto di lavoro  di  durata  superiore  a  sei
mesi, di contemplarli nella base di computo per  assunzioni  a  tempo
indeterminato,  ove  rientranti  nella  consistenza  della  dotazione
organica dell'ente.
  Sempre in virtu'  del  principio  di  corrispondenza  tra  base  di
computo e tipologia delle  assunzioni,  secondo  cui  i  criteri  per
definire la base di  computo  soccorrono  per  la  definizione  della
riserva e delle modalita' di copertura della stessa,  dall'esclusione
della dirigenza dalla base di  calcolo  deriva  che  il  collocamento
obbligatorio  delle  categorie  protette,  previsto   dalle   vigenti
disposizioni normative, non possa riguardare  i  posti  di  qualifica
dirigenziale.
  A cio' si aggiunga che, secondo la  giurisprudenza  costituzionale,
l'art. 38, comma 3 della Costituzione consente un  regime  di  favore
nei confronti delle persone con disabilita', derogando  al  principio
di uguaglianza e buon andamento degli uffici pubblici previsti  dagli
articoli 3 e 97 della Costituzione, solo per favorire l'accesso delle
persone con disabilita' agli  uffici  pubblici.  Nel  bilanciare  gli
interessi in  gioco,  la  Costituzione  consente  la  prevalenza  del
principio di solidarieta' su  quelli  di  uguaglianza  e  merito  per
quanto  riguarda  il  diritto  al  lavoro,  ma  non  anche   per   la
progressione in carriera delle persone con disabilita' gia'  occupate
(17) .
  Relativamente, poi, al personale dipendente in regime di part-time,
si richiama l'art. 9 del decreto legislativo 15 giugno  2015,  n.  81
che, nel definire  i  criteri  di  computo  dei  lavoratori  a  tempo
parziale, prevede  che,  ai  fini  della  applicazione  di  qualsiasi
disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia  rilevante
il  computo  dei  dipendenti  del  datore   di   lavoro,   e   quindi
ragionevolmente anche ai fini  della  individuazione  della  regolare
copertura della quota di riserva, i lavoratori a tempo parziale  sono
computati in  proporzione  all'orario  svolto,  rapportato  al  tempo
pieno. A tal fine, l'arrotondamento opera per le frazioni  di  orario
che eccedono la somma degli orari a tempo parziale corrispondente  ad
unita' intere di orario a tempo pieno.
  Nel computo  le  frazioni  percentuali  superiori  allo  0,50  sono
arrotondate per eccesso (ad esempio  per  un  lavoratore  che  ha  un
orario pari al 45,52% dell'intero si conteggia 46%,  se  l'orario  di
lavoro e' pari a 54,23% si conteggia 54%). Quando occorre  ricondurre
il valore delle quote  ad  unita'  a  tempo  pieno,  si  precisa  che
l'arrotondamento all'unita' della frazione di orario  superiore  alla
meta' di quello normale si  effettua  sul  resto  delle  frazioni  di
orario,  che  residua  dalla  somma  degli  orari  a  tempo  parziale
ricondotta ad unita' intere di orario a tempo pieno. (Es.: si sommano
tutte le percentuali di part-time. Ove il valore della somma sia pari
a 357/100 le unita' intere da computare sono 3+1 [arrotondamento  per
eccesso di 57]=4, laddove la  somma  sia  di  340/100  le  unita'  da
computare sarebbero 3 [senza arrotondamento]).
  Altresi', per ragioni di omogeneita' tra i  criteri  di  computo  e
quelli necessari per verificare il rispetto della quota d'obbligo, si
ritiene ammissibile l'assunzione di categorie protette in  regime  di
part-time nonche'  il  conteggio  della  percentuale  di  prestazione
lavorativa ai fini della copertura della predetta quota,  secondo  le
modalita' specificate dal citato l'art. 9 del decreto legislativo  n.
81/2015 (18) . La Circolare  n.  41  del  26  giugno  2000  del  MLPS
stabilisce che per quanto riguarda il computo dei lavoratori disabili
occupati  part-time  a  copertura  della  quota  di  riserva   dovra'
considerarsi singolarmente l'orario prestato  da  ciascun  lavoratore
rapportato al normale orario a  tempo  pieno  con  arrotondamento  ad
unita' qualora l'orario prestato sia  superiore  al  50%  dell'orario
ordinario. Ai sensi dell'art. 3, comma 5 del decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 333/2000 i datori di lavoro  pubblici  o  privati
che occupano da quindici a trentacinque dipendenti, che  assumono  un
lavoratore disabile, con invalidita' superiore al cinquanta per cento
o ascrivibile alla quinta categoria, in base alla tabella allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n.  246,  con
contratto a tempo parziale, possono computare il lavoratore  medesimo
come unita', a prescindere dall'orario di lavoro svolto. Cio'  appare
una deroga all'art. 9 del decreto legislativo n.  81/2015  in  favore
degli enti di piccole dimensioni.
  Si ricorda, altresi', che ai sensi dell'art.  3,  comma  101  della
legge 24  dicembre  2007,  n.  244  «Per  il  personale  assunto  con
contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a
tempo pieno puo' avvenire nel rispetto delle modalita' e  dei  limiti
previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso
di assunzione di personale a tempo  pieno  e'  data  precedenza  alla
trasformazione del rapporto di lavoro  per  i  dipendenti  assunti  a
tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta».
  La trasformazione a tempo  pieno  del  rapporto  per  le  categorie
protette e' fuori  dai  limiti  assunzionali  se  e'  correlata  alla
disponibilita' della quota d'obbligo.
  Si passano ora in rassegna i lavoratori che sono esclusi dalla base
di calcolo e che sono computabili nella quota d'obbligo, anche se non
assunti tramite collocamento obbligatorio.
  Essi sono i:
    a) lavoratori assunti al di fuori delle procedure di collocamento
obbligatorio dei disabili che, in costanza  di  rapporto  di  lavoro,
divengono  inabili  allo  svolgimento  delle  proprie   mansioni   in
conseguenza di infortunio o malattia, con riduzione  della  capacita'
lavorativa in misura pari o superiore al sessanta per cento (invalidi
civili), a  meno  che  l'inabilita'  non  sia  stata  determinata  da
violazione, da parte del datore di lavoro delle norme in  materia  di
sicurezza ed igiene del lavoro (art. 4, comma 4, legge n.  68/1999  e
art.  3,  comma  2,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   n.
333/2000). Si veda l'art. 2 dell'Accordo, ai sensi dell'art. 9, comma
2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra  il
Governo, le regioni  e  le  province  autonome,  e  gli  enti  locali
concernente «Problematiche interpretative in materia della  legge  12
marzo 1999, n. 68, recante  "Norme  per  il  diritto  al  lavoro  dei
disabili" - Repertorio atti  n.  184/CU  -  del  21  dicembre  2017».
Rientrano in tale categoria anche i militari giudicati non idonei  al
servizio con riduzione della capacita' lavorativa in  misura  pari  o
superiore  al  sessanta  per   cento   accertata   dalla   competente
commissione di cui  all'art.  6  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 ottobre 2001 n. 461 (19) ;
    b) lavoratori assunti al di fuori delle procedure di collocamento
obbligatorio    relativo    ai    disabili    che,    successivamente
all'assunzione,  divengono  invalidi  per  infortunio  sul  lavoro  o
malattia  professionale  (invalidi  del  lavoro)  con  un  grado   di
invalidita' superiore al  trentatre  per  cento  (art.  3,  comma  4,
decreto del Presidente della Repubblica n. 333/2000);
    c) i lavoratori,  gia'  disabili  prima  della  costituzione  del
rapporto di lavoro, anche se  non  assunti  tramite  il  collocamento
obbligatorio, nel caso in cui abbiano una riduzione  della  capacita'
lavorativa pari o superiore  al  sessanta  per  cento  o  minorazioni
ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse
al testo  unico  delle  norme  in  materia  di  pensioni  di  guerra,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  23  dicembre
1978,  n.  915,  o  con  disabilita'  intellettiva  e  psichica,  con
riduzione della capacita' lavorativa superiore al quarantacinque  per
cento, accertata dagli organi competenti (art. 4, comma 3-bis,  legge
n. 68/1999 (20) ). Si veda l'art. 2 dell'Accordo, ai sensi  dell'art.
9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.
281, tra il Governo, le regioni e le province autonome,  e  gli  enti
locali concernente «Problematiche  interpretative  in  materia  della
legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "Norme per il  diritto  al  lavoro
dei disabili" - Repertorio atti n. 184/CU - del 21 dicembre 2017».
  Relativamente all'istituto della mobilita' del personale si ricorda
che la Circolare n. 5 del  21  novembre  2013  del  Ministro  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione con oggetto  «Indirizzi
volti a favorire il superamento del precariato. Reclutamento speciale
per il personale in possesso dei requisiti  normativi.  Proroghe  dei
contratti.  Art.  4  del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.   101,
convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125, recante "Disposizioni urgenti per il  perseguimento  di
obiettivi di razionalizzazione  nelle  pubbliche  amministrazioni"  e
art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165»  ha  chiarito
che gli adempimenti previsti dall'art. 34-bis del decreto legislativo
n. 165/2001 sono esclusi  con  riferimento  alle  procedure  ed  alle
assunzioni delle categorie protette. Lo  stesso  puo'  ritenersi  con
riferimento agli adempimenti di mobilita' di cui all'art.  30,  comma
2-bis del decreto  legislativo  n.  165/2001  in  caso  di  avvio  di
procedure di reclutamento per la copertura della quota d'obbligo.
  Inoltre, si ricorda che l'art. 21 della legge 5 febbraio  1992,  n.
104 (21) dispone che i soggetti  con  disabilita'  con  un  grado  di
invalidita' superiore ai due terzi o con  minorazioni  iscritte  alle
categorie prima, seconda e terza della Tabella A annessa  alla  legge
10 agosto 1950,  n.  648,  assunti  presso  gli  enti  pubblici  come
vincitori di concorso o ad altro  titolo,  hanno  diritto  di  scelta
prioritaria  tra  le  sedi  disponibili.  La   previsione   normativa
disciplina la mobilita' del  personale  con  disabilita'  all'interno
della  stessa  amministrazione,  prevedendo  che   le   persone   con
disabilita', come sopra individuate, hanno la precedenza in  sede  di
trasferimento a domanda.
  Altresi', relativamente alla quota d'obbligo riservata alle persone
con disabilita' ed alla tipologia di soggetti da farvi rientrare,  si
ricorda che la legge 25 marzo 2011, n. 25 (22) ,  all'articolo  unico
prevede, tra l'altro,  che  le  quote  di  riserva  e  le  assunzioni
obbligatorie di cui al suddetto art. 3 della legge n. 68/1999 debbano
essere destinate esclusivamente a beneficio dei lavoratori  disabili,
senza possibilita' di computo  nella  predetta  quota  di  assunzioni
obbligatorie riferite ad altre categorie protette, non rientranti tra
i disabili.
  Inoltre, sulle assunzioni in esame, si  fa  rinvio  a  quanto  gia'
chiarito da questo Dipartimento con nota circolare  del  22  febbraio
2011, n. 11786 e, da ultimo, con la richiamata  Circolare  n.  5  del
2013,  relativamente  agli  effetti  della  copertura   della   quota
d'obbligo sul regime assunzionale dell'amministrazione procedente. In
particolare, in caso di disciplina limitativa delle  assunzioni,  non
rientrano nelle  predette  limitazioni  le  assunzioni  di  personale
appartenente alle categorie protette, nel solo limite della copertura
della quota d'obbligo. Va da  se'  che  le  cessazioni  di  personale
appartenente alle categorie protette  non  vanno  computate  ai  fini
della determinazione delle risorse utili per le nuove assunzioni.  In
sostanza le dinamiche inerenti a questa categoria di  soggetti  vanno
neutralizzate tanto in uscita quanto in entrata.
  Le predette assunzioni vanno effettuate anche in deroga ai  divieti
di  nuove  assunzioni  previsti  dalla  legislazione  vigente,  ferme
restando le disposizioni  speciali  limitative  che  scaturiscono  da
criticita'  della  situazione  economico-finanziaria  in  cui   versa
l'amministrazione.
  Si ricorda che l'art. 22,  comma  5,  lettera  b)  della  legge  12
novembre  2011,  n.  183  dispone  che,   al   fine   di   facilitare
l'inserimento dei lavoratori disabili  mediante  il  telelavoro,  gli
obblighi di cui al comma 1 dell'art. 3 della  legge  n.  68/1999,  in
tema di assunzioni obbligatorie e quote di  riserva,  possono  essere
adempiuti anche utilizzando la modalita' del telelavoro.
  Relativamente alle quote d'obbligo, va infine richiamato l'art.  5,
commi 8, 8-bis, 8-ter e 8-quater della legge n. 68/1999 che prevedono
il meccanismo della compensazione. La disciplina e' stata oggetto  di
recente modifica normativa: l'art. 9 del decreto-legge  n.  138/2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011, ha sostituito
il previgente comma 8 ed ha anche aggiunto i successivi commi  8-bis,
8-ter e 8-quater. Relativamente al settore pubblico, il  comma  8-ter
della previsione normativa, cosi' come sostituito dall'art. 5,  comma
1, lettera c), decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, dispone
che «I datori di lavoro  pubblici  possono  assumere  in  una  unita'
produttiva un numero di lavoratori  aventi  diritto  al  collocamento
obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le  eccedenze  a
compenso del minor numero  di  lavoratori  assunti  in  altre  unita'
produttive della medesima regione. I datori di lavoro pubblici che si
avvalgono di tale facolta' trasmettono in via telematica  a  ciascuno
degli uffici competenti, il prospetto di cui all'art. 9,  comma  6.».
Dunque, differentemente dai datori di lavoro  privati,  i  datori  di
lavoro pubblici possono effettuare la compensazione limitatamente  al
territorio regionale.
  Cio'  detto,  si  precisa  che  anche  in  base  alla  formulazione
dell'art. 5, comma 8-ter, della legge n.  68/1999,  l'istituto  della
compensazione  regionale  si  configura  come   ipotesi   eccezionale
rispetto al  principio  generale  dell'omogenea  distribuzione  della
quota sul territorio nazionale.
  In base alla normativa richiamata e secondo  quanto  precisato,  si
evidenzia che la compensazione territoriale su base interregionale si
potrebbe, invece, giustificare nel solo caso in cui la disomogeneita'
di assunzioni obbligatorie tra regioni sia la conseguenza della  fase
transitoria che ha segnato il passaggio dalla legge 2 aprile 1968, n.
482 alla legge n. 68/1999. Si ricorda, infatti, che l'art. 18,  comma
1 della legge n. 68/1999 prevede che  «I  soggetti  gia'  assunti  ai
sensi delle norme sul collocamento  obbligatorio  sono  mantenuti  in
servizio anche se superano il numero di unita' da  occupare  in  base
alle aliquote stabilite dalla presente legge e sono computati ai fini
dell'adempimento dell'obbligo stabilito dalla stessa.».
  Solo per questa fattispecie e'  ammessa,  in  via  eccezionale,  la
compensazione interregionale.
  Nella suddetta ipotesi, le amministrazioni interessate dovranno, in
ogni caso, poter dimostrare  che  la  situazione  di  anomalia  nella
distribuzione delle assunzioni obbligatorie sul territorio  nazionale
dipende dalla richiamata circostanza ed altresi'  di  aver  posto  in
essere ogni opportuna iniziativa, tra cui  la  mobilita'  volontaria,
volta a sanare la disomogeneita' rilevata.
  Il  decreto  legislativo  del  7  marzo   2005,   n.   82   «Codice
dell'amministrazione digitale» all'art.  54  stabilisce  qual  e'  il
contenuto dei siti delle  pubbliche  amministrazioni.  Tra  le  altre
informazioni  che  i  siti  delle  pubbliche  amministrazioni  devono
necessariamente  contenere  vi  sono  i   seguenti   dati   pubblici:
l'organigramma,  l'articolazione  degli  uffici,  le  attribuzioni  e
l'organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non
generale ed i bandi di concorso.
  In  ragione  poi  di  quanto  previsto  dall'art.  1  del   decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della  disciplina
riguardante  il  diritto  di  accesso  civico  e  gli   obblighi   di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte  delle
pubbliche amministrazioni», secondo cui,  in  base  al  comma  1,  la
trasparenza e' intesa come accessibilita' totale dei dati e documenti
detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo  di  tutelare  i
diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati
all'attivita' amministrativa e favorire forme  diffuse  di  controllo
sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo  delle
risorse pubbliche, e'  plausibile  ritenere  che  le  amministrazioni
debbano pubblicare sul proprio sito  istituzionale  i  dati  relativi
alla quota d'obbligo e alle procedure attivate per la copertura della
stessa, fermo restando quanto previsto dall'art. 39-quater,  comma  2
del decreto legislativo n. 165/2001.
  In particolare, le amministrazioni dovranno indicare:
    la  dotazione  organica  necessariamente  distinta  per  aree   o
categorie;
    il numero delle persone con disabilita' da assumere in base  alle
previsioni dell'art. 3 della legge n. 68/1999;
    il  numero  delle  persone  con  disabilita'  gia'  reclutati   a
copertura della quota obbligatoria;
    le  procedure  avviate  per  il  collocamento  obbligatorio,  con
indicazione del tipo di avviamento al lavoro, comprese  le  eventuali
convenzioni ai sensi dell'art. 11 della legge n. 68/1999, finalizzate
al completamento della quota obbligatoria.
  Si ricorda, infatti, che il rispetto degli obblighi di  trasparenza
e' di grande rilevanza in  materia  di  collocamento  obbligatorio  a
garanzia dell'effettivita' della tutela del diritto al  lavoro  delle
categorie protette e secondo la cultura del bilancio sociale.
4.3 Accessibilita' delle postazioni di lavoro.
  Come noto, la  legge  9  gennaio  2004,  n.  4,  «Disposizioni  per
favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici»,
aggiornata dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 106 «Attuazione
della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilita'  dei  siti
web e delle  applicazioni  mobili  degli  enti  pubblici»,  introduce
disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli  utenti  ed,
in  particolare,  delle  persone  con  disabilita'   agli   strumenti
informatici.
  L'art. 1 della suddetta legge afferma, infatti:
    [...] 1) La Repubblica riconosce e  tutela  il  diritto  di  ogni
persona ad accedere a tutte le fonti di informazione ed  ai  relativi
servizi,  ivi  compresi  quelli  che  si  articolano  attraverso  gli
strumenti informatici e telematici;
    2) e' tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso
ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione ed
ai  servizi  di  pubblica  utilita'  da  parte  delle   persone   con
disabilita', in ottemperanza al principio  di  uguaglianza  ai  sensi
dell'art. 3 della Costituzione. [...].
  Si fa riferimento, inoltre, alla Convenzione delle  Nazioni  Unite,
art. 27 «Lavoro e occupazione», comma 1, lettera l) ed alla legge del
7  agosto  2015,  n.  124  per  quanto  riguarda  gli  «accomodamenti
ragionevoli»,  da  mettere  in  atto   in   un'ottica   di   garanzia
all'inclusione delle persone con  disabilita'.  Per  quanto  riguarda
l'accomodamento  relativo  all'accessibilita'   digitale,   l'obbligo
previsto dall'art. 4, comma 4 della legge n. 4/2004 recita: «[...]  I
datori di lavoro  pubblici  e  privati  pongono  a  disposizione  del
dipendente disabile  la  strumentazione  hardware  e  software  e  la
tecnologia assistiva adeguata alla specifica  disabilita',  anche  in
caso di telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente  svolte
[...]».
  Le tecnologie  assistive,  ovvero  i  dispositivi  ed  il  relativo
software  che  rendono  accessibili  e  usabili  i  comuni  strumenti
informatici di lavoro, consentono la rimozione e la  riduzione  delle
barriere digitali, che le persone con disabilita' possono  incontrare
nell'uso di strumenti  informatici  e  possono  essere  proposte  dal
Responsabile  dei  processi  di   inserimento   delle   persone   con
disabilita', di cui al paragrafo 3 della presente direttiva,  laddove
presente.  A  mero  titolo  di  esempio,  un  elenco  di  dispositivi
tecnologici che devono essere messi  a  disposizione  del  lavoratore
ricomprendono quelli elencati nell'Allegato 5,  in  particolare  alla
Classe 22 «Ausili per comunicazione e informazione», del decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.
  Sulla base di  tale  classificazione,  le  amministrazioni  possono
procedere allo svolgimento di autonome procedure di acquisto, laddove
i  prodotti  assistivi  non  siano  disponibili   nell'ambito   degli
strumenti messi a disposizione dalle centrali di acquisto pubbliche.
4.4 Sanzioni e tutela giurisdizionale.
  Il datore  di  lavoro  e'  tenuto  a  presentare  la  richiesta  di
avviamento  di  lavoratori  disabili  all'ufficio  provinciale  entro
sessanta giorni dal momento in  cui  sorge  l'obbligo  di  assunzione
(art. 9, comma 1, legge n. 68/1999). La richiesta  di  avviamento  al
lavoro si intende presentata anche  attraverso  l'invio  agli  uffici
competenti dei prospetti informativi di cui  al  successivo  comma  6
dello stesso art. 9. Ai  fini  dell'assolvimento  degli  obblighi  di
legge, i datori di lavoro pubblici - come previsto dall'art. 7, comma
2, della legge  n.  68/1999  e  ribadito  dall'art.  39  del  decreto
legislativo n. 165/2001 - possono altresi' stipulare con i competenti
uffici provinciali «convenzioni aventi ad oggetto  la  determinazione
di  un   programma   mirante   al   conseguimento   degli   obiettivi
occupazionali».
  Al fine di garantire l'effettivita'  della  copertura  delle  quote
d'obbligo, la legge n. 68/1999 prevede specifiche sanzioni in caso di
inadempimento  del  datore  di  lavoro   privato   e   pubblico.   In
particolare, per le imprese private e gli enti pubblici economici  e'
prevista la sanzione amministrativa  per  il  mancato  invio  in  via
telematica agli uffici competenti del prospetto informativo di cui al
citato art. 9, comma 6 della predetta legge.
  Per  quanto  riguarda,  invece,  le  misure   sanzionatorie   delle
amministrazioni pubbliche, l'art. 15, comma 3 della legge n.  68/1999
prevede che ai responsabili del procedimento, ai sensi della legge  7
agosto 1990, n. 241, che compiano  inadempienze,  riferite  non  solo
alla fattispecie dell'invio del prospetto informativo, ma relative  a
tutte le disposizioni della medesima legge n. 68/1999, si  applichino
le sanzioni penali,  amministrative  e  disciplinari  previste  dalle
norme  sul   pubblico   impiego.   Emerge,   quindi,   che   l'ambito
sanzionatorio e' di ampio  spettro  e  puo'  ricomprendere  anche  la
mancata verifica della presenza dell'autodichiarazione del datore  di
lavoro che partecipa alle gare di appalto (art. 17 della legge).
  Nella disciplina del settore pubblico non si  riscontrano  sanzioni
tipiche previste per le inadempienze in argomento. Il tutto,  percio'
va ricondotto alla disciplina generale della responsabilita'  civile,
amministrativa, penale e contabile richiamata dall'art. 55,  comma  2
del decreto legislativo n. 165/2001.
  Tuttavia, in base al comma 4 dell'art. 15, legge n. 68/1999 (23)  ,
trascorsi sessanta giorni dalla data  in  cui  insorge  l'obbligo  di
assumere soggetti appartenenti  alle  categorie  protette,  per  ogni
giorno lavorativo durante il quale risulti  non  coperta,  per  cause
imputabili al datore di lavoro, la quota dell'obbligo di cui all'art.
3, il datore di lavoro stesso e' tenuto al versamento,  a  titolo  di
sanzione amministrativa, al Fondo  regionale  per  l'occupazione  dei
disabili dell'art. 14, di una somma pari a cinque volte la misura del
contributo  esonerativo  di  cui  all'art.  5,  comma   3-bis   della
richiamata legge, al  giorno  per  ciascun  lavoratore  disabile  che
risulta non occupato nella medesima giornata.
  Si aggiunge che l'art. 9, comma 8 della legge n.  68/1999,  prevede
che «qualora l'azienda rifiuti l'assunzione del  lavoratore  invalido
(...), la direzione provinciale del  lavoro  redige  un  verbale  che
trasmette agli uffici competenti ed all'autorita' giudiziaria».
  L'invio all'autorita' giudiziaria, che assume significato solo  con
riferimento   alle   pubbliche   amministrazioni,   puo'   costituire
presupposto, oltre che per le sanzioni amministrative, anche  per  la
fattispecie dell'abuso e dell'omissione di atti d'ufficio ex articoli
323 e 328  c.p.,  laddove  ricorrano  tutti  gli  elementi  necessari
richiesti per la configurazione dei reati citati.  Si  ha  quindi  il
caso della responsabilita' penale, ove ne sussistano i presupposti.
  Relativamente alla procedura, l'art. 8 del decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 333/2000,  che  dispone  in  materia  di  sistema
sanzionatorio,  prevede  che  l'attivita'  ispettiva  in  materia  di
assunzioni  obbligatorie  e  l'irrogazione   delle   sanzioni   siano
esercitate  dagli  ispettorati  territoriali  del  lavoro,  anche  su
segnalazione del servizio preposto al collocamento.
  I  servizi  per  il  collocamento,  ai  fini  dell'accertamento   e
dell'eventuale irrogazione delle sanzioni, trasmettono  gli  atti  al
servizio  ispettivo  della  direzione  provinciale   territorialmente
competente, attivando la procedura prevista dalla legge  24  novembre
1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale».
  Occorre poi evidenziare che ogni ufficio pubblico  territoriale  e'
obbligato  a  trasmettere  il  prospetto  informativo  di  competenza
relativo alla provincia. La responsabilita' dell'adempimento dovrebbe
essere in capo al direttore del personale della sede centrale,  salvo
che questi non abbia delegato i dirigenti degli uffici periferici per
i prescritti adempimenti.
  Ai fini del rafforzamento del sistema di verifica degli adempimenti
sul collocamento  obbligatorio,  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali ed il Dipartimento della  funzione  pubblica  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, anche  in  considerazione  dei
dati risultanti dal prospetto informativo di cui all'art. 9, comma  6
della legge 1999, n. 68, monitorano, mediante verifiche  a  campione,
il rispetto degli obblighi dell'art. 3  della  legge  n.  68/1999  da
parte delle pubbliche amministrazioni, ferme restando  le  previsioni
contenute nell'art. 39-quater del decreto legislativo n. 165/2001.
  Inoltre, sulla tutela e l'azionabilita' delle posizioni  giuridiche
soggettive riconosciute dalla legge  n.  68/1999,  appare  necessario
richiamare l'attenzione  sull'azione  a  tutela  giurisdizionale  dei
diritti avverso gli atti ed  i  comportamenti  di  discriminazione  a
causa, tra l'altro, della condizione di handicap prevista dall'art. 4
del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216,  di  attuazione  della
direttiva 2000/78/CE per la parita'  di  trattamento  in  materia  di
occupazione e di condizioni di lavoro. Il richiamato art.  4  prevede
che  i  giudizi  civili  avverso  gli   atti   ed   i   comportamenti
discriminazioni a causa degli handicap sono regolati dall'art. 28 del
decreto legislativo 1° settembre 2011,  n.  150  e  che  in  caso  di
accertamento di atti o comportamenti  discriminatori,  come  definiti
dall'art. 2 del predetto decreto, si applica,  altresi',  l'art.  44,
comma 11 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo  unico
delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e
norme  sulla  condizione   dello   straniero),   che   introduce   un
procedimento giudiziario celere e privo di formalismi.
4.5 Il collocamento obbligatorio dei disabili.
  L'art. 7 della  legge  n.  68/1999  definisce  le  modalita'  delle
assunzioni obbligatorie per i datori di lavoro pubblici e privati.  I
datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni dei  soggetti  con
disabilita' in conformita' a quanto previsto dall'art.  35,  comma  2
del decreto  legislativo  n.  165/2001,  salva  l'applicazione  delle
disposizioni di cui all'art. 11 della stessa legge n. 68/1999. L'art.
16 della legge n. 68/1999 disciplina poi  l'assunzione  dei  predetti
soggetti mediante concorso pubblico.
  L'ordinamento prevede, quindi, tre diverse modalita' di  assunzione
dei soggetti con disabilita':
    1) la chiamata numerica (mediante avviamento) per le categorie ed
i profili per  cui  e'  richiesto  il  solo  requisito  della  scuola
dell'obbligo in base all'art. 35, comma 2 del decreto legislativo  n.
165/2001;
    2) il concorso (con riserva di posti)  per  le  altre  qualifiche
secondo l'art. 16 della legge n. 68/1999;
    3) le convenzioni ai sensi dell'art. 11 della medesima  legge  n.
68/1999.
  Cosi' come chiarito dalla richiamata Circolare n. 5 del 21 novembre
2013, per effetto dell'art. 7, comma 6 del decreto-legge n.  101/2013
(legge n. 125/2013)  le  assunzioni  delle  categorie  protette,  nel
limite della quota  d'obbligo,  non  sono  da  computare  nel  budget
assunzionale e vanno garantite sia in presenza di posti vacanti,  sia
in caso di soprannumerarieta', nel limite della quota calcolata sulla
base di computo di cui all'art. 4 della legge n. 68/1999.
  I criteri di  computo  della  quota  di  riserva  rimangono  quelli
indicati dall'art. 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68, fermo restando
che, secondo quanto disposto dal richiamato  art.  7,  comma  6,  del
decreto-legge n. 101/2013 (legge  n.  125/2013),  le  amministrazioni
pubbliche  procedono  a  rideterminare  il  numero  delle  assunzioni
obbligatorie delle categorie protette sulla base delle  quote  e  dei
criteri di computo previsti dalla normativa vigente,  tenendo  conto,
ove necessario, della dotazione organica come  rideterminata  secondo
la legislazione vigente. All'esito della rideterminazione del  numero
delle assunzioni di cui sopra, ciascuna amministrazione e'  obbligata
ad assumere a tempo indeterminato un numero di lavoratori  pari  alla
differenza fra il numero come  rideterminato  e'  quello  allo  stato
esistente. La disposizione introdotta  deroga  ai  divieti  di  nuove
assunzioni previsti dalla legislazione vigente, anche nel caso in cui
l'amministrazione    interessata     sia     in     situazione     di
soprannumerarieta'.
  I lavoratori delle categorie  protette  di  cui  all'art.  1  della
citata legge n. 68/1999, assunti a  tempo  determinato  nel  rispetto
dell'art. 7, comma 2 della medesima legge, possono essere  assunti  a
tempo indeterminato, con diritto di precedenza,  nel  rispetto  della
quota d'obbligo, quando, nell'esecuzione di uno o  piu'  contratti  a
termine presso la stessa amministrazione abbiano  prestato  attivita'
lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, purche'  l'assunzione
a tempo indeterminato sia  effettuata  dalla  stessa  amministrazione
entro i successivi dodici mesi con  riferimento  alle  mansioni  gia'
espletate in  esecuzione  dei  rapporti  a  termine.  Il  diritto  di
precedenza puo' essere esercitato  a  condizione  che  il  lavoratore
manifesti in tal senso la propria volonta' al datore di lavoro  entro
sei mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e  si  estingue
entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
  Le  disposizioni   sulle   categorie   protette   trovano   diretta
applicazione per tutte  le  amministrazioni  pubbliche  tenuto  conto
dell'art. 117, comma secondo, lettere l) ed m), della Costituzione.
  In base a quanto  detto,  ne  deriva  che  le  amministrazioni  non
possono addurre, come giustificazione alla  mancata  copertura  della
quota d'obbligo, l'assenza di posti in  pianta  organica;  le  stesse
amministrazioni devono adottare le misure utili alla copertura  della
quota d'obbligo ricorrendo in maniera complementare  e  fattiva  alle
modalita' assunzionali sopra esplicate, mediante  programmazione  del
fabbisogno e tenuto conto dei vincoli temporali previsti dalla legge.
  Ai fini della copertura della quota d'obbligo,  le  amministrazioni
sono  obbligate  a  ricorrere  anche   ai   concorsi   con   riserva,
all'utilizzo delle graduatorie di idonei,  nonche'  alle  convenzioni
che si prestano maggiormente per realizzare il collocamento mirato di
queste categorie di beneficiari.
  E' fondamentale, per un uso  corretto,  trasparente  ed  imparziale
delle  forme  di  reclutamento  prescritte,  che  le  amministrazioni
individuino secondo il proprio fabbisogno del personale  i  posti  da
coprire con la quota d'obbligo dettagliandoli, ove  possibile,  nelle
varie aree o categorie e posizioni economiche.
  In base alla disciplina normativa vigente, il piano  triennale  dei
fabbisogni, come strumento programmatico,  modulabile  e  flessibile,
per le esigenze di reclutamento e di  gestione  delle  risorse  umane
necessarie all'organizzazione, e' adottato  annualmente.  Si  rinvia,
con riferimento ai riflessi della materia sul  piano  dei  fabbisogni
delle amministrazioni, ai contenuti nel decreto ministeriale 8 maggio
2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 173 del 27 luglio 2018. Come meglio evidenziato nel paragrafo  4.4
si ricordano le sanzioni ed i profili di responsabilita' connessi con
il  mancato  adempimento  degli  obblighi  previsti  dalla  legge  n.
68/1999. Resta fermo, per le  qualifiche  per  cui  e'  richiesto  il
titolo di studio della  scuola  dell'obbligo,  di  reclutare  tramite
avviamento e tramite  convenzione,  e  per  le  altre  qualifiche  di
utilizzare il concorso pubblico  con  riserva  di  posti  ed  in  via
residuale la convenzione come meglio si va a dire. Puo' accadere  che
gli strumenti dell'avviamento abbiano esaurito le  disponibilita'  di
posti nelle qualifiche basse ed il concorso con riserva non consenta,
seppure temporaneamente, di sopperire alle necessita' di copertura di
quota.
  Il datore di lavoro  pubblico  non  puo',  pero',  avvalersi  della
disposizione  che  prevede  la  facolta'  di  un   esonero   parziale
attraverso il  versamento  di  un  contributo  esonerativo  al  Fondo
regionale per l'occupazione dei disabili.
  Percio' si ritiene che compatibilmente con le esigenze datoriali  e
quelle di una distribuzione della quota sulle aree,  lo  strumento  a
cui ricorrere sia quello della convenzione anche per i  posti  per  i
quali e' previsto un titolo di studio superiore a quello della scuola
dell'obbligo. In tale ultima circostanza il ricorso alla  convenzione
deve essere concepito in via residuale,  ovvero  una  volta  che  sia
stato accertato che non sia possibile comprimere la  quota  d'obbligo
ricorrendo all'utilizzo di graduatorie concorsuali, e la  convenzione
deve essere strutturata secondo criteri concorsuali della piu'  ampia
selettivita' in ragione delle abilita' e  delle  competenze,  nonche'
del titolo di studio richiesto.
  Si richiamano, al riguardo, alcuni principi basilari espressi nella
sentenza della cassazione civile sez. lav., 16 giugno 2016, n. 12441:
«In altri termini il legislatore,  consapevole  della  necessita'  di
conciliare la tutela della disabilita' con il principio  dell'accesso
al pubblico impiego  mediante  concorso,  ha  voluto  restringere  al
massimo le ipotesi in cui la regola della selezione pubblica potrebbe
costituire ostacolo alla necessaria  copertura  delle  quote  ed  ha,
quindi, sostanzialmente voluto affermare con l'art. 16  (della  legge
n. 68/1999), nel testo applicabile alla fattispecie ratione temporis,
che queste ultime possono rimanere non attribuite solo qualora non ci
siano ne' riservisti in senso stretto, ne' altri disabili  idonei  ma
non vincitori.».
  Nel rinviare ai paragrafi  successivi  per  maggiori  dettagli  sui
concorsi e sulle convenzioni, si ribadisce che  l'art.  16,  comma  2
della legge n. 68/1999 prevede che i disabili che abbiano  conseguito
le idoneita' nei concorsi pubblici possono essere  assunti,  ai  fini
dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 3 della  stessa  legge,
anche oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso.
  In materia di quota d'obbligo, come gia' detto, la legge  25  marzo
2011, n. 25, recante «Interpretazione autentica del comma 2 dell'art.
1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, in  materia  di  applicazione
delle disposizioni concernenti le assunzioni obbligatorie e le  quote
di riserva in favore dei disabili», all'articolo unico,  prevede  che
le quote di riserva e le assunzioni obbligatorie di cui  al  suddetto
art. 3 della legge n. 68/1999 debbano essere destinate esclusivamente
a beneficio dei lavoratori disabili, senza  possibilita'  di  computo
nella predetta quota di assunzioni  obbligatorie  riferite  ad  altre
categorie protette, non rientranti tra i disabili.
  Rimane, altresi', confermato quanto gia' detto circa il  fatto  che
il regime assunzionale vincolato o il blocco delle assunzioni in  via
sanzionatoria,  non  incide  sul  collocamento  obbligatorio  la  cui
efficacia deve essere in ogni caso garantita.
  Infine, si richiama l'obbligo di sottoporre  il  soggetto  disabile
alla visita sanitaria  di  controllo  della  permanenza  dello  stato
invalidante  preliminarmente  all'assunzione  cosi'   come   previsto
dall'art. 32, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
487 del 1994.
  In particolare, anche dopo l'entrata  in  vigore  del  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
della salute,  del  2  agosto  2007,  recante  «Individuazione  delle
patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo  sulla
permanenza dello stato invalidante», la predetta visita dovra' essere
richiesta,  prima  del  reclutamento,  nei  confronti  di   tutti   i
lavoratori invalidi, qualunque sia il tipo e il grado di invalidita'.
L'obbligo di richiedere la predetta visita prima  dell'assunzione  e'
da ritenere attuale in considerazione  della  vigenza  dell'art.  32,
comma 7, del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  487/1994.
Peraltro con  la  stessa  visita  medica  l'amministrazione  verifica
l'effettivo possesso del requisito soggettivo dell'appartenenza  alle
categorie protette di cui all'art. 1  della  legge  n.  68/1999  che,
unitamente  allo  stato  di  disoccupazione  e  all'iscrizione  nelle
apposite liste di collocamento, legittima l'accesso  al  reclutamento
obbligatorio nella forma dell'avviamento od in  quella  del  concorso
con riserva. Del resto, dal mancato controllo potrebbe  derivare  che
posti  riservati  agli  appartenenti  alle  categorie  protette,   in
attuazione dei doveri  di  solidarieta'  sociale  dell'art.  2  della
Costituzione e  del  diritto  degli  inabili  all'avviamento  di  cui
all'art. 38 della Costituzione, siano occupati da soggetti  non  piu'
in possesso del requisito soggettivo  richiesto  per  averne  diritto
(24) .
  Si rinvia, inoltre, alla  disciplina  introdotta  dal  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  27  luglio  2011,  n.   171,   recante
«Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto  di
lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello  Stato  e
degli enti pubblici  nazionali  in  caso  di  permanente  inidoneita'
psicofisica, a norma dell'art. 55-octies del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165».
4.5.1 L'assunzione mediante avviamento, la chiamata nominativa  e  il
  concorso con riserva.
  Come detto l'assunzione mediante  avviamento  e'  prevista  per  le
categorie ed i profili per cui e' richiesto il solo  requisito  della
scuola dell'obbligo. Avviene,  in  base  all'art.  35,  comma  2  del
decreto legislativo n. 165/2001,  mediante  chiamata  numerica  degli
iscritti  nelle  liste  di  collocamento  ai  sensi   della   vigente
normativa, previa verifica  della  compatibilita'  della  invalidita'
dell'interessato con le mansioni da  svolgere  e  facendo  salvi  gli
eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalita'.
  Per le assunzioni mediante avviamento si applicano  le  diposizioni
dell'art. 16 della legge 28 febbraio  1987,  n.  56,  recante  «Norme
sull'organizzazione del mercato del lavoro».
  La richiesta di avviamento deve essere  effettuata  entro  sessanta
giorni a decorrere dal giorno successivo  a  quello  in  cui  insorge
l'obbligo di assunzione,  previa  verifica  della  sussistenza  delle
condizioni di assunzione nel settore pubblico. Qualora il  datore  di
lavoro  pubblico  intenda  adempiere  agli  obblighi  di   assunzione
mediante le convenzioni di cui all'art. 11  della  legge  n.  68  del
1999, il predetto termine e' riferito alla trasmissione  al  servizio
competente di una proposta di convenzione.
  La richiesta di avviamento al lavoro si  intende  presentata  anche
attraverso l'invio agli uffici competenti del  prospetto  informativo
dal  quale  risultino  tutte  le  informazioni  utili  a   verificare
l'applicazione della  legge  n.  68/1999.  L'obbligo  dell'invio  del
prospetto deve essere assolto entro  il  31  gennaio  di  ogni  anno.
Tuttavia  se  l'obbligo  di   ricoprire   la   quota   d'obbligo   e'
sopravveniente, la richiesta di avviamento va effettuata nei  termini
sopra detti.
  Le richieste di avviamento da parte  delle  amministrazioni  devono
essere rese pubbliche mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
  I centri per l'impiego competenti possono determinare  procedure  e
modalita' di avviamento mediante chiamata con avviso pubblico  e  con
graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione
di lavoro; la chiamata per avviso pubblico puo' essere definita anche
per singoli ambiti territoriali e per specifici settori.
  Come chiarito dall'art.  7,  comma  2  della  legge  n.  68/1999  i
lavoratori  disabili  devono  essere  iscritti  nell'elenco  di   cui
all'art. 8, comma 2 della stessa legge.
  I  centri  per  l'impiego,  avviano  i   soggetti   aventi   titolo
all'assunzione  obbligatoria  alla  prova   tendente   ad   accertare
l'idoneita' a svolgere le mansioni, secondo l'ordine  di  graduatoria
di ciascuna categoria, in misura pari ai posti da ricoprire.
  In  merito  alle  graduatorie,  si  ricorda  che  le  persone   con
disabilita' richiedono l'iscrizione in relazione alle loro  capacita'
lavorative. Per ogni persona l'ufficio competente redige  una  scheda
che descrive le capacita' lavorative, le abilita', le competenze e le
inclinazioni, nonche'  la  natura  ed  il  grado  della  minorazione,
analizzando i possibili  posti  da  assegnare  al  fine  di  favorire
l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro.
  Le prove selettive devono essere espletate, dall'amministrazione  o
ente  interessati,  entro  quarantacinque  giorni   dalla   data   di
avviamento a selezione ed il loro esito deve essere comunicato  anche
ai centri per l'impiego entro cinque giorni dalla  conclusione  della
prova. Il lavoratore puo' essere avviato ad altra selezione  soltanto
dopo che e' trascorso il suddetto periodo di cinquanta giorni,  anche
se la precedente selezione non e' stata ancora espletata.
  Le prove selettive non comportano valutazione  comparativa  e  sono
preordinate ad accertare solamente l'idoneita' a svolgere le mansioni
del profilo nel quale avviene l'assunzione.
  Si applica, ove compatibile, l'art. 32 del decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 487/1994 sulle modalita' di assunzione.
  Per le categorie  ed  i  profili  per  cui  e'  richiesto  il  solo
requisito  della  scuola  dell'obbligo  e'  consentita  la   chiamata
nominativa - tramite lo strumento delle convenzioni stipulate ex art.
11 della legge n. 68/1999 - per l'assunzione  dei  disabili  psichici
(25)  ,  nei  termini  sotto  indicati.  Si   richiama   l'attenzione
sull'importanza di favorire l'inserimento anche di  questa  categoria
di persone con disabilita'.
  Si ricorda, altresi', che secondo l'art. 6, comma 2 dell'intesa del
16  novembre  2006,  che  riguarda  le  convenzioni  con  oggetto  lo
svolgimento di  tirocini  formativi  o  di  orientamento  finalizzati
all'assunzione  dei   disabili,   la   convenzione   puo'   prevedere
l'inserimento  con  chiamata  nominativa,  fino  ad  un  massimo  del
quaranta per cento dei posti disponibili, quale  ulteriore  modalita'
di scelta, dei lavoratori disabili che presentano una riduzione della
capacita' lavorativa non inferiore  al  67%  o  invalidita'  ascritta
dalla prima alla quarta categoria del testo unico delle  pensioni  di
guerra, approvato con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
915/1978 e successive modificazioni ed integrazioni, od invalidi  del
lavoro, o lavoratori disabili  con  handicap  intellettivo  psichico,
indipendentemente dalle percentuali di  invalidita',  da  avviare  al
tirocinio finalizzato all'assunzione.
  In base all'art.  7,  comma  2  della  legge  n.  68/1999,  per  le
assunzioni relative alle qualifiche per cui e' richiesto un titolo di
studio superiore alla scuola dell'obbligo i lavoratori disabili hanno
diritto alla riserva dei posti nei limiti  della  quota  d'obbligo  e
fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso. Resta  fermo,
in  caso  di  concorrenza  di  riserve  destinate  a   tipologie   di
beneficiari diverse, il limite previsto dal  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 487/1994, che al comma 1 dell'art. 5, in  materia
di categorie riservatarie e  preferenze,  dispone  che  nei  pubblici
concorsi le riserve di posti, gia'  previste  da  leggi  speciali  in
favore  di  particolari   categorie   di   cittadini,   non   possono
complessivamente superare la meta' dei posti messi a concorso.
  Dunque, secondo le disposizioni dell'art. 7, comma 2 della legge n.
68/1999 e come anticipato in precedenza,  nei  pubblici  concorsi  la
riserva  dei  posti  puo'  essere  prevista  solo   dalle   pubbliche
amministrazioni che non hanno coperto la quota d'obbligo e nei limiti
di completamento della  stessa,  fermo  restando  che  nella  singola
procedura di reclutamento la riserva non  puo'  essere  superiore  al
cinquanta per cento dei posti messi a concorso.
  Per questo, per poter configurare un  vero  e  proprio  obbligo  di
assunzione della persona con  disabilita'  disoccupato,  e'  comunque
necessario che la quota di riserva non sia gia' esaurita (26) .
  Altresi', come detto, ai fini del diritto alla riserva di posti  e'
presupposto  necessario  l'iscrizione  nell'elenco  dei  centri   per
l'impiego e, pertanto, lo stato di disoccupazione (art. 7,  comma  2,
legge n. 68/1999).
  Non si computano nella riserva dei posti prevista nel concorso  gli
appartenenti alle categorie delle persone con  disabilita'  vincitori
del concorso (27) .
  Relativamente alla riserva si ricorda, inoltre, che  la  disciplina
sul collocamento dei disabili  e'  sempre  stata  interpretata  dalla
giurisprudenza  alla  luce  di   due   canoni   fondamentali,   quali
rispettivamente quello del favor disabilis, che e' diretto a tutelare
quanto piu' possibile il diritto al lavoro dei disabili, e quello del
carattere auto esecutivo della disciplina, che  si  applica  in  ogni
caso indipendentemente dalla formula contenuta nel bando di  concorso
(28) . Anche in questo caso vale il limite della quota d'obbligo  per
cui la riserva non  prevista  dal  bando  si  applica  ex  lege  alla
procedura concorsuale nei limiti degli  adempimenti  assunzionali  di
cui all'art. 3 della legge n. 68/1999.
  Nei  concorsi  pubblici  ad  un  solo  posto,  ferma  restando   la
partecipazione  aperta  a  tutti,  il  posto  unico  bandito   rimane
riservato al disabile (29) che risulti idoneo,  atteso  l'obbligo  di
copertura della quota.
  Si rinvia all'art. 5,  in  materia  di  «Categorie  riservatarie  e
preferenze», del decreto del Presidente della Repubblica n.  487/1994
e al paragrafo 6.3 dove si chiariscono le modalita' delle  assunzioni
obbligatorie con riferimento  alle  persone  appartenenti  a  diverse
categorie protette.
  Cio' detto, secondo le previsioni dell'art. 16 della  stessa  legge
n. 68/1999, i disabili possono partecipare a tutti i concorsi per  il
pubblico  impiego,  da  qualsiasi  amministrazione   pubblica   siano
banditi, con la sola eccezione  di  quei  profili  professionali,  da
individuare con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
(non ancora emanato), che non ne  permettono  l'utilizzazione  e  dei
servizi di polizia e della protezione civile, nell'ambito  dei  quali
il  collocamento  dei  disabili  e'   previsto   nei   soli   servizi
amministrativi (art. 3, comma 4 della legge n. 68/1999).
  A tutela dei disabili i bandi di concorso devono prevedere speciali
modalita' di svolgimento delle  prove  di  esame  per  consentire  ai
soggetti suddetti di concorrere in effettive  condizioni  di  parita'
con gli altri.
  Come piu' volte detto, la norma dispone, altresi', che  i  disabili
che abbiano conseguito le idoneita'  nei  concorsi  pubblici  possono
essere assunti, ai fini dell'adempimento della quota d'obbligo, oltre
il limite dei posti ad essi riservati nel concorso.
  Pertanto, le amministrazioni  che  non  abbiano  coperto  la  quota
d'obbligo,  nei  limiti  necessari  a  garantirne  il  completamento,
possono assumere le persone con disabilita' idonee nella  graduatoria
di merito, secondo quanto gia' precedentemente specificato (30) .
  In termini generali, secondo l'art. 1, comma  361  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145 (31) , cosi' come modificato dall'art.  14-ter,
comma 1 del decreto-legge 28 gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28  marzo  2019,  n.  26,  le  graduatorie
possono essere utilizzate anche  per  effettuare  -  entro  i  limiti
percentuali previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero  a  copertura
della quota d'obbligo, e, comunque, in via prioritaria rispetto  alle
convenzioni di cui all'art. 11 della legge n. 68/1999 - le assunzioni
obbligatorie di cui agli articoli 3 e  18  della  legge  n.  68/1999,
nonche' quelle dei soggetti  titolari  del  diritto  al  collocamento
obbligatorio di cui all'art. 1, comma  2  della  legge  n.  407/1998,
sebbene collocati oltre il limite dei posti  ad  essi  riservati  nel
concorso.
4.5.2 Convenzioni ai sensi dell'art. 11  della  legge  n.  68/1999  -
  Intesa C.U. del 16 novembre 2006. Svolgimento di tirocini formativi
  o di orientamento.
  In base a quanto previsto dall'art. 7 della legge n.  68/1999,  una
terza modalita' di assunzione  volta  a  realizzare  l'obiettivo  del
collocamento obbligatorio  e'  quella  dell'art.  11  in  materia  di
convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa.
  Per  superare  le  problematiche  legate  al  vecchio  sistema   di
avviamento al lavoro delle persone con disabilita', con la  legge  n.
68/1999, il legislatore ha introdotto il principio  del  collocamento
mirato,  passando  da  una  teoria  impositiva  ad   una   concezione
consensuale e flessibile.
  Come detto in premessa, infatti, gia'  nell'art.  1  si  legge  che
finalita' della normativa e' la promozione dell'inserimento  e  della
integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo  del  lavoro
attraverso servizi di  sostegno  e  di  collocamento  mirato,  inteso
«quale serie di strumenti tecnici e di  supporto  che  permettono  di
valutare  adeguatamente  le  persone  con  disabilita'   nelle   loro
capacita' lavorative e di  inserirle  nel  posto  adatto,  attraverso
analisi di posti di lavoro, forme  di  sostegno,  azioni  positive  e
soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e  le
relazioni  interpersonali  sui  luoghi  quotidiani  di  lavoro  e  di
relazione» (art. 2, legge n. 68/1999).
  In relazione  a  cio'  il  legislatore,  oltre  alle  modalita'  di
reclutamento mediante avviamento e con concorso pubblico, ha previsto
un ulteriore canale assunzionale che, rappresenta  una  delle  misure
che piu' rispondono alla finalita' di collocamento mirato della legge
n. 68/1999, consentendo  il  superamento  dei  limiti  oggettivi  che
l'amministrazione potrebbe riscontrare  con  il  ricorso  alle  altre
modalita' assunzionali.
  La convenzione puo' essere utilizzata come doppio canale per:
    sostituire il reclutamento mediante avviamento per le  qualifiche
piu' basse, in un'ottica di adempimento programmato  della  copertura
della quota cadenzato a seconda degli obblighi occupazionali,  oppure
in ragione delle qualifiche diversificate da assumere in funzione del
fabbisogno;
    effettuare  un  reclutamento  mirato,  con  modalita'  selettive,
riconducibili  al  concorso,  per  le  qualifiche  per  le  quali  e'
richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo.  In
tal senso interviene l'art. 3, comma 9, lettera  c)  della  legge  19
giugno 2019, n. 56, recante  «Interventi  per  la  concretezza  delle
azioni   delle   pubbliche   amministrazioni   e    la    prevenzione
dell'assenteismo», che, nel modificare l'art. 39, comma 1 del decreto
legislativo n. 165/2001, prevede che  «Le  amministrazioni  pubbliche
promuovono o propongono, anche per profili professionali delle aree o
categorie previste dai contratti collettivi di comparto per  i  quali
non e' previsto il solo requisito della  scuola  dell'obbligo  e  nel
rispetto dei principi di  cui  all'art.  35,  comma  3  del  presente
decreto, programmi di assunzioni ai sensi dell'art. 11 della legge 12
marzo 1999, n. 68, destinati ai  soggetti  titolari  del  diritto  al
collocamento obbligatorio  previsto  dagli  articoli  3  e  18  della
medesima legge n. 68 del 1999 e dall'art. 1, comma 2 della  legge  23
novembre  1998,  n.  407».  In   questa   circostanza   si   richiama
l'attenzione dell'amministrazione a ricorrere a questo strumento come
soluzione ultima e dunque residuale, attesa la sua straordinarieta' e
l'esigenza di salvaguardare l'interesse dell'amministrazione al  buon
andamento ed all'imparzialita', a valle quindi della  verifica  della
possibilita' di coprire la quota d'obbligo  mediante  utilizzo  delle
graduatorie relative a concorsi pubblici.
  Infatti, come gia' detto, l'amministrazione chiamata  ad  assolvere
agli  obblighi  assunzionali  potrebbe  non  disporre  in   dotazione
organica di posti vacanti per la  cui  copertura  e'  sufficiente  il
requisito della  scuola  dell'obbligo  e,  pertanto,  la  stessa  non
trovarsi nella possibilita' di avviare richieste di  collocamento  al
centro per l'impiego. Per la copertura dei posti vacanti per  cui  e'
richiesto un  titolo  di  studio  superiore  a  quello  della  scuola
dell'obbligo l'amministrazione potrebbe procedere allo strumento  del
concorso con  riserva  ma,  anche  in  tal  caso,  potrebbe  rilevare
l'assenza di partecipazione  alla  procedura  o  di  superamento  del
concorso da parte di soggetti con disabilita'.
  La modalita' dell'art. 11 della legge n. 68/1999, contemplata, come
detto, anche  dall'art.  39  del  decreto  legislativo  n.  165/2001,
consente di superare i limiti oggettivi riscontrabili con  gli  altri
canali assunzionali, una volta che questi siano stati tutti  esperiti
senza  successo,  atteso  il  meccanismo   di   avviamento   mediante
convenzione che potra' essere utilizzato per la  copertura  di  posti
anche con titolo di studio superiore alla  scuola  dell'obbligo,  nei
limiti dei posti che possono essere destinati  allo  strumento  della
convenzione, e ferma restando la necessita' di un'accurata  selezione
in ragione delle professionalita'  da  acquisire.  Non  si  manca  di
sottolineare   che   le   amministrazioni   dovranno   valutare    le
professionalita' da rendere disponibili per la copertura mediante  lo
strumento della convenzione. Si tratta, in sostanza, di una forma  di
reclutamento assimilabile al concorso  riservato  (nella  fattispecie
alle persone con disabilita'), fermi restando i requisiti di accesso,
che deve  passare,  per  ragioni  di  trasparenza  ed  imparzialita',
attraverso lo strumento delle convenzioni e, pertanto, in ragione dei
criteri oggettivi individuati d'intesa con i centri per l'impiego.
  In tale circostanza e' sottintesa la necessita'  di  una  procedura
comparativa il piu' possibile  aperta  e  quindi  con  un  numero  di
candidati senz'altro superiore - almeno il doppio ove possibile  -  a
quello dei posti da coprire.
  Fermo restando quanto detto, in considerazione del percorso e delle
soluzioni prospettate dal legislatore occorre considerare  l'esigenza
di contemperare la  necessita'  di  garantire  il  particolare  favor
riconosciuto alle categorie  protette  con  quella  di  funzionalita'
dell'organizzazione amministrativa e dei fabbisogni professionali dei
datori di lavoro obbligati  all'assunzione.  In  un'ottica  di  buona
amministrazione,   infatti,   le   esigenze   andranno   contemperate
nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno che  dovra'
contenere  l'indicazione  dei  posti  da  destinare  alle   categorie
protette ai fini della copertura della quota d'obbligo e le modalita'
di copertura degli stessi.
  Le convenzioni di cui all'art. 11 della legge n. 68/1999  hanno  ad
oggetto la determinazione di un programma  mirante  al  conseguimento
degli obiettivi occupazionali previsti dalla legge. Il  comma  2  del
predetto articolo prevede che nella  convenzione  siano  stabiliti  i
tempi e le modalita' delle assunzioni che  il  datore  di  lavoro  si
impegna  ad  effettuare,  tenendo   conto   del   fabbisogno,   della
programmazione di altri percorsi assunzionali, della quota d'obbligo.
  Essa, in un contesto di collocamento mirato, puo' prevedere:
    la facolta' di scelta nominativa;
    lo  svolgimento  di  tirocini  con  finalita'  formative   o   di
orientamento;
    l'assunzione con contratto di lavoro a termine;
    lo svolgimento di periodi di prova piu' ampi di  quelli  previsti
dal contratto collettivo.
  Accanto  alle  predette  convenzioni,   possono   altresi'   essere
stipulate dagli uffici competenti con i datori di lavoro  convenzioni
di  integrazione  lavorativa  per  l'avviamento   di   disabili   che
presentino particolari caratteristiche e difficolta'  di  inserimento
nel ciclo lavorativo ordinario.
  L'art. 39 del  decreto  legislativo  n.  165/2001  dispone  che  le
amministrazioni pubbliche  promuovano  programmi  di  assunzione  per
portatori di handicap ai sensi dell'art. 11 della legge  n.  68/1999,
sulla base delle direttive impartite dalla Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri e dal Ministero del lavoro della salute  e
delle politiche sociali. In attuazione di detta norma, la  Presidenza
del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, con
nota n. 7206/U/GAB del 21 marzo 2006, ha  trasmesso  alla  Conferenza
unificata uno schema di direttiva del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri concernente il diritto al lavoro dei disabili.  Rispetto  al
predetto schema le regioni e gli  enti  locali,  nel  condividere  la
necessita' di dare corso  alle  procedure  che  diano  attuazione  al
diritto al lavoro dei disabili, hanno chiesto  che,  in  luogo  della
direttiva in argomento, si facesse ricorso allo strumento dell'intesa
prevista dall'art. 8, comma 6 della legge n. 131/2003.
  Nelle more dell'adozione di ulteriori linee guida da  emanarsi  con
riferimento alle convenzioni  di  cui  all'art.  11  della  legge  n.
68/1999, in sede di Conferenza unificata,  il  16  novembre  2006  e'
stata adottata l'intesa in materia di diritto al lavoro dei  disabili
in attuazione dell'art. 11 della legge n. 68/1999 e dell'art. 39  del
decreto  legislativo  n.  165/2001  con  oggetto  lo  svolgimento  di
tirocini formativi o di orientamento finalizzati  all'assunzione  dei
disabili.
  Il percorso per la definizione dei contenuti di tale  tipologia  di
convenzione e' definito dalla predetta intesa che secondo l'art. 1 si
applica, in coerenza con  la  normativa  regionale  in  materia,  per
favorire l'inserimento dei lavoratori disabili nelle  amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1,  comma  2  del  decreto  legislativo  n.
165/2001.
  Dalla formulazione della legge e dell'intesa emerge chiaramente che
la convenzione non puo' essere utilizzata  per  finalita'  dilatorie,
avendo quale scopo puntuale quello  dell'inserimento  nel  mondo  del
lavoro. Al termine del periodo di  tirocinio,  infatti,  compiute  le
verifiche  previste,  occorre  disporre  l'immissione  in  ruolo  dei
soggetti che hanno terminato positivamente il periodo di tirocinio.
  Le persone con  disabilita',  dichiarate  idonee  allo  svolgimento
delle mansioni relative, sono inquadrati, previa  sottoscrizione  del
contratto individuale  di  lavoro,  nei  ruoli  dell'amministrazione,
nella area e profilo professionale per  il  quale  si  e'  svolto  il
tirocinio.
  Si rinvia al contenuto della predetta intesa per quanto concerne la
disciplina di dettaglio.
  Si  afferma  l'importanza  delle  convenzioni  quali  strumento  di
politica attiva che consente il collocamento mirato dei soggetti  con
disabilita' e che, secondo quanto disposto dall'art. 39  del  decreto
legislativo n. 165/2001, i datori di lavoro pubblici hanno  l'obbligo
di applicare. Si ricorda, infatti, che in base  al  sopra  richiamato
articolo  le  amministrazioni  pubbliche  «promuovono  o  propongono»
programmi di assunzione per portatori di handicap ai sensi  dell'art.
11 della legge n. 68/1999.
  A proposito dell'individuazione del numero dei posti da destinare a
detta modalita' assunzionale, l'art. 2 dell'intesa dispone che, ferme
restando le quote di  riserva  di  cui  all'art.  3  della  legge  n.
68/1999, le amministrazioni pubbliche individuano, entro il  mese  di
febbraio di ciascun anno, una  percentuale  di  posti,  comunque  non
inferiore al trenta per cento e non superiore all'ottanta  per  cento
di quelli non  coperti  e  da  coprire  con  i  lavoratori  disabili,
attraverso l'attivazione dei percorsi di tirocinio.
  Il quaranta per cento delle percentuali di cui  sopra  puo'  essere
destinato all'inserimento con  chiamata  nominativa,  dei  lavoratori
disabili di cui all'art. 6, comma 2 dell'intesa che sono:
    i  lavoratori  disabili  che  presentano  una   riduzione   della
capacita' lavorativa non inferiore al  67%  od  invalidita'  ascritta
dalla prima alla quarta categoria del testo unico delle  pensioni  di
guerra, approvato con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
915/1978 e successive modificazioni ed integrazioni;
    gli invalidi del lavoro;
    i  lavoratori  disabili  con  handicap   intellettivo   psichico,
indipendentemente dalle percentuali di invalidita'.
  Da  un'interpretazione  sistematica  si  evince  che  la   chiamata
nominativa e' complementare a quella numerica per avviamento  e  puo'
interessare solo qualifiche per  le  quali  e'  richiesta  la  scuola
dell'obbligo come titolo di studio. Inoltre  deve  essere  effettuata
nel pieno rispetto di principi di trasparenza, in  particolare  dando
pubblicita' sul sito istituzionale ai criteri specifici  seguiti  per
l'individuazione dei beneficiari e dell'esito della procedura.
  Per la  copertura  della  quota  restante  di  posti  riservati  ai
lavoratori disabili, l'amministrazione utilizza, ai fini  del  totale
adempimento degli  obblighi  di  assunzione,  gli  ordinari  istituti
previsti dalla legge n. 68/1999 ovvero attiva  procedure  concorsuali
con riserva di posti per le qualifiche alte  o  procede  a  richieste
numeriche  da  effettuare  presso  gli  uffici  competenti   per   le
qualifiche basse. Si  evidenzia  che,  definire  ordinari  gli  altri
istituti, attribuisce  alle  convenzioni  una  valenza  di  strumento
straordinario per favorire forme di collocamento mirato  e  soluzioni
atte  a  rendere  effettiva  la  copertura  della  quota   d'obbligo.
Un'attenzione particolare va rivolta alle categorie di  disabili  per
le quali l'intesa destina il quaranta per  cento  dei  posti  oggetto
della  convenzione,  invitando  le  parti  che  devono  sottoscrivere
l'accordo a  tenere  in  considerazione  l'apposita  tutela  concessa
nell'intesa  per  i  predetti   soggetti,   al   fine   di   favorire
l'inserimento mirato anche degli stessi.
  Rimane fermo ogni altro intervento regionale sulla materia volto  a
favorire l'integrazione  dei  disabili,  anche  per  quanto  concerne
quelli  psichici  il  cui  percorso  di   inserimento   richiede   un
accompagnamento particolare.
  Si ricorda che l'art. 22, comma 5, lettera c) della gia' richiamata
legge n. 183/2011 prevede che, fra le  modalita'  di  assunzioni  che
possono costituire oggetto delle convenzioni e delle  convenzioni  di
integrazione lavorativa di cui all'art. 11  della  legge  n.  68/1999
sono incluse le assunzioni con contratto di telelavoro.
4.6 Assunzioni obbligatorie e servizi di polizia e  della  protezione
  civile.
  Come gia' detto, il comma 4 dell'art.  3  della  legge  n.  68/1999
dispone che per i servizi di polizia e  della  protezione  civile  il
collocamento   dei   disabili   e'   previsto   nei   soli    servizi
amministrativi.  Cio',   evidentemente,   in   considerazione   della
specialita'  delle  attivita'  che  esulano   da   quelle   di   tipo
esclusivamente amministrativo.
  Si evidenzia che, in base ad una  lettura  coerente  e  ragionevole
delle disposizioni contenute negli articoli 3  e  4  della  legge  n.
68/1999 che tenga conto dell'esigenza di garantire la  corrispondenza
tra la base di calcolo  e  la  quota  d'obbligo,  le  amministrazioni
interessate  dovranno  computare  il  numero  delle   assunzioni   da
effettuare in riferimento al solo  personale  occupato  in  attivita'
amministrative, cosi'  come  individuato  nell'ambito  della  propria
dotazione organica. Sul punto, si rimanda alle indicazioni  formulate
nel punto 4.2 della presente direttiva. Si ritiene che la limitazione
prevista dalla norma sia da riferire  anche  ai  servizi  di  polizia
locale, fermo restando l'obbligo delle amministrazioni interessate di
computare il numero delle assunzioni  da  effettuare  in  riferimento
agli  operatori  del  servizio  di  polizia   locale   adibiti   allo
svolgimento di attivita' amministrative e la possibilita' di  accesso
del personale disabile in tali posizioni professionali.
  Si precisa inoltre che, in base al disposto del comma 4 dell'art. 3
della legge n. 68/1999, la limitazione ai soli servizi amministrativi
previsti dal predetto articolo riguarda il collocamento dei  disabili
e non anche quello dei soggetti appartenenti alla categoria dell'art.
18, comma 2 della stessa legge n. 68/1999.

5. Le categorie protette dell'art. 18, comma 2 della legge  12  marzo
  1999, n. 68.
5.1 Soggetti beneficiari.
  L'art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999  individua  un'ulteriore
categoria di riservatari che, a differenza di quelli di cui  all'art.
1 della stessa legge, non sono in condizioni di disabilita'  ma  che,
in quanto congiunti di soggetti deceduti  per  causa  di  invalidita'
ovvero  congiunti  di  grandi  invalidi  e   di   profughi   italiani
rimpatriati, sono considerati dal legislatore  meritevoli  di  tutela
sotto il profilo del collocamento al lavoro.
  Nell'ambito del predetto comma 2 distinguiamo i seguenti gruppi  di
riservatari:
    a) orfani e coniugi superstiti di coloro che siano  deceduti  per
causa  di  lavoro  diretta  ovvero  in  conseguenza   dell'aggravarsi
dell'invalidita' riportata per la medesima causa;
    b) orfani e coniugi superstiti di coloro che siano  deceduti  per
causa di guerra e di servizio (32) , diretta  ovvero  in  conseguenza
dell'aggravarsi dell'invalidita' riportata per la medesima causa;
    c) coniugi e figli  di  soggetti  che  sono  riconosciuti  grandi
invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro;
    d) profughi italiani rimpatriati, il cui status  e'  riconosciuto
ai sensi della legge 26 dicembre 1981,  n.  763,  recante  «Normativa
organica per i profughi».
  Gli orfani e i coniugi superstiti di coloro  che  siano  morti  per
causa (alias fatto) di lavoro - punto a), rientrano tra i riservatari
dell'art. 18, comma  2  della  legge  n.  68/1999  ma  anche  tra  le
categorie equiparate alle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata ai sensi dell'art. 3, comma 123 della legge n. 244/2007.
  Per i coniugi e i figli di soggetti  riconosciuti  grandi  invalidi
per causa di servizio, di guerra o di lavoro - punto c), l'iscrizione
negli   elenchi   del   collocamento   obbligatorio   e'   consentita
esclusivamente  in  via  sostitutiva  dell'avente  diritto  a  titolo
principale. Tuttavia, il diritto all'iscrizione negli elenchi per  le
predette  categorie  sussiste  qualora  il  dante  causa  sia   stato
cancellato dagli elenchi del collocamento obbligatorio  senza  essere
mai stato avviato ad attivita' lavorativa, per causa al medesimo  non
imputabile.
  Tra i soggetti beneficiari delle assunzioni  obbligatorie  gravanti
sulla quota dell'art. 18, comma 2 della legge n. 68/1999 rientrano  i
testimoni di giustizia, come evidenziato nel paragrafo 9.
  Ai beneficiari  sopra  descritti,  si  aggiungono  gli  orfani  per
crimini domestici, secondo quanto previsto dall'art. 6 della legge 11
gennaio 2018, n. 4, recante «Modifiche al codice  civile,  al  codice
penale, al codice di procedura penale ed altre disposizioni in favore
degli orfani per crimini domestici»: la disposizione, in particolare,
prevede che la quota di riserva di cui all'art.  18,  comma  2  della
legge n. 68/1999 e' attribuita anche ai figli orfani di un genitore a
seguito di omicidio commesso  in  danno  del  genitore  medesimo  dal
coniuge, anche se legalmente separato o divorziato, dall'altra  parte
dell'unione civile, anche se l'unione  civile  e'  cessata,  o  dalla
persona  legata  da  relazione  affettiva   e   stabile   convivenza,
condannati ai sensi dell'art. 577, primo  comma,  numero  1),  ovvero
secondo comma del codice penale.
  Pertanto,  gli  orfani  per  crimini  domestici  rientrano  tra   i
riservatari dell'art. 18, comma 2 della  legge  n.  68/1999,  ma  non
anche tra le categorie equiparate alle vittime del terrorismo e della
criminalita' organizzata ai sensi dell'art. 3, comma 123 della  legge
n. 244/2007.
  Si aggiungono altresi' gli Orfani di Rigopiano  in  base  a  quanto
previsto dall'art. 11-septies, comma 2 del decreto-legge 14  dicembre
2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  febbraio
2019, n. 12, secondo cui, con riferimento al  Disastro  di  Rigopiano
del 18 gennaio 2017, sono  considerati  orfani  tutti  coloro  i  cui
genitori, o anche un solo genitore, ovvero la persona che li aveva  a
proprio totale  o  principale  carico,  siano  deceduti,  dispersi  o
divenuti permanentemente inabili a qualsiasi proficuo lavoro a  causa
del predetto evento. In base alla disposizione,  ai  predetti  orfani
sono riconosciute le  seguenti  forme  di  protezione,  assistenza  e
agevolazione:
    a) attribuzione agli orfani di un genitore o  di  entrambi  della
quota di riserva di cui all'art. 7, comma 2 della legge  n.  68/1999.
Per effetto dell'art. 7, comma 2  della  legge  n.  68/1999,  per  le
assunzioni relative alle qualifiche per cui e' richiesto un titolo di
studio superiore alla scuola dell'obbligo i  lavoratori  appartenenti
alle categorie protette hanno diritto  alla  riserva  dei  posti  nei
limiti della quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei  posti
messi a concorso. Si rinvia al paragrafo 4.4.1;
    b) riconoscimento della condizione  di  orfano,  ai  sensi  della
medesima disposizione, quale titolo di preferenza  nella  valutazione
dei requisiti prescritti  per  le  assunzioni  nelle  Amministrazioni
dello Stato e negli enti pubblici non attuate  tramite  concorso.  Ai
medesimi orfani si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma
2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, relativamente  all'iscrizione
negli elenchi al collocamento obbligatorio. Sotto tale ultimo aspetto
si ricorda  che,  in  base  all'art.  1,  comma  2  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 333/2000 i soggetti di cui alla  legge
n.  407/1998  possono  ottenere  l'iscrizione   negli   elenchi   del
collocamento obbligatorio anche se non in  possesso  dello  stato  di
disoccupazione.
  Le persone beneficiarie rientranti nella quota di  riserva  di  cui
all'art. 18, comma 2 della legge n. 68/1999, come sopra  individuate,
che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle
proprie  capacita'  lavorative,  si  iscrivono  nell'apposito  elenco
tenuto  dai  servizi  per  il  collocamento  mirato  nel  cui  ambito
territoriale si trova la residenza dell'interessato, il  quale  puo',
comunque, iscriversi nell'elenco di  altro  servizio  nel  territorio
dello  Stato,   previa   cancellazione   dall'elenco   in   cui   era
precedentemente iscritto.
  Il requisito dell'iscrizione nel predetto elenco, che  richiede  il
possesso dello stato di disoccupazione - e quindi aver rilasciato  la
dichiarazione di disponibilita' al lavoro  (DID)  -,  e'  presupposto
necessario ai fini del diritto al collocamento obbligatorio.
  Resta fermo  che  i  soggetti  appartenenti  alla  categoria  delle
vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata (33)  ,  alle
categorie a queste equiparate  ed  alla  categoria  degli  Orfani  di
Rigopiano possono essere iscritti al predetto elenco anche se non  in
possesso dello stato di disoccupazione.
  Sul punto si rinvia alle previsioni del citato art. 1  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 333/2000  nonche'  a  quanto  gia'
detto nel paragrafo 4.1.
5.2 Quota d'obbligo.
  L'art. 18, comma 2 della legge n. 68/1999 prevede che, in attesa di
una disciplina organica del diritto al  lavoro  degli  orfani  e  dei
coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di  lavoro,
di guerra  o  di  servizio,  ovvero  in  conseguenza  dell'aggravarsi
dell'invalidita' riportata per tali cause, nonche' dei coniugi e  dei
figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa  di  guerra,
di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati,  il  cui
status e' riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763,
e' attribuita in favore di tali soggetti una quota  di  riserva,  sul
numero di dipendenti dei datori di  lavoro  pubblici  e  privati  che
occupano piu' di cinquanta dipendenti, pari ad un punto percentuale e
determinata secondo la disciplina di cui all'art. 3, commi 3, 4 e  6,
e all'art. 4, commi 1, 2 e 3 della presente legge. La predetta  quota
e', dunque, pari ad un'unita' per i  datori  di  lavoro,  pubblici  e
privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti.
  Come meglio spiegato in seguito, resta fermo  che,  anche  rispetto
alla quota di riserva dell'art. 18, comma 2 della legge  n.  68/1998,
le vittime del terrorismo e della criminalita'  organizzata,  nonche'
le  categorie  equiparate,  godono  del   diritto   al   collocamento
obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra  categoria  e  con
preferenza a parita' di titoli.
  Sul punto, come gia' detto, le vittime del dovere, gli orfani  e  i
coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di  lavoro,
cosi' come i testimoni di  giustizia,  rientrano  tra  i  riservatari
dell'art. 18, comma 2  della  legge  n.  68/1999,  ma  anche  tra  le
categorie equiparate alle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata ai sensi dell'art. 3, comma 123 della legge  n.  244/2007
e, pertanto, al pari di  queste  coprono  la  quota  di  riserva  con
precedenza rispetto ad ogni altra categoria dell'art. 18, comma 2,  e
con preferenza a parita' di titoli.
  Da quanto detto deriva che, nel considerare  i  soggetti  dell'art.
18, comma 2 della legge n. 68/1998, ai  fini  della  copertura  della
quota d'obbligo si procede prioritariamente  con  l'assunzione  delle
vittime  del  terrorismo  e  della  criminalita'  organizzata  e  dei
soggetti a queste equiparate. Poiche' non  sussiste  un  criterio  di
priorita' tra le suddette categorie, occorre che  le  amministrazioni
lo prevedano in maniera oggettiva ed imparziale, adottando a tal fine
appositi bandi per la copertura dei posti disponibili.
  Inoltre, sulla quota d'obbligo dell'art. 18, comma 2 della legge n.
68/1999 sono importanti le indicazioni della legge  n.  25/2011  che,
interpretando l'art. 1, comma 2 della legge  n.  407/1998,  chiarisce
che il superamento  della  quota  deve  in  ogni  caso  avvenire  nel
rispetto dei  limiti  delle  assunzioni  consentite  dalla  normativa
vigente per l'anno  di  riferimento,  ferma  restando  l'applicazione
delle disposizioni di cui all'art.  3  della  legge  n.  68/1999,  in
quanto ad esclusivo beneficio dei lavoratori disabili.
  Dunque, in base all'equiparazione, gli orfani di caduti sul lavoro,
cosi' come le vittime del dovere ed i testimoni di giustizia, possono
essere assunti anche superando la quota dell'1%, fermo restando  che,
oltre  le  prescritte  percentuali  di   riserva,   l'assunzione   e'
sottoposta al regime assunzionale di riferimento.
  Per gli orfani e  i  coniugi  superstiti  di  caduti  per  servizio
nonche' per gli orfani per crimini domestici, che come  rilevato  non
rientrano nelle categorie equiparate alle vittime  del  terrorismo  e
della  criminalita'  organizzata,  non  e'   invece   consentito   il
superamento della quota dell'art. 18, comma 2 della legge n.  68/1999
se non nella forma del reclutamento ordinario.
  Cio' detto, relativamente alle modalita' di computo della quota  di
riserva ed ai criteri di calcolo della stessa in caso  di  comando  o
mobilita' del personale di cui all'art. 18, comma 2  della  legge  n.
68/1999 si rinvia alle precisazioni formulate in materia di  disabili
nel paragrafo 4.2 della Sezione prima della presente direttiva.
  Ugualmente, sotto il profilo della  trasparenza,  si  rimanda  alle
indicazioni fornite per i disabili nel paragrafo 4.2  della  presente
direttiva, cosicche', nei termini sopra precisati, anche  rispetto  a
tale categoria di riservatari le amministrazioni dovranno  pubblicare
sul proprio sito istituzionale i dati relativi alla quota d'obbligo e
alle procedure attivate per la copertura della stessa.
5.3 Sanzioni.
  Il decreto del Presidente della Repubblica n. 333/2000, all'art. 8,
comma 4, prevede che la sanzione di cui all'art. 15,  comma  4  della
legge n. 68/1999, deve intendersi applicabile,  in  via  transitoria,
anche in caso di inadempienza rispetto agli obblighi di assunzione di
cui all'art. 18, comma 2 della citata legge.
5.4 Modalita' delle assunzioni obbligatorie.
  In base al richiamato art. 18, comma 2 della legge n.  68/1999,  le
assunzioni dei predetti soggetti sono effettuate con le modalita'  di
cui all'art. 7, comma  1  della  stessa  legge  e,  dunque,  mediante
richiesta di avviamento ai centri per l'impiego, per le qualifiche ed
i profili per i quali e' richiesto il  solo  requisito  della  scuola
dell'obbligo, ovvero attraverso la stipula di  convenzioni  ai  sensi
dell'art. 11, anche per le qualifiche ed i profili  per  i  quali  e'
richiesto un requisito superiore alla  scuola  dell'obbligo.  In  tal
senso interviene l'art. 3, comma 9, lettera c) della legge 19  giugno
2019, n. 56, recante «Interventi  per  la  concretezza  delle  azioni
delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo».
  Per  il  dettaglio  si  rimanda  alle  precisazioni  dei  paragrafi
precedenti, relative alle modalita' di reclutamento  delle  categorie
protette di cui all'art. 1 della medesima legge n. 68/1999.
  E' altresi' possibile il reclutamento mediante riserva nei concorsi
pubblici.  Difatti,  relativamente  alle  modalita'  di  collocamento
obbligatorio dei soggetti appartenenti alla categoria  dell'art.  18,
comma 2 della legge n. 68/1999, l'art. 5, comma  3  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n.  487/1994,  nel  fissare  l'ordine  di
preferenza dei riservatari nei concorsi,  richiama  al  punto  1)  la
«riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle  categorie
di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e  successive  modificazioni
ed  integrazioni».  Il  riferimento   alle   categorie   riservatarie
disciplinate dalla legge sul collocamento  obbligatorio  consente  di
ritenere che anche i soggetti dell'art. 18, comma 2  della  legge  n.
68/1999 possano essere reclutati mediante lo strumento della  riserva
di posti  nei  concorsi  pubblici  banditi  per  la  copertura  delle
qualifiche per le quali e' richiesto un titolo  di  studio  superiore
alla scuola dell'obbligo.  Il  meccanismo  di  reclutamento  mediante
riserva e' quello descritto per i soggetti con disabilita', anche  in
riferimento alle previsioni dell'art. 16 della legge n. 68/1999 sulla
possibilita' per le amministrazioni di assumere soggetti appartenenti
alla categoria riservataria  che  risultino  idonei  nella  procedura
concorsuale,  alle  condizioni  e  con  i   limiti   indicati   dalla
disposizione.
  Dalla  lettura  sistematica  delle  disposizioni  in   materia   di
collocamento obbligatorio, come gia' detto, si evince che gli  orfani
ed i coniugi superstiti di coloro che siano morti per fatto di lavoro
rientrano tra i riservatari dell'art. 18,  comma  2  della  legge  n.
68/1999, ma anche  tra  le  categorie  equiparate  alle  vittime  del
terrorismo e della criminalita' organizzata  ai  sensi  dell'art.  3,
comma 123 della legge n.  244/2007.  Cio'  comporta  che  i  predetti
soggetti possono essere assunti mediante chiamata nominativa  secondo
le previsioni dell'art. 1, comma 2  della  legge  n.  407/1998,  come
illustrate nella sezione seconda della  presente  direttiva,  con  la
precisazione, formulata dal comma 123  dell'art.  3  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, che il reclutamento degli orfani e del coniuge
superstite e' alternativa. Quanto detto e'  da  riferire  anche  alla
categoria dei testimoni di giustizia, ferme  restando  le  specifiche
modalita' di assunzione.
  Non si tralascia di evidenziare che  in  base  alle  considerazioni
precedentemente svolte relativamente ai  disabili,  cui  si  rimanda,
anche il collocamento obbligatorio dei soggetti di cui  all'art.  18,
comma 2 della legge n. 68/1999 riguarda esclusivamente le  qualifiche
non dirigenziali (34) .

Sezione seconda: legge 23 novembre  1998,  n.  407.  Nuove  norme  in
  favore  delle  vittime  del   terrorismo   e   della   criminalita'
  organizzata.

6. Le categorie  protette  dell'art.  1,  comma  2,  della  legge  23
  novembre 1998, n. 407.
6.1 Soggetti beneficiari.
  Si  tratta  delle  vittime  del  terrorismo  e  della  criminalita'
organizzata ed, in particolare dei soggetti di cui all'art.  1  della
legge 20 ottobre 1990, n. 302 (35) , cui fa rinvio l'art. 1, comma  2
della suddetta legge n. 407/1998,  nonche'  il  coniuge  ed  i  figli
superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli
unici  superstiti,  dei  soggetti  deceduti  o  resi  permanentemente
invalidi per  il  verificarsi  delle  fattispecie  di  cui  al  primo
articolo (36) .
  Si ricorda che, in  base  all'art.  1,  comma  2  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 333/2000 possono essere iscritti negli
elenchi del collocamento obbligatorio i soggetti di cui alla legge n.
407/1998 anche se non in possesso dello stato di disoccupazione.  Per
i coniugi e i figli di  soggetti  riconosciuti  grandi  invalidi  per
causa di servizio, di guerra o di lavoro, nonche' per i  soggetti  di
cui alla citata legge n. 407 del 1998 e successive  modificazioni  ed
integrazioni,  l'iscrizione  nei  predetti  elenchi   e'   consentita
esclusivamente  in  via  sostitutiva  dell'avente  diritto  a  titolo
principale. Tuttavia, il diritto all'iscrizione negli elenchi per  le
predette  categorie  sussiste  qualora  il  dante  causa  sia   stato
cancellato dagli elenchi del collocamento obbligatorio  senza  essere
mai stato avviato ad attivita' lavorativa, per causa al medesimo  non
imputabile.
6.2 Quota d'obbligo.
  In base all'ultimo periodo dell'art. l,  comma  2  della  legge  n.
407/1998, aggiunto dall'art. 5, comma 7 del  decreto-legge  6  luglio
2010, n. 102, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2010, n. 126, alle assunzioni delle vittime del  terrorismo  e  della
criminalita' organizzata non si applica la quota di  riserva  di  cui
all'art. 18, comma 2 della legge 12 marzo 1999,  n.  68  nei  termini
illustrati di seguito che chiariscono che non e' vincolante il limite
della predetta quota.
  Prima che intervenisse il decreto-legge n. 102/2010, secondo quanto
precisato dal decreto del Presidente della Repubblica n.  333/2000  e
dalla  circolare  del  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della
Presidenza del Consiglio dei  ministri  n.  2/2003,  nella  quota  di
riserva dell'un per cento  dell'art.  18,  comma  2  della  legge  n.
68/1999,  rientravano  anche  le  vittime  del  terrorismo  e   della
criminalita' organizzata.
  Con l'esclusione dei  predetti  soggetti  dalla  quota  di  riserva
dell'un per cento della legge n. 68/1999,  per  le  assunzioni  delle
vittime del terrorismo e  della  criminalita'  organizzata  veniva  a
mancare una  quota  di  riserva.  Ne'  questa  poteva  essere  quella
dell'art.  3  della  legge  n.  68/1999  dedicata  ai  soli  soggetti
disabili. Infatti, la legge 11 marzo 2011, n. 25, di «Interpretazione
autentica del comma 2 dell'art. 1 della legge 23  novembre  1998,  n.
407, in materia di applicazione  delle  disposizioni  concernenti  le
assunzioni  obbligatorie  e  le  quote  di  riserva  in  favore   dei
disabili», nell'unico articolo, prevede che «Il  quarto  periodo  del
comma 2 dell'art. 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407,  introdotto
dall'art. 5, comma  7  del  decreto-legge  6  luglio  2010,  n.  102,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126,  si
interpreta nel senso che il superamento della quota di riserva di cui
all'art.  18,  comma  2  della  legge  12  marzo  1999,  n.  68,  ivi
richiamata, deve  in  ogni  caso  avvenire,  per  le  amministrazioni
pubbliche, nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite  dalla
normativa vigente per l'anno di  riferimento  e  che  resta  comunque
ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge
12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni ed integrazioni,  in
materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva  in  quanto  ad
esclusivo beneficio dei lavoratori disabili.». Come meglio  precisato
in seguito, quanto previsto non esclude che, in ogni caso, i soggetti
appartenenti alla categoria delle  vittime  del  terrorismo  e  della
criminalita' organizzata od equiparati, in possesso dei requisiti  di
invalidita' dell'art. 1 della  legge  n.  68/1999,  rientrino  tra  i
destinatari delle quote  di  collocamento  obbligatorio  dell'art.  3
della stessa legge.
  Cio' precisato, l'articolato della  richiamata  n.  legge  25/2011,
relativamente alle assunzioni delle vittime del  terrorismo  e  della
criminalita' organizzata, prevede  la  possibilita'  di  superare  la
quota di riserva dell'art. 18, comma 2 della  legge  n.  68/1999  nel
rispetto,  per  le  pubbliche  amministrazioni,  dei   limiti   delle
assunzioni  consentite  dalla  normativa  vigente   per   l'anno   di
riferimento. Il superamento della quota, previsto dalla disposizione,
presuppone che le assunzioni delle vittime  del  terrorismo  e  della
criminalita' organizzata possano rientrare  nella  medesima  riserva,
salvo la  possibilita'  di  superarla.  Come  meglio  evidenziato  in
seguito, nell'ambito della riserva i predetti soggetti hanno  diritto
di precedenza rispetto ad ogni altra  categoria  e  di  preferenza  a
parita' di titoli.
  Cio' detto, in base alla  normativa  vigente  le  assunzioni  delle
vittime del  terrorismo  e  della  criminalita'  organizzata  possono
avvenire, nell'ambito della quota dell'un  per  cento  dell'art.  18,
comma 2 della legge n. 68/1999 ed  anche  con  il  superamento  della
stessa, nel rispetto dei limiti  delle  assunzioni  consentite  dalla
normativa vigente per l'anno di riferimento e di quelli relativi alla
dotazione organica dell'art. 1, comma 2 della legge n. 407/1998  come
di seguito indicati. Non sarebbe possibile un'interpretazione diversa
atteso che l'art. 1, comma 2 della legge n. 407/1998 stabilisce,  per
dette categorie, la precedenza rispetto ad ogni altra categoria e  la
preferenza a parita' di titoli.
6.3 Modalita' delle assunzioni obbligatorie.
  Le modalita' assunzionali dei soggetti interessati sono determinate
dall'art. 35, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 e dall'art.
1, comma 2 della legge n. 407/1998.
  Come gia' detto, l'art. 35, comma  2  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, nel prevedere che le assunzioni  obbligatorie  da
parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti  pubblici  dei
soggetti di cui alla legge n. 68/1999 avvengono per chiamata numerica
degli iscritti nelle liste  di  collocamento,  consente  che  per  le
assunzioni  di  una  serie  di  soggetti,  tra  cui  le  vittime  del
terrorismo e della criminalita' organizzata, si proceda per  chiamata
diretta nominativa.
  Altresi', l'art. 1, comma 2,  della  predetta  legge  n.  407/1998,
dispone che i soggetti di cui all'art. 1 della legge 20 ottobre 1990,
n. 302, recante norme in materia di vittime del  terrorismo  e  della
criminalita' organizzata, nonche' il coniuge e  i  figli  superstiti,
ovvero i fratelli conviventi e  a  carico  qualora  siano  gli  unici
superstiti, dei soggetti deceduti  o  resi  permanentemente  invalidi
godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui  alle  vigenti
disposizioni legislative,  con  precedenza  rispetto  ad  ogni  altra
categoria e con preferenza  a  parita'  di  titoli.  La  disposizione
prevede inoltre che per i  suddetti  soggetti,  compresi  coloro  che
svolgono gia' un'attivita' lavorativa,  le  assunzioni  per  chiamata
diretta sono previste  per  i  profili  professionali  del  personale
contrattualizzato del  comparto  Ministeri  fino  all'ottavo  livello
retributivo. Ferme restando le  percentuali  di  assunzioni  previste
dalle vigenti disposizioni,  per  i  livelli  retributivi  dal  sesto
all'ottavo le assunzioni, da effettuarsi  previo  espletamento  della
prova di idoneita' di cui all'art.  32  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito  dall'art.  4
del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997,  n.  246,
non possono superare l'aliquota del dieci per  cento  del  numero  di
vacanze nell'organico. Come detto, alle assunzioni di cui al presente
comma non si applica la quota di riserva di cui all'art. 18, comma  2
della legge 12 marzo 1999, n. 68.
  Nel principio l'art. 1, comma 2 della suddetta  legge  n.  407/1998
dispone  che  le  vittime  del  terrorismo   e   della   criminalita'
organizzata ed i loro congiunti, nei  limiti  indicati  nella  norma,
godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui  alle  vigenti
disposizioni legislative,  con  precedenza  rispetto  ad  ogni  altra
categoria e con preferenza a parita' di titoli.
  Le  norme  sul  collocamento  obbligatorio  di  cui  alle   vigenti
disposizioni legislative richiamate dalla  disposizione  sono  quelle
della legge n. 68/1999 per cui, sulla base di quanto evidenziato  nel
precedente paragrafo, la  priorita'  nel  reclutamento  dei  soggetti
appartenenti alla categoria delle  vittime  del  terrorismo  e  della
criminalita' organizzata, come  precedenza  rispetto  ad  ogni  altra
categoria e con preferenza a  parita'  di  titoli,  si  determina  in
riferimento alla quota d'obbligo dell'art. 18 della predetta legge.
  Con riferimento  ai  soggetti  appartenenti  alla  categoria  delle
vittime del terrorismo  e  della  criminalita'  organizzata  e  delle
categorie  equiparate  che  siano  anche  persone  con   disabilita',
considerato che la legge n. 68/1999 fissa  specifici  presupposti  di
invalidita' per l'inserimento nella categoria protetta dell'art. 1  e
per il conseguente beneficio del collocamento obbligatorio secondo le
quote dell'art. 3, occorre chiarire che le condizioni in  termini  di
invalidita' che devono sussistere rispetto ai predetti  soggetti  per
poter accedere alle  quote  d'obbligo  dell'art.  3  della  legge  n.
68/1999, sono quelle definite dal predetto art. 1.
  Quanto detto anche  in  considerazione  dell'esigenza,  evidenziata
dalla legge n. 25/2011, di garantire l'esclusivita'  della  quota  di
riserva  dell'art.  3  della  legge  n.  68/1999   a   favore   degli
appartenenti alla categoria protetta dei disabili.
  I soggetti appartenenti alla categoria delle vittime del terrorismo
e della criminalita' organizzata o  a  quelle  equiparate,  pertanto,
possono accedere alla quota di riserva dell'art.  3  della  legge  n.
68/1999 solo ove in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 della
stessa legge e, dunque, solo  ove  classificabili  come  disabili  ai
sensi  della  disciplina  di  riferimento.  Detti  soggetti  dovranno
scegliere se avvalersi dello status di vittima del terrorismo e della
criminalita' organizzata o di categoria equiparata - con  conseguente
applicazione dei requisiti e delle modalita' di  assunzione  previste
dalla legge n.  407/1998  per  la  copertura  della  quota  d'obbligo
dell'art. 18 della legge n. 68/1999 - ovvero dello status di  persona
con disabilita' - con conseguente applicazione dei requisiti e  delle
modalita' di assunzione  previste  dalla  legge  n.  68/1999  per  la
copertura della quota d'obbligo dell'art. 3 della stessa legge.
  Ove non in possesso del grado di invalidita' necessario  per  poter
accedere alla quota di riserva dell'art.  3,  gli  appartenenti  alla
categoria della  legge  n.  407/1998  od  alle  categorie  equiparate
possono essere assunti dall'amministrazione a copertura  della  quota
di riserva dell'art. 18 della  legge  n.  68/1999  che  non  richiede
specifiche percentuali di invalidita' ed e' dedicata a  soggetti  che
non siano in possesso delle percentuali di  invalidita'  dell'art.  1
della legge n. 68/1999.
  Considerate  le  diverse  tipologie  di  soggetti  concorrenti  che
possono sussistere nell'ambito della medesima  categoria  protetta  e
tenuto  conto  dell'esigenza  di  graduare  il  livello   di   tutela
nell'applicazione della disciplina normativa,  la  quota  di  riserva
dell'art. 18 della legge n. 68/1999 potrebbe essere utilizzata in via
prioritaria per l'assunzione dei soggetti appartenenti  alle  vittime
del terrorismo e della criminalita'  organizzata  o  delle  categorie
equiparate, che siano anche in possesso dello stato  di  persona  con
disabilita'. Il criterio prioritario di  assunzione  garantirebbe  la
maggior tutela dei soggetti appartenenti alla categoria delle vittime
del terrorismo e della  criminalita'  organizzata,  che  siano  anche
persone con disabilita' rispetto a quelli della stessa categoria  che
non siano persone con disabilita'. Cio' tanto piu'  se  si  considera
che, in base all'interpretazione autentica della  legge  n.  25/2011,
solo la quota  dell'art.  18  della  legge  n.  68/1999  puo'  essere
superata a differenza di quella dell'art. 3  che,  se  esaurita,  non
consentirebbe il collocamento delle vittime del  terrorismo  e  della
criminalita' organizzata e delle categorie equiparate che siano anche
persone con disabilita'.
  Cio' detto, relativamente alla procedura  da  seguire  al  fine  di
garantire la priorita'  di  collocamento  obbligatorio  dei  predetti
soggetti, la trasparenza  e  l'imparzialita'  di  reclutamento  degli
stessi, le amministrazioni rendono pubbliche  le  disponibilita'  dei
posti  in  organico  da  ricoprire  con  l'assunzione  dei   soggetti
appartenenti alla categoria delle  vittime  del  terrorismo  e  della
criminalita'  organizzata  ai  fini  della  copertura   della   quota
d'obbligo   dell'art.   18   della   legge   n.   68/1999,   fissando
preventivamente i criteri di scelta.
  Ferma restando  la  possibilita'  per  le  predette  assunzioni  di
superare il limite dell'un per cento della quota d'obbligo  dell'art.
18 della legge  n.  68/1999,  laddove  non  pervengano  richieste  di
assunzione da parte della categoria, le amministrazioni procedono  al
reclutamento del personale appartenente alla categoria  dell'art.  18
della legge n. 68/1999, secondo le modalita' previste dalla  legge  e
specificate nei paragrafi dedicati della presente direttiva.
  Cio' detto, tenuto conto dell'art. 35 del  decreto  legislativo  n.
165/2001, la legge n.  407/1998  fissa  modalita'  assunzionali  che,
relativamente alle qualifiche  alte,  differiscono  a  seconda  della
tipologia di amministrazione: per le predette qualifiche il regime si
diversifica  a  seconda  che  si  tratti  di  Ministeri  o  di  altre
amministrazioni.
  Prima  di  entrare  nel  dettaglio  delle  modalita'  assunzionali,
occorre ricordare che il citato art. 3, comma  9,  lettera  c)  della
legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per  la  concretezza
delle  azioni  delle  pubbliche  amministrazioni  e  la   prevenzione
dell'assenteismo», nel modificare l'art.  39,  comma  1  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevede  che  «Le  amministrazioni
pubbliche promuovono o propongono, anche  per  profili  professionali
delle aree o categorie previste dai contratti collettivi di  comparto
per  i  quali  non  e'  previsto  il  solo  requisito  della   scuola
dell'obbligo e nel rispetto dei principi di cui all'art. 35, comma  3
del presente decreto, programmi di assunzioni ai sensi  dell'art.  11
della legge 12 marzo 1999, n. 68, destinati ai soggetti titolari  del
diritto al collocamento obbligatorio previsto dagli articoli 3  e  18
della medesima legge n. 68 del 1999 e  dall'art.  1,  comma  2  della
legge 23 novembre 1998, n. 407».
6.3.1 Ministeri.
  In particolare, presso i Ministeri  i  soggetti  appartenenti  alla
categoria  delle  vittime  del  terrorismo   e   della   criminalita'
organizzata, nonche' delle categorie equiparate, cosi' come  indicati
nell'art. 1, comma 2 della legge 407/1998 ed anche se  svolgono  gia'
un'attivita' lavorativa, possono essere assunti con chiamata  diretta
per i profili  professionali  del  personale  contrattualizzato  fino
all'ottavo livello retributivo ovvero, secondo l'attuale  sistema  di
classificazione  professionale,   fino   ai   profili   professionali
dell'Area II per cui e' richiesto un titolo di studio superiore  alla
scuola dell'obbligo o alla posizione economica iniziale  dei  profili
di Area III, nel rispetto del titolo di  studio  richiesto.  Pertanto
nei Ministeri anche le qualifiche alte, a cui  in  base  alle  regole
ordinarie dell'art. 35 del decreto legislativo n. 165/2001 si  accede
mediante concorso, possono essere ricoperte con  chiamata  nominativa
dei predetti soggetti, nei limiti previsti dalla legge n. 407/1998.
  La disposizione precisa comunque che, ferme restando le percentuali
di assunzioni fissate  dalle  vigenti  disposizioni,  per  i  livelli
retributivi dal sesto all'ottavo le assunzioni dei predetti soggetti,
da effettuarsi previo espletamento della prova di  idoneita'  di  cui
all'art. 32 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  9  maggio
1994, n. 487, come sostituito dall'art. 4 del decreto del  Presidente
della Repubblica  18  giugno  1997,  n.  246,  non  possono  superare
l'aliquota del dieci per cento del numero di vacanze nell'organico.
  Dunque,  in  base  al  quadro  di  riferimento,  si  evidenzia   la
possibilita' per i Ministeri di coprire con chiamata  nominativa  dei
predetti soggetti le qualifiche basse nei limiti delle vacanze  della
dotazione organica e  le  qualifiche  alte  -  profili  professionali
dell'Area II per cui e' richiesto un titolo di studio superiore  alla
scuola dell'obbligo o posizione economica  iniziale  dei  profili  di
Area III - nel limite massimo del dieci per cento dei  posti  vacanti
in organico. Come base di computo del limite del dieci per cento sono
considerate  le  vacanze  nella  dotazione  organica  relativa   alla
qualifica da ricoprire.
  Come detto, la legge 11 marzo  2011,  n.  25,  di  «Interpretazione
autentica del comma 2 dell'art. 1 della legge 23  novembre  1998,  n.
407, in materia di applicazione  delle  disposizioni  concernenti  le
assunzioni  obbligatorie  e  le  quote  di  riserva  in  favore   dei
disabili», nell'unico articolo, prevede che  il  quarto  periodo  del
comma 2 dell'art. 1 della legge 23 novembre 1998,  n.  407,  per  cui
alle assunzioni delle categorie delle vittime del terrorismo e  della
criminalita' organizzata, nonche' delle categorie equiparate  non  si
applica la quota di riserva dell'art. 18,  comma  2  della  legge  n.
68/1999, si interpreta nel senso che il  superamento  della  predetta
quota di riserva deve in ogni caso avvenire, per  le  amministrazioni
pubbliche, nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite  dalla
normativa vigente per l'anno di  riferimento  e  che  resta  comunque
ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge
n. 68/1999, in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva,
in quanto ad esclusivo beneficio dei lavoratori disabili.
  L'articolato, nel precisare che  si  possa  superare  la  quota  di
riserva dell'art. 18, comma 2 della legge  n.  68/1999  e  che  resta
ferma la quota dei disabili, non individua il limite massimo  per  le
assunzioni in argomento che possono avvenire nel rispetto dei  limiti
delle assunzioni consentite dalla normativa  vigente  per  l'anno  di
riferimento (disponibilita' di posti in  pianta  organica  e  vincoli
assunzionali). La disposizione, in ogni caso, va letta  in  combinato
disposto con l'art. 1, comma 2 della  legge  n.  407/1998  che,  come
detto, fissa per i Ministeri il limite del dieci per cento del numero
di vacanze nell'organico per la  copertura  con  la  modalita'  della
chiamata nominativa delle qualifiche alte sopra definite.
  Pertanto,  i  Ministeri  possono  procedere  alle  assunzioni   dei
predetti soggetti mediante chiamata diretta nel rispetto  dei  limiti
assunzionali  consentiti  dalla  normativa  vigente  per  l'anno   di
riferimento fermo restando, comunque, il limite del dieci  per  cento
del numero di vacanze nell'organico della qualifica di riferimento.
  Come gia' anticipato, le assunzioni  delle  qualifiche  alte  sopra
indicate sono effettuate  dai  Ministeri  previo  espletamento  della
prova di idoneita' di cui all'art.  32  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.  Sul  punto  si  richiama  la
necessita' di determinare preventivi, oggettivi  e  pubblici  criteri
per  lo  svolgimento  delle  suddette  prove  di  idoneita'  che  non
comportano   valutazioni   comparative   e   che   sono   finalizzate
all'accertamento di specifiche capacita' e conoscenze correlate  alla
tipologia di lavoro da svolgere e al  livello  di  titolo  di  studio
richiesto.
  Nel principio l'art. 1, comma 2 della legge n. 407/1998 dispone che
i soggetti che ne sono destinatari godono del diritto al collocamento
obbligatorio  di  cui  alle  vigenti  disposizioni  legislative,  con
precedenza rispetto ad  ogni  altra  categoria  e  con  preferenza  a
parita' di titoli. Il diritto di precedenza rispetto  ad  ogni  altra
categoria e'  da  considerare  nell'ambito  della  riserva  di  posti
prevista, ai  fini  della  copertura  della  quota  d'obbligo,  nelle
procedure concorsuali bandite  dall'amministrazione;  il  diritto  di
preferenza a parita' di titoli assume rilievo nell'ambito della quota
di riserva e al di fuori della stessa e, dunque, e' da considerare ai
fini della posizione dei  riservatari  nei  posti  dedicati  e  nella
graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei non riservatari.
  La quota che, ai fini della legge n. 68/1999,  e'  prioritariamente
coperta  dalla  categoria  delle  vittime  del  terrorismo  e   della
criminalita'  organizzata,  nonche'  delle  categorie  equiparate  e'
quella dell'art. 18, comma 2 della medesima  legge,  atteso  che,  in
base alle indicazioni della predetta  legge  n.  25/2011,  l'aliquota
dell'art. 3 della legge n. 68/1999 e' da riservare esclusivamente  ai
disabili.  Resta  fermo  quanto  gia'  precisato  relativamente  alla
possibilita' per le  vittime  del  terrorismo  e  della  criminalita'
organizzata, nonche'  delle  categorie  equiparate  in  possesso  dei
requisiti previsti dall'art. 1 della legge  n.  68/1999  di  accedere
alla riserva dell'art. 3 della stessa legge, con  priorita'  rispetto
agli altri riservatari.
6.3.2 Altre amministrazioni pubbliche.
  Per le altre  amministrazioni,  il  reclutamento  delle  qualifiche
basse,  per  cui  e'  richiesto  il  solo  requisito   della   scuola
dell'obbligo,  avviene  nelle  stesse  modalita'   previste   per   i
Ministeri: il richiamato art. 35, comma 2 del decreto legislativo  n.
165/2001, come detto, consente la chiamata diretta nominativa di  una
serie di soggetti, tra cui quelli appartenenti alla  categoria  delle
vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata.
  Il reclutamento dei riservatari di categoria avviene nei limiti dei
posti vacanti nella dotazione organica della categoria da ricoprire.
  Per le amministrazioni diverse dai Ministeri,  l'art.  1,  comma  2
della legge n. 407/1998 non prevede la possibilita' di coprire  anche
le qualifiche  alte  con  la  modalita'  della  chiamata  nominativa.
Pertanto, per le qualifiche  per  cui  non  e'  sufficiente  il  solo
requisito della scuola dell'obbligo, le predette amministrazioni,  in
applicazione  delle  regole  ordinarie  di  reclutamento  di  cui  al
richiamato art. 35, comma 1, lettera a) del  decreto  legislativo  n.
165/2001, procedono con  concorso,  fermo  restando  che,  come  gia'
detto, i  soggetti  considerati  godono  del  diritto  di  precedenza
rispetto ad ogni altra categoria e di preferenza a parita' di  titoli
rispetto alla riserva prevista dal bando di concorso  ai  fini  della
copertura delle quote d'obbligo. Come per i Ministeri la  quota  che,
ai fini della legge n. 68/1999,  e'  prioritariamente  coperta  dalla
categoria  delle  vittime  del  terrorismo   e   della   criminalita'
organizzata, nonche' delle categorie equiparate e'  quella  dell'art.
18, comma 2, della medesima legge.
  Resta  fermo  quanto  evidenziato  in   ordine   alle   graduatorie
concorsuali nel paragrafo 4.5.1.
  Anche relativamente alle assunzioni effettuate con  tale  modalita'
assunzionale vale il limite delle vacanze di  posti  nella  dotazione
organica delle qualifiche da ricoprire.

Sezione terza: le categorie  protette  equiparate  alle  vittime  del
  terrorismo e della criminalita' organizzata dell'art.  1,  comma  2
  della legge 23 novembre 1998, n. 407.

7. Le vittime del dovere.
  Per la categoria delle vittime del dovere e' utile  il  riferimento
all'art. 1, comma da 562 a 564 della legge 23 dicembre 2005,  n.  266
(legge finanziaria 2006). Il comma 563 dell'art. 1,  in  particolare,
individua i soggetti da far rientrare nella categoria prevedendo  che
per vittime del dovere debbano intendersi i soggetti di cui  all'art.
3 della legge 13 agosto 1980,  n.  466,  ed,  in  genere,  gli  altri
dipendenti pubblici deceduti  o  che  abbiano  subito  un'invalidita'
permanente  in  attivita'  di  servizio  o  nell'espletamento   delle
funzioni di istituto per effetto  diretto  di  lesioni  riportate  in
conseguenza di eventi verificatisi:
    a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalita';
    b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
    c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
    d) in operazioni di soccorso;
    e) in attivita' di tutela della pubblica incolumita';
    f) a causa di azioni recate nei loro  confronti  in  contesti  di
impiego internazionale non aventi,  necessariamente,  caratteristiche
di ostilita'.
  I soggetti di cui all'art. 3 della predetta legge n. 466/1980  sono
i magistrati ordinari, i  militari  dell'arma  dei  carabinieri,  del
corpo della guardia di finanza, del corpo delle guardie  di  pubblica
sicurezza, del corpo degli agenti di custodia, il personale del Corpo
forestale  dello  Stato,  i  funzionari  di  pubblica  sicurezza,  il
personale  del  corpo  di  polizia  femminile,  il  personale  civile
dell'amministrazione degli istituti  di  prevenzione  e  di  pena,  i
vigili del fuoco, gli appartenenti alle Forze armate dello  Stato  in
servizio di ordine pubblico o di soccorso, i quali, in  attivita'  di
servizio, per diretto  effetto  di  ferite  o  lesioni  subite  nelle
circostanze ed alle condizioni di cui  agli  articoli  1  e  2  della
medesima legge, ovvero di ferite o lesioni riportate  in  conseguenza
di  eventi  connessi  all'espletamento  di  funzioni   d'istituto   e
dipendenti  da  rischi  specificamente  attinenti  ad  operazioni  di
polizia preventiva o repressiva o all'espletamento  di  attivita'  di
soccorso, abbiano riportato una invalidita' permanente non  inferiore
all'ottanta per cento della  capacita'  lavorativa  o  che  comporti,
comunque, la cessazione del rapporto d'impiego.
  Altresi', il comma 564 dell'art. 1 della predetta legge n. 266/2005
equipara ai soggetti di cui al  comma  563,  come  sopra  richiamati,
coloro che abbiano contratto infermita' permanentemente invalidanti o
alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di  missioni
di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini  nazionali
e che siano riconosciute dipendenti  da  causa  di  servizio  per  le
particolari condizioni ambientali od operative.
  Il comma 562 dell'art. 1  della  piu'  volte  richiamata  legge  n.
266/2005 dispone la progressiva estensione dei benefici gia' previsti
in favore delle vittime della criminalita' e del terrorismo  a  tutte
le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, cosi'
come sopra definite, con apposita autorizzazione di spesa a decorrere
dal 2006.
  L'estensione dei benefici determina, in  riferimento  al  contesto,
l'applicazione al coniuge, al figlio superstite  ovvero  ai  fratelli
conviventi e a carico, qualora  siano  gli  unici  superstiti,  delle
vittime del dovere delle norme  sul  collocamento  obbligatorio  gia'
descritte nella seconda sezione.
  Altresi', l'art. 35, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, nel prevedere che le assunzioni obbligatorie da  parte  delle
amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei  soggetti  di
cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata  numerica
degli iscritti nelle liste  di  collocamento,  consente  che  per  il
coniuge superstite e per i figli del personale  delle  forze  armate,
delle forze dell'ordine, del corpo nazionale dei vigili del  fuoco  e
del personale della polizia municipale deceduto nell'espletamento del
servizio, nonche' delle vittime del terrorismo e  della  criminalita'
organizzata di cui alla legge n. 466/1980, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  le  assunzioni  avvengono  per  chiamata   diretta
nominativa.
  Tra i benefici gia' previsti rientra inoltre  quello  dell'art.  34
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di beneficio  a  favore
dei congiunti del personale delle  forze  armate  e  delle  forze  di
polizia e spese sanitarie sostenute dal medesimo personale,  che  tra
l'altro  estende  le  disposizioni  sul   collocamento   obbligatorio
previste in favore delle vittime del terrorismo e della  criminalita'
organizzata dal predetto art. 1, comma 2 della legge n. 407/1998  «al
coniuge e ai figli superstiti,  ovvero  ai  genitori  o  ai  fratelli
conviventi e a carico qualora unici superstiti, del  personale  delle
forze  armate  e  delle  forze  di  polizia   deceduto   o   divenuto
permanentemente inabile al servizio per effetto di ferite  o  lesioni
di natura violenta riportate nello svolgimento di attivita' operative
ovvero a causa di atti delittuosi commessi da terzi».
7.1 Modalita' delle assunzioni obbligatorie.
  Come detto, il comma  562  dell'art.  1  della  legge  n.  266/2005
dispone la progressiva  estensione  dei  benefici  gia'  previsti  in
favore delle vittime della criminalita' e del terrorismo a  tutte  le
vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563  e  564,  cosi'
come sopra definite.
  Relativamente alle modalita' assunzionali, si  rinvia  pertanto  al
paragrafo 6.3 della sezione seconda ed al paragrafo 4.2 della sezione
prima della direttiva. Tale rinvio  e'  da  considerare  utile  anche
rispetto ai congiunti dei caduti sul lavoro, equiparati alle  vittime
del terrorismo e della criminalita' organizzata ai sensi del predetto
art. 3, comma 123 della legge n. 244/2007.
  In sintesi, le predette categorie possono essere assunte secondo il
seguente regime:
    a) Ministeri:
      chiamata diretta per  i  profili  professionali  del  personale
contrattualizzato fino all'ottavo livello retributivo ovvero, secondo
l'attuale  sistema  di  classificazione  professionale,  nei  profili
professionali dell'Area II per cui e' richiesto un titolo  di  studio
superiore  alla  scuola  dell'obbligo  o  nella  posizione  economica
iniziale dei profili di Area III, nel rispetto del titolo  di  studio
richiesto;
    b) altre amministrazioni:
      qualifiche basse, per cui e' richiesto il solo requisito  della
scuola dell'obbligo, con le modalita' previste per i Ministeri;
      qualifiche  alte,  per  cui  e'  richiesto  un  requisito   per
l'accesso dall'esterno  superiore  alla  scuola  dell'obbligo,  fermo
restando che i soggetti considerati godono del diritto di  precedenza
rispetto ad ogni altra categoria e di preferenza a parita' di  titoli
rispetto alla riserva prevista dal bando di concorso  ai  fini  della
copertura delle quote d'obbligo.

8. I caduti sul lavoro.
  In riferimento alla categoria dei congiunti dei caduti  sul  lavoro
la legge n. 244/2007, con le disposizioni del comma 123 dell'art.  3,
estende le norme sul collocamento  obbligatorio  previste  in  favore
delle vittime del terrorismo e della criminalita'  organizzata  dalla
predetta legge n. 407/1998 agli orfani o, in alternativa, al  coniuge
superstite di coloro che siano morti  per  fatto  di  lavoro,  ovvero
siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermita'
che hanno dato luogo a  trattamento  di  rendita  da  infortunio  sul
lavoro. Detti soggetti rientrano anche nella categoria di riservatari
dell'art.  18,  comma  2  della  legge  n.  68/1999  come  detto  nei
precedenti paragrafi 5.1 e 5.2 cui si rimanda per  le  considerazioni
relative alla quota di riserva appositamente  dedicata.  Chiaramente,
tuttavia, la tutela che scaturisce dall'equiparazione con le  vittime
del terrorismo e della criminalita' organizzata e' piu' favorevole.
  Per le modalita' assunzionali si rinvia al paragrafo 7.1.

9. I testimoni di giustizia.
  Tra i soggetti beneficiari delle assunzioni  obbligatorie  gravanti
sulla quota dell'art. 18, comma 2 della legge n. 68/1999 rientrano  i
testimoni di giustizia.
  L'art. 7, comma 1, lettera h) della legge 11 gennaio  2018,  n.  6,
recante «Disposizioni per la protezione dei testimoni di  giustizia»,
prevede l'accesso del testimone di  giustizia,  in  alternativa  alla
capitalizzazione  e  qualora  non   abbia   altrimenti   riacquistato
l'autonomia economica, ad un programma di assunzione in una  pubblica
amministrazione, con  qualifica  e  con  funzioni  corrispondenti  al
titolo di studio ed  alle  professionalita'  possedute,  fatte  salve
quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti.
  In base alla medesima  previsione  normativa,  alle  assunzioni  si
provvede per chiamata diretta nominativa, nell'ambito dei rapporti di
lavoro contrattualizzati, nei limiti dei posti vacanti  nelle  piante
organiche e nel rispetto delle disposizioni limitative in materia  di
assunzioni, sulla base  delle  intese  conseguite  tra  il  Ministero
dell'interno e le amministrazioni interessate. A tale fine si applica
ai testimoni di giustizia il diritto al collocamento obbligatorio con
precedenza previsto dall'art. 1, comma  2  della  legge  23  novembre
1998,  n.  407,  in  materia  di  vittime  del  terrorismo  e   della
criminalita' organizzata.
  Al programma di assunzione possono accedere anche  i  testimoni  di
giustizia non piu' sottoposti allo speciale programma di protezione e
alle speciali misure di protezione  ai  sensi  del  decreto-legge  15
gennaio 1991, n. 8, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
marzo 1991, n. 82, ovvero quelli che, prima della data di entrata  in
vigore della legge 13  febbraio  2001,  n.  45,  erano  ammessi  alle
speciali misure o allo speciale programma  di  protezione  deliberati
dalla  commissione  centrale  di   cui   all'art.   10   del   citato
decreto-legge n. 8  del  1991,  di  seguito  denominata  «commissione
centrale», e possedevano i  requisiti  di  cui  all'art.  16-bis  del
medesimo decreto-legge n. 8 del 1991.
  Per il coniuge e i figli ovvero, in subordine, per i  fratelli  dei
testimoni di giustizia, stabilmente conviventi, a carico  ed  ammessi
alle  speciali  misure  di  protezione,  e'  consentita  l'assunzione
esclusivamente  in  via  sostitutiva  dell'avente  diritto  a  titolo
principale, che non  abbia  esercitato  il  diritto  al  collocamento
obbligatorio. Le modalita'  di  attuazione,  al  fine,  altresi',  di
garantire  la  sicurezza  dei  testimoni  di  giustizia  e  la   loro
formazione propedeutica all'assunzione e di stabilire i  criteri  per
il riconoscimento del diritto anche  in  relazione  alla  qualita'  e
all'entita' economica dei benefici gia' riconosciuti e alle  cause  e
modalita' dell'eventuale revoca del  programma  di  protezione,  sono
stabilite dai regolamenti di cui all'art. 26.
  Pertanto, i testimoni di  giustizia  rientrano  tra  i  riservatari
dell'art. 18, comma 2  della  legge  n.  68/1999,  ma  anche  tra  le
categorie equiparate alle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata.
  Si rinvia al decreto interministeriale in corso di  definizione  ai
sensi dell'art. 7, comma 1, lettera h) della legge 11  gennaio  2018,
n. 6.

Conclusioni

  Alla luce di quanto  evidenziato  con  la  presente  direttiva,  si
ribadisce l'importanza del  rispetto  delle  norme  sulle  assunzioni
obbligatorie e  sul  ricorso  a  forme  di  collocamento  mirato  che
consentano di inserire i  soggetti  con  disabilita'  nel  mondo  del
lavoro e di assolvere alla funzione sociale di presa in carico  degli
stessi.

    Roma, 24 giugno 2019

                                                Il Ministro         
                                      per la pubblica amministrazione
                                                 Bongiorno           

__________

(1) Vedi decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 gennaio
    2000  -  Atto  di  indirizzo  e  coordinamento  in   materia   di
    collocamento obbligatorio dei  disabili,  a  norma  dell'art.  1,
    comma 4 della legge 12 marzo 1999,  n.  68.  (Gazzetta  Ufficiale
    della Repubblica  italiana  n.  43  del  22  febbraio  2000),  in
    riferimento alle visite sanitarie di accertamento degli  invalidi
    civili. Per gli invalidi del lavoro, nonche' per gli invalidi  di
    guerra e per servizio indicati dalla norma saranno sufficienti le
    certificazioni  rilasciate  rispettivamente  dall'Inail  e  dalle
    commissioni mediche.

(2) In base alle modifiche apportate dall'art. 2,  comma  1,  decreto
    legislativo 14 settembre 2015, n.  151  che  modifica  l'art.  1,
    comma 1, lettera a) della legge 12 marzo 1999, n. 68.

(3) Si veda, altresi', la legge 20  febbraio  2006,  n.  95,  recante
    «Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi».

(4) Secondo la legge n. 113/1985, i datori di  lavoro  pubblici  sono
    tenuti ad assumere, per ogni ufficio, sede o stabilimento  dotati
    di centralino telefonico, un privo della vista iscritto  all'albo
    professionale. In  caso  di  piu'  di  un  posto  di  lavoro,  il
    cinquantuno per cento dei posti  e'  riservato  ai  centralinisti
    telefonici privi della vista. Si rinvia al  decreto  ministeriale
    10 gennaio  2000  in  materia  di  individuazione  di  qualifiche
    equipollenti a quella del centralinista telefonico  non  vedente,
    ai fini dell'applicazione della legge 29 marzo 1985, n.  113,  ai
    sensi di quanto disposto dall'art. 45, comma 12, della  legge  17
    maggio 1999, n. 144.

(5) Si ricorda che lo stato di disoccupazione, in  base  all'art.  19
    del  decreto  legislativo  14  settembre  2015,  n.  150,  e'  la
    condizione dei soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma
    telematica, al sistema informativo unitario delle  politiche  del
    lavoro di cui all'art. 13 del  medesimo  decreto  legislativo  n.
    151/2015, la propria immediata disponibilita' allo svolgimento di
    attivita'  lavorativa  e  alla  partecipazione  alle  misure   di
    politica  attiva  del  lavoro  concordate  con  il   centro   per
    l'impiego.  Le  informazioni  in  merito  alla  dichiarazione  di
    disponibilita'  al  lavoro  (DID)  si  rinvia  al  seguente  link
    https://www.anpal.gov.it/cittadini/servizi/dichiarazione-di-dispo
    nibilita-al-lavoro. Il recente decreto-legge 28 gennaio 2019,  n.
    4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo  2019,  n.
    26, all'art. 4, comma 15-quater, dispone che per le finalita'  di
    cui al medesimo decreto e ad ogni altro fine, si  considerano  in
    stato di disoccupazione anche i  lavoratori  il  cui  reddito  da
    lavoro dipendente od autonomo  corrisponde  ad  un'imposta  lorda
    pari od inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13
    del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto  del
    Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

(6) La previsione e' contenuta nell'art. 8 della  legge  n.  68/1999,
    cosi' come modificato dall'art. 7, comma 1, lettera  a),  decreto
    legislativo 14  settembre  2015,  n.  151,  a  decorrere  dal  24
    settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 43, comma 1
    del medesimo decreto legislativo n. 151/2015.

(7) L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica  10  ottobre
    2000, n. 333 «Regolamento di  esecuzione  della  legge  12  marzo
    1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili»
    dispone che «Possono  ottenere  l'iscrizione  negli  elenchi  del
    collocamento obbligatorio le persone disabili, di cui all'art.  1
    della legge 12 marzo 1999, n. 68, che abbiano compiuto i quindici
    anni di eta' e che  non  abbiano  raggiunto  l'eta'  pensionabile
    prevista  dall'ordinamento,  rispettivamente   per   il   settore
    pubblico e per il settore privato». Si ritiene che l'eta'  minima
    necessaria per l'iscrizione negli elenchi del collocamento sia da
    intendersi pari a sedici anni, atteso che, per effetto  dell'art.
    1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  l'eta'  per
    l'accesso al lavoro e' elevata da quindici a sedici anni.

(8) Decreto del Presidente della Repubblica del  9  maggio  1994,  n.
    487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi  nelle
    pubbliche amministrazioni  e  le  modalita'  di  svolgimento  dei
    concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di  assunzione
    nei pubblici impieghi».

(9) V. Consiglio di Stato, sez. VI, sent.  8  giugno  2010,  n.  3642
    (conferma T.A.R. Lazio - Roma, sez. I-bis, n. 9864 del  2009)  in
    cui si precisa che l'art. 2  del  decreto  del  Presidente  della
    Repubblica n. 3/1957 fissa l'eta' minima  di  diciotto  anni  non
    gia' per il solo accesso ai pubblici impieghi, ma a monte per  la
    partecipazione ai relativi concorsi, in  quanto  dispone  che  «i
    requisiti  prescritti  devono  essere  posseduti  alla  data   di
    scadenza del termine stabilito  nel  bando  di  concorso  per  la
    presentazione della domanda di ammissione». Analogamente l'art. 2
    del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994  fissa  i
    requisiti  per  l'accesso  ai  pubblici  impieghi  civili   nelle
    amministrazioni dello Stato, ed indica l'eta' minima di  diciotto
    anni. E' dunque previsto il limite minimo  di  eta'  di  diciotto
    anni non solo per l'accesso ai pubblici impieghi nello Stato,  ma
    anche per la partecipazione al concorso, dovendo  tale  requisito
    essere  posseduto  alla  data  di   scadenza   del   termine   di
    presentazione della domanda di  partecipazione  al  concorso.  V.
    anche Corte costituzionale, 30 dicembre 1997, n. 466, secondo cui
    l'eta' minima deve essere posseduta alla  data  di  scadenza  del
    termine per la presentazione della domanda di  partecipazione  al
    concorso.

(10) L'art. 7, comma 2 della legge  n.  68/1999,  prevede  che  nelle
     procedure   concorsuali   «i   lavoratori   disabili    iscritti
     nell'elenco di cui all'art. 8,  comma  2  della  presente  legge
     hanno  diritto  alla  riserva  dei  posti   nei   limiti   della
     complessiva quota d'obbligo e fino al cinquanta  per  cento  dei
     posti messi a concorso». Dal testo della norma si deduce che  lo
     stato di disoccupazione  («disabili  iscritti  nell'elenco»)  e'
     presupposto per avvalersi del diritto alla riserva dei posti. Si
     ricorda che nei pubblici concorsi  la  riserva  dei  posti  puo'
     essere prevista solo dalle  pubbliche  amministrazioni  che  non
     hanno coperto la quota d'obbligo  dell'art.  3  della  legge  n.
     68/1999 e  nei  limiti  di  completamento  della  stessa,  fermo
     restando  che,  nella  singola  procedura  di  reclutamento,  la
     riserva non puo' essere superiore al  cinquanta  per  cento  dei
     posti messi a concorso.

(11) Consiglio di Stato sez. VI, 12 aprile 2013, n.  1992  «(...)  il
     collegio deve rilevare che dal combinato disposto degli articoli
     7, comma 2, 8, comma 2 e 16, comma 2 della citata  legge  n.  68
     del 1999 discende che il  requisito  della  disoccupazione,  che
     trova il suo presupposto nell'iscrizione negli appositi elenchi,
     deve sussistere al momento della presentazione della  domanda  e
     puo' non sussistere al momento dell'assunzione (...)».

(12) Tribunale Roma sez. lav., 12 luglio 2018 - «Il principio secondo
     cui, in sede di nuove assunzioni (che nel  caso  della  pubblica
     amministrazione   avvengono   necessariamente   attraverso   una
     procedura concorsuale), debba comunque rispettarsi la  quota  di
     riserva prevista dall'art. 3 della legge n. 68/1999 non  e'  che
     una conseguenza necessaria dell'obbligo di  avere  alle  proprie
     dipendenze una determinata percentuale di  lavoratori  disabili.
     E' evidente quindi che allorche' la base  di  calcolo  di  detta
     percentuale si amplia,  per  effetto  di  nuove  assunzioni,  si
     ampliera'  proporzionalmente  anche  il  numero  dei  dipendenti
     disabili che l'amministrazione datrice di lavoro deve avere alle
     proprie dipendenze».

(13) Art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482,  recante  «Disciplina
     generale  delle  assunzioni  obbligatorie  presso  le  pubbliche
     amministrazioni e le aziende private».

(14) Decreto MLPS 22 novembre 1999 - «Disciplina  della  trasmissione
     dei prospetti informativi da parte dei datori di lavoro soggetti
     alla disciplina in materia di  assunzioni  obbligatorie  di  cui
     alla legge 12 marzo 1999, n. 68» e decreto MLPS 2 novembre  2010
     con oggetto «Disposizioni riguardanti il  prospetto  informativo
     disabili».

(15) Cassazione  civile  sez.  lav.16  agosto  2004,  n.  15951   «In
     relazione  alla  disciplina  delle  assunzioni  obbligatorie  di
     personale protetto, dettata dalla legge 2 aprile  1968  n.  482,
     applicabile  "ratione  temporis"  ai  fatti  di  causa,  non  e'
     ammissibile l'utilizzazione di contratti di lavoro a termine per
     coprire la quota  d'obbligo,  che  va  computata  sul  personale
     stabile   dell'impresa,   sicche'   tale   quota   deve   essere
     necessariamente coperta con assunzioni a tempo indeterminato».

(16) Cassazione civile sez. lav. 31 maggio 2010, n. 13285 «In caso di
     assunzione con contratto a  tempo  determinato  di  un  disabile
     psichico sulla base di specifica  previsione  della  convenzione
     stipulata tra l'impresa che assume e la p.a. ai sensi  dell'art.
     11, legge 12 marzo 1999, n. 68, non e'  richiesta  l'indicazione
     nel contratto di lavoro  delle  ragioni  di  carattere  tecnico,
     produttivo,  organizzativo  o   sostitutivo   che   giustificano
     l'apposizione del termine».

(17) Corte  costituzionale,  11  maggio  2006,  n.  190:  «La   legge
     ordinaria che,  oltre  a  favorire  l'accesso  dei  disabili  al
     lavoro,  ne  agevola  la  carriera,  produce  una  irragionevole
     compressione dei principi dell'eguaglianza e del merito, a danno
     dell'efficienza   e   del   buon   andamento   della    pubblica
     amministrazione.  Inoltre,  l'equilibrio  tra  i  due  interessi
     pubblici  -  quello  che  riguarda  l'eguaglianza  ed  il   buon
     andamento degli uffici pubblici e quello che attiene alla tutela
     dei disabili - e' stabilito dall'art. 38 della Costituzione, che
     consente di derogare al primo solo per  favorire  l'accesso  dei
     disabili agli uffici pubblici,  non  la  loro  progressione.  Va
     pertanto  dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale   -   per
     violazione degli articoli  3,  38  e  97  della  Costituzione  -
     dell'art. 8-bis, decreto-legge n. 136 del 2004, convertito,  con
     modificazioni, dalla legge n.  186  del  2004,  secondo  cui  le
     riserve di  posti  previste  dalla  legge  n.  68  del  1999  si
     applicano alle procedure concorsuali  relative  al  reclutamento
     dei dirigenti scolastici, incluse  quelle  per  il  conferimento
     degli incarichi di presidenza annuali». Il principio generale si
     ritiene  applicabile  con  riferimento  al  personale  di   ogni
     categoria protetta.

(18) Cassazione civile sez. lav. 29  novembre  1990,  n.  11474  «Con
     riguardo al rapporto di  lavoro  degli  invalidi  ed  assimilati
     assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n.  482  (disciplina
     generale delle assunzioni  obbligatorie)  l'iniziale  impiego  a
     tempo parziale, anziche' a tempo pieno, del  prestatore  d'opera
     invalido  od  assimilato  assunto  a  seguito  di   collocamento
     obbligatorio costituisce legittima  esplicazione  dell'esercizio
     dell'autonomia negoziale delle parti,  non  essendo  vietata  la
     limitazione convenzionale dell'orario di lavoro e non essendo al
     riguardo stabilita, dalla  disciplina  protettiva  di  cui  alla
     citata legge, alcuna particolare regolamentazione  dei  rapporti
     di lavoro instaurati in forza di essa».

(19) Recante «Regolamento recante  semplificazione  dei  procedimenti
     per il riconoscimento della dipendenza delle infermita' da causa
     di servizio, per  la  concessione  della  pensione  privilegiata
     ordinaria e dell'equo indennizzo, nonche' per il funzionamento e
     la  composizione  del  comitato  per  le  pensioni  privilegiate
     ordinarie».

(20) Comma inserito dall'art. 4,  comma  1,  decreto  legislativo  14
     settembre 2015, n. 151, a decorrere dal 24  settembre  2015,  ai
     sensi di quanto disposto dall'art.  43,  comma  1  del  medesimo
     decreto  legislativo  N.  151/2015  e,  successivamente,   cosi'
     modificato dall'art. 5, comma 1, lettera a), decreto legislativo
     24 settembre 2016, n. 185, a decorrere dall'8 ottobre  2016,  ai
     sensi di quanto disposto  dall'art.  6,  comma  1  del  medesimo
     decreto legislativo n. 185/2016.

(21) La legge reca la «Legge-quadro per l'assistenza,  l'integrazione
     sociale ed i diritti delle persone handicappate».

(22) La  legge  25  marzo  2011,  n.  25,  recante   «Interpretazione
     autentica del comma 2 dell'art. 1 della legge 23 novembre  1998,
     n.  407,  in  materia   di   applicazione   delle   disposizioni
     concernenti le assunzioni obbligatorie e le quote di riserva  in
     favore dei disabili».

(23) Comma cosi' modificato dall'art. 5, comma 1, lettera b),  n.  1,
     decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185.

(24) V. TAR Brescia, Lombardia, 11 gennaio 2000, n. 4,  Consiglio  di
     Stato V, 18 settembre 2003, n. 5297.

(25) La previsione relativa  all'assunzione  dei  disabili  psichici,
     mediante richiesta nominativa tramite convenzione, e'  contenuta
     esplicitamente nell'art. 9, comma 4 della legge n. 68/1999.

(26) T.A.R. Roma Lazio, Sez. III, 5 dicembre 2005,  n.  12937;  Cons.
     Stato, Sez. VI, 10 marzo 2003, n. 1271.

(27) T.A.R. Roma Lazio sez. III, 11 febbraio 2010, n. 1980 «Non  sono
     computabili ai  fini  della  saturazione  dell'aliquota  per  le
     assunzioni delle categorie  protette  riservatarie  i  posti  di
     coloro che, pur  appartenenti  alle  categorie  predette,  siano
     risultati vincitori di concorso per merito proprio e che abbiano
     ricevuto il riconoscimento dopo la nomina.».

(28) T.A.R. Lecce Puglia sez. II,  7  settembre  2010,  n.  1926  «La
     riserva di posti in favore dei soggetti indicati dalla  legge  2
     aprile 1968, n. 482, ha lo  scopo  di  favorire  e  tutelare  il
     concreto collocamento al lavoro di coloro che rappresentano  una
     categoria c.d. debole, in considerazione di menomazioni  fisiche
     contratte in particolari circostanze, nell'evidente  presupposto
     che  costoro  abbiano  particolari  difficolta'   nel   reperire
     un'occupazione, ne deriva l'attribuzione di un carattere cogente
     alle citate disposizioni, per cui la riserva opera anche  se  il
     bando di concorso non l'ha prevista e si applica necessariamente
     anche alle  selezioni  per  soli  titoli,  comunque  preordinate
     all'assunzione.» e anche T.A.R. Catanzaro Calabria sez.  II,  13
     gennaio 2010, n. 4.

(29) Cons. Stato, Sez. IV, 10 aprile 2006, n. 1984 «Nell'ambito della
     disposizione della legge 12 marzo 1999, n.  68,  secondo  cui  i
     lavoratori disabili delle categorie protette hanno diritto  alla
     riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e
     fino al cinquanta per cento  dei  posti  messi  a  concorso,  il
     limite  della   meta'   dei   posti   risulta   naturalmente   e
     ragionevolmente operativo solo laddove  i  posti  banditi  siano
     piu' di uno e, per converso, non applicabile nei concorsi ad  un
     solo posto, nell'ambito dei quali il diritto del disabile idoneo
     non  e'  subordinato  ad  altra  condizione  che  quella   della
     disponibilita' di quota percentuale sulla pianta organica».

(30) V. T.A.R. Catanzaro Calabria, Sez. II, 9 febbraio 2010, n.  127:
     «La   disposizione   e'   stata   letta   dalla   giurisprudenza
     amministrativa nel senso di ritenere superflua la permanenza del
     requisito della disoccupazione fino  alla  data  di  assunzione,
     ferma   rimanendo   la   necessita'   del   possesso   e   della
     documentazione dello  stesso  con  riguardo  alla  scadenza  del
     termine  finale  per   la   presentazione   delle   domande   di
     partecipazione al concorso  (in  questo  senso,  tra  le  altre,
     Consiglio Stato, VI, 23 febbraio 2004, n. 712; Cds), secondo una
     valutazione assiologia di bilanciamento  dei  diversi  interessi
     coinvolti condiviso  dalla  Corte  costituzionale  (sentenza  n.
     190/2006)».

(31) Secondo cui: «Fermo quanto previsto dall'art.  35,  comma  5-ter
     del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  le  graduatorie
     dei  concorsi  per  il  reclutamento  del  personale  presso  le
     amministrazioni pubbliche  di  cui  all'art.  1,  comma  2,  del
     medesimo decreto legislativo sono utilizzate esclusivamente  per
     la copertura dei posti messi a concorso.».

(32) Si ricorda che l'art. 6, del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.
     2011, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
     2011, n. 214,  «Ferma  la  tutela  derivante  dall'assicurazione
     obbligatoria contro gli infortuni e le  malattie  professionali,
     sono abrogati gli istituti  dell'accertamento  della  dipendenza
     dell'infermita' da causa di servizio, del rimborso  delle  spese
     di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo  e  della
     pensione privilegiata. La disposizione di cui al  primo  periodo
     del presente comma non si applica nei  confronti  del  personale
     appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del  fuoco  e
     soccorso pubblico. La disposizione di cui al primo  periodo  del
     presente comma non si applica, inoltre, ai procedimenti in corso
     alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche'  ai
     procedimenti per i quali, alla predetta  data,  non  sia  ancora
     scaduto il termine di presentazione della  domanda,  nonche'  ai
     procedimenti instaurabili d'ufficio  per  eventi  occorsi  prima
     della predetta data».

(33) V. art.  1  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
     333/2000 e art. 1, comma 2, legge n. 407/1998.

(34) Ai sensi dell'art. 18, comma 2 della legge n. 68 del  1999,  gli
     orfani  dei  caduti  per  causa  di  lavoro  hanno  diritto   al
     collocamento  obbligatorio  (id   est:   assunzione)   fino   al
     raggiungimento  della  quota  d'obbligo  dell'1%  dei  posti  da
     coprire, ma con esclusione di quelli destinati a dirigenti.

(35) In particolare i soggetti di  cui  all'art.  1  della  legge  n.
     302/1990,  sono  i  seguenti:  chiunque  subisca  un'invalidita'
     permanente,  per  effetto  di  ferite  o  lesioni  riportate  in
     conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato  di  atti
     di  terrorismo  o  di  eversione  dell'ordine   democratico,   a
     condizione  che  il  soggetto  leso  non  abbia  concorso   alla
     commissione  degli  atti  medesimi  ovvero  di  reati  a  questi
     connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di  procedura  penale;
     chiunque  subisca  un'invalidita'  permanente,  per  effetto  di
     ferite o lesioni riportate in conseguenza  dello  svolgersi  nel
     territorio dello Stato  di  fatti  delittuosi  commessi  per  il
     perseguimento delle finalita' delle associazioni di tipo mafioso
     di cui all'art. 416-bis del codice penale, purche' si realizzino
     le seguenti condizioni: a) il soggetto leso non  abbia  concorso
     alla commissione del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati che
     con il medesimo siano connessi ai sensi dell'art. 12 del  codice
     di procedura penale; b) il soggetto  leso  risulti  essere,  del
     tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo  che
     si dimostri  l'accidentalita'  del  suo  coinvolgimento  passivo
     nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al
     tempo dell'evento, si era gia' dissociato o comunque  estraniato
     dagli ambienti e dai rapporti  delinquenziali  cui  partecipava;
     chiunque  subisca  un'invalidita'  permanente,  per  effetto  di
     ferite o lesioni riportate in conseguenza  dello  svolgersi  nel
     territorio  dello  Stato  di   operazioni   di   prevenzione   o
     repressione dei fatti delittuosi di cui ai precedenti due punti,
     a condizione che il soggetto leso sia del  tutto  estraneo  alle
     attivita' criminose oggetto delle operazioni medesime; chiunque,
     fuori dai  casi  di  cui  al  comma  3,  subisca  un'invalidita'
     permanente,  per  effetto  di  ferite  o  lesioni  riportate  in
     conseguenza dell'assistenza prestata, e legalmente richiesta per
     iscritto ovvero verbalmente nei casi di flagranza di reato o  di
     prestazione di soccorso,  ad  ufficiali  ed  agenti  di  polizia
     giudiziaria o ad autorita',  ufficiali  ed  agenti  di  pubblica
     sicurezza, nel corso di azioni od operazioni di cui al  presente
     articolo, svoltesi nel territorio dello Stato. 

(36) V. art. 3, legge n. 206/2004.

Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 2019
Ufficio controllo atti  P.C.M.  Ministeri  della  giustizia  e  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale,  reg.ne  succ.  n.
1708

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