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martedì 10 giugno 2014
Consiglio di Stato: La pendenza di un procedimento penale giustifica il mancato avvio dell'azione disciplinare, nei confronti dell'appartenente alla Polizia di Stato, fino alla definizione del procedimento stesso. Infatti, l'art. 11 del D.P.R. n. 737/1981 dispone che nel caso in cui l'appartenente all'Amministrazione di pubblica sicurezza venga sottoposto, per i medesimi fatti, sia a procedimento disciplinare che a quello penale
Corte cost. Sent. 30-05-2008 (ud. del 07-05-2008), n. 183 Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, sollevata con riferimento all'art. 97 Cost., nella parte in cui prevede il diritto, senza limite alcuno, del coniuge convivente del personale delle forze armate e di polizia, trasferiti d'autorità da una ad altra sede di servizio, che sia impiegato in una amministrazione pubblica, ad essere impiegato, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina. La finalità dell'istituto del ricongiungimento del coniuge di militare trasferito
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