Al prefetto l'ultima parola sul cambio di cognome
Una circolare del dipartimento Affari interni e territoriali illustra le modalità di applicazione delle nuove norme introdotte dal dPR 13 marzo 2012, n.54
Il prefetto diventa l'unica autorità decisionale in materia di cambiamento di nome e/o cognome. È la principale novità
introdotta in materia dal decreto del Presidente della Repubblica 13
marzo 2012, n.54, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 10 maggio
scorso, che entrerà in vigore il 9 luglio prossimo. L'obiettivo è quello
di semplificare e snellire il procedimento riducendo così anche i tempi
di risposta al cittadino.
Altra novità riguarda l'individuazione della prefettura competente: quella della provincia di residenza del richiedente; quella della sua provincia di nascita oppure della provincia nella quale si trova la circoscrizione in cui è depositato il suo atto di nascita. Il richiedente ha, inoltre, l'obbligo di esporre nella domanda le ragioni della richiesta per fornire elementi sui quali basare il relativo provvedimento.
Una circolare del dipartimento Affari interni e territoriali del ministero dell'Interno, la n.14 del 21 maggio, fornisce indicazioni sull'applicazione delle nuove norme da parte dei prefetti, riepilogando le condizioni di presentazione della domanda e illustrando i principi interpretativi che devono guidare le decisioni alla base dei provvedimenti. Nel corso del procedimento, infatti, devono essere ponderati, da un lato, l'interesse privato del singolo al cambio anagrafico - che non è un diritto soggettivo pur se legato al diritto all'identità - e, dall'altro, l'esigenza di attribuzione stabile del cognome che risponde alla sua funzione pubblicistica, quella cioè dell'identificazione della persona.
Infine, piccola curiosità statistica: la maggiorparte di richieste riguarda l'aggiunta del cognome materno a quello paterno o di sostituzione del primo al secondo.
Altra novità riguarda l'individuazione della prefettura competente: quella della provincia di residenza del richiedente; quella della sua provincia di nascita oppure della provincia nella quale si trova la circoscrizione in cui è depositato il suo atto di nascita. Il richiedente ha, inoltre, l'obbligo di esporre nella domanda le ragioni della richiesta per fornire elementi sui quali basare il relativo provvedimento.
Una circolare del dipartimento Affari interni e territoriali del ministero dell'Interno, la n.14 del 21 maggio, fornisce indicazioni sull'applicazione delle nuove norme da parte dei prefetti, riepilogando le condizioni di presentazione della domanda e illustrando i principi interpretativi che devono guidare le decisioni alla base dei provvedimenti. Nel corso del procedimento, infatti, devono essere ponderati, da un lato, l'interesse privato del singolo al cambio anagrafico - che non è un diritto soggettivo pur se legato al diritto all'identità - e, dall'altro, l'esigenza di attribuzione stabile del cognome che risponde alla sua funzione pubblicistica, quella cioè dell'identificazione della persona.
Infine, piccola curiosità statistica: la maggiorparte di richieste riguarda l'aggiunta del cognome materno a quello paterno o di sostituzione del primo al secondo.
fonte
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/notizie/stato_civile/00973_2012_05_24_DPR_e_circolare_cambio_nome_cognome.html
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