testo in vigore dal: 8-9-2011
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
recante la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto, in particolare, l'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi e, in particolare,
l'articolo 24, commi 1 e 2;
Visto l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27
giugno 1992, n. 352, recante regolamento per la disciplina delle
modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di
accesso ai documenti amministrativi, in attuazione della legge 7
agosto 1990, n. 241, articolo 24, comma 2;
Visto il proprio decreto in data 1° marzo 2011, recante ordinamento
delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n.
184, concernente regolamento recante disciplina in materia di accesso
ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in materia di protezione dei dati personali, in particolare gli
articoli 4, 20, 21, 59 e 69;
Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante
codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della
legge 12 dicembre 2002, n. 273, in particolare gli articoli 98 e 99;
Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 25
luglio 2008, recante disciplina del trasporto aereo di Stato;
Ritenuto di dover procedere, ai sensi del citato articolo 24, comma
2, della legge 7 agosto 1990 n. 241, alla individuazione delle
categorie dei documenti formati o comunque rientranti nella
disponibilita' della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottratti
all'accesso di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto
1990, n. 241;
Sentite le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 2294/2011, espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 maggio
2011;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Documenti esclusi dall'accesso in quanto diretti all'emanazione di
atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di
programmazione o preordinati all'attivita' di indirizzo politico
del Governo
1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera c), della legge 7
agosto 1990, n. 241, sono sottratti all'accesso:
a) i documenti e gli atti amministrativi, diversi da quelli
ufficialmente pubblicati, che afferiscono alla formazione di atti
normativi, di atti amministrativi generali e di atti di
pianificazione e di programmazione, tra i quali le direttive del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
b) i documenti e gli atti amministrativi, diversi da quelli
ufficialmente pubblicati, concernenti il lavoro di commissioni,
organi collegiali, comitati, gruppi di studio e di lavoro, qualora
finalizzati all'adozione di atti normativi, di atti amministrativi
generali e di atti di pianificazione e di programmazione;
c) i documenti propedeutici alle deliberazioni del Comitato
interministeriale per la programmazione economica, quali proposte e
relative modifiche, valutazioni, elaborazioni, ove non contenenti
provvedimenti riguardanti singoli soggetti;
d) i verbali del Comitato interministeriale per la programmazione
economica e delle connesse riunioni preparatorie, ove non contenenti
provvedimenti riguardanti singoli soggetti;
e) le delibere del Comitato interministeriale per la programmazione
economica in corso di registrazione o di pubblicazione, salvi i casi
in cui sussistano precise condizioni di pubblico interesse come
previsto dall'articolo 11, comma 2, del Regolamento interno del
Comitato interministeriale per la programmazione economica, ove non
contenenti provvedimenti riguardanti singoli soggetti;
f) i verbali del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 13
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre
1993, che ha approvato il Regolamento interno del Consiglio dei
Ministri;
g) le note, le proposte ed ogni altra elaborazione con funzione di
studio e di preparazione del contenuto degli atti delle Conferenze
Stato-regioni ed unificata;
h) i documenti inerenti l'attivita' di organizzazione e
coordinamento delle presenze dei rappresentanti del Governo nel corso
dei lavori parlamentari;
i) i documenti inerenti l'attivita' istruttoria riguardante la
richiesta di relazioni e dati tecnici da parte del Parlamento;
j) i documenti inerenti l'attivita' istruttoria riguardante le
interrogazioni, le interpellanze, sempreche' non direttamente ed
immediatamente lesive di un interesse protetto di un singolo
cittadino, le risoluzioni, le mozioni e gli ordini del giorno del
Parlamento.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della
citata legge n. 400 del 1988:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 24, commi 1 e 2,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, (Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192:
«1. Il diritto di accesso e' escluso:
a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi
della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive
modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di
divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal
regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche
amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;
b) nei procedimenti tributari, per i quali restano
ferme le particolari norme che li regolano;
c) nei confronti dell'attivita' della pubblica
amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi,
amministrativi generali, di pianificazione e di
programmazione, per i quali restano ferme le particolari
norme che ne regolano la formazione;
d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei
documenti amministrativi contenenti informazioni di
carattere psicoattitudinale relativi a terzi.».
«2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le
categorie di documenti da esse formati o comunque
rientranti nella loro disponibilita' sottratti all'accesso
ai sensi del comma 1.».
- Si riporta il testo dell'art. 8, del decreto del
Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352
(Regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio
e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai
documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma
2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi):
«Art. 8 (Disciplina dei casi di esclusione). - 1. Le
singole amministrazioni provvedono all'emanazione dei
regolamenti di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7
agosto 1990, n. 241, con l'osservanza dei criteri fissati
nel presente articolo.
2. I documenti non possono essere sottratti all'accesso
se non quando essi siano suscettibili di recare un
pregiudizio concreto agli interessi indicati nell'art. 24
della legge 7 agosto 1990, n. 241. I documenti contenenti
informazioni connesse a tali interessi sono considerati
segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione.
A tale fine, le amministrazioni fissano, per ogni categoria
di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il
quale essi sono sottratti all'accesso.
3. In ogni caso i documenti non possono essere
sottratti all'accesso ove sia sufficiente far ricorso al
potere di differimento.
4. Le categorie di cui all'art. 24, comma 4, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardano tipologie di atti
individuati con criteri di omogeneita' indipendentemente
dalla loro denominazione specifica.
5. Nell'ambito dei criteri di cui ai commi 2, 3 e 4, i
documenti amministrativi possono essere sottratti
all'accesso:
a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate
dall'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla
loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e
individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale,
nonche' all'esercizio della sovranita' nazionale e alla
continuita' e alla correttezza delle relazioni
internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi
previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione;
b) quando possa arrecarsi pregiudizio ai processi di
formazione, di determinazione e di attuazione della
politica monetaria e valutaria;
c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi,
le dotazioni, il personale e le azioni strettamente
strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla
prevenzione e alla repressione della criminalita' con
particolare riferimento alle tecniche investigative, alla
identita' delle fonti di informazione e alla sicurezza dei
beni e delle persone coinvolte, nonche' all'attivita' di
polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
d) quando i documenti riguardino la vita privata o la
riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche,
gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento
agli interessi epistolare, sanitario, professionale,
finanziario, industriale e commerciale di cui siano in
concreto titolari, ancorche' i relativi dati siano forniti
all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si
riferiscono. Deve comunque essere garantita ai richiedenti
la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la
cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i
loro stessi interessi giuridici.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
1° marzo 2011 (Ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 14 giugno 2011, n. 136, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile
2006, n. 184 (Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114.
- Si riporta il testo degli articoli 4, 20, 21, 59 e 69
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali):
«Art. 4 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente codice
si intende per:
a) «trattamento», qualunque operazione o complesso di
operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti
elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la conservazione, la consultazione,
l'elaborazione, la modificazione, la selezione,
l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione,
il blocco, la comunicazione, la diffusione, la
cancellazione e la distruzione di dati, anche se non
registrati in una banca di dati;
b) «dato personale», qualunque informazione relativa a
persona fisica, persona giuridica, ente od associazione,
identificati o identificabili, anche indirettamente,
mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi
compreso un numero di identificazione personale;
c) «dati identificativi», i dati personali che
permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
d) «dati sensibili», i dati personali idonei a rivelare
l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,
l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico
o sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale;
e) «dati giudiziari», i dati personali idonei a
rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere da a) a o) e da r) a u), del decreto del Presidente
della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in materia di
casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti, o la qualita' di imputato o di indagato ai sensi
degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
f) «titolare», la persona fisica, la persona giuridica,
la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente,
associazione od organismo cui competono, anche unitamente
ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalita',
alle modalita' del trattamento di dati personali e agli
strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della
sicurezza;
g) «responsabile», la persona fisica, la persona
giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro
ente, associazione od organismo preposti dal titolare al
trattamento di dati personali;
h) «incaricati», le persone fisiche autorizzate a
compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal
responsabile;
i) «interessato», la persona fisica, la persona
giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i
dati personali;
l) «comunicazione», il dare conoscenza dei dati
personali a uno o piu' soggetti determinati diversi
dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel
territorio dello Stato, dal responsabile e dagli
incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro
messa a disposizione o consultazione;
m) «diffusione», il dare conoscenza dei dati personali
a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche
mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
n) «dato anonimo», il dato che in origine, o a seguito
di trattamento, non puo' essere associato ad un interessato
identificato o identificabile;
o) «blocco», la conservazione di dati personali con
sospensione temporanea di ogni altra operazione del
trattamento;
p) «banca di dati», qualsiasi complesso organizzato di
dati personali, ripartito in una o piu' unita' dislocate in
uno o piu' siti;
q) «Garante», l'autorita' di cui all'art. 153,
istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.
2. Ai fini del presente codice si intende, inoltre,
per:
a) «comunicazione elettronica», ogni informazione
scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti
tramite un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni
trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione
elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione,
salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un
abbonato o utente ricevente, identificato o identificabile;
b) «chiamata», la connessione istituita da un servizio
telefonico accessibile al pubblico, che consente la
comunicazione bidirezionale in tempo reale;
c) «reti di comunicazione elettronica», i sistemi di
trasmissione, le apparecchiature di commutazione o di
instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere
segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con
altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti satellitari,
le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito
e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti
utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori
e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente
elettrica, nella misura in cui sono utilizzati per
trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo,
indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;
d) «rete pubblica di comunicazioni», una rete di
comunicazioni elettroniche utilizzata interamente o
prevalentemente per fornire servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico;
e) «servizio di comunicazione elettronica», i servizi
consistenti esclusivamente o prevalentemente nella
trasmissione di segnali su reti di comunicazioni
elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i
servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la
diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti
dall'art. 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del 7
marzo 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio;
f) «abbonato», qualunque persona fisica, persona
giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un
fornitore di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o
comunque destinatario di tali servizi tramite schede
prepagate;
g) «utente», qualsiasi persona fisica che utilizza un
servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi
necessariamente abbonata;
h) «dati relativi al traffico», qualsiasi dato
sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una
comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o
della relativa fatturazione;
i) «dati relativi all'ubicazione», ogni dato trattato
in una rete di comunicazione elettronica che indica la
posizione geografica dell'apparecchiatura terminale
dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico;
l) «servizio a valore aggiunto», il servizio che
richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei
dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al
traffico, oltre a quanto e' necessario per la trasmissione
di una comunicazione o della relativa fatturazione;
m) «posta elettronica», messaggi contenenti testi,
voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete
pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in
rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che
il ricevente non ne ha preso conoscenza.
3. Ai fini del presente codice si intende, altresi',
per:
a) «misure minime», il complesso delle misure tecniche,
informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di
sicurezza che configurano il livello minimo di protezione
richiesto in relazione ai rischi previsti nell'art. 31;
b) «strumenti elettronici», gli elaboratori, i
programmi per elaboratori e qualunque dispositivo
elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il
trattamento;
c) «autenticazione informatica», l'insieme degli
strumenti elettronici e delle procedure per la verifica
anche indiretta dell'identita';
d) «credenziali di autenticazione», i dati ed i
dispositivi, in possesso di una persona, da questa
conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per
l'autenticazione informatica;
e) «parola chiave», componente di una credenziale di
autenticazione associata ad una persona ed a questa nota,
costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in
forma elettronica;
f) «profilo di autorizzazione», l'insieme delle
informazioni, univocamente associate ad una persona, che
consente di individuare a quali dati essa puo' accedere,
nonche' i trattamenti ad essa consentiti;
g) «sistema di autorizzazione», l'insieme degli
strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati
e alle modalita' di trattamento degli stessi, in funzione
del profilo di autorizzazione del richiedente.
4. Ai fini del presente codice si intende per:
a) «scopi storici», le finalita' di studio, indagine,
ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del
passato;
b) «scopi statistici», le finalita' di indagine
statistica o di produzione di risultati statistici, anche a
mezzo di sistemi informativi statistici;
c) «scopi scientifici», le finalita' di studio e di
indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle
conoscenze scientifiche in uno specifico settore.».
«Art. 20 (Principi applicabili al trattamento di dati
sensibili). - 1. Il trattamento dei dati sensibili da parte
di soggetti pubblici e' consentito solo se autorizzato da
espressa disposizione di legge nella quale sono specificati
i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni
eseguibili e le finalita' di rilevante interesse pubblico
perseguite.
2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica
la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi
di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il
trattamento e' consentito solo in riferimento ai tipi di
dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura
dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione
alle specifiche finalita' perseguite nei singoli casi e nel
rispetto dei principi di cui all'art. 22, con atto di
natura regolamentare adottato in conformita' al parere
espresso dal Garante ai sensi dell'art. 154, comma 1,
lettera g), anche su schemi tipo.
3. Se il trattamento non e' previsto espressamente da
una disposizione di legge i soggetti pubblici possono
richiedere al Garante l'individuazione delle attivita', tra
quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che
perseguono finalita' di rilevante interesse pubblico e per
le quali e' conseguentemente autorizzato, ai sensi
dell'art. 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili.
Il trattamento e' consentito solo se il soggetto pubblico
provvede altresi' a identificare e rendere pubblici i tipi
di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.
4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni
di cui ai commi 2 e 3 e' aggiornata e integrata
periodicamente. »
«Art. 21 (Principi applicabili al trattamento di dati
giudiziari). - 1. Il trattamento di dati giudiziari da
parte di soggetti pubblici e' consentito solo se
autorizzato da espressa disposizione di legge o
provvedimento del Garante che specifichino le finalita' di
rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di
dati trattati e di operazioni eseguibili.
2. Le disposizioni di cui all'art. 20, commi 2 e 4, si
applicano anche al trattamento dei dati giudiziari. »
«Art. 59 (Accesso a documenti amministrativi). - 1.
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i
presupposti, le modalita', i limiti per l'esercizio del
diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti
dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale,
restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni e dalle altre disposizioni di
legge in materia, nonche' dai relativi regolamenti di
attuazione, anche per cio' che concerne i tipi di dati
sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento
eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. Le
attivita' finalizzate all'applicazione di tale disciplina
si considerano di rilevante interesse pubblico.».
«Art. 69 (Onorificenze, ricompense e riconoscimenti). -
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, le finalita' di applicazione della
disciplina in materia di conferimento di onorificenze e
ricompense, di riconoscimento della personalita' giuridica
di associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, di
accertamento dei requisiti di onorabilita' e di
professionalita' per le nomine, per i profili di competenza
del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche
direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni
scolastiche non statali, nonche' di rilascio e revoca di
autorizzazioni o abilitazioni, di concessione di patrocini,
patronati e premi di rappresentanza, di adesione a comitati
d'onore e di ammissione a cerimonie ed incontri
istituzionali.».
- Si riporta il testo degli articoli 98 e 99 del
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della
proprieta' industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12
dicembre 2002, n. 273):
«Art. 98 (Oggetto della tutela). - 1. Costituiscono
oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze
tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette
al legittimo controllo del detentore, ove tali
informazioni:
a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro
insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei
loro elementi generalmente note o facilmente accessibili
agli esperti ed agli operatori del settore;
b) abbiano valore economico in quanto segrete;
c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui
legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi
ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.
2. Costituiscono altresi' oggetto di protezione i dati
relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione
comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione
sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in
commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli
implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche.».
«Art. 99 (Tutela). - 1. Ferma la disciplina della
concorrenza sleale, il legittimo detentore delle
informazioni e delle esperienze aziendali di cui all'art.
98, ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio
consenso, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in
modo abusivo, tali informazioni ed esperienze, salvo il
caso in cui esse siano state conseguite in modo
indipendente dal terzo.».
- La direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri 25 luglio 2008 (Disciplina del trasporto aereo di
Stato), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto
2008, n. 196.
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 24, comma 1, lettera c), della
legge 7 agosto 1990, n. 241, si vedano le note alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 11, del Regolamento
interno del Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica 9 luglio 1998.
«Art. 11 (Formazione e conservazione della raccolta
delle deliberazioni. Efficacia e pubblicita'). - 1. Le
deliberazioni adottate dal Comitato, dopo la sottoscrizione
del Presidente, sono numerate in ordine progressivo ed
inoltrate, ricorrendone i presupposti, alla Corte dei conti
per il controllo preventivo o successivo, di cui all'art. 3
della legge n. 20/1994 e successivamente inviate per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, secondo la vigente
normativa.
Nelle more della registrazione e della conseguente
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, copia delle delibere
adottate puo' essere rilasciata, su espressa richiesta
scritta dei soggetti interessati, ove sussistano precise
condizioni di pubblico interesse. Nelle copie deve essere
data puntuale indicazione che il provvedimento e' in corso
di registrazione.
2. Copia integrale delle deliberazioni adottate e'
raccolta in ordine cronologico.».
- Si riporta il testo dell'art. 13, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1993
(Regolamento interno del Consiglio dei Ministri):
«Art. 13 (Pubblicita' degli atti ufficiali). - 1. Il
verbale del Consiglio dei Ministri e' atto riservato.
Possono prenderne visione in ogni momento i Ministri,
nonche' i presidenti delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e Bolzano limitatamente
ai punti dell'ordine del giorno per i quali si e' avuta la
loro presenza.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo'
autorizzare altri soggetti a prendere visione del processo
verbale, anche in relazione a singoli punti dell'ordine del
giorno, salvo che il Consiglio dei Ministri abbia
deliberato in senso contrario.».
Art. 2
Altri documenti esclusi dall'accesso
1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 1990, n. 241, sono sottratti all'accesso, ove tutelati dalle
norme che specificamente lo prevedano:
a) i documenti concernenti la richiesta, l'autorizzazione, la
pianificazione, il coordinamento e l'effettuazione del trasporto
aereo di Stato di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei
ministri del 25 luglio 2008;
b) i documenti in possesso dell'amministrazione per la parte da cui
emergano elementi coperti da segreto industriale, commerciale o
professionale;
c) i documenti riguardanti la concessione dell'alto patronato del
Presidente della Repubblica;
d) i documenti riguardanti il conferimento di onorificenze,
decorazioni, ricompense, istituti premiali e patrocini, nonche'
l'adesione a comitati d'onore e consimili da parte del Presidente del
Consiglio dei Ministri e dei Ministri.
2. Ai sensi dell'articolo 24, commi 1 e 2, della legge 7 agosto
1990, n. 241, sono altresi' sottratti all'accesso i documenti o atti
amministrativi che altre amministrazioni hanno sottratto all'accesso
in base ad una specifica normativa che li riguarda e che la
Presidenza del Consiglio dei Ministri detiene in quanto atti di un
procedimento di propria competenza.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, addi' 27 giugno 2011
Il Presidente: Berlusconi
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2011
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 16, foglio n. 296
Note all'art. 2:
- Per il riferimento all'art. 24, comma 1, lettera a),
della legge 7 agosto 1990, n. 241, si vedano le note alle
premesse.
- Per il riferimento alla Direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 25 luglio 2008, si vedano le
note alle premesse.
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