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martedì 28 giugno 2011
Agenzia delle dogane Circ. 24-6-2011 n. 19/D Art. 82 del D.Lgs. n. 59/2010. Modifiche al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, in materia di attività di spedizioniere doganale. Emanata dall'Agenzia delle dogane, Direzione centrale gestione tributi e rapporto con gli utenti, Ufficio per i servizi all'utente e per i traffici di confine.
Circ. 24 giugno 2011, n. 19/D (1).
Art. 82 del D.Lgs. n. 59/2010. Modifiche al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, in materia di attività di spedizioniere doganale.
(1) Emanata dall'Agenzia delle dogane, Direzione centrale gestione tributi e rapporto con gli utenti, Ufficio per i servizi all'utente e per i traffici di confine.
Alle
Direzioni regionali, interregionali e provinciali delle dogane
Loro sedi
e, p.c.:
Al
Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali
Via XX Settembre, n. 3
00187 - Roma
Alla
Federazione nazionale spedizionieri doganali
Via XX Settembre, n. 3
00187 - Roma
All'
Associazione nazionale centri di assistenza doganale
Via dei trasporti, n. 2/A
41012 - Carpi (MO)
Il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, concernente la "Attuazione della Dir. 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2010 - Suppl. Ord. n. 75 - , statuisce, all'art. 82, anche in materia di attività di spedizioniere doganale.
Con la disposizione in questione, infatti, sono state apportate le modifiche agli articoli 46, 47 e 51 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, di seguito descritte.
1) All'articolo 46, l'intero 1° capoverso è stato sostituito dal seguente: "Presso ciascun Ufficio delle dogane è formato e tenuto aggiornato un registro nel quale sono elencati gli ausiliari, residenti in un comune compreso nel territorio del competente Ufficio delle dogane, che svolgono la loro attività alle dipendenze degli spedizionieri doganali abilitati alla presentazione di dichiarazioni doganali sull'intero territorio nazionale.".
Al riguardo si osserva che:
a) in primo luogo, con la modifica introdotta viene sostituita la Direzione di circoscrizione doganale con l'Ufficio delle dogane quale organo preposto alla formazione e tenuta del registro degli ausiliari;
b) viene inoltre specificato come criterio d'individuazione del registro in cui l'ausiliario può chiedere l'iscrizione non più la Circoscrizione doganale in cui era abilitato ad operare lo spedizioniere doganale di riferimento ma il luogo di residenza, ovvero il domicilio professionale, dell'ausiliario stesso e che tale luogo deve necessariamente essere collocato in un comune compreso nel territorio dell'Ufficio delle dogane presso cui l'ausiliario chiede di essere iscritto;
c) infine, viene specificato che nel registro in argomento sono elencati gli ausiliari, residenti in un comune compreso nel territorio del competente Ufficio delle dogane, che svolgono la loro attività alle dipendenze degli spedizionieri doganali abilitati alla presentazione di dichiarazioni doganali sull'intero territorio nazionale.
2) L'articolo 47 è stato interamente sostituito dal seguente:
"1. La nomina a spedizioniere doganale è conferita mediante il rilascio di apposita patente, di validità illimitata.
2. La patente è rilasciata dall'Agenzia delle dogane, sentito il Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali.
3. La nomina a spedizioniere doganale abilita alla presentazione di dichiarazioni doganali sull'intero territorio nazionale.".
In merito si osserva che:
a) il nuovo testo conferma che la nomina a spedizioniere doganale è conferita mediante il rilascio di apposita patente, di validità illimitata e specifica una competenza già esercitata dall'Agenzia, precisando cha la patente è rilasciata dalla "Agenzia delle dogane" in luogo del precedente "Ministero delle finanze";
b) introduce, quindi, una novità di notevole portata, prevedendo che la nomina a spedizioniere doganale abilita alla presentazione delle dichiarazioni doganali sull'intero territorio nazionale e non più, come in precedenza, presso le dogane di una determinata circoscrizione doganale prescelta dall'interessato.
3) L'art. 51 è stato interamente sostituito dal seguente:
"1. Per essere ammessi agli esami gli aspiranti devono inoltrare istanza entro il termine stabilito nella determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane che indice gli esami medesimi, devono aver conseguito, alla data di pubblicazione della determinazione stessa, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado e devono risultare, alla medesima data, iscritti da almeno due anni nel registro del personale ausiliario, ai sensi dell'articolo 46. Possono, inoltre, essere ammessi agli esami, coloro che, in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, abbiano superato un corso di formazione professionale di durata almeno annuale, tenuto da un istituto universitario e che risultino iscritti, alla data di cui al primo capoverso, da almeno un anno nel registro del personale
ausiliario. Il requisito dell'iscrizione nel registro degli ausiliari non è richiesto agli aspiranti che per almeno due anni abbiano prestato servizio nell'Agenzia delle dogane con mansioni direttive, di concetto od esecutive ovvero nella Guardia di finanza in qualità di ufficiale o sottufficiale.
2. L'esclusione dagli esami per difetto dei requisiti è disposta con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane.".
In materia di requisiti che devono essere posseduti per poter essere ammessi all'esame per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale:
a) viene ribadito che possono partecipare coloro che alla data di pubblicazione della determinazione con la quale si indicono gli esami, siano in possesso degli stessi requisiti previsti nel testo precedente, diploma di istruzione secondaria di secondo grado ed iscrizione alla medesima data da almeno due anni nel registro del personale ausiliario;
b) viene introdotta la novità di consentire la partecipazione alla procedura abilitativa anche a coloro che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e abbiano superato un corso di formazione professionale di durata almeno annuale, tenuto da un istituto universitario, e che risultino iscritti, alla stessa data di pubblicazione della determinazione, da almeno un anno nel registro del personale ausiliario;
c) viene fatta salva la possibilità, già prevista in precedenza, per tutti coloro che per almeno due anni abbiano prestato servizio nell'Agenzia delle dogane con mansioni direttive, di concetto od esecutive ovvero nella Guardia di finanza in qualità di ufficiale o sottufficiale, di partecipare alla procedura senza il possesso del requisito dell'iscrizione nel registro degli ausiliari;
d) l' ultimo periodo specifica una competenza, già posta in essere da questa Amministrazione, prevedendo che l'esclusione dagli esami per difetto dei requisiti sia disposta "con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane" e non più " con decreto motivato dal Ministero per le finanze".
Al fine di adeguare le attuali modalità operative alle modifiche normative sopra descritte, si rende necessario fornire le direttive e gli indirizzi di seguito riportati.
Con riferimento al precedente punto 1), ciascun Ufficio delle dogane dovrà formare e tenere aggiornato il registro degli ausiliari che hanno la residenza, ovvero il domicilio professionale, inteso come il luogo in cui egli esercita in modo stabile e continuativo la propria attività alle dipendenze di uno spedizioniere doganale, nei comuni compresi nell'ambito territoriale di competenza dell'Ufficio stesso.
Considerato che l'ambito operativo dello spedizioniere doganale è stato esteso all'intero territorio nazionale, appare consequenziale la possibilità per un suo dipendente, qual è l'ausiliario, di poter operare nel medesimo ambito.
A tal fine è necessario che l'ausiliario sia conosciuto e quindi accreditato, oltre che presso l' Ufficio delle dogane dove è registrato, anche presso l'Ufficio delle dogane presso il quale viene temporaneamente incaricato di prestare la propria opera da parte e per conto dello spedizioniere doganale, su richiesta di quest'ultimo ed a condizione che per svolgere tale attività lo stesso spedizioniere doganale metta a disposizione dell'ausiliario un luogo fisico operativo, ovvero una struttura organizzativa, nell'ambito territoriale di competenza di tale Ufficio.
Si prescinde dalla predetta condizione qualora l'Ufficio di registrazione e l'Ufficio di accredito temporaneo siano ubicati nella stessa provincia, ovvero in province limitrofe o, comunque, in province tra loro facilmente raggiungibili.
Gli accrediti, diversi da quello di registrazione, devono essere effettuati, di volta in volta, a cura dello spedizioniere doganale, tramite formale comunicazione all'Ufficio delle dogane territorialmente competente, che ne dovrà fornire tempestiva notizia all'Ufficio delle dogane presso il quale l'ausiliario è registrato, al fine dell'annotazione nel prescritto registro.
La predetta comunicazione dovrà mettere in condizione l'Ufficio delle dogane di acquisire le essenziali informazioni utili ai fini del riconoscimento dell'ausiliario incaricato, dell'individuazione del luogo fisico operativo, ovvero della struttura organizzativa, a disposizione dell'ausiliario, dell'individuazione dell'arco temporale di durata dell'incarico e dell'indicazione delle mansioni affidategli. Tali informazioni saranno conformemente annotate e inviate all'Ufficio delle dogane presso il quale l'ausiliario è registrato, per i conseguenti opportuni aggiornamenti.
Con riferimento al punto 2), il nuovo articolo 47 specifica che d'ora innanzi uno spedizioniere doganale può espletare il proprio mandato presso qualsiasi ufficio delle dogane del territorio nazionale, direttamente o, a norma dell'art. 42 del D.P.R. n. 43/1973, facendosi coadiuvare nell'esercizio della rappresentanza da altri spedizionieri doganali.
Nel senso suesposto deve intendersi, quindi, la competenza attribuita dalle patenti sinora rilasciate, senza la necessità di una restituzione delle stesse all'Ufficio per i servizi all'utente e per i traffici di confine di questa Direzione centrale per un'integrazione formale, trattandosi di un'estensione di competenza che opera "ipso iure".
Pur tuttavia, è necessario che lo spedizioniere doganale mantenga l'accreditamento presso l'Ufficio doganale nel cui ambito ha la residenza, ovvero il domicilio professionale, sia per consentire l'esatta individuazione dell'Albo compartimentale di cui all'art. 4 della L. 22 dicembre 1960, n. 1612 presso cui lo stesso spedizioniere doganale deve essere necessariamente iscritto per poter esercitare la professione, sia per permettere l'esatta individuazione dell'organo deputato all'eventuale adozione delle misure previste dall'articolo 53 del citato D.P.R. n. 43/1973 ed alla formalizzazione della proposta alla scrivente Direzione centrale per l'adozione del provvedimento di revoca di cui al successivo articolo 54. Da ciò ne consegue che nel caso di trasferimento della residenza o del domicilio
professionale lo spedizioniere doganale ne darà comunicazione alle Direzioni interregionali, regionali o provinciali interessate, oltre che a questa Direzione centrale.
A tale ultimo riguardo, è opportuno precisare che l'eventuale illecito compiuto da uno spedizioniere doganale presso un Ufficio doganale situato al di fuori della Direzione regionale, interregionale o provinciale su cui insiste l'Ufficio delle dogane presso cui è accreditato va prontamente segnalato a tale ultima Direzione per l'adozione dei relativi previsti provvedimenti.
Per quanto riguarda il punto 3), non si ravvisano particolari aspetti di pertinenza delle Direzioni in indirizzo, atteso che la procedura d'esame viene curata direttamente dall'Ufficio per i servizi all'utente e per i traffici di confine di questa Direzione centrale. Si rammenta, tuttavia, che, ai soli fini della partecipazione agli esami, l'anzianità di iscrizione nel registro del personale ausiliario, prevista per poter essere ammessi all'esame per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale, decorre dalla data di presentazione dell'istanza di iscrizione.
Si coglie, infine, l'occasione per richiamare l'attenzione di codeste Direzioni e delle Associazioni di categoria, cui la presente è diretta per conoscenza, sull'opportunità di svolgere opera di sensibilizzazione nei riguardi di tutti gli spedizionieri doganali, che ancora non lo abbiano fatto, a dotarsi, successivamente all'iscrizione all'Albo compartimentale degli spedizionieri doganali, del codice EORI.
Dell'avvenuta iscrizione e della assegnazione del codice EORI, codeste Direzioni forniranno notizia all'Ufficio per i servizi all'utente e per i traffici di confine di questa Direzione centrale, onde consentire l'adozione degli ulteriori adempimenti di competenza.
I Signori Direttori vorranno dare disposizioni ai dipendenti uffici per una pronta e scrupolosa applicazione delle direttive impartite con la presente circolare.
Le Associazioni, a cui la presente è diretta per conoscenza, sono invitate a diffonderne il contenuto tra i propri associati.
La presente circolare è stata sottoposta all'esame del Comitato strategico e di indirizzo permanente che ha espresso parere favorevole nella seduta del 20 giugno 2011.
Il Direttore centrale
Ing. Walter De Santis
D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, art. 82
D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 46
D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 47
D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 51
D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 53
D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 54
D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 42
L. 22 dicembre 1960, n. 1612, art. 4
Caldo: decalogo Ministero Salute per affrontare l'afa
CALDO: DECALOGO MINISTERO SALUTE PER AFFRONTARE
L'AFA =
(AGI) - Roma, 2 lug. - E' arrivato in Italia il grande caldo,
contro il quale tutti, ma soprattutto le persone a rischio
(anziani in primis) devono seguire alcuni accorgimenti
anti-afa: ecco il decalogo messo a punto dal ministero della
Salute per affrontare al meglio le temperature troppo alte e la
cappa di umidita'. 1) Evitare l'esposizione all'aria aperta
nelle ore piu' calde. Durante le giornate in cui viene previsto
un rischio elevato per le successive 24-48 ore (livelli 2 e 3
del bollettino della Protezione civile), deve essere ridotta
l'esposizione all'aria aperta nella fascia oraria compresa tra
le 12 e le 18. 2) Migliorare il clima dell'ambiente domestico e
di lavoro. L'uso di un condizionatore d'aria rinfresca
l'ambiente, dando una sensazione di beneficio agli occupanti.
Occorre evitare, comunque, continui passaggi dagli ambienti
caldi a quelli piu' freschi, soprattutto se si soffre di una
malattia respiratoria. 3) Bere almeno due litri di acqua al
giorno e mangiare molta frutta fresca che contiene fino al 90%
di acqua. Evitare di bere bevande gassate o troppo fredde.
Evitare, inoltre, bevande alcoliche e caffe'. 4) Fare
un'alimentazione leggera e conservare correttamente gli
alimenti. Meglio quattro, cinque piccoli pasti durante la
giornata, ricchi soprattutto di verdura e frutta fresca. 5)
Indossare un abbigliamento leggero e proteggersi dai raggi
solari. I vestiti devono essere leggeri e comodi, di cotone,
lino o fibre naturali. 6) Non lasciare sole le persone, anche
se per poco tempo, nella macchina parcheggiata al sole. Se si
entra in una macchina parcheggiata al sole, per prima cosa
aprire gli sportelli per ventilare l'abitacolo ed iniziare il
viaggio con i finestrini aperti. 7) Ipertesi e cardiopatici:
evitare di alzarsi in modo brusco. Se bisogna alzarsi dal
letto, soprattutto nelle ore notturne, e' necessario non farlo
mai bruscamente, ma fermarsi in posizioni intermedie prima di
alzarsi in piedi. 8) Attenzione ai farmaci che si assumono in
caso di malattie cardiovascolari. Ricordarsi che il caldo puo'
potenziare l'effetto di molti farmaci utilizzati per la cura
dell'ipertensione arteriosa (pressione alta) e di molte
malattie cardiovascolari. 9) Occorre considerare come
importanti campanelli di allarme che possano far pensare ad un
aggravamento dello stato di salute di una persona anziana la
riduzione di alcune attivita' quotidiane. 10) Conservare
correttamente i farmaci. non tutti i farmaci possono avere
effetti facilmente correlabili al caldo, per cui, occorre
segnalare al medico qualsiasi malessere, anche lieve, in
concomitanza con una terapia farmacologica; i medicinali che
possono potenziare gli effetti negativi del caldo sono in gran
parte quelli assunti per malattie importanti. (AGI)
Pgi
271438 GIU 11
NNNN
(AGI) - Roma, 2 lug. - E' arrivato in Italia il grande caldo,
contro il quale tutti, ma soprattutto le persone a rischio
(anziani in primis) devono seguire alcuni accorgimenti
anti-afa: ecco il decalogo messo a punto dal ministero della
Salute per affrontare al meglio le temperature troppo alte e la
cappa di umidita'. 1) Evitare l'esposizione all'aria aperta
nelle ore piu' calde. Durante le giornate in cui viene previsto
un rischio elevato per le successive 24-48 ore (livelli 2 e 3
del bollettino della Protezione civile), deve essere ridotta
l'esposizione all'aria aperta nella fascia oraria compresa tra
le 12 e le 18. 2) Migliorare il clima dell'ambiente domestico e
di lavoro. L'uso di un condizionatore d'aria rinfresca
l'ambiente, dando una sensazione di beneficio agli occupanti.
Occorre evitare, comunque, continui passaggi dagli ambienti
caldi a quelli piu' freschi, soprattutto se si soffre di una
malattia respiratoria. 3) Bere almeno due litri di acqua al
giorno e mangiare molta frutta fresca che contiene fino al 90%
di acqua. Evitare di bere bevande gassate o troppo fredde.
Evitare, inoltre, bevande alcoliche e caffe'. 4) Fare
un'alimentazione leggera e conservare correttamente gli
alimenti. Meglio quattro, cinque piccoli pasti durante la
giornata, ricchi soprattutto di verdura e frutta fresca. 5)
Indossare un abbigliamento leggero e proteggersi dai raggi
solari. I vestiti devono essere leggeri e comodi, di cotone,
lino o fibre naturali. 6) Non lasciare sole le persone, anche
se per poco tempo, nella macchina parcheggiata al sole. Se si
entra in una macchina parcheggiata al sole, per prima cosa
aprire gli sportelli per ventilare l'abitacolo ed iniziare il
viaggio con i finestrini aperti. 7) Ipertesi e cardiopatici:
evitare di alzarsi in modo brusco. Se bisogna alzarsi dal
letto, soprattutto nelle ore notturne, e' necessario non farlo
mai bruscamente, ma fermarsi in posizioni intermedie prima di
alzarsi in piedi. 8) Attenzione ai farmaci che si assumono in
caso di malattie cardiovascolari. Ricordarsi che il caldo puo'
potenziare l'effetto di molti farmaci utilizzati per la cura
dell'ipertensione arteriosa (pressione alta) e di molte
malattie cardiovascolari. 9) Occorre considerare come
importanti campanelli di allarme che possano far pensare ad un
aggravamento dello stato di salute di una persona anziana la
riduzione di alcune attivita' quotidiane. 10) Conservare
correttamente i farmaci. non tutti i farmaci possono avere
effetti facilmente correlabili al caldo, per cui, occorre
segnalare al medico qualsiasi malessere, anche lieve, in
concomitanza con una terapia farmacologica; i medicinali che
possono potenziare gli effetti negativi del caldo sono in gran
parte quelli assunti per malattie importanti. (AGI)
Pgi
271438 GIU 11
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FISCO: CORTE CONTI, RIDURRE TASSE A DIPENDENTI E PENSIONATI
FISCO: CORTE CONTI, RIDURRE TASSE A DIPENDENTI E PENSIONATI =
(AGI) - Roma, 28 giu. - "Oggi si pone all'attenzione generale
l'improrogabile necessita' di un intervento in materia fiscale,
che riduca in maniera significativa le aliquote sui redditi dei
lavoratori dipendenti e dei pensionati". Cosi' il procuratore
generale aggiunto della Corte dei Conti, Maria Teresa
Arganelli, durante la sua requisitoria nel giudizio sul
rendiconto generale dello Stato presentato oggi a Roma. Il
procuratore generale ha motivato tale necessita' anche con il
fatto che "l'incremento del tasso di inflazione a prevedersi
nei prossimi mesi potrebbe comportare ulteriori erosioni del
potere di acquisto con conseguente diminuzione del reddito
reale delle famiglie e ulteriore contrazione del mercato
interno". (AGI)
Rmm/Dib
281145 GIU 11
MANOVRA: CORTE CONTI; RIGORE SPESA, NO TAGLI LINEARI ++
PROCEDERE A RIDUZIONE SELETTIVA SPESE INUTILI
(ANSA) - ROMA, 28 GIU - E' necessario ''continuare sulla
strada di un rigoroso contenimento della spesa''. Lo ha
sottolineato il Procuratore Generale Aggiunto della Corte dei
Conti, Maria Teresa Arganelli, nella requisitoria pronunciata
nel giudizio sul Rendiconto Generale dello Stato. E' necessario
puntare sul contenimento della spesa ''sul medio periodo sia ai
fini della sostenibilita' nei mercati del debito sovrano sia ai
fini del rispetto dei vincoli europei''. Per la Corte dei Conti
bisogna superare la politica dei ''tagli lineari e ''procedere a
tagli selettivi di tipologie di spese ritenute meno utili''.
(ANSA)
TU-Y08
28-GIU-11 11:45 NNNNFisco/ Corte conti: Non rinviare riforma, meno tasse lavoratori
Nei prossimi anni inflazione pu ridurre ancora potere d'acquisto
Roma, 28 giu. (TMNews) - La riforma fiscale non pi rinviabile
perch necessario alleggerire le tasse per lavoratori
dipendenti e pensionati. il richiamo del procuratore generale
aggiunto della Corte dei conti, Maria Teresa Arganelli, secondo
cui "oggi si pone all'attenzione generale l'improrogabile
necessit di un intervento in materia fiscale, che riduca in
misura significativa le aliquote sui redditi dei lavoratori
dipendenti e dei pensionati".
"Tanto pi che - ha sottolineato la Arganelli nel giudizio sul
rendiconto generale dello Stato - l'incremento del tasso
d'inflazione a prevedersi nei prossimi anni potrebbe comportare
ulteriori erosioni del potere d'acquisto, con conseguente
diminuzione del reddito reale delle famiglie e ulteriore
contrazione del mercato interno".
Glv
281144 giu 11
Conti pubblici/ Corte conti: Urgente ridurre debito, altissimo
"Andamento in continua espansione in termini assoluti"
Roma, 28 giu. (TMNews) - urgente ridurre il debito pubblico
perch ormai "elevatissimo". Lo ha detto il procuratore
generale aggiunto della Corte dei conti, Maria Teresa Arganelli,
sottolineando che "la crisi mondiale dei mercati finanziari, con
i suoi effetti fortemente negativi sull'economia reale, ha
costretto un paese come l'Italia, a elevatissimo debito pubblico,
a manovre di contenimento necessariamente protratte per una serie
di anni".
"Alla necessit di recupero del disavanzo primario - ha spiegato
la Arganelli nel giudizio sul rendiconto generale dello Stato -
si aggiunge l'urgenza della diminuzione del debito pubblico, in
termine assoluti in continua espansione".
Glv
281144 giu 11
(AGI) - Roma, 28 giu. - "Oggi si pone all'attenzione generale
l'improrogabile necessita' di un intervento in materia fiscale,
che riduca in maniera significativa le aliquote sui redditi dei
lavoratori dipendenti e dei pensionati". Cosi' il procuratore
generale aggiunto della Corte dei Conti, Maria Teresa
Arganelli, durante la sua requisitoria nel giudizio sul
rendiconto generale dello Stato presentato oggi a Roma. Il
procuratore generale ha motivato tale necessita' anche con il
fatto che "l'incremento del tasso di inflazione a prevedersi
nei prossimi mesi potrebbe comportare ulteriori erosioni del
potere di acquisto con conseguente diminuzione del reddito
reale delle famiglie e ulteriore contrazione del mercato
interno". (AGI)
Rmm/Dib
281145 GIU 11
MANOVRA: CORTE CONTI; RIGORE SPESA, NO TAGLI LINEARI ++
PROCEDERE A RIDUZIONE SELETTIVA SPESE INUTILI
(ANSA) - ROMA, 28 GIU - E' necessario ''continuare sulla
strada di un rigoroso contenimento della spesa''. Lo ha
sottolineato il Procuratore Generale Aggiunto della Corte dei
Conti, Maria Teresa Arganelli, nella requisitoria pronunciata
nel giudizio sul Rendiconto Generale dello Stato. E' necessario
puntare sul contenimento della spesa ''sul medio periodo sia ai
fini della sostenibilita' nei mercati del debito sovrano sia ai
fini del rispetto dei vincoli europei''. Per la Corte dei Conti
bisogna superare la politica dei ''tagli lineari e ''procedere a
tagli selettivi di tipologie di spese ritenute meno utili''.
(ANSA)
TU-Y08
28-GIU-11 11:45 NNNNFisco/ Corte conti: Non rinviare riforma, meno tasse lavoratori
Nei prossimi anni inflazione pu ridurre ancora potere d'acquisto
Roma, 28 giu. (TMNews) - La riforma fiscale non pi rinviabile
perch necessario alleggerire le tasse per lavoratori
dipendenti e pensionati. il richiamo del procuratore generale
aggiunto della Corte dei conti, Maria Teresa Arganelli, secondo
cui "oggi si pone all'attenzione generale l'improrogabile
necessit di un intervento in materia fiscale, che riduca in
misura significativa le aliquote sui redditi dei lavoratori
dipendenti e dei pensionati".
"Tanto pi che - ha sottolineato la Arganelli nel giudizio sul
rendiconto generale dello Stato - l'incremento del tasso
d'inflazione a prevedersi nei prossimi anni potrebbe comportare
ulteriori erosioni del potere d'acquisto, con conseguente
diminuzione del reddito reale delle famiglie e ulteriore
contrazione del mercato interno".
Glv
281144 giu 11
Conti pubblici/ Corte conti: Urgente ridurre debito, altissimo
"Andamento in continua espansione in termini assoluti"
Roma, 28 giu. (TMNews) - urgente ridurre il debito pubblico
perch ormai "elevatissimo". Lo ha detto il procuratore
generale aggiunto della Corte dei conti, Maria Teresa Arganelli,
sottolineando che "la crisi mondiale dei mercati finanziari, con
i suoi effetti fortemente negativi sull'economia reale, ha
costretto un paese come l'Italia, a elevatissimo debito pubblico,
a manovre di contenimento necessariamente protratte per una serie
di anni".
"Alla necessit di recupero del disavanzo primario - ha spiegato
la Arganelli nel giudizio sul rendiconto generale dello Stato -
si aggiunge l'urgenza della diminuzione del debito pubblico, in
termine assoluti in continua espansione".
Glv
281144 giu 11
Raffreddore cronico, 8 milioni di malati "fantasma"
SALUTE. RAFFREDDORE CRONICO, 8 MILIONI DI MALATI
"FANTASMA"
IL 13% DEI BAMBINI NASCE COL NARESMA: UN TEST PER DIAGNOSTICARLO
(DIRE - Notiziario Sanita') Roma, 27 giu. - Il 13% dei bambini
nasce con il raffreddore cronico. Nemmeno il tempo di affacciarsi
al mondo, di scuoterlo con il primo vagito. Hanno il Naresma, e
non lo sapranno probabilmente mai. Perche' nessuno andra' a
cercarlo, lasciando il neonato, il bambino, l'adolescente, e poi
l'adulto ad infilarsi in una vita alla ricerca della verita'.
Trainati da un treno di false supposizioni in un percorso ormai
studiato e per certi versi obbligato: otorino, allergologo,
otorino piu' pagato, allergologo strapagato, e poi alla fine la
sala operatoria.
Ma questo disturbo, scritto nel codice genetico, ha un nome ed
una cura. Ed anche un numero sempre crescente di "cacciatori":
gli specialisti della citologia nasale, che grazie all'utilizzo
del microscopio, sono in grado di identificare precisamente di
che tipo di patologia il paziente soffra.
E chissa' quanti si riconosceranno nella descrizione del
raffreddore cronico: "E' un raffreddore perenne - spiega il
dottor Matteo Gelardi, responsabile dell'Unita' Operativa di
Rinologia del Policlinico di Bari e Presidente dell'Accademia
Italiana di Citologia Nasale - che si manifesta con sintomi
peculiari: una serie di starnuti appena alzati al mattino o ad
ogni minima variazione di temperatura, apnee notturne, un flusso
continuo di muco nasale di giorno. Ma soprattutto il Naresma non
e' accompagnato da mal di gol come nel raffreddore virale e non
si presenta con bruciore o prurito agli occhi tipici delle
allergie".
Ecco, chi si ritrova in questo quadro clinico, ha probabilmente
con se' un dossier di test e diagnosi che indicano una "rinite
aspecifica". Ovvero nessuno e' riuscito a capire la causa del
male.
"Il test citologico - continua il dott. Gelardi - consiste in un
piccolo prelievo indolore di mucosa nasale, con un tampone.
Dopodiche' al microscopio andiamo ad accertare l'eventuale
presenza di eosinofili e mastocellule, cellule che non dovrebbero
essere presenti nella mucosa nasale. Parliamo in generale delle
cosiddette riniti non infettive-non allergiche: ovvero la rinite
eosinofila (Nares), la rinite mastocitaria (NarMa), la rinite
neutrofila (NarNa) e quella che potremmo chiamare la "tempesta
perfetta", appunto la rinite non allergica
eosinofilo-mastocitaria (NaresMa)".
Lo sviluppo della citologia in questo ambito ha permesso di
andare oltre diagnosi che portano puntualmente il paziente a
spendere ingenti somme in inutili vaccini, ma soprattutto a
rendere cosciente l'ammalato del proprio disturbo: la
consapevolezza aiuta la cura. E una cura esiste: "Cortisonici
topici e antistaminici permettono non solo di migliorare le
condizioni di vita generali, ma soprattutto permettono di
arrestare il percorso della malattia verso il suo naturale
epilogo: una poliposi nasale o anche un'asma bronchiale. Sapere
per cosa ci si sta curando permette al paziente di curarsi al
meglio. E di ottenere dei risultati".
E di dare anche una risposta a tutti quelli che pur in presenza
di una allergia conclamata, e della normale somministrazione del
vaccino anti-allergico, non hanno riscontrato miglioramenti:
"Proprio perche' c'e' il problema delle sovrapposizioni - spiega
ancora il dott. Gelardi - un paziente puo' soffrire di allergie
ma anche di Naresma, e per questo deve curare entrambe le cose.
Invece oggi si conosce solo l'allergia e si cura solo quella,
danneggiando cosi' anche la credibilita' delle vaccinazioni.
Invece in questi sfortunati soggetti il vaccino va fatto
comunque, perche' questo interrompe la cosiddetta 'marcia
allergica' verso la polisensibilizzazione".
Un problema che riguarda sempre di piu' i bambini, sia perche'
accertare e quindi curare da subito il Naresma significa
alleviare fastidi e alleggerire il carico di farmaci, ma anche
perche' i bambini sono investiti (soprattutto quando vanno
all'asilo) da tante e tali infezioni, da diventare involontarie
vittime della mancata diagnosi di raffreddore cronico.
"Conosciamo molto bene i meccanismi responsabili della tossicita'
epiteliale durante l'infiammazione, e le conseguenti alterazioni
sui meccanismi di difesa, in particolare sull'integrita'
anatomico-funzionale della mucosa nasale. Ecco, i bambini
soggetti a Naresma hanno le difese 'aperte'. E quando i genitori
decidono di iscriverli in quelli che io chiamo 'istituti di
malattie infettive', gli asili, ecco che i piccoli diventano
prede facili per tutte le infezioni di cui gli altri bambini sono
portatori. Aggiungendo danno al danno".
Insomma, si parla del 13% della popolazione: non e' certo una
patologia di nicchia. Si conoscono le cause, si conoscono le
cure. E c'e' chi e' in grado di diagnosticarla. Basta saperlo.
(Pic/ Dire)
15:59 27-06-11
NNNN
SALUTE. RAFFREDDORE CRONICO, 8 MILIONI DI MALATI "FANTASMA"
IL 13% DEI BAMBINI NASCE COL NARESMA: UN TEST PER DIAGNOSTICARLO
(DIRE) Roma, 27 giu. - Il 13% dei bambini nasce con il
raffreddore cronico. Nemmeno il tempo di affacciarsi al mondo, di
scuoterlo con il primo vagito. Hanno il Naresma, e non lo
sapranno probabilmente mai. Perche' nessuno andra' a cercarlo,
lasciando il neonato, il bambino, l'adolescente, e poi l'adulto
ad infilarsi in una vita alla ricerca della verita'. Trainati da
un treno di false supposizioni in un percorso ormai studiato e
per certi versi obbligato: otorino, allergologo, otorino piu'
pagato, allergologo strapagato, e poi alla fine la sala
operatoria.
Ma questo disturbo, scritto nel codice genetico, ha un nome ed
una cura. Ed anche un numero sempre crescente di "cacciatori":
gli specialisti della citologia nasale, che grazie all'utilizzo
del microscopio, sono in grado di identificare precisamente di
che tipo di patologia il paziente soffra.
E chissa' quanti si riconosceranno nella descrizione del
raffreddore cronico: "E' un raffreddore perenne - spiega il
dottor Matteo Gelardi, responsabile dell'Unita' Operativa di
Rinologia del Policlinico di Bari e Presidente dell'Accademia
Italiana di Citologia Nasale - che si manifesta con sintomi
peculiari: una serie di starnuti appena alzati al mattino o ad
ogni minima variazione di temperatura, apnee notturne, un flusso
continuo di muco nasale di giorno. Ma soprattutto il Naresma non
e' accompagnato da mal di gol come nel raffreddore virale e non
si presenta con bruciore o prurito agli occhi tipici delle
allergie".(SEGUE)
(Pic/ Dire)
14:36 27-06-11
NNNN
SALUTE. RAFFREDDORE CRONICO, 8 MILIONI DI MALATI "FANTASMA" -2-
(DIRE) Roma, 27 giu. - Ecco, chi si ritrova in questo quadro
clinico, ha probabilmente con se' un dossier di test e diagnosi
che indicano una "rinite aspecifica". Ovvero nessuno e' riuscito
a capire la causa del male.
"Il test citologico - continua il dott. Gelardi - consiste in un
piccolo prelievo indolore di mucosa nasale, con un tampone.
Dopodiche' al microscopio andiamo ad accertare l'eventuale
presenza di eosinofili e mastocellule, cellule che non dovrebbero
essere presenti nella mucosa nasale. Parliamo in generale delle
cosiddette riniti non infettive-non allergiche: ovvero la rinite
eosinofila (Nares), la rinite mastocitaria (NarMa), la rinite
neutrofila (NarNa) e quella che potremmo chiamare la "tempesta
perfetta", appunto la rinite non allergica
eosinofilo-mastocitaria (NaresMa)".
Lo sviluppo della citologia in questo ambito ha permesso di
andare oltre diagnosi che portano puntualmente il paziente a
spendere ingenti somme in inutili vaccini, ma soprattutto a
rendere cosciente l'ammalato del proprio disturbo: la
consapevolezza aiuta la cura. E una cura esiste: "Cortisonici
topici e antistaminici permettono non solo di migliorare le
condizioni di vita generali, ma soprattutto permettono di
arrestare il percorso della malattia verso il suo naturale
epilogo: una poliposi nasale o anche un'asma bronchiale. Sapere
per cosa ci si sta curando permette al paziente di curarsi al
meglio. E di ottenere dei risultati".(SEGUE)
(Pic/ Dire)
14:36 27-06-11
NNNN
SALUTE: RAFFREDDORE CRONICO PER 8 MLN ITALIANI =
(AGI) - Roma, 27 giu. - Il 13% dei bambini, pari a otto milioni
di italiani, nasce con il raffreddore cronico. Nemmeno il tempo
di affacciarsi al mondo, di scuoterlo con il primo vagito.
Hanno il Naresma, e non lo sapranno probabilmente mai. Perche'
nessuno andra' a cercarlo, lasciando il neonato, il bambino,
l'adolescente, e poi l'adulto a infilarsi in una vita alla
ricerca della verita'. Trainati da un treno di false
supposizioni in un percorso obbligato: otorino, allergologo,
otorino piu' pagato, allergologo strapagato, e poi alla fine la
sala operatoria. Ma questo disturbo, scritto nel codice
genetico, ha un nome e una cura. E anche un numero sempre
crescente di "cacciatori": gli specialisti della citologia
nasale, che grazie all'utilizzo del microscopio, sono in grado
di identificare precisamente di che tipo di patologia il
paziente soffra.
"E' un raffreddore perenne - spiega il dottor Matteo
Gelardi, responsabile dell'Unita' Operativa di Rinologia del
Policlinico di Bari e Presidente dell'Accademia Italiana di
Citologia Nasale - che si manifesta con sintomi peculiari: una
serie di starnuti appena alzati al mattino o ad ogni minima
variazione di temperatura, apnee notturne, un flusso continuo
di muco nasale di giorno. Ma soprattutto il Naresma non e'
accompagnato da mal di gola come nel raffreddore virale e non
si presenta con bruciore o prurito agli occhi tipici delle
allergie". Ecco, chi si ritrova in questo quadro clinico, ha
probabilmente con se' un dossier di test e diagnosi che
indicano una "rinite aspecifica". Ovvero nessuno e' riuscito a
capire la causa del male. "Il test citologico - continua il
dottor Gelardi - consiste in un piccolo prelievo indolore di
mucosa nasale, con un tampone. Dopodiche' al microscopio
andiamo ad accertare l'eventuale presenza di eosinofili e
mastocellule, cellule che non dovrebbero essere presenti nella
mucosa nasale. Parliamo in generale delle cosiddette riniti non
infettive-non allergiche: ovvero la rinite eosinofila (Nares),
la rinite mastocitaria (NarMa), la rinite neutrofila (NarNa) e
quella che potremmo chiamare la "tempesta perfetta", appunto la
rinite non allergica eosinofilo-mastocitaria (NaresMa)". Lo
sviluppo della citologia in questo ambito ha permesso di andare
oltre diagnosi che portano puntualmente il paziente a spendere
ingenti somme in inutili vaccini, ma soprattutto a rendere
cosciente l'ammalato del proprio disturbo: la consapevolezza
aiuta la cura. E una cura esiste: "cortisonici topici e
antistaminici permettono non solo di migliorare le condizioni
di vita generali, ma soprattutto permettono di arrestare il
percorso della malattia verso il suo naturale epilogo, cioe'
una poliposi nasale o anche un'asma bronchiale. Sapere per cosa
ci si sta curando permette al paziente di curarsi al meglio. E
di ottenere dei risultati". (AGI)
Pgi
271124 GIU 11
NNNN
IL 13% DEI BAMBINI NASCE COL NARESMA: UN TEST PER DIAGNOSTICARLO
(DIRE - Notiziario Sanita') Roma, 27 giu. - Il 13% dei bambini
nasce con il raffreddore cronico. Nemmeno il tempo di affacciarsi
al mondo, di scuoterlo con il primo vagito. Hanno il Naresma, e
non lo sapranno probabilmente mai. Perche' nessuno andra' a
cercarlo, lasciando il neonato, il bambino, l'adolescente, e poi
l'adulto ad infilarsi in una vita alla ricerca della verita'.
Trainati da un treno di false supposizioni in un percorso ormai
studiato e per certi versi obbligato: otorino, allergologo,
otorino piu' pagato, allergologo strapagato, e poi alla fine la
sala operatoria.
Ma questo disturbo, scritto nel codice genetico, ha un nome ed
una cura. Ed anche un numero sempre crescente di "cacciatori":
gli specialisti della citologia nasale, che grazie all'utilizzo
del microscopio, sono in grado di identificare precisamente di
che tipo di patologia il paziente soffra.
E chissa' quanti si riconosceranno nella descrizione del
raffreddore cronico: "E' un raffreddore perenne - spiega il
dottor Matteo Gelardi, responsabile dell'Unita' Operativa di
Rinologia del Policlinico di Bari e Presidente dell'Accademia
Italiana di Citologia Nasale - che si manifesta con sintomi
peculiari: una serie di starnuti appena alzati al mattino o ad
ogni minima variazione di temperatura, apnee notturne, un flusso
continuo di muco nasale di giorno. Ma soprattutto il Naresma non
e' accompagnato da mal di gol come nel raffreddore virale e non
si presenta con bruciore o prurito agli occhi tipici delle
allergie".
Ecco, chi si ritrova in questo quadro clinico, ha probabilmente
con se' un dossier di test e diagnosi che indicano una "rinite
aspecifica". Ovvero nessuno e' riuscito a capire la causa del
male.
"Il test citologico - continua il dott. Gelardi - consiste in un
piccolo prelievo indolore di mucosa nasale, con un tampone.
Dopodiche' al microscopio andiamo ad accertare l'eventuale
presenza di eosinofili e mastocellule, cellule che non dovrebbero
essere presenti nella mucosa nasale. Parliamo in generale delle
cosiddette riniti non infettive-non allergiche: ovvero la rinite
eosinofila (Nares), la rinite mastocitaria (NarMa), la rinite
neutrofila (NarNa) e quella che potremmo chiamare la "tempesta
perfetta", appunto la rinite non allergica
eosinofilo-mastocitaria (NaresMa)".
Lo sviluppo della citologia in questo ambito ha permesso di
andare oltre diagnosi che portano puntualmente il paziente a
spendere ingenti somme in inutili vaccini, ma soprattutto a
rendere cosciente l'ammalato del proprio disturbo: la
consapevolezza aiuta la cura. E una cura esiste: "Cortisonici
topici e antistaminici permettono non solo di migliorare le
condizioni di vita generali, ma soprattutto permettono di
arrestare il percorso della malattia verso il suo naturale
epilogo: una poliposi nasale o anche un'asma bronchiale. Sapere
per cosa ci si sta curando permette al paziente di curarsi al
meglio. E di ottenere dei risultati".
E di dare anche una risposta a tutti quelli che pur in presenza
di una allergia conclamata, e della normale somministrazione del
vaccino anti-allergico, non hanno riscontrato miglioramenti:
"Proprio perche' c'e' il problema delle sovrapposizioni - spiega
ancora il dott. Gelardi - un paziente puo' soffrire di allergie
ma anche di Naresma, e per questo deve curare entrambe le cose.
Invece oggi si conosce solo l'allergia e si cura solo quella,
danneggiando cosi' anche la credibilita' delle vaccinazioni.
Invece in questi sfortunati soggetti il vaccino va fatto
comunque, perche' questo interrompe la cosiddetta 'marcia
allergica' verso la polisensibilizzazione".
Un problema che riguarda sempre di piu' i bambini, sia perche'
accertare e quindi curare da subito il Naresma significa
alleviare fastidi e alleggerire il carico di farmaci, ma anche
perche' i bambini sono investiti (soprattutto quando vanno
all'asilo) da tante e tali infezioni, da diventare involontarie
vittime della mancata diagnosi di raffreddore cronico.
"Conosciamo molto bene i meccanismi responsabili della tossicita'
epiteliale durante l'infiammazione, e le conseguenti alterazioni
sui meccanismi di difesa, in particolare sull'integrita'
anatomico-funzionale della mucosa nasale. Ecco, i bambini
soggetti a Naresma hanno le difese 'aperte'. E quando i genitori
decidono di iscriverli in quelli che io chiamo 'istituti di
malattie infettive', gli asili, ecco che i piccoli diventano
prede facili per tutte le infezioni di cui gli altri bambini sono
portatori. Aggiungendo danno al danno".
Insomma, si parla del 13% della popolazione: non e' certo una
patologia di nicchia. Si conoscono le cause, si conoscono le
cure. E c'e' chi e' in grado di diagnosticarla. Basta saperlo.
(Pic/ Dire)
15:59 27-06-11
NNNN
SALUTE. RAFFREDDORE CRONICO, 8 MILIONI DI MALATI "FANTASMA"
IL 13% DEI BAMBINI NASCE COL NARESMA: UN TEST PER DIAGNOSTICARLO
(DIRE) Roma, 27 giu. - Il 13% dei bambini nasce con il
raffreddore cronico. Nemmeno il tempo di affacciarsi al mondo, di
scuoterlo con il primo vagito. Hanno il Naresma, e non lo
sapranno probabilmente mai. Perche' nessuno andra' a cercarlo,
lasciando il neonato, il bambino, l'adolescente, e poi l'adulto
ad infilarsi in una vita alla ricerca della verita'. Trainati da
un treno di false supposizioni in un percorso ormai studiato e
per certi versi obbligato: otorino, allergologo, otorino piu'
pagato, allergologo strapagato, e poi alla fine la sala
operatoria.
Ma questo disturbo, scritto nel codice genetico, ha un nome ed
una cura. Ed anche un numero sempre crescente di "cacciatori":
gli specialisti della citologia nasale, che grazie all'utilizzo
del microscopio, sono in grado di identificare precisamente di
che tipo di patologia il paziente soffra.
E chissa' quanti si riconosceranno nella descrizione del
raffreddore cronico: "E' un raffreddore perenne - spiega il
dottor Matteo Gelardi, responsabile dell'Unita' Operativa di
Rinologia del Policlinico di Bari e Presidente dell'Accademia
Italiana di Citologia Nasale - che si manifesta con sintomi
peculiari: una serie di starnuti appena alzati al mattino o ad
ogni minima variazione di temperatura, apnee notturne, un flusso
continuo di muco nasale di giorno. Ma soprattutto il Naresma non
e' accompagnato da mal di gol come nel raffreddore virale e non
si presenta con bruciore o prurito agli occhi tipici delle
allergie".(SEGUE)
(Pic/ Dire)
14:36 27-06-11
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SALUTE. RAFFREDDORE CRONICO, 8 MILIONI DI MALATI "FANTASMA" -2-
(DIRE) Roma, 27 giu. - Ecco, chi si ritrova in questo quadro
clinico, ha probabilmente con se' un dossier di test e diagnosi
che indicano una "rinite aspecifica". Ovvero nessuno e' riuscito
a capire la causa del male.
"Il test citologico - continua il dott. Gelardi - consiste in un
piccolo prelievo indolore di mucosa nasale, con un tampone.
Dopodiche' al microscopio andiamo ad accertare l'eventuale
presenza di eosinofili e mastocellule, cellule che non dovrebbero
essere presenti nella mucosa nasale. Parliamo in generale delle
cosiddette riniti non infettive-non allergiche: ovvero la rinite
eosinofila (Nares), la rinite mastocitaria (NarMa), la rinite
neutrofila (NarNa) e quella che potremmo chiamare la "tempesta
perfetta", appunto la rinite non allergica
eosinofilo-mastocitaria (NaresMa)".
Lo sviluppo della citologia in questo ambito ha permesso di
andare oltre diagnosi che portano puntualmente il paziente a
spendere ingenti somme in inutili vaccini, ma soprattutto a
rendere cosciente l'ammalato del proprio disturbo: la
consapevolezza aiuta la cura. E una cura esiste: "Cortisonici
topici e antistaminici permettono non solo di migliorare le
condizioni di vita generali, ma soprattutto permettono di
arrestare il percorso della malattia verso il suo naturale
epilogo: una poliposi nasale o anche un'asma bronchiale. Sapere
per cosa ci si sta curando permette al paziente di curarsi al
meglio. E di ottenere dei risultati".(SEGUE)
(Pic/ Dire)
14:36 27-06-11
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SALUTE: RAFFREDDORE CRONICO PER 8 MLN ITALIANI =
(AGI) - Roma, 27 giu. - Il 13% dei bambini, pari a otto milioni
di italiani, nasce con il raffreddore cronico. Nemmeno il tempo
di affacciarsi al mondo, di scuoterlo con il primo vagito.
Hanno il Naresma, e non lo sapranno probabilmente mai. Perche'
nessuno andra' a cercarlo, lasciando il neonato, il bambino,
l'adolescente, e poi l'adulto a infilarsi in una vita alla
ricerca della verita'. Trainati da un treno di false
supposizioni in un percorso obbligato: otorino, allergologo,
otorino piu' pagato, allergologo strapagato, e poi alla fine la
sala operatoria. Ma questo disturbo, scritto nel codice
genetico, ha un nome e una cura. E anche un numero sempre
crescente di "cacciatori": gli specialisti della citologia
nasale, che grazie all'utilizzo del microscopio, sono in grado
di identificare precisamente di che tipo di patologia il
paziente soffra.
"E' un raffreddore perenne - spiega il dottor Matteo
Gelardi, responsabile dell'Unita' Operativa di Rinologia del
Policlinico di Bari e Presidente dell'Accademia Italiana di
Citologia Nasale - che si manifesta con sintomi peculiari: una
serie di starnuti appena alzati al mattino o ad ogni minima
variazione di temperatura, apnee notturne, un flusso continuo
di muco nasale di giorno. Ma soprattutto il Naresma non e'
accompagnato da mal di gola come nel raffreddore virale e non
si presenta con bruciore o prurito agli occhi tipici delle
allergie". Ecco, chi si ritrova in questo quadro clinico, ha
probabilmente con se' un dossier di test e diagnosi che
indicano una "rinite aspecifica". Ovvero nessuno e' riuscito a
capire la causa del male. "Il test citologico - continua il
dottor Gelardi - consiste in un piccolo prelievo indolore di
mucosa nasale, con un tampone. Dopodiche' al microscopio
andiamo ad accertare l'eventuale presenza di eosinofili e
mastocellule, cellule che non dovrebbero essere presenti nella
mucosa nasale. Parliamo in generale delle cosiddette riniti non
infettive-non allergiche: ovvero la rinite eosinofila (Nares),
la rinite mastocitaria (NarMa), la rinite neutrofila (NarNa) e
quella che potremmo chiamare la "tempesta perfetta", appunto la
rinite non allergica eosinofilo-mastocitaria (NaresMa)". Lo
sviluppo della citologia in questo ambito ha permesso di andare
oltre diagnosi che portano puntualmente il paziente a spendere
ingenti somme in inutili vaccini, ma soprattutto a rendere
cosciente l'ammalato del proprio disturbo: la consapevolezza
aiuta la cura. E una cura esiste: "cortisonici topici e
antistaminici permettono non solo di migliorare le condizioni
di vita generali, ma soprattutto permettono di arrestare il
percorso della malattia verso il suo naturale epilogo, cioe'
una poliposi nasale o anche un'asma bronchiale. Sapere per cosa
ci si sta curando permette al paziente di curarsi al meglio. E
di ottenere dei risultati". (AGI)
Pgi
271124 GIU 11
NNNN
Protesi al silicone, la FDA mette in guardia
SALUTE. PROTESI AL SILICONE, LA FDA METTE IN
GUARDIA
NON SONO IMMUNI DA RISCHI E NON SONO ETERNE.
(DIRE - Notiziario Sanita') Roma, 27 giu. - L'innesto di protesi
al silicone, non e' immune da rischi e soprattutto non e' eterno.
Come ha sottolineato un rapporto presentato dalla Fda, l'Agenzia
americana sul controllo dei farmaci, almeno 1 donna su 5 che ha
deciso di rifarsi il seno, e' costretta a ricorrere ad un secondo
intervento nel giro di 10 anni a causa delle complicazioni che
insorgono nel tempo.
Non bisogna dimenticare, infatti, che la mastoplastica additiva,
ovvero l'aumento del seno, e' pur sempre un intervento chirurgico
e non va sottovalutato. Senza contare, che il 2-2,5% degli
interventi sviluppa delle infezioni, ed e' la causa principale
delle malattie che seguono questo tipo di operazione. Eppure, il
numero delle donne che decidono di rifarsi il seno e' in continuo
aumento.
Ecco, perche' Brigitte Pittet dell'unita' di chirurgia plastica e
ricostruttiva dell'ospedale universitario di Ginevra, in
Svizzera, ha deciso di stilare un elenco di tutti i rischi a cui
si va incontro quando ci si sottopone alla mastoplastica
additiva. Le donne che scelgono la strada delle protesi al
silicone, infatti, devono essere pienamente consapevoli dei
pericoli per la salute legati a questo tipo di operazione.
I fattori di rischio, secondo la dottoressa Pittet, sono
moltissimi e persino ad anni di distanza dall'impianto, mentre
nell'immediato i disturbi piu' frequenti sono le infezioni acute
che si presentano con febbri alte, forti e crescenti dolori ed
eritema. Solo per fare un esempio, la sindrome da shock tossico,
ha fatto registrare almeno 2 decessi. Le pazienti, percio',
dovrebbero essere informate che, come per le altre procedure
invasive che comportano l'innesto di materiale estraneo, gli
impianti al seno possono portare a complicazioni potenzialmente
pericolose. Tuttavia, se in buone mani, secondo la dottoressa
Pittet, l'infezione resta un evento piuttosto raro.
Riguardo, invece al rischio di tumori, nonostante non sia stato
dimostrato che le protesi al seno siano un fattore di rischio per
la comparsa del cancro alla mammella, possono comunque
interferire con le indagini di routine come le mammografie.
(Wel/ Dire)
16:00 27-06-11
NNNN
NON SONO IMMUNI DA RISCHI E NON SONO ETERNE.
(DIRE - Notiziario Sanita') Roma, 27 giu. - L'innesto di protesi
al silicone, non e' immune da rischi e soprattutto non e' eterno.
Come ha sottolineato un rapporto presentato dalla Fda, l'Agenzia
americana sul controllo dei farmaci, almeno 1 donna su 5 che ha
deciso di rifarsi il seno, e' costretta a ricorrere ad un secondo
intervento nel giro di 10 anni a causa delle complicazioni che
insorgono nel tempo.
Non bisogna dimenticare, infatti, che la mastoplastica additiva,
ovvero l'aumento del seno, e' pur sempre un intervento chirurgico
e non va sottovalutato. Senza contare, che il 2-2,5% degli
interventi sviluppa delle infezioni, ed e' la causa principale
delle malattie che seguono questo tipo di operazione. Eppure, il
numero delle donne che decidono di rifarsi il seno e' in continuo
aumento.
Ecco, perche' Brigitte Pittet dell'unita' di chirurgia plastica e
ricostruttiva dell'ospedale universitario di Ginevra, in
Svizzera, ha deciso di stilare un elenco di tutti i rischi a cui
si va incontro quando ci si sottopone alla mastoplastica
additiva. Le donne che scelgono la strada delle protesi al
silicone, infatti, devono essere pienamente consapevoli dei
pericoli per la salute legati a questo tipo di operazione.
I fattori di rischio, secondo la dottoressa Pittet, sono
moltissimi e persino ad anni di distanza dall'impianto, mentre
nell'immediato i disturbi piu' frequenti sono le infezioni acute
che si presentano con febbri alte, forti e crescenti dolori ed
eritema. Solo per fare un esempio, la sindrome da shock tossico,
ha fatto registrare almeno 2 decessi. Le pazienti, percio',
dovrebbero essere informate che, come per le altre procedure
invasive che comportano l'innesto di materiale estraneo, gli
impianti al seno possono portare a complicazioni potenzialmente
pericolose. Tuttavia, se in buone mani, secondo la dottoressa
Pittet, l'infezione resta un evento piuttosto raro.
Riguardo, invece al rischio di tumori, nonostante non sia stato
dimostrato che le protesi al seno siano un fattore di rischio per
la comparsa del cancro alla mammella, possono comunque
interferire con le indagini di routine come le mammografie.
(Wel/ Dire)
16:00 27-06-11
NNNN
DECRETO 17 giugno 2011 Tasso di interesse sui mutui della Cassa Depositi e Prestiti ai sensi della legge 18 dicembre 1986 n. 891 recante disposizioni per l'acquisto da parte dei lavoratori della prima casa di abitazione. (11A08673) (GU n. 147 del 27-6-2011 )
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 18 dicembre 1986, n. 891 e, in particolare, l'art. 5 come novellato dall'art. 3 della legge 30 aprile 1999, n. 136 e successive modificazioni, il quale prevede che con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti con periodicita' annuale, anche in deroga ai limiti indicati dall'articolo 2 della legge medesima, i tassi da applicare alle rate ed alle estinzioni anticipate dei mutui per l'acquisto da parte dei lavoratori dipendenti della prima casa di abitazione nelle aree ad alta tensione abitativa previsti dalla legge medesima; Considerato che, ai sensi della predetta disposizione legislativa, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nella determinazione dei tassi tiene conto dell'evoluzione del tasso ufficiale di sconto, garantendo comunque l'equilibrio economico del fondo e che i tassi medesimi non possono comunque superare, di norma, di piu' di un punto percentuale il tasso ufficiale di sconto; Considerato che il tasso ufficiale di sconto e' stato sostituito dal tasso ufficiale di riferimento e che questo con decisione del Consiglio direttivo della BCE in data 7 aprile 2011 e' stato determinato nella misura dell'1,25 % per cento; Visto l'art. 2, comma 1, della legge n. 891 del 1986, il quale prevede che il tasso di ammortamento annuo e' comprensivo del corrispettivo spettante agli istituti di credito per il servizio prestato; Visto il proprio decreto in data 11 febbraio 1987, con il quale e' stato approvato lo schema generale di convenzione tra la Cassa depositi e prestiti e gli istituti di credito per la concessione dei mutui fondiari previsti dalla legge n. 891 del 1986; Considerato che nel predetto schema di convenzione e' stabilito, all'art. 12, che spetta all'istituto di credito per i compiti da esso svolti un compenso semestrale pari a 0,40 punti per ogni cento lire di capitale mutuato per l'intera durata del mutuo, oltre al periodo di preammortamento; Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1989, con il quale e' stato approvato lo schema di atto modificativo delle convenzioni stipulate tra la Cassa depositi e prestiti e gli istituti di credito, ai sensi della legge n. 891 del 1986; Visto l'art. 7-bis della legge n. 891 del 1986 che ha disposto, con decorrenza l ° gennaio 1999, il trasferimento alla Cassa depositi e prestiti delle attivita' e passivita' del fondo speciale con gestione autonoma; Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e, in particolare, l'art. 5, ai sensi del quale la Cassa depositi e prestiti si e' trasformata in societa' per azioni con la denominazione di "Cassa depositi e prestiti societa' per azioni" (CDP S.p.A.); Visto il proprio decreto in data 5 dicembre 2003 e, in particolare, l'articolo 3, comma 4, lettera g), il quale prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze subentra alla Cassa depositi e prestiti nei rapporti in essere alla data della sua trasformazione, tra i quali quelli derivanti dalla legge n. 891 del 1986 e dalle convenzioni stipulate in attuazione alla medesima legge e, al comma 5, che i rapporti trasferiti restano regolati dalle disposizioni legislative e regolamentari e dai provvedimenti e dalle convenzioni applicabili al momento del trasferimento; Visto il predetto decreto ministeriale e, in particolare, l'articolo 4, comma 2, lettera c), il quale prevede che per l'esercizio della funzione inerente alla gestione dei rapporti trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze la CDP S.p.A provvede a rappresentare a tutti gli effetti il Ministero medesimo; Visto il proprio decreto in data 12 luglio 2010, con il quale a decorrere dalla rata scadente il 30 giugno 2010 il tasso di interesse da applicare per il calcolo della rata massima di cui all'art. 2, commi 1 e 3, all'art. 5, comma 1 e all'art. 7, comma 3, della legge n. 891 del 1986 e' stato determinato nella misura dell'1,50 per cento Decreta: Art. 1 A decorrere dalla rata scadente il 30 giugno 2011 il tasso di interesse da applicare per il calcolo della rata massima di cui all'articolo 2, commi i e 3, all'articolo 5, comma 1 e all'articolo 7, comma 3, della legge n. 891 del 1986 e' determinato nella misura dell'1,75 per cento.
Art. 2 A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto in caso di estinzione anticipata del mutuo il residuo debito viene rimborsato al tasso di cui all'art. 1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 17 giugno 2011 Il Ministro: Tremonti
Consiglio di Stato "...Il signor ####################, già vice ispettore della Polizia di Stato, a seguito di una condanna penale definitiva alla pena di due anni e dieci mesi di reclusione per peculato continuato in concorso, veniva sottoposto a procedimento disciplinare, in esito al quale gli veniva inflitta la sanzione della destituzione..."
IMPIEGO PUBBLICO
Cons. Stato Sez. VI, Sent., 13-05-2011, n. 2916
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Il signor F. F., già vice ispettore della Polizia di Stato, a seguito di una condanna penale definitiva alla pena di due anni e dieci mesi di reclusione per peculato continuato in concorso, veniva sottoposto a procedimento disciplinare, in esito al quale gli veniva inflitta la sanzione della destituzione con decreto del Capo della Polizia di Stato 20 febbraio 2002.
2. Contro tale decreto e contro gli atti presupposti (e, segnatamente: l'atto di contestazione degli addebiti del 5 novembre 2001, la sua integrazione del 27 novembre 2001, i verbali del consiglio di disciplina; la deliberazione del consiglio di disciplina 23 gennaio 2002; la relazione del funzionario istruttore 21 dicembre 2001), egli proponeva ricorso al Tar Marche, che, disattese le censure di ordine procedurale, accoglieva quelle di carattere sostanziale con la sentenza 6 agosto 2003, n. 948.
3. A seguito di tale sentenza l'Amministrazione riattivava il procedimento disciplinare, e, in particolare, con decreto 9 settembre 2003:
a) faceva salvi gli atti del precedente procedimento disciplinare fino a quello del 5 gennaio 2002 di deferimento al consiglio di disciplina;
b) annullava gli atti del precedente procedimento disciplinare a partire dalla prima riunione del consiglio provinciale di disciplina.
Con successivo decreto 2 dicembre 2003 il Capo della polizia di Stato infliggeva nuovamente la sanzione della destituzione dal servizio.
4. Contro tali provvedimenti e contro gli atti presupposti l'interessato proponeva due ricorsi al Tar (nn. 242 e 402 del 2004), integrati da motivi aggiunti.
Il Tar, con la sentenza 12 aprile 2005 n. 289, riuniti i ricorsi:
- disattendeva alcune censure di carattere procedurale;
- accoglieva altre censure di carattere procedurale e sostanziale;
- assorbiva alcune ulteriori censure e ne respingeva altre in ordine al trattamento economico.
5. Contro tale sentenza ha proposto appello principale l'Amministrazione.
5.1. Ha proposto appello incidentale l'appellato, al fine di riproporre la censura assorbita dal Tar in ordine all'efficacia retroattiva, anziché ex nunc, della destituzione e al fine di contestare il capo di sentenza che in parte nega le differenze stipendiali per i periodi di sospensione cautelare anteriori alla riapertura del procedimento disciplinare.
5.2. La Sezione con l'ordinanza cautelare 11 luglio 2006 n. 3082, ha sospeso l'esecuzione della sentenza appellata.
5.3. Nell'ordine logico delle questioni occorre esaminare prima l'appello principale e poi quello incidentale.
6. Con il primo motivo dell'appello principale, l'Amministrazione contesta il capo di sentenza che ha ritenuto sussistente, in relazione al provvedimento disciplinare di destituzione, il vizio di violazione del giudicato.
6.1. Assume il Tar con la sentenza n. 289 del 2005, oggetto del presente appello, che la precedente sentenza n. 948/2003 avrebbe onnicomprensivamente annullato tutti gli atti impugnati, espressamente menzionati nell'epigrafe della sentenza, ivi compresi pertanto l'atto di contestazione degli addebiti, la sua integrazione del successivo 27 e la relazione del 21 dicembre 2001 del funzionario istruttore.
6.2. Parte appellante critica la sentenza gravata, osservando che il dispositivo della precedente sentenza n. 948 del 2003 andrebbe interpretato alla luce della motivazione della sentenza, in cui si censura solo l'attività valutativa del consiglio di disciplina e del provvedimento sanzionatorio.
6.3. La censura così riassunta è fondata.
La Sezione condivide sul punto quanto già affermato dall'ordinanza cautelare di sospensione della esecutività della sentenza, laddove si afferma che "il precedente giudicato di annullamento va interpretato alla luce delle indicazioni contenute nella motivazione".
E, invero, la prima sentenza (n. 948/2003), pur affermando genericamente che sono annullati gli atti impugnati, non ha ravvisato alcuna illegittimità negli atti preparatori, ritenendo viziato solo l'operato del consiglio di disciplina e dunque il provvedimento finale.
Si pone pertanto un problema di interpretazione del giudicato, che va risolto nel senso che l'annullamento giurisdizionale non può che riguardare i soli atti in relazione ai quali sono stati ravvisati dei vizi.
7. Con il secondo motivo dell'appello principale viene contestato il capo di sentenza che ha ritenuto fondata la censura di difetto di motivazione in ordine all'esame delle questioni pregiudiziali e incidentali.
7.1. Ad avviso del Tar, dal verbale del 24 ottobre 2003 del consiglio di disciplina, nulla risulterebbe sul contenuto delle questioni pregiudiziali, di quelle incidentali e di quelle di fatto e di diritto, e non risulterebbe in che ordine esse sono state esaminate e se sono state adottate a maggioranza o all'unanimità.
7.2. Lamenta l'appellante che la ricostruzione è errata in fatto, perché le questioni pregiudiziali e incidentali risultano già dalla seduta del 7 ottobre 2003 e nella seduta del 24 ottobre 2003 sono state esaminate in dettaglio le quesiti di merito.
Il verbale fa poi fede che le questioni sono state sottoposte al voto separatamente, e decise a maggioranza.
7.3. Tali doglianze sono fondate.
Dispone l'art. 20, comma 7, lett. a) e b), d.P.R. n. 737/1981, che:
"non verificandosi l'ipotesi di cui al precedente comma, il consiglio delibera a maggioranza di voti, con le seguenti modalità:
a) il presidente sottopone separatamente a decisione le questioni pregiudiziali, quelle incidentali la cui decisione sia stata differita, quelle di fatto e di diritto riguardanti le infrazioni contestate e, quindi, i componenti del consiglio danno il loro voto su ciascuna questione;
b) qualora nella votazione si manifestino più di due opinioni, i componenti il consiglio che hanno votato per la sanzione più grave si uniscono a quelli che hanno votato per la sanzione immediatamente inferiore fino a che venga a sussistere la maggioranza. In ogni altro caso, quando su una questione vi è parità di voti, prevale l'opinione più favorevole al giudicando".
L'esame dei verbali del 7 e del 24 ottobre 2003 evidenzia che nessuna violazione delle riportate disposizioni è stata commessa:
a) nel verbale del 7 ottobre 2003 sono state indicate le questioni pregiudiziali e incidentali e la relativa decisione;
b) nel verbale del 24 ottobre 2003 sono state indicate le questioni di fatto e di diritto e il relativo ordine di trattazione, e si è dato atto che ciascun componente ha espresso il proprio voto, e che la sanzione p stata deliberata a maggioranza.
Non si può ravvisare pertanto nessuna violazione dell'archetipo procedimentale normativo.
8. Il terzo, il quarto e il quinto motivo dell'appello principale possono essere esaminati congiuntamente.
8.1. Con il terzo motivo dell'appello principale, si contesta il capo di sentenza che ha ritenuto insufficiente la motivazione del provvedimento, per mancata comparazione della posizione dell'incolpato con quella degli altri due dipendenti coinvolti negli stessi fatti penali, ai quali era stata inflitta una sanzione disciplinare meno grave.
8.2. Ad avviso del Tar, dal giudicato n. 948/2003 discenderebbe l'obbligo di valutare la responsabilità disciplinare del dipendente anche tenendo conto dei procedimenti disciplinari nei confronti degli altri due coimputati, sicché contraddittoriamente il consiglio di disciplina, in un primo momento, nella riunione del 7 ottobre 2003, decideva di acquisire gli atti dei relativi procedimenti disciplinari, e successivamente, nella riunione del 24 ottobre 2003, con decisione unilaterale del presidente, decideva di non acquisire tali atti, a causa dell'impossibilità di compiere l'adempimento entro i termini perentori di conclusione del procedimento disciplinare.
Inoltre, secondo il Tar la necessità del rispetto dei termini non avrebbe potuto giustificare l'omissione di un adempimento ritenuto necessario.
8.3. Parte appellante osserva criticamente che l'appellato aveva una qualifica superiore rispetto agli altri due imputati e questo elemento - evidenziato nella motivazione - ha giustificato la maggiore severità della punizione.
8.4. Con il quarto e quinto motivo di appello si contesta il capo di sentenza che ha ritenuto il provvedimento carente di motivazione. Il provvedimento, secondo il Tar, non avrebbe considerato in modo adeguato le circostanze ambientali e di servizio all'epoca dei fatti aventi rilevanza penale, né sarebbe stata valutata l'attività di servizio successiva ai medesimi fatti, che risulta ineccepibile e premiata con encomio, lodi e premi in denaro; per converso, secondo il Tar sarebbero stati sopravvalutati i precedenti disciplinari.
8.5. Parte appellante critica tale capo di sentenza, osservando che il provvedimento è stato congruamente motivato ed ha valutato tutte le circostanze personali e ambientali.
9. Anche le censure di qui al terzo, quarto e quinto motivo sono fondate.
9.1. Come già ritenuto dalla Sezione in sede cautelare, il provvedimento di destituzione risulta congruamente motivato in relazione alla gravità degli addebiti per i fatti penalmente accertati, alla qualifica dell'appellato ed ai suoi precedenti disciplinari, nonché, aggiunge ora il Collegio, alla situazione ambientale.
A seguito della precedente senza di annullamento, l'Amministrazione ha rinnovato il procedimento rivalutando le risultanze del procedimento ed esaminando la specifica posizione dell'appellato, anche con riferimento ai colleghi rimasti coinvolti nei fatti.
9.2. Va solo aggiunto che la valutazione di gravità dell'illecito, pur tenendo conto dei meriti di servizio del dipendente, è riservata alla Amministrazione ed è sindacabile solo se illogica, viziata da travisamento dei fatti, sproporzionata.
In considerazione dei fatti accertati, la valutazione compiuta, nella specie, dall'amministrazione, è del tutto immune da vizi di travisamento, illogicità, sproporzione, e ad essa non può sostituirsi quella del giudice, pena un inammissibile e non consentito sconfinamento del giudice nel merito amministrativo.
9.3. Quanto, in particolare, all'asserita omessa comparazione con la posizione dei coimputati, basta rilevare che il consiglio di disciplina ha ritenuto sufficienti gli elementi raccolti e non necessario acquisire gli atti dei procedimenti disciplinari a carico dei medesimi coimputati.
Il giudicato imponeva una rivalutazione complessiva della posizione dell'incolpato, non necessariamente ancorata ad un confronto con la posizione degli altri. Inoltre il vizio di disparità di trattamento è apprezzabile in relazione ad atti vincolati, quando le situazioni di fatto e di diritto siano assolutamente identiche. Nella specie si è in presenza di una situazione di fatto e diritto diversa, in quanto diversa è la qualifica dell'appellato.
Di tanto si dà espressamente conto nella motivazione del provvedimento disciplinare.
10. In conclusione, l'appello principale va accolto, con conseguente reviviscenza del provvedimento di destituzione e degli altri atti impugnati con i ricorsi di primo grado.
11. L'accoglimento dell'appello principale impone al Collegio di esaminare l'appello incidentale.
11.1. Con l'appello incidentale, si lamenta che - dopo la sospensione obbligatoria disposta nel novembre 1991 - vi è stato un lungo periodo di prestazione del servizio, che va valutato come servizio effettivo, ivi compresa la promozione disposta con decreto n. 333/1995, per cui illegittimamente il decreto di destituzione avrebbe annullato tale promozione.
Per l'effetto l'appellante incidentale chiede la corresponsione delle differenze stipendiali dovute, detratto quanto percepito a titolo di assegno alimentare, nel periodo dal 16 novembre 1991 fino alla data di pronuncia della sentenza di appello o, in subordine, fino alla data del primo provvedimento disciplinare.
12. La censura merita parziale accoglimento.
12.1. Di regola, la decorrenza del provvedimento disciplinare di destituzione, come ha chiarito la giurisprudenza, va fissata al momento dell'inizio della sospensione cautelare (Cons. St., sez. IV, 7 marzo 2001 n. 1312; Cons. St., sez. VI, 22 marzo 2001 n. 1695; Cons. St., sez. IV, 28 maggio 1999 n. 888).
Tale principio si fonda sulla lettera e sulla ratio degli artt. 85, 91 e 92 del t.u. n. 3/1957, poiché:
- la ricostruzione della carriera è prevista per i casi previsti dagli articoli 91 e 92 del testo unico e non ha luogo nel ben diverso caso in cui il procedimento disciplinare vi sia e si concluda col provvedimento di destituzione, poiché opera il principio di non contraddizione, per il quale non spettano certo emolumenti arretrati al dipendente che legittimamente sia stato dapprima sospeso e poi destituito dal servizio (non potendosi ammettere che l'atto di destituzione costituisca addirittura il titolo per la corresponsione di differenze retributive nei confronti di chi non ha prestato servizio per un fatto a lui imputabile: in termini, sez. VI, 29 settembre 1998 n. 1322);
- il provvedimento di sospensione dal servizio (per la sua natura cautelare e non sanzionatoria: in tal senso, da ultimo v. anche ad. plen., 28 febbraio 2002, n. 2, punto 8.1. della motivazione; Corte cost., 3 giugno 1999, n. 206, punto 5 della motivazione) produce effetti provvisori destinati ad essere rimossi e sostituiti dal provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare, sicché vi è la "naturalè retrodatazione della cessazione del rapporto, in caso di destituzione (in termini, Sez. IV, 10 giugno 1980, n. 640).
12.2. Il principio della "naturalè retroattività dell'atto di destituzione - quando esso sia stato preceduto dalla sospensione cautelare facoltativa - è stato ritenuto applicabile anche quando l'Amministrazione, in considerazione della durata del processo penale, abbia doverosamente riammesso in servizio il dipendente, ai sensi dell'art. 9 della l. n. 19/1990 (per il quale la sospensione cautelare dal servizio non può avere una durata maggiore di cinque anni) (Cons. St. sez. VI, 25 giugno 2002 n. 3476).
Si è infatti osservato che l'art. 9 della l. n. 19/1990:
- nel prevedere la revoca "di dirittò della sospensione cautelare, ha contemperato gli interessi dell'Amministrazione con le esigenze del processo penale e con quelle del dipendente, attuando una "clausola di garanzia", coerente col principio di "proporzionalità della misura cautelare, riconducibile all'art. 3 della Costituzione" (Corte Cost., 3 maggio 2002 n. 145);
- ha evitato che la durata del processo penale, superiore a cinque anni, comportasse una "eccessivà durata anche della sospensione cautelare, particolarmente incidente sulla posizione del dipendente in ragione della possibilità dell'Amministrazione di attendere il passaggio in giudicato della sentenza penale.
In base ad esso, con effetti ex nunc, l'Amministrazione deve comunque riammettere in servizio il dipendente a seguito del decorso del quinquennio e (non dovendo ricadere sulla sua posizione lavorativa la durata superiore del processo penale) per legge non può esprimere alcuna valutazione contraria: neppure è possibile una ulteriore sospensione cautelare (Sez. VI, 28 dicembre 2000 n. 7025), tranne il caso in cui la condotta del dipendente abbia dato luogo ad altri e diversi procedimenti penali (Sez. IV, 22 febbraio 2001 n. 971).
Oltre alla regola della riammissione (ed a quella della necessità del procedimento disciplinare perché sia irrogata della destituzione), la l. n. 19 del 1990 non ha previsto specifiche disposizioni in ordine ai rapporti tra la sospensione cautelare ed il provvedimento di destituzione e non ha neppure in qualche modo disciplinato gli effetti del provvedimento disciplinare (anche quando si tratti della destituzione irrogata all'esito del relativo procedimento).
In altri termini, la legge n. 19 del 1990, nel prendere in considerazione il caso in cui il processo penale duri più di cinque anni nei confronti del dipendente sospeso dal servizio, si è limitata ad imporre che abbia luogo la prestazione lavorativa (con la corrispondente pretesa del dipendente di ottenere la retribuzione ex nunc), senza incidere sulla previgente disciplina riguardante le conseguenze e gli effetti del provvedimento di destituzione, emesso all'esito del processo penale in relazione ai medesimi fatti che abbiano condotto alla sospensione cautelare.
Pertanto, non è configurabile alcuna abrogazione, neppure per incompatibilità, della normativa generale di cui al testo unico n. 3 del 1957, in ordine agli effetti della destituzione.
Ciò comporta che la decorrenza del provvedimento di destituzione dal servizio (emesso all'esito di un giudizio penale) va riferita alla data in cui sia stata in precedenza disposta la sospensione cautelare, anche quando il dipendente sia stato riammesso in servizio, in applicazione dell'art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19, alla scadenza del quinquennio, con salvezza della valutazione, ai fini previdenziali e di quiescenza, del periodo intercorrente tra la data di riammissione in servizio e quella della destituzione.
12.3. I principi espressi dal citato precedente della sezione n. 3476/2002 non si attagliano tuttavia al caso di specie: in quella fattispecie, infatti, l'Amministrazione aveva riammesso in servizio il dipendente, doverosamente, per decorso dei termini massimi di durata della sospensione cautelare.
Nel caso di specie, invece, l'Amministrazione ha riammesso in servizio il dipendente per propria scelta discrezionale, pur potendo, in astratto, disporre una sospensione cautelare facoltativa.
Infatti la prima sospensione cautelare, disposta con provvedimento del 16 novembre 1991, era obbligatoria, essendo stato il dipendente tratto in arresto nel corso di indagine penale; tuttavia l'ordinanza di custodia cautelare in carcere veniva annullata, e l'Amministrazione, pur potendo disporre una sospensione cautelare facoltativa, disponeva invece la riammissione in servizio con il provvedimento del 12 marzo 1992.
Si deve perciò ritenere che, ove dopo un periodo di sospensione cautelare il dipendente venga riammesso in servizio sulla base di una scelta dell'Amministrazione (e non per obbligo di riammissione), e, come nella specie, sia anche promosso, vi è soluzione di continuità tra la sospensione cautelare e la destituzione, che sono state intervallate da un lungo periodo di prestazione del servizio.
Ne consegue che la destituzione non può essere fatta decorrere dalla data di inizio della prima sospensione cautelare (16 novembre 1991), ma dalla data del 13 luglio 1999, di adozione della ulteriore sospensione cautelare, a seguito della condanna penale in primo grado pronunciata il 16 giugno 1999 (argomenta da Cons. St., sez. VI, 25 giugno 2002, n. 3476; v. inoltre Cons. St., sez. IV, 31 gennaio 2005, n. 251; Cons. St., sez. IV, 9 dicembre 2002, n. 6669).
Pertanto non poteva essere annullata la qualifica conseguita durante il servizio, in epoca successiva alla prima sospensione cautelare e prima della nuova sospensione cautelare.
Non spettano tuttavia le differenze stipendiali per il periodo di durata della prima sospensione cautelare, rispetto all'assegno alimentare già percepito, atteso che tale prima sospensione cautelare è stata comunque legittimamente adottata e trova comunque copertura nel provvedimento finale di destituzione.
Non spettano inoltre le differenze stipendiali per il periodo successivo all'adozione della sospensione cautelare nel 1999, rispetto all'assegno alimentare già percepito.
12.4. Dovendosi presumere che nel periodo temporale che va dalla cessazione della prima sospensione cautelare all'inizio della seconda sospensione cautelare, il dipendente, avendo prestato servizio, abbia percepito le competenze stipendiali, null'altro gli è dovuto, né l'Amministrazione può esigere la ripetizione delle somme eccedenti l'assegno alimentare; ove in ipotesi il dipendente avesse percepito il solo assegno alimentare, l'Amministrazione sarebbe tenuta a corrispondergli la differenza tra stipendio e assegno alimentare.
13. In conclusione, l'appello principale va accolto; l'appello incidentale va accolto in parte. Per l'effetto, il provvedimento di destituzione resta annullato solo nella parte in cui fa decorrere gli effetti della destituzione dal 16 novembre 1991, anziché dal 13 luglio 1999.
14. Le spese di lite possono essere compensate in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello principale n. 4848 del 2006 e sull'appello incidentale in epigrafe:
accoglie l'appello principale;
accoglie in parte l'appello incidentale;
per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla il provvedimento amministrativo di destituzione nella sola parte in cui fa decorrere gli effetti della destituzione dal 16 novembre 1991 anziché dal 13 luglio 1999.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
CGAS "..I ricorrenti - già in servizio presso la Polizia di Stato o l'Arma dei carabinieri o il Corpo forestale dello Stato, con la qualifica di agente o di assistente dei rispettivi corpi - venivano poi immessi (il 4/11/1990 ed il 10/1/1992) nel ruolo regionale del Corpo forestale, a seguito del superamento del relativo concorso pubblico..."
Cons. Giust. Amm. Sic., 19-05-2011, n. 380Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
I ricorrenti - già in servizio presso la Polizia di Stato o l'Arma dei carabinieri o il Corpo forestale dello Stato, con la qualifica di agente o di assistente dei rispettivi corpi - venivano poi immessi (il 4/11/1990 ed il 10/1/1992) nel ruolo regionale del Corpo forestale, a seguito del superamento del relativo concorso pubblico.
Con successivi provvedimenti, i predetti conseguivano il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, ex art. 11 della L. n. 11/88 del servizio prestato presso i Corpi di polizia di provenienza. Ne conseguiva un incremento dell'indennità mensile pensionabile che veniva calcolata tenendo conto dell'anzianità complessiva maturata anche nell'Amministrazione di provenienza. Dopo l'entrata in vigore della L. n. 16/96, l'Amministrazione regionale non procedeva più tuttavia, per oltre un anno, ad adeguare l'indennità mensile pensionabile versata ai ricorrenti, che invano ne reclamavano la corresponsione. In seguito detta indennità veniva concessa al solo ricorrente Ca., dal marzo 1999.
Con provvedimento di cui alle note assessoriali Dir. For.-Gruppo XII del 29 marzo 2000, l'Amministrazione riduceva la misura della indennità mensile pensionabile versata ai ricorrenti, avendone stabilito l'importo considerando la sola anzianità di servizio maturata nei ruoli regionali e non quella espletata nelle amministrazioni di provenienza.
Avverso tale provvedimento essi hanno proposto ricorso.
Con decisione n. 1528/2009 il T.A.R. di Palermo (sezione seconda) ha rigettato il ricorso, ritenendolo inammissibile per difetto di giurisdizione.
Contro tale decisione i ricorrenti propongono appello.Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Il giudice di prime cure ha esattamente ricostruito il quadro normativo di riferimento circa la giurisdizione in subiecta materia.
L'art. 63, comma 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce che "sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti".
L'art. 3, comma 1 del medesimo decreto stabilisce a sua volta quali rapporti rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti (e sono perciò eventualmente sottratti alla giurisdizione ordinaria) e tra essi include quelli relativi al "personale militare e alle forze di polizia di Stato".
Ora, gli appartenenti al Corpo forestale della Regione siciliana non possono essere assimilati agli agenti del Corpo forestale statale.
Il fatto che, ai sensi della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, il Corpo forestale regionale svolga nell'ambito del territorio regionale le funzioni e i compiti attribuiti in campo nazionale al Corpo forestale dello Stato, è irrilevante. L'attribuzione di funzioni simili non implica di per sé una assimilazione anche sotto il profilo della qualità del soggetto che ne è investito, presupponendo la investitura nella qualità la potestà relativa nel soggetto che dovrebbe attribuirla. E certo la Regione non può ritenersi titolare della potestà di costituire "forze militari" o di "polizia" in tutto assimilate, nella posizione, a quelle statali.
Come il giudice di prime cure ha esattamente osservato: "Ne è conferma la recentissima sentenza della Corte Costituzionale n. 40 del 20 febbraio 2007, che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 gennaio 2006 (disegno di legge n. 1095, stralcio 12°), recante "riproposizione di norme concernenti il personale del Corpo forestale della Regione". In tale sentenza si afferma, in particolare, che non è possibile sottrarre il Corpo forestale alla contrattazione collettiva e che "al personale del Corpo forestale regionale si applica il contratto dei dipendenti regionali". Peraltro, negli stessi termini si è espresso il legislatore regionale con l'art. 1, comma 6, della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 4 "Riproposizione di norme concernenti il personale del Corpo forestale della
Regione"".
L'assimilazione, sul piano sostanziale, delle competenze amministrative del Corpo non può avere perciò ricadute od implicazioni in punto di applicazione della norma sul riparto di giurisdizione, posto che quest'ultima definisce il suo ambito di applicazione soggettivo non in relazione a soggetti che "svolgano attività di polizia", ma con riferimento al "personale militare" e alle "Forze di polizia di Stato" (espressioni insuscettibili per natura di interpretazione estensiva su base analogica).
Né può trovare applicazione, nella fattispecie, l'art. 69, comma 7, del citato D.Lgs. n. 165/2001, in quanto - anche questo il giudice ha esattamente osservato - il regime transitorio del riparto di giurisdizione ivi previsto attribuisce al giudice amministrativo, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998, mantenendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo quelle che siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000. I provvedimenti impugnati sono stati comunicati con note assessoriali del 29/3/2000. Sono dunque relativi ad un periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998.
La decisione del giudice in ordine alla giurisdizione appare dunque ineccepibile e va perciò confermata.
Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.
Va ribadito, come già operato in prime cure, che sussistono giusti motivi per compensare le spese.P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in appello di cui in epigrafe, confermando per l'effetto la sentenza impugnata.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Palermo il 24 febbraio 2011 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l'intervento dei signori: Luciano Barra Caracciolo, Presidente, Guido Salemi, Gabriele Carlotti, Pietro Ciani, Alessandro Corbino, estensore, componenti.
Depositata in Segreteria il 19 maggio 2011.
Svolgimento del processo
I ricorrenti - già in servizio presso la Polizia di Stato o l'Arma dei carabinieri o il Corpo forestale dello Stato, con la qualifica di agente o di assistente dei rispettivi corpi - venivano poi immessi (il 4/11/1990 ed il 10/1/1992) nel ruolo regionale del Corpo forestale, a seguito del superamento del relativo concorso pubblico.
Con successivi provvedimenti, i predetti conseguivano il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, ex art. 11 della L. n. 11/88 del servizio prestato presso i Corpi di polizia di provenienza. Ne conseguiva un incremento dell'indennità mensile pensionabile che veniva calcolata tenendo conto dell'anzianità complessiva maturata anche nell'Amministrazione di provenienza. Dopo l'entrata in vigore della L. n. 16/96, l'Amministrazione regionale non procedeva più tuttavia, per oltre un anno, ad adeguare l'indennità mensile pensionabile versata ai ricorrenti, che invano ne reclamavano la corresponsione. In seguito detta indennità veniva concessa al solo ricorrente Ca., dal marzo 1999.
Con provvedimento di cui alle note assessoriali Dir. For.-Gruppo XII del 29 marzo 2000, l'Amministrazione riduceva la misura della indennità mensile pensionabile versata ai ricorrenti, avendone stabilito l'importo considerando la sola anzianità di servizio maturata nei ruoli regionali e non quella espletata nelle amministrazioni di provenienza.
Avverso tale provvedimento essi hanno proposto ricorso.
Con decisione n. 1528/2009 il T.A.R. di Palermo (sezione seconda) ha rigettato il ricorso, ritenendolo inammissibile per difetto di giurisdizione.
Contro tale decisione i ricorrenti propongono appello.Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Il giudice di prime cure ha esattamente ricostruito il quadro normativo di riferimento circa la giurisdizione in subiecta materia.
L'art. 63, comma 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce che "sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti".
L'art. 3, comma 1 del medesimo decreto stabilisce a sua volta quali rapporti rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti (e sono perciò eventualmente sottratti alla giurisdizione ordinaria) e tra essi include quelli relativi al "personale militare e alle forze di polizia di Stato".
Ora, gli appartenenti al Corpo forestale della Regione siciliana non possono essere assimilati agli agenti del Corpo forestale statale.
Il fatto che, ai sensi della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, il Corpo forestale regionale svolga nell'ambito del territorio regionale le funzioni e i compiti attribuiti in campo nazionale al Corpo forestale dello Stato, è irrilevante. L'attribuzione di funzioni simili non implica di per sé una assimilazione anche sotto il profilo della qualità del soggetto che ne è investito, presupponendo la investitura nella qualità la potestà relativa nel soggetto che dovrebbe attribuirla. E certo la Regione non può ritenersi titolare della potestà di costituire "forze militari" o di "polizia" in tutto assimilate, nella posizione, a quelle statali.
Come il giudice di prime cure ha esattamente osservato: "Ne è conferma la recentissima sentenza della Corte Costituzionale n. 40 del 20 febbraio 2007, che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 gennaio 2006 (disegno di legge n. 1095, stralcio 12°), recante "riproposizione di norme concernenti il personale del Corpo forestale della Regione". In tale sentenza si afferma, in particolare, che non è possibile sottrarre il Corpo forestale alla contrattazione collettiva e che "al personale del Corpo forestale regionale si applica il contratto dei dipendenti regionali". Peraltro, negli stessi termini si è espresso il legislatore regionale con l'art. 1, comma 6, della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 4 "Riproposizione di norme concernenti il personale del Corpo forestale della
Regione"".
L'assimilazione, sul piano sostanziale, delle competenze amministrative del Corpo non può avere perciò ricadute od implicazioni in punto di applicazione della norma sul riparto di giurisdizione, posto che quest'ultima definisce il suo ambito di applicazione soggettivo non in relazione a soggetti che "svolgano attività di polizia", ma con riferimento al "personale militare" e alle "Forze di polizia di Stato" (espressioni insuscettibili per natura di interpretazione estensiva su base analogica).
Né può trovare applicazione, nella fattispecie, l'art. 69, comma 7, del citato D.Lgs. n. 165/2001, in quanto - anche questo il giudice ha esattamente osservato - il regime transitorio del riparto di giurisdizione ivi previsto attribuisce al giudice amministrativo, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998, mantenendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo quelle che siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000. I provvedimenti impugnati sono stati comunicati con note assessoriali del 29/3/2000. Sono dunque relativi ad un periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998.
La decisione del giudice in ordine alla giurisdizione appare dunque ineccepibile e va perciò confermata.
Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.
Va ribadito, come già operato in prime cure, che sussistono giusti motivi per compensare le spese.P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in appello di cui in epigrafe, confermando per l'effetto la sentenza impugnata.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Palermo il 24 febbraio 2011 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l'intervento dei signori: Luciano Barra Caracciolo, Presidente, Guido Salemi, Gabriele Carlotti, Pietro Ciani, Alessandro Corbino, estensore, componenti.
Depositata in Segreteria il 19 maggio 2011.
SIENA 9 - 10 LUGLIO 2011 - SE NON ORA QUANDO?
La diretta della conferenza stampa su Radio Articolo1
Pubblicato: giugno 27, 2011 | Autore: mobilitazione | Filed under: NEWS | 1 Commento » http://www.radioarticolo1.it/static/bottoni-e-player/player_150x130.cfmClicca qui per scaricare e ascoltare la diretta radiofonica
Il 9 e 10 luglio molla tutto e vieni a Siena!
Pubblicato: giugno 19, 2011 | Autore: mobilitazione | Filed under: NEWS | 13 Commenti »
Lo spot di Cristina Comencini per le due giornate
di mobilitazione “Se non ora quando un paese per donne?” a Siena, il 9 e
il 10 luglio
Incontro aperto a tutte e tutti!
Se non ora quando un paese per donne
Pubblicato: giugno 16, 2011 | Autore: mobilitazione | Filed under: NEWS | 3 Commenti »
La mobilitazione ha contribuito a portare tante donne al governo delle città e a risvegliare uno straordinario spirito civico.
Ma sono solo primi segnali.
La fotografia dell’ultimo rapporto ISTAT ci conferma
che l’immagine deformata delle donne, così presente nei media e nella
pubblicità, è solo l’altra faccia della diffusa resistenza a fare spazio
alla libertà femminile.
I dati ci dicono che le donne italiane studiano, si
professionalizzano, raggiungono livelli di eccellenza in molti campi. Ma
sono donne, vogliono esserlo, e questo basta, nel nostro Paese, perché
non entrino nel mercato del lavoro (il 50% è senza occupazione) o
perdano il lavoro, spesso precario, se scelgono di diventare madri.
Sembrava fino a ieri che dovessimo aver solo un po’
più di pazienza, che la società italiana, forse più lentamente di altre,
avrebbe accolto la libertà femminile.
Ma così non è. Occorre prenderne atto.
Vogliamo difendere noi stesse, il nostro
presente e il nostro futuro perché una cosa è chiara: un Paese che
deprime le donne è vecchio, senza vita, senza speranza.
Mettiamo a punto le nostre idee. Rilanciamo,
forti delle nostre diversità, un grande movimento. Stringiamo un
patto per rendere le nostre voci più forti e autorevoli.
SE NON ORA QUANDO UN PAESE PER DONNE?
il 9 e 10 luglio, a Siena
Santa Maria della Scala
L’incontro è aperto anche agli uomini
Archeologhe che (r)esistono per Se non ora, quando? (Siena, 9-10 luglio 2011)
Pubblicato: giugno 27, 2011 | Autore: mobilitazione | Filed under: NEWS | Lascia un commento »SeNonOraQuando Torino: A Siena!
Pubblicato: giugno 21, 2011 | Autore: mobilitazione | Filed under: NEWS | 1 Commento »Lettera alle donne e ai comitati Se Non Ora Quando
Pubblicato: giugno 16, 2011 | Autore: mobilitazione | Filed under: NEWS | 3 Commenti »La città ci ha messo a disposizione un luogo bellissimo, il Santa Maria della Scala, che ha tutte le caratteristiche di spazio per accogliere il nostro incontro. Un gruppo che comprende il comitato SNOQ di Siena e di Roma è già al lavoro per organizzare l’ospitalità e risolvere tutti i problemi logistici.
Saremo in contatto continuo con voi attraverso il blog per aiutarvi in tutti i modi a partecipare. Abbiamo pensato e discusso i contenuti per questo nostro primo incontro, e ci sembra che il nesso tra le brutte immagini di donne che attraversano gli schermi e ricoprono i muri di questo paese e il mancato posto fatto alle donne nella vita pubblica, a cominciare dal lavoro, sia il nodo su cui lavorare insieme.
Questi due aspetti, rappresentazione dei corpi e lavoro delle donne, sono le due facce dello scandalo italiano che abbiamo denunciato il 13 febbraio e che i dati ISTAT impietosamente fotografano.
Le 800.000 costrette a lasciare il loro impiego dopo una gravidanza, l’insieme indistinto e difficilmente quantificabile delle altre, inattive, disoccupate e precarie a cui di fatto viene sottratta anche solo la possibilità di immaginare una gravidanza, sono la dimostrazione che l’Italia non ha mai accettato la libertà e la differenza delle donne e ha sancito così il suo declino. Cominciamo da qui.
Vi chiediamo di contribuire con le vostre riflessioni e le vostre proposte all’elaborazione su questi due punti.
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