REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE LAVORO
SENTENZA 288/11
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26.2.2010 la (…), premesso di essere docente presso (…) in servizio dal 1978 ha esposto: di aver presentato in data 12.2.2008, al dirigente scolastico domanda per poter fruire nei giorni 14, 15. 17 e 18 marzo di permesso per motivi di famiglia, ex art. art. 15, comma 2 , del CCNL 2006/2009 , allegando documentazione a giustificazione della richiesta; di aver ricevuto dal dirigente scolastico un diniego alla sua domanda sul presupposto dell’assoluta discrezionalità nella concessione dei permessi richiesti; di essersi comunque assentata nei giorni indicati stante il ritenuto proprio diritto di potere fruire del permesso richiesto, comunicando preventivamente la propria decisione; di aver ricevuto in data 28 marzo
2008 dal dirigente scolastico una lettera di contestazione di addebito con richiesta di giustificazione, da essa riscontrata richiamando le ragioni già esposte per cui reputava illegittimo il rifiuto della propria domanda.
Ciò premesso la ricorrente ha lamentato che, sebbene non fosse stata irrogata alcuna sanzione successivamente alla contestazione, fosse stata operata da parte resistente la trattenuta dei 4 giorni di assenza riferiti alla suddetta domanda di permesso; ha domandato, pertanto, che sia accertata e dichiarata l’illegittimità della suddetta trattenuta, con condanna del Miur alla rifusione della somma trattenuta.
Si sono costituti il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e l’Istituto superiore (…)
eccependo:
che il rifiuto di fruizione dei giorni di permesso era legittimo stante la discrezionalità per il dirigente scolastico di autorizzare detto permesso sulla base delle esigenze di servizio; che il dirigente scolastico, sin dall’inizio dell’anno scolastico, aveva formalmente comunicato al collegio dei docenti che la drastica riduzione delle ore a disposizione e la carenza di sostituzioni rendeva impossibile il godimento di ferie in attività didattica; che le ragioni addotte dalla (…) per poter fruire del permesso non erano tali da giustificare una deroga alle regole sopra richiamate.
La parte resistente, ritenuto legittimo il diniego e , conseguentemente, ingiustificata l’assenza della prof.ssa (…), ha concluso domandando il rigetto delle avversarie domande.
La domanda presentata dalla ricorrente al dirigente scolastico in data 15 febbraio 2008 era diretta ad ottenere
4 giorni di “permesso per motivi personali art. 15, comma 2”. Il CCNL Scuola 2006/2009 distingue il diritto del dipendente alle ferie (di cui all’art. 13) dal diritto al permesso retribuito.
L’art. 15 attribuisce al dipendente a tempo indeterminato il diritto ad un permesso retribuito in alcuni casi specifici e per un numero di giorni limitato. Il secondo comma, in particolare, dispone: “ il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali o documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con la stessa modalità, sono fruiti 6 giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma”.
Quest’ultima norma, nel circoscrivere il diritto alla fruizione delle ferie nel periodo di sospensione dell’attività didattica, prevede quale deroga: “ durante la rimanente parte dell’anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a 6 giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti 6 giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi costi aggiuntivi, anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15 comma 2”.
Le citate disposizioni devono essere messe tra loro in correlazione nel senso che al personale docente spettano, per motivi personali o familiari documentati 3 giorni di permesso retribuito e possono, per gli stessi motivi, usufruire anche di 6 giorni di ferie durante il periodo di attività didattica. Il richiamo, poi, dell’art. 15, comma 2, contenuto nell’art. 13, comma 9, va interpretato nel senso che, qualora le ferie vengano richieste per motivi personali o familiari documenti, l’autorizzazione non è soggetta ai presupposti richiamati in generale per la fruizione in periodi di attività didattica, ma è soggetta al trattamento di cui all’art. 15, comma 2, come peraltro chiaramente enunciato in tale ultima norma.
Va sottolineato, inoltre, che, mentre l’articolo 13, comma 9, subordina l’autorizzazione alle ferie in periodi di attività didattica ”alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi costi aggiuntivi, anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti”, uguale restrizione non è contenuta nell’art. 15, comma 2, che richiede per la fruizione del permesso retribuito per motivi personali e familiari (e per la fruizione di ferie per le stesso ragioni), la presentazione della domanda corredata dalla documentazione (anche autocertificazione) attestante la sussistenza di detti motivi.
Nessuna discrezionalità è lasciata al dirigente scolastico in merito all’opportunità di autorizzare il permesso e le ferie per queste articolai ipotesi, né, in particolare, gli è consentito di comparare le esigenze scolastiche con le ragioni personali o familiari certificate per cui il permesso è richiesto, ma avrà solo un controllo di tipo formale in merito alla presentazione della domanda ed all’idoneità della documentazione a dimostrare la sussistenza delle ragioni poste a base della domanda; né, tanto meno, è consentito al dirigente scolastico porre delle regole preventive che vietino o restringano la possibilità per i docenti di usufruire dei permessi o delle ferie in periodo di attività didattica, qualora queste siano richieste per motivi personali o familiari.
Ciò premesso, nel caso di specie risulta che la prof.ssa (…) ha tempestivamente proposto domanda per assentarsi ed ha documentato idoneamente i motivi personali e familiari per cui intendeva assentarsi.
Non è stato contestato che la ricorrente non avesse ancora consumato i giorni di permesso retribuito e di ferie; conseguentemente il dirigente scolastico ha arbitrariamente negato l’autorizzazione. L’assenza nei giorni indicati, che deve essere attribuita per 3 giorni a permesso retribuito e 1 giorno a ferie, non è, dunque, ingiustificata e la trattenuta effettuata si ritiene illegittima.
La domanda della ricorrente, pertanto, va accolta; parte resistente è tenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in dispositivo in considerazione del limitato valore della lite.
P.Q.M.
Il Giudice dott.ssa Marisa Gisella Nardo, visto l’art. 429 del c.p.c., così dispone:
in parziale accoglimento della domanda proposta da (…)
1) accerta e dichiara l’illegittimità della trattenuta di 4 giorni di retribuzione operata sullo stipendio della ricorrente con riferimento alle assenze dei giorni 14, 15, 17 e 18 marzo 2008 e dichiara tenuto e condanna il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca a rifondere a… l’importo corrispondente a detta trattenuta;
2) condanna Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente che liquida, nell’intero, complessivamente in euro 753, di cui 253 per diritti e 500 per onorari, oltre spese generali e oneri fiscali;
3) dispone che dette spese vengano distratte a favore dei procuratori della ricorrente, dichiaratamente antistatali.
A.R.A.N.
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI Direzione di contrattazione 2 Risposta a PEC 1/2/2011 Prot. Aran 0002698/2011 del 2/2/2011 Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia V.Castromediano 123
71126 BARI
e p.c. I.I.S.S. (…)
Oggetto:- Quesito. Permessi retribuiti ai sensi dell’art. 15, comma 2, CCNL 2006/2009.
In conformità alla nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 9459/MR del 15/07/2002 che conferisce agli Uffici scolastici competenti per territorio la titolarità di fornire chiarimenti in materia di stato giuridico del personale docente e A.T.A. della scuola, si trasmette per il seguito di competenza, il quesito in oggetto inoltrato dall’I.I.S.S. di (…).
Nel merito del quesito formulato, a parere di questa Agenzia, l’art. 15, c. 2 primo periodo esplicita chiaramente che il diritto ai tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari (norma comune per il personale docente e Ata) è subordinato ad una richiesta ( …a domanda) del dipendente documentata “ anche mediante autocertificazione”. Il secondo periodo dello stesso comma consente al personale docente – con la stessa modalità (richiesta) e allo stesso titolo (motivi personali o familiari) – la fruizione di 6 giorni di ferie durante l’attività didattica indipendentemente dalle condizioni previste all’art. 13, comma 9 (ferie). La previsione contrattuale generica ed ampia di motivi personali o familiari e la possibilità che la richiesta di fruizione del permesso possa essere supportata anche da “autocertificazione” , a parere dell’Agenzia , esclude un potere discrezionale del Dirigente scolastico, il quale nell’ambito della propria funzione – ai sensi dell’art. 1 del CCNL 114/2006 così come modificato dal CCNL 15/7/2010 relativo al personale dell’area V della dirigenza e ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 165/2001 – è preposto al corretto ed efficace funzionamento dell’istituzione scolastica nonché alla gestione organizzativa della stessa.
Il Dirigente
Francesco Mendelez
Inizio pubblicazioni 22 agosto 2003 Notizie flash dall'Italia e dal mondo. DAL 2003 ININTERROTTAMENTE E OLTRE 100MILA INFORMAZIONI TOTALMENTE GRATUITE-
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mercoledì 8 giugno 2011
I permessi dei docenti della scuola statale La fruizione dei permessi e delle ferie per motivi personali o familiari da parte dei docenti di scuola statale non può essere preclusa da valutazioni discrezionali dell'Amministrazione . Al dirigente scolastico, infatti, spetta il mero controllo formale della documentazione presentata dall'interessato al quale deve fare seguito la tempestiva attribuzione del diritto. E' quanto si evince da una sentenza emessa dal giudice del lavoro di Monza il 12 maggio 2011 (n. 288).
Robin hood al contrario - Togliere ai poveri per sanare i debiti fatti dai ricchi "PENSIONI DONNE: NEL 2011 SONO SPARITI 250 MILIONI DI EURO"
PENSIONI DONNE: NEL 2011 SONO SPARITI 250 MILIONI DI EURO
Scritto da Sara Dellabella- Dimensione carattere Riduci grandezza carattere
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(AGENPARL) – Roma, 07 giu - Dall'aumento dell'età pensionabile il governo ha avuto un risparmio di circa 4 miliardi di euro, che sarebbero dovuti andare a sostegno di tutte le politiche del Welfare e della conciliazione. Ma i fondi relativi al 2011, che ammontano a 250milioni di euro sono spariti, eppure erano destinati dalla legge a servizi per la conciliazione e la non auto sufficienza. E' possibile che in un momento di crisi come quello che stiamo vivendo oggi, essi abbiano assunto la funzione di “Bancomat di Tremonti” ha spiegato Emma Bonino, presidente onoraria dell'associazione “Pari o Dispare”.
Domani in commissione Bilancio alla Camera prenderà il via l'esame di tre emendamenti al decreto sviluppo, tre soluzioni diverse per la gestione dei fondi ed il loro corretto utilizzo. Il primo che vede le firme di deputati di varia origine è quello che introduce un sistema di controllo parlamentare sui fondi, prevedendo la presentazione di un programma triennale sugli interventi dedicati alla non autosufficienza e all'esigenza di conciliazione tra la vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici. Gli altri due emendamenti invece contemplano una serie di misure di natura fiscale volte alla detrazione e defiscalizzazione di varie voci.
L'attenzione intorno a questo tema è alta, le associazioni femministe che hanno firmato l'appello sono circa 80 e promettono nei prossimi giorni un mail bombing a tutti i parlamentari e una manifestazione di fronte Montecitorio dove, almeno uno dei tre emendamenti, dovrebbe essere discusso nelle prossime settimane.
fonte:
http://www.agenparl.it/articoli/news/politica/20110607-pensioni-donne-nel-2011-sono-spariti-250-milioni-di-euro
GIAPPONE:GREENPEACE,A FUKUSHIMA SITUAZIONE PEGGIORE DI STIME
GIAPPONE:GREENPEACE,A FUKUSHIMA SITUAZIONE PEGGIORE DI STIME
(ANSA) - ROMA, 8 GIU - ''Una situazione peggiore di quanto
stimato al reattore 1 di Fukushima rispetto alla fusione del
nocciolo''. A dirlo Greenpeace sulla base del rapporto
dell'Agenzia di sicurezza nucleare giapponese (Nisa) trasmesso
all'Iaea in cui si presenta ''un quadro ancor piu' grave di
quello finora ammesso dall'azienda Tepco'', gestore
dell'impianto.
Secondo Giuseppe Onufrio, direttore esecutivo di Greenpeace
Italia, ''la cosa piu' grave del rapporto della Nisa e' che per
la prima volta si ipotizza un 'melt-through': il nocciolo fuso
sarebbe infatti gia' passato dal vessel al contenimento
primario''.
Il danneggiamento del 'vessel', il contenitore il nocciolo
del reattore 1 di Fukushima - spiega Greenpeace - sarebbe
avvenuto ''dopo sole 5 ore dallo tsunami e non 15 come
precedentemente stimato da Tepco''; mentre ''il vessel del
reattore 2 si sarebbe danneggiato dopo 80 ore e non 109'' e
quello del reattore 3 ''si e' danneggiato piu' tardi di quanto
stimato (79 ore e non 66)''. (ANSA).
Y99-NAN
08-GIU-11 16:58 NNNN
(ANSA) - ROMA, 8 GIU - ''Una situazione peggiore di quanto
stimato al reattore 1 di Fukushima rispetto alla fusione del
nocciolo''. A dirlo Greenpeace sulla base del rapporto
dell'Agenzia di sicurezza nucleare giapponese (Nisa) trasmesso
all'Iaea in cui si presenta ''un quadro ancor piu' grave di
quello finora ammesso dall'azienda Tepco'', gestore
dell'impianto.
Secondo Giuseppe Onufrio, direttore esecutivo di Greenpeace
Italia, ''la cosa piu' grave del rapporto della Nisa e' che per
la prima volta si ipotizza un 'melt-through': il nocciolo fuso
sarebbe infatti gia' passato dal vessel al contenimento
primario''.
Il danneggiamento del 'vessel', il contenitore il nocciolo
del reattore 1 di Fukushima - spiega Greenpeace - sarebbe
avvenuto ''dopo sole 5 ore dallo tsunami e non 15 come
precedentemente stimato da Tepco''; mentre ''il vessel del
reattore 2 si sarebbe danneggiato dopo 80 ore e non 109'' e
quello del reattore 3 ''si e' danneggiato piu' tardi di quanto
stimato (79 ore e non 66)''. (ANSA).
Y99-NAN
08-GIU-11 16:58 NNNN
NUCLEARE: VIMINALE, IN ARRIVO NUOVE SCHEDE MA NON PER ESTERO (2)
NUCLEARE: VIMINALE, IN CORSO STAMPA SCHEDE COLORE GRIGIO
CON NUOVA FORMULAZIONE QUESITO DOPO CASSAZIONE E CONSULTA
(ANSA) - ROMA, 8 GIU - ''Dopo la sentenza della Corte
Costituzionale il ministero dell'Interno ha reso noto che sono
in corso di stampa in tutto il Paese le schede referendarie di
colore grigio con la nuova formulazione del quesito''. Lo ha
detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Elio Vito,
che ha risposto ad una domanda durante il question time in corso
alla Camera. (ANSA).
VR
08-GIU-11 16:41 NNNN
NUCLEARE: VIMINALE, IN ARRIVO NUOVE SCHEDE MA NON PER ESTERO (2)=
(AGI) - Roma, 8 giu. - Vito, rappresentando la posizione
espressa dal ministero dell'Interno, ricorda che per gli
elettori italiani residenti all'estero, secondo quanto previsto
dall'articolo 12 comma 3 della legge 459 del 2001, recante
norma per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini
italiani residenti all'estero, sono stati inviati dai consolati
italiani, entro il 25 maggio scorso, i plichi elettorali con le
quattro schede referendarie, ivi compresa quella grigia nella
vecchia formulazione del quesito". Problema e' che "tali
elettori, secondo il comma 6 del suddetto articolo 12, potevano
esprimere il proprio voto e rispedire il plico con le schede
votate al consolato competente entro il 2 giugno scorso". E, in
ogni caso, "solo le schede che perverranno ai consolati entro
le 16, ora locale, del prossimo 9 giugno, ai sensi del comma 7
del predetto articolo 12, potranno essere inviate in Italia dai
consolati medesimi, per il successivo scrutinio da effettuarsi
a partire dalle 15 del prossimo 13 giugno, contestualmente allo
spoglio dei voti espressi nel territorio nazionale".
Ecco perche' e' impossibile l'invio della schede con il
nuovo quesito. Quanto ai voti gia' espressi, prosegue Vito, e'
sempre il ministero dell'Interno a osservare che "ogni
decisione resta riservata agli uffici competenti per legge".
In particolare, mentre i voti espressi in Italia, "sono
sommati, sulla base dei verbali trasmessi dai presidenti di
seggio, dagli uffici provinciali per il referendum presso i
tribunali, per il voto postale all'estero le funzioni in
questione sono esercitate dall'ufficio centrale per la
circoscrizione Estero presso la Corte d'Appello di Roma".
Ultima precisazione sull' "inconveniente tecnico, che ha
determinato la restituzione dello 0,8 per cento dei circa
485mila plichi inviati in Germania" e' la Farnesina a far
sapere di essere intervenuta per risolverlo: "I plichi
restituiti dalle Poste tedesche sono stati prontamente
registrati in un apposito elenco e, dopo la sostituzione della
busta esterna con l'apposizione del corretto cognome del
coniuge delle elettrici, sono stati nuovamente recapitati alle
destinatarie in tempi utili per la restituzione entro il
termine del 9 giugno".
E' sempre il ministero degli Esteri a far sapere che "non
risultano che problematiche analoghe siano emerse in Belgio e
in Australia". (AGI)
Bal
081655 GIU 11
NNNN
CON NUOVA FORMULAZIONE QUESITO DOPO CASSAZIONE E CONSULTA
(ANSA) - ROMA, 8 GIU - ''Dopo la sentenza della Corte
Costituzionale il ministero dell'Interno ha reso noto che sono
in corso di stampa in tutto il Paese le schede referendarie di
colore grigio con la nuova formulazione del quesito''. Lo ha
detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Elio Vito,
che ha risposto ad una domanda durante il question time in corso
alla Camera. (ANSA).
VR
08-GIU-11 16:41 NNNN
NUCLEARE: VIMINALE, IN ARRIVO NUOVE SCHEDE MA NON PER ESTERO (2)=
(AGI) - Roma, 8 giu. - Vito, rappresentando la posizione
espressa dal ministero dell'Interno, ricorda che per gli
elettori italiani residenti all'estero, secondo quanto previsto
dall'articolo 12 comma 3 della legge 459 del 2001, recante
norma per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini
italiani residenti all'estero, sono stati inviati dai consolati
italiani, entro il 25 maggio scorso, i plichi elettorali con le
quattro schede referendarie, ivi compresa quella grigia nella
vecchia formulazione del quesito". Problema e' che "tali
elettori, secondo il comma 6 del suddetto articolo 12, potevano
esprimere il proprio voto e rispedire il plico con le schede
votate al consolato competente entro il 2 giugno scorso". E, in
ogni caso, "solo le schede che perverranno ai consolati entro
le 16, ora locale, del prossimo 9 giugno, ai sensi del comma 7
del predetto articolo 12, potranno essere inviate in Italia dai
consolati medesimi, per il successivo scrutinio da effettuarsi
a partire dalle 15 del prossimo 13 giugno, contestualmente allo
spoglio dei voti espressi nel territorio nazionale".
Ecco perche' e' impossibile l'invio della schede con il
nuovo quesito. Quanto ai voti gia' espressi, prosegue Vito, e'
sempre il ministero dell'Interno a osservare che "ogni
decisione resta riservata agli uffici competenti per legge".
In particolare, mentre i voti espressi in Italia, "sono
sommati, sulla base dei verbali trasmessi dai presidenti di
seggio, dagli uffici provinciali per il referendum presso i
tribunali, per il voto postale all'estero le funzioni in
questione sono esercitate dall'ufficio centrale per la
circoscrizione Estero presso la Corte d'Appello di Roma".
Ultima precisazione sull' "inconveniente tecnico, che ha
determinato la restituzione dello 0,8 per cento dei circa
485mila plichi inviati in Germania" e' la Farnesina a far
sapere di essere intervenuta per risolverlo: "I plichi
restituiti dalle Poste tedesche sono stati prontamente
registrati in un apposito elenco e, dopo la sostituzione della
busta esterna con l'apposizione del corretto cognome del
coniuge delle elettrici, sono stati nuovamente recapitati alle
destinatarie in tempi utili per la restituzione entro il
termine del 9 giugno".
E' sempre il ministero degli Esteri a far sapere che "non
risultano che problematiche analoghe siano emerse in Belgio e
in Australia". (AGI)
Bal
081655 GIU 11
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NUCLEARE: SVIZZERA, ANCHE CONSIGLIO NAZIONALE SI PRONUNCIA PER STOP
NUCLEARE: SVIZZERA, ANCHE CONSIGLIO NAZIONALE SI PRONUNCIA PER STOP =
Ginevra, 8 giu. - (Adnkronos/Ats) - Il Consiglio nazionale, la
camera bassa del Parlamento svizzero, non vuole nuove centrali
nucleari in Svizzera. Oggi, nella sessione straordinaria sul tema, con
un rapporto di due a uno, il Consiglio nazionale, infatti, ha accolto
varie mozioni dal contenuto analogo ai piani del Consiglio federale
elvetico, che intende abbandonare progressivamente l'energia atomica
entro il 2034. I testi sono stati sostenuti dalla sinistra e dal
Partito popolare democratico (Ppd) e combattuti dall'Unione
democratica di centro (Udc). Il Partito liberale radicale (Plr), come
aveva annunciato, si e' astenuto. Con 101 voti contro 54 e 36
astensioni, la camera ha adottato una mozione di Roberto Schmidt
(Ppd/Vs).
Il testo chiede che non si accordi piu' alcuna autorizzazione
generale per la costruzione di centrali e che le istallazioni non piu'
conformi alle esigenze di sicurezza siano immediatamente disattivate.
Un atto parlamentare analogo inoltrato dal Partito borghese
democratico (Pbd) ha raccolto 99 voti favorevoli, contro 54 contrari e
37 astensioni.I
l Nazionale ha accolto ancora piu' nettamente - 108 'si'', 76
'no' e nove astensioni - una mozione dei Verdi a favore dell'abbandono
progressivo dell'atomo.La Camera del popolo non ha invece seguito il
gruppo socialista, che chiedeva un'uscita anticipata dal nucleare. Le
centrali di Beznau I e II, costruite nel 1969 e 1971, avrebbero dovuto
chiudere i battenti fin da subito. Con 126 voti contro 64 e due
astenuti, la Camera non ha neppure sostenuto l'Udc che intendeva
rinviare il voto del parlamento. Il Consiglio degli Stati, la Camera
Alta del parlamento svizzero, deve ancora occuparsi degli atti
parlamentari passati oggi al Nazionale.
(Sec/Ct/Adnkronos)
08-GIU-11 17:16
NNNN
NUCLEARE. ECODEM: REFERENDUM, MILLE PIAZZE PER IL SI'
VIGNI: RAGGIUNGERE IL QUORUM E' UN OBIETTIVO POSSIBILE.
(DIRE) Roma, 8 giu. - "Gli Ecologisti Democratici invitano tutti
i cittadini a partecipare alle iniziative organizzate dai
comitati referendari in migliaia di piazze italiane". Cosi' gli
Ecodem del Pd annunciano la mobilitazione di chiusura della
campagna referendaria, che vede pienamente impegnati in tutta
Italia gli ambientalisti del Pd.
"Raggiungere il quorum e' un obiettivo possibile- sottolinea
Fabrizio Vigni, presidente Ecodem- e la vittoria del Si puo'
consentire di aprire una pagina nuova per l'Italia. Senza
nucleare, e con piu' efficienza energetica, fonti rinnovabili,
green economy. Senza privatizzazioni forzate, garantendo il
principio dell'acqua come bene comune per tutti ed una efficiente
gestione industriale delle risorse idriche. Senza il legittimo
impedimento, ristabilendo il principio che la legge e' uguale
per tutti".
(Com/Ran/Dire)
17:11 08-06-11
NNNNREFERENDUM: SINDACO GNASSI CHIAMA I RIMINESI ALLE URNE, ANDATE E VOTATE 4 'SI'' =
DOMENICA E LUNEDI' DECIDEREMO L'ITALIA DI DOMANI E DEI NOSTRI
FIGLI
Rimini, 8 giu. - (Adnkronos) - "Invito tutti i riminesi a
esprimere con il voto la propria volonta' e recarsi domenica e lunedi'
ai seggi per votare 4 'si'', per fermare il nucleare, perche' l'acqua
sia pubblica, per la legge che sia uguale per tutti". Questo l'appello
che il sindaco di Rimini Andrea Gnassi rivolge ai suoi concittadini in
vista del referendum del 12 e 13 giugno.
"Saremo tutti chiamati come elettori a una nuova prova di
democrazia, ad esprimerci sul nucleare, sulla privatizzazione
dell'acqua, sul legittimo impedimento, su temi cioe' che riguardano la
vita di tutti noi per l'oggi, ma soprattutto per il futuro" prosegue
Gnassi, convinto che "ognuno di questi quesiti misurera' non solo cio'
che la maggioranza degli italiani pensa su questi temi, ma la stessa
idea di come dovra' essere l'Italia di domani, l'Italia dei nostri
figli".
"I referendum sono strumenti di democrazia diretta, partecipata,
popolare, ma, affinche' la battaglia contro la privatizzazione
dell'acqua e contro il nucleare sia vinta, occorre e informare e
allargare il consenso per arrivare a fare votare il 50% degli aventi
diritto al voto piu' uno - conclude il sindaco - per questo invito
tutti i riminesi a votare".
(Mcb/Ct/Adnkronos)
08-GIU-11 17:04
NNNNNUCLEARE. SOS RINNOVABILI SUL WEB: VOTARE SI' A REFERENDUM
SIATE PROTAGONISTI DI UN GRANDE TAM TAM DEMOCRATICO.
(DIRE) Roma, 8 giu. - Il movimento 'Sos Rinnovabili', nato dalla
rete e cresciuto nelle protesta contro il Decreto Romani, invita
il popolo delle rinnovabili a "votare si' alla cancellazione
delle norme volute dal Governo per lo sviluppo del nucleare". E
lo fa, in primo luogo, con un appello che sta correndo per il
web, indirizzato a tutti coloro che gia' avevano firmato contro
"la legge ammazza-rinnovabili", per lo sviluppo dell'energia dal
sole.
"Vogliamo partecipare al Referendum sul nucleare per togliere
dal tavolo della discussione una varabile inutile, dannosa, e
pericolosa. Il nucleare non e' un fattore reale di crescita per
il paese, non potrebbe in alcun caso alleviare la nostra
dipendenza dal petrolio, e soprattutto non si presterebbe a
rimodellare il sistema di produzione e di consumo di energia, un
obiettivo indispensabile per le nostre societa'. Bisogna
decentrare la produzione, rendendo il territorio il luogo della
pianificazione reale del fabbisogno. Le fonti rinnovabili sempre
piu' risponderanno a questa esigenza", si legge sull'appello che
compare sul sito da lunedi' e a cui hanno risposto positivamente
migliaia di imprenditori e cittadini fra i 50mila che gia'
firmato contro le politiche del Governo sulle rinnovabili.
'Sos Rinnovabili' chiede a tutti i suoi interlocutori di
"farsi protagonisti di un grande tam tam democratico per portare
a votare Si il maggior numero di persone possibile. Vincere il
referendum significa imporre la necessita' di un piano energetico
nazionale, di elaborare finalmente una strategia di lunga
prospettiva che dia al nostro Paese un'identita' e una mission
internazionale. Come nel design, nella moda, nello stile di
vita., anche nell'energia dobbiamo essere il paese della
leggerezza e dell'eleganza del modo di vivere".
(Com/Ran/ Dire)
17:01 08-06-11
NNNN
Ginevra, 8 giu. - (Adnkronos/Ats) - Il Consiglio nazionale, la
camera bassa del Parlamento svizzero, non vuole nuove centrali
nucleari in Svizzera. Oggi, nella sessione straordinaria sul tema, con
un rapporto di due a uno, il Consiglio nazionale, infatti, ha accolto
varie mozioni dal contenuto analogo ai piani del Consiglio federale
elvetico, che intende abbandonare progressivamente l'energia atomica
entro il 2034. I testi sono stati sostenuti dalla sinistra e dal
Partito popolare democratico (Ppd) e combattuti dall'Unione
democratica di centro (Udc). Il Partito liberale radicale (Plr), come
aveva annunciato, si e' astenuto. Con 101 voti contro 54 e 36
astensioni, la camera ha adottato una mozione di Roberto Schmidt
(Ppd/Vs).
Il testo chiede che non si accordi piu' alcuna autorizzazione
generale per la costruzione di centrali e che le istallazioni non piu'
conformi alle esigenze di sicurezza siano immediatamente disattivate.
Un atto parlamentare analogo inoltrato dal Partito borghese
democratico (Pbd) ha raccolto 99 voti favorevoli, contro 54 contrari e
37 astensioni.I
l Nazionale ha accolto ancora piu' nettamente - 108 'si'', 76
'no' e nove astensioni - una mozione dei Verdi a favore dell'abbandono
progressivo dell'atomo.La Camera del popolo non ha invece seguito il
gruppo socialista, che chiedeva un'uscita anticipata dal nucleare. Le
centrali di Beznau I e II, costruite nel 1969 e 1971, avrebbero dovuto
chiudere i battenti fin da subito. Con 126 voti contro 64 e due
astenuti, la Camera non ha neppure sostenuto l'Udc che intendeva
rinviare il voto del parlamento. Il Consiglio degli Stati, la Camera
Alta del parlamento svizzero, deve ancora occuparsi degli atti
parlamentari passati oggi al Nazionale.
(Sec/Ct/Adnkronos)
08-GIU-11 17:16
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NUCLEARE. ECODEM: REFERENDUM, MILLE PIAZZE PER IL SI'
VIGNI: RAGGIUNGERE IL QUORUM E' UN OBIETTIVO POSSIBILE.
(DIRE) Roma, 8 giu. - "Gli Ecologisti Democratici invitano tutti
i cittadini a partecipare alle iniziative organizzate dai
comitati referendari in migliaia di piazze italiane". Cosi' gli
Ecodem del Pd annunciano la mobilitazione di chiusura della
campagna referendaria, che vede pienamente impegnati in tutta
Italia gli ambientalisti del Pd.
"Raggiungere il quorum e' un obiettivo possibile- sottolinea
Fabrizio Vigni, presidente Ecodem- e la vittoria del Si puo'
consentire di aprire una pagina nuova per l'Italia. Senza
nucleare, e con piu' efficienza energetica, fonti rinnovabili,
green economy. Senza privatizzazioni forzate, garantendo il
principio dell'acqua come bene comune per tutti ed una efficiente
gestione industriale delle risorse idriche. Senza il legittimo
impedimento, ristabilendo il principio che la legge e' uguale
per tutti".
(Com/Ran/Dire)
17:11 08-06-11
NNNNREFERENDUM: SINDACO GNASSI CHIAMA I RIMINESI ALLE URNE, ANDATE E VOTATE 4 'SI'' =
DOMENICA E LUNEDI' DECIDEREMO L'ITALIA DI DOMANI E DEI NOSTRI
FIGLI
Rimini, 8 giu. - (Adnkronos) - "Invito tutti i riminesi a
esprimere con il voto la propria volonta' e recarsi domenica e lunedi'
ai seggi per votare 4 'si'', per fermare il nucleare, perche' l'acqua
sia pubblica, per la legge che sia uguale per tutti". Questo l'appello
che il sindaco di Rimini Andrea Gnassi rivolge ai suoi concittadini in
vista del referendum del 12 e 13 giugno.
"Saremo tutti chiamati come elettori a una nuova prova di
democrazia, ad esprimerci sul nucleare, sulla privatizzazione
dell'acqua, sul legittimo impedimento, su temi cioe' che riguardano la
vita di tutti noi per l'oggi, ma soprattutto per il futuro" prosegue
Gnassi, convinto che "ognuno di questi quesiti misurera' non solo cio'
che la maggioranza degli italiani pensa su questi temi, ma la stessa
idea di come dovra' essere l'Italia di domani, l'Italia dei nostri
figli".
"I referendum sono strumenti di democrazia diretta, partecipata,
popolare, ma, affinche' la battaglia contro la privatizzazione
dell'acqua e contro il nucleare sia vinta, occorre e informare e
allargare il consenso per arrivare a fare votare il 50% degli aventi
diritto al voto piu' uno - conclude il sindaco - per questo invito
tutti i riminesi a votare".
(Mcb/Ct/Adnkronos)
08-GIU-11 17:04
NNNNNUCLEARE. SOS RINNOVABILI SUL WEB: VOTARE SI' A REFERENDUM
SIATE PROTAGONISTI DI UN GRANDE TAM TAM DEMOCRATICO.
(DIRE) Roma, 8 giu. - Il movimento 'Sos Rinnovabili', nato dalla
rete e cresciuto nelle protesta contro il Decreto Romani, invita
il popolo delle rinnovabili a "votare si' alla cancellazione
delle norme volute dal Governo per lo sviluppo del nucleare". E
lo fa, in primo luogo, con un appello che sta correndo per il
web, indirizzato a tutti coloro che gia' avevano firmato contro
"la legge ammazza-rinnovabili", per lo sviluppo dell'energia dal
sole.
"Vogliamo partecipare al Referendum sul nucleare per togliere
dal tavolo della discussione una varabile inutile, dannosa, e
pericolosa. Il nucleare non e' un fattore reale di crescita per
il paese, non potrebbe in alcun caso alleviare la nostra
dipendenza dal petrolio, e soprattutto non si presterebbe a
rimodellare il sistema di produzione e di consumo di energia, un
obiettivo indispensabile per le nostre societa'. Bisogna
decentrare la produzione, rendendo il territorio il luogo della
pianificazione reale del fabbisogno. Le fonti rinnovabili sempre
piu' risponderanno a questa esigenza", si legge sull'appello che
compare sul sito da lunedi' e a cui hanno risposto positivamente
migliaia di imprenditori e cittadini fra i 50mila che gia'
firmato contro le politiche del Governo sulle rinnovabili.
'Sos Rinnovabili' chiede a tutti i suoi interlocutori di
"farsi protagonisti di un grande tam tam democratico per portare
a votare Si il maggior numero di persone possibile. Vincere il
referendum significa imporre la necessita' di un piano energetico
nazionale, di elaborare finalmente una strategia di lunga
prospettiva che dia al nostro Paese un'identita' e una mission
internazionale. Come nel design, nella moda, nello stile di
vita., anche nell'energia dobbiamo essere il paese della
leggerezza e dell'eleganza del modo di vivere".
(Com/Ran/ Dire)
17:01 08-06-11
NNNN
SANITA': ROMA, MALATI TUMORE 'GOMITO A GOMITO' CON CASI POLMONITE E TBC = AL SAN FILIPPO NERI ONCOLOGIA E BRONCOPNEUMOLOGIA SOTTO LO STESSO TETTO
SANITA': ROMA, MALATI TUMORE 'GOMITO A GOMITO' CON CASI POLMONITE E TBC =
AL SAN FILIPPO NERI ONCOLOGIA E BRONCOPNEUMOLOGIA SOTTO LO
STESSO TETTO
Roma, 8 giu. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Malati di tumore
immunodepressi costretti a dividere gli spazi in ospedale e gli
infermieri con pazienti in cura per broncopolmoniti, polmoniti e altre
infezioni respiratorie. Accade al San Filippo Neri di Roma, dove da
questa settimana i reparti di Oncologia e Broncopneumologia,
'accorpati' in seguito al taglio dei posti letto imposto dalla Regione
Lazio, sono ospitati nello stesso padiglione, sullo stesso piano. E
condividono gli stessi infermieri.
Una vicinanza piuttosto 'stretta', dal momento che - a quanto
apprende l'Adnkronos Salute - la prima camera di degenza della
Broncopneumologia confina con l'ultima di Oncologia. Cosi' i pazienti
dei due reparti possono passeggiare nello stesso corridoio, privo di
finestre ma con aria condizionata 24 ore su 24.
Il reparto di Oncologia medica e' stato trasferito nel nuovo
padiglione D a meta' dicembre 2010, dopo la riduzione dei letti
stabilita dalla Regione che ha visto i posti contrarsi da 21 a 9. Una
'razionalizzazione' che ha portato a decidere di accorpare il reparto,
piu' che dimezzato, con quello di Broncopneumologia, che conta 10
posti letto. Questa vicinanza, pero', ha allarmato i familiari dei
malati di cancro, pazienti immunodepressi e dunque particolarmente
vulnerabili rispetto al rischio di infezioni.
(Mal/Ct/Adnkronos)
08-GIU-11 16:20
AL SAN FILIPPO NERI ONCOLOGIA E BRONCOPNEUMOLOGIA SOTTO LO
STESSO TETTO
Roma, 8 giu. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Malati di tumore
immunodepressi costretti a dividere gli spazi in ospedale e gli
infermieri con pazienti in cura per broncopolmoniti, polmoniti e altre
infezioni respiratorie. Accade al San Filippo Neri di Roma, dove da
questa settimana i reparti di Oncologia e Broncopneumologia,
'accorpati' in seguito al taglio dei posti letto imposto dalla Regione
Lazio, sono ospitati nello stesso padiglione, sullo stesso piano. E
condividono gli stessi infermieri.
Una vicinanza piuttosto 'stretta', dal momento che - a quanto
apprende l'Adnkronos Salute - la prima camera di degenza della
Broncopneumologia confina con l'ultima di Oncologia. Cosi' i pazienti
dei due reparti possono passeggiare nello stesso corridoio, privo di
finestre ma con aria condizionata 24 ore su 24.
Il reparto di Oncologia medica e' stato trasferito nel nuovo
padiglione D a meta' dicembre 2010, dopo la riduzione dei letti
stabilita dalla Regione che ha visto i posti contrarsi da 21 a 9. Una
'razionalizzazione' che ha portato a decidere di accorpare il reparto,
piu' che dimezzato, con quello di Broncopneumologia, che conta 10
posti letto. Questa vicinanza, pero', ha allarmato i familiari dei
malati di cancro, pazienti immunodepressi e dunque particolarmente
vulnerabili rispetto al rischio di infezioni.
(Mal/Ct/Adnkronos)
08-GIU-11 16:20
NUCLEARE: COHN-BENDIT, ITALIA ESEMPIO PER L'EUROPA - REFERENDUM: VESCOVO CHIETI, DIFENDERE ACQUA BENE COMUNE
NUCLEARE: COHN-BENDIT, ITALIA ESEMPIO PER L'EUROPA =
PRESIDENTE DEI VERDI NELL'EUROPARLAMENTO, IL 77% DEI FRANCESI
CONTRO CENTRALI
Roma, 8 giu. - (Adnkronos) - Se il referendum italiano puo'
diventare un esempio per l'Europa? "E' quello che mi auguro, al di la'
del suo esito. Mi batto perche' anche in Francia si apra sul nucleare
un vero dibattito che porti poi a un referendum. Il 77% dei francesi
e' ormai contrario all'atomo civile, e' un dato che non si puo'
ignorare". Risponde cosi' il presidente dei Verdi nell'Europarlamento
Daniel Cohn-Bendit in un'intervista al Corriere della Sera.
Secondo Cohn-Bendit lo stop deciso dalla Merkel in Germania e'
il segno che l'Europa intera si allontana dall'atomo. "Ma perche'
Angela Merkel ha deciso l'abbandono del nucleare? - si chiede - Non mi
pare una donna irrazionale, ed e' una fisica di formazione, solo che
ha avuto il coraggio di rimettersi in discussione. Il Giappone, un
Paese tecnologicamente avanzato, ci ha dimostrato che e' impossibile
governare la reazione nucleare. Prenderne atto e' tutto fuorche'
irrazionale". (segue)
(Prl/Zn/Adnkronos)
08-GIU-11 09:53
NNNN
NUCLEARE: COHN-BENDIT, ITALIA ESEMPIO PER L'EUROPA (2) =
(Adnkronos) - E sulla presunta economicita' dell'energia
nucleare sottolinea: "alla fine il corso reale del nucleare, delle
assicurazioni, delle scorie e dello smantellamento successivo comporta
un investimento gigantesco. Con gli stessi soldi si possono sviluppare
energie rinnovabili che oltretutto modernizzano un Paese".
Per l'europarlamentare "puntare sulle rinnovabili e
sull'efficienza energetica di case e uffici, comporterebbe una grande
quantita' di lavoro e quindi di occupazione a favore delle piccole e
medie imprese, che sono il cuore dell'economia italiana.
Decentralizzare la produzione energetica grazie alle rinnovabili e'
una soluzione vantaggiosa, anche economicamente, per tutti. Il
nucleare e' una teconologia del passato".
(Prl/Zn/Adnkronos)
08-GIU-11 10:14
NNNN
REFERENDUM: VESCOVO CHIETI, DIFENDERE ACQUA BENE COMUNE
CON NAPOLITANO PER ESERCIZIO VOTO,'VA PROTETTO LO STATO SOCIALE'
(ANSA) - CHIETI, 8 GIU - ''Sono perfettamente d'accordo con
il presidente Napolitano: si deve andare a votare per i
referendum perche' la posta in gioco e' il bene comune. L'acqua,
per esempio, e' di tutti e deve essere per tutti''. A scendere
in campo a favore dei si' e' l'arcivescovo metropolita di Chieti
Bruno Forte.
''I cittadini hanno il dovere di partecipare e di impegnarsi
- spiega all'ANSA il presule, teologo e componente del
Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova
Evangelizzazione -. I quesiti referendari sono di non poco
conto, dal nucleare al legittimo impedimento. Ma e' soprattutto
all'acqua che va il mio pensiero: e' un bene di tutti e credo
che lo Stato debba difendere lo stato sociale''.
L'arcivescovo di Chieti nega un valore ''politico'' al
raggiungimento del quorum perche' per questi temi ''comunque
ogni politicizzazione e' infelice'', ma ritiene che ''lo Stato
non deve abdicare dal proprio dovere e debba garantire a tutti i
cittadini ogni forma di bene pubblico''.
Andare a votare e' l'esplicito invito di Bruno Forte, che
sottolinea come fin qui ''l'autorita' morale del Capo dello
Stato e le parole da lui usate, siano da condividere
perfettamente''. (ANSA).
PRO
08-GIU-11 10:26 NNNN
PRESIDENTE DEI VERDI NELL'EUROPARLAMENTO, IL 77% DEI FRANCESI
CONTRO CENTRALI
Roma, 8 giu. - (Adnkronos) - Se il referendum italiano puo'
diventare un esempio per l'Europa? "E' quello che mi auguro, al di la'
del suo esito. Mi batto perche' anche in Francia si apra sul nucleare
un vero dibattito che porti poi a un referendum. Il 77% dei francesi
e' ormai contrario all'atomo civile, e' un dato che non si puo'
ignorare". Risponde cosi' il presidente dei Verdi nell'Europarlamento
Daniel Cohn-Bendit in un'intervista al Corriere della Sera.
Secondo Cohn-Bendit lo stop deciso dalla Merkel in Germania e'
il segno che l'Europa intera si allontana dall'atomo. "Ma perche'
Angela Merkel ha deciso l'abbandono del nucleare? - si chiede - Non mi
pare una donna irrazionale, ed e' una fisica di formazione, solo che
ha avuto il coraggio di rimettersi in discussione. Il Giappone, un
Paese tecnologicamente avanzato, ci ha dimostrato che e' impossibile
governare la reazione nucleare. Prenderne atto e' tutto fuorche'
irrazionale". (segue)
(Prl/Zn/Adnkronos)
08-GIU-11 09:53
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NUCLEARE: COHN-BENDIT, ITALIA ESEMPIO PER L'EUROPA (2) =
(Adnkronos) - E sulla presunta economicita' dell'energia
nucleare sottolinea: "alla fine il corso reale del nucleare, delle
assicurazioni, delle scorie e dello smantellamento successivo comporta
un investimento gigantesco. Con gli stessi soldi si possono sviluppare
energie rinnovabili che oltretutto modernizzano un Paese".
Per l'europarlamentare "puntare sulle rinnovabili e
sull'efficienza energetica di case e uffici, comporterebbe una grande
quantita' di lavoro e quindi di occupazione a favore delle piccole e
medie imprese, che sono il cuore dell'economia italiana.
Decentralizzare la produzione energetica grazie alle rinnovabili e'
una soluzione vantaggiosa, anche economicamente, per tutti. Il
nucleare e' una teconologia del passato".
(Prl/Zn/Adnkronos)
08-GIU-11 10:14
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REFERENDUM: VESCOVO CHIETI, DIFENDERE ACQUA BENE COMUNE
CON NAPOLITANO PER ESERCIZIO VOTO,'VA PROTETTO LO STATO SOCIALE'
(ANSA) - CHIETI, 8 GIU - ''Sono perfettamente d'accordo con
il presidente Napolitano: si deve andare a votare per i
referendum perche' la posta in gioco e' il bene comune. L'acqua,
per esempio, e' di tutti e deve essere per tutti''. A scendere
in campo a favore dei si' e' l'arcivescovo metropolita di Chieti
Bruno Forte.
''I cittadini hanno il dovere di partecipare e di impegnarsi
- spiega all'ANSA il presule, teologo e componente del
Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova
Evangelizzazione -. I quesiti referendari sono di non poco
conto, dal nucleare al legittimo impedimento. Ma e' soprattutto
all'acqua che va il mio pensiero: e' un bene di tutti e credo
che lo Stato debba difendere lo stato sociale''.
L'arcivescovo di Chieti nega un valore ''politico'' al
raggiungimento del quorum perche' per questi temi ''comunque
ogni politicizzazione e' infelice'', ma ritiene che ''lo Stato
non deve abdicare dal proprio dovere e debba garantire a tutti i
cittadini ogni forma di bene pubblico''.
Andare a votare e' l'esplicito invito di Bruno Forte, che
sottolinea come fin qui ''l'autorita' morale del Capo dello
Stato e le parole da lui usate, siano da condividere
perfettamente''. (ANSA).
PRO
08-GIU-11 10:26 NNNN
ROMA: IN TRE FANNO ESPLODERE CASSA CONTINUA SUPERMERCATO, UNO MUORE = RAGAZZO DI ORIGINI ROM RIMANE FERITO NELL'ESPOLSIONE, I COMPLICI LO ABBANDONANO
ROMA: IN TRE FANNO ESPLODERE CASSA CONTINUA SUPERMERCATO, UNO MUORE =
RAGAZZO DI ORIGINI ROM RIMANE FERITO NELL'ESPOLSIONE, I COMPLICI
LO ABBANDONANO
Roma, 8 giu. - (Adnkronos) - Hanno fatto esplodere la cassa
continua del supermercato Pewex in via Ferdinando Maria Poggioli,
nella zona di Vigne Nuove a Roma. Uno dei tre del gruppo, un ragazzo
di circa 20 di origini Rom, e' pero' stato investito dallo sportello
blindato della cassa ed e' morto poco piu' tardi nonostante i
soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di
Montesacro e del nucleo investigativo di via In Selci.
Secondo una prima ricostruzione, effettuata anche grazie alle
immagini registrate dalle telecamere a circuito chiuso, verso le tre
della notte scorsa tre persone dopo aver parcheggiato l'auto davanti
al supermercato, tramite un tubo collegato a delle bombole hanno fatto
entrare gas nella cassa continua e poi hanno provocato l'esplosione.
Quando il giovane e' stato scaraventato a terra gli altri due
sono fuggiti a piedi visto che il ritorno di fiamma ha dannaggiato
anche la loro auto. Il ragazzo e' stato successivamente soccorso e
portato in ospedale, ma e' morto. I due complici sono ricercati.
(Sod/Zn/Adnkronos)
08-GIU-11 09:53
NNNN
RAGAZZO DI ORIGINI ROM RIMANE FERITO NELL'ESPOLSIONE, I COMPLICI
LO ABBANDONANO
Roma, 8 giu. - (Adnkronos) - Hanno fatto esplodere la cassa
continua del supermercato Pewex in via Ferdinando Maria Poggioli,
nella zona di Vigne Nuove a Roma. Uno dei tre del gruppo, un ragazzo
di circa 20 di origini Rom, e' pero' stato investito dallo sportello
blindato della cassa ed e' morto poco piu' tardi nonostante i
soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di
Montesacro e del nucleo investigativo di via In Selci.
Secondo una prima ricostruzione, effettuata anche grazie alle
immagini registrate dalle telecamere a circuito chiuso, verso le tre
della notte scorsa tre persone dopo aver parcheggiato l'auto davanti
al supermercato, tramite un tubo collegato a delle bombole hanno fatto
entrare gas nella cassa continua e poi hanno provocato l'esplosione.
Quando il giovane e' stato scaraventato a terra gli altri due
sono fuggiti a piedi visto che il ritorno di fiamma ha dannaggiato
anche la loro auto. Il ragazzo e' stato successivamente soccorso e
portato in ospedale, ma e' morto. I due complici sono ricercati.
(Sod/Zn/Adnkronos)
08-GIU-11 09:53
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CASO CARRISI: SETTIMANALE TEDESCO RIVELA, YLENIA E' VIVA E STA IN ARIZONA
CASO CARRISI: SETTIMANALE TEDESCO RIVELA, YLENIA E' VIVA E STA IN ARIZONA =
Roma, 8 giu. (Adnkronos) - Ylenia Carrisi, la figlia di Al Bano
e Romina Power della quale si sono perse le tracce nel 1994, sarebbe
viva e abiterebbe in Arizona. Lo rivela il settimanale tedesco
'Freizeit Revue', riportato dal 'Corriere,it', che ha intervistato il
capo della Polizia di New Orleans, Warren J. Riley, secondo il quale
la Carrisi si troverebbe si troverebbe a Sant'Anthony's, un convento
greco-ortodosso di Phoenix.
Il detective della squadra omicidi di New Orleans conferma al
settimanale tedesco la tesi del capo della Polizia, dicendo di avere
''nuovi indizi'' su dove si trova la donna. Indizi che pero' non
possono essere rivelati dal momento che l'indagine e' ancora in corso.
(Spe/Col/Adnkronos)
08-GIU-11 10:05
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Roma, 8 giu. (Adnkronos) - Ylenia Carrisi, la figlia di Al Bano
e Romina Power della quale si sono perse le tracce nel 1994, sarebbe
viva e abiterebbe in Arizona. Lo rivela il settimanale tedesco
'Freizeit Revue', riportato dal 'Corriere,it', che ha intervistato il
capo della Polizia di New Orleans, Warren J. Riley, secondo il quale
la Carrisi si troverebbe si troverebbe a Sant'Anthony's, un convento
greco-ortodosso di Phoenix.
Il detective della squadra omicidi di New Orleans conferma al
settimanale tedesco la tesi del capo della Polizia, dicendo di avere
''nuovi indizi'' su dove si trova la donna. Indizi che pero' non
possono essere rivelati dal momento che l'indagine e' ancora in corso.
(Spe/Col/Adnkronos)
08-GIU-11 10:05
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Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-12142 presentata da MAURIZIO TURCO martedì 31 maggio 2011, seduta n.480 MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro della difesa.- Per sapere - premesso che: Consiglio di Base di Rappresentanza del Comando legione carabinieri «Veneto» con il Verbale n. 267/Xo del 10 maggio 2011, avente per oggetto «Rappresentanza Militare. Incontri con il personale ai sensi dell'articolo 893 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 90/2010 (Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento militare)»
Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-12164 presentata da MAURIZIO TURCO lunedì 6 giugno 2011, seduta n.481 MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro della difesa, al Ministro dell'economia e delle finanze.- Per sapere - premesso che: sul quotidiano Il Riformista del 29 maggio 2011, a pagina 5, è stato pubblicato un articolo a firma di Sonia Oranges dal titolo «Militari e candidati nel PdL: a Milano violato il codice per la campagna in divisa»;
Corte dei Conti "...Quanto, quindi, alla reiezione della domanda di pensione privilegiata, il Collegio osserva che l'appello è fondato e deve essere accolto, in conformità della giurisprudenza di questa Corte (v. Sez. III centrale n. 285/2003 e n. 473/2005) formatasi in relazione ad analoghe controversie concernenti il personale della Polizia di Stato, ma applicabili anche al personale del Corpo forestale dello Stato attesa l'equiparazione del relativo trattamento pensionistico a quello del personale militare ai sensi del combinato disposto degli artt. 61, comma terzo e 75 del D.P.R. 1092/1973. ..."
| REPUBBLICA ITALIANA 178/2011/A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE Composta dai seguenti magistrati:
ha pronunziato la seguente SENTENZA nel giudizio pensionistico di appello iscritto al n. 32596 del registro di Segreteria, proposto dal sig. ####################, rappresentato e difeso dall’avv. #################### ####################, avverso la sentenza n. 231/2007, depositata il 15 marzo 2007, della Sezione giurisdizionale per la regione Toscana, resa nei confronti del medesimo. Visti tutti gli atti di causa. Uditi, nella pubblica udienza del 22 marzo 2011, il relatore Consigliere Mauro Orefice; l’avv. #################### #################### per parte appellante; non presente parte appellata. considerato in FATTO Con l’originario ricorso introduttivo del giudizio, il sovr.te Capo C.F.S. ####################, già appartenente al Corpo Forestale dello Stato, ha impugnato il Decreto del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali n.14572 del 20.07.1998, nella parte in cui non è computata nella determinazione della base pensionabile, con la maggiorazione del 18%, ai sensi dell’art.53 D.P.R.29.12.1973 n.1092 l’indennità pensionabile prevista dall’art.43 L.121/1981 e ss.mm. e dall’art.2 della L. 387/87, nonché il Decreto n.2746 del 22.12.1997 e il Decreto n. 3290 del 3.4.2003 del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, nella parte in cui sono respinte le domande di concessione di pensione privilegiata ordinaria presentate in data 25.01.1997 e 29.12.2001. Con l’impugnata sentenza, il Giudice di prima istanza ha respinto la domanda del sig. M. ritenendo, in primo luogo, che, alla luce del quadro normativo vigente e degli orientamenti giurisprudenziali prevalenti, l’indennità e l’assegno richiamati dal ricorrente, sebbene pensionabili, non possano essere inclusi nella base pensionabile con la maggiorazione del 18%, poiché ciò non trova riscontro in alcuna previsione di legge; e, in secondo luogo, che il Corpo Forestale dello Stato non è considerato dal legislatore personale militare e che, pertanto, non può essere destinatario della diversa norma di cui all’art.67 del DPR n. 1092/1973, neppure facendo richiamo alla disposizione di cui all’art.16, comma 2, legge 121/81. La sentenza de qua è stata impugnata dall’interessato con atto depositato il 23 maggio 2008, nella parte in cui non riconosce al medesimo il diritto alla pensione privilegiata ordinaria, di cui al punto 2 della stessa sentenza. In occasione dell’odierna udienza, parte appellante si è rimessa agli atti scritti. Ritenuto in DIRITTO L’appello proposto ritiene che la sentenza impugnata abbia errato limitatamente al punto del mancato riconoscimento all’interessato del diritto alla pensione privilegiata ordinaria. Quanto, quindi, alla reiezione della domanda di pensione privilegiata, il Collegio osserva che l'appello è fondato e deve essere accolto, in conformità della giurisprudenza di questa Corte (v. Sez. III centrale n. 285/2003 e n. 473/2005) formatasi in relazione ad analoghe controversie concernenti il personale della Polizia di Stato, ma applicabili anche al personale del Corpo forestale dello Stato attesa l'equiparazione del relativo trattamento pensionistico a quello del personale militare ai sensi del combinato disposto degli artt. 61, comma terzo e 75 del D.P.R. 1092/1973. Ciò posto, e considerato che il provvedimento impugnato dal M. è stato emesso sulla base dell'erroneo presupposto dell'applicabilità dell'art. 64 del DPR 1092/1973., la questione demandata all'esame di questo giudice concerne, in sostanza, l'interpretazione da dare agli artt. 64 e 67 del DPR 1092 citato, nel senso di valutare se gli stessi disciplinano disgiuntamente ovvero congiuntamente i presupposti per la concessione di trattamento privilegiato ordinario nei confronti del personale civile e del personale militare. Orbene, la tesi posta a base della sentenza impugnata e volta a dimostrare che il trattamento privilegiato nel caso di specie deve essere subordinato non solo alla circostanza che la lamentata infermità venga riconosciuta dipendente da c.s. (e, si intende, ascrivibile a categoria di pensione ), ma altresì alla circostanza che la stessa abbia reso il dipendente inidoneo al servizio, appare difficilmente sostenibile in quanto la disposizione di cui all'art. 67, espressamente riferita al trattamento privilegiato dei militari, indica in se stessa (e tale indicazione non può che considerarsi esaustiva) tutti i presupposti in presenza dei quali il trattamento privilegiato per i militari può essere concesso. E poiché tra i detti presupposti non vi è quello dell'inidoneità al servizio (esclusione dettata in relazione al particolare status del militare che ne presuppone l'assoluta integrità psico-fisica) e poiché, ancora, non appare possibile integrare una disposizione, a carattere sicuramente eccezionale, con un quid tratto da una disposizione di carattere indubbiamente generale, deve concludersi nel senso che il trattamento privilegiato dei militari (e, quindi, per quanto in precedenza precisato, del personale del Corpo Forestale dello Stato) non è subordinato alla circostanza che l'infermità sofferta abbia determinato l'inidoneità al servizio del soggetto interessato. Pertanto limitatamente a tale ultimo punto, il Collegio, nel ritenere che la causa vada delibata in merito alla richiesta dell’interessato relativa alla concessione della pensione privilegiata e osservando che la questione attiene ad un punto involgente questioni di fatto e sul quale non vi è pronuncia, dispone la restituzione degli atti al Giudice di I grado, affinché, alla luce di quanto deciso da questo Collegio in punto di applicabilità alla fattispecie dell’art. 67 del DPR 1092/73, assuma, cognita causa, le relative determinazioni in ordine alla concedibilità ed alla misura della stessa del trattamento pensionistico a favore dell’interessato. Spese al definitivo. P.Q.M. LA CORTE DEI CONTI - I SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO definitivamente pronunciando, accoglie l’appello in relazione all’impugnata determinazione di non concedere la pensione di privilegio in assenza del requisito di inidoneità a proficuo lavoro e rinvia, limitatamente a questo punto, gli atti al primo giudice ai fini delle consequenziali determinazioni in punto di concessione della pensione di privilegio. Spese al definitivo. Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 marzo 2011.
Depositata in Segreteria il 2/05/2011 Il Dirigente F.to Massimo BIAGI
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Corte dei Conti "...Il ricorrente – già appartenente alla Polizia di Stato, congedato, per dispensa dal servizio conseguente ad inabilità, a decorrere dal 19.03.2002 – con ricorso qui pervenuto il 25.01.2008, impugnava il decreto n. 1117, datato 19.04.2007, con cui il Ministero dell’Interno, in esito alle sue istanze del 23 febbraio e del 30 marzo 2007 e con riferimento ai pareri del Comitato di verifica per le cause di servizio nn. 42196/2004 e 25979/2005, gli concedeva la p.p.o. di 8^ ctg. con decorrenza dal 19.03.2002., solo per alcune delle infermità asseritamente sofferte...."
| REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico delle pensioni, Consigliere Francesco D’ISANTO, ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso, iscritto al n. 57329 P.C. del registro di Segreteria, promosso da ####################. – nato a “OMISSIS”, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo #################### del foro di Arezzo, elettivamente domiciliato in - – avverso l’INPDAP ed il Ministero dell’Interno. Uditi, nella pubblica udienza del 04.05.2011, l’avv. #################### e la dott.ssa Caira, per l’INPDAP. Non rappresentato il Ministero dell’Interno. Visti gli atti ed i documenti della causa; Visto il D.L. 15.11.1993, n. 453, convertito in Legge 14.1.1994, n. 19; Visto il D.L. 23.10.1996 n. 543, convertito in Legge 20.12.1996, n. 639; Vista la Legge 27.7.2000, n. 205 FATTO 1. Il ricorrente – già appartenente alla Polizia di Stato, congedato, per dispensa dal servizio conseguente ad inabilità, a decorrere dal 19.03.2002 – con ricorso qui pervenuto il 25.01.2008, impugnava il decreto n. 1117, datato 19.04.2007, con cui il Ministero dell’Interno, in esito alle sue istanze del 23 febbraio e del 30 marzo 2007 e con riferimento ai pareri del Comitato di verifica per le cause di servizio nn. 42196/2004 e 25979/2005, gli concedeva la p.p.o. di 8^ ctg. con decorrenza dal 19.03.2002., solo per alcune delle infermità asseritamente sofferte. 2. La parte attorea sosteneva, allegando parere medico-legale, di avere diritto a migliore trattamento, atteso che potevano considerarsi dipendenti da causa di servizio anche le altre infermità, compiutamente definite nel decreto impugnato. 3. Il Ministero dell’Interno, costituitosi con nota del 06.07.2009, inviava memoria in cui, tra l’altro, per una delle infermità “note cliniche di colite spastica”, faceva riserva di provvedimento concessivo. L’INPDAP di Arezzo, costituitosi il 29.09.2009, eccepiva il difetto di legittimazione passiva. Con note d’udienza chiedeva, inoltre, che gli eventuali oneri accessori fossero posti a carico del Ministero dell’Interno. 4. Con ordinanza n. 135/2009, veniva chiesto, al C.M.L. del Ministero della Difesa, motivato parere in ordine alla dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte. Il Collegio citato, con sua nota del 20.12.2010, ha riferito in senso positivo solo per una delle patologie, già rubricata quale “disturbo ipocondriaco in soggetto con tratti ossessivi e dipendenti di personalità” nel p.v. n. 1159/2003, ora meglio definita “marcata sindrome depressiva in soggetto con strutturati tratti ipocondriaci e di immaturità affettiva” ed ascrivibile a 6^ ctg. tab. A vitalizia. 5. In data 22.04.2011, è pervenuta ulteriore memoria difensiva con cui si chiede il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio anche delle altre patologie. 6. A conclusione dell’odierna udienza di discussione – nel corso della quale entrambi gli intervenuti si riportano agli atti - questo Giudice ha deciso la causa come da dispositivo in calce, del quale è stata data lettura ai sensi dell’art. 5 della legge n. 205/2000 DIRITTO 1. Preliminarmente, si dà atto, per quanto concerne la previsione del novellato art. 420 c.p.c., dell’impossibilità del tentativo di conciliazione, considerato che la materia oggetto della controversia non lo consente. 2. La pretesa attorea appare parzialmente fondata. Si ritiene infatti, di condividere, nella sua interezza, l’articolato parere d’ufficio acquisito, le cui considerazioni tecniche, che integralmente si richiamano in motivazione, sono effettivamente chiarificatrici del particolare caso, nonchè di esatta ed esauriente valutazione sotto il profilo medico-legale. Prive di valenza medico-legale e, perciò, inidonee a modificare l’autorevole parere del C.M.L., sono le considerazioni di parte attorea da ultimo pervenute. Parimenti, non sono da accogliere le argomentazioni dell’INPDAP, incluse quelle compendiate nelle note di udienza atteso che la decisione riverbera i suoi effetti sull’Istituto. Quest’ultimo, infatti, quale ordinatore secondario di spesa, dovrà provvedere alla corresponsione di tutti gli emolumenti ora riconosciuti. In conclusione, si riconosce al ricorrente, che il trattamento pensionistico di privilegio in godimento, con decorrenza 19.03.2002, sia considerato di tab A, 6^ ctg. 3. Su quanto eventualmente dovuto spettano, inoltre, interessi legali e rivalutazione monetaria, ex artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo, da liquidarsi cumulativamente, nel senso di una possibile integrazione degli interessi legali ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi (SS.RR. 10/2002). 4. Attese le differenti valutazioni medico-legali intervenute nel corso dell’iter procedurale, sussistono giusti motivi per compensare le spese. P.Q.M. la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Toscana – in composizione monocratica – definitivamente pronunciando ACCOGLIE PARZIALMENTE il ricorso in epigrafe (n. 57329 P.C.), proposto dal sig. ####################. nei confronti dell’INDPAP e del Ministero dell’Interno e, per l’effetto, riconosce allo stesso il trattamento pensionistico di tab. A 6^ ctg. con decorrenza 19.03.2002. Segue il riconoscimento delle somme aggiuntive, come indicato in parte motiva. Dispone la trasmissione degli atti all’Amministrazione, per gli ulteriori adempimenti di competenza. Spese compensate. Così deciso, in Firenze, nella Camera di Consiglio del 04.05.2011. IL GIUDICE UNICO F.to Cons. Francesco D’ISANTO Depositata in Segreteria il 26/05/2011 p. IL DIRETTORE DI SEGRETERIA F.to Chiara Berardengo
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Corte dei Conti "...Invero, ad alcuni dipendenti dello Stato si applicano esclusivamente gli articoli 67 e seguenti del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, disposizioni che riguardano anche il personale equiparato (per la polizia di Stato:.."
| REPUBBLICA ITALIANA sent. n.185/2011 In nome del Popolo italianoLa Corte dei contiSezione giurisdizionale per la Regione AbruzzoIl giudice unico in L'Aquila, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso iscritto al n. 17487/M del registro di segreteria, proposto da ####################, nato a Omissis, rappresentato e difeso dall’avv. #################### ####################, ex procura a margine dell’atto introduttivo del giudizio, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo legale in Teramo, via Fonte Regina, 23; C O N T R O il ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in persona del ministro pro tempore; A V V E R S O il decreto n. 3387 in data 1 ottobre 2007, emesso dallo stesso dicastero, corpo forestale dello Stato, ispettorato generale, ed avente ad oggetto la reiezione dell’istanza in data 16 febbraio 2004, tendente ad ottenere la concessione della pensione privilegiata; P E R il riconoscimento del diritto al trattamento privilegiato di ottava categoria, tabella A, a vita e con decorrenza dalla data del collocamento a riposo; uditi, alla pubblica udienza in data 8 marzo 2011, l’avv. #################### ####################, per il ricorrente, ed il rappresentante dell’amministrazione; con l’assistenza del segretario; esaminati gli atti ed i documenti della causa. Rilevato in F A T T O Con atto presentato alla segreteria della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, ed assunto in carico in data 20 novembre 2007, il ricorrente, già ufficiale forestale, collocato a riposo, per dimissioni volontarie, con decorrenza 1 agosto 2000, impugnava il decreto citato in epigrafe, chiedendo l’applicazione dell’art. 67 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092. Il provvedimento oggetto di doglianza: escludeva la sussistenza di uno – l’inabilità al servizio - dei requisiti previsti dall’art. 64 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092; era adottato sulla base del parere reso dalla C.M.O. in Chieti la quale, con verbale mod. BL/B in data 13 marzo 2006, ritenuta l’affezione in diagnosi dipendente da causa di servizio ed ascrivibile alla ottava categoria, esprimeva, tuttavia, un giudizio di idoneità dell’interessato al servizio d’istituto nel CFS alla data del 01.08.2000. Con memoria depositata in data 8 febbraio 2011, l’avv. #################### #################### insisteva per l’accoglimento della domanda, invocando altresì l’applicazione dell’art. 144 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (recupero dell’equo indennizzo). Con memoria depositata in data 23 febbraio 2011, l’amministrazione, richiamata la nota operativa INPDAP n. 22 del 13.5.2010, precisava di non essere più interessata a resistere al ricorso. La lite si radicava, nel prosieguo processuale, presso il giudice unico, ex art. 5, primo comma, della legge 21 luglio 2000, n. 205. In occasione della pubblica udienza in data 8 marzo 2011, le parti non si discostavano dalle rispettive, precedenti conclusioni. Considerato in D I R I T T O In primis, deve essere ammessa la legittimità della motivazione per relationem ad altra sentenza (Corte di cassazione: Sezione V, sentenza n. 1539 del 2003; Sezione lavoro, sentenze nn. 13937 del 2002 e 821 del 1987) della quale si condividano le argomentazioni logiche e giuridiche (Corte di cassazione: Sezione III, sentenza n. 7713 del 2002; Sezioni unite, sentenza n. 5612 del 1998) ovvero i punti e gli elementi essenziali (Corte di cassazione, Sezione lavoro, sentenze nn. 18296 del 2002 e 1664 del 1979). Del resto, per quanto concerne il giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei conti ex art. 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205, la motivazione della sentenza, in presenza delle condizioni e dei casi contemplati dall’art. 9, primo comma, dello stesso provvedimento, può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme, precedente che, comunque sia, deve essere espressamente indicato in modo da far comprendere la ratio decidendi del giudice secondo il principio cogente posto dall’art. 111 Cost. (Corte dei conti, Sezione I giurisdizionale centrale, sentenza n. 160 del 2004). Le doglianze del ricorrente appaiono fondate. Invero, ad alcuni dipendenti dello Stato si applicano esclusivamente gli articoli 67 e seguenti del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, disposizioni che riguardano anche il personale equiparato (per la polizia di Stato: Corte dei conti: Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, sentenza n. 295 del 2005; Sezione III giurisdizionale centrale, sentenze nn. 267, 182 del 2004, 494 del 2003 e 298 del 2002; Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, sentenza n. 1260 del 2004; Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia, sentenza n. 419 del 2004; Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna, sentenza n. 2063 del 2004; Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, sentenza n. 1984 del 2003; Sezione giurisdizionale per la Regione Friuli Venezia Giulia, sentenza n. 85 del 1999, tutte sulla norma ricavabile dall’art. 5, sesto comma, del d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito in legge 20 novembre 1987, n. 472, secondo cui al personale della Polizia di Stato continuano ad applicarsi, ai fini dell’acquisizione del diritto al trattamento di pensione privilegiata, le norme previste per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare; per il personale di cui all’art. 61 - Servizi antincendi e Corpo forestale - del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092: Corte dei conti: Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, sentenze nn. 134 del 2007 e 584 del 2004; Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, sentenza n. 698 del 2007; Sezione giurisdizionale per la Regione Trentino Alto Adige, sentenze nn. 2 e 3 del 2005; Sezione giurisdizionale per la Regione Marche, sentenze nn. 176 del 2005, 375 del 2004 e 1052 del 2003; Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, sentenza n. 721 del 2004; Sezione III giurisdizionale, pensioni civili, sentenza n. 61631 in data 1 febbraio 1988, anche in merito alla interpretazione degli articoli 61, 67 e 75 del citato d.P.R.; per il corpo di polizia penitenziaria: Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, sentenze nn. 171 e 170 del 2008; Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, sentenza n. 6 del 2007; art. 56, quarto comma, del d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443 – Al personale del Corpo di polizia penitenziaria continuano ad applicarsi, ai soli fini dell’acquisizione del diritto al trattamento di pensione privilegiata, le norme previste per il personale delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare). Pertanto, la concessione del trattamento privilegiato ai soggetti appartenenti alla predetta categoria, nella descritta estensione, non è subordinata alla circostanza che l’infermità sofferta abbia determinato l’inabilità al servizio (Corte dei conti, Sezione III giurisdizionale centrale, citata sentenza n. 267 del 2004), requisito richiesto dall’art. 64 ma non dall’art. 67 (Corte dei conti, Sezione III giurisdizionale centrale, citata sentenza n. 182 del 2004). Di tale, consolidata ed articolata interpretazione giudiziale si condivide interamente il percorso argomentativo. Di conseguenza, il ricorso deve essere accolto, riconoscendo all’interessato il diritto alla pensione privilegiata di ottava categoria, tabella A - secondo le specifiche conclusioni tecniche offerte dalla citata C.M.O. in Chieti - a vita e con decorrenza dalla data del collocamento a riposo. Nel caso di specie, inoltre, non ravvisandosi difetto alcuno di giurisdizione (Corte dei conti: Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, sentenze nn. 125 del 2008, 511 del 2005 e 566 del 2004; Sezioni riunite, sentenza n. 67 del 1987; Sezione IV giurisdizionale, pensioni militari, sentenza n. 68392 del 1986; Corte di cassazione, Sezioni unite, sentenza n. 3601 del 1986), deve essere applicato anche l’art. 144 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui dispone che il recupero della metà dell’ammontare dell’indennizzo liquidato avvenga mediante trattenute mensili sulla pensione, di importo pari a un decimo della stessa (Corte dei conti: Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, sentenza n. 445 del 2010; Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia, sentenza n. 69 del 1996). Sulle somme dovute a #################### occorre computare gli interessi legali e la rivalutazione monetaria secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti, Sezioni riunite, con sentenza n. 10/QM del 2002. Non è luogo a provvedere sulle spese di giudizio. Nec plus ultra. P. Q. M. definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: accoglie il ricorso citato in epigrafe, nel senso di cui in motivazione; dispone l’invio degli atti alla parte resistente, per l’immediata ed esatta esecuzione; manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. Nulla per le spese. Così deciso in L’Aquila, in data 8 marzo 2011. Il giudice unico Fto dott. Federico Pepe Depositata in segreteria il 02/05/2011 Il direttore della segreteria Fto Dott.ssa Antonella Lanzi
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Corte dei Conti "...Danno erariale ...L’impatto era avvenuto in un tratto di strada, dal lato arrivi dell’aeroporto di ####################, mentre la vettura Alfa Romeo 156, targata Polizia #################### (che doveva svolgere servizio di scorta al Presidente della Camera dei deputati), procedendo contromano con accesi solo i dispositivi luminosi (lampeggiante e fari anabbaglianti), nell’intento di raggiungere celermente la pista dell’aeroporto (come da indicazioni del capopattuglia ####################), andava ad urtare un taxi proveniente nel giusto senso di marcia della stessa via...."
| REPUBBLICA ITALIANA 456/2011 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai signori magistrati :
pronuncia la seguente SENTENZA sui ricorsi in appello iscritti, rispettivamente, ai numeri del registro di segreteria: - n. 36.563 proposto dal sig. #################### #################### - rappresentato e difeso dagli avv.ti - - n. 37.703 proposto dal sig. #################### #################### - rappresentato e difeso dall’avv. - avverso la sentenza n. 519/2009, depositata l’11 settembre 2009, pronunciata dalla Sezione giurisdizionale per la regione Toscana; Visti gli atti di appello; Esaminati tutti gli altri documenti di causa; Uditi, alla pubblica udienza del giorno 20 aprile 2011 - con l’assistenza della Segretaria Sig.ra Elisabetta BARRELLA - il Presidente/relatore; l’avv. #################### (per ####################); l’avv. DI #################### (per ####################) e il P.M., in persona del V.P.G. dott. Roberto BENEDETTI; Ritenuto in FATTO Con l’impugnata sentenza, la Sezione giurisdizionale per la Toscana ha condannato i signori #################### #################### e #################### #################### al pagamento, in favore del Ministero dell’Interno, della somma omnicomprensiva di €. 2.438,90 (duemilaquattrocentotrentotto/90) - da ripartirsi a carico di ####################, nell’importo di euro 731,67, e di #################### nell’importo di euro 1.707,23 - oltre agli oneri accessori. I sunnominati erano stati convenuti in giudizio per rispondere del danno erariale all’Amministrazione causato da un incidente stradale in cui era rimasta coinvolta un’autovettura dell’Amministrazione condotta dal sig. #################### (assistente di P.S., in servizio presso la DIGOS della questura di ####################) mentre a bordo vi erano anche l’ispettore capo #################### #################### (capopattuglia) e due altri ispettori (#################### e ####################). La Procura Regionale quantificava il danno in complessivi euro 7.316,69 composto di: a) euro 2.095,82 per la riparazione dell’autovettura di servizio; b) la residua quota parte, per gli emolumenti corrisposti dall’Amministrazione agli altri ispettori trasportati sull’autovettura e rimasti, entrambi, assenti dal servizio 23 giorni, in conseguenza delle lesioni riportate per l’incidente. L’impatto era avvenuto in un tratto di strada, dal lato arrivi dell’aeroporto di ####################, mentre la vettura Alfa Romeo 156, targata Polizia #################### (che doveva svolgere servizio di scorta al Presidente della Camera dei deputati), procedendo contromano con accesi solo i dispositivi luminosi (lampeggiante e fari anabbaglianti), nell’intento di raggiungere celermente la pista dell’aeroporto (come da indicazioni del capopattuglia ####################), andava ad urtare un taxi proveniente nel giusto senso di marcia della stessa via. Nonostante l’asserita assenza di colpa sostenuta (per vari e articolati motivi) dal #################### e dal ####################, la Sezione territoriale ha ravvisato nel comportamento di entrambi la colpa grave - che, a nulla rilevando la mancata irrogazione di sanzione disciplinare, “non può essere esclusa nemmeno se si osserva che l’evento è avvenuto per garantire l’esecuzione di un servizio di particolare rilievo istituzionale” - essendo partiti in ritardo, rispetto alle prescrizioni loro indicate nell’ordine di servizio, e avendo deciso “di comune accordo” di imboccare la strada contromano senza utilizzare interamente i dispositivi (nella specie, il segnale acustico) previsti dall’art. 177 cod. strada: circostanza che avrebbe evitato il verificarsi dell’incidente. La Sezione ha, comunque, fatto ampio uso del potere riduttivo (con addebito solo di 1/3 della somma contestata dalla Procura, ripartita nella percentuale del 30% al #################### e del 70% al ####################) tenendo in considerazione ai fini del quantum gli elementi soggettivi e oggettivi (la ridotta entità del danno, la finalità che aveva ispirato la condotta dei soggetti, i positivi precedenti professionali di carriera, ecc.). Avverso detta sentenza si sono gravati: A) il sig. #################### (appello depositato il 19.5.2010) per rappresentare -ribadendo i motivi esposti in primo grado - sia la mancanza di colpa grave: Ø sulla base della nozione desumibile dai precedenti giurisprudenziali (sent. n. 1620/07) e, quindi, di un comportamento corretto e non censurabile neppure sotto il profilo della condotta di guida, improntata a prudenza, avuto riguardo ai lievi danni riportati dai veicoli; Ø tenuto conto della circostanza soggettiva di rispettare i tempi di espletamento del servizio stante l’arrivo anticipato dell’aereo; Ø considerato il mancato accertamento della velocità cui procedeva il veicolo privato (ai fini del concorso di colpa, ecc.); sia l’interruzione del nesso causale sia la mancanza di prova ex art. 2697 c.c. circa la reale attendibilità della quantificazione dei danni riportati dal veicolo di servizio (peraltro, differentemente stimati in due relazioni della Questura di ####################) e/o derivati all’Amministrazione dall’assenza dei due soggetti trasportati (la cui prognosi fu di 10 giorni e non 20). Conclude chiedendo la riforma della sentenza appellata e, in subordine, più congrua applicazione del potere riduttivo; B) il sig. #################### (appello depositato il 10 dicembre 2009 e memoria pervenuta il 30 marzo 2011) per rappresentare - ribadendo anch’egli i motivi esposti in primo grado - le erronee e fuorvianti valutazioni ed interpretazioni della documentazione prodotta in giudizio (in particolare, l’ordine di servizio - da cui non risulta alcun servizio programmato - da non confondere col foglio presenze, come precisa la nota prot. 906 del 28.10.2009 della Questura di ####################) da cui si desumerebbe la puntuale presenza in ufficio, l’ordine verbale di recarsi in aeroporto, l’attività propedeutica necessaria all’espletamento del relativo servizio, l’osservanza scrupolosa delle disposizioni impartitegli, ecc.. Circa la dinamica dell’incidente, puntualizza l’eccezionale situazione (dagli inizi) che non ha consentito di evitare l’accaduto e, quindi, la non ascrivibilità della “colpa grave” tenuto conto anche dell’imprevedibile e imprudente condotta del conducente del taxi (art. 145 C.d.S.). Precisato che il mancato utilizzo del dispositivo acustico fu dovuto all’intento di non creare allarme sociale e che non sono intervenuti provvedimenti disciplinari, il #################### rammenta i limiti - normativi e giurisprudenziali - in tema di colpa degli addetti alla circolazione dei veicoli (art. 1176, co. 2 c.c.) e per la sua valutazione, nella specifica circostanza, evidenzia specifici elementi (delicatezza del servizio, complicate condizioni di svolgimento, tensione psicologica, congestione dell’aeroporto, impatto del taxi contro l’auto di servizio, ecc.), di cui il Giudice territoriale sembra non aver tenuto debito conto, che escluderebbero una condotta sconsiderata e pericolosa tanto più se si considera l’eccellente stato di servizio. Conclude per la riforma della sentenza impugnata. La Procura Generale ha depositato il 15.4.2011 proprie conclusioni per ricostruire i fatti e stigmatizzare il particolare comportamento stradale gravemente colposo perché contrario alle generali norme di sicurezza e, comunque, non giustificabile in alcun modo ma, anzi, assai negligente per la mancata attivazione del dispositivo acustico. Rilevata la determinazione equitativa dell’importo di condanna (che assorbe ogni contestazione circa l’inesatta quantificazione del danno, sotto i vari profili enunciati dal P.R.) ha concluso per la reiezione degli appelli e la condanna alle spese del doppio grado di giudizio. Nell’odierna udienza: l’avv. #################### ha confermato l’atto scritto e concluso per l’assoluzione del proprio assistito; l’avv. DI #################### (per ####################) si è anch’egli riportato ai motivi di appello soffermandosi sui motivi del mancato uso del segnale acustico; il P.M. ha ribadito le conclusioni scritte evidenziando che il percorso contromano esige l’adozione di tutti gli accorgimenti possibili. DIRITTO 1. In via preliminare, in rito, deve essere disposta la riunione dei gravami ex art. 335 c.p.c. poiché presentati “contro la stessa sentenza”. 2. Ritiene la Sezione che il punto focale della questione consiste nell’accertare se l’incidente de quo – conseguente al comportamento dei convenuti/appellanti di aver imboccato “contromano” una strada senza attivare congiuntamente tutti i dispositivi previsti dall’art. 177 del Codice della strada – possa ritenersi, o no, caratterizzato da colpa grave e, dunque, produttivo di danno per l’Amministrazione. 2.1 E’ noto, al riguardo, che - per gli incidenti stradali - la risalente giurisprudenza di questa Corte è stata sempre assai larga nel valutare la condotta dei pubblici dipendenti adibiti alla conduzione di autoveicoli e/o mezzi meccanici sì da circoscriverla, in considerazione della sua ontologica pericolosità, solo alla colpa grave tenuto conto del favorevole criterio previsto dall’ art. 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1833 prima ancora della limitazione introdotta, per l elemento soggettivo, dall’art. 3, co.1 lett. a) della legge n. 639 del 1996. Detto qualificante e qualificato elemento psicologico é stato rinvenuto “nel volontario comportamento finalizzato a porre in essere una condotta di guida spericolata, sprezzante delle prescrizioni imposte ed incurante delle altrui esigenze e possibilità di guida” (Sez. Giurisdiz. Lazio, sent. n. 74 del 26/11/1996) vale a dire così gravemente imprudente da essere “caratterizzato dall'assoluto disprezzo delle norme che disciplinano la circolazione o dalla grave inosservanza delle comuni regole di attenzione, diligenza e cautela (…)” (Sez. Giurisdiz. Lombardia, sent. n. 410 del 13/12/1994). Già prima, peraltro, non erano mancate pronunce grosso modo dello stesso tenore nell’affermare che rientra tra gli obblighi di servizio del conducente “mantenere una velocità che, in relazione alle condizioni ambientali, consenta di arrestare con prontezza e senza pericoli il veicolo in ogni momento (cfr. - Sez. 2^, sent. 28.3.1988, n. 48) e che "integra un'ipotesi di colpa grave (l’aver) impresso al veicolo una velocità eccessiva tanto da causarne lo sbandamento e l'uscita di strada con conseguenti danni per l'amministrazione" (cfr. Sez. 1^, sent. n. 75 del 14.5.93). In tali casi, pertanto, la colpa é stata correlata non alla mera inosservanza delle norme del codice stradale - anche se di notevole importanza - oppure a una qualsiasi manifestazione di negligenza, imprudenza o imperizia bensì a una condotta pericolosa tenuta in dispregio delle elementari regole di prudenza e idonea a integrare un elevato tasso di probabilità rispetto alla verificazione dell'evento dannoso. In sostanza, la valutazione dell’elemento soggettivo nella conduzione del veicolo non è mai avvenuta mediante criteri generali e astratti, applicabili a qualsiasi attività umana, richiedendosi invece “il confronto con il modello ottimale di condotta occorrente, con riguardo alla natura e alle caratteristiche della specifica attività” (cfr. Sez. Giurisdiz. Piemonte, sent. n. 257 del 17/04/1997) tanto più che si tratta di soggetti dai quali si pretendono esperienza e capacità nella guida dei veicoli ovvero un particolare tipo di diligenza adeguato all’attività professionale esercitata. Tenuto conto di ciò, la colpa grave é stata esclusa sia per oggettive circostanze aventi un ruolo causale o concausale (Sez. Giurisdiz. Molise, sent. n. 293 del 9/12/2002) sia quando non fossero ottime “le condizioni psicofisiche (...) ovvero il fondo stradale inghiaiato e con buche” (Sez. Giurisdiz. Puglia, sent. n. 41 dell’ 8.11.1996) oppure l'incidente fosse dovuto “al mancato funzionamento dell'impianto frenante” (Sez. Giurisdiz. Toscana, sent. n. 55 del 1°.08. 1994) oppure, ancora, la condotta di guida non fosse stata “improntata a grave trascuratezza delle regole della prudenza ma, piuttosto, a distrazione che non ha i connotati della colpa grave” (Sez. I, sent. n. 23 del 31/01/1994). Detto altrimenti, il mancato rispetto di norme disciplinanti la guida degli autoveicoli informanti il sistema del codice della strada non può, da solo, integrare gli estremi di una condotta definibile gravemente colposa poiché, in particolari situazioni di traffico ovvero di adempimento di un servizio, da accertarsi caso per caso, “possono intervenire imprevedibili momenti tali da escludere il requisito della gravità della colpa” (Sez. Giurisd. Basilicata, sent. n.4 del 03/02/2004). 2.2. Più specificamente, nei casi di percorso imboccato contromano, si rinvengono reiterate affermazioni di responsabilità qualora, ad esempio, sia stato omesso “di fare uso congiunto dei dispositivi di segnalazione acustico e luminoso” (Sez. Giurisd. Lombardia, sent. n. 1956 del 09/12/2002) ovvero “di attivare i dispositivi acustici di sicurezza” (Sez. Giurisd. Lombardia, sent. n. 321 del 28/6/2010; Umbria, sent. n. 318 del 26/07/2001) o, anche, per aver proceduto “soltanto per reprimere una violazione al codice della strada” (Sez. Giurisd. Puglia, sent. n. 7 del 12/02/1997) o, infine, quando “non sia stata data la prescritta precedenza all'autovettura proveniente da destra” (Sez. 1^, sent. n. 53 del 27/05/1996). 3. Ciò premesso, riguardo al sinistro "de quo", le risultanze istruttorie evidenziano profili di responsabilità degli ispettori #################### e #################### che non possono non essere sottoposti all'esame del giudice contabile ai sensi degli artt. 82 e segg. del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e 52 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214. Infatti, dagli atti, si desume con chiarezza che, “di comune accordo”, i medesimi decisero di imboccare contromano una strada nell’area aeroportuale di ####################/Peretola ma senza adottare tutti i dispositivi di segnalazione che l’art. 177 del Codice della strada prescrive, in questi casi, non solo per tutelare l’incolumità di persone e/o cose ma, altresì, per giustificare una manovra che, proprio in virtù dei segnali esterni (sia visibili sia udibili), si manifesta ex se eccezionale e di emergenza. E invero, non é dubbio che tale manovra - stando al verbale dei rilevamenti descrittivi e tecnici della Polizia Municipale (sopraggiunta poco dopo) e alle due relazioni della Questura di #################### - fu assai incauta, gravemente imprudente oltre che pericolosa poiché in stridente deviazione dal modello di condotta che (considerata l’ora, le persone presenti, l’intuibile flusso di veicoli caratterizzante la zona aeroportuale, ecc.) sarebbe stato da attendersi per richiamare, con immediata e facile cognizione, l’attenzione di chiunque si trovasse lungo il percorso anche ai fini di eventuale concorso di colpa. La possibilità, in circostanze di urgenza e/o necessità, di andare contromano in una strada a senso unico - pur sempre e comunque, nel pieno rispetto delle regole di prudenza e diligenza – esige, infatti, da parte del guidatore, indipendentemente dai motivi giustificativi per attenuarne la responsabilità, tutti gli accorgimenti in grado di prevenire e/o evitare conseguenze negative per uomini e cose. Nel caso concreto, pur trattandosi di Servizio di Stato, erano indispensabili - oltre a velocità moderata - tutti i segnali esterni voluti dal codice della strada (fari, lampeggiante e la sirena in dotazione all’autovettura): di conseguenza, non averli congiuntamente attivati e non bastando il semplice uso dei fari e/o del lampeggiante (peraltro, come esattamente rilevato dal P.M. in udienza, di non agevole percezione in pieno giorno, alle ore 09,30 del mattino), configura comportamento scriteriato e improntato a negligenza grave e inescusabile (cfr. Sez. Giurisd. Marche, sent. n. 1026 del 17.12.2002; Lombardia, sent. n. 1956 del 9.12.2002) costituente colpa grave del conducente #################### e del capo pattuglia ####################. Né sembrano rinvenirsi, a mo’ di attenuante, le addotte ragioni di non fare uso della sirena acustica per evitare allarme sociale in una zona a visuale parzialmente ridotta e intensamente frequentata atteso che – come si legge a pag. 17 della sentenza appellata – “il segnale acustico (…) costituiva un elemento importante per scongiurare l’evento” poiché, in base al co. 2 dell’art. 177 del C.d.S., chiunque si trovi sulla strada interessata “appena udito il segnale acustico supplementare di allarme ha l’obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, fermarsi”. E’ di palmare intuizione che l’adempimento di un particolare servizio (nella specie: scorta a personalità istituzionali, ecc.), da parte di un’autovettura di Stato, non autorizza chi si trovi in qualsiasi modo ad espletarlo a decidere arbitrariamente di trascurare le rigorose norme di sicurezza dettate dal codice stradale per tutelare la sicurezza della collettività che, a vario titolo (pedoni e/o veicoli), utilizza una strada. 4. Oltre quanto finora esposto e considerato, la Sezione si sofferma ad esaminare altri due motivi espressamente sollevati dagli appellanti. A) Circa la (addotta) interruzione del nesso causale, sembrano irrilevanti - per non dire infondate - le cause giustificative espresse dal #################### (ansia di rispettare i tempi di espletamento del servizio, mancato accertamento della velocità di marcia del taxi, ecc.) poiché tra la condotta gravemente colposa dei due ispettori e l’evento dannoso sussiste un chiaro e indiscusso collegamento insuscettibile di essere scalfito da circostanze esterne, soggettive oppure oggettive. Lo stesso dicasi per la prospettata violazione delle norme di prudenza, da parte dell’autista del taxi: come esattamente afferma la sentenza (pag. 17) “nessun rimprovero può essere mosso a quest’ultimo poiché, immettendosi su di una strada a senso unico nel corretto senso di marcia, non avrebbe potuto prevedere il sopraggiungere di un’autovettura della Polizia di Stato contromano, se non fosse stata preceduta da dispositivi di segnalazione acustica”. B) Quanto, invece, alla mancanza di prova ex art. 2697 c.c. - da parte della Procura Regionale - della reale attendibilità della quantificazione dei danni riportati dal veicolo di servizio, la modesta differenza di stima (appena duecento euro) delle due relazioni della Questura di ####################, è compensata largamente dall’ampio uso del potere riduttivo fatto dalla Sezione Territoriale: il che rende del tutto privo di contenuto questo motivo di doglianza. Identica considerazione vale per i danni derivati all’Amministrazione dall’assenza dal servizio degli altri due ispettori, a bordo dell’Alfa Romeo 156, tanto più che l’assenza dal servizio di 23 giorni è documentata nelle note prot. N. 9555/100/24 del 05.04.2007 e n. 6697/100/24 del 30.04.2008 trasmesse dalla Questura di #################### alla Procura Regionale ed inserite nel relativo fascicolo. 5. In ragione di quanto precede - restando assorbiti e/o superati tutti gli altri motivi rappresentati dagli appellanti, analiticamente riportati nella precedente parte in fatto - questa Sezione respinge gli appelli e conferma integralmente l’impugnata sentenza di primo grado, le cui adeguate e puntuali motivazioni, circa la condotta gravemente colposa, sono pienamente condivise a nulla rilevando la mancata irrogazione di sanzione disciplinare o la circostanza dell’esecuzione di un servizio di particolare rilievo istituzionale. 5.1 Neppure sussistono le ragioni sia per una diversa ripartizione interna dell’addebito tra conducente e capo pattuglia (cfr. Sez. Giurisd. Lombardia, sent. n. 1876 del 12.11.2002) sia per l’invocato, più congruo, uso del potere riduttivo poiché, nella specie, già ampiamente applicato - con addebito solo di 1/3 della somma contestata dalla Procura - in considerazione della ridotta entità del danno, della finalità che aveva ispirato la condotta dei soggetti, dei positivi precedenti professionali di carriera, ecc.. 6. Le spese del presente grado di giudizio restano a carico degli appellanti e sono determinate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte dei conti – Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando, previa riunione, RESPINGE gli appelli in epigrafe, proposti dai signori #################### #################### e #################### ####################; conferma la sentenza impugnata; condanna i predetti alle spese del presente grado di giudizio che, fino alla data della presente sentenza, si liquidano in euro 240,54 (Diconsi Euro duecentoquaranta/54 centesimi). Roma, Camera di Consiglio del 20 aprile 2011.
Depositata nella segreteria della Sezione il 24 maggio 2011 IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA IL DIRIGENTE F.to Dott. Michele Lorenzelli
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