Translate

sabato 13 luglio 2024

Atto Camera Ordine del Giorno 9/01718/014 presentato da AURIEMMA Carmela testo di Martedì 9 luglio 2024, seduta n. 321   La Camera, premesso che: l'atto in esame, che si compone di 9 articoli e di un allegato, interviene sul codice di procedura penale e, in particolare, in materia di intercettazioni;

 

            ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01718/014

Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 321 del 09/07/2024

Firmatari
Primo firmatario: AURIEMMA CARMELA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 09/07/2024
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
D'ORSO VALENTINA MOVIMENTO 5 STELLE 09/07/2024
ASCARI STEFANIA MOVIMENTO 5 STELLE 09/07/2024
CAFIERO DE RAHO FEDERICO MOVIMENTO 5 STELLE 09/07/2024
GIULIANO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE 09/07/2024


Stato iter:
09/07/2024
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 09/07/2024
SISTO FRANCESCO PAOLO VICE MINISTRO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 09/07/2024

PARERE GOVERNO IL 09/07/2024

RESPINTO IL 09/07/2024

CONCLUSO IL 09/07/2024

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01718/014
presentato da
AURIEMMA Carmela
testo di
Martedì 9 luglio 2024, seduta n. 321

  La Camera,

premesso che:

l'atto in esame, che si compone di 9 articoli e di un allegato, interviene sul codice di procedura penale e, in particolare, in materia di intercettazioni;

l'articolo 2, comma 1, lettera b) modifica il comma 2-bis dell'articolo 114 codice di procedura penale, introducendo alcune modifiche alla disciplina delle intercettazioni, che mirerebbero nell'intenzione del legislatore – a rafforzare la tutela del terzo estraneo al procedimento rispetto alla circolazione delle comunicazioni intercettate. In particolare, viene ampliato – attraverso la novella all'articolo 114 del codice di rito – il divieto di pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni del contenuto delle intercettazioni ritenute non rilevanti e pertanto non acquisite ai sensi degli articoli 268, 415-bis o 454 codice di procedura penale, consentendone la relativa pubblicazione solo a tutti i casi in cui lo stesso sia stato riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento. È, inoltre, escluso per effetto delle modifiche proposte dalla lettera c) dell'articolo 2 all'articolo 116 codice di procedura penale il rilascio di copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione (ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 114) quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori;

in altre parole, con le modifiche proposte sarebbe permanentemente vietata la pubblicazione di intercettazioni che, pur depositate ed oggetto del contraddittorio tra le parti (dunque non più segrete), non siano mai state citate specificatamente in un provvedimento giurisdizionale. Del pari, sarebbe vietata la pubblicazione di intercettazioni che siano state riprodotte in un atto del Pubblico ministero anziché del giudice;

tali restrizioni appaiono agli scriventi non già una forma di rafforzamento della libertà e segretezza delle comunicazioni del difensore, bensì una stortura del sistema di comunicazione di informazioni processuali;

è bene richiamare in tale sede altri provvedimenti proposti dal Governo in carica ed approvati dalla maggioranza parlamentare che lo rappresenta, che incidono in modo sostanziale sullo strumento delle intercettazioni: segnatamente, tra i più rilevanti provvedimenti adottati vi è il decreto-legge 10 agosto 2023 n. 105 – in materia di processo penale e civile, contrasto agli incendi boschivi, recupero dalle tossicodipendenze, salute e cultura, personale della magistratura e della PA – cosiddetto decreto Omnibus che, intervenendo anche nel settore delle intercettazioni, ha vietato le captazioni a strascico e la trascrizione nei brogliacci di quelle considerate irrilevanti, salvo che per indagini su reati gravi come quelli di mafia e terrorismo, per i quali è previsto l'arresto in flagranza obbligatorio; l'eliminazione del riferimento ai reati di cui all'articolo 266, comma 1, comporta l'esclusione dell'applicabilità delle stesse ai delitti contro la pubblica amministrazione. In altri termini, non si potrà aprire un procedimento giudiziario per corruzione se il fatto viene scoperto tramite intercettazioni svolte nell'ambito di un altro procedimento;

inoltre, tra le novità che destano più preoccupazione vi è anche quella per cui verranno trascritte solo quelle intercettazioni ritenute «rilevanti ai fini delle indagini» con la precisazione che questo debba comprendere anche gli elementi emersi «a favore della persona sottoposta a indagine» e affidando il delicato compito di selezionare gli ascolti rilevanti al personale di polizia giudiziaria. A rafforzare tale previsione si aggiunge anche la novità secondo cui «nessuna menzione ne viene riportata nei verbali e nelle annotazioni della polizia giudiziaria, nei quali è apposta l'espressa dicitura: “La conversazione omessa non è utile alle indagini”»;

appare utile rammentare che durante il governo Conte II è stato adottato il decreto-legge n. 161 del 2019, entrato in vigore a settembre 2020, che ha chiuso una stagione di interventi confusionari e superflui, rappresentando una sintesi equilibrata tra l'esigenza di perseguire reati gravi e il diritto alla privacy rispetto a fatti non rilevanti;

come emerso in sede di audizione in Commissione giustizia del Garante della privacy, il 24 gennaio 2023, i dati raccolti confermano che dal 2020 non si è registrato alcun caso di violazione della privacy determinato da potenziali abusi delle intercettazioni, con ciò privando di fondamento qualsivoglia esigenza di ulteriore intervento normativo celato da intenti garantisti di questa maggioranza;

la disciplina sulle intercettazioni non avrebbe, pertanto, bisogno di modifiche. Ogni eventuale limitazione di tale strumento rappresenterebbe un notevole passo indietro rispetto alla normativa attuale;

piuttosto, il legislatore ha l'obbligo di dotare l'autorità giudiziaria di tutti gli strumenti necessari a cogliere ogni attività in corso o interessi nascosti del malaffare. Nella scorsa legislatura, la legge n. 3/2019 cosiddetti Spazzacorrotti ha previsto, tra gli altri, il potenziamento delle intercettazioni per i reati connessi alla corruzione,

impegna il Governo

a valutare di intervenire, con il primo provvedimento utile, per controbilanciare le limitazioni introdotte in materia di intercettazioni, ovvero introdurre nuovi strumenti volti a garantire l'efficacia delle intercettazioni come strumento di ricerca della prova determinante per l'attività investigativa ed indispensabile per contrastare le forme più insidiose di criminalità organizzata e dei fatti di corruzione, i cui effetti finali ricadono sull'utente, ovvero il cittadino; nonché ad intervenire per ripristinare la disciplina previgente laddove già sia stata oggetto di modifiche in termini di limitazione del loro utilizzo.
9/1718/14. Auriemma, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

protezione delle comunicazioni

arresto

reato

Nessun commento: