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giovedì 25 agosto 2011

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 giugno 2011, n. 143 Regolamento recante «L'individuazione dei casi di esclusione dal diritto d'accesso ai documenti amministrativi di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241». (11G0184) (GU n. 196 del 24-8-2011 )

testo in vigore dal: 8-9-2011

        
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto, in particolare, l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e, in particolare, l'articolo 24, commi 1 e 2; Visto l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, recante regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, articolo 24, comma 2; Visto il proprio decreto in data 1° marzo 2011, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali, in particolare gli articoli 4, 20, 21, 59 e 69; Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, in particolare gli articoli 98 e 99; Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 luglio 2008, recante disciplina del trasporto aereo di Stato; Ritenuto di dover procedere, ai sensi del citato articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990 n. 241, alla individuazione delle categorie dei documenti formati o comunque rientranti nella disponibilita' della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottratti all'accesso di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241; Sentite le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 2294/2011, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 maggio 2011; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Documenti esclusi dall'accesso in quanto diretti all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione o preordinati all'attivita' di indirizzo politico del Governo 1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera c), della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono sottratti all'accesso: a) i documenti e gli atti amministrativi, diversi da quelli ufficialmente pubblicati, che afferiscono alla formazione di atti normativi, di atti amministrativi generali e di atti di pianificazione e di programmazione, tra i quali le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri; b) i documenti e gli atti amministrativi, diversi da quelli ufficialmente pubblicati, concernenti il lavoro di commissioni, organi collegiali, comitati, gruppi di studio e di lavoro, qualora finalizzati all'adozione di atti normativi, di atti amministrativi generali e di atti di pianificazione e di programmazione; c) i documenti propedeutici alle deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, quali proposte e relative modifiche, valutazioni, elaborazioni, ove non contenenti provvedimenti riguardanti singoli soggetti; d) i verbali del Comitato interministeriale per la programmazione economica e delle connesse riunioni preparatorie, ove non contenenti provvedimenti riguardanti singoli soggetti; e) le delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica in corso di registrazione o di pubblicazione, salvi i casi in cui sussistano precise condizioni di pubblico interesse come previsto dall'articolo 11, comma 2, del Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica, ove non contenenti provvedimenti riguardanti singoli soggetti; f) i verbali del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1993, che ha approvato il Regolamento interno del Consiglio dei Ministri; g) le note, le proposte ed ogni altra elaborazione con funzione di studio e di preparazione del contenuto degli atti delle Conferenze Stato-regioni ed unificata; h) i documenti inerenti l'attivita' di organizzazione e coordinamento delle presenze dei rappresentanti del Governo nel corso dei lavori parlamentari; i) i documenti inerenti l'attivita' istruttoria riguardante la richiesta di relazioni e dati tecnici da parte del Parlamento; j) i documenti inerenti l'attivita' istruttoria riguardante le interrogazioni, le interpellanze, sempreche' non direttamente ed immediatamente lesive di un interesse protetto di un singolo cittadino, le risoluzioni, le mozioni e gli ordini del giorno del Parlamento.

          
                      Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -  La  legge  23  agosto  1988,  n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri) e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3,  della
          citata legge n. 400 del 1988: 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 24, commi  1  e  2,
          della legge 7 agosto 1990, n. 241, (Nuove norme in  materia
          di procedimento amministrativo e di diritto di  accesso  ai
          documenti  amministrativi),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192: 
              «1. Il diritto di accesso e' escluso: 
              a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi
          della  legge  24  ottobre  1977,  n.  801,   e   successive
          modificazioni, e nei  casi  di  segreto  o  di  divieto  di
          divulgazione  espressamente  previsti  dalla   legge,   dal
          regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche
          amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo; 
              b) nei procedimenti  tributari,  per  i  quali  restano
          ferme le particolari norme che li regolano; 
              c)  nei   confronti   dell'attivita'   della   pubblica
          amministrazione diretta all'emanazione di  atti  normativi,
          amministrativi   generali,   di   pianificazione    e    di
          programmazione, per i quali restano  ferme  le  particolari
          norme che ne regolano la formazione; 
              d)  nei  procedimenti  selettivi,  nei  confronti   dei
          documenti   amministrativi   contenenti   informazioni   di
          carattere psicoattitudinale relativi a terzi.». 
              «2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le
          categorie  di  documenti  da  esse   formati   o   comunque
          rientranti nella loro disponibilita' sottratti  all'accesso
          ai sensi del comma 1.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  8,  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  27  giugno  1992,   n.   352
          (Regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio
          e  dei  casi  di  esclusione  del  diritto  di  accesso  ai
          documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma
          2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante  nuove  norme
          in materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi): 
              «Art. 8 (Disciplina dei casi di esclusione).  -  1.  Le
          singole  amministrazioni  provvedono   all'emanazione   dei
          regolamenti di cui all'art. 24,  comma  4,  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241, con l'osservanza dei  criteri  fissati
          nel presente articolo. 
              2. I documenti non possono essere sottratti all'accesso
          se  non  quando  essi  siano  suscettibili  di  recare   un
          pregiudizio concreto agli interessi indicati  nell'art.  24
          della legge 7 agosto 1990, n. 241. I  documenti  contenenti
          informazioni connesse a  tali  interessi  sono  considerati
          segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale  connessione.
          A tale fine, le amministrazioni fissano, per ogni categoria
          di documenti, anche l'eventuale periodo  di  tempo  per  il
          quale essi sono sottratti all'accesso. 
              3.  In  ogni  caso  i  documenti  non  possono   essere
          sottratti all'accesso ove sia sufficiente  far  ricorso  al
          potere di differimento. 
              4. Le categorie di cui  all'art.  24,  comma  4,  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardano tipologie  di  atti
          individuati con criteri  di  omogeneita'  indipendentemente
          dalla loro denominazione specifica. 
              5. Nell'ambito dei criteri di cui ai commi 2, 3 e 4,  i
          documenti   amministrativi   possono    essere    sottratti
          all'accesso: 
              a) quando,  al  di  fuori  delle  ipotesi  disciplinate
          dall'art. 12 della legge 24 ottobre  1977,  n.  801,  dalla
          loro divulgazione possa derivare una lesione,  specifica  e
          individuata,  alla  sicurezza  e  alla  difesa   nazionale,
          nonche' all'esercizio della  sovranita'  nazionale  e  alla
          continuita'   e   alla    correttezza    delle    relazioni
          internazionali, con particolare  riferimento  alle  ipotesi
          previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione; 
              b) quando possa arrecarsi pregiudizio  ai  processi  di
          formazione,  di  determinazione  e  di   attuazione   della
          politica monetaria e valutaria; 
              c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi,
          le  dotazioni,  il  personale  e  le  azioni   strettamente
          strumentali  alla   tutela   dell'ordine   pubblico,   alla
          prevenzione  e  alla  repressione  della  criminalita'  con
          particolare riferimento alle tecniche  investigative,  alla
          identita' delle fonti di informazione e alla sicurezza  dei
          beni e delle persone coinvolte,  nonche'  all'attivita'  di
          polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini; 
              d) quando i documenti riguardino la vita privata  o  la
          riservatezza di persone  fisiche,  di  persone  giuridiche,
          gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento
          agli  interessi   epistolare,   sanitario,   professionale,
          finanziario, industriale e  commerciale  di  cui  siano  in
          concreto titolari, ancorche' i relativi dati siano  forniti
          all'amministrazione   dagli   stessi   soggetti   cui    si
          riferiscono. Deve comunque essere garantita ai  richiedenti
          la visione degli atti dei  procedimenti  amministrativi  la
          cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere  i
          loro stessi interessi giuridici.». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          1° marzo 2011 (Ordinamento delle strutture  generali  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 14 giugno 2011, n. 136, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 12  aprile
          2006, n. 184 (Regolamento recante disciplina in materia  di
          accesso ai documenti amministrativi)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114. 
              - Si riporta il testo degli articoli 4, 20, 21, 59 e 69
          del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196  (Codice  in
          materia di protezione dei dati personali): 
              «Art. 4 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente codice
          si intende per: 
              a) «trattamento», qualunque operazione o  complesso  di
          operazioni, effettuati anche senza l'ausilio  di  strumenti
          elettronici, concernenti  la  raccolta,  la  registrazione,
          l'organizzazione,  la  conservazione,   la   consultazione,
          l'elaborazione,    la    modificazione,    la    selezione,
          l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione,
          il   blocco,   la   comunicazione,   la   diffusione,    la
          cancellazione e  la  distruzione  di  dati,  anche  se  non
          registrati in una banca di dati; 
              b) «dato personale», qualunque informazione relativa  a
          persona fisica, persona giuridica,  ente  od  associazione,
          identificati  o   identificabili,   anche   indirettamente,
          mediante riferimento a qualsiasi  altra  informazione,  ivi
          compreso un numero di identificazione personale; 
              c)  «dati  identificativi»,  i   dati   personali   che
          permettono l'identificazione diretta dell'interessato; 
              d) «dati sensibili», i dati personali idonei a rivelare
          l'origine razziale ed  etnica,  le  convinzioni  religiose,
          filosofiche o  di  altro  genere,  le  opinioni  politiche,
          l'adesione   a   partiti,   sindacati,   associazioni    od
          organizzazioni a carattere religioso, filosofico,  politico
          o sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare  lo
          stato di salute e la vita sessuale; 
              e)  «dati  giudiziari»,  i  dati  personali  idonei   a
          rivelare provvedimenti di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
          lettere da a) a o) e da r) a u), del decreto del Presidente
          della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313,  in  materia  di
          casellario   giudiziale,   di   anagrafe   delle   sanzioni
          amministrative dipendenti da reato e dei  relativi  carichi
          pendenti, o la qualita' di imputato o di indagato ai  sensi
          degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale; 
              f) «titolare», la persona fisica, la persona giuridica,
          la  pubblica  amministrazione  e  qualsiasi   altro   ente,
          associazione od organismo cui competono,  anche  unitamente
          ad altro titolare, le decisioni in ordine  alle  finalita',
          alle modalita' del trattamento di  dati  personali  e  agli
          strumenti  utilizzati,  ivi  compreso  il   profilo   della
          sicurezza; 
              g)  «responsabile»,  la  persona  fisica,  la   persona
          giuridica, la pubblica amministrazione  e  qualsiasi  altro
          ente, associazione od organismo preposti  dal  titolare  al
          trattamento di dati personali; 
              h)  «incaricati»,  le  persone  fisiche  autorizzate  a
          compiere operazioni  di  trattamento  dal  titolare  o  dal
          responsabile; 
              i)  «interessato»,  la  persona  fisica,   la   persona
          giuridica, l'ente o l'associazione  cui  si  riferiscono  i
          dati personali; 
              l)  «comunicazione»,  il  dare  conoscenza   dei   dati
          personali  a  uno  o  piu'  soggetti  determinati   diversi
          dall'interessato,  dal  rappresentante  del  titolare   nel
          territorio  dello   Stato,   dal   responsabile   e   dagli
          incaricati, in qualunque  forma,  anche  mediante  la  loro
          messa a disposizione o consultazione; 
              m) «diffusione», il dare conoscenza dei dati  personali
          a  soggetti  indeterminati,  in  qualunque   forma,   anche
          mediante la loro messa a disposizione o consultazione; 
              n) «dato anonimo», il dato che in origine, o a  seguito
          di trattamento, non puo' essere associato ad un interessato
          identificato o identificabile; 
              o) «blocco», la conservazione  di  dati  personali  con
          sospensione  temporanea  di  ogni  altra   operazione   del
          trattamento; 
              p) «banca di dati», qualsiasi complesso organizzato  di
          dati personali, ripartito in una o piu' unita' dislocate in
          uno o piu' siti; 
              q)  «Garante»,  l'autorita'  di   cui   all'art.   153,
          istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675. 
              2. Ai fini del presente  codice  si  intende,  inoltre,
          per: 
              a)  «comunicazione  elettronica»,   ogni   informazione
          scambiata o trasmessa tra  un  numero  finito  di  soggetti
          tramite   un   servizio   di   comunicazione    elettronica
          accessibile  al  pubblico.  Sono  escluse  le  informazioni
          trasmesse al pubblico tramite  una  rete  di  comunicazione
          elettronica, come parte di un servizio di  radiodiffusione,
          salvo che le stesse  informazioni  siano  collegate  ad  un
          abbonato o utente ricevente, identificato o identificabile; 
              b) «chiamata», la connessione istituita da un  servizio
          telefonico  accessibile  al  pubblico,  che   consente   la
          comunicazione bidirezionale in tempo reale; 
              c) «reti di comunicazione elettronica»,  i  sistemi  di
          trasmissione,  le  apparecchiature  di  commutazione  o  di
          instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere
          segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con
          altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti  satellitari,
          le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito
          e a commutazione di pacchetto, compresa Internet,  le  reti
          utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori
          e televisivi, i sistemi per  il  trasporto  della  corrente
          elettrica,  nella  misura  in  cui  sono   utilizzati   per
          trasmettere  i  segnali,  le  reti  televisive  via   cavo,
          indipendentemente dal tipo di informazione trasportato; 
              d)  «rete  pubblica  di  comunicazioni»,  una  rete  di
          comunicazioni   elettroniche   utilizzata   interamente   o
          prevalentemente  per  fornire  servizi   di   comunicazione
          elettronica accessibili al pubblico; 
              e) «servizio di comunicazione elettronica»,  i  servizi
          consistenti   esclusivamente   o   prevalentemente    nella
          trasmissione  di   segnali   su   reti   di   comunicazioni
          elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni  e  i
          servizi  di  trasmissione  nelle  reti  utilizzate  per  la
          diffusione circolare radiotelevisiva, nei  limiti  previsti
          dall'art. 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE  del  7
          marzo 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio; 
              f)  «abbonato»,  qualunque  persona   fisica,   persona
          giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un
          fornitore   di   servizi   di   comunicazione   elettronica
          accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o
          comunque  destinatario  di  tali  servizi  tramite   schede
          prepagate; 
              g) «utente», qualsiasi persona fisica che  utilizza  un
          servizio  di  comunicazione  elettronica   accessibile   al
          pubblico, per motivi privati o commerciali,  senza  esservi
          necessariamente abbonata; 
              h)  «dati  relativi  al   traffico»,   qualsiasi   dato
          sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di  una
          comunicazione su una rete di  comunicazione  elettronica  o
          della relativa fatturazione; 
              i) «dati relativi all'ubicazione», ogni  dato  trattato
          in una rete di  comunicazione  elettronica  che  indica  la
          posizione   geografica    dell'apparecchiatura    terminale
          dell'utente di un  servizio  di  comunicazione  elettronica
          accessibile al pubblico; 
              l)  «servizio  a  valore  aggiunto»,  il  servizio  che
          richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei
          dati relativi all'ubicazione diversi dai dati  relativi  al
          traffico, oltre a quanto e' necessario per la  trasmissione
          di una comunicazione o della relativa fatturazione; 
              m)  «posta  elettronica»,  messaggi  contenenti  testi,
          voci,  suoni  o  immagini  trasmessi  attraverso  una  rete
          pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in
          rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che
          il ricevente non ne ha preso conoscenza. 
              3. Ai fini del presente codice  si  intende,  altresi',
          per: 
              a) «misure minime», il complesso delle misure tecniche,
          informatiche, organizzative, logistiche  e  procedurali  di
          sicurezza che configurano il livello minimo  di  protezione
          richiesto in relazione ai rischi previsti nell'art. 31; 
              b)  «strumenti   elettronici»,   gli   elaboratori,   i
          programmi   per   elaboratori   e   qualunque   dispositivo
          elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il
          trattamento; 
              c)  «autenticazione   informatica»,   l'insieme   degli
          strumenti elettronici e delle  procedure  per  la  verifica
          anche indiretta dell'identita'; 
              d)  «credenziali  di  autenticazione»,  i  dati  ed   i
          dispositivi,  in  possesso  di  una  persona,   da   questa
          conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per
          l'autenticazione informatica; 
              e) «parola chiave», componente di  una  credenziale  di
          autenticazione associata ad una persona ed a  questa  nota,
          costituita da una sequenza di caratteri  o  altri  dati  in
          forma elettronica; 
              f)  «profilo  di   autorizzazione»,   l'insieme   delle
          informazioni, univocamente associate ad  una  persona,  che
          consente di individuare a quali dati  essa  puo'  accedere,
          nonche' i trattamenti ad essa consentiti; 
              g)  «sistema  di   autorizzazione»,   l'insieme   degli
          strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati
          e alle modalita' di trattamento degli stessi,  in  funzione
          del profilo di autorizzazione del richiedente. 
              4. Ai fini del presente codice si intende per: 
              a) «scopi storici», le finalita' di  studio,  indagine,
          ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del
          passato; 
              b)  «scopi  statistici»,  le  finalita'   di   indagine
          statistica o di produzione di risultati statistici, anche a
          mezzo di sistemi informativi statistici; 
              c) «scopi scientifici», le finalita'  di  studio  e  di
          indagine  sistematica  finalizzata  allo   sviluppo   delle
          conoscenze scientifiche in uno specifico settore.». 
              «Art. 20 (Principi applicabili al trattamento  di  dati
          sensibili). - 1. Il trattamento dei dati sensibili da parte
          di soggetti pubblici e' consentito solo se  autorizzato  da
          espressa disposizione di legge nella quale sono specificati
          i tipi di dati che possono essere trattati e di  operazioni
          eseguibili e le finalita' di rilevante  interesse  pubblico
          perseguite. 
              2. Nei casi in cui una disposizione di legge  specifica
          la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi
          di  dati  sensibili  e   di   operazioni   eseguibili,   il
          trattamento e' consentito solo in riferimento  ai  tipi  di
          dati e di operazioni identificati e resi  pubblici  a  cura
          dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione
          alle specifiche finalita' perseguite nei singoli casi e nel
          rispetto dei principi di  cui  all'art.  22,  con  atto  di
          natura regolamentare  adottato  in  conformita'  al  parere
          espresso dal Garante  ai  sensi  dell'art.  154,  comma  1,
          lettera g), anche su schemi tipo. 
              3. Se il trattamento non e' previsto  espressamente  da
          una disposizione  di  legge  i  soggetti  pubblici  possono
          richiedere al Garante l'individuazione delle attivita', tra
          quelle demandate ai  medesimi  soggetti  dalla  legge,  che
          perseguono finalita' di rilevante interesse pubblico e  per
          le  quali  e'  conseguentemente   autorizzato,   ai   sensi
          dell'art. 26, comma 2, il trattamento dei  dati  sensibili.
          Il trattamento e' consentito solo se il  soggetto  pubblico
          provvede altresi' a identificare e rendere pubblici i  tipi
          di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2. 
              4. L'identificazione dei tipi di dati e  di  operazioni
          di  cui  ai  commi  2  e  3  e'  aggiornata   e   integrata
          periodicamente. » 
              «Art. 21 (Principi applicabili al trattamento  di  dati
          giudiziari). - 1. Il  trattamento  di  dati  giudiziari  da
          parte  di  soggetti  pubblici   e'   consentito   solo   se
          autorizzato   da   espressa   disposizione   di   legge   o
          provvedimento del Garante che specifichino le finalita'  di
          rilevante interesse pubblico del  trattamento,  i  tipi  di
          dati trattati e di operazioni eseguibili. 
              2. Le disposizioni di cui all'art. 20, commi 2 e 4,  si
          applicano anche al trattamento dei dati giudiziari. » 
              «Art. 59 (Accesso a  documenti  amministrativi).  -  1.
          Fatto   salvo   quanto   previsto   dall'articolo   60,   i
          presupposti, le modalita', i  limiti  per  l'esercizio  del
          diritto di accesso a  documenti  amministrativi  contenenti
          dati  personali,  e  la  relativa  tutela  giurisdizionale,
          restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n.  241,  e
          successive modificazioni  e  dalle  altre  disposizioni  di
          legge in  materia,  nonche'  dai  relativi  regolamenti  di
          attuazione, anche per cio' che  concerne  i  tipi  di  dati
          sensibili e  giudiziari  e  le  operazioni  di  trattamento
          eseguibili in esecuzione di una richiesta  di  accesso.  Le
          attivita' finalizzate all'applicazione di  tale  disciplina
          si considerano di rilevante interesse pubblico.». 
              «Art. 69 (Onorificenze, ricompense e riconoscimenti). -
          1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
          degli articoli 20 e 21, le finalita' di applicazione  della
          disciplina in materia di  conferimento  di  onorificenze  e
          ricompense, di riconoscimento della personalita'  giuridica
          di associazioni, fondazioni ed enti,  anche  di  culto,  di
          accertamento   dei   requisiti   di   onorabilita'   e   di
          professionalita' per le nomine, per i profili di competenza
          del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche
          direttive di persone giuridiche, imprese e  di  istituzioni
          scolastiche non statali, nonche' di rilascio  e  revoca  di
          autorizzazioni o abilitazioni, di concessione di patrocini,
          patronati e premi di rappresentanza, di adesione a comitati
          d'onore  e  di   ammissione   a   cerimonie   ed   incontri
          istituzionali.». 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  98  e  99  del
          decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30  (Codice  della
          proprieta' industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12
          dicembre 2002, n. 273): 
              «Art. 98 (Oggetto della  tutela).  -  1.  Costituiscono
          oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze
          tecnico-industriali, comprese quelle commerciali,  soggette
          al   legittimo   controllo   del   detentore,   ove    tali
          informazioni: 
              a) siano segrete, nel senso  che  non  siano  nel  loro
          insieme o nella precisa configurazione e  combinazione  dei
          loro elementi generalmente note  o  facilmente  accessibili
          agli esperti ed agli operatori del settore; 
              b) abbiano valore economico in quanto segrete; 
              c) siano sottoposte, da  parte  delle  persone  al  cui
          legittimo controllo sono soggette, a  misure  da  ritenersi
          ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete. 
              2. Costituiscono altresi' oggetto di protezione i  dati
          relativi a prove o altri dati segreti, la cui  elaborazione
          comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione
          sia   subordinata   l'autorizzazione   dell'immissione   in
          commercio di  prodotti  chimici,  farmaceutici  o  agricoli
          implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche.». 
              «Art. 99 (Tutela).  -  1.  Ferma  la  disciplina  della
          concorrenza   sleale,   il   legittimo   detentore    delle
          informazioni e delle esperienze aziendali di  cui  all'art.
          98, ha il  diritto  di  vietare  ai  terzi,  salvo  proprio
          consenso, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare,  in
          modo abusivo, tali informazioni  ed  esperienze,  salvo  il
          caso  in  cui  esse  siano   state   conseguite   in   modo
          indipendente dal terzo.». 
              -  La  direttiva  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri 25 luglio 2008 (Disciplina del trasporto aereo  di
          Stato), e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  23  agosto
          2008, n. 196. 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'art. 24, comma 1, lettera c), della
          legge 7 agosto  1990,  n.  241,  si  vedano  le  note  alle
          premesse. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  11,  del  Regolamento
          interno   del    Comitato    Interministeriale    per    la
          Programmazione Economica 9 luglio 1998. 
              «Art. 11 (Formazione  e  conservazione  della  raccolta
          delle deliberazioni. Efficacia  e  pubblicita').  -  1.  Le
          deliberazioni adottate dal Comitato, dopo la sottoscrizione
          del Presidente, sono  numerate  in  ordine  progressivo  ed
          inoltrate, ricorrendone i presupposti, alla Corte dei conti
          per il controllo preventivo o successivo, di cui all'art. 3
          della legge n. 20/1994 e  successivamente  inviate  per  la
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, secondo la  vigente
          normativa. 
              Nelle more  della  registrazione  e  della  conseguente
          pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, copia  delle  delibere
          adottate puo'  essere  rilasciata,  su  espressa  richiesta
          scritta dei soggetti interessati,  ove  sussistano  precise
          condizioni di pubblico interesse. Nelle copie  deve  essere
          data puntuale indicazione che il provvedimento e' in  corso
          di registrazione. 
              2. Copia  integrale  delle  deliberazioni  adottate  e'
          raccolta in ordine cronologico.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  13,  del  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri  10  novembre  1993
          (Regolamento interno del Consiglio dei Ministri): 
              «Art. 13 (Pubblicita' degli atti ufficiali).  -  1.  Il
          verbale del  Consiglio  dei  Ministri  e'  atto  riservato.
          Possono prenderne  visione  in  ogni  momento  i  Ministri,
          nonche' i presidenti delle regioni  a  statuto  speciale  e
          delle province autonome di Trento e  Bolzano  limitatamente
          ai punti dell'ordine del giorno per i quali si e' avuta  la
          loro presenza. 
              2.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  puo'
          autorizzare altri soggetti a prendere visione del  processo
          verbale, anche in relazione a singoli punti dell'ordine del
          giorno,  salvo  che  il  Consiglio   dei   Ministri   abbia
          deliberato in senso contrario.». 
        
Art. 2 Altri documenti esclusi dall'accesso 1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono sottratti all'accesso, ove tutelati dalle norme che specificamente lo prevedano: a) i documenti concernenti la richiesta, l'autorizzazione, la pianificazione, il coordinamento e l'effettuazione del trasporto aereo di Stato di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 luglio 2008; b) i documenti in possesso dell'amministrazione per la parte da cui emergano elementi coperti da segreto industriale, commerciale o professionale; c) i documenti riguardanti la concessione dell'alto patronato del Presidente della Repubblica; d) i documenti riguardanti il conferimento di onorificenze, decorazioni, ricompense, istituti premiali e patrocini, nonche' l'adesione a comitati d'onore e consimili da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri. 2. Ai sensi dell'articolo 24, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono altresi' sottratti all'accesso i documenti o atti amministrativi che altre amministrazioni hanno sottratto all'accesso in base ad una specifica normativa che li riguarda e che la Presidenza del Consiglio dei Ministri detiene in quanto atti di un procedimento di propria competenza. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addi' 27 giugno 2011 Il Presidente: Berlusconi Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2011 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 16, foglio n. 296

          
                      Note all'art. 2: 
              - Per il riferimento all'art. 24, comma 1, lettera  a),
          della legge 7 agosto 1990, n. 241, si vedano le  note  alle
          premesse. 
              - Per il riferimento alla Direttiva del Presidente  del
          Consiglio dei Ministri del 25 luglio  2008,  si  vedano  le
          note alle premesse. 

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